comune di barzago provincia di lecco regolamento per il

Transcript

comune di barzago provincia di lecco regolamento per il
COMUNE DI BARZAGO
PROVINCIA DI LECCO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
TITOLO I
SCOPI E FINALITA’
ART. I SCOPI
Il Comune di Barzago è l’ ente proprietario del CENTRO SPORTIVO COMUNALE sito in via
Leopardi. Il Centro Sportivo è un bene pubblico, e, in quanto tale, compito dell’ amministrazione
Comunale è di operare in modo che questa struttura diventi patrimonio della cittadinanza,
valorizzandone l’ aspetto sociale e patrimoniale.
ART. 2 FINALITA’
Nella gestione ed utilizzazione del Centro Sportivo Comunale viene riconosciuto il carattere di
assoluta preminenza e priorita’ al perseguimento dei seguenti obiettivi:
A) Promozione ed affermazione di una concezione dello sport inteso non solo come fatto tecnico, di
evasione e di agonismo, ma come occasione culturale, diritto primario del cittadino connesso ai
problemi della scuola e della salute.
B) Promozione e diffusione tra la popolazione residente della pratica degli sports di base attraverso
un’ offerta di servizi sportivi in forma il piu’ possibile generalizzata ed aperta a tutti i cittadini di
ogni condizione ed eta’
C) Promozione e diffusione tra la popolazione scolastica e giovanile della pratica sportiva come
momento integrante della attivita’ scolastica e della formazione di base.
TITOLO II
NORME D’USO
ART.3 PATRIMONIO
Il centro sportivo comunale è costituito dalle seguenti strutture:
A) Ad accesso regolamentato:
- Palestra comunale
- Campo di calcio ,in erba (mt. 100per 60)
- Palazzina spogliatoi
B) A libero accesso :
- Campo di pallacanestro-pallavolo, scoperto
- Campo di calcio in terra battuta (mt. 60per 30)
ART. 4 CALENDARIO ATTIVITA’ E CANONI
La giunta comunale stabilisce annualmente gli orari di apertura del centro sportivo comunale e i
canoni di concessione per l’utilizzo dei singoli impianti di cui all’ art. 3 punto a) secondo i criteri e i
parametri riportati nell’ art. 15.
ART.5 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
L’uso degli impianti sara’ consentito ai soggetti , siano essi singoli , enti o societa’ concessionarie
previa apposita e regolare autorizzazione dell’Amministrazione comunale . I ragazzi minorenni,
salvo diversa indicazione nelle norme , potranno accedere agli impianti solo se accompagnati da
maggiorenni che ne assumano le responsabilita’ a tutti gli effetti e ne curino l’ attivita’ . L’utilizzo
degli impianti è consentito secondo turni ed orari stabiliti dall’ amministrazione comunale in
ragione delle domande che saranno presentate. Tali orari dovranno essere scrupolosamente
rispettati. I richiedenti per poter utilizzare gli impianti e le attrezzature disponibili dovranno versare
la quota indicata dall’ apposito tariffario stabilito dalla giunta comunale . Per l’ utilizzo del campo
di calcio di cui all’ art. 3 punto a) è obbligatorio l’ uso degli spogliatoi.
ART.6 NORME Di COMPORTAMENTO GENERALE
L’ uso degli impianti è consentito agli utenti che indossino abbigliamento adeguato alla disciplina
sportiva prevista. Il pubblico che accede al centro sportivo senza fare uso degli impianti deve
sostare nelle zone consentite , senza entrare negli spazi riservati allo svolgimento delle attivita’
sportive e negli spogliatoi. Gli utenti ed eventuale pubblico , sono tenuti a tenere un comportamento
corretto e leale come insito nella pratica sportiva e a rispettare e salvaguardare gli impianti ed il
decoro del centro sportivo. E’ fatto divieto di introdurre nel centro sportivo attrezzature , biciclette,
motoveicoli, autoveicoli, animali in genere anche se al guinzaglio, salvo precisa autorizzazione
rilasciata dall’ amministrazione comunale.
ART. 7 NORME DI COMPORTAMENTO IN PALESTRA
Nella palestra comunale è vietato:
a) Introdurre bottiglie di vetro, recipienti o comunque oggetti, materiali ed attrezzi di qualsiasi
genere non inerenti alle attivita’ sportive praticate;
b)Effettuare giochi violenti e pericolosi;
c) Effettuare il gioco del calcio con modalita’ non compatibili con la struttura e la concessione di
utilizzo;
d) Sporcare e rovinare in qualsiasi modo il campo di gara , le attrezzature e i servizi;
e) Calpestare il campo di gioco con calzature non idonee o usate all’ esterno della palestra.
ART. 8 RESPONSABILITA’
Gli utenti sono responsabili degli impianti e servizi in dotazione e devono immediatamente dare
comunicazione all’amministrazione comunale degli eventuali danni causati ai medesimi, anche
involontariamente , saranno altresì tenuti al relativo risarcimento in quanto danno caussato da
negligenza, se l’amministrazione comunale lo riterra’ opportuno. In caso di inoservanza del presente
Regloamento , gli eventuali danni causati saranno contestati e posti a carico degli utenti, siano essi
persone o gruppi, nel momento in cui gli stessi vengono accertati , questo potra’ inoltre portare all’
annullamento dell’ autorizzazione all’ uso degli impianti senza alcun diritto di rimborso. Le
condizioni ambientali o eventuali imprevisti di varia natura non costituiscono motivo di richieste di
rimborso. E’ consentito altresì , compatiblimente con la disponibilita’ dell’impianto , il
trasferimento della prenotazione in altra data o ora.L’ amministrazione comunale non asssume
alcuna responsabilita’ per eventuali furti , danni, incidenti o infortuni che dovessero verificarsi agli
utenti all’interno del centro sportivo, salvo la responsabilità del comune a norma dell’ art. 2053 del
codice civile.Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nelle strutture del centro sportivo saranno trattenuti
per tre giorni a disposizione di chi vorrà dimostrare di essre il legittimo proprietario dopodichè
verranno consegnati all’ ufficio economato in Comune.Per cause di forza maggiore l’ impianto
potrà , senza preavviso , essere fatto parzialmente o totalmente sgomberare, secondo le norme di cui
all’ art. 18.
ART. 9 STRUTTURE A LIBERO ACCESSO
Le attrezzature a libero accesso di cui l’ art. 3 punto b) sono di norma a libera disposizione dei
cittadini, negli orari di apertura del centro sportivo, fatto salvo quanto previsto nei comuni seguenti
.E’ possibile , con la modalità di cui al titolo III, prennotare l’ utilizzo delle attrezzature a libero
accesso, con l’obbligo di utilizzo degli spogliatoi per garantirsene la disponibilità rispetto ai liberi
utilizzatori, con l’ obbligo d’ uso degli spogliatoi. Idonei tabelloni indicheranno ai cittadini le date e
gli orari in cui le attrezature suddette, prenotate, non sono a libero accesso.
ART. 10 RECLAMI
Gli utenti potranno indirizzare ogni eventuale reclamo in ordine al funzionamento del centro
sportivo all’ Amministrazione comunale in forma scritta e debitamente sottoscritta.
ART. 11 SANZIONI
Il mancato rispetto delle norme del presente titolo sono soggette alle sanzioni di cui agli artt. 106 e
110 del T.U.L.C. P. del 03-03-1934 n. 383 e successive modificazioni.
TITOLO III
REGOLAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
ART.12 CONCESSIONE PER L’USO
L’atto formale per la concessione in uso degli impianti viene rilasciata dall’amministrazione
comunale a società, enti, Associazioni e ai privati che ne facciano richiesta per l’ utilizzazione nell’
ambito degli scopi e delle finalità di cui al precedente articolo 2 e che risultino ad insindacabile
giudizio dell’ Amministrazione comunale compatili con le attrezzature e le destinazioni dell’
impianto.
Nel centro sportivo potranno essere svolte manifestazioni aventi carattere culturale o sociale, che
per le loro caratteristiche non possono essere effettuate in altre strutture.
Tali manifestazioni devono rispettare e non cmpromettere la funzione primaria del centro sportivo.
Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di uno degli impianti dovranno presentare in
comune apposita istanza da redigersi su apposito modulo, che verrà fornito dall’ amministrazione
comunale, contenente i dati necessari alla identificazione del soggetto richiedente, degli scopi e
delle modalità della utilizzazione richiesta, specificando altresì se la manifestazione è coperta da
assicurazione di r. c. o vi è responsabilità diretta della persona sottoscrivente.
L’ istanza di concessione deve pervenire alla Amministrazione comunale con le seguenti modalità:
a) Per l’ uso stagionale del campo di calcio le domande dovranno essere inoltrate entro il 15 luglio
di ogni anno, mentre per la palestra comunale entro il 10 settembre.
b) Per l’ uso saltuario degli impianti almeno sette giorni prima della data di utilizzazione.
Nell’ assegnazione degli orari d’ uso degli impianti, sarà data la precedenza alle associazioni
sportive, alle scuole, agli enti operanti sul territorio comunale tenendo in considerazione il tipo di
attività svolta ed il numero delle persone coinvolte.
Si riserveranno appositi spazi di tempo per l’ utilizzo individuale degli impianti.
ART. 13 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è tenuto a versare i canoni di concessione secondo le quote indicate dall’ apposito
tariffario.
Il versamento nelle casse comunali del canone e delle altre eventuali spesa dovute dovrà avvenire
entro e non oltre i termini che saranno stabiliti all’ atto della concessione.
Per domande di uso saltuario il versamento deve avvenire all’ atto del ritiro della concessione.
Il mancato pagamento dei canoni comporta l’ esclusione dell’ uso degli impianti, fatte salve le
normali azioni per il recupero del credito da parte del comune.
ART.14 CRITERI E PARAMETRI PER DETERMINAZIONE CANONE
Per la determinazione delle tariffe , la giunta comunale osserverà:
1) I seguenti criteri :
- Tariffa ordinaria: per attività saltuarie e singole;
- Tariffa straordinaria: per attività saltuarie e plurime ( tornei, manifestazioni,ecc.);
-Tariffa convenzionata : per attività continuative;
2) I seguenti parametri :
- Costi di riscaldamento, energia elettrica, acqua;
- Costi di manutenzione;
- Costi di eventuale personale addetto;
- Giorni ed orari di utilizzo;
- Oneri vari.
Per le attività a scopo di lucro le tariffe così determinate avranno una maggiorazione minima del
100%.
Le attività promosse o patrocinate dall’ Amministrazione comunale saranno ad uso gratuito.
ART.15 NORME DI CONCESSIONE
La Giunta comunale potrà concedere l’ effettuazione di manifestazioni con ingresso di pubblico a
pagamento.Il concessionario avrà cura di provvedere al servizio di vendita dei biglietti, al controllo
degli ingressi e del pubblico e tale servizio continuerà fino al completo sgombero dell’ impianto da
parte di tutti gli spettatori. Il comune si riserva ogni più ampio controllo dei servizi di vendita e di
controllo attraverso proprio personale. Il concessionario, a tal fine, consentirà l’accesso al personale
di controllo. I concessionari dell’ impianto possono impiegare le attrezzature esistenti in luogo,
quando ne facciamo richiesta , previo pagamento del canone per l’ uso disponendo la preparazione
ed il ripristino del campo di gara. Nel caso che le attrezzature vengano fornite dall’ utente la
utilizzazione e eventuale deposito nei locali del centro sportivo devono essere preventivamente
segnalate ed autorizzate in fase di istanza di concessione, rimanendo l’ obbligo di ripristino del
campo di gara.
ART.16 RIPRESE, TRASMISSIONI E PUBBLICITA’
Per la ripresa di manifestazioni con mezzi radio o televisivi, per l’ esposizione di manifesti e l’
affissione temporanea o permanente di manifesti o altro mezzo pubblicitario, l’ organizzatore e/o
concessionario deve richiedere ed ottenere dall’ Amministrazione comunale apposita
autorizzazione.
Qualora, tra l’ organizzazione e/o concessionario e l’ ente e/ o società vi fosse accordo economico,
all’ Amministrazione Comunale spetterà una percentuale da stabilirsi in fase di autorizzazione.
ART.17 REVOCHE ED ESCLUSIONI
L’ inosservanza delle norme del presente regolamento o il cattivo e difforme uso della concessione,
comportano l’ esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso degli impianti sportivi, fatte
salve le normali azioni del comune per eventuale recupero del credito o dei danni.
E’ facoltà dell’ amministrazione comunale revocare la concessione senza che i concessionari
abbiano a pretendere altro che il rimborso del canone già versato per il periodo non usufruito
quando vi siano
i seguenti motivi:
a) causa di forza maggiore (guasti, riparazioni,ecc.)
b) interessi o necessità di carattere preminente.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART.18 PUBBLICAZIONE
Le disposizioni di cui al titolo II del presente Regolamento dovranno essere affisse nel Centro
Sportivo per opportuna conoscenza ed osservanza.
Il personale all’ uopo autorizzato potrà disporre l’ allontamento degli inadempimenti e richiedere l’
intervento della Forza Pubblica.
ART.19 NORMA FINALE
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in
materia.
ART.20 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’ esecutività della delibera di approvazione e dopo la
sua ripubblicazione per ulteriori quindici giorni.