CASSETTO: GIURIDICO

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CASSETTO: GIURIDICO
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. II, 28 settembre 2010, n. 35029
Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Sequestro del veicolo
utilizzato per il trasporto della merce - Restituzione.
In tema di commercio di prodotti con segni falsi il veicolo utilizzato per il trasporto dei medesimi di
cui sia stato disposto il sequestro probatorio non può essere restituito all’esito del giudizio di
riesame del decreto che ha imposto il vincolo cautelare, trattandosi di bene destinato a confisca
obbligatoria. (Cass. Pen., sez. II, 28 settembre 2010, n. 35029) [RIV-1102P114] Artt. 474, 474-bis
c.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1, C. G. e N. P., entrambi indagati per i reati di commercio di prodotti con marchi falsi e
ricettazione ricorrono avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Avellino, l’11
novembre 2009, ha confermato il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Procuratore della
Repubblica di Sant’Angelo dei Lombardi, in data 8 ottobre 2009, dell’autovettura Ford C. Max a
bordo della quale furono fermati due coniugi, che stavano trasportando numerosi capi di
abbigliamento ed un paio di scarpe recanti marchi contraffatti.
Il ricorso, peraltro, riguarda solo la conferma del sequestro dell’autovettura, a bordo della quale
erano trasportati i prodotti recanti i marchi contraffatti.
2. Con i motivi di ricorso, i ricorrenti denunciano:
a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 253, 262, 355 c.p.p., e art. 324 c.p.p.,
comma 7, in relazione all’art. 240 c.p.p., comma 2, perché il Tribunale si sarebbe pronunciato,
implicitamente, sulla assenza di specifiche esigenze probatorie, sottese al sequestro dell’autovettura
ed avrebbe rigettato l’istanza solo perché la restituzione del veicolo sarebbe interdetta dalla regola
contenuta nell’art. 324 c.p.p., comma 7, dovendosi, dell’autovettura, ordinare la confisca
obbligatoria ai sensi dell’art. 474 bis c.p.. La giurisprudenza della Corte Suprema, tuttavia, esclude
che possa farsi interpretazione analogica del divieto di restituzione, nei casi di confisca obbligatoria
diversi da quelli previsti dall’art. 240 c.p., comma 2, ed altra giurisprudenza della Corte di
legittimità ritiene che, in assenza di esigenze probatorie, il bene deve essere restituito, ancorché
passibile in futuro di confisca obbligatoria. b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione
agli artt. 253, 262, 355 c.p.p., e art. 324 c.p.p., comma 7, in relazione all’art. 474 bis c.p., per aver
ritenuto, erroneamente, obbligatoria la confisca dell’autovettura. Secondo il ricorrente l’autovettura,
utilizzata per trasportare i numerosi capi di abbigliamento e calzature recanti i marchi contraffatti
deve essere ricondotta, ai sensi dell’art. 474 bis c.p., nell’ambito delle cose servite per commettere i
reati, Secondo il ricorrente, però, l’autovettura non rientrerebbe tra le cose soggette a confisca
obbligatoria. Infatti la confisca prevista dall’art. 474 bis c.p., avrebbe natura di misura di sicurezza
patrimoniale e pertanto richiederebbe una relazione causale, strutturale e non occasionale, tra il
reato e la cosa che servì a commettere il reato. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento
all’ipotesi di trasporto di sostanza stupefacente, ha già individuato nel nesso causale e strumentale
intercorrente tra l’autovettura ed il reato, il parametro di riferimento per attribuire all’autoveicolo la
qualifica di cosa servita alla commissione del reato. Tale parametro dovrebbe applicarsi anche al
caso in esame perché le due fattispecie criminose, quelle di detenzione di sostanza stupefacente e
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-2quella di detenzione di beni recanti marchi contraffatti, sono sostanzialmente identiche.
2.1 Chiede pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo dì ricorso non è fondato.
3.1 La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. sez. III, n. 41200/2008), secondo la quale il divieto
di restituzione delle cose in sequestro, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 7, riguarda solo le
specifiche ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2, perché la norma processuale
non ammette interpretazione analogica, mal si attaglia alla speciale confisca obbligatoria prevista
dall’art, 474 bis c.p., e non solo per l’evidente identità letterale con l’art. 240 c.p., che induce a
ritenere che il legislatore abbia inteso estendere, in subiecta materia, la confisca obbligatoria ex art.
240 c.p., comma 2.
3.2 Invero, la L. n. 99 del 2009, art. 15, comma 1, lett. e) ha introdotto nel codice penale, con l’art.
474 bis, una nuova forma di confisca obbligatoria, specifica per i reati di cui agli artt. 473 e 474
c.p., avente ad oggetto sia le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato sia quelle
che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Il nuovo articolo
riproduce, quanto all’oggetto della confisca, l’art. 240 c.p., comma 1, ma anche per tali beni, come
l’art. 240 c.p., comma 2, prevede la confisca obbligatoria.
3.3 Come peraltro messo in rilievo dal Tribunale, questo collegio ritiene che sia stata la particolare
esigenza di tutela del bene, cui la nuova norma è posta a presidio, a spingere il legislatore a rendere
estremamente esiguo il limite alla confiscabilità dei beni, anche di proprietà di terzi, che, pur
avendo una loro funzione e/o destinazione e comunque un rilievo peculiare nella condotta
criminosa, di norma non sono predestinati a provvedimenti ablativi.
3.4 Di conseguenza, l’incisiva esigenza di conferire una efficace tutela penale al settore del
commercio dei falsi d’autore, che traspare dall’inasprimento dei provvedimenti ablativi, ha finito
per riportare l’ambito di applicazione del sequestro prodromico alla specifica confisca,
preminentemente se non esclusivamente, all’ipotesi di cui all’art. 321 c.p.p., comma 2.
3.5 Nel caso in esame, infatti, la speciale natura di corpo di reato, ai sensi dell’art. 253 c.p.p.,
comma 2, dell’oggetto della confisca obbligatoria, rende superflua una motivazione anche in
termini di altre necessità funzionali, rendendo preminente la funzione di assicurare l’effettività della
confisca, anche con l’effetto interdittivo del divieto di restituzione di cui all’art. 324 c.p.p., comma
7.
3.6 A tale proposito è stato di recente affermato da questa Suprema Corte, in relazione ad analoga
fattispecie, che “non può essere disposta la restituzione del mezzo adibito al trasporto illecito di
rifiuti che sia stato oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro
preventivo delle cose di cui è consentita la confisca” si giustifica non per pericolosità intrinseca
della cosa, ma per la funzione generalpreventiva e dissuasiva attribuitale dal legislatore” (sez. III,
11 marzo 2009, n. 10710, Girardi, RV243106).
3.7 I giudici del tribunale della libertà, pertanto, hanno correttamente affermato che, nel caso in
esame, i beni sequestrati si qualificano come corpi di reato ed essendo stato disposto il sequestro ai
sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, assume assorbente ed esclusiva rilevanza la sussistenza del
fumus del reato oggetto di indagine, a nulla rilevando la insussistenza delle altre esigenze cautelari
di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1.
4. Anche il secondo motivo di doglianza non ha fondamento.
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-34.1 Il ricorrente contesta che l’autovettura sequestrata possa rientrare tra le cose oggetto di confisca
obbligatoria ex art. 474 bis c.p.: vi osterebbe la natura di misura di sicurezza patrimoniale che
richiede un ineliminabile vincolo di strumentalità tra la res ed il reato. Legame strumentale che,
secondo il ricorrente, non deve avere carattere occasionale. Il parametro di riferimento della nuova
confisca di cui all’art. 474 bis c.p. secondo il ricorrente è la giurisprudenza di legittimità in merito
all’utilizzo della autovettura necessaria per trasportare la droga: come per tale autovettura è
richiesto, per la legittimità del sequestro che l’autovettura sia conditio sine qua non del reato, in
virtù di una qualche particolarità necessaria ad espletare la condotta illecita.
4.2. Questo collegio, peraltro, ritiene che le due situazioni non siano affatto, nella concretezza della
realtà, assimilabili. Nel caso del commercio di sostanza stupefacente la confisca dell’autovettura
utilizzata per trasportare la droga è facoltativa mentre nel caso del trasporto di beni recanti marchi
falsi, perseguendoci legislatore, un’idea di depotenziamento del diffuso fenomeno criminoso del
commercio dei marchi falsi, reputato dannoso per l’economia nazionale, ha utilizzato in modo
innovativo lo strumento della confisca obbligatoria, rendendola applicabile anche a quanto è
meramente strumentale al reato e finora riservato alla confisca facoltativa, formulando una specifica
presunzione di pericolosità che non richiede alcun giudizio prognostico da parte del giudice.
4.3 E’ stato chiarito da una giurisprudenza della Corte, condivisa da questo Collegio (rv 243106)
che: “La confisca obbligatoria ormai non è più limitata alle sole cose intrinsecamente pericolose di
cui al comma 2 della norma (art. 240 c.p.) dianzi citata, per le quali peraltro essa è obbligatoria
anche a prescindere dalla condanna, ma è stata estesa da numerose leggi speciali anche ad ipotesi
che in base all’art. 240 c.p. la renderebbero facoltativa. In tali situazioni la confisca, che può essere
applicata solo in caso di condanna, viene utilizzata in funzione generalpreventiva dissuasiva” con
connotati repressivi propri delle pene accessorie e, pertanto, può prescindere dalla pericolosità
intrinseca della cosa (cfr. ad esempio la confisca obbligatoria prevista dalla L. n. 689 del 1981, art.
21, che prevede la confisca del veicolo o del natante posti in circolazione senza la copertura
assicurativa; quella prevista dal D.P.R. 43 del 1973, art. 301, in tema di contrabbando; quella di cui
al D.L. 8giugno del 1992, n. 306, art. 12 sexies, il quale prevede, nei casi di condanna o di
applicazione della pena concordata per alcuni reati gravi specificamente indicati, la confisca dei
beni, del denaro e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza nonché
quella che riguarda proprio il caso in esame prevista dal D.L.vo n. 152 del 2006, art. 259, comma
2)”.
4.4 Nel novero, a buona ragione, questo collegio inserisce anche la confisca obbligatoria di cui
all’art. 474 bis c.p. posto che, come negli altri casi prima citati, la confisca si giustifica non per la
pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione “generalpreventiva – dissuasiva” attribuita dal
legislatore alla speciale confisca.
4.5 È, infatti, del tutto evidente che il sequestro preventivo non è stato disposto solo per prevenire la
perpetrazione di ulteriori reati ma anche e soprattutto, come risulta dal provvedimento impugnato,
per garantire la confisca del mezzo, che ha natura obbligatoria.
4.6 Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato: ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle
spese del procedimento.(Omissis) [RIV-1102P114] Artt. 474, 474-bis c.p.
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