DOCUMENTAZIONE TIPO DA ALLEGARE ALL`ISTANZA

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DOCUMENTAZIONE TIPO DA ALLEGARE ALL`ISTANZA
DOCUMENTAZIONE
TIPO
DA
ALLEGARE
ALL’ISTANZA
NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO
L’appaltatore all’atto dell’offerta, e, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell’affidamento deve aver indicato i lavori o parte delle opere ovvero i servizi e
le forniture o parte dei servizi e forniture che intende subappaltare.
Il subappalto non è ammesso se l’impresa appaltatrice non ha dichiarato in sede
di offerta di voler subappaltare.
Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, d’ora in avanti denominato “regolamento”, è definita la quota
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento (art. 118 - comma 2
di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, d’ora in avanti denominato
“codice”).
Inoltre, ai sensi dell’art. 118 del codice, per l’affidamento in subappalto devono
essere verificate le seguenti condizioni:
1) nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, non deve sussistere
alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (facsimile dichiarazione su più punti);
2) L’affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al
20% (venti per cento). L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della
presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3) Il subappaltatore, se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità
limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, deve
comunicare la propria composizione societaria come previsto dall’art. 1 di cui
al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (fac-simile di dichiarazione);
L’appaltatore deve presentare istanza di subappalto al fine di ottenere la relativa
autorizzazione (istanza fac-simile).
Documenti necessari per l’autorizzazione sono i seguenti :
Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, l’appaltatore deve provvedere a:
• depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni. Il contratto deve essere presentato in originale o copia autenticata.
Il contratto di subappalto deve contenere specifico articolo con clausola
sospensiva: “L’efficacia del presente contratto è soggetta a condizione
sospensiva dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione anche ai sensi
dell’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dall’art.
21 di cui alla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i., con espresso divieto
per il subappaltante di avviare le relative prestazioni fino al conseguimento
dell’autorizzazione. Qualora detta autorizzazione, per qualsiasi motivo
venisse negata o revocata, il presente subcontratto deve intendersi
definitivamente inefficace come se non fosse mai stato stipulato, senza
bisogno di pronuncia giudiziaria o diffida, dietro semplice comunicazione
del committente e senza che il subappaltatore possa, per tale motivo,
avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.”
Il contratto di subappalto dovrà, tra l’altro, contenere specifico articolo sulla
“tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 di cui alla Legge n. 136/2010, come
di seguito riportato:
“Le Parti si impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto,
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Ai sensi del predetto art. 3 resta inteso che il
pagamento in favore del subappaltatore sarà effettuato mediante bonifico
bancario (o postale) o altro sistema di pagamento idoneo a consentire la
piena tracciabilità (RI.BA, R.I.D.) al conto corrente dedicato del
subcontraente di cui gli estremi identificativi sono di seguito riportati sul c/c
______________ presso ______________IBAN ____________. A tal fine si
precisa che il contratto principale è stato stipulato in data _____________
repertorio n. _____________ identificazione C.I.G. n. _________ e C.U.P. n.
__________.
L’impresa subappaltatrice si impegna inoltre : a) a comunicare le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente
bancario o postale utilizzato per le operazioni finanziarie relative al
subappalto ed a comunicare altresì ogni modifica ai dati precedentemente
trasmessi; b) ad effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al
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subcontratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare
sui pagamenti stessi il C.I.G. e il C.U.P. precedentemente indicati; c) ad
effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all’art. 3 – commi 2, 3 e 4 della
Legge n. 136/2010, con le modalità previste”.
L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare all’originale
o alla copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, società o consorzio;
• trasmettere, al momento del deposito presso la stazione appaltante, la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e
la dichiarazione del subappaltatore, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. (qualificazione per eseguire i lavori) e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, o dal
socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. (fac-simile
dichiarazione);
• trasmettere, al momento del deposito presso la stazione appaltante, la
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 39 (Requisiti di idoneità professionale)
– i subappaltatori possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, al
fine di dar la possibilità all’Amministrazione di rilevare il numero di iscrizione
alla Camera di Commercio I.A.A. (numero R.E.A.), il nominativo dei legali
rappresentanti e degli amministratori (fac-simile dichiarazione);
• presentare il modello GAP subappaltatori debitamente compilato (art. 2 di
cui alla Legge 12.10.1982, n. 726 e Legge 30.12.1991, n. 410).
Si ricorda che per gli appalti di importo superiore a 516,46 Euro (100 milioni
di lire) sussiste l’obbligo di compilare il modulo GAP predisposto dall’Alto
Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa,
modello che di norma viene inviato all’appaltatore con la lettera di
aggiudicazione; il modello deve essere compilato nella parte riservata
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all’impresa aggiudicataria, e timbrato, datato e sottoscritto dal legale
rappresentante nell’ultima pagina e negli eventuali fogli intermedi aggiunti.
Il modello GAP subappaltatore va invece presentato alla stazione appaltante
da parte dell’appaltatore, con riferimento ad ogni subappaltatore, a prescindere
dall’importo del subappalto, in tutti i casi in cui è già stato presentato il
Modello GAP e il contratto principale è di importo superiore a Euro 51.645,69
(fac-simile modulo compilazione mod. GAP subappaltatori) (modello GAP
subappaltatori);
• presentare il piano di sicurezza di cui all’art. 113 del codice che verrà messo a
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio,
detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori;
• comunicare ai fini della verifica circa il possesso della regolarità contributiva:
• Il numero di matricola I.N.P.S. dell’impresa subappaltatrice;
• Il codice azienda e le PAT attive I.N.A.I.L.;
• Il codice e la sede della Cassa Edile presso cui l’impresa subappaltatrice è
iscritta;
• La sede operativa dell’azienda subappaltatrice, se diversa dalla sede legale;
• Il numero telefonico fax e l’indirizzo e-mail;
• Il dimensionamento dell’impresa subappaltatrice (cioè il numero dei
dipendenti occupati);
• Il contratto di lavoro applicato (Settore di riferimento);
• La percentuale della manodopera da occupare nel cantiere in oggetto.
Al fine di ridurre i tempi previsti si allega un fac-simile del prospetto riepilogativo
dei dati sopra menzionati per la richiesta del D.U.R.C.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte delle stazione appaltante sono ridotti della metà;
Ulteriori norme che regolano il subappalto:
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• L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto;
• La Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori deve verificare che
l’impresa subappaltatrice abbia regolarmente pagato quanto dovuto agli enti
previdenziali e paritetici denunciati all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L. e alla Cassa
Edile territorialmente competente, per quel che riguarda la specifica fase
lavorativa in cui l’impresa è coinvolta (art. 118 comma 6 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.);
• Le forniture con posa in opera e i noli sono regolate dall’art. 118 comma 11,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’appaltatore deve comunicare alla Stazione
Appaltante le forniture con posa in opera ed i noli a caldo trasmettendo il
subcontratto in originale o copia autenticata, al fine di dar la possibilità
all’Amministrazione di verificare il subcontratto. La stazione appaltante
emanerà un provvedimento amministrativo di presa d’atto;
• Per affidamenti superiori o pari a 154.937,00 Euro occorre presentare altresì la
documentazione necessaria per l’acquisizione dell’informazione prefettizia nei
confronti del subcontraente, come previsto dall’art. 91 del Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
Per eventuali chiarimenti contattare :
1) Responsabile del procedimento per i subappalti: rag. Edi Giorgi tel.
(040) 6732204 – e-mail [email protected];
2) Responsabile dell’istruttoria per i subappalti: rag. Claudio Cendach
(040) 6732295 - e-mail [email protected];
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