Circolare sulla concessione di sussidi per la costruzione e l`acquisto

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Circolare sulla concessione di sussidi per la costruzione e l`acquisto
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Circolare sulla concessione di sussidi
per la costruzione e l’acquisto di attrezzature
(CAA)
Valida dal 1° aprile 2005
Stato: 1° ottobre 2006
La circolare può essere ordinata al seguente indirizzo:
UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Può inoltre essere scaricata dal sito Internet:
http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI” >
Prestazioni collettive > Circolare
318.107.13 i
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Premessa
La nuova edizione della presente circolare (aggiornata al 1° ottobre
2006) sostituisce quella valida dal 1° gennaio 2003.
La legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione
finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), in vigore dal
1° aprile 2005, disciplina anche il diritto ai sussidi nei settori in cui si
applica la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei
compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).1
Con lettera del 16 settembre 2005 sono già state informate in merito
tutte le istituzioni che ricevono sussidi giusta l’articolo 73 LAI in combinazione con gli articoli 99 segg. OAI, le autorità cantonali competenti e tutte le organizzazioni interessate.
Le novità concernono quasi esclusivamente la procedura, che viene
ridefinita o precisata nel nuovo capitolo 6.
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Estratto della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione
degli oneri (LPFC):
Art. 20 Diritto ai sussidi
Nella misura in cui la nuova perequazione preveda uno sgravio finanziario della Confederazione, vale quanto segue:
a. le domande di aiuti finanziari e di indennità presentate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione ma prima dell’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria nel
relativo settore di sussidio sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell’assegnazione;
b. i sussidi assegnati formalmente dalla Confederazione prima dell’entrata in vigore della
nuova perequazione finanziaria per progetti avviati solo dopo la sua entrata in vigore sono
versati solo se il conto finale del progetto realizzato è presentato entro tre anni dall’entrata
in vigore.
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Sommario
1 Introduzione.............................................................................
1.1 Scopo della circolare........................................................
1.2 Basi ..................................................................................
1.3 Scopo dei sussidi .............................................................
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2 Presupposti per la concessione di sussidi...............................
2.1 Per tutte le istituzioni ........................................................
2.2 Complemento per centri d’integrazione ...........................
2.3 Complemento per l’occupazione permanente
d’invalidi / case per invalidi / centri giornalieri ..................
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3 Procedura................................................................................
3.1 Partecipazione dei cantoni ...............................................
3.2 Annuncio del progetto ......................................................
3.3 Progetto di massima ........................................................
3.4 Richiesta di sussidio con progetto definitivo ....................
3.5 Divergenze dalla procedura (costruzione e attrezzature)
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4 Determinazione dei sussidi AI .................................................
4.1 Spese computabili............................................................
4.2 Importo dei sussidi ...........................................................
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5 Conteggio e pagamento ..........................................................
5.1 Versamento di acconti......................................................
5.2 Conteggio finale di costruzione e pagamento del saldo...
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6 Modifiche alla procedura e alla fissazione, al conteggio e al
versamento dei sussidi AI per la costruzione (incluse le
relative attrezzature) conformemente all’articolo 20 LPFC,
in vigore dal 1° aprile 2005......................................................
6.1 Procedura previgente.......................................................
6.2 Procedura previgente e inizio della costruzione prima
dell’entrata in vigore della NPC........................................
6.3 Procedura previgente e inizio della costruzione dopo
l’entrata in vigore della NPC.............................................
6.4 Non si può più far valere il diritto ai sussidi ......................
6.5 Precisazione in merito ai progetti di costruzione..............
6.5.1 “Flusso normale“ ....................................................
6.5.2 Modifiche del progetto e costi supplementari.........
6.5.3 Inizio dei lavori .......................................................
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6.6 Precisazione in merito ai sussidi per l’acquisto di
attrezzature (CCC 9) ........................................................
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7 Rimborso dei sussidi ...............................................................
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8 Entrata in vigore ......................................................................
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Allegato 1.....................................................................................
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Allegato 2.....................................................................................
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1 Introduzione
1.1 Scopo della circolare
1001 Questa circolare regola il diritto ai sussidi per la costruzione e
l’acquisto di attrezzature, la procedura di garanzia, conteggio
e versamento nonché l’obbligo di rimborso dei sussidi.
1.2 Basi
1002 Questa circolare si basa su:
• gli art. 73, 75 e 75bis della Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) del 19 giugno 1959 e gli art. 99
segg. dell’Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI);
• Art. 20 della Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli
oneri (LPFC);
• Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di
svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili,
LDis).
Ulteriori basi:
• Norma SN 521 500 – Costruzione adatta agli andicappati
del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della
costruzione (CRB) di Zurigo, edizione 1988, con manuale
edizione 1993;
• Programma indicativo dei locali per le costruzioni dell’assicurazione per l’invalidità del 1° luglio 1995;
• Direttive per il calcolo dei sussidi federali alle costruzioni
(Direttive di calcolo) della Conferenza sui sussidi alle costruzioni (CSC) del 1° novembre 2001;
Le fonti si trovano nell’Allegato 2.
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1.3 Scopo dei sussidi
1003 Il sussidio deve consentire un esercizio basato su un’adeguata gestione aziendale per gli invalidi ai sensi della LAI. In
tal modo si intende favorire la loro integrazione in un’attività
produttiva/occupazionale e in ambito abitativo.
2 Presupposti per la concessione di sussidi
2.1 Per tutte le istituzioni
2001 I sussidi vengono concessi ad istituzioni pubbliche o private
di utilità pubblica. Un’istituzione si definisce pubblica se sussiste in una forma giuridica contemplata dal diritto pubblico.
Un’istituzione si definisce privata se sussiste in una forma
giuridica contemplata dal diritto privato.
2002 Le istituzioni private devono inoltre soddisfare i seguenti
presupposti di utilità pubblica:
• lo scopo dell’istituzione stabilito negli statuti deve essere di
interesse pubblico oppure finalizzato al benessere di terze
persone. In particolare, l’istituzione – nei limiti delle sue disponibilità – dev’essere aperta a tutte le persone che soddisfano i criteri di età, sesso ed handicap su cui si basa
l’istituzione stessa.
• i mezzi finanziari devono essere impiegati con parsimonia.
In modo particolare, nessuno deve ricavare un utile eccessivo a discapito dell’istituzione. Ciò significa, tra l’altro, che:
– i salari delle collaboratrici e dei collaboratori devono rientrare nell’ambito degli usi locali o professionali;
– l’organo direttivo dell’istituzione (comitato direttivo, consiglio di fondazione ecc.) deve svolgere la sua attività a
titolo onorario, il che esclude il pagamento di indennità
che vadano oltre il rimborso delle spese e il compenso
adeguato per il disbrigo di eventuali incarichi particolari;
– l’affidamento di mandati a membri del comitato direttivo o
del consiglio di fondazione è lecito solo se i costi / prezzi
sono inferiori a quelli di mercato.
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– non è consentito favorire in alcun modo terzi che siano
imparentati con persone appartenenti all’istituzione o che
intrattengano con loro stretti rapporti commerciali;
– le donazioni devono essere utilizzate per lo scopo previsto;
– non è consentito distribuire o utilizzare per altri scopi un
eventuale utile dichiarato nel bilancio annuale.
Quest’utile deve invece essere utilizzato per conseguire
gli obiettivi stabiliti negli anni successivi;
– in caso di scioglimento del soggetto giuridico, il restante
patrimonio – previa estinzione di ogni debito – deve essere trasferito ad un’altra istituzione con scopi identici o
analoghi.
• Occorre rispettare la divisione dei poteri. Concretamente
ciò significa che:
– il / la presidente e il / la responsabile della gestione (il direttore / la direttrice della scuola o della casa per invalidi
ecc.) così come i loro rappresentanti non devono essere
legati da vincoli di parentela o da stretti rapporti commerciali;
– l’organo direttivo del soggetto giuridico (comitato di gestione, consiglio di fondazione ecc.) è composto di almeno 5 persone delle quali al massimo 2 possono essere
legate tra loro da vincoli di parentela o da stretti rapporti
commerciali. In caso due persone presenti sono legate
tra di loro da vincoli di parentela l’organo direttivo sarà
allora composto da almeno sette membri;
– una collaboratrice o un collaboratore salariata/o, ad
accezione del/della responsabile della gestione, può
essere membro dell’organo direttivo quale rappresentante del personale. Ulteriori collaboratori a tempo pieno
o parziale del soggetto giuridico non possono far parte
dell’organo direttivo.
• Il bilancio e il conto economico devono essere resi noti al
pubblico in forma di rapporto. Il rapporto deve essere integrato ogni anno da un rapporto d’attività.
• Se l’istituzione che chiede il sussidio ha la forma giuridica
di cooperativa, bisogna assicurarsi che al capitale di
cooperativa versato venga applicato un interesse pari al
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massimo al tasso di interesse applicato sui depositi di risparmio dalla Banca cantonale locale.
2003 In linea di massima i sussidi vengono versati solo al soggetto
giuridico responsabile dell’esercizio.
2004 Se vengono realizzati provvedimenti edilizi in locali che sono
stati solo presi in affitto dal soggetto giuridico responsabile
dell’esercizio, è necessario che sia stipulato un contratto
d’affitto della durata di almeno dieci anni. Per quanto riguarda
l’obbligo di rimborso dei sussidi, si applicano le condizioni
previste al capitolo 7.
2005 In linea di massima, i sussidi vengono concessi solo se sono
stati garantiti per iscritto dall’UFAS prima dell’acquisto degli
immobili, prima della costruzione, dell’ampliamento e del rinnovamento delle costruzioni o prima dell’acquisto di attrezzature.
2.2 Complemento per centri d’integrazione
2006 I sussidi per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento
di centri d’integrazione pubblici e privati di utilità pubblica
sono concessi a condizione che questi:
• eseguano i provvedimenti d’integrazione previsti dall’assicurazione almeno nella metà dei casi o durante la metà
delle giornate complessive di soggiorno. Le scuole speciali
devono eseguire i provvedimenti d’istruzione scolastica
speciale dell’assicurazione almeno per un terzo dei casi o
durante un terzo del totale delle giornate di soggiorno;
• siano, in generale, necessari all’esecuzione di provvedimenti d’integrazione previsti dall’assicurazione;
• non abbiano fini di lucro;
• siano diretti da persone competenti.
2007 Inoltre i centri d’integrazione si impegnano a soddisfare le
premesse delle circolari seguenti:
• circolare sul riconoscimento di scuole speciali nell’assicurazione per l’invalidità;
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• circolare sui sussidi alle spese d’esercizio dei centri d’integrazione (esiste solo nelle versioni francese e tedesca
CSSR/KSES).
2.3 Complemento per l’occupazione permanente
d’invalidi / case per invalidi / centri giornalieri
2008 Sono erogati sussidi per la costruzione, l’ampliamento e il
rinnovamento delle seguenti istituzioni pubbliche e private di
utilità pubblica:
• laboratori che occupano, in permanenza e per la maggior
parte, invalidi che, nelle condizioni usuali, non possono
esercitare un’attività lucrativa o che, professionalmente,
non sono suscettibili di integrazione. L’attrezzatura e la
possibilità di collegamenti viari di questi laboratori devono
rispondere alle esigenze degli invalidi. (Per ogni soggetto
giuridico devono essere disponibili almeno sei posti di lavoro per invalidi);
• case per invalidi destinate soprattutto ad ospitare invalidi.
L’attrezzatura e la possibilità di collegamenti viari di queste
case devono rispondere alle esigenze degli invalidi e agevolare o consentire loro l’integrazione professionale, l’esercizio della professione o di un’occupazione come pure
un’organizzazione adeguata del tempo libero. Le case non
destinate soprattutto ad ospitare invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora il loro sistema di
assistenza si applichi in larga misura anche agli invalidi.
(Per ogni soggetto giuridico devono essere disponibili almeno dodici posti per invalidi);
• case per invalidi destinate soprattutto ad ospitarli temporaneamente durante il loro tempo libero e che, per l’attrezzatura e la possibilità di collegamenti, viari rispondono alle
loro esigenze. (Per ogni soggetto giuridico devono essere
disponibili almeno dodici posti per invalidi);
• centri diurni che accolgono soprattutto invalidi e permettono loro di incontrarsi e di partecipare ai programmi di occupazione e del tempo libero organizzati per loro. L’attrezzatura e la possibilità di collegamenti viari di questi centri
giornalieri devono rispondere alle esigenze degli invalidi
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(Per ogni soggetto giuridico devono essere disponibili
almeno sei posti per invalidi).
2009 Inoltre i laboratori, le case per invalidi e i centri diurni si impegnano a soddisfare le premesse delle circolari:
• sulla pianificazione del fabbisogno per laboratori e case per
invalidi / centri giornalieri (CPF);
• sulla concessione di sussidi per le spese d’esercizio ai
laboratori per l’occupazione permanente di invalidi (CL);
• sulla concessione di sussidi per le spese d’esercizio delle
case, alloggi collettivi e dei centri diurni (CC).
3 Procedura
3.1 Partecipazione dei cantoni
3001 Per i centri d’integrazione la procedura è uguale in tutti i
Cantoni. Per i laboratori, le case per invalidi ed i centri diurni
la procedura si basa sull’elenco degli obblighi UFAS – Cantoni – Istituzioni. Nell’Allegato 1 troverete una lista delle varianti valide per i singoli Cantoni.
3.2 Annuncio del progetto
3002 Bisogna inviare all’UFAS i seguenti documenti in duplice copia, tramite l’autorità cantonale competente e accompagnati
da un parere della stessa sul loro contenuto:
• dati riguardanti il soggetto giuridico (forma giuridica, statuti,
contratti, struttura e organizzazione ecc.;)
• concetto di funzionamento (compresi i dati quantitativi
sull’occupazione prevista) con organigramma e budget
d’esercizio (calcolato su un arco di almeno 3 anni;)
• concetto di presa a carico;
• piano d’ubicazione (cartina 1:25 000) con motivazione
dell’ubicazione;
• programma dei locali sulla base del Programma indicativo
dei locali per le costruzioni dell’assicurazione per l’invalidità.
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Il programma dei locali contiene l’elenco di tutti i locali con
l’indicazione della loro superficie e funzione;
• stima approssimativa delle spese (piano dei costi);
• finanziamento previsto.
3003 Se si tratta di costruzioni da rinnovare ed ampliare, occorre
presentare la documentazione per tutto lo stabile.
3004 Se si tratta di provvedimenti edilizi in locali presi in affitto è
inoltre necessario il seguente documento:
• bozza del contratto d’affitto.
3005 Se si tratta dell’acquisto di immobili sono inoltre necessari i
seguenti documenti:
• indicazione dell’anno di costruzione;
• stima del valore commerciale;
• valore dell’assicurazione antincendio e valore fiscale;
• indicazione del prezzo del terreno nella zona;
• estratto del registro catastale;
• modello del contratto d’acquisto, del contratto di diritto
edilizio e del contratto di diritto d’acquisto.
3006 Prova del fabbisogno:
• se si tratta di centri d’integrazione, l’autorità cantonale deve
confermarne il fabbisogno; è inoltre indispensabile un parere dell’ufficio AI cantonale;
• se si tratta di laboratori, case per invalidi e centri giornalieri,
valgono le disposizioni previste dalla Circolare sulla pianificazione del fabbisogno per laboratori e case per invalidi.
3007 Per una pianificazione globale dell’istituzione l’annuncio del
progretto deve comprendere tutti gli interventi prevedibili
(compresi i provvedimenti edilizi senza modifica dell’offerta
dei posti, ad es. ristrutturazioni complete).
3008 L’annuncio del progetto viene esaminato dall’UFAS sulla
base della documentazione. L’UFAS informa per iscritto il
soggetto giuridico sul seguito del progetto (comprese eventuali condizioni, divergenze dalla procedura) oppure rilascia
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una decisione negativa. Una copia di questa comunicazione
scritta va all’autorità cantonale.
3.3 Progetto di massima
3009 I centri d’integrazione, nonché le case per invalidi, i laboratori
e i centri diurni situati in Cantoni che hanno scelto la variante
II dell’elenco degli obblighi inviano all’UFAS tramite l’autorità
cantonale competente i seguenti documenti in duplice copia,
accompagnati da un parere della stessa sul loro contenuto:
• piano di situazione (scala almeno 1:1000);
• schizzi in scala (almeno 1:200) con l’indicazione delle superfici e della destinazione dei locali;
• se si tratta di ristrutturazioni: sottolineatura grafica o a colori delle parti della costruzione esistenti, di quelle da abbattere e di quelle nuove (con leggenda);
• confronto tra il programma dei locali approvato e quello del
progetto di massima; motivazione di eventuali modifiche
richieste
• descrizione approssimativa della costruzione;
• stima dei costi, almeno CCC (codice dei costi di costruzione) a 1 cifra o CCE (codice dei costi secondo elementi)
a 1 cifra;
• se viene indetto un concorso: progetto iniziale e rapporto
della giuria;
• prova della possibilità di osservare la norma SN 521 500.
3010 Le case per invalidi, i laboratori ed i centri diurni situati in
Cantoni che hanno scelto la variante I dell’elenco degli obblighi possono inviare il progetto di massima direttamente
all’UFAS, sempre che non vi siano stati cambiamenti per quel
che riguarda il fabbisogno dichiarato inizialmente (numero di
posti, offerta per gli invalidi, gruppo target). In questo caso il
progetto di massima va inoltrato tramite il Cantone.
3011 Il progetto di massima viene esaminato dall’UFAS sulla base
della documentazione. L’UFAS informa per iscritto il soggetto
giuridico sul seguito del progetto, comprese eventuali condi-
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zioni di carattere edilizio o finanziario. Una copia di questa
comunicazione scritta va all’autorità cantonale.
3.4 Richiesta di sussidio con progetto definitivo
3012 I centri d’integrazione nonché le case per invalidi, i laboratori
e i centri diurni situati in Cantoni che hanno scelto la variante
II dell’elenco degli obblighi inviano all’UFAS tramite l’autorità
cantonale competente i seguenti documenti in duplice copia,
accompagnati da un parere della stessa sul loro contenuto:
• richiesta scritta di sussidi dall’assicurazione per l’invalidità;
• documentazione aggiornata della presentazione del progetto (compresi il concetto sul funzionamento e la presa a
carico); motivazione delle eventuali modifiche richieste;
• confronto tra il programma dei locali del progetto di massima e quello del progetto definitivo;
• descrizione dettagliata del progetto e della costruzione;
• piano di situazione 1:500 o 1:1000 con rappresentati il progetto e i limiti del terreno;
• pianta, sezioni e facciate in scala 1:100, dalle quali sia possibile comprendere:
– le dimensioni e l’utilizzazione di tutte le superfici;
– l’arredamento;
– l’andamento del terreno;
– se si tratta di ristrutturazioni: sottolineatura grafica o in
colore delle parti della costruzione esistenti, di quelle da
abbattere e di quelle nuove (con leggenda);
– se si tratta di costruzioni polivalenti: sottolineatura grafica
o a colori dei locali presi in considerazione per il sussidio;
• calcolo cubico (SIA 116) con schema verificabile;
• calcolo delle superfici dei piani (SIA 416);
• preventivo dei costi CCC a 3 cifre o CCE a 2 cifre separato
per ciascun oggetto;
• calcolo dei costi totali degli impianti di protezione civile con
posti sanitari e impianti affini;
• piano di finanziamento con le relative garanzie e con gli
eventuali sussidi di altri uffici federali;
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• copia del permesso di costruzione (può essere presentata
anche più tardi);
• prova da parte del soggetto giuridico dell’osservanza delle
disposizioni cantonali per gli acquisti pubblici;
• se si tratta di acquisto di immobili: bozza del contratto
d’acquisto, del contratto di diritto edilizio e del contratto di
diritto d’acquisto;
• se si tratta di affitto di immobili: bozza del contratto d’affitto;
• programma di costruzione e piano di pagamento;
• data prevista d’inizio e di fine dei lavori di costruzione;
• se si tratta di laboratori protetti di carattere industriale o
commerciale: parere dell’ispettorato del lavoro.
3013 Le case per invalidi, i laboratori ed i centri diurni situati in
Cantoni che hanno scelto la variante I dell’elenco degli
obblighi possono inviare il progetto definitivo direttamente
all’UFAS, sempre che non vi siano stati cambiamenti per quel
che riguarda il fabbisogno dichiarato inizialmente (numero di
posti, offerta per gli invalidi, gruppo target). In questo caso la
richiesta di sussidi va inoltrata tramite il Cantone.
3014 Dopo aver esaminato la documentazione, l’UFAS rilascia al
soggetto giuridico responsabile dell’esercizio una decisione
riguardante le spese computabili, l’entità del (previsto) sussidio AI, l’ulteriore procedura nonché altre condizioni ed oneri.
Una copia di questa comunicazione scritta va all’autorità
cantonale.
3015 L’UFAS può fissare un valore forfetario oppure un limite sulla
base di un’unità di funzione. Per unità di funzione si intende
un posto di formazione scolastica, di lavoro o di abitazione
costruiti secondo il fabbisogno di locali previsto dal Programma indicativo dei locali per le costruzioni dell’assicurazione per l’invalidità.
3016 I sussidi AI possono essere fissati definitivamente in anticipo
sulla base del preventivo dei costi – provvisoriamente o per
mezzo di un importo fisso indicizzabile – o ancora sotto forma
di un importo forfetario. La determinazione forfetaria del sus-
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sidio per la costruzione viene applicata solo con il consenso
del/della richiedente.
3017 La garanzia di concessione dei sussidi è vincolata ai seguenti
condizioni e oneri:
• entro un anno dall’inizio dell’utilizzazione devono essere
presentati all’UFAS i documenti relativi al conteggio della
costruzione (con riserva del capitolo 6.3).
• L’esecuzione deve avvenire in conformità al progetto.
Eventuali costi supplementari devono essere approvati
dall’UFAS in via preliminare (con riserva del capitolo 6.5).
• Gli oneri e le condizioni di natura edilizia, di tecnica assicurativa, finanziari e di altro genere indicati nell’assegnazione
dei sussidi devono essere rispettati.
• Eventuali modifiche del progetto – con o senza conseguenze finanziarie – devono essere approvate per iscritto
dall’UFAS prima della loro esecuzione (con riserva del capitolo 6.5).
• I sussidi vengono generalmente adeguati all’evoluzione
dell’indice dei costi di costruzione.
• Eventuali ammortamenti possono essere effettuati solo
dopo il termine dei lavori.
• I sussidi per la costruzione e l’acquisto di attrezzature e gli
altri sussidi dell’ente pubblico devono essere indicati separatamente nel bilancio dell’istituzione. Per i costi sussidiabili dell’impianto e delle attrezzature occorre tenere conti
separati. Dal valore immobiliare e mobiliare da inserire nel
bilancio bisogna detrarre il sussidio AI nonché altri sussidi
dell’ente pubblico.
• L’UFAS o un organo di controllo da esso incaricato hanno il
diritto di controllare in qualsiasi momento l’esercizio e la
contabilità dell’istituzione.
• I sussidi non possono essere ceduti ad altri.
• I sussidi per la costruzione e l’acquisto di attrezzature devono essere rimborsati pro rata se:
– per 3 anni di seguito oppure 5 volte nel giro di 10 anni
non viene raggiunta la percentuale di invalidi prevista
dall’assegnazione del sussidio.
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– le costruzioni e le attrezzature sussidiate sono alienate
dallo scopo a cui erano destinate o sono state trasferite
ad un soggetto giuridico che non é di utilità pubblica.
3018 In caso di inosservanza delle condizioni e degli oneri imposti,
il sussidio assegnato può essere sospeso, ridotto, soppresso
o reclamato in restituzione.
3019 Prima di una modifica dell’utilizzazione o di un trasferimento
dei beni ad un altro soggetto giuridico occorre informare
l’istanza cantonale competente e l’UFAS.
3.5 Divergenze dalla procedura (costruzione e attrezzature)
3020 Una garanzia preliminare di sussidio da parte dell’UFAS
(decisione) non è necessaria se l’attesa di quest’ultima comporta gravi inconvenienti (ad es. situazioni d’emergenza
come rottura di condotte, guasti del riscaldamento, danni dovuti alle intemperie). In questi casi occorre informare immediatamente l’UFAS.
3021 In presenza di ragioni importanti l’UFAS può concedere, su
richiesta, un permesso di costruzione anticipato se l’attesa
del risultato dell’esame della documentazione comporta gravi
inconvenienti per il/la richiedente.
3022 Nelle due possibilità di divergenze dalla procedura sopra indicate il/la richiedente agisce a suo rischio fino alla decisione di
assegnazione di sussidio.
3023 Il completamento e il rinnovamento di attrezzature indispensabili in istituzioni già esistenti (sussidio per l’acquisto di
attrezzature) comprende tutti gli acquisti di attrezzature mobili
(CCC 9) semplici e adeguate che non fanno parte della dotazione iniziale e non sono collegate a un progetto di costruzione di un’istituzione.
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3024 I sussidi vengono concessi solo se i costi per ogni oggetto –
o unità – raggiungono la cifra di Fr. 1 000.– e sono stati attivati. Non vengono invece imposti dei limiti se si tratta di
creare posti supplementari o secondo un nuovo concetto.
3025 In linea di massima per gli acquisti ricorrenti non è necessario
avvertire prima l’UFAS. L’esame e la decisione in merito al
sussidio vengono effettuati in genere nell’ambito del conteggio del sussidio per le spese d’esercizio.
3026 Nel caso di acquisti per un importo superiore a Fr. 50 000.–
per unità compiuta o, in totale, a Fr. 200 000.– all’anno, è
necessario chiedere prima un’autorizzazione scritta
dell’UFAS tramite l’autorità cantonale.
3027 Alla richiesta di un sussidio per l’acquisto di attrezzature
occorre allegare un elenco delle fatture completo di data,
importo e motivazione dell’acquisto. Bisogna anche tener
pronti – all’occorrenza – le fatture originali e i giustificativi dei
pagamenti.
3028 Se si tratta di oggetti presi in leasing, i sussidi vengono concessi solo nel momento in cui essi diventano proprietà del
soggetto giuridico responsabile dell’esercizio (con riserva del
capitolo 6.6).
3029 Se si tratta di case per invalidi, non è possibile rivendicare
sussidi per il completamento e il rinnovamento di attrezzature
a meno che non vi siano aumenti di posti o modifiche concettuali di ampia portata (p. es. nuovo gruppo target).
4 Determinazione dei sussidi AI
4.1 Spese computabili
4001 Sono ritenute computabili le spese (in conformità al concetto
di “spese sussidiabili” delle direttive CSC) per
• l’acquisto di beni immobili, ad esclusione di terreni;
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• la costruzione, l’ampliamento o il rinnovamento degli stabili;
disposizioni dettagliate sulle spese computabili e non computabili (ad es. lavori di manutenzione) figurano nelle direttive CSC.
• l’acquisto delle attrezzature indispensabili.
4002 Gli investimenti destinati solo in parte a scopi sussidiabili o
solo in parte a beneficio di assicurati AI sono ritenuti computabili solo in parte.
4003 Le spese edilizie per posti di lavoro nell’infrastruttura (p. es.
nei servizi domestici) non ricevono ulteriori sussidi per la costruzione. (Le spese relative sono già comprese nel calcolo
dei costi per abitazione, posto di lavoro o posto d’occupazione).
4.2 Importo dei sussidi
4004 I sussidi ammontano a:
• un terzo delle spese computabili per i centri d’integrazione
nonché per i laboratori per l’occupazione permanente e le
case per invalidi;
• un quarto delle spese computabili per le case per invalidi
destinate ad ospitare occasionalmente invalidi durante il
loro tempo libero e per i centri giornalieri.
4005 I sussidi dell’ente pubblico rilasciati sulla base di altre leggi
federali vengono conteggiati nella concessione dei sussidi.
5 Conteggio e pagamento
5.1 Versamento di acconti
5001 Su richiesta, possono essere effettuati versamenti di acconti
in conformità al livello dei pagamenti che deve essere confermato dalla persona preposta alla costruzione. Il compendio
dei costi deve essere presentato secondo il CCC a 1 cifra.
21
5002 Generalmente vengono effettuati versamenti di acconti fino
all’80% al massimo del sussidio assegnato.
5003 Sia gli acconti che i pagamenti finali vengono versati ogni
volta in un’unica somma sul conto indicato all’UFAS .
5.2 Conteggio finale di costruzione e pagamento del
saldo
5004 I centri d’integrazione nonché le case per invalidi, i laboratori
e i centri diurni situati in Cantoni che hanno scelto la variante
II dell’elenco degli obblighi inviano all’UFAS tramite l’autorità
cantonale competente i seguenti documenti in duplice copia
entro un anno dall’inizio dell’utilizzazione della costruzione
(con riserva del capitolo 6.3):
• compendio dei costi redatto secondo il calcolo dei costi di
costruzione CCC a 3 cifre o CCE a 2 cifre separatamente
per ogni singolo oggetto;
• prova dettagliata delle spese supplementari o inferiori insorte (rincaro, lavori supplementari);
• elenco dei lavori contenuti nel preventivo dei costi, ma non
effettuati e loro conseguenze finanziarie;
• conteggio delle attrezzature non considerate dall’AI (impianti pubblici di protezione civile e affini);
• tutte le fatture originali nello stesso ordine dei sussidi presentati nel conteggio redatto secondo il calcolo dei costi di
costruzione CRB devono poter essere presentate su richiesta;
• prova da parte del soggetto giuridico dell’osservanza delle
disposizioni cantonali per gli acquisti pubblici;
• piano di situazione e della zona corrispondente all’esecuzione;
• piani del progetto riveduti in scala 1:100 con indicazione
delle dimensioni e della destinazione delle superfici;
• calcolo cubico perfezionato (SIA 116) con schema verificabile;
• data d’inizio, di completamento e dell’inizio dell’utilizzazione della costruzione;
22
• se si tratta di acquisto di immobili: copia del contratto
d’acquisto, del contratto di diritto edilizio e del contratto di
diritto d’acquisto;
• se si tratta di affitto di immobili: copia del contratto d’affitto;
• dichiarazione da cui risulta che il conteggio dell’architetto
corrisponde a quello della contabilità del committente;
• giustificativi dei pagamenti o conferma della banca della
somma totale dei pagamenti effettuati;
• indicazioni sull’attuale occupazione e sulla percentuale degli invalidi ai sensi dell’AI.
5005 Le case per invalidi, i laboratori ed i centri diurni situati in
Cantoni che hanno scelto la variante I dell’elenco degli obblighi possono inviare il conteggio finale direttamente all’UFAS,
sempre che non vi siano stati cambiamenti per quel che riguarda il fabbisogno dichiarato inizialmente (numero di posti,
offerta per gli invalidi, gruppo target). In questo caso la documentazione va inoltrata tramite il Cantone.
5006 L’UFAS verifica che l’esecuzione sia conforme al progetto,
fissa il sussidio definitivo sulla base delle spese computabili e
dà l’incarico di effettuare il pagamento finale.
5007 Se il conteggio finale non viene presentato all’UFAS entro il
termine di un anno dalla data d’inizio dell’utilizzazione, i sussidi possono essere ridotti, sospesi o reclamati in restituzione.
6 Modifiche alla procedura e alla fissazione, al conteggio
e al versamento dei sussidi AI per la costruzione
(incluse le relative attrezzature) conformemente
all’articolo 20 LPFC, in vigore dal 1° aprile 2005.
6.1 Procedura previgente
6001 I sussidi per le costruzioni per le quali il progetto definitivo è
stato inoltrato all’UFAS prima del 1° aprile 2005 sono calcolati, decisi e conteggiati secondo la procedura previgente
(v. cap. 3–5).
23
6.2 Procedura previgente e inizio della costruzione
prima dell’entrata in vigore della NPC
6002 I sussidi per le costruzioni per le quali il progetto definitivo è
stato inoltrato tra il 1° aprile 2005 e l’entrata in vigore della
NPC sono valutati e conteggiati secondo la procedura previgente (v. cap. 3–5), a condizione che siano stati decisi prima
dell’entrata in vigore della NPC nel quadro del flusso normale
e che anche l’inizio della costruzione sia avvenuto prima
dell’entrata in vigore della NPC.
6.3 Procedura previgente e inizio della costruzione dopo
l’entrata in vigore della NPC
6003 Se l’inizio della costruzione avviene invece dopo l’entrata in
vigore della NPC, i sussidi sono dovuti solo se il conto finale
(conteggio finale di costruzione secondo il cap. 5.2) è presentato all’UFAS entro 3 anni dall’entrata in vigore della NPC.
6.4 Non si può più far valere il diritto ai sussidi
6004 se non è più possibile trattare il progetto definitivo nel quadro
del flusso normale e, di conseguenza, i sussidi non possono
più essere decisi prima dell’entrata in vigore della NPC;
6005 se il progetto definitivo è presentato all’UFAS dopo l’entrata
in vigore della NPC.
6.5 Precisazione in merito ai progetti di costruzione
6006 Per ogni progetto di costruzione bisogna presentare una richiesta di sussidio. Quest’ultima è considerata inoltrata se il
progetto definitivo è stato presentato all’UFAS con tutta la
documentazione necessaria secondo il capitolo 3.4.
24
6.5.1 “Flusso normale“
6007 Nella prassi la trattazione del progetto definitivo richiede
all’UFAS, in collaborazione con l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) ed eventualmente con altri uffici
federali, almeno 4 mesi di lavoro (cfr. cap. 3.4). Questo significa che, per poter essere trattato nel quadro del flusso normale, il progetto definitivo deve essere inoltrato all’UFAS al
più tardi 4 mesi prima dell’entrata in vigore della NPC.
6008 La trattazione delle fasi di costruzione precedenti (cfr. cap.
3.2 “annuncio del progetto” e cap. 3.3 “progetto di massima”)
richiede almeno tre mesi di lavoro per ciascuna fase.
6009 Se i termini stabiliti non possono essere osservati, l’UFAS
non garantisce che i sussidi possano ancora essere decisi
prima dell’entrata in vigore della NPC.
6010 L’UFAS conferma in ogni caso la ricezione del progetto definitivo e la sua completezza.
6.5.2 Modifiche del progetto e costi supplementari
6011 Modifiche del progetto definitivo ed eventuali costi supplementari presentati dopo la notifica dell’assegnazione del sussidio da parte dell’UFAS sono presi in considerazione solo se
quest’ultimo li ha approvati per iscritto prima dell’entrata in vigore della NPC. Eventuali costi supplementari devono in ogni
caso figurare separatamente nel conteggio di costruzione.
6012 Modifiche del progetto presentate dopo la notifica dell’assegnazione del sussidio da parte dell’UFAS e dopo l’entrata
in vigore della NPC devono essere approvate per iscritto
dall’UFAS per poter essere eseguite. Eventuali costi supplementari non potranno però essere sussidiati.
25
6.5.3 Inizio dei lavori
6013 La costruzione è considerata iniziata se, sulla base di un permesso di costruzione giuridicamente valido, sono stati avviati
i lavori seguenti:
• in caso di condizioni normali del terreno e del fondo edificabile:
– lavori secondo CCC gruppo principale 2 (edificio), ma
senza scavo da parte del costruttore edile (ad es. scavo
delle fondamenta)
• in caso di condizioni speciali del terreno e del fondo edificabile:
– importanti lavori di demolizione
– fondamenta speciali (rafforzamento con pali, senza i normali lavori di scavo) o
– speciali sicurezze per i lavori di scavo (ancoraggi) o
– lavori speciali d’impermeabilizzazione contro le acque
del sottosuolo (senza normali lavori di scavo)
6014 Non sono considerati come inizio della costruzione in particolare i seguenti lavori:
• la preparazione di un accesso provvisorio al cantiere
• lo spostamento di cavi, tubazioni e infrastrutture per il
traffico
• la preparazione di installazioni di cantiere
6015 A partire dall’inizio della costruzione i lavori devono continuare senza interruzione.
6.6 Precisazione in merito ai sussidi per l’acquisto di
attrezzature (CCC 9)
6016 I sussidi per l’acquisto di attrezzature secondo il CCC 9 vengono concessi per l’ultima volta per l’esercizio precedente
l’entrata in vigore della NPC. Per il resto si applica la procedura menzionata al capitolo 3.5.
26
7 Rimborso dei sussidi
7001 Se prima della scadenza di 25 anni dal pagamento finale le
costruzioni sono alienate dallo scopo a cui erano destinate o
trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica,
occorre rimborsare i sussidi. L’importo da rimborsare si riduce del 4 per cento per ogni anno di utilizzazione conforme
alle disposizioni.
8 Entrata in vigore
8001 Il presente supplemento entra in vigore retroattivamente al
1° aprile 2005. Rimpiazza la versione valida dal 1° gennaio
2003.
27
Allegato 1
Pflichtenheft BSV – Kantone – (Institutionen)
Cahier des charges OFAS – Cantons – (Institutions)
Elenco degli obblighi UFAS – Cantoni – (Istituzioni)
Wahl der Varianten / Choix des variantes / Scelta delle varianti1
Kanton
Canton
Variante I
Variante I
AG
X
AI
AR
X
X
BE
X
BL
X
BS
X
FR
X
GE
GL
X
X
GR
X
JU
X
LU
X
NE
NW
X
X
OW
X
SG
1
Variante II
Variante II
X
SH
X
SO
SZ
X
X
TG
X
TI
X
UR
X
VD
X
VS
ZG
X
ZH
X
X
La descrizione delle varianti si trova nella lettera circolare N. 4/02 (cfr. Le fonti nell’allegato 2)
29
Allegato 2
Elenco e fonti delle pubblicazioni ufficiali menzionate
Fonte: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica,
Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna
http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
• Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) (RS 831.20,
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c831_20.html)
• Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione
finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) (RS 613.2,
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c613_2.html);
• Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di
svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)
(RS 151.3,
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c151_3.html).
• Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI) (RS 831.201
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c831_201.html)
• Circolare sul riconoscimento di scuole speciali nell’assicurazione
per l’invalidità (N. d’ordinazione 318.507.05 i)
• Circolare concernente i sussidi per le spese d’esercizio dei centri
d’integrazione (esiste solo nelle versioni francese e tedesca
CSSR/KSES, N. d’ordinazione 318.507.18 f/d,
http://www.assurancessociales.admin.ch, rubrique AI, données de
base AI, prestations collectives, circulaires)
• Circolare sulla pianificazione del fabbisogno per laboratori e case
per invalidi/centri diurni (CPF, N. d’ordinazione 318.507.23 i,
http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI”
> Prestazioni collettive > Circolare)
• Circolare sulla concessione di sussidi per le spese d’esercizio ai
laboratori per l’occupazione permanente di invalidi (CL, N. d’ordinazione 318.507.19 i,
http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI”
> Prestazioni collettive > Circolare)
• Circolare sulla concessione di sussidi per le spese d’esercizio ai
laboratori per l’occupazione permanente di invalidi: laboratori con
contratto di prestazione (CLCP, N. d’ordinazione 318.507.25 i,
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•
•
•
•
http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI”
> Prestazioni collettive > Circolare)
Circolare sulla concessione di sussidi per le spese d’esercizio
delle case, alloggi collettivi e dei centri diurni per invalidi(CC,
N. d’ordinazione 318.507.20 i,
http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI”
> Prestazioni collettive > Circolare)
Programma indicativo dei locali per le costruzioni dell’assicurazione per l’invalidità (N. d’ordinazione 314.003 i,
http://www.bbl.admin.ch/internet/themen/00288/00291/index.html?
lang=it)
Direttive per il calcolo dei sussidi federali alle costruzioni (Direttive
di calcolo) della Conferenza sui sussidi alle costruzioni (CSC) del
1° novembre 2001 (N. d’ordinazione 620.100 i,
http://www.bbl.admin.ch/internet/themen/00288/00291/index.html?
lang=it)
Lettera circolare N. 4/0,
http://www.sozialversicherungen.admin.ch, rubrica “AI” > “Basi AI”
> Prestazioni collettive > Lettera circolare
Fonte: Procap (Associazione svizzera degli invalidi)
Segreteria centrale, Froburgstr. 4, Postfach
4601 Olten
(http://www.procap.ch/f/prestations/construction/
constr_adaptee.html)
• Norma SN 521 500 – Costruzione adatta agli andicappati del
Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione (CRB) di Zurigo, edizione 1988, con manuale edizione 1993