Misitano 17 febbraio 2011

Transcript

Misitano 17 febbraio 2011
• Incontro del 17.02.2011 presso la sede di
Genova della Confindustria sul tema:
Nautica da diporto e Dogane
Matilde Misitano
Direzione Regionale per la
Liguria
Nautica da diporto e Dogane
Navigazione delle unità da diporto
fonte normativa internazionale
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
Montego Bay 10 dicembre 1982 .
Convenzione relativa all’ammissione temporanea
Istambul 26 giugno 1990
fonte normativa comunitaria
Reg.CEE n. 2913/1992 art. 137
Reg.CEE n. 2454/1993 art. 553 e sgg
Nautica da diporto e Dogane
fonte normativa nazionale
Codice Navigazione artt.213/218
D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171
Codice della navigazione da diporto
D. Interm. 29/7/2008 n. 146
Regolamento di attuazione
D.P.R 23 gennaio 1973 n. 43 T.U.L.D
D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633
Nautica da diporto e Dogane
DEFINIZIONI DI BASE
Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da
diporto.
Natante da diporto:unità a remi, o con lunghezza=< a 10 m
.
Imbarcazione da diporto:unità con lunghezza > 10 m< 24 m.
Nave da diporto: unità con lunghezza > a 24 m.
Nautica da diporto e Dogane
Convenzione Montego Bay
Per tutte le imbarcazioni comprese quelle da diporto
Navigazione in alto mare
stretto collegamento tra nave e bandiera, comprovato
dai documenti di bordo
(Le unità non iscritte nei registri non sono autorizzati a navigare
fuori dalle acque territoriali)
Navigazione nelle acque territoriali
Libertà di “ passaggio inoffensivo”
Nautica da diporto e Dogane
D.P.R. 26 aprile 1977 n. 816 art. 1
determinazione delle linee di base a partire dalle
quali e' misurata la larghezza del mare territoriale
italiano. (12 miglia)
Nautica da diporto e Dogane
Posizione giuridica delle unità da diporto nelle nostre acque
A) bandiera italiana
B) bandiera Stato membro UE
C) bandiera Stato extra-UE
A e B = libera permanenza nelle acque territoriali e nelle
acque interne (tra gli Stati Membri libera circolazione delle merci,
delle persone, dei servizi e dei capitali – Art 3 lett.c Trattato C.E)
C
= regime di ammissione temporanea
Nautica da diporto e Dogane
Articolo 3
un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati
membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle
persone, dei servizi e dei capitali;
Nautica da diporto e Dogane
Comunità Europea e Territorio della Comunità
“Stato membro e territorio di uno Stato membro, il
territorio di ciascuno Stato membro della Comunità cui
si applica il trattato che istituisce la Comunità europea,
conformemente all’art. 299…..”
(art. 5 p. 2 Dir. 2006/112/CE)
Nautica da diporto e Dogane
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI
(Non appartenente alla C.E)
Articolo 182 T.C.E.
Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i
paesi e i territori non europei che mantengono con la
Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle
relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito
chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'allegato II del presente trattato.
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
ALLEGATO II T.C.E
— Groenlandia
— Nuova Caledonia e dipendenze
— Polinesia francese
— Terre australi ed antartiche francesi
— Isole Wallis e Futuna
— Mayotte
— Saint Pierre e Miquelon
— Aruba
— Antille Olandesi:
— Bonaire
— Curaçao
— Saba
— Sint Eustatius
— Sint Maarten
— Anguilla
— Isole Cayman
— Isole Falkland
— Georgia del Sud e isole Sandwich
del Sud
— Montserrat
— Pitcairn
— Sant'Elena e dipendenze
— Territori dell'Antartico britannico
— Territori britannici dell'Oceano
indiano
— Isole Turks e Caicos
— Isole Vergini britanniche
— Le Bermude
Nautica da diporto e Dogane
TERRITORI CHE FANNO PARTE DEL TERRITORIO
DOGANALE DELLA COMUNITA’ – ( NON ARMONIZZATI IVA)
(art. 6 p. 2 Dir. 2006/112/CE)
1.
2.
3.
4.
5.
Monte Athos
Isole Canarie
Dipartimenti francesi d’oltremare
Isole Aland
Isole Anglo-Normanne
Gibilterra è un territorio d’oltremare del Regno Unito ( art. 299 p.3
T.C.E.) ma non fa parte dell’unione doganale (Merci soggette a
Dazi)
Nautica da diporto e Dogane
Regime dell'ammissione temporanea
art. 137 Reg. CE 2913/92
Il regime dell'ammissione temporanea permette
l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunita', in
esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e
senza che siano soggette alle misure di politica
commerciale, di merci non comunitarie destinate ad
essere riesportate senza aver subito modifiche, ad
eccezione del loro deprezzamento normale dovuto
all'uso che ne e' fatto.
Nautica da diporto e Dogane
AMISSIONE TEMPORANEA IMBARCAZIONI
• Unità commerciali (commercial Yacht) durata trasporto
• Unità ad uso privato (pleasure Yacht) Art.562
Reg.2454/93 (Modificato dal Reg.993/2201): 18 mesi
Immatricolate fuori del territorio doganale della Comunità
a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio(art.
558 CDC)
Nautica da diporto e Dogane
Durata del regime di ammissione temporanea per le
unità ad uso privato:
PRECEDENTE NORMATIVA
Convenzione di Ginevra 1958:
Mesi 6 nelle acque territoriali
Interruzione termini (con decorrenza di un nuovo
periodo) mediante rimessaggio con procedura prevista
da Circ.n.26 prot. N. 424/IX del 01.09.1981
Nautica da diporto e Dogane
NORMATIVA ATTUALE (Reg.CE 2454/93 DAC)
18 mesi nel territorio della Comunità (art. 562 lett.e)
Le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale
periodo per la durata durante la quale le merci non
vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite
(art. 553 c. 2)
Cfr.nota Ag.Dogane prot.n.4499 14 gennaio 2002
Nautica da diporto e Dogane
MANCATO APPURAMENTO DEL REGIME
art. 216 DPR 23 gennaio 1973T.U.L.D.
Il Ministro per le finanze puo' stabilire che per l'importazione
temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di New York
4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27
ottobre 1957, n. 1163, nonche' degli aeromobili e delle imbarcazioni
di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e
resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si
prescinda dalla emissione di documenti doganali e dalla prestazione
di garanzie. I mezzi di trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al
precedente comma conservano la condizione di merce estera in
temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle
condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana;
per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano
venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni citate nel
predetto comma resta ferma l'applicabilita' delle pene stabilite per il
reato di contrabbando.
Nautica da diporto e Dogane
Acquisti e Vendite ad uso privato
RESIDENTI IN ITALIA
Cedente
Acquirente
Sogg.Imposta
IVA in detrazione
Sogg.imposta
Fattura IVA 20%
Sogg. Privato
IVA a carico
Sogg.privato
Imposta di registro
Nautica da diporto e Dogane
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
UNITA’ NUOVE o oltre 7,5 m
Cedente
Acquirente
IVA
Operatore UE
Operatore Italiano
Intrastat
Privato Italiano
In Italia Mod.F24
Privato UE
Operatore Italiano
Intrastat
Privato UE
Privato Italiano
In Italia Mod.F24
Operatore UE
Nautica da diporto e Dogane
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
UNITA’ Usate o entro7,5 m
Cedente
Acquirente
IVA
Operatore UE
Operatore Italiano
Intrastat
Operatore UE
Privato Italiano
Nello Stato del Cedente
Privato UE
Operatore Italiano
NO
Privato UE
Privato Italiano
NO
Nautica da diporto e Dogane
TARIFFA DOGANALE (DAZI)
8903 10
8903 91
Imbarcazioni pneumatiche
2,7/1,7
Imbarc. a vela anche con motore
ausiliario
8903 91 10
Per la navigazione marittima
Esenzione
8903 91 92
Di lunghezza </ = a 7,5 m
1,7
8903 91 99
Di lunghezza >/ = a 7,5 m
8903 92
Imbarc. A motore diverse dai
fuoribordo
8903 92 10
Per la navigazione marittima
8903 92 92
8903 92 92
1,7
Esenzione
Di lunghezza </ = a 7,5 m
1,7
Di lunghezza >/ = a 7,5 m
1,7