REGOLAMENTO COMUNALE INTERVENTI EDILIZI MINORI
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REGOLAMENTO COMUNALE INTERVENTI EDILIZI MINORI
CITTÁ DI GIULIANOVA (PROVINCIA DI TERAMO) REGOLAMENTO PER INTERVENTI EDILIZI MINORI (MANUFATTI PERTINENZIALI E PER ESIGENZE TEMPORANEE) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 15.04.2011 INDICE Articolo 1 – Finalità.................................................................................................................... 3 Articolo 2 – Caratteristiche di tipo generale delle pertinenze...................................................3 Articolo 3 – Atti autorizzativi e normative di riferimento..........................................................4 Articolo 4 – Inserimento delle pertinenze nel contesto............................................................ 4 Articolo 5 – Manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, a servizio di edifici esistenti 4 5.a – Serre da giardino.......................................................................................................5 5.b – Gazebo...................................................................................................................... 5 5.c – Pergolato................................................................................................................... 5 5.d – Box in legno per ricovero attrezzi da giardino.......................................................... 6 5.e – Tettoia per ricovero autovetture...............................................................................6 5.f – Dehor......................................................................................................................... 6 Articolo 6 – Strutture ombreggianti per parcheggi in zone produttive e terziarie....................7 Articolo 7 – Tunnel estensibili negli insediamenti produttivi e terziari..................................... 7 Articolo 8 – Manufatti per la detenzione dei cani e/o di animali di bassa corte.......................8 Articolo 9 – Manufatti pertinenziali per finalità di interesse sociale, didattico o per usi di pubblica utilità..............................................................................................................8 Articolo 10 – Manufatti pertinenziali per la coltivazione di piccoli fondi..................................8 Articolo 11 – Manufatti per esigenze temporanee....................................................................9 11.a – Aspetti normativi.....................................................................................................9 11.b – Caratteristiche dei manufatti..................................................................................9 11.c – Modalità autorizzative e obbligo di rimozione........................................................9 Articolo 12 – Manufatti di arredo............................................................................................ 10 Articolo 13 – Manufatti esistenti............................................................................................. 11 Articolo 1 – Finalità Il presente regolamento disciplina gli interventi edilizi minori, quali le pertinenze ed i manufatti per esigenze temporanee, al fine di chiarire quali siano i manufatti che vanno considerati delle “costruzioni” e quali invece no, poiché riguardano piccole strutture attrezzate per la cura dei giardini e dei piccoli fondi coltivati nonché per la custodia dei cani e/o degli animali di bassa corte, oltre che per la fruizione degli spazi aperti delle abitazioni. Tali manufatti sono esclusi dal concetto di “nuova costruzione”, di cui all’art. 3, p.to e.6) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), quando rispettano le limitazioni e le prescrizioni per ogni singola tipologia riportate negli articoli che seguono e, quando, nel caso di manufatti pertinenziali di edifici esistenti, il relativo volume è inferiore al 20% di quello del fabbricato principale o della porzione di fabbricato di cui il manufatto va a costituire pertinenza. Non essendo considerati “costruzione”, possono pertanto essere realizzati, in tutte le zone di PRG, previa comunicazione da parte del proprietario con indicazione degli estremi catastali del lotto d’intervento e il riferimento alla tipologia del presente regolamento. Nella zona agricola i manufatti stessi possono essere realizzati o come pertinenza di abitazioni o come pertinenza di piccoli appezzamenti di terreno coltivati e non devono essere finalizzati allo svolgimento di attività produttiva agricola, fatta eccezione per l’autoconsumo. Con i presupposti di cui sopra, con le limitazioni e prescrizioni di seguito precisate ed a condizione che comunque non vi sia trasformazione in via permanente del suolo inedificato, gli interventi pertinenziali non sono assoggettati al rispetto dei parametri imposti per le costruzioni dal Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Edilizio. Oltre che alle pertinenze, il presente regolamento, norma i manufatti per esigenze temporanee, ossia le installazioni volte a soddisfare esigenze meramente temporanee. Articolo 2 – Caratteristiche di tipo generale delle pertinenze Le pertinenze di cui al presente Regolamento, oltre alle specifiche caratteristiche di cui ai successivi articoli, dovranno avere le seguenti caratteristiche di tipo generale: 1. non dovranno avere un proprio ed autonomo accesso dalla via pubblica; 2. non dovranno avere autonomo valore di mercato e non dovranno produrre un proprio reddito; 3. non dovranno avere autonomo utilizzo senza subire modificazioni fisiche; 4. dovranno essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale e poste al servizio esclusivo di questa; 5. non potranno essere cedute separatamente dalla cosa principale, a cui sono connesse da vincolo di pertinenzialità; 6. nel caso di pertinenze di edifici principali, dovranno avere propria individualità fisica e propria conformazione strutturale, non dovranno, pertanto, essere parte integrante o costitutiva del fabbricato principale o di altro fabbricato; 7. per le pertinenze di edifici principali, fermo restando il limite volumetrico di cui all’articolo 1, la consistenza in termini di superficie e volume della pertinenza deve comunque essere minima e proporzionata rispetto all’edificio principale; 8. ferme restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, le pertinenze dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione; 9. non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del suolo inedificato; 10. non è ammessa alcun tipo di pertinenza ad una distanza inferiore a 5,00 ml dal confine di proprietà e ad una distanza inferiore a mt 10 da pareti finestrate di altra proprietà, salvo che il proprietario del lotto confinante ne autorizzi espressamente la realizzazione attraverso un accordo sottoscritto tra le parti registrato e trascritto; 11. Non costituiscono superficie/volume ai fini edificatori per interventi di ristrutturazione o nuova costruzione purché verifichi l’indice di permeabilità dei suoli previsto nelle norme tecniche; Articolo 3 – Atti autorizzativi e normative di riferimento La realizzazione di opere pertinenziali, in quanto non classificabili come “interventi di nuova costruzione”, non è soggetta al rilascio di Permesso di Costruire o altro titolo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/01 nel testo vigente. I manufatti di cui al presente Regolamento, ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico o al servizio di fabbricati vincolati storicamente sono comunque soggetti alle autorizzazione previste dal D. Lgs 42/04 nel testo vigente. Articolo 4 – Inserimento delle pertinenze nel contesto Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene principale, di cui vanno a costituire pertinenza, e dovranno essere coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche, oltre a garantire il corretto inserimento in rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica. Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), questi dovranno essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo dovrà conformarsi a quello già realizzato purché conforme al presente regolamento. Qualsiasi intervento che interessi in qualche modo le parti condominiali dovrà essere autorizzato dai proprietari in base alle norme vigenti in materia. Articolo 5 – Manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, a servizio di edifici esistenti I manufatti di seguito specificati sono considerati “pertinenza” quando rispettano le seguenti prescrizioni, dettagliatamente specificate per ogni singola tipologia: 1. ai sensi dell’art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/2001, il volume complessivo dei manufatti pertinenziali deve essere inferiore al 20% della cubatura del fabbricato principale di cui vanno a costituire pertinenza e comunque non superiore ai limiti di seguito imposti; 2. quando le pertinenze sono previste su corti comuni condominiali, la percentuale del 20% verificata sull’intero edificio e ogni intervento deve avere il nulla osta di tutti i condomini; 3. può essere installato un manufatto per tipologia per ogni fabbricato, purché il volume complessivo rientri nel 20% sopra specificato. I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a quelle descritte nel presente Regolamento, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di “pertinenza”, sono considerati “interventi di nuova costruzione”, soggetti al rispetto della relativa normativa ed al regime del Permesso di Costruire. 5.a – Serre da giardino Fermo restando il limite volumetrico, di cui al precedente punto 1 dell’art. 5, sono da considerarsi pertinenze i piccoli manufatti amovibili al servizio di fabbricati e delle aree verdi e/o cortilive, quali piccole serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili, con le seguenti limitazioni: - superficie coperta max= 16,00 mq - altezza max esterna= m 2,60. L’installazione di tali manufatti dovrà avvenire preferibilmente nel retro degli immobili. 5.b – Gazebo Fermo restando il limite volumetrico, di cui al precedente punto 1 dell’art. 5, sono da considerarsi pertinenze i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, denominati “gazebo” quando sono a servizio della residenza. Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni: - h. max esterna = m 2,60; - superficie coperta max = mq 16,00; - la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili per smontaggio e non per demolizione; - non può essere tamponata, può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, quali teli in tessuto, cannucciaia o similare; - la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici e sia fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); - eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici; - nel caso che il manufatto venga coperto con pannelli solari, lo stesso potrà avere una superficie coperta max pari a mq 24,00. 5.c – Pergolato Fermo restando il limite volumetrico , di cui al precedente punto 1 dell’art. 5, sono da considerarsi pertinenze i manufatti denominati “pergolati” posti in aderenza a pareti dell’edificio principale (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali) ed a servizio della residenza, con funzione di abbellimento degli edifici principali. Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni: - h. max esterna= m 2,60; - - superficie coperta massima = mq. 16,00; la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili per smontaggio e non per demolizione; la struttura non può essere tamponata, salvo che per le murature esterne dell’edificio già esistenti; potrà essere coperta con materiali leggeri anch’essi di facile smontaggio, quali teli in tessuto, cannucciaia o similare; la struttura potrà inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici. 5.d – Box in legno per ricovero attrezzi da giardino Fermo restando il limite volumetrico, di cui al precedente punto 1 dell’art. 5, sono da considerarsi pertinenze i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, denominati "box in legno per ricovero attrezzi da giardino". Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: - struttura leggera in legno, rimovibile per smontaggio e non per demolizione; - superficie lorda massima pari a 9,00 mq; - altezza massima non superiore a m 2,40. 5.e – Tettoia per ricovero autovetture Fermo restando il limite volumetrico, di cui al precedente punto 1 dell’art. 5, sono da considerarsi pertinenze i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, denominati "tettoia per ricovero autovetture". Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: - è consentita la installazione di una tettoia per ogni unità immobiliare abitativa; - h. max esterna= m 2,60; - superficie coperta massima = mq. 12,50 per ogni posto auto; - la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili per smontaggio e non per demolizione; - la struttura non può essere tamponata, può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio; - la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura, o integrati in essi (modo strutturale); - eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici. Non costituisce invece pertinenza con consistenza volumetrica, quindi non soggetta al limite volumetrico di cui al precedente punto 1 dell’art. 5, la copertura con manufatti tipo “pensilina” degli spazi di sosta per autovetture sulla corte degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale. In particolare questi manufatti dovranno essere costituiti da strutture leggere in legno o metallo, con sostegni verticali posti solo centralmente o su un solo lato, senza alcun tamponamento laterale e manto di copertura con materiali leggeri di facile smontaggio. 5.f – Dehor Fermo restando il limite volumetrico, di cui al precedente punto 1 dell’art. 5, sono da considerarsi pertinenze i piccoli manufatti amovibili al servizio di strutture ricettive o pubblici esercizi per l’accoglienza dei clienti e il loro intrattenimento, piccole strutture in ferro e vetro, con le seguenti limitazioni: - - - superficie coperta max= 50,00 mq e comunque entro il limite massimo del 50% della superficie destinata all’attività, diversamente da quanto previsto nell’art. 5, 1° comma, p.to 2 del presente regolamento” altezza max esterna= m 2,60; la struttura deve essere costituita da montanti e travi in metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili per smontaggio e non per demolizione; la struttura può essere tamponata solo con elementi trasparenti; all’interno possono essere installate tende per la protezione dai raggi solari; L’installazione di tali manufatti dovrà avvenire preferibilmente nei limiti di proprietà dell’attività o, previo ottenimento dell’autorizzazione/concessione all’occupazione di suolo pubblico/demaniale, comunque nel rispetto dei regolamenti per l’occupazione di spazi pubblici e dei piani demaniali. Ai fini del corretto inserimento non costituiscono limite all’installazione la distanza dalla pubblica viabilità sempre che non sia in contrasto con le norme di tutela della strada a condizione che vi sia un passaggio per i pedoni della larghezza minima di mt. 1,80 per tutto il fronte. Articolo 6 – Strutture ombreggianti per parcheggi in zone produttive e terziarie Nelle zone produttive e terziarie, denominate "D" nel Piano Regolatore Generale, sono considerate pertinenze le strutture ombreggianti per i parcheggi, sia per i mezzi dell’azienda e dei suoi dipendenti che per quelli dei clienti. I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, senza alcun tipo di tamponamento laterale. La copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato, di materiale plastico o con cannuccia. E’ inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito. Potranno anche essere ubicate in prossimità dei confini del lotto, previo nulla osta del confinante interessato. Le attività produttive e terziarie insediate in tutte le altre aree di P.R.G. dovranno attenersi a quanto previsto per gli interventi su edifici residenziali. Articolo 7 – Tunnel estensibili negli insediamenti produttivi e terziari I manufatti denominati “tunnel estensibili”, costituiti da struttura metallica estensibile e tamponamento in materiale plastico, sono considerati pertinenza solo ed esclusivamente in ragione della funzione che assolvono, che deve essere occasionale e limitata nel tempo. A nulla rileva il fatto che questi manufatti possono essere facilmente richiudibili con minimo ingombro. Devono essere installati in prossimità o in aderenza con l'edificio principale e, quando non utilizzati per assolvere alle funzioni occasionali e limitate nel tempo legate all'attività svolta nell'insediamento, questi tunnel estensibili devono essere richiusi e non devono presentarsi come manufatto con consistenza volumetrica. Articolo 8 – Manufatti per la detenzione dei cani e/o di animali di bassa corte E’ considerato pertinenza il manufatto, posto esclusivamente su giardini privati al servizio del fabbricato principale, da utilizzare esclusivamente per il riparo degli animali dal sole e dalle intemperie. Tali manufatti, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: - superficie coperta max 10 mq, oltre a mq 20 di superficie pavimentabile, comunque permeabile, e recintabile ad essa collegata; - altezza max esterna= m 2,60. La copertura dovrà essere in materiale idoneo, trattato in maniera da ridurre l’impatto ambientale, tutte le strutture dovranno essere di facile rimozione. Articolo 9 – Manufatti pertinenziali per finalità di interesse sociale, didattico o per usi di pubblica utilità Sono considerate pertinenze i manufatti da utilizzare per finalità pubbliche o di pubblico interesse da parte di soggetti pubblici o che esercitano una funzione di pubblico interesse. La finalità pubblica o di pubblico interesse deve essere dimostrata con apposita documentazione da parte del soggetto richiedente ed essere autorizzata con specifica decisione della Giunta Comunale. Questi manufatti devono essere installati per un periodo di tempo determinato, in ragione della funzione che devono assolvere. Alla scadenza del periodo predeterminato devono essere rimossi e l'area di sedime deve essere restituita alla sua originaria destinazione. I manufatti devono avere dimensioni strettamente necessarie per l’uso cui sono destinati e rispettare le caratteristiche di cui al precedente articolo 1. Articolo 10 – Manufatti pertinenziali per la coltivazione di piccoli fondi Sono considerate pertinenze i manufatti a servizio di piccoli appezzamenti di terreno comunque coltivati esclusivamente per autoconsumo. Tali manufatti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: - struttura leggera in legno per le parti verticali; - struttura leggera,in materiale compatibile con l’ambiente circostante per la copertura; - l’intero manufatto deve essere rimovibile per smontaggio e non per demolizione; - superficie coperta massima pari a 25 mq, per lotti di terreno fino a 5.000 mq, e di 40 mq, per lotti di terreno oltre i 5.000, in aggiunta ad un 20% di tettoia esterna; - altezza massima non superiore a m 2,60; - pianta rettangolare o quadrata e copertura a falde inclinate; - divieto di pavimentazione dell'area circostante; - divieto di trasformazione in via permanente del suolo (divieto di movimentazione di terreno e o realizzazione di opere fondali in cls); - realizzazione di unico corpo con i limiti sopra indicati; - al fine di ridurre l’impatto dovrà prevedersi la massa a dimora di siepi su tre lati del predetto manufatto. Non è comunque consentita la realizzazione dei manufatti, descritti nel presente articolo, in aggiunta a costruzioni esistenti legittimamente realizzati o da realizzare sia di carattere stabile che precario. Articolo 11 – Manufatti per esigenze temporanee 11.a – Aspetti normativi Nell’applicazione dell’articolo in esame è necessario fare riferimento “a contrario” di quanto disposto nell’art. 3, comma 1, lett. e) capoverso 5) del D.P.R. n. 380/01, il quale ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. La temporaneità, pertanto, non può essere desunta dalla soggettiva destinazione dell’opera data dal costruttore, ma deve collegarsi ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili. La temporaneità o precarietà di un manufatto prescinde dalle sue caratteristiche costruttive o dal sistema di fissazione al suolo e discende unicamente dall’uso a cui è destinato. Non è opera precaria la costruzione destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione. La temporaneità o precarietà non va confusa con la stagionalità dell’utilizzazione del manufatto, nel senso che, l’installazione stagionale ripetuta, comporta l’obbligo di dotarsi del titolo abilitativo edilizio. 11.b – Caratteristiche dei manufatti Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze temporanee per le quali vengono installati. La loro localizzazione nell’area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative di sicurezza e non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale. I manufatti da installare per esigenze temporanee dovranno essere realizzati con semplici tipologie costruttive prefabbricate e con materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibili ed realizzate per assemblaggio. 11.c – Modalità autorizzative e obbligo di rimozione Le costruzioni per esigenze meramente temporanee, oggetto del presente Regolamento, sono subordinate ad apposita autorizzazione, da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di seguito riportate: - le costruzioni temporanee sono autorizzate una e una sola volta per un periodo non superiore a tre mesi continuativi; - per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi la rimozione anticipata dei manufatti anche prima della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione; - è consentita l'installazione di manufatti temporanei, su suolo privato, a servizio di pubblici esercizi; i manufatti temporanei su aree pubbliche, oltre allo specifico nulla osta dell’Ente proprietario del suolo, sono anche regolamentati dalla normativa in materia di occupazione di suolo pubblico. Chiunque intenda installare manufatti per esigenze temporanee, soggette ad autorizzazione, deve presentare all’Ufficio Tecnico Comunale competente al rilascio, almeno trenta giorni prima dell’installazione, la documentazione sotto elencata: a. domanda in carta semplice, a firma del proprietario del suolo interessato, per ottenere l’autorizzazione alla installazione, indicando il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato e le motivazioni che giustificano la necessità di collocarlo; b. planimetria di zona in scala adeguata con indicato il punto di installazione; c. rappresentazione grafica del manufatto; d. documentazione fotografica dei luoghi; e. eventuale nulla osta di altri Enti, qualora necessari; f. dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l’originario stato dei luoghi; g. copia della eventuale autorizzazione amministrativa alla occupazione di suolo pubblico. Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso. Nel caso necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo, rispetto a quello autorizzato, dovrà essere presentata nuova richiesta di autorizzazione entro i termini di scadenza di quella precedente, motivando specificatamente la ragione del prolungamento dei termini stessi. La proroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a tre mesi. Qualora il manufatto non venga rimosso entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio, esso sarà considerato a tutti gli effetti una costruzione abusiva, soggetta al regime sanzionatorio del D.P.R. n. 380/2001 per gli interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire. Nel caso di omessa richiesta della prescritta autorizzazione, i manufatti eventualmente installati o costruiti, non potranno essere considerati per esigenze temporanee e, conseguentemente, saranno considerati “nuove costruzioni” a tutti gli effetti. Articolo 12 – Manufatti di arredo Rientrano nell’attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del DPR 380/01 e s.m.i., la realizzazione di opere edilizie, ricadenti all’interno delle aree pertinenziali degli edifici residenziali, quali: - marciapiedi; - sistemazione di giardini ed aree esterne con bordi in muratura, vialetti pavimentati e posa di elementi decorativi quali fontanelle, statuette, ecc.; - barbecue, fornetti, caminetti, fissati stabilmente a terra; - piccole serre stagionali in legno o metallo, chiuse da teli trasparenti, in materiale plastico o vetro, rimovibili e con superficie coperta fino a 6 mq ed altezza massima di 2,20 m; - vani contatori e simili; - tende da sole a sbalzo; - grigliati in legno o altro materiale a protezione di balconi e terrazzi. Per le zone sottoposte a tutela paesaggistica e/o per i fabbricati posti a tutela culturale l’installazione di quest’ultimi manufatti e comunque subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni previste dal D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii. Articolo 13 – Manufatti esistenti Le pertinenze eccedenti i limiti esistenti dovranno essere regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità previste per le nuove pertinenze. Ai fini della loro regolarizzazione è ammessa una tolleranza massima del 10% sui limiti indicati nei precedenti articoli. Il superamento dei limiti impartiti nei precedenti articoli purché contenuti nel 10% della tolleranza comporta l’applicazione di una sanzione pari ad € 500,00. Trascorso un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, i manufatti eccedenti i limiti di sopra imposti saranno considerati come eseguiti in assenza di Permesso di Costruire e manufatti esistenti non autorizzati. Non è consentita la regolarizzazione dei manufatti insistenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, di cui alla parte terza del D. Lgs n. 42/04 ss.mm.ii., e/o negli immobili sottoposti a tutela culturale, di cui alla parte prima del citato decreto. COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n. Seduta in data : 14/09/2011 62 OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 5.F E 13 DEL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI EDILIZI MINORI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 NELLA SEDUTA DEL 15/04/2011 L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 18.00 in prosieguo di seduta, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune. Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono staticonvocati in seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri Comunali. MASTROMAURO FRANCESCO P RAGNI LUIGI P ANDRENACCI EMIDIO P CRESCENTINI LUCIANO P P MADDALONI MASSIMO A VASANELLA PAOLO CIAFARDONI LAURA A ROTA ANDREA A ANTELLI GIANLUCA A CICCOCELLI ROBERTO A A RIDOLFI VINICIO P SACCONI ROBERTO A RUFFINI FABRICE P DI CARLO DOMENICO GIORGINI ALESSANDRO P ARBORETTI G. FRANCO CICIONI ANDREA P CAMELI GIANCARLO A DI GIACINTO NELLO P FRANCIONI GIANFRANCO A CARTONE JURGHENS P Assegnati 21 In carica 21 Presenti n. 12 P Assenti n. Risulta, pertanto, che gli intervenuti sono in numero legale. Presiede la Seduta il Sig. DI GIACINTO NELLO nella qualità di Presidente del Consiglio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marini Daniela La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i Signori: CARTONE JURGHENS CRESCENTINI LUCIANO VASANELLA PAOLO Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno. CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 62 del 14/09/2011 - Pagina 1 di 7 9 Esce il Consigliere Giancristofaro F. Arboretti. Gli interventi sono riportati nell'allegata trascrizione della registrazione della seduta. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione sottoposta alla propria approvazione; PREMESSO che: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15 Aprile 2011 è stato approvato il q Regolamento Comunale per interventi edilizi minori (manufatti pertinenziali e per esigenze temporanee); il predetto regolamento disciplina gli interventi edilizi minori, quali la realizzazione di q pertinenze e di manufatti per esigenze temporanee, al fine di chiarire quali siano i manufatti che vanno considerati delle “costruzioni” e quali invece no, poiché riguardano piccole strutture attrezzate per la cura dei giardini e dei piccoli fondi coltivati nonché per la custodia dei cani e/o degli animali di bassa corte, oltre che per la fruizione degli spazi aperti delle abitazioni; l'articolo 5.f disciplina la realizzazione di piccoli manufatti al servizio di strutture ricettive o q pubblici esercizi per l'accoglienza dei clienti e il loro intrattenimento denominati Dehor; detto articolo 5.f recita testualmente: q “Fermo restando il limite volumetrico, di cui al precedente punto 1 dell'art. 5, sono da considerarsi pertinenze i piccoli manufatti amovibili al servizio di strutture ricettive o pubblici esercizi per l'accoglienza dei clienti e il loro intrattenimento, piccole strutture in ferro e vetro, con le seguenti limitazioni: - superficie coperta max= 50,00 mq; - altezza max esterna= m 2,60; - la struttura deve essere costituita da montanti e travi in metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili per smontaggio e non per demolizione; - la struttura può essere tamponata solo con elementi trasparenti; - all'interno possono essere installate tende per la protezione dai raggi solari; L'installazione di tali manufatti dovrà avvenire preferibilmente nei limiti di proprietà dell'attività o, previo ottenimento dell'autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico/demaniale, comunque nel rispetto dei regolamenti per l'occupazione di spazi pubblici e dei piani demaniali. Ai fini del corretto inserimento non costituiscono limite all'installazione la distanza dalla pubblica viabilità sempre che non sia in contrasto con le norme di tutela della strada.”; q q l'articolo 13 del predetto regolamento viene contemplata la regolarizzazione dei manufatti esistenti eccedenti i limiti imposti negli articoli precedenti; detto articolo 13 prevede testualmente: “Le pertinenze eccedenti i limiti esistenti dovranno essere regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità previste per le nuove pertinenze. Ai fini della loro regolarizzazione è ammessa una tolleranza massima del 10% sui limiti indicati nei precedenti articoli. Il superamento dei limiti impartiti nei precedenti articoli purchè contenuti nel 10% della tolleranza comporta l'applicazione di una sanzione pari ad € 500,00. CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 62 del 14/09/2011 - Pagina 2 di 7 Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i manufatti eccedenti i limiti di sopra imposti saranno considerati come eseguiti in assenza di Permesso di Costruire e manufatti esistenti non autorizzati. Non è consentita la regolarizzazione dei manufatti insistenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, di cui alla parte terza del D. Lgs n. 42/04 ss.mm.ii., e/o negli immobili sottoposti a tutela culturale, di cui alla parte prima del citato decreto.”; q i cittadini e i tecnici nell'applicazione di detto regolamento hanno fatto rilevare dubbi interpretativi dei predetti articoli circa le seguenti questioni: 1. all'articolo 5.f non viene esplicitata la possibilità di realizzare dette strutture anche se distaccate dall'ingresso dell'attività e/o poste ai piani superiori (ad uso ad esempio di terrazzi scoperti come zona living di strutture ricettive); 2. all'articolo 13 non viene esplicitata la possibilità di regolarizzare o meno quei manufatti che pur rientrando nei limiti imposti, non rientrano nelle caratteristiche formali imposte dai relativi articoli che ne normano l'esecuzione; RISCONTRATA la necessità di chiarire i dubbi interpretativi sopra richiamati al fine di dare corretta e autentica interpretazione del succitato strumento normativo; VALUTATO il predetto regolamento per interventi edilizi minori ed in particolare i seguenti articoli: § Art. 1 - Finalità; § Art. 2 - Caratteristiche di tipo generale delle pertinenze; § Art. 3 - Atti autorizzativi e normative di riferimento; § Art. 4 - Inserimento delle pertinenze nel contesto; § Art. 5 - Manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica a servizio di edifici esistenti; § Art. 10 - Manufatti per la coltivazione di piccoli fondi; § Art. 13 - Manufatti esistenti; FATTO PRESENTE che, trattandosi dell'approvazione di regolamento, di atto, quindi, che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita acquisire il parere del Dirigente di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; VISTO il parere favorevole, reso dal Dirigente dell'Area Servizi alla Collettività e Territorio, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale; VISTI il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il D.P.R. 6.6.2001, n. 380, il regolamento edilizio in vigore e lo statuto comunale vigente; Con voti favorevoli n. 11, assenti n. 10 (Andrea Rota, Gianluca Antelli, Giancarlo Cameli, Roberto Ciccocelli, Domenico Di Carlo, Laura Ciafardoni, Massimo Maddaloni, Gianfranco Francioni, Roberto Sacconi, Giancristofaro F. Arboretti), D EL I B ER A CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 62 del 14/09/2011 - Pagina 3 di 7 1) 2) 3) La premessa forma parte integrante sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; per le ragioni in fatto ed in diritto di cui alla premessa, di interpretare in via autentica che i manufatti di cui all'articolo 5.f del Regolamento per Interventi Edilizi Minori possono essere realizzati anche non direttamente collegati all'ingresso dell'attività e/o poste ai piani superiori in terrazzi scoperti, purchè praticabili, ed utilizzati come zone cosiddette “living” senza autonoma funzione d'uso; per le ragioni in fatto ed in diritto di cui alla premessa, di interpretare in via autentica che nella regolarizzazione dei manufatti esistenti prevista all'articolo 13 del Regolamento per Interventi Edilizi Minori, fermo restando i limiti dimensionali e le caratteristiche di amovibilità dei manufatti realizzati, la possibilità di considerare conformi al regolamento predetto quelle strutture realizzate con forme e materiali differenti da quelli previsti negli articoli che ne normano l'esecuzione; IL CONSIGLIO COMUNALE RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione; Con voti favorevoli n. 11, assenti n. 10 (Andrea Rota, Gianluca Antelli, Giancarlo Cameli, Roberto Ciccocelli, Domenico Di Carlo, Laura Ciafardoni, Massimo Maddaloni, Gianfranco Francioni, Roberto Sacconi, Giancristofaro F. Arboretti), D EL I B ER A rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Alle ore 21,34, il Presidente, dato atto che gli argomenti posti all'ordine del giorno sono stati discussi, dichiara chiusa la seduta. CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 62 del 14/09/2011 - Pagina 4 di 7 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Il Segretario Generale DI GIACINTO NELLO F.to Dott.ssa Daniela Marini Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno _______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi. 21/09/2011 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267). Giulianova, lì _______________ 21/09/2011 Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Daniela Marini E' copia conforme all'originale. Giulianova, lì _______________ Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Marini La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini : Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sopra certificata; Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. Il Segretario Generale Giulianova, lì _______________ 14/09/2011 F.to Dott.ssa Daniela Marini CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 62 del 14/09/2011 - Pagina 5 di 7 62 14/09/2011 Delibera n° ________ del _______________ PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO Del 12/09/2011 OGGETTO: N° 2497 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 5.F E 13 DEL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI EDILIZI MINORI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 NELLA SEDUTA DEL 15/04/2011 ISTRUTTORIA COLLETTIVITA' E TERRITORIO L'ISTRUTTORE F.to CORE FLAVIANO 12/09/2011 Giulianova, lì__________________ PARERE DEL RELATORE Il Relatore 12/09/2011 Giulianova, lì__________________ F.to Decisione del CONSIGLIO MUNICIPALE nella seduta del 14/09/2011 Il Presidente F.to DI GIACINTO NELLO CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 62 del 14/09/2011 - Pagina 6 di 7 62 14/09/2011 Delibera n° ________ del _______________ PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO Del 12/09/2011 OGGETTO: N° 2497 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 5.F E 13 DEL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI EDILIZI MINORI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 NELLA SEDUTA DEL 15/04/2011 PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000. IL DIRIGENTE Giulianova, lì__________________ 12/09/2011 F.to OLIVIERI ROBERTO CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 62 del 14/09/2011 - Pagina 7 di 7