LA NORMATIVA TURISTICA
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LA NORMATIVA TURISTICA
M. M Pagina 1 A.S. 2007/08 LA LEGISLAZIONE TURISTICA LA LEGISLAZIONE TURISTICA NAZIONALE Legge quadro 217/83 abrogata Legge 29 marzo 2001 n 135 “ Riforma della legislazione nazionale del turismo” Legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n 3 di modifica del titolo V della Costituzione ( indica tutte le materie in cui la podestà legislativa è esercitata in via esclusiva dallo Stato attribuendo la competenza regionale in tutte le altre materie e riservando allo stato la sola potestà di fissare i principi fondamentali) art. 117 della Costituzione , sottrae allo Stato il potere legislativo in ambito turistico e riservandolo esclusivamente alle regioni. D.p.c.m 13/09/2002 decreto di attuazione della L. 135/2002 con conseguente abrogazione della Legge quadro 217/83 “ Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica” Leggi regionali Normativa specifica per alberghi Prevenzione incendi Igiene in azienda Legge 1084/77 ( Ccv) Normativa specifica per imprese di viaggi d. lgs 206/2005 “ Codice del consumo “( articoli dal n.82 al n. 100) LEGGE QUADRO 217/83 : LEGGE QUADRO PER IL TURISMO E PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA (ABROGATA DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.C.M 13/09/2002) La legge quadro 217/83 ha introdotto negli anni ottanta numerose novità in ambito turistico, sia per quanto riguarda l’organizzazione turistica pubblica sia per quanto concerne le tipologie, la classificazione e le funzioni delle imprese ricettive e di viaggi e le attività professionali in ambito turistico , influendo sul contenuto di leggi regionali che sono tuttora in vigore. Ha portato maggior ordine nel settore turistico fissando le competenze legislative dello Stato e delle regione nell’intento di porre fine alle conflittualità esistenti fra le due istituzioni. La legge, però, non ha raggiunto i risultati sperati perché le Regioni, sulla base della loro autonomia hanno emanato una normativa disomogenea diversificata e contraddittoria, tanto che il legislatore ha sentito la necessità di approntare ed emanare una nuova legge. LEGGE QUADRO N° 135/2001 : “ RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO” La legge quadro 135/2001 ha modificato diversi aspetti del comparto turismo già regolamentati dalla legge quadro 217/83 ed ha affidato a un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri il compito di regolamentare su tutto il territorio nazionale numerosi aspetti del settore turistico. ART. 1 La Repubblica riconosce il ruolo strategico del settore turistico per lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese e per la crescita culturale degli individui ART. 2 Definisce le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di turismo . Lo stato attraverso il ministero delle attività produttive disciplina il turismo nell’ambito della programmazione economica nazionale le regioni hanno il compito di legiferare in materia di turismo. ART 3 Istituzione della Conferenza Nazionale del turismo Si tratta di un organo , cui partecipano i rappresentanti di numerosi organismi pubblici e privati interessati al fenomeno turistico, convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con le Regioni, almeno ogni due anni. La Conferenza ha lo scopo di esprimere indicazioni relative alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali che riguardano il turismo, favorendo il confronto tra le istituzioni e i soggetti operanti nel settore. ART. 4 istituisce la Carta dei diritti del turista elaborata dal Ministero per le attività produttive, in almeno quattro lingue e contenente informazioni sui diritti del turista e sulle procedure cui egli può ricorrere in caso di inadempienza contrattuale da parte dei fornitori dei servizi turistici; M. M Pagina 2 A.S. 2007/08 ART. 5 Una delle principali novità introdotte dalla legge di riforma è rappresentata dai Sistemi turistici locali ( Stl) . Si tratta di contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, che presentano un’offerta omogenea di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. I Stl sono promossi da enti locali e da soggetti privati interessati allo sviluppo turistico di un determinato ambito territoriale e devono essere formalmente riconosciuti dalle regioni di appartenenza. Tra le principali finalità che i progetti di sviluppo dei Stl dovrebbero perseguire per ricevere i contributi finanziari da parte delle Regioni vi sono : - favorire processi di aggregazione tra imprese turistiche, anche in forma di cooperativa o di consorzio; - sostenere l’innovazione tecnologica degli IAT - sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche ( soprattutto in tema di sicurezza, certificazione di qualità…); - promuovere il marketing telematico dei progetti turistici al fine di ottimizzare la commercializzazione in Italia e all’estero; - attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica. ART.6 E’ istituito il Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica presso il ministero delle attività produttive . Il 70% dei fondi viene ripartito fra le regioni con criteri fissati dal ministero il restante 30% con bandi di concorso per migliorare l’offerta turistica. ART 7. Imprese turistiche e attività professionali Nuova definizione di imprese turistiche : sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione la gestione di prodotti e di servizi , tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. Quindi le imprese turistiche sono tutte quelle che svolgono attività indirizzate prevalentemente o esclusivamente ai turisti. Condizione per l’esercizio delle attività turistiche è l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio. Alle imprese turistiche vengono estesi tutti i benefici ( sovvenzioni, incentivi…) previsti dalle norme vigenti per l’industria; le imprese turistiche vengono dunque equiparate a quelle industriali. L’art.7 definisce inoltre le professioni turistiche come quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione turistica, di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. L’autorizzazione all’esercizio delle professioni turistiche viene concessa dalle Regioni e ha validità, fatta eccezione per le guide, su tutto il territorio nazionale. ART. 8 Modifiche all’art.109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza Tale articolo , modificando l’art. 109 del Testo Unico di pubblica sicurezza, prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altri esercizi ricettivi , compresi campeggi, case per vacanze e affittacamere, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità Art. 10 E’ istituito il Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio il fondo eroga prestiti a tassi agevolati a singoli o famiglie con redditi al di sotto di un limite fissato ogni tre anni da un decreto del ministero delle attività produttive per finanziare prioritariamente pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale, preferibilmente in bassa stagione , in modo da favorire strategie per destagionalizzare i flussi turistici, e localizzati nell’ambito delle aree depresse. D.P.C.M. 13/09/2002 Il d.p.c.m. 13/09/2002 ha provveduto a delineare le tipologie di imprese turistiche , rinviando a successivi accordi con le regioni la definizione di alcuni aspetti quali : per le strutture ricettive : gli standard minimi di qualità per le camere e i criteri di classificazione; per le ADV : gli standard minimi comuni per l’esercizio dell’attività; per le professioni turistiche : i requisiti comuni per l’esercizio di professioni turistiche e i criteri uniformi per l’abilitazione all’esercizio delle professioni stesse. Le principali tipologie di attività turistiche : - Attività ricettive e attività di gestione di strutture a destinazione turistico- ricettiva e attività complementari; - Attività, rivolte prevalentemente ai non residenti , finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale,…comprese le imprese che gestiscono strutture congressuali e di organizzazione congressuale; - Attività correlate alla balneazione; - Attività di TO e di ADV; - Attività operanti ai fini prevalentemente o esclusivamente turistici ad es. Imprese di trasporto passeggeri, impianti di risalita… - Altre attività individuate autonomamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; M. M Pagina 3 A.S. 2007/08 LEGGI REGIONALI Le Regioni godono attualmente di un’ampia autonomia legislativa. Esse però, avvertono l’esigenza di armonizzare il sistema turistico sull’intero territorio nazionale, attraverso la definizione di terminologie omogenee e requisiti comuni per l’esercizio di attività turistiche. L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA PUBBLICA L’organizzazione turistica pubblica, delineata dalla L.135/2001, presenta, rispetto al passato, un carattere innovativo, in quanto prevede : - una diversa distribuzione delle funzioni in materia di turismo; - l’istituzione della Conferenza nazionale del turismo; - la creazione dei Sistemi turistici locali. I principali organi di programmazione e governo del settore turistico sono : a livello nazionale : la Conferenza Stato- Regioni e la Direzione generale per il turismo presso il Ministero delle attività produttive; a livello locale : le Regioni , che dispongono di ampia autonomia legislativa e hanno la facoltà di delegare parte delle proprie funzioni agli altri enti locali ( province , comuni). Sono previsti anche organismi ed enti autonomi con compiti specifici: - a livello nazionale : Enit, Aci, Cai, sottoposti al controllo del Ministero per le attività produttive da cui ricevono contributi; a livello locale: le Apt ( aziende di promozione turistica) istituite dalle Regioni secondo quanto previsto dalla L.217/1983 e soggette attualmente ad un processo di trasformazione in diverse zone del paese. CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO : opera per favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e quella delle Regioni e delle province autonome. Questa collaborazione si realizza in vari modi. La Conferenza può esprimere pareri o realizzare intese sul contenuto di provvedimenti che devono essere adottati dal governo, oppure può essere la sede dove lo Stato, le Regioni e le Province autonome siglano accordi che consentono di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e di realizzare attività di interesse comune, svolge anche attività deliberativa, nei casi previsti dalla legge. DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO presso IL MINISTERO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: svolge i compiti e le funzioni attribuite allo Stato in materia di turismo: coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo; indirizzo e coordinamento delle attività promozionali, aventi rilievo nazionale, svolte all’estero; rapporti internazionali e coordinamento con l’Unione europea; politiche di tutela del turista ( elabora la Carta dei diritti del turista) Il ministero si occupa anche degli incentivi alle imprese turistiche, della vigilanza ed erogazione di contributi agli enti vigilati ( Enit, Aci,Cai) e organizza almeno ogni due anni la Conferenza nazionale del turismo. - ENIT (ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO) :ha il compito di provvedere alla promozione turistica dell’Italia all’estero. L’ENIT: adotta iniziative per far conoscere all’estero le risorse turistiche nazionali e regionali; offre assistenza alle imprese turistiche italiane per la loro penetrazione commerciale sui mercati esteri; - ACI (AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA) : rappresenta e tutela l’automobilismo nel nostro paese. In particolare svolge le seguenti attività: assistenza e soccorso per gli automobilisti; pubblicazione di carte stradali; riscossione di tasse automobilistiche; tenuta del PRA (pubblico registro automobilistico); - CAI (CLUB ALPINO ITALIANO) : si occupa di alpinismo e promuove la tutela e il rispetto della natura, forma le guide alpine, cura la manutenzione dei rifugi e dei sentieri di montagna; - REGIONI : hanno potere legislativo in materia di turismo e poteri esecutivi per quanto riguarda l’accertamento dei requisiti professionali per l’esercizio delle professioni turistiche e la classificazione delle imprese ricettive. Inoltre si occupano : delle attività di programmazione, promozione e incentivazione del turismo regionale; delle politiche di difesa del territorio e di valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e culturale; M. M Pagina 4 A.S. 2007/08 della programmazione e realizzazione di manifestazioni culturali, sportive e artistiche che possono richiamare flussi turistici. L’orientamento di molte Regioni è quello di delegare quante più competenze possibili alle Province e ai comuni( promozione di manifestazioni di interesse turistico, rilascio di autorizzazioni all’esercizio di attività turistiche…). A questi enti territoriali se ne affiancano altri con compiti specifici: APT ( AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA) : organitecnico operativi delle Regioni che operano in ambiti turisticamente rilevanti e svolgono : Attività di promozione delle risorse turistiche locali; Attività di informazione e accoglienza al turista, con l’istituzione, previo nullaosta della Regione, di Uffici di informazione e accoglienza turistica (Iat). SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI IN AZIENDA D.LGS. 626/1994 Principi d. lgs 626/94: L’organizzazione deve applicare la prevenzione con strumenti e personale qualificato Tutti gli operatori devono essere coinvolti e responsabilizzati Si deve diffondere la cultura della sicurezza attraverso attività formative Prevenzione Obblighi datore di lavoro e dirigenti: stesura relazione valutazione del rischio da tenere a disposizione degli organi di vigilanza ( escluse dalla produzione del documento le aziende che occupano fino a 10 dip.)- designare lavoratori incaricati di gestire le emergenze- aggiornare le misure preventive – fornire ai lavoratori i mezzi idonei alla protezione – esigere l’osservanza delle norme di sicurezza – provvedere all’informazione e formazione – tenere il registro degli infortuni aggiornato - evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi all’ambiente e/o alle persone – predisporre un servizio di prevenzione e protezione. Obblighi dei lavoratori: curare la propria salute e sicurezza e quella delle persone su cui possano ricadere gli effetti delle azioni o delle omissioni . Il lavoratore che non rispetta le norme è perseguibile dal dirigente o dai preposti. E’ prevista la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Obblighi progettisti, costruttori, fornitori , installatori: rispettare i principi della prevenzione e sicurezza rispettivamente nel momento della progettazione, costruzione, vendita o locazione finanziaria, installazione. Primo soccorso: datore di lavoro o addetti incaricati Uso di attrezzature munite di videoterminali : almeno 20 ore settimanali : pausa di 15’ ogni 2 ore – visite oftalmologia periodica. Prevenzione incendi: predisposizione piano di emergenza normativa generale normative imprese ricettive decreto 9/4/94 imprese ricettive con capacità superiore a 100 posti letto installazione impianto fisso di segnalazione e rilevazione automatica di incendi d. lgs 493/96 segnaletica di sicurezza imprese ricettive con più di 25 posti letto Certificato prevenzione incendi ogni 6 anni comando provinciale vigili del fuoco LE NORME RELATIVE ALL’IGIENE IN AZIENDA Riferimenti normativi: Testo Unico delle leggi sanitarie 1934. Esso prevede, per quanto riguarda gli alberghi, l’obbligo di un’autorizzazione di tipo igienico-sanitaria . Legge 283/1962 “ Disciplina igienica delle sostanze alimentari e degli alimenti”e regolamento di esecuzione dpr 327/1980 D. lgs 155/1997 sistema Haccp ( Hazard Analysis and critical control points) Art. 117 Costituzione “ tutela della salute” e “ alimentazione” potestà legislative Regioni Le problematiche relative all’igiene nel settore ricettivo riguardano: L’igiene dei locali e dell’ambiente circostante Autorizzazione sanitaria sindaco dietro parere favorevole asl –ordinato smaltimento rifiuti –contenimento emissioni di suoni e rumori ( i Comuni possono richiedere la documentazione di impatto acustico. L’igiene relativa alla preparazione e alla conservazione degli alimenti Autorizzazione sanitaria specifica per somministrazione alimenti e bevande ( alcune Regioni richiedono un’unica autorizzazione ( vedi autorizzazione Testo Unico) – rispetto delle procedure del sistema Haccp M. M Pagina 5 A.S. 2007/08 L’igiene personale degli addetti Il personale deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal sindaco. Organi di controllo: asl –vigili del fuoco – ministero attività produttive –ministero della salute – ministero dell’ambiente e della tutela del patrimonio – ministero del lavoro - enti territoriali. IL CONTRATTO DI VIAGGIO Le principali fonti normative in materia di contratto di viaggio sono: il d.lgs 206/2005 Codice del consumo (che ha incorporato il previgente d.lgs.111/1995); la legge 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (Ccv) firmata a Bruxelles nel 1970. La legge 27/12/1977 detta norme relative a: due tipi di contratto: di organizzazione di viaggio – di intermediazione di viaggio i documenti di viaggio il recesso dal contratto la variazione del prezzo la responsabilità dell’organizzatore ( risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore per l’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi, a meno che non dimostri di essersi comportato da organizzatore diligente- vengono stabiliti dei limiti massimi di indennità dovute)) la responsabilità dell’intermediario (risponde di qualsiasi inosservanza commessa nell’adempimento dei suoi obblighi di intermediario diligente vengono stabiliti dei limiti massimi di indennità dovute). Il d.lgs 206/2005 negli articoli dal n. 82 al n. 100 detta norme relative ai pacchetti turistici : devono essere offerti sul territorio nazionale; devono risultare dalla combinazione di almeno due fra i seguenti servizi: trasporto, alloggio, altri come visite, escursioni ecc.; il prezzo di vendita deve essere “tutto compreso”; la durata deve superare le 24 h e comprendere almeno una notte; il contratto deve avere forma scritta ; il consumatore deve ricevere informazioni scritte; il consumatore può cedere il contratto a una terza persona informando il cedente per iscritto almeno 4 gg. lavorativi prima della partenza; è possibile la revisione del prezzo entro il limite del 10% fino a 20 gg. prima della partenza e solo in casi ben precisi il diritto di recesso del consumatore è previsto nel caso di aumento del prezzo superiore al 10% o nel caso di modifiche contrattuali; nei casi di recesso del consumatore per le cause sopra esposte o di annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore il consumatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico o dell’integrale rimborso delle somme già corrisposte ; il consumatore ha diritto al risarcimento per danni alla persona o diversi nel caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del cessionario a meno che questi non provi di non essere responsabile. LA LEGISLAZIONE TURISTICA INTERNAZIONALE E COMUNITARIA Le fonti del diritto internazionale sono: le consuetudini, che sono vincolanti per tutti gli Stati i trattati o convenzioni vincolanti solo per gli Stati che li ratificano A livello comunitario si hanno: i regolamenti che sono immediatamente vincolanti per gli stati membri le direttive comunitarie che devono essere recepite dagli stati membri con provvedimenti legislativi nazionali Ricordiamo le principali fonti normative internazionali e comunitarie: Le Convenzioni per le facilitazioni doganali per il traffico turistico siglate a New York nel 1954 e ratificate dallo Stato italiano. Esse riguardano: l’importazione temporanea di veicoli stradali privati , le facilitazioni doganali in favore del turismo ovvero assenza di diritti doganali per quanto riguarda gli effetti e il materiale destinati ad uso personale. La Convenzione di Chicago del 1944 relativa al trasporto aereo che ha stabilito le cosiddette libertà d’aria. Il Trattato di Maastricht ( 1992) e il trattato di Amsterdam ( 1997) che hanno facilitato la libera circolazione dei capitali, delle persone e dei servizi attraverso l’abolizione dei controlli alle frontiere ( per i cittadini dei paesi aderenti alla convenzione di Schengen del 1990) e la creazione dell’Unione economica e monetaria. La Convenzione di Montreal del 1999 entrata in vigore nel 2003 regola ( per gli stati che l’ hanno ratificata – tra i quali l’Italia -) il contratto internazionale di trasporto aereo e la responsabilità del vettore aereo rispetto a ritardi e danni a merci o persone. M. M Pagina 6 A.S. 2007/08 Il regolamento CE n. 889/2002 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti che estende la disciplina della convenzione di Montreal a qualunque trasporto ( nazionale, internazionale, comunitario) effettuato da vettore comunitario. Il regolamento stabilisce che la responsabilità del vettore aereo non è soggetta ad alcun limite finanziario in caso di lesioni o morte del passeggero. Il regolamento CE n. 261/2004 ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo. Il Codice della navigazione, revisionato nel 2005, contiene alcune disposizioni a tutela degli utenti del trasporto aereo nel nostro Paese e prevede che le funzioni di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell’aviazione civile vengano svolte dell’ENAC ( Ente nazionale per l’aviazione civile) La convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia ( Cotif) disciplina i trasporti ferroviari internazionali ed in particolare il contratto di trasporto dei viaggiatori. Il Codice in materia di protezione dei dati personali ( d. lgs . 196/2003) noto come Testo unico sulla privacy. Il d.lgs n. 70/2003 sul commercio elettronico. La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (del 1989) si tratta di un provvedimento normativo internazionale in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. A tale proposito in Italia è stata emanata la legge n. 269/1998. I CONTRATTI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO In Italia i rapporti fra le ADV e i fornitori di servizi ( TO, imprese ricettive e vettori) non sono regolamentati da una normativa specifica, pertanto occorre far riferimento alla libertà contrattuale ( art. 1322 del CC) e agli accordi conclusi tra le associazioni di categoria. I RAPPORTI TRA ADV E TO I rispettivi ruoli sono individuabili nelle fonti normative che regolano il contratto di viaggio. I rapporti contrattuali sono regolamentati dalle associazioni di categoria e sono sinteticamente così definiti: l’ADV non può assumere obbligazioni o stipulare contratti in nome e per conto del TO – il TO corrisponde di solito una provvigione per le vendite effettuate oppure l’ADV acquista il pacchetto al netto della provvigione e lo rivende ad un prezzo fissato a propria discrezione. I RAPPORTI TRA ADV - TO E IMPRESE RICETTIVE Sono regolati da specifici accordi contrattuali fra le parti, in assenza di questi si applica il Codice di comportamento Ectaa/Hotrec ovvero un accordo, a livello europeo, fra le associazioni di categoria delle ADV e dei TO e la confederazione delle associazioni nazionali degli alberghi, ristoranti e bar all’interno della UE e dell’ Eea ( European Economic Area). Il contenuto del Codice di comportamento riguarda molti aspetti fra i quali: le procedure relative alle prenotazioni da parte delle ADV e loro conferma da parte degli alberghi, i pagamenti anticipati agli alberghi a titolo di caparre, le variazioni dei prezzi da parte dell’albergo, il calcolo e il pagamento delle commissioni della ADV, i diritti e doveri delle ADV e degli alberghi ecc. Un’ altra fonte normativa internazionale è rappresentata dal Codice di condotta dell’industria turistica per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale. Nel nostro paese il Codice è stato sottoscritto dalle associazioni di categoria del settore turistico. I RAPPORTI TRA ADV - TO E VETTORI TRASPORTO FERROVIARIO I rapporti fra le ADV e Trenitalia S.p.a sono regolati dalle “ Condizioni generali di contratto per la vendita di biglietti Trenitalia da parte delle agenzie in Italia”. L’ Adv per poter emettere biglietteria Trenitalia deve farne richiesta e ottenere la relativa autorizzazione. TRASPORTO AEREO VOLI DI LINEA Si fa riferimento alle procedure previste dalla IATA ( International Air Transport Association) l’associazione che raggruppa gran parte delle compagnie aeree. Per poter emettere biglietteria IATA l’ADV deve presentare richiesta all’Ufficio Accreditation della Iata Italia accompagnata da una specifica documentazione. Se la domanda viene approvata viene richiesta una fideiussione e l’ADV riceve una copia del contratto, un codice identificativo, una copia del manuale Iata per agenti di viaggio contenente tutte le norme da rispettare. VOLI CHARTER Le condizioni relative al noleggio di aeromobile sono regolate dal Codice della navigazione. Per quanto riguarda le responsabilità il noleggiante assume i rischi derivanti dall’aeromobile, mentre il noleggiatore ( nel settore turistico si tratta solitamente di un TO) è responsabile verso i terzi per le obbligazioni assunte in occasione dell’impiego commerciale dell’aereo.