CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI

Transcript

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI
AREA llI^ - AREA TECNICA
Partita IVA: 00648560282
Cod. Fisc.: 80009710288
Centralino: 049.9369450 / TeleFAX: 049.9366727
35017 PIOMBINO DESE – PIAZZA A.PALLADIO N.1
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEI CIMITERI COMUNALI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Novembre 2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
arch. Gabriele Bizzotto
AREA TECNICA – UFFICIO LAVORI PUBBLICI
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica per luce votiva delle sepolture, loculi,
tombe, cellette ossario, delle cappelline e di tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nei cimiteri comunali del Capoluogo sito
in Via Roma n. 75/1, di Torreselle sito in Via dei Cipressi n. 3, di Levada sito in Via Prati n. 2/1.
La concessione comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria dei connessi impianti elettrici, l’eventuale realizzazione di
ampliamenti della rete di illuminazione votiva in relazione all’eventuale futura predisposizione di nuovi blocchi di sepolture
all’interno dei Cimiteri Comunali e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la fornitura dell’energia elettrica.
La concessione riguarda, altresì, la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze che ne fanno richiesta e quanto
altro previsto nel presente capitolato.
Trattandosi di concessione di servizio, la stessa è caratterizzata dal trasferimento della responsabilità di gestione, ossia il
concessionario si assume tutti i rischi della gestione del servizio di che trattasi, che è, ad ogni effetto, un servizio pubblico e
che, per nessuna ragione, può, quindi, essere sospeso od abbandonato.
Il Comune di Piombino Dese si impegna a non concedere ad altri nel territorio Comunale analoga concessione che si intende
estesa anche ai successivi ampliamenti che saranno realizzati nei cimiteri o in caso di costruzione di nuovi cimiteri, con diritto di
privativa sul territorio comunale.
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione del servizio avrà la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 01/01/2014 ed avrà termine il 31.12.2023 senza
bisogno di preventivo avviso o disdetta.
Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del Contratto, la procedura per l’affidamento della Concessione del servizio non sia
ancora ultimata o il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l’esercizio, il concessionario cessante è tenuto a
prestare il servizio fino alla comunicazione di nuova aggiudicazione e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).
Allo scadere della concessione tutte le opere eseguite dalla Concessionaria in occasione di eventuali ampliamenti e/o
adeguamenti passeranno di proprietà del Comune. Le opere dovranno essere in perfetto stato di efficienza e, se non conformi
alle norme contrattuali, dovranno essere adeguate a onere della Concessionaria.
ART. 3 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria dovrà:
1. Farsi carico della realizzazione e messa in opera di tutti i lavori relativi alle proposte gestionali e di innovazioneriqualificazione degli impianti di illuminazione votiva proposti in sede di gara entro i tempi ivi indicati;
2. Curare periodicamente la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti
che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, fornire l'energia elettrica, solo per illuminazione votiva, a
chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le condizioni e gli obblighi specificati nel Regolamento per
l’utenza, allegato al presente capitolato e di cui forma parte integrante;
3. Osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nel presente Capitolato e nel Regolamento per l’utenza,
nonché i vigenti Regolamenti Comunali che si riferiscono ai servizi cimiteriali;
4. Curare che l’impianto funzioni ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza
maggiore (incendi, scioperi, temporali, devastazioni, interruzioni della fornitura di Energia Elettrica da parte dell'Ente
fornitore, ecc...);
5. Provvedere alla sostituzione gratuita, diligente e tempestiva delle lampade non funzionanti (fulminate, rotte o
asportate) entro otto giorni dalla segnalazione del guasto,
6. Applicare e riscuotere i canoni annui e i costi per gli allacciamenti delle utenze, applicando le tariffe stabilite
dall’amministrazione comunale;
7. Adeguare gli impianti di illuminazione votiva esistente e sua eventuale estensione futura sulla base delle disposizioni di
legge in materia;
8. Gestire i rapporti con gli utenti: tali rapporti dovranno essere improntati alla massima correttezza, gentilezza e decoro e
conformarsi al contesto ed alle peculiarità del servizio;
9. Farsi carico della fornitura dell’energia elettrica e di tutte le spese relative alla stipula del contratto.
CAPITOLATO SPECIALE - PAG. 2 di 7
ART. 4 – NUOVI IMPIANTI O AMPLIAMENTI
Ogni qualvolta, il Comune provveda alla costruzione di nuovi impianti funerari e all’ampliamento e/o ristrutturazione di quelli
esistenti, il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a predisporre adeguati progetti ed a predisporre le dorsali
principali e le linee interne alle nicchie con le attrezzature necessarie, in concomitanza con i lavori delle opere murarie. Dovrà
poi completare gli impianti. Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative tecniche
vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici.
Gli obblighi di cui al presente articolo valgono fino ad un anno dalla data di scadenza della Concessione. In caso di
inadempienza, o ritardo grave nell’esecuzione dei lavori, previa diffida scritta, il Comune provvederà in proprio con rivalsa delle
spese sostenute sulla ditta Concessionaria.
Art. 5 – OSSERVANZA DI NORME GENERALI
Il concessionario è tenuto ad osservare le norme di sicurezza, i regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia,
applicabili e compatibili con la natura della presente Concessione.
In particolare, è tenuto ad osservare quanto disposto con:
a. Il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
b. Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/08 “Norme per la Sicurezza degli Impianti”
c. Il Decreto Ministeriale n. 81 del 09 Aprile 2008 “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
d. le norme, nessuna eccettuata od esclusa, emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano C.E.I. in materia di produzione,
trasporto e distribuzione di energia elettrica;
e. il Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
ART. 6 - VINCOLI DEL CITTADINO CON LA DITTA CONCESSIONARIA
La presente concessione non pregiudica il diritto dei cittadini a provvedere all'illuminazione delle tombe con mezzi diversi
dall'impianto elettrico. Rimane inteso che agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo
e la destinazione della corrente fornita. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento danni fatta salva ogni altra
azione di carattere civile o penale a loro carico, riservandosi la Concessionaria il diritto di sospendere il servizio.
Art. 7 - DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA
Personale non autorizzato dalla Concessionaria, non potrà riparare, modificare, o comunque manomettere l'impianto. L'Ufficio
Tecnico Comunale o i privati cittadini, si impegnano ad avvertire la ditta Concessionaria prima dell'inizio di eventuali lavori nei
Cimiteri, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti, o tombe di famiglia onde evitare possibili danni all'impianto.
Il Comune deve prevedere nei contratti di appalto dei lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamento dei Cimiteri,
l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con la Concessionaria al fine di ottenere una perfetta predisposizione
dell'impianto di illuminazione votiva; nel Capitolato che regolamenta il servizio di affossamento e pulizia dei Cimiteri, dovrà
esserci una clausola che stabilisce il rapporto fra le due ditte per non causare danni all'impianto elettrico interrato.
Art. 8 - COMPETENZE DELLA CONCESSIONARIA
Alla Concessionaria competono i canoni di abbonamento e i contributi di allacciamento dovuti dagli utenti nella misura
determinata dal presente Capitolato e con le modalità previste nel Regolamento per l’utenza.
Art. 9 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
La Concessionaria risponde in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose che si trovano nel recinto del Cimitero Comunale
causati dall'impianto elettrico da esso installato o da lavori in corso in fase di installazione. Il Comune rimane completamente ed
in assoluto estraneo ai rapporti fra la Concessionaria e i terzi. A garanzia di quanto detto la Concessionaria dovrà presentare
all’atto della stipula del Contratto una polizza di assicurazione con una compagnia assicuratrice di importanza nazionale per le
Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il servizio,
con massimali non inferiori ad € 500.000,00 ; l’assicurazione dovrà prevedere inoltre la copertura assicurativa per la rovina di
CAPITOLATO SPECIALE - PAG. 3 di 7
opere e impianti preesistenti e per nuove opere e impianti di proprietà dell’Amministrazione comunale per un massimale non
inferire a € 100.000,00.
Art. 10 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Il personale della Concessionaria può ogni giorno (se necessario anche in quelli festivi) rimanere nel recinto del cimitero per
tutte le occorrenze inerenti la gestione dell'impianto.
ART. 11 - CONTRIBUTO ANNUALE DA CORRISPONDERE AL COMUNE
Entro il 31/12 di ogni anno la ditta Concessionaria dovrà provvedere alla liquidazione, per l’anno in corso, del Contributo dovuto
all’Amministrazione comunale come risulta stabilito in sede di gara.
All’Amministrazione Comunale va liquidato l’importo relativo ad ogni utenza che risulta attiva presso i cimiteri comunali alla data
del 31 dicembre. L’importo di quanto dovuto andrà versato al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo la consistenza delle utenze denunziate.
ART. 12 - TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO
Le tariffe da applicare all’utenza sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e che, alla data del
presente affidamento, sono quelle di cui alla D.G.C. n. 210 del 05.11.2013 e di seguito indicate:
a) Contributo di allacciamento
€ 8,33 + Iva
b) Canone annuale dovuto dall'utente (da ritenersi a copertura delle spese per la fornitura di energia elettrica, per la
sostituzione gratuita delle lampadine bruciate, e per la manutenzione ordinaria) è stabilito in
€ 10,54 +
iva annui.
Oltre al canone annuale l’utente dovrà rimborsare alla ditta concessionaria i diritti di esazione nella misura non superiore a €
1,00.
ART. 13 - PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE
Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un unica rata scadente il 31 gennaio di ogni anno. In caso
di mancato pagamento entro il termine stabilito, la ditta Concessionaria, previa diffida scritta e nuovo termine perentorio di
giorni trenta, potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente a
indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto di
allacciamento. L’utente è tenuto alla piena osservanza del Regolamento di utenza che fa parte integrante del presente
Capitolato (all. 1)
ART. 14 - RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO
La richiesta di allacciamento sarà presentata dall'utente mediante compilazione di appositi stampati messi a disposizione dalla
Concessionaria. La Concessionaria dovrà provvedere all'esecuzione dell'allacciamento stesso entro trenta giorni dalla data di
versamento del diritto di allacciamento.
ART. 15 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
Il canone annuo di utenza e la quota di allacciamento versati dagli utenti alla Concessionaria, nonché il contributo annuale
devoluto all’Amministrazione comunale potranno essere aggiornati annualmente nella stessa percentuale, entro il 30 novembre
a valere per l'anno successivo, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, per famiglie di operai e impiegati. Tali
aggiornamenti dovranno essere approvati mediante apposito atto del Comune.
ART. 16 - SICUREZZA NEI CANTIERI
Nell'allestimento dei Cantieri la Concessionaria è tenuta all'osservanza delle norme antinfortunistiche adottando tutti gli
accorgimenti atti a evitare infortuni al proprio personale dipendente ed a terzi.
CAPITOLATO SPECIALE - PAG. 4 di 7
ART. 17 - MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI
E' assolutamente vietata la manomissione degli impianti da parte dei privati o di altri installatori non autorizzati dalla ditta
concessionaria.
ART. 18 - FURTI E DANNI AGLI IMPIANTI
Furti e atti di vandalismo causati agli impianti sono da ritenersi interamente a carico della ditta Concessionaria. In caso di
eventuali danni causati agli impianti da ditte private (es. marmisti ed appaltatori di servizi generali) o da privati sarà chiesto da
parte della ditta Concessionaria il risarcimento ai responsabili previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.
PP. L'Ufficio Tecnico Comunale od i privati si impegnano a avvertire la ditta Concessionaria prima dell'inizio di eventuali lavori
per modifiche o ampliamenti dei cimiteri, onde evitare possibili danni agli impianti.
ART. 19 - COOPERAZIONE CON IL COMUNE E CON ALTRE DITTE
La ditta Concessionaria dovrà collaborare con la ditta appaltatrice del servizio di seppellimento salme e manutenzione e non
dovrà lordare e/o recare danni ai viali e alle lapidi. La Ditta concessionaria al fine di ottenere una perfetta predisposizione
dell'impianto di illuminazione votiva nel caso di costruzione di nuovi loculi, ossari o ampliamenti di cimiteri dovrà collaborare con
il Comune e redigere capitolati e tavole grafiche riguardanti i nuovi impianti. Nel capitolato che regolamenta il servizio di
affossamento e di pulizia di cimiteri si dovranno prevedere apposite clausole che regolino il rapporto fra le due ditte al fine di
non causare danni alla parte di impianto elettrico interrato all'atto dell'affossamento stesso.
ART. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Agli effetti del contratto la ditta Concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Residenza Municipale.
ART. 21 - PERSONALE DI SERVIZIO
La ditta concessionaria dovrà assicurare il servizio con proprio personale efficiente e sufficiente il quale dovrà mantenere
durante il servizio un comportamento riguardoso e corretto verso l'autorità e verso il pubblico.
ART. 22 - RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
La ditta concessionaria si obbliga a osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro
per i dipendenti delle imprese del settore. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli
accordi locali, fino alla loro sostituzione.
ART. 23 - RIPARAZIONE DEI GUASTI
La ditta concessionaria ha l'obbligo di effettuare periodici sopralluoghi per provvedere alla sostituzione delle lampade esaurite o
non funzionanti. Alla segnalazione di eventuali guasti o anomalie all'impianto sarà tenuto anche l'utente. Gli interventi per la
riparazione dei guasti dovranno essere tempestivi e, comunque, entro i termini stabiliti all'art. 3 del presente Capitolato.
ART. 24 - DIVIETO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NON VOTIVA
E' vietato l'uso della corrente per eseguire lavori che esulano dall'impianto votivo. E' vietato alla ditta concessionaria fornire
energia elettrica che non sia votiva.
ART. 25 – CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri tecnici oppure personale esterno, si riserva la possibilità di verificare
l’esecuzione di tutto quanto include la concessione del servizio in oggetto, attraverso visite da effettuarsi presso i Cimiteri in
corso d’opera, oppure attraverso successive verifiche.
ART. 26 - ACCESSO AI CIMITERI
L'Amministrazione Comunale, autorizza alla ditta concessionaria il libero accesso ai cimiteri anche durante le ore di chiusura al
pubblico, comunque nel rispetto civile dovuto al luogo. Nel caso di funzioni religiose celebrate durante l'esecuzione dei lavori, la
CAPITOLATO SPECIALE - PAG. 5 di 7
Concessionaria sospenderà momentaneamente gli stessi lasciando il cimitero nelle condizioni più decorose possibili.
L'Amministrazione Comunale autorizza inoltre, sull'intera area del cimitero, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle
tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Nel caso di opere in spazi particolari (zone occupate
da tombe private e di famiglia, zone non ancora occupate e promiscue) la Concessionaria concorderà con l'Ufficio Tecnico
Comunale Settore LL.PP. e con il titolare della Concessione cimiteriale, l'eventuale soluzione ritenuta esteticamente
ammissibile. La Concessionaria è autorizzata alla posa del contatore per la fornitura di energia elettrica di relativi trasformatori
di corrente in luogo consono. In caso di incertezze di qualsiasi genere, dovrà essere contattato l'Ufficio Tecnico Comunale
Settore LL.PP..
ART. 27 - LAVORI NON COMPRESI NELLA CONCESSIONE
Non sono comprese nell'allacciamento le spese per i casi di forniture o modifiche ai fanalini, pulizie o accessori di ricambio o di
abbellimento oppure la sostituzione degli stessi.
Tali interventi dovranno essere eseguiti a cura e spese dell’utente.
ART. 28 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
Il concessionario non potrà subappaltare il servizio o cedere ad altri la concessione, né concedere la stessa in subconcessione,
sotto pena di risoluzione del contratto, senza pronunzia di arbitro o magistrato, per cui il Comune avrà diritto di proseguire il
servizio in danno del concessionario oltre al diritto di ottenere dallo stesso il risarcimento dei danni consequenziali.
ART. 29 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Si potrà avere la decadenza della Concessione:
- per il mancato versamento di un canone di concessione nei termini previsti;
- per continue irregolarità o reiterati abusi commessi dal Concessionario nella conduzione del servizio;
- per ritardata esecuzione nei termini previsti dei lavori di riqualificazione, adeguamento o ampliamento degli impianti.
ART. 30 - SPESE A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA
Saranno a totale carico della ditta concessionaria, il costo per la fornitura di energia elettrica, le spese relative alla costruzione
di futuri eventuali impianti e alla loro manutenzione ordinaria.
Tutte le spese, imposte ed ogni onere accessorio inerente e conseguente alla stipula ed esecuzione del contratto restano a
carico della ditta aggiudicataria.
ART. 31 - ONERI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico della
Concessionaria.
ART. 32 – CAUZIONE
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta al versamento di una cauzione a garanzia degli obblighi assunti per tutta la durata
dell’appalto pari al 10% del valore presunto complessivo della concessione, da prestare nei modi previsti dalla Legge.
ART. 33 - CONTROVERSIE
Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto di concessione sarà
competente il Foro di Padova. E’ esclusa la clausola arbitrale.
ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio al codice degli appalti, ai regolamenti comunali
e al codice civile.
CAPITOLATO SPECIALE - PAG. 6 di 7
ALLEGATO 1)
REGOLAMENTO DI UTENZA
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI
Art. 1 - Il servizio di illuminazione elettrica votiva cimiteriale per quanto riguarda le tombe a terra, i loculi, gli ossari, i monumenti
e le cappelle è stato assegnato alla ditta ……………. . L'adesione a detto servizio da parte dei cittadini non è obbligatorio ma
per esigenze tecniche dovrà essere predisposto su tutte le tombe, anche se non richiesto.
Art. 2 - La Concessionaria curerà la predisposizione, l’installazione e la manutenzione della lampada votiva con il suo
portalampada. Qualunque speciale opera artistica e decorativa da porre sulle lapidi sarà a carico dell'utente, come pure i lavori
di marmista, pittore e decoratore.
Art. 3 - Resta a carico dell’utente, la fornitura e posa del fanalino in bronzo, acciaio, vetro o altro materiale a discrezione.
Art. 4 - Il servizio di illuminazione ai loculi, ossari, tombe terra ecc. sarà concesso a seguito di richiesta fatta dagli interessati
alla Concessionaria presso i propri Uffici ……………………… (anche telefonicamente), dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, previo pagamento anticipato del diritto fisso di allacciamento così stabilito:
- per allacciamento a tombe a terra , loculi, ossari e cappelle in € ……… + Iva;
Art. 5 - Oltre a tale diritto l'utente dovrà pagare un canone annuo d’abbonamento, per l’illuminazione fornita tutti i giorni per 24
ore su 24, per la fornitura dell'energia elettrica e relative tasse, spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, per ricambio
delle lampadine, nella somma di € ……… + Iva.
N.B.: le tariffe relative al servizio potranno subire revisioni periodiche. La revisione sarà comunque approvata dall’Ente.
Art. 6 - Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un unica rata. In caso di mancato pagamento entro
il termine stabilito, la Concessionaria, previa diffida scritta potrà sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza
diritto per l'utente ad indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio sospeso sarà ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni
arretrati e del diritto di allacciamento.
Art. 7 - Il servizio di illuminazione avrà la durata dell'anno solare, con scadenza al 31 dicembre, rinnovabile tacitamente di anno
in anno, salvo disdetta da effettuarsi un mese prima della scadenza (30 Novembre) a valere per l’anno successivo.
Art. 8 - Agli utenti è vietato asportare e cambiare lampadine, modificare e manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo
e la destinazione della corrente fornita, effettuare attacchi abusivi. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento dei
danni, fatta salva ogni altra azione civile o penale a loro carico, riservandosi la Ditta appaltatrice il diritto di sospendere il
servizio.
Art. 9 - L’impresa non risponderà per eventuali momentanee interruzioni di corrente derivanti da mancata fornitura di energia
elettrica da parte dell’Ente produttore ed erogatore, da cause di forza maggiore (temporali, scioperi, atti vandalici ecc…) da
guasti agli impianti che rendano necessaria la sospensione dell’energia per le riparazioni.
CAPITOLATO SPECIALE - PAG. 7 di 7