Scheda Tecnica

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Scheda Tecnica
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE GENERALI
DESCRIZIONE POLIZZA
DESTINATA A
DURATA
Polizza multirischio per l’azienda agricola.
Proprietari conduttori, proprietari non conduttori, affittuari conduttori di
aziende agricole e che fanno riferimento alla produzione di reddito così come
definito dal D.P.R. 22/12/1986 n. 917.
Minima un anno massima 10 anni.
In caso di rinuncia al diritto di recesso la durata massima è di 5 anni + rateo.
EFFETTO E SCADENZA
Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e
cessa alle ore 24 del giorno in cui scade.
FRAZIONAMENTO
PREMIO
Annuale, semestrale oppure unico anticipato.
IMPOSTE
•
•
•
CAUSE DI CESSAZIONE,
DECADENZA,
VARIAZIONE
•
•
13,50% per i Settori Incendio, R.C. Generale e R.C. Prodotti con
sottoscrizione della dichiarazione di produzione reddito agrario;
21,25% per il Settore Tutela Legale;
22,25% per il Settore Furto.
E’ possibile annullare il contratto inviando raccomandata RR spedita
almeno 60 giorni prima della scadenza annuale;
In caso di contratto poliennale è possibile annullare senza oneri e/o penali
aggiuntive il contratto stesso inviando raccomandata RR nei termini stabiliti
al precedente comma;
Il mancato versamento del premio può comportare la sospensione e/o
risoluzione del contratto (Art. 1901 CC);
In caso di denuncia e/o dopo il pagamento o il rifiuto di un sinistro (danno)
le Parti hanno facoltà di rescindere il contratto con preavviso di 30 giorni
mediante raccomandata RR;
Poiché le condizioni assicurative e di premio sono stabiliti in base ad una
precisa tipologia/categoria di rischio, tutte le variazioni che comportano un
aumento e/o diminuzione del rischio stesso devono essere comunicate e
sono soggette alle seguenti previsioni:
aumento del rischio (Art. 1898 CC) - la mancata comunicazione può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la
stessa cessazione del contratto.
diminuzione del rischio (Art. 1897 CC) - l’Assicuratore è obbligato a ridurre il
premio del contratto ed a rinunciare alla facoltà di recedere dallo stesso.
LEGISLAZIONE
Il contratto è soggetto alla legge italiana.
FORO GIUDIZIARIO
Il luogo in cui è domiciliato il Contraente.
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SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
A) Incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
B) Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate,
COSA COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE
Per indicazioni di
maggior dettaglio
vedere art. 13
CONDIZIONI
PARTICOLARI ( operanti
solo se espressamente
richiamate )
K)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)
R)
S)
T)
U)
V)
W)
X)
Y)
nonché dalla caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi
trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
Implosione;
Onda sonica;
Urto di veicoli;
Fumi, gas, vapori;
Fumo;
Asfissia del bestiame, se assicurato;
Folgorazione del bestiame, se assicurato;
Fermentazione anormale e successiva autocombustione del foraggio, se
assicurato;
Dispersione di olio, vino;
Correnti o scariche elettriche od altri fenomeni elettrici;
Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca guasti ;
Eventi atmosferici;
Grandine su elementi fragili;
Atti vandalici e dolosi.
Guasti causati per impedire o arrestare l’ evento dannoso
Spese si smassamento dei cumuli di foraggio
Spese di demolizione e sgombero
Interruzione o intralcio dell’attività
Oneri di urbanizzazione
Onorari dei periti
Spese di ricollocamento
Rifacimento archivi
Rimpiazzo combustibile
-
Rischio locativo;
Ricorso terzi;
Eventi atmosferici estesi a fabbricati aperti da uno o più lati;
Prodotti agricoli in refrigerazione;
Sovraccarico neve;
Asfissia da fenomeno elettrico;
Reimpianto di coltivazione arboree;
Granaglie sullo stelo;
Piante in vivaio (solo per aziende florovivaistiche);
Somme in Aumento – per Fenomeno elettrico e demolizione e sgombero.
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
INTEGRAZIONI DI
GARANZIE sempre
operanti ( Per indicazioni di maggior dettaglio
vedere art. 30 )
-
Caduta rovinosa ascensori e montacarichi
Riparazioni e tubi gas
Furto fissi e infissi
Rottura lastre
Partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere
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LIMITI DI
INDENNIZZO , SCOPERTI
E FRANCHIGIE
Vedi schema riepilogativo Art. 31 delle condizioni di polizza.
Non sono compresi i danni:
A) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
B) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
C) causati od agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato o dei familiari
conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
D) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
maremoti;
E) di smarrimento, furto o tentato furto dei beni assicurati avvenuti in
occasione degli eventi previsti alla presente Sezione;
F) di scoppio o implosione alla macchina od all’impianto nel quale si è
verificato se l’evento sia determinato da usura; corrosione o difetti di
materiale;
G) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di
godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non
riguardi la materialità dei beni assicurati;
H)
di traumi e lesioni al bestiame e le conseguenti ripercussioni negative, salvo
COSA NON COMPRENDE
che siano direttamente e materialmente causati da eventi assicurati con le
L’ASSICURAZIONE
garanzie di cui all’art. 13;
I)
ai cavalli che abbiano partecipato o partecipano a corse professionistiche
Per indicazioni di
negli ippodromi;
maggior dettaglio
L) a piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti , alle
vedere art. 14
granaglie sullo stelo;
M) al foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento,
marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si
manifestino in concomitanza della fermentazione anormale;
N) alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto
di leasing;
O) ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro
Automobilistico;
P) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale
produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno,
anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
- trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di
fuori dell'ubicazione indicata per le parti di Impianto a impiego
mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti
di Impianto fisse.
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SEZIONE FURTO
COSA COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE
Per indicazioni di
maggior dettaglio
vedere art. 32 e 33
LIMITI DI RISARCIMENTO,
SCOPERTI E FRANCHIGIE
Indennizzo, entro i limiti del capitale assicurato, per danni materiali e diretti
derivanti dalla perdita o i danneggiamenti causati da furto degli effetti
domestici, delle scorte e i prodotti, del bestiame, delle attrezzature, delle
macchine agricole, dei trattori targati, delle mietitrici, delle trebbiatrici.
La forma di garanzia è a primo rischio assoluto.
In caso di Azienda con abitazione saltuaria, le garanzie sono limitate al furto e la
rapina dei beni nei fabbricati chiusi ed i guasti cagionati dai ladri.
Vedi schema riepilogativo Art. 38 delle condizioni di polizza.
La Società non indennizza i danni:
A) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari,
di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di
occupazione militare, di invasione;
B) verificatisi in occasione di incendi, scoppi, esplosioni anche nucleari,
radiazioni o contaminazioni radioattive;
C) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri
sconvolgimenti della natura;
D) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli
Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
E) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
1) da persone che abitano con quelle indicate al punto d) od occupano i
locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve
rispondere;
COSA NON COMPRENDE
3) da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li
L’ASSICURAZIONE
contengono;
Per indicazioni di
4) da persone legate a quelle indicate al punto d) da vincoli di parentela o
maggior dettaglio
affinità, anche se non coabitanti;
vedere art. 36
F) ai cavalli che abbiano partecipato o partecipano a corse professionistiche
negli ippodromi, agli animali domestici, da cortile, avicoli e/o cunicoli, alle
api;
G) alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto
di leasing;
H) ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al P. R. A.;
I) alle cose e ai valori portati o consegnati dai clienti dell’azienda agricola/
agrituristica.
Per i locali disabitati od incustoditi:
J) sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni avvenuti a partire dalle ore
24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di
45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi;
K) per i valori, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del 15° giorno
oppure dalle ore 24 del 25° giorno se custoditi in cassaforte o in armadio
corazzato.
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SEZIONE ELETTRONICA
COSA COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle
apparecchiature ed impianti elettronici definiti in glossario , anche se di
proprietà di terzi, collegate e pronte per l’uso per cui sono destinate, da un
qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
BENI ASSICURABILI
•
•
LIMITI DI RISARCIMENTO,
SCOPERTI E FRANCHIGIE
Vedi art. 45
•
COSA NON COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE
•
( principali esclusioni )
•
•
Apparecchiature ed impianti elettronici
Supporti dati
Danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore,
venditore o locatore delle cose assicurate
Danni di natura estetica
Dolo
Deperimento, usura
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE
COSA COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE
PERSONE NON
CONSIDERATE TERZI
La Società nei modi, limiti e termini previsti dalle condizioni di assicurazione che
seguono, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di:
a) Proprietario conduttore dell’Azienda Agricola assicurata;
b) Proprietario non condutture dell’Azienda Agricola assicurata;
c) Affittuario conduttore dell’Azienda Agricola assicurata.
così come specificato nella scheda di polizza.
Ai fini della assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o
affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il
socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino
con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che essendo in rapporti di dipendenza con l’Assicurato,
subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, eventuali
subappaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro i quali
indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato
subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle
attività alle quali si riferisce la garanzia.
COSA NON COMPRENDE
Per indicazioni di maggior dettaglio vedere art. 49.
L’ASSICURAZIONE
DELIMITAZIONE
TERRITORIALE
L’assicurazione di cui all’Art. 47 A) RCT vale per i danni verificatisi nel territorio
della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San
Marino.
L’assicurazione di cui all’Art. 47 B) RCO vale per i danni verificatisi nel territorio
di tutti i Paesi del Mondo.
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MASSIMO
RISARCIMENTO
CONDIZIONI
AGGIUNTIVE ( sempre
operanti )
GARANZIE AGGIUNTIVE
(valide solo se
espressamente
richiamate)
Si conviene tra le parti che relativamente alle garanzie previste all’Art. 47
lettera A) RCT e lettera B) RCO, la Società non risponderà per somme superiori
al massimale previsto in polizza per la garanzia RCT, qualora uno stesso evento
interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.
Proprietà e conduzione di fabbricati
Veicoli in sosta
Merci in consegna e/o custodia
Veicoli sotto carico e scarico
Committenza auto
Danni da incendio , scoppio ed esplosione
Condutture ed impianti sotterranei
Cedimento o franamento del terreno
Interruzione o sospensione di attività
Inquinamento accidentale
Mezzi meccanici e macchinari in genere
Estensione della qualifica di terzi
Parificazione al personale dipendente dei lavoratori stagionali e/o occasionali
Responsabilità per danni causati da non dipendenti
Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti
Responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza posti di lavoro
Attività di allevamento
Danni provocati da animali
Danni da impiego di sostanze chimiche
Distributori di latte fresco e prodotti alimentari in genere
Rinuncia al diritto di surroga
Errato trattamento dei dati personali
-
malattie professionali – attivabile solo se presente la garanzia RCO;
attività di agriturismo – attivabile solo se presente la garanzia base RCT;
fattorie didattiche – attivabile solo se presente la garanzia base RCT;
danni alle persone che cavalcano o conducono gli animali – attivabile solo se
presente la garanzia agriturismo;
lavori agricoli conto terzi – attivabile solo se presente la garanzia base RCT;
lavori non agricoli conto terzi – attivabile solo se presente la garanzia base RCT;
attività vitivinicola inclusa vinificazione – attivabile solo se presente la garanzia base
RCT;
produzione casearia all’interno dell’azienda – attivabile solo se presente la garanzia
base RCT;
scambio di manodopera – attivabile solo se presente la garanzia RCO.
LIMITI DI
RISARCIMENTO,
Vedi schema riepilogativo Art. 85 delle condizioni di polizza.
SCOPERTI E FRANCHIGIE
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SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
COSA COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE
La Società, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato tramite
l’apposito “Questionario Responsabilità Civile Prodotti” che forma parte
integrante del presente contratto assicurativo, si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni
involontariamente cagionati a terzi, da difetto dei prodotti descritti in polizza per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro
messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o
deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza,
rivelatosi difettoso.
Si precisa che la locuzione “responsabile ai sensi di legge” deve intendersi
anche con riferimento alle norme contenute del D.P.R. N. 224 del 24/5/1988.
COSA NON COMPRENDE
Per indicazioni di maggior dettaglio vedere art. 88.
L’ASSICURAZIONE
PERSONE NON
CONSIDERATE TERZI
CONDIZIONI
AGGIUNTIVE
(Valide solo se
espressamente
richiamate)
Agli effetti della presente assicurazione, non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente
od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il
socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si
trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le Società che sono qualificabili
come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Articolo 2359 Codice
Civile.
Difetto dei prodotti agricoli messi in circolazione in tutto il mondo con
esclusione di USA, Canada e Messico.
Possibile estendere al copertura assicurativa a:
Estensione della garanzia ai territori di USA, Canada, Messico;
Ritiro prodotti diretto in tutto il mondo con esclusione di USA, Canada e
Messico, con il massimo di € 100.000,00.
LIMITI DI
RISARCIMENTO,
Vedi schema riepilogativo Art. 103 delle condizioni di polizza.
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SEZIONE TUTELA LEGALE – Garanzia offerta in collaborazione con la D.A.S.
COSA COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni
previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si
renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro
rientrante in garanzia.
La garanzia riguarda l'esigenza di difesa penale e civile, con la possibilità di
estendere la copertura anche alla difesa in sede penale in caso di delitto doloso.
LIMITI DI
RISARCIMENTO,
Vedi Art. 125 delle condizioni di polizza.
SCOPERTI E FRANCHIGIE
Altre informazioni di prodotto
Limiti di indennizzo
Sconti
Per coperture che eccedono i limiti assuntivi occorre utilizzare altri prodotti e
comunque chiedere autorizzazione agli uffici assuntivi di Direzione.
Non sono assumibili:
• aziende agricole abbandonate;
• industrie enologiche, casearie, olearie, molitorie, allevamenti industriali di
bestiame.
Non sono previsti sconti tecnici.
Nel caso di sottoscrizione di più sezioni è ammesso uno sconto fino ad un
massimo del 20%, da applicare a discrezione dell’agente.
Non è prevista la possibilità di scontare i premi delle sezioni Furto e Tutela
Giudiziaria.
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