Part-time verticale

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Part-time verticale
142
30 novembre 2016
Part-time verticale
La Cassazione: i periodi di pausa contrattuale
valgono per la pensione
Dopo numerose sentenze di merito (vedi NL n° 131 del 4
settembre 2016), la suprema Corte di cassazione interviene
ancora sul diritto all’accredito di contribuzione, utile al diritto
alle pensioni, durante i periodi di pausa contrattuale previsti
nei contratti di part-time verticale.
INPS, come noto, per i part-time verticali ha sempre
riconosciuto la contribuzione solo per i periodi lavorati e in
presenza del minimale contributivo settimanale.
Tale requisito ovviamente diviene impossibile da soddisfare
nel caso di part time verticali ciclici, dove si lavora uno o due
giorni alla settimana oppure alcune settimane nel mese o
alcuni mesi nell’anno (pause contrattualmente previste).
Nella sentenza 22936/2016 la Corte di cassazione ribadisce
che, ai fini dell’anzianità contributiva, un anno di lavoro parttime verticale vale come quello full-time.
La Cassazione richiama anche la sentenza della Corte di
giustizia europea del 10 giugno 2010 in cui è stato ribadito
che l’anzianità contributiva dei part-time, ai fini del diritto a
pensione, deve essere calcolata come se il dipendente
avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo in
considerazione anche i periodi non lavorati.
La pronuncia della Cassazione non ha portata generale, per
la tutela dei singoli casi occorre perciò procedere con
contenzioso amministrativo e legale.
In questo numero:
Part-time verticale:
sentenza di Cassazione
pag.1
Pensioni: nessuna
rivalutazione nel 2017
pag.2
Pensione e lavoro nel
pubblico impiego: diritto
alla 13ma e alla IIS
pag.2
Domande e risposte da
previdenza.lombardia@i
nca.it
pag.3
Immigrazione
pag.4
Perequazione automatica pensioni 2017:
per il secondo anno consecutivo, a gennaio non ci sarà alcun
adeguamento degli importi pensionistici.
Pensioni 2017
Anche nel 2017 niente
rivalutazione per le pensioni
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre
2016, il Decreto 17 novembre 2016 con la
perequazione automatica delle pensioni
per l’anno 2016 e valore definitivo anno
2015.
Il valore definitivo della percentuale di
variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l’anno 2015 è
determinata in misura pari a +0,0% a valere
sulle pensioni dal 1° gennaio 2016.
Il valore provvisorio della percentuale di
variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l’anno 2016 è
determinata in misura pari a +0,0% a valere
sulle pensioni dal 1° gennaio 2017, salvo
conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l’anno successivo.
In entrambi i casi la variazione sarebbe
negativa, pari a -0,1%, ma per effetto della
legge 208/2015 il parametro applicato non
può essere inferiore a zero, salvo il
conguaglio anzidetto.
Il recupero del primo 0,1%, che dal gennaio
2016 è stato sterilizzato come detto dalla
legge 208/2015, sarà effettuato sulle
pensioni dal 1° gennaio 2017, oppure sarà
recuperato quando il valore percentuale di
variazione tornerà ad essere positivo?
Pensione e lavoro
Diritto alla 13ma e/o all’indennità
integrativa speciale
L'Inps, con la circolare n. 195 del 10
novembre 2016, ha reso noto che dal mese
di dicembre provvederà al pagamento
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della 13° mensilità e dell'indennità
integrativa speciale su pensioni percepite in
costanza di attività lavorativa erogate a
carico delle gestioni esclusive dell'Ago (exInpdap, ex-Fs, ex-Ipost).
INPS si adegua così a due vecchie sentenze
della Corte costituzionale (566/1989 e
232/1992) che avevano dichiarato
l’illegittimità degli artt. 97 e 99 del Dpr
1092/1973 che impediva l’erogazione della
13ma e della eventuale IIS sulle pensioni a
carico delle gestioni esclusive percepite in
costanza di attività lavorativa presso lo
Stato, amministrazioni pubbliche o enti
pubblici
l’Inps , in mancanza di un intervento
legislativo, sentito il ministero del Lavoro, ha
deciso di riconoscere le somme finora non
erogate .
Per le pensioni decorrenti dalla data di
pubblicazione della Circolare 195 (10
novembre), la13ma sarà corrisposti
integralmente.
Per le pensioni già in essere sarà necessario
avanzare istanza all’INPS per la
corresponsione della tredicesima mensilità
e/o dell’indennità integrativa speciale
(possibile quest’ultima solo per le pensioni
aventi decorrenza entro il 1° gennaio 1995,
sulle decorrenze successive la IIS è stata
conglobata nella pensione) non erogate
sulla pensione in godimento durante
l’attività lavorativa dipendente.
INPS provvederà alla corresponsione delle
somme spettanti oltre agli interessi legali e/o
rivalutazione monetaria nei limiti della
prescrizione quinquennale.
Per le cause pendenti, l’Inps chiederà la
cessazione della materia del contendere,
riconoscendo quanto spettante al
pensionato, così come i ricorsi amministrativi
verranno accolti in autotutela, in tal caso, le
somme saranno restituite nei limiti della
prescrizione quinquennale calcolata dalla
data del ricorso amministrativo.
(Approfondimenti alla circolare 456 del 25 novembre
2016 di Inca Nazionale).
INCA INFormazione – N.142
Domande &
risposte
Si possono chiedere entrambe le
reversibilità e gli ANF?
Selezione settimanale dei quesiti
pervenuti a
[email protected]
A- Stato di inabilità alla data del decesso
del genitore.
In questa rubrica pubblichiamo i quesiti più
interessanti, pervenuti all’indirizzo
[email protected], e le relative
risposte da parte dello staff regionale e/o
dell’INCA nazionale.
Naspi: requisito 30gg effettivo lavoro nei 12
mesi precedenti l’evento disoccupazione
Quesito: la circ. INPS 142/2015 dispone che i
periodi di L. 300 siano neutri per la ricerca
delle 30 gg. di effettivo lavoro. Considerato
che in molti casi il distacco legge 300 è
molto datato, ci sono dei limiti temporali per
la ricerca delle giornate di effettivo lavoro?
Risposta: non ci sono limiti alla
neutralizzazione e quindi questo può
comportare che per la verifica del diritto e
calcolo della prestazione occorra risalire a
periodi molto remoti.
Risposta: il diritto alla SO quale figlia inabile
è condizionato da due requisiti.
B-Vivenza a carico del genitore da parte
del richiedente.
Questo secondo requisito si concretizza a
queste condizioni:
B1) La vivenza a carico deve esser valutata
non con il criterio del carico fiscale, ma in
virtù del supporto continuo offerto dal
genitore al figlio al fine di soddisfare i bisogni
primari esistenziali e di provvedere al suo
mantenimento.
B2) Requisito reddituali: Per i soggetti inabili il
limite oltre il quale non spetta la prestazione
è pari alla somma del trattamento minimo
aumentato del 30% e dell'importo
dell'indennità di accompagnamento. A tal
fine si debbono considerare i soli redditi
imponibili ai fini Irpef.
Si veda circolare INPS n°185/2015 ai punti
2.3 e 3.
Naspi: anticipo per attività autonoma
Quesito: spetta l'anticipo su NASPI per il
lavoratore che diventa coadiutore
nell'impresa del suo fratello?
Risposta: l'anticipo spetta in tutti i casi in cui
si intraprende un'attività autonoma che
presuppone l'iscrizione alla gestione
autonoma competente (commercianti,
artigiani ecc.) anche come coadiutore.
Non viene concessa solo nel caso vi sia la
compartecipazione con quote societarie.
SO: diritto per figlio inabile
Quesito: L’assistita è inabile con
accompagnamento dal 2008. Ha problemi
mentali e dal 2012 è in casa protetta CPS, in
attesa di essere trasferita in struttura per
persone con malattie mentali. Vedova,
titolare di SOART.
Notizie in breve
Alternanza scuola-lavoro e
assicurazione Inail
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 44 del 21
novembre 2016, con la quale fornisce
istruzioni in merito al regime assicurativo e
alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli
studenti impegnati in attività di alternanza
scuola-lavoro.
Per approfondimenti vedi circolare INCA
nazionale n°462/2016
Nel 2015 muore la madre (non erano
conviventi in quanto la figlie era in casa
protetta), titolare due pensioni VO E
VOCTPS.
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INCA INFormazione – N.142
Lavoro Stagionale
Dlgs 203/2016 circolare Ministero
Interno
Il Decreto Legislativo n. 203/2016 che
recepisce la direttiva 2014/36/UE è entrato in
vigore il 24 novembre. La nuova normativa
apporta modifiche alle disposizioni che
regolano l’ingresso e il soggiorno per motivi di
“lavoro stagionale” dei cittadini stranieri,
modificando il TUI e abrogando alcuni articoli
del Regolamento di attuazione.
Il Ministero dell'Interno ha diramato alle
Questure la circolare del 24.11.2016, che si
allega.
Per rendere più agevole la disamina del Dlgs
203/2016 si rinvia ai seguenti allegati:
- la nota dell'INCA nazionale;
- il testo del Dlgs 203/2016;
- la comparazione degli articoli del TUI
modificati;
- gli articoli del Regolamento di attuazione e il
comma 3 dell'art. 17 della Legge 35/2012,
abrogati.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/circolare-interno-24-11-2016stagionali.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/2016_Circ89.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/2016_Circ8_allegato14.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/MODIFICHE-TUI.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/ABROGAZIONI.pdf
Codice fiscale
Modalità di rilascio per i richiedenti
la protezione internazionale
La circolare del Ministero dell'Interno del
01.09.2016 riprende il contenuto di quanto
stabilito dalla comunicazione di servizio n° 8
del 26.07.2016 dell'Agenzia delle Entrate per
quanto concerne il rilascio del codice fiscale
per i richiedenti la protezione internazionale.
In considerazione delle problematiche sorte in
seguito al rilascio del CF numerico, alcune
organizzazioni hanno inviato ai Ministeri
competenti una comunicazione al fine di
modificare le disposizioni assunte al riguardo.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/circolare-interno-01-092016-codice-fiscale.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/lettera-ASGI-23-11-2016.pdf
Materiale
informativo
Atti del convegno “Migranti e
Welfare” organizzato a Milano
dall'ASGI
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intervento dell'Avv. Alberto Guariso ASGI: "MIGRANTI E WELFARE";
intervento del Prof. Sergio Vergalli Università di Brescia: "LA SOSTENIBILITA'
DEI SISTEMI DI PREVIDENZA SOCIALE DI
FRONTE ALLA DOMANDA DI ACCESSO
DEGLI STRANIERI";
intervento del Prof. Maurizio Ambrosini Università di Milano: " DIRITTI SOCIALI E
MOBILITA' TERRITORIALE: IL CONTRASTO
ALLA POVERTA' E IL RADICAMENTO
TERRITORIALE";
STRANIERI E PRESTAZIONI SOCIALI.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/intervento-guariso-MIGRANTI-EWELFARE-NOV-16.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/intervento-Vergalli-1.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/intervento-Ambrosini.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/SCHEMA-PRESTAZIONI27.10.16_def-1-1.pdf
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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Per informazioni e chiarimenti contattare:
Sezione previdenza [email protected]
Sezione immigrazione [email protected]
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