contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo
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contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo
AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19 C/o TECNOPOLIS CSATA Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano – Bari tel. 080 4670330 / 209 / 567 - fax. 080 4670376 C.F. 93289020724 http://www.adb.puglia.ite-mail: [email protected] SEGRETARIATO GENERALE BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) (art. 6, comma 1/lett. b), e art. 23, comma 1/lett. b), del D. Lgs. n° 157/1995) SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Fra l’Autorità di Bacino della Puglia, di seguito denominata anche AdBP o ente affidante, C.F. n° 93289020724, con sede in Valenzano (BA) presso Tecnopolis Csata, Strada Provinciale per Casamassima Km. 3, nella persona del Segretario Generale Prof. Ing. Antonio Castorani n. a Giovinazzo (BA) il 19 giugno 1945, C.F. n° CSTNTN45H19E047A, e domiciliato per la carica presso la sede dell’AdBP, e l’impresa ______________________________ (di seguito denominata broker), con sede in ___________ Via ____________ n° ___ (P. IVA – C.F. n° ___________________), rappresentata dal Sig. _____________________ n. a ______________ il __________ (P. IVA - C.F. n° ______________) nella sua qualità di _______________________ e domiciliato per la carica presso la sede dell’impresa, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 1. Il contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio delle attività di broker di assicurazione, a titolo non oneroso per l’AdBP, ai sensi della L. n° 792/1984. 1 2. Il servizio comprende le attività specialistiche di seguito elencate in via principale e non esaustiva, comprendenti: a) identificazione, analisi, valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; b) predisposizione dei capitolati di gara per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi, che verranno approvati dai competenti organi dell’ente, a seguito della valutazione e dell’analisi dei rischi; c) assistenza durante lo svolgimento delle procedure di gara e più in particolare per la valutazione delle offerte, ferma restando l’assoluta autonomia decisionale dell’AdBP e la piena titolarità in tutte le fasi della scelta del contraente per l’assegnazione dei contratti assicurativi; d) gestione tecnica ed amministrativa delle polizze nella fase successiva, con segnalazione dei termini di scadenza e degli importi dei premi e delle relative regolazioni, ove previste, almeno 20 giorni prima della scadenza; e) assistenza e gestione in caso di sinistri attivi e passivi; f) ogni consulenza ed assistenza che si rendessero necessarie nel corso dell’incarico, compreso il costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione sulle garanzie fidejussorie da richiedere ai fornitori di beni e servizi ed agli esecutori di lavori; g) eventuale copertura assicurativa delle polizze alla scadenza, mediante anticipazione dei premi che saranno rimborsati al broker entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dal broker stesso. Articolo 2 – OBBLIGHI E DIVIETI 1. Il broker deve: a. recarsi presso i competenti uffici dell’AdBP, in presenza di particolari esigenze, entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta da parte dell’ente; b. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici; c. non assumere iniziative che non siano preventivamente concordate con l’ente; d. non sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell’ente; e. assumere i rischi connessi all’espletamento dell’incarico; f. non cedere il servizio, in tutto o in parte, in sub appalto. 2 2. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi e divieti, l’ente affidante, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, può revocare l’incarico per l’affidamento a terzi, con incameramento del 50% della cauzione a titolo di risarcimento del danno. Articolo 3 – FACOLTA’ DELL’ADBP 1. L’AdBP si riserva la facoltà di: a) accettare in tutto o in parte le proposte formulate dal broker; b) intraprendere rapporti con qualsivoglia Compagnia Assicuratrice, a prescindere dal rapporto contrattuale col broker e della presenza della clausola di brokeraggio nelle polizze stipulate dall’ente. Articolo 4- DURATA DEL SERVIZIO 1. Il servizio avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente contratto da parte dell’AdBP, fino al ___________________ e non è tacitamente rinnovabile. In ogni caso l’AdBP può, ai sensi dell’articolo 44 della L. n° 724/1994, rinnovare, massimo per un ulteriore biennio, il presente contratto alle medesime modalità e condizioni, purchè venga accertata la convenienza o l’interesse al rinnovo stesso. 2. E’ riconosciuta all’AdBP la facoltà di recedere dal presente contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, qualora venga meno l’oggetto dello stesso, mediante preavviso di un mese da inviare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che il broker possa avanzare pretesa alcuna in merito al recesso medesimo. 3. Resta esclusa la facoltà per il broker di risolvere il contratto prima della scadenza, se non nei casi previsti dagli articoli 1453, 1463 e 1467 del codice civile. In tali casi (escluso quello ex articolo 1453 del c.c.) il broker dovrà corrispondere all’AdBP una penalità pari al 30% del deposito cauzionale a titolo di risarcimento del danno. Articolo 5 – COMPENSO 1. Tutte le prestazioni fornite dal broker sono a titolo non oneroso per l’AdBP; l’attività del broker sarà remunerata dalle Compagnie Assicuratrici sulle polizze che saranno stipulate dall’AdBP, sulla base della percentuale dichiarata in sede di partecipazione alla gara, per la quale è stato attribuito il punteggio. In ciascuna polizza, nella clausola brokeraggio, verrà riportata detta percentuale. 2. Il broker non potrà pretendere dalle Compagnie Assicuratrici un compenso maggiore rispetto alla percentuale dichiarata, pari a _____% (____________________________________%). 3 Articolo 6 – CAUZIONE 1. A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, il broker costituisce un deposito cauzionale definitivo infruttifero di € 3.000,00 (euro tremila) in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Nel caso di costituzione di cauzione mediante fideiussione bancaria, emessa da primario Istituto di Credito, o mediante polizza fidejussoria, rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, dovrà essere prevista la facoltà dell’AdBP di rifarsi direttamente sulle stesse, senza necessità di preventiva escussione del debitore principale. 2. La cauzione deve essere mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e pertanto reintegrata, qualora su di essa l’AdBP operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. 3. Nel caso in cui il broker non provveda al reintegro entro 20 (venti) giorni consecutivi dalla data della nota dell’ente di comunicazione dell’avvenuto prelevamento, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dello stesso da segnalare tassativamente in forma scritta prima della scadenza del termine, l’AdBP si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto con le conseguenze previste dall’articolo 8. 4. Il deposito cauzionale deve avere validità fino al ________________. Articolo 7 – PENALITA’ 1. L’AdBP applicherà una penale di € 15,00 per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto ai termini che verranno di volta in volta richiesti nelle varie fasi di espletamento del servizio, oltre a quelli già fissati col presente atto, salvo comprovate cause di forza maggiore che il broker dovrà specificare con apposita lettera all’ente prima della scadenza del termine fissato. In caso di mancata comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione del ritardo. 2. Le penalità saranno detratte, senza formalità di sorta, dal deposito cauzionale o dalla garanzia bancaria o assicurativa, senza necessità di preventiva escussione del debitore principale. Articolo 8 – RISOLUZIONE 1. L’AdBP si riserva il diritto di risolvere il presente contratto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza il ricorso ad atti giudiziari, nei seguenti casi: a. gravi e reiterate inadempienze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e nella qualità del servizio; b. affidamento di tutto o parte del servizio a terzi; 4 c. non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, a seguito degli accertamenti attivati dall’ente ai sensi del D:P:R: n° 445/2000; d. mancato reintegro del deposito cauzionale; e. perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo nazionale dei brokers; f. in caso di cessione dell’azienda, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria o di conseguente atto di sequestro o di pignoramento a carico del broker. 2. In tali casi l’AdBP si avvarrà della facoltà di affidare l’appalto a terzi, riservandosi il diritto di esperire l’azione di danno, fatta eccezione per i casi di cui al precedente punto f), rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all’articolo 6. Articolo 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 1. Il broker si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 2. Il broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. 3. Il broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 4. I suddetti obblighi vincolano il broker anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 5. L’AdBP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al broker delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell’importo del deposito cauzionale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto dopo che i predetti enti avranno dichiarato che il broker abbia regolarizzato la propria posizione. Articolo 10 – CONTROVERSIE 1. A tutti gli effetti del presente contratto e per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, è eletto competente il foro di Bari. 5 Articolo 11 – ONERI FISCALI 1. Il broker riconosce a suo carico tutte le spese di bollo e quelle per l’eventuale registrazione di questo contratto in caso d’uso, nonché ogni onere fiscale presente o futuro. Articolo 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n° 675/1996, il conferimento di dati all’AdBP è necessario per l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l’esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati personali da parte dell’ente è effettuato ai fini contabili e fiscali con l’utilizzo di mezzi informatici. 2. L’ente affidante garantisce la riservatezza dei dati e comunque l’eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini. Al broker è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 13 della suddetta legge. Dato a Valenzano (BA), li ______________________ p. L’AUTORITA’ DI BACINO DELLA PUGLIA IL SEGRETARIO GENERALE Prof. Ing. Antonio CASTORANI p. IL BROKER _____________________________________ _____________________________________ 6