Contratto di comodato tra La Provincia di Foggia e il Comando

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Contratto di comodato tra La Provincia di Foggia e il Comando
Contratto di comodato tra
La Provincia di Foggia e il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello
Stato di Foggia
L’anno duemilaundici il giorno….del mese di….presso la sede della Provincia di
Foggia sita in Foggia alla P.zza XX Settembre, 20
TRA
La Provincia di Foggia, rappresentata dalla Dirigente dott.ssa Rosa Lombardi nata
a Foggia il 13.10.1965, in qualità di Responsabile del Settore Gestione economica,
finanziaria e patrimoniale, di seguito denominata “COMODANTE”
E
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello
Stato – Comando provinciale di Foggia, rappresentato dal Primo Dirigente Dott.
Vincenzo Sabetti nato a Troia (FG) il 13.08.1946, in qualità di Comandante
Provinciale del C.F.S. di Foggia di seguito denominato “COMODATARIO”
Premesso:
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che al fine di potenziare l’azione di salvaguardia dell’ambiente e delle risorse
naturali in un’area vasta ed a beneficio di una comunità alquanto penalizzata per
marginalità geografica e precarietà economica si rende necessario instaurare un
idoneo presidio Forestale nel Comune di Candela che permetta un pronto
intervento in caso di emergenze ed un capillare controllo del territorio;
che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. del
, la Provincia di Foggia
disponeva di concedere, per le motivazioni nello stesso atto evidenziate, al
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello
Stato – Comando provinciale di Foggia, in comodato d’uso gratuito il fabbricato
sito in Candela, annesso alla struttura di Villa Torre Bianca e censito al catasto
urbano al Foglio n. 11, particella n. 572 sub 1 e 2.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Oggetto
La Provincia di Foggia concede in comodato gratuito al Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Comando
provinciale di Foggia il fabbricato di proprietà della Provincia di Foggia sito nel
Comune di Candela, annesso alla struttura di Villa Torre Bianca e censito al catasto
urbano al Foglio n. 11, particella n. 572 sub 1 e 2 e la relativa pertinenza esterna
circostante di mq 2000 circa,così come si evince dalle allegate planimetrie (allegati
nn. 1 e 2) e estratto di mappa (allegato n.3).
ART. 2 – Destinazione
L’immobile concesso in comodato dovrà essere destinato dal Comodatario, previo
idoneo risanamento e/o ristrutturazione, ad uffici del Comando Provinciale del
Corpo Forestale dello Stato di Foggia e più precisamente a sede di Comando
Stazione Forestale.
E’ a carico del Comodatario l’onere di acquisire tutte le autorizzazioni e nulla osta
eventualmente necessari per realizzare la predetta destinazione.
ART. 3– Ristrutturazione
Al fine di rendere l’immobile maggiormente idoneo all’uso convenuto il Comodante
autorizza ed il Comodatario si impegna ad eseguire sull’immobile i necessari
interventi di recupero, risanamento e/o ristrutturazione, secondo uno specifico
progetto esecutivo che, prima dell’invio all’Ispettorato Generale del C.F.S. di Roma
per l’approvazione ed il finanziamento, sarà portato in visione al Comodante il
quale darà il proprio benestare, riservandosi la possibilità di avanzare proposte
migliorative di cui il comodatario dovrà tenerne conto in sede di progettazione
definitiva.
In particolare, tra gli interventi di valorizzazione del cespite, il Comodatario si
impegna, tra l’altro, a realizzare interventi finalizzati all’efficientamento energetico
dell’immobile.
Il Comodante, inoltre, autorizza il Comodatario alla realizzazione di una recinzione
di delimitazione dell’area circostante il fabbricato di mq 2000 e alla realizzazione di
un corpo di fabbrica da destinare ad autorimessa per gli automezzi di servizio del
Reparto Forestale, previo frazionamento dell’aerea medesima.
Ogni spesa ed onere per gli interventi indicati ai commi precedenti è ad esclusivo
carico del Comodatario. E’ altresì a carico del Comodatario l’obbligo di acquisire le
autorizzazioni, i nulla osta e i permessi richiesti dalla normativa vigente per
l’esecuzione degli interventi sopra citati.
La consegna dell’intera struttura verrà effettuata, previa formale autorizzazione da
parte del Ministero delle Politiche Agricolo Forestali – Ispettorato Generale del
Corpo Forestale dello Stato, a mezzo di apposito verbale di consegna.
I miglioramenti, le addizioni e le innovazioni della cosa comodata rimarranno
acquisiti dal Comodante il quale nessuna indennità o rimborso dovrà corrispondere
al Comodatario né nel corso né in caso di revoca del contratto. Il Comodatario si
impegna, se formalmente richiesto dal Comodante, a togliere alla fine del
comodato, a propria cura e spese, le addizioni ed innovazioni che possano essere
facilmente rimosse.
ART. 4 – Responsabilità e manutenzione
Il Comodatario è costituito custode della cosa comodata con l’obbligo di
mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Comodatario si impegna ad eseguire a completa propria cura e spese tutti gli
interventi di ordinaria manutenzione senza alcun onere per il Comodante. Sono a
carico del Comodatario anche le riparazioni e sostituzioni, eccedenti l’ordinaria
manutenzione, conseguenti a danni provocati da negligenza nell’uso della cosa
comodata o da inosservanza di obblighi previsti nel presente contratto.
Il Comodatario non potrà apportare modifiche strutturali all’immobile che
comportino variazioni di sagoma a patto che le stesse non vengano formalmente
autorizzate dal comodante.
Il Comodante è, in ogni caso, indenne da responsabilità nei confronti di terzi e a
tale scopo il Comodatario si impegna alla stipula di idonea polizza assicurativa.
ART. 5 – Spese di funzionamento
Sono a carico del Comodatario le spese di funzionamento dell’immobile, quali, a
titolo puramente esemplificativo, quelle per consumi di energia elettrica,
riscaldamento, acqua, pulizie, servizi comunali, ecc.
ART. 6 – Ulteriori obblighi del comodatario e divieti
Il comodante si riserva la facoltà di procedere a controlli dei locali, al fine di
accertare l’osservanza da parte del comodatario degli obblighi derivanti dal
presente atto, per il tramite di proprio personale incaricato che avrà l’obbligo di
mostrare debita documentazione di riconoscimento che attesti l’appartenenza
all’Amministrazione Provinciale.
Detti controlli andranno preventivamente concordati con il Comando Provinciale del
C.F.S. di Foggia nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza dovuti nei
confronti di un ufficio di Polizia.
Eventuali inadempienza riscontrate saranno dal Comodante immediatamente
comunicate al Comodatario con invito a provvedere entro un congruo termine.
E’ vietata la cessione del presente contratto senza il preventivo espresso
consenso del Comodante.
E’ in ogni caso vietata la subconcessione della struttura senza il preventivo
espresso
consenso
del
Comodante.
ART. 7 – Risoluzione
Il contratto si intenderà risolto nei seguenti casi:
•
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nel caso di cessione del contratto o sub concessione dell’immobile in difformità da
quanto previsto dal precedente art.6;
per gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge o del presente contratto;
per il mancato utilizzo della cosa comodata, secondo le finalità e la destinazione
prevista dall’art. 2, e qualora entro due anni dalla stipula del presente contratto il
Comodatario non abbia ancora dato inizio ai lavori di adeguamento dell’immobile
alle esigenze della nuova destinazione d’uso, secondo quanto indicato dal
precedente art. 3.
Nei casi previsti al comma precedente il Comodante diffiderà il Comodatario al rispetto
degli obblighi contrattuali entro un congruo termine. Scaduto inutilmente tale termine il
contratto si intenderà risolto di diritto. Resta fermo l’obbligo del Comodatario di
risarcire gli eventuali oneri che il Comodante dovesse sopportare per la rimessa in
pristino dell’immobile o per l’eliminazione dei danni o difetti della cosa comodata.
ART. 8 Revoca e Restituzione
Il Comodante si riserva la facoltà, per motivate e prioritarie esigenze di pubblica
utilità esclusivamente connesse alle funzioni istituzionali della Provincia di Foggia,
di revocare il presente atto esigendo la restituzione dell’immobile.
La revoca dovrà essere comunicata al Comodatario, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, o con altra analoga modalità che garantisca l’avvenuto
ricevimento della comunicazione, con almeno sei mesi di preavviso.
In ogni caso è applicabile l’art. 1809, comma 2 del Codice Civile vigente.
ART. 9 – Risoluzione controversie
In caso di controversie si riconosce espressamente la competenza del foro di
Foggia.
ART. 10 – Spese
Tutte le spesse inerenti e conseguenti al presente contratto vengono assunte dal
Comodatario senza diritto di rivalsa nei confronti del Comodante.
Si chiede la registrazione in misura fissa in base all’art. 5 comma 4) della parte
prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.
Il Dirigente del Settore Patrimonio
della Provincia di Foggia
(dott.ssa Rosa Lombardi)
Ii primo Dirigente del
Comando provinciale del Corpo
Forestale dello Stato di Foggia
(dott. Vincenzo Sabetti)