COSA E` NECESSARIO FARE PER APRIRE UN FORNO ADIBITO
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COSA E` NECESSARIO FARE PER APRIRE UN FORNO ADIBITO
COSA E’ NECESSARIO FARE PER APRIRE UN FORNO ADIBITO ALLA PANIFICAZIONE? L’art. 4 del decreto legge n. 223/06 (poi convertito in legge 248/06) ha abrogato la vecchia legge 1002/56 “liberalizzando” l'attività di panificazione. Sono stati, pertanto, eliminati tutti quei parametri e limiti riferiti alla “densità” (rapporto tra volume di produzione reale dei panifici autorizzati ad insediarsi in una determinata località e il fabbisogno di pane della popolazione residente nella località stessa) e al “volume” di produzione (il quantitativo di pane che il forno produce) che in precedenza determinavano il sistema autorizzatorio di competenza delle Camere di Commercio. Pertanto oggi per aprire un panificio è sufficiente presentare una dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al Comune attestando soltanto il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali. Al momento della presentazione la dichiarazione dovrà essere accompagnata da: 1. Notifica sanitaria (ex autorizzazione sanitaria) 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera 3. Titolo abilitativo edilizio 4. Permesso di agibilità dei locali 5. L'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, ossia della persona preposta ad assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto finito. La Dichiarazione di Inizio Attività, così come disciplinata dall’art.19 della l. 241/90 modificato dalla l. 69/09, consente l’avvio immediato dell’attività. Spetta al Comune verificare, nei successivi 30 giorni, la sussistenza delle condizioni per il legittimo esercizio dell’attività. In caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti il Comune è tenuto a disporre un provvedimento per il divieto di prosecuzione dell'attività. Non esistendo una modulistica unificata a livello nazionale o regionale per la presentazione della DIA, moduli e stampati elaborati dai singoli Comuni possono presentare lievi ma non significative differenze. N.B.: Ai fini dell’Albo delle imprese artigiane, quindi, la data di inizio attività da indicare nella domanda di iscrizione deve necessariamente coincidere con quella di presentazione al Comune della DIA per l’apertura del forno. Non possono quindi essere prese in considerazione date diverse, come ad esempio quella di apertura della partita IVA o quella in cui è stata acquistata o affittata l’azienda da un’impresa preesistente.