Regolamento Comunale per l`Esercizio dell`Attività di Parrucchiere

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Regolamento Comunale per l`Esercizio dell`Attività di Parrucchiere
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE di LATISANA
(Adempimenti alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, art. 29)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE MISTO
Approvato con delibera C.C. n° 67 del 28 novembre 2002
COMUNE DI LATISANA
Settore Attività Produttive
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DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina, in ambito comunale, l’attività di parrucchiere
misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o
privato, anche a titolo gratuito, in conformità al Capo II della legge regionale 22
aprile 2002, n. 12.
2. L’attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso
maschile, sia su persone di sesso femminile.
3. L’attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti
eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli,
l’esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio
della barba, l’applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o
complementare al trattamento estetico del capello e della barba.
4. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le attività di
applicazione e di trattamento tricologici.
5. Sottostanno alla presente normativa anche le attività svolte in concomitanza con
altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita
(ad esempio: palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, istituti
per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o
per promozione di un prodotto).
6. L’attività può essere esercitata presso il domicilio dell’esercente qualora i locali
abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.
7. Non è consentito lo svolgimento dell’attività di parrucchiere misto in forma
ambulante o di posteggio, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone
immobilizzate o handicappate, presso il loro domicilio, da titolari, collaboratori, soci o
dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.
8. Non costituisce attività soggetta al presente regolamento quella relativa alla
lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene(quale, ad esempio, la
realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni
applicative sulla persona.
ART.2
(Autorizzazione amministrativa)
1. Per esercitare l’attività di parrucchiere misto occorre l’autorizzazione rilasciata dal
Comune.
2. L’autorizzazione è rilasciata previo accertamento:
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a. del possesso dei requisiti professionali secondo quanto previsto dall’art. 28 della
legge regionale 2/2002,
b. dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l’attività, delle
attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici. Compreso l’accertamento del
rispetto della superficie minima per le nuove aperture o trasferimento dell’attività in
altri locali,
3. L’autorizzazione è valida per l’intestatario e per i locali in essa indicati.
4. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali, intendendosi per stagione un
periodi di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180,
che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio.
Art. 3
Attività mista
1. L’attività di parrucchiere misto può essere svolta anche unitamente all’attività di
estetista in forma di imprese esercitate nella medesima sede, avente i requisiti
previsti dal rispettivo Regolamento comunale.
2. Nel caso in cui l’attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il
titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso
dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora
l’attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall’art 10 della L.R.
22.04.2002 n. 12, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono
essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive
attività.
Art. 4
Vendita di prodotti cosmetici
1. Alle imprese artigiane che esercitano l’attività di parrucchiere misto che vendono o
comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in
corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento dell’attività stessa, non
si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 8/1999.
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Art. 5
Casi soggetti ad autorizzazione
1.
Nei casi di seguito elencati, il titolare dell’attività deve presentare domanda di
autorizzazione:
•
Nuova apertura, anche stagionale;
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•
Trasferimento dell’attività in altri locali nell’ambito del Comune;
•
Sospensione dell’attività oltre novanta giorni nei casi di trasferimento
dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte, in caso di comprovata
necessità;
Art. 6
Domanda di autorizzazione
1.
La domanda di autorizzazione all’attività va presentata su competente carta
legale, al Comune e deve contenere i seguenti elementi:
a.
Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e
codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative la domanda è firmata dal
rappresentante legale della società o dalla persona appositamente autorizzata in
forza dei poteri conferitigli dai patti sociali;
b.
Denominazione della ditta che intende esercitare l’attività;
c.
Precisa ubicazione del locale;
d.
Precisa indicazione della superficie del locale;
e.
L’indicazione se l’attività viene esercitata presso l’abitazione del titolare.
2.
Alla domanda va allegato:
a.
Dichiarazione contenente la dimostrazione del possesso della
qualificazione professionale del titolare o dei soci lavoranti o del direttore nel
caso di impresa non artigiana, conseguita ai sensi dell’art. 26 della legge
regionale 2/02.
b.
Dichiarazione sulla disponibilità dei locali;
c.
Estratto di mappa in scala 1:2000;
d.
Planimetria, in triplice copia, datata e firmata dei locali in scala 1:100 dei
locali completa della destinazione d’uso dei singoli locali, della superficie degli
stessi, altezza dei medesimi e della relativa superficie finestrata apribile,
nonché della disposizione delle attrezzature e dei punti lavoro;
e.
Relazione tecnica, in triplice copia, datata e firmata contenente: tipo di
copertura del pavimento e delle pareti, dotazione di acqua calda e fredda (se
rifornimento idrico da pozzo tubolare od artesiano, allegare il referto potabilità
dell’acqua);
f.
Elenco, in triplice copia, datato e firmato di tutte le attrezzature che
vengono usate (compresi gli armadietti per la biancheria sporca e pulita) e dei
sistemi usati per la disinfezione-sterilizzazione delle medesime;
g.
Dichiarazione, in duplice copia, a firma de titolare che tutti i prodotti usati
sono conformi alle vigenti normative, non essendo tossici né pericolosi per la
salute umana;
h.
Duplice fotocopia delle schede tecniche delle apparecchiature utilizzate;
i.
Certificato di agibilità;
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j.
Dimostrazione della conformità della destinazione d’uso dei locali, ai sensi
dell’art. 74 della L.R. 19.11.1991, n. 52, data dalla licenza o concessione
edilizia ovvero dall’autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o
indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di
primo accatastamento o da altri documenti che comprovino la destinazione
d’uso attuale in atto da oltre un biennio;
k.
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla legge 46/90 e
successive modifiche ed integrazioni e delle apparecchiature ed attrezzature
elettromeccaniche.
Art. 7
Casi soggetti alla denuncia preventiva di inizio attività
1.
Nei casi di seguito elencati, il titolare dell’attività deve presentare denuncia
preventiva di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90:
• Trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per
causa di morte, compresa la reintestazione al termine della gestione,
finalizzato all’esercizio dell’attività, il trasferimento comporta di diritto il
trasferimento dell’autorizzazione a condizione che il subentrante sia in
possesso dei requisiti previsto dal presente regolamento; il subentrante
deve presentare la denuncia di inizio attività entro 90 giorni dalla data di
trasferimento dell’azienda, ovvero, nel caso di subingresso per causa di
morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di
esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata
necessità;
• Modifica della superficie dei locali (ampliamento o riduzione) o modifica
alle attrezzature rispetto a quanto precedentemente autorizzato; le
modifiche devono prima riportare il parere favorevole del responsabile
sanitario del settore igiene pubblica della Azienda per i servizi sanitari
competente per territorio; l’ampliamento dei locali deve avvenire nel
rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso mentre la
riduzione deve rispettare i minimi di superficie di cui all’articolo 19.
•
Sostituzione o nomina del responsabile tecnico/direttore dell’azienda;
•
Sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati nell’ambito
della società artigiana;
•
Variazione della ragione sociale della società, compresa l’ipotesi di
sostituzione dei soci non qualificati.
Art. 8
Istruttoria della domanda
1.
L’istruttoria delle pratiche inerenti le domande di autorizzazione per l’attività di
parrucchiere comprende:
a.
La verifica della completezza della domanda, dell’esistenza e della
conformità degli elementi e della documentazione;
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b.
La verifica di conformità dell’istanza alle leggi e regolamenti vigenti
compresa quella relativa agli aspetti igienico-sanitari dei locali, delle
attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici da effettuarsi attraverso la
Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.
2.
Ai fini dell’applicazione dei termini per la formazione del “silenzio assenso”
previsto dall’articolo 20 della legge 241/90 la data di presentazione della domanda
(da cui parte la decorrenza) è quella del ricevimento della domanda stessa
completa in tutte le sue parti.
3.
Qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la domanda
si intende accolta.
4.
La domanda si intende completa quando, oltre ad essere regolare sotto l’aspetto
formale e della completezza, ha ottenuto il parere favorevole dell’Azienda per i
servizi sanitari.
5.
Nel caso di istanza insufficientemente documentata, l'Ufficio dovrà chiederne, il
completamento al richiedente mediante raccomandata, sospendendo l'istruttoria,
dando un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento per il
completamento della pratica e facendo slittare il termine di ricevimento della
domanda alla data di completamento della stessa in tutte le sue parti.
6.
Qualora entro il termine fissato al comma precedente non pervenga agli Uffici
comunali la documentazione richiesta per il completamento della pratica e non vi
siano motivazioni gravi e documentate sulla mancata presentazione della
documentazione mancante, l’Ufficio provvede all’archiviazione della domanda,
dandone comunicazione all’interessato.
Art. 9
Istruttoria delle pratiche soggette a denuncia
1.
Nei casi soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90
l’ufficio competente, ricevute le denunce, ne verifica la regolarità formale e la
rispondenza alle disposizioni di cui al presente regolamento, interessando, se del
caso, l’ufficio di vigilanza per il sopralluogo di competenza e gli altri uffici per la
verifica delle dichiarazioni.
2.
Qualora la denuncia risulti, ai fini della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti, incompleta o non conforme alle disposizioni della normativa vigente,
anche a seguito del sopralluogo effettuato dagli organi di polizia comunale, l’ufficio
invita il denunciante a provvedere alla sua regolarizzazione/conformazione entro il
termine massimo di 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazione alla
denuncia.
3.
Si considera data di presentazione della denuncia quella della denuncia a termini di
legge.
4.
L’ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia regolare, verifica
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Nel computo dei giorni
non viene compreso il termine per l’Azienda per i servizi sanitari necessario per
esprimere l’eventuale parere di competenza.
5.
Se l’accertamento è positivo, il Comune, comunica l’esito favorevole della verifica.
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6.
Se l’accertamento è negativo, il Comune, entro 60 giorni dalla denuncia regolare,
dispone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove ciò sia possibile, l’interessato non provveda a conformarla alla normativa
vigente entro un termine prefissatogli dal Comune ai sensi del precedente comma 2.
7.
Rimane salvo, comune, il potere di controllo e vigilanza del Comune, in qualsiasi
momento.
Art. 10
Rilascio dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del dirigente del servizio.
2. Le imprese che intendano svolgere l’attività in forma artigiana sono tenute ad
iscriversi all’A.I.A. ed a trasmettere al Comune il relativo certificato (ovvero a
comunicare al Comune il numero d’iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro
sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale.
3. Le imprese che intendano svolgere l’attività in forma non artigiana devono
trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese (ovvero a
comunicare al Comune il numero d’iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro
sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale.
4. L’autorizzazione deve essere resa nota al pubblico nel locale oggetto dell’attività e
deve essere esibita a richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli
preposti al controllo sanitario.
5. I parrucchieri misti nell’esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente
di collaboratori familiari e di personale dipendente per l’esclusivo svolgimento di
prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari
all’attività principale.
MODIFICA, TRASFERIMENTO, CESSAZIONE E SOSPENSIONE VOLONTARIA
DELL’ATTIVITA’
Art. 11
Modifiche ai locali
1.
Ogni modifica sostanziale ai locali ed alle attrezzature rispetto a quanto
autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzato, con parere
favorevole dell’Azienda per i servizi sanitari.
Art. 12
Subingresso
1.
Il trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa
di morte, finalizzato all’esercizio dell’attività, comporta di diritto il trasferimento
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dell’autorizzazione a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti
previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2.
Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai
sensi dell’articolo 19 della legge 241/90 entro 90 (novanta) giorni dalla data di
trasferimento dell’azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte,
dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare
l’attività del dante causa, salvo proroga in caso di o provata necessità.
3.
Nei casi di subingresso nella conduzione di esercizi già in attività alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, vanno osservate le norme di cui al
successivo articolo 27.
Art. 13
Trasferimento dell’attività in altri locali
1.
Per il trasferimento della sede dell’attività all’interno del territorio comunale il
titolare deve presentare tutta la documentazione necessaria al fine
dell’accertamento dei requisiti igienici.
2.
I trasferimenti di sede devono essere realizzati in ottemperanza alla superficie
minima dei locali e devono avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche e di
destinazione d’uso dei locali.
Art. 14
Sospensione volontaria dell’attività
1.
2.
3.
La sospensione volontaria dell’attività di parrucchiere misto per un periodo
massimo di 12 mesi, va comunicata al Comune ed alla Commissione provinciale
per l’artigianato competente per territorio, entro 10 giorni dall’inizio della
sospensione medesima.
E’ altresì onere del titolare dare tempestiva comunicazione della riapertura
dell’attività sia al Comune che alla Commissione provinciale per l’artigianato
competente per territorio.
Protrarre la sospensione dell’attività oltre il periodo massimo di dodici mesi, senza
autorizzazione alla proroga, comporta la revoca dell’autorizzazione
amministrativa.
Art. 15
Cessazione
1.
2.
La cessazione dell’attività di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al
Comune, da presentarsi entro 90 giorni dalla stessa, con contestuale restituzione
dell’autorizzazione.
E’ escluso l’obbligo di cui al comma precedente nel caso di cessazione
conseguente a cessione dell’attività.
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REQUISITI
Art. 16
Qualificazione professionale
1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo
l’adempimento dell’obbligo scolastico, in alternativa, mediante:
! Lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di
dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso
un’impresa di parrucchiere.
! Lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista
dalla contrattazione collettiva di categoria.
! Il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un
corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi
presso un’impresa di parrucchiere.
2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio
antecedente la richiesta di autorizzazione ed accertati dal Comune.
3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell’ambito dei
piani regionali di formazione professionale di cui alla L.R.n.76/1982.
Art.17
Requisiti per l’esercizio dell’attività
1. Le imprese che intendano svolgere l’attività di parrucchiere misto in forma artigiana
sono tenute ad iscriversi all’A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato
(ovvero a comunicare al Comune il numero d’iscrizione e la data in cui è avvenuta)
entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale o dalla presentazione della
denuncia di inizio di attività, nei casi in cui sia prevista. Trova applicazione il capo I°
della L.R. 22.04.2002 n. 12.
2. Le imprese che intendano svolgere le attività di parrucchiere misto in forma non
artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle
imprese (ovvero a comunicare al Comune il numero d’iscrizione e la data in cui è
avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale o dalla
presentazione della denuncia di inizio di attività, nei casi in cui sia prevista.
3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione
professionale.
4. I soci, i collaboratori familiari o i dipendenti che esercitano professionalmente
l’attività di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa
qualificazione professionale.
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Art. 18
Accertamenti igienico-sanitari
1. L’accertamento, di cui all’art. 30, 4° comma, lett b) della L.R. 12/02, dei requisiti
igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività
per le quali è richiesta l’autorizzazione nonché dei requisiti igienico-sanitari relativi ai
procedimenti tecnici usati in dette attività è di competenza dell’Azienda per i servizi
sanitari n. 5 “Bassa Friulana”.
Art. 19
Requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali
1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate anche al
domicilio dell’esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati
ad uso diverso, con accesso indipendente dall’esterno, servizi igienici autonomi e
con le caratteristiche di seguito riportate.
2. Tutti i locali dell’attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed
edilizie vigenti ed essere quindi provvisti della certificazione di agibilità devono
possedere i seguenti requisiti:
a) La superficie minima per l’esercizio dell’attività di parrucchiere misto (intesa
come area lavoro, esclusi servizi, igienici, ripostigli, altri vani di servizio, etc.)
deve essere di almeno 20 mq. I locali devono avere superfici finestrate apribili
pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non
fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale:
prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere
preventivo da parte dell'ASS. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà
essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro
distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle
caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del
Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
b) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio,
lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt 2 dal pavimento;
c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo
dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore
di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente
dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b;
d) Qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata
allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto
divisorio di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal
pavimento e dotata di lavapiedi;
e) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale), tutte le
apparecchiature che utilizzano corrente elettrica, devono essere conformi alla L.
46/90, D.to Lg.vo n. 626 del 25.11.1996, D.P.R. n. 462 del 22.10.2001
(marcatura CE, interruttore differenziale con Idn ≤ 30 mA, etc.);
f) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di
sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. mod. ed int. (ad
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esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il
vestiario, vie ed uscite d’emergenza, luci d’emergenza etc.);
Art. 20
Tenuta dei locali, attrezzi ed indumenti
1. Per la tenuta dei locali, degli attrezzi e degli indumenti dovranno essere osservate le
più scrupolose norme igieniche ed in particolare, al titolare, incombono l’obbligo e la
responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro
applicazione è affidata al personale dipendente:
a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato
sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale
per i rifiuti solidi e al D.to Lg.vo n. 22 del 15.02.1997;
b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie
dovranno essere conformi a quanto disposto nella L. 11.10.1986, n. 713 e
successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno
contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai
requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato
prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi,
le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre
seguiti da rapide aereazioni dell'ambiente;
d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare
che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e
di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una
sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il
personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi
in lattice, vinile etc.);
f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi
accuratamente le mani con acqua e sapone;
g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere
lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature
che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo
monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che
possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni
applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e
detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore
oppure 170 C° per un ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla
sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto
livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente
approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda S.S.;
i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima
pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%) o
con prodotti a base di polifenoli per quelle in acciaio;
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j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si
raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
k) E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non
offra la massima garanzia d'igiene;
l) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di
lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con
soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
m) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito
l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
n) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno
recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il
rispetto delle norme igieniche sopraelencate
2. Per le attrezzature si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
a) arredamento lavabile e disinfettabile;
b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da
cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta
in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravesti. Questo
materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;
e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti
costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a
contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati
come previsto dalle procedure identificate nella “conduzione igienica
dell’esercizio”;
f) dotazione di idonei armadietti per contenere il vestiario del personale addetto e
di ripostigli.
ORARI E TARIFFE
Art. 21
Orari e tariffe
1. I negozi di parrucchiere misto debbono osservare l’orario di apertura e chiusura che
verrà stabilito dall’autorità comunale, sentite le organizzazioni di categoria.
2. L’orario di lavoro e il turno di chiusura osservato nonché le tariffe applicate devono
essere esposti in maniera ben visibile dall’esterno.
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Settore Attività Produttive
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CONTROLLI E SANZIONI
Art. 22
Controlli
1. Lo Forze di Polizia dello Stato e del Comune incaricate della vigilanza delle attività
del presente regolamento, sono autorizzate ad accedere per gli opportuni controlli in
tutti i locali, compresi quelli al domicilio in cui si svolge l’attività.
Art. 23
Abusivismo
1. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta, il Comune ordina la cessazione dell’attività
quando questa è esercitata senza autorizzazione.
2. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni e
salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d’ufficio.
Art. 24
Sanzioni
1. Ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 12/2002, l’esercizio dell’attività artigiana
in assenza dell’iscrizione all’A.I.A. nei termini previsti dall’art. 14, comma 1 della
legge stessa, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a
euro 3.098.
2. Ai sensi dell’art. 17 comma 6 della L.R. 12/2002 la mancata presentazione della
denuncia di modifica o di cessazione dell’attività all’A.I.A nei termini fissati
dall’art. 14 comma 1, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro
258 a euro 1.291.
3. Ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. 12/2002 l’esercizio dell’attività di
parrucchiere misto in assenza dell’autorizzazione comunale o della denuncia di
inizio-attività, ove ammessa, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da
€ 516 a € 1.549.
4. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, si
osserva la legge regionale 17.01.1984 n.1 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 25
Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività di parrucchiere misto è
sospesa qualora l’attività sia svolta in contrasto con le disposizioni della L.R.
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2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.
4.
5.
12.04.2002 n. 12 e del presente Regolamento. La sospensione
dell’autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali
l’autorizzazione è revocata.
La sospensione viene comminata nei seguenti casi:
inosservanza delle disposizioni concernenti l’orario ed il calendario delle giornate
di apertura e chiusura stabilite dal Sindaco ai sensi dell’art. 21 del presente
Regolamento – 1 giorno lavorativo di sospensione;
mancata esposizione di idoneo cartello visibile dall’esterno indicante l’orario di
lavoro, il turno di chiusura osservato e le tariffe applicate – 1 giorno lavorativo di
sospensione;
mancata comunicazione, entro il termine di giorni sessanta dal rilascio
dell’autorizzazione o dalla data di presentazione delle denuncia inizio attività, ove
prevista, dell’avvenuta iscrizione all’A.I.A. o al Registro delle Imprese – 1 giorno
lavorativo di sospensione;
sostituzione, non autorizzata dal Comune, del soggetto o dei soggetti in
possesso della qualificazione professionale di parrucchiere misto – 10 giorni
lavorativi di sospensione;
prosecuzione dell’attività dell’imprenditore artigiano, nel caso indicato all’art. 13
comma 9 della L.R. 12/2002, senza l’avvalimento di responsabile tecnico in
possesso della relativa qualificazione professionale previsto dall’art 13 comma
11 della legge citata – 10 giorni lavorativi di sospensione;
violazione delle disposizioni previste agli artt. 18, 19, 20 del presente
Regolamento, accertate dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria – 20
giorni lavorativi di sospensione;
L’autorizzazione sarà revocata qualora il titolare, il socio partecipante o il
direttore d’azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Inoltre viene pronunciata la decadenza dell’autorizzazione in caso di mancata
riattivazione dell’attività entro 12 mesi dalla sospensione.
La sospensione e la revoca devono essere adottate, dopo diffida ad adempiere
con prefissione di termine e non pregiudicano l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 17 della L.R. 12/2002.
CONTENZIOSO
Art. 26
Ricorsi
1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione, di annullamento ai
sensi dell’art. 20 della legge 241/90, di sospensione e di revoca di cui all’art. 34 della
L.R. 12/02 può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
1199/1971.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
Disposizioni transitorie
1.
Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n.
16 per l’esercizio dell’attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo,
parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento
dell’attività di parrucchiere misto di cui al presente regolamento.
2.
Il subentrante nell’autorizzazione in un esercizio in attività alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, prima di presentare la denuncia di inizio attività,
deve provvedere all’adeguamento dei requisiti igienico-sanitari di cui ai precedenti
articoli 19 e 20.
3.
Nel caso in cui il completo adeguamento alle norme di cui ai citati articoli non sia
possibile, per motivi di natura tecnica, l’interessato dovrà presentare apposita
dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato dalla quale risulti l’impossibilità
tecnica all’adeguamento, nonché le relative cause.
4.
Nel caso previsto dal precedente comma, acquisita la suddetta dichiarazione
asseverata, il responsabile del servizio competente può concludere favorevolmente
il procedimento di verifica dei requisiti e presupposti di legge anche in deroga al
parere preventivo della competente A.S.S., alle disposizioni contenute nei
precedenti articoli 19 e 20 ed alle prescrizioni del regolamento edilizio in materia di
agibilità dei locali alle quali non sia assolutamente possibile adeguarsi per motivi di
natura tecnica.
5.
Qualora l’adeguamento non sia possibile concluderlo preventivamente rispetto alla
denuncia di inizio attività il subentrante può chiedere di completare l’adeguamento
entro dodici mesi dalla data della presentazione della denuncia di inizio attività,
prorogabile inderogabilmente una sola volta per un periodo non superiore a sei
mesi.
6.
Il mancato adeguamento nei tempi su esposti comporta la decadenza dal diritto di
esercitare l’attività del dante causa.
Art. 28
Abrogazione di norme precedenti
1.Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in modo
particolare il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
23.03.1993 e successive modificazioni.
Art. 29
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività
della delibera consiliare di adozione.
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