testo relazione/i - Consiglio regionale FVG
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testo relazione/i - Consiglio regionale FVG
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ________________________________________________________________________________________________ IX LEGISLATURA ATTI CONSILIARI PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI ________________________________________________________________________________________________ CONSIGLIO REGIONALE FZ/AL N. 235 - A RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (Affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l’ Unione Europea, organi di garanzia) (Relatore di maggioranza MALATTIA) sulla PROPOSTA DI LEGGE <<Tutela del diritto alla denominazione “Tocai Friulano” delle produzioni vitivinicole regionali da vitigno Tocai Friulano>> Presentata dai Consiglieri Malattia, Paselli, Travanut, Kocijančič, Metz, Degano l’1 marzo 2007 --- Presentata alla Presidenza il 22 marzo 2007 --- Signor Presidente, colleghi consiglieri, la V Commissione ha approvato, il 15 marzo scorso, la proposta di legge per la tutela del nome “Tocai friulano”. La proposta sarà ora trasmessa al Governo nazionale, perché esprima nel termine di trenta giorni eventuali osservazioni ed il proprio parere, e successivamente approderà in Consiglio regionale. La possibilità di mantenere la denominazione Tocai friulano poggia su solide basi giuridiche e l’iniziativa legislativa rafforzerà le azioni che l’Avvocatura e la Giunta regionale hanno intrapreso in sede comunitaria per il mantenimento della denominazione Tocai. Le questioni e la situazione possono essere sintetizzate nel modo seguente: 1. diritto comunitario a) L’accordo del 1993, concluso tra la Comunità europea e l’Ungheria, sulla tutela delle denominazioni dei vini, da cui deriva il divieto di utilizzare il nome “Tocai friulano” dopo il 31 Marzo 2007, è venuto meno il 24 Maggio 2004 al momento dell’entrata in vigore del Trattato di adesione dell’Ungheria alla Comunità europea, come ha riconosciuto la stessa Commissione europea nella sua relazione sul “Tokay” del 19/12/2006 (DOC/COM 2006 837 Def.); b) la data di cessazione dell’utilizzo della denominazione “Tocai friulano” (31 Marzo 2007) è stata ripresa, senza alcuna motivazione, negli allegati dei regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/2004 e non invece nel Trattato di adesione dell’Ungheria alla Comunità europea appena citato; c) tali regolamenti stabiliscono, soltanto per la denominazione “Tocai friulano”, una data limite di utilizzo mentre non prevedono alcuna scadenza per altre 121 denominazioni di vino, contenenti riferimenti geografici analoghi a quelli contenuti nella denominazione “Tocai friulano”, con violazione del principio di non discriminazione previsto dall’articolo 34, paragrafo n. 2, secondo comma, del Trattato Ce; d) in ogni caso, la disciplina comunitaria applicabile in materia di denominazioni dei vini, contenuta nel regolamento di base n. 1493/99, relativo al settore dei vini, non poteva autorizzare la Commissione ad adottare le disposizioni sopra richiamate che sono state riprese nei regolamenti n. 723/2002 e n. 1429/2004 appena menzionati. 2. diritto internazionale a) L’Accordo TRIP’s sulla proprietà intellettuale è successivo al noto Accordo sui vini Comunità europea/Ungheria del 1993 e prevale rispetto a quest’ultimo I Questo Accordo, ratificato non solo dalla Comunità europea ma anche dai singoli Stati membri, è entrato in vigore nel 1996 ed è vincolante tanto per la Comunità europea, nel suo complesso, quanto per i singoli Stati membri, tra cui l’Italia, che l’hanno espressamente ratificato, nonché per l’Ungheria, allora Stato terzo, che pure l’ha ratificato. Essendo posteriore all’Accordo sui vini del 1993, in caso di contrasto prevale l’Accordo TRIP’s, sulla base delle regole stabilite dalla Convenzione di Vienna del 1969 sull’interpretazione dei Trattati. b) Il 1° Maggio 2004 l’Ungheria è entrata come Stato membro nella Comunità europea, ma il relativo Trattato di adesione non contiene alcun specifico riferimento al “Tocai friulano” mentre l’Italia ha fatto mettere a verbale, in occasione della Conferenza intergovernativa di Atene del 2003, nella quale è stato approvato il predetto Trattato di adesione, che intendeva continuare a tutelare gli interessi dei produttori di “Tocai friulano”. Il diritto dello Stato italiano di invocare autonomamente l’Accordo TRIP’s, con riferimento all’utilizzo della denominazione “Tocai friulano”, sarebbe venuto meno se lo stesso Stato italiano, nel Trattato di adesione dell’Ungheria alla Comunità europea, che l’Italia ha espressamente ratificato nel 2003, avesse esplicitamente ribadito di rinunciare, per il futuro, all’utilizzo della denominazione “Tocai friulano”. Ciò non è avvenuto. Di conseguenza, dopo il Maggio 2004, le disposizioni giuridiche applicabili all’interno dell’ordinamento italiano, sono quelle dell’Accordo TRIP’s, nonché quelle adottate in conformità del Regolamento Ce n. 1493/99 che costituisce il regolamento di base in materia di vini. c) La data del 31 Marzo 2007, che fissa la scadenza per l’utilizzo della denominazione “Tocai friulano’’, è stata ripresa unicamente in due regolamenti della Commissione (n. 753/2002 e n. 1429/2004). La disciplina comunitaria in materia di vini, contenuta nel Regolamento di base n. 1493/99, si limita a conferire alla Commissione europea competenze di registrazione delle denominazioni dei vini esistenti. La Commissione, adottando il Regolamento n. 753/2002 ha quindi stilato, in un apposito allegato, successivamente integrato dal Regolamento n. 1429/2004, l’elenco dei nomi dei vini contenenti il riferimento ad un’indicazione geografica. La Commissione ha però superato i limiti delle proprie competenze stabilendo, soltanto per il “Tocai friulano”, la data di scadenza del 31 Marzo 2007. Tale data di scadenza è contenuta in una nota inserita negli Allegati ai regolamenti appena citati, senza alcuna motivazione. Il richiamo alla data del 31 Marzo 2007 è pertanto diretta conseguenza dell’inserimento, nei due citati allegati, di quanto stabilito nell’Accordo sui vini Comunità europea/Ungheria del 1993. Si è trattato, in altre parole, della “comunitarizzazione” di una disposizione (data limite di utilizzo della denominazione “Tocai friulano”) contenuta nel predetto Accordo comunitario, la cui efficacia è ora venuta meno dopo l’entrata in vigore del Trattato di adesione II dell’Ungheria alla Comunità europea (come ha riconosciuto la stessa Commissione europea). d) La nota contenuta negli allegati dei citati regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/2004, deve essere considerata, in primo luogo, illegittima perché contraria al divieto di discriminazione stabilito dal Trattato Ce (articolo 34, paragrafo 2, secondo comma) e, in ogni caso, non opponibile all’Italia con riferimento all’articolo 24, paragrafo 6 dell’Accordo TRIP’s. La nota inserita negli allegati dei Regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/2004 é basata su un regolamento comunitario della Commissione, la cui legittimità è ora contestata davanti alla Corte di giustizia nel procedimento introdotto con le ordinanze del TAR del Lazio sopra ricordate. Ma anche ammesso, per assurdo, che tale nota, contenente la data di scadenza per l’utilizzo della denominazione “Tocai friulano”, sia legittima in base al diritto comunitario, la stessa non potrebbe in ogni caso essere opposta all’Italia qualora lo Stato italiano si avvalesse del diritto, riconosciuto agli Stati aderenti all’Accordo TRIP’s, dall’articolo 24, paragrafo 6 dell’Accordo medesimo. Come è noto, l’articolo 24, paragrafo 6 dell’Accordo TRIP’s stabilisce che: «(...) la presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni [esempio: in tema di uso di denominazioni geografiche confondibili, di marchi o di denominazioni omonime] in relazione ad un indicazione geografica di qualsiasi altro Membro, per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà di uva esistente nel territorio di detto Membro alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC» Come risulta precisato in alcuni dei ricorsi sopra indicati, la fattispecie prevista dalla disposizione dell’articolo 24, paragrafo 6 dell’Accordo TRIP’s è esattamente quella del “Tocai friulano” qui esaminata. Tradotta in termini più semplici e opportunamente contestualizzata, la disposizione sopra riportata significa semplicemente che l’Italia (membro dell’Accordo TRIP’s) non può in alcun modo essere obbligata a rinunciare alla denominazione del vino “Tocai friulano”, che è simile all’indicazione geografica del vino “TOKAJI” registrata in Ungheria (ugualmente membro dell’Accordo TRIP’s), in quanto la denominazione del vino “Tocai friulano” è identica alla denominazione della varietà di uva (vitigno) “Tocai friulano” che viene coltivata in Italia da molti anni e in ogni caso prima dell’entrata in vigore dell’Accordo mondiale del commercio (10 Gennaio 1996). Il testo dell’articolo 24, paragrafo 6, sopra riportato non si presta ad altre interpretazioni e la stessa Corte di giustizia lo ha interpretato nel senso sopra indicato (ovviamente, con riferimento non all’Italia ma alla Comunità europea nei suo complesso) limitandosi a riconoscere, al punto n. 115 della sua precedente sentenza del 12 Maggio 2005 (in causa n. 347/03), che la norma non stabilisce un vincolo ma concede un diritto agli Stati membri aderenti all’Accordo TRIP’s. Nel caso di specie, l’articolo 24, paragrafo 6 citato, concede allo Stato italiano di conservare il nome del vino “Tocai friulano” solo per le vendite destinate al territorio italiano. In altre parole, se i membri dell’Accordo TRIP’s ritengono di doversi avvalere delle disposizioni dell’Accordo medesimo, sono senz’altro legittimati ad avvalersene. III Contro l’Accordo TRIP’s non può certo essere invocata una “nota”, contenente la data di scadenza di utilizzo della denominazione “Tocai friulano”, inserita, senza motivazione alcuna, negli allegati di due regolamenti della Commissione. Poiché l’Italia, avendo ratificato direttamente l’Accordo TRIP’s, può applicarne le disposizioni nel rispetto dell’Accordo medesimo, occorre soltanto verificare se esistano disposizioni di diritto primario, contenute nel Trattato Ce, che impediscano all’Italia di procedere nel senso indicato. Come si è in precedenza segnalato, soltanto un’esplicita rinuncia da parte dell’Italia, contenuta nel Trattato di adesione dell’Ungheria alla Comunità europea, avrebbe potuto impedire allo Stato italiano di avvalersi dell’articolo 24, paragrafo 6 dell’Accordo TRIP’s e ciò, per l’ovvia ragione che, se nel citato Trattato di adesione, successivo all’Accordo TRIP’s, fosse stata inserita un’espressa rinuncia dell’Italia, in tal caso sarebbe stato consacrato l’abbandono definitivo della denominazione “Tocai friulano” da parte dello Stato italiano. Ma ciò non è avvenuto ed anzi lo Stato italiano si è riservato di tutelare gli interessi dei produttori di Tocai in sede di approvazione del testo del Trattato di adesione. Relativamente, infine, alla possibilità che all’interno del mercato unico europeo possano sussistere situazioni di tutela diverse per quanto riguarda marchi, denominazioni di prodotti e indicazioni di provenienza, la giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi dimostrano che questo è possibile. Per i marchi di impresa, ad esempio, basta ricordare la causa decisa con la seconda sentenza sul Caffè Hag (causa n. 10/89) del 17 ottobre 1990 (Raccolta della giurisprudenza della Corte, 1990, p. 3752). In tale sentenza, la Corte di giustizia riconosce, infatti, che in caso di conflitto tra due marchi confondibili legittimamente posseduti da soggetti diversi operanti in Stati membri diversi, il titolare di uno dei due marchi operante in uno Stato membro della Comunità europea può impedire ai prodotti recanti il marchio confondibile, provenienti dall’altro Stato membro, di essere venduti nel primo Stato membro, indipendentemente dal principio comunitario sulla libera circolazione delle merci. Sin qui si sono affrontate le questioni legate ai procedimenti avviati in sede comunitaria. Altra questione discussa è quella della competenza della Regione a legiferare in materia. In proposito, è' da ritenere che sussistano validi argomenti di natura giuridica sui quali la legge regionale può essere fondata. La legge La Loggia (5 Giugno 2003 n. 131) disciplina, in modo preciso, i poteri delle Regioni, con riferimento all'art. 117 della Costituzione con riguardo a: a) attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali (art. 6 par. 1); b) conclusione di intese con enti di altri Stati (art. 6 par. 2); c) conclusione con altri Stati di intese applicative di Accordi internazionali già entrati in vigore (art. 6 par. 3). Basta leggere come i diversi paragrafi sono formulati per capire che soltanto per l'attuazione degli accordi internazionali (art. 6 par. 1), lo Stato non pone limiti al potere delle Regioni, le quali «provvedono direttamente» ad attuare gli accordi con il solo obbligo di dare comunicazione allo Stato. Le osservazioni dello Stato sono soltanto informative e non preclusive. Al contrario, nel caso previsto dall'art. 6 par. 2, viene espressamente stabilito che il termine di trenta giorni (ugualmente previsto per le osservazioni dello Stato) è preclusivo IV dell'adozione dell'atto regionale che potrà essere adottato soltanto alla scadenza di tale termine. A maggior ragione diventa preclusivo il termine per gli atti regionali di cui all'art. 6 par. 3. La conclusione da trarre è che nel caso dell'attuazione degli accordi internazionali già ratificati, le Regioni hanno l'obbligo di attuarli e, in caso di inadempienza, lo Stato esercita il potere sostitutivo previsto dall'art. 120 della Costituzione. Stabilita la distinzione fra i tre poteri delle regioni di cui all'art. 6 della legge La Loggia, rimane da stabilire se la legge regionale di cui si discute rientri nelle competenze della Regione Friuli Venezia Giulia. Tutto dipende dalla formulazione che si dà all'articolo unico da adottare. Così come formulato, la risposta è sicuramente affermativa poiché viene resa esecutiva la disposizione dell'art. 24 par. 6 che sarà invocabile, pertanto, dai singoli operatori in quanto prevalente rispetto al diritto comunitario in base al par. 7 dell'art. 300 del Trattato Ce. CONCLUSIONI La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha competenza esclusiva in materia di agricoltura e competenza concorrente nelle materie elencate all’articolo 117 della Costituzione. Questa norma prevede che le Regioni autonome possano provvedere autonomamente all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’unione Europea. La nostra Regione ha quindi i poteri per poter recepire, nell’ambito del territorio regionale, l’accordo di diritto internazionale (TRIP’s) successivo e prevalente rispetto all’Accordo sui vini stipulato tra la Comunità europea e l’Ungheria nel 1993, ora in ogni caso decaduto. In tal senso opera la proposta di legge che viene portata al voto del Consiglio regionale e che auspico possa avere il voto favorevole dell’Aula. MALATTIA V