Legge 19 luglio 1988 n. 312
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Legge 19 luglio 1988 n. 312
Legge 19 luglio 1988 n. 312 (1) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia per l’istituzione di un Centro per l’assistenza all’infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986 Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) per la istituzione di un centro per l’assistenza all’infanzia a Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all’accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 dello accordo stesso. Art. 3. 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni annue per il triennio 1988-1990, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l’anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 500 milioni per i medesimi anni 1988, 1989 e 1990, a carico della gestione della riserva del fondo lire UNRRA di cui al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019 . 2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L’INFANZIA PER L’ISTITUZIONE DI UN CENTRO PER L’ASSISTENZA ALL’ INFANZIA IN FIRENZE, FIRMATO A NEW YORK IL 23 SETTEMBRE 1986 Traduzione non ufficiale Il presente accordo viene concluso tra il Governo della Repubblica italiana (governo) e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) per definire i termini, le condizioni e il finanziamento per l’istituzione e il funzionamento di un centro per lo studio, la ricerca, l’informazione e l’educazione nel campo dell’assistenza all’infanzia, da ubicarsi in locali dell’istituto degli Innocenti in Firenze secondo quanto dispone l’articolo 3 dell’accordo firmato il 23 settembre 1986 dal governo e dalle Nazioni Unite. A tali fini il governo e lo UNICEF convengono quanto segue. Articolo 1. L’UNICEF istituirà in Italia un ufficio con sede in locali dell’istituto degli innocenti di Firenze, da identificarsi d’intesa con l’amministrazione di detto istituto. Articolo 2. L’ufficio avrà il compito di realizzare e rendere operativo un centro per lo studio, la ricerca, l’informazione e l’educazione per l’assistenza all’infanzia. Articolo 3. Il governo finanzierà l’ufficio UNICEF e il funzionamento del centro mediante il pagamento di una somma di lire tre miliardi cinquecento milioni annui per la durata di tre anni, in parte con fondi da prelevarsi dalla riserva del fondo lire UNRRA, in parte attraverso l’aumento della propria contribuzione volontaria all’UNICEF. Articolo 4. L’UNICEF destinerà la somma indicata all’articolo 3 alla copertura delle spese occorrenti per l’adattamento e l’uso dei locali, nonché per l’ufficio UNICEF ed il funzionamento del centro, inclusi i costi del personale di cui all’articolo 7, di qualsiasi esperto in missione per le Nazioni Unite in connessione con l’ufficio o con il centro e dei membri del comitato consultivo di cui all’articolo 8 , escludendosi qualsiasi ulteriore apporto finanziario da parte del Governo. Articolo 5. La titolarità dei poteri e la responsabilità per il funzionamento del centro faranno capo all’UNICEF, che si avvarrà della cooperazione dell’Istituto degli Innocenti. 2 Articolo 6. L’UNICEF e l’istituto degli innocenti concluderanno una convenzione, in conformità alle clausole del presente accordo, per regolare l’uso dei locali e per stabilire i termini e le condizioni della loro cooperazione ai fini del funzionamento del centro. Articolo 7. L’amministrazione dell’ufficio UNICEF e il funzionamento del centro saranno affidati ad un direttore nominato dall’UNICEF, che sarà coadiuvato da non più di sei funzionari nominati secondo i regolamenti delle Nazioni Unite e che godranno dello statuto internazionale. Il restante personale occorrente per l’ufficio e per il funzionamento del centro sarà assunto o altrimenti reperito localmente. Articolo 8. Il direttore sarà assistito, per quanto attiene alle fondamentali questioni di indirizzo, da un comitato consultivo composto da quattro rappresentanti dell’UNICEF, da due rappresentanti del governo e da due rappresentanti dello Istituto degli Innocenti. Articolo 9. I privilegi e le immunità previsti dalla convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite adottata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui l’Italia è divenuta parte il 3 febbraio 1958, saranno applicati all’ufficio, ai suoi locali, proprietà, redditi ed altri beni connessi con il funzionamento del centro. Essi saranno altresì applicati, nei limiti specificati per ciascuna categoria dalla citata convenzione, al direttore e ai funzionari di cui all’articolo 7 , ai rappresentanti dell’UNICEF in seno al comitato consultivo di cui all’articolo 8 , limitatamente alla loro partecipazione ai lavori del comitato stesso, nonché agli esperti in missione per le Nazioni Unite in connessione con l’ufficio o con il centro. Articolo 10. Qualsiasi controversia tra il governo e lo UNICEF concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo, che non potesse essere risolta attraverso negoziati diretti o mediante altro mezzo concordato tra le parti oppure ai termini dell’articolo VIII della convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, verrà demandata per la decisione definitiva ad un tribunale composto di tre arbitri, di cui uno da nominarsi dal governo, uno dallo UNICEF e il terzo da scegliersi d’intesa tra i due predetti arbitri o, in difetto di tale intesa, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. Articolo 11. Il presente accordo entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio tra le parti di uno strumento di ratifica del governo e di uno strumento relativo ad un atto formale di conferma da parte dell’UNICEF per il tramite delle Nazioni Unite. 3 Articolo 12. Il presente accordo avrà la durata di tre anni e potrà essere prorogato mediante scambio di lettere tra il Governo e l’UNICEF. Fatto in inglese, in doppio originale, a New York il 23 settembre 1986. Entrata in vigore dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia per l’istituzione di un centro per la assistenza all’infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986. Il giorno 9 agosto 1988 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il fondo delle Nazioni Unite per l’assistenza all’infanzia per l’istituzione di un centro per l’assistenza all’infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 luglio 1988, n. 312, pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 4 agosto 1988. In conformità dell’art.11, l’accordo entra in vigore il 10 agosto 1988. Note (1) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1997, n. 135 S.O. 4