Regolamento di previdenza valido dall`1.1.2017
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Regolamento di previdenza valido dall`1.1.2017
Regolamento di previdenza valido a partire dal 1° gennaio 2017 2 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 Le ultime novità dal web. Tutte le informazioni e i retroscena sono disponibili online su previdenzaruag.ch Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 3 Previdenza RUAG Stauffacherstrasse 65 Casella postale 3000 Berna 22 Tel. 031 330 21 11 Fax 031 330 21 12 [email protected] www.previdenzaruag.ch Regolamento di previdenza valido a partire dal 1° gennaio 2017 Indice 6 I Disposizioni generali 8 Termini ed abbreviazioni 8 Art. 1 Nome e scopo 9 Art. 2 Cassa di previdenza e accordo d’adesione 9 Art. 3 Contenuto del regolamento 9 Art. 4 Età 9 Art. 5 Età di pensionamento 9 Art. 6 Obbligo assicurativo Art. 7 Eccezioni dell’obbligo assicurativo 10 Art. 8 Inizio e scioglimento dell’assicurazione 10 Art. 9 Obbligo d’informare, reticenza 11 Art. 10 Informazione degli assicurati e delle imprese 11 Art. 11 Prestazione d’entrata e riscatti 11 II Definizioni salariali 13 Art. 12 Salario annuo determinante 13 Art. 13 Salario assicurato 13 Art. 14 Particolarità 13 III Prestazioni 14 Art. 15 Visione d’insieme delle prestazioni 14 Art. 16 Avere di vecchiaia 14 A Prestazioni di vecchiaia 15 Art. 17 Rendita di vecchiaia e pagamento in capitale 15 Art. 18 Rendita per figli di pensionati 17 B Prestazioni d’invalidità 18 Art. 19 Rendita d’invalidità e rendita d’invalidità completiva 18 Art. 20 Rendita per figli d’invalidi e rendita completiva per figli d’invalidi 18 Art. 21 Esonero dal pagamento di contributi ( art. abrogato all’1.1. 2005 )18 C Prestazioni in caso di decesso Art. 22 Rendita per coniuge / Rendita per partner convivente 19 Art. 23 Rendita per orfani 20 Art. 24 Capitali in caso di decesso 20 D Disposizioni generali sulle prestazioni 21 Art. 25 Prestazioni alla generazione d’entrata ( art. abrogato all’1.1. 2005 )21 Art. 26 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi Art. 27 Disposizioni sulla riduzione e coordinamento 21 Art. 28 Pagamento delle prestazioni 22 Art. 29 Indennità in capitale 22 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 9 19 21 IV Uscita dal servizio 23 Art. 30 Diritto ad una prestazione d’uscita, copertura prolungata, rimborso 23 Art. 31 Ammontare della prestazione d’uscita 23 Art. 32 Mantenimento della protezione di previdenza 23 Art. 33 Pagamento in contanti 24 Art. 34 Copertura prolungata ( art. abrogato all’1.1. 2005 ) 24 V Contributi 25 Art. 35 Obbligo contributivo 25 Art. 36 Ammontare dei contributi e del loro finanziamento 25 VI Organizzazione della fondazione 26 Art. 37 Consiglio di fondazione 26 Art. 38 Deliberazione nel Consiglio di fondazione 26 Art. 39 Compiti del Consiglio di fondazione 26 Art. 40 Ufficio di revisione, periti riconosciuti per la previdenza professionale 27 VII Disposizioni particolari 28 Art. 41 Luogo d’adempimento 28 Art. 42 Abitazione in proprietà : prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo di informare 28 Art. 43 Cessione e costituzione in pegno 29 Art. 44 Compensazione 29 Art. 45 Divorzio 29 Art. 46 Copertura insufficiente 29 30 VIII Disposizioni finali Art. 47 Scioglimento di contratti d’affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della fondazione 30 Art. 48 Foro 30 Art. 49 Lacune nel regolamento 30 30 Art. 50 Adeguamenti del regolamento Art. 51 Lingue 30 Art. 52 Entrata in vigore 30 Allegati Allegato 1: Tabella per il calcolo delle somme di riscatto massime ( art. 11 cpv. 4 ) 31 Allegato 2: Tabella dei tassi di conversione 32 Allegato 3 : Disposizioni transitorie 33 Allegato 4 : Regolamento della Cassa di soccorso RUAG 37 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 7 I Disposizioni generali Termini specifici al sesso Tutte le definizioni specifiche al sesso usate in questo regolamento si riferiscono sia a quello femminile che a quello maschile ( per assicurato s’intende anche l’assicurata, ecc.). Termini ed abbreviazioni Termini /abbreviazioni ( ordine alfabetico ) Spiegazione Accordo d’affiliazione Accordo contrattuale tra la PREVIDENZA RUAG e l’impresa affiliata sui reciproci diritti e doveri AI Assicurazione fed. invalidità; Legge federale del 19.6.1959 ( L AI ) con Ordinanza ( OAI ) e revisione Amministrazione Amministrazione della fondazione PREVIDENZA RUAG con il direttore e il personale specializzato per la gestione degli assicurati Assicurato Il collaboratore ammesso nella PREVIDENZA RUAG AVS Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti ; legge federale del 20.12.1946 ( L AVS ) con ordinanza ( OAVS ) e revisione Cassa di previdenza Termine tecnico. Per ogni impresa affiliata viene gestita come modulo parziale una cassa di previdenza. Ciò rende possibile la rappresentazione e la valutazione di certe cifre per ogni impresa affiliata Collaboratore Collaboratore con un rapporto di lavoro con l’impresa Convivenza Unione di due partner conviventi, dell’altro o dello stesso sesso, che non sono né parenti fra loro, né sposati e neppure vincolati da un’unione domestica registrata e che vivono nella stessa economia domestica CPC Cassa pensioni della Confederazione ; statuti del 24.8.1994 Diritto ad una rendita d’invalidità Percentuale della rendita parziale d’invalidità 8 Età di pensionamento L’età di pensionamento corrisponde a quella dell’AVS: per gli uomini i 65 anni e per le donne i 64 anni compiuti. Inserto L’inserto fa parte integrante di questo Regolamento di previdenza. Esso sarà pubblicato ad ogni modifica dei valori base AVS con la data attuale di validità e verrà distribuito a tutti gli assicurati. Fondazione Termine utilizzato nel regolamento per la PREVIDENZA RUAG Generazione di passaggio Tutti gli assicurati della RUAG, i quali all’1.7. 2001 sono passati dalla CPC alla PREVIDENZA RUAG Grado d’invalidità Percentuale dell’incapacità di guadagno Impresa Impresa che nell’ambito della PREVIDENZA RUAG assicura i propri collaboratori per il 2º pilastro LAINF Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20.3.1981 ( obbligatoria per i dipendenti ) con revisione LAM Assicurazione militare federale ( contro infortuni e malattie durante il servizio militare e la protezione civile ) ; legge federale del 19.6.1992 LCAP Legge federale che promuove la proprietà privata d’abitazione con i mezzi della previdenza professionale del 17.12.1993 con relativa ordinanza ( OPPA ) e revisione LFLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e gli invalidi del 17.12.1993 con ordinanza ( OLP ) e revisione LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e l’invalidità del 25.6.1982 ( entrata in vigore 1.1.1985 ) con ordinanze OPP 1 – 3 e 1a revisione PREVIDENZA RUAG Nome della fondazione della RUAG, nell’ambito della quale viene gestita la previdenza del personale del gruppo RUAG Termine globale per il gruppo RUAG con la Società holding RUAG e tutte le società del gruppo affiliate Unione domestica registrata ( nel senso della LUD ) Per tutta la sua durata, l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio nel presente Regolamento. Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata è equiparato al divorzio. Un partner registrato è equiparato al coniuge. Se un partner registrato muore, il partner superstite è equiparato al coniuge superstite Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 Art. 1 Nome e scopo 1. Sotto il nome « PREVIDENZA RUAG » ( qui di seguito chiamata « fondazione » ) esiste una fondazione per la previdenza professionale iscritta al registro ai sensi dell’art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 della LPP. 2. La fondazione assicura nel quadro di questo regolamento i collaboratori delle imprese affiliate ( qui di seguito « impresa » ) contro le conseguenze della perdita di guadagno a causa di vecchiaia, decesso e invalidità. Sono considerate imprese affiliate, le società della RUAG e le società affiliate, con una partecipazione superiore al 50 %. Il Consiglio di fondazione può approvare l’adesione alla fondazione di altre imprese con rapporti economici. La fondazione non è obbligata a concludere degli accordi di adesione con imprese strettamente legate all’impresa fondatrice. 3. La fondazione soddisfa le condizioni della legge federale sulla previdenza professionale di vecchiaia, superstiti e l’invalidità. La fondazione assicura i collaboratori contro le conseguenze dell’età, decesso e invalidità. Essa adempie a tutte le prestazioni regolamentari e minime prescritte dalla legge. Art. 2 Cassa di previdenza e accordo d’adesione 1. La fondazione gestisce per ogni impresa una cassa di previdenza. Nell’ambito di questa cassa essa accumula gli averi di vecchiaia. Se opportuno, essa può stipulare contratti assicurativi con una o più società d’assicurazioni. 2. Per ogni impresa che assicura i suoi dipendenti nell’ambito di questa fondazione esiste un accordo d’adesione che regola i diritti e i doveri tra l’impresa e la fondazione. La fondazione apre una cassa di previdenza per ogni impresa, nel cui ambito dal conto parziale emergono gli elementi specifici del conto della fondazione per ogni impresa. Art. 3 Contenuto del regolamento Il presente regolamento regola l’organizzazione e la gestione della fondazione, i diritti e gli obblighi degli assicurati e dei pensionati verso la fondazione nonché i rapporti tra gli assicurati rispettivamente i pensionati, l’impresa e la fondazione. Art. 4 Età L’età determinante per l’ammissione, così come per l’ammontare dei contributi, degli accrediti di vecchiaia e la valutazione della prestazione minima in caso di libero passaggio, risulta dalla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita. Art. 5 Pensionamento Il pensionamento può avvenire per uomini e donne tra il 58° anno di età e quello che dà diritto alla rendita AVS. L’assicurato ha la possibilità, in accordo con l’impresa, di procrastinare il pensionamento al massimo fino al 70° anno di età. Art. 6 Obbligo assicurativo 1. Nella fondazione, tutti i collaboratori soggetti all’AVS vengono ammessi al più presto tuttavia dal 1º gennaio che segue il compimento del 17 º anno d’età, quando ricevono dall’impresa un salario annuo determinante che supera l’importo limite secondo il capoverso 2. Fino alla fine dell’anno durante il quale si è compiuto il 21º anno d’età, l’assicurato è coperto solo contro i rischi di decesso e invalidità. 2. L’importo limite corrisponde al salario minimo secondo l’art. 2 LPP. Se il grado d’occupazione è inferiore al 100 % l’importo limite viene ridotto in proporzione al grado occupazionale. L’importo limite ammonta tuttavia ad almeno 1⁄3 dell’importo citato all’art. 2 cpv. 1 LPP ( vedi inserto ). Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 9 I Disposizioni generali Art. 7 Eccezioni dell’obbligo assicurativo Non sono ammessi nella fondazione : a) Collaboratori che hanno raggiunto o superato l’età di pensionamento come da LPP ; b) Dipendenti con un contratto di lavoro della durata massima di 3 mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di 3 mesi, allora l’ammissione alla fondazione avviene dal momento in cui è stato concordato il prolungamento. Se diversi impieghi susseguenti presso la stessa impresa durano in tutto più di tre mesi e le interruzioni non oltrepassano i tre mesi, il dipendente è assicurato dall’inizio del quarto mese. Se invece viene concordato prima della prima entrata in funzione che la durata dell’impiego oltrepasserà in tutto i tre mesi, allora il dipendente è assicurato dall’inizio del rapporto di lavoro ; c) Collaboratori che esercitano l’attività accessoria presso l’impresa e che sono già assicurati obbligatoriamente altrove per un’attività principale o che esercitano un’attività indipendente nella loro professione principale ; d) Collaboratori che ai sensi della AI o secondo il medico di fiducia sono invalidi per almeno il 70 %, nonché collaboratori che beneficiano della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione in conformità all’art. 26a LPP; e) Collaboratori che non svolgono presumibilmente un’attività lucrativa durevole essi richiedano l’esonero dell’ammissione nella fondazione. Art. 8 Inizio e scioglimento dell’assicurazione 1. L’assicurazione inizia con l’inizio contrattuale del rapporto di lavoro. 2. L’assicurazione si estingue con la fine contrattuale del lavoro oppure quando all’assicurato non viene più versato alcun salario sostitutivo, nella misura in cui non sorgono delle prestazioni di vecchiaia, decesso o invalidità. Resta riservata una copertura supplementare a norma dell’art. 30 cpv. 2 del presente Regolamento. 3. Se esiste un rapporto di lavoro, l’assicurazione si estingue quando si presume che il salario annuo determinante diminuisca in modo duraturo sotto l’importo limite come da art. 6 cpv. 2, senza che vengano a scadere delle prestazioni di decesso o d’invalidità. Resta riservata una copertura supplementare a norma dell’art. 30 cpv. 2 del presente Regolamento. 4. Quando l’assicurato cambia rapporto di lavoro all’interno di due imprese affiliate a questa fondazione, il suo rapporto di previdenza continua ad essere gestito dalla nuova impresa senza cambiamenti. In questo caso non vi è un’uscita dalla fondazione. 5. Se l’azienda concede un congedo non pagato della durata superiore a un mese, l’assicurazione per i rischi di decesso e invalidità (assicurazione contro i rischi) viene mantenuta. L’assicurazione di vecchiaia (previdenza per la vecchiaia) non viene mantenuta. Il congedo non pagato deve essere annunciato dall’azienda prima del relativo inizio. Durante il congedo non pagato l’assicurato corrisponde il contributo del dipendente e del datore di lavoro per l’assicurazione contro i rischi (art. 36 cpv. 1 lett. b) ed eventuali altri contributi, come i contributi di risanamento (art. 46 cpv.1). Il congedo non pagato dura al massimo 12 mesi. Trascorso questo periodo, termina completamente l’obbligo assicurativo della fondazione e ne consegue un’uscita dal servizio (art. 30 ss.). Se un assicurato uscito dal servizio riprende successivamente un rapporto di lavoro con un’azienda affiliata, sarà trattato come un nuovo assunto. 10 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 Art. 9 Obbligo d’informare, reticenza 1. Gli assicurati devono fornire spontaneamente e fedelmente all’amministrazione tutte le informazioni determinanti per il loro rapporto assicurativo come pure le modifiche dello stato civile e la loro situazione familiare. 2. Su domanda dell’amministrazione i pensionati devono esibire un certificato di esistenza in vita. Gli invalidi devono annunciare ulteriori rendite o redditi come pure eventuali cambiamenti del grado d’invalidità. 3. Gli assicurati e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla fondazione le informazioni necessarie e la documentazione richiesta e a presentare i giustificativi di prestazioni, riduzioni o rifiuti da parte di altre istituzioni assicurative o di terzi come citati nell’art. 27. Se l’assicurato omette di presentare quanto richiesto, la fondazione può ridurre le prestazioni a proprio discernimento. 4. Assicurati che hanno più relazioni di previdenza, la cui somma supera il loro salario ed i loro redditi sottostanti all’AVS a norma dell’art. 79 c LPP, devono comunicare alla fondazione tutti i dettagli di queste relazioni di previdenza compresi i salari ed i redditi che vi sono assicurati. 5. La fondazione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative per assicurati o i loro superstiti risultanti da una violazione dei doveri summenzionati. Se a causa di tale violazione dovessero insorgere dei danni per la fondazione, il Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge determinanti, può renderne responsabile la persona che li ha cagionati. Art. 10 Informazione degli assicurati e delle imprese 1. Ogni anno come pure all’inizio del rapporto lavorativo ad ogni assicurato viene consegnato un certificato di previdenza, il quale informa sull’ammontare del salario assicurato, sull’avere di vecchiaia accumulato, sulle prestazioni assicurate e sui contributi alla fondazione. Inoltre, la fondazione informa annualmente le imprese, gli assicurati ed i pensionati sul risultato finanziario, sulla sua organizzazione e sul finanziamento come pure sui membri del Consiglio di fondazione. 2. La fondazione comunica inoltre tutti gli anni agli assicurati l’ammontare della sua prestazione di libero passaggio nonché l’avere di vecchiaia come da art. 15 della LPP. 3. Nel quadro delle disposizioni legali la fondazione fornisce agli assicurati ulteriori informazioni sullo stato della loro assicurazione. 4. Ogni assicurato ed ogni pensionato, può richiedere che la fondazione gli comunichi tutti i dati da essa gestiti sulla sua persona e se del caso può richiederne la rettifica. Art. 11 Prestazione d’entrata e riscatti 1. L’assicurato è obbligato a far affluire alla fondazione le prestazioni d’uscita complete accumulate da precedenti rapporti di previdenza. 2. Al momento dell’entrata l’assicurato deve annunciare alla fondazione la sua precedente appartenenza ad un’istituzione di previdenza come pure il tipo della sua copertura. D’altra parte, deve pure annunciare all’istituzione di previdenza la sua nuova adesione alla fondazione, per far sì che il capitale di previdenza venga bonificato a quest’ultima. 3. Le prestazioni d’entrata sono accreditate sul conto individuale dell’assicurato e costituiscono parte integrante dell’avere individuale di vecchiaia. 4. L’assicurato che non ha ancora raggiunto l’età di pensionamento ha il diritto, al momento dell’entrata oppure più tardi due volte all’anno, di effettuare dei riscatti come da tabella nell’allegato 1. Gli averi del 3º pilastro, che superano il limite citato all’art. 60a cpv. 2 dell’OPP 2, e gli eventuali averi di libero passaggio, che l’assicurato non ha dovuto apportare alla fondazione, sono addizionati alle somme di riscatto. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 11 I Disposizioni generali 5. Se sono stati effettuati dei prelievi anticipati per l’accesso alla proprietà, dei riscatti volontari potranno essere effettuati unicamente quando i prelievi anticipati saranno stati rimborsati. Eccezione è fatta per i riscatti effettuati in seguito a prelievi dovuti a divorzio ( art. 45 ). Se si supera il limite di età per un rimborso come da art. 42 cpv. 8, la prestazione per una somma di riscatto è lecita. In questo caso la somma massima possibile di riscatto sarà ridotta dell’importo del prelievo anticipato. 6. Per coloro che provengono dall’estero e che non hanno mai fatto parte di un’istituzione di previdenza in Svizzera, la somma annua per il riscatto non può superare, per i primi cinque anni d’adesione ad un’istituzione di previdenza svizzera, il 20 % del salario assicurato. Trascorsi i cinque anni si potranno effettuare dei riscatti analogamente alle presenti disposizioni. 7. Se sono state versate somme di riscatto nella fondazione o in altri istituti di previdenza professionale, le prestazioni risultanti non possono essere prelevate dalla previdenza sotto forma di capitale nei tre anni successivi. Sono considerati prelievi il prelievo anticipato dell’avere di vecchiaia per la proprietà d’abitazione (art. 42), il prelievo della rendita di vecchiaia sotto forma di capitale (art. 29) e il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio (art. 33). L’assicurato è responsabile della deducibilità fiscale dei riscatti e delle somme di riscatto. La fondazione declina ogni responsabilità al riguardo. 12 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 II Definizioni salariali Art. 12 Salario annuo determinante 1. Il salario annuo determinante è fissato dall’impresa e notificato alla fondazione sempre al 1º di aprile, rispettivamente per i nuovi assicurati prima dell’inizio contrattuale del rapporto di lavoro. Per fissare il salario annuo determinante si terranno in considerazioni le disposizioni legali ( art. 79 c LPP e 60 c OPP 2 ). 2. Quale salario annuo determinante fa stato il salario lordo annuo, come fissato per l’anno assicurativo vigente. 3. Se l’assicurato è impiegato meno di un anno presso un’impresa ( per esempio per rapporti di lavoro stagionali o a breve termine ) come salario annuo determinante fa stato il salario che percepirebbe con un’occupazione per un anno intero. 4. Se il salario annuo determinante di un assicurato diminuisce temporaneamente a causa di malattia, d’infortunio, di disoccupazione, congedo maternità come da art. 329 f CO oppure per motivi analoghi, il salario finora assicurato resta per principio valido nella misura in cui esista un obbligo di pagamento del salario da parte dell’impresa. Tuttavia, l’assicurato può richiederne la riduzione. 5. Se l’assicurato cambia il suo grado d’occupazione per la durata di almeno 6 mesi, il salario assicurato viene adeguato al nuovo grado d’occupazione dalla data del cambiamento. L’importo di coordinamento viene adeguato ai sensi dell’art. 13 cpv. 2. 6. Per gli assicurati il cui grado d’occupazione e l’ammontare di salario oscilla fortemente è decisivo il salario annuo medio determinante della corrispondente categoria professionale. 7. Nel caso di assicurati che hanno compiuto il 58° anno di età ed il cui salario annuo determinante viene ridotto di un importo massimo pari alla metà, su richiesta dell’assicurato stesso, fino all’età di pensionamento, viene continuato il salario finora assicurato. In questo caso l’assicurato verserà sulla differenza tutti i contributi di vecchiaia e di rischio di cui all’art. 36 cpv. 1 a) e b). La cifra 10 dell’allegato 3 non è applicabile per la differenza. Art. 13 Salario assicurato 1. Quale salario assicurato fa stato il salario annuo determinante meno l’importo di coordinamento secondo l’art. 12 cpv. 2. 2. Il Consiglio di fondazione determina annualmente l’importo di coordinamento ( vedi inserto ). Agli assicurati che lavorano a tempo parziale e agli invalidi parziali l’importo massimo di coordinamento viene proporzionalmente adeguato al grado occupazionale e rispettivamente viene ridotto il diritto alla rendita d’invalidità. Per queste due categorie d’assicurati fa stato la soluzione per loro più vantaggiosa. 3. Il salario minimo assicurato ammonta ad 1⁄8 della rendita di vecchiaia AVS massima ( vedi inserto ). Per gli assicurati parzialmente invalidi il salario minimo assicurato regolamentare verrà ridotto conseguentemente al diritto alla rendita d’invalidità. Il salario minimo assicurato ai sensi della LPP si basa sull’art. 3a cpv. 2 LPP2. Il Consiglio di fondazione può fissare un massimo per il salario assicurato ( vedi inserto ). 4. Se l’importo di coordinamento viene aumentato, il salario finora assicurato non viene diminuito. Esso rimane allo stato raggiunto, sino al raggiungimento dell’intero aumento dell’importo di coordinamento mediante aumenti del salario annuo. Art. 14 Particolarità Assicurati che sono impiegati con attività principale presso l’impresa e che svolgono altre attività lucrative presso un altro o più datori di lavoro, sono assicurati nell’ambito di questo regolamento solo in base al salario percepito presso l’impresa. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 13 III Prestazioni Art. 15 Visione d’insieme delle prestazioni 1. La fondazione, in base a questo regolamento, fornisce le seguenti prestazioni : a) all’età di pensionamento : – rendita di vecchiaia art. 17 – rendita per figli di pensionati art. 18 – indennità in capitale art. 17 cpv. 4, art. 29 b) in caso d’invalidità : – rendita d’invalidità e rendita d’invalidità completiva art. 19 – rendita per figli d’invalidi e rendita per figli d’invalidi completiva art. 20 c) in caso di decesso ( prestazioni per superstiti ) : – rendita per coniuge / rendita per partner convivente art. 22 – rendita per orfano art. 23 – capitali in caso di decesso art. 24 d) per uscita dal rapporto contrattuale di lavoro : – prestazioni di libero passaggio art. 30–33 2. In un caso di previdenza le prestazioni sopraccitate, a norma della lett. b e c sono accordate a seguito di malattia od infortunio, sotto riserva dell’art. 27 del regolamento. Art. 16 Avere di vecchiaia 1. Per ogni assicurato è gestito un conto individuale di vecchiaia dal quale risulta l’avere di vecchiaia. 2. L’avere di vecchiaia è composto – dagli accrediti di vecchiaia – dalle prestazioni d’entrata apportate – dalle somme di riscatto facoltative – da eventuali altri depositi – dagli interessi dedotti eventuali prelievi per l’abitazione in proprietà e per divorzio. 3. Gli accrediti di vecchiaia annui ammontano a : Età uomini e donne Tasso di conversione in % 22–31 15.0 32–41 19.0 42–51 23.5 52–65 28.0 L’età di un assicurato risulta dalla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita. L’assicurato ha la possibilità, in accordo con l’impresa, di procrastinare il pensionamento al massimo fino al 70° anno di età. Gli accrediti di vecchiaia a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 65° anno di età fino al pensionamento effettivo sono pari al 15.0 %. 4. Gli interessi vengono calcolati in base al saldo dell’avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente e accreditati sul conto di vecchiaia alla fine di ogni anno civile. 5. Se viene apportata una prestazione d’entrata o una somma di riscatto facoltativa, quest’ultima frutta interesse pro rata nell’anno corrispondente. 14 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 6. Se subentra un caso assicurativo oppure se durante l’anno l’assicurato esce dalla fondazione, gli interessi per l’anno in corso sono computati proporzionalmente in base allo stato dell’avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente fino al momento in cui si è verificato il caso assicurativo, rispettivamente si è versata la prestazione d’uscita. 7. Il Consiglio di fondazione fissa due tassi d’interesse diversi (vedi inserto) come segue: a)Tasso d’interesse durante l’anno: il Consiglio di fondazione fissa alla fine di un anno civile il tasso d’interesse valevole per l’anno civile seguente. Gli averi di vecchiaia per i nuovi casi di prestazioni dell’anno civile seguente saranno retribuiti con questo tasso d’interesse. Il tasso d’interesse per i nuovi casi di prestazioni viene fissato dal Consiglio di fondazione osservando le prescrizioni legali, le prospettive di redditività per l’anno civile seguente come pure l’ammontare delle riserve attuariali e della riserva per fluttuazione di valore. b)Tasso d’interesse annuo: Il tasso d’interesse annuo è fissato dal Consiglio di fondazione verso la fine dell’anno civile in corso. Con il tasso d’interesse annuo viene remunerato l’avere di vecchiaia degli assicurati attivi al 31 dicembre. In caso di uscita dal servizio e pensionamento al 31 dicembre, l’avere di vecchiaia viene retribuito con il tasso d’interesse in corso d’anno conformemente al cpv. 7 lett. a). Il tasso d’interesse annuo viene fissato dal Consiglio di fondazione osservando le prescrizioni di legge, la redditività ottenuta, il risultato d’esercizio provvisorio come pure l’ammontare degli accantonamenti tecnici e della riserva per fluttuazione di valore. 8. L’invalido parziale che riprende la sua attività lavorativa prima del pensionamento, ha diritto all’avere di vecchiaia gestito. La gestione inizia al momento in cui nasce il diritto ad una rendita d’invalidità della fondazione e continua per tutta la durata del diritto alla rendita. La sua validità si estingue tuttavia al più tardi al raggiungimento del pensionamento. Per l’invalidità totale l’avere di vecchiaia è gestito, con interessi ed accrediti di vecchiaia, fino al momento in cui inizia la rendita d’invalidità. Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati in base al salario assicurato al momento in cui subentra l’incapacità lavorativa. Per l’invalidità parziale, l’avere di vecchiaia esistente all’inizio della rendita d’invalidità sarà diviso in due parti corrispondenti al diritto alla rendita d’invalidità. Si continuerà a gestire l’avere di vecchiaia corrispondente alla parte d’invalidità come per un assicurato invalido totale e l’avere di vecchiaia corrispondente alla parte attiva sarà gestito come per un assicurato attivo. A Prestazioni di vecchiaia Art. 17 Rendita di vecchiaia e pagamento in capitale 1. Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce con la risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del 58° anno di età, se l’assicurato non ha diritto a prestazioni d’invalidità da parte della fondazione. Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più tardi al raggiungimento dell’età di pensionamento, fatto salvo quanto previsto al cpv. 6. Se un assicurato al termine del rapporto di lavoro ha diritto a una rendita di vecchiaia, ma non ha ancora compiuto il 65° anno di età, invece della rendita di vecchiaia può richiedere che la prestazione d’uscita gli venga versata all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro oppure a un istituto di libero passaggio (cfr. capitolo IV – Uscita dal servizio). 2. La rendita di vecchiaia viene calcolata in base all’avere di vecchiaia esistente e al tasso di conversione determinante secondo l’anno di nascita conformemente al cpv. 3 al momento del pensionamento (rendita di vecchiaia annuale = avere di vecchiaia per tasso di conversione). In questo è determinante l’avere di vecchiaia ridotto da un’eventuale liquidazione in capitale. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 15 III Prestazioni 3. Il tasso di conversione secondo l’anno di nascita, in caso di pensionamento dopo il compimento del 65° anno d’età, è il seguente: Anno di nascita Tasso di conversione 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 4.630 % 4.620 % 4.610 % 4.590 % 4.580 % 4.570 % 4.560 % 4.550 % 4.540 % 4.530 % 4.510 % 4.500 % 4.490 % 4.480 % 4.470 % 4.460 % I tassi di conversione validi per gli anni di nascita 1963 e successivi sono riportati nell’allegato 2. In caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età, il tasso di conversione da applicare all’età di pensionamento di 65 anni viene ridotto corrispondentemente all’età effettiva come segue: Pensionamento il primo del mese dopo il compimento del… Riduzionein punti % 65° anno di età 64° anno di età 0.00 % 0.12 % 63° anno di età 0.23 % 62° anno di età 0.34 % 61° anno di età 0.44 % 60° anno di età 0.54 % 59° anno di età 0.63 % 58° anno di età 0.72 % I valori intermedi risultano dall’interpolazione lineare. In caso di pensionamento dopo il compimento del 65° anno di età, il tasso di conversione da applicare all’età di pensionamento di 65 anni viene aumentato corrispondentemente all’età effettiva come segue: Pensionamento il primo del mese dopo il compimento del… Aumento in punti % 65° anno di età 66° anno di età 67° anno di età 68° anno di età 69° anno di età 70° anno di età 0.00 % 0.13 % 0.27 % 0.41 % 0.57 % 0.74 % I valori intermedi risultano dall’interpolazione lineare. Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni momento i tassi di conversione secondo l’anno di nascita summenzionati e riportati nell’allegato 2, le riduzioni e gli aumenti. 16 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 4. Invece di una rendita di vecchiaia, un assicurato può richiedere il versamento dell’intero o di un parte dell’avere di vecchiaia esistente quale prestazione in capitale. Vedere a questo proposito le disposizioni all’art. 29. 5. Pensionamento parziale L’assicurato che ha già compiuto i 58 anni ha la possibilità di procedere ad un pensionamento scaglionato, al massimo in 3 fasi, dietro relativo consenso da parte dell’impresa. Le condizioni da rispettare per ogni fase sono : – ridurre il tempo di lavoro del 30 % almeno del normale orario di lavoro e – il restante tempo di lavoro prima del pensionamento totale deve essere ancora del 30 % almeno dell’orario normale di lavoro. Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia per la rendita di vecchiaia parziale e per la liquidazione parziale in capitale. Le parti dell’avere di vecchiaia relative al pensionamento parziale sono determinanti per definire la rendita di vecchiaia parziale e la liquidazione parziale in capitale. Le parti dell’avere di vecchiaia relative al rapporto di lavoro ridotto, sono gestite come per un assicurato attivo a tempo pieno. Il salario assicurato è determinato in base al salario annuo conseguito. I contributi e l’obbligo contributivo si conformano al salario assicurato. Per il pensionamento parziale non e applicabile l’opzione come da art. 17 cpv. 7. 6. Se un assicurato, dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento continua il rapporto di lavoro con l’impresa, può richiedere la riscossione della prestazione di vecchiaia maturata secondo cpv. 1 o la continuazione dell’avere di vecchiaia mediante accrediti di vecchiaia (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a). La rendita di vecchiaia viene determinata secondo cpv. 2 con il tasso di conversione maggiorato. In caso di decesso dell’assicurato prima della cessazione dell’attività lucrativa, la rendita per coniuge corrisponde a 2⁄3 e quella per orfani a 1⁄6 della rendita di vecchiaia così determinata al momento del decesso (fatto salvo quanto previsto all’art. 22 cpv. 5 e 6). 7. Con l’accordo scritto del coniuge o del partner convivente, gli assicurati sposati e gli assicurati che hanno annunciato il loro partner alla fondazione per la rendita per partner convivente ( cfr. art. 22 cpv. 9 ) hanno la possibilità, all’età di pensionamento, di decidere definitivamente per una rendita per coniuge co-assicurato, risp. una rendita per partner convivente co-assicurato, dello stesso ammontare della rendita di vecchiaia. In questo caso la rendita di vecchiaia subisce una riduzione attuariale. Art. 18 Rendita per figli di pensionati 1. I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che potrebbe far valere un diritto a una rendita per orfani in caso di decesso. Se, secondo l’art. 29, l’avere di vecchiaia è versato completamente sotto forma di capitale, una rendita per figli di pensionati viene a cadere. Per un pagamento parziale dell’avere di vecchiaia in capitale, la rendita per figli di pensionati viene calcolata sulla base della rimanente rendita di vecchiaia ridotta. 2. La rendita per figli di pensionati annua ammonta ad 1⁄6 della rendita di vecchiaia. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 17 III Prestazioni B Prestazioni d’invalidità Art. 19 Rendita d’invalidità e rendita d’invalidità completiva 1. La decisione dell’AI federale è determinante per il riconoscimento dell’invalidità e per fissare il grado d’invalidità. 2. Ha diritto ad una rendita d’invalidità l’assicurato che non ha ancora raggiunto l’età di pensionamento e che a)è invalido almeno al 25 % e che all’insorgere dell’incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all’invalidità, era assicurato presso la fondazione ; oppure b) in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro di almeno 20 %, ma meno del 40 %, all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità, si è aggravata raggiungendo almeno il 40 % ; oppure c) è diventato invalido quando era ancora minorenne e presentava un’incapacità al lavoro di almeno 20 %, ma meno del 40 %, all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all’invalidità, si è aggravata raggiungendo almeno il 40 %. 3. L’assicurato ha diritto a a) una rendita completa d’invalidità, se è invalido almeno al 70 % ; b) tre quarti della rendita, se è invalido almeno al 60 % ; c) mezza rendita, se è invalido almeno al 50 % ; d) un quarto di rendita, se è invalido almeno al 25 %. 4. Il diritto a una rendita d’invalidità ha inizio con il riconoscimento dell’invalidità da parte dell’AI federale. Il pagamento della rendita d’invalidità è rimandato al 1° giorno del mese successivo al mancato pagamento del salario, rispettivamente dopo la fine del diritto a un indennizzo di salario, fatte salve le disposizioni sulla riduzione e coordinamento di cui all’art. 27. La rendita d’invalidità viene corrisposta fino al decesso o fino al venir meno della condizione di invalidità stessa. 5. La rendita d’invalidità totale è calcolata con lo stesso tasso di conversione della rendita di vecchiaia al compimento del 65° anno di età. L’avere di vecchiaia determinante per il calcolo si compone dell’avere di vecchiaia, che l’assicurato ha acquisito all’inizio del diritto alla rendita d’invalidità, più la somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al compimento del 65° anno di età, ambedue con interessi (tasso d’interesse proiettato 1.5 %) per gli anni mancanti fino al compimento del 65° anno di età. 6. Il pensionato che riscuote una rendita d’invalidità dalla fondazione ha diritto ad una rendita d’invalidità completiva. Il diritto alla rendita d’invalidità completiva si estingue al raggiungimento dell’età di pensionamento. La rendita d’invalidità completiva completa corrisponde alla differenza tra la rendita d’invalidità completa ed il 60 % del salario assicurato al momento dell’insorgere dell’incapacità lavorativa. Se l’assicurato non è invalido al 100 % la rendita d’invalidità completiva sarà fissata in proporzione al tasso percentuale della rendita d’invalidità parziale come da cpv. 3. Art. 20 Rendita per figli d’invalidi e rendita completiva per figli d’invalidi 1. I beneficiari di una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita per figli d’invalidi rispettivamente a una rendita completiva per figli d’invalidi per ogni figlio che potrebbe far valere un diritto a una rendita per orfani in caso di decesso. Il diritto alla rendita completiva per figli d’invalidi sussiste tuttavia al più tardi fino a quando il beneficiario della rendita d’invalidità rispettivamente d’invalidità professionale raggiunge l’età di pensionamento. 2. La rendita annua per figli d’invalidi ammonta, per ogni figlio, ad 1⁄6 della rendita d’invalidità. La rendita completiva per figli d’invalidi annua ammonta, per ogni figlio, ad 1⁄6 della rendita d’invalidità completiva. Art. 21 Esonero dal pagamento dei contributi Articolo abrogato all’1.1. 2005 ( vedi art. 35 cpv. 2 ). 18 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 C Prestazioni in caso di decesso Art. 22 Rendita per coniuge / Rendita per partner convivente 1. Il coniuge superstite di un assicurato deceduto, oppure di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità deceduto, ha diritto a una rendita per coniuge. 2. La rendita per coniuge viene rimunerata la prima volta il mese successivo al decesso dell’assicurato rispettivamente del pensionato. 3. La rendita per coniuge è versata fino al momento del decesso del coniuge superstite. Se il coniuge superstite passa a nuove nozze prima di compiere 45 anni, il diritto alla rendita si estingue. In questo caso al coniuge superstite è versata una liquidazione in capitale pari alla rendita per coniuge annua triplicata. Il coniuge superstite può fare richiesta scritta, dopo rinuncia alla liquidazione in capitale, che in caso di scioglimento del nuovo matrimonio il diritto alla rendita per coniuge venga ripristinato. 4. Al momento del decesso la rendita annua per coniuge ammonta ai 2⁄3 della rendita d’invalidità assicurata inclusa la rendita d’invalidità completiva, rispettivamente ai 2⁄3 dell’attuale rendita d’invalidità inclusa la rendita d’invalidità completiva, rispettivamente ai 2⁄3 dell’attuale rendita di vecchiaia. Per coloro che hanno usufruito dell’opzione come da art. 17 cpv. 7, l’ammontare della rendita è uguale a quello dell’attuale rendita di vecchiaia. 5. Se il coniuge superstite è più giovane dell’assicurato di 10 anni, la rendita per coniuge è ridotta dell’1 % per ogni anno o frazione di anno che supera i 10 anni. Questa riduzione non è valevole per gli assicurati che hanno fatto uso della possibilità di scelta come da art. 17 cpv. 7. Oltre a ciò la rendita per coniuge è ridotta se il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 58 º anno di età e se l’unione non è durata almeno 2 anni. In questo caso per ogni anno intero o frazione di anno che supera l’età di 58 anni dell’assicurato rispettivamente del pensionato, la rendita viene ridotta del 20 %. 6. Non viene pagata alcuna rendita per coniuge quando a) il matrimonio è stato concluso dopo aver compiuto 66 anni oppure b) quando l’assicurato rispettivamente il pensionato aveva compiuto 58 anni al momento del matrimonio e soffriva di una malattia grave a lui conosciuta, a causa della quale è deceduto entro 2 anni dopo il matrimonio. 7. Non fanno stato le restrizioni di cui all’cpv. 5 e 6, nella misura in cui esse pregiudicano le prestazioni minime come da LPP. 8. Il coniuge divorziato ha unicamente diritto alle prestazioni minime previste dalla LPP. Dalla prestazione della fondazione viene dedotto l’importo che, unitamente alle prestazioni di altre assicurazioni ( in particolare AVS o AI ), supera il diritto derivante dalla sentenza di divorzio. 9. Il partner convivente, dell’altro o dello stesso sesso, designato dall’assicurato o dal beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità, ha diritto (fatto salvo il cpv. 10), alle stesse condizioni dei coniugi, ad una rendita per partner convivente dell’ammontare della rendita per coniuge ( cfr. in particolare cpv. 4 fino a 6 ), se a) il partner ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata negli ultimi cinque anni fino al decesso di quest’ultima oppure deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni e b) il partner non beneficia di una rendita vedovile ( art. 20 a LPP ) e c) il partner è stato annunciato per iscritto alla fondazione dall’ assicurato, dal beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità quand’egli era ancora in vita e d) una domanda viene inoltrata alla fondazione al più tardi 3 mesi dopo il decesso dell’assicurato, del beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità. 10.Ai sensi del cpv. 9 il coniuge divorziato dell’assicurato non può essere definito come partner convivente per 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 19 III Prestazioni Art. 23 Rendita per orfani 1. In caso di decesso di un assicurato o di un pensionato o di un invalido i suoi figli hanno diritto ad una rendita per orfani ; gli affiliati solo a condizione che abbiano addotto un diritto agli assegni per figli. 2. Una rendita per orfani decorre la prima volta il mese successivo al decesso dell’assicurato rispettivamente del pensionato. Il diritto alla rendita per orfani si estingue con il decesso dell’orfano od al compimento del 18 º anno di età. Il diritto a una rendita per orfani è dato fino a quando il figlio compie 18 anni. Per i figli ancora in fase di formazione o invalidi almeno al 70 %, il diritto sussiste fino al compimento del 25 º anno di età. 3. Al momento del decesso la rendita annua per orfani ammonta per ogni figlio ad 1⁄6 della rendita d’invalidità assicurata inclusa la rendita d’invalidità completiva, rispettivamente ad 1⁄6 dell’attuale rendita d’invalidità inclusa la rendita d’invalidità completiva rispettivamente ad 1⁄6 dell’attuale rendita di vecchiaia. Orfani di entrambi i genitori beneficiano di una rendita per orfani doppia. Art. 24 Capitali in caso di decesso 1. Alla morte dell’assicurato, agli aventi diritto viene versato un capitale di decesso. Il capitale in caso di decesso corrisponde all’avere di vecchiaia accumulato dal quale si deduce il capitale di copertura attuariale di eventuali rendite e indennità per coniuge o partner convivente (rimborso dell’avere di vecchiaia). 2. Indipendentemente dal diritto successorio ed esclusi gli altri eredi legittimi e gli enti pubblici, hanno diritto al capitale in caso di decesso in parti uguali nell’ordine: a)il coniuge; in sua mancanza b)le persone assistite in misura considerevole dal defunto oppure la persona – che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o – che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che non percepisca una rendita vedovile (art. 20a LPP); in loro mancanza c)i figli del defunto; in loro mancanza d)i genitori del defunto; in loro mancanza e)i fratelli e le sorelle del defunto. 3. Sono aventi diritto solo quelle persone come da cpv. 2 lett. b) che l’assicurato ha annunciato per iscritto alla fondazione. L’annuncio deve pervenire alla fondazione quando l’assicurato è ancora in vita. Ai sensi del cpv. 2 lett. b), il coniuge divorziato dell’assicurato non può essere annunciato come avente diritto per 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e non ha alcun diritto alle prestazioni in base all’art. 24. 4. Qualora manchino le persone come da cpv. 2, l’avere di vecchiaia è devoluto alla fondazione. 20 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 D Disposizioni generali sulle prestazioni Art. 25 Prestazioni alla generazione d’entrata Articolo abrogato all’1.1. 2005. Art. 26 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi Se le possibilità finanziarie della fondazione lo permettono le rendite sono adeguate all’evoluzione dei prezzi. A questo proposito il Consiglio di fondazione decide annualmente se ed in quale misura questo adeguamento è fattibile. L’art. 36 cpv. 1 LPP resta riservato. Art. 27 Disposizioni sulla riduzione e coordinamento 1. Se le prestazioni di decesso e d’invalidità della fondazione unitamente ad altri redditi conteggiabili per l’assicurato e i suoi figli, rispettivamente i suoi superstiti, raggiungono un reddito superiore al 90 % della perdita di salario ( in caso di malattie professionali o infortuni professionali 100 %, a condizione che non vi sia concausa ), le prestazioni della fondazione sono ridotte del 90 risp. del 100 % dell’importo eccedente. Le prestazioni di vecchiaia saranno ridotte in eguale misura, fin quando saranno versate le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o militare. La perdita di salario corrisponde all’ultimo salario annuo determinante come da art. 12 cpv. 2. La fondazione adegua periodicamente la perdita di salario come da direttive interne sullo sviluppo generale dei salari. In particolare sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni – dell’AVS/AI federale ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, – dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, – dell’assicurazione militare, – di assicurazioni sociali svizzere ed estere, – di istituzioni di previdenza e di libero passaggio svizzere ed estere, – di un’assicurazione alla quale l’impresa o al suo posto una fondazione abbia pagato almeno il 50 % dei premi, – così come un eventuale reddito del beneficiario di una rendita d’invalidità. I redditi da rendite del coniuge risp. del partner convivente sopravvissuto e degli orfani vengono addizionate. Per il reddito conteggiabile fanno stato unicamente prestazioni dello stesso tipo e destinazione che, a causa di danni subiti, sono versate alla persona avente diritto. Prestazioni uniche in capitale sono convertite attuarialmente in rendite come da basi attuariali della fondazione. Eccezione fanno le indennità di integrità, gli importi per torti morali e simili liquidazioni, che non sono presi in considerazione. La fondazione controlla periodicamente la riduzione della rendita. Il Consiglio di fondazione può, dietro esplicita richiesta del beneficiario della prestazione, rinunciare parzialmente o totalmente a questa riduzione. In tutti i casi saranno fornite al minimo quelle prestazioni previste dalla LPP e dal suo regolamento di calcolo. 2. La fondazione può richiedere dall’avente diritto di una prestazione di decesso, rispettivamente d’invalidità che esso ceda alla fondazione i crediti che gli spettano verso terzi responsabili, fino all’importo dell’obbligo di prestazione. 3. La fondazione può ridurre o rifiutare nella corrispondente misura le sue prestazioni, se la AVS /AI riduce una prestazione, qualora l’avente diritto abbia provocato per sua grave colpa la morte o l’invalidità, oppure si sia opposto a una misura d’integrazione dell’AI. La fondazione non è obbligata a compensare rifiuti o riduzioni di prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità o militare. 4. Alla fondazione vanno quelle prestazioni che non possono essere versate agli aventi diritto ai sensi di questo regolamento. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 21 III Prestazioni 5. La persona avente diritto può chiedere una prestazione anticipata alla fondazione in caso di contestazione dell’assunzione di rendite da parte dell’assicurazione infortuni rispettivamente militare oppure della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità a norma della LPP. Se al nascere del diritto ad una prestazione per superstiti o d’invalidità non è chiaro quale istituzione di previdenza è obbligata a fornire le prestazioni, l’avente diritto può richiedere una prestazione anticipata all’ultima istituzione di previdenza presso la quale era assicurato. La fondazione fornisce prestazioni anticipate nel quadro delle prestazioni minime legali come da LPP. 6. Se il caso viene ripreso da un altro istituto assicurativo rispettivamente da un’altra istituzione di previdenza come da cpv. 5, questo /a deve rimborsare le prestazioni anticipate nel quadro del suo obbligo di prestazione. L’assicurato deve annunciarsi presso le assicurazioni in questione. Art. 28 Pagamento delle prestazioni 1. Rendite Il pagamento delle rendite, dovute in base a questo regolamento, avviene mensilmente. Il mese in cui il diritto si estingue, la rendita viene pagata completamente. 2. Liquidazione in capitale Il pagamento di liquidazioni in capitale, in base al presente regolamento, avviene senza interessi entro 30 giorni dopo che la fondazione ha ricevuto i dati necessari. A partire da questo termine decorrono gli interessi sulla liquidazione in capitale come da tasso d’interesse di mora fissato dal Consiglio federale ( vedi inserto ). Art. 29 Indennità in capitale 1. Al momento del pensionamento un assicurato abile al lavoro può prelevare la totalità o una parte del suo avere di vecchiaia sotto forma di liquidazione unica in capitale. Se sono stati effettuati dei riscatti negli ultimi tre anni prima del pensionamento, le prestazioni che ne derivano non potranno essere prelevate sotto forma di capitale. L’assicurato deve inoltrare richiesta scritta per la liquidazione in capitale alla fondazione, nel caso in cui l’assicurato sia sposato la richiesta dovrà essere controfirmata dal coniuge. In caso di ritiro di capitale parziale le rendite di vecchiaia e le eventuali prestazioni per i superstiti saranno ridotte proporzionalmente. 2. Se l’ammontare della rendita di vecchiaia o d’invalidità annua è inferiore al 10 %, quello della rendita per coniuge o per partner convivente è inferiore al 6 % oppure quello della rendita per orfani è inferiore al 2% dell’ammontare minimo della rendita di vecchiaia AVS, la fondazione può versare una liquidazione in capitale (vedi inserto). Se un pensionato che percepisce già una rendita di vecchiaia della fondazione per pensionamento completo secondo l’art. 17 cpv. 1 rientra come assicurato prima dell’età di pensionamento, la prestazione di vecchiaia risultante sarà versata in ogni caso come liquidazione in capitale. 3. Nella misura in cui viene versata un’indennità in capitale, le corrispondenti prestazioni regolamentari sono ritenute completamente indennizzate. 22 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 IV Uscita dal servizio Art. 30 Diritto ad una prestazione d’uscita, copertura prolungata, rimborso 1. Quando l’assicurazione si estingue ( cfr. art. 8 cpv. 2 ) l’assicurato ha diritto ad una prestazione d’uscita. 2. In caso di uscita anticipata, l’assicurato continua ad essere assicurato, senza prelievo del rispettivo contributo, per il rischio decesso e invalidità fino al momento dell’entrata in una nuova istituzione di previdenza, al massimo però fino ad un mese dopo l’uscita. 3. Se dopo aver trasferito la prestazione d’uscita la fondazione deve fornire delle prestazioni per i superstiti o d’invalidità, la prestazione d’uscita le sarà rimborsata nella misura necessaria a coprire il pagamento delle prestazioni per i superstiti o d’invalidità. In caso di mancato rimborso le prestazioni per i superstiti e d’invalidità sono ridotte o sospese fino a rimborso avvenuto. Art. 31 Ammontare della prestazione d’uscita 1. La prestazione d’uscita viene essenzialmente calcolata in conformità all’art. 15 LFLP ( casse gestite secondo il primato dei contributi ). La prestazione d’uscita corrisponde all’avere di vecchiaia esistente, al minimo però all’importo minimo come da art. 17 LFLP. A norma dell’allegato 3, cifra 3 un debito residuo viene dedotto dalla prestazione di libero passaggio. 2. Se l’impresa ha rilevato completamente o parzialmente una somma di riscatto, l’importo corrispondente viene dedotto dalla prestazione d’uscita secondo cpv. 1. La deduzione si riduce di un decimo dell’importo rilevato dall’impresa per ogni anno completo contributivo risparmiato. La parte non utilizzata viene accreditata alle riserve contributive del corrispondente datore di lavoro. 3. La prestazione d’uscita comprende in ogni caso almeno l’avere di vecchiaia come da LPP esistente al momento dell’uscita. 4. All’uscita dalla fondazione la prestazione d’uscita viene a scadenza. A partire da questo momento essa dovrà essere rimunerata con l’interesse minimo come da LPP ( vedi inserto ). Se la fondazione non effettua il trasferimento entro 30 giorni dal momento in cui essa ha ricevuto le necessarie indicazioni, a partire da questo termine sulla prestazione d’uscita matureranno gli interessi di mora al tasso fissato dal Consiglio federale ( vedi inserto ). Art. 32 Mantenimento della protezione di previdenza 1. La fondazione deve continuare a mantenere a scopo previdenziale la prestazione d’uscita dell’assicurato. 2. Se la prestazione d’uscita non può essere trasferita alla nuova istituzione di previdenza dell’assicurato uscente, egli sceglie una delle seguenti possibilità legali per mantenere la sua protezione di previdenza : a) apertura di un conto di libero passaggio b) stipulazione di una polizza di libero passaggio c) trasferimento all’istituto collettore per continuare l’assicurazione facoltativa come da art. 44 e art. 47 LPP. In mancanza di istruzioni a questo proposito la prestazione d’uscita sarà trasferita, interessi compresi, al più presto 6 mesi dopo, ma al più tardi 2 anni dopo il caso di libero passaggio, all’istituto collettore. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 23 IV Uscita dal servizio Art. 33 Pagamento in contanti 1. L’assicurato può richiedere un pagamento in contanti della prestazione d’uscita : a) se lascia definitivamente la Svizzera e non abita nel Principato del Liechtenstein ( è fatto salvo il cpv. 4 ), oppure b) se intraprende un’attività lucrativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria oppure c) se la prestazione d’uscita è inferiore al suo contributo annuo in qualità di lavoratore. 2. Se si presenta la domanda per il pagamento in contanti, bisogna allegare la documentazione giustificativa. La fondazione esamina i presupposti del diritto e, se fosse il caso, richiede ulteriori documenti. 3. Se l’assicurato è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire solo con il consenso scritto del coniuge. Se negli ultimi tre anni prima dell’uscita sono state versate delle somme di riscatto, le prestazioni che ne derivano non saranno pagate in contanti, ma versate su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio. 4. L’assicurato che lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein, non può richiedere il pagamento in contanti dell’avere di vecchiaia LPP, se è assicurato obbligatoriamente per i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le prescrizioni legali di uno Stato membro dell’UE, dell’Islanda o della Norvegia. Art. 34 Copertura prolungata Articolo abrogato all’1.1. 2005 ( nuova regolamentazione all’art. 30 cpv. 2 ). 24 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 VContributi Art. 35 Obbligo contributivo 1. L’obbligo contributivo per l’impresa e per l’assicurato inizia con l’accettazione nella fondazione. 2. L’obbligo contributivo si estingue alla scadenza dell’assicurazione (art. 8 cpv. 2), tuttavia al più tardi con il pensionamento (art. 17 cpv. 1) o all’insorgere del diritto a una rendita completa d’invalidità (art. 19 cpv.1). 3. I contributi dell’assicurato vengono dedotti dall’impresa dal salario o dall’indennità di salario e vengono versati mensilmente alla fondazione insieme ai contributi dell’impresa. 4. L’impresa fornisce i contributi del datore di lavoro dai propri mezzi, oppure da riserve di contributi del datore di lavoro accumulate precedentemente per questo scopo, che figurano separate nei conti della fondazione. 5. Se la situazione finanziaria della fondazione lo permette, il Consiglio di fondazione può decidere una riduzione, limitata nel tempo, dei contributi per gli assicurati e le imprese. Art. 36 Ammontare dei contributi e del loro finanziamento 1. I contributi annui alla fondazione sono fissati come segue : a) per la previdenza di vecchiaia : in base all’età della persona assicurata secondo la seguente tabella Età uomini e donne Contributo di risparmio in % del salario assicuratos 22–31 15.0 32–41 19.0 42–51 23.5 52–65 28.0 L’età di un assicurato risulta dalla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita. Se il pensionamento viene rinviato, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 65° anno di età fino all’effettivo pensionamento, ma non oltre il compimento del 70° anno d’età, verrà riscosso un contributo di risparmio del 15.0 %. b)Per l’assicurazione contro il rischio : in base all’ammontare delle prestazioni assicurative e dei premi di rischio soggetti al calcolo attuariale. Il Consiglio di fondazione è autorizzato a fissare il contributo dell’assicurazione contro il rischio in percento del salario assicurato ; questo ammonta attualmente al 2 %. 2. L’azienda e l’assicurato pagano ciascuno la metà degli importi calcolati secondo il cpv. 1 lett. a) e lett. b), fatto salvo l’art. 8 cpv. 5 per congedo non pagato. 3. La deduzione salariale mensile ammonta per gli assicurati a un dodicesimo del contributo annuo. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 25 VI Organizzazione della fondazione Art. 37 Consiglio di fondazione 1. Il Consiglio di fondazione è l’organo superiore della fondazione. Esso si compone di 8 membri, metà rappresentanti dei collaboratori ( lavoratori ) e metà delle imprese ( datori di lavoro ). I membri del Consiglio di fondazione sono eletti per un periodo di 4 anni, la rielezione è possibile. 2. I rappresentanti dei datori di lavoro vengono eletti su proposta della direzione del gruppo dal Consiglio d’amministrazione della RUAG. 3. I rappresentanti dei lavoratori sono essenzialmente eletti nella loro cerchia. Complessivamente, è ammesso un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, che possano provare d’avere dei membri che siano assicurati presso le imprese RUAG, nella misura in cui esso riesca ad aggiudicarsi la necessaria maggioranza dei voti necessari durante la procedura d’elezione. Il Regolamento di votazione è emesso dal Consiglio di fondazione. Se un rappresentante dei lavoratori esce dal Consiglio di fondazione, subentra il primo membro di riserva per il resto della durata della carica. 4. Il Consiglio di fondazione elegge ogni volta il presidente e il vicepresidente per l’intera durata della carica. Questi ultimi devono appartenere a un differente gruppo di rappresentanza secondo cpv. 2 e 3. 5. Per permettere ai membri del Consiglio di fondazione di adempiere ai loro compiti dirigenziali la fondazione ne assicura la formazione ed il perfezionamento. Art. 38 Deliberazione nel Consiglio di fondazione 1. Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di deliberare, premesso che almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro siano presenti. 2. Le decisioni sono prese a semplice maggioranza dei voti. A parità di voti l’affare è rigettato. Decisioni vertenti l’emanazione o la modifica di regolamenti e direttive necessitano dell’approvazione di almeno 6 membri del Consiglio di fondazione. Un membro del Consiglio di fondazione si può far rappresentare da un altro membro a mezzo di una procura scritta. Le decisioni possono essere messe in circolazione tra i membri, a meno che un membro del Consiglio di fondazione non richieda una consultazione orale. 3. Le deliberazioni sono sempre messe a verbale. Le divergenze d’opinione solo su richiesta. Art. 39 Compiti del Consiglio di fondazione 1. Il Consiglio di fondazione prende le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi della fondazione. Esso investe il patrimonio della fondazione secondo i principi della sicurezza, degli utili adatti al mercato e una appropriata ripartizione del rischio, tenendo conto delle direttive d’investimento. 2. In virtù dell’art. 6 cpv. 4 dell’atto di fondazione, il Consiglio di fondazione può conferire compiti speciali a commissioni, comitati od a terzi. Questo mandato può essere revocato in qualsiasi momento ( tendendo conto di eventuali termini di disdetta contrattuali ). 3. Il Consiglio di fondazione regola la gestione della fondazione. 4. I dettagli sui compiti, sulle responsabilità e competenze del Consiglio di fondazione così come della direzione vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione in un regolamento speciale. 26 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 Art. 40 Ufficio di revisione, perito in materia di previdenza professionale 1. Il Consiglio di fondazione designa l’ufficio di revisione ( art. 52a LPP ). Quest’ultimo deve esaminare annualmente la gestione, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della fondazione. Esso redigerà un rapporto scritto sull’esito della revisione. Il conto annuo ed il bilancio, unitamente al rapporto dell’ufficio di revisione, sono da trasmettere all’autorità di sorveglianza. 2. La fondazione deve far verificare da un perito in materia di previdenza professionale al minimo ogni 3 anni quanto segue: – se la fondazione offre sempre la garanzia di poter adempiere ai suoi impegni; – se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali. Il rapporto dell’esperto deve essere comunicato all’autorità di sorveglianza. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 27 VII Disposizioni particolari Art. 41 Luogo d’adempimento Luogo d’adempimento delle prestazioni di previdenza è la residenza svizzera o la residenza in uno Stato dell’UE o dell’AELS dell’avente diritto. In caso di domicilio all’estero, al di fuori di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, l’avente diritto deve designare in Svizzera una banca o la posta come luogo di pagamento. Art. 42 Abitazione in proprietà : prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo di informare 1. L’assicurato attivo può far valere, fino al compimento dei 62 anni un importo ( minimo CHF 20’000 ) per abitazione in proprietà ad uso proprio ( acquisto e costruzione di proprietà d’abitazione, partecipazioni a proprietà d’abitazione oppure rimborsi di prestiti ipotecari ). Per uso proprio s’intende l’utilizzo da parte dell’assicurato al suo domicilio oppure al suo luogo abituale di soggiorno. Per lo stesso scopo egli può pure costituire in pegno un importo oppure il suo diritto alla prestazione di previdenza. 2. L’assicurato può prelevare o costituire in pegno un importo, dell’ammontare massimo della sua prestazione d’uscita, fino al raggiungimento dei 50 anni. L’assicurato che ha superato i 50 anni può far valere al massimo la prestazione d’uscita di cui avrebbe avuto diritto all’età di 50 anni, oppure la metà della prestazione d’uscita al momento del prelievo. Se sono stati effettuati dei riscatti negli ultimi tre anni le prestazioni che ne derivano non potranno essere prelevate anticipatamente. 3. Mediante domanda scritta, l’assicurato può richiedere informazioni sull’importo a sua disposizione per la proprietà privata e la riduzione di prestazione che un tale prelievo comporta. La fondazione fornisce se necessario un’assicurazione complementare per la copertura delle lacune assicurative risultanti e fa presente all’assicurato l’obbligo fiscale. 4. Se un assicurato fa uso del prelievo o della costituzione in pegno, egli deve presentare i documenti contrattuali dell’acquisto o costruzione della proprietà privata o ammortamento di prestiti ipotecari, il regolamento rispettivamente il contratto di affitto o di prestito per l’acquisto di quote di partecipazione con il costruttore nonché i relativi atti per tali partecipazioni. Gli assicurati coniugati devono inoltre presentare il consenso scritto del coniuge. 5. Il versamento della fondazione avviene al più tardi 6 mesi dopo che l’assicurato ha fatto valere il diritto, nella misura in cui le disposizioni legali e regolamentari a questo scopo siano adempiute. La fondazione può fissare un tempo d’attesa fino a 6 mesi. 6. La fondazione può differire il disbrigo delle richieste di prelevamenti anticipati, se quest’ultimi dovessero mettere in forse la disponibilità delle liquidità. L’amministrazione fissa un ordinamento delle priorità per il disbrigo delle richieste e ne da conoscenza all’autorità di sorveglianza. 7. Fintanto che vi è una copertura insufficiente, la fondazione può limitare nel tempo ed a livello d’importo, o rifiutare completamente il versamento di un prelievo anticipato destinato al rimborso di un prestito ipotecario. La fondazione è tenuta ad informare l’assicurato sulla durata e la portata del provvedimento. 8. Con il prelievo anticipato l’avere di vecchiaia si riduce dell’importo prelevato. Le prestazioni assicurate come il capitale di decesso, a norma dell’art. 15 cpv. 1 lett. a), b) e d), si riducono del corrispondente importo prelevato. Un eventuale ( parziale ) rimborso dell’importo prelevato anticipatamente ( minimo CHF 20’000 o importo restante ) è lecito fino al compimento dei 62 anni, l’importo rimborsato è accreditato, analogamente ad un riscatto, all’avere di vecchiaia. Cfr. art. 11 cpv. 3. 9. La fondazione può richiedere dall’assicurato un indennizzo a copertura delle spese amministrative di CHF 600 al massimo per il disbrigo della richiesta di prelievo anticipato rispettivamente di messa in pegno. L’assicurato deve versare alla fondazione gli emolumenti derivanti dalle iscrizioni di restrizione a registro fondiario. 28 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 Art. 43 Cessione e costituzione in pegno Il diritto a una prestazione della fondazione prima della scadenza non può essere né ceduto né costituito in pegno. Rimangono riservate le disposizioni dell’art. 42 del presente regolamento. Art. 44 Compensazione Il diritto a una prestazione della fondazione può venire compensato con crediti che l’impresa ha ceduto alla cassa di compensazione, nella misura in cui si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario dell’assicurato. Art. 45 Divorzio Se il matrimonio di un assicurato è prosciolto e la fondazione, in base alla sentenza del giudice, deve trasferire all’istituto di previdenza del coniuge divorziato una parte della prestazione d’uscita acquisita durante la durata del matrimonio, l’avere di vecchiaia esistente dell’assicurato si riduce dell’importo trasferito. Le prestazioni si riducono proporzionalmente all’importo trasferito ai sensi dell’art. 42 cpv. 8. L’assicurato può sempre effettuare un deposito unico secondo l’art. 11 uguale all’ammontare della parte della prestazione d’uscita. Il Consiglio di fondazione può esigere dagli assicurati un’indennità per spese amministrative di CHF 600 al massimo insorte da chiarimenti concernenti il divorzio. Art. 46 Copertura insufficiente 1. Il Consiglio di fondazione, in collaborazione con un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale, prende i provvedimenti adeguati ad eliminare l’eventuale sottocopertura. All’occorrenza si potranno adeguare in particolare gli interessi rimunerati sugli averi di vecchiaia ( art. 16 cpv. 7 ), il finanziamento e le prestazioni ai mezzi a disposizione. Fintanto che esiste una sottocopertura e che il tasso d’interesse sui conti di vecchiaia ( art. 16 cpv. 7 ) è fissato al disotto del tasso minimo LPP, anche l’importo minimo come da art. 17 LFLP sarà computato con l’interesse dei conti di vecchiaia. Se i provvedimenti presi non raggiungono lo scopo fissato, la fondazione può, per la durata della sottocopertura, riscuotere dei contributi dagli assicurati, dalle imprese e dai pensionati per eliminare la copertura insufficiente. Il contributo dell’impresa deve essere almeno quanto quello della somma dei contributi degli assicurati. Il contributo del pensionato può essere riscosso unicamente su quella quota di rendita attuale che negli ultimi 10 anni, prima dell’introduzione del provvedimento, non ha subito degli aumenti imposti dalla legge o dal regolamento. Il contributo non può essere prelevato da prestazioni assicurative di pensionamento, decesso ed invalidità che scaturiscono dalla previdenza obbligatoria. L’ammontare della rendita resta garantito al nascere del diritto. Il contributo dei pensionati è computato con le rendite attuali. 2. Durante tutta la durata della copertura insufficiente la fondazione può, nel caso in cui i provvedimenti come da cpv. 1 dovessero rivelarsi insufficienti, diminuire il tasso d’interesse minimo LPP, tuttavia per una durata massima di cinque anni. Questa diminuzione può essere dello 0,5 % al massimo. 3. L’impresa può, in caso di copertura insufficiente, effettuare dei depositi su un conto riserve di contributi del datore di lavoro separato, con rinuncia d’utilizzazione, e trasferire su questo conto anche dei mezzi provenienti dalla riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. I depositi non possono superare l’importo della mancanza di copertura e non frutteranno interessi. 4. La fondazione deve informare le autorità di sorveglianza, le imprese, gli assicurati e i pensionati in merito alla copertura insufficiente ed in merito ai provvedimenti presi. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 29 VIII Disposizioni finali Art. 47 Scioglimento di contratti d’affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della fondazione 1. Lo scioglimento di un contratto d’affiliazione da parte del datore di lavoro avviene in accordo con il personale oppure con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. La fondazione deve annunciare lo scioglimento alla competente cassa di compensazione AVS. Determinanti sono le disposizioni degli art. 53 b, 53 d e 53 e LPP, art. 23 LFLP e quelli del Regolamento sulla liquidazione parziale. 2. In caso di liquidazione parziale sono determinanti le disposizioni degli art. 23 LFLP, art. 53 b e 53 d LPP, art. 27g e 27 h OPP 2 come pure quelli del Regolamento sulla liquidazione parziale. 3. Per una liquidazione totale della fondazione sono determinanti gli art. 53 c e 53 d LPP come pure l’art. 23 LFLP. Art. 48 Foro Il foro è la sede svizzera o il domicilio del convenuto oppure il luogo dell’impresa presso la quale l’assicurato è od era impiegato. Art. 49 Lacune nel regolamento I casi non esplicitamente trattati nell’ambito del presente Regolamento sono sbrigati dal Consiglio di fondazione a proprio discernimento in rispetto delle prescrizioni legali. Art. 50 Adeguamenti del regolamento 1. Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni momento il regolamento ed in particolar modo può adeguare le modifiche alle disposizioni legali e di sorveglianza. Una modifica del Regolamento sulla liquidazione parziale ( art. 47) può avvenire unicamente dietro approvazione dell’autorità di sorveglianza. 2. Le modifiche del regolamento devono essere inviate all’autorità di sorveglianza. Art. 51 Lingue Questo regolamento è redatto in lingua tedesca, francese e italiana. In caso di divergenze tra il testo tedesco e le traduzioni in un’altra lingua, fa fede il testo tedesco. Art. 52 Entrata in vigore Il presente Regolamento unitamente a tutti i suoi allegati entra in vigore il 1° gennaio 2017. Sostituisce il regolamento valido dal 1° gennaio 2013, il complemento n° 1 valido dal 1° aprile 2014 e il complemento n° 2 valido dal 1° aprile 2015. 30 Berna, 14 dicembre 2015 Per il Consiglio di fondazione Urs Kiener presidente Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 Eric Wiesmann vicepresidente Allegato 1 Tabella per il calcolo delle somme di riscatto massime ( art. 11 cpv. 4 ) Età Accrediti di vecchiaia cumulativi in % del salario assicurato Età Accrediti di vecchiaia cumulativi in % del salario assicurato 22 15.00 % 44 479.03 % 23 30.23 % 45 509.71 % 24 45.68 % 46 540.86 % 25 61.36 % 47 572.47 % 26 77.28 % 48 604.56 % 27 93.44 % 49 637.13 % 28 109.84 % 50 670.18 % 29 126.49 % 51 703.74 % 30 143.39 % 52 742.29 % 31 160.54 % 53 781.43 % 32 181.95 % 54 821.15 % 33 203.68 % 55 861.47 % 34 225.73 % 56 902.39 % 35 248.12 % 57 943.92 % 36 270.84 % 58 986.08 % 37 293.90 % 59 1028.87 % 38 317.31 % 60 1072.31 % 39 341.07 % 61 1116.39 % 40 365.19 % 62 1161.14 % 41 389.67 % 63 1206.55 % 42 419.01 % 64 1252.65 % 43 448.80 % 65 1299.44 % L’età dell’assicurato risulta dalla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita. Esempio per l’allegato 1 – riscatto Persona assicurata con i dati di base seguenti: Anno di nascita 1963 Età (anno civile 2017 meno anno di nascita 1963) 54 Salario assicurato CHF 80’000 Avere di vecchiaia disponibile CHF 600’000 Calcolo del riscatto massimo: Somma regolamentare di riscatto massimo (CHF 80’000 x 821.15 %) CHF 656‘919 Dedotto avere di vecchiaia disponibile CHF -600’000 Riscatto massimo possibile CHF 56‘919 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 31 Allegato 2 Tabella dei tassi di conversione Il tasso di conversione secondo l’anno di nascita, in caso di pensionamento dopo il compimento del 65° anno d’età, è il seguente: Anno di nascita Tasso di conversione Anno di nascita Tasso di conversione 1947 4.630 % 1972 4.380 % 1948 4.620 % 1973 4.370 % 1949 4.610 % 1974 4.360 % 1950 4.590 % 1975 4.350 % 1951 4.580 % 1976 4.350 % 1952 4.570 % 1977 4.340 % 1953 4.560 % 1978 4.330 % 1954 4.550 % 1979 4.330 % 1955 4.540 % 1980 4.320 % 1956 4.530 % 1981 4.310 % 1957 4.510 % 1982 4.310 % 1958 4.500 % 1983 4.300 % 1959 4.490 % 1984 4.290 % 1960 4.480 % 1985 4.290 % 1961 4.470 % 1986 4.280 % 1962 4.460 % 1987 4.270 % 1963 4.460 % 1988 4.270 % 1964 4.450 % 1989 4.260 % 1965 4.440 % 1990 4.260 % 1966 4.430 % 1991 4.250 % 1967 4.420 % 1992 4.240 % 1968 4.410 % 1993 4.240 % 1969 4.400 % 1994 4.230 % 1970 4.390 % 1995 4.230 % 1971 4.390 % Per le classi 1996 e successive il tasso di conversione secondo l’anno di nascita è calcolato in base a calcoli attuariali. Il Consiglio di fondazione può ampliare e modificare in ogni momento i tassi di conversione secondo gli anni di nascita summenzionati. 32 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 Allegato 3 Disposizioni transitorie I Disposizioni transitorie a partire dall’1. 7. 2001 Per gli assicurati attivi al 1° luglio 2001 e che al 30 giugno 2001 erano membri della Cassa pensioni della Confederazione ( CPC ) ai sensi dell’articolo 4 degli statuti CPC del 24.8.1994, nonché impiegati della RUAG oppure della Nitrochemie Wimmis AG ( generazione di passaggio ), fanno inoltre stato le ulteriori disposizioni seguenti : 1. Esame dello stato della salute ( art. 6 cpv. 4 ) Capoverso abrogato all’1.1. 2005. 2. Garanzia della rendita di vecchiaia per il 1º luglio 2001 ( art. 11 cpv. 1 e 2 ) Capoverso abrogato all’1.1. 2005. 3. Contributi d’ammortamento attuali per il riscatto di anni d’assicurazione Capoverso abrogato al 31.12.2013. 4. Contributi di aumenti correnti di guadagno Capoverso abrogato all’1.1. 2005. 5. Salario assicurato per il 1º luglio 2001 ( art. 13 ) Il salario assicurato per il 1º luglio 2001 corrisponde almeno al salario assicurato nella CPC per il 30 giugno 2001, se il salario annuo determinante per il 1º luglio 2001 non è inferiore a quello per il 30 giugno 2001 e il grado d’occupazione per il 1º luglio 2001 non è superiore a quello per il 30 giugno 2001. 6. Prestazioni di vecchiaia per donne della generazione d’entrata CPC ( art. 17 cpv. 2, statuti CPC art. 71 cpv. 1 ) Capoverso abrogato all’1.1. 2009. 7. Rendita di vecchiaia in casi particolari ( art. 17 cpv. 2 ) Capoverso abrogato all’1.1. 2012. 8. Anni di servizio ( art. 17 cpv. 3, art. 19 cpv. 8 ) Gli anni di servizio svolti in precedenza presso l’amministrazione federale sono tenuti in conto. 9. Indennità in capitale ( art. 29 cpv. 1) Capoverso abrogato all’1.1. 2005. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 33 Allegato 3 10.Garanzia del tasso di contributo ( art. 36 cpv. 1 lett. a ) : Per gli assicurati nati nel 1959 o prima vale la seguente regolamentazione : Età uomini e donne 52–65 Contributo di risparmio in % del salario assicurato globale impiegato datore di lavoro fondazione 28.0 12.0 14.0 2.0 II Disposizioni transitorie a partire dall’1. 1. 2005 11.Rendite attuali al 31 dicembre 2004 Capoverso abrogato all’1.1.2011. 12.Rendite invalidità/incapacità al lavoro prima del 1º gennaio 2005 Per adempiere alle condizioni per il diritto ed il computo dell’ammontare per la rendita d’invalidità, comprese le rendite reversibili di vecchiaia e per i superstiti, e per il diritto alle rendite d’invalidità, è determinante il regolamento vigente al momento dell’inizio dell’incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all’invalidità. L’art. 46 del presente Regolamento può tuttavia essere applicato. La cifra 13 qui di seguito non è applicabile in questi casi. 13.Compensazione adeguamento tasso di conversione Capoverso abrogato all’1.1.2013. III Disposizioni transitorie a partire dall’1.1.2011 14.Rendite attuali al 31.12.2010 Le disposizioni regolamentari finora in vigore fanno stato per le rendite già in corso al 31.12.2010 e per le rendite per superstiti co-assicurati. 15.Rendite d’invalidità/incapacità al lavoro dopo il 31.12.2004 Capoverso abrogato all’1.1.2013. 16.Risparmio 60 (Art. 16bis) Capoverso abrogato all’1.1.2013. 34 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 Allegato 3 IV Disposizione transitoria a partire dall’1.1.2013 17.Diritto all’accredito unico in data 1.1.2013 Capoverso abrogato all’1.1.2017. 18.Rendita di vecchiaia garantita all’1.1.2013 per gli assicurati classe 1954 e precedenti Capoverso abrogato all’1.1.2017. 19.Rendite d’invalidità / Incapacità al guadagno dopo il 31.12.2012 Per i presupposti del diritto e il calcolo dell’ammontare della rendita d’invalidità, incluse le rendite future per gli eventuali superstiti, nonché per il diritto alla rendita d’invalidità, è determinante il regolamento in vigore dall’1.1.2013, purché l’incapacità al guadagno si sia verificata dopo il 31.12.2012. V Disposizione transitoria a partire dall’1.4.2015 20.Rendita transitoria AVS facoltativa Per le rendite transitorie AVS facoltative in corso, stabilite prima dell’1.4.2015, valgono le disposizioni precedenti conformemente al Regolamento di previdenza valido dall’1.1.2013 e il complemento n° 1 valido dall’1.4.2014. VI Disposizioni transitorie a partire dall’1.1.2017 21.Rendita di vecchiaia garantita all’1.1.2017 per gli assicurati classe 1958 e precedenti Per gli assicurati classe 1958 e precedenti, assicurati senza interruzione dal 31.12.2015, vale la seguente disposizione transitoria: La rendita di vecchiaia, in caso di pensionamento dopo il 31.12.2016, corrisponde come minimo alla rendita di vecchiaia che l’assicurato avrebbe ricevuto in caso di pensionamento ipotetico al 31.12.2016 in base all’avere di vecchiaia allora disponibile e al tasso di conversione valido al 31.12.2016. Se dopo il 31.12.2016 vengono effettuati prelievi anticipati per l’acquisto dell’abitazione di proprietà o in seguito a divorzio o in caso di pensionamento parziale o di una liquidazione sotto forma di capitale per pensionamento, questa prestazione garantita si riduce della stessa percentuale di cui l’avere di vecchiaia viene ridotto in seguito a prelievo anticipato, pensionamento parziale o liquidazione sotto forma di capitale per pensionamento. L’avere di vecchiaia per il calcolo della rendita di vecchiaia garantita al 31.12.2016 viene remunerato con il tasso d’interesse in corso d’anno, conformemente all’art. 16 cpv. 7 lett. a). 22.Rendita transitoria AVS in casi particolari Per gli assicurati classe 1956 e precedenti, il cui salario annuo determinante dopo il compimento del 58° anno di età era inferiore o uguale a 80’000 franchi (gruppo 1), valgono le disposizioni secondo l'art. 17 cpv. 3 lett. a) e l'allegato 5 del Regolamento di previdenza valido fino al 31.12.2016. La base per il calcolo della rendita transitoria AVS corrisponde alla rendita di vecchiaia AVS massima al 31.12.2016 di 28’200 franchi. Non si applica un adeguamento allo sviluppo di prezzi e salari. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 35 Allegato 3 23.Rendite d’invalidità / Incapacità al guadagno dopo il 31.12.2016 Per i presupposti del diritto e il calcolo dell’ammontare della rendita d’invalidità, nonché per il diritto alla rendita d’invalidità, è determinante il regolamento in vigore dall’1.1.2017, purché l’incapacità al guadagno si sia verificata dopo il 31.12.2016. 24.Rendite transitorie AVS in corso all’1.1.2017 Per le rendite transitorie AVS in corso, ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. a) e lett. b) del Regolamento di previdenza valido dall’1.1.2013 e dei complementi n° 1 valido dall’1.4.2014 e n° 2 valido dall’1.4.2015, valgono le disposizioni transitorie seguenti: a) Rendita transitoria AVS secondo l'art. 17 lett. a): Per le rendite transitorie AVS già in corso l’1.1.2017 fanno stato le disposizioni ai sensi del Regolamento di previdenza valido dall’1.1.2013. Il diritto a una rendita transitoria AVS si estingue nella misura in cui sussiste il diritto a una rendita AI federale. Inoltre, il diritto termina se, dopo il 31.12.2016, il beneficiario della rendita conclude un rapporto di lavoro come collaboratore con un’azienda affiliata ed è assoggettato all’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 6. Il diritto sussiste al massimo fino al raggiungimento dell’età di pensionamento. b) Rendita transitoria AVS facoltativa secondo l'art. 17 lett. b). Per le rendite transitorie AVS facoltative stabilite prima dell’1.4.2015, valgono le disposizioni conformemente al Regolamento di previdenza valido dall’1.1.2013 e il complemento n° 1 valido dall’1.4.2014. Il diritto a una rendita transitoria AVS facoltativa si estingue nella misura in cui sussiste un diritto a una rendita AI federale. Il diritto sussiste al massimo fino al raggiungimento dell’età di pensionamento. 36 Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 Allegato 4 Regolamento della Cassa di soccorso RUAG 1. Scopo 1.1La Cassa di soccorso ha lo scopo di sostenere i collaboratori (uomo o donna) delle imprese affiliate alla PREVIDENZA RUAG che sono in difficoltà o bisognosi ed i loro famigliari diretti ( coniuge, figli ) – qui di seguito : collaboratori. 1.2Il sostegno può essere di natura materiale come pure assistenziale. 1.3La Cassa di soccorso è annessa alla PREVIDENZA RUAG ed è amministrata dal suo Consiglio di fondazione. L’assegnazione di una prestazione unica ( indennità a fondo perso o prestiti rimborsabili ) fino ad un ammontare, od ad un valore attuale per una rendita, di CHF 20’000, è delegata alle competenze del Comitato di previdenza. Le prestazioni che superano quest’ammontare devono essere approvate dal Consiglio di fondazione. 2.Beneficiari 2.1Non sussiste un diritto a prestazioni. Il Comitato di previdenza rispettivamente il Consiglio di fondazione decidono a loro discrezione sull’assegnazione di prestazioni. 2.2Beneficiari sono tutti i collaboratori ed i loro familiari diretti, come da cifra 1.1, i quali prestano servizio da almeno due anni interi. Sono pure beneficiari gli ex-collaboratori pensionati che hanno assolto attivamente il periodo di servizio sopraccitato presso una o più imprese affiliate. 2.3Un collaboratore che non è più impiegato presso una delle imprese affiliate alla PREVIDENZA RUAG e non è un pensionato della PREVIDENZA RUAG, non è più beneficiario. Le prestazioni si estinguono con la cessazione legale del contratto di lavoro. Eventuali prestiti ottenuti dalla Cassa di soccorso dovranno essere rimborsati previo accordo separato. 3. Finanziamento La Cassa di soccorso è finanziata da a)elargizioni dalla fondazione patronale RUAG ; b)contributi volontari, donazioni, lasciti, sovvenzioni ; c)redditi di capitali della Cassa di soccorso. 4. Prestazioni 4.1La Cassa di soccorso può accordare il proprio sostegno ai beneficiari come da cifra 2.2 nel modo seguente : a)Prestazioni sotto forma di donazioni finanziarie per mitigare la situazione d’emergenza ( sussidi a fondo perso, prestiti senza interessi, rendite a tempo determinato ). b)Assistenza sociale nei differenti campi personali tramite una persona qualificata, in prima linea con l’aiuto del servizio sociale della RUAG. I compiti e le competenze saranno fissati di caso in caso con il Comitato di previdenza. 4.2In linea di massima le uscite annue non devono superare le entrate a meno che il Consiglio di fondazione non abbia deciso differentemente. 5. Disposizioni finali 5.1Il Consiglio di fondazione può, nel quadro dell’atto di fondazione come pure delle disposizioni legali e di sorveglianza, modificare questo regolamento in qualsiasi momento. 5.2Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 5 dicembre 2001. Esso entra in vigore, sotto riserva dell’approvazione da parte della Direzione del gruppo RUAG, a partire dal 1º gennaio 2002. Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017 37