Scarica il regolamento di navigabilità del Lago

Transcript

Scarica il regolamento di navigabilità del Lago
Allegato “A” alla Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 24 del 29/04/2010
PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
SERVIZIO CONTROLLO TERRITORIALE
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE NEL LAGO DI OSIGLIA
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° _______ del ______________
ARTICOLO 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la navigazione nel bacino artificiale denominato
“Lago di Osiglia”, sito nel comune di Osiglia (SV), in applicazione dell'articolo 105
(FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI) del Capo VII
(TRASPORTI) del Titolo III (TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, N. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” e
dell'articolo 9 (COMPETENZE DELLE PROVINCE) comma 1 lettera b) della legge regionale
28/4/1999, N. 13 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli
arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e
porti”.
ARTICOLO 2
Natanti
1. La navigazione è consentita mediante l'utilizzo di natanti da diporto a remi e/o a
vela, individuati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto legislativo
18/7/2005, N. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172” e conformi alle
disposizioni del decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29/7/2008, N. 146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”.
2. La navigazione è consentita per il diporto, l'attività sportiva (promozione, didattica,
formazione, allenamenti e competizioni) e la pesca, qualora espressamente
autorizzata ex legge regionale 16/11/2004, N. 21“Norme per la tutela della fauna ittica e
dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne” e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. La navigazione è inoltre consentita, per non più di giorni 15 (quindici) all'anno
complessivamente, per lo svolgimento delle competizioni sportive espressamente
autorizzate dal Comune di Osiglia, organizzate dalla Federazione Italiana Canoa
Kayak, dalla Federazione Italiana Canotaggio e dalla Federazione Italiana Vela
nonché dalla Federazione Italiana Motonautica (limitatamente al Settore
Pagina 1 di 3
Promozionale ed al Settore Giovanile nonché per le attività didattiche e formative di
quest'ultima), comportanti l'utilizzo di natanti a motore appartenenti alle classi
Circuito, Moto d'Acqua, Formula Future, Formula Junior, in conformità a quanto
previsto dai rispettivi Regolamenti Tecnici e Sportivi, calendarizzate nel rispetto
delle Deliberazioni della Giunta Provinciale della Provincia di Savona N. 191 dello
07/10/2008 e N. 250 del 14/11/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 3
Area consentita e condizioni
1. La navigazione è consentita esclusivamente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del
tramonto e con condizioni meteorologiche favorevoli.
2. La navigazione potrà essere vietata dalla Tirreno Power S.P.A., mediante la
predisposizione,a propria cura, previa autorizzazione del Servizio Concessioni ed
Autorizzazioni del Settore Difesa del Suolo e Difesa Ambientale della Provincia di Savona, di
apposita segnaletica, a meno di metri 30 (trenta) dal ponte di “Manfrin”, che collega
le due sponde del bacino artificiale.
3. La navigazione potrà essere vietata dalla Tirreno Power S.P.A., mediante la
predisposizione, a propria cura, previa autorizzazione del Servizio Concessioni ed
Autorizzazioni del Settore Difesa del Suolo e Difesa Ambientale della Provincia di Savona, di
apposita segnaletica, a meno di metri 300 (trecento) dalle paratoie della Diga.
4. La navigazione dei natanti a motore non è consentita nei mesi di Aprile, Maggio,
Giugno e Luglio, salvo autorizzazioni in deroga rilasciate dal Servizio Educazione
Ambientale del Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale della Provincia di Savona
limitatamente ai natanti a motore di potenza non superiore a 11 (undici) chilowatt.
5. Ulteriori limitazioni potranno essere disposte per particolari e contingenti necessità
di tutela della fauna nonché per l'applicazione di specifiche misure di conservazione
del Sito di Importanza Comunitaria IT 1323115 “Lago di Osiglia”.
ARTICOLO 4
Accessi e segnalazioni
1. L'accesso e l'approdo al bacino artificiale per le finalità del presente Regolamento è
consentito esclusivamente attraverso gli appositi pontili di attracco installati dai
soggetti interessati, previa autorizzazione del Servizio Concessioni ed Autorizzazioni del
Settore Difesa del Suolo e Difesa Ambientale della Provincia di Savona, presso l'impianto
sportivo polivalente canoa canotaggio “Imbarcadero di Osiglia”, presso la località
“Mazut” e presso l'insenatura sita in località “Bertolotti”.
2. E' consentito l'approdo dei natanti in altri punti del bacino artificiale esclusivamente
per motivi di assistenza e di soccorso a persone e/o animali.
ARTICOLO 5
Titoli, abilitazioni, assicurazioni e fideiussioni previste per la navigazione dei
natanti
1. I conducenti dei natanti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento debbono
essere titolari dei titoli o delle abilitazioni eventualmente previsti per la conduzione
dei natanti stessi.
2. I conducenti dei natanti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento devono essere
titolari di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni a
persone, animali e/o cose e per gli infortuni con massimale pari, rispettivamente, ad
Euro 2.000.000,00 e ad Euro 200.000,00, estesa agli occupanti i natanti ad altro
Pagina 2 di 3
titolo.
3. L'obbligo della polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo si ritiene
assolto anche mediante contratti stipulati direttamente dai soggetti organizzatori di
competizioni sportive nonché di attività didattiche e formative, a copertura dei
partecipanti, a qualsiasi titolo, alle stesse o dai titolari di attività di noleggio di
natanti a copertura dei fruitori del servizio.
4. I soggetti organizzatori di competizioni sportive nonché di attività didattiche e
formative comportanti l'utilizzo di natanti a motore sono obbligati a stipulare polizza
fideiussoria o fideiussione, di importo pari ad Euro 100.000,00, a favore della
Provincia di Savona, per la copertura dei danni provocati a persone e/o cose non
previsti o non coperti dalla polizza assicurativa di cui al comma 3 del presente
articolo.
ARTICOLO 6
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia
Provinciale di Savona ed ai soggetti previsti dall'articolo 13 della legge 24/11/1981,
N. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 7
Sanzioni
1. Le violazioni di quanto previsto dal presente Regolamento sono punite mediante
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 ad Euro
1.500,00.
Pagina 3 di 3