Cos`è una OdV - CSV Brindisi
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Cos`è una OdV - CSV Brindisi
C.S.V. Poiesis Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi via Dalmazia, 31/C - Brindisi Tel. 0831.515800 Fax 0831.512750 Cos’è una OdV a cura dell’Avv. Sergio Corbascio [email protected] S embra opportuno cominciare con un interrogativo di fondo: cos’è una organizzazione di volontariato (ODV)? La domanda è tutt’altro che banale, specie se si considera il variegato mondo dei soggetti del Terzo Settore, che, com’è noto, rappresenta le istanze della società differenziandosi dal settore pubblico e da quello privato. La risposta è fornita puntualmente dalla legge 11 agosto 1991 n. 266: è ODV ogni organismo liberamente costituito allo scopo di svolgere attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Dunque, il termine “organizzazione di volontariato”, nel nostro ordinamento giuridico, non ha un significato generico riferibile a tutti i possibili enti non profit, che pure godono dell’apporto di volontari, bensì ha un’accezione tecnica ben precisa idonea a differenziarla, ad esempio, dalle Onlus costituite a norma del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, dalle associazioni di promozione sociale, e così via. Il tratto caratterizzante dell’organizzazione di volontariato è dunque la gratuità, che deve manifestarsi tanto all’interno dell’associazione (l’attività degli aderenti è esente da compensi), quanto nei rapporti esterni. Il fine solidaristico, secondo la normativa regionale pugliese, deve aver riguardo prioritariamente alle seguenti aree: socio-sanitaria, della solidarietà sociale (in rapporto ai problemi dell’infanzia, della terza età, degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e della emarginazione), educativa, culturale (con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell’ambiente, del patrimonio storico-artistico), dei diritti civili, della protezione civile. Ed è ancora un carattere tipico di questo ente la scelta dell’altruismo: l’organizzazione di volontariato rivolge la propria attività a beneficio di altri, di terzi (public service), e non dei propri soci (member service). La circostanza che l’ODV sia tenuta ad avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, tuttavia, non esclude che essa possa avvalersi di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo: ciò è ammesso nella misura in cui è necessario al suo regolare funzionamento oppure alla maggiore qualifica- zione dell’ attività. L’apporto dei volontari, pertanto, deve rimanere preponderante, sul piano quantitativo e qualitativo. *** Dunque, posto che la legge n.266/1991 intende per ODV ogni organismo finalizzato a svolgere attività spontanea, personale e gratuita, senza scopo di lucro e per fini di solidarietà, vien da chiedersi: che significato ha l’espressione “ogni organismo”? Ed ancora: l’organizzazione di volontariato può essere costituita in qualunque forma giuridica? E cosa deve intendersi per forma giuridica? Si tratta di interrogativi certamente sensati, che è bene chiarire preliminarmente, poiché attengono a questioni tanto semplici quanto fondamentali per la comprensione della peculiarità delle ODV. La forma giuridica è in sostanza lo schema predisposto dal legislatore, con una disciplina specifica, per il compimento di determinati atti. E’ dunque l’insieme di regole a cui fare riferimento se si vuole svolgere un’attività anziché un’altra. Potremmo dire, ancora, che è il “contenitore” normativo in cui porre un’insieme di azioni preordinate ad un dato scopo legittimo. Le forme giuridiche concepite dal nostro ordinamento per lo svolgimento collettivo di attività sono diverse: società (tra cui le cooperative), consorzi, fondazioni, comitati, associazioni, www.csvbrindisi.it etc. Ognuna di queste risponde ad esigenze e a modalità di intervento più o meno tipizzate, nel senso che si può scegliere uno strumento o l’altro in funzione di ciò che si vuol fare: ad esempio, non si può optare per lo schema associativo se si vuole condurre un’attività imprenditoriale, così come non ha senso costituire una società di capitali per attivare interventi di promozione sociale, anche per i riflessi fiscali conseguenti all’adozione di un preciso strumento giuridico. Ed allora, quando la L. n.266/1991 definisce l’ODV come “ogni organismo” destinato a svolgere attività di volontariato, comprendiamo che l’espressione non può essere intesa in senso assoluto, ma va rapportata alle opere che in concreto si decide di compiere. In sintesi, possiamo dire che lo schema giuridico più idoneo a regolamentare l’ODV è quello dell’associazione e del comitato, anche se lo strumento associativo è quello di gran lunga più utilizzato. Mentre la fondazione, la cui entità centrale è costituita da un patrimonio destinato, sebbene possa essere anch’essa rivolta al perseguimento di uno scopo benefico, difficilmente può essere costituita come ODV poiché in quest’ultima assume centralità l’elemento personale rappresentato in primis dalle prestazioni gratuite dei volontari.