Agevolazioni per il settore AUTO

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Agevolazioni per il settore AUTO
Agevolazioni per il settore AUTO
Categoria
Disabili
Esplicitazione della categoria
Certificati occorrenti
Categoria veicoli
Legge 342/2000 – art. 50, comma 1
A
Non vedenti e
sordomuti
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità
assoluta o che hanno un residuo visivo non
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con
eventuale correzione: in tale categoria devono
comprendersi i disabili indicati agli art. 2, 3 e 4
della legge 3/4/2001, n.138. I citati articoli
individuano esattamente le varie categorie di non
vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di
ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordomuti, l’art. 1 della legge
n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti
da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento
della lingua parlata.
Per questa categoria (non vedenti – sordomuti) il
diritto alle agevolazioni spetta, per espressa
disposizione di legge, senza necessità che l’auto
sia adattata.
Certificato di invalidità
che attesti la loro
condizione, rilasciato da
una commissione medica
pubblica (ossia il
certificato di
SORDOMUTISMO e/o
CECITA’ TOTALE)
ED INOLTRE
Detraz.
IVA 4%
Benzina: fino a IRPEF 19%
2000 cm c.
del costo di
Diesel: fino a
acquisto, fino
ad
un
2800 cm c.
massimo di
(1) (2)
€ 18.075,99
senza limiti
di cilindrata.
Esenzione
permanente
tassa di
proprietà per
un solo veicolo
Benzina: fino a
2000 cm c.
Diesel: fino a
2800 cm c.
(1) (2) (3)
(1)
Esenzione ITP
A
Genova
riduzione
del 10%
Autovetture
SI
SI
SI
NO
Autoveicoli per il
trasporto promiscuo
SI
SI
SI
NO
Autoveicoli specifici SI
SI
SI
NO
Autocaravan
NO
SI
NO
NO
Motocarrozzette
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
Il riconoscimento dello Motoveicoli per
stato di handicap, di cui trasporto promiscuo
all’Art. 3, comma 3 della
Motoveicoli per
Legge 104/92
trasporti specifici
(1) L’agevolazione spetta per veicolo nuovo o usato, intestato al disabile o al familiare al quale il disabile È FISCALMENTE a carico. La condizione di
disabile fiscalmente a carico di un familiare (cioè che il disabile non ha un proprio reddito lordo superiore a € 2840,51 annuo) si certifica: o con
fotocopia dell’ultima denuncia dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto o con autocertificazione in tal senso.
(2) L’agevolazione si applica, senza limiti di valore, una sola volta ogni 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro
il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficato sia stato radiato dal PRA
(3) In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo, che venga riacquistato entro il quadriennio, spetta (sempre entro il limite di € 18075,99) al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo.
1
Categoria
Disabili
Esplicitazione della categoria
Certificati occorrenti
Categoria veicoli
Detraz.
IVA 4%
Benzina: fino a IRPEF 19%
2000 cm c.
del costo di
Diesel: fino a
acquisto, fino
2800 cm c.
ad
un
massimo di
(1) (2)
€ 18075,99
senza limiti
di cilindrata.
(1) (2) (3)
Esenzione
permanente
tassa
di
proprietà per
un solo veicolo
Benzina: fino a
2000 cm c.
Diesel: fino a
2800 cm c.
(1)
Esenzione ITP
Benzina:
fino
a
2000 cm
c.
Diesel:
fino a
2800 cm
c.
(1)
Autovetture
SI
SI
SI
SI
Autoveicoli per il
trasporto promiscuo
SI
SI
SI
SI
Autoveicoli specifici SI
SI
SI
SI
Autocaravan
NO
SI
NO
NO
Motocarrozzette
SI
SI
SI
SI
Motoveicoli per
trasporto promiscuo
SI
SI
SI
SI
Motoveicoli per
trasporti specifici
SI
SI
SI
SI
Legge 388 / 2000, art. 30, comma 7
B
Disabili
con
handicap
psichico
o
mentale
titolari
dell’indennità
di
accompagnamento
(NON
indennità di
frequenza)
Verbale di accertamento
dell’handicap emesso dalla
commissione medica
presso al ASL di cui
all’art.4 della legge
104/1992, dal quale risulti
che il soggetto si trova in
situazione di handicap
grave (ai sensi del comma
3, art. 3 della legge
104/1992) derivante da
disabilità psichica e
certificazione che attesti il
diritto a fruire
dell’indennità di
accompagnamento (di cui
alle leggi n.18 del 1980 e
Per questa categoria il diritto alle agevolazioni n. 508 del 1988) emessa
spetta, per espressa disposizione di legge, senza dalla commissione a ciò
preposta (Commissione
necessità che l’auto sia adattata.
per l’accertamento
dell’invalidità di cui alla
legge n. 295 del 1990)
Tali disabili sono quelli che versano in una
situazione di handicap grave prevista dal comma 3
dell’art.3 della legge n.104 del 1992, che si ha
quando la minorazione psicofisica, psichica
stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione – abbia
ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione. La
condizione di handicap grave deve essere
certificata con verbale dalla commissione per
l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della
legge 104/1992) presso le ASL.
(1) L’agevolazione spetta per veicolo nuovo o usato, intestato al disabile o al familiare al quale il disabile È FISCALMENTE a carico. La condizione di
disabile fiscalmente a carico di un familiare (cioè che il disabile non ha un proprio reddito lordo superiore a € 2840,51 annuo) si certifica: o con
fotocopia dell’ultima denuncia dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto o con autocertificazione in tal senso
(2) L’agevolazione si applica, senza limiti di valore, una sola volta ogni 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro
il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficato sia stato radiato dal PRA
(3) In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo, che venga riacquistato entro il quadriennio, spetta (sempre entro il limite di € 18.075,99) al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo.
2
Categoria
Disabili
Esplicitazione della categoria
Certificati occorrenti
Categoria veicoli
Detraz.
IVA 4%
Benzina: fino a IRPEF 19%
2000 cm c.
del costo di
Diesel: fino a acquisto, fino
2800 cm c.
ad
un
massimo di
(1) (2)
€ 18075,99
senza limiti
di cilindrata.
(1) (2) (3)
Esenzione
permanente
tassa
di
proprietà per
un solo veicolo
Benzina: fino a
2000 cm c.
Diesel: fino a
2800 cm c.
(1)
Esenzione ITP
Benzina:
fino
a
2000 cm
c.
Diesel:
fino
a
2800 cm
c.
(1)
Legge 104/1992: con
l’indicazione che (ai sensi
del comma 3, art.3 della
legge 104/92) sussiste la
condizione di handicap
grave con limitazione
permanente della
deambulazione.
Autovetture
SI
SI
SI
SI
Autoveicoli per il
trasporto promiscuo
SI
SI
SI
SI
Autoveicoli specifici SI
SI
SI
SI
Autocaravan
NO
SI
NO
NO
Motocarrozzette
SI
SI
SI
SI
Motoveicoli per
trasporto promiscuo
SI
SI
SI
SI
Motoveicoli per
trasporti specifici
SI
SI
SI
SI
Legge 388 / 2000, art. 30, 7
TRASPORTA
TI - GRAVI
Per la detrazione IRPEF, vedi anche nota
della risoluzione delle agenzie delle
Entrate n° 9 aprile 2002, n. 113/E
C
Disabili
con
grave
limitazione
della capacità
di
deambulazione
e/o affetti da
pluriamputazioni
TRASPORTA
TI - GRAVI
Tali disabili sono quelli che versano in una
situazione di handicap grave, prevista dal
comma 3 dell’art.3 della legge n.104 del 1992,
derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione
permanente della MOBILITA’.
In questa categoria rientrano anche i disabili con
impedite o ridotte capacità motorie che
risultino però affetti da grave limitazione della
capacità di deambulazione
La condizione di handicap grave deve essere
certificata con verbale dalla commissione per
l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4
della legge 104/1992) presso le ASL, dal quale
risulti che il soggetto si trova in una situazione di
handicap grave (ai sensi del comma 3, art.3 della
legge 104/92) derivante da patologie (ivi
comprese le pluri-amputazioni) che comportano
una limitazione permanente della deambulazione
e/o il grave deficit MOTORIO.
Oppure
Legge 104/1992: con
l’indicazione che si tratta di
disabile PLURIAMPUTATO che risulta
però affetto da grave
limitazione della capacità
di MOBILITA’
ED INOLTRE
Certificato di invalidità
rilasciato da una
Per questa categoria il diritto alle agevolazioni commissione Medica
spetta, per espressa disposizione di legge, Pubblica ovvero da una
senza necessità che l’auto sia adattata.
Commissione dell’INAIL
(invalido del lavoro), ovvero
Certificato rilasciato da una
Commissione Medica
Militare
3
(1) L’agevolazione spetta per veicolo nuovo o usato, intestato al disabile o al familiare al quale il disabile È FISCALMENTE a carico. La condizione di
disabile fiscalmente a carico di un familiare (cioè che il disabile non ha un proprio reddito lordo superiore a € 2840,51 annuo) si certifica: o con
fotocopia dell’ultima denuncia dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto o con autocertificazione in tal senso
(2) L’agevolazione si applica, senza limiti di valore, una sola volta ogni 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro
il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficato sia stato radiato dal PRA
(3) In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo, che venga riacquistato entro il quadriennio, spetta (sempre entro il limite di € 18075,99) al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo.
4
Categoria
Disabili
Esplicitazione della categoria
Certificati occorrenti
Categoria veicoli
Detraz.
IVA 4%
Benzina: fino a IRPEF 19%
2000 cm c.
del costo di
Diesel: fino a acquisto, fino
2800 cm c.
ad
un
massimo di
(1) (2)
€ 18075,99
senza limiti
di cilindrata.
(1) (2) (3)
Esenzione
permanente
tassa
di
proprietà per
un solo veicolo
Benzina: fino a
2000 cm c.
Diesel: fino a
2800 cm c.
(1)
Autovetture
SI
SI
SI
Esenzione ITP
Benzina:
fino
a
2000 cm
c.
Diesel:
fino
a
2800 cm
c.
(1)
SI
Autoveicoli per il
trasporto promiscuo
SI
SI
SI
SI
Autoveicoli specifici SI
SI
SI
SI
Autocaravan
NO
SI
NO
NO
Motocarrozzette
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
LEGGE 449/97, art. 8
TRASPORTA
TI – NON NON SERVE il possesso del riconoscimento
della Legge 104/1992 con l’indicazione esplicita
GRAVI
di disabile con ridotte o impedite capacità
motorie.
D
Disabili
ridotte
impedite
capacità
motorie
con In questa categoria rientrano i disabili con Certificato di invalidità
o ridotte o impedite capacità motorie, che NON rilasciato da una
risultino, contemporaneamente, “affetti da
GRAVE limitazione della capacità di
deambulazione”
Per questa categoria il diritto alle agevolazioni
è condizionato all’adattamento del veicolo.
TRASPORTA
Nota: la natura motoria della disabilità deve
TI – NON essere esplicitamente annotata sul certificato di
GRAVI
invalidità rilasciato dalla Commissione medica
commissione Medica
Pubblica ovvero
da una Commissione
dell’INAIL (invalido del
lavoro), ovvero
Certificato rilasciato da
una Commissione Medica
Militare, che attesti
esplicitamente la natura
motoria della disabilità
Motoveicoli per
presso la ASL o anche da parte di altre
trasporto promiscuo
Commissioni mediche pubbliche incaricate a fini
del riconoscimento dell’invalidità. (quali INAIL La vettura deve essere
– TESORO – MILITARE, Ecc.)
obbligatoriamente adattata
al trasporto, detto
adattamento deve essere in
maniera fissa sul veicolo e
l’adattamento Non viene prescritto da riportato sul libretto della
nessuno, ma dovrebbe essere compreso tra vettura. Vedi anche i
quelli citati nella Circolare del Ministero delle contenuti delle Circolari
del Ministero delle Finanze
finanze n° 186E/98 e 197E/98
– Agenzie delle Entrate, n°
186 E / 98 e 197 E / 97
Vedi anche la
Circolare del
Min. delle
Finanze n°
197E/98
Vedi anche la
Circolare del
Min. delle
Finanze n°
30E / 98 e n°
186E/98
1. L’agevolazione spetta per veicolo nuovo o usato, intestato al disabile o al familiare al quale il disabile È FISCALMENTE a carico. La condizione di
disabile fiscalmente a carico di un familiare (cioè che il disabile non ha un proprio reddito lordo superiore a € 2840,51 annuo) si certifica: o con
fotocopia dell’ultima denuncia dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto o con autocertificazione in tal senso
2. L’agevolazione si applica, senza limiti di valore, una sola volta ogni 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti
entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficato sia stato radiato dal PRA
3. In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo, che venga riacquistato entro il quadriennio, spetta (sempre entro il limite di € 18075,99) al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo..
5
Categoria
Disabili
Esplicitazione della categoria
Certificati occorrenti
Categoria veicoli
Detraz.
IVA 4%
Benzina: fino a IRPEF 19%
2000 cm c.
del costo di
Diesel: fino a acquisto, fino
2800 cm c.
ad
un
massimo di
(1) (2)
€ 18075,99
senza limiti
di cilindrata.
(1) (2) (3)
Esenzione
permanente
tassa
di
proprietà per
un solo veicolo
Benzina: fino a
2000 cm c.
Diesel: fino a
2800 cm c.
(1)
Esenzione ITP
Benzina:
fino
a
2000 cm
c.
Diesel:
fino
a
2800 cm
c.
(1)
Autovetture
SI
SI
SI
SI
Autoveicoli per il
trasporto promiscuo
SI
SI
SI
SI
Autoveicoli specifici SI
SI
SI
SI
Autocaravan
NO
SI
NO
NO
Motocarrozzette
SI
SI
SI
SI
Motoveicoli per
trasporto promiscuo
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Legge 96/87 (iva agevolata)
DISABILI
Legge 449/97, art. 8
FISICI CHE
NON SERVE il possesso del riconoscimento
GUIDANO
della Legge 104/1992 con l’indicazione esplicita
di disabile con ridotte o impedite capacità
motorie.
E
DISABILI
CON
HANDICAP
MOTORIO
CHE
GUIDANO
In questa categoria rientrano:
- i disabili con ridotte o impedite
capacità motorie,
- i disabili che risultino affetti da
GRAVE limitazione della capacità di
deambulazione
- i disabili affetti da pluri-amputazioni
Certificato di invalidità
rilasciato da una
commissione Medica
Pubblica ovvero da una
Commissione dell’INAIL
(invalido del lavoro),
ovvero
Certificato rilasciato da
una Commissione Medica
Per questa categoria il diritto alle agevolazioni Militare, che attesti
è condizionato all’adattamento del veicolo.
esplicitamente la natura
motoria della disabilità
Nota: la natura motoria della disabilità deve
essere esplicitamente annotata sul certificato di
ED INOLTRE
invalidità rilasciato dalla Commissione medica
presso la ASL o anche da parte di altre Patente speciale con
Commissioni mediche pubbliche incaricate a fini l’indicazione delle
del riconoscimento dell’invalidità. (quali INAIL modifiche da apportare
– TESORO – MILITARE, ECC.)
all’auto (anche il SOLO
cambio automatico di serie,
se prescritto dalla C.M.L.,
è una modifica)
LA PRESCRIZIONE DI SERVO
STERZO, SERVO FRENO, DOPPIO
OPPURE
SPECCHIETTO
RETROVISORE
NON
DANNO
DIRITTO
AI
FOGLIO ROSA
BENEFICI FISCALI
SPECIALE (ma entro un
anno si deve conseguire la
patente di guida BS )
6
Vedi anche la
Circolare del
Min. delle
Finanze n°
197E/98
Vedi anche la
Circolare del
Min. delle
Finanze n°
30E / 98 e n°
186E/98
1. L’agevolazione spetta per veicolo nuovo o usato, intestato al disabile o al familiare al quale il disabile È FISCALMENTE a carico. La condizione di
disabile fiscalmente a carico di un familiare (cioè che il disabile non ha un proprio reddito lordo superiore a € 2840,51 annuo) si certifica: o con
fotocopia dell’ultima denuncia dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto o con autocertificazione in tal senso
2. L’agevolazione si applica, senza limiti di valore, una sola volta ogni 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro
il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficato sia stato radiato dal PRA
3. In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo, che venga riacquistato entro il quadriennio, spetta (sempre entro il limite di € 18075,99) al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo.
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Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 53 Motoveicoli – 1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del
conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti
compreso quello del conducente;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
Art. 54 Autoveicoli – 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore, con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si
distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a
batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente;
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