mutuo chirografario famiglie a tasso fisso
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mutuo chirografario famiglie a tasso fisso
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FAMIGLIE A TASSO FISSO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Salerno Credito Cooperativo Società Cooperativa Via Velia n. 15 84122 SALERNO Tel.: 089 403600 - Fax: 089 794244 Email: [email protected] - Sito internet: www.bancadisalerno.it Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. SA-49791 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4524.50 - cod. ABI 8561 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166132 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia Istituzionale. Solo in caso di offerta fuori sede: Cognome e nome del proponente: ___________________________ Indirizzo: ___________________________ Telefono: ___________________________ E-mail: ___________________________ CHE COS'È IL MUTUO Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Altro A garanzia del rimborso del finanziamento, la banca richiede la sottoscrizione di effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante) o anche solo di un terzo. Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati “in bianco” ovvero con scadenza “a vista”. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2017 (ZF/000004495) Pagina 1 di 7 Quando il tasso del mutuo è indicizzato, il Cliente corre il rischio di pagare una rata più elevata di quella originaria se il parametro di riferimento aumenta nel corso degli anni. Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo. Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. La banca può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo. Se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c’è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto. L’intermediario può inoltre segnalare il cliente inadempiente alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro. Per saperne di più: La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it , presso tutte le filiali della banca e sul sito internet dell’Istituto www.bancadisalerno.it . PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Calcolato includendo anche la/e polizza/e assicurativa/e facoltativa/e ramo vita o miste Capitale: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 84 T.A.E.G.: 12,37% Capitale: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 72 T.A.E.G.: 12,5% Capitale: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 60 T.A.E.G.: 12,68% Capitale: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 48 T.A.E.G.: 12,95% Capitale: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 36 T.A.E.G.: 13,4% Capitale: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 24 T.A.E.G.: 14,28% In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore meramente indicativo. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, ad esempio, le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento salvo le polizze assicurative che, in questo indicatore di costo, sono incluse. Durata massimo 84 mesi TASSI Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread I.R.S. 10 anni (Attualmente pari a: 0,82%) + 10 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10,82% Capitalizzazione: Mensile Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 11,37303% Tasso di interesse di preammortamento I.R.S. 10 anni (Attualmente pari a: 0,82%) + 10 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10,82% Capitalizzazione: Particolare Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 10,82% Tasso di mora 2 punti percentuali SPESE Spese per la stipula del contratto Spese per erogazione € 100,00 Spese istruttoria pratica 2% Minimo: € 200,00 Spese per la gestione del rapporto Incasso rata FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2017 (ZF/000004495) Pagina 2 di 7 € 2,00 Invio comunicazioni € 2,50 Accollo mutuo € ALIQUOTA D.P.R. 601 0,25% IMPOSTA D.P.R. 601 Valore calcolato sull'importo erogato secondo l'aliquota di legge Spese per decurtazione 1% Spese est. ant. mutuo 1% Spese aggiuntive rata in mora € Spese per primo sollecito € 5,00 Spese per secondo sollecito € 5,00 TRASP. INFO PRECONTRATTUALE € 0,00 TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA € 2,50 200,00 0,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI € 0,00 PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento FRANCESE A RATE COST. POSTIC. Tipologia di rata rate costanti posticipate Periodicità delle rate MENSILE Numero Rate Ammortamento Tenuto conto della richiesta del cliente secondo il numero massimo di rate stabilito dalla Banca Data scadenza Tenuto conto della richiesta del cliente secondo il numero massimo di rate stabilito dalla Banca ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data Valore 01.02.2017 -0,237% 01.01.2017 -0,221% 01.12.2016 -0,218% Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di applicato interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di finanziamento (mesi) mensile per un interesse aumenta del interesse diminuisce capitale di: € 2% dopo 1 anno del 2% dopo 1 anno 50.000,00 10,82% 84 € 851,40 € 898,02 € 806,19 10,82% 72 € 947,10 € 991,20 € 904,16 10,82% 60 € 1.082,64 € 1.123,83 € 1.042,35 10,82% 60 € 1.082,64 € 1.123,83 € 1.042,35 10,82% 36 € 1.632,68 € 1.665,42 € 1.600,32 10,82% 24 € 2.326,22 € 2.350,85 € 2.301,72 La quarta e la quinta colonna della tabella rivestono importanza solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancadisalerno.it. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2017 (ZF/000004495) Pagina 3 di 7 SERVIZI ACCESSORI Spesa assicurativa ALTRE SPESE DA SOSTENERE Perizia tecnica Adempimenti notarili Oneri tributari Max € 1.000 a cura di tecnico di fiducia della Banca Secondo il tariffario notarile Per operazioni di durata superiore a 18 mesi sono dovute, ove previsto, l’imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. La durata del finanziamento superiore a 18 mesi permette l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 D.P.R. 29/9/1973 n.601. In alternativa alle suddette imposte ordinarie potrà quindi essere applicata l’imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% del finanziamento, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche, che non agiscono nell’esercizio dell’attività di impresa, destinati all’acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla “prima casa” per i quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata). - Assicurazione immobile Per operazioni con durata inferiore o uguale a 18 mesi: recupero imposta di bollo (ai sensi dell’art. 13 – comma 2 bis, nota 2 Tariffa parte I – DPR 642/1972) euro 16,00 sul contratto di finanziamento e per ciascuna garanzia. L’imposta di bollo non è dovuta nel cso in cui il finanziamento sia erogato su un conto corrente aperto presso la stessa banca (sul quale viene ad applicarsi la previsione dell’art. 13 comma 2-bis della tariffa Parte I – allegato A DPR 642/1972). Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso. Per assicurazione dell’immobile contro i danni di incendio, caduta di fulmine e scoppio secondo le tariffe applicate dalla compagnia di assicurazione per il valore di ricostruzione desumibile dalla perizia TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria Entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione completa Disponibilità dell'importo Immediatamente dopo la stipula del contratto ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2017 (ZF/000004495) Pagina 4 di 7 Estinzione anticipata Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo chirografario per il credito al consumo con un preavviso di almeno 3 giorni pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all’1% del debito residuo. Recesso della banca In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole. Reclami I reclami vanno presentati in forma scritta alla Banca di Salerno Credito Cooperativo e indirizzati ai seguenti recapiti: Per posta ordinaria: Banca di Salerno Credito Cooperativo - Ufficio Reclami, via Velia n.15 – Salerno – 84122 (SA) Per fax: nr. +39 (0)89 403237 Per posta elettronica, all’email: [email protected] Per posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: [email protected] I reclami possono essere presentati anche direttamente allo sportello della Filiale, dove è intrattenuto il rapporto, che cura l’inoltro all'Ufficio Reclami. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute, fornendo una risposta al cliente entro il termine di 30 giorni in caso di reclami relativi a prodotti/servizi bancari, 60 giorni in caso di reclami relativi ai servizi di investimento, 45 giorni in caso di reclami relativi alla violazione da parte della Banca degli obblighi nei confronti di contraenti polizze assicurative, cui essa è tenuta in quanto intermediario di prodotti assicurativi. I suddetti obblighi cui la Banca è tenuta come intermediario assicurativo sono riepilogati nell’ Allegato 7B del Provvedimento IVASS n. 46/2016. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra elencati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari si può ricorrere a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it . In caso di controversie inerenti i servizi di investimento si può ricorrere a: L’arbitro per le controversie finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungere un accordo. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). LEGENDA FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2017 (ZF/000004495) Pagina 5 di 7 Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta sostitutiva Imposta sui mutui di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata. Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Piano di ammortamento “italiano” Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Piano di ammortamento “tedesco” Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal capitale. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.. Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale (TAEG) sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Tasso di interesse di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla preammortamento data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso effettivo globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e (TEGM) delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Tasso Minimo debitore floor” cd. “tasso Il Tasso Minimo viene applicato in presenza di un tasso debitore indicizzato ad un parametro di riferimento prescelto. Relativamente a tali rapporti il tasso non potrà in nessun caso essere inferiore alla misura del TASSO MINIMO su base annua. Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2017 (ZF/000004495) Pagina 6 di 7 II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001 • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 • 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto • d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); • d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. • d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2017 (ZF/000004495) Pagina 7 di 7