PENSIONI_DISEGNI_LEGGE

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PENSIONI_DISEGNI_LEGGE
SINDACATO DI POLIZIA
LO SCUDO
“defensoris numquam servi”
SEGRETERIA NAZIONALE
PENSIONI: siamo alquanto perplessi dalla lettura di una enfatica nota di
una sigla sindacale di Polizia, che attribuisce un grande significato positivo alla discussione che, in
queste ultime settimane, si sta facendo in seno alla Commissione Difesa del Senato di un Disegno
di Legge del Sen. Luigi Ramponi (PDL), registrato col numero 168: “Disposizioni per la
determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare”, presentato il 29 Aprile
2008.
Dichiara questa sigla addirittura che l’approvazione di questa Legge avrebbe “… evidenti ricadute
per tutto il Comparto Sicurezza e Difesa”, in virtù di un emendamento, presentato dai senatori di
opposizione Perduca e Poretti, che propone: “… dopo il comma 1, inserire il seguente comma «1bis. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e
dell'istituzione di forme di previdenza complementare, ai sensi del comma 20, dell'articolo 26,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono attivate e concluse entro il 31 dicembre 2011 le
procedure di negoziazione e di concertazione.».
Per completezza di informazione, vi trascriviamo l’articolo che si propone di emendare: Legge 23
dicembre 1998, n. 448 - "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.
"Art. 26. (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e
trattamento di fine rapporto) comma 20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del
trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei
dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina
del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la
prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di
negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 195 del 1995.
Quello che, però, “ci sfugge” è perché noi Poliziotti dovremo attribuire alla volontà della
maggioranza di governo (come sottolinea sempre la stessa sigla) una norma che, come indica
chiaramente il Disegno di Legge 168, inizialmente fa espresso ed esclusivo al personale militare, e
nulla dice di quello delle Forze di Polizia a status civile, e che solo grazie a due membri di
minoranza ci coinvolge, peraltro per introdurre un istituto – quello dei Fondi Pensione – che la
Legge già prevedeva fossero istituiti da tempo. Legge che – è bene anche questo evidenziarlo – ha
prodotto i suoi effetti nefasti subito, “dimenticando” però di applicare gli ammortizzatori che la
stessa Legge prevedeva… “furbi”, eh?!
Casomai, molto più entusiasti saremo stati se, invece di discutere di questo disegno di legge a
firma del Senatore Ramponi, si fosse ripresa la valutazione di altro disegno, proposto dello stesso
senatore, il numero 783, presentato il 18 Giugno 2008, dal titolo “Differimento dell’efficacia di
disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile”, con il quale si proponeva, con un solo e chiarissimo articolo, di
ripristinare il sistema pensionistico retributivo fino a quando non fossero stati introdotti i Fondi
Pensione previsti dal Decreto Legislativo 12 Maggio 1995 n.195 e ss.mm.. Ecco il testo dell’unico
articolo di quel Disegno di Legge: 1. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il
termine di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, e` prorogato
fino al 31 dicembre dell’anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari
nazionali istituiti per detto personale nell’ambito delle procedure di concertazione di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
In estrema sintesi, si riconosceva che, la mancata realizzazione dei fondi pensione, che pure la
riforma Dini prevedeva per mitigare, in parte, gli effetti deleteri sul trattamento di quiescenza
causati dal passaggio da sistema retributivo a contributivo, creava una sperequazione illogica e
ingiusta e, quindi, si diceva “in soldoni” che, fino a quando questi fondi non fossero stati istituiti,
tutto doveva tornare al vecchio e più favorevole sistema di calcolo, sia per il personale delle
Forze Armate SIA PER QUELLO DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E CIVILE.
Quel disegno di Legge (783), però, è stato “sepolto” da richieste di pareri e studi ad altre
Commissioni, mentre questo (168), oggi enfatizzato da altri, è tornato alla ribalta.
Sarà – e lo verificheremo – anche una cosa positiva, non vogliamo essere disfattisti e negativi
aprioristicamente, ma una cosa ci appare ben chiara: il contenuto dei due disegni di legge ed a
quale personale questi si rivolgono e, principalmente, i diversi effetti positivi che questi
avrebbero comportato, anche in termine di tempistica, e la cosa, francamente, ci irrita non poco.
In ogni caso attenderemo chiarimenti e sviluppi. Nel frattempo, chi volesse avere il testo originale
dei due Disegni di Legge, potrà chiederceli e con piacere glieli invieremo.
CITATI NEL COMUNICATO I SENATORI:
Sen. Luigi RAMPONI (PDL)
Sen. Marco PERDUCA (PD)
Sen. Donatella PORETTI (PD)
Pisa, 18 Giugno 2011
Il Segretario Generale Nazionale
Pietro Taccogna
Affiliato “UIL POLIZIA” – Sede organizzativa Via Mario Rossi Tancredi 8 – 00143 Roma
Fax 06.233231160 E-mail: [email protected]