AGEVOLAZIONI PER I DISABILI DETRAZIONE D`IMPOSTA PER

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AGEVOLAZIONI PER I DISABILI DETRAZIONE D`IMPOSTA PER
AGEVOLAZIONI PER I DISABILI
DETRAZIONE D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI AUTOVETTURE E DEDUZIONE
DALLA BASE IMPONIBILE IRAP
di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati
Con alcune recenti risoluzioni, l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire
alcuni chiarimenti sulle agevolazioni previste per i soggetti disabili. In
particolare, ha affrontato la questione delle detrazioni d’imposta per
l’acquisto di autovetture nel caso in cui i disabili fiscalmente a carico
siano più di uno (risoluzione 16 maggio 2006, n. 66/E) e la questione della
deduzione dalla base imponibile IRAP per i lavoratori divenuti inabili
durante l’esecuzione del contratto di lavoro (risoluzione 16 maggio 2006, n.
64/E).
La definizione di soggetto disabile
L’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 così definisce i soggetti disabili:
Art. 3, legge n. 104/1992
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione
alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale
residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Le principali disposizioni normative
L’art. 1, legge n. 97/1986 prevedeva l’aliquota agevolata IVA del 4% per l’acquisto di determinati
veicoli «adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie» (comma 1). Inoltre (comma
2), si specifica che «l’aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle
importazioni successive di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in
precedenza con l’aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data
dell’acquisto o della importazione precedente».
art. 1,
aliquota IVA agevolata pari al 4% per
legge n. 97/1986
l’acquisto di veicoli per invalidi
Successivamente alla suddetta disposizione, l’art. 8, legge n. 449/1997 ha introdotto anche la
possibilità di usufruire di una detrazione d’imposta pari al 19% della spesa sostenuta per
l’acquisto di autoveicoli per soggetti «con ridotte o impedite capacità motorie permanenti […]
anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità
motorie». La disposizione ha, tra l’altro, specificato che:
«1. […] La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal
Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni
[pari a 18.075,99 euro] o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non
ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto
l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
2. Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di
reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
[…]
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di
cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione,
dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro».
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art. 8,
legge n. 449/1997
Detrazione IRPEF pari al 19% per l’acquisto di
veicoli per invalidi, entro un limite di spesa di
18.075,99 euro. La detrazione spetta al possessore
di reddito a cui è a carico il disabile e può essere
usufruita una sola volta in un periodo di 4 anni.
Nel caso di atti traslativi o dichiarativi aventi per
oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli, esenzione dal
pagamento di:
• imposta erariale di trascrizione;
• addizionale provinciale dell’imposta erariale
di trascrizione e dell’imposta di registro.
Infine, sempre l’art. 8, legge n. 449/1997 specifica che i veicoli oggetto dell’agevolazione sono
quelli individuati dall’art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992 («Nuovo codice della strada»), alle
seguenti lettere:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso
quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5t o 4,5t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone
e di cose e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo.
Inoltre, i veicoli oggetto dell’agevolazione, usati o nuovi, devono essere:
•
di cilindrata fino a 2.000cm3 se con motore a benzina;
•
di cilindrata fino a 2.800 cm3 se con motore diesel.
Da ultimo, si ricorda che l’art. 50, comma 1, legge n. 342/2000, ha riconosciuto l’aliquota agevolata
IVA non solo ai citati soggetti svantaggiati ma anche «ai familiari di cui essi sono fiscalmente a
carico».
art. 50, comma 1,
legge n. 342/2000
aliquota IVA agevolata pari al 4% per
l’acquisto di veicoli per invalidi anche ai
familiari di cui essi sono fiscalmente a carico
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La risoluzione n. 66/E/2006
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 66/E del 16 maggio 2006, per chiarire
l’agevolazione prevista per l’acquisto di autovetture nel caso di più disabili fiscalmente a carico.
Nel caso sottoposto all’Agenzia, l’istante chiedeva se fosse possibile fruire delle agevolazioni per
l’acquisto di due autovetture nel corso dello stesso quadriennio, considerato che entrambi i figli
- nel cui interesse è sostenuta la spesa - sono invalidi al 100%, titolari dell’indennità di
accompagnamento e risultano a suo carico. L’istante, inoltre, chiedeva - nel caso fosse stato
possibile usufruire dell’agevolazione - chiarimenti sul contenuto della certificazione che si deve
presentare per attestare la mancata fruizione delle agevolazioni nel corso del quadriennio precedente
alla data di acquisto dei veicoli.
L’Agenzia risponde all’interpello ricordando la normativa prevista per le agevolazioni in questione
e chiarisce che ogni disabile ha diritto a un veicolo per la locomozione; pertanto, il soggetto di
cui i disabili sono a carico può fruire dei benefici per ogni singolo soggetto svantaggiato, anche
nello stesso quadriennio, fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste.
Per completezza, la risoluzione in esame ricorda quanto affermato nella precedente risoluzione n.
169/E/2002, secondo la quale ciò che rileva è la oggettiva condizione di disabilità del soggetto - a
prescindere dal fatto che l’autoveicolo sia intestato al disabile o alla persona della quale lo stesso
risulti fiscalmente a carico - e l’agevolazione può spettare per entrambi gli autoveicoli intestati allo
stesso possessore di reddito di cui risultano a carico i due portatori di handicap.
Per quanto riguarda la documentazione richiesta, è necessario che:
•
il disabile abbia un reddito lordo ≤ 2.840,51 euro;
•
venga presentata la certificazione attestante la condizione di disabilità;
•
venga presentata una copia della dichiarazione dei redditi da parte del familiare che, avendo
fiscalmente a carico il portatore di handicap, risulterà essere l’intestatario del veicolo
agevolato (in alternativa, è comunque possibile presentare un’autocertificazione, ai sensi
dell’art. 46, comma 1, lettera o, D.P.R. n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
•
(ai fini IVA) venga presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti
che, nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura, non è stato
acquistato altro veicolo con analoga agevolazione.
La risoluzione n. 64/E/2006
Con la risoluzione n. 64/E del 16 maggio 2006, l’Agenzia delle Entrate affronta, invece, la
questione della deduzione dalla base imponibile IRAP per i diversamente abili.
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L’interpello è stato proposto da una IPAB (Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza), tenuta
per obbligo di legge ad avere alle proprie dipendenze un lavoratore appartenente alla categoria di
cui all’art. 1, legge n. 68/1999 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili»). I soggetti disabili
presenti nell’organico dell’IPAB sono due, di cui uno divenuto disabile in costanza di rapporto di
lavoro, con riduzione della capacità lavorativa pari al 90%.
L’ente istante chiede:
1) se sia corretto dedurre dalla base imponibile IRAP le retribuzioni corrisposte ad
entrambi i disabili;
2) se, ai fini della decorrenza della deduzione, sia rilevante la data in cui le autorità
competenti hanno certificato l’inabilità oppure si debba far riferimento alla data in cui la
certificazione è pervenuta al datore di lavoro.
La conclusione cui giunge l’Amministrazione finanziaria rispetto al quesito di cui al punto 1) è che
la deduzione dalla base imponibile IRAP è ammessa sia per i diversamente abili neoassunti, sia
per i lavoratori divenuti inabili durante l’esecuzione del contratto. Infatti, l’art. 11, comma 1,
lettera a), D.Lgs. n. 446/1997 prevede che - nella determinazione della base imponibile dell’imposta
sulle attività produttive - «sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili […]», senza a tal fine
collegare necessariamente l’applicazione del beneficio solo ai disabili che concorrono alla
formazione della quota di riserva obbligatoria prevista per i soggetti appartenenti alle categorie
protette, né operare alcuna distinzione tra l’inserimento nel lavoro di nuovi disabili e la
conservazione del posto di lavoro nei confronti di soggetti la cui inabilità è stata riconosciuta
durante l’attività lavorativa.
In effetti - afferma l’Agenzia nella risoluzione in esame - «la finalità perseguita dal legislatore con
la norma citata, prevedendo la deducibilità delle spese relative ai lavoratori disabili, è, infatti, quella
di ridurre il costo del lavoro e quindi di rendere meno oneroso l’inserimento e la permanenza nel
mondo del lavoro dei soggetti disabili».
Per quanto riguarda il punto 2), invece, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che, nel caso di
sopravvenuta inabilità in costanza di lavoro, l’esclusione dalla base imponibile IRAP decorre dal
momento in cui il lavoratore ha acquisito lo status di disabile, così come definito dall’art. 1, legge n.
68/1999, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti.
7 giugno 2006
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