G-251 - Integrazione fondo straordinario anno 2013 ex art 14 c 2 per

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G-251 - Integrazione fondo straordinario anno 2013 ex art 14 c 2 per
COMUNE DI TERRALBA
Letto approvato e sottoscritto
(Provincia di Oristano)
IL SINDACO
(f.to Pietro Paolo Piras)
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dr. Gian Luigi Murgia)
DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 251
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
del 03.12.2013
Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all’Albo Pretorio
Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno
Terralba, lì
03.12.2013
per quindici giorni consecutivi.
03.12.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dr. Gian Luigi Murgia)
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal
giorno _______________________
Oggetto: Incremento del fondo per lo straordinario ex art. 14 comma 2 CCNL
01/04/1999 e art. 39 CCNL 14/09/2001 per fronteggiare eventi eccezionali.
Attribuzione risorse.
L’anno duemilatredici il giorno tre del mese di dicembre nella sala delle
adunanze del Comune, alle ore 15,30 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori
al giorno _______________________ ed è divenuta esecutiva, ai sensi
dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Presenti Assenti
Terralba, lì
IL MESSO COMUNALE
(____________________)
N° 732
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gian Luigi Murgia)
del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio
1) Piras Pietro Paolo
X
2) Dessì Giacomo
X
3) Murtas Alessandro
X
4) Perra Gianfranco
X
5) Siddi Stefano
X
Totale
05
00
Per copia conforme
Assiste il Segretario Generale Dott. Gian Luigi Murgia
Terralba, lì ______________________
IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO
Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
•
•
•
I contratti collettivi nazionali del 31/03/99, 01/04/99, 14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 09/05/2006, 11/04/2008 ed ultimo il biennio
economico del 31/07/2009 ed in particolare gli articoli 4 e 31 del C.C.N.L. 05.10.2001.
Il Decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
PREMESSO che per quanto riguarda il lavoro straordinario si ricomprendono nel novero degli eventi eccezionali, straordinari, imprevedibili o per
calamità naturali:
o
gli eventi che, seppure prevedibili, non rientrano nell'ordinaria natura della struttura chiamata ad adempierli, né sono inquadrabili nell'ambito di
un preciso piano di attività finanziabili con le risorse ordinarie;
o
gli eventi che, pur rientrando in una categoria di eventi programmabili e di competenza, assumono il carattere di “eccezionalità” per la
particolare e straordinaria dimensione e unicità dell'evento (a titolo esemplificativo la programmazione e gestione di manifestazioni a rilievo
extraterritoriale di particolare richiamo e dimensione organizzativa; l’organizzazione di eventi straordinari a carattere culturale, ricreativo e
sportivo ecc.. al fine di dare risalto ai beni del nostro territorio per una rivalutazione del turismo ed un conseguente ritorno per l'economia);
o
gli eventi che per l'urgenza con cui devono essere attuati (a titolo esemplificativo gli interventi a tutela dell'incolumità pubblica in connessione
con eccezionali condizioni atmosferiche, interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a eventi meteorologici)";
VERIFICATO che:
- le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e non possono essere utilizzate come fattore
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro (art. 38 comma 1 CCNL 14/09/2000);
- le prestazioni di lavoro straordinario devono essere espressamente autorizzate dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio
individuate dall’Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione (art. 39 CCNL 14/09/2000);
- l’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro svolge una pluralità di funzioni, tutte
riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento a cui deve essere improntata l’azione della P.A. ai sensi
dell’art. 97 Costituzione;
RILEVATO che la costante giurisprudenza amministrativa ha stabilito, fatte salve le eccezioni riportate di seguito, che non è ammissibile remunerare
il lavoro straordinario senza la preventiva autorizzazione rilasciata nei modi prescritti, “…atteso che occorre verificare in concreto la sussistenza
delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a dette prestazioni …”;
PRESO ATTO direttamene dai servizi maggiormente coinvolti nella c.d. “emergenza alluvione” che:
- l’Amministrazione è stata impegnata su più fronti e versanti sin dall’inizio dell’emergenza per garantire la viabilità, coordinare i soccorsi di
protezione civile;
- il personale impiegato nelle predette attività nel periodo interessato dalla c.d. "emergenza alluvione" si trovava ad operare in regime di orario
libero, così come contemplato dalla normativa sull’orario di servizio e di lavoro, in considerazione della tipologia di attività, anche non
programmabili, da svolgere.
DATO ATTO della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse, peraltro riconducibili alle priorità strategiche dell’Amministrazione, che hanno reso
necessario il ricorso alle prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro, nonché del fatto che le suddette prestazioni aggiuntive sono state
svolte dal personale interessato per obbligo d’ufficio al fine di sopperire ad esigenze indifferibili ed urgenti;
VISTI i conteggi effettuati dall’Ufficio del Personale delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale nel periodo dell'emergenza alluvione
certificate dal sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.
VISTA la determinazione del responsabile del servizio gestione delle risorse n. 148 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Assunzione impegni di spesa
ed attribuzione budget relativi al fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2013” nella quale si ripartisce tra i vari servizi il fondo per lo
straordinario che è pari ad €. 16.705,22.
RITENUTO, pertanto, necessario e improcrastinabile assegnare le somme occorrenti alla remunerazione integrale del lavoro straordinario per eventi
eccezionali legittimamente espletato e quantificato in € 20.700,00 (al lordo di oneri e IRAP) ad integrazione delle risorse determinate con l’atto
predetto.
RICHIAMATA la Circolare n. 12/2011 con cui la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito un’interpretazione del comma 1 dell’art. 9 del D.L. n.
78/2010;
RILEVATO che con riferimento alle definizioni di “trattamento economico complessivo” e di “trattamento ordinariamente spettante” la Rgs ha
precisato che per entrambe le espressioni, sulla base di una lettura sistematica dell’articolo citato, vanno considerate, oltre al trattamento
fondamentale, le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo al netto degli eventi straordinari indicati per legge;
PRECISATO che l'erogazione delle predette somme non risulta in contrasto con le prescrizioni di cui al D.L. 78/2010, in quanto trattasi di
corresponsione di salario accessorio a fronte di prestazioni eccezionali effettivamente rese dal personale in servizio;
PRESO ATTO delle eccezioni a tale principio generale ribadite in giurisprudenza e sintetizzabili nelle seguenti casistiche:
a) il caso in cui lo svolgimento dell’attività lavorativa non rappresenta una libera scelta del dipendente ma deriva da un obbligo scaturente da ragioni
organizzative cogenti ed in qualche modo ascrivibili a scelte dell’amministrazione;
b) il caso in cui, in situazioni del tutto eccezionali e verificata in concreto la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione emana
un provvedimento postumo allo svolgimento della prestazione di lavoro straordinario resa, tendente a “sanare” l’assenza dell’autorizzazione
preventiva;
PRECISATO che si rinvia al responsabile del 2° servizio – assetto ed utilizzazione del territorio l’adozione degli atti connessi e conseguenti al
presente provvedimento, compresa l’erogazione degli emolumenti mediante utilizzo delle risorse che con il presente atto risulteranno essere
disponibili.
RAMMENTATO che i dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori al personale, ai sensi di quanto stabilito dal
comma 4, articolo 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. e pertanto anche della gestione del lavoro straordinario quando richiesto in rapporto alle
esigenze delle strutture;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUELL approvato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 sono stati acquisiti i pareri:
Del Funzionario Responsabile del 1° Servizio – Gestione delle Risorse, Dr. Stefano Usai per la regolarità tecnica: POSITIVO;
Del funzionario Responsabile del 1° Servizio – Gestione delle Risorse, Dr. Stefano Usai per la regolarità contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria: POSITIVO.
RICHIAMATI:
- l’art. 14, comma 2, del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 1° Aprile 1999, che stabilisce che le risorse annualmente destinate alla
corresponsione dei compensi per lavoro straordinario “...possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di
legge connesse alla tutela di particolari attività e, in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi
eccezionali…”;
- gli artt. 38 e 39 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali (code contrattuali) sottoscritto in data 14 settembre 2000, che hanno integrato la
disciplina del citato art. 14 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999;
- l’art. 39, comma 1, del CCNL del 14 Settembre 2000, come novellato dall’art. 16 del CCNL 05/10/2001, che prevede, in particolare, che “lo
straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari
imprevedibili o per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL del 01/04/1999”;
VERIFICATO, altresì che il comma 4 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il ricorso a
prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali, esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato
ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili,
predisposti per le stesse;
CONSIDERATO che la normativa di riferimento ha provveduto a individuare alcune situazioni e casistiche in cui è possibile effettuare prestazioni
straordinarie, nonché a finalizzare, seppure in un’accezione ampia e generica, l’istituto in parola ad eventi eccezionali, straordinari, imprevedibili o
per calamità naturali;
DATO ATTO che a partire dal 18 novembre u.s. il territorio locale è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici e che per fronteggiare la
situazione di emergenza il Comune, per quanto di competenza, ha attivato e potenziato le attività previste nel piano di Protezione Civile, con
l’immediata attivazione del C.O.C..
PRECISATO che il Consiglio dei Ministri in data 19/11/2013 ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio della Regione Autonoma della
Sardegna, per 180 giorni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013.
VISTA l’ordinanza n. 122 del 20/11/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanata per disciplinare i primi interventi di protezione civile in
conseguenza dei suddetti eventi meteorologici, nella quale viene nominato il Commissario Delegato per l’emergenza e formalizzato il piano degli
interventi.
DATO ATTO che le risorse attribuite con la presente deliberazione saranno erogate solo a seguito di attribuzione delle corrispondenti risorse dalla
Protezione Civile, nel qual caso non concorreranno alla determinazione della spesa del personale per l’anno 2013.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese.
DELIBERA
Di incrementare le risorse di previste dalla determinazione del responsabile del servizio gestione delle risorse n. 148 del 25/07/2013 avente ad
oggetto “Assunzione impegni di spesa ed attribuzione budget relativi al fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2013” attribuendo risorse
che saranno gestite dal responsabile del 2° servizio – assetto ed utilizzazione del territorio per ulteriori € 20.700,00 (al lordo di oneri e IRAP).
Di dare atto che le risorse in parola saranno erogate solo a seguito di attribuzione delle corrispondenti risorse dalla Protezione Civile, nel qual
caso non concorreranno alla determinazione della spesa del personale per l’anno 2013.
Di prendere atto che l’importo complessivo di €. 20.700,00 verrà imputato nel seguente modo:
€. 15.600,00 sul capitolo 4880 intervento 1090301 avente ad oggetto “Straordinario al personale dipendente - emergenza alluvione” che
presenta sufficiente disponibilità;
€. 3.750,00 sul capitolo 4881 intervento 1090301 avente ad oggetto “Oneri previdenziali e assistenziali su straordinario - emergenza
alluvione” che presenta sufficiente disponibilità.
€. 1.350,00 sul capitolo 4980 intervento 1090307 avente ad oggetto “IRAP su straordinario emergenza alluvione” che presenta sufficiente
disponibilità..
CON separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del
4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.