abbattimento alberi - Comune di Cerro Maggiore

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abbattimento alberi - Comune di Cerro Maggiore
Comune di Cerro Maggiore
provincia di Milano
Regolamento
Sulla tutela del patrimonio
arboreo
Adottato con deliberazione del consiglio comunale 15 del 28/2/05.
In vigore dal 28/4/05.
INDICE:
Art. 1 - Principi Generali
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Divieti
Art. 4 - Interventi prescritti
Art. 5 - Protezione degli alberi prima del rilascio della concessione edilizia
Art. 6 - Esenzione di autorizzazione
Art. 7 - Deroghe ai divieti di abbattimento
Art. 8 - Salvaguardia fitopatologica obbligo abbattimento alberi morti o
ammalati loro sostituzione
Art. 9 - Profilassi delle malattie letali endemiche
Art. 10 – Aree degradate o incolte
Art. 11 - Sanzioni amministrative
Art. 12 - Riferimenti legislativi
Art. 13 – Verifiche tecniche
Art. 14 - Entrata in vigore
ART. 1
PRINCIPI GENERALI
L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, intende tutelare il
patrimonio arboreo, oltre a promuovere e diffondere la sensibilità e la cultura naturalistica
nei cittadini e negli operatori del verde.
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica a protezione degli alberi presenti entro i confini
comunali.
Risultano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i boschi di cui alla
L.R. n. 27 del 28/10/2004 (articolo 3).
Sono oggetto di protezione gli alberi:
ƒ con una circonferenza del tronco di almeno 80 centimetri, misurata a mt. 1,30
da terra e/o con almeno 12 metri di altezza, nonché le essenze che, per
caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni succitate.
Nel caso di alberi (policormici) con più tronchi si considererà’
circonferenze dei singoli tronchi, misurate come sopra precisato.
la somma delle
L'Amministrazione Comunale, si riserva la possibilità di tutelare piante che, pur non
raggiungendo le dimensioni succitate, siano giudicate di particolare pregio.
Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli alberi e i gruppi di
alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme superiori più
restrittive.
Il
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
presente regolamento non si applica agli alberi da frutta ad eccezione di:
Castagno ( Castanea sativa)
Gelso
( Morus alba, nigra)
Noce
( Juglans regia)
Ciliegio
(Prunus avium)
Olivo
(Olea europaea )
ART. 3
DIVIETI
Nell’ambito di applicazione del presente regolamento è vietato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi protetti di cui all’art. 2;
effettuare capitozzature;
effettuare operazioni che comportino l’impermeabilizzazione del terreno
procedere a scavi di qualsiasi natura;
ammassare materiali di qualunque tipo;
versare su o nel terreno, sali dannosi, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente
dannosi per le piante.
Con riferimento ai punti c), d), e), f), non sussiste divieto allorquando le operazioni
siano effettuate ad una distanza dalla pianta superiore a 10 volte il diametro del fusto,
misurato a mt. 1,30 da terra.
Con riferimento al punto c) il divieto non sussiste per alberi su strade ed aree
pubbliche, qualora si adottino in altro modo precauzioni per evitare la morte degli alberi.
ART. 4
INTERVENTI PRESCRITTI
Il Dirigente competente, potrà prescrivere che il proprietario di un terreno adotti
determinati interventi per la cura, la conservazione, la difesa degli alberi protetti ai sensi
dell’art. 2 del presente regolamento.
Il personale incaricato dell'Area Tecnica
delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni.
verificherà il rispetto e l’adempimento
ART. 5
PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA
DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
In sede di presentazione di progetti per il rilascio dello specifico titolo abilitativo ed,
per interventi di lavori di demolizione, costruzione, ricostruzione e/o ampliamento, nonché
per interventi sottoposti a denuncia d’inizio attività edilizia, tutti gli alberi, aventi le
caratteristiche di cui all’art. 2 del presente regolamento, insistenti sull’area oggetto
dell’intervento, dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria
in scala non superiore a 1:200 con allegata documentazione fotografica.
I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare gli alberi di cui all’art. 2,
esistenti, avendo cura di non offendere l’apparato radicale.
Alla pratica edilizia andrà sempre acclusa la dichiarazione del proprietario di cui
all’allegato 1 del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito.
In caso di autorizzazione all’abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del
patrimonio arboreo esistente, l’Amministrazione Comunale richiederà al proprietario, o
all'avente titolo dell’intervento edilizio, di piantare nuovi alberi in sostituzione di quelli
rimossi nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell’allegato 5 del presente
regolamento, precisandone specie e dimensioni.
Nel caso sussistano situazioni d’impossibilità oggettiva, riconosciute dal Dirigente
competente, nel piantare nuovi alberi nel lotto di terreno oggetto dell’intervento edilizio, il
proprietario o l’avente titolo dell’intervento edilizio, dovrà provvedere, a mettere a dimora
nuovi alberi in luoghi, al di fuori dell’area oggetto dell’intervento. L’Amministrazione
Comunale indicherà le aree dove dovranno essere messi a dimora gli alberi, nonché le
essenze tipiche locali da piantumare.L’elenco delle essenze tipiche locali costituisce
l’allegato 3) del presente regolamento.
Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito
cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere
a dimora.
Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da
parte dei competenti Uffici, comunque non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora
degli stessi.
Il numero degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo,
verrà determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali
dell’Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del verde) relativo all’anno in vigore al
momento del rilascio dell’autorizzazione.
ART. 6
ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE
Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:
a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a
seguito di sentenza giudiziaria;
b) dall’albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.
Relativamente alla lettera b) il proprietario potrà procedere all’intervento, avendo
avuto cura, per quanto possibile, di avvisare comunicando successivamente per iscritto al
Sindaco le ragioni d’urgenza che lo hanno determinato.
Sono inoltre esenti dall’autorizzazione, gli alberi che insistono su vie o aree
pubbliche, che ricorrono nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), e quelli individuati
nell’ambito di un intervento approvato con progetto dai competenti organi comunali.
ART. 7
DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO
Il Dirigente competente , può autorizzare l’abbattimento di alberi soggetti a tutela,
in deroga al divieto di cui all’art. 2, quando:
a) l’albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione
dell’interesse pubblico, non sia possibile;
b) l’albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risulti
aver compromesso irrimediabilmente, il suo normale sviluppo vegetativo;
c)
l’albero, a causa dello sviluppo vegetativo dell’apparato radicale comprometta in
modo rilevante strutture e/o manufatti;
d) la pianta è palesemente infestante, quale : Robinia pseudoacacia ,Ailanthus altissima,
Brussonetia papirifera;
e) l'interessato alleghi alla richiesta di autorizzazione per effettuare l’abbattimento di
alberi, un progetto di ristrutturazione ambientale, ovvero venga previsto il riordino degli
alberi presenti nell’area interessata , alla cui approvazione resta subordinato.
Relativamente alle lettere a) e c), su richiesta, si dovranno produrre eventuali relazioni
redatte da specialisti o tecnici abilitati.
La richiesta tendente ad ottenere la deroga dovrà essere presentata per iscritto al
Comune, mediante il modulo riportato nell’allegato 2 del presente regolamento, la relativa
autorizzazione verrà rilasciata dopo l’accertamento dei necessari presupposti.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti all’interno di
azienda vivaistica.
ART. 8
SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA
OBBLIGO ABBATTIMENTO ALBERI MORTI O AMMALATI
LORO SOSTITUZIONE
E’ fatto obbligo al proprietario provvedere, previo conseguimento dell'
autorizzazione di cui all’art. 7 lettera a), all’abbattimento dell’albero ammalato o morto e
sua sostituzione con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente
concordate con gli Uffici del Settore competente.
ART. 9
PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE
L’abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o
freddi, preferibilmente in estate o in inverno, evitando la diffusione della segatura derivata
dal taglio mediante l’uso degli aspiratori.
Il materiale di risulta dovrà essere tempestivamente allontanato su idonei mezzi
chiusi e avviato ad idoneo smaltimento.
Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno dovrà essere
sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.
ART. 10
AREE DEGRADATE O INCOLTE
1. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni normative vigenti in ordine alla
manutenzione delle aree private non edificate, il soggetto che ne abbia l’effettiva
disponibilità cura la corretta manutenzione di tali aree ed in particolare effettua lo
sfalcio periodico delle erbe infestanti e di essenze che sono causa di allergie o
comunque di molestia per la salute pubblica.
2. Con provvedimento motivato e per ragioni di igiene o di decoro, il Sindaco, su
parere del competente ufficio comunale, dispone la manutenzione, la
conservazione e la ricomposizione delle aree verdi, anche con la messa a dimora di
essenze compatibili con l’intorno urbano al fine di evitare l’ulteriore propagazione o
lo sviluppo di erbe o piante infestanti o pericolose per la salute pubblica.
ART. 11
SANZIONI AMMINISTRATIVE
In caso di inosservanza del presente regolamento, verranno applicate, a carico del
proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le sanzioni
seguenti:
a) danni, all’apparato radicale,
scortecciature, strozzature da
con
legature,capitozzatura,
danneggiamento consistente della
pianta soggetta a protezione
da Euro
52,00
a Euro
130,00
b) abbattimento di un albero
soggetto a protezione senza la
prescritta autorizzazione
da Euro
260,00
a Euro
770,00
c)
restanti
violazioni
al
regolamento, non previste nel
presente articolo
da Euro
78,00
a Euro
310,00
In aggiunta alla sanzione prevista alla lettera b), l’Amministrazione Comunale, nel caso di
danneggiamento grave o abbattimento di albero di particolare valore ornamentale e/o
ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora di alberi, le cui
caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti uffici. La fornitura e
la mesa a dimora dovranno avvenire secondo le prescrizione di cui all’allegato 5.
Coloro che, privi di autorizzazione di cui agli artt. 5 e 7, effettueranno interventi sugli
alberi rientranti nel presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì
vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensioni e
specie indicati dai competenti Uffici comunali, pari al valore del danno arrecato. La
fornitura e la messa a dimora dovranno avvenire secondo le prescrizione di cui all’allegato
5 del presente regolamento.
Il proprietario degli alberi individuati all’art. 2 e l’autore degli interventi, effettuati in
violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni
previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n.
689.
L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative, avvengono nel rispetto
del procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale ed il responsabile dell'Area Tecnica sono
deputati all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste dal Presente
Regolamento .
ART. 12
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento
alle normative vigenti in materia.
ART.13
VERIFICHE TECNICHE
Per la valutazione e le verifiche della congruità e l’appropriatezza degli interventi proposti
e/o richiesti dai cittadini di cui al presente regolamento, l’Amministrazione Comunale si
avvarrà della facoltà di affidare l’incarico ad un professionista qualificato esterno, sino a
quando non avrà nel proprio organico personale in possesso dei necessari requisiti di
studio e/o esperienza professionale.
ART.14
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'Art. 9 , 3° comma del vigente
Statuto Comunale.
ALLEGATO 1
AL COMUNE DI CERRO MAGGIORE
AREA TECNICA -TERRITORIO AMBIENTE
Settore Territorio Ambiente
CERRO MAGGIORE
Lì,
OGGETTO: Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all’interno del lotto
interessato all’intervento edilizio.
Il / La sottoscritt………………………………………………………….…………………………………..
residente in …………………………………………..Via ………………….…………….n. …….tel n……..……………..
in qualità di proprietario del terreno sito in Cerro Maggiore, Via ………………………………………..……..
e distinto al mappale n………………………………….... del foglio n…………….…………..
Sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D:P.R.
28/12/2000, n. 445, e consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n.445 in , in caso di dichiarazione mendace:
DICHIARA
‫ ڤ‬che non vi sono essenze arboree rientranti nel regolamento e che, pertanto, non necessita di
alcuna autorizzazione;
‫ ڤ‬che il patrimonio arboreo all’interno del succitato lotto e indicato nella
planimetria di
progetto ( allegata alla presente richiesta) consiste in N° ………… essenze quali :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
verrà mantenuto integro in quanto non di ingombro all’erigenda costruzione.
E pertanto , così come disposto dall’art.2 del vigente Regolamento comunale sulla tutela del
patrimonio arboreo:
a) non verranno realizzati scavi;
a) non si procederà all’impermeabilizzazione del terreno;
b) non verranno effettuati ammassi di materiale e versamenti di sostanze dannose attorno
agli stessi alberi;
‫ڤ‬
che è sua intenzione procedere all’abbattimento di n°………….……essenze arboree,
rientranti nel regolamento, e specificatamente:………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………….. e riportate nell’allegata planimetria
‫ڤ‬
di sostituire tali essenze, in numero e dimensioni, con altre indicate dai competenti uffici
comunali, nelle aree individuate nell’allegata planimetria.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quant’altro disposto nel vigente regolamento di
tutela del patrimonio arboreo di cui all’oggetto.
Allegati: 1) planimetria scala 1:200 completa di quote
2) polizza fidejussoria n________________
FIRMA
………………………………………………………………
ALLEGATO 2
AL COMUNE DI CERRO MAGGIORE
AREA TECNICA -TERRITORIO AMBIENTE
Settore Territorio Ambiente
Lì,
CERRO MAGGIORE
OGGETTO: Interventi sul patrimonio arboreo - richiesta autorizzazione -
Il sottoscritto …………………………………………………………….……………………..
residente a …………………………………………………………………..…………………
in Via …………………………………………………….n° ..…… tel. N° ……..…………..
In qualità di ……………………………………….……………………………………………..
CHIEDE
l’autorizzazione ad effettuare interventi di abbattimento su n° ……..piante
di …………………………………………………….presenti all’interno della sua
proprietà in Via ……………………………………………………………...…………………
in quanto ……………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….………………
ESECUTORE DEI LAVORI (1)
Ditta ……………………………………….……….con sede in ………………….…………...
Via ………………………………………………………tel n°………………………………………
In attesa di sopralluogo di verifica e della successiva
risposta si inviano distinti
saluti.
FIRMA
………………………………………
(1) da indicare solo se differente dal proprietario
ALLEGATO 3
ELENCO DELLE ESSENZE TIPICHE LOCALI
Per i nuovi impianti la scelta delle essenze arboree deve avvenire preferibilmente
nella gamma di quelle appartenenti alle specie vegetali locali e/o entrate nella storia o nel
paesaggio lombardi, qui di seguito elencate.
Nome volgare
Nome scientifico
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(Acer campestre)
(Acer pseudoplatanus)
(Acer platanoides)
(Ilex aquifolium)
(Celtis australias)
( Betulla pendula)
(Crataegus monogyna)
( Castanea sativa)
( Carpins betulus)
(Quercus cerris)
( Sorbus torminalis)
( Cornus avium)
( Cornus mas )
(Fagus sylvatica)
( Quercus robur )
( Fraxinus excelsior)
( Fraxinus angustifolia)
( Morus alba)
( Morus nigra)
(Laburnum anagyroides) (Citisus laburnum)
( Punica granatum)
( Malus sylvesteris)
( Mespilus germanica)
(Junglas regia)
(Ulmus campetris)
(Ulmus laevis)
(Alnus glutinosa)
(Fraxinus ornus)
(Prunus padus)
(Pimus sylvestris)
(Popolus alba)
(Popolus canescens)
(Populos nigra)
(Popolus tremula)
(Platanus spp.)
(Robinia pseudoacacia)
(Quercus petraea)
(Salix alba)
(Salix cinerea)
(Salix caprea)
(Sambucus nigra)
(Sorbus domestica)
(Sorbus aria)
(Taxus baccata)
(Tilia platyphyllos)
(Tilia vulgaris)
(Tilia cordata)
Acero campestre
Acero montano
Acero riccio
Agrifoglio
Bagolaro
Betulla Bianca
Biancospino
Castagno
Carpino bianco
Cerro
Ciavardello
Ciliegio
Corniolo
Faggio
Farnia
Frassino
Frassino
Gelso bianco
Gelso nero
Maggiociondolo
Melograno
Melo selvatico
Nespolo
Noce
Olmo campestre
Olmo ciliato
Ontano nero
Orniello
Pado
Pino silvestre
Pioppo bianco
Pioppo gatterino
Pioppo nero
Pioppo tremolo
Platano
Robinia
Rovere
Salice bianco
Salice cinereo
Salicone
Sambuco
Sorbo domestico
Sorbo montano
Tasso
Tiglio nostrale
Tiglio intermedio
Tiglio selvatico
Delle specie sopraelencate possono essere utilizzate anche varietà ornamentali.
ALLEGATO 4
SPECIE ARBOREE NON TIPICHE LOCALI AVENTI TUTTAVIA DISCRETO VALORE
ORNAMENTALE.
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Abete rosso
Alberi da frutta in genere
Araucaria
Catalpa
Cedro atlantica
Cedro del Libano
Cedro deodara
Cercis
Chamaecyparis
Ciliegio
Cipresso dell’Arizona
Ginko biloba
Gleditsia
Larice
Lauro nobile
Libocedro thuia
Ligustro
Liriodendro
Magnolia
Olivo
Palma
Pino marittimo
Pino nero
Pino strobo
Quercia rossa
Sophora
Taxodium
Tsuga
ALLEGATO 5
PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI
La pianta da mettere a dimora dovrà possedere i seguenti requisiti e caratteristiche:
1. Appartenere alle specie e varietà richieste. Se al momento della fornitura, per la
mancanza di alcune caratteristiche distintive (foglie, fiori, ecc.), non fosse possibile
stabilire con certezza l’entità botanica della pianta, questa sarà accettata con riserva: la
riserva sarà sciolta solo se la verifica risulterà positiva, in caso contrario l’interessato
dovrà sostituire a suo completo carico e con le relative garanzie i soggetti appartenenti
alle specie o varietà non richieste.
2. Essere sana e rigogliosa, esente da attacchi parassitari (insetti, funghi, virus ecc.); non
presentare ferite, scortecciature o strozzature da legatura; la chioma dovrà avere
buona conformazione e dovrà essere proporzionata al diametro del fusto.
3. Altezza di mt. 3.50 – 4.00 e circonferenza di cm. 16 –18
4. Apparato radicale:
a. Per pianta in zolla
Radici provviste di “pane di terra” con zolla priva di fratture o dissecamenti; prima
della messa a di mora l’involucro della zolla dovrà essere tolto e la zolla stessa non
dovrà frantumarsi
b. Per pianta in vaso
Contenitore di dimensioni e caratteristiche idonee; dopo avere asportato il
contenitore prima della messa a dimora si dovranno vedere numerosi capillari e
piccole radici.
In casi particolari l’ufficio preposto potrà indicare di volta in volta misure diverse da quelle
sopra citate.
Dopo avere preparato la buca di larghezza e profondità sufficiente a contenere
comodamente la zolla, la pianta sarà collocata a dimora, distanziata da altre e dai
manufatti presenti sul luogo di piantumazione, avendo cura che il colletto, dopo la
sistemazione del terreno, si trovi a fior di terra e che le radici non siano soggette a
condizioni di ristagno di umidità.
Il reinterro dovrà essere effettuato migliorando la struttura del terreno, con eliminazione
degli infestanti e dei sassi, con aggiunta di terriccio o torba neutra.
Si dovrà provvedere alla realizzazione della zanella (piccolo bacino d’invaso per l’acqua
irrigua) e all’ancoraggio della pianta mediante pali tutori, picchetti e tiranti o altri
accorgimenti specificati di volta in volta. I tipi di legacci da utilizzare dovranno essere
specifici per la legatura di piante. Nel caso di utilizzo di pali in legno questi dovranno
essere completamente scortecciati e torniti.
Al colletto della pianta dovrà essere sistemata una idonea protezione.
Sono altresì a totale carico dell’interessato tutte le cure colturali (innaffiature, trattamenti
antiparassitari, eliminazione di eventuali polloni, ecc.) necessarie a mantenere in perfetto
stato sanitario e vegetativo la pianta per il periodo di un anno a partire dalla data
d’impianto.
Durante tale periodo di garanzia il soggetto garante sarà ritenuto responsabile della morte
della pianta, qualunque ne sia la causa, salvo furti ed atti di vandalismo e dovrà
provvedere alla sua sostituzione, sostenendone tutti i costi, con altre piante che dovranno
possedere le caratteristiche indicate nel presente paragrafo. Durante il periodo di garanzia,
inoltre, l’interessato dovrà assicurare la verticalità delle piante provvedendo, se necessario,
anche al rifacimento ed alla sostituzione dell’ancoraggio.
L’ufficio competente, in ogni caso, in sede di verifica, potrà pretendere la sostituzione delle
piante che apparissero sofferenti e poco vitali o, comunque, con caratteristiche peggiori di
quelle iniziali.