Norme Interpr.ive e Integr. al Rue

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Norme Interpr.ive e Integr. al Rue
COMUNE DI POVIGLIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VIA VERDI, 1 C.A.P. 42028
TEL. 0522/966811 FAX. 0522/966805
ALLEGATO AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO
Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/01/2010 delib. n. 4/10
INTERPRETAZIONE ESECUTIVA dell’ art 106.2 del RUE
“Interventi relativi all’Arredo Urbano”
Punto 1
Interventi relativi all’Arredo Urbano
a) Si definiscono interventi di arredo urbano quelli che riguardano manufatti minori che
concorrono alla determinazione dell'immagine urbana-paesaggistica dei luoghi; da tale
definizione restano comunque esclusi quei manufatti destinati allo svolgimento di un'attività
economica.
b) Le opere di arredo urbano sono da intendersi:
1. monumenti, lapidi e cippi commemorativi,
2. insegne e indicatori segnaletici e pubblicitari,
3. pensiline, cabine e box di pubblico servizio,
4. apparecchi di illuminazione e per altri servizi tecnici,
5. sedili, dissuasori di sosta, gettacarta, reggibiciclette, ecc.,
6. edilizia funeraria (soggetta a permesso di costruire art 109 del (RUE)
c) I suddetti interventi di cui ai punti 1-2-3 sono assoggettati a autorizzazione amministrativa del
responsabile del settore tecnico ai sensi delle vigenti norme in materia; gli interventi di cui ai
punti 4-5 a approvazione di specifico progetto da parte della Giunta comunale
Punto 2 Interventi relativi ad aree scoperte di pertinenza di abitazioni civili
1. Sono definiti come relativi ad arredo urbano anche gli interventi volti alla
formazione di cortili e giardini o comunque alla sistemazione del terreno non
utilizzato per l'edificazione.
2. Le strutture e le opere di cui al seguente punto 4 sono considerate come
elementi di arredo e sistemazione del verde non riconducibili al concetto di
opera edilizia e come tali non si considerano ai fini degli indici edilizi e dei
parametri urbanistici quali distanze, volume, sup. coperta ecc...
3. Devono essere collocate in spazi quali: cortili, giardini privati, ivi inclusi
grandi terrazze o cavedi, e non devono costituire ostacolo anche per ciò che
concerne la visibilità e/o la pubblica circolazione.
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4. Nelle aree scoperte quali cortili e giardini è consentita l'esecuzione dei
seguenti lavori:
a) AREE CORTILIVE:
per la sistemazione dell’area cortiliva, gli scavi o i reinterri non
dovranno eccedere i m. 0,50 rispetto alla quota del piano stradale
con la avvertenza che
la posa di pavimentazioni non drenanti o
parzialmente drenanti dovrà
rispettare le limitazioni previste
dall’ art. 77 del R.U.E. vigente in tema di superfici permeabili (1).b) PERGOLATI:
per pergolato si intende una struttura leggera in legno o metallo
posta a sostegno di viti o di altre piante rampicanti, costituita da due
file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali
posti ad altezza dal suolo tale da consentire il passaggio di persone
e comunque priva di manto di copertura. La posa in opera della
struttura leggera deve essere effettuata mediante semplice
appoggio o infissione al suolo dei montanti verticali con sistemi che
non richiedano l'esecuzione di opere fondali. La proiezione a terra
della struttura orizzontale non deve superare 12,00 mq. L’altezza
massima dell'estradosso degli elementi orizzontali non deve superare
i m 2,50 da terra.I pergolati devono essere strutture autonome,
disgiunte dai fabbricati esistenti o in costruzione.
c) CASETTE IN LEGNO:
per casette in legno si intendono quelle strutture prefabbricate e non
ad uso esclusivo di ricovero attrezzi da giardino o gioco bimbi, purché
semplicemente appoggiate al suolo senza l'ausilio di strutture di
fondazione. La superficie coperta non deve superare i 6,00 mq.
L’altezza massima non deve superare i m. 2,50 riferita all'estradosso
del colmo di copertura. Le casette in legno devono essere strutture
autonome, disgiunte dai fabbricati esistenti o in costruzione.
d) GAZEBO:
per gazebo si intende un semplice chiosco da giardino, realizzato in
struttura leggera in legno o metallo, dotato di copertura leggera ed
aperto ai lati, ivi comprese le tensostrutture, destinato al soggiorno di
persone. La posa in opera di gazebo deve avvenire mediante
semplice appoggio a terra o mediante la infissione al suolo dei
montanti verticali con sistemi che non richiedano l'esecuzione di
opere fondali o murarie. La proiezione a terra della struttura
orizzontale non deve superare 9,00 mq. L'altezza massima
dell'estradosso del colmo non deve superare m 2,50 da terra. I
gazebo devono essere strutture autonome, disgiunte dai fabbricati
esistenti o in costruzione e distanti dai medesimi di almeno mt 1.00.
e) BARBECUE O FORNI:
per barbecue o forni si intendono quei manufatti prefabbricati o
realizzati in opera in calcestruzzo o muratura, purché non abbiano
una superficie con ingombro non superiore a 2,00 mq considerata la
proiezione a terra del manufatto, un’altezza massima di m. 2,50 ad
esclusione della canna fumo.
I barbecue o i forni possono essere costruiti anche in adiacenza ai
fabbricati di pertinenza. Devono comunque essere collocati in modo
da non arrecare disturbo alle proprietà finitime.
f) RICOVERI PER ANIMALI D'
AFFEZIONE:
per ricoveri per animali d’affezione si intendono le casette o i ricoveri
prefabbricati o costruiti con diverse tipologie di materiali aventi
altezza massima da terra non superiore a m. 1,20 o m. 3,00 per le
voliere, e superficie coperta massima di 3,00 mq.
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g) FONTANE, SCULTURE E STATUE:
i manufatti come fontane, sculture e statue non possono avere
un’altezza che eccede i m. 3,00 m ed il loro ingombro deve essere
inscrivibile in un cerchio di diametro non superiore a m. 2,00.
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E' consentita la realizzazione delle opere di cui alle lettere b), c), d), f) nel numero
massimo di una per ogni differente tipologia e per ogni area cortiliva, intendendo come
tale l'area scoperta annessa ad ogni fabbricato anche se costituita da appezzamenti
disgiunti e non comunicanti (es. area sul fronte e sul retro di edifici a schiera).
La superficie della proiezione a terra dell'insieme delle opere realizzate di cui al
presente articolo dovra’ in ogni caso rispettare quanto indicato dall’art. 77 del R.U.E.
vigente in tema di superfici permeabili. (1).Gli elementi di arredo di cui ai punti e), g), sono esclusi dal conteggio di cui sopra.
La posa in opera dei manufatti e la realizzazione degli interventi di cui alle lettre b), c)
d), è subordinata alla comunicazione scritta al Responsabile del Settore Tecnico a
firma del proprietario dell’area di pertinenza dell’abitazione civile nella quale si
intendono effettuare i lavori sopracitati, almeno trenta giorni prima dell'effettivo Inizio
dei lavori.
Chiunque realizzi le opere di cui al punto 4) in contrasto con le caratteristiche ed i
limiti dimensionali stabiliti nello stesso comma o in assenza o in difformità della
comunicazione al Responsabile del Settore Tecnico quando richiesta, è soggetto
all'applicazione della sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.000,00 nonché della
sanzione accessoria della rimessa in pristino.
L'Ufficio Tecnico Comunale potrà eseguire a campione, sopralluogo volto ad accertare la
conformità di quanto eseguito alla comunicazione avanzata.
(1)
Art.77 del R.U.E. comma 6
(omissis) in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento deve essere assicurata una quota di
Superficie Permeabile (SP) in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici (omissis)
Punto 3 Installazione e messa in esercizio impianti produzione energia elettrica e/o acqua
calda sanitaria con fonti rinnovabili
Si definiscono impianti per la produzione di energia elettrica e/o acqua calda sanitaria, con fonti
rinnovabili tutte le installazioni atte a produrre energia elettrica e/o acqua calda sanitaria a mezzo
pannelli fotovoltaici e/o solari.
Considerato che la normativa nazionale e regionale in materia di nuove costruzione impone in fase
di progettazione di dotare i nuovi fabbricati di impianti per la produzione di energia elettrica e/o
produzione di acqua calda sanitaria
Visti gli artt 29.1 delle norme di attuazione del P.S.C. e 54.1.4.1 del R.U.E., dispone che i pannelli
fotovoltaici o pannelli solari vengano installati solo ed esclusivamente sui manti di copertura o
come manto di copertura
Art.109
1.
Interventi soggetti a permesso di costruire INTEGRATO
In adeguamento da quanto richiesto dall’art. 8 comma 2 della L.R. 31/2002, sono soggetti a
permesso di costruire:
- interventi di restauro scientifico; (lett. b art.8 L.R. 31/2002)
- interventi di risanamento e restauro conservativo; (lett. b art. 8 L.R. 31/2002)
- interventi di ristrutturazione edilizia
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- mutamenti di destinazione d’uso senza opere.
2.
In conformità all’art. 12 della L.R. 31/2002, sono soggetti a permesso di costruire tutti gli
interventi non previsti dall’art.8 della L.R. 31/2002 (ad eccezione degli interventi di cui alla
lett. b - c) come specificati nel precedente comma) e quegli interventi specificatamente
indicati nelle presenti norme.
3.
Sono comunque soggetti a permesso di costruire:
- interventi inseriti in opere a ristrutturazione urbanistica;
- demolizioni ed ampliamenti che fanno parte dell’area di pertinenza di edifici soggetti a
restauro scientifico, a restauro e risanamento conservativo;
- significativi movimenti di terra non a fini agricoli;
- opere di urbanizzazione da parte dei privati;
- interventi di ampliamento;
- edilizia funeraria.
Art.110
a)
Ulteriori interventi attuabili con DIA INTEGRATO
Oltre quanto definito dall’art. 8 della L.R. 31/2002 - come specificati nel precedente art. 109 devono essere soggetti obbligatoriamente soggetti a DIA:
- “Demolizioni”, ad eccezione dei manufatti che fanno parte dell’area di pertinenza di edifici
soggetti a restauro scientifico, a restauro e risanamento conservativo;
- Opere interne agli edifici limitatamente alla apertura e/o chiusura di porte interne, ed alla
sola demolizioni di tramezzi interno non portanti finalizzati all’ampliamento di vani, senza
aumento dell SU, della volumetria, senza cambio di destinazione d’uso, aumento
delle
unità immobiliari e pregiudizio alla statica dell’immobile
- Opere precarie, quali ad esempio baracche di cantiere tendenti a soddisfare esigenze
contingenti e limitate nel tempo.
- Cartelloni pubblicitari ancorati stabilmente al suolo aventi dimensioni min. m 2,00 x 2,00 ed
altezza superiore a m 2,50. I cartelloni pubblicitari con dimensioni inferiori a quelle riportate
e, quindi da non ritenersi comportanti trasformazioni edilizie saranno soggetti unicamente a
autorizzazione amministrativa comunale. .
- Muri di sostegno a contenimento di terreni a dislivello.
- Cisterne interrate o fuori terra per la creazione di impianti di distribuzione carburanti o GPL
ad uso privato.
- Interventi di demolizione senza ricostruzione;
- Recupero e risanamento delle aree libere”.
- Interventi relativi all’arredo urbano, secondo quanto definito al precedente art. 106.2
comma 3.
b)
Possono essere soggetti a DIA o a Permesso di costruire:
-
Gli interventi edilizi specificatamente disciplinati dai piani urbanistici attuativi (PUA), che
contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e costruttive, esplicitate
al successivo art. 121 comma 2.
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TEL. 0522/966811 FAX. 0522/966805
COMUNICAZIONE ART. 106.2 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO
AL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 106.2 del regolamento urbanistico ed edilizio
Il sottoscritto ………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………….. il ……………………………………
residente a ……………………………….… Prov. ……………………………….
via ……………………………………. n. …………. c.a.p ….…………………….
tel. …………………………………..
CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in qualità di proprietario del fabbricato di seguito individuato
COMUNICA
che intende provvedere alla posa in opera del seguente manufatto:
| _ | a) PERGOLA
| _ | b) CASETTA IN LEGNO
| _ | c) GAZEBO
sull’area scoperta di pertinenza dell’abitazione civile sita in POVIGLIO
via .....……………………… n. ..… identificato al NCT - NCEU al F. ……
Mapp ………………………… a tal fine
DICHIARA di aver preso visione di quanto disposto dall'art. 106.2
Poviglio, ………………………
In fede
……………………….
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti nel presente
modulo verranno utilizzati solo per finalità istituzionali relative al procedimento stesso, che l’interessato
ha diritto all’accesso dei propri dati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196 e che il titolare dei dati personali
forniti è il Comune di Poviglio.
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