GC 086 nuvola lavoro 1 piano

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GC 086 nuvola lavoro 1 piano
IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
Deliberazione n. 86
del 07/04/2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CONCESSIONE IN USO A NUVOLA LAVORO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI ORZINUOVI DI LOCALI SITI PRESSO LA ROCCA
SAN GIORGIO.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di APRILE alle ore
17.30 nella Sala delle adunanze previa l’osservanza delle formalità prescritte,
vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
COGNOME E NOME
CARICA
PRESENTE
RATTI ANDREA
Sindaco
X
COMINOTTI PAOLA
Assessore
X
SCALVENZI MICHELE
Assessore
X
AMICO FRANCESCO
Assessore
X
BATTAGLIA ALESSANDRO
Assessore
X
DE SANTIS ROCCO
Assessore
X
SALERA MARIA TERESA
Assessore
X
ASSENTE
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Antonella Patrizia Nostro che
provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della adunanza, il Sindaco Andrea Ratti - assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento
sopra indicato.
n. 86 DEL 07/04/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CONCESSIONE IN USO A NUVOLA
LAVORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI ORZINUOVI DI LOCALI SITI PRESSO LA
ROCCA SAN GIORGIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 186 del 21.10.2013
si
concedeva in uso alla Nuvola lavoro società cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi, per anni
uno con decorrenza 01.11.2013 e scadenza 31.10.2014 i locali presso la Rocca San Giorgio
destinati all’apertura di un servizio per lavori svantaggiati così identificati Fg. 16 particella
155 sub. 17 parte piano terra, con una superficie complessiva di mq. 127,48 (utile) pari a
mq. 110,97 (convenzionali);
CONSIDERATO che per esigenze impellenti connesse alla realizzazione della Pinacoteca
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario rientrare in possesso dei locali della
Rocca San Giorgio siti al piano terra e concessi in uso alla Nuvola lavoro società cooperativa
sociale Onlus di Orzinuovi;
STABILITO che l’art. 7 comma 2 della concessione N. Reg. 216UP recita che “Il Comune ha la
facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione senza preavviso e senza risarcimento
danni alla parte concessionaria”;
RITENUTO di revocare la concessione in uso sottoscritta con la Nuvola lavoro società
cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi per i locali della Rocca San Giorgio siti al piano terra
con decorrenza 01.03.2014;
PRESO ATTO che al primo piano della Rocca San Giorgio si sono resi disponibili dei locali per
complessivi mq 91,5 utili e mq. 73,83 convenzionali e che la Nuvola lavoro società
cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi si è resa disponibile a trasferire i suoi uffici in questi
spazi con decorrenza 01.03.2014;
CONSIDERATO che la perizia di stima del Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del
Territorio redatta in data 01.03.2014
facendo riferimento al valore ricavato dal sito
dell’Agenzia delle Entrate OMI, quantifica il canone in un valore compreso tra €. 5.315,76 e
€. 7.087,68 oltre IVA;
RITENUTO di quantificare il canone annuo di concessione in €. 5.315,76;
RITENUTO di riconoscere un abbattimento del canone di concessione del 100% per l’intera
durata della concessione in considerazione degli scopi sociali del servizio che la Nuvola Lavoro
cooperativa sociale onlus porrà in essere da considerare a titolo di erogazione di contributo;
VISTA la bozza di Convenzione per la concessione in uso alla Nuvola Lavoro società
cooperativa sociale Onlus di locali siti al pianto terra della Rocca San Giorgio, come meglio
evidenziato nella planimetria depositata agli atti per la durata di anni due con decorrenza
01.03.2014 e scadenza 29.02.2016;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio Ing. Gianandrea Delindati ai
sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui integralmente trascritte,
di revocare la concessione in uso stipulata con la Nuvola lavoro società cooperativa
sociale Onlus di Orzinuovi per i locali siti al piano terra della Rocca San Giorgio con
decorrenza 01.03.2014, in applicazione di quanto previsto all’art. 7 comma 2 della
convenzione “Il Comune ha la facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione
senza preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria”;
2) di approvare la bozza di convenzione per la concessione in uso alla Nuvola Lavoro
società cooperativa sociale Onlus dei locali siti al primo piano presso la Rocca San
Giorgio;
3) di concedere in concessione d’uso esclusivo alla Nuvola lavoro società cooperativa
sociale Onlus di Orzinuovi in sanatoria, per la durata di anni due con decorrenza
01.03.2014 e scadenza 29.02.2016 i locali presso la Rocca San Giorgio destinati
all’apertura di un servizio per lavoratori svantaggiati così identificati:
• Fg. 16 particella 155 sub. 17 parte piano primo,
con una superficie complessiva di mq. 91,5 (utile) pari a mq. 73,83
(convenzionali), meglio individuati nella planimetria depositata agli atti;
4) di stabilire un canone di concessione annuo iniziale di €. 5.315,76;
5) di riconoscere un abbattimento del canone di concessione del 100% per l’intera durata
della concessione in considerazione degli scopi sociali del servizio che la Nuvola Lavoro
cooperativa sociale onlus porrà in essere da considerare a titolo di erogazione di
contributo;
6) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio tutte le
incombenze derivanti dalla presente deliberazione;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del T.U.E.E.L.L. come risultato da separata e unanime votazione.
____________________________
Allegato alla delibera GC 86 del 07/04/2014
N. Reg. ______ U.P.
COMUNE DI ORZINUOVI
Provincia di Brescia
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PRESSO LA ROCCA SAN
GIORGIO DI ORZINUOVI ALLA NUVOLA LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS.
TRA
Il COMUNE DI ORZINUOVI (cod. fis. 00850450172) con sede in Orzinuovi, Via A. Da Brescia
2
nella
persona
del
__________________________________
nat_____
a
____________________ il ____________________, espressamente autorizzato alla
presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, (CONCEDENTE);
E
La NUVOLA LAVORO società cooperativa sociale Onlus con sede legale in Via Convento
Aguzzano, 13/L 25034 ORZINUOVI (BS) P. IVA 02354810984 nella persona del Presidente
______________________nato a __________________ (___) il ________________
residente a ______________ (__) in Via ____________________________, _____ Codice
Fiscale _________________ espressamente autorizzato alla presente ai sensi delle vigenti
norme di legge, di regolamento e statutarie,(CONCESSIONARIO);
PREMESSO
-
-
che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 186 del 21.10.2013 si concedeva in
uso alla Nuvola lavoro società cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi, per anni uno con
decorrenza 01.11.2013 e scadenza 31.10.2014 i locali presso la Rocca San Giorgio
destinati all’apertura di un servizio per lavori svantaggiati così identificati Fg. 16
particella 155 sub. 17 parte piano terra, con una superficie complessiva di mq.
127,48 (utile) pari a mq. 110,97 (convenzionali);
Che con Deliberazione della Giunta comunale N. 86 del 07/04/2014 l’Amministrazione
Comunale ha dato in concessione d’uso alla Nuvola Lavoro cooperativa sociale Onlus di
Orzinuovi dei locali da adibire ad uffici per svolgere un servizio di recapito postale con
decorrenza 01.03.2014 e scadenza 29.02.2016.
C I O’ P R E M E S S O
le parti convengono di stipulare quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE.
1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione di:
• Di locali di proprietà del Comune di Orzinuovi siti presso la Rocca San Giorgio,
di mq. 91,5 (utili) pari a mq. 73,83 (convenzionali) appartenente al patrimonio
indisponibile identificato catastalmente ai
- Fg.16 Mapp.155 Sub.17 parte - piano primo, planimetria depositata agli atti,
per l’apertura di un servizio che a regime impiegherà lavoratori svantaggiati.
ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà la durata di anni due con decorrenza 01.03.2014 e scadenza
29.02.2016, e la cessazione della medesima avviene senza necessità di disdetta.
ART. 3 UTILIZZO
1. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente per un servizio di recapito postale
che impiegherà lavoratori in situazione di svantaggio;
2. Il concessionario non può variare la destinazione dell’utilizzo dei locali di cui al comma
1, pena l’immediata decadenza della concessione.
ART. 4 RESPONSABILITA’ DEL COMUNE
1. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per furti di materiale
di proprietà del concessionario custoditi nell’immobile e così pure per danni a qualsiasi
titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione o a causa dell'utilizzo del
bene stesso.
ART. 5 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a se
stesso, a terzi o al Comune in dipendenza della concessione e a suo carico sarà il
rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni.
ART. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il bene viene concesso a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed
eventuali modifiche dovranno essere fatte dal concessionario previa autorizzazione da
parte del propietario;
2. La manutenzione ordinaria resta a carico
straordinaria sarà a carico del concedente;
del
concessionario,
mentre
quella
3. il concessionario dichiara di aver visitato l’immobile concesso in uso e di averlo trovato
in buono stato ed adatto all’uso convenuto accettando così il bene in concessione nello
stato di fatto in cui si trova ; di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle
chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo ed impegnandosi ad
utilizzare l’immobile secondo le modalità previste dal presente atto di concessione con
la “diligenza del buon padre di famiglia”, riconsegnando l’unità immobiliare locata nello
stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento
del danno;
ART. 7 RECESSO
1. Il concessionario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla convenzione,
dandone preavviso al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
almeno 6 mesi prima della data di rilascio.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione senza
preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria.
ART. 8 RICONSEGNA DEI LOCALI ED EVENTUALI MODIFICHE
1. Il concessionario si obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza, recesso o decadenza
dalla convenzione nello stato in cui si trovano ora, salvo la normale usura derivante
dall’utilizzazione ordinaria. Ogni aggiunta o modifica permanente, che il concessionario
riterrà di effettuare all’immobile, dovrà essere fatta a sue spese e preventivamente
autorizzata dal Comune.
ART. 9 SPESE – UTENZE E MANUTENZIONI
1. Le spese iniziali di voltura dell’utenza della luce e le spese per la tassa rifiuti sono
totalmente a carico del concessionario;
2. le spese relative al consumo di riscaldamento, acqua, luce parti comuni sono a carico
del concessionario e dovranno essere rimborsate al concedente entro 30 giorni dalla
richiesta;
3. la pulizia delle parti comuni è a totale carico del concessionario.
ART. 10 COMPENSO
1. Il canone annuo di concessione è convenuto in €. 5.315,76 più IVA di legge con un
abbattimento del 100% per l’intera durata della concessione in considerazione degli scopi
sociali del servizio che la Nuvola Lavoro cooperativa sociale onlus porrà in essere.
ART. 11 COPERTURE ASSICURATIVE
1. Il concedente dà atto che i locali oggetto della presente convenzione sono coperti da
idonea polizza per la copertura di rischi da incendio al fabbricato e responsabilità
civile.
2. Il Concessionario deve stipulare autonomamente polizze per la copertura dei rischi
aggiuntivi, dandone comunicazione alla controparte.
ART. 12 ISPEZIONI
1. Il Comune mantiene il diritto di ispezionare o far ispezionare i locali in oggetto,
concordando con il concessionario i tempi e modi, al fine di verificare lo stato di
conservazione del bene.
ART. 13 CAUSE DI DECADENZA
Costituiscono cause di decadenza, oltre alle ipotesi degli artt. 3:
a. la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene;
Allorché si verifichi una causa di decadenza, il Comune provvederà alla contestazione,
assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni.
Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni
non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con
provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per
l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.
ART. 14 SPESE IMPOSTE E TASSE
1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti della presente concessione sono
a carico del concessionario;
2. Ai sensi dell’art. 5 p. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 131/86 e successive
modifiche, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
ART. 15 AUTORIZZAZIONI
1. Il concessionario si impegna ad acquisire dalle competenti autorità ogni eventuale
autorizzazione, concessione o licenza relativa all’utilizzo dell’immobile per
l’espletamento delle attività previste.
ART. 16 CONTROVERSIE
1. Per qualunque contestazione che potesse insorgere in relazione al presente contratto
sarà competente il Foro di Brescia.
ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI
2. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto
dalla normativa vigente in materia.
ART. 18 NORME SULLA PRIVACY
Il Comune ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni,
informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Orzinuovi, _______________________
NUVOLA LAVORO
Cooperativa sociale onlus
Il Presidente
COMUNE DI ORZINUOVI
Il Responsabile dell’Area ServiziTecnica
e Gestione del Territorio
Ing. Gianandrea Delindati
_________________________________
__________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Andrea Ratti
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Antonella Patrizia Nostro
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Oggi 11/04/2014 la presente deliberazione
Viene pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e comunicata in elenco ai
capigruppo consiliari.
L’INCARICATO
F.to Giovanna Buccelli
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CERTIFICATO
DI
E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134
del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000.
Orzinuovi, lì 06/05/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Antonella Patrizia Nostro
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Per copia conforme all’originale rilasciata in carta semplice per uso amministrativo.
Orzinuovi, lì __________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________