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SOSTENIBILITÀ DEI BIOCARBURANTI
IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
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PRINCIPALI PRESCRIZIONI VIGENTI
- DIR 2009/28/CE (Direttiva RED)
- DIR 2009/30/CE (Direttiva su qualità dei carburanti e sulla riduzione dei GHG
derivanti dal loro utilizzo)
- COM 2010/C 160/01 (identifica i sistemi volontari e nazionali per sostenibilità
biocarburanti)
- COM 2010/C 160/2 (attuazione pratica del regime UE di sostenibilità)
- DECRETO LEGISLATIVO 28 del 3 marzo 2011 - Decreto Rinnovabili
(Attuazione della Direttiva 2009/28/CE)
- DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55 (Attuazione della direttiva
2009/30/CE)
- 2011/435441/UE DECISIONI di esecuzione della Commissione del 19/7/2011
(approvazione 7 schemi volontari)
- Decreto interministeriale del 23 gennaio 2012 – Sistema Nazionale di
certificazione per i biocarburanti e bioliquidi.
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LE INCENTIVAZIONI
Il Decreto Rinnovabili (art. 33) incentiva espressamente:
- i biocarburanti (ad eccezione di quelli prodotti da rifiuti e sottoprodotti) realizzati in
impianti produttivi ubicati nei Paesi dell’Unione Europea, per i quali è prevista una
maggiorazione del 10% (sarà rilasciato un certificato di immissione in consumo ogni 9 Gcal
di biocarburante immesse rispetto alle 10 degli altri biocarburanti);
- i biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei
carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi
restando i requisiti di sostenibilità.
- i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, materie cellulosiche di origine
non alimentare e alghe – in una parola di “seconda generazione” – con una
maggiorazione del 100% riconoscendo a questi biocarburanti il doppio del valore di
immissione (in termini di certificati di immissione rilasciati) rispetto a quelli standard.
Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei
biocarburanti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla
dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni relative alla materia
prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti, in conformità a
quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione.
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A partire dal 1/1/2012 possono contribuire al raggiungimento degli
obblighi e possono accedere agli strumenti di sostegno solo i
biocarburanti che rispettano i
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ
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RED – CRITERI DI SOSTENIBILITÀ
Si applicano sia ai biocarburanti prodotti nell’UE sia a quelli importati
1. GHG saving > 35 % fino al 31/12/2016
•
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•
•
Nel caso di impianti già in servizio al 23/1/08 la soglia 35% è obbligatoria dal 1/4/2013
50 % dal 2017
60 % dal gennaio 2018 per gli impianti la cui produzione è iniziata nel 2017 o
successivamente
Ricorso a metodi di calcolo (valori reali – all. V parte C) o a valori standard
2. No a materie prime ottenute su terreni che presentano elevato valore in
biodiversità – foreste primarie, aree protette, terreni erbosi naturali
3. No a materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di
carbonio – zone umide, zone boschive continue
3. No a materie prime ottenute su terreni che nel gennaio 2008 erano
torbiere
4. Materie prime ottenute nel rispetto delle norme per le buone condizioni
agricole e ambientali definite nel Regolamento CE 73/2009
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I SOGGETTI OBBLIGATI
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OPERATORI ECONOMICI E FORNITORI
- Operatore economico ogni persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunità o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro
pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario
ovvero che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o
gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la
produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario;
NB lo schema di Decreto aggiunge anche chi produce biocarburanti e
bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto
- Fornitore il soggetto responsabile del passaggio di combustile attraverso
un punto di riscossione delle accise nonchè i fornitori di energia elettrica
utilizzata nei veicoli stradali
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OPERATORE ECONOMICO: OBBLIGHI
- rilascia al fornitore, al momento della cessione di ogni partita di biocarburante, copia
di un certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del SNC, ovvero di un accordo
bilaterale tra Paesi o di un sistema volontario, nonchè un’autocertificazione relativa
all'origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di GHG prodotte durante il ciclo di vita,
per unità di energia, della stessa partita.
- mantiene a disposizione per i 5 anni successivi alla cessione al fornitore della partita
di biocarburante, la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto
l'autocertificazione;
al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità aderisce al SNC, ovvero ad
un accordo bilaterale tra Paesi o ad un sistema volontario.
- fornisce le informazioni (con modalità precise, affidabili e a prova di frode) che
concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni
relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di
biocarburanti: misure adottate per la tutela si suolo, aria e acqua nonché per il
ripristino dei terreni degradati + se il Paese d’origine della materia prima ha ratificato e
attuato convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
- utilizza un sistema di equilibrio di massa per dimostrare che i criteri di sostenibilità
sono mantenuti lungo tutto la catena di consegna.
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FORNITORE: OBBLIGHI
- deve assicurare un GHG saving del 6% al 2020;
- a decorrere dal 1/1/12, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette al MATT, per il
tramite dell'ISPRA, un’autocertificazione sulle emissioni di GHG dei combustibili per i
quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita, in cui sono specificate almeno:
quantità, tipo, luogo d’acquisto e origine del combustibile fornito + le relative emissioni
di GHG prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia;
alla relazione di cui sopra, allega i documenti (certificato di sostenibilità +
autocertificazione) comprovanti l'avvenuto accertamento del rispetto dei criteri di
sostenibilità e degli obblighi di informazione forniti dagli operatori economici;
- mantiene a disposizione per i 5 anni successivi al pagamento dell'accisa, la
documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni
comunicate;
- trasmette al MATT, entro il 1/1/13, una relazione che illustri la possibilità di
raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto al 6%;
- utilizza un sistema di equilibrio di massa per dimostrare che i criteri di sostenibilità
sono mantenuti lungo tutto la catena di consegna.
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Il metodo che permette di creare un nesso tra le informazioni o le asserzioni
relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i
prodotti finali è noto sotto il nome di
CATENA DI CUSTODIA
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CATENA DI CUSTODIA
è un sistema di Verifica dei Criteri di Sostenibilità
Rintracciabilità dal campo al serbatoio
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CATENA DI CUSTODIA
La metodologia permette di perseguire i seguenti obiettivi:
-
Verificare la provenienza dei prodotti (localizzazione delle produzioni
in campo, valutazione della conformità ai criteri relativi ai terreni);
-
Attribuire ad ogni anello della filiera i valori di emissioni di GHG;
-
Tracciare le partite di prodotto e le relative caratteristiche di
sostenibilità lungo tutta la filiera (metodo dell’equilibrio di massa)
In particolare il sistema di equilibrio di massa:
-
Consente che partite di materie prime o di biocarburanti con
caratteristiche di sostenibilità diverse possano essere mescolati;
-
Permette che le informazioni in merito alle caratteristiche di
sostenibilità restino associate ai diversi volumi delle partite che
compongono la miscela.
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SGS Italia
S.p.A.
Sistema
della catena
di custodia
Verifica (facoltativa) di
attuazione degli adempimenti
previsti (Dlgs 55/11: art. 7bis c.
1,2,3,11 e art. 7quater c.4)
Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità,
degli obblighi d’informazione, equilibrio di
massa (Dlgs 55/11: art. 7bis c. 5,8 e
art.7quater c. 1 5)
Dichiarazione di conformità
Operatore
Economico 1
Esito positivo della
verifica
Certificato di conformità
aziendale
Operatore
Economico n
Dichiarazione di
conformità = certificato
di sostenibilità
Esito positivo della
verifica
Certificato di conformità
aziendale
Fornitore
Esito positivo della
verifica
Attestato di
convalida
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BILANCIO DI MASSA
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IL BILANCIO DI MASSA
Il bilancio di massa rappresenta il sistema al quale gli operatori economici
ed i fornitori sono tenuti ad aderire al fine di dimostrare che i criteri di
sostenibilità sono mantenuti lungo tutta la catena di custodia.
L’adesione a tale sistema è resa evidente attraverso la definizione e
attuazione di una procedura di rintracciabilità dei prodotti che permetta di:
- determinare l’origine del prodotto;
- identificare gli operatori a monte e a valle della propria Organizzazione;
- facilitare la verifica delle informazioni sul prodotto;
- fornire gli strumenti essenziali per comunicare le informazioni relative al
prodotto.
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GESTIONE DELLE MISCELE
Il sistema del bilancio di massa permette di tenere associate alle
diverse partite di prodotto le proprie caratteristiche di
sostenibilità. Le due casistiche principali che si possono
riscontrare sono:
- segregazione fisica di lotti sostenibili da lotti non sostenibili;
- miscelazione di lotti sostenibili con lotti non sostenibili.
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SCHEMA DI GESTIONE DELLE MISCELE
LS 1
Partita 1
Q1
E1
PROCESSO
Resa: R%
Emissioni GHG: EP
LS out
Partita 6
Q6=(Q1+Q2)xR%
E6=E1+EP
Partita 2
Q2
E1
LS out
Partita 7
Q7=Q3xR%
E7=E1+EP
Partita 3
Q3
E2
LS out
Partita 8
Q8=50%xQ4xR%
E8=E2+EP
LS 2
Partita 4
Q4
E2
LS out
Partita 9
Q9=(50%xQ4+50%xQ5)xR%
E9=E2+EP (solo per la Q4 sostenibile)
LNS
Partita 5
Q5
LNS
Partita 10
Q10=50%xQ5xR%
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GHG SAVING
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GHG SAVING
GHG saving = (Efossile-Ebio)/Efossile
Ebio = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante
(comprensive delle macrofasi di coltivazione, lavorazione e
trasporto)
Efossile = totale delle emissioni derivanti dal carburante fossile
di riferimento (valore standard pari a 83,8 gCO2eq/MJ per tutti
i carburanti)
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GHG: LE OPZIONI DI CALCOLO
Nella Direttiva RED sono riportati
valori standard (all. V parte A) di GHG saving relativamente
ad alcune filiere di produzione di biocarburanti;
per le stesse filiere, valori standard disaggregati (all. V parte
D) di emissioni di CO2eq per ciascuna macrofase che
compone il ciclo di vita del biocarburante;
una metodologia per il calcolo del valore reale (all. V parte C)
di Ebio
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PROCEDURA DI CALCOLO VALORE REALE
Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e
dall’uso di carburanti per autotrazione, biocarburanti e bioliquidi
vengono calcolate secondo la seguente formula:
E = il totale delle emissioni derivanti dall’uso del carburante, sono
espresse in grammi equivalenti di CO2 per di MJ di carburante,
gCO2eq/MJ
eec = le emissioni derivanti dall’estrazione o dalla coltivazione delle materie prime;
el = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della
destinazione dei terreni;
ep = le emissioni derivanti dalla lavorazione;
etd = le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione;
eu = le emissioni derivanti dal carburante al momento dell’uso;
esca = le riduzioni delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione
agricola;
eccs = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del carbonio dovute alla fotosintesi;
eccr = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;
eee = le riduzioni di emissioni grazie all’elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione
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METODO DI CALCOLO GHG SAVING
L’art. 19 della RED (7 quinquies del Dlgs 55/11) definisce le
modalità di calcolo del GHG saving.
La comunicazione 160/02 del 2010 da parte della Commissione
Europea chiarisce dette modalità e ne fornisce in allegato I uno
schema esemplificativo.
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CERTIFICAZIONE
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LE 3 POSSIBILITÀ DI CERTIFICAZIONE
Sono 3 le possibilità di certificazione rispetto ai criteri di
sostenibilità per i biocarburanti immessi al consumo a partire
dal 1 gennaio 2012:
-
Adeguamento a un sistema nazionale di certificazione
-
Adeguamento ad un sistema di accordi bilaterali con Paesi
-
Un sistema di certificazione volontario
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SERVIZI SGS
GAP ANALYSIS
in relazione alla prescrizioni ad oggi vigenti. Costituisce elemento iniziale per avviare un sistema di gestione
della catena di custodia basato sui principi cardine della Direttiva (criteri di sostenibilità, GHG saving, bilancio di massa).
ATTESTAZIONE
dichiarazioni periodiche inviate dai fornitori agli enti competenti.
CERTIFICAZIONE (SGS leader mondiale sugli schemi approvati)
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ISCC (SGS Leader mondiale, market share 52%) – International Sustainability and Carbon Certification: schema di
certificazione internazionale per le biomasse e i biocarburanti che descrive le regole e le procedure per la certificazione. Lo
schema è approvato dalla Commissione Europea e riconosciuto dal governo tedesco.
RSB (SGS unico ente accreditato al mondo) – Roundtable Sustainable Biofuels: approvato come conforme ai requisiti della
RED, questo schema descrive i requisiti sociali e ambientali che gli operatori devono rispettare per essere attualmente certificati
RSPO – Roundtable on sustainable Palm Oil: definisce i requisiti per la produzione sostenibile di olio di palma.
RED CERT (market share SGS 23%) – schema tedesco redatto dalla associazioni di categoria e applicabile su scala europea.
RTRS – Round table on Responsible Soy: norma riconosciuta dalla Commissione Europea creata nella seconda metà del 2010
per consentire alla soia così certificata di giungere sul mercato.
Bonsucro (SGS Leader mondiale, primo certificato emesso da SGS) – Better sugarcane initiative: riconosciuta dalla
Commissione Europea, questa norma ha come obiettivo il miglioramento della sostenibilità sociale, ambientale ed economica
della canna da zucchero
NTA8080: accordo tecnico olandese che descrive i requisiti per valutare la sostenibilità delle biomasse solide, liquide e gassose
per applicazioni energetiche e per i carburanti da trasporto.
RBSA: sistema volontario sviluppato da Abengoa e riconosciuto dalla Commissione Europea.
2BSvs: francese, è uno dei primi sette schemi ad aver ottenuto l'approvazione della Commissione Europea. Copre la verifica
della produzione e della raccolta delle biomasse da parte dei produttori e dei primi raccoglitori, oltre che i requisiti per i sistemi di
equilibrio di massa per gli impianti di produzione e gli altri operatori economici.
VERIFICA
•
RTFO – Renewable transport fuel obligation: schema anglosassone sulla sostenibilità dei biocarburanti utilizzati nei trasporti
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PERCHÈ SCEGLIERE SGS?
Leader mondiale nell’offerta di servizi di verifica, ispezione,
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