ministero della salute

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ministero della salute
21-5-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali
all’importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.
Ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del richiamato
decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura
delle sottoscrizioni dell’emissione di cui al presente decreto, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di
cui all’art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla
differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal
caso l’importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
Art. 4.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze procederà
all’offerta dei BTP in conformità all’ “Offering Circular”
del 14 maggio 2014.
Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per
l’intero importo, tramite un consorzio di collocamento
coordinato dagli intermediari finanziari Deutsche Bank
A.G., HSBC France, JP Morgan Securities PLC, Monte
dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese
S.p.A. e Royal Bank of Scotland PLC.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze riconoscerà
ai predetti intermediari la commissione prevista dall’art. 1
del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno
retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.
Art. 5.
Il giorno 21 maggio 2014 la Banca d’Italia riceverà dai
coordinatori del consorzio di collocamento l’importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all’art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo
di interesse calcolato al tasso del 3,50% annuo lordo, per 81
giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le
relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione
“EXPRESS II”, con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Il medesimo giorno 21 maggio 2014 la Banca d’Italia
provvederà a versare il suddetto importo, nonché l’importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma
della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso
giorno.
L’importo della suddetta commissione sarà scritturato
dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i
“pagamenti da regolare”.
Serie generale - n. 116
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della
Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà quietanze di
entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo
X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3,
per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione, ed al
capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per
quello relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti.
L’onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità
previsionale di base 26.1; codice gestionale 109) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario 2014.
Art. 6.
Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto ed all’
imputazione della relativa spesa.
Art. 7.
Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze firmerà
i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2014
p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
14A03850
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 aprile 2014.
Modifica del decreto 26 febbraio 2014 relativo alla revoca
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbutilazina perché non supportati dalla presentazione del fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE)
n. 545/2011.
IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente
“Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della salute;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in commercio di prodotti fitosanitari,
nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U.
n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti “Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE ed in particolare l’art. 80 concernente “misure
transitorie”;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione
n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011,
546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE)
n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e
2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del
10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi
di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto dirigenziale 26 febbraio 2014 (GU
serie generale n. 71 del 26-3-2014) relativo alla revoca
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbutilazina perché non supportati dalla presentazione del
fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento
(UE) n. 545/2011;
Rilevato che nell’elenco allegato al decreto stesso del
26 febbraio 2014 non è stato inserito il prodotto fitosanitario TROLER 370 HE (reg. n. 10484);
Ritenuto di dover modificare il citato decreto del
26 febbraio 2014;
Serie generale - n. 116
Decreta:
Si rettifica l’allegato al decreto 26 febbraio 2014 aggiungendo la riga:
010484
TROLER 370 HE
Diachem S.p.a.
Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa
all’impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2014
Il direttore generale: BORRELLO
14A03781
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DECRETO 21 febbraio 2014.
Rimborso dei crediti agli operatori di impianti cosiddetti
«nuovi entranti».
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il Piano nazionale di assegnazione delle quote di
CO2 per il periodo 2008 – 2012 (di seguito: «PNA 2008 –
2012»), approvato con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello
sviluppo economico, in data 16 dicembre 2006;
Vista la decisione di assegnazione delle quote di CO2
per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi dell’art. 11,
comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico,
in data 28 febbraio 2008;
Visto il decreto-legge 20 maggio 2010 n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 2010, n. 111,
ed in particolare l’art. 2 recante misure urgenti per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che
non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito, a causa dell’esaurimento
della riserva per i nuovi entranti;
Vista la deliberazione n. 16/2010 del 28 luglio 2010
del Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività
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