Cos`è una OdV - CSV Brindisi

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Cos`è una OdV - CSV Brindisi
C.S.V. Poiesis
Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi
via Dalmazia, 31/C - Brindisi
Tel. 0831.515800 Fax 0831.512750
Cos’è una OdV
a cura
dell’Avv. Sergio Corbascio
[email protected]
S
embra opportuno cominciare con un interrogativo
di fondo: cos’è una organizzazione di volontariato
(ODV)?
La domanda è tutt’altro che banale, specie se si considera il variegato mondo dei soggetti del
Terzo Settore, che, com’è noto,
rappresenta le istanze della società differenziandosi dal settore pubblico e da quello privato.
La risposta è fornita puntualmente dalla legge 11 agosto
1991 n. 266: è ODV ogni organismo liberamente costituito
allo scopo di svolgere attività
in modo spontaneo, personale e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
Dunque, il termine “organizzazione di volontariato”, nel
nostro ordinamento giuridico,
non ha un significato generico
riferibile a tutti i possibili enti
non profit, che pure godono
dell’apporto di volontari, bensì ha un’accezione tecnica ben
precisa idonea a differenziarla,
ad esempio, dalle Onlus costituite a norma del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460,
dalle associazioni di promozione
sociale, e così via.
Il tratto caratterizzante dell’organizzazione di volontariato è
dunque la gratuità, che deve
manifestarsi tanto all’interno
dell’associazione (l’attività degli aderenti è esente da compensi), quanto nei rapporti esterni.
Il fine solidaristico, secondo
la normativa regionale pugliese, deve aver riguardo prioritariamente alle seguenti aree:
socio-sanitaria, della solidarietà
sociale (in rapporto ai problemi
dell’infanzia, della terza età,
degli immigrati e degli emigrati,
della devianza sociale minorile e
degli adulti, della povertà e della emarginazione), educativa,
culturale (con specifico riferimento alla tutela del territorio,
dell’ambiente, del patrimonio
storico-artistico), dei diritti civili, della protezione civile. Ed
è ancora un carattere tipico di
questo ente la scelta dell’altruismo: l’organizzazione di volontariato rivolge la propria attività
a beneficio di altri, di terzi (public service), e non dei propri
soci (member service).
La circostanza che l’ODV sia tenuta ad avvalersi in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri associati,
tuttavia, non esclude che essa
possa avvalersi di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo: ciò è ammesso
nella misura in cui è necessario
al suo regolare funzionamento
oppure alla maggiore qualifica-
zione dell’ attività. L’apporto
dei volontari, pertanto, deve rimanere preponderante, sul piano quantitativo e qualitativo.
***
Dunque, posto che la legge
n.266/1991 intende per ODV ogni
organismo finalizzato a svolgere
attività spontanea, personale e
gratuita, senza scopo di lucro
e per fini di solidarietà, vien
da chiedersi: che significato ha
l’espressione “ogni organismo”?
Ed ancora: l’organizzazione di
volontariato può essere costituita in qualunque forma giuridica?
E cosa deve intendersi per forma
giuridica?
Si tratta di interrogativi certamente sensati, che è bene chiarire preliminarmente, poiché attengono a questioni tanto semplici quanto fondamentali per la
comprensione della peculiarità
delle ODV.
La forma giuridica è in sostanza
lo schema predisposto dal legislatore, con una disciplina specifica, per il compimento di determinati atti. E’ dunque l’insieme
di regole a cui fare riferimento
se si vuole svolgere un’attività anziché un’altra. Potremmo
dire, ancora, che è il “contenitore” normativo in cui porre
un’insieme di azioni preordinate
ad un dato scopo legittimo.
Le forme giuridiche concepite
dal nostro ordinamento per lo
svolgimento collettivo di attività sono diverse: società (tra cui
le cooperative), consorzi, fondazioni, comitati, associazioni,
www.csvbrindisi.it
etc. Ognuna di queste risponde
ad esigenze e a modalità di intervento più o meno tipizzate,
nel senso che si può scegliere
uno strumento o l’altro in funzione di ciò che si vuol fare: ad
esempio, non si può optare per
lo schema associativo se si vuole
condurre un’attività imprenditoriale, così come non ha senso
costituire una società di capitali
per attivare interventi di promozione sociale, anche per i riflessi
fiscali conseguenti all’adozione
di un preciso strumento giuridico.
Ed allora, quando la L.
n.266/1991 definisce l’ODV come
“ogni organismo” destinato a
svolgere attività di volontariato,
comprendiamo che l’espressione
non può essere intesa in senso
assoluto, ma va rapportata alle
opere che in concreto si decide
di compiere.
In sintesi, possiamo dire che lo
schema giuridico più idoneo a
regolamentare l’ODV è quello
dell’associazione e del comitato, anche se lo strumento associativo è quello di gran lunga più
utilizzato. Mentre la fondazione,
la cui entità centrale è costituita da un patrimonio destinato,
sebbene possa essere anch’essa
rivolta al perseguimento di uno
scopo benefico, difficilmente
può essere costituita come ODV
poiché in quest’ultima assume
centralità l’elemento personale rappresentato in primis dalle
prestazioni gratuite dei volontari.