Comune di Peschiera Borromeo
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PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 11/11/2002 Esecutiva in data 12/12/2002 Art. 1 Oggetto Il presente Piano disciplina le regole di installazione degli impianti pubblicitari pubblici e privati su tutto il territorio comunale, nel rispetto del vigente codice della Strada, D.Lgs. n° 285/92 e successive modificazioni, del D.P.R. n° 495/92 e successive modificazioni e del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni. Gli impianti pubblicitari sono riconosciuti come elementi di arredo urbano determinanti e caratterizzanti l’ambiente. Scopo del Piano è favorire l’omogeneità e l’ordine di quella porzione di arredo urbano avente come funzione la diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici e istituzionali. Al fine del raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente comma, il Piano individua, inoltre, le tipologie di impianti di esclusiva installazione e gestione dell’Amministrazione Comunale. Il Piano è redatto in conformità ai criteri fissati dal Titolo V del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, in seguito richiamato come “Regolamento”, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 15/11/1993, n° 507. Art. 2 Classificazione degli Impianti pubblicitari L’art. 37 del Regolamento individua le caratteristiche e le tipologie degli impianti secondo la disciplina del Codice della strada e del D.p.r. n° 495/92 e successive modificazioni. L’art. 42 del Regolamento individua, inoltre, altre tipologie d’impianto dedicate alle affissioni. Nel presente Piano si considera messaggio fisso tutto ciò che non rientra nella categoria delle affissioni. Per facilitare la lettura del Piano, il presente articolo individua le tipologie d’impianto individuate dal Regolamento, esplicitando, nel contempo: a. se sono dedicate ad affissioni o a messaggi fissi; b. il rimando alle norme vigenti già previste per la loro installazione; c. se sono impianti aventi esclusivamente carattere di pubblica utilità e, quindi, installati dal Comune, fatte salve, comunque, le possibilità di accordo con altri Enti pubblici o anche con privati ai sensi dell' art. 11 della L. 241/90. d. le porzioni di territorio comunale in cui è vietata la loro installazione fatte salve, comunque, le possibilità di accordo dell' Amministrazione Comunale con altri Enti pubblici o anche con privati ai sensi dell' art. 11 della L. 241/90 e la facoltà di operare e concedere deroghe nell' interno del Centro abitato , limitatamente alla strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale e di ordine tecnico, ai sensi dell' art. 23 del Codice della Strada. 1. Si elencano di seguito le tipologie e le informazioni di cui al precedente comma: CARTELLI: manufatti bidimensionali supportati da idonee strutture di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi fissi; nel caso di impianti dell’Amministrazione Comunale, è possibile la compresenza di messaggi fissi ed affissioni.. L’installazione è vietata nel Centro abitato, fatta eccezione per quegli impianti aventi carattere di pubblica utilità Per l’installazione fuori dal Centro abitato si rimanda all’art. 47 e seguenti del DPR 495/92 e successive modificazioni. Possono essere luminosi per luce propria o per luce indiretta. P i a n o G e n e r a l e d e g l i I m p i a n t i pag. 1 di 6 P u b b l i c i t a r i 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TABELLE MONOFACCIALI: sono impianti aventi carattere di pubblica utilità, fatta salva la quota attribuita agli impianti destinati alle affissioni dirette da parte dei privati di cui all' art. 42 del Regolamento; sono realizzati in manufatti bidimensionali supportati da idonee strutture o in aderenza a muri e comunque costituiti di una sola faccia finalizzata alla diffusione di messaggi mediante affissioni. Gli impianti destinati alle affissioni pubbliche, di cui all' art. 42 del Regolamento possono essere installati fuori e nel Centro abitato. Gli impianti destinati alle affissioni dirette da parte dei privati di cui all' art. 42 del Regolamento possono essere installati esclusivamente fuori dal Centro abitato. Per l’installazione fuori dal Centro abitato si rimanda all’art. 47 e seguenti del DPR 495/92 e successive modificazioni. Possono essere luminosi per luce propria o per luce indiretta. TABELLE BIFACCIALI: sono impianti aventi carattere di pubblica utilità, fatta salva la quota attribuita agli impianti destinati alle affissioni dirette da parte dei privati di cui all' art. 42 del Regolamento; sono realizzati in manufatti bidimensionali supportati da idonee strutture di sostegno costituiti da tabelle monofacciali con entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi mediante affissioni. Gli impianti destinati alle affissioni pubbliche, di cui all' art. 42 del Regolamento possono essere installati fuori e nel Centro abitato. Gli impianti destinati alle affissioni dirette da parte dei privati di cui all' art. 42 del Regolamento possono essere installati esclusivamente fuori dal Centro abitato. Per l’installazione fuori dal Centro abitato si rimanda all’art. 47 e seguenti del DPR 495/92 e successive modificazioni. Possono essere luminosi per luce propria o per luce indiretta. IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS): sono impianti aventi carattere di pubblica utilità destinati alle affissioni di natura commerciale che possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. Possono, all' occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale. Possono essere luminosi per luce propria o per luce indiretta. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO: manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (transenne parapedonali, pensiline, fermate autobus, cestini, panchine, orologi, stradari, tabelle informative del Comune con messaggi fissi anche intercambiabili, fioriere, portabiciclette, coperture di passaggi e soste pedonali e ciclabili e simili) recanti uno spazio finalizzato alla diffusione di messaggi fissi o mediante affissioni. Sono impianti aventi carattere di pubblica utilità .. Possono essere luminosi per luce propria o indiretta. INSEGNE DI ESERCIZIO: scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura (compreso recinzioni e parti dell’edificio), installate nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Nel caso di non visibilità dalla strada, possono essere installati anche su suolo pubblico o di pubblico passaggio nelle immediate vicinanze dell' attività oggetto di pubblicità. Sono considerate insegne di esercizio anche le insegne commerciali, le targhe professionali, le insegne di cantiere nella sede dello stesso aventi scopo anche pubblicitario e qualsiasi mezzo pubblicitario purché installato nella sede o nelle pertinenze sopracitate. Non sono finalizzate all’affissione. L’installazione nel Centro abitato è regolamentata dai seguenti articoli. Per l’installazione fuori dal Centro abitato si rimanda all’art. 47 e seguenti del DPR 495/92 e successive modificazioni. Possono essere luminose per luce propria o indiretta e a pubblicità intercambiabile, nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 50 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni. Qualora l’insegna di esercizio o una parte della stessa sporga senza sostegno su suolo pubblico o ad uso pubblico, viene considerata INSEGNA DI ESERCIZIO A BANDIERA. PREINSEGNE: scritte in caratteri alfanumerici, completate da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività. Non sono finalizzate all’affissione. L’installazione nel Centro abitato è vietata. Per l’installazione fuori dal Centro abitato si rimanda all’art. 47 e seguenti del DPR 495/92 e successive modificazioni. Non possono essere luminosi né per luce propria, né per luce indiretta. SORGENTI LUMINOSE: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. L' installazione è P i a n o G e n e r a l e d e g l i I m p i a n t i pag. 2 di 6 P u b b l i c i t a r i consentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all' art. 47 de seguenti del DPR 495/92 e successive modificazioni. 9. STRISCIONI, BANDIERE, LOCANDINE E STENDARDI: elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; la locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Non possono essere luminosi né per luce propria, né per luce indiretta. Sono impianti posizionati per il tempo necessario relativo alla manifestazione o alla promozione, che non deve superare il limite di due mesi. Solo se posizionati nella sede dell’attività’ a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, il limite temporale è di un anno e nei limiti dimensionali stabiliti per le insegne di esercizio. L’installazione di striscioni nel Centro abitato è riservata all’Amministrazione Comunale, ad enti pubblici e ad associazioni, comitati e ogni altra forma associativa non avente fini di lucro. L’esposizione di tale tipologia di impianti è disciplinata dall’art. 51 del DPR 495/92 e successive modificazioni. 10. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI: riproduzioni sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Sono impianti posizionati per il tempo necessario relativo alla manifestazione, che non deve superare il limite di un mese. L’apposizione è disciplinata dall’art. 51 del DPR 495/92 e successive modificazioni. Non possono essere luminosi né per luce propria, né per luce indiretta. 11. SEGNALI VERTICALI DI INDICAZIONE: manufatti la cui installazione e gestione è disciplinata dall’art. 124 e seguenti del D.P.R. n° 495/92 e successive modificazioni, aventi natura culturale, di servizio, industriale e commerciale. Pur non essendo compresi nel DPR 495/92 e successive modificazioni come impianti pubblicitari, lo scopo di tali impianti è di natura pubblicitaria, in quanto indicano un luogo ove è svolta un’attività economica agevolando il raggiungimento dello stesso. 12. IMPIANTI DI PUBBLICITA’ E RECLAMISTICI: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. L’installazione è vietata nel Centro abitato. Per l’installazione fuori dal Centro abitato si rimanda all’art. 47 e seguenti del DPR 495/92 e successive modificazioni. Si distinguono, inoltre, le seguenti categorie di messaggio, supportato dalle strutture di cui al comma precedente: a) MESSAGGI DI NATURA ISTITUZIONALE: vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali); sono effettuati mediante affissioni; b) MESSAGGI DI PUBBLICA UTILITA’: vi rientrano tutte le informazioni di rilevanza pubblica (stradario, informazioni su servizi comunali, organizzazione del Comune, indirizzi utili, sito Internet comunale); sono comprese le indicazioni atte a favorire i percorsi per raggiungere gli edifici pubblici o di pubblica utilità (le Poste, la ASL, la biblioteca, il Comune, le sedi della Polizia Municipale e dei Carabinieri), di interesse storico e culturale (il monumento, il borgo, il parco, la riserva del Carengione). Sono effettuati mediante messaggi fissi; c) MESSAGGI ESCLUSIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA: vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all' affissione di necrologi; per il loro contenuto e riservatezza non possono essere inseriti in impianti destinati anche ad altre tipologie di messaggi; sono effettuati mediante affissioni; d) MESSAGGI AD ESCLUSIVO USO DI PARTITI POLITICI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, DI ORATORI, DI ASSOCIAZIONI E DI CIRCOLI SOCIALI E CULTURALI RICONOSCIUTI DAL COMUNE : il cui utilizzo è disciplinato da apposito Regolamento comunale per l’affissione di partiti e associazioni; per il loro contenuto e regolamentazione specifica non possono essere inseriti in impianti destinati anche ad altre tipologie di messaggi; sono effettuati mediante affissioni. e) MESSAGGI COMMERCIALI : vi rientrano tutti gli impianti destinati a messaggi aventi rilevanza economica, compreso l’indicazione dei percorsi per giungere all’attività pubblicizzata. Possono essere fissi o ad affissione. Art. 3 P i a n o G e n e r a l e d e g l i I m p i a n t i pag. 3 di 6 P u b b l i c i t a r i Individuazione delle aree Ai fini della classificazione delle strade ai sensi del D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni si rimanda al vigente Piano Urbano del Traffico comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.98, ed eventuali successive modificazioni. Il Centro abitato, come individuato ai sensi del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni, e come delimitato con Deliberazione all’atto di Giunta Comunale n. 567 del 17.06.93, ed eventuali successive modificazioni, è destinato esclusivamente ad impianti aventi carattere di pubblica utilità , fatta salva la facoltà dei privati di installare, previa autorizzazione comunale, insegne di esercizio, segnali verticali d' indicazione, impianti il cui obbligo discende da altri Regolamenti e norme, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici e striscioni solo nei casi di cui al precedente art. 2 comma 4 n° 9; si applicano le disposizioni del Regolamento, del presente Piano, del vigente Codice della strada e del DPR 495/92 e successive modificazioni. Fatto salva la limitazione nel Centro abitato di cui al precedente comma, per l’installazione di impianti lungo le strade, nell’ambito ed in prossimità di luoghi, complessi o singoli edifici sottoposti a vincoli monumentali o a vincoli paesaggistici e ambientali , si rimanda alla normativa in materia con particolare riguardo al D.Lgs 490/99, alla L.R. 18/97 e relativi criteri regionali, alle norme contenute nella pianificazione sovracomunale in materia di tutela del paesaggio. Art. 4 Caratteristiche, posizionamento e ubicazione degli impianti L’installazione di mezzi pubblicitari è subordinata alle esigenze di decoro degli spazi pubblici e alle caratteristiche panoramiche dei percorsi. Fatto salvo quanto già disciplinato dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento per quanto riguarda i limiti dimensionali, le caratteristiche e l’ubicazione, gli impianti pubblicitari dovranno uniformarsi a quanto di seguito descritto: Limiti dimensionali: Per quanto riguarda i limiti dimensionali delle TABELLE MONOFACCIALI E BIFACCIALI e degli IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS) si rimanda al Regolamento. I limiti dimensionali dei CARTELLI nel Centro abitato è di mq 3,00. Il limite dimensionale delle INSEGNE DI ESERCIZIO all’interno del Centro abitato è pari al 50% di quanto disciplinato per le stesse fuori dal Centro abitato previste dall' art. 48 del DPR 495/92 e successive modificazioni. Le INSEGNE DI ESERCIZIO A BANDIERA all’interno del Centro abitato devono essere collocate ad un' altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale, e comunque ogni parte dell’impianto non deve invadere, né proiettarsi perpendicolarmente sull' area riservata al traffico veicolare e al parcheggio. Il limite dimensionale delle INSEGNE DI ESERCIZIO A BANDIERA non deve superare mq 1,00. Non sono consentite insegne a bandiera se non di esercizio. Il limite dimensionale degli IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO è connesso al tipo di pubblica utilità a cui rispondono. I messaggi non devono, comunque, invadere, rendere inefficace o percettibilmente secondaria l’utilità pubblica dell’impianto. Il limite dimensionale all' interno del Centro abitato degli STRISCIONI, BANDIERE, LOCANDINE, STENDARDI, SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI, è il seguente: STRISCIONI: il limite dimensionale è dato dalla lunghezza pari alla distanza dagli attacchi ai sostegni per l' altezza che non deve superare mt 1,20; BANDIERE e STENDARDI: il limite dimensionale è di mq 0,80; LOCANDINE: il limite dimensionale è di mq 0,70; SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI: il limite dimensionale è dato dalla larghezza della carreggiata escluso lo spazio riservato alla sosta degli autoveicoli per l' ingombro totale del messaggio che non può superare l' altezza di mt 1,50; Per quanto non disciplinato dal presente Piano si rimanda al DPR 495/92 e successive modificazioni. P i a n o G e n e r a l e d e g l i I m p i a n t i pag. 4 di 6 P u b b l i c i t a r i Caratteristiche strutturali, formali e coloristiche: Gli impianti devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l' osservanza delle stesse e l' adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato dal richiedente prima del ritiro dell' autorizzazione. Le sorgenti luminose, e gli altri impianti pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all’interno del Centro abitato, non possono avere luce nè intermittente, nè di intensità luminosa tale da provocare abbagliamento. E’ vietato installare sorgenti luminose o impianti luminosi in posizione tale da recare disagi alle abitazioni. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Non devono avere forme tali da creare spigoli vivi e pericolosi. Particolare cautela deve essere adottata nell' uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d' obbligo, limitandone la percettibilità. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. Gli impianti pubblicitari posti su facciate di fabbricati ove esistono già altre forme fisse di pubblicità dovranno tenere conto del formato e colore degli impianti già esistenti in modo da completare in maniera omogenea e ordinata la composizione del prospetto. A tale fine i bozzetti allegati alla richiesta di installazione dovranno riportare gli impianti esistenti vicini, oppure documentare l’inserimento del nuovo messaggio mediante simulazioni fotografiche sull’esistente. Per gli impianti pubblicitari di servizio i colori utilizzati non devono, creare confusione agli utenti della strada utilizzando i colori rosso e verde nelle gradazioni degli impianti semaforici. Possono avere colori diversi a seconda del quartiere dove sono installati. Nel caso di intersezioni semaforizzate all’interno del Centro abitato, è vietato l' uso dei colori rosso e verde ad una distanza dalle stesse inferiore a 50 mt. Ubicazione: L’installazione degli impianti deve sempre garantire il rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché tutte le disposizioni atte ad assicurare il decoro, l’omogeneità dell’arredo, la continuità dei percorsi pedonali e ciclabili, le viste panoramiche e la sicurezza stradale. Fermo restando quanto già disciplinato negli articoli 51 e 52 del DPR 495/92 e successive modificazioni, per le ubicazioni si applicano i limiti che seguono. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l' affissione di manifesti e di ogni tipo di messaggio pubblicitario e propagandistico esclusivamente sugli appositi supporti e regolarmente autorizzati. All’interno del Centro abitato le distanze dal limite della carreggiata di ogni parte dell’impianto non può essere inferiore a mt 1,50. Fermi restando i limiti di cui al all’art. 51 del DPR 495/92 e successive modificazioni, il posizionamento di impianti pubblicitari entro il Centro abitato, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h è consentito nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; Le distanze indicate al precedente comma non si applicano nel Centro abitato per: a. le insegne di esercizio poste in aderenza agli edifici e solo se parallele al senso di marcia dei veicoli. P i a n o G e n e r a l e d e g l i I m p i a n t i pag. 5 di 6 P u b b l i c i t a r i b. gli altri impianti pubblicitari, ad eccezione delle transenne, posti ad una distanza dal limite della carreggiata di mt. 1,50, e, comunque solo se paralleli al senso di marcia dei veicoli, fatta eccezione per i limiti riguardanti le intersezioni. Le distanze di cui sopra non si applicano per le transenne poste nel Centro abitato. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Gli impianti non devono, comunque, ostacolare la visibilità della segnaletica stradale entro lo spazio di avvistamento. Lungo i tratti di strade di proprietà di enti diversi dal Comune e in attraversamento del Centro abitato è consentita solo l’installazione di pensiline per fermate autobus oltre che dei segnali verticali d' indicazione, previa autorizzazione dell' ente proprietario della strada e del Comune. Gli impianti non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento e non creare pericolosità e disagi agli utenti della strada e dei percorsi pedonali e ciclabili. E’ vietata l' apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. E’ vietata all’interno del Centro abitato, la collocazione a messaggio variabile, fatta eccezione per i messaggi della Pubblica Amministrazione. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio all' interno del Centro abitato valgono le disposizioni di cui all' art. 52 del DPR 495/92 e successive modificazioni, fatte salve le limitazioni di cui al precedente articolo 3 comma 2. Art. 5 Norme finali e transitorie Le norme del presente Piano sono immediatamente efficaci per le nuove istanze di installazione. Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento. Le varianti in materia di definizione del centro abitato, classificazione delle strade, vincoli ambientali e paesaggistici o storici e artistici, oltre che le varianti al Regolamento che dovessero intervenire con apposito atto o disposizione legislativa successivamente all’approvazione del presente Piano Generale degli impianti, sono immediatamente efficaci per il Piano stesso. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 09/05/2001 è sostituito dal presente. Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione. P i a n o G e n e r a l e d e g l i I m p i a n t i pag. 6 di 6 P u b b l i c i t a r i