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Scheda informativa per i medici
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della Svizzera Italiana
GFP
015
1995
no. 146
-2
gennaio 2015
La tenuta della contabilità e la presentazione dei conti annuali:
nuove norme legali a partire dal 2015
Al 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto contabile, la cui applicazione diventa obbligatoria a
partire dall’esercizio 2015. Tutte le norme sono state raggruppate nel nuovo titolo 32 del Codice delle Obbligazioni, che comprende una ventina di articoli riguardanti le piccole e medie imprese e ulteriori disposizioni per le grandi imprese.
Chi è toccato dalle nuove norme?
Tutte le imprese sono soggette al nuovo diritto
contabile, indipendentemente dalla loro forma
giuridica. Esse sono state classificate in tre categorie:
A. le micro-imprese: si tratta delle aziende individuali e delle società di persone con una
cifra di affari inferiore a CHF 500’000
nell’ultimo esercizio;
B. le piccole e medie imprese (PMI), ossia le
aziende individuali e le società di persone
con una cifra d’affari di almeno 500’000 franchi nell’ultimo esercizio, come pure tutte le
persone giuridiche;
C. le grandi imprese che superano almeno due
dei seguenti parametri durante due esercizi
consecutivi: CHF 20 mio di bilancio, CHF 40
mio di cifra di affari, 250 posti di lavoro.
In questa newsletter vengono esaminate per
grandi linee unicamente le norme che riguardano le prime due categorie.
A. Le micro-imprese
Si tratta delle attività esercitate non da persone
giuridiche e con ricavi annui inferiori a mezzo
milione di franchi. Per queste imprese la legge
impone la sola tenuta della contabilità
semplice , comprendente le entrate, le uscite, e
il patrimonio. Dal profilo pratico tuttavia il
passaggio da questa mini-contabilità ad una
contabilità ordinaria a partita doppia richiede
uno sforzo supplementare contenuto, produ-
cendo però significativi benefici, quale una
maggior chiarezza, una miglior forza probante
nell’ambito fiscale, la creazione di uno strumento che consente di eseguire analisi economiche, valutazioni di vario tipo, preparazione di
budget ecc.
Se è in corso un finanziamento da parte di un
istituto bancario, è in ogni caso richiesta la
tenuta della contabilità ordinaria.
B. Le PMI
A questa categoria appartengono invece tutte
le persone giuridiche che non sono grandi
imprese come pure le aziende individuali e le
società di persone con cifra d’affari di almeno
mezzo milione di franchi. Una gran parte degli
studi medici e dentistici rientra in questa tipologia.
I principi contabili
Sono quelli divenuti ormai standard classici,
ossia:
• registrazioni contabili complete, fedeli e sistematiche delle operazioni
• documentazione di ogni singola registrazione
• chiarezza
• adeguatezza alla natura dell’impresa
• verificabilità.
Le nuove norme hanno mantenuto il concetto
di prudenza , molto radicato nella cultura svizzera delle imprese, che consente di creare e
mantenere riserve tacite (per esempio delcredere forfettario del 5% per le poste aperte di
clienti nazionali; riduzione di un terzo del
valore delle scorte e dei lavori in corso).
Il Bilancio
Il nuovo diritto definisce quali posizioni possono essere iscritte all’attivo di bilancio: quelli
di cui l’impresa può disporre in virtù di eventi
passati, se è probabile che essi comportino un
afflusso di mezzi e se il loro valore può essere
stimato in modo attendibile.
In base a quesi criteri non sono più attivabili ad
esempio i costi di costituzione di una società, il
prezzo pagato per un goodwill che non pro-
mette di produrre dei ricavi futuri o ancora
altri eventuali investimenti la cui redditivià è
nulla.
Le poste di cespiti ammortizzati, il delcredere
e le altre rettifiche di valore non sono più da
esporre al passivo ma vanno indicate all’attivo,
subito dopo la voce alle quali si riferiscono.
Nuova è la norma secondo cui vanno attivate le
prestazioni non ancora fatturate . Cadono a
questo punto le contabilità basate sugli onorari incassati o fatturati.
Al passivo i debiti sono da suddividere fra
capitale di terzi a breve termine remunerato e
quello non remunerato . Lo stesso dicasi per il
capitale di terzi a lungo termine.
Inoltre i crediti e i debiti nei confronti dei partecipanti (azionisti, organi interni) vanno indicati separatamente.
Per le società anonime, la riserva legale è suddivisa in due voci: la prima rileva quella derivata da utili in capitale, la seconda quella
proveniente dagli utili d’esercizio.
L’articolazione delle voci di bilancio è definita
in modo esplicito (si veda la figura 1 alla prossima pagina).
Il Conto economico
Per la presentazione del conto economico le
nuove norme lasciano la scelta fra la variante
del conto economico secondo la produzione o
del conto economico secondo la vendita.
Quest’ultima variante non è appropriata per studi
medici e dentistici. L’articolazione adeguata è
riprodotta alla figura 1.
I ricavi comprendono tutte le prestazioni fatturate .
In aggiunta, quale conseguenza dell’attivazione a
bilancio delle prestazioni non ancora fatturate,
figura nel conto economico la voce “ variazione
delle prestazioni in corso ”. Dal momento che i
ricavi comprendono ora la totalità delle prestazioni
erogate ne deriva un’estensione dell’utile operativo e della base imponibile fiscalmente.
Figura 1
CONTO ECONOMICO (*)
BILANCIO
Attivo
1
Attivo circolante
a
b
c
d
e
2
Passivo
1
Capitale di terzi a breve termine
liquidità, attivi quotati in borsa
poste aperte per prestazioni
altri crediti a breve termine
scorte e prestazioni in corso
ratei e risconti attivi
Attivo fisso
a
b
c
d
e
immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni
immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni immateriali
capitale non versato
a
b
c
c
2
debiti per forniture e prestazioni
debiti onerosi a breve termine
altri debiti a breve termine
ratei e risconti passivi
Capitale di terzi a lungo termine
a debiti onerosi a lungo termine
b altri debiti a lungo termine
d accantonamenti
3
Capitale proprio
a capitale sociale, capitale di dotazione
b riserva legale da capitale per
perlele
c riserva legale da utili
società
società
d altre riserve da utili, utile d'esercizio
1 Ricavi da prestazioni fornite
2 Variazione delle scorte e dei lavori in corso
3 Costi per il materiale
Ricavi totali netti
4 Costi per il personale
5 Altri costi d'esercizio
6 Ammortamenti
EBIT (risultato operativo)
7
8
9
10
Costi e ricavi finanziari
Costi e ricavi estranei
Costi e ricavi straordinari, unici
Imposte
Risultato d'esercizio
(*) secondo la produzione
La presentazione dei conti deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo ed esporre non solo i
dati relativi all’esercizio chiuso, bensì anche quelli dell’esercizio precedente.
L’allegato
In osservanza del principio dell’accresciuta trasparenza, le nuove norme prevedono questo documento supplementare, costitutivo della presentazione del conto annuale.
Per le ditte individuali che fanno parte della categoria “micro-imprese”, l’allegato non è obbligatorio. In ogni caso, in assenza di questo documento,
le informazioni supplementari necessarie vanno
inserite direttamente nel bilancio o nel conto eco-
nomico. I punti da inserire nell’allegato sono indicati nella tabella che segue.
Per le persone giuridiche sono previsti alcuni punti
supplementari (indicazioni sullo scioglimento di
riserve latenti, informazioni riguardanti la ripartizione degli utili, l’eventuale possesso di azioni proprie o i diritti di opzione concessi ai membri della
direzione e infine ragguagli in caso di dimissioni
anticipate dell’ufficio di revisione).
Figura 2
ALLEGATO
1
2
Azienda
Nome, forma giuridica, sedi
Spiegazioni inerenti i conti annuali
a se necessario: dettagli inerenti determinate voci del Bilancio
b se necessario, dettagli inerenti determinate voci del Conto Economico
Rivalutazioni (se sono state effettuate)
3
4
Valutazione dei rischi
5
Eventi importanti successivi alla data di chiusura dei conti
Personale: media annuale dei posti di lavoro a tempo pieno
6
Partecipazioni (ad altre aziende, società)
7
Leasing: debiti per contratti leasing con scadenza oltre i 12 mesi dalla chiusura
8
Istituti di previdenza: debiti nei confronti di istituti previdenziali
9
10 Fideiussioni, garanzie verso terzi: totale delle garanzie accordate
11 Attivi costituiti in pegno: importo totale degli attivi utilizzati per garantire
12
debiti dell'impresa e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà.
Impegni legali o effettivi (impegni condizionali)
Per concludere
Le nuove norme introducono dunque diverse modifiche nel processo per la determinazione del risultato d’esercizio e per la presentazione dei conti.
Come menzionato in precedenza, è rimasta, come
finora, la possibilità di creare riserve latenti,
nell’ottica di assicurare più solidità all’assetto aziendale.
I destinatari interessati al ricevimento dei conti sono
di regola gli uffici di tassazione e le banche creditrici, i quali potranno esigere che queste norme
vengano applicate.
È pertanto consigliato agli studi medici e dentistici
di applicare, a partire dal 2015, le regole illustrate.
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