Misitano 17 febbraio 2011
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Misitano 17 febbraio 2011
• Incontro del 17.02.2011 presso la sede di Genova della Confindustria sul tema: Nautica da diporto e Dogane Matilde Misitano Direzione Regionale per la Liguria Nautica da diporto e Dogane Navigazione delle unità da diporto fonte normativa internazionale Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Montego Bay 10 dicembre 1982 . Convenzione relativa all’ammissione temporanea Istambul 26 giugno 1990 fonte normativa comunitaria Reg.CEE n. 2913/1992 art. 137 Reg.CEE n. 2454/1993 art. 553 e sgg Nautica da diporto e Dogane fonte normativa nazionale Codice Navigazione artt.213/218 D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 Codice della navigazione da diporto D. Interm. 29/7/2008 n. 146 Regolamento di attuazione D.P.R 23 gennaio 1973 n. 43 T.U.L.D D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633 Nautica da diporto e Dogane DEFINIZIONI DI BASE Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto. Natante da diporto:unità a remi, o con lunghezza=< a 10 m . Imbarcazione da diporto:unità con lunghezza > 10 m< 24 m. Nave da diporto: unità con lunghezza > a 24 m. Nautica da diporto e Dogane Convenzione Montego Bay Per tutte le imbarcazioni comprese quelle da diporto Navigazione in alto mare stretto collegamento tra nave e bandiera, comprovato dai documenti di bordo (Le unità non iscritte nei registri non sono autorizzati a navigare fuori dalle acque territoriali) Navigazione nelle acque territoriali Libertà di “ passaggio inoffensivo” Nautica da diporto e Dogane D.P.R. 26 aprile 1977 n. 816 art. 1 determinazione delle linee di base a partire dalle quali e' misurata la larghezza del mare territoriale italiano. (12 miglia) Nautica da diporto e Dogane Posizione giuridica delle unità da diporto nelle nostre acque A) bandiera italiana B) bandiera Stato membro UE C) bandiera Stato extra-UE A e B = libera permanenza nelle acque territoriali e nelle acque interne (tra gli Stati Membri libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali – Art 3 lett.c Trattato C.E) C = regime di ammissione temporanea Nautica da diporto e Dogane Articolo 3 un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; Nautica da diporto e Dogane Comunità Europea e Territorio della Comunità “Stato membro e territorio di uno Stato membro, il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all’art. 299…..” (art. 5 p. 2 Dir. 2006/112/CE) Nautica da diporto e Dogane PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI (Non appartenente alla C.E) Articolo 182 T.C.E. Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato. PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ALLEGATO II T.C.E — Groenlandia — Nuova Caledonia e dipendenze — Polinesia francese — Terre australi ed antartiche francesi — Isole Wallis e Futuna — Mayotte — Saint Pierre e Miquelon — Aruba — Antille Olandesi: — Bonaire — Curaçao — Saba — Sint Eustatius — Sint Maarten — Anguilla — Isole Cayman — Isole Falkland — Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud — Montserrat — Pitcairn — Sant'Elena e dipendenze — Territori dell'Antartico britannico — Territori britannici dell'Oceano indiano — Isole Turks e Caicos — Isole Vergini britanniche — Le Bermude Nautica da diporto e Dogane TERRITORI CHE FANNO PARTE DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA’ – ( NON ARMONIZZATI IVA) (art. 6 p. 2 Dir. 2006/112/CE) 1. 2. 3. 4. 5. Monte Athos Isole Canarie Dipartimenti francesi d’oltremare Isole Aland Isole Anglo-Normanne Gibilterra è un territorio d’oltremare del Regno Unito ( art. 299 p.3 T.C.E.) ma non fa parte dell’unione doganale (Merci soggette a Dazi) Nautica da diporto e Dogane Regime dell'ammissione temporanea art. 137 Reg. CE 2913/92 Il regime dell'ammissione temporanea permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunita', in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale, di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne e' fatto. Nautica da diporto e Dogane AMISSIONE TEMPORANEA IMBARCAZIONI • Unità commerciali (commercial Yacht) durata trasporto • Unità ad uso privato (pleasure Yacht) Art.562 Reg.2454/93 (Modificato dal Reg.993/2201): 18 mesi Immatricolate fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio(art. 558 CDC) Nautica da diporto e Dogane Durata del regime di ammissione temporanea per le unità ad uso privato: PRECEDENTE NORMATIVA Convenzione di Ginevra 1958: Mesi 6 nelle acque territoriali Interruzione termini (con decorrenza di un nuovo periodo) mediante rimessaggio con procedura prevista da Circ.n.26 prot. N. 424/IX del 01.09.1981 Nautica da diporto e Dogane NORMATIVA ATTUALE (Reg.CE 2454/93 DAC) 18 mesi nel territorio della Comunità (art. 562 lett.e) Le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale periodo per la durata durante la quale le merci non vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite (art. 553 c. 2) Cfr.nota Ag.Dogane prot.n.4499 14 gennaio 2002 Nautica da diporto e Dogane MANCATO APPURAMENTO DEL REGIME art. 216 DPR 23 gennaio 1973T.U.L.D. Il Ministro per le finanze puo' stabilire che per l'importazione temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di New York 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, nonche' degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si prescinda dalla emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie. I mezzi di trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana; per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni citate nel predetto comma resta ferma l'applicabilita' delle pene stabilite per il reato di contrabbando. Nautica da diporto e Dogane Acquisti e Vendite ad uso privato RESIDENTI IN ITALIA Cedente Acquirente Sogg.Imposta IVA in detrazione Sogg.imposta Fattura IVA 20% Sogg. Privato IVA a carico Sogg.privato Imposta di registro Nautica da diporto e Dogane ACQUISTI INTRACOMUNITARI UNITA’ NUOVE o oltre 7,5 m Cedente Acquirente IVA Operatore UE Operatore Italiano Intrastat Privato Italiano In Italia Mod.F24 Privato UE Operatore Italiano Intrastat Privato UE Privato Italiano In Italia Mod.F24 Operatore UE Nautica da diporto e Dogane ACQUISTI INTRACOMUNITARI UNITA’ Usate o entro7,5 m Cedente Acquirente IVA Operatore UE Operatore Italiano Intrastat Operatore UE Privato Italiano Nello Stato del Cedente Privato UE Operatore Italiano NO Privato UE Privato Italiano NO Nautica da diporto e Dogane TARIFFA DOGANALE (DAZI) 8903 10 8903 91 Imbarcazioni pneumatiche 2,7/1,7 Imbarc. a vela anche con motore ausiliario 8903 91 10 Per la navigazione marittima Esenzione 8903 91 92 Di lunghezza </ = a 7,5 m 1,7 8903 91 99 Di lunghezza >/ = a 7,5 m 8903 92 Imbarc. A motore diverse dai fuoribordo 8903 92 10 Per la navigazione marittima 8903 92 92 8903 92 92 1,7 Esenzione Di lunghezza </ = a 7,5 m 1,7 Di lunghezza >/ = a 7,5 m 1,7