L`IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA “D”
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L`IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA “D”
INFORMATIVA N. 158 – 28 MAGGIO 2015 TRIBUTI LOCALI L’IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA “D” • • • • Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92 Art. 13, comma 3, DL n. 201/2011 Art. 1, commi da 639 a 703, Legge n. 147/2013 DM 25.3.2015 Come noto, l’IMU relativa ai fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, va calcolata sul c.d. “valore contabile” risultante dall’applicazione degli specifici coefficienti fissati ogni anno dal MEF e di seguito riportati. Tale modalità va utilizzata anche per determinare la base imponibile TASI. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 28.05.2015 n. 158 - pagina 2 di 5 Come disposto dall’art. 13, comma 3, DL n. 201/2011, per determinare la base imponibile IMU va fatto riferimento all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. n. 504/92 e pertanto: • per i fabbricati iscritti in Catasto, alla rendita catastale rivalutata va applicato lo specifico moltiplicatore (“valore catastale”); • per i fabbricati classificabili nella categoria catastale “D”, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è necessario moltiplicare il valore di bilancio per gli specifici coefficienti aggiornati annualmente da un apposito DM (“valore contabile”); • per i fabbricati non iscritti in Catasto, diversi dai precedenti, assume rilevanza la c.d. “rendita proposta”. Tipologia fabbricato Base imponibile IMU Valore catastale (rendita rivalutata x moltiplicatore) Iscritto in catasto Classificabile cat. “D” − non iscritto in Catasto − posseduto da un’impresa − distintamente contabilizzato Non iscritto in Catasto, diverso dai precedenti Valore contabile (costo di bilancio x coefficiente ministeriale) Rendita “proposta” Quanto sopra è applicabile anche ai fini TASI. Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 675, Finanziaria 2014 “la base imponibile [TASI] è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 …”. FABBRICATO CAT. “D” ISCRITTO IN CATASTO Per gli immobili in esame, di proprietà di un’impresa o di un privato, la base imponibile IMU 2015 è determinata applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, il moltiplicatore fissato dal citato art. 13, comma 4, nelle seguenti misure: • cat. D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) • “altri” immobili cat. D 80 65 Esempio 1 La Melta srl è proprietaria di un capannone (cat. D/1), con rendita catastale di € 5.500. La base imponibile IMU è pari a € 375.375 (5.500 x 1,05 x 65). FABBRICATO CAT. “D” NON ISCRITTO IN CATASTO DISTINTAMENTE CONTABILIZZATO Con riguardo agli immobili di proprietà di un’impresa, la base imponibile IMU è così determinata: Ammontare costi di riferimento (al lordo quote ammortamento) all’1.1. dell’anno di tassazione X Coefficiente fissato annualmente con apposito DM = Base imponibile IMU COSTI DI RIFERIMENTO Al costo di acquisto / costruzione vanno aggiunte le eventuali spese incrementative, al lordo delle quote di ammortamento alla data dell’1.1 dell’anno di tassazione o, se successiva, alla data di acquisizione. Il costo complessivo tiene pertanto conto dei seguenti elementi: • costo di acquisto / costruzione (compreso il terreno); • spese incrementative; • oneri diretti (imposte, prestazioni, ecc.). RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 28.05.2015 n. 158 - pagina 3 di 5 Spese incrementative e momento di rilevanza Per le spese incrementative va considerato lo sfasamento tra l’anno di sostenimento e quello dal quale le stesse hanno rilevanza per la determinazione dell’IMU come di seguito evidenziato. Spese sostenute nel 2014 assumono rilevanza per la determinazione dell’IMU relativa al 2015 Spese sostenute nel 2015 non influenzano la determinazione dell’IMU dovuta per il 2015 (avranno rilevanza per il calcolo dell’imposta dovuta per il 2016) Fabbricati rivalutati Per gli immobili oggetto di rivalutazione (ad esempio, ex Legge n. 413/91, n. 342/2000, n. 448/2001, n. 266/2006, DL n. 185/2008, Legge n. 147/2013) l’importo della rivalutazione costituisce spesa incrementativa riferita all’anno di iscrizione in bilancio. Relativamente alla rivalutazione ex Legge n. 147/2013 si ritiene che la stessa abbia effetto “immediato” ai fini IMU, in quanto ai sensi del comma 3 del citato art. 5 la base imponibile per gli immobili in esame è determinata “secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’art. 17 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 ...”. La citata disposizione prevede che “per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell’esercizio d’impresa il valore è costituito dall’ammontare … che risulta dalle scritture contabili …”. Il “differimento” al 2016 del maggior valore attribuito all’immobile è riconosciuto “ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive” ex art. 1, comma 143, Legge n. 147/2013. COEFFICIENTI MINISTERIALI Per determinare l'IMU 2015 va fatto riferimento ai seguenti coefficienti fissati dal DM 25.3.2015. Anno 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Coefficiente 1,01 1,01 1,02 1,04 1,07 1,09 1,10 1,14 1,18 1,21 1,25 1,32 1,36 1,41 1,44 1,49 1,51 Anno 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 e prec. ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Coefficiente 1,54 1,58 1,63 1,67 1,73 1,76 1,78 1,81 1,90 1,99 2,07 2,25 2,42 2,59 2,76 2,94 3,11 Esempio 2 La Beta srl è proprietaria di un immobile, cat. D/1, non iscritto in Catasto (si ipotizzi che l’aliquota IMU 2014 sia pari a 8,00‰). Dalla contabilità sono desumibili i seguenti dati: Costo di acquisto (2008) € 400.000 coefficiente 1,14 Spese incrementative (2010) € 30.000 coefficiente 1,09 Valore contabile € 430.000 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 28.05.2015 n. 158 - pagina 4 di 5 Base imponibile IMU Acconto IMU 2015 Costo d'acquisto € 400.000 x 1,14 = € 456.000 Spese incrementative € 30.000 x 1,09 = € 32.700 € 488.700 € 488.700 x 8,00‰ x 50% = € 1.955 (cod. tributo “3925”) La determinazione dell’IMU con la modalità in esame è applicabile anche ai fabbricati c.d. “beni merce” per le imprese di costruzione, nonché a quelli di interesse storico – artistico ex art. 10, D.Lgs. n. 42/2004 (per tali ultimi immobili la base imponibile va ridotta al 50%). Fabbricati costruiti in economia o in appalto Per i fabbricati costruiti in economia o in appalto nel corso di più anni va utilizzato il coefficiente relativo all’anno in cui il fabbricato è divenuto idoneo all’uso o è stato utilizzato dal possessore. ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE IN CORSO D’ANNO Dalla precisazione contenuta nella RM 9.4.98, n. 27/E, secondo la quale per i fabbricati cat. D posseduti da imprese la base imponibile ICI (ora IMU) va determinata sulla base della rendita catastale a partire dall’anno successivo a quello di attribuzione della stessa (o di annotazione della rendita proposta nel Catasto) consegue che: fino all’anno di attribuzione della rendita la base imponibile IMU è determinata con riferimento al valore contabile, applicando gli appositi coefficienti ai costi di acquisto e incrementativi contabilizzati (il fabbricato è considerato infatti privo di rendita catastale) dall'anno successivo a quello di attribuzione della rendita o di annotazione della rendita "proposta" (DM n. 701/94) la base imponibile IMU è determinata con riferimento al valore catastale Conseguentemente, con riferimento all’IMU 2015, se la rendita catastale: • è stata attribuita nel 2014, la base imponibile IMU va determinata sulla base della rendita catastale; • è attribuita nel 2015, il valore di riferimento rimane quello contabile. Dal 2016 l’imposta sarà dovuta sulla base della rendita catastale. Si rammenta che in presenza di rendita catastale (anche se non aggiornata) la base imponibile IMU non può comunque essere determinata utilizzando il valore contabile, così come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 12.5.2010, n. 11435, in base alla quale inoltre: • l’attribuzione ex novo della rendita ad un immobile che ne è privo ha valore costitutivo, ossia non può avere effetto per la determinazione dell’imposta per i periodi precedenti; • per un immobile già censito la variazione della relativa rendita “per effetto di modifiche materiali debitamente denunciate,” ha valore ricognitivo – dichiarativo “e quindi va riferita all’epoca della variazione materiale che l’ha determinata, dovendosi commisurare l’imposta alla rendita catastale attribuita «tempo per tempo», sia pure ex post, dal competente ufficio erariale”. Effetti dell’attribuzione della rendita catastale Considerato che i chiarimenti forniti ai fini ICI sono applicabili anche ai fini IMU, come peraltro precisato dal MEF nella Circolare 18.5.2013, n. 3/DF, in caso di passaggio dal valore contabile a quello catastale è possibile tener conto di quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.2.2011, n. 3160, secondo la quale la base imponibile dei fabbricati di categoria D va calcolata utilizzando il metodo contabile solo fino a richiesta della rendita da parte del contribuente. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 28.05.2015 n. 158 - pagina 5 di 5 A seguito della richiesta lo stesso, anziché continuare ad applicare il metodo contabile, seppur in via precaria, diventa titolare di una “situazione giuridica nuova”, che gli consente di richiedere il rimborso di quanto pagato in eccesso (fermo restando l’eventuale obbligo di pagare una somma maggiore in presenza di accertamento in tal senso). IMMOBILI IN LEASING Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing, in base dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, soggetto passivo IMU è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Per tali immobili ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92: • il locatore / locatario, tramite la procedura “DOCFA”, possono determinare il valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dall’1.1 dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; • in mancanza della rendita proposta, il valore va determinato sulla base delle scritture contabili del locatore che è tenuto a fornire al locatario i dati necessari per il calcolo dell’IMU dovuta. Immobili riscattati Relativamente al leasing traslativo, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 26.3.2010, n. 7332, va considerato il valore contrattuale dell’immobile all’atto del riscatto determinato, oltre che dal prezzo di riscatto, da quanto versato a titolo di canone (quota capitale) o maxicanone, in quanto rappresentativi di un anticipato pagamento in forma rateale. Tale interpretazione trova giustificazione nel fatto che è possibile fare riferimento non solo al valore desumibile dalla contabilità / libro beni ammortizzabili ma anche a quanto desumibile dal contratto di leasing essendo lo stesso ricompreso tra “le scritture dell’imprenditore, elencate dall’art. 2214 c.c. (e più specificamente, in materia tributaria, dall’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)”. BASE IMPONIBILE IMU IMMOBILE RISCATTATO = PREZZO DI RISCATTO (iscritto in bilancio) + QUOTA CAPITALE CANONI e MAXICANONE INIZIALE, DESUMIBILI DAL CONTRATTO DICHIARAZIONE IMU 2015 Il comma 12-ter del citato art. 13 prevede che la dichiarazione IMU va presentata entro il 30.6 dell’anno successivo “a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti” ai fini IMU. Relativamente agli immobili di categoria D in esame va tenuto presente quanto segue. Nel corso del 2014 è stata attribuita la rendita definitiva o iscritta la rendita proposta oppure sono state contabilizzate spese incrementative (effetto dal 2015) Non va presentata la dichiarazione IMU (la rendita catastale o i costi incrementativi vanno considerati per determinare l’imposta solo a decorrere dal 2015) La rendita definitiva o quella proposta è stata attribuita o iscritta nel corso del 2013, oppure durante tale anno sono state contabilizzate spese incrementative (effetto dal 2014) Deve essere presentata dichiarazione IMU la L’aumento del valore contabile degli immobili categoria D posseduti da imprese per effetto dell’applicazione dei coefficienti ministeriali non costituisce “causa di variazione”, per la quale è richiesta la presentazione della dichiarazione. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]