riduzioni contributive

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riduzioni contributive
CONSULENZA E LAVORO
AUTOLIQUIDAZIONE 2012/2013
AGEVOLAZIONI E SCONTI APPLICABILI
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE
Sconto edili (codice 103)
È prevista una speciale riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro, esercenti attività edili,
che occupano operai a tempo pieno (40 ore settimanali) e delle società cooperative di produzione
e lavoro per i soci lavoratori.
La misura della riduzione da applicare al (solo) premio di regolazione 2012, è stata fissata nella
misura dell'11,50% dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto il Ministero dell'Economia e Finanze del 30 ottobre 2012.
Per poter usufruire di tale agevolazione, i datori di lavoro del settore edile:
 devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC) da parte di INAIL, INPS e Casse Edili;
 non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di
applicazione dell’agevolazione.
I datori di lavoro che intendono usufruire dello sconto sono tenuti a presentare, entro il 18
febbraio 2013, alla sede INAIL competente, l’apposito modello di autocertificazione (riguardante
l'assenza delle suddette condanne) disponibile all’indirizzo www.inail.it - Assicurazione Modulistica - Download modelli - Autoliquidazione - Modello autocertificazione sconto edile.
Nel caso in cui la richiesta dello sconto edile sia effettuata per la prima volta, i datori di lavoro
devono anche presentare alla DTL territorialmente competente il modulo di autocertificazione
circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di
tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (se già
presentata, l’autocertificazione dovrà essere ripresentata solo nel caso in cui siano intervenute
modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato).
Il modulo è disponibile nel sito del Ministero del Lavoro, all'indirizzo www.lavoro.gov.it Amministrazione centrale - Direzione generale per l'attività ispettiva - DURC.
Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto (codice
778)
La riduzione contributiva del premio speciale unitario, dovuto per l’anno 2012, dalle imprese
artigiane del settore dell’autotrasporto merci in conto terzi classificate alle voci di tariffa 9121 classe di rischio 8° -e 9123 classe di rischio 5° è pari all’11,90%.
I componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione)
che svolgono più di una lavorazione possono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio
speciale unitario relativa all'autotrasporto.
L’Istituto chiarisce che la riduzione si applica alla sola regolazione 2012 in quanto per il 2013 non
sono stati ancora emanati i necessari decreti attuativi.
Sconto artigiani (codice 127)
La riduzione per le imprese artigiane per l'anno 2012 è stata fissata nella misura del 6,95% dalla
Determinazione del Presidente INAIL n. 60/2012 e formalizzata nel Decreto Ministeriale 31 ottobre
2012, pubblicato sul sito www.lavoro.gov il 15 gennaio 2013.
Lo sconto artigiani va applicato alla sola regolazione 2012.
Il beneficio è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 a favore delle imprese iscritte alla gestione
Artigianato:
 in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n.
81/2008 (T.U. Sicurezza) e dalle specifiche normative di settore;
 che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di
ammissione al beneficio (2010-2011);
 che hanno richiesto l’ammissione al beneficio per l’anno 2012, barrando, in sede di
autoliquidazione 2011/2012, inviata entro il 16 marzo 2012, la casella del modello 1031
"Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781".
L’Istituto chiarisce che la possibilità di usufruire dello sconto artigiani per l’anno 2013 è
subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando
l'apposita casella presente sul modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 2012 da presentare
entro il 18 marzo 2013 (Autoliquidazione 2012/2013). In questo modo l’azienda certifica di essere
in possesso dei requisiti previsti dalla legge, tale adempimento consentirà alla stessa di applicare la
riduzione nell’autoliquidazione del prossimo anno (regolazione 2013).