Quesiti di Impresa Quesito n. 19-2006/I Oggetto sociale: recupero

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Quesiti di Impresa Quesito n. 19-2006/I Oggetto sociale: recupero
■ Quesiti di Impresa
Quesito n. 19-2006/I
Oggetto sociale: recupero crediti e mediazione creditizia
Si chiede se sia legittimo lo statuto di una costituenda società che prevede le seguenti
attività:
“agenzia di affari per servizi di recupero crediti per conto di istituti di credito e aziende
commerciali di qualsiasi tipo: l’attività include la gestione stragiudiziale, il controllo, il due
diligence, la valutazione dei portafogli, la predisposizione di piani di rientro, l'esecuzione di
verifiche e visure di vario tipo presso gli archivi pubblici e privati, la fornitura di servizi tecnici,
amministrativi e gestionali, il tutto finalizzato al recupero dei crediti e delle sofferenze, sia in
Italia che all'estero, in conformità alle norme e alle consuetudini ivi vigenti;
-
prestazione di servizi di informazione commerciale correlati con pratiche di erogazione
e/o di recupero del credito;
-
prestazione di servizi di assistenza ad aziende e privati per pratiche di ottenimento di
finanziamenti, mutui e per pratiche di leasing;
-
commercializzazione, promozione e/o rappresentanza per conto di aziende mandanti, di
pacchetti e/o sistemi di recupero crediti;
-
acquisizione, gestione e vendita di immobili di qualsiasi tipo, rilevati in relazione ad
operazioni di recupero crediti;
-
assistenza in operazioni di acquisizione, fusione e vendita di aziende finalizzate al
recupero del credito delle società mandanti.
-
La società può, inoltre, assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e
mandati.”
L’attività di recupero crediti per conto terzi è espressamente menzionata all’art. 1, lett. a)
del d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374, laddove sancisce l’applicazione ad essa della normativa
“antiriciclaggio” (legge n. 197 del 1991), precisando che il suo svolgimento resta subordinato
“alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (di seguito T.U.L.P.S.).
L’art. 115 T.U.L.P.S. dispone che “non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su
pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di
agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del
Questore”.
Recentemente è intervenuta una nuova disposizione in materia.
L’art. 17 della l. 28 dicembre 2005, n. 262, dispone che “ (i) mediatori creditizi iscritti
all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività
di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di
intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”.
Tali soggetti sono disciplinati, oltre che dalla l. 108/1996, anche dal D.P.R. 287/2000.
È mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo,
ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari (ex artt. 106 ss. T.U.B.) con la potenziale clientela, al fine della
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. I mediatori creditizi svolgono la loro attività
senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o
di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso
di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art. 2, D.P.R. 287/2000).
Lo svolgimento di tale attività è riservato a soggetti, in possesso di determinati requisiti,
iscritti in apposito albo tenuto dall’UIC, sotto l’alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (art. 3, d.p.r. 28 luglio 2000, n. 287), ma è compatibile
con lo svolgimento di “altre attività professionali” (art. 16, comma quinto, l. 108/1996).
Qualora l’attività di mediazione creditizia sia svolta da persona giuridica, la stessa deve
essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell’albo. Possono iscriversi nell’albo
società il cui oggetto sociale comprenda la mediazione creditizia e che risultino in possesso dei
requisiti di cui al comma secondo, art. 4, D.P.R. 287/2000 (possesso di requisiti di onorabilità
da parte dei soci di controllo e da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo).
Per approfondimenti sul tema si rinvia a PAOLINI, Oggetto sociale: mediazione creditizia,
in Studi e materiali, n. 1/2005, 907 ss., e alla voce Mediazione creditizia, in C.N.N. – UFFICIO
STUDI, Dizionario giuridico del notariato - nella casistica pratica, Milano, 2006, 616 ss.
L’art. 17 della l. 262/2005 non dispone espressamente alcuna riserva di attività,
contrariamente a quanto avviene attraverso l’art. 16 della l. 108/1996 (“L'attività di
mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di
intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero
del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi”).
Dunque la norma potrebbe essere interpretata in maniera duplice: si potrebbe, cioè,
ritenere l’attività di recupero crediti riservata in via esclusiva ai mediatori creditizi, ritenendo la
disposizione volta ad “ampliare” il concetto di mediazione creditizia, oppure – come forse è più
plausibile, stando ad un’esegesi letterale della norma, ritenere che si sia voluto soltanto
prevedere un ampliamento dell’attività di tali soggetti.
In ogni caso, non vi è dubbio che la costituenda società debba essere qualificata
“mediatore creditizio”, alla luce della previsione della “prestazione di servizi di assistenza ad
aziende e privati per pratiche di ottenimento di finanziamenti, mutui e per pratiche di leasing”.
Quanto alla “prestazione di servizi di informazione commerciale correlati con pratiche di
erogazione e/o di recupero del credito”, e all’“assistenza in operazioni di acquisizione, fusione e
vendita di aziende finalizzate al recupero del credito delle società mandanti”, tali attività di
consulenza possono essere ritenute collegate all’attività di mediazione creditizia svolta.
Per quanto concerne, invece, la “commercializzazione, promozione e/o rappresentanza
per conto di aziende mandanti, di pacchetti e/o sistemi di recupero crediti”, tale espressione
sembra configurare lo svolgimento dell’attività di agente, disciplinata dalla l. 3 maggio 1985, n.
204.
Ai sensi dell’art. 1 di tale provvedimento, “l'attività di agente di commercio si intende
esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la
conclusione di contratti in una o più zone determinate. L'attività di rappresentante di
commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più
imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.”
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un
ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio, cui sono tenuti ad iscriversi coloro –
comprese le società – che intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di
commercio, in possesso dei requisiti fissati dagli articoli 5 e 6 della legge citata.
Suscita invece perplessità la clausola in esame, laddove si contempla “l’acquisizione,
gestione e vendita di immobili di qualsiasi tipo, rilevati in relazione ad operazioni di recupero
crediti”.
Il termine “rilevati” lascia intendere che la società non renderà soltanto un “servizio”
volto a facilitare il recupero dei crediti, ma interverrà attivamente, interponendosi tra il
creditore ed il debitore.
Devono essere pertanto chiarite le modalità attraverso le quali tale attività sarà svolta, in
quanto potrebbe manifestarsi un’interferenza con altri settori di attività protetta: l’acquisto di
crediti, infatti, se connesso ad un qualsiasi tipo di finanziamento, costituirebbe svolgimento di
attività finanziaria, riservata agli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. e D.M. 6 luglio 1994.
Alessandra Paolini