Contratto di comodato tra La Provincia di Foggia e il Comando
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Contratto di comodato tra La Provincia di Foggia e il Comando
Contratto di comodato tra La Provincia di Foggia e il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Foggia L’anno duemilaundici il giorno….del mese di….presso la sede della Provincia di Foggia sita in Foggia alla P.zza XX Settembre, 20 TRA La Provincia di Foggia, rappresentata dalla Dirigente dott.ssa Rosa Lombardi nata a Foggia il 13.10.1965, in qualità di Responsabile del Settore Gestione economica, finanziaria e patrimoniale, di seguito denominata “COMODANTE” E Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Foggia, rappresentato dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo Sabetti nato a Troia (FG) il 13.08.1946, in qualità di Comandante Provinciale del C.F.S. di Foggia di seguito denominato “COMODATARIO” Premesso: - - che al fine di potenziare l’azione di salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali in un’area vasta ed a beneficio di una comunità alquanto penalizzata per marginalità geografica e precarietà economica si rende necessario instaurare un idoneo presidio Forestale nel Comune di Candela che permetta un pronto intervento in caso di emergenze ed un capillare controllo del territorio; che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. del , la Provincia di Foggia disponeva di concedere, per le motivazioni nello stesso atto evidenziate, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Foggia, in comodato d’uso gratuito il fabbricato sito in Candela, annesso alla struttura di Villa Torre Bianca e censito al catasto urbano al Foglio n. 11, particella n. 572 sub 1 e 2. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – Oggetto La Provincia di Foggia concede in comodato gratuito al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Foggia il fabbricato di proprietà della Provincia di Foggia sito nel Comune di Candela, annesso alla struttura di Villa Torre Bianca e censito al catasto urbano al Foglio n. 11, particella n. 572 sub 1 e 2 e la relativa pertinenza esterna circostante di mq 2000 circa,così come si evince dalle allegate planimetrie (allegati nn. 1 e 2) e estratto di mappa (allegato n.3). ART. 2 – Destinazione L’immobile concesso in comodato dovrà essere destinato dal Comodatario, previo idoneo risanamento e/o ristrutturazione, ad uffici del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Foggia e più precisamente a sede di Comando Stazione Forestale. E’ a carico del Comodatario l’onere di acquisire tutte le autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari per realizzare la predetta destinazione. ART. 3– Ristrutturazione Al fine di rendere l’immobile maggiormente idoneo all’uso convenuto il Comodante autorizza ed il Comodatario si impegna ad eseguire sull’immobile i necessari interventi di recupero, risanamento e/o ristrutturazione, secondo uno specifico progetto esecutivo che, prima dell’invio all’Ispettorato Generale del C.F.S. di Roma per l’approvazione ed il finanziamento, sarà portato in visione al Comodante il quale darà il proprio benestare, riservandosi la possibilità di avanzare proposte migliorative di cui il comodatario dovrà tenerne conto in sede di progettazione definitiva. In particolare, tra gli interventi di valorizzazione del cespite, il Comodatario si impegna, tra l’altro, a realizzare interventi finalizzati all’efficientamento energetico dell’immobile. Il Comodante, inoltre, autorizza il Comodatario alla realizzazione di una recinzione di delimitazione dell’area circostante il fabbricato di mq 2000 e alla realizzazione di un corpo di fabbrica da destinare ad autorimessa per gli automezzi di servizio del Reparto Forestale, previo frazionamento dell’aerea medesima. Ogni spesa ed onere per gli interventi indicati ai commi precedenti è ad esclusivo carico del Comodatario. E’ altresì a carico del Comodatario l’obbligo di acquisire le autorizzazioni, i nulla osta e i permessi richiesti dalla normativa vigente per l’esecuzione degli interventi sopra citati. La consegna dell’intera struttura verrà effettuata, previa formale autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricolo Forestali – Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, a mezzo di apposito verbale di consegna. I miglioramenti, le addizioni e le innovazioni della cosa comodata rimarranno acquisiti dal Comodante il quale nessuna indennità o rimborso dovrà corrispondere al Comodatario né nel corso né in caso di revoca del contratto. Il Comodatario si impegna, se formalmente richiesto dal Comodante, a togliere alla fine del comodato, a propria cura e spese, le addizioni ed innovazioni che possano essere facilmente rimosse. ART. 4 – Responsabilità e manutenzione Il Comodatario è costituito custode della cosa comodata con l’obbligo di mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Comodatario si impegna ad eseguire a completa propria cura e spese tutti gli interventi di ordinaria manutenzione senza alcun onere per il Comodante. Sono a carico del Comodatario anche le riparazioni e sostituzioni, eccedenti l’ordinaria manutenzione, conseguenti a danni provocati da negligenza nell’uso della cosa comodata o da inosservanza di obblighi previsti nel presente contratto. Il Comodatario non potrà apportare modifiche strutturali all’immobile che comportino variazioni di sagoma a patto che le stesse non vengano formalmente autorizzate dal comodante. Il Comodante è, in ogni caso, indenne da responsabilità nei confronti di terzi e a tale scopo il Comodatario si impegna alla stipula di idonea polizza assicurativa. ART. 5 – Spese di funzionamento Sono a carico del Comodatario le spese di funzionamento dell’immobile, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle per consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizie, servizi comunali, ecc. ART. 6 – Ulteriori obblighi del comodatario e divieti Il comodante si riserva la facoltà di procedere a controlli dei locali, al fine di accertare l’osservanza da parte del comodatario degli obblighi derivanti dal presente atto, per il tramite di proprio personale incaricato che avrà l’obbligo di mostrare debita documentazione di riconoscimento che attesti l’appartenenza all’Amministrazione Provinciale. Detti controlli andranno preventivamente concordati con il Comando Provinciale del C.F.S. di Foggia nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza dovuti nei confronti di un ufficio di Polizia. Eventuali inadempienza riscontrate saranno dal Comodante immediatamente comunicate al Comodatario con invito a provvedere entro un congruo termine. E’ vietata la cessione del presente contratto senza il preventivo espresso consenso del Comodante. E’ in ogni caso vietata la subconcessione della struttura senza il preventivo espresso consenso del Comodante. ART. 7 – Risoluzione Il contratto si intenderà risolto nei seguenti casi: • • • nel caso di cessione del contratto o sub concessione dell’immobile in difformità da quanto previsto dal precedente art.6; per gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge o del presente contratto; per il mancato utilizzo della cosa comodata, secondo le finalità e la destinazione prevista dall’art. 2, e qualora entro due anni dalla stipula del presente contratto il Comodatario non abbia ancora dato inizio ai lavori di adeguamento dell’immobile alle esigenze della nuova destinazione d’uso, secondo quanto indicato dal precedente art. 3. Nei casi previsti al comma precedente il Comodante diffiderà il Comodatario al rispetto degli obblighi contrattuali entro un congruo termine. Scaduto inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto. Resta fermo l’obbligo del Comodatario di risarcire gli eventuali oneri che il Comodante dovesse sopportare per la rimessa in pristino dell’immobile o per l’eliminazione dei danni o difetti della cosa comodata. ART. 8 Revoca e Restituzione Il Comodante si riserva la facoltà, per motivate e prioritarie esigenze di pubblica utilità esclusivamente connesse alle funzioni istituzionali della Provincia di Foggia, di revocare il presente atto esigendo la restituzione dell’immobile. La revoca dovrà essere comunicata al Comodatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altra analoga modalità che garantisca l’avvenuto ricevimento della comunicazione, con almeno sei mesi di preavviso. In ogni caso è applicabile l’art. 1809, comma 2 del Codice Civile vigente. ART. 9 – Risoluzione controversie In caso di controversie si riconosce espressamente la competenza del foro di Foggia. ART. 10 – Spese Tutte le spesse inerenti e conseguenti al presente contratto vengono assunte dal Comodatario senza diritto di rivalsa nei confronti del Comodante. Si chiede la registrazione in misura fissa in base all’art. 5 comma 4) della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i. Il Dirigente del Settore Patrimonio della Provincia di Foggia (dott.ssa Rosa Lombardi) Ii primo Dirigente del Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Foggia (dott. Vincenzo Sabetti)