Organizzazione prevenzione, figure sicurezza, organi di vigilanza
Transcript
Organizzazione prevenzione, figure sicurezza, organi di vigilanza
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AREA SCIENTIFICA – RISCHIO ALTO FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 1 Argomenti • Quadro normativo • Organizzazione della prevenzione • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti • Organi di vigilanza, controllo e assistenza QUADRO NORMATIVO 2 Quadro normativo Codice Penale 1930 art. 451: omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Codice Civile 1942 art. 2087: tutela delle condizioni di lavoro “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” Quadro normativo Nel campo della salute e sicurezza sul lavoro la normativa ha iniziato a svilupparsi nel secondo dopoguerra, quando sono state emanate le prime leggi ad hoc ANNI ’50 D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” D.P.R. 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro” 3 Quadro normativo Negli anni ‘90, sono state recepite le direttive europee. In seno a questo rinnovamento è nato il D.Lgs. 626 del 1994 ANNI ‘90 D.Lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici” D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine” D.Lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di lavoro” Quadro normativo • Nel 2008 il cosiddetto Testo Unico, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile ha recepito la gran parte di normativa del settore e costituisce, pertanto, il principale testo di riferimento per la materia. 4 Quadro normativo Il D.Lgs. 81/08, composto da 13 titoli, 306 articoli e 51 allegati • ha esteso a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutti i lavoratori, subordinati, autonomi e imprese familiari e a tutte le tipologie di rischio l’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro • mette maggiormente in rilievo le figure che all’interno delle aziende devono occuparsi di sicurezza e tutelare i lavoratori • introduce sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in esso contenute • prevede obblighi di informazione, formazione e addestramento • prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola nei seguenti casi: aziende che non rispettino il TU, aziende che hanno più del 20% dei lavoratori in nero, aziende che sottopongono i i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria Quadro normativo D.Lgs. 81/08 Titolo I: Disposizioni generali Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici Titolo IX: Sostanze pericolose Titolo X: Esposizione ad agenti biologici Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni in materia di penale e di procedura penale Titolo XIII: Norme transitorie e finali LI: Allegati tecnici 5 Quadro normativo L’81/08 non è però l’unica legge esistente in questo campo: la tutela del lavoratore è garantita dall’applicazione di più norme. DECRETO TITOLO AMBITO D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio Prevenzione antincendi D.M. 388/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 e successive modifiche Disposizioni sul pronto soccorso aziendale D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Tutela delle donne gestanti e puerpere D.M. 37/2008 Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno Conformità impiantistica Quadro normativo Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Ministero della Sanità Ministero della Funzione Pubblica Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs 19 19..09 09..94 94,, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21/10/98 6 REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’ (Emanato con D.R. n. 1215 del 28 giugno 2007, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 69) Capo I - RUOLI E COMPITI DEI COMPONENTI DELLE SQUADRE DI EMERGENZA Art. 1 - Condizioni normali di esercizio Art. 2 - Condizioni di emergenza Art. 3 - Condizioni di fine emergenza Capo II - GESTIONE DELLE EMERGENZE Art. 4 - Edifici Universitari con servizio centralizzato di portineria Art. 5 - Formazione del personale di portineria Art. 6 - Edifici Universitari privi di servizio centralizzato di portineria Art. 7 - Procedure organizzative per il lavoro durante l’orario di non fruibilità della struttura Capo III - SCIOPERO GENERALE Art. 8 - Servizio centralizzato di reperibilità Home » Ateneo » Lavorare in Unisi » Salute e sicurezza» Normativa 7 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE Soggetti attori della sicurezza Lavoratori Datore di lavoro Dirigenti Responsabili della attività didattica e/o ricerca in laboratorio Preposti Referenti per la sicurezza Tutor per la formazione Addetti al primo soccorso Addetti alla gestione delle emergenze Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Servizio di Prevenzione e Protezione Medico Competente – Servizio di Sorveglianza Sanitaria 8 LAVORATORE Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. […] Sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. LAVORATORE • personale docente, tecnico e amministrativo dipendente dell’Università; • personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono l’attività presso le strutture dell’università; • studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione. 9 Obblighi dei lavoratori I lavoratori devono in particolare: • contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza; • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza; Obblighi dei lavoratori • • • • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal medico competente. 10 DATORE DI LAVORO Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto, che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. DATORE DI LAVORO Art. 2, co. 1, lett. a) Regolamento Sicurezza “Rettore quale organo a rilevanza esterna e in quanto Rappresentante Legale dell’Università, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Svolge le funzioni di datore di lavoro unico” Rettore Prof. Angelo Riccaboni 11 DATORE DI LAVORO effettuare la valutazione dei rischi predisposizione delle misure di protezione e prevenzione conseguenti formazione/informazione dei lavoratori nomina le figure della sicurezza Obblighi del datore di lavoro non delegabili Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 12 OBBLIGHI CENTRALI Adeguamento e tenuta a norma Interventi strutturali e di manutenzione degli edifici assegnati in USO all’Università - costruzione, manutenzione e modifica delle parti achitettoniche - concessioni edilizie, abitabilità, agibilità - prevenzione incendi (CPI – NOP- etc.) OBBLIGHI CENTRALI realizzazione e manutenzione di: impianti termici, di condizionamento o climatizzazione a servizio dell’INTERO stabile impianti di distribuzione metano depositi di gas tecnici impianti antincendio impianti elettrici impianti telefonici acqua potabile rete degli scarichi idrici ascensori, montacarichi, montascale apparecchiature a pressione di interesse generale 13 Obblighi delle Strutture Operative (purché dotate di poteri di spesa) SICUREZZA E IGIENE le attrezzature, gli strumenti e gli agenti chimici impiegati nei laboratori e nei centri di ricerca e di sperimentazione controllo degli impianti tecnologici di pertinenza i dispositivi di protezione individuali la detenzione di gas tossici l’impiego di sostanze radioattive l’utilizzo di fluidi speciali DIRIGENTE Soggetto che, formalmente incaricato della responsabilità di una struttura operativa, esercita il potere decisionale e risponde dei risultati della gestione di essa nel quadro dell’impostazione generale stabilito dal datore di lavoro e delle risorse umane e attrezzature tecniche affidategli. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ POTERE ECONOMICO POTERE DECISIONALE 14 DIRIGENTE Art. 2, co. 1, lett c) Regolamento Sicurezza “La funzione di dirigente decorre dalla data di insediamento, limitatamente ai luoghi in cui essa si esercita e alle persone che gli afferiscono direttamente o indirettamente.” - Direttore Generale Dr. Marco Tomasi - Dirigenti Amministrativi Dr. Giovanni Colucci - Direttori di Dipartimento DIRIGENTE COMPITI e FUNZIONI dei DIRIGENTI forniscono al SPP informazioni in merito: - alla natura dei rischi - all’organizzazione del lavoro - alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive - alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi predispongono tutte le misure di tutela (prevenzione, protezione e organizzative) specifiche per le attività di lavoro impartiscono istruzioni di ordine tecnico e di normale prudenza promuovono la formazione/informazione dei lavoratori richiedono l’osservanza da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione collettiva e individuale individuano gli addetti alle emergenze (primo soccorso, incendio, etc.) frequentano appositi corsi di formazione (16 ore, 6 ore aggiornamento quinquennale) 15 RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA E/O DI RICERCA IN LABORATORIO Responsabili dell’attività di RICERCA in laboratorio sono individuati nei titolari di fondi assegnati: • da soggetti terzi all’Università, Responsabili dell’attività di DIDATTICA in laboratorio sono individuati nei titolari di insegnamento o • dalla stessa Università per finanziare attività di ricerca che vengono svolte in laboratori dell’Università RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA E/O DI RICERCA IN LABORATORIO identifica i lavoratori che collaborano nella sua attività di didattica e/o ricerca che possono essere esposti a rischio comunica tempestivamente ogni modifica della sua attività anche al fine di aggiornare la valutazione del rischio si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, dandone comunicazione al datore di lavoro, al dirigente e al preposto adotta e fa adottare le misure di prevenzione e protezione PRIMA che le attività di rischio vengano poste in essere frequenta i corsi di formazione 16 I dirigenti possono nominare i PREPOSTI, i quali hanno il dovere di collaborare allo svolgimento dell’attività di generale supervisione all’interno del proprio luogo di lavoro PREPOSTO Soggetto con il compito di assicurarsi in modo continuo ed efficace, che il lavoratore segua le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite, utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro ed in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmente prescritti. Tale compito implica il dovere di sorveglianza affinché le misure di prevenzione e protezione predisposte dai dirigenti ricevano concreta attuazione da parte di ogni lavoratore. I preposti vengono designati dal dirigente mediante ordine di servizio interno. PREPOSTO • Art. 2 - D.Lgs. 81/08 “Definizioni” Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 17 Obblighi del Preposto Il PREPOSTO deve: • vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di sicurezza, sull’effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi e individuali • esigere l’osservanza, da parte di lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione predisposte • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta • frequentare appositi corsi di formazione (20 ore area umanistica, 24 ore area scientifica, 6 ore aggiornamento quinquennale) REFERENTE PER LA SICUREZZA • accompagna i tecnici del SPP e i medici del SSS durante i sopralluoghi periodici • compila il registro degli eventi • controlla/sollecita la segnalazione degli esposti a rischi specifici • aggiorna le informazioni necessarie per la valutazione del rischio (agenti chimici, biologici, etc.) • frequenta un corso di formazione di 7 ore 18 REGISTRODEGLI DEGLI EVENTI REGISTRO EVENTI QUASI-INFORTUNI INFORTUNI MANCATI Incidenti che pur verificandosi danno luogo a danni minimi o nulli Occasioni in cui non si è verificato l’incidente per pura fortuna es. : il lavoratore scivola su una scala e cade senza riportare danni es. : il lavoratore scivola su una scala e non cade perché riesce a tenersi sul corrimano TUTOR PER LA FORMAZIONE Figura con provata esperienza e competenza nel settore della sicurezza, che svolge attività formativa di carattere specifico dei lavoratori soggetti a rischio. L’attività formativa è svolta sotto il coordinamento ed in stretta collaborazione con il SPP. 19 TUTOR PER LA FORMAZIONE Il TUTOR PER LA FORMAZIONE deve: • informare il personale che non stabilmente frequenta la struttura su: rischi generici, nominativi degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, nonché sulle modalità per attivare prontamente i soccorritori esterni • formare i lavoratori afferenti alla propria struttura operativa sui rischi specifici inerenti le proprie attività lavorative • compilare il registro della formazione • frequentare un corso di formazione di 7 ore Addetti alle emergenze Gli addetti vengono designati con decreto rettorale dal Datore di Lavoro, su segnalazione del Dirigente che li identifica tra il personale docente personale tecnico-amministrativo I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo (inidoneità psicofisica che viene valutata esclusivamente dal Medico Competente). Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. 20 Addetti al Primo Soccorso (D.M. 388/03) Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico (12 ore, aggiornamento triennale 4 ore). Compiti dell’addetto al primo soccorso: •Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso) •Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini •Intervenire in caso di infortunio onde evitare all’infortunato siano portate azioni non corrette che Addetti alla Gestione delle Emergenze (D.M. 10/3/1998) Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico (16 ore). • Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc. • Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti • Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza • Intervenire in caso di incendio/emergenza in base alle conoscenze e alle competenze acquisite nella formazione specifica 21 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. • Può accedere a tutti i luoghi di lavoro • È consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla nomina del RSPP • Riceve le informazioni provenienti dall’Organo di vigilanza • Partecipa alla riunione periodica • Avverte il RSPP dei rischi individuati • Può far ricorso alle autorità competenti • Riceve una formazione adeguata (32 ore + 8 ore aggiornamento annuale) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Sono individuati nell’ambito del personale tecnico-amministrativo del personale docente degli studenti n. 8 n. 1 n. 2 22 Università degli Studi di Siena Sig. Sergio Ramaldi Dr.ssa Daniela Vannoni Uff. Tecnico Sede di Arezzo Dip. di Biotecnologie Mediche Dr. Izzo Senatro Sig. Nicola Semboloni Dip. di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente Biblioteca di Area Economia Sig. Giancarlo Pagani Sig. Gabriele Pasqui Dip. di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio Prof. Gianfranco Corbini Sig. Marcello Magi Dip. di Biotecnologie, Chimica e Farmacia Dott. Roberto Bartali Servizio Reti, Sistemi e Sicurezza Informatica Ufficio Studenti e Didattica Dip. di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale - Sede di Arezzo Sig. Kris Cipriani Sig.ra Ilaria Machetti Studente Studentessa Servizio di prevenzione e protezione Insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il Servizio di prevenzione e protezione deve : • individuare i fattori di rischio • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive; • elaborare le procedure di sicurezza • proporre i programmi di informazione e formazione • partecipare alle consultazioni e riunioni sulla sicurezza • informare e formare i lavoratori 23 Servizio di prevenzione e protezione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Simone Barbagli 0577-235104 [email protected] SUPPORTO E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA Servizio di [email protected] 24 Servizio di Sorveglianza Sanitaria Sorveglianza sanitaria Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Comprende: - visite preventive - visite periodiche - visite a richiesta del lavoratore - alla ripresa del lavoro a seguito assenza maggiore di 60 gg per motivi di salute - eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate ai rischi per la sicurezza e la salute 25 Obblighi del Medico Competente Il Medico Competente: partecipa alla valutazione dei rischi effettua la sorveglianza sanitaria predispone le misure di tutela della salute e delle integrità psico-fisica dei lavoratori si occupa di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza) SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI 26 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Mancata designazione del RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro per il datore di lavoro Mancata designazione degli addetti alle emergenze: arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro per il datore di lavoro – dirigente Mancata formazione del personale: arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro – dirigente Mancata organizzazione della gestione delle emergenze: arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro – dirigente Sanzioni per il preposto Arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro in caso di: Mancato controllo sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Mancata richiesta di osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e mancate disposizioni sull’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo. Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente di condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro. 27 Sanzioni per il preposto Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro in caso di: Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico Mancata informazione tempestiva per i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione Mancata frequenza di appositi corsi di formazione. Sanzioni per il lavoratore Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro in caso di: • Non osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale e collettiva. • Utilizzo in modo inappropriato dei dispositivi di protezione • Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo. • Non partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro • Mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti • Rifiuto della designazione per la gestione delle emergenze 28 ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA La vigilanza In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza principalmente deputati ad intervenire sono: Aziende Sanitarie Locali Direzione Provinciale del lavoro Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro Vigili del Fuoco Comando Carabinieri c/o Ispettorato del Lavoro Ministero dell’Industria Comitati di coordinamento regionali Polizia Giudiziaria 29 La vigilanza L’attività di vigilanza può essere esercitata: – su iniziativa del Servizio Competente (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, Comitati regionali, etc.) – su delega della Procura della Repubblica (attraverso la polizia giudiziaria) – su segnalazione o richiesta di intervento (azione delle organizzazioni sindacali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di qualsiasi lavoratore, o “controlli incrociati” effettuati da altro ente pubblico Estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Organo di vigilanza Sopralluogo e accertamento dell’irregolarità Verbale con prescrizione e termine per la regolarizzazione Comunicazione della notizia di reato al P.M. Verifica della regolarizzazione ADEMPIMENTO Ammissione del contravventore al pagamento di ¼ del massimo dell’ammenda stabilita Comunicazione al P.M. dell’avvenuto adempimento e del pagamento Sospensione del procedimento penale INADEMPIMENTO Comunicazione del mancato adempimento al P.M. Ripresa del procedimento penale Richiesta di archiviazione al P.M. Estinzione del reato 30