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Sentenza n. 9651/2016 pubbl. il 10/08/2016 RG n. 85764/2013 Repert. n. 7915/2016 del 10/08/2016 N. R.G. 85764/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 85764/2013 promossa da: SEMS SRL (C.F.12981300150), con il patrocinio dell’avv. CELENZA CARMINE PIO e dell’avv. MARTINI MARINA (MRTMRN60H45F205Y) CORSO DI PORTA VITTORIA, 8 20122 MILANO; MARASCO GERARDO (MRSPQL74S12D122Y) VIA FRATELLI GABBA 4 20121 MILANO; , elettivamente domiciliata in VIA FRATELLI GABBA, 4 20121 MILANO attore contro IPG MEDIABRANDS SRL (C.F. 08260070969), con il patrocinio dell’avv. PROVERA VITTORIO , elettivamente domiciliat in VIA S. BARNABA, 32 20100 MILANO convenuto LUCA CARROZZA (C.F. CRRLCU67B14H501O), con il patrocinio dell’avv. CRISTIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliat in VIA SAN BARNABA, 32 20122 MILANO convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al verbale d’udienza pagina http://bit.ly/2jE8izR 1 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sentenza n. 9651/2016 pubbl. il 10/08/2016 RG n. 85764/2013 Repert. n. 7915/2016 del 10/08/2016 La società SEMS s.r.l. (“Sems”) ha citato in giudizio IPG Mediabrands s.r.l. con socio unico (IPG italia s.r.l.”) e il sig. Luca Carrozza domandando di accertare la responsabilità di IPG Mediabrands e del sig. Carrozza ex art. 2598 c.c. e, per l’effetto, e di condannarli, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 2.140.009,90, del danno morale, quantificato in euro 713.000,00 (pari ad 1/3 del danno complessivo). A fondamento delle proprie domande parte attrice ha dedotto che: in fatto: - Sems è una società operante nell’ambito dei servizi digitali e di pianificazione pubblicitaria on line con oggetto sociale, principalmente, la progettazione, attuazione e consulenza su programmi di marketing relazionale, di canali digitali e di sistemi di comunicazione elettronica su reti telematiche; - in data 17 gennaio 2013 Sems aveva incorporato DMC s.r.l. (che era stata al 100% di Fullsix s.p.a.); nella stessa data Fullsix aveva acquisito il 100% di Sems; in data 29.10.2014 Sems ha variato la denominazione nell’attuale, Fullplan s.r.l. - in data 1° luglio 2008 il sig. Carrozza era stato assunto dalla Sems (doc. 7), ove aveva prestato lavoro ininterrottamente fino al 31 gennaio 2012; - il 31 gennaio 2012, senza alcuna apparente motivazione, il sig. Carrozza presentava le proprie dimissioni (doc. 8), cui sarebbe seguita l’immediata riassunzione da parte di IPG Mediabrands s.r.l.con la qualifica di direttore generale della neo costituita divisione aziendale Reprise Media Italia (“divisione Reprise”); - la divisione Reprise avrebbe ad oggetto le medesime attività svolte da Sems e, in particolare, sarebbe incaricata di gestire l’attività in Italia dell’Agenzia Reprise Media del Gruppo IPG, specializzata nello studio del comportamento dei clienti/consumatori; - in seguito anche altri cinque dipendenti, altamente specializzati di Sems, presentavano le dimissioni, ottenendo la pressoché immediata assunzione presso la divisione Reprise; (i sigg. Nicolai e Martin, che davano le proprie dimissioni in data 30 novembre 2012; il sig. Antonacci il 19 dicembre 2012; le sig.re Virtuoso e Birocchi il 7 gennaio 2013 (doc. 10); - tra il novembre 2012 e il luglio 2013 altri 8 dipendenti (sui 14 totali) di Sems avrebbero rassegnato le proprie dimissioni, in scia al venir meno nella società attrice di quel capitale di fiducia, particolarmente importante in un mercato, come questo, contraddistinto da un elevato grado di brain intensive; in diritto: - a dire dell’attrice si sarebbe trattato di un’“azione pianificata a tavolino” IPG Mediabrands, in concorso con il sig. Carrozza, avrebbe dunque realizzato un illecito storno di dipendenti ai danni di Sems al fine di creare, a costo zero, una divisione commerciale (la divisione Reprise), che utilizzasse il know how, i documenti e la clientela di Sems (tra i clienti stornati ha citato Nestlè); - tali condotte sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c., in quanto costituirebbero una minaccia al libero svolgimento dell’attività commerciale ed industriale del singolo, a fronte della quale Sems pretende di essere risarcita dei danni subiti: i danni richiesti da parte attrice (cfr. atto di citazione, pp. 6-24) sarebbero di triplice natura: i. un danno patrimoniale1, a sua volta suddiviso in: 1 il danno patrimoniale complessivo è stimato da Sems in euro 332.009,90 per la voce di danno emergente e in euro 1.808.000,00 per la voce di lucro cessante (cfr. il quantum riferito alle singole voci di danno sotto elencate, a pp. 16-23 dell’atto di citazione). pagina http://bit.ly/2jE8izR 2 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione o danno emergente, individuato nelle spese sostenute per acquisire la prova della condotta illecita; nel pregiudizio patrimoniale conseguente all’acquisizione ed allo sfruttamento parassitario delle informazioni e delle tecniche acquisite da Sems in anni di ricerche e studi; nella perdita di personale altamente specializzato; nella sostanziale assenza di produttività dei 6 dipendenti stornati, nel periodo immediatamente precedente e successivo alle loro dimissioni, e degli altri 8 dimissionari a causa della carenza di fiducia riposta in Sems; nelle spese di selezione e formazione del nuovo personale; in un generico danno all’immagine, provocato dall’invio sistematico ai vari interlocutori chiave del processo di creazione di valore (dipendenti, fornitori, clienti, concorrenti) di segnali idonei a gettare discredito sulla società attrice, intaccando in tal modo la fiducia della clientela e del mercato; o lucro cessante, individuato nella sottrazione di clientela; nella sottrazione di utile che Sems avrebbe potuto conseguire dalle vendite effettuate in sua vece dal concorrente sleale; nella diminuzione del valore dell’attività oggetto della concorrenza sleale; ii. un pregiudizio morale, determinato dalla “brusca frustrazione” delle aspettative di successo di Sems, la quale era riuscita a raggiungere la fetta maggioritaria del mercato, potendo infatti vantare tra i suoi clienti alcune tra le principali società nazionali (ad es. Nestlè, Alfa Romeo, RCS, Gabetti). * IPG Mediabrands si è costituita ed ha eccepito: in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in quanto: (i) l’odierna convenuta (IPG Mediabrand s.r.l.) sarebbe stata costituita solo il 16 maggio 2013; (ii) avrebbe acquisito il ramo di azienda c.d. MAP - comprendente anche la divisione Reprise Media inerente i rapporti di search engine marketing (c.d. servizi sem) - solo a far a data dal 1 gennaio 2014, quindi addirittura dopo l’instaurazione del presente procedimento; (iii) l’operazione di trasferimento del ramo d’azienda non avrebbe interessato i debiti risarcitori di cui è causa, essendo essi debiti sorti a titolo di concorrenza sleale, dunque di natura extracontrattuale; ai sensi all’art. 2560, comma 2 c.c., non sussisterebbe dunque alcuna responsabilità solidale dell’acquirente del ramo, non risultando detti debiti dai libri contabili obbligatori; nel merito, di rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, in quanto, in estrema sintesi, (i) la divisione Reprise sarebbe stata già operante e in crescita al momento dell’assunzione del Carrozza; (ii) il Carrozza si sarebbe posto spontaneamente sul mercato, così come gli altri ex dipendenti di Sems poi assunti da IPG Italia, senza che quest’ultima abbia posto in essere alcuna condotta di sollecito nei loro confronti; (iii) le molteplici dimissioni subite da Sems sarebbero spiegabili alla luce del periodo di transazione che essa stava attraversando a causa dell’abbandono della società da parte del Carrozza e del Loguercio; quanto infine alle richieste risarcitorie, esse sarebbero infondate sia nell’an che nel quantum giacchè * Anche il sig. Carrozza si è costituito contestando integralmente le deduzioni di parte attrice, rilevando che la Sems sarebbe stata caratterizzata, almeno negli anni in cui il Carrozza aveva prestato servizio presso essa, da un notevole turn-over di risorse, come sarebbe desumibile dal fatto che: (i) tra il 2008 e il 2010 ogni anno in media 8 collaboratori avrebbero rassegnato le proprie dimissioni; (ii) Sems avrebbe perseguito politiche di contenimento dei costi che imponevano di investire ciclicamente in risorse pagina http://bit.ly/2jE8izR 3 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Sentenza n. 9651/2016 pubbl. il 10/08/2016 RG n. 85764/2013 Repert. n. 7915/2016 del 10/08/2016 altrove la propria carriera; (iii) negli ultimi anni Sems avrebbe perduto i suoi due clienti più importanti (tra cui Aruba ed Expedia) che complessivamente sarebbero stati in grado di generare il 20-25% del suo fatturato annuo; donde le dimissioni oggetto di causa registrate nel 2012 e 2013 sarebbero in linea con l’andamento caratterizzante la Sems anche negli anni precedenti, e dunque per nulla dimostrativi del piano “predatorio” dedotto da parte attrice; - la società di haed hunting Michael Page gli avrebbe procurato un colloquio appunto con IPG Italia s.r.l. nel dicembre 2011 (doc. 7), che nel corso dei colloqui gli avrebbe dunque offerto di divenire responsabile della sua business unit addetta ai servizi sem (Reprise Media, che già contava 4 dipendenti) con condizioni più vantaggiose rispetto a quelle godute in Sems; - quanto alle dimissioni degli altri ex dipendenti di Sems, risulterebbe per tabulas l’assenza di qualsiasi progetto di storno ‘architettato’ dal Carrozza, e, piuttosto, una spontanea candidatura da parte degli stessi per essere assunti in IPG, essendosi da tempo messi sul mercato alla ricerca di un nuovo posto di lavoro; - quanto infine alle dedotte azioni denigratorie nei confronti di Sems e alla mancanza di produttività degli ex dipendenti, il convenuto ha rilevato che nulla sarebbe stato provato da parte attrice e che anzi, a quanto a lui risulta, essi avrebbero lavorato proficuamente fino all’ultimo giorno facendo ottenere a Sems importanti clienti (ING Direct e Gabetti). Le pretese dell’attore sarebbero, dunque, totalmente infondate, non sussistendo alcuna condotta idonea ad integrare gli illeciti concorrenziali dedotti. * All’udienza del 1 aprile 2014, su richiesta congiunta delle Parti il giudice ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Le parti hanno depositato le proprie prime memorie con cui, in particolare: - Sems ha contestato genericamente “tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto”, e ha insistito nelle conclusioni già rassegnate; - IPG Mediabrands, ha messo in particolare risalto la genericità delle contestazioni di parte attrice svolte in prima udienza e in particolar modo il suo non aver preso posizione sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva di IPG; - con la seconda e terza memoria IPG Mediabrands e il Carrozza hanno rilevato che Sems non ha in alcun modo contestato le circostanze da essi dedotte né i documenti prodotti, che dunque dovrebbero ritenersi provati ai sensi dell’art. 115 c.p.c. * La domanda è infondata e va respinta. a) L’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di IPG Mediabrands . L’eccezione di “carenza di legittimazione passiva” svolta da IPG Mediabrands, argomentata alla luce della circostanza che ai tempi dei fatti di cui è causa essa ancora non esistesse, è infondata, nel senso che le argomentazioni difensive della convenuta non hanno nulla a che vedere con un’eccezione processuale (insussistenza di una delle condizioni dell’azione quale, appunto, la legittimazione passiva): invero nella specie la legittimazione passiva sussiste per il fatto che, secondo l’assunto di parte attrice, proprio IPG Mediabrands avrebbe ‘stornato’ gli ex dipendenti di Sems, avrebbe cioè tenuto la condotta illecita in relazione alla quale l’attrice invoca l’accertamento di responsabilità. Piuttosto dette argomentazioni riguardano il merito dell’azione, ovvero la fondatezza delle allegazioni in fatto, e, quindi, dell’imputabilità del fatto illecito dedotto (tra l’altro) alla convenuta IPG Mediabrands . pagina http://bit.ly/2jE8izR 4 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Sentenza n. 9651/2016 pubbl. il 10/08/2016 RG n. 85764/2013 n. 7915/2016 10/08/2016 giovani che, terminata la propria fase di crescita di 2 o 3Repert. anni, poi lasciavano la società perdel proseguire A proposito del fondamento in fatto delle allegazioni di parte attrice è, innanzitutto, necessario richiamare il principio consolidato per cui il thema decidendum di una causa è definito dagli atti introduttivi delle parti (atto di citazione e comparsa di costituzione) e, se concessi i termini istruttori, dalla prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., la quale è appunto deputata “alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. Tale ordine processuale è presidiato dall'art. 115, comma 1, c.p.c. che esplicita il c.d. “principio di non contestazione”, ai sensi del quale solo la contestazione specifica è idonea a rendere controverso un fatto; si tratta di un principio che si fonda sulla responsabilità delle parti del processo anche in funzione della sua conclusione in tempi congrui e ragionevoli: invero, in mancanza di specifica contestazione il giudice deve ritenere i fatti non contestati e non deve perciò compiere l’indagine istruttoria atta a comprovarli. Nel caso di specie è del tutto evidente, perciò da un lato, che ciò che parte attrice non ha contestato con la prima memoria di trattazione deve ritenersi pacifico (onde le contestazioni veicolate con la memoria conclusionale sono del tutto tardive e incompatibili con la chiusura della fase istruttoria e la compiuta valutazione circa la irrilevanza delle prove richieste); dall’altro che sono del tutto nuove e inammissibili le allegazioni successive alla chiusura del contraddittorio illustrate nella conclusionale (come correttamente eccepito anche dai convenuti: v., ad es., memorie di replica ex art. 190 c.p.c. di IPG, p. 4 e p. 1 di quella del Carrozza) per cui Sems avrebbe azionato una responsabilità “non derivata di IPG Mediabrands conseguente al conferimento al ramo d’azienda MAP... ma diretta della convenuta” che avrebbe agito in concorso con la sua controllante IPG Italia e il Carrozza al fine di attuare lo storno di dipendenti funzionale alla creazione della divisione Reprise: gli ex dipendenti di Sems sarebbero, sì, stati assunti dalla controllante ma solo provvisoriamente, essendo poi stati trasferiti alla controllata IPG Mediabrands, che ne avrebbe dunque “tratto l’immediato vantaggio economico” con il conferimento del ramo d’azienda MAP, secondo il piano originariamente progettato e pensato in modo unitario all’interno del Gruppo IPG. Si tratta, come è evidente, della prospettazione di un titolo di responsabilità del tutto diverso, fondato sul rapporto di controllo, ed, oltretutto, comunque infondato sia in fatto che in diritto: invero, semmai, il rapporto di controllo e, quindi, l’esistenza di una attività di direzione e coordinamento, potrebbe essere invocata per una co- responsabilità della controllante nei confronti di condotte imputabili direttamente alla controllata, e non viceversa. b.1) L’estraneità della IPG Mediabrands dai fatti di cui è causa, neppure in veste di responsabile solidale della conferitaria IPG Italia ex art. 2560, comma 2 c.c. Nel corso dell’intero atto di citazione Sems afferma che responsabile dell’asserito storno di dipendenti compiuto ai suoi danni sarebbe IPG Mediabrands s.r.l., la quale avrebbe assunto i 6 dipendenti stornati da Sems (compreso il Carrozza) al fine di creare la divisione Reprise, che avrebbe così ottenuto un considerevole vantaggio competitivo rispetto all’attrice nei servizi sem. In realtà come eccepito dalle convenute tali condotte non sono imputabili a IPG Mediabrand s.r.l., giacché, come risulta affermato e non contestato dalla convenuta: - Interpublic Group (IPG), una delle principali multinazionali della pubblicità e della comunicazione, è proprietaria di molteplici brands del settore poi utilizzati da una rete di agenzie di comunicazione e media, dislocate in tutto il mondo; IPG Mediabrands è il marchio che identifica il network internazionale creato nel 2007 da Interpublic Group con la funzione di coordinare queste agenzie; - nel gennaio 2009 la capogruppo americana IPG, al fine di favorire l’ulteriore sviluppo e implementazione delle attività di search marketing decideva di acquisire l’agenzia americana Reprise Media - divenuta nel pagina http://bit.ly/2jE8izR 5 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 b) Il merito della causa Sentenza n. 9651/2016 pubbl. il 10/08/2016 RG n. 85764/2013 Repert. n. 7915/2016 del 10/08/2016 Sentenza n. 9651/2016 pubbl. il 10/08/2016 RG n. 85764/2013 delofferti 10/08/2016 – con l’obiettivo Repert. di accentraren.su 7915/2016 essa i servizi prima in Tali circostanze dimostrano, anzitutto, che IPG operava fin dal 2005 nei servizi sem – e, quindi, ben prima dell’assunzione del sig. Carrozza, avvenuta nel 2012 – tanto da aver acquisito la società leader del settore, ossia Reprise Media; e che nel tempo occorrente per la formazione della divisione Reprise in Italia, la gestione dei servizi sem è rimasta in capo a UM ed Initiative (docc. 6 e 7). Invero nel settembre 2010 iniziava il processo di progressiva formazione di una divisione indipendente dedicata allo sviluppo in Italia del brand “ Reprise Media” che prevedeva la graduale concentrazione nella sub holding IPG Italia s.r.l. del personale che si sarebbe occupato dei servizi sem 2. Nel 2011, a causa delle dimissioni del sig. Binda, IPG Italia ha incaricato la società di head hunter Michael Page di individuare nuovi possibili sem Supervisor; nel settembre 2011 questa, ha proposto, tra le altre, la candidatura del sig. Carrozza, che, come si vedrà meglio infra, l’aveva presentata spontaneamente sul mercato a causa della sua insoddisfazione quanto alla sua situazione lavorativa in Sems. All’esito della selezione delle candidature, nel marzo 2012 il sig. Carrozza ha firmato un contratto a tempo indeterminato con la qualifica di direttore generale della Divisione Reprise Media (docc. da 17 a 20) con IPG Italia, e non IPG Medianbrands. Sempre IPG Italia ha, poi, inserito nuovo personale, donde l’assunzione nel gennaio-febbraio 2013 – quindi a un anno di distanza dall’assunzione a del Carrozza – dei sigg.ri Nicolai, Martin, Donnici, Antonacci, Virtuoso, Birocchi (dimessasi poi a fine 2013) (v. docc. da 27 a 32). Pertanto è evidente che le condotte che l’attrice reputa illecite sono state in effetti tenute da un soggetto diverso da quello chiamato in giudizio: (i) IPG Mediabrands essa è stata costituita solo il 16.5.2013 successivamente ai fatti dedotti (cfr. doc. 23, visura di IPG Mediabrands, p. 3) e, quindi, successivamente al anche al dedotto ‘storno’ che sarebbe avvenuto tra fine novembre 2012 e inizio gennaio 2013; invero gli ex dipendenti di Sems sono stati assunti non da IPG Mediabrands, bensì dall’agenzia UM e dalla sub-holding IPG Italia (cfr. docc. da 27 a 32); (ii) e gli ex dipendenti in tesi ‘stornati’, sono passati alle dipendenze della convenuta solo in virtù del conferimento (eseguito in sede di aumento di capitale) del ramo d’azienda c.d. MAP, comprensivo della divisione Reprise, con efficacia dal 1.1.2014, cioè addirittura dopo l’instaurazione del presente giudizio; (iii) il conferimento del ramo d’azienda non ha comportato alcun trasferimento di debiti relativi alla vicenda di cui si duole l’attrice, in quanto gli stessi non erano certo rappresentati nelle scritture contabili dell’azienda conferita (cfr. doc. 24, pp. 11 ss.), onde neppure potrebbe configurarsi una responsabilità solidale della conferitaria IPG Mediabrands ex art. 2560, comma 2, c.c., che, del resto, l’attrice in conclusionale ha precisato di non aver invocato. Pertanto la domanda verso la convenuta IPG Mediabrands è del tutto infondata. Il fatto che le ragioni della sua infondatezza fossero documentali e fossero state eccepite, sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale (sin dalle prime battute del processo) induce il Giudice a ritenere fondata la domanda riconvenzionale di condanna ex art. 96 comma 1° c.p.c. svolta da IPG Mediabrands, e per l’effetto a condannare l’attrice Fullplan s.r.l. al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 8.000,00, pari a circa un terzo delle spese di lite, oltre interessi di mora nella misura legale dalla pronuncia al saldo. * 2 cfr. doc. 24, p. 9, ove viene dato atto che IPG Italia è stata costituita nel 1997 con funzione di sub holding italiana del Gruppo e che dal 2011 ha avviato al proprio interno la divisione MAP; dal febbraio 2010 al 2011 inoltrato, venivano assunti, alcuni dipendenti da UM, altri da IPG Italia, (il sig. Castiglioni he avrebbe poi rassegnato le proprie dimissioni per problemi personali nel settembre 2010; la sig.ra Lacorte, il sig. Binda, in sostituzione del Castiglioni; anch’egli dava le sue dimissioni a fine agosto 2011, i sigg.ri Paolillo, Grecchi, Schillaci, Ruberto e la sig.ra Vallone; v. docc. da 8 a 16) pagina http://bit.ly/2jE8izR 6 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 - frattempo leader mondiale dei servizi sem Italia dalle agenzie ‘Universal McCann’ (“UM”) ed ‘Initiative’; dal 2009 e fino al 2013 in Italia, quindi, l’attività di servizi sem riferibile a IPG era affidata alle agenzie ‘Universal McCann’ (“UM”), ‘Initiative’ e ‘Reprise Media’. sig. Carrozza). I dedotti illeciti di concorrenza sleale risultano inoltre non provati, onde alcuna responsabilità può configurarsi né in capo, in effetti, a IPG Italia s.r.l., non essendo IPG Mediabrands coinvolta nei fatti di cui è causa, né in capo al sig. Carrozza. Parte attrice deduce che IPG Mediabrands , in concorso con il Carrozza, avrebbe inteso creare una divisione specializzata nei servizi sem (la divisione Reprise) predisponendo a tavolino lo storno degli ex dipendenti di Sems e così ottenendo a costo zero il know how, i documenti e la clientela dell’attrice; a ciò si sarebbe aggiunta una condotta di denigrazione della società attrice, idonea a screditare ulteriormente l’ immagine di quest’ultima agli occhi degli altri dipendenti, dei suoi fornitori e della clientela ( allegazione quest’ultima abbandonata in conclusionale) . I convenuti, hanno eccepito l’infondatezza nel merito di tale prospettazione, giacché, da un lato IPG operava fin dal 2005 nei servizi sem, tanto da aver acquisito la società leader del settore, ossia Reprise Media onde la divisione Reprise italiana sarebbe stata già operante e in crescita al momento dell’assunzione del Carrozza, senza, quindi che potesse configurarsi alcuna necessità per IPG di sottrarre alcun know how a Fullplan; dall’altro, gli ex dipendenti Sems avrebbero rassegnato le proprie dimissioni per motivi attinenti alle condizioni di lavoro nella società attrice e si sarebbero posti spontaneamente sul mercato, mettendosi, tra l’altro, loro stessi e non viceversa - in contatto con il Carrozza, essendo interessati a conoscere la disponibilità di posti di lavoro in IPG. Come più volte ribadito anche da questo Tribunale, sul piano oggettivo il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello storno del dipendente e condotta sleale, va individuato nell'intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che mettano potenzialmente a rischio la continuità aziendale dell'imprenditore concorrente nella sua capacità competitiva, ovvero provochino alterazioni, oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, non suscettibili di essere assorbite ed elise attraverso un'adeguata organizzazione dell'impresa, ed aventi, dunque, un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi. Non può venire, dunque, in rilievo nei termini predetti o l’attività dell'imprenditore che, tenendo conto di un mercato del lavoro che si muove dinamicamente, secondo regole di correttezza (ad esempio nel rispetto sia della disciplina gius-lavoristica quanto ai termini per la disdetta, sia degli altri diritti assoluti del concorrente, quali la sua reputazione ovvero i suoi diritti di proprietà soprattutto immateriale) si muova nel mercato del lavoro cercando di acquisire risorse adeguate, nel concreto quadro economico e giuridico nel quale opera. Come, anche recentemente, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare “la mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa ad un’altra non è di per sé sufficiente ad integrare gli estremi di un illecito concorrenziale, occorrendo che l’induzione degli altrui dipendenti ad abbandonare l’impresa di appartenenza per aggregarsi alla propria organizzazione abbia avuto luogo con modalità tali da evidenziare il proposito dell’imprenditore di vanificare lo sforzo d’investimento del suo antagonista, determinando nel mercato un effetto […] discreditante, o parassitario tale da consentire a chi lo cagiona di appropriarsi dei frutti dell’attività di chi lo subisce “ (Cass., 31 marzo 2016, n. 6274, richiamando sul punto anche Cass. n. 13424/2008, Cass. n. 5671/2008 e Cass. n. 6079/96). Perché dunque si possa ritenere integrata una condotta di storno è necessario che il passaggio di dipendenti da un’impresa ad un’altra sia corredato da una serie di elementi sintomatici dell’attività concorrenziale (atti denigratori, sistematica attività di contatto dei dipendenti stornati, tempi ristretti, quantità e qualità dei dipendenti stornati, etc.), idonei a ingenerare la convinzione che esso sia avvenuto in contrasto, appunto, con i principi di correttezza professionale presidiati dal n. 3 dell’art. 2598 c.c Quanto al requisito dell'animus nocendi la cui qualificazione quale requisito autonomo e imprescindibile dello storno illecito ovvero quale mero indice, al pari degli altri, della condotta illecita, si osserva, in ogni caso, che pagina http://bit.ly/2jE8izR 7 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Sentenza n. 9651/2016 pubbl. il 10/08/2016 RG n. 85764/2013 n.di7915/2016 delanche 10/08/2016 b.2) In ogni caso, l’infondatezza degli illeciti dedotti e, dunque, Repert. l’impossibilità addebitare alcunché al Sentenza n. 9651/2016 pubbl. il 10/08/2016 RG n. 85764/2013 n. 7915/2016 delin 10/08/2016 qui non appare decisivo poiché l’illecito dedotto risulta, comeRepert. meglio si dirà, non configurabile senso Nel caso di specie il passaggio di sei collaboratori dalla società attrice al Gruppo IPG risulta avvenuto, invero, con modalità e in contesti temporali che non consentono di configurare l’illecito dedotto, e ciò alla luce sia dalle risultanze del contraddittorio, che dai documenti versati in atti; e in particolare: - la quantità del personale in tesi ‘stornato’ (6 dipendenti) risulta un indice non rilevante poiché si inserisce in un cospicuo turn-over di dipendenti da cui la Sems è risultata sempre caratterizzata, completamente slegato dunque dalle circostanze del caso di specie; almeno negli anni in cui il Carrozza aveva prestato servizio presso Sems, infatti, risultava un notevole turn-over di risorse, come si desume da fatti (incontestati) che: (i) tra il 2008 e il 2010 ogni anno in media 8 collaboratori hanno rassegnato le dimissioni, poiché politiche di contenimento dei costi imponevano di investire ciclicamente in risorse giovani che, terminata la propria fase di crescita di 2 o 3 anni, lasciavano la società per proseguire altrove la propria carriera; (ii) negli ultimi anni Sems aveva perduto i suoi due clienti più importanti (tra cui Aruba ed Expedia) che complessivamente sarebbero stati in grado di generare il 20-25% del suo fatturato annuo; sicchè le dimissioni oggetto di causa registrate nel 2012 e nel 2013 sarebbero in linea con l’andamento caratterizzante la Sems anche negli anni precedenti, e, quindi, per nulla significativi rispetto ad un “piano predatorio” dedotto da parte attrice; - l’arco temporale in cui si sono svolti i fatti di causa è diverso da quelli dedotto dall’attrice (che in conclusionale peraltro colloca erroneamente tra il novembre 2011 e il gennaio 2012 - cfr pag. 13quando in realtà si tratta del segmento temporale gennaio 2012 – gennaio 2013), e non appare significativo del ‘piano predatorio’ dato che dall’assunzione del sig. Carrozza all’assunzione degli altri ex dipendenti di Sems trascorre circa un anno; - il sig. Carrozza è stato assunto attraverso un colloquio di lavoro procuratogli da un’agenzia specializzata, la Michael Page; da quanto dallo stesso dichiarato e non ex adverso contestato: (i) non aveva ricevuto la qualifica dirigenziale promessa in sede di assunzione; (ii) la sua retribuzione variabile era affidata a valutazioni meramente discrezionali dei vertici, con la conseguenza che in alcune occasioni erano stati erogati importi inferiori a quelli promessi in sede di stipula del contratto (doc. 4); (iii) a causa di tale mancanza di trasparenza il Carrozza aveva, a più riprese, chiesto chiarimenti che, però, non gli vennero forniti (doc. 4); donde la maturazione nell’estate 2011 della decisione di dare una “svolta” al suo percorso professionale, proponendo il proprio curriculum sul mercato sia tramite siti web a ciò deputati (doc. 5), sia affidandosi alla società di job hunting Michael Page (doc. 6), che gli ha procurato un colloquio, appunto, con IPG nel dicembre 2011 (doc. 7), poi sfociato nell’offerta di divenire responsabile della business unit addetta ai servizi sem (Reprise Media, che già contava 4 dipendenti) a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle godute in Sems (qualifica dirigenziale, contesto dinamico e in crescita, compenso fisso incrementato di circa il 47%); - gli ex dipendenti avevano cominciato ad interessarsi a diverse offerte di lavoro spontaneamente – com’è del tutto lecito in mancanza di patti di fidelizzazione - come risulta dalle loro stesse dichiarazioni (doc. 10-14), che – a prescindere dal fatto non siano state acquisite come prova testimoniale – hanno costituito oggetto di allegazione – non contestata - fin dagli datti di costituzione dei convenuti; risulta peraltro che gli stessi si sono rivolti al sig. Carrozza, dopo un anno dalle sue dimissioni (e non nel giro di un mese come afferma l’attrice) per sondare la possibilità di essere assunti in IPG, senza, a quanto risulta, alcun sollecito o invito di Carrozza stesso o IPG: invero non è stata tempestivamente allegata né provata alcuna attività di contatto o di sollecito dei dipendenti stornati da parte di IPG Italia o del Carrozza; e risulta, invece, dalle stesse dichiarazioni dell’attrice ( cfr pag. 14 punto j) della citazione) che tra il novembre 2012 e il luglio 2013 altri 8 dipendenti hanno lasciano Sems per essere assunto in altre aziende: segno evidente che il turn over (“di 14 dipendenti su 17” come afferma la pagina http://bit.ly/2jE8izR 8 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 oggettivo. Sentenza n. 9651/2016 pubbl. il 10/08/2016 RG n. 85764/2013 (che, in quelRepert. periodo nen.ha7915/2016 assorbiti 5 su del 14!) 10/08/2016 bensì, Da ultimo IPG ha depositato nel corso dell’udienza del 21.10.2015 – ove il procuratore dell’attore ha rimesso il mandato, documentazione relativa all’archiviazione - disposta nonostante l’opposizione di Sems - del procedimento penale instaurato da quest’ultima nei confronti del legale rappresentante di Sems e del Carrozza per il reato di turbativa del commercio e dell’industria (docc. da 35 a 40); tale documentazione - utilizzabile non solo in quanto in sede di precisazione del conclusioni il nuovo difensore non ha fatto obiezioni alla sua ammissibilità , ma in quanto si tratta di documentazione formatasi dopo che era maturata la preclusione istruttoria, rispetto alla quale, dunque la parte convenuta non è incorsa in alcuna decadenza imputabile – conforta la valutazione che precede nel senso che anche in sede penale il GIP – all’esito dell’opposizione all’archiaviazione - ha sottolineato che “in fatto il dato di rilievo è il costante turn over del personale di Sems”. In considerazione dell’entità della domanda proposta e dell’inconsistenza delle ragioni di responsabilità dedotte anche nei confronti del Sig. Carrozza, esposto per 3 anni ad una lite le cui ragioni di infondatezza considerate nella presente pronuncia sussistevano ex ante, sussistono giuste ragioni per condannare l’attrice ex art. 96 comma 3° c.p.c., a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, al pagamento della somma di euro 8.000,00, pari a circa un terzo delle spese di lite, somma sulla quale sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo. * Le spese. Stante la soccombenza parte attrice va condannata a rifondere alle convenute le spese di lite che si liquidano, per ciascuna, tenuto conto del valore della controversia, delle tariffe professionali e dell’impegno difensivo in concreto profuso, in euro 25.000,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa -A, così provvede: 1) respinge la domanda di risarcimento danni proposta dell’attrice Fullplan s.r.l. (già Sems s.r.l.) nei confronti di IPG Mediabrands s.r.l. e Luca Carrozza in quanto infondata; 2) condanna Fullplan s.r.l. (già Sems s.r.l.) a rifondere in favore di IPG Mediabrands s.r.l. e Luca Carrozza le spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna euro 25.000,00, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge; 3) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da IPG Meadiabrands s,r,l, ex art. 96 1° comma c.p.c. condanna Fullplan s.r.l. (già Sems s.r.l.) a corrispondere alla IPG Mediabrands s,r.l. la somma di euro 8.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi nella misura legale della data della sentenza al saldo; 4) condanna Fullplan s.r.l. (già Sems s.r.l.) a corrispondere a Luca Carrozza ex art. 96 3° comma c.p.c., la somma di euro 8.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi nella misura legale della data della sentenza al saldo. Milano, 9 agosto 2016 Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro pagina http://bit.ly/2jE8izR 9 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 stessa attrice) non è imputabile a IPG evidentemente, a fattori endogeni, probabilmente collegati al cambiamento della compagine sociale caratterizzato dalla fuoriuscita del socio fondatore nonchè AD della società.