Reg.Svolgimento 1CONGR-TERRITORIALE- 2017
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Reg.Svolgimento 1CONGR-TERRITORIALE- 2017
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 1° CONGRESSO TERRITORIALE FEMCA-CISL MILANO METROPOLI. Consiglio Generale Territoriale del 21 DICEMBRE 2016 Partecipazione al Congresso Art. 1 Partecipano al Congresso Territoriale della FEMCA MILANO METROPOLI, secondo le norme approvate dal Consiglio Generale del 21 DICEMBRE 2016 con diritto di voto e di parola, i delegati eletti dai rispettivi Congressi di base nei luoghi di lavoro. Art. 2 Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti uscenti e subentranti a qualsiasi titolo del Consiglio Generale Territoriale della FEMCA. Art. 3 Le delegate e i delegati, impossibilitati a presenziare al Congresso Territoriale, possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato dello stesso Comparto, su convalida della Commissione Verifica Poteri. Le delegate e i delegati possono anche trasferire il proprio mandato ad un delegato di altro Comparto; la delega è valida però soltanto agli effetti della elezione del Consiglio Generale, dei delegati al Congresso UST e non è valida per le elezioni di Comparto. Nessun delegato può cumulare più di due deleghe, compresa la propria. Commissioni e Uffici del Congresso Art. 4 Il Congresso elegge: • l'Ufficio di Presidenza; • l'Ufficio di Segreteria; • i Questori; • gli Scrutatori. 1 Art. 5 Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni ed i rispettivi Presidenti e VicePresidenti a) Commissione per il Regolamento, composta da: • - Ufficio di Presidenza; • - Ufficio di Segreteria; • - Un Componente della Segreteria della Federazione Territoriale. La Commissione ha il compito di: 1. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione nell'ordine del giorno di punti in esso non compresi; 2. stabilire l'ordinamento dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e delle sessioni di comparto; 3. autorizzare la distribuzione dei documenti e dei materiali congressuali. b) Commissione per la Verifica dei Poteri, con il compito di: 1. esaminare e convalidare le deleghe; 2. autorizzare il trasferimento di deleghe; 3. esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione dei delegati. c) Commissione per lo Statuto, con il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifica statutaria presentate ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Territoriale Femca. d) Commissione Elettorale, con il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alle votazioni. La Commissione Elettorale assume le medesime funzioni per la gestione delle votazioni di Comparto. In tal caso essa articolerà la propria presenza nelle sessioni congressuali di Comparto, su proposta del Presidente e del VicePresidente. Ogni componente della Commissione Elettorale, qualora necessario e su indicazione del Presidente e del Vice Presidente, potrà assumere la presidenza di un seggio. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata con due scrutatori per ogni seggio. La Commissione Elettorale ha inoltre il compito di esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti le votazioni che si svolgeranno durante il Congresso. I componenti della Commissione Elettorale sono incompatibili con le candidature nelle liste. e) Commissione per le Mozioni, con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali. La Commissione designa uno o più relatori, che riferiranno al Congresso. Il numero dei componenti delle varie commissioni e la loro presidenza è stabilito dal Congresso su proposta della presidenza. 2 Sessione dei comparti Art. 6 Il Congresso Territoriale, nell'apposita sessione di comparto, avrà il seguente Ordine del Giorno: • elezione della Presidenza; • relazione della Segreteria; • votazione delle mozioni specifiche; • elezione dei Direttivi di Comparto (ove previsto) • elezione dei rappresentanti di Comparto nel Consiglio Generale, (laddove non è prevista la elezione dei Direttivi di Comparto) • elezione dei delegati di Comparto al Congresso Regionale della Federazione. Svolgimento del dibattito Art. 7 I congressisti, che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in assemblea plenaria e/o in quelle di comparto, debbono iscriversi alle rispettive presidenze, servendosi degli appositi moduli. I congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell'ordine di iscrizione. Coloro, che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola alla fine dell'intervento del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questione in esame al momento in cui la mozione viene presentata. Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni hanno diritto di parola un congressista che parla a favore e uno che parla contro, per un massimo di 3 minuti ciascuno. Art. 8 La durata dell'intervento del congressista non può superare i 10 minuti. Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Presidenza. In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare il Presidente accorda la parola a un oratore a favore e uno contro, per un massimo di tre minuti ciascuno. Approvata la chiusura della discussione, hanno diritto di parola solo i congressisti già iscritti a parlare. Gli interventi per la presentazione delle mozioni d'ordine non possono superare i 5 minuti. Gli interventi sulle mozioni d’ordine, limitati ad un congressista che parla a favore e ad uno contro, non possono superare i 3 minuti. 3 Esame e approvazione delle proposte di modifica dello Statuto della Federazione Art. 9 Gli interventi dei congressisti sulle proposte di modifica dello statuto non possono superare la durata di 5 minuti. Esame e approvazione delle proposte di mozioni e di ordini del giorno Art. 10 Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dalla apposita Commissione possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno. Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella dei successivi articoli. Art. 11 Gli emendamenti alle mozioni presentate all'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta. Art. 12 La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro l'orario stabilito dal Congresso nelle mani del Presidente della Commissione Mozioni, o di un suo incaricato, che ne darà attestazione scritta ai presentatori. Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da un solo delegato, le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da un minimo di 35 congressisti. La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti. Sugli emendamenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni. 4 Art. 13 Sugli emendamenti, che non sono stati accolti dalla Commissione per le Mozioni, e che vengono confermati dai proponenti, viene adottata la seguente procedura: - viene data la parola al delegato, o a uno dei delegati, in caso di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento; la durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 minuti; - possono intervenire un delegato che parla a favore e un delegato che parla contro, per un tempo non superiore a 3 minuti ciascuno. Sugli emendamenti unificati in un unico testo, i delegati proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di confermare gli emendamenti originari. In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti, di cui al paragrafo precedente. Art. 14 Al termine dell'esame e della votazione degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso. Art. 15 La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative, che le sono pervenute. Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori, che prende la parola per un tempo massimo, rispettivamente, di 5 minuti. Art. 16 La procedura stabilita per l’esame degli emendamenti, di cui agli articoli precedenti, viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative. Art. 17 Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti. La procedura di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno. 5 Art. 18 La distribuzione dei documenti, mozioni, ordini del giorno e di ogni altro materiale può avvenire solo dopo il visto della Commissione del Regolamento. Sistemi di votazione – Dichiarazione di voto Art. 19 Le votazioni avvengono: • per alzata di mano; • per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 20% dei delegati accreditati; • a scrutinio segreto per la elezione: 1. dei componenti il Consiglio Generale Territoriale; 2. dei delegati al Congresso della UST; 3. dei componenti il Direttivo di Comparto o dei rappresentanti di Comparto nel Consiglio Generale; 4. dei delegati di Comparto al Congresso Regionale. Art. 20 Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 minuti. Art. 21 Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i delegati votano "pro-capite" e non secondo i voti rappresentati. Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegato partecipa alle votazioni in base al numero degli iscritti che rappresenta al Congresso. Art. 22 L'attribuzione dei voti ai delegati si effettua sulla base di quanto stabilito dal Regolamento per l'elezione dei delegati. 6 Presentazione delle liste ed elezione del Consiglio Generale Nazionale Art. 23 I componenti elettivi del Consiglio Generale, i delegati al Congresso della UST, sono eletti da tutti i delegati al Congresso. I componenti i Direttivi di Comparto o i rappresentanti dei Comparti nel Consiglio Generale, i delegati di comparto al Congresso Regionale sono eletti dai delegati di ogni singolo comparto. Art. 24 L'elezione dei componenti elettivi dei vari organismi si svolge su una o più liste e con diritto di scelta fra i candidati delle varie liste. La candidatura delle varie liste deve essere accettata per iscritto dall'interessato. L'accettazione, per ciascuna lista, deve essere espressa con la firma, apposta accanto al nominativo di ciascuna lista. Ogni candidato potrà far parte di una sola lista. I candidati non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista. Le liste sono valide se presentate da almeno il 5% dei delegati aventi diritto al voto. Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferiore a 1/3 degli eleggibili. I candidati di ogni lista devono essere espressione dei Comparti presenti nella Federazione Territoriale. Per quanto riguarda le liste del Congresso Territoriale, complessivamente nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% negli eletti. Inoltre, in coerenza con quanto previsto nell’art. 2 del Regolamento per la elezione delle delegate e dei delegati al Congresso, le liste devono rappresentare quanto segue: • per la elezione del Consiglio Generale e dei Direttivi di Comparto almeno il 70% dei delegati delle SAF e gli eletti FEMCA-CISL nelle RSU/RSA e non meno del 60% degli eletti; • per i delegati di comparto al Congresso Regionale il 50% dei delegati delle SAF e gli eletti FEMCA-CISL nelle RSU/RSA e non meno del 40% degli eletti; • per i delegati al congresso UST il 40% dei delegati delle SAF e gli eletti FEMCA CISL nelle RSU/RSA e non meno del 40% degli eletti. • Nelle liste dovrà essere garantita, laddove possibile, una adeguata presenza di lavoratori immigrati/e e/o di seconda generazione; la medesima attenzione dovrà essere posta per la presenza una di giovani under 35 pari al 10% nelle liste, garantendo la medesima quota tra gli eletti. 7 Qualora risultasse eletto un numero inferiore alle predette percentuali degli eleggibili, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante, scorrendo la graduatoria dei primi non eletti nella lista congressuale senza con questo modificare il numero complessivo degli eletti. Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle. Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista. Ogni elettore potrà votare non più di 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo sulla percentuale di presenza di genere e di delegati delle SAF e gli eletti CISL nelle RSU/RSA. Nel caso di presentazione di più liste, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati il Congresso potrà adottare il sistema della lista unica. In tal caso i candidati saranno elencati in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea congressuale. Nel caso di lista unica il numero dei candidati dovrà essere superiore di almeno il 20% degli eleggibili. Nei casi di lista unica, di più liste, o di unificazione di liste il numero delle/dei candidate/i dovrà essere comunque superiore di almeno il 20% delle/degli eleggibili. Art. 25 La presentazione delle liste dovrà essere effettuata almeno 3 ore prima dell'inizio della votazione di comparto e 8 ore prima delle votazioni generali. Art. 26 Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme Confederali. 8