FTA 2015 - Formazione Tecnico Applicativa

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FTA 2015 - Formazione Tecnico Applicativa
DIRETTIVA MACCHINE
NORME ARMONIZZATE APPLICABILI
SOLUZIONI TECNICHE
Ordine Ingegneri di Taranto (TA), 23 Settembre 2015
FTA 2015 – Formazione Tecnico Applicativa
PORTE, CANCELLI E BARRIERE
Le norme di sicurezza nelle automazioni:
dalla UNI 8612 alla Direttiva macchine 2006/42CE
UNI 8612  definire i criteri costruttivi e i dispositivi di sicurezza
per cancelli e portoni motorizzati.
Direttiva macchine 89/392/CE – recepita con il DPR 459 del 1996
98/37 CE  stabilire i requisiti di sicurezza per l’uso di porte, garage,
cancelli motorizzati per uso industriale e commerciale
2006/42 CE  inserisce il concetto di ”quasi macchina”
in vigore dal 29 dicembre 2009 recepita
il 27 gennaio 2010 dal DLgs N° 17
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NOVITA’
dal 1°Luglio 2013 è entrato in vigore il


“Regolamento Prodotti da Costruzione CPR n° 305/11”
Il quale non ha necessitato di un decreto di recepimento ma è diventato
applicabile immediatamente.

abroga la CPD Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 CE
•
sostanzialmente il fabbricante del cancello (parte strutturale) deve
redigere una Dichiarazione di Prestazione DoP (Declaration of
Performance) prevista dall’Art. 11 del CPR.
•
L’installatore ha il diritto di richiedere questa dichiarazione sancito
dall’Art. 4 del CPR. Questa DoP (Allegato III) riporta oltre alla
Dichiarazione di Conformità anche una serie di caratteristiche tecniche
del cancello dal punto di vista strutturale.
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La dichiarazione di prestazione non è richiesta nei seguenti casi:
a) Se il cancello è fabbricato in un unico esemplare o su specifica del
committente in un processo non in serie a seguito di una specifica
ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione
da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza
dell’incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione.
b) Il cancello è fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive
opere di costruzione.
c) Se il cancello è fabbricato con metodi atti alla conservazione del patrimonio
e mediante un procedimento non industriale per il restauro di opere
protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro
particolare valore architettonico o storico.
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La dichiarazione di prestazione non è richiesta nei seguenti casi:
Il fabbricante del cancello (parte strutturale) può mettere a disposizione la
DoP in forma cartacea o su supporto elettronico (CPR art. 7 comma 1)
ma se l’installatore la richiede in forma cartacea ha diritto ad ottenerla.
(CPR art. 7 comma 2)
In alternativa, il fabbricante può rendere disponibile la DoP sun un sito web
ai sensi dell’art. 60 del CPR.
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La dichiarazione di prestazione non è richiesta nei seguenti casi:
Di fronte ai 3 casi a,b,c, descritti prima o se si motorizza un cancello
esistente,
resta immutata la situazione di responsabilità dell’installatore come
costruttore di una macchina e pertanto estesa anche sulla parte strutturale
ma si crea l’opportunità di acquisire la “dichiarazione DoP dal fabbro” il
quale volontariamente può redigerla anche se non obbligatoria per cancelli
esistenti.
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1° Luglio 2014 , OBBLIGATORIA LA MARCATURA CE di tutte le
carpenterie metalliche (acciaio ed alluminio):
Con l’entrata in vigore della Norma EN 1090-1/2012 i produttori delle
carpenterie metalliche in acciaio ed alluminio sono normati dal CPR 305/11
a marcare CE il proprio serramento e di conseguenza obbligati a rilasciare
la dichiarazione di prestazione DoP.
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FUNZIONANTE
CANCELLO
AUTOMATICO
SICURO
CERTIFICATO
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NORME
La Direttiva stabilisce la presunzione di conformità ai propri requisiti essenziali
per i prodotti che soddisfino le NORME ARMONIZZATE, elaborate dagli Istituti
Europei di Normazione
CEN, CENELEC, ETSI.
Le norme tecniche aiutano l’installatore a garantire i livelli minimi di sicurezza
su impianti soggetti a direttive europee.
UNI-EN 12453
UNI-EN 12445
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La Direttiva Macchine
Il Fabbricante deve:
 predisporre il
FASCICOLO TECNICO
 redigere la DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’

apporre la
MARCATURA CE sulla porta motorizzata.
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Fascicolo Tecnico
Il FASCICOLO TECNICO deve contenere :
 Il disegno complessivo della porta motorizzata.
 Lo schema dei collegamenti elettrici e dei circuiti di
comando.
 I manuali di installazione e manutenzione della
motorizzazione e dei componenti.
 L’ Analisi dei Rischi comprendente:
• l’elenco dei requisiti essenziali previsti nella DM;
• l’elenco dei rischi presentati dalla porta motorizzata e la
descrizione delle soluzioni adottate.
Le Istruzioni per l’uso e le avvertenze generali per la
sicurezza (consegnarne copia all’utilizzatore).
 Il Registro di Manutenzione (consegnarne copia all’utilizzatore).
 La Dichiarazione CE di Conformità (consegnarne COPIA all’utilizzatore).
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NOVITA’ 2015
FAAC
realizzerà la
DOCUMENTAZIONE
di
LEGGE
del
FASCICOLO TECNICO
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EN 12453
LIVELLO MINIMO DI PROTEZIONE DA ADOTTARE PER IL BORDO PRINCIPALE DI CHIUSURA
Tipologia di utilizzo della porta
Tipologia dei
comandi di
attivazione della
porta
Gruppo 1
Persone informate
(uso in area PRIVATA)
Gruppo 2
Persone informate
(uso in area PUBBLICA)
Gruppo 3
Persone NON informate
(uso illimitato)
Comando a uomo
presente
(es. comando a
pulsante da mantenere
premuto)
Livello di sicurezza A
Controllo a pulsante
Non esistono obblighi di
installazione di dispositivi
di protezione
Livello di sicurezza B
Controllo a pulsante
con chiave
Non esistono obblighi di
installazione di dispositivi
di protezione
È vietato utilizzare il
comando a uomo
presente in questa
situazione
Comando a distanza
e chiusura in vista
(es. Infrarosso)
Livello di sicurezza C
oppure
Protezione E
Livello di sicurezza C
oppure
Livello di sicurezza E
Comando a distanza
e chiusura NON in
vista
(es. onde radio)
Comando
AUTOMATICO
(es. comando di
chiusura temporizzata)
Livello di sicurezza
C
oppure
Livello di sicurezza E
Livello di sicurezza
CeD
oppure
Livello di sicurezza E
Livello di sicurezza
CeD
oppure
Livello di sicurezza E
Livello di sicurezza
CeD
oppure
Livello di sicurezza E
Livello di sicurezza
CeD
oppure
Livello di sicurezza E
Livello di sicurezza
CeD
oppure
Livello di sicurezza E
Livello di sicurezza
CeD
oppure
Livello di sicurezza E
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EN 12453
EN 12445
Limitazione delle Forze
IMPATTO
1400N
Fd
SCHIACCIAMENTO
Fd= Forza Dinamica
Fs
Fs= Forza Statica
Fe= Forza Residua
Fe
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Franchi di Sicurezza
La EN 12453 prevede altre misure di sicurezza. La realizzazione di distanza (franchi) tra
le parti in movimento può eliminare i rischi di schiacciamento, cesoiamento,
convogliamento, a condizione che le distanze adottate siano scelte in funzione della
parte del corpo esposta al pericolo (per es. 25 mm evitano lo schiacciamento delle dita,
8 mm evitano l’introduzione delle dita). Si possono aggiungere ripari quali rivestimenti
con profili in gomma oppure schemi fissi di protezione.
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Franchi di Sicurezza
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Franchi di Sicurezza
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Franchi di Sicurezza
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Soluzioni Tecniche
Per l’applicazione della Norma EN 12445 le soluzioni attualmente possibili sono:
1)Motorizzazioni 24 VDC
•REGOLAZIONI SU SCHEDA ELETTRONICA.
•ENCODER VIRTUALI e COSTE DI SICUREZZA di tipo C - categoria 2 certificate
secondo la norma EN12978.
2)Motorizzazioni 230 VAC
•REGOLAZIONI SU SCHEDA ELETTRONICA.
•ENCODER INCREMENTALI e COSTE DI SICUREZZA di tipo C categoria 2,
certificate secondo la norma EN12978.
3)Motorizzazioni 230 VAC
•REGOLAZIONI SU SCHEDA ELETTRONICA.
•ENCODER ASSOLUTI e PROFILI PASSIVI DI GOMMA.
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Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Dlgs. 106/2009,
ripubblicato il 3 Agosto 2009 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
riscrive il Testo Unico 81/2008 che aveva abrogato il D.Lgs. 626/94,
prescrive:un generale obbligo di rispondenza delle vecchie attrezzature di lavoro
a requisiti generali di sicurezza.
Un’attrezzatura di lavoro è qualsiasi macchina o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro.
Si noti che luogo di lavoro può anche essere un condominio.
Il responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro è:
Il datore di lavoro o l’RSPP o l’Amministratore di Condominio
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Manutenzione
La manutenzione è obbligatoria?
Chi è responsabile della mancata manutenzione?
La manutenzione delle macchine, per cui anche le porte e cancelli automatici,
deve essere eseguita secondo quanto previsto dal costruttore nel relativo piano di
manutenzione.
La manutenzione è a carico del proprietario che diviene responsabile della
corretta esecuzione.
L’installatore deve informare il proprietario e può proporre contratti di
manutenzione.
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Manutenzione
Negli ambienti di lavoro
L’attuale Testo Unico sulla Sicurezza 106/2009 recita:
CAPO III- Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 15 - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
punto 1 - Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro sono:
Lett. Z - la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione
dei fabbricanti.
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Adeguamento impianti
Negli ambienti di lavoro
L’attuale Testo Unico sulla Sicurezza 106/2009 recita:
CAPO III- Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 15 - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
punto 1 - Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
Lett. C - l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico.
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EN 16005
Porte automatiche pedonali
Porte automatiche pedonali
su vie di fuga
EN 16005
Norma armonizzata applicabile alle
Sistema antipanico
Porta automatica
porte automatiche pedonali
con sfondamento
equipaggiata
con sensori
a doppia tecnologia
controllati e monitorati
O
Funzionamento
LOW ENERGY
Totale
o
Motorizzazione
RIDONDANTE
con PL=D
PL = performance level
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EN 16005 - Porte pedonali motorizzate
Sicurezza in uso, Requisiti e metodi di prova
DOPO EN16005
PRIMA EN16005
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EN 16005 - RIASSUMENDO
PRIMA EN16005
DOPO EN16005
Se la maggiore parte
dei utilizzatori sono
anziani, bambini,
malfermi o disabili è
ASSOLUTAMENTE
VIETATO il
CONTATTO.
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DM n° 37 del 22 gennaio 2008
del Ministero dello Sviluppo Economico
Disposizioni in materia di attività di installazione di impianti
all’interno degli edifici
dagli addetti del settore chiamata anche:
“Nuova legge 46/90”
Pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2008
in vigore dal 27 marzo 2008
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Il campo di applicazione
ART. 1
Comma 1
•Uso civile e non civile: per tutti gli impianti posti al servizio degli
edifici INDIPENDENTEMENTE DALLA DESTINAZIONE D’USO
collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.
•In pratica il DM si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici
•Il decreto si applica anche agli impianti realizzati nelle pertinenze
degli edifici
In pratica con il DM 37 cade la distinzione tra edificio civile e
non civile ai fini dell’applicazione della legge
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Il campo di applicazione
ART. 1
Comma 2 Lettera a: “Impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, nonché
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
e gli impianti di porte, cancelli e barriere”
Novità :
Introdotti ex novo gli impianti per l’automazione di porte,
cancelli e barriere.
Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
erano nella lettera b).
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Il campo di applicazione
ART. 1
Comma 3: “Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a
requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa
comunitaria*, ovvero di normativa specifica, non sono
disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente
decreto”
* In questa accezione per normativa comunitaria si intende
Direttiva Comunitaria
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Il campo di applicazione
DM 37
Impianti per porte ,
cancelli e barriere fino
al punto di
allacciamento elettrico
della automazione
ART. 1
Direttiva Macchina e
Prodotti da Costruzione
Installazione
dell’Automazione per porte ,
cancelli e barriere a partire
dall’allacciamento
elettrico(equipaggiamento
elettrico = bordo macchina)
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Il campo di applicazione
Impianto
complesso (limiti
indicati dall’art.5)
SI
NO
ART. 5-6-7
Progetto del
professionista
Progetto del
responsabile tecnico
dell’impresa
I progetti, in entrambi i casi devono contenere almeno gli schemi
dell’impianto (intesi come come descrizione funzionale ed effettiva
dell’opera) (art. 6 comma 4 e art. 7 comma 2), e, nei casi di progetto di
impianti complessi, relazione tecnica con particolare riguardo alla tipologia
e alle caratteristiche dei materiali utilizzati (per esempio le certificazioni di
prodotto da parte di organismi notificati se esistenti!).
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Progettazione impianti
Limiti che definiscono il caso di progetto (ci limitiamo al caso di
impianto elettrico) a cura del professionista o del responsabile tecnico
dell’impresa installatrice
Si ribadisce che l’automazione per porte , cancelli
e barriere rientra nella Direttive Macchina e
Prodotti da Costruzione e pertanto non ricade
nell’obbligo del progetto ai sensi del DM 37.
Ricade nell’obbligo del progetto ai sensi del DM
37 la parte dell’impianto fino al punto di
allacciamento elettrico dell’automazione.
Impianti elettrici per utenze
condominiali o domestiche > 6kw
Oppure
SI
Progetto obbligatorio a
cura del professionista
utenze domestiche > 400mq
NO
Immobili adibiti ad attività produttive,
al commercio, terziario e ad altri usi se
alimentati in MT (>1000V)
SI
Oppure
Potenza impegnata >6kw
Oppure
Superficie > 200mq
NO
Progetto obbligatorio a
cura del responsabile
tecnico dell’impresa
installatrice
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Il campo di applicazione
DM 37
Dichiarazione di
conformità
dell’impianto per porte
, cancelli e barriere
fino al punto di
allacciamento elettrico
della automazione
ART. 7
Direttiva Macchina e
Prodotti da Costruzione
Dichiarazione CE
(fascicolo tecnico ecc.)
dell’Automazione per
porte , cancelli e
barriere a partire
dall’allacciamento
elettrico(equipaggiamen
to elettrico = bordo
macchina)
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GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE
BUON LAVORO
Marco Melotti +393406378483
[email protected]