Università degli studi di Bergamo

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 6/2011
Il giorno 20 settembre 2011, alle ore 9,50 presso la sede universitaria di Via dei Caniana
n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 16529/I/011 del 30.8.2011 e prot. n.
17345/I/011 del 12.9.2011 - il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi
di Bergamo per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta del 5.7.2011
2. Comunicazioni del Rettore
3. Approvazione Convenzione tra le Università Lombarde per l’istituzione e
l’attivazione dei Corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nelle scuole
secondarie di primo grado
4. Proroga del mandato del Nucleo di valutazione di Ateneo
5. Proroga del mandato del Direttore del Centro per le tecnologie didattiche e la
comunicazione
6. Proroga del mandato del Direttore del Centro linguistico
7. Proroga del mandato del Direttore del Centro per la qualità dell’insegnamento
e dell’apprendimento
8. Modalità attuative dell’evento Unibergamorete anni 2012 e 2013
9. Approvazione in linea tecnica dell’intervento per i lavori di rifacimento copertura
edificio di Via dei Caniana e installazione di pannelli fotovoltaici
10. Adozione schema di Programma Triennale delle opere pubbliche 2012/2014
ed elenco annuale 2012
11. Determinazione fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico
amministrativo per l’anno 2011 previa ridefinizione del fondo 2010 ai fini
dell’applicazione del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010
12. Spin off accademico “E-Shock s.r.l.”: proroga della permanenza della sede
operativa presso l’Ateneo fino al 31.12.2012
13. Approvazione Convenzione Quadro con l’Agenzia Nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA
14. Approvazione Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Bergamo
– Centro per la Qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento (CQIA) e
CONFSALFORM e CONFSAL-SNALS
15. Conferma della partecipazione al Centro “EconomEtica, Centro
Interuniversitario per l’Etica Economica e la responsabilità sociale d’impresa e
approvazione nuovo schema di convenzione
16. Approvazione Accordi di Collaborazione con Enti vari:
a) Fondazione Benedetto Ravasio
b) Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani – FEDERBIM
c) Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC)
17. Approvazione Convenzione per l’istituzione del “Coordinamento degli Atenei
Lombardi per la Disabilità – CALD”
18. Approvazione convenzione per l’istituzione del Centro Interateneo di Ricerca e
Alta Formazione sul Federalismo
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19. Approvazione di un nuovo Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di
Bergamo ed il Comune di Bergamo/Agenzia per la Casa per la definizione di
modalità operative volte a favorire la stipula di contratti di locazione per
studenti universitari
20. Approvazione Accordo quadro (Framework agreement) e di confidenzialità
(Confidentality agreement) con Alenia Aermacchi S.p.A.
21. Rilascio certificazione di “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota” nell’ambito
dell’insegnamento sicurezza nei cantieri
22. Ratifica decreto rettorale relativo alla quota premiale di cofinanziamento per
progetti di ricerca di interesse nazionale – Prin2009, approvati dal MIUR
23. Ratifica decreto rettorale di approvazione del bando di concorso per
l’assegnazione di borse di studio universitario, contributi per la mobilità
internazionale e premi di laurea agli studenti iscritti presso l’Università degli
Studi di Bergamo nell’a.a. 2011/2012
24. Ratifica decreto rettorale di approvazione del bando di concorso per
l’ammissione al servizio alloggio degli studenti iscritti presso l’Università degli
Studi di Bergamo nell’a.a. 2010/2011
25. Ratifica decreto rettorale per autorizzazione alla presentazione della domanda
di qualificazione per il Progetto di formazione manageriale con Eupolis
Lombardia per l'anno formativo 2012
26. Ratifica decreto rettorale per la presentazione Progetto di Ateneo sul bando
MIUR 2011 per la Cooperazione interuniversitaria internazionale
27. Ratifica decreto rettorale di approvazione rinnovo Contratto di Collaborazione
tra il Russian Language Head Testing Center for Non Nativa Speakers del
Ministero dell’Istruzione della Federazione Russa e l’Università degli Studi di
Bergamo
28. Ratifica decreti rettorali per la presentazione di progetti di ricerca nazionali e
internazionali
29. Varie ed eventuali
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Sono presenti all’inizio:
Prof. Stefano Paleari
Dott. Giuseppe Petralia
Prof. Lucio Cassia
Prof. Valerio Re
Prof.ssa Dorothee Heller
Prof. aggr. Silvana Signori
Prof. aggr. Silvio Vismara
Dott.ssa Alda Ndoci
Dott.ssa Giovanna Gusmaroli
Dott.ssa Raffaella Filisetti
Dott.ssa Silvana Carminati
Dott. Giuseppe Giovanelli
Assenti giustificati: Prof. Valeria Ugazio, Sig. Romolo Lombardini, Sig. Giovanni Paolo
Malvestiti.
Sono assenti all’inizio la Dott.ssa Silvia Lanzani e il Prof. Remo Morzenti Pellegrini.
Presiede la riunione il Prof. Stefano Paleari; funge da Segretario il Dott. Giuseppe
Giovanelli, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.
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1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 5.7.2011
Il C.A. delibera di approvare il verbale n. 5 del 5.7.2011.
Astenuto il dott. Giuseppe Petralia
(Entra la Dott.ssa Silvia Lanzani)
(Entra il Prof. Remo Morzenti Pellegrini)
2. COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Omissis
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3. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LE UNIVERSITÀ LOMBARDE PER
L’ISTITUZIONE E L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER
L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Con nota n. 81 del 5.8.2011 il Miur ha disposto l’istituzione, e l’attivazione a partire
dall’anno accademico 2011/2012, dei percorsi per la formazione iniziale degli
insegnanti, nel quadro del DM 10 settembre 2010, n. 249 “Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo
grado”.
In relazione al modesto fabbisogno complessivo, previsto almeno in fase iniziale, di
personale docente nelle scuole ed al fine di evitare la proliferazione dei corsi di studio,
il Ministro con DM 139/2011 ha stabilito che i corsi di laurea magistrale per
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado possano essere istituiti e attivati
nel numero massimo di uno per Regione, oppure di uno per gruppo di Regioni,
relativamente a ciascuna classe di abilitazione, determinando i criteri in base ai quali i
Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio devono individuare
l’Università sede di ciascun corso.
Per quanto riguarda le lauree magistrali a ciclo unico, il DM 139/2011, all’art. 2,
prevede che i corsi di studio relativi possono essere istituiti e attivati presso le
Università sedi dei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria (quadriennali)
ex lege 341/2010.
Per quanto riguarda invece i corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella
scuola secondaria di primo grado, la scadenza per la presentazione delle proposte di
istituzione è stata fissata dal Ministero al 20 settembre 2011.
Tenuto conto della particolare situazione della Regione Lombardia e
dell’articolazione del suo sistema universitario, che comprende Atenei pubblici e privati
ugualmente interessati alla formazione degli insegnanti, nonché dei bisogni e delle
esigenze del suo sistema scolastico, il Comitato Regionale di Coordinamento dei
Rettori della Lombardia ha promosso un accordo per l’istituzione e l’attivazione
congiunta tra più Atenei dei corsi di laurea magistrale.
Ferma restando l’unicità di ciascun corso di laurea magistrale, il relativo programma
didattico potrà essere interamente iterato da ciascuna Università presso la quale il
corso è istituito, a condizione che il numero di studenti che scelgono tale sede
universitaria per svolgere i loro studi non sia inferiore al numero minimo stabilito ogni
anno dal Comitato universitario lombardo di coordinamento a tale scopo.
Con riferimento ai requisiti di docenza, in deroga a quanto previsto dall’art. 5,
comma 1, del DM n. 17/2010, i docenti già utilizzati ai fini della verifica del possesso dei
requisiti necessari di docenza per gli altri corsi di laurea e di laurea magistrale possono
essere nuovamente conteggiati ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari
per i corsi di laurea magistrale per l’insegnamento.
Verificate le Classi dei corsi di laurea magistrale attivate, il nostro Ateneo potrà
concorrere all’attivazione dei seguenti Corsi di laurea per l’insegnamento:
- corso di laurea magistrale nella classe LM-14 (Filologia moderna) per l’abilitazione
nella classe A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado;
- corso di laurea magistrale nella classe LM-37 (Lingue e letterature moderne europee
e americane) per l’abilitazione nella classe A045 - Lingua inglese e seconda lingua
straniera.
Tutto ciò premesso,
VISTO il testo della convenzione riportato in allegato;
RITENUTO di condividerne i contenuti;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del
19.9.2011.
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Il C.A. delibera all'unanimità di:
1) approvare lo schema di convenzione tra le Università Lombarde per l’istituzione e
l’attivazione dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nelle scuole
secondarie di primo grado allegato alla presente deliberazione;
2) autorizzare il Rettore ed i Presìdi delle Facoltà interessate ad adottare i
provvedimenti necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla
convenzione.
4. PROROGA DEL MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
CONSIDERATO che il 30.9.2011 scadrà il mandato del Nucleo di Valutazione di
Ateneo che è così composto:
- Presidente:
Tullio Caronna
- Componenti:
Silvia Biffignandi
Stefania Servalli
Elio Borgonovi
Davide Maggi
già professore ordinario della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo;
professore ordinario della Facoltà di Economia dell’Università
professore associato della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Bergamo
professore ordinario della Facoltà di Economia dell’Università
Commerciale L. Bocconi di Milano
professore associato della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
CONSIDERATO che l’Università di Bergamo ha approvato il nuovo Statuto, ai sensi
della Legge 240/2010 ed è in attesa del parere del Miur, che deve esprimersi entro la
fine del mese di novembre;
CONSIDERATO che il nuovo Statuto prevede una composizione e una modalità di
costituzione del Nucleo di Valutazione diverse da quanto previsto dallo Statuto in vigore
e precisamente l’art. 29 dispone: ”Il Nucleo di Valutazione è composto da 7 membri, di
cui uno eletto dagli studenti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti.
Gli altri componenti, compreso il Coordinatore, sono nominati dal Rettore previo parere
favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti di
elevata qualificazione professionale ed in prevalenza esterni all’Ateneo.
… Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione può essere individuato tra i professori di
ruolo dell’Ateneo”;
CONSIDERATO che entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta
Ufficiale vanno avviate le procedure per istituire i nuovi organi statutari;
RICHIAMATO il comma 9, dell’art. 2, della Legge 240/2010 che dispone che “gli
organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1, restano in carica fino alla
costituzione degli stessi ai sensi del nuovo Statuto;
RITENUTO quindi, nelle more dell’approvazione da parte del MIUR del nuovo
Statuto e della sua entrata in vigore, di provvedere alla proroga del mandato dell’attuale
Nucleo di Valutazione di Ateneo fino alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, nei
termini previsti dal nuovo Statuto
Tutto ciò premesso e condiviso il C.A. delibera all'unanimità di prorogare il mandato
del Nucleo di Valutazione fino alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, nei termini
previsti dal nuovo Statuto.
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5. PROROGA DEL MANDATO DEL DIRETTORE DEL CENTRO PER LE TECNOLOGIE
DIDATTICHE E LA COMUNICAZIONE
CONSIDERATO che il 30.9.2011 scadrà il mandato del Direttore del Centro per le
tecnologie didattiche e la comunicazione Prof. Enrico Nicola Cavalli;
VISTO il Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio, modificato con decreto
rettorale prot. n. 10772/I/003 del 27.5.2010 che prevede all’art. 4 che il Direttore dei
Centri di Ateneo sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Rettore, sentito il Senato Accademico;
CONSIDERATO che l’Università di Bergamo ha approvato il nuovo Statuto, ai sensi
della Legge 240/2010 ed è in attesa del parere del Miur, che deve esprimersi entro la
fine del mese di novembre;
CONSIDERATO che entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta
Ufficiale vanno avviate le procedure per istituire i nuovi organi statutari;
SENTITA la proposta del Rettore che ritiene opportuno, nelle more della
costituzione dei nuovi organi statutari e della riorganizzazione interna dell’Università,
prorogare il mandato del Direttore del Centro per le tecnologie didattiche e la
comunicazione;
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del
19.9.2011.
Il C.A. delibera all'unanimità di prorogare il mandato del Direttore del Centro per le
tecnologie didattiche e la comunicazione, Prof. Enrico Nicola Cavalli, fino al 30.6.2012.
6. PROROGA DEL MANDATO DEL DIRETTORE DEL CENTRO LINGUISTICO
CONSIDERATO che il 30.9.2012 scadrà il mandato del Direttore del Centro
Linguistico Prof. Maurizio Gotti;
VISTO il Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio, modificato con decreto
rettorale prot. n. 10772/I/003 del 27.5.2010 che prevede all’art. 4 che il Direttore dei
Centri di Ateneo sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Rettore, sentito il Senato Accademico;
CONSIDERATO che l’Università di Bergamo ha approvato il nuovo Statuto, ai sensi
della Legge 240/2010 ed è in attesa del parere del Miur, che deve esprimersi entro la
fine del mese di novembre;
CONSIDERATO che entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta
Ufficiale vanno avviate le procedure per istituire i nuovi organi statutari;
SENTITA la proposta del Rettore che ritiene opportuno, nelle more della
costtiuzione dei nuovi organi statutari e della riorganizzazione interna dell’Università,
prorogare il mandato del Direttore del Centro Linguistico;
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del
19.9.2011.
Il C.A. delibera all'unanimità di prorogare il mandato del Direttore del Centro
Linguistico Prof. Maurizio Gotti fino al 30.6.2012.
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7. PROROGA DEL MANDATO DEL DIRETTORE DEL CENTRO PER LA QUALITÀ
DELL’INSEGNAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO
CONSIDERATO che il 30.9.2011 scadrà il mandato del Direttore del Centro per la
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento Prof. Giuseppe Bertagna;
VISTO il Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio, modificato con decreto
rettorale prot. n. 10772/I/003 del 27.5.2010 che prevede all’art. 4 che il Direttore dei
Centri di Ateneo sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Rettore, sentito il Senato Accademico;
CONSIDERATO che l’Università di Bergamo ha approvato il nuovo Statuto, ai sensi
della Legge 240/2010 ed è in attesa del parere del Miur, che deve esprimersi entro la
fine del mese di novembre;
CONSIDERATO che entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta
Ufficiale vanno avviate le procedure per istituire i nuovi organi statutari;
SENTITA la proposta del Rettore che ritiene opportuno, nelle more della
costituzione dei nuovi organi statutari e della riorganizzazione interna dell’Università,
prorogare il mandato del Direttore del Centro per la qualità dell’insegnamento e
dell’apprendimento;
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del
19.9.2011.
Il C.A. delibera all'unanimità di prorogare il mandato del Direttore del Centro per la
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento Prof. Giuseppe Bertagna fino al
30.6.2012.
8. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’EVENTO UNIBERGAMORETE ANNI 2012 E 2013
RICHIAMATA la deliberazione del Senato accademico del 25.1.2011 e quella del
Consiglio di Amministrazione del 15.2.2011 con le quali è stato approvato il piano
triennale per le attività di orientamento che prevede tra gli obiettivi l’organizzazione per
il triennio 2011/2013 dell’evento UNIBERGamoRETE (prima edizione svoltasi dal 1° al
10 maggio 2011) per rafforzare il ruolo di centralità dell’Università degli studi di
Bergamo nei processi di innovazione culturale e socio-economica del territorio;
PRESO ATTO che la prima edizione dell’evento ha avuto riscontri positivi e che, a
seguito di verifiche condotte dal Delegato del Rettore all’Orientamento e dallo staff del
Servizio Orientamento, Stage e Placement, si conferma l’opportunità di proseguire
nell’organizzazione dell’iniziativa per il prossimo biennio;
CONSIDERATO che la seconda edizione di UNIBERGamoRETE è prevista nel
periodo dal 16 aprile al 1° maggio 2012 e che quindi si rende necessario avviare
tempestivamente le procedure connesse all’organizzazione dell’iniziativa, nell’intesa
che il programma delle singole iniziative verrà approvato con Decreto del Rettore sulla
base delle diverse proposte che verranno raccolte;
VISTO che la realizzazione dell’iniziativa richiede una serie di attività che non
possono essere svolte dal personale del Servizio Orientamento, Stage e Placement o
da altre risorse dell’Università di Bergamo, anche in relazione alle competenze
richieste;
VALUTATA la necessità di promuovere in modo efficace le edizioni dell’evento
previste nel biennio 2012/2013 con un piano di comunicazione, inteso come servizio da
affidare con procedura ristretta per un importo stimato in 45.000,00 € (IVA inclusa) per i
due anni, a soggetti che dovranno curare l’organizzazione e gestione delle attività di
comunicazione e l’organizzazione degli eventi (Allegato 1);
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VALUTATO inoltre che per l’organizzazione delle iniziative relative all’informazione
sull’offerta formativa (Open Day) e di quelle relative alle opportunità di inserimento
lavorativo e professionale (Career Day) è possibile procedere con la sottoscrizione di
un contratto di sponsorizzazione (Allegato 2) a seguito della manifestazione di
disponibilità biennale avanzata dalla Società Support s.r.l. con sede in Treviolo –
Bergamo, e quindi senza oneri a carico dell’Ateneo;
PRESO ATTO che il coordinamento complessivo dell’iniziativa sarà garantito dal
Delegato del Rettore per l’orientamento universitario, sia per i rapporti con i soggetti del
territorio coinvolti che per il monitoraggio delle attività affidate.
Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all'unanimità di:
1) approvare lo svolgimento della manifestazione Unibergamorete nei termini già
previsti dalla programmazione triennale 2011/2013 (come già previsto nella delibera
del C.A. 15/2/2011) anche per gli anni 2012 e 2013;
2) autorizzare l’affidamento del servizio per le attività di comunicazione e
organizzazione degli eventi programmati per il biennio 2012/2013, demandando al
responsabile del procedimento per tutti gli atti successivi finalizzati all’espletamento
della procedura come previsto dal vigente Regolamento per l’acquisto di beni,
servizi e lavori in economia di Ateneo;
3) autorizzare la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione (Allegato 2) per
l’organizzazione delle giornate dedicate all’informazione sull’offerta formativa
dell’Università e alle opportunità di inserimento lavorativo e professionale, per il
biennio 2012/2013;
4) imputare la spesa di € 22.500 (IVA inclusa) relativa all’anno 2012 al Cap. 111
“Spese per Servizio Orientamento, Stage & Placement” del bilancio 2012 e la
medesima somma di € 22.500 relativa all’anno 2013 al medesimo capitolo del
bilancio 2013, che presenteranno le necessarie disponibilità.
9. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ DEI LAVORI DI RIFACIMENTO
COPERTURA EDIFICIO DI VIA DEI CANIANA E INSTALLAZIONE DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI
PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione procedere al rifacimento
della copertura dell’immobile di via dei Caniana, 2 in Bergamo, attualmente realizzata
in lastre di cemento amianto, provvedendo anche alla realizzazione di un impianto
fotovoltaico in grado di produrre energia elettrica in quantità tale da incidere
significativamente sul consumo annuale dell’immobile nei termini riportati nella scheda
allegata;
DATO ATTO che in questo contesto, dovendo previamente addivenire alla
formulazione del progetto mediante affidamento ad un progettista dell’incarico di attività
inerenti lo sviluppo progettuale e il calcolo del quadro economico, si stimano in linea di
massima i seguenti costi:
A) Per lavori
smaltimento cemento amianto e nuova copertura
installazione pannelli fotovoltaici
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Totale Lavori
€ 330.000,00
€ 270.000,00
€ 18.000,00
€ 618.000,00
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B) Somme a disposizione
lavori in economia,
spese tecniche per progettazione e D.L. e coord.
della sicurezza:
I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche
€ 39.900,00
€ 70.000,00
C) Imprevisti e arrotondamenti
€ 72.100,00
Totale Generale
€ 800.000,00
DATO ATTO che si valuteranno con il progettista eventuali riduzioni di costo
attraverso l’assunzione di iniziative volte ad ottenere contributi e sgravi fiscali per la
realizzazione dell’intervento;
RICHIAMATO l’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006 e successive
modifiche ed integrazioni, in relazione all’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale dei
lavori pubblici ed in particolare il comma 9 del citato articolo che prevede che “Un
lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione …. omissis”;
DATO ATTO che per il finanziamento della presente opera si provvederà in sede di
variazione di bilancio nella prossima seduta del Consiglio d’Amministrazione;
ATTESO che questo intervento che viene calato temporalmente nel 2011
interesserà la variazione dell’elenco annuale del Programma triennale 2011/2013 e
sarà comunque inserito nel Programma triennale 2012/2014;
VISTA l’allegata relazione;
RICHIAMATI il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Tutto ciò premesso e considerato il C.A. delibera all'unanimità di:
1) approvare in linea tecnica per quanto espresso in premessa, l’intervento dei lavori
di rifacimento copertura edificio di via dei Caniana e installazione di pannelli
fotovoltaici, per l’importo complessivo di € 800.000,00;
2) dare atto che il finanziamento della spesa complessiva di € 800.000,00 sarà
disposta in sede di variazione di bilancio nella prossima seduta di ottobre del
Consiglio d’Amministrazione;
3) autorizzare, stante l’urgenza, l’avvio della procedura rivolta alla selezione del
professionista da incaricare della progettazione e attività accessorie secondo le
modalità previste dal vigente regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori
in economia.
10.
ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2012/2014 ED ELENCO ANNUALE 2012
PREMESSO CHE:
- l’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che per la realizzazione di lavori pubblici gli
enti pubblici sono tenuti a predisporre e ad approvare un Programma Triennale dei
Lavori Pubblici ed un Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel primo anno di
riferimento del Programma;
- secondo il disposto dell’art. 2, comma 3 del citato decreto il Consiglio deve deliberare
l’approvazione del documento anzidetto, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nel primo anno di attuazione del programma stesso, con il bilancio di previsione di cui
costituiscono parte integrante, ai sensi dell’art. 128, comma 9 del D. Lgs. n. 163/06 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 13, del D.P.R. n. 207/2010;
216
- con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 1 dicembre 2009 è stato
approvato il programma triennale 2010/2012 e l'elenco annuale 2010 delle opere nel
quale è stato inserito l’intervento al “Complesso immobiliare denominato Ex Collegio
Baroni - realizzazione di nuovo edificio lato sud fabbricato principale” per un importo
complessivo dell’intervento pari ad € 13.700.000,00 e che
PRESO ATTO CHE nel Consiglio d’Amministrazione del 30 novembre 2010 è stato
approvato il programma triennale 2011/2013 e l'elenco annuale 2011 nel quale
l’intervento in parola è stato posticipato al fine di permettere l’affidamento dell’incarico
di Direzione lavori in relazione alla dichiarata indisponibilità dei tecnici della Provincia a
garantire tale direzione;
CONSIDERATO che i lavori, affidati e consegnati, sono attualmente sospesi per
motivi di carattere burocratico in relazione all’ottenimento di permessi da parte degli
enti preposti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione nella presente
seduta di approvazione in linea tecnica dell’intervento dei lavori di rifacimento copertura
edificio di via dei Caniana e installazione di pannelli fotovoltaici;
DATO ATTO che in relazione alla necessità di procedere all’adeguamento del
programma di che trattasi, è stato redatto lo schema di Programma Triennale delle
opere ed elenco annuale 2012 che tiene conto della rimodulazione delle tempistiche
dell’intervento relativo ai lavori dell’Ex Collegio Baroni e dell’intervento di rifacimento
della copertura dell’edificio di via dei Caniana;
VISTO l’allegato schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2012/2014, costituito
dalle seguenti schede:
¾ Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili
¾ Scheda 2 – Articolazione copertura finanziaria
¾ Scheda 3 – Elenco annuale 2012
DATO ATTO che non si è proceduto alla compilazione della quarta scheda-tipo del
Programma Triennale in quanto non vi sono immobili da trasferire ex art. 53, comma 6
del D. Lgs. n. 163/2006; il presente schema sarà esposto all’Albo d’Ateneo e sul sito
dell’Ateneo prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio d’Amministrazione
nella seduta del 29 novembre 2011;
RICHIAMATO l’art. 128 del D. Lgs. n. 163/06 e l’art. 13 del D.P.R. 207/2010.
Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all'unanimità di:
1) approvare il contenuto del nuovo schema di Programma triennale delle opere
pubbliche 2012/2014 e l’elenco annuale 2012 che tiene conto della rimodulazione
delle tempistiche dell’intervento relativo al Complesso immobiliare denominato Ex
Collegio Baroni - realizzazione di nuovo edificio lato sud fabbricato principale e
l’inserimento dell’intervento relativo al rifacimento della copertura edificio di via dei
Caniana e installazione di pannelli fotovoltaici;
2) dare atto che lo schema di Programma triennale 2012/2014 e l'elenco annuale delle
opere così come aggiornati con la presente deliberazione, risultano riepilogati nelle
schede n. 1, 2, e 3, conformi ai modelli ministeriali;
3) dare atto che le schede anzidette che costituiscono lo schema di Programma
triennale 2012/2014 e dell'elenco annuale 2012, saranno pubblicate sul sito internet
dell’Università per almeno sessanta giorni prima che il Programma venga dal
Consiglio d’Amministrazione approvato unitamente al Bilancio preventivo ai sensi
dell’art. 128, comma 9 del D. Lgs. n. 163/06.
217
11.
DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2011 PREVIA
RIDEFINIZIONE DEL FONDO 2010 AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL D.L. 78/2010
CONVERTITO IN L. 122/2010
A) RIDEFINIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ANNO 2010
Si deve preliminarmente osservare che la determinazione del fondo per il
triennio 2011-2013 deve avvenire nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, ai sensi del quale “a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs.
n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio.”
Come specificato nella Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero per l’Economia e le Finanze, in
applicazione di quanto sopra il fondo costituito per ciascuno degli anni 2011-20122013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va ricondotto
a tale importo.
Il riferimento al fondo 2010 stabilito dal legislatore quale limite massimo dei fondi
di contrattazione integrativa è stata accompagnata da precisazioni, fornite via via in
modo sempre più puntuale da parte dei soggetti istituzionali (Ministero
dell’Economia, Dipartimento della Ragioneria dello Stato) preposti al controllo,
talché si è accresciuto il livello di attenzione verso le modalità di quantificazione
delle voci costitutive del fondo stesso.
Nel corso degli ultimi mesi due elementi nuovi hanno condotto ad un riesame
complessivo e sistematico delle voci costitutive del fondo già certificato relativo al
2010: da una parte il rapporto relativo alla verifica amministrativo-contabile eseguita
nel corso del 2010, dall’altra l’esigenza di conformare analiticamente il fondo
secondo le prescrizioni del quadro riepilogativo adottato dal Ministero nell’ambito
della modulistica del conto annuale del personale, ai fini del controllo previsto dal
Titolo V del D.Lgs. 165/2001.
Si è quindi reso necessario compiere un riesame complessivo degli importi e
delle dinamiche costitutive, rese talvolta più complicate dal succedersi di norme
contrattuali dall’andamento non univoco, rettificando eventuali inesattezze ai fini
della più fedele applicazione delle norme.
Gli interventi di rettifica sono giustificati dalle seguenti esigenze:
1) Detrazione a valere sul carico storico delle progressioni della quota rilevata a
seguito della “Relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita
dall’11.03.2010 al 31.05.2010” notificata in data 16.06.2011 dall’Ispettorato
Generale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale relazione
ha rilevato un’incongruenza nella detrazione operata a titolo di progressioni
economiche orizzontali per gli anni dal 2004 al 2008, che comporta l’obbligo di
rettifica a decorrere dall’anno 2010 (per un importo pari a 2.254,67 Euro).
2) Detrazione del carico storico delle PEO del personale di categoria EP per il
biennio 2006-2007 pari a 6.863,50 Euro che inizialmente, ai sensi dell’art. 79
comma 4 del CCNL 16.08.2008 BE 2006/07, erano state imputate al fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 90 del medesimo CCNL e
che, ai sensi dell’art. 6 del CCNL 12.03.2009 BE 2008/2009, vanno invece
ricondotte al fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale
di categoria B-C-D. Posto che le progressioni per la categoria EP sono
nuovamente finanziate con le risorse del fondo di cui all’art. 87 CCNL
218
16.10.2008, vanno correttamente detratti anche gli importi relativi al
finanziamento delle PEO del personale di categoria EP per l’anno 2008 per un
importo pari a 1.761,92 Euro. Per effetto di tale disposizione contrattuale, deve
essere operata la riconduzione al fondo per il finanziamento del trattamento
accessorio (v. dichiarazione congiunta n. 3 CCNL 12.3.2009) dei risparmi
relativi alla RIA (pari a 4.008,63 Euro) e al differenziale tra le posizioni
economiche rivestite e il valore iniziale della categoria del personale cessato
definitivamente dal servizio appartenente alla categoria EP (pari a 3.068,27
Euro).
3) Imputazione dei differenziali dei passaggi di categoria (PEV) che non sono stati
ricompresi nelle risorse stabili del fondo nella fase di stipula dei CCI a decorrere
dall’anno 2006, e che per effetto della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e del
CCNL 16.10.2008 2006/2009 (art. 87, c. 1, lett. e) sono riassegnati ai fondi
medesimi. Nella prassi amministrativa si è proceduto, come evidenziato nella
relazione tecnico-illustrativa allegata al CCI 2010, alla determinazione di tali
risorse che per l’anno 2010 ammontavano a 12.899,02 Euro.
A seguito delle operazioni di cui sopra, l’ammontare del fondo per il
finanziamento del trattamento accessorio del personale di categoria B-C-D per
l’anno 2010 risulta pari a 381.651,03 Euro (come da prospetto Allegato A), al lordo
delle detrazioni per il pagamento delle progressioni economiche all’interno della
categoria pari a 189.032,74 Euro.
B) DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2011
Ai sensi delle specifiche norme in materia di contenimento dei fondi per il
finanziamento del trattamento accessorio, per la costituzione del fondo del
personale tecnico amministrativo di categoria B-C-D per l’anno 2011 si deve tener
conto delle seguenti disposizioni:
x riduzione del 10% delle risorse certificate per l’anno 2004 (art. 1 comma 189 L.
266/2005 come modificato dall’art. 67 comma 5 del D.L. 112/2008 convertito in L.
133/2008);
x riconduzione del fondo per il triennio 2011-2013 al fondo dell’anno 2010 (art. 9
comma 2 bis D.L.78/2010 convertito in L. 122/2010, cfr. punto 3 Circolare RGSMEF n. 12/2011);
x riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 (art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010
convertito in L. 122/2010). Come specificato nella Circolare RGS-MEF n.
12/2011, il fondo è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il
valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo
all’anno 2010. La misura della riduzione può essere definita solo a consuntivo
sulla base delle cessazioni dal servizio registrate nell’anno 2011.
Si aggiunga inoltre che eventuali incrementi derivanti da CCNL sono sospesi a
seguito del blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 disposti dall’art. 9
comma 17 D.L.78/2010 convertito in L. 122/2010.
In questo contesto normativo e in attesa della formulazione di apposite istruzioni
da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, si soprassiede al calcolo di eventuali voci integrative
del fondo, ivi inclusa la RIA del personale cessato (cfr. Circolare MEF-RGS n.
40/2010).
Facendo invece specifico riferimento alla quantificazione delle risorse da
detrarre per l’anno 2011, oltre alla sopra citata riduzione da operare per le
cessazioni dal servizio ex D.L. 78/2010, sono da computare, ai sensi dell’art. 88
219
comma 4 del CCNL 16.10.2008, le detrazioni risultanti dalla quota trasferita al
capitolo stipendi del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo per il pagamento
delle progressioni economiche all’interno della categoria per gli anni dal 2004 a
tutto il 2011. Pertanto la detrazione complessiva a tale titolo è pari a 239.032,74
Euro.
In conclusione, l’ammontare del fondo per il finanziamento accessorio del
personale di categoria B-C-D per l’anno 2011 risulta pari a 142.618,29 Euro come
da prospetto allegato. Tale ammontare non include le eventuali risorse sopra citate
che saranno accertate a consuntivo nella fase di distribuzione del fondo accessorio.
Tutto ciò premesso, acquisito in data 15.9.2011 il parere favorevole del Collegio dei
Revisori, il C.A. delibera all'unanimità:
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la ridefinizione del fondo per
il trattamento accessorio dell’anno 2010 di cui all’allegato A;
2. di approvare la determinazione del fondo per il trattamento accessorio del
personale tecnico amministrativo per l’anno 2011 di cui all’allegato B;
3. di imputare la spesa al capitolo 8 “Retribuzione accessoria al personale tecnico
amministrativo” del bilancio di previsione esercizio 2011.
(Esce la dott.ssa Alda Ndoci)
12.
SPIN OFF ACCADEMICO “E-SHOCK S.R.L.”: PROROGA DELLA PERMANENZA
DELLA SEDE OPERATIVA PRESSO L’ATENEO FINO AL 31.12.2012
RICHIAMATI:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.5.2008 con la quale è stata
autorizzata la costituzione della Società spin-off accademico denominata “E-Shock
s.r.l.” che non prevede la partecipazione nel capitale sociale dell’Università degli
Studi di Bergamo
- l’atto costitutivo della Società stipulato in data 30.6.2008;
PRESO ATTO che l’art. 7, commi 5 e 6 del vigente Regolamento di Ateneo per la
creazione di spin-off prevedono che:
- la permanenza di tali Società all’interno delle strutture universitarie non possa
eccedere di norma i tre anni, salvo proroga motivata da particolari ragioni di
convenienza ed opportunità
- alla scadenza di tale periodo il personale interno all’Università sia assoggettato alla
norma ordinaria in relazione alla possibilità di svolgere attività extra-lavorative;
CONSIDERATO che il Prof. Aggr. Cristiano Spelta, Amministratore Delegato di “EShock s.r.l.”, ha richiesto la proroga della permanenza dello spin-off presso l’Ateneo
fino al 31.12.2012 per le seguenti motivazioni: “E-Shock s.r.l.” è stata costituita con lo
scopo di industrializzare e commercializzare un sistema di sospensioni elettroniche per
motociclette protetto da un brevetto in cui l’Ateneo è titolare e lo spin-off è licenziatario.
Lo sviluppo della tecnologia delle sospensioni elettroniche su cui si basa il prodotto
protetto da brevetto ha subito nel triennio 2008-2011 un rallentamento dovuto
principalmente all’introduzione di norme restrittive all’utilizzo di tale tecnologia nelle
corse. Tale sviluppo ha però subito un’accelerazione negli ultimi sei mesi che porterà
alla presentazione di alcune soluzioni industriali di tale tecnologia durante l’anno 2012”;
RITENUTO di accogliere la richiesta presentata dal Prof. Aggr. Cristiano Spelta al
fine di dare alla Società la possibilità di industrializzare, nel corso del 2012, il brevetto
di cui l’Ateneo è titolare.
Il C.A. delibera all'unanimità:
1. di prorogare la permanenza della sede operativa della Società “E-Shock s.r.l.”
presso la Facoltà di Ingegneria in Dalmine, Viale Marconi n. 5 fino al 31.12.2012;
220
2. di autorizzare il Prof. Aggr. Cristiano Spelta a ricoprire la carica di Amministratore
Delegato della Società fino al 31.12.2012.
(Rientra la Dott.ssa Alda Ndoci)
13.
APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO CON L’AGENZIA NAZIONALE PER
LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO
SOSTENIBILE – ENEA
PREMESSO che l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di
Bergamo attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in
collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed
internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità
istituzionali;
PREMESSO che l’ENEA di Roma e l’Università degli Studi di Bergamo sono
interessate a:
- promuovere iniziative di ricerca e innovazione nei settori dell’energia e dello
sviluppo economico sostenibile;
- ottimizzare le risorse di personale e di attrezzature dei due Enti avvalendosi
dell’attività condivisa di personale afferente ai due Enti firmatari e della condivisione
di materiali, strumentazioni e strutture in dotazione ai rispettivi laboratori;
VISTA l’allegata bozza di Convenzione Quadro e ritenuto di condividerne i
contenuti;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del
19.9.2011.
Il C.A. delibera all'unanimità di approvare la sottoscrizione della Convenzione
Quadro con l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – ENEA, secondo lo schema allegato alla presente
deliberazione.
14.
APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BERGAMO – CENTRO PER LA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E
DELL’APPRENDIMENTO (CQIA) E CONFSALFORM E CONFSAL-SNALS
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.5.2011 è stata approvata
la programmazione dei Master e Corsi di Perfezionamento offerti dall’Ateneo per
l’a.a. 2011/12;
- all’interno di tale programmazione figurano diversi Corsi (Master e Corsi di
perfezionamento) proposti dal CQIA;
- il CQIA è impegnato nell’attivazione di seminari
a carattere nazionale e
internazionale, concordati anche con l’Ufficio scolastico regionale e alcune
associazioni professionali, volti a potenziare l’innovazione all’interno della didattica
disciplinare e, più in generale, a sostenere i processi di innovazione educativa in atto;
CONSIDERATO che Confsal-Snals, organizzazione sindacale operante nell’ambito
della Scuola ed il relativo Consorzio di formazione Confsalform, hanno manifestato
interesse ad avviare un rapporto di collaborazione con l’Università degli Studi di
Bergamo e, nello specifico con il CQIA, a sostegno della dimensione formativa dei
propri associati;
221
VALUTATA l’opportunità di formalizzare tale rapporto di collaborazione al fine di:
- favorire la promozione dei Corsi proposti dal CQIA attraverso la rete nazionale di
Confsal-Snals
- acquisire le competenze e le opportunità organizzative che tale Associazione,
operante nel mondo della Scuola, può offrire nell’ambito dell’attività del CQIA
- favorire la partecipazione ai Corsi post lauream e in generale alle attività di
formazione proposte dal CQIA degli associati di Confsal-Snals, anche attraverso una
quota di iscrizione agevolata;
VISTO il testo dell’Accordo allegato che è stato condiviso e valutato rispondente agli
interessi reciproci.
Il C.A. delibera all'unanimità:
1) di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo –
Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento e Confsalform–
Confsal-Snals nei termini riportati nell’allegato alla presente deliberazione;
2) di dare mandato al CQIA e ad SDM, ciascuno per le proprie competenze, per
l’attuazione dell’Accordo.
15.
APPROVAZIONE CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE AL CENTRO
“ECONOMETICA, CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER L’ETICA ECONOMICA E
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA” E APPROVAZIONE NUOVO
SCHEMA DI CONVENZIONE
PREMESSO che l’art. 6 comma 5 del vigente Statuto dell’Università degli studi di
Bergamo prevede che l’Università, anche su proposta dei singoli Consigli di Facoltà o
delle altre strutture didattiche scientifiche interessate, può stipulare con Enti pubblici e
privati convenzioni per attività di orientamento e formazione e per ogni altra attività
didattica, scientifica e di ricerca volte allo sviluppo e formazione del territorio;
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 29.11.2004 con la quale
veniva approvata, su proposta del Consiglio della Facoltà di Economia del 16.11.2004,
la Convenzione per l’Istituzione del Centro Interuniversitario per l’Etica economica e la
responsabilità sociale d’impresa tra l’Università degli Studi di Milano Bicocca, la stessa
Facoltà di Economia e altre Università interessate;
CONSIDERATO che la Convenzione di cui sopra è scaduta in data 24.11.2010;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Facoltà di Economia del 15.9.2011 con la
quale è stato proposto il rinnovo, per la durata di 6 anni, della partecipazione
dell’Università al suddetto Centro mediante sottoscrizione dell’allegata bozza di
Convenzione;
CONSIDERATO l’interesse che detta convenzione riveste per l’Ateneo con
particolare riferimento alle iniziative della facoltà di Economia, che potranno riguardare
tra l’altro: didattica universitaria, sviluppo di ricerca innovativa e diffusione dei relativi
risultati, indagine sui rapporti interdisciplinari tra etica filosofica e scienze economicosociali e manageriali;
RILEVATO che il Centro opera mediante finanziamenti provenienti dalle università
convenzionate e loro dipartimenti, compatibilmente con le rispettive disponibilità e
regolamentazioni ed ha sede amministrativa e operativa presso l’Università degli Studi
di Milano – Bicocca;
VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione e ritenuto di
condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del
19.9.2011.
222
Il C.A. delibera all'unanimità di:
1. confermare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo al Centro
“EconomEtica, Centro Interuniversitario per l’Etica Economica e la responsabilità
sociale d’impresa;
2. approvare la sottoscrizione del nuovo schema di convenzione allegato alla presente
deliberazione.
16.
APPROVAZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ENTI VARI:
A) FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO
B) FEDERAZIONE DEI CONSORZI DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI - FEDERBIM
C) GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (GAMEC)
RICHIAMATO l’art. 6 dello Statuto dell’Università che prevede la possibilità di
promuovere, organizzare e gestire attività di comune interesse nei settori relativi alle
proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori,
prestazioni per conto di terzi;
PRESO ATTO dell’esigenza di instaurare un rapporto non episodico di
collaborazione con le Istituzioni pubbliche e alcuni Enti di rilievo del territorio;
RILEVATA la necessità di adottare atti convenzionali al fine di rendere più agevoli e
ordinate, all’interno di un quadro istituzionalmente definito, le attività di studio, ricerca e
consulenza condotte dall’Università a favore degli Enti e Istituzioni territoriali;
VISTE le proposte di collaborazione avanzate da:
a) Fondazione Benedetto Ravasio
b) Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani (Federbim)
c) Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (Gamec)
TENUTO CONTO che i predetti accordi di collaborazione hanno la finalità di favorire
e conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e la realtà della Città e
del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e
ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su
problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti;
RITENUTO utile l’avvio di collaborazioni tra l’Università e gli Enti sopra indicati per
le finalità indicate;
PRESO ATTO delle allegate bozze di Accordo di Collaborazione e ritenuto di
condividerne i contenuti;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del
19.9.2011.
Il C.A. delibera all'unanimità di:
1. approvare la sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione tra l’Università degli
Studi di Bergamo e gli Enti riportati in oggetto, secondo gli schemi allegati alla
presente deliberazione;
2. nominare i rispettivi referenti responsabili come di seguito indicati:
a) FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO
- Prof.ssa Anna Maria Testaverde, Direttore Centro Studi sul Territorio
b)
FEDERAZIONE DEI CONSORZI DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI
(Federbim)
- Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Delegato del Rettore ai Rapporti con Enti e
Istutuzioni Pubbliche del Territorio
c) GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (GAMEC)
- Prof.ssa Roberta Garibaldi, indicata quale Referente dalla Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere
223
17.
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL “COORDINAMENTO
DEGLI ATENEI LOMBARDI PER LA DISABILITÀ – CALD”
Al fine di promuovere azioni di rete nel campo della disabilità a livello regionale, gli
Atenei lombardi, per mezzo dei propri delegati alla Disabilità, hanno promosso
l’istituzione di un Coordinamento di seguito denominato “CALD”.
Il CALD, anche in base alle linee guida elaborate dalla CNUDD (Conferenza
Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità), si propone di:
- svolgere attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi e ricerca sulle esigenze
specifiche del territorio lombardo in merito alle condizioni e alle difficoltà delle
persone con disabilità connesse alla formazione universitaria;
- svolgere, anche in sede nazionale, attività di proposta di possibili soluzioni ai
problemi rilevati negli Atenei del sistema universitario lombardo;
- intervenire e gestire specifici progetti legati alle esigenze degli Atenei Lombardi al fine
di realizzare sinergie tra gli stessi.
Il Prof. Walter Fornasa, Prorettore delegato per la Responsabilità sociale del nostro
Ateneo, ha partecipato al gruppo di lavoro per la stesura della Convenzione per
istituzione del CALD che è stata inviata a tutti gli Atenei per l’approvazione.
Tutto ciò premesso,
VISTO il testo della convenzione riportato in allegato;
RITENUTO di condividerne i contenuti;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del
19.9.2011.
Il C.A. delibera all'unanimità di approvare lo schema di convenzione tra le Università
Lombarde per l’istituzione del “Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità”
(CALD).
18.
APPROVAZIONE
CONVENZIONE
PER
L’ISTITUZIONE
DEL
CENTRO
INTERATENEO DI RICERCA E ALTA FORMAZIONE SUL FEDERALISMO
Il Rettore rinvia l’argomento.
(Esce il Dott. Giuseppe Petralia)
19.
APPROVAZIONE DI UN NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BERGAMO ED IL COMUNE DI BERGAMO/AGENZIA PER LA
CASA PER LA DEFINIZIONE DI MODALITÀ OPERATIVE VOLTE A FAVORIRE LA
STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI
RICHIAMATO il Protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Bergamo e Comune
di Bergamo per favorire la stipula di contratti di locazione per studenti universitari,
approvato da questo Consiglio in data 7.4.2009 - punto 13, volto ad incentivare la
locazione di appartamenti privati in affitto a studenti universitari meritevoli, capaci e
privi di mezzi, residenti fuori sede;
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bergamo ha attivato per l’anno
accademico 2011/2012 diversi corsi di laurea magistrale in lingua inglese, a cui
potranno accedere anche studenti universitari di nazionalità straniera;
224
PRESO ATTO che il Protocollo in essere tra l’Università ed il Comune di Bergamo
non prevede né l’accesso al servizio per gli studenti iscritti nell’ambito dei Programmi
comunitari Erasmus, Mundus e Leonardo, né la stipula di contratti di locazione aventi
durata inferiore all’anno;
VISTO il positivo esito dei contatti intervenuti con il Comune di Bergamo/Agenzia
per la Casa al fine di estendere l’accesso agli appartamenti posti nella disponibilità
dell’Agenzia stessa alle categorie di studenti sopra individuate;
VISTA la nuova bozza di Protocollo d’intesa allegata, approvata dalla Giunta
Municipale nella seduta del 31 agosto 2011 al n. 300 R G.C., con la quale vengono
definiti gli interventi di rispettiva competenza;
VISTA la Legge n. 390/91 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”;
VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997 e il D.P.C.M. 9 aprile 2001, aventi per oggetto
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTA la L.R. 33/04 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio
universitario”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare gli artt. 3
“Diritto allo Studio” e 20 “Consiglio degli studenti”;
VISTA la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, che all’art. 2 comma 3 introduce il
contratto a canone convenzionato.
Tutto ciò premesso e condiviso, il C.A. delibera all'unanimità di:
1) approvare il nuovo Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bergamo e
l’Assessorato all'Edilizia privata, Politiche della Casa e Patrimonio del Comune di
Bergamo, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante
e sostanziale, volto ad incentivare la locazione di appartamenti privati in affitto a
studenti universitari residenti fuori sede ed ai partecipanti ai programmi comunitari
Erasmus, Mundus e Leonardo;
2) individuare, così come
previsto nell’intesa, i seguenti Referenti operativi
del’Università:
¾ Per il Servizio per il diritto allo studio il Signor Vittorio Mores;
¾ Per l’Accomodation Service dell’Università degli Studi di Bergamo: il Dottor
Giuseppe Pezzoli, referente della Cooperativa Campus Italia;
¾ Per il Consiglio degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo: il
Rappresentante pro-tempore nel Comitato Regionale per il diritto allo studio
universitario;
3) dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa in argomento.
20.
APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO (FRAMEWORK AGREEMENT) E DI
CONFIDENZIALITÀ (CONFIDENTALITY AGREEMENT) CON ALENIA AERMACCHI
S.P.A.
Con nota del 12.9.2011 il Prof. Marco Marengo, professore associato presso il
Dipartimento di Ingegneria industriale, ha richiesto al proprio Consiglio di Dipartimento
ed al Consiglio di Amministrazione l’approvazione di uno schema di Accordo quadro e
di confidenzialità con Alenia Aermacchi S.p.A. nei termini riportati negli Allegati 1) e 2).
Lo scopo dell’Accordo è quello di investigare le applicazioni delle superfici
superidrofobiche e le tecnologie per l’attenuazione dei fenomeni di formazione di
ghiaccio in campo aeronautico e di testare la loro efficacia in un ambiente idoneo
simulando condizioni operative.
Tali Accordi sono propedeutici alla definizione di un rapporto contrattuale conto terzi
ed è necessario provvedere ad una loro specifica approvazione da parte degli Organi in
relazione ad alcune clausole che differiscono dagli ordinari schemi contrattuali in uso
presso l’Ateneo.
225
Tali clausole sono di seguito evidenziate:
1. L’art. 6 dell’Accordo, impegna il Dipartimento a richiedere il consenso scritto di
Alenia Aermacchi S.p.A. nel caso di commesse provenienti da altre industrie
aeronautiche riguardanti l’attenuazione dei fenomeni di formazione di ghiaccio su
qualsiasi parte di un aereo/oggetto volante per mezzo di tecnologie basate sul
controllo delle caratteristiche di bagnabilità delle superfici (icing mitigation), per
ridurre i consumi energetici. Per le altre attività previste dall’Accordo, diverse da
quella precedentemente indicata, il Dipartimento si limiterà ad informare Alenia
Aermacchi S.p.A.
Il Prof. Marengo ritiene che tale norma possa essere accettata stante la
specificità dell’ambito scientifico cui viene applicata che, allo stato attuale, lo vede
come unico docente interessato all’interno del Dipartimento.
2. L’art. 7 dell’Accordo prevede che tutti i diritti di proprietà industriale, creati come
diretta conseguenza dell’attuazione di uno specifico Accordo di Collaborazione
siano in capo ad Alenia Aermacchi S.p.A. senza la corresponsione di alcun premio
inventivo all’Università in caso di ritrovato brevettabile. Solo nel caso in cui
l’Università sia già titolare di diritti su un ritrovato e questo venga ulteriormente
sviluppato durante la ricerca, alla stessa Università verrà riconosciuto un “congruo
premio”.
Il Prof. Marengo ritiene che tale previsione possa essere accolta in relazione
all’opportunità che può essere offerta di lavorare su tematiche ed attività di grande
attualità e particolarmente stimolanti per l’Università. Nondimeno, l’autorevolezza
della ditta in questione, società di fama internazionale nella progettazione
produzione e assistenza nel campo degli addestratori militari, rende ancor più
interessante ed opportuna la stipula dell’Accordo quadro.
Tutto ciò premesso,
VISTI gli schemi di Accordo quadro e di confidenzialità, Allegati 1) e 2).
RICHIAMATO l’articolo 7 comma 6 del vigente Regolamento di Ateneo per la
disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di
finanziamenti esterni, ai sensi del quale, previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione, possono essere riconosciuti in capo al committente i diritti di proprietà
sui risultati inventivi derivanti dalla ricerca, brevettabili o meno;
PRESO ATTO:
- delle considerazioni espresse dal Prof. Marengo in merito alla mancata
corresponsione di un premio inventivo nel caso stabilito dal paragrafo 7.1
dell’Accordo nonché all’estrema delimitazione dell’area interessata dall’obbligo del
“consenso scritto” da parte di Alenia Aermacchi S.p.A.;
- del parere favorevole in ordine all’approvazione degli Accordi in questione espresso
dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale nella seduta del 16.9.2011.
Il C.A. delibera all'unanimità:
1. di approvare gli schemi di Accordo quadro di confidenzialità con Alenia Aermacchi
S.p.A. nei termini riportati negli Allegati 1) e 2);
2. di autorizzare il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale ad approvare gli
eventuali contratti di collaborazione conto terzi con Alenia Aermacchi S.p.A. sulla
base del contenuto degli Accordi quadro e di confidenzialità, Allegati 1) e 2) alla
presente deliberazione.
226
21.
RILASCIO CERTIFICAZIONE DI “COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI E NEI
LAVORI IN QUOTA” NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO SICUREZZA NEI
CANTIERI
La Facoltà di Ingegneria, nell’ambito del corso di laurea di primo livello in Ingegneria
Edile, ha attivato l’insegnamento di Sicurezza nei cantieri 9 cfu.
L’art. 98 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, che ha attuato l’art. 1 della legge 3/8/2007 n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che per
poter svolgere le mansioni di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di
lavori nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota, oltre alla laurea in una delle
classi previste, i soggetti siano in possesso di attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento finale, di un corso i cui contenuti, modalità e durata devono
rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV del D.Lsg. medesimo.
La numerosità massima degli studenti prevista da tale D. Lgs. 81/2008 (allegato XIV) è
pari a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica.
Per tale motivo il Consiglio di Facoltà di Ingegneria, con deliberazione del 7/9/2011
verbale n. 7/2011, ha ritenuto opportuno sdoppiare l’insegnamento di Sicurezza nei
cantieri 9 cfu, qualora si superi la numerosità prevista dalla citata norma nell’allegato
XIV del D.lgs. 81/08, al fine di permettere agli studenti iscritti di conseguire, oltre ai
crediti previsti dall’ordinamento del Corso di laurea, anche la certificazione di
“Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di lavori nei cantieri temporanei o
mobili e nei lavori in quota”.
La Facoltà propone, dato l’incremento di didattica erogata legato al rilascio del
certificato suddetto, che venga istituito un contributo economico da parte dei
frequentanti l’insegnamento di Sicurezza nei cantieri 9 cfu che desiderano ottenere il
certificato di “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di lavori nei cantieri
temporanei o mobili e nei lavori in quota”, nei seguenti termini:
ƒ euro 120,00 per gli studenti della Facoltà di Ingegneria iscritti al corso di laurea in
Ingegneria Edile;
ƒ euro 375,00 per gli esterni all’Università, in aggiunta al contributo d’iscrizione
all’insegnamento di Sicurezza nei cantieri 9 cfu deliberata nel C.A. del 5/4/2011 e
pari a euro 25 per ogni credito formativo relativo all’insegnamento che lo studente
intende frequentare.
Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all'unanimità di:
1. approvare la proposta avanzata dalla Facoltà di Ingegneria in ordine alle modalità di
rilascio della certificazione di “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota” nei termini riportati in
premessa;
2. approvare i contributi a carico degli studenti iscritti sugli importi riportati in
premessa.
(Rientra il Dott. Giuseppe Petralia)
22.
RATIFICA DECRETO RETTORALE RELATIVO ALLA QUOTA PREMIALE DI
COFINANZIAMENTO PER PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE –
PRIN2009, APPROVATI DAL MIUR
CONSIDERATO che la scadenza per la rimodulazione del finanziamento a cura del
Responsabile Scientifico dei progetti PRIN 2009 era fissata dal MIUR in data 16
settembre 2011, antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del
Consiglio di Amministrazione, è stato necessario emanare il seguente decreto
d’urgenza del Rettore:
227
Decreto prot. n. 15969/II/013
Oggetto: Quota premiale di cofinanziamento per Progetti di Ricerca di Interesse
Nazionale – PRIN 2009, approvati dal MIUR.
IL RETTORE
VISTO il bando Prin 2009 pubblicato con Decreto Ministeriale 19 marzo 2010 Prot.
n. 51/Ric/2008;
VISTO il Decreto Ministeriale 14 luglio 2011 prot. nr. 404/ric/2011 di Approvazione
dei programmi di ricerca cofinanziati 2009 che ha visto ammessi al finanziamento n. 8
progetti dell’Ateneo di Bergamo, di cui nr. 2 in qualità di Coordinatore Nazionale;
VISTA la nota Prot. n. 1341/ric./v del 21 luglio 2011 con la quale il Ministero ha
comunicato che entro il 9 settembre 2011 il Coordinatore di progetto dovrà ripartire il
finanziamento ministeriale ed entro il 16 settembre 2011 il Responsabile di Unità locale
dovrà provvedere alla compilazione della Rimodulazione delle voci di spesa del proprio
progetto;
CONSIDERATO che i progetti Prin 2009 sono co-finanziati con la valorizzazione
dell’impegno temporale del personale strutturato coinvolto nel progetto di ricerca per la
copertura del 30% richiesto dal Ministero;
RICHIAMATA la nota del 11 maggio 2010 del Pro Rettore Prof. Giampiero Cossali
relativa alla erogazione di una quota premiale a cofinanziamento di progetti finanziati
dal Miur e finalizzata a favorire la partecipazione ai Programmi di Ricerca Scientifica di
Rilevante Interesse Nazionale – PRIN, riconoscendo un incentivo, proporzionato al
numero di Docenti e Ricercatori dell’Ateneo di Bergamo coinvolti , di 2500€ per il
secondo docente e ricercatore UNIBG coinvolto oltre al Responsabile e di 3500€ per
ogni docente e ricercatore UNIBG coinvolto oltre il secondo;
RITENUTO di adottare tale modalità al fine di erogare la quota premiale ai
coordinatori di unità locale dei progetti Prin 2009 approvati, che contribuiscono a
migliorare gli indicatori di performance della ricerca valutati dal Miur;
VERIFICATA la numerosità dei docenti e dei ricercatori coinvolti su ciascuna unità di
ricerca nei progetti PRIN 2009 finanziati;
RILEVATA la necessità e l’urgenza, considerato che la scadenza per la
Rimodulazione del finanziamento a cura del Responsabile Scientifico è fissata dal
Ministero per il16 settembre 2011;
VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti
d’urgenza da parte del Rettore;
DECRETA
1. di assegnare la quota premiale, per un importo complessivo di € 32.500,00, a
ciascun Responsabile di Unità locale del Prin 2009 come da tabella di seguito
riportata:
PRIN 2009
COORDINATORI DI UNITA’
Bernini Giuliano
Marengo Marco
Martignon Fabio
Negri Ilia
NR.
DOCENTI/RICERCATORI
DELL’UNITA’ DI BERGAMO
(oltre il Responsabile
Scientifico)
2
0
1
0
QUOTA PREMIALE
€ 6.000,00
€
0,00
€ 2.500,00
€
0,00
228
Pasquali Francesca
Re Valerio
Righettini Paolo
Villa Marco
TOTALE
1
2
2
3
€ 2.500,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 9.500,00
€ 32.500,00
2. di imputare la spesa al cap. 366. “Cofinanziamento di Ateneo per progetti di ricerca”
del bilancio 2011 gestione competenza 2011;
3. di disporre che la quota premiale venga rendicontata nell’ambito del budget
complessivo del progetto Prin 2009, alla voce di costo Spese Generali, anche se
non dovrà essere certificata al Ministero.
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto
vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta
immediatamente successiva.
IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari
Bergamo, 17 agosto 2011
Tutto quanto sopra considerato, il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto
sopra riportato.
23.
RATIFICA DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEL BANDO DI
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIO,
CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE E PREMI DI LAUREA AGLI
STUDENTI ISCRITTI
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
NELL’A.A. 2011/2012
Per garantire l’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, consentendo la
tempestiva pubblicizzazione dell’iniziativa presso gli studenti e la conseguente
attivazione della procedura informatica on-line per l’acquisizione delle domande, è stato
emanato il decreto rettorale in argomento in esecuzione di quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2011 – punto 12. La Regione
Lombardia ha infatti provveduto alla assunzione della D.G.R. IX/1876 del 15 giugno
2011 “Determinazioni in merito alle modalità di assegnazione dei benefici a concorso
per il diritto allo studio universitario a.a. 2011/12” nella quale sono stati individuati i
seguenti elementi:
a) importi borse di studio anno accademico 2011/12 (servizi e tassa regionale
compresi)
b) limite massimo dell’Indicatore della condizione economica equivalente
c) limite massimo dell’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente
d) limite di reddito per l’inserimento nelle fasce A) – B) - C)
e) limite di reddito minimo per studenti indipendenti dal nucleo familiare
f) quota di borsa convertita in Servizio abitativo per i borsisti assegnatari di un posto
alloggi
g) numero minimo degli interventi banditi in relazione all’importo minimo garantito di €
2.094.414,24;
229
“Decreto n. 12598/IV/003
SP/vm
Oggetto: approvazione del “Bando di concorso per l’Assegnazione di Borse di Studio
universitario, Contributi per la Mobilità Internazionale e Premi di Laurea agli studenti
iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’A.A. 2011/2012”.
IL RETTORE
VISTO l’art. 16 l) dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in
casi straordinari di necessità e di urgenza;
VISTA la Legge n° 390/91 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”;
VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997 e il D.P.C.M. 9 aprile 2001, aventi per oggetto
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTO il DPR n°394/99 ed in particolare l’art. 46 comma 5, relativo alle norme sugli
studenti stranieri;
VISTA la L.R. 33/04 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio
universitario”;
VISTA la deliberazione consigliare N° 12 in data 31 maggio 2011, con la quale si
approvava lo “Schema di Bando di concorso per l’assegnazione di Borse di Studio
universitario, contributi per la Mobilità Internazionale e premi di Laurea agli studenti
iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’A.A. 2011/2012” e si dava
mandato al Rettore al fine di procedere all’approvazione definitiva successivamente
all’assunzione, da parte della Regione Lombardia, della D.G.R. relativa al piano degli
interventi per l’a.a. 2011/12;
CONSIDERATO che in data 15 giugno 2011 la Regione Lombardia ha assunto la
D.G.R. IX/1876 “Determinazioni in merito alle modalità di assegnazione dei benefici a
concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2011/12” riportante tra l’altro
l’importo minimo garantito per borse di studio, contributi per la mobilità internazionale,
premi di laurea e le condizioni di partecipazione per l’assegnazione da parte di questo
Ateneo dei servizi a concorso per il diritto allo studio universitario nell’a.a. 2011/12;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ 1 dicembre 2009 con
la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli ee.ff. 2010/12;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2010 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011;
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 326/VII/002 del 10.1.2011 con il quale è
stato approvato il budget di gestione per l'anno 2011;
VERIFICATA la necessità e l’urgenza di pubblicare il bando di concorso in oggetto,
al fine di consentire sia la tempestiva pubblicizzazione dello stesso che l’apertura della
procedura di richiesta on-line secondo l’applicativo informatico predisposto;
DECRETA
E’ approvato il “Bando di concorso per l’Assegnazione di Borse di Studio
universitario, contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea agli studenti
iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’A.A. 2011/2012”, agli atti del
Servizio per il Diritto allo Studio, con le seguenti integrazioni allo Schema approvato dal
Consiglio di Amministrazione:
a) importi borse di studio anno accademico 2011/12 (servizi e tassa regionale
compresi):
230
FASCIA
In Sede
Pendolari
Fuori sede
A)
€ 2.568,00
€ 2.737,00
€ 4.880,00
B)
€ 2.129,00
€ 2.302,00
€ 4.348,00
C)
€ 1.822,00
€ 1.995,00
€ 3.836,00
b) limite massimo dell’Indicatore della condizione economica equivalente pari ad €
19.595,63;
c) limite massimo dell’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente pari ad €
33.067,63;
d) limite di reddito per l’inserimento nella fascia A) = € 13.457,00 – B) = € 16.526,33 C) = € 19.595,63 ;
e) limite minimo di reddito per considerare lo studente indipendente dal nucleo
familiare di origine: € 7.562,00;
f) quota di borsa convertita in Servizio abitativo, per i borsisti assegnatari di un posto
alloggio, pari ad € 2.250,00;
g) numero minimo degli interventi banditi:
Matricole: n. 177 borse (compresi i primi anni di laurea magistrale, di dottorato di
ricerca e della Scuola di specializzazione);
Anni successivi: n. 423 borse per gli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i
corsi attivati e ripartite come segue tra le Facoltà:
Lingue e letterature straniere
Scienze della formazione
Scienze umanistiche
Economia
Giurisprudenza
Ingegneria
Dottorati di ricerca (anni successivi al primo)
Integrazioni mobilità internazionale
n. 97
n. 92
n. 30
n. 88
n. 48
n. 62
n. 6
n. 30
Le somme necessarie al pagamento dei benefici in denaro e servizi, per un importo
di € 2.049.414,24 saranno impegnate al Cap. 60 – e.f. 2012 - del Bilancio pluriennale
per gli ee.ff. 2010/12.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e sarà
sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Bergamo, 22 giugno 2011
IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari)”
Tutto quanto sopra considerato il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto
sopra riportato.
231
24.
RATIFICA DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEL BANDO DI
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO ALLOGGIO DEGLI STUDENTI
ISCRITTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO NELL’A.A.
2010/2011
Per garantire l’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, consentendo la
tempestiva pubblicizzazione dell’iniziativa presso gli studenti e la conseguente
attivazione della procedura informatica on-line per l’acquisizione delle domande, è stato
emanato il decreto rettorale in argomento, in esecuzione di quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2011 - punto 13. La Regione
Lombardia ha infatti provveduto alla assunzione della D.G.R. IX/1876 del 15 giugno
2011 “Determinazioni in merito alle modalità di assegnazione dei benefici a concorso
per il diritto allo studio universitario a.a. 2011/12” nella quale sono stati individuati i
seguenti elementi:
a) limiti massimi dell’Indicatore della condizione economica equivalente e
dell’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente
b) limiti di reddito per l’inserimento nelle fasce A) – B) e C) dei richiedenti
c) limite di reddito minimo per studenti indipendenti dal nucleo familiare
c) quota di borsa convertita in Servizio abitativo per i borsisti assegnatari di un posto
alloggio.
“Decreto n. 12599/IV/003
SP/vm
Oggetto: Approvazione del “Bando di concorso per l’ammissione al Servizio alloggio
degli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2011/2012”.
IL RETTORE
VISTO l’art. 16 l) dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in
casi straordinari di necessità e di urgenza;
VISTA la Legge n° 390/91 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”;
VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997 e il D.P.C.M. 9 aprile 2001, aventi per oggetto
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTO il DPR n°394/99 ed in particolare l’art. 46 comma 5, relativo alle norme sugli
studenti stranieri;
VISTA la L.R. 33/04 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio
universitario”;
VISTA la deliberazione consigliare N° 13 in data 31 maggio 2011, con la quale si
approvava lo “Schema di Bando di concorso per l’ammissione al Servizio alloggio degli
studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’A.A. 2011/2012” e si
dava mandato al Rettore al fine di procedere all’approvazione definitiva
successivamente all’assunzione, da parte della Regione Lombardia, della D.G.R.
relativa al piano degli interventi per l’a.a. 2011/12;
CONSIDERATO che in data 15 giugno 2011 la Regione Lombardia ha assunto la
D.G.R. IX/1876 “Determinazioni in merito alle modalità di assegnazione dei benefici a
concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2011/12” riportante tra l’altro le
condizioni di partecipazione per l’assegnazione da parte di questo Ateneo dei servizi a
concorso per il diritto allo studio universitario nell’a.a. 2011/12;
VERIFICATA la necessità e l’urgenza di pubblicare il bando di concorso in oggetto,
al fine di consentire sia la tempestiva pubblicizzazione dello stesso che l’apertura della
procedura di richiesta on-line secondo l’applicativo informatico predisposto;
232
DECRETA
E’ approvato il “Bando di concorso per l’ammissione al Servizio alloggio degli
studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2011/12”, agli atti del
Servizio per il Diritto allo Studio, con le seguenti integrazioni allo Schema approvato dal
Consiglio di Amministrazione:
a) limite massimo dell’Indicatore della condizione economica equivalente pari ad €
19.595,63;
b) limite massimo dell’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente pari ad €
33.067,63;
c) limite di reddito per l’inserimento nelle fasce: A) € 13.457,00 – B) € 16.526,33 - C) €
19.595,63;
d) limite minimo di reddito per considerare lo studente indipendente dal nucleo
familiare di origine: € 7.562,00;
e) quota di borsa convertita in Servizio abitativo, per i borsisti assegnatari di un posto
alloggio, € 2.250,00.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e sarà
sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Bergamo, 22 giugno 2011
IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari”
Tutto quanto sopra considerato il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto
sopra riportato.
25.
RATIFICA
DECRETO
RETTORALE
PER
AUTORIZZAZIONE
ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE PER IL PROGETTO DI
FORMAZIONE MANAGERIALE CON EUPOLIS LOMBARDIA PER L'ANNO
FORMATIVO 2012
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione della domanda di
qualificazione per il progetto di formazione manageriale destinato ai Direttori di struttura
complessa di Aziende Sanitarie da presentare a Éupolis Lombardia (ex I.Re.F.) era
fissata in data antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del
Consiglio di Amministrazione e quindi non era possibile attendere tale riunione, è stato
necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore:
“Decreto prot. n. 14600/II/014
Oggetto: Autorizzazione alla presentazione della domanda di qualificazione dei progetti
di formazione manageriale per l’anno 2012.
IL RETTORE
RICHIAMATO l’art. 2 dello Statuto dell’Università che prevede la possibilità di
istituire ed organizzare attività culturali, di formazione e di aggiornamento destinate
anche a soggetti esterni alla propria comunità;
VISTO l’avviso della Scuola di Direzione in Sanità di Éupolis Lombardia (ex I.Re.F.)
relativo alla Procedura per la Qualificazione dei Progetti di Formazione Manageriale per
l’Anno Formativo 2012;
233
PRESO ATTO dell’interesse che riveste tale tematica per il nostro Ateneo e in
particolare per le attività del Centro di Ateneo SdM - School of Management;
VISTO che, analogamente a quanto avvenuto l'anno scorso, il Centro di Ateneo
SdM School of Management intende proporre due progetti di Formazione Manageriale
destinati ai Dirigenti di Struttura Complessa che potranno essere attivati solo se la
domanda di qualificazione presso Éupolis Lombardia avrà esito positivo;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di sottoscrivere la domanda di qualificazione per
i progetti di formazione manageriale destinati ai Dirigenti di Struttura Complessa di
Aziende Sanitarie che deve essere presentata a Éupolis Lombardia entro il 22/07/2011;
VISTO che, nel caso di accoglimento della domanda di qualificazione da parte di
Éupolis Lombardia, non è previsto alcun versamento di quote per l’accreditamento dei
corsi;
PRESO ATTO che Éupolis Lombardia per ogni iscritto verserà al Centro SdM una
quota fissa pari a Euro 1.950,00;
VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti
d’urgenza da parte del Rettore;
DECRETA
1. di approvare la sottoscrizione della domanda di qualificazione per i Progetti di
Formazione Manageriale destinati ai Dirigenti di struttura complessa di Aziende
Sanitarie;
2. di autorizzare il Centro di Ateneo SdM a organizzare i corsi di seguito sintetizzati
approvando i relativi budget che dovranno completamente coprire i costi
dell’iniziativa:
¾ Titolo dei corsi:
- "Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa – Area
Ospedaliera”
- ”Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Servizi Socio-Sanitari”
¾ Responsabili scientifici del progetto:
- Prof. Mara Bergamaschi – Dipartimento di Economia Aziendale
- Prof. Fabio Dovigo – Dipartimento di Scienze della Persona
¾ Soggetto proponente: Centro SdM School of Management
¾ Area tematica: Organizzazione e gestione dei servizi sanitari, Gestione delle
risorse umane, Indicatori di qualità dei servizi – Sanità pubblica
¾ Destinatari: Dirigenti di Struttura Complessa di Aziende Sanitarie e Servizi SocioSanitari
¾ Durata del corso: Numero ore 144, numero giornate formative 18
¾ Numero edizioni previste: 1
¾ Date edizioni Corsi:
- 7 marzo 2012;
- 6 marzo 2012
¾ Numero di partecipanti: minimo 14, massimo 30
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto
vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta
immediatamente successiva.
Bergamo, 20 luglio 2011
PER DELEGA DEL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini”
Tutto quanto sopra considerato il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto
sopra riportato.
234
26.
RATIFICA DECRETO RETTORALE PER LA PRESENTAZIONE PROGETTO DI
ATENEO
SUL
BANDO
MIUR
2011
PER
LA
COOPERAZIONE
INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione della certificazione dei
progetti nell’ambito del Bando MIUR 2011 per la cooperazione interuniversitaria
internazionale era fissata in data antecedente a quella stabilita per la convocazione
della seduta del Consiglio di Amministrazione e quindi non era possibile attendere tale
riunione, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore:
“Decreto prot. n. 16743/IV/013
Oggetto: presentazione progetto di Ateneo sul bando MIUR 2011 per la cooperazione
interuniversitaria internazionale.
IL RETTORE
RICHIAMATO l’art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto in vigore dal 12.11.2010, che
prevede che l’Università, nell’ambito delle proprie finalità, svolga attività didattiche e
rilasci i relativi titoli di studio;
VISTO il bando del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la
cooperazione interuniversitaria internazionale A.F. 2011 che mette a disposizione fondi,
destinati a sostenere le sole spese di mobilità, per l’attuazione di collaborazioni in
ambito didattico tra Atenei italiani e Atenei di determinati Paesi esteri;
VISTA la proposta pervenuta dal prof. Giuliano Bernini di seguito sintetizzata
(documentazione completa agli atti presso l’Ufficio Internazionalizzazione):
• Titolo progetto: “Cooperazione interuniversitaria Italia-Cina: studiare a Bergamo e a
Dalian”
• Soggetto Promotore: Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere
• Partner: Dalian University of Foreign Languages (CINA)
• Responsabile del progetto: prof. Giuliano Bernini
• Budget complessivo del progetto: € 33.000,00
• Finanziamento richiesto al MIUR: 27.000,00
• Cofinanziamento dell’Università degli Studi di Bergamo: € 6.000,00
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla certificazione delle domande di
finanziamento entro il 16 settembre 2011;
DECRETA
- è approvata la presentazione del progetto “Cooperazione interuniversitaria Italia-Cina:
studiare a Bergamo e a Dalian” sul bando MIUR 2011 per la cooperazione
interuniversitaria internazionale da parte dell’Università degli Studi di Bergamo;
- a seguito dell’approvazione del progetto da parte del MIUR si autorizza il Preside
della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere a espletare tutti gli adempimenti
necessari alla realizzazione delle iniziative progettuali.
235
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto
vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nelle sedute immediatamente successive.
Bergamo, 1 settembre 2011
IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari”
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del
19.9.2011.
Tutto quanto sopra considerato, il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto
sopra riportato.
27.
RATIFICA DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE TRA IL RUSSIAN LANGUAGE HEAD TESTING CENTER FOR
NON NATIVA SPEAKERS DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELLA
FEDERAZIONE RUSSA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
CONSIDERATO che il Seminario di Lingua e cultura russa 2011 tenutosi nello
scorso mese di agosto prevedeva la possibilità di sostenere l’esame per il rilascio delle
certificazioni sulla competenza della lingua russa;
RILEVATA la necessità e l’urgenza, a tal fine, di procedere con l’approvazione del
rinnovo del Contratto di Collaborazione tra il Russian Language Head Testing Center
for Non Native Speakers del Ministero dell’Istruzione della Federazione Russa e
l’Università degli Studi di Bergamo;
TENUTO CONTO che la prima seduta del Consiglio di Amministrazione era prevista
nel mese di settembre e quindi in data successiva al termine del Seminario di Lingua e
cultura russa 2011.
Si è reso necessario emanare il seguente Decreto d’urgenza del Rettore:
“Decreto Prot. n. 16242/II/015
Oggetto: Approvazione rinnovo del Contratto di Collaborazione tra il Russian Language
Head Testing Center for Non Native Speakers del Ministero dell'Istruzione della
Federazione Russa e l'Università degli Studi di Bergamo.
IL RETTORE
RICHIAMATI:
- la delibera del Senato Accademico in data 13 settembre 2004 relativa al rinnovo
dell’Accordo con Russian Language Head Testing Center for Non Native Speakers
(contratto n. 323) a seguito di modifiche ed integrazioni ed al relativo supplemento
all’Accordo che disciplina le modalità attuative del medesimo;
- l’Accordo di proroga del Contratto n. 323 del 17 ottobre 2005 con scadenza
31.10.2010;
PRESO ATTO CHE:
- la certificazione internazionale ɌɊɄɂ-TORFL (denominata anche TRKI) verifica il
livello di competenza del russo come lingua straniera. Il sistema è stato deliberato ed
elaborato dal Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa all’interno del
236
programma Lingua russa, ed è omologato e riconosciuto dall'ALTE, Association of
Language Testers of Europe e dal Consiglio d'Europa;
- l’organo esecutivo principale per la certificazione TRKI è il Russian Language Head
Testing Center for Non-Native Speakers del Ministero dell’Istruzione (decreto del
Ministero dell’Istruzione Russo n.87 del 19.01.1998);
- dal 7 ottobre 2000 l'Università degli studi di Bergamo è stata ufficialmente delegata
dal Russian Language Head Testing Center for Non-Native Speakers istituito presso
il Ministero dell'Istruzione e della Scienza della Federazione Russa, a rappresentare
gli interessi del Russian State Testing System in the Russian Language for non
native speakers sul territorio italiano, con il diritto a verificare il livello di padronanza
della lingua russa come lingua straniera e a rilasciare i corrispondenti certificati
internazionali della lingua russa TRKI-TORFL (Test of Russian as a Foreign
Language);
CONSIDERATO che a seguito di riorganizzazione del Russian Language Head
Testing Center for Non Native Speakers, il medesimo Ente sottopone per la
continuazione della collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo la stipula di
un nuovo testo dell’Accordo per l’organizzazione e la conduzione degli esami di
certificazione del russo come lingua straniera (TRKI/TORFL) che contempla Allegato n.
1 ‘Istruzioni per la conduzione degli esami statali di certificazione della lingua russa per
cittadini di Paesi esteri (non russi)’, Accordo supplementare sull’attività congiunta
riguardo l’organizzazione e la conduzione degli esami di certificazione del russo come
lingua straniera (TRKI/TORFL) e ulteriore documento denominato “Prestazione di
servizi formativi riguardo la conduzione degli esami di certificazione del russo come
lingua straniera;
RILEVATA la necessita e l’urgenza in considerazione della non validità dell’Accordo
precedente in prossimità del termine del Seminario di Lingua e cultura russa -2011 che
prevede la possibilità di sostenere l’esame per il rilascio delle certificazioni sulla
competenza della lingua russa;
VISTO il Decreto del Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, prot. n.
15611/IV/013 del 2.8.2011 relativo al parere favorevole al rinnovo del Contratto di
Collaborazione tra il Russian Language Head Testing Center for Non Native Speakers
del Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa e l'Università degli Studi di
Bergamo;
VALUTATA in modo positivo la collaborazione pregressa con il Russian Language
Head Testing Center for Non Native Speakers e considerato il mantenimento
dell’interesse dell’Università di Bergamo, in particolare della Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere alla continuazione di tale collaborazione che valorizza il Seminario
internazionale di Lingua e cultura russa e più in generale offre agli studenti dei propri
corsi che scelgono la lingua russa la possibilità, in sede, di certificare le proprie
competenze;
RITENUTO di condividere e approvare i contenuti sia dell’Accordo che dei
documenti sopracitati;
RICHIAMATO l’art. 16 dello Statuto vigente;
DECRETA
- di approvare la sottoscrizione dei seguenti documenti relativi alla continuazione
della collaborazione con il Russian Language Head Testing Center for Non Native
Speakers del Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa ai fini del rilascio
delle certificazioni inerenti il livello di competenza della lingua russa;
x Accordo di collaborazione per l’organizzazione e la conduzione degli esami di
certificazione del russo come lingua straniere (Accordo n. 2119-14)
237
x Accordo supplementare all’Accordo n. 2119-14 sull’attività congiunta riguardo
l’organizzazione e la conduzione degli esami di certificazione del russo come
lingua straniera (TRKI/TORFL)
x Prestazione di servizi formativi riguardo la conduzione degli esami di
certificazione del russo come lingua straniera (TRKI/TORFL)
x Allegato n. 1 dell’Accordo n. 2119-14 di collaborazione per l’organizzazione e la
conduzione degli esami statali di certificazione della lingua russa per cittadini di
Paesi esteri.
Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, per
motivi di necessità ed urgenza, sarà sottoposto a ratifica dell’organo competente.
Bergamo, 23 agosto 2011
IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del
19.9.2011.
Tutto quanto sopra considerato, il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto
sopra riportato.
28.
RATIFICA DECRETI RETTORALI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI
CONSIDERATO che le scadenze per la presentazione di progetti di ricerca
nazionali ed internazionali, nell’ambito dei seguenti programmi:
1) Bando della Regione Lombardia per la presentazione di progetti per le attività di
valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle vestigia e delle memorie
risorgimentali presenti nel territorio regionale – Anno finanziario 2011 – L.R. 7
marzo 2011 n. 5
2) Call for proposals IEA–RETD - Renewable Energy Technology Deployment:
“Securing the supply chain for renewable energy” – RE-SUPPLY e VII Programma
Quadro di Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea PEOPLE – Marie Curie
Mobility Actions – Intra-European Fellowships for Career Development (call
identifier: FP7-PEOPLE-2011-IEF)
3) Programma EuropeAID – call 130-999/C/ACT/RAL-1 Alfa III
4) Bando “Progetto di Innovazione Industriale – Nuove Tecnologie per il Made in Italy”
– MISE
5) Progetto di ricerca “Turning the Vicious Circle around: New Frontiers in the Fight
against the Mafia” finanziato dallo Swedish Research Council
6) Bando del Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del Programma Esecutivo di
collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e India 2012 -2014
erano fissate in date antecedenti a quella stabilita per la convocazione della seduta del
Consiglio di Amministrazione e quindi non era possibile attendere tale riunione, è stato
necessario emanare i seguenti decreti d’urgenza del Rettore:
238
1)
“Decreto prot. n. 16491/II/013
Oggetto: Presentazione alla Regione Lombardia del progetto «Tempi e luoghi del
Risorgimento lombardo. Testi, documenti e figure» nell’ambito del Bando per la
presentazione di progetti per le attività di valorizzazione del patrimonio storico e
culturale delle vestigia e delle memorie risorgimentali presenti nel territorio regionale –
Anno finanziario 2011 – L.R. 7 marzo 2011, n. 5.
IL RETTORE
VISTO l’art. 2, comma 5 dello Statuto, che prevede che l’Università svolga attività di
ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e
dei ricercatori nonché nell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per
quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi;
VISTO il Bando della Regione Lombardia per la presentazione di progetti per le
attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle vestigia e delle memorie
risorgimentali presenti nel territorio regionale – Anno finanziario 2011 – L.R. 7 marzo
2011, n. 5 in scadenza il 30 agosto 2011;
VISTA la proposta pervenuta dalla Prof.ssa Matilde Dillon del Dipartimento di
Lingue, Letterature e Culture Comparate e dalla Prof.ssa Anna Maria Testaverde,
direttrice del Centro Studi sul Territorio, di seguito sintetizzata (documentazione
completa agli atti presso l’Ufficio Ricerca e Internazionalizzazione):
¾ Titolo del progetto: “Tempi e luoghi del Risorgimento lombardo. Testi, documenti
e figure”
¾ Responsabile scientifico: Prof.ssa Matilde Dillon
¾ Enti che hanno concesso il patrocinio: gruppi di ricerca delle Sezioni di
Italianistica dell’ Università di Genova e dell’Università di Roma La Sapienza
¾ Durata della ricerca: dal 15/09/2011 al 30/12/2011
¾ Budget complessivo del progetto: € 50.000
¾ Finanziamento richiesto alla Regione: € 25.000
¾ Cofinanziamento Università degli Studi di Bergamo: € 25.000 (contributo
dell’Ateneo pari a € 9.000,00; contributo del CST pari a € 4.000,00; contributo
Banca Popolare di Bergamo pari a € 5.000,00; € 7.000 in mesi uomo del
personale strutturato)
¾ Obiettivi:
x la valorizzazione dello studio sulle fonti risorgimentali presenti nella Regione
Lombardia attraverso la pubblicazione di testi inediti, l’esposizione al pubblico di
documenti rari e preziosi, la riscrittura drammaturgica a partire di materiali
epistolari conservati in modo particolare nei fondi e negli archivi della Civica
Biblioteca Angelo Mai di Bergamo.
x l’approfondimento della ricerca sul periodo risorgimentale attraverso
l’esplorazione e l’analisi della sua ricezione in Italia e all’estero;
x il coinvolgimento non solo di studiosi, docenti e studenti universitari, ma anche
di cultori del Risorgimento o della storia e della letteratura italiane e comunque di
una fascia più ampia possibile di pubblico non specialista e tuttavia animato da
una particolare attenzione e da un vivo interesse nei confronti di questo tema.
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Comparate, espresso con decreto n. 16286/XII/016 del 24.8.2011;
RILEVATA la necessità e l’urgenza, considerato che la scadenza per la
presentazione dei progetti è fissata per il 30 agosto 2011;
VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti
d’urgenza da parte del Rettore;
239
DECRETA
- di approvare la presentazione del progetto «Tempi e luoghi del Risorgimento
lombardo. Testi, documenti e figure» – Responsabile scientifico Prof.ssa Matilde
Dillon del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate;
- di autorizzare, a seguito dell’approvazione del progetto, l’espletamento di tutti gli
adempimenti necessari alla realizzazione dell’iniziativa.
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto
vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta
immediatamente successiva.
Bergamo, 29 agosto 2011
IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari”
2)
“Decreto prot. n. 15883/II/013
Oggetto: Partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo ai seguenti bandi
internazionali:
1) Call for proposals IEA–RETD - Renewable Energy Technology Deployment:
“Securing the supply chain for renewable energy” – RE-SUPPLY
2) VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea PEOPLE
– Marie Curie Mobility Actions – Intra-European Fellowships for Career
Development (call identifier: FP7-PEOPLE-2011-IEF)
IL RETTORE
VISTO l’art. 2, comma 5 dello Statuto, che prevede che l’Università svolga attività di
ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e
dei ricercatori nonché nell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per
quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi;
VISTI i bandi IEA–RETD “Securing the supply chain for renewable energy” – RESUPPLY e PEOPLE - Marie Curie Mobility Actions – Intra-European Fellowships for
Career Development (FP7-PEOPLE-2011-IEF);
VISTE la proposte pervenute dal prof. Ruggero Golini - Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e dal Prof. Gianpietro Elvio Cossali – Dipartimento di Ingegneria Industriale
di partecipazione ai progetti di seguito sintetizzati (documentazione completa agli atti
presso il Servizio Ricerca e Internazionalizzazione):
1)
- Titolo del Progetto : “Securing the supply chain for renewable energy” – RESUPPLY
- Descrizione del Progetto: Il progetto ha l’obiettivo di analizzare le filiere a livello
globale di tecnologie per le energie rinnovabili quali il solare e l’eolico. In particolare,
lo scopo dell’analisi è di individuare ed analizzare punti critici sia di natura economica
che tecnologica all’interno di queste filiere e proporre misure di gestione di tali
criticità.
- Soggetto promotore/Coordinatore: KWANTIS Snc
- Partners:
Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria Gestionale
Center on Globalization Governance &Competitiveness – Duke University (USA)
Habits
240
- Responsabile scientifico del Progetto: Prof. Ruggero Golini - Dipartimento di
Ingegneria Gestionale
- Durata del Tender: 9 mesi (Settembre 2011- Giugno 2012)
- Budget complessivo: € 109.260,00
- Budget per UNIBG: € 42.960,00 (personale) oltre al rimborso delle spese di viaggio
2)
- Programma: Programma PEOPLE – Marie Curie Mobility Actions – Intra-European
Fellowships for Career Development
(call identifier: FP7-PEOPLE-2011-IEF)
nell’ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea
- Titolo del Progetto: “Droplet Impingement on Non Smooth Surfaces ”
- Acronimo: DINOSS
- Soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo
- Responsabile scientifico del progetto: Prof. Gianpietro Elvio Cossali
- Ricercatore (Borsista): Prof. Andreas Theodorakakos
- Durata della ricerca: 24 mesi
- Budget e finanziamento: Budget e finanziamento verranno determinati dalla UE
previo superamento della prima fase di valutazione
- Obiettivi: Il Progetto DINOSS presentato dal Dr Andreas Theodorakakos in
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli studi
di Bergamo, sotto la supervisione del Prof. G.E. Cossali in collaborazione con i Proff.
F. Bassi e M. Santini, si prefigge di studiare la dinamica dell’impatto di gocce su
superfici porose (con strutture micro e nanometriche) e di sviluppare e validare un
modello numerico in grado di predire i fenomeni termo-fluidodinamici connessi a tale
processo.
L’originalità del Progetto risiede nella sistematica validazione dello strumento
computazionale che verrà sviluppato e che fornirà indicazioni utili per la progettazione
e realizzazione di superfici di cui si potranno conoscere con maggior dettaglio
l’efficacia di scambio termico e la fluidodinamica dell’impatto di gocce, superando le
limitazioni
intrinseche
di
una
campagna
di
misure
sperimentali.
Il background professionale del proponente, la cui esperienza nel campo della
fluidodinamica numerica di processi multi-fase è ben documentata da una vasta
produzione scientifica, supportato dall’esperienza del team di supervisori
dell’Università di Bergamo, garantisce l’elevata qualità tecnico-scientifica del Progetto
PRESO ATTO dei pareri favorevoli del Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Gestionale espresso con decreto prot. n. 15873/XIV/017 del 05/08/2011 e del Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Industriale espresso con decreto prot. n. 15847/XIII/017
del 05/08/2011;
RILEVATA la necessità e l’urgenza considerato che la scadenza per la
presentazione delle proposte era rispettivamente fissata per il 12 agosto 2011 e per
l’11 agosto 2011;
VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti
d’urgenza da parte del Rettore;
DECRETA
- di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento
di Ingegnria Gestionale al progetto “Securing the supply chain for renewable energy”
- RE-SUPPLY
- di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di
Ingegneria Industriale al progetto: “Droplet Impingement on Non Smooth Surfaces”
241
- di autorizzare a seguito dell’approvazione dei progetti la stipulazione e sottoscrizione
dei contratti e l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle
iniziative.
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto
vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta
immediatamente successiva.
Bergamo, 05/08/2011
IL RETTORE
Prof. Stefano Paleari
Per delega del Rettore
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini”
3)
“Decreto prot. n. 14392/II/013
Oggetto: Partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo al Programma
EuropeAID – call 130-999/C/ACT/RAL-1 Alfa III.
IL RETTORE
VISTO l’art. 2, comma 5 dello Statuto, che prevede che l’Università svolga attività di
ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e
dei ricercatori nonché nell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per
quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi;
VISTO il bando EuropeAID – call 130-999/C/ACT/RAL-1 Alfa III;
VISTA la proposta di partecipazione pervenuta dal prof. Fabio Dovigo –
Dipartimento di Scienze della Persona al progetto di seguito sintetizzato
(documentazione completa agli atti presso Ufficio Ricerca Scientifica):
x Titolo del progetto: “El acceso y el éxito académico de colectivos vulnerables en
entornos de riesgo en Latinoamérica”
x Soggetto promotore: Universidad Autonoma de Barcelona (Spagna)
x Partners:
Università degli Studi di Bergamo
Universidad Catolica de Argentina
Universidad Catolica de Bolivia
Universidaad de Talca
Universidad Cienfuegos “Carlos Rafael Rodriguez”
Universidad Catolica de Paraguay
Universidad Catolica del Perù
Universidad ORT – Paraguay
Universidad de los Andes
Universidad autonoma de Tabasco
Universidad especializasa de las Americas
ESC rennes School of Business
x Responsabile scientifico del progetto:
Prof. Aleix Barrera Corominas
x Responsabile per l’Università degli studi di Bergamo: Prof. Fabio Dovigo –
Dipartimento di Scienze della Persona
x Durata della ricerca: 36 mesi
x Budget complessivo del Progetto: € 1.123.826,97
x Finanziamento richiesto per l’Università degli Studi di Bergamo: € 60.373,68
242
x Cofinanziamento richiesto all’Università degli Studi di Bergamo: € 12.074,73 (in
termini di costi di personale dipendente e spese generali)
x Obiettivi:
Finalità del progetto è migliorare il livello di successo accademico dei giovani che
fanno parte di gruppi particolarmente vulnerabili o che risultano esclusi dai percorsi
di educazione superiore in America Latina. A tale scopo sono stati formulati tre
obiettivi operativi che si sviluppano in modo trasversale nell’ambito del progetto:
- favorire l’accesso e la permanenza dei gruppi meno favoriti all’interno delle
organizzazioni che si occupano di educazione superiore;
- contribuire allo sviluppo organizzativo delle istituzioni coinvolte nell’educazione
superiore al fine di promuovere l’accesso e l’eccellenza accademica di tali gruppi;
- promuovere delle reti di buone pratiche tra differenti organizzazioni si occupano di
educazione superiore nei paesi latino-americani.
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Scienze della
Persona espresso con decreto prot. n. 14370/XV/024 del 18/07/2011 al progetto
presentato dal Prof Fabio Dovigo;
RILEVATA la necessità e l’urgenza considerato che la scadenza per la
presentazione del progetto è fissata per il 25 luglio 2011;
VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti
d’urgenza da parte del Rettore;
DECRETA
- è approvata la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di
Scienze della Persona al progetto:
x “El acceso y el éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en
Latinoamérica”
- a seguito dell’approvazione del progetto è autorizzata la stipulazione del contratto e
l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della iniziativa.
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto
vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta
immediatamente successiva.
Bergamo, 18 luglio 2011
IL RETTORE
Prof. Stefano Paleari
Per delega del Rettore
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini”
4)
“Decreto prot. n. 16634/II/013
Oggetto: Bando “Progetto di Innovazione Industriale – Nuove Tecnologie per il Made in
Italy” –rimodulazione del progetto BodyScan.
IL RETTORE
VISTO il Bando del Ministero dello Sviluppo Economico “Progetto di Innovazione
Industriale – Nuove Tecnologie per il Made in Italy” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 205 del 2 settembre 2008 (S.O. n. 207) in attuazione dell’Azione Strategica di
Innovazione Industriale, come definita nel decreto di adozione del Progetto di
243
Innovazione Industriale relativo all’area tecnologica “Nuove Tecnologie per il Made in
Italy”;
RICHIAMATO il decreto rettorale prot. n. 26623/II/013 del 25.11.2008 – ratificato
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17.02.2009 (verbale n. 1/2009) – con
il quale si è approvata la presentazione di n. 3 proposte progettuali di massima che
prevedono la partecipazione dell’Università in qualità di partner – tra cui il progetto
BodyScan (referente: prof.ssa Caterina Rizzi) – e di n. 5 proposte progettuali di massima
che prevedono la partecipazione dell’Università per lo svolgimento di attività di ricerca
contrattuale nell’ambito del predetto Bando;
RICHIAMATO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30
luglio 2009, recante “Elenco delle domande ammesse alla presentazione dei
programmi definitivi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 luglio
2008, concernente il bando per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di
ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito del progetto di innovazione industriale
Nuove Tecnologie per il Made in Italy” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5
settembre 2009 – che ammette alla presentazione dei programmi definitivi anche il
progetto BodyScan;
RICHIAMATO il decreto rettorale prot. n. 24868/II/013 del 20.11.2009 – ratificato
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 01.12.2009 (verbale n. 7/2009) – con
il quale si è autorizzata la presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei
programmi definitivi dei progetti approvati, tra i quali BodyScan (primo proponente e
coordinatore: M31 S.p.A.);
RICHIAMATA la graduatoria dei programmi ammissibili approvata con decreto del
28 maggio 2010 del Direttore Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali
del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2010;
VISTA la lettera prot. n. 0021875 del 26 luglio 2010 pervenuta al capofila M31
S.p.A. con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo
e la coesione economica comunicava l’avvenuta approvazione della proposta
progettuale definitiva presentata, collocatasi in posizione n. 26, utile per la concessione
delle agevolazioni, invitando inoltre il partenariato ad espletare gli adempimenti di rito
per consentire al MiSE di poter procedere all’adozione degli atti di propria competenza;
RICHIAMATA l’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) sottoscritta in data 20
ottobre 2010 per la realizzazione del progetto BodyScan;
RICHIAMATO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22
dicembre 2010 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2011 –
concernente una nuova graduatoria che sostituisce la precedente confermando la 26a
posizione del progetto BodyScan con l’assegnazione di un contributo inferiore;
PRESO ATTO della lettera del 28 luglio 2011 con la quale M31 S.p.A. informa i
membri del partenariato e il Ministero dello Sviluppo Economico circa la volontà di
uscire dal progetto, facendo nel contempo presente di avere identificato in Sat Survey
s.r.l. con sede a Mestre-Venezia (VE) un potenziale soggetto pronto ad assumere il
ruolo di coordinatore/primo proponente (documento agli atti presso l’Ufficio Ricerca e
Trasferimento Tecnologico);
PRESO ATTO che i partner hanno accettato la sostituzione di M31 S.p.A. con Sat
Survey srl nel ruolo di coordinatore/primo proponente;
PRESO ATTO che l’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) sottoscritta non ha
più alcuna validità in quanto M31 S.p.A. ha rinunciato alla partecipazione al progetto
BodyScan;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di presentare al Ministero dello Sviluppo
Economico la rimodulazione del progetto BodyScan con un nuovo coordinatore/primo
proponente e un budget riparametrato come di seguito sintetizzato (progetto
complessivo rimodulato agli atti presso l’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico):
x Titolo del progetto: BodyScan
244
x Soggetto Promotore: Sat Survey srl
x Partners:
- Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria industriale
- Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria meccanica
- Università degli Studi di Padova
- Studio Confezioni Laura s.n.c. di Fraccaro Laura & C.
- F.G. di Gambato Franco
- BTS S.p.A.
- Plissé S.p.A.
x Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof.ssa Caterina Rizzi –
Dipartimento di Ingegneria industriale
x Durata della ricerca: 36 mesi
x Budget complessivo del progetto: € 4.557.070,00
x Finanziamento complessivo concesso: € 1.888.847,62
x Budget dell’Università degli Studi di Bergamo: € 303.598,79
x Finanziamento concesso per l’Università degli Studi di Bergamo: € 154.922,14
x Cofinanziamento dell’Università degli Studi di Bergamo: € 148.676,65 (in termini
di mesi uomo)
VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti
d’urgenza da parte del Rettore;
DECRETA
- di autorizzare l’adesione dell’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di
Ingegneria industriale al progetto rimodulato BodyScan (documentazione agli atti
presso l’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico);
- di autorizzare la sottoscrizione dell’atto di scioglimento dell’Associazione Temporanea
di Impresa (ATI) sottoscritta in data 20 ottobre 2010;
- di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione e dell’Accordo relativo
alla gestione ed utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale riferiti al nuovo progetto
BodyScan;
- di autorizzare, a seguito dell’approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico del progetto rimodulato BodyScan, l’espletamento di tutti gli adempimenti
necessari alla realizzazione del progetto nei termini riportati nel testo agli atti presso
l’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto
vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta
immediatamente successiva.
Bergamo, 31 agosto 2011
IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari”
245
5)
“Decreto prot. n. 14647/II/013
Oggetto: Contratto di cooperazione per il progetto di ricerca “Turning the Vicious Circle
around: New Frontiers in the Fight against the Mafia” finanziato dallo Swedish
Research Council. Adesione dell’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di
Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali.
IL RETTORE
VISTO l’art. 2, comma 5 dello Statuto, che prevede che l’Università svolga attività di
ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e
dei ricercatori nonché nell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per
quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi;
VISTO il contributo concesso dallo Swedish Research Council (Svezia)
all’Università di Uppsala (Svezia) per il progetto “Turning the Vicious Circle around:
New Frontiers in the Fight against the Mafia” presentato dalle prof Carina Gunnarson e
Francesca Forno;
VISTA la proposta di adesione al contratto di cooperazione per la realizzazione della
proposta progettuale qui di seguito sintetizzata (documentazione agli atti presso
l’Ufficio ricerca e trasferimento tecnologico) pervenuta dall’Università di Uppsala
(Svezia) alla prof.ssa Francesca Forno – Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della
comunicazione e degli studi culturali:
- Titolo Progetto:
“Turning the Vicious Circle around: New Frontiers in the Fight against the Mafia”
- Soggetto Promotore:
Università di Uppsala (Svezia)
- Partner(s):
Università di Bergamo
- Responsabile Scientifico del Progetto:
Prof.ssa Carina Gunnarson
- Responsabile per l’Università degli Studi di Bergamo:
Prof.ssa Francesca Forno
- Durata della ricerca: dalla sottoscrizione
Durata: 42 mesi
- Budget complessivo del Progetto
2.139.000 Corone svedesi (pari a circa €. 232.568,25)
- Finanziamento concesso all’Università degli Studi di Bergamo:
177.500 Corone svedesi (pari a circa €. 19.299,14)
- Obiettivi (sintesi max 20 righe):
La ricerca studierà con tecniche miste (inclusa la network analysis) come si è diffusa
la partecipazione alle iniziative di Addiopizzo, una associazione nata nel 2004 a
Palermo per promuovere il consumo critico in supporto ai commercianti che
decidevano di opporsi al racket delle estorsioni. Ad oggi, Addiopizzo è riuscita a
mobilitare più di 400 commercianti nella città di Palermo usando una strategia mai
utilizzata prima dal movimento antimafia: il "buycotting", la forma positiva di consumo
critico diventata oggi lo strumento principale utilizzato dai movimenti che rientrano
nell’area della cosiddetta "altra economia" o “economia solidale”.
Il progetto coniuga le teorie sul consumo politico con la teoria del capitale sociale e
contribuirà a studiare empiricamente come si possa creare la “fiducia generalizzata”,
nonché l’importanza del cosiddetto “bridging social capital” e dei legami deboli nel
processo di mobilitazione politica.
246
La ricerca utilizzerà diverse tecniche di raccolta e analisi dei dati: sondaggio, analisi
di rete e interviste in profondità con un campione di commercianti che hanno aderito
alla campagna “contro il pizzo cambia i consumi”.
Il progetto prevede anche l'analisi di più ampi cambiamenti avvenuti negli ultimi
decenni nella struttura delle opportunità politiche, culturali ed economiche,
cambiamenti che possono aver favorito (o ostacolato) la diffusione della
mobilitazione.
I risultati che la ricerca produrrà saranno di utilità sia per l’avanzamento della teoria
sul capitale sociale, sia per lo sviluppo di politiche pubbliche volte a trasformare, in
zone controllate dalla criminalità organizzata, il “circolo vizioso della noncollaborazione in cooperazione.
PRESO ATTO del parere favorevole all’adesione al contratto di cooperazione per la
realizzazione della suddetta proposta progettuale espresso dal Direttore del
Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali in data
24.6.2011 con decreto n° 12759/XII/024;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla sottoscrizione del contratto di
cooperazione;
VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti
d’urgenza da parte del Rettore;
DECRETA
- di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di
Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali al progetto di ricerca
dal titolo “Turning the Vicious Circle around: New Frontiers in the Fight against the
Mafia”;
- di autorizzare la sottoscrizione da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze dei
linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali del contratto di cooperazione
con l’Università di Uppsala (Svezia) per la realizzazione del progetto di ricerca nel
testo agli atti presso il Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e
degli studi culturali;
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della
comunicazione e degli studi culturali ad espletare tutti gli adempimenti necessari alla
realizzazione delle attività in capo all’Università degli Studi di Bergamo –
Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali
legate all’iniziativa progettuale.
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto vigente,
sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta
immediatamente successiva.
Bergamo, 20 luglio 2011
IL RETTORE
(Prof. Stefano Paleari)
Per delega del Rettore
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini”
247
6)
“Decreto Prot. n. 15277/II/013
Oggetto: Partecipazione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo al bando del
Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del Programma Esecutivo di collaborazione
scientifica e tecnologica tra Italia e India 2012 -2014.
IL RETTORE
VISTO il Bando del Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del Programma
Esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e India per il triennio 2012
- 2014;
VISTA la proposta pervenuta dal Prof. Marco Marengo del Dipartimento di
Ingegneria Industriale di seguito sintetizzata (documentazione completa agli atti presso
Ufficio Ricerca Scientifica):
x Titolo del progetto: Flow Boiling Heat Transfer in the context of Pulsating Heat
Pipes: Modeling and Experiments
x Soggetto promotore e responsabile scientifico: Università degli Studi di Bergamo
– Dipartimento di Ingegneria Industriale – Prof. Marco Marengo
x Partner indiano e responsabile scientifico: Indian Institute of Technology Kanpur –
Prof. Sameer Khandekar
x Durata della ricerca:
triennale
x Obiettivi:
L’università di Bergamo e quella di Kanpur sono attualmente impegnate in propri
progetti riguardanti la modellizzazione di Pulsating Heat Pipe (di seguito denominati
PHP) e lo studio sperimentale della scambio termico in condizione di ebollizione
forzata. Durante il 2011 uno studente di dottorato italiano si è recato in India, presso
l’università di Kanpur, per fare esperimenti con i PHP e validare così la
modellizzazione creata. Si è così deciso di creare questo progetto, condiviso tra
l’università di Bergamo e quella di Kanpur, per rendere possibile la permanenza in
India, per un periodo di massimo 30 giorni, di un Ph. D/Post Doc italiano e quella in
Italia, per un periodo di massimo 30 giorni, di almeno un Ph.D/Post Doc indiano. Sarà
così possibile, da parte degli studenti, usare gli apparati sperimentali necessari a fare
misure di scambio termico nei PHP e nei flussi bifase e confrontare i risultati
sperimentali ottenuti, discutendo anche sulle modellizzazioni utilizzate nelle
simulazioni numeriche.
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso con decreto del Direttore di
Dipartimento di Ingegneria Industriale prot. n. 15211/XIV/017 del 28/07/2011 al
progetto presentato dal Prof. Marco Marengo;
RILEVATA la necessità e l’urgenza considerato che la scadenza per la
presentazione del progetto è fissata per il 31 luglio 2011;
VISTO l’art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto che prevede l’adozione di decreti
d’urgenza da parte del Rettore;
DECRETA
- è approvata la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo al progetto di
ricerca: Flow Boiling Heat Transfer in the context of Pulsating Heat Pipes: Modeling
and Experiments – Dipartimento di Ingegneria Industriale - Prof. Marco Marengo;
- a seguito dell’approvazione del progetto si autorizza il Prof. Marco Marengo ad
espletare tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della iniziativa.
248
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto
vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta
immediatamente successiva.
Bergamo, 28 luglio 2011
IL RETTORE
(Prof. Stefano Paleari)
Per delega del Rettore
Prof. Remo Morzenti Pellegrini”
Tutto quanto sopra considerato, il C.A. delibera all'unanimità la ratifica dei decreti
sopra riportati.
29.
VARIE ED EVENTUALI
Omissis
La seduta è tolta alle ore 11,40.
IL PRESIDENTE
(F.to Prof. Stefano Paleari)
IL SEGRETARIO
(F.to Dott. Giuseppe Giovanelli)
ALLEGATO AL PUNTO N. 3
CONVENZIONE TRA LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, MILANO, MILANO-BICOCCA E
PAVIA, L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E IL POLITECNICO DI MILANO PER
L’ISTITUZIONE E L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER L’INSEGNAMENTO
NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
VISTI:
- il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in avanti MIUR) 22 ottobre
2004, n. 270, con cui sono state apportate modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509;
- il decreto del MIUR 22 settembre 2010, n. 17, concernente la definizione dei requisiti necessari per
l’attivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico nelle classi di cui ai DD.MM 16 marzo
2007, 8 gennaio 2009 e al DI (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19
febbraio 2009;
- il decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249 e allegate tabelle, con il quale, ai sensi dell’art. 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della
formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all’emanazione del regolamento di cui all’art. 64
- comma 4, lettera a) - del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6
agosto 2008, n. 133, sono stati disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- il decreto del MIUR 4 aprile 2011, n. 139, con il quale in attuazione del DM 249/2010 è stato dato avvio alle
procedure per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio per la formazione iniziale degli insegnanti, a
partire dall’anno accademico 2011/2012;
CONSIDERATO:
- che dato il prevedibile non elevato fabbisogno complessivo, almeno in fase iniziale, di personale docente
nelle scuole e al fine di evitare la proliferazione dei corsi di studio, il DM 139/2011 ha stabilito che i corsi di
laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado possono essere istituiti e
attivati nel numero massimo di uno per Regione, oppure di uno per gruppo di Regioni, relativamente a
ciascuna classe di abilitazione, determinando i criteri in base ai quali i Comitati regionali di coordinamento
competenti per territorio devono individuare l’Università sede di ciascun corso;
- che, conformemente a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 4 del DM 249/2010, in prima applicazione,
per la realizzazione dei corsi di studio per la formazione iniziale degli insegnanti, con esclusione dei percorsi
di Tirocinio Formativo Attivo disciplinati dall’art. 10 dello stesso DM 249/2010, si farà riferimento ai requisiti di
cui al richiamato DM 17/2010, opportunamente derogati;
- che l’art. 3, comma 10, del DM 270/2004 prevede che le università possano rilasciare titoli di studio anche
congiuntamente con altri atenei, italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni;
- che, ai sensi del terzo comma dell’art. 3 del DM 249/2010, i corsi di laurea magistrale anzidetti possono
essere istituiti anche con il concorso di facoltà di più atenei nel quadro di specifiche convenzioni, recanti
l’indicazione della sede amministrativa degli stessi, nonché l’apporto di personale docente, di strutture
didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo per il
funzionamento dei corsi;
TENUTO CONTO della particolare situazione della Regione Lombardia e dell’articolazione del suo sistema
universitario, che comprende Atenei pubblici e privati ugualmente interessati alla formazione degli
insegnanti, nonché dei bisogni e delle esigenze del suo sistema scolastico;
VALUTATO il fabbisogno di personale docente nelle scuole statali secondarie di I grado, come da rilevazioni
effettuate dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR;
EVIDENZIATA l’intesa raggiunta a livello regionale, che prevede la partecipazione equilibrata di tutte le sedi
universitarie interessate ai percorsi di formazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado,
ricorrendo alla istituzione e attivazione congiunta tra più Atenei dei corsi di laurea magistrale, a norma delle
disposizioni dettate dal DM 270/2004, art. 3, comma 10, e del DM 249/2010, art. 3, comma 3;
VISTI:
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con DR ---- e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, emanato con DR 28 maggio 1996, registrato al n. 168206, e
s.m.i.;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con DR ---- e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, emanato con DR ---- e s.m.i.;
- lo statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con DR ----e s.m.i.;
- lo Statuto del Politecnico di Milano, emanato con DR ---- e s.m.i.;
- il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con DR --- e s.m.i.;
- il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano, emanato con DR 12 giugno 2008, registrato al
n. 255373, e s.m.i.;
- il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con DR --- e s.m.i.;
- il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Pavia, emanato con DR --- e s.m.i.;
- il Regolamento didattico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con DR --- e s.m.i.;
- il Regolamento didattico del Politecnico di Milano, emanato con DR--- e s.m.i.;
TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA
- l’Università degli Studi di Bergamo, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Stefano Paleari,
autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con
delibere rispettivamente in data --- e in data ----;
- l’Università degli Studi di Milano , rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Enrico Decleva, autorizzato
alla stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con delibere
rispettivamente in data --- e in data ----;
- l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Marcello Fontanesi,
autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con
delibere rispettivamente in data --- e in data ----;
- l’Università degli Studi di Pavia, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Angiolino Stella, autorizzato
alla stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con delibere
rispettivamente in data --- e in data ----;
- l’Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Lorenzo Ornaghi,
autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con
delibere rispettivamente in data --- e in data ----;
- il Politecnico di Milano, rappresentato dal Rettore pro tempore, prof. Giovanni Azzone, autorizzato alla
stipula del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con delibere
rispettivamente in data --- e in data ----;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
(Finalità della convenzione)
Le Università degli Studi di Bergamo, Milano, Milano-Bicocca e Pavia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il Politecnico di Milano intendono instaurare un rapporto di collaborazione volto a realizzare nell’ambito
regionale i percorsi di formazione iniziale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado,
attraverso la condivisione e l’integrazione delle rispettive competenze e specificità, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal DM 139 del 4 aprile 2011, art. 2.
Art. 3
(Corsi di laurea magistrale interateneo)
Per il conseguimento della finalità indicata al precedente articolo, le Parti convengono di procedere alla
istituzione e attivazione congiunta nell’ambito di ciascuna classe di abilitazione di un corso di laurea
magistrale a numero programmato, con il concorso di due o più Università come descritto nel comma
seguente, sulla base di Ordinamenti e Regolamenti didattici definiti di comune accordo, nel quadro di quanto
contemplato dall’art. 3, comma 3, del DM 249/2010.
I corsi di laurea magistrale che le Parti intendono istituire e attivare sono:
a) il corso di laurea magistrale in ----- (da definire), nella classe LM-14 (Filologia moderna), per l’abilitazione
nella classe A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado -, tra le Università degli
Studi di Bergamo, Milano e Pavia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
b) il corso di laurea magistrale in ----- (da definire), nella classe LM-37 (Lingue e letterature moderne
europee e americane), per l’abilitazione nella classe A045 - Lingua inglese e seconda lingua straniera -, tra
le Università degli Studi di Bergamo, Milano e Pavia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
c) il corso di laurea magistrale in ----- (da definire), nella classe LM-45 (Musicologia e beni musicali), per
l’abilitazione nella classe A032 - Musica -, tra le Università degli Studi di Milano e di Pavia;
2
d) il corso di laurea magistrale in ----- (da definire), nella classe LM-67 (Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate), per l’abilitazione nella classe A030 - Scienze motorie e sportive -, tra le
Università degli Studi di Pavia e di Milano e l’Università Cattolica del sacro Cuore
e) il corso di laurea in ----- (da definire), nella classe LM-95, per l’abilitazione nella classe A059 - Matematica
e scienze nella scuola secondaria di I grado -, tra le Università degli Studi di Milano, Milano-Bicocca e Pavia
e l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
f) il corso di laurea magistrale in ----- (da definire), nella classe LM-96, per l’abilitazione nella classe A033 Tecnologia -, tra il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Ciascuna Università definisce nel proprio Regolamento didattico gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea
magistrale interateneo ai quali risulta interessata e approva, secondo le regole interne, i rispettivi
Regolamenti didattici.
In coerenza con le norme stabilite dal DM 249/2010 e dalle allegate tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, le Parti si
impegnano ad articolare i corsi di laurea magistrale sopra elencati in modo da far acquisire agli studenti, in
relazione a ciascuna classe di abilitazione, le competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologicodidattiche, organizzative e relazionali, comprese le competenze per lo sviluppo e il sostegno dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, necessarie per accedere al Tirocinio Formativo Attivo di cui all’art. 7 del DM
249/2010, della durata di un anno, a conclusione del quale gli studenti conseguono l’abilitazione
all’insegnamento.
Le Parti si impegnano, altresì, a predisporre durante il biennio di laurea magistrale attività formative che
consentano agli studenti di acquisire le competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2, le competenze
digitali, attinenti in particolare alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali, le competenze didattiche atte
a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, nonché ad organizzare periodi di tirocini nelle
istituzioni scolastiche.
Art. 4
(Titoli)
Ai sensi dell’art. 3, comma 10, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, il diploma di laurea magistrale cui conduce
ciascuno dei corsi di laurea magistrale riportati al precedente art. 3 é rilasciato congiuntamente dai due o più
Atenei presso i quali il corso risulta istituito.
Art. 5
(Sede amministrativa e sedi didattiche)
Tenuto conto dei criteri definiti dall’art. 2 del DM 139/2011 e delle valutazioni svolte dal Comitato
universitario lombardo di coordinamento, la sede amministrativa dei corsi di laurea magistrale di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell’art. 3 della presente convenzione è assunta dall’Università degli
Studi di Milano. La sede amministrativa del corso di laurea magistrale indicato alla lettera f) è assunta da -------------------.
Compete alla sede amministrativa curare gli aspetti organizzativi e amministrativi connessi al funzionamento
dei predetti corsi di studio, anche con riferimento alle procedure di ammissione, provvedere agli
adempimenti correlati all’iscrizione e alla carriera degli studenti, compresa la predisposizione del documento
attestante il titolo finale congiunto, riscuotere le tasse universitarie e i contributi corrisposti dagli studenti,
amministrare gli eventuali fondi erogati da soggetti esterni e provvedere alla ripartizione delle risorse tra le
sedi universitarie.
Ferma restando l’unicità di ciascun corso di laurea magistrale, che dà legittimazione al titolo di studio
congiunto di cui al precedente art. 4, il relativo programma didattico è interamente iterato da ciascuna
Università presso la quale il corso è istituito.
Gli studenti sono quindi chiamati ad optare per una delle sedi universitarie presso cui il programma didattico
del corso di studio cui sono iscritti è iterato, secondo le modalità stabilite nel relativo bando annuale di
ammissione, e sono tenuti a seguire il percorso formativo offerto dalla sede prescelta.
Ogni Università sede di edizioni dei corsi di laurea magistrale si impegna a predisporre le risorse strutturali,
strumentali, di personale e finanziarie necessarie a supportarne le attività formative.
Ciascuna Università attiva le edizioni dei corsi di laurea magistrale di propria spettanza ed organizza le
relative attività didattiche, secondo la normativa e le modalità vigenti presso la stessa e in conformità alla
programmazione didattica e ai criteri generali definiti dal Comitato interateneo di cui all’art. 10, al fine di
garantire il necessario raccordo con le altre edizioni.
Le Parti concordano nel mettere reciprocamente a disposizione le rispettive competenze disciplinari, qualora
se ne ravvisi l’esigenza per la conduzione delle diverse edizioni, secondo condizioni che saranno di volta in
volta definite, e si impegnano a dare il loro assenso ad eventuali richieste di mutuazioni dei propri corsi di
insegnamento. Parimenti si impegnano, per quanto possibile, ad individuare i corsi di insegnamento che
possano essere attivati congiuntamente, anche con modalità telematiche, a beneficio di tutti gli studenti delle
diverse edizioni.
3
In considerazione di quanto sopra, ciascuna Università garantisce l’accesso alle proprie strutture e l’utilizzo
delle proprie attrezzature didattiche e scientifiche al personale docente delle altre Università e agli studenti
che frequentano edizioni diverse dalla propria.
Qualora, dato il numero di posti attribuito dal MIUR secondo quanto specificato al successivo art. 6, comma
2, non fosse possibile pervenire a un’equa ripartizione degli stessi tra le diverse sedi universitarie interessate
ovvero le opzioni degli studenti per i diversi Atenei non fossero in numero congruo, i corsi di laurea
magistrale in oggetto si svolgono secondo un percorso unitario. Tale percorso é organizzato in modo da
garantire la più ampia partecipazione di tutte le sedi universitarie, che devono esprimere in maniera
sinergica le proprie competenze didattiche e scientifiche e impiegare opportunamente le strutture logistiche,
gli apparati strumentali, i laboratori, le biblioteche e quant’altro di cui sono dotate, offrendo le garanzie di cui
al precedente comma.
In questo caso, ogni Università provvede, sulla base della programmazione didattica elaborata dal Comitato
interateneo, a conferire ai propri professori e ricercatori gli incarichi per i corsi di insegnamento che le
competono, nonché ad espletare le procedure per l’attribuzione di affidamenti o contratti, secondo le
modalità previste dalla stessa Università sostenendone gli oneri relativi.
Gli incarichi di insegnamento sono considerati come rientranti negli impegni didattici istituzionali degli Atenei
firmatari della presente convenzione.
Art. 6
(Ammissione ai corsi di laurea magistrale e determinazione del potenziale formativo annuale)
Per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale di cui alla presente convenzione è previsto il superamento di
una prova, che si svolgerà sulla base delle modalità stabilite dall’apposito provvedimento del MIUR.
L’ammissione avviene nei limiti dei posti che lo stesso MIUR assegna ogni anno per ciascuno dei corsi di
studio indicati all’art. 3, nell’ambito della programmazione regionale degli organici e del conseguente
fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, incrementato nel limite del 30% in relazione al
fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione, e tenuto conto dell’offerta formativa degli Atenei.
A tal fine, il Consiglio di indirizzo formula ogni anno al Comitato universitario lombardo di coordinamento, per
l’approvazione, la proposta inerente ai flussi delle iscrizioni a ciascun corso di laurea magistrale, e provvede
alla distribuzione tra le Università interessate dei posti attribuiti dal MIUR per ogni corso di laurea magistrale,
facendo riferimento a parametri omogenei, quali il numero di laureati di ogni Università nei settori di
pertinenza dei corsi di laurea magistrale istituiti, il diverso grado di fabbisogno di laureati magistrali dei
singoli bacini d’utenza, le risorse didattiche disponibili.
Il bando per l’ammissione è emanato congiuntamente dai Rettori delle Università di riferimento di ciascun
corso ed è pubblicizzato seguendo le modalità fissate di comune accordo tra le Parti.
Le prove per l’accesso ai corsi di laurea magistrale si svolgono presso l’Università sede amministrativa dei
corsi, che riceve le domande di pre iscrizione. Le Commissioni d’esame sono costituite con decreto emanato
congiuntamente dai Rettori delle Università interessate, ovvero con decreto del Rettore dell’Università sede
amministrativa su delega degli altri Rettori, e sono composte pariteticamente da docenti in rappresentanza di
ogni sede universitaria coinvolta, in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure La
presidenza di ciascuna Commissione è assunta dal professore di I fascia con maggiore anzianità
accademica.
Art. 7
(Gestione degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale)
Gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui alla presente convenzione, sebbene formalizzino la loro
iscrizione presso l’Università sede amministrativa, che è tenuta a gestirne la carriera ai sensi di quanto
previsto all’art. 5, sono da considerarsi studenti di tutti gli Atenei tra i quali i corsi sono istituiti e attivati.
Le Parti si impegnano affinché il MIUR renda possibile la rappresentazione di tale situazione nella Banca
dati “Anagrafe degli studenti”, eventualmente con l’assegnazione ad ogni sede del numero di studenti
frequentati le edizioni dei corsi di laurea magistrale presso la stessa attivate.
La stessa possibilità deve essere riconosciuta con riferimento ai laureati dei predetti corsi di studio.
Gli studenti dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado
corrispondono le tasse e i contributi, nonché ogni altra contribuzione a vario titolo dovuta, nella misura e con
le modalità stabilite dall’Università sede amministrativa.
Art. 8
(Prova finale)
La prova finale nel corso della quale gli studenti discutono la tesi di laurea magistrale ha luogo nelle
Università presso cui si sono svolte le edizioni dei corsi di laurea magistrale, alla presenza di una
Commissione nominata dal Rettore di ogni Università con le modalità stabilite da ciascuna e composta da
docenti di tutte le Università di riferimento dei diversi corsi di studio.
4
Nel caso di corsi di laurea magistrale con percorsi unitari, la Commissione per l’esame finale è nominata dal
Rettore dell’Università sede amministrativa in conformità alle regole presso la stessa in vigore, sentiti i
Rettori degli altri Atenei.
Art. 9
(Rapporti con il Sistema scolastico regionale ed altri enti territoriali)
Ciascuna Parte provvede, per quanto di propria spettanza, ad individuare le istituzioni del sistema scolastico
regionale accreditate ai sensi dell’art. 12 del DM 249/2010, presso cui devono svolgersi i periodi di tirocinio
previsti durante il biennio di laurea magistrale, e a stipulare i relativi accordi, sulla base di un accordo-quadro
sottoscritto preventivamente tra l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Atenei firmatari della presente
convenzione.
Spetta comunque al Comitato interateneo svolgere la funzione di coordinamento per quanto concerne le
attività di tirocinio.
Art. 10
(Organi)
Nell’ambito di ogni edizione dei corsi di laurea magistrale la responsabilità del coordinamento e
dell’espletamento delle attività didattiche e formative, comprese le attività di tirocinio, finalizzate al
conseguimento del titolo di studio e degli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti è
attribuita a un Collegio didattico
Il Collegio è costituito ed è composto secondo le norme statutarie e regolamentari dell’Ateneo di riferimento
dell’edizione, relative alla disciplina degli organi dei corsi di studio. Ne fa comunque parte una
rappresentanza degli studenti che frequentano l’edizione.
Ogni Collegio didattico elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente, che sovrintende e
coordina le attività della rispettiva edizione. L’elezione avviene ai sensi delle norme vigenti presso ciascuna
sede universitaria per la designazione dell’organo monocratico dei corsi di studio.
Nel caso di corsi di laurea magistrale con percorsi unitari, è costituito per ogni corso, presso l’Università sede
amministrativa, e sulla base delle regole statutarie e regolamentari presso la stessa vigenti, un Collegio
didattico interateneo, composto da tutti i professori e i ricercatori responsabili di insegnamenti nel corso di
studio di riferimento e da una rappresentanza degli studenti iscritti allo stesso corso. Possono essere invitati
a partecipare alle sedute del Collegio interateneo, senza diritto di voto, i professori a contratto.
Per l’elezione del Presidente del Collegio didattico interateneo si applicano le disposizioni statutarie e
regolamentari vigenti nell’Università sede amministrativa.
Per garantire il necessario coordinamento tra le diverse edizioni e ogni opportuno raccordo tra l’insieme delle
attività didattiche e formative che fanno capo a ciascuna, le Parti convengono di costituire per ciascun corso
di laurea magistrale un Comitato interateneo.
Spetta in particolare al Comitato interateneo:
a) provvedere, sulla base delle proposte formulate da ciascun Collegio didattico, alla programmazione
didattica di ogni corso di laurea magistrale, e fissare i criteri generali per l’organizzazione da parte di
ogni Collegio delle attività didattiche e formative;
b) monitorare gli accordi con le istituzioni del sistema scolastico regionale per l’espletamento dei periodi di
tirocini formativi nell’ambito dei corsi di studio, stipulati dalle Parti per quanto di rispettiva competenza;
c) coordinare e monitorare lo svolgimento dei periodi di tirocinio previsti durante il biennio di laurea
magistrale;
d) assicurare l’armonizzazione dei programmi dei corsi di insegnamento tenuti presso le diverse Università;
e) assicurare l’armonizzazione delle prove di valutazione del profitto e dell’esame finale per il
conseguimento del titolo;
f) esercitare i compiti generali di vigilanza richiesti per il buon funzionamento delle diverse edizioni.
Ciascun Comitato interateneo è composto da almeno un rappresentante per ognuno degli Atenei interessati
al corso di studio di riferimento. Il Comitato elegge nel suo ambito un Presidente.
Il Comitato si riunisce con periodicità almeno trimestrale e, comunque, ogni qualvolta sia necessario.
Ferme restando le competenze del Comitato universitario lombardo di coordinamento, è costituito un
Consiglio di indirizzo composto dai Rettori degli Atenei firmatari della presente convenzione o loro delegati.
Sono compiti del Consiglio di indirizzo:
a) proporre al Comitato universitario lombardo di coordinamento i flussi annuali delle iscrizioni ai diversi
corsi di laurea magistrale;
b) provvedere, per ciascun corso di laurea magistrale, alla distribuzioni tra le sedi universitarie interessate
dei posti attribuiti annualmente dal MIUR;
c) definire l’eventuale numero minimo di opzioni da raggiungere per poter attivare più edizioni per lo stesso
corso di laurea magistrale;
d) definire l’ammontare delle tasse e dei contributi da richiede in pagamento agli iscritti;
5
e) attivare le opportune iniziative con le competenti autorità regionali e con altri enti, pubblici e privati, al
fine del reperimento di risorse aggiuntive da destinare ai corsi di laurea magistrale di cui alla presente
convenzione, anche sotto forma di borse di studio a beneficio degli studenti;
f) stabilire i criteri per la ripartizione tra le Università firmatarie della presente convenzione delle risorse
provenienti dalla contribuzione studentesca;
g) stabilire i criteri per la ripartizione tra le stesse Università delle risorse eventualmente acquisite
dall’esterno, ai fini principalmente dell’attribuzione di borse di studio.
Art. 11
(Risorse)
Gli oneri di attivazione delle ordinarie attività dei corsi di laurea magistrale e quelli connessi
all’organizzazione di iniziative correlate alle stesse attività sono coperti con le risorse derivanti dai contributi
direttamente versati dagli iscritti ai corsi di studio, con finanziamenti eventualmente erogati da enti
sostenitori, nonché con le ulteriori risorse assicurate dalle Università interessate, in relazione ai rispettivi
impegni.
Art. 12
(Responsabilità delle parti)
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della
presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività oggetto della
collaborazione presso le altre Parti.
Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale delle altre Parti durante la permanenza presso di essa, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
Ogni Parte esonera e comunque tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi
titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla presente
convenzione ad opera del proprio personale.
Ciascuna Parte, qualora dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a
responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela, eventualmente
avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della persona coinvolta.
Art. 13
(Disposizioni in materia di sicurezza)
Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di
esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel reciproco rispetto della normativa per la
sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art.
20 del citato provvedimento, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione. Prima dell’accesso nelle sedi di espletamento delle attività delle altre Parti, il personale è tenuto
ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando
all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del d. lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in
relazione a rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura
ospitante.
Art. 14
(Controversie)
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione
della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per qualsiasi controversia o
esecuzione di questa convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale del Comune dell’Università
sede amministrativa dei corsi di laurea magistrale.
Art. 15
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla
presente convenzione esclusivamente nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto
previsto dai rispettivi regolamenti emanati in attuazione del d. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
6
Art. 16
(Durata)
La presente convenzione ha la durata di quattro anni, a partire dall’anno accademico 2011/2012, e potrà
essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti, entro tre mesi dalla data di scadenza, fermo restando che
gli effetti della stessa cesseranno definitivamente solo al completamento dei cicli dei corsi di laurea
magistrale attivati.
La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, per giustificato motivo, comunicato con
lettera raccomandata almeno sei mesi prima del termine di ciascun anno accademico.
In tal caso le Parti si impegnano a condurre a termine i cicli delle lauree magistrali attivati all’atto della
comunicazione del recesso.
Art. 17
(Registrazione e spese)
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del
DPR 131/1986 e art. 4, tariffa parte seconda, allegata al medesimo decreto.
Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Università che chiede la registrazione.
7
ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 8
Allegato1.Indicazioniperl’affidamentodeiServizidiComunicazioneperl’eventoUnibergamorete
1.
Oggettodelservizio
Oggetto del servizio è l’organizzazione e la gestione di attività di comunicazione ed organizzazione di
eventi per la manifestazione denominata “UNIBERGamoRETE”, edizioni 2012 e 2013. Il servizio consiste
nelleseguentiprestazioni:
1. Ideazione immagine dell’evento (partendo dal visual 2011) e ideazione del materiale di
promozioneecomunicazione;
2. Predisposizione del piano di comunicazione e di organizzazione dell’evento, coordinando la
propriaattivitàconl’UfficioOrientamento,StageePlacement;
3. Coordinamento con l’operatore incaricato dall’Università degli Studi di Bergamo per la
realizzazione degli strumenti di comunicazione ideati e approvati dall’Ufficio Orientamento
Stage e Placement referente del progetto Unibergamorete. La parte di produzione del
materialestampaedelmaterialedicomunicazionesaràacaricodell’UniversitàdegliStudidi
Bergamo;
4. Attivitàdiconsulenzaallapianificazionedell’evento(logisticaebudgeting);
5. Organizzazionedell’attivitàdiFundraisingasostengodellacoperturaeconomicadeglieventi,
ivi inclusa la concessione di spazi e/o stand pubblicitari, su puntuale organizzazione e per
contodell’UniversitàdegliStudidiBergamo.
2. Duratadelservizioedecorrenza
Laduratadellaprestazioneèfissatainmesi24condecorrenzadalladataindicatanelcontratto.
3. Importostimatodelservizio
L’importostimatoperilserviziosopraindicatoèdi€45.000,00IVAinclusa.
Saranno escluse offerte in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara e offerte parziali,
condizionateononconformiaicontenutidellelineeguida.
Il corrispettivo del contratto definito a seguito della gara è integrato da un importo corrispondente alla
quotaparial35%dellesommeintroitateconseguentiall’attivitàdiFundraisingdicuialpunto1.4.
4. Criteriodiindividuazionedellamiglioreofferta
L’affidamentodelserviziosaràeffettuatodaunacommissionecheterràcontodeiseguenticriterigenerali
divalutazionedelleofferte:
a. PrezzooffertoPUNTI40
b. QualitàdelprogettosullabasedellelineeguidaPUNTI60
Inparticolare,perilprezzooffertofaràfedel’offertaeconomicamentepiùvantaggiosa.
Perquantoriguardalavalutazionedelprogettoverrannovalutati:
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ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 8
1) qualità del concept e del progetto proposto, valutato in base ai criteri di coerenza con l’evento
Unibergamorete2011e,piùingenerale,conl’immaginedell’UniversitàdegliStudidiBergamo
Punteggiomassimoattribuitoaquestasezione:12punti
2) modalità di realizzazione dell’evento valutato in termini di allestimento, supporto audio video,
servizitecnici
Punteggiomassimoattribuitoaquestasezione:12punti
3) piano di comunicazione e promozione dell’evento valutato in base ai criteri di creatività, sia sul
pianodeicontenutichesulpianodeimezzidicomunicazionesceltiperidiversitargetdiutentida
raggiungere, e di compatibilità rispetto al contesto territoriale e alle finalità istituzionali
dell’Università
Punteggiomassimoattribuitoaquestasezione:12punti
4) attività di consulenza alla pianificazione dell’evento (logistica, budgeting), valutato con
riferimentoallecaratteristichedellafunzionedicoordinamentoconlestrutturedell’Università
Punteggiomassimoattribuitoaquestasezione:12punti
5) attività di Found raising a sostegno della copertura economica degli eventi sulla base della
metodologiadiapproccio,riferimentiecapacitàdiattivazionepartenariato
Punteggiomassimoattribuitoaquestasezione:12punti
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ALLEGATO N. 2 AL PUNTO 8
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO UNIVERSITA’INCONTRA
NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE UNIBERGAMORETE
Tra l'Università degli Studi di Bergamo con sede in Bergamo, Via Salvecchio, 19, codice fiscale 80004350163 e
P.I.01612800167 qui rappresentata da dott.ssa Elena Gotti, funzionario dell’ente, codice fiscale.
............................ nella sua qualità di Responsabile del Servizio Orientamento, Stage & Placement
dell’Università degli Studi di Bergamo, munito del potere di rappresentanza esterna dell’Università ai sensi del
vigente Regolamento per Amministrazione, Finanza e contabilità dell’Università, domiciliato per la carica presso
la sede dell’Università, di seguito denominata anche Università;
e
SUPPORT s.r.l. con sede a Treviolo (Bg), via ……….., …….., p.i.…….., qui rappresentata da ……………, codice
fiscale ………., nella sua qualità di ………., di seguito denominata anche Sponsor;
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. FINALITÀ E OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Università e la società Support s.r.l., intendono continuare la collaborazione che li ha visti partner negli anni
precedenti per l’organizzazione delle iniziative denominate Career Day ed in particolare nell’iniziativa
L’UNIVERSITÀ INCONTRA, nell’ambito della manifestazione denominata UNIBERGamoRETE 2011.
Per il biennio 2012/2013, l’Università e la società Support s.r.l., convengono di riproporre, all’interno di
UNIIBERGAMORETE 2012 e 2013, un Open Day di Ateneo ed un Career Day di Ateneo; entrambe le iniziative
saranno a carattere fieristico e si articoleranno su spazi espositivi, dedicati ad ospitare e promuovere
rispettivamente:
Ͳ l’offerta formativa (corsi di laurea e relativi sbocchi professionali) e i servizi dell’Università degli Studi di
Bergamo (OPEN DAY)
Ͳ le aziende/enti che desiderano offrire opportunità di inserimento professionale a laureandi e laureati (CAREER
DAY)
Inoltre, l’Università e la società Support s.r.l. convengono sulla possibilità di organizzare eventi specifici per le
singole facoltà, durante l’anno.
L’Università riconosce a Support s.r.l. la qualifica di “sponsor” degli eventi suddetti, secondo le modalità di
seguito descritte.
Support s.r.l. a fronte del riconoscimento della qualifica di “sponsor” si occuperà dell’organizzazione dell’evento
che comporterà la gestione dei rapporti con enti/aziende esterne all’università, la progettazione e la
realizzazione dell’allestimento e arredamento degli stand, e relativo trasporto, montaggio, smontaggio,
assistenza tecnica e realizzazione della grafica.
Le iniziative di Open Day e Career day si realizzeranno in giornate consecutive; pertanto gli allestimenti
dovranno essere riadattati dal primo al secondo evento, nel tempo massimo di due giornate.
2. DESCRIZIONE DI OPEN DAY E CAREER DAY
I destinatari dell’evento sono:
Studenti delle Scuole Medie Superiori - Studenti universitari, laureandi e laureati - Famiglie - Docenti delle
scuole superiori - Docenti universitari - Aziende ospiti.
Gli stand espositivi saranno ospitati nelle sedi dell’Università degli Studi di Bergamo, in base alle specifiche
esigenze.
Per l’orientamento in ingresso gli espositori saranno rappresentati dalle aree didattiche, scientifico disciplinari e
dei servizi dell’ateneo e la loro partecipazione dovrà essere gratuita.
Per l’orientamento in uscita gli espositori saranno rappresentati dalle aziende ed enti che desiderano offrire
opportunità di inserimento professionale a laureandi e laureati; la loro partecipazione potrà essere a pagamento.
Il programma prevede altresì una cerimonia a carattere istituzionale nella Sala conferenze dell’Università degli
studi di Bergamo e corredata da conferenze tematiche organizzate congiuntamente dall’Ateneo e dallo Sponsor.
1
3. DATE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Ͳ Periodo compreso tra il 16 aprile ed il 1 maggio 2012 e in particolare il 20 aprile per l’Orientamento in ingresso
e il 17 aprile per l’Orientamento in uscita. I Career Day specifici per le singole facoltà potranno essere
organizzati durante l’anno, in periodi diversi da quelli sopracitati
Il riallestimento degli stand sarà effettuato nei giorni successivi all’evento previsto per l’orientamento in uscita.
(Per il 2013 da definirsi in analogia).
Ͳ Per l’orientamento in ingresso: apertura degli stand dei corsi di studio per 1 giorno in orario 8.30 – 16.00.
Ͳ Per l’orientamento in uscita: apertura degli stand di aziende/enti per 1 giorno dalle ore 9.30 alle 17.00.
Ͳ I tempi per l’allestimento saranno stabiliti nella settimana precedente al primo evento in calendario e il
disallestimento nei 2 giorni successivi al secondo evento in calendario.
4. OBBLIGHI DELLE PARTI
Referenti dell’iniziativa
Il Referente di Ateneo per l’iniziativa è la Prof.ssa Piera Molinelli.
Il Referente di Support s.r.l. per l’iniziativa è il signor Domenico Mistri.
Potranno essere altresì individuati da entrambe le parti referenti per specifiche aree di competenza.
Impegni a carico dell’Università
L’Università mette a disposizione lo spazio per l’allestimento della manifestazione nella sede di via dei Caniana.
Ai fini di garantire la migliore utilizzazione degli spazi saranno fornite delle planimetrie degli spazi destinati
all’iniziativa.
La manifestazione verrà promossa attraverso una adeguata campagna pubblicitaria le cui modalità saranno
concordate con la società affidataria.
L’Ateneo si impegna, per l’orientamento in ingresso, a promuovere l’iniziativa presso gli Istituti Superiori del
territorio bergamasco e di altre regioni e, per l’orientamento in uscita, ad inviare una comunicazione ai laureandi
e laureati.
L’Ateneo si farà carico dei costi di esercizio quali l’energia elettrica, la manutenzione e le pulizie degli spazi
utilizzati.
Relativamente agli allestimenti per la sezione orientamento in ingresso l’Ateneo si impegna a fornire materiale
fotografico per la realizzazione della grafica.
L’Università risponderà di eventuali danni a cose e/o a persone, che si dovessero verificare durante l’evento,
rientranti nella responsabilità civile assunta dall’Ateneo, per la quale è dotato di un’apposita polizza. Resta
inteso che lo Sponsor assume la responsabilità dei rischi connessi alla realizzazione e conduzione degli spazi
attrezzati a stand.
Impegni a carico dello Sponsor
Nell’organizzazione e alla gestione della manifestazione, edizioni 2012 e 2013 lo Sponsor dovrà attenersi alle
seguenti condizioni:
1. nessun onere finanziario diretto dovrà essere a carico dell’Ateneo
2. lo Sponsor gestirà i contatti con enti/aziende esterne all’Ateneo che saranno ospitati all’interno della sezione
orientamento in uscita, effettuerà direttamente gli ordini e gestirà il rapporto con i fornitori che concorreranno alla
realizzazione dell’evento orientamento in ingresso ed in uscita verso i quali sarà responsabile a titolo individuale.
3. lo Sponsor si impegna inoltre ad erogare all’Università un contributo pari al 10% delle somme introitate dalle
aziende partecipanti al Career Day. Tale contributo sarà finalizzato a promuovere e sviluppare i servizi di
placement universitario e, pertanto, sarà escluso da Ires e Iva (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 79/e,
5/8/2010).
4. lo Sponsor effettuerà azioni di recall e follow up delle comunicazioni inviate dall’Università degli studi di
Bergamo agli Istituti Superiori del territorio bergamasco e di altre regioni, ai laureati e laureandi ai fini di
incrementare l’interesse e la partecipazione del pubblico.
5. gli spazi indicati dall’ Università degli studi di Bergamo e utilizzati dovranno essere lasciati nelle medesime
condizioni in cui sono stati resi disponibili.
6. la realizzazione delle aree espositive dovrà rispettare i vincoli di spazi evidenziati nelle planimetrie fornite e
secondo logiche di layout concordate con l’Università degli studi di Bergamo. Per quanto concerne la struttura
degli stand e degli arredi dovrà esserne garantita la cura e la manutenzione fino al termine della manifestazione.
2
Lo Sponsor assume la responsabilità dei rischi connessi alla realizzazione e conduzione degli spazi attrezzati a
stand.
7. la tipologia di allestimenti e la loro qualità sarà definita sulla base di accordi successivi che tengano conto del
numero di partecipanti paganti all’orientamento in uscita e comunque con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti
al pubblico dell’intera manifestazione.
8. la personalizzazione degli spazi espositivi destinati all’orientamento in ingresso dovrà essere realizzata con
immagini e scritte che rappresentino le aree di formazione (corsi di laurea). Lo studio della presentazione
coordinata per l’intera manifestazione e la personalizzazione degli stand dei corsi dei studio, così come la sua
realizzazione e messa in opera saranno interamente a carico dello Sponsor.
9. l’assistenza tecnica, la fornitura, il trasporto, la messa in posa e lo smontaggio degli arredi per gli stand
(tenendo conto della necessità di esporre materiale informativo nonché manufatti o apparecchiature a carattere
scientifico) sarà a totale carico dello Sponsor.
10. la realizzazione dei collegamenti all’impianto elettrico e di illuminazione degli stand di cui dovrà essere
garantita la conformità alle norme in materia di sicurezza, la cura e la manutenzione fino al termine della
manifestazione.
11. l’eventuale organizzazione del catering, per le aziende partecipanti all’evento, e i costi connessi saranno a
carico dello Sponsor.
12. il reperimento e coordinamento del personale ausiliario: hostess, service, facchinaggio, fotografo, sarà
interamente a carico dello Sponsor.
13. il rispetto della normativa in materia di sicurezza.
Durante lo svolgimento dei lavori è vietato:
– ingombrare, anche solo parzialmente, le uscite di sicurezza ed i dispositivi antincendio con materiali di
qualsiasi genere;
– fumare in tutte le aree dell’Università.
14. per tutta la durata del montaggio, dello smontaggio e della manifestazione entrambe le parti dovranno
garantire la presenza del proprio responsabile o di un suo incaricato.
15. le procedure utilizzate dalla società affidataria dovranno essere rese note ed accessibili all’ateneo su
richiesta in qualsiasi momento, anche al termine dell’evento.
16. il piano di comunicazione, concordato con i referenti di Ateneo, dovrà favorire l’incontro tra gli studenti delle
scuole medie superiori e le aree di formazione e tra le aziende e i laureandi/laureati dell’Università degli studi di
Bergamo. Il piano dovrà essere realizzato a partire dalla data di accettazione dell’incarico e dovrà prevedere la
realizzazione di adeguata segnaletica da posizionare negli spazi concordati con l’Ateneo.
17. l’iniziativa dovrà essere presentata, nella campagna di comunicazione, esclusivamente come attività
dell’Università degli studi di Bergamo in collaborazione con Support s.r.l.
18. la società affidataria si impegnerà a non effettuare direttamente o organizzare indirettamente altri eventi di
orientamento in entrata e in uscita nella bergamasca nei 15 giorni precedenti e successivi alla manifestazione in
oggetto.
19. al termine della manifestazione la società affidataria dovrà predisporre un report dettagliato sul numero di
partecipanti (aziende, studenti e laureati).
5. SICUREZZA
Lo Sponsor dovrà assicurare al proprio personale la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza ed alla
salute dei lavoratori dotando lo stesso, ove necessario, di mezzi di protezione idonei secondo il D. Lgs. 81/2008
ed attenersi alle indicazioni che saranno fornite dai tecnici dell’Ateneo.
Sarà redatto un Unico Documento di Valutazione dei Rischi indicante le misure adottate per eliminare le
interferenze
predisposto dallo Sponsor e dai tecnici di Ateneo che sovraintenderanno ai lavori di installazione.
Lo Sponsor ha l’obbligo di assumere presso il Responsabile della Sicurezza dell’Università tutte le informazioni
necessarie ad evitare rischi per la salute e la sicurezza dei propri collaboratori in relazione all’attività da
espletare, in conformità alla disciplina in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Allo scopo di acquisire
alcune informazioni indispensabili in materia di sicurezza, allo Sponsor viene consegnata idonea nota
informativa.
3
6. CONTROVERSIE
Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un’equa e ragionevole composizione
dell’eventuale vertenza, prima di adire le vie legali. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l’accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente l’esecuzione della presente lettera sarà decisa dal Foro di
Bergamo.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali “,
si informa che i dati forniti da Support s.r.l. trattati dalla Università degli Studi di Bergamo esclusivamente per le
finalità connesse all’iniziativa oggetto della presente.
Bergamo, ………………………
prot. n. ……………….
Per l’Università degli Studi di Bergamo
Per Support s.r.l.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ……………………..........
……………………………
(dott. ………………………….)
(dott…………………)
4
ALLEGATO AL PUNTO 9
INTERVENTO SULLA COPERTURA DI VIA DEI CANIANA, 2 A BERGAMO
La copertura a doppia falda dell’edificio dell’Università degli Studi di Bergamo in via dei
Caniana 2 a Bergamo, con uno sviluppo in pianta di circa 2.900 mq (pari a circa 3.400 mq. di
sviluppo reale in considerazione della pendenza della falda), è costituita da lastre ondulate con
spessore di 5-6 mm. a matrice amiantifera compatta.
La copertura in cemento amianto poggia su una struttura portante in muricci di laterizio
realizzata al di sopra della soletta del solaio; l'intradosso della copertura è accessibile solo
attraverso due botole dal piano della copertura. Non vi sono accessi dal piano inferiore (locali
operativi) e pertanto la copertura risulta confinata al di sopra della soletta del solaio.
Nell’agosto del 2005 è stato effettuato un intervento (notificato ed approvato dall’ASL di
Bergamo) di incapsulamento consistente nella stesura di due strati di resina elastoplastomerica.
Un eventuale intervento di rimozione e smaltimento della copertura in cemento amianto con
la realizzazione di una nuova copertura ha dei costi variabili in funzione soprattutto della tipologia
scelta per la nuova copertura e dello stato di conservazione delle strutture di sostegno, in relazione
anche ai differenti nuovi carichi (neve ed accidentali) previsti dalla recente entrata in vigore delle
nuove “Norme Tecniche delle Costruzioni”. Una stima di massima valutata considerando la
rimozione completa dell’attuale struttura di sostegno, il suo completo rifacimento, la posa di una
copertura di alluminio dello spessore di 0,7 mm (di media qualità) ed un costo di cantiere che
consideri le difficoltà logistiche connesse con le attività dell’istituto universitario si aggira
plausibilmente intorno ai 110 euro al mq per un totale complessivo dell’intervento di smaltimento
della copertura in amianto e realizzazione nuova copertura pari a circa 330.000 euro.
L’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura ha invece dei costi variabili
essenzialmente in funzione della quantità e tipologia di pannelli posati. Dalle indagini tecniche
effettuate risulterebbe che le falde meglio utilizzabili siano le due con esposizione a sud-ovest,
dalle quali è possibile ricavare una potenzialità pari a circa 110 kWp, con un costo stimato di
270.000 euro.
E’ possibile, anche se difficilmente valutabile a priori, ipotizzare l’utilizzo di altre parti della
copertura, il cui sfruttamento è tuttavia reso difficoltoso dalla non ideale esposizione oppure dalla
presenza di elementi di disturbo (parziale copertura della falda verso la via dei Caniana da parte
del condominio prospiciente). Con il medesimo quadro economico è altresì ipotizzabile valutare
soluzioni a “totale integrazione architettonica”, ovvero in cui i pannelli stessi costituiscono la nuova
copertura e/o l’utilizzo di tecnologie innovative (pannelli CIS ovvero pannelli che non utilizzano il
silicio come materiale sensibile alla luce solare) che, pur avendo una minore resa fotovoltaica,
funzionano anche in condizioni non ottimali di irraggiamento.
24127 Bergamo, via dei Caniana 2 tel. 035 2052 643-577 fax 035 2052 861
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it cod. fiscale 80004350163 p. IVA 01612800167
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Il presente schema sarà esposto all’Albo d’Ateneo e sul sito dell’Ateneo prima dell’approvazione definitiva da parte del
Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 29 novembre 2011.
SCHEDA 1 – QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
SCHEDA 3 – ELENCO ANNUALE 2012
Lo Schema di Programma Triennale Opere Pubbliche 2012/2014 e l’elenco annuale opere pubbliche 2012 sono costituiti dai
seguenti elaborati:
Si informa che è stato redatto lo schema di Programma Triennale Opere Pubbliche 2012/2014 e l’elenco annuale opere
pubbliche 2012 (deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 20 settembre 2011)
ALLEGATO AL PUNTO 10
Dott. Giuseppe Giovanelli
Il responsabile
6.000.000,00
8.500.000,00
Pagina 2 di 4
14.500.000,00
7.945.000,00
6.000.000,00
1.945.000,00
Importo Totale
6.555.000,00
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità Finanziaria
Disponibilità Finanziaria
Secondo anno 2013
Terzo anno 2014
6.555.000,00
Disponibilità Finanziaria
Primo anno 2012
24127 Bergamo, via dei Caniana 2 tel. 035 2052 643-577 fax 035 2052 861
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it cod. fiscale 80004350163 p. IVA 01612800167
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitale
privato
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n.
109/94
Stanziamenti di bilancio
Altro (1)
Totali
TIPOLOGIE RISORSE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
DELL’AMMINISTRAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
SCHEDA 1: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
Categoria
DESCRIZIONE
DELL’INTERVENT
O
TOTALE
016 024 Altra
Nuova
Complesso
edilizia
costruzio immobiliare
pubblica ne
denominato Ex
Collegio Baroni
- realizzazione
di nuovo edificio
lato sud
fabbricato
principale
016 024 Altra
Manuten Lavori di
edilizia
zione
rifacimento
pubblica straordin copertura
aria
edificio di via
dei Caniana e
installazione di
pannelli
fotovoltaici
Prov. Com.
Tipologia
8.500.000,00
800.000,00
7.700.000,00
Primo Anno 2012
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Secondo Anno
2013
0
0
Importo
0
0
Pagina 3 di 4
Tipologia (5)
Apporto di capitale privato
Dott. Giuseppe Giovanelli
Il responsabile
0,00
0,00 N
S/N
Cessione
Immobili
0,00 N
Terzo Anno 2014
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
24127 Bergamo, via dei Caniana 2 tel. 035 2052 643-577 fax 035 2052 861
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it cod. fiscale 80004350163 p. IVA 01612800167
003
2
Reg.
003
Cod. Int.
Amm.ne
1
N.
progr
CODICE ISTAT
SCHEDA 2: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL’AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
2
1
Co
d.
Int.
Am
m.
ne
DESCRIZIONE
INTERVENTO
Cognome
800.000,00
7.700.000,00
TOTALE 8.500.000,00
William
Paolo
Nome
IMPORTO
ANNUALITA’
IMPORTO
INTERVENTO
FINALIT
A'
(S/N)
(S/N)
ament
oe
incre
mento
di
servizi
o
800.000,00 Miglior N
ament
oe
incre
mento
di
servizi
o
N
N
Amb
Urb
Conformità
13.700.000,00 Miglior N
24127 Bergamo, via dei Caniana 2 tel. 035 2052 643-577 fax 035 2052 861
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it cod. fiscale 80004350163 p. IVA 01612800167
8000435016320111 Complesso
Riva
immobiliare
denominato
Ex Collegio
Baroni realizzazione
di nuovo
edificio lato
sud fabbricato
principale
Lavori di
Del Re
rifacimento
copertura
edificio di via
dei Caniana e
installazione
di pannelli
fotovoltaici
CODICE UNICO
INTERVENTO (CUI
SISTEMA)
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Il responsabile
Progetto
preliminare
Progetto
esecutivo
approvata
STATO
PROGETTAZIONE
Pagina 4 di 4
1/2012
1/2012
3/2012
4/2013
TRIM/ANNO
FINE
LAVORI
Tempi di esecuzione
TRIM/ANNO
INIZIO LAVORI
Dott. Giuseppe Giovanelli
1
1
Priorità
SCHEDA 3: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL’AMMINISTRAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
ELENCO ANNUALE 2012
Allegato A al punto 11
RIDEFINIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2010
1
Fondo 2004 ex-art. 1, comma 189, Legge 266/2005
€ 348.608,65
Adeguamento ex. art. 41 del CCNL 27.01.2005 BE 2004/05 a decorrere da 1.1.2003
€ 10.622,90
Decurtazione del 10% ex art. 67 D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008
€ 35.923,16
TOTALE FONDO AL 2004
€ 323.308,40
Adeguamento ex art. 5 del CCNL 28.03.2006
€ 7.567,93
Adeguamento previsto dall'art. 87 comma 1 lett c) CCNL 16.10.2008
€ 17.120,81
Addendi:
Accantonamento RIA dipendenti cessati (art. 87.1 lett. d) CCNL 16.10.2008
€ 7.455,10
Differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria dei dipendenti
cessati ex art. 87. c.1 lett. e) CCNL 16.10.2008
€ 13.299,77
Differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria per PEV ex art. 87.
c.1 lett. e) CCNL 16.10.2008
€ 12.899,02
TOTALE
€ 381.651,03
Quota trasferita al capitolo stipendi del personale di Ateneo per il pagamento delle progressioni
economiche all'interno della categoria (art. 88 CCNL) per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010
€ 189.032,74
Detrazioni:
Importo del fondo per il 2010
2
€ 192.618,29
Risorse destinate a finalizzare la progressione economica all’interno della categoria
€ 50.000,00
DETTAGLIO DETRAZIONE AL FONDO PER CARICO STORICO PEO
(art. 1 comma 193 L. 266/2005 - Legge Finanziaria 2006)
PEO 2004/2008
€ 89.152,65
PEO EP 2006/2007
€ 6.863,50
PEO EP 2008
€ 1.761,92
PEO 2009
€ 39.000,00
PEO 2010
€ 50.000,00
Detrazione derivanti dalla Relazione Ispettiva 2010
TOTALE CARICO STORICO
€ 2.254,67
€ 189.032,74
Allegato B al punto 11
Costituzione del fondo per la produttività collettiva e individuale - ANNO 2011
1 Fondo 2004 ex-art. 1, comma 189, Legge 266/2005
€ 348.608,65
Adeguamento ex. art. 41 del CCNL 27.01.2005 BE 2004/05 a decorrere da 1.1.2003
€ 10.622,90
Decurtazione del 10% ex art. 67 D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008
€ 35.923,16
TOTALE FONDO AL 2004
€ 323.308,40
Adeguamento ex art. 5 del CCNL 28.03.2006
€ 7.567,93
Adeguamento previsto dall'art. 87 comma 1 lett c) CCNL 16.10.2008
€ 17.120,81
Addendi:
Accantonamento RIA dipendenti cessati (art. 87.1 lett. d) CCNL 16.10.2008
€ 7.455,10
Differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria dei
dipendenti cessati ex art. 87. c.1 lett. e) CCNL 16.10.2008
€ 13.299,77
Differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria per PEV ex
art. 87. c.1 lett. e) CCNL 16.10.2008
€ 12.899,02
TOTALE
€ 381.651,03
Quota trasferita al capitolo stipendi del personale di Ateneo per il pagamento delle progressioni
economiche all'interno della categoria (art. 88 CCNL) per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011
€ 239.032,74
Detrazioni:
Detrazione fondo per cessazioni del personale nell'anno
TOTALE FONDO 2011
€ 142.618,29
DETTAGLIO DETRAZIONE AL FONDO PER CARICO STORICO PEO
(art. 1 comma 193 L. 266/2005 cd. Finanziaria 2006)
PEO 2004/2008
€ 89.152,65
PEO EP 2006/2007
€ 6.863,50
PEO EP 2008
€ 1.761,92
PEO 2009
€ 39.000,00
PEO 2010
€ 50.000,00
PEO 2011
€ 50.000,00
Detrazione derivanti dalla Relazione Ispettiva 2010
TOTALE CARICO STORICO
€ 2.254,67
€ 239.032,74
ALLEGATO AL PUNTO 13
STANDARD DI CONVENZIONE QUADRO CON LE UNIVERSITA’
CONVENZIONE QUADRO
L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel
seguito denominata “ENEA” o “Agenzia”), con Sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di
Revel, 76 (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000) nella persona del legale
rappresentante, Ing. Giovanni Lelli, domiciliato per la carica presso la Sede dell’Agenzia
E
l’Università degli Studi di Bergamo (nel seguito denominata “Università”), con sede in Bergamo, Via
Salvecchio 19 (Codice Fiscale 80004350163 - Partita IVA 01612800167) rappresentata dal Rettore protempore Prof. Stefano Paleari, domiciliato per la carica in Bergamo, Via Salvecchio n. 19
PREMESSO CHE
x
x
x
x
x
x
l’insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e tecnologiche detenute dall’ENEA
costituisce patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l’innovazione nei settori dell’energia e
dello sviluppo economico sostenibile;
lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento dell’innovazione hanno quale loro
presupposto la formazione e l’aggiornamento sia di ricercatori e tecnologi che di operatori del
sistema delle imprese e della pubblica amministrazione;
l’Università è istituzionalmente preposta all’alta formazione attraverso la didattica e la ricerca;
i singoli Atenei costituiscono territorialmente l’agglomerato culturale di maggior rilievo indispensabile
per uno sviluppo economico sostenibile e, pertanto, il rapporto sinergico tra le Università e l’ENEA
deve perseguire, sulla base di un legame bilaterale, anche la promozione di accordi multilaterali con i
principali attori del contesto produttivo locale;
le strutture ed il personale dell’Università degli Studi di …. e dell’Agenzia palesano esigenze di
collaborazione per la valorizzazione e ottimizzazione delle rispettive attività;
il reciproco scambio di competenze e la mutua disponibilità dei rispettivi laboratori ed attrezzature tra
Enti pubblici di ricerca e Atenei trovano tradizionalmente adeguata strutturazione nell’ambito di
Accordi Quadro, appunto finalizzati alla promozione e alla regolamentazione di attività comuni;
CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e si considerano integralmente
riportate in quest’articolo.
Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)
Nel rispetto della vigente normativa, i rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle previsioni
contenute nella presente Convenzione e in tutti gli atti in conformità e in esecuzione della stessa derivanti.
Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti della presente Convenzione alle disposizioni normative di
carattere innovativo o integrativo dei rispettivi ordinamenti e degli istituti didattici e formativi oggetto di
cooperazione. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le medesime
procedure di perfezionamento della presente Convenzione.
Art. 3 (Oggetto)
La presente Convenzione ha a oggetto la definizione dell’ambito della collaborazione tra le Parti, con
l’indicazione delle modalità per addivenire al perfezionamento di specifici accordi o contratti per lo
svolgimento di attività congiunte di ricerca e di formazione, nonché per il mutuo utilizzo delle rispettive
strutture tecnologiche ed attrezzature di ricerca. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo
le rispettive procedure interne.
La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione
degli oneri annessi e/o di adeguata attribuzione della titolarità dei risultati scaturiti.
Per l’ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno
alle competenze di eccellenza comuni alle due Istituzioni.
Art. 4 (Collaborazione di ricerca)
L’ENEA e l’Università potranno concordare di approfondire - con lo svolgimento di attività congiunte di
studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione - temi, anche a profilo interdisciplinare.
Le Parti si adopereranno per il cofinanziamento delle attività da svolgere a valere su programmi nazionali,
comunitari e internazionali, promuovendo la massima integrazione delle imprese potenzialmente
interessate nelle attività progettuali nonché perseguendo la massima internazionalizzazione delle proprie
attività attraverso il più esteso partenariato con Atenei e operatori scientifici e tecnologici di altri Paesi e
con organismi internazionali.
I contratti o accordi per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione dovranno puntualmente
indicare a titolo non esaustivo:
x i soggetti coinvolti, in qualità di contraenti o di subcontraenti;
x l’oggetto della specifica collaborazione;
x la ripartizione delle attività tra le Parti;
x le modalità di esecuzione e durata delle attività;
x l’ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi
finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali);
x le risorse di personale coinvolte;
x il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché
dei risultati conseguiti e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione
tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti dovrà necessariamente ricollegarsi all’entità della
compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini
di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;
x le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
x le disposizioni ed i principi contenuti nella
presente convenzione in materia di regole
comportamentali da tenere presso le sedi dell’altra Parte, di responsabilità civile, di coperture
assicurative e della riservatezza in generale;
x i rispettivi responsabili di contratto.
Art. 5 (Formazione)
L’offerta formativa ENEA si esplica mediante una serie di istituti tipicamente collegati all’attività istituzionale
di formazione e orientamento propria dell’Università.
5.a Tesi di laurea
L'ENEA mette a disposizione titoli di tesi di laurea, prevalentemente a carattere sperimentale, con
riferimento ai quali è prevista l’ospitalità presso i Centri dell’Agenzia. L’ospitalità viene a configurarsi come
percorso formativo su tematiche di interesse ENEA (da sei mesi ad un anno), non sovvenzionato, ma
agevolato mediante la messa a disposizione di alcuni servizi alle stesse condizioni del personale e che
offre agli studenti l’opportunità di utilizzare il patrimonio di cognizioni, laboratori e impianti dell’Agenzia,
usufruendo di un qualificato tutoraggio di esperti e ricercatori ENEA.
2
L'elenco dei temi per tesi di laurea, ciascuno con il tutor di riferimento, è continuamente aggiornato ed è
consultabile sul sito http://www.enea.it. Gli studenti interessati, con un buon curriculum di studio e che
prevedono di discutere la tesi entro un anno, se in regola con le procedure richieste dalle proprie facoltà
per l'attribuzione della tesi, sentito il proprio relatore universitario e con il relativo consenso, potranno
contattare, per le modalità operative, direttamente i tutor ENEA ai fini della verifica dei due summenzionati
requisiti (secondo la vigente procedura interna) e della conseguente formalizzazione dell’ospitalità.
Le versioni finali delle tesi riporteranno la menzione del supporto scientifico-tecnologico e didattico offerto
dall’ENEA.
5.b Tirocini
L’Università di …. quale “soggetto promotore” e l’ENEA quale “soggetto ospitante”, nel rispetto e con le
modalità della vigente disciplina nazionale in materia di tirocini formativi e di orientamento (attualmente
contenuta nella legge n. 196/1997 e nel Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142) e tenuto conto
delle attività programmatiche e delle conseguenti disponibilità organizzative dell’Agenzia, al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, s’impegnano all’attivazione di
tirocini e stage a favore di studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea
magistrale (ed equivalenti), corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master di I e II livello.
I tirocini da svolgere presso l’ENEA, di durata comunque non superiore a un anno, non rinnovabili,
troveranno riferimento in programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati con l’Università,
ricomprendenti una o più posizioni di stage, sottoscritti con le procedure dei rispettivi ordinamenti delle
Parti.
I tirocini in svolgimento presso l’Agenzia, considerata nel suo insieme, saranno costantemente monitorati,
anche con riferimento alla loro numerosità in funzione dei limiti indicati al terzo comma dell’art. 1 del
Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142.
I tirocinanti - debitamente assicurati a cura e carico dell’Ateneo contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per
la responsabilità civile - per accedere alle strutture ENEA dovranno dichiarare per iscritto:
x di essere stati debitamente edotti che per legge il rapporto intrattenuto con il soggetto ospitante
non costituisce e non può in alcun modo essere considerato un rapporto di lavoro e che il tirocinio
non dà alcun diritto in ordine all’instaurazione di successivi rapporti di lavoro con l’Agenzia;
x l’impegno a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le
norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché quelle comportamentali
previste dalla regolamentazione interna del soggetto ospitante, a mantenere la necessaria
riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite nel corso del tirocinio.
5.c Dottorati di Ricerca
Il Dottorato di Ricerca è titolo di formazione universitaria post laurea di eccellenza, internazionalmente
riconosciuto (PhD) per le carriere accademiche e di ricerca, per quelle professionali, nonché per quelle nel
mondo produttivo e nella pubblica amministrazione.
I relativi Corsi trovano attuazione e svolgimento nell'ambito dell'autonomia dei singoli Atenei, nel rispetto di
principi informatori dettati dalla normativa nazionale (attualmente: Legge 3 luglio 1998 n. 210, Decreto
Ministeriale MURST - 30 aprile 1999 n. 224 e Decreto Ministeriale - MIUR -18 giugno 2008).
Il Dottorato di Ricerca è un percorso di formazione tramite la ricerca (di durata non inferiore al triennio) che
necessita, per quanto concerne i Corsi di Dottorato in discipline scientifiche e tecnologiche, della
disponibilità di strutture e laboratori di elevata qualificazione a livello internazionale.
L’ENEA, con le sue primarie e innovative competenze e strutture tecnologiche, costituisce, sul territorio
nazionale, una risorsa di essenziale riferimento nell'ottimizzazione di quei percorsi di Dottorato aventi a
oggetto la ricerca nell’innovazione al servizio dello sviluppo sostenibile.
La vigente normativa consente l’attivazione di Corsi di Dottorato mediante convenzione degli Atenei con
soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture e attrezzature idonei. Pertanto le Parti si impegnano ad approfondire la possibilità di
attivazione di corsi con titolarità congiunta ed eventuale estensione della titolarità anche su scala
3
internazionale, su specifici settori per i quali le stesse Parti rivestono un riconosciuto livello di eccellenza o
un acquisito ruolo istituzionale.
Ciò premesso la modalità più attuale per questo incontro tra l’Agenzia e l’Università è rappresentato dallo
strumento del "posto aggiuntivo di dottorato di ricerca", consistente nell'opportunità per l’Ateneo titolare di
un Corso di Dottorato di convenzionarsi con l'ENEA per incrementare la dotazione di posizioni concorsuali
del corso stesso con posti aggiuntivi coperti da borsa di studio finanziata o cofinanziata dall'Agenzia e
prevalente svolgimento del relativo percorso di formazione tramite la ricerca in attività progettuali eseguite
presso i Centri di Ricerca ENEA, spesso in collegamento con il mondo delle imprese.
L'attività svolta dai dottorandi, infatti, oltre a rivelarsi di grande utilità per i progetti dell'ENEA, in ragione
dell'elevata qualità della selezione universitaria e per la forte motivazione degli stessi nel contatto con il
sistema produttivo, ha rappresentato e costituisce un valido strumento di promozione e sviluppo delle
relazioni tra le Parti per progettualità congiunte.
Il posto aggiuntivo di dottorato di ricerca presso l'Agenzia è attivabile su iniziativa diretta dei ricercatori e
tecnologi ENEA, ovvero su richiesta dei professori universitari, e trova formalizzazione in apposite
Convenzioni sottoscritte dalle Parti secondo le rispettive procedure di autorizzazione, prima della
pubblicazione dei bandi universitari di concorso.
Nel rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, per la scelta del Corso di Dottorato di
Ricerca destinatario del posto aggiuntivo ENEA di dottorato, è richiesta, tuttavia, da parte dei ricercatori e
tecnologi dell’Agenzia interessati, la comprovata evidenziazione di aver posto in essere un’attività di
selezione per l’individuazione, almeno su scala regionale (con riferimento all'ambito regionale in cui si
colloca il Centro ENEA dove il dottorando dovrà in prevalenza svolgere la sua attività di ricerca) tra più
Università per una contestuale verifica, tra più interlocutori, della maggiore corrispondenza delle rispettive
attività di ricerca con quelle specifiche ENEA di settore, alle quali la borsa di studio è finalizzata e della
loro rispettiva, eventuale disponibilità al cofinanziamento (universitario o di altro qualificato soggetto
sovvenzionatore) del posto aggiuntivo ENEA.
Poiché l’attività dei dottorandi fruitori di borsa ENEA trova obbligatorio, prevalente svolgimento presso
laboratori e strutture dell’ Agenzia, con il diretto vantaggio che ne consegue per l'Agenzia stessa in termini
di disponibilità di selezionate competenze esterne coinvolte in proprie attività progettuali, andrà comunque
privilegiata - anche prescindendo dalla summenzionata attività di selezione - la disponibilità, per il forte
interesse alle attività ENEA, per la copertura del 50% dell'importo complessivo della borsa di studio.
La Convenzione per posto aggiuntivo ENEA di dottorato potrà altresì direttamente ricollegarsi a un vigente
Accordo di collaborazione di ricerca con l’Università, ove ne sussista la previsione nel medesimo. In questo
caso, il costo della borsa (parziale o totale) a carico dell'Agenzia costituirà parte della compartecipazione
alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto e troverà riscontro nell'ambito
delle previsioni contrattuali di ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti.
La posizione con borsa di studio finanziata o cofinanziata dall'ENEA deve, per previsione ministeriale,
sempre trovare espressa evidenza tra le posizioni universitarie con e senza borsa di studio presenti nel
bando di concorso pubblico di Dottorato di Ricerca emesso dall’Ateneo.
Tenuto conto delle esigenze organizzative degli Atenei e della tempistica necessaria all’inserimento delle
posizioni aggiuntive ENEA nei bandi di concorso universitari, eventuali “Lettere di intenti” per posti
aggiuntivi ENEA di dottorato di ricerca potranno essere inviate agli Atenei dai Responsabili delle Unità
ENEA interessate, verificata la sussistenza della copertura finanziaria, esperita e comprovata l’attività di
selezione secondo le modalità sopra evidenziate, ovvero accertata la sussistenza della disponibilità al
cofinanziamento universitario o della specifica previsione nell’ambito di un vigente accordo di
collaborazione.
Le lettere d’intenti e conseguentemente le Convenzioni di formalizzazione dei posti aggiuntivi di dottorato
di ricerca riporteranno necessariamente al loro interno tutto quanto segue:
x la denominazione del Corso di Dottorato di Ricerca, la sua durata ed il relativo Ciclo di riferimento;
x il tema di ricerca di interesse ENEA da affidare al dottorando a cui quest’ultimo è vincolato per
beneficiare della borsa di studio a totale o parziale finanziamento ENEA;
x il Centro e le strutture ENEA dove troverà prevalente svolgimento l’attività di ricerca del dottorando;
x i nominativi del tutor ENEA e del docente universitario di riferimento;
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
l’impegno per il dottorando, per beneficiare della borsa di studio a totale o parziale finanziamento
ENEA, di svolgere le attività connesse al dottorato prevalentemente presso Centri e strutture ENEA;
l’entità del finanziamento ENEA e quella dell’eventuale cofinanziamento universitario o di altro
qualificato partner, con la specificazione delle voci di costo della posizione aggiuntiva e la relativa
imputazione alle Parti (borsa di studio, maggiorazione per attività all’estero, eventuali spese di
funzionamento, con la previsione dell’allineamento dei relativi importi agli adeguamenti stabiliti con
Decreti del competente Ministero);
il versamento del contributo finanziario dell’ENEA ripartito per annualità;
la previsione della restituzione all’Agenzia degli importi versati dall’ENEA per borse non attribuite in
ragione di posizione andata deserta o di rinuncia del vincitore ed anche degli importi versati dall’ENEA
riferiti a mensilità successive all’abbandono del corso di dottorato da parte del dottorando o
all’accertamento di intervenute variazioni del reddito del medesimo;
l’obbligo di menzionare il contributo ENEA nell’ambito delle pubblicazioni prodotte dal dottorando con
riferimento alle attività svolte in ENEA;
il diritto dell’ENEA di partecipare allo sfruttamento industriale di risultati conseguiti dal dottorando con
riferimento alle attività svolte in ENEA;
l’obbligo per il dottorando di attenersi alle regole comportamentali del Centro ENEA ospitante;
l’obbligo del dottorando in merito alla riservatezza, su fatti, dati, e informazioni conosciuti in ENEA;
l’impegno dell’Università a garantire che il dottorando usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i
rischi che possano derivargli durante lo svolgimento delle attività di dottorato e di un’assicurazione per
la responsabilità civile;
l’evidenza che il posto aggiuntivo ENEA di dottorato di ricerca non dà alcun diritto in ordine
all’instaurazione di successivi rapporti di lavoro con l’Agenzia.
5.d Master
Sulla base del successo dei risultati di ricerche e attività formative congiunte e della verificata ottimale
integrazione delle rispettive competenze, le Parti potranno pianificare master formativi con il più ampio
coinvolgimento di altri Atenei attivi sul territorio di pertinenza di Sedi e Centri delle Parti stesse.
Per tali iniziative l’Università e l’Agenzia collaboreranno per la programmazione formativa e la
progettazione organizzativa, coordinando rispettivamente gli aspetti di istituzionalizzazione e logistici del
master.
5.e Didattica
La didattica di Corsi di formazione a titolarità congiunta delle Parti sarà prevalentemente affidata ad esperti
e studiosi sia dell’Università che dell’Agenzia. Per tali situazioni ciascuna delle Parti sosterrà i costi del
proprio personale coinvolto.
Al di fuori di tale ipotesi, considerata la vigente normativa di legge (attualmente: art. 25 del DPR 382/1980,
D.M. 21 maggio 1998 n. 242, D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, art. 10 Legge n. 230/2005; D.L. 10 novembre
2008 n. 180 convertito con modifiche dalla Legge n. 1/2009, D.M. 16 settembre 2009, art. 53 del D.Lgs n.
165/2001, art. 23 Legge n. 240/2010), nel rispetto della vigente normativa del Contratto di Lavoro del
personale dell’Agenzia e del principio di contenimento della spesa pubblica, l’Ateneo potrà attribuire ad
esperti dell’Agenzia incarichi di insegnamento universitario gratuiti o retribuiti su tematiche afferenti le
attività istituzionali dell’ENEA. La necessaria, preventiva autorizzazione ENEA per l’assunzione di tali
incarichi da parte di personale in ruolo interverrà a condizione che lo stesso incarico non sia, per l’entità
dell’impegno connesso, pregiudizievole per il regolare andamento delle attività cui il dipendente è
preposto e purché non siano in conseguenza del medesimo previsti oneri aggiuntivi per l’Agenzia, inclusi
gli eventuali rimborsi per le trasferte del dipendente ENEA presso le sedi universitarie. Pertanto la richiesta
di autorizzazione, nell’indicare il corso d’insegnamento e le motivazioni della scelta del ricorso a
competenze ENEA, specificherà l’impegno in ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche da
parte del dipendente ENEA, la gratuità o meno dell’incarico, nonché il regime dei rimborsi per le trasferte.
Tali incarichi troveranno formalizzazione nell’ambito di specifiche Convenzioni perfezionate secondo le
rispettive procedure interne dalle Parti, che, nell’eventualità di retribuzione dell’attività didattica svolta dal
5
dipendente ENEA durante l’orario di lavoro, dovranno prevedere per clausola espressa il versamento del
compenso stesso all’ENEA.
Art. 6 (Impianti tecnologici e attrezzature di ricerca)
Le Parti potranno concordare su base contrattuale il gratuito uso scambievole di rispettive risorse
strumentali di ricerca, sperimentazione e misura, anche con il supporto dei tecnici alle stesse addetti e
pure per programmi di ricerca e di formazione disgiuntamente condotti. La gratuità resterà comunque
condizionata al valore economico pressoché corrispondente delle rispettive risorse messe
contestualmente a disposizione.
In assenza di tale scambio, ove non sussista un motivato pregiudizio alle attività programmatiche in corso,
ciascuna Parte concederà l’uso di propri impianti tecnologici e attrezzature scientifiche a condizioni
economiche particolari che tengano conto del carattere pubblico dell’attività di studio svolta da entrambe le
Parti. Per contro l’uso di attrezzature dell’altra Parte per la prestazione di servizi tecnologici a terzi da
questi ultimi retribuita, sarà concesso previo corrispettivo basato su criteri commerciali.
In caso di trasporto di attrezzature dalla sede di una Parte a quella dell’altra, il contratto d’uso a favore di
quest’ultima dovrà contenere debita indicazione della copertura assicurativa e delle modalità di trasporto
con oneri a cura e carico della Parte cui il bene è temporaneamente ceduto.
Art. 7 (Comitato di Coordinamento e Responsabili della Convenzione)
Il Comitato di Coordinamento della Convenzione Quadro ENEA – Università di …. è composto da tre
esperti per Parte, che le stesse provvederanno a designare entro 60 giorni dalla stipula del presente atto. I
membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio collegamento con tutti i diversi settori scientifici
operanti nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di ricerca e gli interventi di formazione
su cui focalizzare la collaborazione.
In seno al Comitato ciascuna Parte indicherà il proprio responsabile per il buon andamento della
Convenzione. Nel corso della durata della Convenzione ciascuna Parte potrà modificare la propria
rappresentanza in seno al Comitato di Coordinamento con comunicazione scritta inviata all’altra. Il
Comitato sarà presieduto per il primo biennio dal responsabile della Convenzione per la Parte Università e
per il successivo biennio di durata della Convenzione dal responsabile ENEA della Convenzione. La
segreteria tecnica del Comitato viene assicurata dall’ENEA.
Per i membri del Comitato di Coordinamento non è previsto alcun compenso.
Art. 9 (Regole comportamentali presso le sedi dell’altra Parte)
Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in
formazione dell’altra operante nelle attività della presente Convenzione.
Il personale dipendente o in formazione di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le
sedi dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di
sicurezza e di protezione sanitari vigenti presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano
l’accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei
comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per
accettazione, l’impegno ad attenervisi.
Art. 10 (Responsabilità civile)
Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in
cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso la Parte
responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
Art. 11 (Copertura assicurativa)
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a
frequentare, in attuazione della presente Convenzione, le sedi dell’altra Parte.
6
Art. 12 (Riservatezza)
Le Parti s’impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri discenti la massima riservatezza sui
dati, le informazioni e i risultati dell’attività svolta nell’ambito ed in conseguenza della presente
Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
Art. 13 (Trattamento dei dati)
Le Parti s’impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto
cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente
Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/2003.
Art. 14 (Durata e recesso)
La presente Convenzione avrà una durata pari a quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa, e potrà essere prorogata per un ulteriore quadriennio con comunicazione scritta delle Parti, sulla
base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività presentato dal
Presidente del Comitato di Coordinamento di cui al precedente art. 7.
Il recesso da tale Convenzione, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato all’altra parte
con preavviso scritto di almeno trenta giorni, fermo restando l’obbligo, salvo comune diverso avviso
formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi assunti
nell’ambito della Convenzione medesima, impegni che troveranno, salvo diverso accordo sottoscritto dalle
Parti, compimento nel rispetto del presente articolato, che per quelle specifiche attività conserverà piena
efficacia.
Art. 15 (Modifiche)
Le modifiche concordate dalle Parti alla presente Convenzione potranno essere apportate solo in forma
scritta.
Art. 16 (Oneri finanziari)
La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione di futuri rapporti
obbligatori tra le Parti e pertanto non comporta direttamente flussi finanziari tra le stesse.
Art. 17 (Foro competente)
Per controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione e/o
esecuzione della presente Convenzione, le Parti stesse potranno adire il Foro competente territorialmente
con riferimento alla Sede dell’Ateneo.
Art. 18 (Registrazione)
La presente Convenzione sarà registrata in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di
registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA.
, / / .
Per l’ENEA
Per l’Università
IL RETTORE
(Prof. Stefano Paleari)
7
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
SERVIZIO RETTORATO
U. O. COORDINAMENTO DEI CENTRI DI ATENEO
ALLEGATO AL PUNTO 14
Accordo tra
Università degli Studi di Bergamo - Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento
e
CONFSAL-SNALS
e
CONFSALFORM
Premesse
L’Università degli Studi di Bergamo, nello specifico il Centro per la qualità dell’insegnamento e
dell’apprendimento (CQIA) con CONFSALFORM (Consorzio per la formazione e Organizzazione delle
risorse umane), e CONFSAL-SNALS (Sindacato autonomi lavoratori della scuola) intendono instaurare un
rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e di ricerca condotte dall’Università
possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le attività sviluppate da
CONFSALFORM e CONFSAL - SNALS.
Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed
enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche,sia al fine di avvalersi di
attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle
universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
CONFSALFORM e CONFSAL - SNALS possono, peraltro, contribuire all’attività istituzionale dell’Università
sia in termini di disponibilità dei propri iscritti a partecipare alle attività formative proposte dall’Università di
Bergamo, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture
ospitanti per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione
accademico-professionale, nonché a fornire loro l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del
lavoro.
Allo scopo di rendere disponibili al contesto lavorativo operatori particolarmente qualificati CONFSALFORM
e CONFSAL-SNALS sono interessate a collaborare con l’Università degli Studi di Bergamo al fine di
promuovere attività di studio e ricerca avanzata.
Tutto ciò premesso
l’Università degli Studi di Bergamo - codice fiscale 80004350163 - rappresentata dal Rettore Prof.
Stefano Paleari, nato a ........... il .................... domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Università
degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, che per il presente accordo opera attraverso il proprio Centro
per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento (CQIA)
e
CONFSAL-SNALS - codice fiscale 97279170589 - rappresentata dal Segretario Generale, prof. Marco
Paolo Nigi nato a ......... in data ................ domiciliato per il presente atto in via Leopoldo Serra 5, 00153,
Roma, nel seguito indicata come CONFSAL- SNALS
e
CONFSALFORM (Consorzio per la formazione e Organizzazione delle risorse umane) codice fiscale
07989501007. in qualità di ente di formazione di CONFSAL, rappresentata dal legale rappresentante , prof.
Marco Paolo Nigi nato a ....... in data ........... domiciliato per il presente atto in viale di Trastevere n. 60,
00153 Roma, nel seguito indicata come CONFSALFORM
convengono e stipulano quanto segue:
1
Articolo 1 –Oggetto dell’accordo e finalità della collaborazione
1. L’Università, tramite il CQIA, CONFSALFORM e CONFSAL - SNALS si propongono di attuare alcune
forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche di carattere scientifico, nonché svolgimento di
attività formativa su temi riguardanti il mondo della Scuola aventi carattere ed estensione regionale,
nazionale e con modalità di fruizione in e-learning .
La collaborazione è finalizzata:
- a favorire la partecipazione degli iscritti a CONFSAL –SNALS ai Corsi di formazione proposti dal CQIA e
da CONFSALFORM tramite “SdM - School of Management”;
- ad incrementare le opportunità per lo svolgimento di esercitazioni, stage e tirocini da parte degli iscritti ai
predetti Corsi;
- ad organizzare conferenze, dibattiti e seminari.
In particolare, le parti intendono collaborare nell’organizzazione di corsi:
- per la preparazione alle prove selettive all’accesso al Tirocinio Formativo Attivo per la formazione degli
insegnamenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- per il conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai
diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del
D.M. 175 del 29.7.1997.
Per quanto non indicato nel presente accordo di collaborazione, le attività di ricerca, consulenza e
didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall’Università degli Studi di Bergamo.
2. Per quanto attiene alle attività di rilevanza territoriale, ovvero provinciale e regionale, relativi agli ambiti di
collaborazione indicati nel presente accordo, vengono integrate di volta in volta, convenzioni attuative volte a
formalizzare e avviare corsi di cui al precedente comma con le sedi Confsal-Snals competenti, nonché per
definire gli afferenti piani finanziari e piani di comunicazione.
Articolo 2 – Impegni di CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS
1. CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS , in particolare, si impegnano a:
a) favorire la partecipazione dei propri associati, nonché dei Quadri e Dirigenti sindacali ai master, corsi di
perfezionamento e corsi di aggiornamento proposti dal CQIA e CONFSALFORM e gestiti da “SDM” e da
CONFSALFORM partecipati; in particolare, daranno notizia delle attività formative promosse dal CQIA e
da CONFSALFORM nei loro siti e tramite newsletter;
b) fornire all’Università l’elenco nominativo dei propri associati che hanno perfezionato l’iscrizione ai corsi,
previo consenso degli interessati e per mezzo di CONFSAL - SNALS;
c) a favorire lo svolgimento di stage e tirocini degli iscritti ai Corsi proposti dal CQIA e CONFSALFORM;
2. CONFSAL- SNALS, inoltre, si impegna ad affidare al CQIA e unitamente a CONFSALFORM, con
separato contratto corredato di piano finanziario:
- la preparazione alle prove selettive all’accesso al Tirocinio Formativo Attivo per la formazione degli
insegnamenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- il conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati
che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del D.M. 175
del 29.7.1997.
Articolo 3 – Impegni dell’Università e del Centro per la qualità dell’insegnamento e
dell’apprendimento
1. L’Università, in particolare, si impegna a:
- concedere una riduzione pari al 30% sulla quota di iscrizione ai corsi proposti da CQIA e da
CONFSALFORM, di cui all’articolo 1 e per gli ulteriori corsi all’articolo 2 comma 2.
- consentire agili associati e al personale di CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS di accedere alle
biblioteche dell’Università degli Studi di Bergamo per consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- collaborare, tramite il CQIA, nell’ambito di uno specifico contratto che richiami il presente accordo, alla
definizione ed erogazione della didattica dei corsi di preparazione alle prove selettive per l’accesso ai
Corsi per l’abilitazione all’insegnamento proposti ed organizzati da CONFSALFORM;
- di riconoscere come possibile credito formativo universitario le attività pregresse svolte dagli iscritti
CONFSAL-SNALS in ambito professionale, nonché le attività formative possedute e da CONFSALFORM
erogate e certificate nel rispetto della normativa vigente
2
Articolo 4 – Referenti
1. Le forme di collaborazione di cui al precedente articolo 1, saranno di volta in volta attivate con singoli
contratti redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di
Bergamo, che in ogni caso richiameranno il presente accordo di collaborazione. Per la definizione di tali
contratti ciascuna delle parti designerà un proprio referente.
2. Per l’Università degli Studi di Bergamo il referente è il Direttore del CQIA, prof. Giuseppe Bertagna.
3. Per CONFSALFORM il referente è Carlo Maio, per CONFSAL-SNALS il referente è il prof. Salvatore
Piroscia.
4. La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione
scritta alla controparte.
Articolo 5 – Responsabilità delle parti
1. Il CQIA è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere agli iscritti a
CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS durante la permanenza presso l’Università, salvo i casi di dolo o di
colpa grave.
2. CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS sono sollevate da ogni responsabilità per qualunque evento
dannoso di qualsiasi genere e natura possa accadere al personale e agli studenti dell’Università durante la
permanenza nei locali dell’Azienda, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche
1. CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS e CQIA e si impegnano sin d’ora a mantenere la riservatezza delle
informazioni scambiate nell’ambito di studi o ricerche così come dei relativi risultati, salvo diverso specifico
accordo tra le parti.
2. Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, quali (o a
supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte
per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto delle stesse attività, se non previa autorizzazione
dell’altra parte.
Articolo 7 – Durata dell’accordo di collaborazione e procedura di rinnovo
1. Il presente accordo di collaborazione ha durata di tre anni a partire dalla data di stipulazione.
Successivamente, l’accordo di collaborazione potrà essere rinnovata mediante apposito accordo sottoscritto
tra le parti.
Articolo 8 – Privacy
Il CQIA, CONFSALFORM e CONFSAL- SNALS si impegnano, in attuazione del d.lgs. 196/2003 in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, a trattare i dati unicamente
per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo di collaborazione.
Articolo 9 – Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione
ed esecuzione del presente accordo di collaborazione. Nel caso in cui la le parti non giungano a una
composizione amichevole della controversia, sarà competente il tribunale di Brescia.
Art. 10 – Registrazione
1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131
del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede
la registrazione.
Bergamo, ______________
Per l’Università degli studi di Bergamo
IL RETTORE
Prof. Stefano Paleari
Per CONFSAL - SNALS
Il Segretario Generale
Prof. Marco Paolo Nigi
Per CONFSALFORM
IL Legale Rappresentante
Prof. Marco Paolo Nigi
3
ALLEGATO AL PUNTO 15
CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER L’ETICA ECONOMICA E
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA
TRA
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1,
rappresentata dal Rettore, Prof. Marcello Fontanesi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con
deliberazione del Consiglio del Dipartimento di_________________ del _________________ ;
E
L’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, con sede legale in Milano, Via Sarfatti, 25, rappresentata dal
Rettore, Prof. Guido Tabellini debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del
Consiglio del Dipartimento di_________________ del _________________ ;
E
L’Università degli Studi di Verona, con sede legale in Verona, Via dell’Artigliere, 8, rappresentata dal Rettore
Prof. Alessandro Mazzucco debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del
Consiglio del Dipartimento di_________________ del _________________ ;
E
L’Università degli Studi di Trento, con sede legale in Trento, Via Belenzani, 12, rappresentata dal Rettore
Prof. Davide Bassi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio del
Dipartimento di_________________ del _________________ ;
E
L’Università degli Studi di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Zamboni, 33, rappresentata dal Rettore
Prof. Ivano Dionigi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio del
Dipartimento di_________________ del ___________
E
L’Università degli Studi di Siena, con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto, 55, rappresentata dal Rettore
Prof. Angelo Riccaboni, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio
del Dipartimento di_________________ del _________________ ;
E
L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza S. Marco n. 4, rappresentata dal Rettore,
Prof. Alberto Tesi, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del
__________;
E
L'Università Cà Foscari di Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, rappresentata dal Rettore, Prof.
Carlo Carraro, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del
__________;
E
L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con sede in Milano, Largo A. Gemelli n. 1, rappresentata
dal Rettore, Prof. Lorenzo Ornaghi, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del
_______________ del __________;
E
1
L'Università degli Studi dell'Insubria, con sede in Varese, Via Ravasi n. 2, rappresentata dal Rettore, Prof.
Renzo Dionigi, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del Senato Accademico del
13.03.2006 e del Consiglio di Amministrazione del 16.03.2006;
E
L'Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, Via Università n. 12, rappresentata dal Rettore, Prof.
Gino Ferretti, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del
__________;
E
L'Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, Via Balbi n. 5, rappresentata dal Rettore, Prof.
Giacomo Deferrari, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del
__________;
E
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede legale in Vercelli, Via Duomo
n. 6, rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Garbarino, autorizzato alla firma del presente atto con
deliberazione del _______________ del __________;
E
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo n. 18, rappresentata
dal Rettore, Prof. Renato Lauro, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del
_______________ del __________;
E
L’Università degli Studi di Bergamo, con sede in Bergamo, Via Salvecchio n. 19, rappresentata dal Rettore,
Prof. Stefano Paleari, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del
__________;
E
L’Università “Carlo Cattaneo” – Liuc, con sede in Castellanza, Corso Matteotti n. 22, rappresentata dal
Rettore, Prof. Andrea Taroni, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del ________ del
______;
E
L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con sede in Napoli, Corso Umberto I, rappresentata dal
Rettore, Prof. Massimo Marrelli, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _________del
_______________;
E
L’Università degli Studi di Milano, con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, rappresentata dal Rettore,
Prof. Enrico Decleva, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del
__________;
E
L’Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio
Pelizzetti, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del __________;
E
L’Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza dell’Università n. 2, rappresentata dal
Rettore, Prof. Antonio Recca, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del
_______________ del __________;
E
2
L’Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, rappresentata dal Rettore, Prof.
Angiolino Stella, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del
__________;
E
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, via dei Vestini n. 31,
rappresentata dal Rettore, Prof. Franco Cuccurullo, autorizzato alla firma del presente atto con
deliberazione del _______________ del __________;
E
L’Università Iuav di Venezia, con sede in Venezia, Santa Croce n. 191, rappresentata dal Rettore, Prof.
Amerigo Restucci, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del
__________;
E
L’Università LUISS Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, rappresentata dal Rettore, Prof.
Massimo Egidi, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________ del
__________;
E
L’Università degli Studi di Padova, con sede in Padova, Riviera Tito Livio n. 6, rappresentata dal Rettore,
Prof. Giuseppe Zaccaria, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del _______________
del __________;
E
La Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, con sede in Pisa, Piazza Martiri
della Libertà n.33, rappresentata dal Direttore, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, autorizzato alla firma del
presente atto con D.D. n. 30 del 4.02.2005;
PREMESSO
- che tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca, l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, l’Università
degli Studi di Verona, l’Università degli Studi di Trento, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli
Studi di Siena, è stato costituito, in data 25 novembre 2004, ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.
382, tramite convenzione tra le università sopra citate, il Centro “EconomEtica, Centro interuniversitario per
l’etica economica e la responsabilità sociale di impresa” (d’ora in poi il Centro);
- che hanno aderito successivamente, con atto aggiuntivo del 24.3.2010, l’Università degli Studi di Milano,
l’Università degli Studi di Firenze, l'Università Cà Foscari di Venezia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano,l’Università degli Studi dell'Insubria, l'Università degli Studi di Parma, l’Università degli Studi di
Genova, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università “Carlo Cattaneo” – Liuc, l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”,
- che hanno manifestato l’intenzione di aderire ulteriormente: l’Università defli Studi di Milano, l’Università
degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’Università Iuav di Venezia, l’Università LUISS Guido Carli,
l’Università degli Studi di Padova,,
- che le risorse necessarie a garantire il funzionamento del Centro e allo svolgimento delle sue attività sono
state assicurate per il primo periodo di attività 2005-2011
dalla Fondazione Italiana Accenture (FIA);
- che le parti, conformemente a quanto stabilito all’art. 16.2 (Durata e recesso) della Convenzione istitutiva,
(nel testo attuale art. 15.2) ritengono di rinnovare la Convenzione stessa alle medesime condizioni,
- che le parti hanno comunque ritenuto di emendare il testo originario in alcuni punti con modifiche
chiarificatrici dal punto di vista tecnico – procedurale e non sostanziale ovvero incidenti sul rapporto tra le
stesse parti.
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Tra le Università suddette viene rinnovato per la durata di ulteriori 6 anni a decorrere dalla stipula della
presente Convenzione il centro “EconomEtica, Centro interuniversitario per l’etica economica e la
3
responsabilità sociale di impresa” (d’ora in poi il Centro), regolato dai seguenti articoli da ritenersi nella loro
interezza quale regolamento del Centro medesimo.
ART. 1 SCOPO DEL CENTRO
1. Il Centro si propone di:
a) promuovere e realizzare, attraverso la cooperazione interuniversitaria a livello nazionale e internazionale,
l’introduzione e l’istituzionalizzazione dell’insegnamento universitario dell’etica degli affari e delle professioni,
dell’etica economica, nonché delle varie materie funzionali alla diffusione della responsabilità sociale di
impresa;
b) sviluppare la ricerca universitaria di base e applicata sull’etica economica e la responsabilità sociale delle
imprese favorendo il contributo degli atenei italiani alla comunità scientifica internazionale attiva su questi
temi;
c) creare una sede di elaborazione e dialogo pubblico tra le Università, le imprese e i loro stakeholder,
l’assieme delle associazioni e delle professioni interessate, le istituzioni pubbliche per favorire la riflessione e
il confronto sui principi e i modelli organizzativi di CSR, nonché per incentivare l’adozione, l’attuazione e il
monitoraggio degli strumenti di gestione per la CSR, in modo da accrescere la fiducia e la credibilità pubblica
nei confronti delle forme di autoregolazione e di gestione socialmente responsabile delle imprese e delle
organizzazioni economiche in generale.
ART. 2 SEDE DEL CENTRO
1. Il Centro ha sede, attualmente, ai fini amministrativi ed operativi, presso l’Università degli Studi di Milano –
Bicocca.
2. La sede potrà essere variata su delibera del Consiglio Direttivo e previa approvazione delle Università
aderenti con le modalità previste per il recesso/rinnovo ai sensi dell’art. 15.2 della convenzione, applicando
un principio di rotazione e a condizione che vi sia da parte di un’Università aderente l’offerta di dare ospitalità
al Centro.
ART. 3 ATTIVITÀ DEL CENTRO
1. Il Centro persegue i propri scopi svolgendo le seguenti attività:
Didattica universitaria: definizione dei metodi e dei contenuti per l’insegnamento nei corsi universitari di vario
livello (Laurea, Laurea specialistica, Master, Dottorati di Ricerca, Corsi post-esperienza) dell’etica
economica, dell’etica degli affari e dell’etica applicata alle professioni nell’ambito dei corsi di studio
universitari in materie economiche, sociali, giuridiche, ingegneristiche ecc, nonché per la didattica
universitaria interdisciplinare sui temi della CSR .
Sviluppo di ricerca innovativa e diffusione dei relativi risultati mediante gruppi di studio, workshop, seminari e
convegni e pubblicazioni. La ricerca riguarderà principalmente i seguenti temi:
Indagine sui rapporti interdisciplinari tra etica filosofica e scienze economico-sociali e manageriali, con
particolare riferimento ai criteri di equità per le scelte collettive, alle motivazioni non auto-interessate degli
agenti economici e alla funzione cognitiva delle norme etiche a supporto delle decisioni di agenti economici
limitatamente razionali;
Studio delle forme, delle potenzialità e dei limiti, dell’autoregolazione etica delle imprese, delle
organizzazioni e dei corpi sociali intermedi in relazione a nuovi modelli di regolazione pubblica delle attività
economiche e alle forme di autodisciplina dei mercati;
Applicazione dei criteri dell’etica filosofica all’analisi e al disegno economico e giuridico delle forme di
governance dell’impresa e in particolare alla definizione di sistemi di “governance allargata” in grado di
incorporare le responsabilità sociali dell’impresa;
Sviluppo di modelli esplicativi, teorici ed empirici, riguardanti la relazione tra autoregolazione etica da un lato
e effetti di reputazione dall’altro;
Analisi delle forme alternative di organizzazione dell’impresa (for-profit, nonprofit, cooperativa ecc) in
relazione ai vantaggi comparati nella promozione della responsabilità sociale delle imprese.
Attività di studio, discussione, formazione e servizio finalizzate a diffondere la responsabilità sociale delle
imprese nelle seguenti modalità:
(a) Laboratorio: per la raccolta, analisi, comparazione e valutazione degli standard e strumenti per la CSR:
• Raccolta, studio, comparazione e valutazione delle iniziative (quali: Progetto Q-RES, GBS, CSR-SC, The
Sigma Project, AccountAbility1000, VMS ecc.) volte all’elaborazione di standard di gestione per la CSR
relativi ai vari strumenti quali il la missione/visione d’impresa, le carte dei valori, il codice etico, il training
etico, la rendicontazione sociale, l’audit etico, la social balanced score card, i sistemi di motivazione del
personale ecc.
• Contributo allo sviluppo di un framework comune a livello europeo anche attraverso la partecipazione alle
iniziative di ricerca promosse dall’Unione Europea e in particolare dalla Commissione.
• Creazione di un Forum di dialogo multi-Stakeholder per la condivisone dei principi, delle metodologie, delle
regole e degli standard di gestione per la CSR tra i diversi soggetti interessati (imprese e associazioni
rappresentative degli stakeholder), e per la definizione di metodologie per il monitoraggio e valutazione
volontaria dell’attuazione dei sistemi di gestione della CSR.
4
(b) Osservatorio: finalizzato al monitoraggio delle esperienze di CSR nei diversi settori di attività.
(c) Altre iniziative quali progettazione e realizzazione di iniziative di formazione e di assistenza
all’introduzione di strategie d’impresa che includono la CSR:
• Progettazione di programmi di formazione post-laurea (master) o formazione manageriale sulla CSR a
sostegno dell’attuazione in azienda.
• Assistenza, mediante progetti pilota sul campo, all’adozione di sistemi di gestione per la CSR da parte
delle aziende interessate.
ART. 4 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità e alle attività previste dai precedenti articoli, il Centro
dispone di una struttura operativa di ricerca operante presso la sede amministrativa dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca ed è inoltre organizzato in Unità di ricerca da costituirsi presso ciascun Ateneo
aderente.
2. Le Unità di Ricerca saranno costituite da docenti e ricercatori di ciascun Ateneo.
3. La Struttura operativa di ricerca del Centro operante presso la sede amministrativa è composta da una
segreteria organizzativa, dal Direttore del Centro, dal Vice Direttore e da collaboratori del Centro, intestatari
di contratti, borse di studio e assegni di ricerca. La struttura di ricerca è impegnata nella realizzazione dei
programmi di attività secondo le finalità fissate agli art. 1 e 3, come specificate dai programmi annuali stabiliti
dagli organi del Centro, definiti agli articoli seguenti. In particolare la struttura stabile di ricerca:
a) coordina i programmi e i progetti approvati dal Comitato scientifico con i quali vengono attuate le finalità
del Centro nell’ambito delle metodologie didattiche e della formazione post-laurea, della ricerca di base e
applicata, nonché per le attività di disseminazione che prevedono l’intervento sul campo e l’organizzazione
del dialogo tra mondo accademico e soggetti esterni, tra cui le imprese e le organizzazioni rappresentative
degli interessi coinvolti nello sviluppo della CSR;
b) cura la pubblicazione di una serie di working paper aventi ad oggetto i risultati dell’attività di ricerca del
Centro e dei ricercatori che collaborano o afferiscono ad esso.
c) garantisce il coordinamento e la cooperazione scientifica tra le varie Unità di Ricerca in cui si articola il
Centro. In particolare
x Organizza seminari e convegni per la discussione in comune dei risultati delle varie unità di ricerca;
x Organizza tavoli di discussione comune per la messa a punto di indirizzi e metodologie di riferimento sulla
CSR (ad es. governance, accountability, dialogo multi-stakeholder, codici etici, sistemi organizzativi, audit,
rendicontazione, certificazione ecc).
4. I compensi per gli eventuali collaboratori esterni alla struttura stabile di ricerca sono previsti dal budget del
Centro e i loro costi sono coperti mediante fondi autonomamente acquisiti dal Centro medesimo.
ART. 5 PERSONALE AFFERENTE AL CENTRO
1. I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate che svolgono ricerca nei campi di competenza del
Centro ed in campi affini, possono chiedere afferire al Centro interuniversitario per l’etica economica e la
responsabilità sociale di impresa inoltrando domanda al Presidente, che è tenuto a sottoporre la richiesta al
Consiglio Direttivo. La domanda di afferenza al Centro deve essere accompagnata dal parere favorevole
espresso dal Consiglio di Dipartimento di appartenenza dei richiedenti. Dell’accoglimento di tali domande
dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.
2. I professori e i ricercatori afferenti al Centro organizzano Unità di Ricerca presso le rispettive sedi e
collaborano con le attività della struttura stabile di ricerca di cui all’articolo precedente su specifici progetti
coerenti con le finalità del Centro, ne presentano i relativi risultati nelle riunioni scientifiche e nei convegni
organizzati dal Centro e possono fare richiesta di sostegno economico per periodi di studio all’estero, ove il
Centro abbia le disponibilità finanziarie adeguate.
ART. 6 ORGANI DEL CENTRO
1. Organi del Centro sono:
a) il Presidente
b) il Consiglio Direttivo
c) il Comitato Scientifico
d) il Direttore e il Vice-Direttore del Centro
ART. 7 IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è nominato dal Rettore dell’Ateneo sede amministrativa del Centro tra i professori di Ia fascia
dell’Ateneo stesso.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e la sua carica è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta il Centro;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c) sovrintende al funzionamento generale del Centro, garantendo circa la coerenza tra le finalità istitutive e i
singoli programmi e progetti realizzati dal Centro.
5
d) garantisce la cooperazione tra le diverse Università aderenti al Centro,
e) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e la composizione del Comitato Scientifico;
f) Affianca il Direttore nelle decisioni di richiesta e accettazione di contributi, finanziamenti e liberalità il cui
ammontare non richieda preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.
g) garantisce la puntualità e correttezza della rendicontazione agli enti donatori in merito all’utilizzo delle
liberalità ricevute dal Centro.
ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo del Centro è composto:
- dal Presidente del Centro che lo presiede;
- dal Direttore, membro di diritto;
- dal Direttore del Dipartimento dell’Università ospitante, o un suo delegato;
- da un rappresentante per ciascuno degli Atenei aderenti, nominato dal corrispondente Rettore e scelto tra i
docenti di prima o seconda fascia aventi competenza riconosciuta nelle tematiche oggetto delle attività di
ricerca del Centro.
2. Al Consiglio Direttivo partecipa con voto deliberativo anche un rappresentante di ciascun ente pubblico o
privato che abbia sottoscritto, attraverso l’Università sede amministrativa, una convenzione con il Centro in
forza della quale si impegna a finanziarne l’attività per un periodo pluriennale e per un ammontare non
inferiore a quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il rappresentante di tali enti dovrà essere
scelto tra esperti nelle materie oggetto dell’attività del Centro.
3. In ogni momento la composizione del Consiglio direttivo dovrà restare tale da assicurare alla componente
universitaria la maggioranza qualificata (2/3) dei membri. A tale scopo il Consiglio delibera un aumento in
misura proporzionale del numero dei rappresentanti delle Università secondo criteri e modelli fissati dallo
stesso Consiglio.
4. Il Consiglio nella sua interezza dura in carica tre anni. Alla scadenza del triennio il Rettore di Ciascuna
Università provvede a nominare il rappresentante del relativo Ateneo.
5. Il mandato di ciascun consigliere può essere rinnovato per una sola volta consecutivamente, salvo il caso
in cui detto consigliere sia l’unico afferente per l’Università di riferimento.
6. Il Consiglio Direttivo:
a) approva il budget annuale e la relazione consuntiva sull’impiego delle risorse messe a disposizione dagli
Atenei aderenti e dagli Enti finanziatori esterni;
b) svolge verifiche quadrimestrali sull’andamento della gestione del Centro in relazione al budget annuale e
verifica le nuove opportunità di sviluppo, autorizzando le nuove iniziative di rilevante significato per il
finanziamento del Centro che intervengano nel corso dell’anno;
c) approva i contratti e le convenzioni;
d) approva la relazione di rendicontazione sull’utilizzo dei fondi da inviare agli enti donatori/finanziatori;
e) nomina il Comitato Scientifico;
f) nomina il Direttore e il Vice-Direttore;
g) esprime la propria approvazione sulle richieste di afferenza al Centro di docenti e ricercatori;
esprime la propria approvazione sulle richieste di adesione al Centro da parte delle Università che ne fanno
richiesta;
h) valuta e approva la richiesta di adesione e la nomina di rappresentanti di enti finanziatori nel Consiglio
Direttivo medesimo;
i) decide a maggioranza sul mancato raggiungimento degli scopi del centro e sulla mancata realizzazione
del programma scientifico;
l) approva le spese su proposta del Direttore;
m) decide le assunzioni di personale, su proposta del Direttore, verificata la copertura della spesa e nel
rispetto dei regolamenti dell’Università sede del centro.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno. Le sedute sono valide con la presenza della
metà più uno dei componenti con voto deliberativo, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese
con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti
ART. 9 COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è costituito dal Direttore del Centro, che lo
presiede, dal Direttore (o suo delegato) del Dipartimento dell’Università in cui ha sede amministrativa il
Centro, e da un rappresentante di ogni Università aderente, selezionato tra i professori di prima o seconda
fascia o ricercatori afferenti al Centro, nonché da studiosi italiani e stranieri di conclamata competenza nelle
varie aree di attività del Centro. Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare con voto deliberativo il
Presidente del Centro.
2. Il Comitato Scientifico:
a) approva il programma di attività annuale del Centro e la relazione di consuntivo annuale sulle attività
svolte e sui risultati ottenuti, presentati dal Direttore;
b) approva l’impostazione dei progetti di attività del Centro all’interno delle diverse aree in cui esso opera;
c) svolge verifiche trimestrali sull’andamento della realizzazione dei progetti in corso d’opera;
6
d) valuta, su iniziativa di ciascun membro, la possibilità di intraprendere iniziative innovative coerenti con le
finalità del Centro di cui raccomanda l’approfondimento e le traduce in proposte operative al Comitato
Direttivo tramite il Direttore del Centro.
3. All’interno del Comitato Scientifico è possibile che le attività siano articolate in commissioni che operano
sulle aree principali di attività del Centro e che riferiscono al Comitato Scientifico in seduta plenaria. Ove il
Comitato Scientifico sia coinvolto, come ora indicato, nella progettazione e realizzazione operativa dei
programmi di attività del Centro, ad esso partecipano i ricercatori componenti la struttura stabile di ricerca di
cui all’art.
4. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti.
Esso si riunisce almeno due volte l’anno. Per la validità delle deliberazioni del comitato scientifico è
sufficiente la maggioranza dei presenti. La verbalizzazione delle riunioni è assicurata da un collaboratore
della struttura stabile di ricerca del Centro designato all’uopo segretario del Comitato scientifico.
5. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rinominabili.
ART. 10 IL DIRETTORE E IL VICE DIRETTORE
1. Il Direttore del Centro è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il suo mandato ha
durata triennale ed è rinnovabile.
2. Il Direttore cura ed è responsabile dell’ideazione dei programmi e della loro attuazione. Gode di
autonomia nella gestione del programma scientifico che sottopone annualmente all’approvazione del
Comitato Scientifico e al quale rende conto mediante la relazione consuntiva annuale sulle attività svolte e
con le relazioni trimestrali sulla realizzazione dei progetti. Egli inoltre raccoglie le proposte dei componenti
del Comitato Scientifico traducendole, ove esse siano approvate, in progetti che vengono discussi nelle
riunioni successive.
3. Il Direttore rende conto al Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto, dell’impiego delle risorse del
Centro redigendo, d’intesa con il Presidente il budget annuale preventivo e consuntivo nonché le relazioni
quadrimestrali sull’andamento della gestione del Centro.
4. Egli dirige le attività della struttura stabile di ricerca di cui all’art. 4. tramite la quale dà attuazione ai
programmi scientifici del Centro
5. Egli è inoltre impegnato, mediante la predisposizione di progetti di ricerca e formazione e di offerte di
collaborazione - avvalendosi a tali scopi del contributo dei partecipanti allo staff della struttura stabile di
ricerca - a promuovere lo sviluppo del Centro, stabilendo, secondo le linee guida fissate dal Consiglio
Direttivo e d’intesa con il Presidente, i contatti a ciò funzionali con enti e istituzioni nazionali e internazionali
interessate a sostenere l’attività del Centro o ad avvalersi di sue competenze o a finanziarne particolari
progetti. Di conseguenza egli redige le relazioni annuali mediante le quali il Centro rende conto agli enti
donatori circa l’impiego delle liberalità ricevute.
6. Il Direttore ha autonomia di spesa nei limiti previsti dalla normativa dell’Ateneo sede amministrativa del
Centro in materia di Strutture prive di autonomia contabile.
7. Il Vice-direttore, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente con mandato triennale
rinnovabile collabora con il Direttore nell’adempimento di tutte le sue funzioni e ne assolve le funzioni in caso
di assenza/impedimento.
ART. 11 FINANZIAMENTI
1. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
a) dalle Università convenzionate, compatibilmente con le rispettive disponibilità e regolamentazioni;
b) dai Dipartimenti delle Università convenzionate, che potranno mettere a disposizione del Centro fondi di
ricerca iscritti nei loro bilanci a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività scientifiche che rientrano nelle
competenze e finalità del Centro;
c) da Enti di Ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni
nazionali ed internazionali;
d) da altri Enti pubblici o fondazioni operanti in settori di interesse del Centro;
e) da contributi e convenzioni con soggetti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità del Centro;
f) da contratti, prestazioni e convenzioni per conto terzi.
2. In ogni caso, le liberalità devolute da enti pubblici e privati ai fini di sostenere il raggiungimento delle
finalità generali del Centro sono interamente utilizzate per finanziarne l’attività e il funzionamento come
descritti nel presente regolamento.
3. I finanziamenti dovranno affluire all’Università dove ha sede amministrativa il Centro sul centro di costo
intestato a EconomEtica, Centro interuniversitario per l’etica economica e la responsabilità sociale delle
imprese, istituito presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
ART. 12 BENI MOBILI
1. I beni mobili acquistati con fondi assegnati al Centro sono inventariati presso la sede amministrativa del
Centro e destinati alle singole Università convenzionate presso le quali i beni sono posti in funzione o in
affidamento con apposita delibera del Consiglio Direttivo e secondo le procedure e gli atti previsti dai
regolamenti interni e/o dalla legge.
7
2. Allo scioglimento del Centro i beni saranno assegnati alle Università aderenti al Centro sulla base delle
indicazioni del Consiglio Direttivo.
ART. 13 GESTIONE DEL CENTRO
La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le norme vigenti presso l’Ateneo
sede amministrativa del Centro in materia di Strutture prive di autonomia contabile.
ART. 14 SUCCESSIVE ADESIONI
1. Possono entrare a far parte del Centro altre Università a seguito di richiesta da inviare al Presidente del
Centro.
2. Le nuove adesioni sono approvate dal Consiglio Direttivo e sono formalizzate mediante appositi atti
aggiuntivi alla presente convenzione con le modalità previste all’art. 15.2.
Le Università i cui rappresentanti esprimono voto negativo alle nuove adesioni ovvero non siano presenti alla
relativa deliberazione hanno diritto di recesso con effetto immediato.
ART. 15 DURATA E RECESSO
1. La presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione e ha validità di sei anni.
2. Il rinnovo anche per una diversa durata, alle medesime condizioni, sarà oggetto di appositi accordi
sottoscritti dai Rettori delle Università convenzionate, su richiesta del Presidente del Centro approvata dal
Consiglio Direttivo, previa acquisizione delle delibere delle Strutture interessate delle Università stesse.
3. Il rinnovo a eventuali nuove condizioni sarà invece oggetto di apposito accordo da sottoscriversi tra i
Rettori delle Università convenzionate e da sottoporre all’approvazione degli organi accademici delle stesse
Università.
4. Ciascuna Università consociata può esercitare l’azione di disdetta o recesso, da comunicarsi almeno sei
mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Centro che la
sottopone al Consiglio Direttivo.
ART. 16 FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie tra le Università aderenti derivate dalla interpretazione o applicazione della presente
convenzione, saranno devolute al Foro di Milano.
Letto approvato e sottoscritto.
Per Università degli Studi di Milano – Bicocca
Il Rettore, Prof. Marcello Fontanesi _________________________
Per Università Commerciale “Luigi Bocconi”
Il Rettore, Prof. Guido Tabellini _______________________
Per Università degli Studi di Verona
Il Rettore, Prof. Alessandro Mazzucco_________________________
Per Università degli Studi di Trento
Il Rettore, Prof. Davide Bassi_________________________
Per Università degli Studi di Bologna
Il Rettore, Prof. Ivano Dionigi _________________________
Per Università degli Studi di Siena
Il Rettore, Prof. Angelo Riccaboni ____________________
Per l’Università degli Studi di Firenze
Il Rettore, Prof. Alberto Tesi _________________________
Per l'Università Cà Foscari di Venezia
Il Rettore, Prof. Carlo Carraro _________________________
Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Il Rettore, Prof. Lorenzo Ornaghi _________________________
Per l'Università degli Studi dell'Insubria,
Il Rettore, Prof. Renzo Dionigi _________________________
Per l’Università degli Studi di Parma
Il Rettore, Prof. Gino Ferretti _________________________
Per l'Università degli Studi di Genova
Il Rettore, Prof. Giacomo Deferrari _________________________
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Il Prof. Paolo Garbarino _________________________
Per l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Il Rettore, Prof. Renato Lauro_________________________
Per l’Università degli Studi di Bergamo
Il Rettore, Prof. Stefano Paleari_________________________
Per l’Università “Carlo Cattaneo” – Liuc
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Il Rettore, Prof. Andrea Taroni _________________________
Per l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Il Rettore, Prof. Massimo Marrelli _________________________
Per l’Università degli Studi di Milano
Il Rettore, Prof. Enrico Decleva _________________________
Per l’Università degli Studi di Torino
Il Rettore, Prof. Elio Pelizzetti_________________________
Per l’Università degli Studi di Catania
Il Rettore, Prof. Antonio Recca_________________________
Per l’Università degli Studi di Pavia
Il Rettore, Prof. Angiolino Stella_________________________
Per l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Il Rettore, Prof. Franco Cuccurullo_________________________
Per l’Università Iuav di Venezia
il Rettore, Prof. Amerigo Restucci _________________________
Per l’Università LUISS Guido Carli,
Il Rettore, Prof. Massimo Egidi_________________________
Per l’Università degli Studi di Padova
Il Rettore, Prof. Giuseppe Zaccaria _________________________
Per la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento
Il Direttore, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
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ALLEGATO AL PUNTO 16 (a)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO
E
FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO
Premesse
L’Università degli Studi di Bergamo e la Fondazione Benedetto Ravasio intendono instaurare un
rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte
dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le
corrispondenti attività sviluppate dalla Fondazione Benedetto Ravasio.
Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra
università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia
al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività
didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica
e professionale (art. 27).
La Fondazione Benedetto Ravasio può, peraltro, contribuire all’attività didattica dell’Università sia in
termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici
quali tesi di laurea, nonché di strutture per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative a
compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, nonché a fornire loro
l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.
Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, la
Fondazione Benedetto Ravasio è interessata a collaborare con l’Università degli Studi di Bergamo al
fine di promuovere percorsi accademici di studio.
Tutto ciò premesso,
tra l’Università degli Studi di Bergamo, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore
Prof. Stefano Paleari, .............. in data ..........., domiciliato per il presente atto presso la sede
dell’Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, nel seguito indicata come “Università”,
e
la Fondazione Benedetto Ravasio, CF 02260260167, rappresentata dal Presidente e Legale
Rappresentante Arch. Sergio Ravasio, .................... in data ............, domiciliato per il presente atto
presso la sede della Fondazione Benedetto Ravasio in Via Giacomo Trecourt, 4, Bergamo, nel seguito
indicata come “Fondazione”,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Finalità dell’accordo di collaborazione
L’Università e la Fondazione si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà
accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi
e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi
particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti.
Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti, che in ogni caso
richiameranno il presente accordo di collaborazione e che potranno anche coinvolgere altri enti o
associazioni.
Resta inteso che le collaborazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3 saranno concordate di volta in
volta in relazione all’effettiva disponibilità delle parti per garantire la migliore attuazione delle stesse.
Per quanto non indicato nel presente accordo di collaborazione, le attività di ricerca, consulenza e
didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall’Università degli Studi di Bergamo.
24129 Bergamo, via Salvecchio 19 Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167
2
Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione
La Fondazione Benedetto Ravasio dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni
accordi, all’Università degli Studi di Bergamo il supporto per attività didattiche integrative quali:
- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di esercitazioni;
- l’organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- lo svolgimento di tirocini.
-
-
-
In particolare la Fondazione Benedetto Ravasio favorirà:
la collaborazione di propri tecnici specializzati e ricercatori qualificati, individuati dagli organi
competenti dell’Università per lo svolgimento di attività didattiche integrative, fatta salva la
prerogativa esclusiva dell’Università circa l’affidamento contrattuale degli insegnamenti;
la possibilità di accesso, al personale dell’Università e agli studenti, ai Centri di documentazione e
di studio nonché alle biblioteche comuni e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi
disponibili;
la possibilità di accesso, al personale e agli studenti dell’Università ai servizi ed alle attività di
formazione organizzate dalla Fondazione Benedetto Ravasio.
La Fondazione Benedetto Ravasio dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio
degli studenti, ospitandoli nelle proprie strutture organizzative e negli enti ed associazioni aderenti.
Obiettivo del tirocinio è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio
di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II
livello) per agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) in termini di durata
massima degli stessi.
-
-
L’Università degli Studi di Bergamo, si impegna altresì a:
consentire al personale della Fondazione Benedetto Ravasio di accedere alle biblioteche dei
Dipartimenti/Facoltà dell’Università degli Studi di Bergamo e consultare libri e letteratura scientifica
ivi disponibili;
sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d’interesse della
Fondazione Benedetto Ravasio.
La Fondazione Benedetto Ravasio e l’Università degli Studi di Bergamo dichiarano il proprio
interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della
sperimentazione di forme didattiche innovative, sui seguenti temi:
- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per laureati nelle Facoltà dell’Ateneo;
- sperimentazione di corsi e/o seminari realizzati con tecniche audiovisive e con l’utilizzo di una
didattica multimediale ed in generale di tecniche didattiche assistite da calcolatore e per via
teledidattica;
- preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia tecnico-scientifica;
- realizzazione di corsi di aggiornamento nell’ambito della formazione permanente del personale.
Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza.
L’Università degli Studi di Bergamo e la Fondazione Benedetto Ravasio favoriranno la
collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno
svolgersi nelle forme sotto indicate:
- collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato
impegno di risorse;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da
espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse;
- commesse di ricerca/consulenza affidate dalla Fondazione Benedetto Ravasio all’Università degli
Studi di Bergamo;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.
Articolo 4 – Referenti
Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell’ambito della
convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti secondo gli schemi
approvati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, che in ogni caso
richiameranno il presente accordo di collaborazione. Per la definizione di tali contratti saranno
individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.
3
La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite
comunicazione scritta alla controparte.
Articolo 5 – Responsabilità delle parti
L’Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale della Fondazione durante la permanenza presso l’Università, salvo i casi di dolo o di colpa
grave.
La Fondazione da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di
qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell’Università durante la
permanenza nei locali dell’Ente, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche
L’Università e la Fondazione concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello
di “riservatezza” delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le
informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l’esplicita
menzione di entrambi i partner.
Viceversa, per studi o ricerche classificati come “riservati”, le parti si impegnano a non divulgare i
risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.
Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc.
quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome
della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto delle stesse attività.
Articolo 7 – Durata dell’accordo di collaborazione e procedura di rinnovo
Il presente accordo di collaborazione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione.
Successivamente l’accordo di collaborazione potrà essere rinnovato previa deliberazione di entrambe
le parti.
Articolo 8 – Privacy
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi
alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del
d.lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
La Fondazione si impegna a trattare i dati personali dell’Università unicamente per la finalità
connesse all’esecuzione del presente accordo di collaborazione.
Articolo 9 – Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere
dall’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.
Art. 10 – Registrazione
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del
D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la
registrazione.
Bergamo, ______________
Per l’Università degli Studi di Bergamo
IL RETTORE
(Prof. Stefano Paleari)
Per la Fondazione Benedetto Ravasio
IL PRESIDENTE
(Arch. Sergio Ravasio)
ALLEGATO AL PUNTO 16 (b)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO
E
LA FEDERAZIONE DEI CONSORZI DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI – FEDERBIM
Premesse
L’Università degli Studi di Bergamo e la Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani
intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e
ricerca condotte dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti
adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi
Montani.
Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra
università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia
al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività
didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica
e professionale (art. 27).
La Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani può, peraltro, contribuire all’attività
didattica dell’Università sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come offerta di
applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per tirocini e stage, per
favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli
studenti, nonché a fornire loro l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.
Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, la
Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani è interessata a collaborare con l’Università degli
Studi di Bergamo al fine di promuovere percorsi accademici di studio e ricerca avanzata.
Tutto ciò premesso,
tra l’Università degli Studi di Bergamo, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore
Prof. Stefano Paleari, nato a .............. in data .................., domiciliato per il presente atto presso la
sede dell’Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, nel seguito indicata come
“Università”,
e
il La Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani, CF 80154490587, rappresentata dal
Presidente Rag. Carlo Personeni, ............... in data ................, domiciliato per il presente atto presso
la sede della Federazione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani, Viale Castro Pretorio n. 116 –
00185 Roma, nel seguito indicata come “FEDERBIM”,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Finalità dell’accordo di collaborazione
L’Università e la FEDERBIM si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà
accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi
e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi
particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti.
Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti, che in ogni caso
richiameranno il presente accordo di collaborazione e che potranno anche coinvolgere altri enti o
associazioni.
Resta inteso che le collaborazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3 saranno concordate di volta in
volta in relazione all’effettiva disponibilità delle parti per garantire la migliore attuazione delle stesse.
24129 Bergamo, via Salvecchio 19 Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167
2
Per quanto non indicato nel presente accordo di collaborazione, le attività di ricerca, consulenza e
didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall’Università degli Studi di Bergamo.
Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione
La FEDERBIM dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all’Università
degli Studi di Bergamo il supporto per attività didattiche integrative quali:
- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di esercitazioni;
- l’organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- lo svolgimento di tirocini.
-
-
-
In particolare la FEDERBIM favorirà:
la collaborazione di propri tecnici specializzati e ricercatori qualificati, individuati dagli organi
competenti dell’Università per lo svolgimento di attività didattiche integrative, fatta salva la
prerogativa esclusiva dell’Università circa l’affidamento contrattuale degli insegnamenti;
la possibilità di accesso, al personale dell’Università e agli studenti, ai Centri di documentazione e
di studio nonché alle biblioteche comuni e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi
disponibili;
la possibilità di accesso, al personale e agli studenti dell’Università ai servizi ed alle attività di
formazione organizzate dalla FEDERBIM.
La FEDERBIM dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti,
ospitandoli nelle proprie strutture organizzative e negli enti ed associazioni aderenti.
Obiettivo del tirocinio è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio
di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II
livello) per agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) in termini di durata
massima degli stessi.
-
L’Università degli Studi di Bergamo, si impegna altresì a:
consentire al personale della FEDERBIM di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti/Facoltà
dell’Università degli Studi di Bergamo e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d’interesse della
FEDERBIM.
La FEDERBIM e l’Università degli Studi di Bergamo dichiarano il proprio interesse a collaborare
congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme
didattiche innovative, sui seguenti temi:
- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per laureati nelle Facoltà dell’Ateneo;
- sperimentazione di corsi e/o seminari realizzati con tecniche audiovisive e con l’utilizzo di una
didattica multimediale ed in generale di tecniche didattiche assistite da calcolatore e per via
teledidattica;
- preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia tecnico-scientifica;
- realizzazione di corsi di aggiornamento nell’ambito della formazione permanente del personale.
Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza.
L’Università degli Studi di Bergamo e la FEDERBIM favoriranno la collaborazione reciproca in
attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi, attraverso opportuni
accordi, nelle forme sotto indicate:
- collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato
impegno di risorse;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da
espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse;
- commesse di ricerca/consulenza affidate dalla FEDERBIM all’Università degli Studi di Bergamo;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.
Articolo 4 – Referenti
Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell’ambito della
convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti secondo gli schemi
approvati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, che in ogni caso
3
richiameranno il presente accordo di collaborazione. Per la definizione di tali contratti saranno
individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.
La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite
comunicazione scritta alla controparte.
Articolo 5 – Responsabilità delle parti
L’Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale della FEDERBIM durante la permanenza presso l’Università, salvo i casi di dolo o di colpa
grave.
La FEDERBIM da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di
qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell’Università durante la
permanenza nei locali dell’Ente, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche
L’Università e la FEDERBIM concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello
di “riservatezza” delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le
informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l’esplicita
menzione di entrambi i partner.
Viceversa, per studi o ricerche classificati come “riservati”, le parti si impegnano a non divulgare i
risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.
Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc.
quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte
per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto delle stesse attività.
Articolo 7 – Durata dell’accordo di collaborazione e procedura di rinnovo
Il presente accordo di collaborazione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione.
Successivamente l’accordo di collaborazione potrà essere rinnovato previa deliberazione di entrambe
le parti.
Articolo 8 – Privacy
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi
alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del
d.lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
La FEDERBIM si impegna a trattare i dati personali dell’Università unicamente per la finalità
connesse all’esecuzione del presente accordo di collaborazione.
Articolo 9 – Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere
dall’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.
Art. 10 – Registrazione
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del
D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la
registrazione.
Bergamo, ______________
Per l’Università degli Studi di Bergamo
IL RETTORE
(Prof. Stefano Paleari)
Per la FEDERBIM
IL PRESIDENTE
(Rag. Carlo Personeni)
ALLEGATO AL PUNTO 16 (c)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO
E
ASSOCIAZIONE PER LA GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI BERGAMO ONLUS
(GAMeC)
Premesse
L’Università degli Studi di Bergamo e l’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo Onlus intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di
studio e ricerca condotte dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti
adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dall’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo Onlus.
Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università
ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia al fine di
avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative
di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27).
L’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus può, peraltro,
contribuire all’attività istituzionale dell’Università sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come
offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per tirocini e stage,
per favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli
studenti, nonché a fornire loro l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.
Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati l’Associazione
per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus è interessata a collaborare con
l’Università degli Studi di Bergamo al fine di promuovere attività di studio e ricerca avanzata.
Tutto ciò premesso,
tra l’Università degli Studi di Bergamo, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore protempore Prof.
Stefano Paleari, nato a .............in data .................... domiciliato per il presente atto presso la sede
dell’Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, nel seguito indicata come “Università”,
e
l’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus, CF e P.IVA
02711040168 rappresentata dal Presidente Ing. Mario Scaglia nato a .............. in data ............., domiciliato
per il presente atto presso la sede dell’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo Onlus in Bergamo Via San Tomaso 53, nel seguito indicata come “GAMeC”,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Finalità dell’accordo di collaborazione
L’Università e la GAMeC si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le
realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche,
formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate
dai contraenti.
Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti, che in ogni caso richiameranno il
presente accordo di collaborazione e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni.
Resta inteso che le collaborazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3 saranno concordate di volta in volta in
relazione all’effettiva disponibilità delle parti per garantire la migliore attuazione delle stesse.
Per quanto non indicato nel presente accordo di collaborazione, le attività di ricerca, consulenza e didattica
saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall’Università degli Studi di Bergamo.
Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione
La GAMeC dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all’Università degli Studi di
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Bergamo il supporto per attività didattiche integrative quali:
lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
lo svolgimento di esercitazioni;
l’organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
l’ospitalità di conferenze, dibattiti, corsi e seminari organizzati dall’università;
la possibilità di organizzare visite guidate alle esposizioni temporanee e/o alla collezione permanente ed
eventuale rinfresco/aperitivo, con il riaddebito dei soli costi vivi;
la fruizione della sala conferenze “Spazio ParolaImmagine” per la presentazione di libri e pubblicazioni
didattiche;
lo svolgimento di tirocini.
La GAMEC dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, ospitandoli
nelle proprie strutture organizzative e negli enti ed associazioni aderenti.
Obiettivo del tirocinio è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio di I e
II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II livello) per
agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) in termini di durata massima degli stessi.
L’Università degli Studi di Bergamo si impegna altresì a:
consentire al personale della GAMEC di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti/Facoltà dell’Università
degli Studi di Bergamo e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d’interesse della GAMEC.
Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza.
L’Università degli Studi di Bergamo e la GAMEC favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca
nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi, attraverso opportuni accordi, nelle forme sotto
indicate:
collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato impegno di
risorse;
consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi in
tempi brevi e con limitato impegno di risorse;
commesse di ricerca/consulenza affidate dalla GAMEC all’Università degli Studi di Bergamo;
partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.
Articolo 4 – Referenti
Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell’ambito dell’accordo di
collaborazione saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti secondo gli schemi approvati
dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, che in ogni caso richiameranno il
presente accordo di collaborazione. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti
i rispettivi referenti.
La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta
alla controparte.
Articolo 5 – Responsabilità delle parti
L’Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale della GAMeC durante la permanenza presso l’Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
La GAMeC da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi
genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell’Università durante la permanenza nei
locali dell’Azienda, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche
L’Università e la GAMeC concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di
“riservatezza” delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni
saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l’esplicita menzione di entrambi i
partner.
Viceversa, per studi o ricerche classificati come “riservati”, le parti si impegnano a non divulgare i risultati,
salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.
Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc. quali (o a
supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte
per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto delle stesse attività.
Articolo 7 – Durata dell’accordo di collaborazione e procedura di rinnovo
Il presente accordo di collaborazione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione.
Successivamente, l’accordo di collaborazione potrà essere rinnovata mediante deliberazione di entrambe le
parti.
Articolo 8 – Privacy
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al
presente accordo di collaborazione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del
d.lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La GAMEC si impegna a trattare i dati personali dell’Università unicamente per le finalità connesse
all’esecuzione del presente accordo di collaborazione.
Articolo 9 – Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione ed
esecuzione del presente accordo di collaborazione.
Art. 10 – Registrazione
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del
26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.
Bergamo, ______________
Per l’Università
Per la GAMEC S.p.A.
IL RETTORE
(Prof. Stefano Paleari)
IL PRESIDENTE
(Ing. Mario Scaglia)
ALLEGATO AL PUNTO 17
CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL
“COORDINAMENTO DEGLI ATENEI LOMBARDI PER LA DISABILITÀ”
(CALD)
-
TRA
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede legale in via Carlo Bo 1, 20143 Milano,
rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Giovanni Puglisi;
Politecnico di Milano, con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, rappresentato dal
Rettore pro tempore, prof. Giovanni Azzone;
Università dell’Insubria, con sede legale in via Ravasi 2, 21100 Varese, rappresentata dal Rettore pro
tempore, prof. Renzo Dionigi;
Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Largo Gemelli 1, 20123 Milano, rappresentata
dal Rettore pro tempore, prof. Lorenzo Ornaghi;
Università Commerciale "Luigi Bocconi", con sede legale in Via Sarfatti 25, 20136 Milano, rappresentata
dal Rettore pro tempore, prof. Guido Tambellini;
Università degli Studi di Bergamo, con sede legale in via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, rappresentata
dal Rettore pro tempore, prof. Stefano Paleari;
Università degli Studi di Brescia, con sede legale in piazza mercato 15 25121 Brescia rappresentata dal
Rettore pro tempore, prof. Sergio Pecorelli;
Università degli Studi di Milano, con sede legale in via Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Enrico Decleva;
Università degli Studi di Milano–Bicocca, con sede legale in Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano,
rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Marcello Fontanesi;
Università degli Studi di Pavia, con sede legale in via Strada Nuova 65, 27100 Pavia, rappresentata dal
Rettore pro tempore, prof. Angiolino Stella;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
È costituito il Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità, denominato CALD.
Art. 2 - Principi e attività
Il CALD, nel rispetto dell’autonomia dei singoli Atenei delineata dai rispettivi statuti, opera in base a principi
condivisi e in attuazione delle norme costituzionali, nazionali, regionali e locali, nonché delle linee guida
elaborate dalla CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità).
Il CALD svolge attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi e ricerca sulle esigenze specifiche del territorio
lombardo in merito alle condizioni e alle difficoltà delle persone con disabilità connesse alla formazione
universitaria.
L’attività del CALD è altresì indirizzata a far emergere le problematiche comuni delle università lombarde con
riferimento al tema della disabilità. A tal fine, il CALD può svolgere, anche in sede nazionale, attività di
proposta di possibili soluzioni ai problemi rilevati negli Atenei del sistema universitario lombardo.
Inoltre, il CALD può intervenire e gestire, secondo quanto meglio indicato di seguito nella presente
convenzione, specifici progetti legati alle esigenze degli Atenei Lombardi al fine di realizzare sinergie tra gli
stessi.
Art. 3 – Rappresentanza delle Università
Sono membri del CALD le Università lombarde firmatarie della presente Convenzione.
Le stesse sono rappresentate in Assemblea dai Delegati per la Disabilità nominati dai Rettori in
ottemperanza alla Legge 28 gennaio 1999 n. 17.
Art. 4 – Coordinatore
Le funzioni di segreteria organizzativa sono svolte da un Coordinatore, nominato dall’Assemblea.
Il mandato del Coordinatore dura due anni e non è rinnovabile per più di una volta consecutiva.
Art. 5 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea del CALD si riunisce almeno due volte l’anno.
Alle riunioni dell’Assemblea partecipano, con funzione consultiva, anche i referenti degli Uffici Disabili
1
costituiti negli Atenei che fanno parte del CALD.
L’Assemblea è convocata dal Coordinatore con avviso inviato agli aventi diritto almeno 20 giorni prima della
data fissata. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Qualora siano impossibilitati ad intervenire di persona, i Delegati possono essere sostituiti, con diritto di voto,
da un altro docente o ricercatore dell’Ateneo di appartenenza nominato con delega scritta del Rettore.
In alternativa, possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, senza diritto di voto e senza concorrere alla
determinazione del numero legale, persone di fiducia – competenti nel settore della disabilità – designate dai
Delegati.
Di ogni riunione dell’Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto o approvato dai presenti nella
seduta successiva.
Art. 6 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea ha il compito di:
- approvare le linee programmatiche del CALD;
- presentare progetti, preferibilmente condivisi, e svolgere azione di sensibilizzazione e promozione di bandi
in coerenza con gli obiettivi del CALD privilegiando un’azione di rete che coinvolga il maggiore numero
possibile delle Università aderenti al CALD;
- redigere proposte di accordi, da stipularsi con soggetti giuridici pubblici, privati, del privato sociale e delle
associazioni, nel rispetto delle norme e delle procedure regolamentari in vigore presso ciascun Ateneo
aderente e nel rispetto di esplicite preventive approvazioni degli Atenei coinvolti;
- organizzare e patrocinare iniziative che abbiano la finalità di promuovere la diffusione di una cultura
dell’inclusione che si traduca in interventi effettivi con altri soggetti operanti sul territorio lombardo.
Art. 7 - Finanziamenti
Eventuali finanziamenti erogati a seguito di iniziative del CALD e accreditati presso l’Ateneo capofila del
singolo progetto verranno ripartiti sulla base dell’effettivo apporto di ciascuna Università partecipante e,
comunque, sulla base di specifici accordi da definirsi di volta in volta anticipatamente rispetto alla
presentazione del progetto/bando stesso.
Art. 8 – Obblighi di informazione
Ciascuna Università aderente al CALD si impegna a informare, con le modalità stabilite dall’Assemblea, gli
altri Atenei membri del CALD sulle proprie attività e sui progetti specifici intrapresi nel settore della disabilità.
Art. 9 – Modifiche alla convenzione
Eventuali modifiche alla presente convenzione, proposte dall’Assemblea del CALD con la maggioranza dei
2/3 dei suoi componenti, devono essere approvate dagli organi accademici delle Università convenzionate.
Esse dovranno poi essere formalizzate mediante apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.
Articolo 10 - Durata e Recesso
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha una validità di 5 anni, rinnovabile
previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi.
Le Università contraenti possono comunque recedere dalla convenzione, dandone comunicazione alle altre
Università aderenti tramite raccomandata con avviso di ricevimento con anticipo di almeno tre mesi.
2
ALLEGATO AL PUNTO 19
PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
L’Università degli Studi di Bergamo, in persona del Magnifico Rettore Prof. Stefano Paleari, che
agisce in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione………………
E
Il Comune di Bergamo, con sede in Piazza Matteotti n. 3, in persona del Sindaco dott. Franco
Tentorio.
PREMESSO CHE
in data 30 aprile 2009 l’Università degli Studi di Bergamo e il Comune di Bergamo hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa per incentivare la stipula di contratti di locazione a favore degli
studenti universitari meritevoli, capaci e privi di mezzi, residenti fuori Bergamo.
A tal fine le parti hanno attivato una collaborazione concordata e congiunta volta a favorire quanto
sopra, nell’ambito ognuna delle proprie competenze e mediante l’utilizzo delle proprie risorse
umane, tecnologiche e finanziarie.
Nell’anno 2010, atteso il numero esiguo di studenti che hanno preso contatti con il Servizio
Gestione Alloggi - Agenzia per la casa, il Comune di Bergamo ha modificato le modalità operative
del servizio, con determinazione dirigenziale n. 911 del 27 aprile 2010, consentendo l’accesso
anche agli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Bergamo e in possesso, se
iscritti ad anni successivi al primo, dei requisiti di merito applicati dal Servizio per il diritto allo
studio dell’Università degli Studi di Bergamo per l’assegnazione degli alloggi nelle proprie
residenze.
CONSIDERATO CHE
L’Università degli Studi di Bergamo ha attivato per l’anno accademico 2011/2012 diversi corsi di
laurea internazionali della durata accademica di anni tre a cui potranno accedere anche studenti
universitari di nazionalità straniera.
L’attivazione di tali corsi comporterà, secondo quanto stimato dall’Università, un sensibile aumento
di studenti iscritti alla stessa, nonché l’aumento di studenti stranieri frequentanti i Programmi
comunitari Erasmus, Mundus e Leonardo.
I suddetti programmi di studi hanno una durata ricompresa da tre mesi e nove mesi.
Secondo le modalità operative attualmente in vigore per l’Agenzia per la casa non è previsto né
l’accesso al servizio per gli studenti iscritti nell’ambito dei Programmi comunitari Erasmus, Mundus
e Leonardo, né la stipula di contratti di locazione aventi durata inferiore all’anno.
Con riferimento al rapporto di collaborazione in essere tra l’Università degli studi di Bergamo e il
Comune di Bergamo, si rende necessario pertanto modificare le modalità operative dell’Agenzia
per la casa al fine di consentire l’accesso al servizio ai suddetti studenti, nonché per consentire la
stipula si contratti di locazione aventi una durata inferiore ad un anno.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate
DEFINISCONO
quanto segue al fine di implementare il rapporto di collaborazione già in essere:
1
1. Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e
vincolante del presente atto.
2. Il Comune di Bergamo attraverso il Servizio Gestione Alloggi - Agenzia per la casa si impegna a
modificare le proprie modalità operative e di accesso al servizio consentendolo anche a studenti
universitari stranieri iscritti all’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito dei Programmi
comunitari Erasmus, Mundus e Leonardo .
3. L’Università degli Studi di Bergamo, attraverso il Servizio per il diritto studio e il Servizio
Accomodation Service, si impegna a pubblicizzare l’iniziativa presso gli studenti universitari che
prenderanno iscrizione ai corsi curriculari ed a quelli che parteciperanno ai programmi di mobilità
internazionale, anche mediante il proprio sito internet, provvedendo ad indirizzare all’Agenzia per
la casa gli studenti in cerca un alloggio privato in locazione.
4. L’Agenzia per la casa si impegna ad assistere gli studenti universitari e gli studenti stranieri
iscritti nel programmi comunitari suddetti, nella ricerca e nella stipula dei contratti di locazione.
5. I contratti di locazione verranno conclusi ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 della L. 9 dicembre
1998, n. 431, a seconda delle necessità di volta in volta rammostrate dai locatori e dai conduttori,
potranno essere intestati singolarmente a ciascun conduttore e avere una durata inferiore all’anno.
6. Le parti potranno aggiornare e/o modificare le modalità di collaborazione di cui ai punti
precedenti secondo necessità, in accordo tra le stesse.
7. Per garantire il coordinamento delle attività e la loro corretta esecuzione vengono nominati
quattro referenti operativi, che definiranno di comune accordo le modalità di esecuzione della
collaborazione.
I referenti operativi sono:
a) Per il Comune di Bergamo: il responsabile della Servizio gestione alloggi Agenzia per la casa
sig. Tiziano Cipriani;
b) Per il Servizio per il diritto allo studio dell’Università degli Studi di Bergamo: sig. Vittorio Mores;
c) Per l’Accomodation Service dell’Università degli Studi di Bergamo: il referente della
Cooperativa Campus Italia, Sig. Giuseppe Pezzoli;
d) Per il Consiglio degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo: il Rappresentante protempore nel Comitato Regionale per il diritto allo studio universitario.
Bergamo, lì
Per il Comune di Bergamo, il Sindaco (Dott. Franco Tentorio)
___________________________
Per l’Università degli Studi di Bergamo, il Magnifico Rettore (Prof. Stefano Paleari)
___________________________
2
ALLEGATO N. 1) AL PUNTO 20
FRAMEWORK AGREEMENT
N°……………………
between
ALENIA AERMACCHI S.P.A. (hereinafter referred to as “AAEM”) a company subject to management and coordination
by Finmeccanica S.p.A. - with registered offices at Via Paolo Foresio 1, 21040 Venegono Superiore, (VA), Italy,
and
UNIVERSITA’ DI BERGAMO (hereinafter referred to as “UNIBG”) with registered offices at Via Salvecchio, 19, 24129
Bergamo, Italy, represented for the purpose of signing this Framework Agreement by the Rector Mr. Stefano Paleari, The
University of Bergamo acts through the Department of Industrial Engineering for the purposes of the present Framework
Agreement.
Hereafter referred to individually as “the Party” or collectively as “the Parties”.
Whereas:
- This Agreement is in no way intended to establish a partnership, joint venture or association of any kind between the
Parties. This Agreement shall not confer any right to the Parties to undertake commitments of any kind in the name
and/or on behalf of the other Party/Parties without the prior written consent of the latter.
- AAEM is a world leader in the market of military trainers and engine nacelle system, with relevant experience in the
design of anti-icing subsystems and the relative components of the latest, permanently involved into the evaluation,
the development and the test of new technologies related to the ice protection of aircraft and its subparts, such as
wing leading edge and engine inlet;
- UNIBG is involved in the research regarding drop impact on a variety of surfaces, including Superhydrophobic
Surfaces and in the past years it has accumulated the theoretical and experimental background to support the
development of the relevant technology and its application. Marengo has access to the facilities necessary to sustain
the basic research regarding drop impact and surface interaction which are necessary to conduct the tests and
technology development in the field of engine inlet anti-icing;
- the Parties - recognising strong complementary assets between their facilities and their testing and simulation
methodologies and awaring of the necessity to share the knowledge arising from scientific and technological expertise
in the field of anti-icing - has established a mutually beneficial relationship ruled by a Memorandum of Understanding
in 2007, terminated in 30th September 2010;
- the Parties, in accordance with this present Framework Agreement, will encourage joint and co-operative initiatives in
the field of anti-icing;
- the Parties wish to exchange information on testing conditions, technology development and implementation routes,
and innovative solutions for anti-icing systems for engine inlet.
IN LIGHT OF THE ABOVE, and constituting an integral and substantive part of this Agreement, the Parties
hereby agree and stipulate the following:
Article 1 - Definitions
‘Agreement’ shall mean this Framework Agreement.
‘Commencement Date’ shall mean the date from which this Agreement shall be in full force and effect.
‘Confidential Information’, shall mean any technical and/or commercial information, including, as a non exhaustive
example, any document, drawing, draft or project, material, know-how, knowledge, sample, formula, technological
demonstrator or prototype of a product or similar object or product in the care, custody or control of a Party which is
disclosed to the Receiving Party and which, at the time of disclosure, is recognised as being of a confidential or private
nature and which is notified to the Receiving Party. Any Confidential Information disclosed orally and/or visually shall be
identified as confidential at the time of disclosure and, in any case, promptly (within thirty (30) days at the latest)
confirmed in writing as Confidential Information of the Disclosing Party with all protection and restriction as to use and
disclosure applying during such thirty (30) days period.
‘Institutional Research’ means the fundamental research activities have done among universities and/or
research centers.
‘IPR’ means Industrial Property Right and shall include all patents, design, copyrights and other category of intellectual
property right capable of production under Italian law.
‘Party’ means a party of the present Agreement.
‘Parties’ means more Parties of the present Agreement.
Article 2 - Subject and Scope
2.1 Subject of the present Agreement is any future specific collaborations between the Parties with the aim to
investigate the applications of Superhydrophobic Surfaces and icing mitigation technologies in the aeronautical field
and to test its effectiveness in a relevant environment simulating operative conditions.
2.2 The Parties express their intention to hold meeting/s and tele/web-conferences for which the date, time and/or place
will be decided by mutual agreement.
2.3 Aim of the collaboration is to co-ordinate, as far as possible, the research activities in the fields of common interest,
as identifies hereafter, in order to avoid duplication and enhance efficiency and define an IPR guidelines for the
future collaborations into this Agreement.
2.4 Discussions between the Parties have resulted in the identification of the following area of common interest:
x Icing mitigation technologies (i.e. coating strategies with various wettabilities in order to reduce energy
consumption of de-icing systems, including the use of superhydrophobic surfaces and control of surface
wetness) for aeronautical applications.
Should the Parties be commonly interested in carrying out other activities other than those mentioned above, this
agreement can be extended to the new areas of interest, prior approval of the Department Council.
Article 3 - Modalities of co-operation
The modalities of co-operation can be the following:
- identification of specific fields of common interest;
- exchange of information;
- stimulation and establishment of a platform to promote, discuss and co-ordinate activities related to the field and
results thereof;
- conducting joint tests, research, and system or subsystem development/prototyping.
In case the Parties decide, under this Agreement, to implement the activities in subject, they shall, prior starting work and
on a case-to-case basis, conclude in advance, a relevant specific written Collaboration Agreement. This Collaboration
Agreement will be settled between AAEM and the Department of Industrial Engineering and will cover technical, legal
(including the responsibilities of each Party and intellectual property rights) and financial aspects as far as necessary.
The Department of Industrial Engineering will carry on the activities under the scientific responsibility of Mr. Marco
Marengo.
Article 4 - Costs
4.1 Each Party shall bear its own costs and expenditures in connection with the implementation of this Agreement.
4.2 There will be no transfer of money between the Parties in connection with this Agreement.
4.3 All cooperative activities undertaken by the Parties are subject to the availability of appropriate funds. The Parties
are entering into this Agreement with the express understanding that the Agreement itself does not give rise to a
claim for compensation for services for any one Party against any of the other Party.
Article 5 - Confidentiality
The treatment of all Confidential Information concerning the activities of the Parties exchanged in connection with this
Agreement is ruled by the Confidentiality Agreement signed on __________ 2011.
Article 6 - Obligations and Commitments
Nothing in this Agreement shall obligate AleniaAermacchi and the Department to enter into any contract/collaboration
agreement.
The written consent from AleniaAermacchi is required to enter any new collaboration which may be linked the themes
specified in article 2.4 of this agreement .
The term “collaboration” does not apply to Institutional Research, such as, but not limited to, PRIN (Progetti di Ricerca di
Interesse Nazionale), Regional or European Funding Programs, etc.
The above written consent must be provided by AleniaAermacchi within 30 days from the date of receipt of the
communication sent by the Department (letter with return receipt); should not any communication from AleniaAermacchi
arrive within this term, the consent is automatically given.
In any other case, should the Department, wish to enter a Research and Development Program/collaboration linked to
the themes specified in article 2.4 of this agreement other than the aeronautical applications, it will duly inform Alenia
Aermacchi of its intentions.
If within a period of twelve (12) months from the Commencement Date a collaboration agreement is not reached, the
Parties shall be free to pursue the ideas that each has brought to the fore individually, excluding the ideas of other
Parties. Otherwise each Party agrees not to be involved in competitor/similar R&D programs specified in article 2.4
before the earlier of (i) the period of validity of this Framework Agreement; or (ii) 1 year from the termination by a Party,
without the prior written consent of the other Party, which will not unreasonably denied.
Confidentiality of any information produced under this Agreement will be anyhow regulated by Article 5, and authorization
to participate in other programs will not automatically allow any disclosure.
Article 7 - Industrial Property Rights Guidelines
Any Industrial Property Rights arising from the activities in connection with this Agreement belongs to Alenia Aermacchi
S.p.A. and will be regulated by a specific collaboration agreement in accordance with the following guidelines:
7.1 all IPR in any product, material or design or other work created as a direct consequence of the implementation of a
specific Collaboration Agreement, shall vest solely in AAEM, except as specified in Conditions 7.2 and 7.3 below.
7.2 any IPR owned by a Party in any product, material, design or other work prior to the implementation of the Proposal
shall not transfer to the other Party or Parties under any circumstances.
7.3 Where any product, material, design or other work, the IPR of which is owned by UNIBG and/or AAEM, is further
developed or materially altered as a consequence of the implementation of the activities of a specific Collaboration
Agreement, then all IPR in that altered form shall vest in AAEM which shall agree a fair payment to UNIBG.
7.4 Should any IPR be created under Condition 7.1, then the Parties must be duly acknowledged as being a joint
author/creator by the signatories of this agreement in a way to be determined by them jointly.
7.5 Should any IPR arise under Condition 7.1, then AAEM shall be solely liable as Owner for any cost, damage or action
or loss, which might arise as a consequence of that ownership and shall indemnify the other Parties accordingly.
The indemnity in this clause will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party’s
negligence, breach of confidentiality or deliberate breach of this agreement
Article 8 - Applicable law
This contract is subject to Italian law. The parties agree to settle amicably whichever dispute that may arise from the
interpretation of this contract.
Otherwise, the Court of Bergamo will have the sole and exclusive jurisdiction over any disputes not amicably settled
(Art.25 c.p.c.).
Article 9 - Duration and termination
This Agreement shall come into force on the date set forth below and shall remain valid until termination upon the earlier
of: (i) the 25th September 2014; or (ii) termination by either Party on 10 days prior written notice to the others. This
Agreement can be prolonged or modify only by written amendment signed by the duly authorised representative of each
Party. This Agreement constitutes the entire agreement of the Parties and shall supersede any previous agreement
between the Parties relating to the subject matter of this Agreement, written or oral.
Expiration and or termination of this Agreement releases each Party from any obligations to the other Party, expressed or
implied herein, except as provided by Articles 5, 6, 7 and 8 above, which shall survive.
IN WITNESS WHEROF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed by their duly authorized
representatives.
AleniaAermacchi S.p.A.
Prof. Stefano Paleari
on Behalf of
University of Bergamo
____________________________
Signature
____________________________
Signature
___________________________
date
_____________________________
date
ALLEGATO N. 2 AL PUNTO 20
CONFIDENTIALITY AGREEMENT
This Agreement is entered into by:
ALENIA AERMACCHI S.P.A. a company subject to management and coordination by
Finmeccanica S.p.A. - with registered offices at Via Paolo Foresio 1, 21040 Venegono
Superiore, (VA), Italy,
And
UNIVERSITA’ DI BERGAMO Department of Industrial Engineering - Via Salvecchio, 19, 24129
Bergamo, Italy,
hereinafter referred to individually as the “Party” and jointly as the “Parties”.
-
-
Whereas:
To evaluate and define their potential collaboration in the field of anti-icing for aerospace
applications (hereinafter referred to as the “Scope”), the Parties hereby express their
intention to exchange the Confidential Information as defined herein below, provided that
such information and the use and protection of such information is subject to the terms and
conditions of this Agreement.
This Agreement is in no way intended to establish a collaboration agreement, joint venture or
association of any kind between the Parties. This Agreement is not aimed at imposing any
obligation on the Parties to enter into an additional contract. This Agreement shall not confer
any right to any Party to undertake commitments of any kind in the name and/or on behalf of
the other Parties without the prior written consent of the latter.
IN LIGHT OF THE ABOVE, and constituting an integral and substantive part of this
Agreement, the Parties hereby agree and stipulate the following:
Article 1 - Definitions
‘Agreement’ shall mean this Confidentiality Agreement.
‘Confidential Information’, shall mean any technical and/or commercial information, including,
as a non exhaustive example, any document, drawing, draft or project, material, know-how,
knowledge, sample, formula, technological demonstrator or prototype of a product or similar
object or product in the care, custody or control of a Party which is disclosed to the Receiving
Party and which, at the time of disclosure, is recognised as being of a confidential or private
nature and which is notified to the Receiving Party. Any Confidential Information disclosed orally
and/or visually shall be identified as confidential at the time of disclosure and, in any case,
promptly (within thirty (30) days at the latest) confirmed in writing as Confidential Information of
the Disclosing Party with all protection and restriction as to use and disclosure applying during
such thirty (30) days period.
‘Disclosing Party’ shall mean the party that in any way, directly or indirectly, supplies or makes
available the Confidential Information to the other Party(ies) under this Agreement.
‘Receiving Party’ shall mean the party(ies) that receives(receive) or obtains(obtain)
Confidential Information, directly or indirectly, from the Disclosing Party in connection with this
Agreement.
‘Party’ means a party of the present Agreement. The University of Bergamo acts through the
Department of Industrial Engineering for the purposes of the present Confidentiality Agreement
.
Article 2 - Use of Confidential Information
All Confidential Information made available by the Disclosing Party to the Receiving Party shall
be considered private, and as such:
x it, and any copies of such Confidential Information, shall at all times remain the exclusive
property of the Disclosing Party and shall be used by the Receiving Party exclusively for the
purpose of the Scope; neither the execution of this Agreement, nor the disclosure of any of
the Confidential Information, shall be construed as granting the Receiving Party a license
(whether expressly, by implication or otherwise), or any right to ownership, with respect to
1
such of the Confidential Information or any invention, patent application, patent, copyright, or
other intellectual property right now or hereafter owned or controlled by the Disclosing Party;
x it shall not be made accessible and/or disclosed to third parties and/or published at any time
without the express prior written authorisation of the Disclosing Party;
x it shall be returned to the Disclosing Party by the Receiving Party, together with any
documents (and no copy/sample shall be retained), or destroyed on request by the
Disclosing Party, providing a written statement attesting to the destruction, at any time upon
the written request of the Disclosing Party, and in any case, on the expiry date or date of
termination of this Agreement for whatever reason.
For the purposes of this Agreement, Confidential Information shall not be considered to include
information for which the Receiving Party is able to prove: (a) that such information was already
in the public domain at the time of communication; (b) that such information will enter the public
domain following publications authorised by the Disclosing Party or in any case for which it
gives its written consent; (c) that such information is already in its possession based on definite
and demonstrable proof at the time of its communication, provided that it was not acquired
directly or indirectly from the Disclosing Party; (d) that the disclosure of such Confidential
Information was imposed by law or by a measure of the legal authorities.
Article 3 - Obligations and Commitments
The Receiving Party undertakes to hold and maintain Confidential Information in strictest
confidence and use it exclusively for the Scope, applying the same degree of precaution and
care as it applies to protect its own Confidential Information of like importance, but in no case,
less than reasonable care. Any possible reverse engineering processes, including but not
limited to, de-compilation or disassembly methodologies, chemical analysis and other such
activities applicable to Confidential Information is prohibited. The Receiving Party undertakes
not to communicate Confidential Information to third parties and/or its employees or the
employees of its affiliated companies or subsidiaries, with the exception of those
representatives, employees, collaborators and consultants of the Receiving Party and its
affiliated companies or subsidiaries for whom it is absolutely necessary in order to realise the
Scope. The Receiving Party undertakes to assume responsibility towards the Disclosing Party
for any violations of this Agreement committed by these individuals for the duration of the
Agreement itself.
The obligations of the representatives, employees, collaborators and consultants of the
Receiving Party and its affiliated companies or subsidiaries provided for by this Agreement shall
be effective for the entire duration indicated in Article 4 below, even if these representatives and
employees leave the Receiving Party or the collaborators and consultants cease to supply their
services to the Receiving Party for any reason. In any event, each Receiving Party shall (i)
require each individual and/or individuals referenced in this Article, other than employees, to be
subject to a confidentiality agreement incorporating similar terms and conditions, and prior to
any such disclosure by the Receiving Party, the Receiving Party will provide to the Disclosing
Party any such confidentiality agreement, and (ii) acknowledge that, for the purposes of this
Agreement, its employees are bound by the provisions contained herein.
The Parties guarantee that the disclosure of their respective Confidential Information does not
infringe any intellectual and/or industrial property rights (trademarks, designs and models) held
by third parties.
Article 4 - Duration, expiry and termination of the Agreement before its expiry date
This Agreement shall be in force from 20st September 2011
This Agreement shall come into force as of of the date of the last signature and shall remain in
force for three (3) years from that date, after which it shall automatically expire.
The participation of any Party to this Agreement shall terminate:
(a) upon providing a thirty (30) days written notice by the terminating Party to the other
Parties; or
(b) in the event any Party shall default in carrying out any of the terms, conditions,
covenants or agreements herein contained, upon written notice, specifying the default,
which has been given to such defaulting Party by the non defaulting Party(ies);
In the event referred to herein in (b), the non-terminating or non-defaulting Parties, as the case
may be, have the option to either continue or terminate its participation to this Agreement.
Expiration or termination of this Agreement for any reason shall not relieve any Party of any
undertaking or obligation provided for by this Agreement, including, but not limited to, to
2
preserve Confidential Information received prior to expiration or termination in confidence
pursuant to Art. 4.
This Agreement, in addition that which is stated herein above, shall automatically terminate
upon the mutual written consent of all the Parties.
Notwithstanding the restitution of Confidential Information, the Receiving Party, including its
representatives, employees, collaborators and consultants and those of its affiliated companies
or subsidiaries, shall continue to be bound by the confidentiality obligation and by any other
obligation contained herein for a further three (3) years after the expiry date or date of
termination of this Agreement for whatever reason.
Article 5 - Severability
Should one of the Articles or a part of any of the Articles contained in this Agreement be, or at
any time become, invalid, illegal or unenforceable for any reason, said Article or part of any
such Article shall no longer be considered part of this Agreement, but the validity, lawfulness
and enforceability of the rest of the Agreement’s Articles or part of any such Article shall not be
affected and shall remain valid and effective to all legal effects, unless such Article or any part
of such Article was essential for the Parties in their intent to enter into this Agreement and the
Parties shall do their utmost in good faith to replace the invalid, illegal or inapplicable Article or
any part of any such Articles with one that, where possible, is consistent with the Parties’
original intent.
Article 6 - Applicable law and Arbitration
This contract is subject to Italian law. The parties agree to settle amicably whichever dispute
that may arise from the interpretation of this contract.
Otherwise, the Court of Bergamo will have the sole and exclusive jurisdiction over any disputes
not amicably settled (Art.25 c.p.c.).
Article 7 - Modification
No variation of this Agreement shall be effective unless it is in writing and signed by the Parties.
Article 8 – Miscellaneous
The Parties acknowledge that the exchange of any and all Confidential Information hereunder
may be subject to export laws and regulations of Italy and of any other country, if applicable,
and any use and disclosure of the Confidential Information will be in compliance with all such
laws and regulations. In any such event and in all circumstances the Receiving Party shall be
responsible for ensuring that it complies in full and in all respects with any applicable export
control legislation and any relevant export licence(s), guidelines, notices, codes of conduct,
instructions and/or other communications in relation to any such export.
The failure to exercise any right provided in this Agreement shall not be a waiver of prior or
subsequent rights.
Neither Party shall assign this Agreement or any of its rights or obligations under this
Agreement without the prior written consent of the other Party.
Article 9 - Communication
Any service or other communication made in compliance with this Agreement shall be made in
writing and specifically addressed to the competent Party as follows:
Alenia Aermacchi S.p.A.
ing. Paolo Foresio, 1
Via 21040 Venegono Superiore (VA),
Italia
Attenzione: Emanuele Merlo
Telefono: +390331813071
Facsimile: +390331869641
E- mail:
[email protected]
Università di Bergamo
Dept. Industrial Engineering
viale Marconi 5, 240044 Dalmine
Italia
Attenzione: Marco Marengo
Telefono: +39 0352052309
Facsimile: +39 0352052077
E- mail:
[email protected]
Any communication shall be delivered by hand or sent by registered post with return receipt or
fax to the address of the Party to which it is sent and shall be considered delivered when it is
received by the Party to which it is addressed and delivered to the Part’s address as indicated
above.
3
This Agreement is signed in one (1) originals by Alenia Aermacchi S.p.A. an in one (1) original
by each of the Parties’ authorized officers and representatives.
IN WITNESS WHEREOF, the Parties by their duly authorized officers and representatives, have
signed this Agreement in one (1) original counterparts and agreed that the effective date of this
Agreement is on 20 September 2011 (which is the date of first exchange of information between
them).
Alenia Aermacchi S.p.A.
Prof. Stefano Paleari
on Behalf of University of Bergamo
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Signature
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Name
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Position/Title
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Position/Title
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Date
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Date
For specific acceptance of the following clauses, to all legal effects, and particularly within the
meaning and for the purposes of Italian Civil Code article 1341:
Art. 4 - Duration, expiry and termination of the Agreement before its expiry date
Art. 6 - Applicable law and Arbitration
Alenia Aermacchi S.p.A.
Prof. Stefano Paleari
on Behalf of University of Bergamo
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Signature
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Name
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Position/Title
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Position/Title
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Date
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Date
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