Detrazione spese istruzione da dichiarazione fiscale

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Detrazione spese istruzione da dichiarazione fiscale
INsintesi
Detrazione spese di istruzione
in dichiarazione dei redditi
La Legge n. 107 del 13/07/2015 (c.d. “La Buona Scuola”) e la Legge di
Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) hanno introdotto alcune novità
riguardanti la detrazione per le spese di istruzione e la possibilità di
portare in detrazione anche le spese per la mensa scolastica.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/E del 2/3/2016 ha fornito criteri
per la distinzione tra spese per la frequenza scolastica ammesse in
detrazione ed erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici,
confermando la possibilità di detrarre la tassa di iscrizione, la tassa di
frequenza e la spesa per la mensa scolastica.
Rimarrà escluso da detta detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e
di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Tutto ciò, salvo ulteriori precisazioni e chiarimenti da parte dell’Agenzia
delle Entrate.
LE NOVITA’
La normativa prevede la possibilità di detrarre al 19% le spese sostenute
per iscrizione, frequenza e mensa di scuole dell’infanzia, scuole primarie,
scuole secondarie di primo grado e di secondo nel limite di 400 € annui
per familiare fiscalmente a carico (quindi il beneficio fiscale massimo è di
76 € per familiare).
Attenzione! La detrazione non è cumulabile con quella prevista per le
erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta
formativa.
La spesa deve essere stata sostenuta nel 2015 (si presume il criterio “di
cassa”) e va documentata tramite una delle seguenti modalità:
- copia delle ricevute di pagamento (conto corrente, bonifico bancario o
postale, MAV relativo al servizio mensa o qualsiasi altra attestazione
equivalente)
oppure
- rilascio da parte della Segreteria della scuola o dell’Ente erogante il
servizio di mensa dell’attestazione dei pagamenti effettuati.
INOLTRE…
È anche possibile detrarre i costi di iscrizione sostenuti per l’abilitazione
all’insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori (corsi SSIS, TFA),
in quanto assimilabili ai “corsi d’istruzione universitaria”.
I costi sostenuti per l’iscrizione ai test di ammissione sono detraibili solo
quando siano indispensabili per accedere ai corsi universitari (ossia per
facoltà a numero chiuso); sono invece esclusi i costi sostenuti per test di
orientamento o corsi di preparazione alle prove di ammissione.
Nel caso di università privata, pur confermando la detrazione al 19%,
l'importo detraibile non potrà superare l'ammontare delle tasse che si
dovrebbero versare per frequentare lo stesso corso in un'università
pubblica.
Gli iscritti alle università telematiche possono usufruire della detrazione
del 19% se l'istituto rientra nell'elenco ufficiale del Miur e sempre nel
limite delle spese d'iscrizione di un'università pubblica.
Gli iscritti ai conservatori musicali o scuole musicali equiparate godono
della detrazione qualora gli istituti siano pubblici.
La segreteria FIRST CISL di UniCredit Group
8 Aprile 2016