CONSOB Comunicazione in materia di distribuzione di
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CONSOB Comunicazione in materia di distribuzione di
Via Amedei, 15 20123 - Milano Tel. +39 02 82 82 60 00 Fax +39 02 72 00 34 43 5 floor, North Side 7/10 Chandos Street Cavendish Square London W1G 9DQ Tel +44(0)20 7631 2061 Fax +44 (0)20 7631 2070 UN NUOVO MODELLO DI DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI IN ITALIA? Le Comunicazione CONSOB in materia di distribuzione di strumenti finanziari (I) Background raccomandazioni contenute nella Comunicazione si applicano, inter alia, nei confronti di: SIM, imprese di investimento europee con succursale in Italia, SGR, società CONSOB, con la comunicazione n. 0092492 del 18 ottobre 2016 (la “Comunicazione”), ha emanato alcune raccomandazioni, applicabili di gestione europee con succursale in Italia, gestori di fondi alternativi europei con succursale in Italia, intermediari ex art. 106 del 1 ai c.d. soggetti abilitati ( ), con riferimento alla distribuzione di strumenti finanziari ai c.d. clienti retail (2). richiamare l’attenzione dei soggetti abilitati sull’importanza di dotarsi di sistemi, procedure e misure operative volte ad incrementare i di efficienza succursale in Italia. La Comunicazione trova applicazione tanto Lo scopo della Comunicazione è quello di livelli TUB, banche italiane e banche europee con e trasparenza con riferimento alla distribuzione di strumenti finanziari presso la clientela retail, al fine di ridurre i rischi di comportamenti non in linea con il dovere di perseguire il miglior interesse della clientela. (II) Ambito applicativo nel caso in cui un soggetto abilitato emittente agisca altresì quale collocatore/distributore dei propri strumenti finanziari (c.d. self-placement) sia nel caso in cui tale soggetto si avvalga di altri intermediari abilitati ai fini della distribuzione. Con riferimento agli strumenti finanziari interessati dalla Comunicazione, CONSOB ha chiarito che le raccomandazioni non trovano applicazione ai c.d. fondi UCITS, in ragione dei livelli di trasparenza e della liquidabilità dell’investimento già propri di tale tipologia di prodotti. 1 I.e. i soggetti indicati sub art. 1, comma 1, lett. r), del TUF, nonché, inter alia, Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta e gli agenti di cambio. 2 I.e. clienti diversi dai clienti professionali di diritto o su richiesta. (III) Contenuto delle raccomandazioni La Comunicazione raccomanda che, ai fini della distribuzione degli strumenti finanziari alla clientela retail – e con l’obiettivo di un In tal caso, tuttavia, successivo listing di tali strumenti – ci si dovranno: avvalga di un mercato regolamentato ovvero (i) i soggetti abilitati assumere le relative decisioni nel più un sistema multilaterale di negoziazione breve tempo possibile e, comunque, (“MTF”). entro il termine di sei mesi dalla data di In particolare, le procedure e le modalità adozione della Comunicazione, dandone operative di tali mercati regolamentati o MTF informativa alla CONSOB nell’ambito dovrebbero essere tali da consentire: delle comunicazioni periodiche di cui alla (i) (ii) al soggetto emittente gli strumenti Delibera n. 17297/2010; finanziari, di immettere sul sistema una (ii) valutare attentamente, sotto la propria proposta di vendita pari all’intero importo responsabilità, nell’ambito delle proprie dell’emissione, policy, che il processo di distribuzione in sia direttamente che avvalendosi di altri intermediari abilitati; concreto adottato rispetti adeguate e condizioni di trasparenza e di efficienza. ai partecipanti al mercato di immettere Inoltre, qualora un soggetto abilitato decida di proposte in acquisto, in esecuzione o in non relazione ad ordini di clienti ovvero per Comunicazione, lo stesso dovrà: esigenze patrimoniali proprie, secondo (i) conformarsi ai principi della fornire una descrizione dettagliata dei le applicabili procedure del mercato presidi e delle modalità di distribuzione regolamentato o dell’MTF. adottate e della eventuale idoneità ad Inoltre, nella fase di mercato primario, assicurare la liquidità ovvero la CONSOB raccomanda di scorporare dal liquidabilità delle posizioni assunte dagli prezzo di regolamento le commissioni volte a investitori; remunerare l’attività dei distributori. Questo, in (ii) dare informazioni in merito all’eventuale ragione della possibilità che i clienti che negoziazione degli strumenti finanziari accedono al mercato regolamentato o all’MTF su non fruiscano del servizio di collocamento e sistematica ovvero su sistemi di incrocio non ne debbano quindi sostenere il costo. o smobilizzo degli ordini dei clienti Infine, la Comunicazione raccomanda ai predisposti dagli intermediari stessi; gestori di mercati regolamentati e/o MTF di (iii) nel caso di sistemi di incrocio o adottare procedure volte a rimuovere vincoli o smobilizzo degli ordini dei clienti, fornire ostacoli al collocamento diretto di strumenti descrizione, inter alia, (a) delle modalità finanziari sulle proprie piattaforme. per la conclusione dei contratti; (b) della (IV) “Comply or explain” sistemi di internalizzazione natura bilaterale o multilaterale delle La Comunicazione ammette la possibilità che i piattaforme; (c) delle regole di accesso soggetti abilitati decidano di non aderire ai al sistema; (d) delle regole relative al principi e alle raccomandazioni contenuti nella “matching” degli ordini; e (e) alle regole stessa. in materia di formazione dei prezzi. Per ulteriori informazioni contattare: Avv. LL.M. Luca A. Lo Po’ Email: [email protected] Tel: +39 02 82 82 60 00