Microclima - Giustizia Lazio

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Microclima - Giustizia Lazio
Microclima
Roma, ottobre 2009
MICROCLIMA
Le condizioni microclimatiche sono un fattore
determinante per la salubrità degli ambienti
perché interagiscono con il benessere degli
abitanti.
Il microclima è il complesso dei parametri
ambientali che influenzano la scambio termico
tra soggetto e ambiente.
Il conseguimento del benessere termico, cioè lo
stato di piena soddisfazione nei confronti
dell’ambiente stesso, costituisce per l’uomo una
condizione indispensabile per il raggiungimento
del benessere totale.
MICROCLIMA
L’organismo umano può essere paragonato ad una macchina termica
alimentata da combustibili sotto forma di alimenti che vengono
trasformati parte in lavoro(10-20 %) parte in calore (80-90%).
Ne consegue che l’individuo per essere in grado di mantenere costante la
sua temperatura interna, deve essere di dissipare il calore metabolico
prodotto in eccesso nell’ambiente.
Quindi per mantenere la condizione di equilibrio stabile è necessario che
il Bilancio Termico sia nullo, cioè la quantità di calore prodotta e assunta
dall’organismo deve essere uguale a quella dissipata
MICROCLIMA
Questi scambi termici tra uomo e ambiente, che hanno lo scopo di
mantenere la temperatura interna dell’organismo intorno ai 37 °C
avvengono attraverso varie modalità
MICROCLIMA
Modalità Fisiche
•Conduzione
•Convezione
•Irraggiamento
Modalità Fisiologiche
•Metabolismo energetico
•Evaporazione (traspirazione e sudorazione)
MICROCLIMA
Il documento per la valutazione del confort microclimatico in
ambienti moderati è la norma tecnica UNI EN ISO 7730
L’espressione che descrive il bilancio energetico del corpo umano in
termini di energia per unità di tempo (potenza) può essere analizzata
con l’equazione del Bilancio termico
MICROCLIMA
BT = M -W ± K ±C ± R - E
BT = Differenza tra potenza termica acquistata e prodotta dal corpo umano
M = Potenza termica prodotta dai processi metabolici
W = Potenza impiegata per compiere un lavoro meccanico
K = Potenza termica scambiata per Conduzione
C = Potenza termica scambiata per Convezione
R = Potenza termica scambiata per Irraggiamento
E = Quantità di calore dissipata attraverso il sudore Evaporazione
MICROCLIMA
Se BT >0
la potenza termica in ingresso è maggiore di quella in uscita e quindi la temperatura
corporea aumenta
Se BT< 0
la potenza termica in ingresso è minore di quella in uscita e quindi la temperatura
corporea diminuisce
Quando il BT=0 si ha la condizione ideale di equilibrio termico, OMEOTERMIA
Quando l’equilibrio termico viene mantenuto con il minimo sforzo da parte dei
sistemi di termoregolazione le corrispondenti condizioni microclimatiche possono
essere definite BENESSERE
MICROCLIMA
Nella formulazione del bilancio termico intervengono numerosi parametri che possono
essere suddivisi in due gruppi:
•Fattori oggettivi ambientali ( temperatura, umidità, velocità dell’aria, temperatura
radiante)
•Fattori legati all’individuo ( calore di origine metabolica, temperatura cutanea,
emissione di sudore, abbigliamento dimensione corporea)
MICROCLIMA
La sensazione termica avvertita nell’ambiente è determinata da più variabili tra cui:
•livello di attività fisica
•resistenza termica del vestiario
•temperatura radiante media
•umidità relativa
•velocità dell’aria
inoltre altri fattori possono influenzare la sensazione termica ad es. la struttura fisica o le
ultime sensazioni termiche subite
MICROCLIMA
Condizioni di benessere
Le condizioni di benessere microclimatiche sono quelle per le quali il corpo
umano fa intervenire i propri sistemi di auto- termoregolazione con un minimo
sforzo per mantenere pressoché costante il proprio equilibrio termico con
l'ambiente.
Esempio in attività ordinarie le condizioni di benessere si hanno per:
temperature invernali
temperature estive
umidità relativa
velocità dell'aria
di 20 ÷ 22°C
di 24 ÷ 26°C
tra 45 ÷ 55%
tra 0,10 ÷ 0,15 m/s
MICROCLIMA
Quando le condizioni microclimatiche di un ambiente diventano sfavorevoli e il bilancio
termico diventa positivo o negativo, il sistema di termoregolazione del corpo umano
mette in atto opportuni meccanismi di difesa.
Il calore scambiato dall’organismo viene trasportato con la circolazione sanguigna il
sistema di regolazione in caso di freddo, tende a ridurre, in caso di caldo, tende ad
aumentare, le dimensioni dei vasi sanguigni funzionanti con conseguente variazione del
flusso sanguigno dalla parte centrale del corpo verso la periferia.
MICROCLIMA
Condizioni severe di caldo o freddo
In queste condizioni è difficile raggiungere il confort termico Le condizioni di
benessere microclimatiche
MICROCLIMA
Buona progettazione dei locali di lavoro
Messa a punto di sistemi tecnico-ingegneristici :
•Isolamento
•Riscaldamento
•Ventilazione
•Raffreddamento
•Condizionamento
MICROCLIMA
Naturalmente occorre fare sempre riferimento, per le temperature massime nel periodo
invernale, ai limiti imposti dalle vigenti norme in materia di contenimento dei consumi
energetici.
AERAZIONE E
PURIFICAZIONE
DELL’ARIA
La composizione dell’aria negli ambienti di lavoro deve essere compatibile con il
fabbisogno respiratorio dei soggetti che vi soggiornano: a tal fine occorre che siano
assicurati il RICAMBIO e L’ELIMINAZIONE dell’aria viziata nonché dell’anidride
carbonica prodotta dalla respirazione.
Il Ricambio può essere assicurato mediante gli appositi dispositivi di aerazione o di
purificazione dell’aria, ovvero in modo naturale mediante l’apertura delle finestre, porte o
vetrate.
AERAZIONE E
PURIFICAZIONE
DELL’ARIA
Nei locali con inquinamento NON SPECIFICO (dovuto alla sola presenza umana), il
ricambio dell’aria deve soddisfare due esigenze:
•Essere adeguato, in termini qualitativi e quantitativi, a preservare lo stato di salute dei
lavoratori;
•Non comportare sbalzi di temperatura
AERAZIONE E
PURIFICAZIONE
DELL’ARIA
Nei locali con inquinamento SPECIFICO ( provocato, cioè dall’emissione di sostanze
pericolose usate o prodotte durante una lavorazione ).
In tal caso si deve provvedere anche ad eliminare i fattori nocivi, ogni volta sia
tecnicamente possibile:
•Mediante sostituzione delle sostanze inquinanti con altri prodotti meno pericolosi;
•Captando gli inquinanti alla fonte.
AERAZIONE E
PURIFICAZIONE
DELL’ARIA
A ciò si provvede mediante gli impianti di ventilazione, che devono assicurare
l’allontanamento degli inquinanti residui, nonché la immissione dell’aria di
compensazione supplementare per la eventuale evacuazione a seguito di incidenti
Nell’impianto di aspirazione, viceversa, dovranno essere opportunamente curati il
posizionamento degli aspiratori alla fonte, il loro ingombro, il livello sonoro e la
eliminazione di correnti d’aria indotte.
AERAZIONE E
PURIFICAZIONE
DELL’ARIA
Sulla salute gli effetti che possono derivare dall’inquinamento non specifico e da quello
specifico sono diversi.
Nel primo caso l’inquinamento dell’aria può concorrere all’insorgenza di modesti
disturbi per la salute ( manifestazioni irritative o allergiche a carico dell’apparato
otorinolaringoiatrico)
Nel secondo caso l’inquinamento specifico può provocare rilevanti conseguenze sulla
salute ( malessere , asma, intossicazione, vere e proprie malattie causate da agenti tossici
inalati)
Obblighi di Legge
Come obbligo del datore di lavoro Art 64 D.Lgs 81/2008 (ex art. 32 del D.lvo 626/94)
prevede in particolare che
•I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti
rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
•I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura,
onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
Microclima -Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
Obblighi di Legge
Allegato IV D.Lgs 81/2008 punto 1.9
(art. 33 p.to 6 del D.lvo 626/94)
•Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e
degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in
quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.
•Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo,
quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
•Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi
devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
•Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione,
pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
•Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la
salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato
rapidamente.
Temperatura dei locali
Obblighi di Legge
Allegato IV D.Lgs 81/2008 punto 1.9
(art. 33 p.to 7 del D.lvo 626/94)
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano
durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici
imposti ai lavoratori.
Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della
influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento
dell'aria concomitanti.
La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei
servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla
destinazione specifica di questi locali.
Temperatura dei locali
Obblighi di Legge
Allegato IV D.Lgs 81/2008 punto 1.9
(art. 33 p.to 7 del D.lvo 626/94)
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un
soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della
natura del luogo di lavoro.
Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve
provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo
basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di
lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di
valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i
prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale
impianto non sia necessario.
Umidità
Obblighi di Legge
Allegato IV D.Lgs 81/2008 punto 1.9
Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad
inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile,
la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti
compatibili con le esigenze tecniche.
Difesa dagli agenti nocivi
Obblighi di Legge
Allegato IV D.Lgs 81/2008 punto 2.1
Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 157 e successive modificazioni,
le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o
caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono
essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o
svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali
putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove
occorra, disinfettati.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o
insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre
lavorazioni.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente
vicino al luogo dove si producono.
Difesa dagli agenti nocivi
Obblighi di Legge
Allegato IV D.Lgs 81/2008 punto 2.1
Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione,
utilizzazione o conservazione di materie o prodotti di cui all'articolo precedente, sussistano specifici
pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto e
nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.
Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che
presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti
la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o
tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi
contro la propagazione dell'elemento nocivo.
Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito
o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri
esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una
adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.
Difesa dagli agenti nocivi
Obblighi di Legge
Allegato IV D.Lgs 81/2008 punto 2.1
Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi
costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a
segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia
possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche,
infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati
frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire
pericolo.
Difesa dagli agenti nocivi
Obblighi di Legge
Allegato IV D.Lgs 81/2008 punto 2.1
Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono
effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto.
Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano l’attuazione della norma di cui al punto
precedente, devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in
conformità a quanto è stabilito nel Titolo III, Capo II.
Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere
predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti
contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali
di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.
In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura
o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.
Difesa contro le polveri
Obblighi di Legge
Allegato IV D.Lgs 81/2008 punto 2.2
Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il
datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per
quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti
lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti
ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile,
immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la
natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale
stesso.
Difesa contro le polveri
Obblighi di Legge
Allegato IV D.Lgs 81/2008 punto 2.2
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l’eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è
tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri
non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano
essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l’organo di vigilanza può esonerare il datore di
lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia
necessario, mezzi personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall’organo di vigilanza, ad integrazione dei
provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per
particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire
efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.