Informazione concernente il fissaggio del cavo di rottura per rimorchi

Transcript

Informazione concernente il fissaggio del cavo di rottura per rimorchi
STRASSENVERKEHRSAMT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
UFFIZI PER IL TRAFFIC SIN VIA DAL CHANTUN GRISCHUN
UFFICIO DELLA CIRCOLAZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI
www.stva.gr.ch CH-7001 Chur, Ringstrasse 2
[email protected] CH-7503 Samedan, Cho d’Punt
Telefon 081 257 80 00
Telefon 081 257 49 53
Telefax 081 252 90 08
Telefax 081 257 49 55
Informazione concernente il fissaggio del cavo di rottura per rimorchi
Il 1° novembre 2014 è stata abrogata la direttiva 94/20/EG ed è entrato in vigore il Regolamento n. 55 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE-R 55).
Questo regolamento vale per veicoli importati a partire da questa data oppure prodotti in Svizzera a partire da questa data.
I dispositivi d'agganciamento (punti di fissaggio) approvati secondo il ECE-R 55, devono essere muniti di un occhiello per il fissaggio del cavo di rottura per rimorchi.
Montaggio rigido/fisso
Montaggio girevole/rotabile
Piastrina
Nel caso di dispositivi d'agganciamento in genere oppure di dispositivi d'agganciamento omologati secondo la direttiva EU 1994/20 deve essere tecnicamente possibile - come finora fissare il cavo di rottura direttamente al veicolo trainante oppure ad appositi occhielli di acciaio.
Se un rimorchio dovesse staccarsi accidentalmente dal veicolo trainante, il freno del rimorchio
deve funzionare autonomamente. Il fissaggio del cavo di rottura a modo di "lazo" attorno al
dispositivo d'agganciamento viene considerato insufficiente dal punto di vista tecnico e non è
consentito.
Esempi, nel caso di assenza di un occhiello originale.
Dispositivo di agganciamento rigido/fisso oppure girevole/rotabile:
Stringa in acciaio montata più
tardi al dispositivo di agganciamento
Dispositivo di agganciamento smontabile:
Stringa in acciaio
montata sulla traversa
sotto il paraurti
Vista da dietro
Vista dal basso verso la traversa
Il fissaggio a modo di "lazo" non è consentito.
Non sottostanno a questa regola i dispositivi d'agganciamento che servono esclusivamente quale portacarico (esempio: portabiciclette) e perciò non necessitano di iscrizioni nella rubrica " carico rimorchiato" nella licenza di circolazione del veicolo trainante.
Chur, 14.12.2015, dermar