CENTRO STUDI “FEDERICO STELLA” SULLA

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CENTRO STUDI “FEDERICO STELLA” SULLA
CENTRO STUDI “FEDERICO STELLA” SULLA GIUSTIZIA
PENALE E LA POLITICA CRIMINALE (CSGP).
STATUTO
ART. 1
(ISTITUZIONE DEL CENTRO)
1. È istituito, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, su proposta
della Facoltà di Giurisprudenza, il «Centro studi “Federico Stella” sulla
giustizia penale e la politica criminale (CSGP)», di seguito denominato
Centro, già «Centro studi e ricerche di diritto penale e criminologia».
2. Il Centro è dedicato a Federico Stella, professore ordinario di Diritto
penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica per oltre
trent’anni e fondatore del «Centro di studi e ricerche di diritto penale e
criminologia» dell’Università Cattolica, le cui originarie linee ispiratrici
il Centro intende portare a ulteriore sviluppo in un rinnovato confronto
con i problemi posti alla giustizia penale e alla politica criminale dalla
“tarda modernità”.
3. Il Centro svolge la propria attività presso la sede di Milano e si avvale
prevalentemente, per l'esercizio delle sue attività, delle strutture che
afferiscono all’Istituto Giuridico.
4. Il Centro ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
5. Il Rettore rappresenta il Centro di fronte ai terzi.
ART. 2
(FINALITÀ DEL CENTRO)
1. Scopo principale del Centro, tenuto conto delle finalità dell'Università
Cattolica e della concezione cristiana dell'uomo e della società, è di
promuovere la ricerca teorica e applicata sui problemi della giustizia
penale e della politica criminale, in una prospettiva interdisciplinare di
“scienza penale integrata” attenta a metodi e risultati dello studio
criminologico e agli apporti delle scienze empirico-sociali, nonché
sensibile alle implicazioni derivanti dall’aderenza ai fondamentali
princìpi costituzionali delle democrazie liberali.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i
risultati delle sue ricerche, il Centro si propone di:
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a) promuovere attività di ricerca nei settori di pertinenza, nonché
favorire e sviluppare, anche in forma stabile e strutturata, la
collaborazione con docenti, ricercatori e atenei stranieri, innanzi tutto
avvalendosi degli scambi scientifici e dei contatti già avviati con vari
istituti e università di paesi di lingua inglese e tedesca;
b) promuovere convegni, seminari, dibattiti, incontri di studio di alto
profilo scientifico e culturale e di rilevanza anche internazionale;
c) organizzare attività didattiche, sia in corsi regolari o serie di lezioni
integrate nella Facoltà, sia in corsi esterni, aperte al mondo delle
professioni e alle istituzioni;
d) coinvolgere nelle attività didattiche, ad esempio con cicli di lezioni o
conferenze, studiosi, rappresentanti delle istituzioni o professioni,
italiani e stranieri, di comprovata autorevolezza;
e) coordinare la propria attività con dottorati già attivi nell’Università
Cattolica o in altre università e con i relativi corsi, o eventualmente
organizzare autonomi dottorati e istituire borse di studio per
sostenere la formazione di giuristi sensibili alle problematiche e
metodologie di interesse primario per il Centro;
f) avviare un dialogo costante con la magistratura e le professioni
forensi, organizzando moduli didattici di legal clinics;
g) costituire un osservatorio della giurisprudenza per un costante
monitoraggio della prassi applicativa su singole tematiche;
h) elaborare proposte di riforma in campo penale da sottoporre
all’attenzione delle istituzioni e della comunità scientifica;
i) dare vita a iniziative editoriali coerenti con gli obiettivi del Centro
nel campo della giustizia penale, della politica criminale e della
criminologia e nelle quali trovino espressione i risultati delle ricerche
e delle attività svolte;
j) avvalersi in modo ampio di risorse informatiche, anche con
l’aggiornamento costante della pagina web, per la diffusione e il
coordinamento delle attività del Centro.
ART. 3
(ORGANI DEL CENTRO)
1. Sono organi del Centro:
1) il Direttore;
2) il Comitato Direttivo;
3) il Comitato Scientifico.
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ART. 4
(DIRETTORE)
1. Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato
Direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di discipline
penalistiche afferenti ai ruoli di I e di II fascia della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica, e dura in carica quattro anni
accademici. Il mandato è rinnovabile.
2. Il Direttore:
a) sovrintende al funzionamento del Centro e ne coordina l'attività;
b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato
Direttivo;
c) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del Centro, nel
rispetto dei programmi approvati dal Comitato Direttivo nonché delle
norme generali amministrativo-contabili;
d) convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico;
e) può costituire, sentito il Comitato Direttivo, un gruppo di ricerca
permanente per la realizzazione delle finalità generali del Centro
ovvero gruppi ristretti per l’attuazione di singoli programmi;
f) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici
amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte
unitamente al rendiconto consuntivo.
ART. 5
(COMITATO DIRETTIVO)
1. Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è
composto da tre membri, di cui almeno due appartenenti ai ruoli dei
professori universitari dell’Università Cattolica, cui si aggiunge il
Direttore amministrativo dell’Università Cattolica o suo delegato.
2. I membri del Comitato Direttivo sono nominati dal Rettore su proposta
della Facoltà di Giurisprudenza. La nomina dei membri del Comitato
direttivo è rinnovabile.
3. Il Comitato Direttivo:
a) individua al proprio interno, tra i professori di discipline penalistiche
afferenti ai ruoli di I e di II fascia della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la
nomina a Direttore;
b) individua al proprio interno un segretario, con il compito di redigere il
verbale delle riunioni e trasmetterlo ai competenti Uffici
amministrativi;
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c) individua i membri del Comitato Scientifico da proporre al Rettore per
la nomina;
d) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del Centro;
e) delibera il programma delle attività del Centro e redige una relazione
illustrativa annuale delle attività svolte;
f) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo
avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici
amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le
modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
g) propone eventuali modifiche allo Statuto del centro;
h) formula la richiesta di rinnovo del Centro al Consiglio della Facoltà di
Giurisprudenza, sentito l’Istituto Giuridico, entro tre mesi dalla
scadenza.
4. Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte all'anno.
ART. 6
(COMITATO SCIENTIFICO)
1. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è
composto da docenti universitari ed esperti di chiara fama fino a un
massimo di dieci membri. I membri del Comitato Scientifico sono
nominati dal Rettore su proposta del Comitato Direttivo. La nomina dei
membri del Comitato Scientifico è rinnovabile.
2. Il Comitato Scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente
alle iniziative e ai programmi di ricerca del Centro.
3. Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche in forma
telematica.
ART. 7
(FINANZIAMENTI)
1. Il Centro assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
a) contributi da richiedere a Ministeri, Enti Locali, Fondazioni;
b) contributi di Enti, Imprese, associazioni pubbliche e private.
ART. 8
(AMMINISTRAZIONE)
1. L'amministrazione del Centro è affidata agli Uffici amministrativi
dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali
amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio
preventivo e del rendiconto consuntivo.
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ART. 9
(NORME FINALI)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano
le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Università Cattolica.
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