Circolare sulla concessione di sussidi per la costruzione e l`acquisto
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Circolare sulla concessione di sussidi per la costruzione e l`acquisto
Ufficio federale delle assicurazioni sociali Circolare sulla concessione di sussidi per la costruzione e l’acquisto di attrezzature (CAA) Valida dal 1° aprile 2005 Stato: 1° ottobre 2006 La circolare può essere ordinata al seguente indirizzo: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen Può inoltre essere scaricata dal sito Internet: http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI” > Prestazioni collettive > Circolare 318.107.13 i 3 Premessa La nuova edizione della presente circolare (aggiornata al 1° ottobre 2006) sostituisce quella valida dal 1° gennaio 2003. La legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), in vigore dal 1° aprile 2005, disciplina anche il diritto ai sussidi nei settori in cui si applica la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).1 Con lettera del 16 settembre 2005 sono già state informate in merito tutte le istituzioni che ricevono sussidi giusta l’articolo 73 LAI in combinazione con gli articoli 99 segg. OAI, le autorità cantonali competenti e tutte le organizzazioni interessate. Le novità concernono quasi esclusivamente la procedura, che viene ridefinita o precisata nel nuovo capitolo 6. 1 Estratto della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC): Art. 20 Diritto ai sussidi Nella misura in cui la nuova perequazione preveda uno sgravio finanziario della Confederazione, vale quanto segue: a. le domande di aiuti finanziari e di indennità presentate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione ma prima dell’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria nel relativo settore di sussidio sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell’assegnazione; b. i sussidi assegnati formalmente dalla Confederazione prima dell’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria per progetti avviati solo dopo la sua entrata in vigore sono versati solo se il conto finale del progetto realizzato è presentato entro tre anni dall’entrata in vigore. 5 Sommario 1 Introduzione............................................................................. 1.1 Scopo della circolare........................................................ 1.2 Basi .................................................................................. 1.3 Scopo dei sussidi ............................................................. 7 7 7 8 2 Presupposti per la concessione di sussidi............................... 2.1 Per tutte le istituzioni ........................................................ 2.2 Complemento per centri d’integrazione ........................... 2.3 Complemento per l’occupazione permanente d’invalidi / case per invalidi / centri giornalieri .................. 8 8 10 11 3 Procedura................................................................................ 3.1 Partecipazione dei cantoni ............................................... 3.2 Annuncio del progetto ...................................................... 3.3 Progetto di massima ........................................................ 3.4 Richiesta di sussidio con progetto definitivo .................... 3.5 Divergenze dalla procedura (costruzione e attrezzature) 12 12 12 14 15 18 4 Determinazione dei sussidi AI ................................................. 4.1 Spese computabili............................................................ 4.2 Importo dei sussidi ........................................................... 19 19 20 5 Conteggio e pagamento .......................................................... 5.1 Versamento di acconti...................................................... 5.2 Conteggio finale di costruzione e pagamento del saldo... 20 20 21 6 Modifiche alla procedura e alla fissazione, al conteggio e al versamento dei sussidi AI per la costruzione (incluse le relative attrezzature) conformemente all’articolo 20 LPFC, in vigore dal 1° aprile 2005...................................................... 6.1 Procedura previgente....................................................... 6.2 Procedura previgente e inizio della costruzione prima dell’entrata in vigore della NPC........................................ 6.3 Procedura previgente e inizio della costruzione dopo l’entrata in vigore della NPC............................................. 6.4 Non si può più far valere il diritto ai sussidi ...................... 6.5 Precisazione in merito ai progetti di costruzione.............. 6.5.1 “Flusso normale“ .................................................... 6.5.2 Modifiche del progetto e costi supplementari......... 6.5.3 Inizio dei lavori ....................................................... 22 22 23 23 23 23 24 24 25 6 6.6 Precisazione in merito ai sussidi per l’acquisto di attrezzature (CCC 9) ........................................................ 25 7 Rimborso dei sussidi ............................................................... 26 8 Entrata in vigore ...................................................................... 26 Allegato 1..................................................................................... 27 Allegato 2..................................................................................... 29 7 1 Introduzione 1.1 Scopo della circolare 1001 Questa circolare regola il diritto ai sussidi per la costruzione e l’acquisto di attrezzature, la procedura di garanzia, conteggio e versamento nonché l’obbligo di rimborso dei sussidi. 1.2 Basi 1002 Questa circolare si basa su: • gli art. 73, 75 e 75bis della Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) del 19 giugno 1959 e gli art. 99 segg. dell’Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI); • Art. 20 della Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); • Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis). Ulteriori basi: • Norma SN 521 500 – Costruzione adatta agli andicappati del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione (CRB) di Zurigo, edizione 1988, con manuale edizione 1993; • Programma indicativo dei locali per le costruzioni dell’assicurazione per l’invalidità del 1° luglio 1995; • Direttive per il calcolo dei sussidi federali alle costruzioni (Direttive di calcolo) della Conferenza sui sussidi alle costruzioni (CSC) del 1° novembre 2001; Le fonti si trovano nell’Allegato 2. 8 1.3 Scopo dei sussidi 1003 Il sussidio deve consentire un esercizio basato su un’adeguata gestione aziendale per gli invalidi ai sensi della LAI. In tal modo si intende favorire la loro integrazione in un’attività produttiva/occupazionale e in ambito abitativo. 2 Presupposti per la concessione di sussidi 2.1 Per tutte le istituzioni 2001 I sussidi vengono concessi ad istituzioni pubbliche o private di utilità pubblica. Un’istituzione si definisce pubblica se sussiste in una forma giuridica contemplata dal diritto pubblico. Un’istituzione si definisce privata se sussiste in una forma giuridica contemplata dal diritto privato. 2002 Le istituzioni private devono inoltre soddisfare i seguenti presupposti di utilità pubblica: • lo scopo dell’istituzione stabilito negli statuti deve essere di interesse pubblico oppure finalizzato al benessere di terze persone. In particolare, l’istituzione – nei limiti delle sue disponibilità – dev’essere aperta a tutte le persone che soddisfano i criteri di età, sesso ed handicap su cui si basa l’istituzione stessa. • i mezzi finanziari devono essere impiegati con parsimonia. In modo particolare, nessuno deve ricavare un utile eccessivo a discapito dell’istituzione. Ciò significa, tra l’altro, che: – i salari delle collaboratrici e dei collaboratori devono rientrare nell’ambito degli usi locali o professionali; – l’organo direttivo dell’istituzione (comitato direttivo, consiglio di fondazione ecc.) deve svolgere la sua attività a titolo onorario, il che esclude il pagamento di indennità che vadano oltre il rimborso delle spese e il compenso adeguato per il disbrigo di eventuali incarichi particolari; – l’affidamento di mandati a membri del comitato direttivo o del consiglio di fondazione è lecito solo se i costi / prezzi sono inferiori a quelli di mercato. 9 – non è consentito favorire in alcun modo terzi che siano imparentati con persone appartenenti all’istituzione o che intrattengano con loro stretti rapporti commerciali; – le donazioni devono essere utilizzate per lo scopo previsto; – non è consentito distribuire o utilizzare per altri scopi un eventuale utile dichiarato nel bilancio annuale. Quest’utile deve invece essere utilizzato per conseguire gli obiettivi stabiliti negli anni successivi; – in caso di scioglimento del soggetto giuridico, il restante patrimonio – previa estinzione di ogni debito – deve essere trasferito ad un’altra istituzione con scopi identici o analoghi. • Occorre rispettare la divisione dei poteri. Concretamente ciò significa che: – il / la presidente e il / la responsabile della gestione (il direttore / la direttrice della scuola o della casa per invalidi ecc.) così come i loro rappresentanti non devono essere legati da vincoli di parentela o da stretti rapporti commerciali; – l’organo direttivo del soggetto giuridico (comitato di gestione, consiglio di fondazione ecc.) è composto di almeno 5 persone delle quali al massimo 2 possono essere legate tra loro da vincoli di parentela o da stretti rapporti commerciali. In caso due persone presenti sono legate tra di loro da vincoli di parentela l’organo direttivo sarà allora composto da almeno sette membri; – una collaboratrice o un collaboratore salariata/o, ad accezione del/della responsabile della gestione, può essere membro dell’organo direttivo quale rappresentante del personale. Ulteriori collaboratori a tempo pieno o parziale del soggetto giuridico non possono far parte dell’organo direttivo. • Il bilancio e il conto economico devono essere resi noti al pubblico in forma di rapporto. Il rapporto deve essere integrato ogni anno da un rapporto d’attività. • Se l’istituzione che chiede il sussidio ha la forma giuridica di cooperativa, bisogna assicurarsi che al capitale di cooperativa versato venga applicato un interesse pari al 10 massimo al tasso di interesse applicato sui depositi di risparmio dalla Banca cantonale locale. 2003 In linea di massima i sussidi vengono versati solo al soggetto giuridico responsabile dell’esercizio. 2004 Se vengono realizzati provvedimenti edilizi in locali che sono stati solo presi in affitto dal soggetto giuridico responsabile dell’esercizio, è necessario che sia stipulato un contratto d’affitto della durata di almeno dieci anni. Per quanto riguarda l’obbligo di rimborso dei sussidi, si applicano le condizioni previste al capitolo 7. 2005 In linea di massima, i sussidi vengono concessi solo se sono stati garantiti per iscritto dall’UFAS prima dell’acquisto degli immobili, prima della costruzione, dell’ampliamento e del rinnovamento delle costruzioni o prima dell’acquisto di attrezzature. 2.2 Complemento per centri d’integrazione 2006 I sussidi per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di centri d’integrazione pubblici e privati di utilità pubblica sono concessi a condizione che questi: • eseguano i provvedimenti d’integrazione previsti dall’assicurazione almeno nella metà dei casi o durante la metà delle giornate complessive di soggiorno. Le scuole speciali devono eseguire i provvedimenti d’istruzione scolastica speciale dell’assicurazione almeno per un terzo dei casi o durante un terzo del totale delle giornate di soggiorno; • siano, in generale, necessari all’esecuzione di provvedimenti d’integrazione previsti dall’assicurazione; • non abbiano fini di lucro; • siano diretti da persone competenti. 2007 Inoltre i centri d’integrazione si impegnano a soddisfare le premesse delle circolari seguenti: • circolare sul riconoscimento di scuole speciali nell’assicurazione per l’invalidità; 11 • circolare sui sussidi alle spese d’esercizio dei centri d’integrazione (esiste solo nelle versioni francese e tedesca CSSR/KSES). 2.3 Complemento per l’occupazione permanente d’invalidi / case per invalidi / centri giornalieri 2008 Sono erogati sussidi per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento delle seguenti istituzioni pubbliche e private di utilità pubblica: • laboratori che occupano, in permanenza e per la maggior parte, invalidi che, nelle condizioni usuali, non possono esercitare un’attività lucrativa o che, professionalmente, non sono suscettibili di integrazione. L’attrezzatura e la possibilità di collegamenti viari di questi laboratori devono rispondere alle esigenze degli invalidi. (Per ogni soggetto giuridico devono essere disponibili almeno sei posti di lavoro per invalidi); • case per invalidi destinate soprattutto ad ospitare invalidi. L’attrezzatura e la possibilità di collegamenti viari di queste case devono rispondere alle esigenze degli invalidi e agevolare o consentire loro l’integrazione professionale, l’esercizio della professione o di un’occupazione come pure un’organizzazione adeguata del tempo libero. Le case non destinate soprattutto ad ospitare invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora il loro sistema di assistenza si applichi in larga misura anche agli invalidi. (Per ogni soggetto giuridico devono essere disponibili almeno dodici posti per invalidi); • case per invalidi destinate soprattutto ad ospitarli temporaneamente durante il loro tempo libero e che, per l’attrezzatura e la possibilità di collegamenti, viari rispondono alle loro esigenze. (Per ogni soggetto giuridico devono essere disponibili almeno dodici posti per invalidi); • centri diurni che accolgono soprattutto invalidi e permettono loro di incontrarsi e di partecipare ai programmi di occupazione e del tempo libero organizzati per loro. L’attrezzatura e la possibilità di collegamenti viari di questi centri giornalieri devono rispondere alle esigenze degli invalidi 12 (Per ogni soggetto giuridico devono essere disponibili almeno sei posti per invalidi). 2009 Inoltre i laboratori, le case per invalidi e i centri diurni si impegnano a soddisfare le premesse delle circolari: • sulla pianificazione del fabbisogno per laboratori e case per invalidi / centri giornalieri (CPF); • sulla concessione di sussidi per le spese d’esercizio ai laboratori per l’occupazione permanente di invalidi (CL); • sulla concessione di sussidi per le spese d’esercizio delle case, alloggi collettivi e dei centri diurni (CC). 3 Procedura 3.1 Partecipazione dei cantoni 3001 Per i centri d’integrazione la procedura è uguale in tutti i Cantoni. Per i laboratori, le case per invalidi ed i centri diurni la procedura si basa sull’elenco degli obblighi UFAS – Cantoni – Istituzioni. Nell’Allegato 1 troverete una lista delle varianti valide per i singoli Cantoni. 3.2 Annuncio del progetto 3002 Bisogna inviare all’UFAS i seguenti documenti in duplice copia, tramite l’autorità cantonale competente e accompagnati da un parere della stessa sul loro contenuto: • dati riguardanti il soggetto giuridico (forma giuridica, statuti, contratti, struttura e organizzazione ecc.;) • concetto di funzionamento (compresi i dati quantitativi sull’occupazione prevista) con organigramma e budget d’esercizio (calcolato su un arco di almeno 3 anni;) • concetto di presa a carico; • piano d’ubicazione (cartina 1:25 000) con motivazione dell’ubicazione; • programma dei locali sulla base del Programma indicativo dei locali per le costruzioni dell’assicurazione per l’invalidità. 13 Il programma dei locali contiene l’elenco di tutti i locali con l’indicazione della loro superficie e funzione; • stima approssimativa delle spese (piano dei costi); • finanziamento previsto. 3003 Se si tratta di costruzioni da rinnovare ed ampliare, occorre presentare la documentazione per tutto lo stabile. 3004 Se si tratta di provvedimenti edilizi in locali presi in affitto è inoltre necessario il seguente documento: • bozza del contratto d’affitto. 3005 Se si tratta dell’acquisto di immobili sono inoltre necessari i seguenti documenti: • indicazione dell’anno di costruzione; • stima del valore commerciale; • valore dell’assicurazione antincendio e valore fiscale; • indicazione del prezzo del terreno nella zona; • estratto del registro catastale; • modello del contratto d’acquisto, del contratto di diritto edilizio e del contratto di diritto d’acquisto. 3006 Prova del fabbisogno: • se si tratta di centri d’integrazione, l’autorità cantonale deve confermarne il fabbisogno; è inoltre indispensabile un parere dell’ufficio AI cantonale; • se si tratta di laboratori, case per invalidi e centri giornalieri, valgono le disposizioni previste dalla Circolare sulla pianificazione del fabbisogno per laboratori e case per invalidi. 3007 Per una pianificazione globale dell’istituzione l’annuncio del progretto deve comprendere tutti gli interventi prevedibili (compresi i provvedimenti edilizi senza modifica dell’offerta dei posti, ad es. ristrutturazioni complete). 3008 L’annuncio del progetto viene esaminato dall’UFAS sulla base della documentazione. L’UFAS informa per iscritto il soggetto giuridico sul seguito del progetto (comprese eventuali condizioni, divergenze dalla procedura) oppure rilascia 14 una decisione negativa. Una copia di questa comunicazione scritta va all’autorità cantonale. 3.3 Progetto di massima 3009 I centri d’integrazione, nonché le case per invalidi, i laboratori e i centri diurni situati in Cantoni che hanno scelto la variante II dell’elenco degli obblighi inviano all’UFAS tramite l’autorità cantonale competente i seguenti documenti in duplice copia, accompagnati da un parere della stessa sul loro contenuto: • piano di situazione (scala almeno 1:1000); • schizzi in scala (almeno 1:200) con l’indicazione delle superfici e della destinazione dei locali; • se si tratta di ristrutturazioni: sottolineatura grafica o a colori delle parti della costruzione esistenti, di quelle da abbattere e di quelle nuove (con leggenda); • confronto tra il programma dei locali approvato e quello del progetto di massima; motivazione di eventuali modifiche richieste • descrizione approssimativa della costruzione; • stima dei costi, almeno CCC (codice dei costi di costruzione) a 1 cifra o CCE (codice dei costi secondo elementi) a 1 cifra; • se viene indetto un concorso: progetto iniziale e rapporto della giuria; • prova della possibilità di osservare la norma SN 521 500. 3010 Le case per invalidi, i laboratori ed i centri diurni situati in Cantoni che hanno scelto la variante I dell’elenco degli obblighi possono inviare il progetto di massima direttamente all’UFAS, sempre che non vi siano stati cambiamenti per quel che riguarda il fabbisogno dichiarato inizialmente (numero di posti, offerta per gli invalidi, gruppo target). In questo caso il progetto di massima va inoltrato tramite il Cantone. 3011 Il progetto di massima viene esaminato dall’UFAS sulla base della documentazione. L’UFAS informa per iscritto il soggetto giuridico sul seguito del progetto, comprese eventuali condi- 15 zioni di carattere edilizio o finanziario. Una copia di questa comunicazione scritta va all’autorità cantonale. 3.4 Richiesta di sussidio con progetto definitivo 3012 I centri d’integrazione nonché le case per invalidi, i laboratori e i centri diurni situati in Cantoni che hanno scelto la variante II dell’elenco degli obblighi inviano all’UFAS tramite l’autorità cantonale competente i seguenti documenti in duplice copia, accompagnati da un parere della stessa sul loro contenuto: • richiesta scritta di sussidi dall’assicurazione per l’invalidità; • documentazione aggiornata della presentazione del progetto (compresi il concetto sul funzionamento e la presa a carico); motivazione delle eventuali modifiche richieste; • confronto tra il programma dei locali del progetto di massima e quello del progetto definitivo; • descrizione dettagliata del progetto e della costruzione; • piano di situazione 1:500 o 1:1000 con rappresentati il progetto e i limiti del terreno; • pianta, sezioni e facciate in scala 1:100, dalle quali sia possibile comprendere: – le dimensioni e l’utilizzazione di tutte le superfici; – l’arredamento; – l’andamento del terreno; – se si tratta di ristrutturazioni: sottolineatura grafica o in colore delle parti della costruzione esistenti, di quelle da abbattere e di quelle nuove (con leggenda); – se si tratta di costruzioni polivalenti: sottolineatura grafica o a colori dei locali presi in considerazione per il sussidio; • calcolo cubico (SIA 116) con schema verificabile; • calcolo delle superfici dei piani (SIA 416); • preventivo dei costi CCC a 3 cifre o CCE a 2 cifre separato per ciascun oggetto; • calcolo dei costi totali degli impianti di protezione civile con posti sanitari e impianti affini; • piano di finanziamento con le relative garanzie e con gli eventuali sussidi di altri uffici federali; 16 • copia del permesso di costruzione (può essere presentata anche più tardi); • prova da parte del soggetto giuridico dell’osservanza delle disposizioni cantonali per gli acquisti pubblici; • se si tratta di acquisto di immobili: bozza del contratto d’acquisto, del contratto di diritto edilizio e del contratto di diritto d’acquisto; • se si tratta di affitto di immobili: bozza del contratto d’affitto; • programma di costruzione e piano di pagamento; • data prevista d’inizio e di fine dei lavori di costruzione; • se si tratta di laboratori protetti di carattere industriale o commerciale: parere dell’ispettorato del lavoro. 3013 Le case per invalidi, i laboratori ed i centri diurni situati in Cantoni che hanno scelto la variante I dell’elenco degli obblighi possono inviare il progetto definitivo direttamente all’UFAS, sempre che non vi siano stati cambiamenti per quel che riguarda il fabbisogno dichiarato inizialmente (numero di posti, offerta per gli invalidi, gruppo target). In questo caso la richiesta di sussidi va inoltrata tramite il Cantone. 3014 Dopo aver esaminato la documentazione, l’UFAS rilascia al soggetto giuridico responsabile dell’esercizio una decisione riguardante le spese computabili, l’entità del (previsto) sussidio AI, l’ulteriore procedura nonché altre condizioni ed oneri. Una copia di questa comunicazione scritta va all’autorità cantonale. 3015 L’UFAS può fissare un valore forfetario oppure un limite sulla base di un’unità di funzione. Per unità di funzione si intende un posto di formazione scolastica, di lavoro o di abitazione costruiti secondo il fabbisogno di locali previsto dal Programma indicativo dei locali per le costruzioni dell’assicurazione per l’invalidità. 3016 I sussidi AI possono essere fissati definitivamente in anticipo sulla base del preventivo dei costi – provvisoriamente o per mezzo di un importo fisso indicizzabile – o ancora sotto forma di un importo forfetario. La determinazione forfetaria del sus- 17 sidio per la costruzione viene applicata solo con il consenso del/della richiedente. 3017 La garanzia di concessione dei sussidi è vincolata ai seguenti condizioni e oneri: • entro un anno dall’inizio dell’utilizzazione devono essere presentati all’UFAS i documenti relativi al conteggio della costruzione (con riserva del capitolo 6.3). • L’esecuzione deve avvenire in conformità al progetto. Eventuali costi supplementari devono essere approvati dall’UFAS in via preliminare (con riserva del capitolo 6.5). • Gli oneri e le condizioni di natura edilizia, di tecnica assicurativa, finanziari e di altro genere indicati nell’assegnazione dei sussidi devono essere rispettati. • Eventuali modifiche del progetto – con o senza conseguenze finanziarie – devono essere approvate per iscritto dall’UFAS prima della loro esecuzione (con riserva del capitolo 6.5). • I sussidi vengono generalmente adeguati all’evoluzione dell’indice dei costi di costruzione. • Eventuali ammortamenti possono essere effettuati solo dopo il termine dei lavori. • I sussidi per la costruzione e l’acquisto di attrezzature e gli altri sussidi dell’ente pubblico devono essere indicati separatamente nel bilancio dell’istituzione. Per i costi sussidiabili dell’impianto e delle attrezzature occorre tenere conti separati. Dal valore immobiliare e mobiliare da inserire nel bilancio bisogna detrarre il sussidio AI nonché altri sussidi dell’ente pubblico. • L’UFAS o un organo di controllo da esso incaricato hanno il diritto di controllare in qualsiasi momento l’esercizio e la contabilità dell’istituzione. • I sussidi non possono essere ceduti ad altri. • I sussidi per la costruzione e l’acquisto di attrezzature devono essere rimborsati pro rata se: – per 3 anni di seguito oppure 5 volte nel giro di 10 anni non viene raggiunta la percentuale di invalidi prevista dall’assegnazione del sussidio. 18 – le costruzioni e le attrezzature sussidiate sono alienate dallo scopo a cui erano destinate o sono state trasferite ad un soggetto giuridico che non é di utilità pubblica. 3018 In caso di inosservanza delle condizioni e degli oneri imposti, il sussidio assegnato può essere sospeso, ridotto, soppresso o reclamato in restituzione. 3019 Prima di una modifica dell’utilizzazione o di un trasferimento dei beni ad un altro soggetto giuridico occorre informare l’istanza cantonale competente e l’UFAS. 3.5 Divergenze dalla procedura (costruzione e attrezzature) 3020 Una garanzia preliminare di sussidio da parte dell’UFAS (decisione) non è necessaria se l’attesa di quest’ultima comporta gravi inconvenienti (ad es. situazioni d’emergenza come rottura di condotte, guasti del riscaldamento, danni dovuti alle intemperie). In questi casi occorre informare immediatamente l’UFAS. 3021 In presenza di ragioni importanti l’UFAS può concedere, su richiesta, un permesso di costruzione anticipato se l’attesa del risultato dell’esame della documentazione comporta gravi inconvenienti per il/la richiedente. 3022 Nelle due possibilità di divergenze dalla procedura sopra indicate il/la richiedente agisce a suo rischio fino alla decisione di assegnazione di sussidio. 3023 Il completamento e il rinnovamento di attrezzature indispensabili in istituzioni già esistenti (sussidio per l’acquisto di attrezzature) comprende tutti gli acquisti di attrezzature mobili (CCC 9) semplici e adeguate che non fanno parte della dotazione iniziale e non sono collegate a un progetto di costruzione di un’istituzione. 19 3024 I sussidi vengono concessi solo se i costi per ogni oggetto – o unità – raggiungono la cifra di Fr. 1 000.– e sono stati attivati. Non vengono invece imposti dei limiti se si tratta di creare posti supplementari o secondo un nuovo concetto. 3025 In linea di massima per gli acquisti ricorrenti non è necessario avvertire prima l’UFAS. L’esame e la decisione in merito al sussidio vengono effettuati in genere nell’ambito del conteggio del sussidio per le spese d’esercizio. 3026 Nel caso di acquisti per un importo superiore a Fr. 50 000.– per unità compiuta o, in totale, a Fr. 200 000.– all’anno, è necessario chiedere prima un’autorizzazione scritta dell’UFAS tramite l’autorità cantonale. 3027 Alla richiesta di un sussidio per l’acquisto di attrezzature occorre allegare un elenco delle fatture completo di data, importo e motivazione dell’acquisto. Bisogna anche tener pronti – all’occorrenza – le fatture originali e i giustificativi dei pagamenti. 3028 Se si tratta di oggetti presi in leasing, i sussidi vengono concessi solo nel momento in cui essi diventano proprietà del soggetto giuridico responsabile dell’esercizio (con riserva del capitolo 6.6). 3029 Se si tratta di case per invalidi, non è possibile rivendicare sussidi per il completamento e il rinnovamento di attrezzature a meno che non vi siano aumenti di posti o modifiche concettuali di ampia portata (p. es. nuovo gruppo target). 4 Determinazione dei sussidi AI 4.1 Spese computabili 4001 Sono ritenute computabili le spese (in conformità al concetto di “spese sussidiabili” delle direttive CSC) per • l’acquisto di beni immobili, ad esclusione di terreni; 20 • la costruzione, l’ampliamento o il rinnovamento degli stabili; disposizioni dettagliate sulle spese computabili e non computabili (ad es. lavori di manutenzione) figurano nelle direttive CSC. • l’acquisto delle attrezzature indispensabili. 4002 Gli investimenti destinati solo in parte a scopi sussidiabili o solo in parte a beneficio di assicurati AI sono ritenuti computabili solo in parte. 4003 Le spese edilizie per posti di lavoro nell’infrastruttura (p. es. nei servizi domestici) non ricevono ulteriori sussidi per la costruzione. (Le spese relative sono già comprese nel calcolo dei costi per abitazione, posto di lavoro o posto d’occupazione). 4.2 Importo dei sussidi 4004 I sussidi ammontano a: • un terzo delle spese computabili per i centri d’integrazione nonché per i laboratori per l’occupazione permanente e le case per invalidi; • un quarto delle spese computabili per le case per invalidi destinate ad ospitare occasionalmente invalidi durante il loro tempo libero e per i centri giornalieri. 4005 I sussidi dell’ente pubblico rilasciati sulla base di altre leggi federali vengono conteggiati nella concessione dei sussidi. 5 Conteggio e pagamento 5.1 Versamento di acconti 5001 Su richiesta, possono essere effettuati versamenti di acconti in conformità al livello dei pagamenti che deve essere confermato dalla persona preposta alla costruzione. Il compendio dei costi deve essere presentato secondo il CCC a 1 cifra. 21 5002 Generalmente vengono effettuati versamenti di acconti fino all’80% al massimo del sussidio assegnato. 5003 Sia gli acconti che i pagamenti finali vengono versati ogni volta in un’unica somma sul conto indicato all’UFAS . 5.2 Conteggio finale di costruzione e pagamento del saldo 5004 I centri d’integrazione nonché le case per invalidi, i laboratori e i centri diurni situati in Cantoni che hanno scelto la variante II dell’elenco degli obblighi inviano all’UFAS tramite l’autorità cantonale competente i seguenti documenti in duplice copia entro un anno dall’inizio dell’utilizzazione della costruzione (con riserva del capitolo 6.3): • compendio dei costi redatto secondo il calcolo dei costi di costruzione CCC a 3 cifre o CCE a 2 cifre separatamente per ogni singolo oggetto; • prova dettagliata delle spese supplementari o inferiori insorte (rincaro, lavori supplementari); • elenco dei lavori contenuti nel preventivo dei costi, ma non effettuati e loro conseguenze finanziarie; • conteggio delle attrezzature non considerate dall’AI (impianti pubblici di protezione civile e affini); • tutte le fatture originali nello stesso ordine dei sussidi presentati nel conteggio redatto secondo il calcolo dei costi di costruzione CRB devono poter essere presentate su richiesta; • prova da parte del soggetto giuridico dell’osservanza delle disposizioni cantonali per gli acquisti pubblici; • piano di situazione e della zona corrispondente all’esecuzione; • piani del progetto riveduti in scala 1:100 con indicazione delle dimensioni e della destinazione delle superfici; • calcolo cubico perfezionato (SIA 116) con schema verificabile; • data d’inizio, di completamento e dell’inizio dell’utilizzazione della costruzione; 22 • se si tratta di acquisto di immobili: copia del contratto d’acquisto, del contratto di diritto edilizio e del contratto di diritto d’acquisto; • se si tratta di affitto di immobili: copia del contratto d’affitto; • dichiarazione da cui risulta che il conteggio dell’architetto corrisponde a quello della contabilità del committente; • giustificativi dei pagamenti o conferma della banca della somma totale dei pagamenti effettuati; • indicazioni sull’attuale occupazione e sulla percentuale degli invalidi ai sensi dell’AI. 5005 Le case per invalidi, i laboratori ed i centri diurni situati in Cantoni che hanno scelto la variante I dell’elenco degli obblighi possono inviare il conteggio finale direttamente all’UFAS, sempre che non vi siano stati cambiamenti per quel che riguarda il fabbisogno dichiarato inizialmente (numero di posti, offerta per gli invalidi, gruppo target). In questo caso la documentazione va inoltrata tramite il Cantone. 5006 L’UFAS verifica che l’esecuzione sia conforme al progetto, fissa il sussidio definitivo sulla base delle spese computabili e dà l’incarico di effettuare il pagamento finale. 5007 Se il conteggio finale non viene presentato all’UFAS entro il termine di un anno dalla data d’inizio dell’utilizzazione, i sussidi possono essere ridotti, sospesi o reclamati in restituzione. 6 Modifiche alla procedura e alla fissazione, al conteggio e al versamento dei sussidi AI per la costruzione (incluse le relative attrezzature) conformemente all’articolo 20 LPFC, in vigore dal 1° aprile 2005. 6.1 Procedura previgente 6001 I sussidi per le costruzioni per le quali il progetto definitivo è stato inoltrato all’UFAS prima del 1° aprile 2005 sono calcolati, decisi e conteggiati secondo la procedura previgente (v. cap. 3–5). 23 6.2 Procedura previgente e inizio della costruzione prima dell’entrata in vigore della NPC 6002 I sussidi per le costruzioni per le quali il progetto definitivo è stato inoltrato tra il 1° aprile 2005 e l’entrata in vigore della NPC sono valutati e conteggiati secondo la procedura previgente (v. cap. 3–5), a condizione che siano stati decisi prima dell’entrata in vigore della NPC nel quadro del flusso normale e che anche l’inizio della costruzione sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della NPC. 6.3 Procedura previgente e inizio della costruzione dopo l’entrata in vigore della NPC 6003 Se l’inizio della costruzione avviene invece dopo l’entrata in vigore della NPC, i sussidi sono dovuti solo se il conto finale (conteggio finale di costruzione secondo il cap. 5.2) è presentato all’UFAS entro 3 anni dall’entrata in vigore della NPC. 6.4 Non si può più far valere il diritto ai sussidi 6004 se non è più possibile trattare il progetto definitivo nel quadro del flusso normale e, di conseguenza, i sussidi non possono più essere decisi prima dell’entrata in vigore della NPC; 6005 se il progetto definitivo è presentato all’UFAS dopo l’entrata in vigore della NPC. 6.5 Precisazione in merito ai progetti di costruzione 6006 Per ogni progetto di costruzione bisogna presentare una richiesta di sussidio. Quest’ultima è considerata inoltrata se il progetto definitivo è stato presentato all’UFAS con tutta la documentazione necessaria secondo il capitolo 3.4. 24 6.5.1 “Flusso normale“ 6007 Nella prassi la trattazione del progetto definitivo richiede all’UFAS, in collaborazione con l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) ed eventualmente con altri uffici federali, almeno 4 mesi di lavoro (cfr. cap. 3.4). Questo significa che, per poter essere trattato nel quadro del flusso normale, il progetto definitivo deve essere inoltrato all’UFAS al più tardi 4 mesi prima dell’entrata in vigore della NPC. 6008 La trattazione delle fasi di costruzione precedenti (cfr. cap. 3.2 “annuncio del progetto” e cap. 3.3 “progetto di massima”) richiede almeno tre mesi di lavoro per ciascuna fase. 6009 Se i termini stabiliti non possono essere osservati, l’UFAS non garantisce che i sussidi possano ancora essere decisi prima dell’entrata in vigore della NPC. 6010 L’UFAS conferma in ogni caso la ricezione del progetto definitivo e la sua completezza. 6.5.2 Modifiche del progetto e costi supplementari 6011 Modifiche del progetto definitivo ed eventuali costi supplementari presentati dopo la notifica dell’assegnazione del sussidio da parte dell’UFAS sono presi in considerazione solo se quest’ultimo li ha approvati per iscritto prima dell’entrata in vigore della NPC. Eventuali costi supplementari devono in ogni caso figurare separatamente nel conteggio di costruzione. 6012 Modifiche del progetto presentate dopo la notifica dell’assegnazione del sussidio da parte dell’UFAS e dopo l’entrata in vigore della NPC devono essere approvate per iscritto dall’UFAS per poter essere eseguite. Eventuali costi supplementari non potranno però essere sussidiati. 25 6.5.3 Inizio dei lavori 6013 La costruzione è considerata iniziata se, sulla base di un permesso di costruzione giuridicamente valido, sono stati avviati i lavori seguenti: • in caso di condizioni normali del terreno e del fondo edificabile: – lavori secondo CCC gruppo principale 2 (edificio), ma senza scavo da parte del costruttore edile (ad es. scavo delle fondamenta) • in caso di condizioni speciali del terreno e del fondo edificabile: – importanti lavori di demolizione – fondamenta speciali (rafforzamento con pali, senza i normali lavori di scavo) o – speciali sicurezze per i lavori di scavo (ancoraggi) o – lavori speciali d’impermeabilizzazione contro le acque del sottosuolo (senza normali lavori di scavo) 6014 Non sono considerati come inizio della costruzione in particolare i seguenti lavori: • la preparazione di un accesso provvisorio al cantiere • lo spostamento di cavi, tubazioni e infrastrutture per il traffico • la preparazione di installazioni di cantiere 6015 A partire dall’inizio della costruzione i lavori devono continuare senza interruzione. 6.6 Precisazione in merito ai sussidi per l’acquisto di attrezzature (CCC 9) 6016 I sussidi per l’acquisto di attrezzature secondo il CCC 9 vengono concessi per l’ultima volta per l’esercizio precedente l’entrata in vigore della NPC. Per il resto si applica la procedura menzionata al capitolo 3.5. 26 7 Rimborso dei sussidi 7001 Se prima della scadenza di 25 anni dal pagamento finale le costruzioni sono alienate dallo scopo a cui erano destinate o trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, occorre rimborsare i sussidi. L’importo da rimborsare si riduce del 4 per cento per ogni anno di utilizzazione conforme alle disposizioni. 8 Entrata in vigore 8001 Il presente supplemento entra in vigore retroattivamente al 1° aprile 2005. Rimpiazza la versione valida dal 1° gennaio 2003. 27 Allegato 1 Pflichtenheft BSV – Kantone – (Institutionen) Cahier des charges OFAS – Cantons – (Institutions) Elenco degli obblighi UFAS – Cantoni – (Istituzioni) Wahl der Varianten / Choix des variantes / Scelta delle varianti1 Kanton Canton Variante I Variante I AG X AI AR X X BE X BL X BS X FR X GE GL X X GR X JU X LU X NE NW X X OW X SG 1 Variante II Variante II X SH X SO SZ X X TG X TI X UR X VD X VS ZG X ZH X X La descrizione delle varianti si trova nella lettera circolare N. 4/02 (cfr. Le fonti nell’allegato 2) 29 Allegato 2 Elenco e fonti delle pubblicazioni ufficiali menzionate Fonte: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen • Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) (RS 831.20, http://www.admin.ch/ch/i/rs/c831_20.html) • Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) (RS 613.2, http://www.admin.ch/ch/i/rs/c613_2.html); • Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis) (RS 151.3, http://www.admin.ch/ch/i/rs/c151_3.html). • Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) (RS 831.201 http://www.admin.ch/ch/i/rs/c831_201.html) • Circolare sul riconoscimento di scuole speciali nell’assicurazione per l’invalidità (N. d’ordinazione 318.507.05 i) • Circolare concernente i sussidi per le spese d’esercizio dei centri d’integrazione (esiste solo nelle versioni francese e tedesca CSSR/KSES, N. d’ordinazione 318.507.18 f/d, http://www.assurancessociales.admin.ch, rubrique AI, données de base AI, prestations collectives, circulaires) • Circolare sulla pianificazione del fabbisogno per laboratori e case per invalidi/centri diurni (CPF, N. d’ordinazione 318.507.23 i, http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI” > Prestazioni collettive > Circolare) • Circolare sulla concessione di sussidi per le spese d’esercizio ai laboratori per l’occupazione permanente di invalidi (CL, N. d’ordinazione 318.507.19 i, http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI” > Prestazioni collettive > Circolare) • Circolare sulla concessione di sussidi per le spese d’esercizio ai laboratori per l’occupazione permanente di invalidi: laboratori con contratto di prestazione (CLCP, N. d’ordinazione 318.507.25 i, 30 • • • • http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI” > Prestazioni collettive > Circolare) Circolare sulla concessione di sussidi per le spese d’esercizio delle case, alloggi collettivi e dei centri diurni per invalidi(CC, N. d’ordinazione 318.507.20 i, http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI” > Prestazioni collettive > Circolare) Programma indicativo dei locali per le costruzioni dell’assicurazione per l’invalidità (N. d’ordinazione 314.003 i, http://www.bbl.admin.ch/internet/themen/00288/00291/index.html? lang=it) Direttive per il calcolo dei sussidi federali alle costruzioni (Direttive di calcolo) della Conferenza sui sussidi alle costruzioni (CSC) del 1° novembre 2001 (N. d’ordinazione 620.100 i, http://www.bbl.admin.ch/internet/themen/00288/00291/index.html? lang=it) Lettera circolare N. 4/0, http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI” > Prestazioni collettive > Lettera circolare Fonte: Procap (Associazione svizzera degli invalidi) Segreteria centrale, Froburgstr. 4, Postfach 4601 Olten (http://www.procap.ch/f/prestations/construction/ constr_adaptee.html) • Norma SN 521 500 – Costruzione adatta agli andicappati del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione (CRB) di Zurigo, edizione 1988, con manuale edizione 1993