CONSOB Comunicazione in materia di distribuzione di

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CONSOB Comunicazione in materia di distribuzione di
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UN NUOVO MODELLO DI DISTRIBUZIONE DI
STRUMENTI FINANZIARI IN ITALIA?
Le
Comunicazione CONSOB in materia di
distribuzione di strumenti finanziari
(I) Background
raccomandazioni
contenute
nella
Comunicazione si applicano, inter alia, nei
confronti di: SIM, imprese di investimento
europee con succursale in Italia, SGR, società
CONSOB, con la comunicazione n. 0092492
del 18 ottobre 2016 (la “Comunicazione”), ha
emanato alcune raccomandazioni, applicabili
di gestione europee con succursale in Italia,
gestori
di
fondi
alternativi
europei
con
succursale in Italia, intermediari ex art. 106 del
1
ai c.d. soggetti abilitati ( ), con riferimento alla
distribuzione di strumenti finanziari ai c.d.
clienti retail (2).
richiamare l’attenzione dei soggetti abilitati
sull’importanza di dotarsi di sistemi, procedure
e misure operative volte ad incrementare i
di
efficienza
succursale in Italia.
La Comunicazione trova applicazione tanto
Lo scopo della Comunicazione è quello di
livelli
TUB, banche italiane e banche europee con
e
trasparenza
con
riferimento alla distribuzione di strumenti
finanziari presso la clientela retail, al fine di
ridurre i rischi di comportamenti non in linea
con il dovere di perseguire il miglior interesse
della clientela.
(II) Ambito applicativo
nel caso in cui un soggetto abilitato emittente
agisca altresì quale collocatore/distributore dei
propri strumenti finanziari (c.d. self-placement)
sia nel caso in cui tale soggetto si avvalga di
altri
intermediari
abilitati
ai
fini
della
distribuzione.
Con
riferimento
agli
strumenti
finanziari
interessati dalla Comunicazione, CONSOB ha
chiarito che le raccomandazioni non trovano
applicazione ai c.d. fondi UCITS, in ragione
dei livelli di trasparenza e della liquidabilità
dell’investimento già propri di tale tipologia di
prodotti.
1 I.e. i soggetti indicati sub art. 1, comma 1, lett. r), del
TUF, nonché, inter alia, Poste Italiane – Divisione Servizi
di Banco Posta e gli agenti di cambio.
2
I.e. clienti diversi dai clienti professionali di diritto o su
richiesta.
(III) Contenuto delle raccomandazioni
La Comunicazione raccomanda che, ai fini
della distribuzione degli strumenti finanziari
alla clientela retail – e con l’obiettivo di un
In tal caso, tuttavia,
successivo listing di tali strumenti – ci si
dovranno:
avvalga di un mercato regolamentato ovvero
(i)
i soggetti abilitati
assumere le relative decisioni nel più
un sistema multilaterale di negoziazione
breve tempo possibile e, comunque,
(“MTF”).
entro il termine di sei mesi dalla data di
In particolare, le procedure e le modalità
adozione della Comunicazione, dandone
operative di tali mercati regolamentati o MTF
informativa alla CONSOB nell’ambito
dovrebbero essere tali da consentire:
delle comunicazioni periodiche di cui alla
(i)
(ii)
al
soggetto
emittente
gli
strumenti
Delibera n. 17297/2010;
finanziari, di immettere sul sistema una
(ii) valutare attentamente, sotto la propria
proposta di vendita pari all’intero importo
responsabilità, nell’ambito delle proprie
dell’emissione,
policy, che il processo di distribuzione in
sia
direttamente
che
avvalendosi di altri intermediari abilitati;
concreto
adottato
rispetti
adeguate
e
condizioni di trasparenza e di efficienza.
ai partecipanti al mercato di immettere
Inoltre, qualora un soggetto abilitato decida di
proposte in acquisto, in esecuzione o in
non
relazione ad ordini di clienti ovvero per
Comunicazione, lo stesso dovrà:
esigenze patrimoniali proprie, secondo
(i)
conformarsi
ai
principi
della
fornire una descrizione dettagliata dei
le applicabili procedure del mercato
presidi e delle modalità di distribuzione
regolamentato o dell’MTF.
adottate e della eventuale idoneità ad
Inoltre,
nella
fase
di
mercato
primario,
assicurare
la
liquidità
ovvero
la
CONSOB raccomanda di scorporare dal
liquidabilità delle posizioni assunte dagli
prezzo di regolamento le commissioni volte a
investitori;
remunerare l’attività dei distributori. Questo, in
(ii) dare informazioni in merito all’eventuale
ragione della possibilità che i clienti che
negoziazione degli strumenti finanziari
accedono al mercato regolamentato o all’MTF
su
non fruiscano del servizio di collocamento e
sistematica ovvero su sistemi di incrocio
non ne debbano quindi sostenere il costo.
o smobilizzo degli ordini dei clienti
Infine, la Comunicazione raccomanda ai
predisposti dagli intermediari stessi;
gestori di mercati regolamentati e/o MTF di
(iii) nel caso di sistemi di incrocio o
adottare procedure volte a rimuovere vincoli o
smobilizzo degli ordini dei clienti, fornire
ostacoli al collocamento diretto di strumenti
descrizione, inter alia, (a) delle modalità
finanziari sulle proprie piattaforme.
per la conclusione dei contratti; (b) della
(IV) “Comply or explain”
sistemi
di
internalizzazione
natura bilaterale o multilaterale delle
La Comunicazione ammette la possibilità che i
piattaforme; (c) delle regole di accesso
soggetti abilitati decidano di non aderire ai
al sistema; (d) delle regole relative al
principi e alle raccomandazioni contenuti nella
“matching” degli ordini; e (e) alle regole
stessa.
in materia di formazione dei prezzi.
Per ulteriori informazioni contattare:
Avv. LL.M. Luca A. Lo Po’
Email: [email protected]
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