Rispetto dei limiti di velocità da parte delle guardie giurate

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Rispetto dei limiti di velocità da parte delle guardie giurate
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Prot. n. 781/97 Setto Wl
Verona, 2 dicembre 1997
Ai Signori Titolari degli Istituti di Vigilanza Privata
della Provincia di Verona
e, p.c.
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Al Signor Questore di Verona
Al Signor Comandante Provinciale dell'Arma Carabinieri
di Verona
Al Signor Comandante del Gruppo Guardia di Finanza
di Verona
Al Signor Comandante della Sezione Polizia Stradale
di Verona
Ai Signori Sindaci dei Comuni della Provincia
di Verona - Loro Sedi
OGGETIO: Rispetto dei limiti di velocità da parte delle guardie giurate dipendenti da Istituti
di Vigilanza Privata.
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Sono qui pervenute da parte di alcuni di codesti Istituti di Vigilanza ,
segnalazioni a seguito di contravvenzioni irrogate dagli organi di polizia per violazioni al
vigente Codice della Strada, commesse da guardie giurate, in particolare per quanto riguarda il
mancato rispetto dei limiti di velocità prev isti dall'art. 142 del Decreto Legislativo 30.4 .1992,
n.285.
Poichè tali ricorsi sono st.iti presentati sul presupposto che le guardie stesse
nell'espletamento del loro servizio sono' tenute a svolgere una azione preventiva, intervenendo
presso gli abbonati dell'Istituto .per sventare tentativi di furti o rapine, si precisa che l'esimente
invocata e prevista come causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 4 della legge
24 novembre 1981, n. 689, non può essete applicata a priori ai casi di specie, in quanto non si
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-2ritiene che l'azione suddetta possa costituire se non adeguatamente e congruamente
documentata e motivata un "adempimento di un dovere" e neppure "uno stato di necessità".
Ed. in effetti occorre prelìmi narmente operare una distinzione fondamentale tra
le funzioni demandate rispettivamente agli operatori della vigilanza pubblica e privata, al fine
di scongiurare pericolose confusioni tra i precisi limiti dei diversi ambiti di attività.
Ciò posto e in considerazi one anche di pronunce della autorità giurisdizionale si
. è escluso, ad esempio, che gli Istituti di Vigilanza possano installare sui veicoli utilizzati nello
svolgimento del servizio strumenti di segnalazione visiva e acustica riservati per legge agli
automezzi che esplicano "servizi di polizia" o antincendio ovvero alle autoambulanze,
intendendo per detti servizi quelli effettuati esclusivamente da soggetti la cui funzione
istituzionale primaria è rivolta alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
In tali sensi non appaiono aecoglibili quei ricorsi proposti da Istituti di Vigilanza
Privata avverso contravvenzioni elevate a guardie giurate per eccesso di velocità, quando non
viene data la prova che la guardia stessa al momento del rilevamento dell'infrazione. stava
"adempiendo ad un dovere" o si trovava itl "uno stato di necessità".
Tanto premesso, al fine di garantire la necessaria trasparenza e per non lasciare
adito a dubbi interpretativi, si invia per conoscenza e quanto di propria competenza la presente
nota a tutti gli Organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
Re/rg