Organizzazione prevenzione, figure sicurezza, organi di vigilanza

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Organizzazione prevenzione, figure sicurezza, organi di vigilanza
CORSO DI FORMAZIONE
PER LAVORATORI
AREA SCIENTIFICA – RISCHIO ALTO
FORMAZIONE GENERALE
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
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Argomenti
• Quadro normativo
• Organizzazione della prevenzione
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti
• Organi di vigilanza, controllo e
assistenza
QUADRO NORMATIVO
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Quadro normativo
Codice Penale 1930 art. 451: omissione colposa di
cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Codice Civile 1942 art. 2087: tutela delle condizioni
di lavoro “L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro”
Quadro normativo
Nel campo della salute e sicurezza sul lavoro la
normativa ha iniziato a svilupparsi nel secondo
dopoguerra, quando sono state emanate le prime
leggi ad hoc
ANNI ’50
D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro”
D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
D.P.R. 303/56 “Norme generali per l’igiene del
lavoro”
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Quadro normativo
Negli anni ‘90, sono state recepite le direttive
europee. In seno a questo rinnovamento è nato il
D.Lgs. 626 del 1994
ANNI ‘90
D.Lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici”
D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”
D.Lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di
lavoro”
Quadro normativo
• Nel 2008 il cosiddetto Testo Unico, il Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile ha recepito la gran parte
di normativa del settore e costituisce, pertanto, il
principale testo di riferimento per la materia.
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Quadro normativo
Il D.Lgs. 81/08, composto da 13 titoli, 306 articoli e 51 allegati
• ha esteso a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutti i lavoratori,
subordinati, autonomi e imprese familiari e a tutte le tipologie di rischio
l’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
• mette maggiormente in rilievo le figure che all’interno delle aziende
devono occuparsi di sicurezza e tutelare i lavoratori
• introduce sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in esso
contenute
• prevede obblighi di informazione, formazione e addestramento
• prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola nei
seguenti casi: aziende che non rispettino il TU, aziende che hanno più del
20% dei lavoratori in nero, aziende che sottopongono i i dipendenti a turni
di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria
Quadro normativo
D.Lgs. 81/08
Titolo I: Disposizioni generali
Titolo II: Luoghi di lavoro
Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili
Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali
Titolo VIII: Agenti fisici
Titolo IX: Sostanze pericolose
Titolo X: Esposizione ad agenti biologici
Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive
Titolo XII: Disposizioni in materia di penale e di procedura penale
Titolo XIII: Norme transitorie e finali
LI: Allegati tecnici
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Quadro normativo
L’81/08 non è però l’unica legge esistente in questo campo: la
tutela del lavoratore è garantita dall’applicazione di più norme.
DECRETO
TITOLO
AMBITO
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro
D.M. 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio
Prevenzione antincendi
D.M. 388/2003
Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15,
comma 3, del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 e
successive modifiche
Disposizioni sul pronto soccorso
aziendale
D.Lgs. 151/2001
Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e delle
paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53
Tutela delle donne gestanti e
puerpere
D.M. 37/2008
Disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno
Conformità impiantistica
Quadro normativo
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero della Sanità
Ministero della Funzione Pubblica
Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363
Regolamento
recante
norme
per
l’individuazione delle particolari esigenze delle
Università e degli Istituti di Istruzione
Universitaria ai fini delle norme contenute nel
D.Lgs 19
19..09
09..94
94,, n. 626 e successive modifiche
ed integrazioni
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21/10/98
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REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’
(Emanato con D.R. n. 1215 del 28 giugno 2007, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 69)
Capo I - RUOLI E COMPITI DEI COMPONENTI DELLE SQUADRE DI EMERGENZA
Art. 1 - Condizioni normali di esercizio Art. 2 - Condizioni di emergenza
Art. 3 - Condizioni di fine emergenza
Capo II - GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 4 - Edifici Universitari con servizio centralizzato di portineria
Art. 5 - Formazione del personale di portineria
Art. 6 - Edifici Universitari privi di servizio centralizzato di portineria
Art. 7 - Procedure organizzative per il lavoro durante l’orario di non fruibilità della struttura
Capo III - SCIOPERO GENERALE
Art. 8 - Servizio centralizzato di reperibilità
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ORGANIZZAZIONE DELLA
PREVENZIONE
Soggetti attori della sicurezza
Lavoratori
Datore di lavoro
Dirigenti
Responsabili della attività didattica e/o ricerca in laboratorio
Preposti
Referenti per la sicurezza
Tutor per la formazione
Addetti al primo soccorso
Addetti alla gestione delle emergenze
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Servizio di Prevenzione e Protezione
Medico Competente – Servizio di Sorveglianza Sanitaria
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LAVORATORE
Persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro.
[…] Sono equiparati gli allievi degli istituti
di istruzione ed universitari e i
partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici.
LAVORATORE
•
personale docente, tecnico e amministrativo dipendente
dell’Università;
•
personale non organicamente strutturato e quello degli
enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono
l’attività presso le strutture dell’università;
•
studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi,
tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando
frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e,
in ragione dell’attività specificamente svolta, siano
esposti ai rischi individuati nel documento di
valutazione.
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Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono in particolare:
•
contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
•
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
•
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
•
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
•
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
Obblighi dei lavoratori
•
•
•
•
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque
disposti dal medico competente.
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DATORE DI LAVORO
Il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto, che secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha
la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.
DATORE DI LAVORO
Art. 2, co. 1, lett. a) Regolamento Sicurezza
“Rettore quale organo a rilevanza esterna e in quanto
Rappresentante Legale dell’Università, Presidente del
Consiglio di Amministrazione. Svolge le funzioni di datore di
lavoro unico”
Rettore Prof. Angelo Riccaboni
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DATORE DI LAVORO
effettuare la valutazione dei rischi
predisposizione delle misure di protezione e
prevenzione conseguenti
formazione/informazione dei lavoratori
nomina le figure della sicurezza
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento di valutazione dei rischi
la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi
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OBBLIGHI CENTRALI
Adeguamento
e tenuta a
norma
Interventi strutturali e di
manutenzione degli edifici
assegnati in USO all’Università
-
costruzione, manutenzione e modifica delle parti achitettoniche
-
concessioni edilizie, abitabilità, agibilità
-
prevenzione incendi (CPI – NOP- etc.)
OBBLIGHI CENTRALI
realizzazione e manutenzione di:
impianti termici, di
condizionamento o
climatizzazione a servizio
dell’INTERO stabile
impianti di distribuzione metano
depositi di gas tecnici
impianti antincendio
impianti elettrici
impianti telefonici
acqua potabile
rete degli scarichi idrici
ascensori, montacarichi,
montascale
apparecchiature a pressione di
interesse generale
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Obblighi delle Strutture Operative
(purché dotate di poteri di spesa)
SICUREZZA E IGIENE
le attrezzature, gli strumenti e gli agenti chimici impiegati nei laboratori e nei
centri di ricerca e di sperimentazione
controllo degli impianti tecnologici di pertinenza
i dispositivi di protezione individuali
la detenzione di gas tossici
l’impiego di sostanze radioattive
l’utilizzo di fluidi speciali
DIRIGENTE
Soggetto che, formalmente incaricato della
responsabilità di una struttura operativa,
esercita il potere decisionale e risponde dei
risultati della gestione di essa nel quadro
dell’impostazione generale stabilito dal datore
di lavoro e delle risorse umane e attrezzature
tecniche affidategli.
PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ
POTERE ECONOMICO
POTERE DECISIONALE
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DIRIGENTE
Art. 2, co. 1, lett c) Regolamento Sicurezza
“La funzione di dirigente decorre dalla data di insediamento,
limitatamente ai luoghi in cui essa si esercita e alle persone
che gli afferiscono direttamente o indirettamente.”
- Direttore Generale Dr. Marco Tomasi
- Dirigenti Amministrativi Dr. Giovanni Colucci
- Direttori di Dipartimento
DIRIGENTE
COMPITI e FUNZIONI dei DIRIGENTI
forniscono al SPP informazioni in merito:
- alla natura dei rischi
- all’organizzazione del lavoro
- alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive
- alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi
predispongono tutte le misure di tutela (prevenzione, protezione e organizzative) specifiche
per le attività di lavoro
impartiscono istruzioni di ordine tecnico e di normale prudenza
promuovono la formazione/informazione dei lavoratori
richiedono l’osservanza da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione collettiva e
individuale
individuano gli addetti alle emergenze (primo soccorso, incendio, etc.)
frequentano appositi corsi di formazione (16 ore, 6 ore aggiornamento quinquennale)
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RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA
E/O DI RICERCA IN LABORATORIO
Responsabili dell’attività di
RICERCA in laboratorio
sono individuati nei titolari di
fondi assegnati:
• da soggetti terzi all’Università,
Responsabili dell’attività di
DIDATTICA in laboratorio
sono individuati nei titolari di
insegnamento
o
• dalla stessa Università
per finanziare attività di ricerca
che vengono svolte in laboratori
dell’Università
RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA
E/O DI RICERCA IN LABORATORIO
identifica i lavoratori che collaborano nella sua attività di
didattica e/o ricerca che possono essere esposti a rischio
comunica tempestivamente ogni modifica della sua attività
anche al fine di aggiornare la valutazione del rischio
si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, dandone
comunicazione al datore di lavoro, al dirigente e al preposto
adotta e fa adottare le misure di prevenzione e protezione
PRIMA che le attività di rischio vengano poste in essere
frequenta i corsi di formazione
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I dirigenti possono nominare i PREPOSTI, i quali hanno il dovere di
collaborare allo svolgimento dell’attività di generale supervisione all’interno del
proprio luogo di lavoro
PREPOSTO
Soggetto con il compito di assicurarsi in modo continuo ed
efficace, che il lavoratore segua le disposizioni e le istruzioni di
sicurezza impartite, utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro
ed in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmente
prescritti.
Tale compito implica il dovere di sorveglianza affinché le misure di
prevenzione e protezione predisposte dai dirigenti ricevano
concreta attuazione da parte di ogni lavoratore.
I preposti vengono designati dal dirigente mediante ordine di
servizio interno.
PREPOSTO
• Art. 2 - D.Lgs. 81/08 “Definizioni”
Persona che, in ragione delle competenze professionali
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa.
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Obblighi del Preposto
Il PREPOSTO deve:
• vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di sicurezza, sull’effettiva
applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione collettivi e individuali
• esigere l’osservanza, da parte di lavoratori, degli obblighi e delle misure di
prevenzione predisposte
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta
• frequentare appositi corsi di formazione (20 ore area umanistica, 24 ore
area scientifica, 6 ore aggiornamento quinquennale)
REFERENTE PER LA SICUREZZA
• accompagna i tecnici del SPP e i medici del SSS durante i
sopralluoghi periodici
• compila il registro degli eventi
• controlla/sollecita la segnalazione degli esposti a rischi specifici
• aggiorna le informazioni necessarie per la valutazione del rischio
(agenti chimici, biologici, etc.)
• frequenta un corso di formazione di 7 ore
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REGISTRODEGLI
DEGLI EVENTI
REGISTRO
EVENTI
QUASI-INFORTUNI
INFORTUNI MANCATI
Incidenti che pur verificandosi
danno luogo a danni minimi o
nulli
Occasioni in cui non si è
verificato l’incidente per pura
fortuna
es. : il lavoratore scivola su una
scala e cade senza riportare
danni
es. : il lavoratore scivola su una
scala e non cade perché riesce a
tenersi sul corrimano
TUTOR PER LA FORMAZIONE
Figura con provata esperienza e competenza nel settore della sicurezza,
che svolge attività formativa di carattere specifico dei lavoratori soggetti a
rischio.
L’attività formativa è svolta sotto il coordinamento ed in stretta
collaborazione con il SPP.
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TUTOR PER LA FORMAZIONE
Il TUTOR PER LA FORMAZIONE deve:
• informare il personale che non stabilmente frequenta la struttura su: rischi generici,
nominativi degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, nonché sulle modalità per
attivare prontamente i soccorritori esterni
• formare i lavoratori afferenti alla propria struttura operativa sui rischi specifici inerenti le
proprie attività lavorative
• compilare il registro della formazione
• frequentare un corso di formazione di 7 ore
Addetti alle emergenze
Gli addetti vengono designati con decreto rettorale dal Datore
di Lavoro, su segnalazione del Dirigente che li identifica tra il
personale docente
personale tecnico-amministrativo
I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per
giustificato motivo (inidoneità psicofisica che viene valutata
esclusivamente dal Medico Competente). Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici
dell’azienda o dell’unità produttiva.
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Addetti al Primo Soccorso (D.M. 388/03)
Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di
formazione specifico (12 ore, aggiornamento triennale 4 ore).
Compiti dell’addetto al primo soccorso:
•Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta
del pronto soccorso)
•Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari
della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più
vicini
•Intervenire in caso di infortunio onde evitare
all’infortunato siano portate azioni non corrette
che
Addetti alla Gestione delle Emergenze
(D.M. 10/3/1998)
Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di
formazione specifico (16 ore).
• Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di
prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza,
porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di
evacuazione ecc.
• Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici
competenti
• Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di
sicurezza e di emergenza
• Intervenire in caso di incendio/emergenza in base alle
conoscenze e alle competenze acquisite nella formazione
specifica
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Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro.
• Può accedere a tutti i luoghi di lavoro
• È consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla nomina del
RSPP
• Riceve le informazioni provenienti dall’Organo di vigilanza
• Partecipa alla riunione periodica
• Avverte il RSPP dei rischi individuati
• Può far ricorso alle autorità competenti
• Riceve una formazione adeguata (32 ore + 8 ore aggiornamento
annuale)
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Sono individuati nell’ambito
del personale tecnico-amministrativo
del personale docente
degli studenti
n. 8
n. 1
n. 2
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Università degli Studi di Siena
Sig. Sergio Ramaldi
Dr.ssa Daniela Vannoni
Uff. Tecnico
Sede di Arezzo
Dip. di Biotecnologie Mediche
Dr. Izzo Senatro
Sig. Nicola Semboloni
Dip. di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente
Biblioteca di Area Economia
Sig. Giancarlo Pagani
Sig. Gabriele Pasqui
Dip. di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente
Divisione Appalti, Convenzioni e
Patrimonio
Prof. Gianfranco Corbini
Sig. Marcello Magi
Dip. di Biotecnologie, Chimica e Farmacia
Dott. Roberto Bartali
Servizio Reti, Sistemi e Sicurezza Informatica
Ufficio Studenti e Didattica
Dip. di Scienze della Formazione,
Scienze Umane e della Comunicazione
Interculturale - Sede di Arezzo
Sig. Kris Cipriani
Sig.ra Ilaria Machetti
Studente
Studentessa
Servizio di prevenzione e protezione
Insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i
lavoratori.
Il Servizio di prevenzione e protezione deve :
• individuare i fattori di rischio
• elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive;
• elaborare le procedure di sicurezza
• proporre i programmi di informazione e formazione
• partecipare alle consultazioni e riunioni sulla sicurezza
• informare e formare i lavoratori
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Servizio di prevenzione e protezione
Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Simone Barbagli 0577-235104
[email protected]
SUPPORTO E CONSULENZA IN
MATERIA DI SICUREZZA
Servizio di
[email protected]
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Servizio di Sorveglianza Sanitaria
Sorveglianza sanitaria
Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa.
Comprende:
- visite preventive
- visite periodiche
- visite a richiesta del lavoratore
- alla ripresa del lavoro a seguito assenza maggiore di 60 gg per motivi
di salute
- eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate ai
rischi per la sicurezza e la salute
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Obblighi del Medico Competente
Il Medico Competente:
partecipa alla valutazione dei rischi
effettua la sorveglianza sanitaria
predispone le misure di tutela della salute e delle integrità
psico-fisica dei lavoratori
si occupa di formazione ed informazione nei confronti dei
lavoratori (per la parte di competenza)
SANZIONI PER I VARI SOGGETTI
AZIENDALI
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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Mancata designazione del RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o con
l’ammenda da 2500 a 6400 euro per il datore di lavoro
Mancata designazione degli addetti alle emergenze: arresto
da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro per il
datore di lavoro – dirigente
Mancata formazione del personale: arresto da 2 a 4 mesi o
con l’ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro –
dirigente
Mancata organizzazione della gestione delle emergenze:
arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro
per il datore di lavoro – dirigente
Sanzioni per il preposto
Arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro in caso di:
Mancato controllo sulla osservanza da parte dei lavoratori degli
obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Mancata richiesta di osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e mancate disposizioni
sull’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.
Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente di
condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro.
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Sanzioni per il preposto
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro in caso di:
Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico
Mancata informazione tempestiva per i lavoratori esposti al rischio
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
Mancata frequenza di appositi corsi di formazione.
Sanzioni per il lavoratore
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro in caso
di:
• Non osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della
protezione individuale e collettiva.
• Utilizzo in modo inappropriato dei dispositivi di protezione
• Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di
sicurezza, di segnalazione o di controllo.
• Non partecipazione ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro
• Mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti
• Rifiuto della designazione per la gestione delle emergenze
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ORGANI DI VIGILANZA,
CONTROLLO E ASSISTENZA
La vigilanza
In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza
principalmente deputati ad intervenire sono:
Aziende Sanitarie Locali
Direzione Provinciale del lavoro
Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
Vigili del Fuoco
Comando Carabinieri c/o Ispettorato del Lavoro
Ministero dell’Industria
Comitati di coordinamento regionali
Polizia Giudiziaria
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La vigilanza
L’attività di vigilanza può essere esercitata:
– su iniziativa del Servizio Competente (ASL, Direzione Provinciale del
Lavoro, Vigili del Fuoco, Comitati regionali, etc.)
– su delega della Procura della Repubblica (attraverso la polizia giudiziaria)
– su segnalazione o richiesta di intervento (azione delle organizzazioni
sindacali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di qualsiasi
lavoratore, o “controlli incrociati” effettuati da altro ente pubblico
Estinzione delle contravvenzioni in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro
Organo di vigilanza
Sopralluogo e accertamento dell’irregolarità
Verbale con prescrizione e termine per la regolarizzazione
Comunicazione della notizia
di reato al P.M.
Verifica della regolarizzazione
ADEMPIMENTO
Ammissione del contravventore al
pagamento di ¼ del massimo
dell’ammenda stabilita
Comunicazione al P.M.
dell’avvenuto adempimento e del
pagamento
Sospensione del
procedimento penale
INADEMPIMENTO
Comunicazione del
mancato adempimento
al P.M.
Ripresa del
procedimento penale
Richiesta di archiviazione al P.M.
Estinzione del reato
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