Dit is een test voor de szw-brief

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Dit is een test voor de szw-brief
Ministero degli Affari sociali e del
Lavoro
Le norme ufficiali a disciplina delle condizioni negli ambienti di lavoro e a tutela dei lavoratori
applicabili al settore dei parrucchieri, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale olandese del 30
novembre 2004.
Il presente documento si riferisce esclusivamente ai parrucchieri. Le altre disposizioni di cui a tale
decreto (nella fattispecie: le sezioni A, C, E e F dell'art. 1) non interessano direttamente i parrucchieri e
non sono state riprese nel presente testo.
Il sottosegretario di Stato per gli Affari Sociali e il Lavoro decide:
Articolo 1
Le norme della legislazione in materia di condizioni di lavoro1 vengono modificate nel
modo seguente:
B
Norma 4.3a Provvedimenti di prevenzione contro i disturbi dell'epidermide e delle
vie respiratorie presso le attività di parrucchiere
Fondamento: Norma a disciplina delle condizioni negli ambienti di lavoro e a tutela dei
lavoratori 4.3a, inizio e lett. a, b, d fino alla lett. f, art. 4.9 in relazione a Cap. 8, sezione 1.
1. Nella presente norma, per "attività di parrucchiere" si intende un esercizio in cui
vengono regolarmente tagliati o trattati in altro modo i capelli di uomini, donne o
bambini.
2. A scopo di prevenzione dei disturbi dell'epidermide e delle vie respiratorie nelle attività
di parrucchiere, si dovrà ottemperare alle obbligazioni di cui, rispettivamente, all'art.
4.3a, inizio e lett. a, b, d fino alla lett. f e di cui all'art. 4.9 del Decreto in materia di
condizioni di lavoro volte all'adozione di provvedimenti di natura, rispettivamente,
preventiva e mirata, qualora vengano utilizzati prodotti e applicati metodi di lavoro di cui
all'allegato 10 delle presenti norme. Inoltre i locali di lavoro rientranti nelle attività di
parrucchiere dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
a. Deve essere previsto uno spazio distinto adibito alla preparazione dei prodotti,
disposto almeno su tre lati e separato dal rimanente spazio da un muro. I muri divisori
devono essere per lo meno ad altezza d'uomo, almeno che non sia presente un
apposito dispositivo di aspirazione. I muri divisori su entrambi i lati dello spazio di
1
Gazzetta ufficiale olandese 2001, 239, ultima modifica mediante decreto del 9 giugno 2004, Gazzetta
ufficiale olandese 115.
2
lavoro devono essere di profondità superiore rispetto al piano di lavoro. Lo spazio
deve essere preposto alla preparazione o alla miscela di prodotti cosmetici. In tale
spazio deve essere presente almeno un lavabo facilmente accessibile con acqua
corrente, da utilizzarsi esclusivamente per le attività cui è dedicato lo spazio di
preparazione dei prodotti. Le superfici di lavoro e i muri devono essere piani, lisci,
facili da pulire e non porosi. All'interno dello spazio in oggetto non è consentito
mangiare, bere, fumare o conservare o preparare alimenti o bevande.
b. Ad integrazione del lavabo di cui alla lett. a, all'interno dei locali di lavoro deve essere
presente almeno un servizio sanitario/igienico con acqua corrente in cui sia possibile
lavarsi le mani. Devono essere inoltre presenti opportuni strumenti per asciugarsi e
prendersi cura delle mani.
3. Il par. 2, lett. a, non si applica fino al 1° novembre 2006 alle attività di parrucchiere
divenute operative prima della data dell'entrata in vigore della presente norma, ad
eccezione degli esercizi ristrutturati o riorganizzati dopo tale data.
D
Norma 5.3 -2 Carico fisico presso le attività di parrucchiere
Fondamento: Norma a disciplina delle condizioni negli ambienti di lavoro e a tutela dei
lavoratori, artt. 5.3 e 5.4.
Il disposto degli artt. 5.3 e 5.4 del Decreto in materia di condizioni di lavoro viene
considerato soddisfatto per quanto concerne il lavoro svolto presso le attività di parrucchiere
di cui alla norma 4.3a, par. 1, se si ottempera a quanto segue:
1. a. L'altezza della seduta delle poltrone regolabili deve poter essere regolata in continuo
in modo semplice, in modo tale da consentire di eseguire le operazioni tecniche
professionali ad un'altezza ergonomicamente corretta. La seduta deve poter essere
regolata in altezza dai 45 ai 59 centimetri al di sopra del pavimento.
b. Nell'esecuzione delle operazioni tecniche professionali con bambini di statura
compresa tra 1,15 e 1,60 metri, è necessario un rialzo da collocare sulla poltrona
regolabile. Nell'esecuzione di operazioni tecniche professionali con bambini di statura
pari o inferiore a 1,15 metri, deve essere utilizzata un'apposita sedia per bambini.
c. Il rialzo deve aumentare l'altezza della seduta della poltrona regolabile di almeno 20
centimetri.
d. La sedia per bambini deve essere regolabile in altezza e l'altezza della seduta deve
essere come minimo di 79 centimetri dal pavimento.
e. Le dimensioni esterne della poltrona regolabile e della sedia per bambini devono
essere tali per cui la distanza orizzontale del parrucchiere dalla testa del cliente sia
pari al massimo a 30 centimetri.
f. Sui lati della poltrona regolabile deve esservi uno spazio di lavoro libero minimo pari
a 70 centimetri. Nei casi in cui tale distanza di almeno 70 centimetri tra la poltrona e il
muro non possa essere garantita, può essere sufficiente una distanza inferiore fino a 50
centimetri, qualora il parrucchiere, ruotando la poltrona, possa disporre dello spazio di
lavoro libero previsto. Sul lato posteriore della poltrona lo spazio di lavoro libero
minimo deve essere pari a 100 centimetri.
3
g. La poltrona regolabile è dotata di un supporto tondo chiuso, con un diametro pari
almeno a 39 centimetri, o di un piantone a stella con almeno cinque bracci, con una
distanza tra il centro e i piedini o tra il centro e le ruote compresa tra i 24 e i 37
centimetri.
h. La poltrona regolabile deve ruotare di almeno 45 gradi sul piantone.
i. L'altezza massima dello schienale deve essere pari a 50 cm, misurata dalla seduta.
j. Lo schienale non è dotato di poggiatesta, ad esclusione dei casi in cui si eseguano
talune operazioni tecniche professionali quali rasatura o taglio della barba.
2 a. Tutti i parrucchieri di un'attività che eseguono contemporaneamente operazioni
tecniche professionali o che provvedono al lavaggio devono aver la possibilità di
utilizzare un apposito sgabello da parrucchiere regolabile in altezza.
b. Lo sgabello da parrucchiere è dotato di una seduta con la forma di un sellino da
bicicletta o di una sella da pony.
c. Lo sgabello da parrucchiere non è dotato di schienale.
d. Per poter ottenere l'altezza e la postura di lavoro corrette uno sgabello da parrucchiere
deve essere facilmente regolabile in continuo. L'altezza deve poter essere regolata
almeno dai 60 agli 80 centimetri al di sopra del pavimento. Qualora non fosse
possibile ottenere l'altezza di regolazione ottimale con una sella da pony, il
parrucchiere dovrà utilizzare uno sgabello con sellino da bicicletta.
e. La seduta dello sgabello da parrucchiere è girevole rispetto al supporto.
f. Uno sgabello da parrucchiere che non è predisposto per il montaggio a pavimento
dietro alla poltrona è dotato di un piantone a stella con almeno cinque bracci, con una
distanza tra il centro e la ruota compresa tra i 24 e i 37 centimetri. Qualora lo sgabello
da parrucchiere sia invece predisposto per il montaggio a pavimento dietro alla
poltrona, lo sgabello deve essere girevole in entrambe le direzioni con un angolo
minimo pari a 135 gradi intorno alla poltrona.
3 a. La lunghezza del lavabo tra il sostegno del collo e la parte posteriore deve essere pari
al massimo a 43 centimetri. In caso di lavabi di forma cava anteriormente, tale
lunghezza massima deve essere pari a 45 centimetri.
b. Al di sotto del lavabo la profondità minima dello spazio a livello delle ginocchia deve
essere pari a 24 centimetri e la profondità minima dello spazio a livello dei piedi deve
essere pari a 42 centimetri, misurata dalla parte posteriore del lavabo. Se le profondità
in oggetto non possono essere raggiunte dietro il supporto, l'ampiezza del supporto
deve essere pari al massimo a 30 centimetri, in modo tale per cui il parrucchiere possa
mettere piedi e gambe da ambo le parti del supporto.
c. Sul lato posteriore del lavabo lo spazio di lavoro libero minimo deve essere pari a 50
centimetri.
4. Le forbici sono dotate di un appoggio per il mignolo (eventualmente estraibile). Detto
appoggio deve essere collocato o deve poter essere collocato ad una distanza neutra dalla
mano (le altre quattro dita devono essere allineate).
5 a. L'insieme dei compiti da svolgere dal parrucchiere deve consentire a quest'ultimo di
alternare in misura sufficiente le proprie attività lavorative. Con ciò si intende la
possibilità di variare le mansioni svolte nonché di intraprendere regolarmente altre
attività lavorative. Per "regolarmente" si intende: almeno cinque minuti ogni ora.
4
b. Il lavoro deve essere organizzato in modo tale che il parrucchiere dopo circa 2 ore di
lavoro possa avere una pausa di 10 minuti.
6 . a. Per quanto concerne il disposto dei par. 1 e 3 vale quanto segue:
• Per le poltrone regolabili e i lavabi acquistati dopo il 31/12/2006 le disposizioni in
oggetto si applicano direttamente.
• Per le poltrone regolabili e i lavabi acquistati prima dell'1/1/2007, le disposizioni in
oggetto entrano in vigore in data 1/1/2014.
b. Per quanto concerne il disposto dei par. 2 e 4 vale quanto segue:
• Per gli sgabelli da parrucchiere e le forbici acquistati prima della data di entrata in
vigore della presente norma, le disposizioni in oggetto entrano in vigore in data
1/1/2007.
5
G
Allegato 10
relativo alla norma 4.3a del Decreto a disciplina delle condizioni negli ambienti di
lavoro e a tutela dei lavoratori
Provvedimenti di prevenzione contro i disturbi dell'epidermide e delle vie respiratorie
presso le attività di parrucchiere
Nello svolgimento delle attività indicate, nelle attività di parrucchiere si lavora con i
prodotti specificati e nel rispetto dei metodi di lavoro illustrati, per controllare il più
possibile l'esposizione a sostanze e influssi irritanti e allergizzanti:
Attività
a. Attività
generali
Metodo di lavoro e descrizione di prodotti
1) Il lavoro viene organizzato in modo tale per cui ogni ora si svolgano
mansioni che comportino il contatto con l'acqua o fluidi per un
massimo di 30 minuti (lavaggio teste, applicazione e risciacquo di
prodotti liquidi, lavaggio mani), fatto salvo il caso in cui si indossino
guanti impermeabili e si faccia uso di materiali che non causano
disturbi di natura allergica.
2) Il lavoro è organizzato in modo tale per cui ogni giorno si debbano
indossare guanti per un massimo di 4 ore.
3) Nel corso dello svolgimento di mansioni che comportano il contatto
con acqua o fluidi, nonché di attività con prodotti cosmetici per
capelli, non devono essere indossati gioielli sulle mani.
4) La preparazione e la miscelazione di prodotti chimici per il
trattamento dei capelli, tra cui prodotti liquidi per permanenti, tinte per
capelli e prodotti ossigenanti, sono operazioni da eseguire nello spazio
adibito alla preparazione dei prodotti di cui alla norma 4.3a, par. 2,
lett. a.
b. Taglio e
sfoltimento
di capelli
Nelle operazioni di taglio e sfoltimento gli strumenti utilizzati dal
parrucchiere devono essere privi di nichel o a basso tenore di nickel. Per
"basso tenore di nickel" si intende che un prodotto contiene al massimo
0,5 µg/cm2/settimana di nickel o di componenti di nickel in conformità
alla Direttiva n. 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'Unione europea del 30 giugno 1994 fino alla dodicesima modifica
della Direttiva 76/769/CEE (GUCE L 188).
1) Non devono essere utilizzati prodotti liquidi per permanenti che
contengano gliceriltioglicolato (GTG).
2) Si devono utilizzare prodotti liquidi per permanenti in confezioni
monodose.
3) In caso di utilizzo di prodotti in confezioni a pressione in cui i prodotti
liquidi vengono miscelati nella confezione chiusa, la miscelazione dei
prodotti liquidi per permanenti può essere eseguita anche al di fuori
dello spazio adibito alla preparazione dei prodotti, in deroga al
c. Permanenti
6
disposto del punto a4).
4) Nelle operazioni di preparazione, applicazione, deacidificazione e
risciacquo di prodotti liquidi per permanenti e nella rimozione di
involucri devono essere indossati i guanti. Tali guanti devono offrire
un grado di protezione sufficiente e essere costituiti da materiale antiallergico. I guanti sono usa-e-getta.
1) Per ridurre al minimo le possibilità di esposizione dell'epidermide
alle tinte per capelli, si devono utilizzare di preferenza tinture
contenute in confezioni con sistema di erogazione a spruzzo a tenuta
o con un altro sistema di dosaggio e miscela a tenuta. Qualora si
utilizzino tinte contenute in tubetti, è necessario prevenire la
contaminazione con la tinta del lato esterno.
2) Nelle operazioni di preparazione, miscelazione, applicazione e
risciacquo di tinture e coloranti per capelli devono essere indossati i
guanti. Tali guanti devono offrire un grado di protezione sufficiente e
essere costituiti da materiale anti-allergico. I guanti sono usa-e-getta.
e. Ossigenazione 1) L'esposizione dell'epidermide e delle vie respiratorie a prodotti
ossigenanti e alla diffusione dei prodotti ossigenanti sul luogo di
lavoro deve essere evitata prevenendo la formazione di sostanze in
fase di preparazione del prodotto ossigenante.
2) Nelle operazioni di preparazione, applicazione e risciacquo di
prodotti ossigenanti devono essere indossati i guanti. Tali guanti
devono offrire un grado di protezione sufficiente e essere costituiti
da materiale anti-allergico. I guanti sono usa-e-getta.
f. Applicazione 1) Nell'applicazione di spray per capelli/lacca viene utilizzato laddove
possibile un erogatore a pompetta.
di spray per
capelli / lacca 2) Nell'applicazione di spray non deve essere utilizzata una quantità di
prodotto superiore al necessario e il prodotto deve essere spruzzato
direttamente sui capelli.
3) L'applicazione di spray per capelli/lacca deve essere eseguita in uno
spazio ben ventilato.
d. Colorazione e
tintura di
capelli
Articolo II
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal secondo giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale olandese, ad eccezione di:
b. art. I, lett. B, C, D e G, che entrerà in vigore in data 1 marzo 2005.
Il presente decreto con relativa nota esplicativa è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
olandese in data 30 novembre 2004.
A nome de
il Sottosegretario di Stato agli Affari Sociali e al Lavoro,
il Direttore Generale per le Condizioni di Lavoro e le Garanzie Sociali,
(J.A.M. Hilgersom)
7
Nota esplicativa
Generalità
Il presente decreto reca la definizione di due norme destinate alle attività di parrucchiere
relativamente al carico fisico e all'esposizione a sostanze allergizzanti/irritanti dei
parrucchieri. Tali norme sono tratte dalla Convenzione a disciplina della condizioni negli
ambienti di lavoro e a tutela dei lavoratori per il settore dei parrucchieri in materia di carico
fisico, esposizione a sostanze allergizzanti e reintegrazione anticipata (del 17 dicembre
2001.)
Nota dettagliata
Lettere B e G
Norma 4.3a, Provvedimenti di prevenzione contro i disturbi dell'epidermide e delle vie
respiratorie presso le attività di parrucchiere
Ambito di applicazione
La presente norma interessa la prevenzione dei disturbi dell'epidermide e delle vie
respiratorie sul posto di lavoro presso le attività di parrucchiere. Per "attività di
parrucchiere" si intende un esercizio in cui vengono regolarmente tagliati o trattati in altro
modo i capelli di uomini, donne o bambini.
Obiettivo
L'obiettivo di tale norma consiste nel ridurre il più possibile le possibilità di insorgenza di
disturbi alla pelle e alle vie respiratorie per coloro che prestano servizio presso un'attività di
parrucchiere mediante l'adozione di misure preventive. Viene illustrato quanto si possa
intraprendere per evitare o limitare il più possibile l'esposizione a sostanze e influssi che
possono contribuire all'insorgere di disturbi all'epidermide e alle vie respiratorie. La
cosiddetta "prevenzione secondaria", che consiste nel reperire e curare i lavoratori che
hanno sviluppato già disturbi, non rientra nell'obiettivo della presente norma.
Antefatti e presupposti
I parrucchieri sono considerati un gruppo a rischio per lo sviluppo, in particolare, di eczemi
alle mani. Il numero di casi di inabilità al lavoro nella categoria dei parrucchieri dovuti ad
affezioni cutanee è circa 4 volte superiore rispetto alla media2 e dagli studi dell'osservatorio
per le dermatosi insorte sul luogo di lavoro risulta che la categoria dei parrucchieri è la più
colpita da casi di gravi affezioni cutanee professionali3. La norma in oggetto si basa sui
risultati dell'indagine descritta nella pubblicazione "Preventie van huid- en
luchtwegaandoeningen bij kappers" (Terwoert et al., 2001, ISBN 9057498197).
L'insorgenza di eczemi alle mani nei parrucchieri è dovuta, per definizione, a molteplici
fattori. Ciò significa che, in generale, non è possibile indicare in che misura i diversi fattori
contribuiscano all'insorgenza di un eczema. Molte delle attività svolte con maggiore
frequenza in un negozio di parrucchieri rappresentano un grave carico per l'epidermide.
Dall'indagine risulta che, in particolare, l'esposizione multipla e prolungata all'acqua, il
2
WAO- instroom door beroepsgebonden aandoeningen van de huid, longen en luchtwegen, Kremer et al,
Arboconvenantenreeks Elsevier, 2002.
3
Signaleringsrapporten Beroepsziekten 2002 en 2003, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
8
frequente svolgimento di mansioni che comportano il contatto con acqua o fluidi, nonché
l'esposizione a sostanze irritanti e allergizzanti svolgono un ruolo importante. La norma in
oggetto è volta a contrastare tali fattori. Nell'art. 4.1 del Decreto a disciplina delle
condizioni negli ambienti di lavoro e a tutela dei lavoratori viene definito il concetto di
sostanze pericolose. Anche l'acqua, in funzione delle circostanze, può rientrare in tale
definizione, dal momento che l'esposizione dei lavoratori all'acqua in determinate
circostanze può rappresentare un pericolo per la sicurezza o la salute, se non addirittura
causare un disturbo4. Nei locali di un esercizio per parrucchieri si registra un'esposizione
prolungata e multipla, in taluni casi in combinazione con un carico meccanico tale da
costituire un pericolo per la salute dei lavoratori in termini di affezioni cutanee.
L'esposizione prolungata ad acqua e sostanze irritanti contribuisce all'insorgere di danni
prematuri all'epidermide, che possono tramutarsi in eczema. L'esposizione a sostanze
allergizzanti contenute nei prodotti cosmetici per capelli può condurre allo sviluppo di un
eczema allergico, in particolar modo nel momento in cui la pelle viene intaccata
dall'esposizione ad acqua e sostanze irritanti. Nello svolgimento di operazioni quali
l'ossigenatura con polveri volatili e l'acconciatura con spray per capelli si formano particelle
respirabili che possono essere inalate e, pertanto, condurre allo sviluppo di allergie delle vie
respiratorie nonché (nel caso delle polveri per ossigenare i capelli) a irritazioni delle vie
respiratorie.
Provvedimenti gestionali
In funzione del tipo di attività da svolgere, l'allegato 10 alla presente norma contiene taluni
provvedimenti gestionali che partono da un presupposto scientifico. È pertanto
fondamentale un'applicazione dei provvedimenti il più possibile alla fonte.
L'allegato (lett. a) specifica che i parrucchieri debbano svolgere operazioni che comportino
il contatto con acqua o liquidi per un massimo di 30 minuti ogni ora, fatto salvo il caso in
cui nell'eseguire dette operazioni indossino opportuni guanti impermeabili. Per "operazioni
che comportano il contatto con acqua o liquidi" si intende quanto segue: lavaggio e
sciacquo, applicazione e rimozione tramite risciacquo di prodotti liquidi e lavaggio di mani.
Si raccomanda l'utilizzo di guanti impermeabili quando si lavano i capelli. Ogni giorno si
può lavorare indossando guanti per un massimo di 4 ore. Indossando i guanti è possibile
prevenire l'esposizione ad acqua e a prodotti cosmetici. L'utilizzo incoerente o erroneo dei
guanti può però comportare un aumento dell'esposizione. L'utilizzo prolungato e ininterrotto
dei guanti comporta la sudorazione e quindi l'esposizione della pelle all'umidità. L'allegato
dispone poi che, nello svolgimento delle operazioni che interessino permanenti, prodotti
ossigenanti e tinte per capelli, i guanti debbano essere indossati. Tali guanti devono essere
usa-e-getta in modo tale da prevenire l'esposizione dell'epidermide a seguito del riutilizzo di
guanti contaminati.
Non tutti i tipi di guanti sono adatti per essere utilizzati in un'attività di parrucchiere. L'art.
8.1 del Decreto a disciplina delle condizioni negli ambienti di lavoro e a tutela dei lavoratori
contiene una serie di prescrizioni per gli equipaggiamenti di protezione personale applicabili
altresì ai guanti in uso presso gli esercizi di parrucchieri. Nella norma in oggetto, inoltre, si
precisa che devono essere evitati i guanti che causano allergie. Si tratta in particolare dei
guanti in lattice. In generale i guanti più adatti da indossare per un parrucchiere sono in
4
Si veda la nota esplicativa al Decreto a disciplina delle condizioni negli ambienti di lavoro e a tutela dei
lavoratori (Gazzetta ufficiale 1997, 60, pag. 320) nonchè il Decreto del 29 marzo 2002 recante regole in
materia di agenti chimici e carcerogeni (Gazzetta ufficiale 2002, 190, pag. 29 e ss.).
9
polivinilcloruro (PVC). I guanti in polietilene (che ancor oggi vengono spesso consegnati
insieme ai prodotti cosmetici per capelli) non offrono un grado di protezione sufficiente
dato che spesso si forano in corrispondenza delle unghie e soprattutto ostacolano il lavoro,
non essendo di configurazione ottimale sotto il profilo ergonomico.
Indossare anelli, braccialetti, ecc. mentre si svolgono operazioni che comportano il contatto
con acqua e liquidi o (altre) attività con prodotti cosmetici per i capelli rappresenta un
fattore di rischio, dato che possono depositarvisi umidità e/o particelle irritanti e
sensibilizzanti dei prodotti cosmetici. Per tale motivo non devono essere indossati gioielli
quando si lavora con acqua e/o prodotti cosmetici (sezione a3).
La sezione b dell'allegato dispone che i parrucchieri debbano lavorare con forbici/materiali
privi di nickel o basso tenore di nickel. Per "a basso tenore di nickel" si intende che un
prodotto deve contenere al massimo 0,5 µg/cm² alla settimana di nickel o di componenti di
nickel. Tale norma è in linea con la Direttiva num. 94/27/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 1994 fino alla dodicesima modifica della
Direttiva 76/769/CEE relativa all'avvicinamento delle disposizioni legislative e
amministrative degli Stati membri in materia di immissione sul mercato e uso di talune
sostanze e preparati pericolosi (GUCE L 188). La disposizione è volta a contrastare
l'insorgere di allergie da nickel e trova applicazione nei confronti dei prodotti che sono in
contatto diretto prolungato con l'epidermide. Sebbene le attrezzature da parrucchiere non
siano citate come esempio nella direttiva è possibile desumere che, nell'esercizio della
professione di parrucchiere, l'utilizzo di tali attrezzature rientri in tale descrizione. Peraltro è
sconsigliabile indossare anche gioielli o accessori contenenti nickel in generale, dal
momento che ciò può causare o facilitare l'insorgere di allergie.
Il GTG (gliceriltioglicolato, permanenti "acide" ) è una potente sostanza allergizzante,
frequente causa di allergie tra i parrucchieri. Esistono alternative all'utilizzo di GTG nella
forma di "permanenti prive di acidi", contenenti spesso come principio attivo l'ATG
(ammonio tioglicolato). Anche l'ATG è irritante e allergizzante, ma il potenziale
allergizzante è decisamente inferiore.
La lettera c dell'allegato specifica pertanto che, in un'attività di parrucchiere, non si deve
lavorare con prodotti fluidi per permanenti che contengano GTG.
La lettera c dispone inoltre che i prodotti fluidi per permanenti utilizzati debbano essere
contenuti in confezioni monodose: confezioni che contengono un quantitativo di fluido
sufficiente per non più di un trattamento. In tal modo si riducono le possibilità di
esposizione della pelle della mano ai fluidi per permanenti. In tal caso la precedenza deve
essere accordata a confezioni in cui i prodotti liquidi vengano miscelati all'interno della
confezione con un sistema a pressione.
Nelle operazioni di colorazione e tintura è possibile che la pelle della mano del parrucchiere
entri in contatto con la tinta. Utilizzando tinte per capelli in tubetti le possibilità di contatto
con l'epidermide sono relativamente elevate. Pertanto si devono privilegiare dispositivi di
dosaggio e miscelazione a tenuta oppure sistemi di erogazione a spruzzo a tenuta. Con tali
sistemi la tinta si trova per esempio in un erogatore a spruzzo che può essere collegato alla
parte inferiore della relativa bacinella di miscelazione. Detta bacinella viene riempita da
sotto con la tinta; dopodiché il parrucchiere può aggiungere la soluzione di perossido di
idrogeno.
10
Quando invece si utilizzano tinte in tubetto, si deve evitare che la tinta si depositi
sull'esterno del tubetto. È pertanto buona prassi ricorrere all'utilizzo di confezioni usa-egetta.
Ai sensi della lettera e dell'allegato, la formazione di sostanze nella preparazione di un
prodotto ossigenante deve essere evitata. L'utilizzo di prodotti ossigenanti sotto forma di
polveri volatili comporta l'esposizione dell'epidermide e la contaminazione di materiali e
superfici in tutti i locali di lavoro. La polvere, inoltre, fintantoché si trova nell'aria, può
essere inalata, causando asma da persolfato. La norma è volta a prevenire che particelle di
polvere entrino in circolazione nell'aria e possano attaccarsi alla pelle o diffondersi nei
locali. In particolare, l'utilizzo di confezioni in bulk di polveri ossigenanti sfuse può
condurre, nella pratica, alla formazione di sostanze. Tale fenomeno può essere evitato in più
modi. Invece di polveri ossigenanti sfuse possono essere utilizzati prodotti ossigenanti non
volatili, sotto forma, ad esempio, di creme, granuli, granulati oppure polveri appesantite con
olio. Per contrastare l'effetto volatile della polvere è altresì possibile utilizzarla in un sistema
di dosaggio e miscelazione a tenuta.
Con l'attuale forma dei prodotti l'utilizzo di erogatori a pompetta negli spray per capelli può
contribuire alla formazione di aerosol in misura decisamente inferiore di rispetto alle
bombolette spray. Gli aerosol degli spray per capelli prodotti da una bomboletta spray sono
in gran parte respirabili. Sono stati rilevati casi di irritazioni (reversibili) delle vie
respiratorie a seguito dell'utilizzo di spray per capelli. La lettera f dell'allegato dispone che,
laddove possibile, con gli spray per capelli debbano essere utilizzati erogatori a pompetta, in
modo tale da ridurre il più possibile le possibilità di disturbi alle vie respiratorie. Gli spray
per capelli con bomboletta spray devono essere utilizzati solo se necessario sotto il profilo
tecnico per ottenere determinati effetti estremi in un'acconciatura.
L'applicazione di spray per capelli deve essere dosata e indirizzata in uno spazio ben
ventilato. Per "spazio ben ventilato" di cui alla lettera f dell'allegato, si intende,
nell'applicazione di una norma, uno spazio dotato di dispositivo di ricambio dell'aria
conforme, per lo meno, ai criteri di capacità per un negozio di cui alla sezione 3.10 del
Decreto in materia di edilizia del 2003.
L'art. 2a e la sezione a4 dell'allegato 10 alla norma dispongono la presenza e l'utilizzo di un
apposito spazio per la preparazione dei prodotti, altresì denominato nel settore "angolo
chimico". Tale spazio è preposto alla preparazione e alla miscelazione di prodotti chimici
per il trattamento dei capelli, tra cui in ogni caso prodotti ossigenanti, prodotti liquidi per
permanenti e tinte per capelli. L'idea di base consiste nel concentrare tutte le attività in cui
vengono utilizzati detti prodotti in un solo punto del locale di lavoro, prevenendo in tal
modo la propagazione di prodotti attraverso l'aria o la contaminazione di mani od oggetti.
Lo spazio adibito alla preparazione dei prodotti deve essere suddiviso secondo la modalità
descritta. Di preferenza tale spazio non deve essere collocato al centro del locale, ma in un
angolo, in uno spazio laterale o nel retro.
11
Lettere C e D
Norma 5.3 -2, Carico fisico nelle attività di parrucchiere
Ambito di applicazione
La norma in oggetto interessa il carico fisico cui sono sottoposti i lavoratori (nel prosieguo:
parrucchieri) in un'attività di parrucchiere. Per "attività di parrucchiere" si intende un
esercizio in cui vengono regolarmente tagliati o trattati in altro modo i capelli di uomini,
donne o bambini.
Obiettivo, presupposti
La norma in oggetto è tesa a evitare o limitare, in una misura ragionevolmente possibile, i
pericoli di carico fisico per la salute dei parrucchieri. Per "carico fisico" si intendono in
questo contesto le posizioni assunte dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni,
nonché i movimenti da compiere e le forze da esercitare nell'ambito delle operazioni di
lavaggio e delle altre operazioni tecniche professionali.
Le principali operazioni tecniche professionali sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taglio
Fonatura
Colorazione e decolorazione
Sfoltimento
Rasatura/taglio barba
Capelli lunghi
Acconciature
Permanenti
Esami del capello/cura del capello
Diagnosi e consulenza
Lavorazioni speciali del capello
Lisciatura
Nell'esecuzione delle operazioni tecniche professionali e nel lavaggio, il parrucchiere
utilizza attrezzature e materiali specifici per il settore, quali poltrone e sgabelli da
parrucchiere regolabili in altezza, lavabi e forbici. Per le attrezzature e i materiali specifici
sono state formulate ulteriori norme ergonomiche in linea con gli ultimi sviluppi tecnici5.
Gli ultimi sviluppi tecnici vengono adottati come presupposto di partenza ai fini della
presente norma, in modo tale da prevedere la sostituzione di attrezzature e materiali
precedentemente in uso con attrezzature e materiali conformi agli ultimi sviluppi tecnici.
Sono stati utilizzati i seguenti presupposti ergonomici:
• Il parrucchiere, lavorando con il cliente accomodato sulla poltrona, esegue le operazioni
tecniche professionali con le mani collocate tra il petto e la linea delle spalle e con i
gomiti in posizione rilassata e abbassata. Ciò significa che l'altezza delle spalle del
parrucchiere deve variare tra la linea degli occhi del cliente (minimo) fino a un massimo
di 15 cm sotto la linea degli occhi del cliente. Sporadicamente il parrucchiere può
eseguire talune operazioni tecniche professionali ad un'altezza superiore, fino alla linea
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Norme e direttive ergonomiche per materiali per parrucchieri e tecniche di lavoro; vhp ergonomia (numero
di progetto 295.02).
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•
degli occhi del cliente. Tutto ciò sedendo in modo rilassato, con la schiena diritta,
entrambi i piedi poggiati a terra e le ginocchia non distese.
L'altezza di lavoro ottimale al lavabo è inferiore rispetto all'altezza di lavoro ottimale
quando si lavora alla poltrona. Da una parte, vedere i capelli è meno importante,
dall'altra in fase di lavaggio è necessario esercitare una forza relativamente maggiore.
L'altezza di lavoro ottimale al lavabo si colloca intorno all'altezza dei gomiti.
Utilizzando in modo corretto gli sgabelli da parrucchiere regolabili in altezza
congiuntamente alla poltrona o al lavabo, anch'essi regolabili in altezza, il parrucchiere
può impostare l'altezza di lavoro nel modo ritenuto più pratico. In tal modo il
parrucchiere può lavorare a un'altezza corretta, nonché vicino al cliente. Nella pratica è
possibile che si verifichi una situazione per cui, a causa della statura del cliente e del
parrucchiere, le regole stabilite dalla presente norma risultino insufficienti per ottenere
un'altezza di lavoro ottimale per il parrucchiere. Nel caso in cui si tratti di casi sporadici,
il parrucchiere può chiedere al cliente di sedersi più in basso oppure può essere
sostituito da un collega la cui statura consente di lavorare a un'altezza corretta. Nel caso
in cui un parrucchiere strutturalmente non possa lavorare all'altezza corretta, è
necessario reperire una soluzione strutturale. Con i parrucchieri alti di statura si può
prevedere uno sgabello da parrucchiere la cui altezza minima regolabile è pari a 54 cm,
invece dei 60 cm previsti dalla norma.
Disposizioni specifiche
1 a.
Con una poltrona con possibilità di regolazione dell'altezza sufficiente, il
parrucchiere può lavorare a un'altezza corretta, nonché vicino al cliente. In tal
modo è possibile evitare che il parrucchiere debba lavorare a schiena curva, con il
collo piegato in avanti oppure con le braccia rialzate per un periodo prolungato.
L'altezza regolabile della poltrona deve essere misurata dal pavimento fino alla
parte superiore della seduta, tra i due ischi del cliente, tenendo conto
dell'imbottitura della seduta e delle molle.
b/c/d. Anche nell'esecuzione delle operazioni tecniche professionali con bambini
(minori di 16 anni) l'altezza di lavoro del parrucchiere deve essere regolabile in
modo corretto. Quando devono essere eseguite operazioni tecniche professionali
su bambini, è importante disporre di un'apposita struttura. I bambini più piccoli
non sono ancora sufficientemente stabili o non riescono a rimanere seduti per un
lasso prolungato di tempo. Hanno bisogno di un sostegno posteriormente e
anteriormente. Per i bambini di statura pari o inferiore a 1,15 metri, la migliore
soluzione è rappresentata da un'apposita sedia per bambini. L'altezza minima
della seduta di queste sedie dal pavimento deve essere pari a 79 centimetri. Tali
sedie devono essere regolabili. Per l'esecuzione di operazioni tecniche
professionali con bambini di statura compresa tra 1,15 e 1,60 metri, che non
necessitano più di detto sostegno, deve essere disponibile un rialzo di almeno 20
centimetri sulla poltrona, in modo tale che il parrucchiere possa usufruire della
regolazione in altezza della poltrona.
e.
Le dimensioni della poltrona e della sedia per bambini influiscono sulla distanza
che intercorre tra il parrucchiere e il cliente. Se la poltrona o la sedia per bambini
è ultra-accessoriata, la distanza per il parrucchiere può diventare eccessiva,
costringendolo ad assumere una postura sfavorevole (piegato in avanti o con le
braccia alzate). Esistono infatti sedie per bambini gradevoli sotto il profilo
estetico ma con cui si supera la distanza orizzontale massima tra il parrucchiere e
la testa del cliente.
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f.
g.
h.
i/j.
2 a.
Lateralmente alla poltrona, per esempio tra due sedie, ma anche rispetto al muro,
deve esservi uno spazio minimo pari a 70 centimetri, che consenta un margine di
movimento sufficiente. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere detta
distanza tra la poltrona e il muro, è possibile prevedere una distanza inferiore fino
a un minimo di 50 centimetri, se il parrucchiere, girando la poltrona, riesce
comunque a disporre del margine di movimento richiesto. Posteriormente alla
poltrona è necessario uno spazio superiore per consentire i movimenti del
parrucchiere (minimo 100 centimetri); lo spazio deve servire altresì per
posizionare il porta-utensili e lo sgabello da parrucchiere quando non viene
utilizzato.
La poltrona regolabile deve essere stabile. Non deve ribaltarsi, anche nel caso in
cui il cliente sia seduto in punta. Tale disposizione si applica anche al caso in cui
la poltrona sia collocata in posizione rialzata. Bracci troppo lunghi che partono
dal piantone della poltrona possono rappresentare un ostacolo per il parrucchiere
mentre cammina o si sposta sullo sgabello intorno alla poltrona.
Una poltrona deve poter girare intorno al piantone almeno di 45 gradi, in modo
tale da consentire al cliente di sedersi e di alzarsi facilmente, nonché al
parrucchiere di lavorare su fronte e sopracciglia. Si raccomanda di bloccare la
rotazione completa di 360 gradi. Il meccanismo a stantuffo potrebbe essere
posizionato sul lato sbagliato. Si raccomanda di prevedere una posizione
preferenziale della seduta diritta anteriormente con il meccanismo a stantuffo
diritto posteriormente.
Uno schienale alto incide negativamente sulla postura del cliente mentre è seduto.
Inoltre uno schienale alto e un poggiatesta possono ostacolare il parrucchiere
mentre taglia capelli lunghi. Qualora nell'esecuzione di operazioni tecniche
professionali quali la rasatura o il taglio della barba si utilizzi un poggiatesta, si
deve ricorrere a un poggiatesta amovibile, in modo tale che, al momento di
eseguire altre operazioni tecniche professionali diverse dalla rasatura e dal taglio
della barba, esso possa essere rimosso.
Con uno sgabello da parrucchiere, il parrucchiere può variare la posizione di lavoro:
in piedi, seduto o appoggiato. Lavorare per un lasso di tempo prolungato nella
medesima posizione rappresenta un carico per il corpo (schiena e gambe). Inoltre, in
tal modo, il parrucchiere può sfruttare la possibilità di regolazione dell'altezza dello
sgabello congiuntamente alla regolazione della poltrona per impostare l'altezza di
lavoro più pratica. Questo accorgimento consente di evitare altresì il più possibile di
assumere posizioni scomode quali rimanere in piedi piegati in avanti oppure con le
braccia e le spalle in posizione rialzata. In un esercizio deve essere presente un
numero sufficiente di sgabelli da parrucchiere: durante il lavaggio e nello
svolgimento delle operazioni tecniche professionali, si deve utilizzare sempre uno
sgabello da parrucchiere. Il parrucchiere non deve mai essere costretto ad aspettare
che si liberi uno sgabello.
b/c. La forma della seduta non deve essere, in ogni caso, rotonda/ovale. Una seduta
rotonda/ovale presenta vari svantaggi:
• In posizione alta (angolo a livello dell'anca superiore ai 45 gradi), il bordo della
seduta spinge contro la parte inferiore delle cosce del parrucchiere.
• Il parrucchiere può spostare uno sgabello da parrucchiere con seduta rotonda con
minore facilità nello svolgimento delle proprie mansioni ed ha pertanto più
possibilità di scivolare.
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•
d.
e.
f.
La maniglia per la regolazione dell'altezza non si trova sempre in corrispondenza
del medesimo punto, per cui nello svolgimento delle proprie mansioni il
parrucchiere deve andare costantemente alla ricerca della maniglia.
La seduta di uno sgabello da parrucchiere dovrebbe pertanto avere la forma di un
sellino da bicicletta o di una sella da pony. La maggior parte dei parrucchieri riesce a
lavorare bene con uno sgabello con seduta a forma di sellino di bicicletta. Per quanto
riguarda le sedute a forma di sella da pony, le opinioni sono divise. Probabilmente la
situazione è legata alla diversità dei modelli disponibili, nonché alla conseguente
dimensione della seduta. I parrucchieri più bassi di statura ritengono che la seduta a
forma di sella da pony sia troppo ampia e, a causa di ciò, non riescono a poggiare
saldamente i piedi a terra. Per quanto riguarda i parrucchieri più alti di statura, è una
questione di preferenza personale: alcuni parrucchieri non trovano comodo dover
rimanere seduti con le gambe aperte. Rispetto a una seduta a forma di sella da pony,
soprattutto se utilizzata come appoggio, è più semplice sedersi e alzarsi da una
seduta a forma di sellino di bicicletta.
L'assenza di uno schienale sullo sgabello favorisce una corretta postura della schiena
nello svolgimento delle proprie mansioni. Quando si è seduti su uno sgabello con
seduta a forma di sellino, infatti, è importante tenere la parte lombare in posizione
diritta.
Per "postura corretta" quando si è seduti su uno sgabello da parrucchiere si intende:
adottare una posizione rilassata, con la schiena diritta, entrambi i piedi appoggiati a
terra e le ginocchia non distese.
Per "altezza di lavoro corretta" quando si è seduti su uno sgabello e si lavora alla
poltrona si intende: eseguire le operazioni tecniche professionali con le mani tra il
petto e la linea delle spalle e con i gomiti in posizione rilassata e abbassata. Ciò
significa che l'altezza delle spalle del parrucchiere deve variare tra la linea degli
occhi del cliente (minimo) fino a un massimo di 15 cm sotto la linea degli occhi del
cliente
L'altezza di lavoro corretta quando si è seduti su uno sgabello da parrucchiere
lavorando al lavabo è inferiore rispetto a quando si lavora alla poltrona, in
particolare per quanto concerne le mani, che si trovano più o meno all'altezza dei
gomiti.
L'altezza di regolazione ottimale dello sgabello, tale da consentire di assumere una
postura corretta e di ottenere l'altezza di lavoro corretta, è personale e dipende dalle
dimensioni del corpo del parrucchiere. Qualora non sia possibile ottenere l'altezza di
regolazione ottimale con uno sgabello con seduta a forma di sella da pony, il
parrucchiere deve ricorrere a uno sgabello con seduta a forma di sellino di bicicletta.
Grazie a una possibilità di regolazione tra i 60 e gli 82 cm, la maggior parte dei
parrucchieri può lavorare, regolando al contempo l'altezza della poltrona, a
un'altezza di lavoro corretta mentre adotta al contempo una postura adeguata. In una
situazione estrema, in cui un parrucchiere alto di statura debba tagliare i capelli di un
cliente basso, l'altezza di regolazione ottimale minima dello sgabello da parrucchiere
è pari a 54 cm. Trattandosi di una situazione eccezionale, questa regola non viene
inserita nella norma. Per un parrucchiere alto, è raccomandabile tenerne conto.
Se un parrucchiere seduto sull'apposito sgabello vuole girarsi e a tal fine deve
ruotare l'intero sgabello sulle ruote, l'operazione richiede maggiore forza. Ha quindi
modo di lavorare con più facilità se la seduta ruota intorno al piantone con supporto.
Come la poltrona, anche lo sgabello da parrucchiere deve essere stabile. Non deve
ribaltarsi, anche se il parrucchiere siede in punta e lo sgabello non è in posizione
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rialzata. Bracci di eccessiva lunghezza che partono dallo sgabello possono essere
d'ostacolo al parrucchiere mentre si sposta con lo sgabello intorno alla poltrona.
Nel caso in cui lo sgabello da parrucchiere sia predisposto per essere montato a
pavimento dietro la poltrona6, lo sgabello deve poter ruotare in entrambe le direzioni
con un angolo minimo pari a 135 gradi intorno alla poltrona. La distanza tra il
cliente e il parrucchiere deve poter essere aumentata o ridotta in modo tale che la
distanza tra il parrucchiere e la testa del cliente sia pari al massimo a 30 centimetri,
come per uno sgabello privo di fissaggio.
3 a.
b.
c.
Per "lunghezza del lavabo" si intende la distanza tra la parte posteriore del lavabo,
contro cui il parrucchiere poggia con lo stomaco, e la rientranza nella parte anteriore
in cui il cliente poggia il collo. La lunghezza del lavabo è importante per la distanza
tra il parrucchiere e la testa del cliente. Più lungo è il lavabo, più aumenta la distanza
tra la testa del cliente e il parrucchiere, che fatica a raggiungerla caricando lo sforzo
sulla schiena. Dal punto di vista dell'ergonomia, è da privilegiare un lavabo con una
lunghezza pari a 30 centimetri, ma si tratta di una soluzione non molto pratica
(dimensioni troppo contenute) per un parrucchiere, dato che non dispone in tal modo
di uno spazio sufficiente per lavorare efficacemente (applicare involucri, sciacquare
i capelli). Un lavabo con una lunghezza compresa tra 38 e 43 centimetri rappresenta
un buon compromesso tra ergonomia e praticità. Con lavabi la cui parte inferiore, dal
lato del cliente, ha una forma cava, che consente al cliente di spostare maggiormente
le spalle all'indietro e quindi di avvicinare la testa al parrucchiere, la lunghezza
massima è pari a 45 centimetri7.
È necessario utilizzare l'apposito sgabello da parrucchiere quando si lavora al
lavabo. La profondità minima dello spazio per i piedi deve essere pari a 42
centimetri, la profondità minima dello spazio per le ginocchia deve essere pari a 24
centimetri. In assenza di tale spazio, l'ampiezza massima del supporto deve essere
pari a 30 centimetri, in modo tale che il parrucchiere possa sedersi bene con gambe e
piedi in corrispondenza del supporto.
Uno spazio di lavoro pari a 50 centimetri sul lato posteriore del lavabo è
sufficientemente realistico ed ergonomico. Se si lavora al lavabo con gli appositi
sgabelli da parrucchiere, vi deve essere spazio per collocare lo sgabello non in uso
nonché l'eventuali porta-utensili. Di solito vi è spazio sufficiente per collocarli in un
punto più opportuno lontano dal lavabo. In presenza di più lavabi uno vicino
all'altro, la disposizione degli sgabelli ed eventualmente dei porta-utensili è più
complessa. Uno spazio di lavoro minimo pari a 100 centimetri è pertanto
raccomandabile.
4. Quando le forbici sono dotate di un appoggio per il mignolo in un punto corretto,
l'appoggio può contribuire, nel corso del taglio, a stabilizzare le forbici stesse. Le forbici
risultano così più stabili in mano, consentendo di lavorare con la mano più rilassata. Si
raccomanda di eseguire le operazioni di taglio utilizzando forbici con le lame di diversa
lunghezza ("offset"). Quando il parrucchiere taglia con forbici della medesima
lunghezza, il pollice viene caricato in una posizione scomoda. Con forbici asimmetriche,
invece, il pollice si trova in una posizione più neutra durante l'operazione di taglio,
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7
vhp ergonomia (numero progetto 393-01)
vhp ergonomia (numero progetto 391.01)
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andando a ridurre il carico per l'articolazione del dito. L'arco di apertura degli anelli è
fisso, quindi non dipende dalle dimensioni della mano del parrucchiere.
5 a. Per evitare problemi alla postura, dovuti al mantenimento della stessa posizione e
quindi alla pressione dello stesso carico per un lasso di tempo prolungato, il
parrucchiere deve variare in misura sufficiente il tipo di attività svolte. La variazione
in oggetto consta di quanto segue:
• Possibilità di alternare regolarmente le mansioni tra:
- Operazioni preparatorie (accoglienza cliente, colloquio di consulenza, offerta di
caffè,...)
- Lavaggio e operazioni tecniche professionali.
- Attività di assistenza successive (pagamento,...)
• Possibilità di poter assumere diverse posizioni di lavoro, alternando le operazioni
da svolgere in piedi con quelle seduto.
b. Il lavoro deve essere organizzato in modo tale per cui il parrucchiere possa disporre di
pause regolari. La norma minima prevede una pausa di 10 minuti ogni 2 ore.
Dato che le operazioni tecniche professionali non possono essere interrotte in ogni
momento, il parrucchiere deve tener conto il più possibile della durata della singola
operazione tecnica professionale, in modo tale da violare il meno possibile la norma
prevista (prendere un pausa dopo circa 2 ore di lavoro). Per ogni parrucchiere la
situazione per cui, a causa di un'operazione tecnica professionale di lunga durata, la
norma (prendere una pausa dopo circa 2 ore di lavoro) non viene rispettata, deve
essere di natura sporadica.
Ulteriori regolamenti relativi alle pause, come la pausa di mezzogiorno, vengono
definiti mediante contratto collettivo di lavoro e/o ai sensi della Legge in materia degli
orari di lavoro e pertanto non sono inclusi nella presente norma.
6. Al fine di dare la possibilità a un esercizio di pianificare in modo corretto l'acquisto di
attrezzature e materiali per parrucchieri conformi alle norme di cui al presente
documento, nonché di concedere a produttori e importatori il tempo necessario per
adattare i propri prodotti, le disposizioni relative alle poltrone regolabili, lavabi, sgabelli
da parrucchiere e forbici vengono implementate secondo una tempistica scalata.
Per le poltrone e i lavabi, le norme trovano applicano se tali attrezzature vengono
acquistate dopo il 31/12/2006. I materiali acquistati prima di tale data possono essere
utilizzati fino al 1° gennaio 2014, anche se non completamente conformi alle norme.
Per gli sgabelli da parrucchiere e le forbici la cui sostituzione richiede un investimento di
scarsa portata, i termini di sostituzione sono più brevi. Le norme si applicano
direttamente ai materiali acquistati dopo la data di entrata in vigore della norma. I
materiali acquistati prima di tale data possono essere utilizzati fino al 1° gennaio 2007.
L'Aia
A nome de
Il Sottosegretario di Stato agli Affari Sociali e al Lavoro
Il Direttore-Generale per le Condizioni di Lavoro e le Garanzie Sociali,
(J.A.M. Hilgersom)