DOCUMENTAZIONE TIPO DA ALLEGARE ALL`ISTANZA
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DOCUMENTAZIONE TIPO DA ALLEGARE ALL`ISTANZA
DOCUMENTAZIONE TIPO DA ALLEGARE ALL’ISTANZA NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO L’appaltatore all’atto dell’offerta, e, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento deve aver indicato i lavori o parte delle opere ovvero i servizi e le forniture o parte dei servizi e forniture che intende subappaltare. Il subappalto non è ammesso se l’impresa appaltatrice non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, d’ora in avanti denominato “regolamento”, è definita la quota subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento (art. 118 - comma 2 di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, d’ora in avanti denominato “codice”). Inoltre, ai sensi dell’art. 118 del codice, per l’affidamento in subappalto devono essere verificate le seguenti condizioni: 1) nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, non deve sussistere alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (facsimile dichiarazione su più punti); 2) L’affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 3) Il subappaltatore, se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, deve comunicare la propria composizione societaria come previsto dall’art. 1 di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (fac-simile di dichiarazione); L’appaltatore deve presentare istanza di subappalto al fine di ottenere la relativa autorizzazione (istanza fac-simile). Documenti necessari per l’autorizzazione sono i seguenti : Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, l’appaltatore deve provvedere a: • depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto deve essere presentato in originale o copia autenticata. Il contratto di subappalto deve contenere specifico articolo con clausola sospensiva: “L’efficacia del presente contratto è soggetta a condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione anche ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dall’art. 21 di cui alla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i., con espresso divieto per il subappaltante di avviare le relative prestazioni fino al conseguimento dell’autorizzazione. Qualora detta autorizzazione, per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente subcontratto deve intendersi definitivamente inefficace come se non fosse mai stato stipulato, senza bisogno di pronuncia giudiziaria o diffida, dietro semplice comunicazione del committente e senza che il subappaltatore possa, per tale motivo, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.” Il contratto di subappalto dovrà, tra l’altro, contenere specifico articolo sulla “tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 di cui alla Legge n. 136/2010, come di seguito riportato: “Le Parti si impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Ai sensi del predetto art. 3 resta inteso che il pagamento in favore del subappaltatore sarà effettuato mediante bonifico bancario (o postale) o altro sistema di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità (RI.BA, R.I.D.) al conto corrente dedicato del subcontraente di cui gli estremi identificativi sono di seguito riportati sul c/c ______________ presso ______________IBAN ____________. A tal fine si precisa che il contratto principale è stato stipulato in data _____________ repertorio n. _____________ identificazione C.I.G. n. _________ e C.U.P. n. __________. L’impresa subappaltatrice si impegna inoltre : a) a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario o postale utilizzato per le operazioni finanziarie relative al subappalto ed a comunicare altresì ogni modifica ai dati precedentemente trasmessi; b) ad effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al 2 subcontratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il C.I.G. e il C.U.P. precedentemente indicati; c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all’art. 3 – commi 2, 3 e 4 della Legge n. 136/2010, con le modalità previste”. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare all’originale o alla copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; • trasmettere, al momento del deposito presso la stazione appaltante, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (qualificazione per eseguire i lavori) e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. (fac-simile dichiarazione); • trasmettere, al momento del deposito presso la stazione appaltante, la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 39 (Requisiti di idoneità professionale) – i subappaltatori possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, al fine di dar la possibilità all’Amministrazione di rilevare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. (numero R.E.A.), il nominativo dei legali rappresentanti e degli amministratori (fac-simile dichiarazione); • presentare il modello GAP subappaltatori debitamente compilato (art. 2 di cui alla Legge 12.10.1982, n. 726 e Legge 30.12.1991, n. 410). Si ricorda che per gli appalti di importo superiore a 516,46 Euro (100 milioni di lire) sussiste l’obbligo di compilare il modulo GAP predisposto dall’Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa, modello che di norma viene inviato all’appaltatore con la lettera di aggiudicazione; il modello deve essere compilato nella parte riservata 3 all’impresa aggiudicataria, e timbrato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante nell’ultima pagina e negli eventuali fogli intermedi aggiunti. Il modello GAP subappaltatore va invece presentato alla stazione appaltante da parte dell’appaltatore, con riferimento ad ogni subappaltatore, a prescindere dall’importo del subappalto, in tutti i casi in cui è già stato presentato il Modello GAP e il contratto principale è di importo superiore a Euro 51.645,69 (fac-simile modulo compilazione mod. GAP subappaltatori) (modello GAP subappaltatori); • presentare il piano di sicurezza di cui all’art. 113 del codice che verrà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori; • comunicare ai fini della verifica circa il possesso della regolarità contributiva: • Il numero di matricola I.N.P.S. dell’impresa subappaltatrice; • Il codice azienda e le PAT attive I.N.A.I.L.; • Il codice e la sede della Cassa Edile presso cui l’impresa subappaltatrice è iscritta; • La sede operativa dell’azienda subappaltatrice, se diversa dalla sede legale; • Il numero telefonico fax e l’indirizzo e-mail; • Il dimensionamento dell’impresa subappaltatrice (cioè il numero dei dipendenti occupati); • Il contratto di lavoro applicato (Settore di riferimento); • La percentuale della manodopera da occupare nel cantiere in oggetto. Al fine di ridurre i tempi previsti si allega un fac-simile del prospetto riepilogativo dei dati sopra menzionati per la richiesta del D.U.R.C. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte delle stazione appaltante sono ridotti della metà; Ulteriori norme che regolano il subappalto: 4 • L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; • La Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori deve verificare che l’impresa subappaltatrice abbia regolarmente pagato quanto dovuto agli enti previdenziali e paritetici denunciati all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L. e alla Cassa Edile territorialmente competente, per quel che riguarda la specifica fase lavorativa in cui l’impresa è coinvolta (art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); • Le forniture con posa in opera e i noli sono regolate dall’art. 118 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante le forniture con posa in opera ed i noli a caldo trasmettendo il subcontratto in originale o copia autenticata, al fine di dar la possibilità all’Amministrazione di verificare il subcontratto. La stazione appaltante emanerà un provvedimento amministrativo di presa d’atto; • Per affidamenti superiori o pari a 154.937,00 Euro occorre presentare altresì la documentazione necessaria per l’acquisizione dell’informazione prefettizia nei confronti del subcontraente, come previsto dall’art. 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per eventuali chiarimenti contattare : 1) Responsabile del procedimento per i subappalti: rag. Edi Giorgi tel. (040) 6732204 – e-mail [email protected]; 2) Responsabile dell’istruttoria per i subappalti: rag. Claudio Cendach (040) 6732295 - e-mail [email protected]; 5