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Scheda informativa per i medici cino ul T i s n o ic med della Svizzera Italiana GFP 015 1995 no. 146 -2 gennaio 2015 La tenuta della contabilità e la presentazione dei conti annuali: nuove norme legali a partire dal 2015 Al 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto contabile, la cui applicazione diventa obbligatoria a partire dall’esercizio 2015. Tutte le norme sono state raggruppate nel nuovo titolo 32 del Codice delle Obbligazioni, che comprende una ventina di articoli riguardanti le piccole e medie imprese e ulteriori disposizioni per le grandi imprese. Chi è toccato dalle nuove norme? Tutte le imprese sono soggette al nuovo diritto contabile, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Esse sono state classificate in tre categorie: A. le micro-imprese: si tratta delle aziende individuali e delle società di persone con una cifra di affari inferiore a CHF 500’000 nell’ultimo esercizio; B. le piccole e medie imprese (PMI), ossia le aziende individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500’000 franchi nell’ultimo esercizio, come pure tutte le persone giuridiche; C. le grandi imprese che superano almeno due dei seguenti parametri durante due esercizi consecutivi: CHF 20 mio di bilancio, CHF 40 mio di cifra di affari, 250 posti di lavoro. In questa newsletter vengono esaminate per grandi linee unicamente le norme che riguardano le prime due categorie. A. Le micro-imprese Si tratta delle attività esercitate non da persone giuridiche e con ricavi annui inferiori a mezzo milione di franchi. Per queste imprese la legge impone la sola tenuta della contabilità semplice , comprendente le entrate, le uscite, e il patrimonio. Dal profilo pratico tuttavia il passaggio da questa mini-contabilità ad una contabilità ordinaria a partita doppia richiede uno sforzo supplementare contenuto, produ- cendo però significativi benefici, quale una maggior chiarezza, una miglior forza probante nell’ambito fiscale, la creazione di uno strumento che consente di eseguire analisi economiche, valutazioni di vario tipo, preparazione di budget ecc. Se è in corso un finanziamento da parte di un istituto bancario, è in ogni caso richiesta la tenuta della contabilità ordinaria. B. Le PMI A questa categoria appartengono invece tutte le persone giuridiche che non sono grandi imprese come pure le aziende individuali e le società di persone con cifra d’affari di almeno mezzo milione di franchi. Una gran parte degli studi medici e dentistici rientra in questa tipologia. I principi contabili Sono quelli divenuti ormai standard classici, ossia: • registrazioni contabili complete, fedeli e sistematiche delle operazioni • documentazione di ogni singola registrazione • chiarezza • adeguatezza alla natura dell’impresa • verificabilità. Le nuove norme hanno mantenuto il concetto di prudenza , molto radicato nella cultura svizzera delle imprese, che consente di creare e mantenere riserve tacite (per esempio delcredere forfettario del 5% per le poste aperte di clienti nazionali; riduzione di un terzo del valore delle scorte e dei lavori in corso). Il Bilancio Il nuovo diritto definisce quali posizioni possono essere iscritte all’attivo di bilancio: quelli di cui l’impresa può disporre in virtù di eventi passati, se è probabile che essi comportino un afflusso di mezzi e se il loro valore può essere stimato in modo attendibile. In base a quesi criteri non sono più attivabili ad esempio i costi di costituzione di una società, il prezzo pagato per un goodwill che non pro- mette di produrre dei ricavi futuri o ancora altri eventuali investimenti la cui redditivià è nulla. Le poste di cespiti ammortizzati, il delcredere e le altre rettifiche di valore non sono più da esporre al passivo ma vanno indicate all’attivo, subito dopo la voce alle quali si riferiscono. Nuova è la norma secondo cui vanno attivate le prestazioni non ancora fatturate . Cadono a questo punto le contabilità basate sugli onorari incassati o fatturati. Al passivo i debiti sono da suddividere fra capitale di terzi a breve termine remunerato e quello non remunerato . Lo stesso dicasi per il capitale di terzi a lungo termine. Inoltre i crediti e i debiti nei confronti dei partecipanti (azionisti, organi interni) vanno indicati separatamente. Per le società anonime, la riserva legale è suddivisa in due voci: la prima rileva quella derivata da utili in capitale, la seconda quella proveniente dagli utili d’esercizio. L’articolazione delle voci di bilancio è definita in modo esplicito (si veda la figura 1 alla prossima pagina). Il Conto economico Per la presentazione del conto economico le nuove norme lasciano la scelta fra la variante del conto economico secondo la produzione o del conto economico secondo la vendita. Quest’ultima variante non è appropriata per studi medici e dentistici. L’articolazione adeguata è riprodotta alla figura 1. I ricavi comprendono tutte le prestazioni fatturate . In aggiunta, quale conseguenza dell’attivazione a bilancio delle prestazioni non ancora fatturate, figura nel conto economico la voce “ variazione delle prestazioni in corso ”. Dal momento che i ricavi comprendono ora la totalità delle prestazioni erogate ne deriva un’estensione dell’utile operativo e della base imponibile fiscalmente. Figura 1 CONTO ECONOMICO (*) BILANCIO Attivo 1 Attivo circolante a b c d e 2 Passivo 1 Capitale di terzi a breve termine liquidità, attivi quotati in borsa poste aperte per prestazioni altri crediti a breve termine scorte e prestazioni in corso ratei e risconti attivi Attivo fisso a b c d e immobilizzazioni finanziarie partecipazioni immobilizzazioni materiali immobilizzazioni immateriali capitale non versato a b c c 2 debiti per forniture e prestazioni debiti onerosi a breve termine altri debiti a breve termine ratei e risconti passivi Capitale di terzi a lungo termine a debiti onerosi a lungo termine b altri debiti a lungo termine d accantonamenti 3 Capitale proprio a capitale sociale, capitale di dotazione b riserva legale da capitale per perlele c riserva legale da utili società società d altre riserve da utili, utile d'esercizio 1 Ricavi da prestazioni fornite 2 Variazione delle scorte e dei lavori in corso 3 Costi per il materiale Ricavi totali netti 4 Costi per il personale 5 Altri costi d'esercizio 6 Ammortamenti EBIT (risultato operativo) 7 8 9 10 Costi e ricavi finanziari Costi e ricavi estranei Costi e ricavi straordinari, unici Imposte Risultato d'esercizio (*) secondo la produzione La presentazione dei conti deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo ed esporre non solo i dati relativi all’esercizio chiuso, bensì anche quelli dell’esercizio precedente. L’allegato In osservanza del principio dell’accresciuta trasparenza, le nuove norme prevedono questo documento supplementare, costitutivo della presentazione del conto annuale. Per le ditte individuali che fanno parte della categoria “micro-imprese”, l’allegato non è obbligatorio. In ogni caso, in assenza di questo documento, le informazioni supplementari necessarie vanno inserite direttamente nel bilancio o nel conto eco- nomico. I punti da inserire nell’allegato sono indicati nella tabella che segue. Per le persone giuridiche sono previsti alcuni punti supplementari (indicazioni sullo scioglimento di riserve latenti, informazioni riguardanti la ripartizione degli utili, l’eventuale possesso di azioni proprie o i diritti di opzione concessi ai membri della direzione e infine ragguagli in caso di dimissioni anticipate dell’ufficio di revisione). Figura 2 ALLEGATO 1 2 Azienda Nome, forma giuridica, sedi Spiegazioni inerenti i conti annuali a se necessario: dettagli inerenti determinate voci del Bilancio b se necessario, dettagli inerenti determinate voci del Conto Economico Rivalutazioni (se sono state effettuate) 3 4 Valutazione dei rischi 5 Eventi importanti successivi alla data di chiusura dei conti Personale: media annuale dei posti di lavoro a tempo pieno 6 Partecipazioni (ad altre aziende, società) 7 Leasing: debiti per contratti leasing con scadenza oltre i 12 mesi dalla chiusura 8 Istituti di previdenza: debiti nei confronti di istituti previdenziali 9 10 Fideiussioni, garanzie verso terzi: totale delle garanzie accordate 11 Attivi costituiti in pegno: importo totale degli attivi utilizzati per garantire 12 debiti dell'impresa e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà. Impegni legali o effettivi (impegni condizionali) Per concludere Le nuove norme introducono dunque diverse modifiche nel processo per la determinazione del risultato d’esercizio e per la presentazione dei conti. Come menzionato in precedenza, è rimasta, come finora, la possibilità di creare riserve latenti, nell’ottica di assicurare più solidità all’assetto aziendale. I destinatari interessati al ricevimento dei conti sono di regola gli uffici di tassazione e le banche creditrici, i quali potranno esigere che queste norme vengano applicate. È pertanto consigliato agli studi medici e dentistici di applicare, a partire dal 2015, le regole illustrate. GFP mediconsul Ticino SA - Via Lisano 3 - C. P. 358 - 6908 Massagno - www.mediconsul.ch – [email protected] [email protected] tel. 091 967 20 52 [email protected] tel. 091 967 21 62 [email protected] tel. 091 967 20 86