GC 086 nuvola lavoro 1 piano
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GC 086 nuvola lavoro 1 piano
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE Deliberazione n. 86 del 07/04/2014 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CONCESSIONE IN USO A NUVOLA LAVORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI ORZINUOVI DI LOCALI SITI PRESSO LA ROCCA SAN GIORGIO. L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 17.30 nella Sala delle adunanze previa l’osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE RATTI ANDREA Sindaco X COMINOTTI PAOLA Assessore X SCALVENZI MICHELE Assessore X AMICO FRANCESCO Assessore X BATTAGLIA ALESSANDRO Assessore X DE SANTIS ROCCO Assessore X SALERA MARIA TERESA Assessore X ASSENTE Partecipa alla seduta il Segretario Generale Antonella Patrizia Nostro che provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della adunanza, il Sindaco Andrea Ratti - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento sopra indicato. n. 86 DEL 07/04/2014 OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CONCESSIONE IN USO A NUVOLA LAVORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI ORZINUOVI DI LOCALI SITI PRESSO LA ROCCA SAN GIORGIO. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 186 del 21.10.2013 si concedeva in uso alla Nuvola lavoro società cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi, per anni uno con decorrenza 01.11.2013 e scadenza 31.10.2014 i locali presso la Rocca San Giorgio destinati all’apertura di un servizio per lavori svantaggiati così identificati Fg. 16 particella 155 sub. 17 parte piano terra, con una superficie complessiva di mq. 127,48 (utile) pari a mq. 110,97 (convenzionali); CONSIDERATO che per esigenze impellenti connesse alla realizzazione della Pinacoteca l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario rientrare in possesso dei locali della Rocca San Giorgio siti al piano terra e concessi in uso alla Nuvola lavoro società cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi; STABILITO che l’art. 7 comma 2 della concessione N. Reg. 216UP recita che “Il Comune ha la facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione senza preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria”; RITENUTO di revocare la concessione in uso sottoscritta con la Nuvola lavoro società cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi per i locali della Rocca San Giorgio siti al piano terra con decorrenza 01.03.2014; PRESO ATTO che al primo piano della Rocca San Giorgio si sono resi disponibili dei locali per complessivi mq 91,5 utili e mq. 73,83 convenzionali e che la Nuvola lavoro società cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi si è resa disponibile a trasferire i suoi uffici in questi spazi con decorrenza 01.03.2014; CONSIDERATO che la perizia di stima del Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio redatta in data 01.03.2014 facendo riferimento al valore ricavato dal sito dell’Agenzia delle Entrate OMI, quantifica il canone in un valore compreso tra €. 5.315,76 e €. 7.087,68 oltre IVA; RITENUTO di quantificare il canone annuo di concessione in €. 5.315,76; RITENUTO di riconoscere un abbattimento del canone di concessione del 100% per l’intera durata della concessione in considerazione degli scopi sociali del servizio che la Nuvola Lavoro cooperativa sociale onlus porrà in essere da considerare a titolo di erogazione di contributo; VISTA la bozza di Convenzione per la concessione in uso alla Nuvola Lavoro società cooperativa sociale Onlus di locali siti al pianto terra della Rocca San Giorgio, come meglio evidenziato nella planimetria depositata agli atti per la durata di anni due con decorrenza 01.03.2014 e scadenza 29.02.2016; Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio Ing. Gianandrea Delindati ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.; Con voti favorevoli unanimi; DELIBERA 1) per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui integralmente trascritte, di revocare la concessione in uso stipulata con la Nuvola lavoro società cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi per i locali siti al piano terra della Rocca San Giorgio con decorrenza 01.03.2014, in applicazione di quanto previsto all’art. 7 comma 2 della convenzione “Il Comune ha la facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione senza preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria”; 2) di approvare la bozza di convenzione per la concessione in uso alla Nuvola Lavoro società cooperativa sociale Onlus dei locali siti al primo piano presso la Rocca San Giorgio; 3) di concedere in concessione d’uso esclusivo alla Nuvola lavoro società cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi in sanatoria, per la durata di anni due con decorrenza 01.03.2014 e scadenza 29.02.2016 i locali presso la Rocca San Giorgio destinati all’apertura di un servizio per lavoratori svantaggiati così identificati: • Fg. 16 particella 155 sub. 17 parte piano primo, con una superficie complessiva di mq. 91,5 (utile) pari a mq. 73,83 (convenzionali), meglio individuati nella planimetria depositata agli atti; 4) di stabilire un canone di concessione annuo iniziale di €. 5.315,76; 5) di riconoscere un abbattimento del canone di concessione del 100% per l’intera durata della concessione in considerazione degli scopi sociali del servizio che la Nuvola Lavoro cooperativa sociale onlus porrà in essere da considerare a titolo di erogazione di contributo; 6) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio tutte le incombenze derivanti dalla presente deliberazione; 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.E.L.L. come risultato da separata e unanime votazione. ____________________________ Allegato alla delibera GC 86 del 07/04/2014 N. Reg. ______ U.P. COMUNE DI ORZINUOVI Provincia di Brescia CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PRESSO LA ROCCA SAN GIORGIO DI ORZINUOVI ALLA NUVOLA LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. TRA Il COMUNE DI ORZINUOVI (cod. fis. 00850450172) con sede in Orzinuovi, Via A. Da Brescia 2 nella persona del __________________________________ nat_____ a ____________________ il ____________________, espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, (CONCEDENTE); E La NUVOLA LAVORO società cooperativa sociale Onlus con sede legale in Via Convento Aguzzano, 13/L 25034 ORZINUOVI (BS) P. IVA 02354810984 nella persona del Presidente ______________________nato a __________________ (___) il ________________ residente a ______________ (__) in Via ____________________________, _____ Codice Fiscale _________________ espressamente autorizzato alla presente ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie,(CONCESSIONARIO); PREMESSO - - che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 186 del 21.10.2013 si concedeva in uso alla Nuvola lavoro società cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi, per anni uno con decorrenza 01.11.2013 e scadenza 31.10.2014 i locali presso la Rocca San Giorgio destinati all’apertura di un servizio per lavori svantaggiati così identificati Fg. 16 particella 155 sub. 17 parte piano terra, con una superficie complessiva di mq. 127,48 (utile) pari a mq. 110,97 (convenzionali); Che con Deliberazione della Giunta comunale N. 86 del 07/04/2014 l’Amministrazione Comunale ha dato in concessione d’uso alla Nuvola Lavoro cooperativa sociale Onlus di Orzinuovi dei locali da adibire ad uffici per svolgere un servizio di recapito postale con decorrenza 01.03.2014 e scadenza 29.02.2016. C I O’ P R E M E S S O le parti convengono di stipulare quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione di: • Di locali di proprietà del Comune di Orzinuovi siti presso la Rocca San Giorgio, di mq. 91,5 (utili) pari a mq. 73,83 (convenzionali) appartenente al patrimonio indisponibile identificato catastalmente ai - Fg.16 Mapp.155 Sub.17 parte - piano primo, planimetria depositata agli atti, per l’apertura di un servizio che a regime impiegherà lavoratori svantaggiati. ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione avrà la durata di anni due con decorrenza 01.03.2014 e scadenza 29.02.2016, e la cessazione della medesima avviene senza necessità di disdetta. ART. 3 UTILIZZO 1. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente per un servizio di recapito postale che impiegherà lavoratori in situazione di svantaggio; 2. Il concessionario non può variare la destinazione dell’utilizzo dei locali di cui al comma 1, pena l’immediata decadenza della concessione. ART. 4 RESPONSABILITA’ DEL COMUNE 1. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nell’immobile e così pure per danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione o a causa dell'utilizzo del bene stesso. ART. 5 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 1. Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a se stesso, a terzi o al Comune in dipendenza della concessione e a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni. ART. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. Il bene viene concesso a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed eventuali modifiche dovranno essere fatte dal concessionario previa autorizzazione da parte del propietario; 2. La manutenzione ordinaria resta a carico straordinaria sarà a carico del concedente; del concessionario, mentre quella 3. il concessionario dichiara di aver visitato l’immobile concesso in uso e di averlo trovato in buono stato ed adatto all’uso convenuto accettando così il bene in concessione nello stato di fatto in cui si trova ; di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo ed impegnandosi ad utilizzare l’immobile secondo le modalità previste dal presente atto di concessione con la “diligenza del buon padre di famiglia”, riconsegnando l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; ART. 7 RECESSO 1. Il concessionario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla convenzione, dandone preavviso al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima della data di rilascio. 2. Il Comune ha la facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione senza preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria. ART. 8 RICONSEGNA DEI LOCALI ED EVENTUALI MODIFICHE 1. Il concessionario si obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza, recesso o decadenza dalla convenzione nello stato in cui si trovano ora, salvo la normale usura derivante dall’utilizzazione ordinaria. Ogni aggiunta o modifica permanente, che il concessionario riterrà di effettuare all’immobile, dovrà essere fatta a sue spese e preventivamente autorizzata dal Comune. ART. 9 SPESE – UTENZE E MANUTENZIONI 1. Le spese iniziali di voltura dell’utenza della luce e le spese per la tassa rifiuti sono totalmente a carico del concessionario; 2. le spese relative al consumo di riscaldamento, acqua, luce parti comuni sono a carico del concessionario e dovranno essere rimborsate al concedente entro 30 giorni dalla richiesta; 3. la pulizia delle parti comuni è a totale carico del concessionario. ART. 10 COMPENSO 1. Il canone annuo di concessione è convenuto in €. 5.315,76 più IVA di legge con un abbattimento del 100% per l’intera durata della concessione in considerazione degli scopi sociali del servizio che la Nuvola Lavoro cooperativa sociale onlus porrà in essere. ART. 11 COPERTURE ASSICURATIVE 1. Il concedente dà atto che i locali oggetto della presente convenzione sono coperti da idonea polizza per la copertura di rischi da incendio al fabbricato e responsabilità civile. 2. Il Concessionario deve stipulare autonomamente polizze per la copertura dei rischi aggiuntivi, dandone comunicazione alla controparte. ART. 12 ISPEZIONI 1. Il Comune mantiene il diritto di ispezionare o far ispezionare i locali in oggetto, concordando con il concessionario i tempi e modi, al fine di verificare lo stato di conservazione del bene. ART. 13 CAUSE DI DECADENZA Costituiscono cause di decadenza, oltre alle ipotesi degli artt. 3: a. la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene; Allorché si verifichi una causa di decadenza, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni. ART. 14 SPESE IMPOSTE E TASSE 1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti della presente concessione sono a carico del concessionario; 2. Ai sensi dell’art. 5 p. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 131/86 e successive modifiche, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. ART. 15 AUTORIZZAZIONI 1. Il concessionario si impegna ad acquisire dalle competenti autorità ogni eventuale autorizzazione, concessione o licenza relativa all’utilizzo dell’immobile per l’espletamento delle attività previste. ART. 16 CONTROVERSIE 1. Per qualunque contestazione che potesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di Brescia. ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI 2. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. ART. 18 NORME SULLA PRIVACY Il Comune ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia. Letto, confermato e sottoscritto. Orzinuovi, _______________________ NUVOLA LAVORO Cooperativa sociale onlus Il Presidente COMUNE DI ORZINUOVI Il Responsabile dell’Area ServiziTecnica e Gestione del Territorio Ing. Gianandrea Delindati _________________________________ __________________________________ Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Andrea Ratti IL SEGRETARIO GENERALE F.to Antonella Patrizia Nostro =================================================== Oggi 11/04/2014 la presente deliberazione Viene pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. L’INCARICATO F.to Giovanna Buccelli =================================================== CERTIFICATO DI E S E C U T I V I T A’ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000. Orzinuovi, lì 06/05/2014 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Antonella Patrizia Nostro =================================================== Per copia conforme all’originale rilasciata in carta semplice per uso amministrativo. Orzinuovi, lì __________________ IL FUNZIONARIO INCARICATO __________________________