testo relazione/i - Consiglio regionale FVG

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testo relazione/i - Consiglio regionale FVG
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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IX LEGISLATURA
ATTI CONSILIARI
PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI
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CONSIGLIO REGIONALE
FZ/AL
N. 235 - A
RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi
civici, rapporti esterni e con l’ Unione Europea, organi di garanzia)
(Relatore di maggioranza MALATTIA)
sulla
PROPOSTA DI LEGGE
<<Tutela del diritto alla denominazione “Tocai Friulano” delle produzioni
vitivinicole regionali da vitigno Tocai Friulano>>
Presentata dai Consiglieri Malattia, Paselli, Travanut, Kocijančič, Metz, Degano
l’1 marzo 2007
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Presentata alla Presidenza il 22 marzo 2007
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Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la V Commissione ha approvato, il 15 marzo scorso, la proposta di legge per la tutela del
nome “Tocai friulano”.
La proposta sarà ora trasmessa al Governo nazionale, perché esprima nel termine di trenta
giorni eventuali osservazioni ed il proprio parere, e successivamente approderà in Consiglio
regionale.
La possibilità di mantenere la denominazione Tocai friulano poggia su solide basi giuridiche
e l’iniziativa legislativa rafforzerà le azioni che l’Avvocatura e la Giunta regionale hanno
intrapreso in sede comunitaria per il mantenimento della denominazione Tocai.
Le questioni e la situazione possono essere sintetizzate nel modo seguente:
1. diritto comunitario
a)
L’accordo del 1993, concluso tra la Comunità europea e l’Ungheria, sulla
tutela delle denominazioni dei vini, da cui deriva il divieto di utilizzare il nome “Tocai
friulano” dopo il 31 Marzo 2007, è venuto meno il 24 Maggio 2004 al momento
dell’entrata in vigore del Trattato di adesione dell’Ungheria alla Comunità europea,
come ha riconosciuto la stessa Commissione europea nella sua relazione sul “Tokay”
del 19/12/2006 (DOC/COM 2006 837 Def.);
b)
la data di cessazione dell’utilizzo della denominazione “Tocai friulano” (31
Marzo 2007) è stata ripresa, senza alcuna motivazione, negli allegati dei
regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/2004 e non invece nel Trattato di adesione
dell’Ungheria alla Comunità europea appena citato;
c)
tali regolamenti stabiliscono, soltanto per la denominazione “Tocai friulano”,
una data limite di utilizzo mentre non prevedono alcuna scadenza per altre 121
denominazioni di vino, contenenti riferimenti geografici analoghi a quelli contenuti
nella denominazione “Tocai friulano”, con violazione del principio di non
discriminazione previsto dall’articolo 34, paragrafo n. 2, secondo comma, del
Trattato Ce;
d)
in ogni caso, la disciplina comunitaria applicabile in materia di
denominazioni dei vini, contenuta nel regolamento di base n. 1493/99, relativo al
settore dei vini, non poteva autorizzare la Commissione ad adottare le disposizioni
sopra richiamate che sono state riprese nei regolamenti n. 723/2002 e n.
1429/2004 appena menzionati.
2. diritto internazionale
a) L’Accordo TRIP’s sulla proprietà intellettuale è successivo al noto Accordo sui vini
Comunità europea/Ungheria del 1993 e prevale rispetto a quest’ultimo
I
Questo Accordo, ratificato non solo dalla Comunità europea ma anche dai singoli Stati
membri, è entrato in vigore nel 1996 ed è vincolante tanto per la Comunità europea, nel suo
complesso, quanto per i singoli Stati membri, tra cui l’Italia, che l’hanno espressamente
ratificato, nonché per l’Ungheria, allora Stato terzo, che pure l’ha ratificato.
Essendo posteriore all’Accordo sui vini del 1993, in caso di contrasto prevale l’Accordo
TRIP’s, sulla base delle regole stabilite dalla Convenzione di Vienna del 1969
sull’interpretazione dei Trattati.
b) Il 1° Maggio 2004 l’Ungheria è entrata come Stato membro nella Comunità
europea, ma il relativo Trattato di adesione non contiene alcun specifico
riferimento al “Tocai friulano” mentre l’Italia ha fatto mettere a verbale, in
occasione della Conferenza intergovernativa di Atene del 2003, nella quale è stato
approvato il predetto Trattato di adesione, che intendeva continuare a tutelare gli
interessi dei produttori di “Tocai friulano”.
Il diritto dello Stato italiano di invocare autonomamente l’Accordo TRIP’s, con riferimento
all’utilizzo della denominazione “Tocai friulano”, sarebbe venuto meno se lo stesso Stato
italiano, nel Trattato di adesione dell’Ungheria alla Comunità europea, che l’Italia ha
espressamente ratificato nel 2003, avesse esplicitamente ribadito di rinunciare, per il
futuro, all’utilizzo della denominazione “Tocai friulano”.
Ciò non è avvenuto.
Di conseguenza, dopo il Maggio 2004, le disposizioni giuridiche applicabili all’interno
dell’ordinamento italiano, sono quelle dell’Accordo TRIP’s, nonché quelle adottate in
conformità del Regolamento Ce n. 1493/99 che costituisce il regolamento di base in
materia di vini.
c) La data del 31 Marzo 2007, che fissa la scadenza per l’utilizzo della denominazione
“Tocai friulano’’, è stata ripresa unicamente in due regolamenti della Commissione
(n. 753/2002 e n. 1429/2004).
La disciplina comunitaria in materia di vini, contenuta nel Regolamento di base n. 1493/99,
si limita a conferire alla Commissione europea competenze di registrazione delle
denominazioni dei vini esistenti.
La Commissione, adottando il Regolamento n. 753/2002 ha quindi stilato, in un apposito
allegato, successivamente integrato dal Regolamento n. 1429/2004, l’elenco dei nomi dei
vini contenenti il riferimento ad un’indicazione geografica.
La Commissione ha però superato i limiti delle proprie competenze stabilendo, soltanto per
il “Tocai friulano”, la data di scadenza del 31 Marzo 2007.
Tale data di scadenza è contenuta in una nota inserita negli Allegati ai regolamenti appena
citati, senza alcuna motivazione. Il richiamo alla data del 31 Marzo 2007 è pertanto diretta
conseguenza dell’inserimento, nei due citati allegati, di quanto stabilito nell’Accordo sui vini
Comunità europea/Ungheria del 1993.
Si è trattato, in altre parole, della “comunitarizzazione” di una disposizione (data limite di
utilizzo della denominazione “Tocai friulano”) contenuta nel predetto Accordo comunitario,
la cui efficacia è ora venuta meno dopo l’entrata in vigore del Trattato di adesione
II
dell’Ungheria alla Comunità europea (come ha riconosciuto la stessa Commissione
europea).
d) La nota contenuta negli allegati dei citati regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/2004,
deve essere considerata, in primo luogo, illegittima perché contraria al divieto di
discriminazione stabilito dal Trattato Ce (articolo 34, paragrafo 2, secondo comma)
e, in ogni caso, non opponibile all’Italia con riferimento all’articolo 24, paragrafo 6
dell’Accordo TRIP’s.
La nota inserita negli allegati dei Regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/2004 é basata su un
regolamento comunitario della Commissione, la cui legittimità è ora contestata davanti alla
Corte di giustizia nel procedimento introdotto con le ordinanze del TAR del Lazio sopra
ricordate.
Ma anche ammesso, per assurdo, che tale nota, contenente la data di scadenza per l’utilizzo
della denominazione “Tocai friulano”, sia legittima in base al diritto comunitario, la stessa
non potrebbe in ogni caso essere opposta all’Italia qualora lo Stato italiano si avvalesse del
diritto, riconosciuto agli Stati aderenti all’Accordo TRIP’s, dall’articolo 24, paragrafo 6
dell’Accordo medesimo.
Come è noto, l’articolo 24, paragrafo 6 dell’Accordo TRIP’s stabilisce che:
«(...) la presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni
[esempio: in tema di uso di denominazioni geografiche confondibili, di marchi o di
denominazioni omonime] in relazione ad un indicazione geografica di qualsiasi altro
Membro, per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione
comune di una varietà di uva esistente nel territorio di detto Membro alla data di entrata in
vigore dell’accordo OMC»
Come risulta precisato in alcuni dei ricorsi sopra indicati, la fattispecie prevista dalla
disposizione dell’articolo 24, paragrafo 6 dell’Accordo TRIP’s è esattamente quella del “Tocai
friulano” qui esaminata.
Tradotta in termini più semplici e opportunamente contestualizzata, la disposizione sopra
riportata significa semplicemente che l’Italia (membro dell’Accordo TRIP’s) non può in alcun
modo essere obbligata a rinunciare alla denominazione del vino “Tocai friulano”, che è simile
all’indicazione geografica del vino “TOKAJI” registrata in Ungheria (ugualmente membro
dell’Accordo TRIP’s), in quanto la denominazione del vino “Tocai friulano” è identica alla
denominazione della varietà di uva (vitigno) “Tocai friulano” che viene coltivata in Italia da
molti anni e in ogni caso prima dell’entrata in vigore dell’Accordo mondiale del commercio
(10 Gennaio 1996).
Il testo dell’articolo 24, paragrafo 6, sopra riportato non si presta ad altre interpretazioni e la
stessa Corte di giustizia lo ha interpretato nel senso sopra indicato (ovviamente, con
riferimento non all’Italia ma alla Comunità europea nei suo complesso) limitandosi a
riconoscere, al punto n. 115 della sua precedente sentenza del 12 Maggio 2005 (in causa n.
347/03), che la norma non stabilisce un vincolo ma concede un diritto agli Stati membri
aderenti all’Accordo TRIP’s.
Nel caso di specie, l’articolo 24, paragrafo 6 citato, concede allo Stato italiano di conservare
il nome del vino “Tocai friulano” solo per le vendite destinate al territorio italiano.
In altre parole, se i membri dell’Accordo TRIP’s ritengono di doversi avvalere delle
disposizioni dell’Accordo medesimo, sono senz’altro legittimati ad avvalersene.
III
Contro l’Accordo TRIP’s non può certo essere invocata una “nota”, contenente la data di
scadenza di utilizzo della denominazione “Tocai friulano”, inserita, senza motivazione alcuna,
negli allegati di due regolamenti della Commissione.
Poiché l’Italia, avendo ratificato direttamente l’Accordo TRIP’s, può applicarne le disposizioni
nel rispetto dell’Accordo medesimo, occorre soltanto verificare se esistano disposizioni di
diritto primario, contenute nel Trattato Ce, che impediscano all’Italia di procedere nel senso
indicato.
Come si è in precedenza segnalato, soltanto un’esplicita rinuncia da parte dell’Italia,
contenuta nel Trattato di adesione dell’Ungheria alla Comunità europea, avrebbe potuto
impedire allo Stato italiano di avvalersi dell’articolo 24, paragrafo 6 dell’Accordo TRIP’s e ciò,
per l’ovvia ragione che, se nel citato Trattato di adesione, successivo all’Accordo TRIP’s,
fosse stata inserita un’espressa rinuncia dell’Italia, in tal caso sarebbe stato consacrato
l’abbandono definitivo della denominazione “Tocai friulano” da parte dello Stato italiano.
Ma ciò non è avvenuto ed anzi lo Stato italiano si è riservato di tutelare gli interessi dei
produttori di Tocai in sede di approvazione del testo del Trattato di adesione.
Relativamente, infine, alla possibilità che all’interno del mercato unico europeo possano
sussistere situazioni di tutela diverse per quanto riguarda marchi, denominazioni di prodotti
e indicazioni di provenienza, la giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi dimostrano
che questo è possibile.
Per i marchi di impresa, ad esempio, basta ricordare la causa decisa con la seconda
sentenza sul Caffè Hag (causa n. 10/89) del 17 ottobre 1990 (Raccolta della giurisprudenza
della Corte, 1990, p. 3752).
In tale sentenza, la Corte di giustizia riconosce, infatti, che in caso di conflitto tra due marchi
confondibili legittimamente posseduti da soggetti diversi operanti in Stati membri diversi, il
titolare di uno dei due marchi operante in uno Stato membro della Comunità europea può
impedire ai prodotti recanti il marchio confondibile, provenienti dall’altro Stato membro, di
essere venduti nel primo Stato membro, indipendentemente dal principio comunitario sulla
libera circolazione delle merci.
Sin qui si sono affrontate le questioni legate ai procedimenti avviati in sede comunitaria.
Altra questione discussa è quella della competenza della Regione a legiferare in materia.
In proposito, è' da ritenere che sussistano validi argomenti di natura giuridica sui quali la
legge regionale può essere fondata.
La legge La Loggia (5 Giugno 2003 n. 131) disciplina, in modo preciso, i poteri delle Regioni,
con riferimento all'art. 117 della Costituzione con riguardo a:
a) attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali (art. 6 par. 1);
b) conclusione di intese con enti di altri Stati (art. 6 par. 2);
c) conclusione con altri Stati di intese applicative di Accordi internazionali già entrati
in vigore (art. 6 par. 3).
Basta leggere come i diversi paragrafi sono formulati per capire che soltanto per
l'attuazione degli accordi internazionali (art. 6 par. 1), lo Stato non pone limiti al potere delle
Regioni, le quali «provvedono direttamente» ad attuare gli accordi con il solo obbligo di dare
comunicazione allo Stato. Le osservazioni dello Stato sono soltanto informative e non
preclusive.
Al contrario, nel caso previsto dall'art. 6 par. 2, viene espressamente stabilito che il termine
di trenta giorni (ugualmente previsto per le osservazioni dello Stato) è preclusivo
IV
dell'adozione dell'atto regionale che potrà essere adottato soltanto alla scadenza di tale
termine.
A maggior ragione diventa preclusivo il termine per gli atti regionali di cui all'art. 6 par. 3.
La conclusione da trarre è che nel caso dell'attuazione degli accordi internazionali già
ratificati, le Regioni hanno l'obbligo di attuarli e, in caso di inadempienza, lo Stato esercita il
potere sostitutivo previsto dall'art. 120 della Costituzione.
Stabilita la distinzione fra i tre poteri delle regioni di cui all'art. 6 della legge La Loggia,
rimane da stabilire se la legge regionale di cui si discute rientri nelle competenze della
Regione Friuli Venezia Giulia.
Tutto dipende dalla formulazione che si dà all'articolo unico da adottare. Così come
formulato, la risposta è sicuramente affermativa poiché viene resa esecutiva la disposizione
dell'art. 24 par. 6 che sarà invocabile, pertanto, dai singoli operatori in quanto prevalente
rispetto al diritto comunitario in base al par. 7 dell'art. 300 del Trattato Ce.
CONCLUSIONI
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha competenza esclusiva in materia di
agricoltura e competenza concorrente nelle materie elencate all’articolo 117 della
Costituzione. Questa norma prevede che le Regioni autonome possano provvedere
autonomamente all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell’unione Europea.
La nostra Regione ha quindi i poteri per poter recepire, nell’ambito del territorio regionale,
l’accordo di diritto internazionale (TRIP’s) successivo e prevalente rispetto all’Accordo sui
vini stipulato tra la Comunità europea e l’Ungheria nel 1993, ora in ogni caso decaduto.
In tal senso opera la proposta di legge che viene portata al voto del Consiglio regionale e
che auspico possa avere il voto favorevole dell’Aula.
MALATTIA
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