Regolamento Aziendale LP

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Regolamento Aziendale LP
Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO
REGOLAMENTO
AZIENDALE
PER L’ESERCIZIO DELLA LIBERA
PROFESSIONE INTRAMURARIA
Deliberazioni Ulss n. 8
n. 1191 del 27.11.2003, n. 778 del 3.8.2006, n. 991 del 19.10.2006,
n. 114 del 4.2.2010 e n. 1432 del 1.12.2011
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Asolo
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Azienda Ulss. n. 8 -
sommario
TITOLO PRIMO: disposizioni di carattere generale .............................................................................. 4
art. 1 – oggetto e normativa di riferimento.-............................................................................................. 4
art. 2 bis - condizioni generali per l'esercizio dell'attività lpi .................................................................. 5
art. 2 ter – responsabilita’ e funzioni organizzative.................................................................................. 6
art. 2 quater: modalita’ di accesso alle prestazioni lpi............................................................................. 6
art. 3 – disposizioni generali in materia di tariffe.- .................................................................................. 7
art. 4 - altri soggetti
................................................................................................................... 7
art. 5 - incompatibilita'.................................................................................................................... 8
art. 6 – copertura assicurativa.- ................................................................................................................ 8
art. 7 - spazi per l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria.-.......................................... 8
art. 8 - autorizzazione all’esercizio dell’attivita' libero professionale intramuraria ............................... 9
art. 9 - limiti all'attivita' libero professionale intramuraria ................................................................... 10
art. 10 - tetti di attivita’.................................................................................................................. 10
TITOLO SECONDO: libera professione all’interno delle strutture dell’azienda................................. 11
SEZIONE I - attivita'libero professionale in costanza di ricovero............................................................. 11
art. 11 – modalita’ di esercizio della libera professione intramuraria in regime di ricovero e criteri per
la determinazione degli onorari e delle tariffe.- ..................................................................... 11
art. 12 - modalita' di recupero orario dedicato alla libera professione intramuraria in costanza di
ricovero
................................................................................................................. 11
art. 13 - modalita' di determinazione e ripartizione delle tariffe delle prestazioni di libera professione
intramuraria in regime di ricovero.-....................................................................................... 12
art. 14 - servizi esclusi.................................................................................................................. 13
art. 15 - ricoveri in libera professione.- .................................................................................................. 13
art. 16 - modalita' per l'accesso.- ............................................................................................................ 13
art. 17 - modalita' per il ricovero.-.......................................................................................................... 13
art. 18 - ulteriori prestazioni ................................................................................................................. 13
art. 19 –equipe di libera professione....................................................................................................... 13
art. 20 – richiesta consulti
................................................................................................................. 13
art. 21 – dimissioni
................................................................................................................. 13
SEZIONE II - attivita' libero professionale in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di
laboratorio.................................................................................................................. 13
art. 22 – condizioni per l’esercizio dell’attivita’ libero professiona le in regime ambulatoriale e di
diagnostic a strumentale o di laboratorio.- ............................................................................ 13
art. 23 – deroga alle fasce orarie per l’esercizio dell’attivita’ libero professionale in regime
ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio.-............................................... 13
art. 24 – modalita’ di determinazione e di ripartizione delle tariffe delle prestazioni libero-professionali
intramurarie in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale o di laboratorio............. 13
art. 25 - servizi esclusi.................................................................................................................. 13
art. 26 – prenotazioni.................................................................................................................. 13
art. 28 - prestazioni libero professionali rese al domicilio dell'assistito.- ............................................. 13
SEZIONE III: attivita’ l.p.i.m. presso spazi sostitutivi esterni all’azienda.- .............................................. 13
art. 29 – strutture private non accreditate.- ............................................................................................ 13
art. 30 – modalita’ di esercizio della l.p.i.m. presso spazi sostitutivi.-................................................... 13
art. 31 –studi privati................................................................................................................. 13
art. 32 – modalita’ di esercizio dell’attivita’ l.p.i.m presso studi privati.- ............................................. 13
TITOLO TERZO attivita' libero professionale presso strutture di altra azienda del ssn o di altra
struttura non accreditata......................................................................................................... 13
art. 33 – attivita’ l.p.i.m. presso strutture di altre aziende del s.s.n. o altre strutture sanitarie non
accreditate.................................................................................................................. 13
art. 34 – modalita’ di esercizio dell’attivita’ l.p.i.m. presso strutture di altre aziende del ssn o altre
strutture sanitarie non accreditate.......................................................................................... 13
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art. 35 – consulenze
................................................................................................................. 13
art. 36 - limiti all'esercizio della libera professione in regime di convenzione.-.................................... 13
art. 37 - consulti
................................................................................................................. 13
TITOLO QUARTO: attivita' libero professionale richiesta da terzi all'azienda................................... 13
art. 38 - attivita' libero professionale richiesta da terzi all’azienda.- .................................................... 13
TITOLO QUINTO: attivita’ assimilata.................................................................................................. 13
art. 39 – libera professione d’azienda.- .................................................................................................. 13
art. 40 – presupposti.................................................................................................................. 13
art. 41 – tariffe.................................................................................................................. 13
TITOLO SESTO: attivita' libero-professionale di particolari categorie di personale ......................... 13
art. 42 - attivita' l.p. dei dirigenti medici e veterinari del dipartimento di prevenzione..- ..................... 13
art. 43 – prestazioni aggiuntive a favore dell’azienda del personale tecnico ed infermieristico.-......... 13
TITOLO SETTIMO:modalita’ di ripartizione dei proventi tra le diverse categorie di personale
dell’azienda
................................................................................................................. 13
art. 44 - modalita' di ripartizione della tariffa al singolo medico o all’equipe medica.......................... 13
art. 45 – modalita’ di ripartizione dei proventi al personale di supporto .............................................. 13
art. 46 - modalita' di ripartizione delle quote. riservate al personale collaborante............................... 13
TITOLO OTTAVO: norme finali e disposizioni particolari .................................................................. 13
SEZIONE I – norme finali.................................................................................................................. 13
art. 47 – osservatorio.................................................................................................................. 13
art. 48 - vigilanza e controllo sull'esercizio della libera professione.-................................................... 13
art. 48 bis - sanzioni'
................................................................................................................. 13
art. 49 - norme di contabilita'.- ............................................................................................................... 13
SEZIONE II - disposizioni particolari.- ...................................................................................................... 13
art. 50 - disposizioni particolari in ordine alle tariffe.-.......................................................................... 13
art. 51 - attivita’ diverse dall’attivita’ libero professionale intramuraria.- ........................................... 13
art. 52 – prestazioni escluse dai livelli essenziali di assistenza.- ........................................................... 13
art. 53 - norma di rinvio.................................................................................................................. 13
allegato n. 1
................................................................................................................. 13
allegato n. 2
................................................................................................................. 13
allegato n. 3
................................................................................................................. 13
allegato b.1
................................................................................................................. 13
allegato b.2
................................................................................................................. 13
allegato b.3
................................................................................................................. 13
allegato c 1
................................................................................................................. 13
allegato c 2
................................................................................................................. 13
allegato c 3
................................................................................................................. 13
Titolo I: Disposizioni di carattere Generale
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TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 – OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.1. Il presente regolamento definisce, per l'Azienda U.L.S.S. N. 8, le modalità organizzative
dell'attività libero - professionale intramuraria (LPI) del personale medico e delle altre
professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in
équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero e fa riferimento in particolare alla normativa di
seguito indicata:
- L. 30 dicembre 1991 n. 412 “Disposizioni in materie di finanza pubbluca”, art. 4 comma 7
- D.Lgs 30 dicembre 1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.
1 della L. 3 ottobre 1992 n. 421 e ss,. mm. e ii.
- L. 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”e ss.mm. e.ii
- L. 23 dicembre 1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”, articoli 28 e 72
- D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
a norma dell’art. 1 della L. 30 novembre 1998 n. 419”e successive modificazioni e integrazioni
- D.Lgs 28.7.2000 n. 254 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 19 giugno 1999 n.
229, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari”
- D.P.C.M. 27 marzo 2000 recante “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività
libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale”;
D.L. 29 marzo 2004 n. 81, convertito con modificazioni nella L. 26 ,aggio 2004 n. 138
“Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica”, art. 2 septies
D.G.R. 8 febbraio 2000 n. 356 “Partecipazione regionale alla spesa per le prestazioni libero
professionali erogate in regime di ricovero o di day hospital. Art. 28 L. 23 dicembre 1999 n.
488”
Circ. P.G.R. 10 maggio 2001 n. 5 “Adozione linee guida per la disciplina dell’attività libero
professionale intramuraria”, approvata con D.G.R. 2 maggio 2001 n. 1049
- D.G.R. del 12.11.2004 n. 3535 “DPCM 29 novembre 2001 . Accordo Stato Regioni – 11 luglio
2002 – programma di riorganizzazione nell’erogazione delle prestazioni di assistenza
ambulatoriale finalizzato ad assicurare il rispetto della tempestività nell’erogazione delle
prestazioni in argomento”
- D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 360 “Linee guida per l’organizzazione della libera profesione
intramuraria. Integrazione delle linee guida approvate con D.G.R. 2 maggio 2001 n. 1049
- CC.CC.NN.LL. 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria e di quella
sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale e successivi
limitatamente alle disposizioni relative alla libera professione intra muraria
2. L’elenco delle disposizioni di legge e di regolamento in precedenza riportate non è esaustivo, in
quanto riguarda le disposizioni principali, da ritenersi modificate ed integrate da eventuali emanate
o emanande disposizioni successive in meteria di libera professione intra muraria della dirigenza
medica e sanitaria..
ART. 2 - FORME DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA E SOGGETTI
LEGITTIMATI AD ESERCITARLA.1. Ai sensi dell'art. 4, commi 11 e 11 bis del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e
integrazioni, a tutto il personale medico e veterinario e della dirigenza del ruolo sanitario
dell'Azienda ULSS n. 8 con rapporto di lavoro esclusivo, è consentito lo svolgimento dell'attività
libero professionale intramuraria, sia in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di
diagnostica strumentale e di laboratorio, sia in costanza di ricovero, di day hospital, di day surgery
nelle seguenti forme:
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a) attività libero professionale individuale, caratterizzata dalla scelta diretta, da parte
dell’utente, del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
b) attività libero professionale svolta in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a
pagamento da parte dell’utente, singolo o associato anche attraverso forme di
rappresentanza, all’équipe che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate.
2. Per l’esercizio dell’attività libero-professionale in équipe si richiede necessariamente
l’individuazione di un responsabile dell’équipe che provvede agli adempimenti amministrativi
previsti dal presente Regolamento per conto della stessa équipe.
3. L’attività libero professionale presso il domicilio dell’utente costituisce una modalità particolare
di esercizio della libera professione in regime ambulatoriale.
4. Qualora si verifichi una mancanza di spazi idonei e distinti all’interno delle strutture aziendali e
fino alla realizzazione degli stessi, l’Azienda è tenuta a reperire spazi esterni sostitutivi presso
strutture private non accreditate da destinare all’esercizio dell’attività libero professionale sia in
regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio sia in costanza di ricovero da
parte dei propri dirigenti sanitari oppure consentire agli stessi l’esercizio dell’attività libero
professionale ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di laboratorio presso i propri studi
privati.
5. L’attività libero professionale si può, altresì, svolgere con le seguenti modalità:
a) attività libero professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o
in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata
previa convenzione;
b) attività libero professionale a pagamento richiesta da terzi (utenti singoli, associati, aziende o
enti) all’Azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo
programmi predisposti dall’Azienda stessa, d’intesa con le équipes dei servizi interessati;
c) attività libero professionale richiesta dall’Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le
liste d’attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in carenza di organico (c.d.
libera professione d’azienda disciplinata dall’art 39 e successivi); tale attività è assimilata
alla libera professione intramuraria .
6. Rientrano altresì nell'ambito dell’attività libero professionale:
a) le consulenze (compresa l'attività di certificazione medico legale per conto dell’INAIL per la
quale si applicano i criteri stabiliti nel successivo art. 35);
b) i consulti.
7. Le attività di cui alle precedenti lettere 5b) e 5c) possono, a richiesta del dirigente, essere
considerate come obiettivo prestazionale incentivato.
ART. 2 bis - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LPI
1. L'attività libero - professionale intramuraria deve essere espletata nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) deve essere garantito, da parte del sanitario interessato, lo svolgimento dei compiti
istituzionali e degli obblighi derivanti a tal proposito dalle norme vigenti e non essere
concorrenziale nei confronti del SSN. In particolare, l'attività libero-professionale
intramuraria non può globalmente comportare per ciascun dirigente un volume di prestazioni
o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di
ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. A tal
fine, l'Azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili
delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale
che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza,
concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività liberoprofessionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività
istituzionale assicurati. Tale condizione, in armonia con la logica aziendale, va verificata, di
norma ogni sei mesi, ad opera dell’Osservatorio di cui all'art.47.
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b) deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità e di guardia, e
in tutte le altre assenze che inibiscono la normale attività lavorativa. L’attività libero
professionale deve essere svolta in orari distinti e separati rispetto all’attività istituzionale. Al
fine di non provocare gravi disfunzioni clinico-organizzative, in deroga al principio generale,
l’attività libero professionale per particolari prestazioni: ricoveri, prestazioni delle UO di
Laboratorio analisi cliniche, Centro trasfusionale, Anatomia Patologica, Radiologia,
Medicina nucleare, e nei casi previsti in sede di autorizzazione, può essere programmata
all’interno delle sedute o sessioni dedicate all’attività istituzionale. In questi casi l'impegno
orario del personale dedicato a tale genere di prestazioni deve essere quantificato e
recuperato con l’adozione di meccanismi oggettivi.
c) deve essere garantita, nel rispetto dei diritti della privacy del paziente, un'adeguata
informazione al cittadino - utente sulle modalità di accesso alle prestazioni libero professionali, con particolare riguardo:
• all’elenco dei sanitari che svolgono la LPI
• agli orari previsti per l’attività ambulatoriale
• al tipo di prestazioni erogabili;
• alla scelta della struttura;
• alle modalità di prenotazione;
• alla previsione complessiva di spesa, in cui siano specificati, su richiesta dell’utente, le
quote relative al compenso per il libero professionista, per l'équipe e per il personale di
supporto e la quota relativa all’azienda.
2. Il mancato rispetto delle condizioni poste al precedente comma 1 lettere a), b) e c), comporta
l’erogazione di sanzioni come precisato al successivo art. 48 bis.
ART. 2 ter – RESPONSABILITA’ E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1. La responsabilità e le funzioni necessarie alla gestione della LPI sono descritte nell’allegato A
ART. 2 quater: MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI LPI
1. Al fine di favorire la libera e consapevole scelta da parte dell’utente ed il controllo sul corretto
esercizio della LPI, il personale del CUP fornisce informazione agli utenti, anche mediante
materiale informativo predisposto dall’Ufficio per la Libera Professione Intramuraria (presso l’UO
di line Attività Specialistica Ambulatoriale e Libera Professione -ASALP-), in prosieguo denominato
“U.LPI”, o per telefono, su: tipo di prestazioni, scelta del professionista o dell’équipe, modalità di
prenotazione, tariffa, obbligo del rilascio della ricevuta/bolletta.
2. Non è ammessa alcuna forma di informazione o pubblicità sanitaria che non sia preventivamente
approvata dall’Azienda.
3. La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali di tutte le tipologie di attività in LPI è
obbligatoria ed avviene presso gli sportelli CUP, con modalità differenziate rispetto all’attività
istituzionale, e presso i punti di prenotazione delle strutture private non accreditate.
4. Nelle sedi esterne di consulenza e negli studi professionali privati siti all’esterno del territorio
dell’azienda, la prenotazione, anche in questo caso obbligatoria, è a carico della sede, della
struttura o dello studio professionale privato. Il piano di lavoro contenente il giorno e l’ora delle
prenotazioni ed il nome dell’utente (lista prenotazioni) deve essere consultabile e, validato dal
dirigente interessato, va inviato mensilmente o su richiesta estemporanea all’U.LPI per i controlli.
(Art. 48 c.4.2 lettera a).
5. La prenotazione dei ricoveri in LPI è obbligatoria; gli interessati che intendono prenotare un
ricovero in LPI si rivolgono alla segreteria dell’UO interessata che provvede direttamente agli
adempimenti necessari al ricovero. Non sono ammessi ricoveri d’urgenza in LPI.
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ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TARIFFE.1. Il dirigente sanitario che esercita la libera professione intramuraria comunica
all’Amministrazione l’onorario che intende percepire per le proprie prestazioni.
2. L’U.LPI provvede a calcolare le quote destinate ai diversi fattori, se dovute, (quota fondo di
perequazione, quota personale di supporto, quota personale collaborante, quota per
l’amministrazione, eventuale quota destinata alla struttura convenzionata) che si sommano
all’onorario indicato dal dirigente sanitario interessato determinando la tariffa al pubblico per le
prestazioni medesime.
3. Relativamente alle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale o di laboratorio, la
tariffa può essere riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni.
4. Il dirigente sanitario interessato stabilisce in piena discrezionalità l’onorario che intende
percepire nel rispetto dei seguenti vincoli:
a) le tariffe non devono essere inferiori a quelle previste per le corrispondenti prestazioni dalle
disposizioni vigenti a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria del cittadino e,per quanto
riguarda la libera professione individuale, le tariffe finali devono rispettare i vincoli
ordinistici;
b) Le tariffe devono essere comunque remunerative di tutti i costi,diretti ed indiretti sostenuti
dall’Azienda
c) l’onorario richiesto per prestazioni libero professionali effettuate al di fuori dell’azienda
presso strutture private non può risultare inferiore all’onorario richiesto per le medesime
prestazioni libero professionali effettuate all’interno delle strutture aziendali;
d) l’onorario richiesto non può essere variato prima di tre mesi.
5. L’U.LPI provvede alla revisione delle tariffe:
a) in via ordinaria, ogni anno, al fine di verificare l’aumento dei costi per i fattori produttivi
impiegati dall’Azienda;
b) in via straordinaria, ad ogni aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale, al fine di
adeguare le quote suddette alle quote di compartecipazione alle spese del cittadino.
ART. 4 - ALTRI SOGGETTI
1. La partecipazione all'attività libero professionale intramuraria di cui all'art. 2 del presente
Regolamento è altresì consentita, al solo fine dell’attribuzione di incentivi economici, al personale
del Comparto.
2. Detto personale partecipa all’attività libero professionale intramuraria in veste di:
a) personale di supporto;
b) personale collaborante.
3. Il personale di supporto è il personale del comparto appartenente al Ruolo Sanitario e Tecnico,
escluso quello a part-time, che partecipa direttamente all’attività libero professionale intra muraria
per le funzioni proprie della qualifica rivestita, nonché, per l’attività libera professione intra
muraria (l.p.i.m) svolta in forma d’equipe, tutto il personale appartenente all’area del comparto che
svolge l’attività all’interno dell’equipe stessa.
4. Tale partecipazione è volontaria e deve essere espressa come disponibilità ad effettuare attività
di supporto.
5. Il personale collaborante è il personale che non partecipa direttamente all’attività l.p.i.m., ma
che, attraverso lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, concorre indirettamente ad
assicurare il regolare svolgimento dell'attività libero professionale dei professionisti sanitari.
6. Tale personale, compreso quello amministrativo, è tenuto a collaborare all’attività libero
professionale prestando la propria opera di norma nel proprio orario di servizio; l’erogazione dei
correlati compensi è subordinata alla resa di orario aggiuntivo secondo le modalità indicate al
successivo art. 46 del presente regolamento, e avverrà su base volontaria
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7. Al personale collaborante è assimilato il personale della dirigenza Professionale Tecnica e
Amministrativa (P/T/A) che non percepisca altri proventi sotto qualsiasi forma.
8. L’Amministrazione si riserva di estendere tali compensi al personale della dirigenza sanitaria
non medica che non abbia possibilità di esercitare la libera professione per ragioni istituzionali e
che non percepisca altri proventi sotto qualsiasi forma.
9. In caso di oggettiva impossibilità di far fronte con personale dipendente all’esigenza di garantire
ai propri dirigenti sanitari l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, anche su
richiesta dei dirigenti interessati, l’Azienda può acquisire, previa comunicazione alle OO.SS..
tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi:
a) personale sanitario del Comparto con funzioni di supporto,
b) personale amministrativo del Comparto con funzioni di collaborazione,
10. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività libero-professionale l’Azienda può
altresì assumere il personale medico necessario con contratti di diritto privato a tempo determinato
o a rapporto libero-professionale, ai sensi della normativa vigente
11. Inoltre l’Azienda può costituire società, anche a capitale misto, per la gestione dei servizi
alberghieri ed amministrativi connessi all’attività libero professionale dei propri dirigenti sanitari,
secondo la normativa vigente.
ART. 5 - INCOMPATIBILITA'.1. Il regime delle incompatibilità per lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria
è disciplinato, in particolare, dall’art. 4, comma 7, della Legge 30.12.1991 n. 412, dall’art. 1,
comma 5, della Legge 23.12.1996 n. 662 e dagli artt. 54 e 55 del CCNL dell’area della dirigenza
medica e veterinaria – 8.6.2000 e di quello, pari data, dell’area della dirigenza S/P/T/A/.
2. Le cause di incompatibilità vengono rilevate d’ufficio dall’Azienda all’atto della richiesta di
esercizio dell’attività libero-professionale da parte del dirigente sanitario interessato.
3. Più in generale, il personale sanitario dirigente è tenuto a comunicare sempre all'Azienda tutte
le attività di lavoro, anche gratuite, svolte al di fuori del rapporto di pubblico impiego al fine di
ottenere l’autorizzazione dell’Azienda, che ne valuta la compatibilità con le proprie finalità
istituzionali.
ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA.1. I professionisti esercitanti l’attività libero-professionale intramuraria, e gli altri soggetti di cui
all’art. 4, sono coperti da polizza assicurativa a tutela di eventuali responsabilità civili verso terzi
nei termini previsti dalle condizioni generali di contratto stipulato a tal fine dall'Amministrazione,
in armonia con quanto previsto dall’art. 24, comma 1, dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000.
ART. 7 - SPAZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA.1. Per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in costanza di ricovero, l’Azienda
mette a disposizione spazi distinti e dotazioni strumentali, attrezzature, materiale nonché servizi
alberghieri e generali di norma corrispondenti a quelli utilizzati per l’esercizio ordinario
dell’attività istituzionale.
2. Se il paziente ricoverato in libera professione richiede la camera a pagamento, la tariffa
“dozzinanti” deve essere corrisposta a parte in aggiunta alla tariffa per la prestazione libero
professionale in regime di ricovero ed è introitata interamente dall’Azienda.
3. Il mancato utilizzo dei posti letto destinati alla libera professione consente l’impiego degli stessi
per l’attività istituzionale d’urgenza, quando risultino occupati i posti letto per il ricovero nelle
rispettive aree.
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4. L’attività libero professionale in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di
laboratorio può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l’attività istituzionale
sulla base di specifiche norme di organizzazione e nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.
2 bis.
5. Il dirigente sanitario interessato si avvale delle medesime dotazioni strumentali, attrezzature,
materiale nonché servizi alberghieri e generali utilizzati per l’attività ordinaria.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.M. 28.2.1997, sostituito dal Decreto del Ministero
della Sanità 31 luglio 1997, i Responsabili delle Strutture Tecnico Funzionali dell’Azienda, sentite
le OO.SS maggiormente rappresentative, individuano con proprio atto gli spazi, i servizi di
diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché i posti letto da destinare all'attività libero
professionale intramuraria presso le strutture dell'Azienda.
ART. 8 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE INTRAMURARIA
1. Il personale medico e dirigente del ruolo sanitario che intenda svolgere attività libero
professionale intramuraria dovrà preventivamente chiederne autorizzazione tramite il responsabile
della Struttura Tecnico Funzionale di appartenenza (Ospedale, Dipartimento di Prevenzione,
Distretto Socio Sanitario), al Direttore Generale sottoscrivendo gli appositi moduli di cui
all’allegato B indicando:
a) gli onorari che si intendono percepire (tenendo conto degli importi fissati per ciascuna voce
dai Nomenclatori Tariffari approvati con D.G.R. n. 4776 del 30.12.97 e n. 2144 del 19.4.95
e dai loro successivi aggiornamenti nonché di quanto a proposito stabilito all'art. 57 dei
CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medico veterinaria e sanitaria, professionale
tecnica e amministrativa 8.6.2000);
b) i locali e gli orari in cui si svolgerà l’attività;
c) l’eventuale numero di operatori, distinti per profilo professionale/qualifica, necessari per
supportare l'attività libero professionale ed il tempo impiegato dal personale di supporto;
d) i materiali di consumo e le attrezzature utilizzate per svolgere visite con piccolo intervento
e/o prestazioni strumentali.
2. Il Responsabile della competente Struttura Tecnico Funzionale dell’Azienda fornisce il parere
obbligatorio ai fini dell’autorizzazione, da parte del Direttore Generale, allo svolgimento
dell'attività libero professionale in ordine alla disponibilità degli spazi e del personale di supporto
nonché alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche in riferimento alla
tipologia prestazionale e alla negoziazione di budget.
3. L’U.LPI provvede a determinare la tariffa finale ai sensi dell’art. 28 della L. 488/1999.
4. Il Direttore Generale adotta la delibera di autorizzazione predisposta dall’U.LPI, che
provvederà a comunicare l’autorizzazione al Dirigente interessato, al CUP ed all’Ufficio Cassa;
5. eventuali successive modifiche o variazioni all’autorizzazione riferite unicamente al cambio di
orario o di giorno, vanno trasmesse al CUP, e vengono accolte dall’azienda, previo parere del
Responsabile della Struttura per gli aspetti di propria competenza Le variazioni relative all’equipe
(inserimento o estromissione di uno o più componenti, nomina di un nuovo responsabile, variazione
delle percentuali di ripartizione degli introiti, ecc…) devono essere comunicate all’U.LPI che
provvederà d’ufficio agli adempimenti conseguenti Qualora invece la variazione dovesse riferirsi al
cambio o aggiunta di prestazione, variazione di tariffa o di sede se esterna all’azienda, questa dovrà
essere sottoposta a nuova Autorizzazione del Direttore Generale;
6. Il dirigente può esercitare la LPI a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di
rilascio dell’Autorizzazione o di approvazione delle sue variazioni.
7. Il Dirigente che intende rinunciare all’esercizio della LPI dovrà darne notizia all’U.LPI con un
preavviso di 30 giorni. Quest’ultimo provvederà a darne notizia alle altre strutture interessate.
Regolamento Aziendale LP
Asolo
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Azienda Ulss. n. 8 -
8. L’autorizzazione all’esercizio della LPI può essere revocata dal Direttore Generale, sentito
l’Osservatorio, in caso di mancato rispetto dell’Autorizzazione sottoscritta dal Dirigente o delle
norme di cui al presente Regolamento;
ART. 9 - LIMITI ALL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
1. L'attività libero professionale è prestata dal dirigente sanitario nella Struttura Tecnico
Funzionale aziendale (Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione) e nella disciplina di
appartenenza;
2. Le eccezioni a tale regola sono quelle previste all’art. 5, comma 4 del D.P.C.M. 27.03.2000
e, per quanto riguarda il Dipartimento di Prevenzione, quelle indicate nel paragrafo 5, lett. d)
delle linee guida regionali per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria
approvate con la richiamata D.G.R. 1049/2001. In particolare il dirigente interessato può essere
autorizzato a svolgere l’attività l.p.i.m.:
a) in altra Struttura dell'Azienda; in tal caso l'autorizzazione è concessa per l'attività di
prevenzione di cui al D.Leg.vo n. 626/1994.
b) in disciplina equipollente di cui possieda la specializzazione oppure i 5 anni di servizio,
previo parere del Collegio di Direzione e delle OO.SS. maggiormente rappresentative
della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria.
c) in una 2° disciplina in cui il dirigente abbia conseguito la specializzazione, previo parere
del Collegio di direzione e delle OO.SS. maggiormente rappresentative
3. Non è comunque consentito l'esercizio dell'attività libero professionale in favore di soggetti
pubblici e privati da parte di medici e veterinari che svolgono, nei confronti degli stessi soggetti,
funzioni di vigilanza o controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. In sede di autorizzazione all’esercizio della libera professione intramuraria sia presso
strutture dell’Azienda sia presso strutture private a tal fine convenzionate va accertato che il
dirigente sanitario interessato effettui in attività istituzionale le medesime prestazioni che
intende effettuare in libera-professione intramuraria (all’interno o all’esterno delle strutture
dell’Azienda) o che l’Azienda sia comunque in grado di garantire le medesime prestazioni
nell’ambito dell’attività istituzionale, salvo la materiale impossibilità di effettuazione
nell’ambito dell’attività istituzionale (indisponibilità di specifiche attrezzature, carenza di
personale specialistico di supporto, ecc.)
5. In sede di autorizzazione all’esercizio della libera professione intramuraria presso strutture
private a tal fine convenzionate va accertato che le prestazioni richieste siano effettuate anche in
lpim presso le strutture aziendali e che gli onorari percepiti dal dirigente sanitario interessato e
le tariffe per le prestazioni praticate al pubblico rispettino i vincoli indicati all’art. 3 del
presente Regolamento.
ART. 10 - TETTI DI ATTIVITA’.1. L'attività istituzionale ha carattere prioritario rispetto a quella libero professionale; pertanto
quest'ultima non potrà comportare una produttività superiore a quella assicurata per i compiti
istituzionali nonché un impegno orario superiore a quello previsto dalla vigente normativa.
2. Per il comparto il tetto annuo orario di attività dovrà, di norma, attestarsi al di sotto della soglia
prevista dal vigente CCNL per il lavoro straordinario.
TIT. II
Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 -
TITOLO SECONDO: LIBERA PROFESSIONE ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE
DELL’AZIENDA
Sez. I - LP ricovero
SEZIONE I - ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE IN COSTANZA DI RICOVERO
ART. 11 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
IN REGIME DI RICOVERO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI E
DELLE TARIFFE.1. La libera professione intra-muraria in regime di ricovero può essere effettuata nelle seguenti
forme:
a) attività libero professionale individuale,
b) attività libero professionale d’équipe.
2. Il professionista, a titolo individuale o per conto dell’equipe che coordina, individua l’onorario
che intende ricevere per la prestazione.
3. Tale onorario deve essere comprensivo:
a) della remunerazione del professionista, dell’eventuale 2° operatore e dell’equipe di assistenza
(al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda);
b) della remunerazione del medico anestesista ove previsto (al netto degli oneri previdenziali e
fiscali a carico dell’Azienda);
c) della remunerazione del personale di supporto (al netto degli oneri previdenziali e fiscali a
carico dell’Azienda).
4. Il professionista deve indicare, altresì le modalità di ripartizione dei compensi tra i componenti
dell’équipe e tra gli altri soggetti sopracitati.
ART. 12 - MODALITA' DI RECUPERO ORARIO DEDICATO ALLA LIBERA PROFESSIONE
INTRAMURARIA IN COSTANZA DI RICOVERO
1. Le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in regime libero professionale, comportano per
l'équipe medica e per il personale di supporto la resa di un orario aggiuntivo per ciascun ricovero
quantificato come segue:
a) Prestazione di sala operatoria: resa dell'orario effettivamente dedicato al singolo intervento,
risultante da specifica dichiarazione del responsabile dell'équipe.
b) Assistenza alla degenza: l'équipe medica dovrà rendere un orario aggiuntivo per giornata di
degenza, attualmente quantificato in 40 minuti.
Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 -
ART. 13 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE DELLE
PRESTAZIONI DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN REGIME DI RICOVERO.1. Le tariffe delle prestazioni di libera professione in regime di ricovero vengono determinate e
ripartite tra i vari soggetti interessati secondo lo schema sotto indicato.
1 - Attività in regime di ricovero
a) Onorari personale medico
a.1 onorario medico prescelto
a.2 onorario equipe curante
a.2.1 onorario 2° operatore
a.2.2 onorario equipe di assistenza
a.3 onorario anestesista
b) % di ricarichi su onorari medici di cui ai punti a.
b.1
6,50% Fondo perequazione netto oneri Ente
b.2
3,00% Fondo personale medico e laureato non medico dei servizi senza
degenza netto oneri azienda
Fondo pers. coll. SS.GG netto oneri Ente
Fondo pers coll. comparto UU.OO servizi netto oneri Ente
Fondo integrativo personale supporto (voce “e”), con
b.5
6,00%
retribuzione adeguata all’impegno professionale richiesto
c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b)
d) % di ricarichi calcolati sulla tariffa del DRG reativa al corrispondente tipo di
ricovero
d.1
30,00% Quota di partecipazione alla spesa (DGR 356/2000)
e) Costo personale di supporto
b.3
b.4
2,25%
3,75%
valorizzazione del tempo impiegato dal personale di supporto distintamente
per la sala operatoria e per il reparto in base alle tariffe orarie di cui all'art. 45
del presente regolamento
f) Imposte e oneri azienda correlati su e)
g) eventuale trattamento alberghiero
2. L’erogazione della quota riservata al personale medico e laureato non medico dei servizi senza
degenza verrà ripartita secondo la tabella di cui all'ALLEGATO n. 1 e dovrà comportare una resa
di orario aggiuntivo calcolato secondo i valori orari indicati nell'ALLEGATO n. 2 al presente
regolamento.
3. La quota riservata all'équipe medica (punto a.2) verrà distribuita secondo quanto indicato dal
professionista; tali modalità dovranno essere indicate all'atto della richiesta di esercizio dell'attività
libero professionale.
4. La quota riservata al personale di supporto (punto e), è fissata nei limiti degli importi orari di
cui all'art. 45 del presente Regolamento e verrà distribuita secondo le indicazioni del professionista,
a fronte della resa di orario aggiuntivo da parte dello stesso personale.
5. Le quote riservate al personale collaborante, (punti b.3 e b.4), verranno distribuite con le
modalità di cui all'art. 46 del presente Regolamento e comporteranno la resa di orario aggiuntivo
calcolato sulle quote corrisposte secondo i valori orari indicati nell'ALLEGATO n. 3. al presente
regolamento
Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 -
ART. 14 - SERVIZI ESCLUSI.1. Il ricovero nei servizi di urgenza ed emergenza e di terapia intensiva non può essere assoggettato
a regime libero professionale.
ART. 15 - RICOVERI IN LIBERA PROFESSIONE.1. I ricoveri in libera professione devono essere aggiuntivi al livello di attività di degenza ordinaria
programmata in sede di predisposizione del "budget contrattato".
ART. 16 - MODALITA' PER L'ACCESSO.1. La gestione delle liste di attesa è svolta da caposala sotto la responsabilità del diretore dell’U.O
interessata.
2. L'utente dopo l'inserimento nella lista d'attesa si rivolge agli uffici della Direzione
Amministrativa di Ospedale dove viene informato sulle modalità di ricovero in regime liberoprofessionale e sugli adempimenti amministrativi connessi.
ART. 17 - MODALITA' PER IL RICOVERO.1. Il giorno fissato per il ricovero in regime libero professionale l'utente si deve presentare presso
l’Ufficio accettazione-cassa per gli adempimenti previsti in apposito protocollo.
ART. 18 - ULTERIORI PRESTAZIONI
1. Qualora in costanza di ricovero si verifichi la necessità di prestazioni d’urgenza, queste
verranno erogate in regime ordinario e senza ulteriore aggravio di spesa per l'utente.
ART. 19 –EQUIPE DI LIBERA PROFESSIONE
1. L'équipe di libera professione è costituita da un responsabile che viene individuato dall'utente
per ottenere la prestazione richiesta.
2. Il predetto sanitario procederà poi, in accordo con il Responsabile di Unità Operativa,
all'individuazione degli altri componenti che faranno parte dell'équipe di libera professione
scegliendoli tra il personale dirigente medico, il personale dirigente non medico, il personale
tecnico ed infermieristico.
3. Tutti i dirigenti sanitari di ciascuna Unità Operativa possono accedere al ruolo di responsabile
di équipe di libera professione ai sensi del 1° comma del presente articolo.
4. La partecipazione all'équipe, a qualsiasi titolo, è consentita solo ed esclusivamente nell'ambito
della disciplina di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.
5. E’ facoltà dell'utente, all'atto della scelta del dirigente medico, procedere all'individuazione
anche dell'anestesista.
ART. 20 – RICHIESTA CONSULTI
1. L'utente ricoverato (o uno dei soggetti aventi titolo), può richiedere un consulto anche di
specialista estraneo all'Azienda.
2. L'autorizzazione al consulto viene rilasciata per iscritto, ove non sussistano motivi ostativi, dalla
Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, sentito il Responsabile dell’Unità Operativa
interessata.
3. Lo specialista chiamato per consulto non fa parte dell'équipe e pertanto non partecipa alla
ripartizione dell’onorario correlato alla prestazione principale.
Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 -
4. La prestazione del consulto comporta una spesa aggiuntiva, rispetto a quella relativa
all’onorario della prestazione principale, che è posta ad esclusivo carico del paziente stesso.
ART. 21 - DIMISSIONI
1. Il responsabile dell’équipe di libera professione ha la responsabilità delle dimissioni del paziente
ricoverato e dei relativi procedimenti e deve darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Azienda rilascerà fattura per l'intero importo, una volta riscosso.
3. Il ricoverato che, di sua iniziativa o per il tramite di uno dei soggetti aventi titolo, esca contro il
parere del sanitario prescelto perderà la cauzione versata e sarà comunque tenuto a pagare il costo
preventivato all'atto del ricovero, fatto salvo ogni ulteriore onere aggiuntivo.
Sez.II - LP amb.
SEZIONE II - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE E DI
DIAGNOSTICA STRUMENTALE O DI LABORATORIO.ART. 22 – CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONA LE
IN REGIME AMBULATORIALE E DI DIAGNOSTIC A STRUMENTALE O DI
LABORATORIO.1. L’attività libero professionale in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di
laboratorio deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività
istituzionale, compresa la pronta disponibilità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 5,
della Legge n. 662/1996 e dell’ allegato n. 9 dei CC.NN.LL.LL. 8.6.2000, esclusivamente:
a) nei locali individuati dall’Azienda ai sensi dell'art. 7 di norma dalle ore 14.00 alle ore 20.00
dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei sabato.
b) di norma in presenza di volumi d’attività/tempi d'attesa per tutte le prestazioni rese dall'U.0.
di appartenenza in linea con quelli concordati annualmente in sede di definizione degli
obiettivi di budget con il singolo responsabile di Unità Operativa e tenuto conto di tutti gli
elementi anche non governabili che li determinano, secondo quanto disposto dall'art. 15 quinquies, comma 3 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 23 – DEROGA ALLE FASCE ORARIE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO
PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE
O DI LABORATORIO.1. Nelle Unità Operative ove per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione di
orari differenziati per l'attività libero professionale in regime ambulatoriale e di diagnostica
strumentale o di laboratorio, si procederà in analogia a quanto previsto per l'attività libero
professionale in costanza di ricovero, quantificando il debito orario da restituire parametrato su un
“tempo medio aziendale”.
2. La quantificazione verrà operata dal Responsabile della Struttura Tecnico Funzionale
interessata (Ospedale, Dipartimento di Prevenzione, Distretti) coadiuvato dall’U.LPI e del
responsabile dell’U.O interessata
3. Qualora il “tempo medio” per determinate prestazioni sia già stabilito in documenti ufficiali di
autorità sopraordinate (Ministero della Salute, Regione, ecc.) o in documenti ufficiali predisposti
dall’Azienda per altre finalità, si assume il medesimo parametro per determinare il tempo di
esecuzione delle prestazioni in libera professione intramuraria..
4. Il personale interessato è tenuto a recuperare l’eventuale debito orario derivante dalla
determinazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni libero professionali secondo il criterio del
“tempo medio aziendale”, entro tre mesi successivi a quello di riferimento.
Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 -
ART. 24 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E DI RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE
DELLE PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI INTRAMURARIE IN REGIME
AMBULATORIALE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE O DI LABORATORIO.
1. Le tariffe delle prestazioni di libera professione in regime ambulatoriale e di diagnostica
strumentale o di laboratorio vengono determinate e ripartite tra i vari soggetti interessati secondo
gli schemi sotto indicati.
1 - Visita senza personale di supporto
a) Onorario medico
b) % di ricarichi su onorario medico
b.1
5,60% Rimborso forfetario costi generali
b.2
4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente
b.3
2,25% Fondo pers coll SS.GG netto oneri Ente
b.4
3,75% Fondo pers coll UU.OO netto oneri Ente
Fondo integrativo personale supporto , con retribuzione
b.5
1,90%
adeguata all’impegno professionale richiesto
c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b)
2 - Visita con personale di supporto
a) Onorario medico
b) % di ricarichi su onorario medico
b.1
5,60% Rimborso forfetario costi generali
b.2
4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente
b.3
2,25% Fondo pers coll SS.GG netto oneri Ente
b.4
3,75% Fondo pers coll UU.OO netto oneri Ente
Fondo integrativo personale supporto , (voce “d”) con
b.5
2,50%
retribuzione adeguata all’impegno professionale richiesto
c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b)
d) Costo personale di supporto
valorizzazione del tempo impiegato dal personale in base alle tariffe orarie di
cui all'art. 45 del presente regolamento
e) Imposte e oneri azienda correlati su d)
3 - Visita con piccolo intervento e/o attività stumemtale senza personale di supporto
in servizi diversi da quelli delle successive tariffe punti 4 e 5
a) Onorario medico
b) % di ricarichi su onorario medico
b.1
5,60% Rimborso forfetario costi generali
b.2
4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente
b.3
2,25% Fondo pers coll SS.GG netto oneri Ente
b.4
7,50% Fondo pers coll UU.OO netto oneri Ente
Fondo integrativo personale supporto , con retribuzione
b.5
2,50%
adeguata all’impegno professionale richiesto
c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b)
d) Recupero costi di produzione specifici
d.1 Costo materiali di consumo impiegati
d.2 Costo manutenzione, ammortamento e leasing delle attrezzature utilizzate
Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 -
4 - Visita con piccolo intervento con personale di supporto e attività strumentale a
bassa tecnologia (istologia) anche svolta in equipe
a) Onorario medico
b) % di ricarichi su onorario medico
b.1
5,60% Rimborso forfetario costi generali
b.2
4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente
b.3
2,25% Fondo pers coll SS.GG netto oneri Ente
b.4
7,50% Fondo pers coll UU.OO netto oneri Ente solo per le attività non
svolte in forma d'equipe
Fondo integrativo personale supporto , (voce “d”) con
b.5
4,00%
retribuzione adeguata all’impegno professionale richiesto
c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b)
d) Costo personale di supporto
valorizzazione del tempo impiegato dal personale in base alle tariffe orarie di
cui all'art. 45 del presente regolamento
e) Imposte e oneri azienda correlati su d)
f) Recupero costi di produzione specifici
f.1 Costo materiali di consumo impiegati
f.2 Costo manutenzione, ammortamento e leasing delle attrezzature utilizzate
5 - Attività strumentale individuale e in equipe nei servizi ad alta tecnologia
(radiologia, laboratorio, medicina nucleare)
a) Onorario medico dell'equipe
b) % di ricarichi su onorario medico
b.1
5,60% Rimborso forfetario costi generali
b.2
4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente
b.3
0,0% Fondo sviluppo attività istituzionale
b.4
2,25% Fondo pers coll SS.GG netto oneri Ente
Fondo integrativo personale supporto , (voce “d”) con
b.5
8,00%
retribuzione adeguata all’impegno professionale richiesto
c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b)
Costo personale di supporto ( tutto il personale che partecipa all'attività d'equipe
d)
indipendentemente dalla qualifica)
valorizzazione del tempo impiegato dal personale in base alle tariffe orarie di
cui all'art. 45 del presente regolamento
e) Imposte e oneri azienda correlati su d)
f) Recupero costi di produzione specifici
f.1 Costo materiali di consumo impiegati
f.2 Costi per manutenzione, ammortamento e leasing delle attrezzature utilizzate
f.3 Quota costi indiretti del C.d.R.
2. L'individuazione della tipologia entro cui catalogare nuove prestazioni sarà effettuata dal
responsabile dell’UO. ASALP su proposta del Responsabile della Struttura Tecnico Funzionale
competente.
3. La congruenza della suddetta catalogazione e delle relative quote sarà effettuata mediante la
metodologia propria della contabilità analitica.
4. Viene istituito a titolo sperimentale, con le quote dei punti b.6 un fondo per lo sviluppo della
libera professione la cui destinazione è concordata preventivamente tra Azienda e OO.SS, con
Regolamento Aziendale LP
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16
Azienda Ulss. n. 8 -
verifica a fine 2004 e apposita intesa sul programma di lavoro nell’ambito dell’osservatorio
previsto dall’art. 47 del presente regolamento.
5. Le quote riservate al personale di supporto sono fissate nei limiti degli importi orari di cui
all'art. 45 del presente Regolamento e verranno distribuita secondo le indicazioni del professionista,
a fronte della resa di orario aggiuntivo da parte dello stesso personale.
6. Le quote riservate al personale collaborante dei SS.GG. e delle UU.OO. interessate verranno
distribuite con le modalità di cui all'art. 46 del presente Regolamento e comporteranno la resa di
orario aggiuntivo calcolato sulle quote corrisposte secondo i valori orari indicati nell’ALLEGATO
n. 3 al presente Regolamento.
ART. 25 - SERVIZI ESCLUSI.1. Non può in alcun caso essere assoggettata a regime libero professionale l'attività ambulatoriale
e di diagnostica strumentale su richiesta urgente e in ogni caso svolta da personale in turno di
guardia attiva.
ART. 26 – PRENOTAZIONI.1. Le prenotazioni saranno effettuate dall'utente direttamente al Centro Unico di Prenotazioni,
secondo apposite modalità che garantiscano una tutela dell’esercizo della libera professione da
parte dei medici.
ART. 27 - ULTERIORI PRESTAZIONI
1. Qualora in seguito all’effettuazione di una prestazione libero-professionale in regime
ambulatoriale e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio si verifichi la necessità di ulteriori
prestazioni ambulatoriali e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio, queste verranno erogate
in regime ordinario e senza ulteriore aggravio di spesa per l'utente, previa impegnativa del medico
di medicina generale dell’assistito.
2. E' comunque facoltà dell’assistito optare, anche per le ulteriori prestazioni, per il regime libero
professionale, procedendo a scegliere i sanitari e/o l’équipe che dovrà eseguire la prestazione
stessa; in tal caso si prescinde dall’impegnativa del medico di base dell’assistito, risultando
sufficiente un’apposita prescrizione del professionista che ha effettuato la prima prestazione in
regime libero-professionale.
3. Qualora l'utente non sia in grado di esercitare l'opzione, la stessa potrà essere effettuata dal
coniuge o in mancanza dagli ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado.
4. Sono escluse in ogni caso dall'opzione le prestazioni di cui all'art. 14 e 25 del presente
Regolamento.
ART. 28 - PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI RESE AL DOMICILIO
DELL'ASSISTITO.1. Al Dirigente Sanitario a rapporto esclusivo è consentito l'esercizio dell'attività libero
professionale al domicilio dell'assistito, fuori dell'orario di servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) quando ciò sia reso necessario dalla particolare natura della prestazione in rapporto alle
condizioni cliniche dell’utente di non autosufficienza;
b) quando la prestazione abbia per sua natura carattere occasionale e straordinario.
2. Le tariffe per le prestazioni libero-professionali a domicilio si determinano, in relazione alle
diverse tipologie, secondo gli schemi di cui all’art. 24 del presente regolamento
Sez.III – LP spazi esterni
SEZIONE III: ATTIVITA’ L.P.I.M. PRESSO SPAZI SOSTITUTIVI ESTERNI
ALL’AZIENDA.Regolamento Aziendale LP
Asolo
17
Azienda Ulss. n. 8 -
ART. 29 – STRUTTURE PRIVATE NON ACCREDITATE.1. Nel caso in cui l’Azienda non sia in grado di assicurare l’esercizio dell’attività libero
professionale ai propri dirigenti sanitari all’interno delle strutture aziendali per le seguenti cause:
- carenza di idonee strutture o spazi,
- mancanza di specifiche tecnologie,
- mancanza di adeguato personale di supporto,
- altre cause eccezionali che devono essere adeguatamente motivate,
2. la stessa Azienda reperisce temporaneamente gli spazi necessari all’esterno, presso strutture
private non accreditate, fino alla realizzazione di proprie strutture e/o all’eliminazione delle cause
ostative sopracitate.
3. I rapporti tra l’Azienda e la struttura privata che mette a disposizione gli spazi sostitutivi è
disciplinata da apposita convenzione.
4. La convenzione deve contenere le seguenti indicazioni:
- ubicazione e denominazione della struttura,
- oggetto dell'attività;
- calendario dei giorni di presenza e orario di svolgimento dell’attività libero-professionale;
- determinazione delle tariffe praticate al pubblico;
- determinazione del corrispettivo spettante alla struttura privata per i servizi resi (comprensivo
dei compensi per il personale di supporto);
- modalità di rendicontazione da parte della struttura privata convenzionata delle prestazioni
libero-professionali effettuate;
- modalità di riscossione delle somme dovute dagli utenti;
- modalità di fatturazione tra Azienda e struttura privata
- durata della convenzione.
ART. 30 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA L.P.I.M. PRESSO SPAZI SOSTITUTIVI.1. I dirigenti sanitari dell’Azienda che afferiscono alla struttura privata devono attenersi ai
regolamenti interni, alle modalità operative e alle prassi in vigore presso la stessa struttura.
2. La struttura privata garantisce il personale di supporto necessario all’esercizio della libera
professione da parte del dirigente sanitario dell’Azienda.
3. La prenotazione delle prestazioni avviene tramite gli appositi uffici dell’Azienda; in casi
particolare adeguatamente motivati l’Azienda può autorizzare che la prenotazione venga effettuata
direttamente presso la struttura privata.
4. La Struttura privata convenzionata riscuote dal cliente le tariffe delle prestazioni libero
professionali effettuate dal dirigente sanitario dell’Azienda per conto dell’Azienda stessa che, a tal
fine, fornisce apposito bollettario.
5. Nei termini e con le modalità prestabilite nella convenzione la struttura privata convenzionata
provvede:
a) alla rendicontazione dell’attività svolta dai dirigenti sanitari su modulari predisposti
dall’Azienda;
b) al versamento all’Azienda dell’intero importo incassato su conto corrente di tesoreria
indicato dall’Azienda stessa,
c) all’emissione a carico dell’Azienda di regolare fattura ai fini fiscali per il corrispettivo dei
servizi resi.
6. L’attività libero-professionale disciplinata dal presente articolo deve essere esercitata al di fuori
dell’orario di servizio.
Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 -
7. La tariffa al pubblico viene determinata come segue:
1 - Prestazioni in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale
a) Onorario medico del professionista o dell'equipe
b) % di ricarichi su onorario medico
b.1
5,60% Rimborso forfetario costi generali
b.2
4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente
b.3
0,50% Fondo pers coll. SS.GG netto oneri Ente
Fondo integrativo personale supporto , con retribuzione
b.4
0,40%
adeguata all’impegno professionale richiesto
c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b)
d) corrispettivo richiesto dalla struttura privata
2 - Prestazioni in regime di ricovero
a) Onorario medico del professionista o dell'equipe
b) % di ricarichi su onorario medico
b.1
5,60% Rimborso forfetario costi generali
b.2
4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente
b.3
0,50% Fondo pers coll. SS.GG netto oneri Ente
Fondo integrativo personale supporto con retribuzione adeguata
b.4
0,40%
all’impegno professionale richiesto
c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b)
d) corrispettivo richiesto dalla struttura privata
e) 30% sul valore della tariffa del DRG relativa al corrispondente tipo di
ricovero
ART. 31 –STUDI PRIVATI1. L'esercizio dell'attività libero professionale presso lo studio privato del dirigente sanitario è
ammesso per l’attività libero professionale individuale in regime ambulatoriale o di diagnostica
strumentale in via transitoria e straordinaria, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda.
2. L’utilizzo del proprio studio professionale da parte del dirigente sanitario a rapporto esclusivo è
autorizzato dall'Azienda in presenza dei seguenti presupposti:
a) specifica richiesta del dirigente sanitario interessato;
b) carenza, all'interno dell'azienda, di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo
svolgimento delle attività libero professionali in regime ambulatoriale;
c) esercizio fino alla data del 31.07.2006 ed eventuali ulteriori proroghe di legge;
d) esercizio in un’unica sede nell’ambito del territorio della Regione
3. Qualora il dirigente sanitario interessato svolga attività da almeno un biennio e tenuto conto
della specifica attività svolta, della frequenza degli accessi e degli investimenti che il dirigente
interessato ha sostenuto per l’attivazione delle singole sedi, il Direttore Generale può autorizzare
l’esercizio in unica sede ubicata al di fuori della Regione Veneto oppure in più sedi all’interno del
territorio regionale.
4. Nel caso di richiesta di nuova apertura di uno studio privato ubicato in altra Regione da parte
del dirigente sanitario, il Direttore Generale può concedere l’autorizzazione previo nulla osta della
Regione Veneto in accordo con la Regione interessata.
ART. 32 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ L.P.I.M PRESSO STUDI
PRIVATI.1. E’ esclusa la messa disposizione di personale di supporto da parte dell’Azienda.
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Azienda Ulss. n. 8 -
2. La prenotazione delle prestazioni avviene tramite gli appositi uffici dell’Azienda; in casi
particolari adeguatamente motivati l’Azienda può autorizzare che la prenotazione venga effettuata
direttamente presso lo studio privato del dirigente sanitario interessato.
3. Le tariffe delle prestazioni libero professionali effettuate sono riscosse direttamente dal dirigente
sanitario interessato in nome dell’Azienda e per conto dell’Azienda stessa che, a tal fine, gli
fornisce apposito bollettario.
4. Nei termini e con le modalità prestabilite nella convenzione di cui all’art. 31 il dirigente
sanitario provvede:
a) alla rendicontazione dell’attività svolta su modulari predisposti dall’Azienda;
b) al versamento all’Azienda dell’intero importo incassato sul conto corrente di tesoreria
indicato dall’Azienda stessa nei termini e con le modalità stabilite nella convenzione
5. L’attività libero-professionale disciplinata dal presente articolo deve essere esercitata al di fuori
dell’orario di servizio.
6. La tariffa al pubblico viene determinata con le stesse modalità previste dal successivo art. 34 del
presente regolamento
7. Anche per l'attività di cui al presente capo valgono i limiti di cui all'art 10.
TIT. III
TITOLO TERZO
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PRESSO STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA
DEL SSN O DI ALTRA STRUTTURA NON ACCREDITATA
ART. 33 – ATTIVITA’ L.P.I.M. PRESSO STRUTTURE DI ALTRE AZIENDE DEL S.S.N. O
ALTRE STRUTTURE SANITARIE NON ACCREDITATE.1. Il dirigente sanitario può essere autorizzato ad esercitare l'attività libero professionale
intramuraria presso strutture di altre Aziende del S.S.N. o altre strutture sanitarie non accreditate
per l’effettuazione di prestazioni richieste a pagamento da singoli utenti.
2. Tale attività può essere esercitata individualmente o in équipe, sia in regime di ricovero sia in
regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio.
3. I rapporti tra l’Azienda Ulss 8 e le altre aziende del SSN nonché le strutture sanitarie non
accreditate sono regolati da apposita convenzione, in seguito a espressa richiesta delle strutture
citate.
ART. 34 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ L.P.I.M. PRESSO STRUTTURE DI
ALTRE AZIENDE DEL SSN O ALTRE STRUTTURE SANITARIE NON ACCREDITATE.
1. La prenotazione delle prestazioni avviene tramite gli uffici della struttura sanitaria.
2. Le tariffe delle prestazioni libero professionali effettuate sono riscosse direttamente dalla
struttura sanitaria.
3. Nei termini e con le modalità prestabilite nella convenzione la struttura sanitaria provvede:
a) alla rendicontazione dell’attività svolta dai dirigenti sanitari su modulari predisposti
dall’Azienda,
b) al versamento dell’intero importo incassato su conto corrente di tesoreria indicato
dall’Azienda Ulss dopo avere detratto le quote spettanti alla struttura sanitaria stessa.
c) L’attività libero-professionale disciplinata dal presente articolo deve essere esercitata al di
fuori dell’orario di servizio.
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Azienda Ulss. n. 8 -
4. Tale attività ha carattere occasionale, deve essere preventivamente autorizzata di volta in volta
dall’Azienda per periodi non superiori a 1 anno; in sede di approvazione della singola convenzione
sarà fissato il numero massimo di accessi effettuabili nell’anno; possono essere autorizzate al
massimo due convenzioni per professionista.
5. La tariffa al pubblico viene determinata come segue:
1 - Prestazioni in regime di ricovero
a) Onorario medico indicato dal professionista o dall'equipe
b) % di ricarichi su onorario medico
b.1
7,50% Rimborso forfetario costi generali
b.2
4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente
c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) (8,89%)
d) Corrispettivo richiesto dalla struttura convenzionata
2 - Prestazioni in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale
a) Onorario medico del professionista o dell'equipe
b) % di ricarichi su onorario medico
b.1
7,50% Rimborso forfetario costi generali
b.2
4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente
c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) (8,89%)
d) Corrispettivo richiesto dalla struttura convenzionata
6. Una volta determinate le componenti di cui ai punti a), b) e c) la struttura convenzionata è tenuta
a comunicare all’Azienda Ulss 8 la tariffa applicata al pubblico con particolare riferimento ai
valori del punto d).
7. La struttura privata deve garantire la copertura assicurativa per RCT per l’attività svolta presso
la struttura stessa.
ART. 35 - CONSULENZE
1. La consulenza prestata all’interno dell’Azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini
istituzionali costituisce obbligo di servizio per i dirigenti sanitari.
2. La consulenza prestata al di fuori dell’Azienda costituisce una particolare forma di attività
aziendale a pagamento e può essere prestata:
a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto,
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie,
c) presso istituzioni socio-sanitarie private senza scopo di lucro.
3. L’attività di consulenza può essere resa dal dirigente sanitario:
a) all’interno dell’orario di servizio;
b) al di fuori dell’orario di servizio.
4. L’attività di consulenza effettuata all’interno dell’orario di servizio è resa per conto dell’Azienda
e rientra tra i compiti istituzionali del dirigente.
5. Pertanto, nel caso in cui non possa essere effettuata da dirigenti a rapporto esclusivo e l'Azienda
lo ritenga opportuno, potrà essere richiesta anche ai dirigenti sanitari a rapporto non esclusivo,
sempre all’interno dell’orario di servizio e senza alcun diritto a compenso aggiuntivo, fatto salvo il
diritto al trattamento di missione ove spettante.
6. L’attività di consulenza effettuata al di fuori dell’orario di servizio è considerata attività libero
professionale intramuraria.
7. I rapporti tra l’Azienda Ulss 8 e l’azienda sanitaria o ente del comparto, l’istituzione pubblica
non sanitaria o l’istituzione privata senza scopo di lucro sono regolati da apposita convenzione.
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Azienda Ulss. n. 8 -
8. Ove l'accordo intercorra con un’istituzione pubblica non sanitaria, dovranno altresì essere
indicate motivazioni e finalità della consulenza, allo scopo di accertare la compatibilità con i fini
istituzionali dell’Azienda Ulss 8.
9. L’attività di consulenza ha carattere occasionale e non può configurare un rapporto di lavoro
subordinato.
10.
L’ente o istituzione interessata deve versare il corrispettivo pattuito direttamente
all’Azienda Ulss8.
11.
Sull'ammontare complessivo detratti: i costi generali aziendali ( punti b1 del 1° comma art.
24), gli eventuali oneri fiscali e contributivi a carico dell’Azienda, nonchè le quote per l’eventuale
utilizzo di personale di supporto, l'Amministrazione provvede ad attribuirne il 95% al dirigente
sanitario interessato nei termini e con le modalità indicate nel presente Regolamento.
12.
La quota rimanente del 5, al netto dei correlati oneri aziendali, viene destinata: per il 50%
ad alimentare il fondo per il personale collaborante dei SS.GG, e per il 50% ad alimentare il
“Fondo integrativo per il personale di supporto”.
ART. 36 - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN REGIME DI
CONVENZIONE.1. Qualora la prestazione di consulenza comporti un'interruzione dei turni di servizio, la stessa
consulenza non potrà essere superiore alle 18 ore settimanali calcolate su media mensile,
comprensive anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio.
2. In ogni caso la durata dell'accesso dovrà essere compatibile con l'articolazione dell'orario di
lavoro del dirigente interessato.
3. Anche per le attività di cui al presente capo valgono i limiti indicati all'art. 9.
ART. 37 - CONSULTI
1. I consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente sanitario a rapporto esclusivo nell'ambito
della disciplina di appartenenza, esclusivamente fuori dell'orario di lavoro, su richiesta del singolo
utente o del medico curante per conto dell'utente presso strutture di altre aziende sanitarie.
2. La richiesta del consulto, completa dell'indicazione del dirigente sanitario richiesto, del/i
giorno/i e dell'orario in cui deve essere reso, deve pervenire al Responsabile della Struttura Tecnico
Funzionale interessata (Ospedale, Dipartimento di Prevenzione, Distretto Socio-Sanitario), che,
sentito il Responsabile dell'U.O. di appartenenza e verificata la compatibilità con l'attività di
servizio, autorizza per iscritto il dirigente sanitario ad effettuare il consulto.
3. Qualora l'urgenza del consulto non consenta il rispetto delle modalità autorizzative sopra
descritte, il dirigente richiesto dovrà segnalare, subito dopo l'effettuazione del consulto, al
Responsabile della Struttura Tecnico Funzionale di appartenenza, tutti gli elementi del caso (nome
dell'utente, modalità con cui è pervenuta la richiesta del consulto, luogo, giorno ed ora in cui è stato
reso) unitamente alle motivazioni che non hanno consentito il rispetto del procedimento ordinario.
4. Ove il consulto debba essere reso in orario coincidente con quello di lavoro, il dirigente dovrà in
ogni caso acquisire preventivamente l'assenso del Responsabile dell'U.0. di appartenenza.
5. Egli è, altresì, tenuto al recupero del tempo durante il quale si assenta dal servizio.
6. L'onorario del consulto, fissato dall'Azienda d'intesa con il dirigente interessato, sarà attribuito
al dirigente nella misura e con le modalità previste dall'art. 35 del presente Regolamento in materia
di “Consulenze”.
TIT. IV – LP richiesta da terzi
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TITOLO QUARTO
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE RICHIESTA DA TERZI ALL'AZIENDA
ART. 38 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE RICHIESTA DA TERZI ALL’AZIENDA.1. Rientra nell’autonomia imprenditoriale dell’Azienda Ulss 8 la possibilità di effettuare attività
professionali a pagamento a favore di soggetti terzi: utenti singoli o associati, aziende o enti,
erogando tali prestazioni come attività istituzionale con conseguente obbligo di servizio del
personale interessato.
2. Nel caso non risultino margini di disponibilità nell’ambito dell’attività istituzionale, l’Azienda
può optare per due soluzioni alternative:
a) considerare tali attività come attività libero professionali,
b) considerare tali attività come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse
introitate.
3. L’esercizio di tali attività si può svolgere in forma di attività libero professionale alle seguenti
condizioni:
a) la richiesta o, perlomeno, l’intesa del personale interessato;
b) la predisposizione di programmi che garantiscano in linea di principio la fungibilità e la
rotazione del personale;
c) l’effettuazione delle prestazioni al di fuori dell’orario di servizio.
4. Tale attività può essere esercitata individualmente o in équipe, sia in regime di ricovero sia in
regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio, e vi si applica la disciplina
prevista per le rispettive prestazioni nel presente Regolamento.
5. La determinazione delle tariffe è rimessa alla valutazione dell’Azienda, sentiti i dirigenti sanitari
interessati, poiché non si tratta di prestazioni erogate nell’ambito del SSN ma nell’esercizio di
un’attività imprenditoriale.
6. Le tariffe devono essere comunque remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda.
7. Per la ripartizione dei proventi si applicano le disposizioni relative all’attività libero
professionale all’interno delle strutture dell’Azienda sia in regime ambulatoriale e di diagnostica
strumentale o di laboratorio sia in costanza di ricovero.
TIT. V
TITOLO QUINTO
ATTIVITA’ ASSIMILATA
ART. 39 – LIBERA PROFESSIONE D’AZIENDA.1. E' da considerare assimilata all'attività libero professionale intramuraria, l'attività professionale
svolta dai dirigenti su richiesta dell'Amministrazione ad integrazione dell'attività istituzionale allo
scopo di ridurre le liste di attesa prioritariamente per l’acquisizione di prestazioni le cui attese
risultano critiche, o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza
d'organico.
2. Il ricorso a tale tipologia di attività deve avvenire in via eccezionale e temporanea così come
previsto dall'art. 55, comma 2 dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza 8.6.2000.
3. La libera professione d’Azienda deve essere effettuata al di fuori dell’orario di servizio o con
resa di orario aggiuntivo, secondo le modalità indicate agli artt. 22 e 23 del presente Regolamento
ART. 40 – PRESUPPOSTI.Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 -
1. E’ preliminare all’attivazione dell’istituto, la determinazione, in sede di negoziazione annuale di
budget, dei volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle
risorse assegnate ed ai relativi tempi di attesa.
2. La libera professione d’azienda è approvata con provvedimento formale del Direttore Generale.
3. Nel provvedimento devono essere illustrate le circostanze ed i motivi che rendono necessaria
l’attivazione dell’istituto:
a) l’esigenza di ridurre le liste d’attesa oppure l’esigenza di acquisire prestazioni aggiuntive dal
proprio personale soprattutto in presenza di carenze di organico;
b) l’impossibilità di far fronte alle esigenze sopracitate attraverso i volumi di attività
istituzionale concordati in sede di budget;
4. nell’ipotesi che l’istituto sia finalizzato alla riduzione delle liste d’attesa:
a) l’illustrazione delle iniziative che l’Azienda ha posto in essere per la riduzione della domanda
impropria di prestazioni;
b) la dimostrazione della convenienza a ricorrere all’istituto in parola rispetto ad altre soluzioni
alternative (o dell’impossibilità a ricorrervi): ricorso a consulenti esterni, convenzioni con
strutture private accreditate, ecc.;
5. nell’ipotesi che l’istituto sia finalizzato all’acquisizione di prestazioni aggiuntive soprattutto in
presenza di carenze d’organico:
a) l’impossibilità di coprire tali carenze (per eventuali blocchi delle assunzioni, difficoltà di
reperire risorse professionali , ritardi nell’espletamento delle procedure di reclutamento,
ecc.);
b) la dimostrazione della convenienza a ricorrere all’istituto in parola rispetto ad altre soluzioni
alternative (o dell’impossibilità a ricorrervi): ricorso a consulenti esterni, convenzioni con
strutture private accreditate, ecc.;
c) la dimostrazione che i costi a carico dell’Azienda non superano quanto già inserito nel
bilancio economico preventivo per il personale approvato dalla Regione;
d) la riduzione delle spese per eventuali consulenze svolte in regime di convenzione da dirigenti
di altre aziende sanitarie o enti in misura non inferiore a quella sostenuta per l’acquisto delle
prestazioni stesse.
ART. 41 – TARIFFE.1. I dirigenti sanitari che effettuano l’attività libero professionale d’azienda vengono retribuiti sulla
base di una tariffa per prestazione effettuata.
2. In casi eccezionali motivati, l’Azienda può utilizzare il criterio della tariffa oraria.
3. Le tariffe vengono determinate dall'Amministrazione, in accordo con i dirigenti sanitari
interessati.
4. Laddove l’attivazione della l.p. d’azienda sia motivata dalla carenza di organico in alcune
specialità, i costi a carico dell'Azienda non dovranno superare quanto già inserito nel bilancio
economico di previsione per il personale ed approvato dalla Regione in sede di visto di congruità.
5. Per la determinazione delle tariffe relative alle prestazioni ambulatoriali
a) si applicano eventuali tariffe concordate a livello regionale per specifiche prestazioni
effettuate in regime di libera professione d’azienda;
b) si applicano le tariffe individuate dal Nomenclatore Tariffario Regionale, dalle quali vengono
detratti i costi emergenti sostenuti dall’Azienda, anche in via forfettaria per gruppi omogenei
di prestazioni.
c) qualora i criteri precedenti non risultino applicabili, si deve tenere conto:
• della retribuzione oraria per lavoro straordinario corrisposta al personale dipendente della
stessa qualifica;
• delle tariffe corrispondenti al compenso orario corrisposto ai medici specialisti
ambulatoriali convenzionati;
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Azienda Ulss. n. 8 -
• delle somme introitate a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del
cittadino (c.d. tickets) per la medesima prestazione.
d) In ogni caso le tariffe corrisposte ai dirigenti sanitari che effettuano la libera professione
d’Azienda non possono essere superiori alla tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale
corrispondente alla prestazione erogata al netto dei costi a carico dell’Azienda e della
remunerazione dell’eventuale personale di supporto utilizzato.
6. Per la determinazione delle tariffe relative alle prestazioni in regime di ricovero:
a) si applicano eventuali tariffe concordate a livello regionale per specifiche prestazioni
effettuate in regime di libera professione d’Azienda;
b) si applicano i DRG individuati dal Nomenclatore Tariffario Regionale, dai quali vengono
detratti i costi emergenti sostenuti dall’Azienda, anche in via forfettaria per gruppi omogenei
di prestazioni,
c) qualora i criteri precedenti non risultino applicabili, si deve tenere contodella retribuzione
oraria per lavoro straordinario corrisposta al personale dipendente della stessa qualifica.
d) In ogni caso le tariffe corrisposte ai dirigenti sanitari che effettuano la libera professione
d’azienda non possono essere superiori al DRG corrispondente alla prestazione erogata al
netto dei costi a carico dell’Azienda e della remunerazione dell’eventuale personale di
supporto utilizzato.
TIT. VI
TITOLO SESTO
ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI
PERSONALE
ART. 42 - ATTIVITA' L.P. DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI DEL DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE..1. Ai dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione è consentito l’esercizio della
libera professione intramuraria purché lo svolgimento delle prestazioni rese in regime libero
professionale non sia incompatibile con le funzioni istituzionali esercitate.
2. In particolare le prestazioni libero professionali non possono essere erogate ai soggetti pubblici e
privati nei confronti dei quali i dirigenti sanitari svolgono funzioni di vigilanza, controllo o di
ufficiale di polizia giudiziaria. Per ciascun Dirigente l'incompatibilità viene accertata
individualmente dal Direttore Generale dell'azienda o ente di appartenenza, correlando l'attività
oggetto di libera professione con i compiti d'istituto del richiedente ed individuando gli estremi del
diniego in termini concreti e non potenziali sulla base dell'effettivo pregiudizio che ne deriva a
causa del manifestarsi nella stessa persona, in modo continuativo e non incidentale, del ruolo di
controllore e controllato.
3. L’attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
operante nei servizi del Dipartimento di Prevenzione, per la sua particolarità, può assumere sia la
tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell’utente, sia di prestazioni richieste da parte
dell’azienda, ad integrazione delle attività istituzionali secondo l’art. 2, comma 5 del D.P.C.M. 27
marzo 2000. In ambedue le tipologie può essere resa sia in forma individuale che in forma d’equipe
anche con il supporto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico, e amministrativo del
comparto.
4. In virtù delle sue caratteristiche peculiari, la libera professione intramuraria dei dirigenti
sanitari del Dipartimento di Prevenzione può essere prestata sia all’interno delle strutture
dell’Azienda Ulss sia all’esterno presso terzi richiedenti. (ad esempio, presso allevamenti di animali
da reddito o animali d'affezione per quanto concerne l'assistenza zooiatrica da parte dei medici
veterinari, o presso le fabbriche per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 per la tutela della
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Azienda Ulss. n. 8 -
salute dei lavoratori da parte dei medici competenti, ovvero presso le scuole guida ai fini della
certificazione dell'idoneità alla guida da parte dei medici certificatori) con modalità analoghe a
quelle previste dall'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche e integrazioni, purchè lo svolgimento di tali prestazioni individuali non sia
incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e garantendo di norma l'equa
partecipazione dei componenti delle équipes interessate. Le suddette tipologie non devono
comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni, a parità di complessità, superiore a
quello assicurato per i compiti istituzionali, né un volume orario di attività superiore a quello
assicurato per lo svolgimento dei compiti istituzionali
5. Quando l’attività sia svolta a favore di enti o aziende pubblici o privati, i rapporti tra l’Azienda
ed i soggetti terzi sono disciplinati con apposita convenzione.
6. Per quanto riguarda l’autorizzazione all’espletamento dell’attività libero professionale in una
disciplina diversa da quella di appartenenza si applica l’art. 9 del presente regolamento
7. All’attività libero professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione si applica
la disciplina contenuta nel presente Regolamento.
8. Per la determinazione delle tariffe e per la ripartizione dei proventi si applicano le disposizioni
relative all’attività libero professionale all’interno delle strutture dell’Azienda in regime
ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratoriodi tranne che per le visite senza
personale di supporto alle quali non si applica il ricarico di cui al punto b4 (fondo personale
collaborante) previsto all’art. 24 del presente regolamento;.
9. Le tariffe devono essere comunque remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda.
ART. 43 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A FAVORE DELL’AZIENDA DEL PERSONALE
TECNICO ED INFERMIERISTICO.1. In caso di accertata impossibilità a coprire i posti di infermiere e di tecnico sanitario di
radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, l’Azienda può remunerare il
personale delle precitate qualifiche in servizio per prestazioni aggiuntive rese al di fuori
dell’impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza.
2. Tali prestazioni si considerano rese in regime libero professionale e sono assimilate al lavoro
subordinato ai soli fini fiscali e contributivi.
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive i dipendenti delle qualifiche interessate in
possesso dei seguenti requisiti:
a) avere maturato un’anzianità di servizio di almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni, anche parziali, alle mansioni connesse alla qualifica come
certificate dal medico competente;
c) non beneficiare, nel periodo in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o
contrattuali che comportino a qualsiasi titolo la riduzione dell’orario di servizio (comprese le
assenze per malattia).
4. Per l’acquisizione di prestazioni lavorative da parte del personale sopra menzionato devono
ricorrere le seguenti condizioni:
a) previa autorizzazione della Regione;
b) rispetto del vincolo finanziario corrispondente alle risorse connesse alle vacanze di organico
ricomprese nella programmazione triennale di cui all’art. 39, commi 19 e 20bis della Legge n.
449/1997;
c) adesione volontaria dei dipendenti interessati;
d) attivazione con formale provvedimento del Direttore Generale.
5. L’azienda può acquisire prestazioni aggiuntive a titolo di libera professione dal personale
tecnico ed infermieristico ai sensi della D.G.R.V n. 2445/2002.
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6. Le tariffe e i tetti massimi individuali vengono determinati dall’Amministrazione previa
consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata e della rappresentanze sindacali
unitarie aziendali.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo quinto del presente
Regolamento.
TIT. VII
TITOLO SETTIMO
MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI TRA LE DIVERSE CATEGORIE DI
PERSONALE DELL’AZIENDA
ART. 44 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA AL SINGOLO MEDICO O
ALL’EQUIPE MEDICA.
1. L'Amministrazione corrisponderà la quota dovuta ai dirigenti interessati, con gli stipendi del
secondo mese successivo a quello in cui
a) è stata introitata la relativa tariffa libero professionale;
b) è stata effettuata la prestazione nel caso di libera professione d’azienda;
2. A tal fine il responsabile dell’U.O. interessata dovrà inviare al’U.LPI entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di esecuzione della prestazione, apposita comunicazione attestante i criteri di
ripartizione ed il personale avente diritto all’erogazione dei compensi in esame.
3. I compensi derivanti dall’attività libero-professionale presso strutture private convenzionate
verranno corrisposti nel secondo mese successivo a quello di effettuazione della prestazione qualora
le somme relative pervengano all’Amministrazione entro il 20 del mese successivo a quello di
effettuazione della prestazione.
4. I compensi derivanti dall’attività di certificazione Inail riscossi entro il giorno 20 di ciascun
trimestre verranno erogati con gli stipendi del mese successivo.
5. Il dirigente sanitario ha facoltà di rinunciare in via permanente od occasionale al proprio
onorario, destinandolo ad altre finalità dallo stesso indicate, servendosi di apposito modulo.
6. La competenza in materia è attribuita all’UO ASALP in collaborazione con l’US Controllo di
Gestione.
ART. 45 – MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI AL PERSONALE DI
SUPPORTO
1. I compensi orari destinati al personale di supporto sono determinati dall’Amministrazione con le
OO.SS. e le R.S.U. aziendali in sede di contrattazione decentrata aziendale per il Comparto.
2. Può essere determinato:
a) un valore unico per tutti gli operatori del Comparto partecipanti all’attività l.p.i.m in veste di
personale di supporto;
b) valori differenziati per i diversi gruppi di operatori del Comparto partecipanti all’attività
l.p.i.m. in veste di personale di supporto, tenuto conto di fattori quali:
• la categoria di appartenenza,
• il profilo professionale di appartenenza,
• l’U.O. di appartenenza,
• la concreta collocazione lavorativa e le mansioni effettivamente svolte.
c) Per l’attività svolta in Libera professione d’azienda possono essere fissati valori diversi in
quanto la tariffa di riferimento non può essere superiore al tariffario regionale; tale criterio
vale anche per le certificazioni Inail.
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3. Di norma la ripartizione dei proventi al personale di supporto avverrà in parti uguali fra i
componenti dell’equipe e con riferimento ai mesi di presenza (non vengono valutate le frazioni
inferiori ai 16 giorni ai fini dell’attribuzione dei proventi del mese, ancorchè tali frazioni siano
conteggiabili per la determinazione del complessivo debito orario annuale).
4. L'Amministrazione corrisponderà la quota dovuta ai dipendenti interessati, con gli stipendi del
secondo mese successivo a quello in cui
a) è stata introitata la relativa tariffa libero professionale
b) è stata effettuata la prestazione nel caso di libera professione d’azienda
5. A tal fine il responsabile dell’U.O. dovrà inviare all’U.LPI, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di esecuzione della prestazione, apposita comunicazione attestante il personale
avente diritto all’erogazione dei compensi in esame.
6. La competenza in materia è attribuita all’UO. ASALP.
ART. 46 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE. RISERVATE AL PERSONALE
COLLABORANTE.
1. Le quote relative ai vari fondi riservati al personale collaborante vengono così ripartite:
A- Personale del comparto dei SS.GG:
A1- in parti uguali fra tutto il personale delle UO. Amministrative e delle direzioni mediche
con criteri concordati con le OO.SS;
A2- dovrà comportare da parte dei destinatari delle relative somme una resa di orario
aggiuntivo calcolato secondo i valori orari indicati nell'ALLEGATO n. 3 al presente
Regolamento;
B- Personale del comparto delle UU.OO ove viene svolta l’attività LP:
B1- in parti uguali fra tutto il personale della singola U.O con criteri concordati con le
OO.SS;
B2- viene escluso il personale che ha svolto attività di supporto;
B3- dovrà comportare da parte dei destinatari delle relative somme una resa di orario
aggiuntivo calcolato secondo i valori orari indicati nell' ALLEGATO n. 3 al presente
Regolamento;
2. I compensi del presente articolo verranno erogati con cadenza semestrale.
TIT. VIII
TITOLO OTTAVO
NORME FINALI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Sez.I – norme finali
SEZIONE I – NORME FINALI.ART. 47 – OSSERVATORIO.1. Allo scopo di valutare gli effetti della presente disciplina sulla effettiva applicazione (ad es.
utilizzo delle apparecchiatura sanitarie) e sulla organizzazione del lavoro viene previsto un
osservatorio a livello aziendale composto pariteticamente da rappresentanti dell'Amministrazione e
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dell'area medica e veterinaria, della dirigenza
sanitaria non medica e di quelle del personale del comparto (un rappresentante per ciascuna sigla
sindacale partecipante al tavolo della trattativa) con i seguenti compiti:
Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 -
a) controllo e valutazione dei dati relativi all’attività libero professionale intramuraria e dei
suoi effetti sull’organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto
dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le equipes,
che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati tenendo
presente le priorità del servizio pubblico e la definizione vincolante degli obiettivi di budget
delle singole Unità Operative e degli standard minimi predeterminati.;
b) segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative
ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;
c) proposta al Direttore Generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi
dell’organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento.;
d) espressione del parere preventivo al Direttore Generale in merito all’irrogazione di eventuali
sanzioni ai dirigenti sanitari e alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio della libera
professione.
2. L’osservatorio viene convocato almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità,
su richiesta dell’UO: ASALP. Della sua attività fornisce al Direttore Generale una relazione a
cadenza almeno annuale. Tale relazione deve essere trasmessa alla Segreteria Regionale Sanità e
Sociale a cura dello stesso Direttore Generale
ART. 48 - VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE.1. La vigilanza e il controllo sull'esercizio della libera professione sono esplicati dall'Azienda,
tramite una apposita commissione tecnica di vigilanza costituita dal Responsabile U.O. per la
medicina specialistica (per la libera prosessione effettuata dai medici ospedalieri) dal responsabile
della Struttura Tecnico Funzionale competente (per la libera professione dei medici dipendenti dal
dipartimento di prevenzione e dei distretti), dal direttore dell’UO Attività Specialistica
Ambulatoriale e Libera Professione e dal direttore dell’U.O. Bilancio contabilità e finanza o loro
delegati; funge da segretario un funzionario dell’U.O ASALP.;
2. La suddetta commissione in particolare:
a) provvede alla segnalazione di eventuali irregolarità al Direttore Generale, alla raccolta dei
dati e al loro invio a cadenza almeno semestrale all’Osservatorio di cui al precedente art. 47
per l’espletamento dei compiti di sua competenza.
b) Può chiedere l’invio di documentazione aggiuntiva o svolgere sopralluoghi, avvalendosi
anche della collaborazione dei Responsabili delle Strutture;
3. La compilazione, l’aggiornamento, la conservazione e la registrazione clinica dell’attività LPI,
sia per finalità medico-legali ed assicurative avviene con le stesse modalità in uso per l’attività
d’istituto della stessa tipologia.
4. L’attività mensile in LPI va documentata in modo oggettivo, possibilmente con strumenti
informatici, come segue:
a) Se la LPI viene svolta negli spazi aziendali o in quelli sostitutivi, collegati al CUP, i
documenti di registrazione sono:
− la lista delle prenotazioni prodotta dal CUP e convalidata dal Dirigente in caso di
variazioni;
− il tabulato dell’orario di lavoro istituzionale;
− la documentazione relativa alle riscossioni;
− l’elenco del personale dell’equipe, se presente, e del personale di supporto eventualmente
utilizzato, compilato dal Dirigente.
b) Se la LPI viene svolta nellenelle strutture esterne e negli studi professionali privati, i
documenti di registrazione sono:
− la lista delle prenotazioni convalidata dal Dirigente;
− il tabulato dell’orario di lavoro istituzionale;
Regolamento Aziendale LP
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29
Azienda Ulss. n. 8 -
− la documentazione riguardante le prestazioni effettuate (generalità del Dirigente, data di
effettuazione della prestazione in LPI con orario di inizio e fine, tipo di prestazione
effettuata, compensi tariffati da corrispondere al Dirigente);
− la documentazione relativa ai versamenti effettuati all’azienda; sul conto corrente di
tesoreria
5. La verifica sui volumi orari è estesa a tutte le UU.OO. i cui dirigenti effettuino attività libero
professionale intramuraria; per le prestazioni presso strutture private convenzionate la verifica si
basa sulla documentazione (dichiarazioni, prospetti orari, elenchi prestazioni, ecc.) presentata dalle
stesse strutture mentre per l’attività libero-professionale svolta all’interno delle strutture aziendali,
laddove non esercitata in orari differenziati al di fuori dell’orario di servizio, si utilizza il criterio
del “tempo medio aziendale” ai sensi degli artt. 12 e 23 del presente Regolamento.
6. La verifica sui volumi di prestazioni può essere effettuata a campione, in rapporto alle situazioni
che presentino criticità (con particolare attenzione alle prestazioni che evidenziano tempi d’attesa
“oltre soglia”), e riguarda l’intera quantità di prestazioni effettuata dalle UU.OO. interessate in
libera professione intramuraria comparandole con il volume di prestazioni contrattate in sede di
budget ai sensi del presente Regolamento Il numero delle prestazioni in lpim globalmente inteso
(comprea l’attività il LPA art. 39 e segg) non deve essere superiore a quello medio erogato da
ciascun dirigente in attività d’istituto nell’U.O. di appartenenza.
7. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche sopra illustrate, sia sul volume orario sia sul volume di
prestazioni, si considera globalmente l’intera attività libero professionale prestata dai dirigenti
interessati nelle diverse forme elencate all’articolo 2 del presente Regolamento, compresa l’attività
libero professionale d’azienda
8. Il controllo che la LPI venga esercitata al di fuori dell’orario di lavoro ordinario (salvo i casi
diversamente autorizzati), viene effettuato di norma incrociando l’orario ordinario a sistema con
quello indicato nella lista delle prenotazioni della LPI. A tal fine le Strutture dovranno fornire
all’U.LPI, in modo sistematico e su richiesta estemporanea, la lista delle prenotazioni.;
9. I Dirigenti nello svolgimento della LPI sono tenuti ad usare solo modulistica intestata
dell’Azienda e non è consentito l’uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
ART. 48 bis - SANZIONI'
1. Compete al Direttore Generale, sentito obbligatoriamente l’Osservatorio di cui al precedente
art. 47, l’eventuale irrogazione di sanzioni, vi compresa la revoca dell’autorizzazione di cui all’art
8 c.8, a carico del dirigente sanitario che nell’esercizio dell’attività libero professionale non rispetti
gli obblighi posti dalle disposizioni normative ed aziendali.
2. Le sanzioni dovranno riguardare l’area di espletamento dell’attività libero professionale, salvo
non si accerti che l’infrazione rilevata comporti violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di
lavoro. In tale ultimo caso dovrà farsi riferimento alle disposizioni di cui all’art. 31 e seguenti dei
CC.CC.NN.LL 8.06.2000 delle aree dirigenziali in materia di verifica e valutazione dei dirigenti.
ART. 49 - NORME DI CONTABILITA'.1. L'Amministrazione si riserva di adottare, con apposito provvedimento integrativo, le norme per
la "contabilità separata" relativa alla "gestione" delle attività libero professionali previste dal
presente Regolamento, anche agli effetti della individuazione del Servizio Amministrativo
competente, le modalità e le fonti di acquisizione degli elementi della contabilità stessa nonché i
provvedimenti atti ad assicurare il pareggio della relativa gestione, come prescritto dal comma 6
dell'art. 3 della Legge 23.12.1994 n. 724.
Sez.II disp part
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.ART. 50 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN ORDINE ALLE TARIFFE.Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 -
1. Nel caso di nuovo ricovero per prosecuzione cure si applicano per intero le tariffe di cui all’art.
11.
2. Anche per i giorni di permesso del degente si applicano le tariffe indicate nell'art. 11 qualora il
paziente esca nella giornata, dopo le ore 12.00.
3. Nel caso che la prestazione libero professionale si articoli in cicli di cura o, comunque, in più
sedute successive, l’utente è tenuto a corrispondere l’onorario intero quando interrompe la cura
senza motivazioni.
4. Nel caso che l’utente venga ricoverato in regime ordinario e durante il ricovero opti per il
regime libero professionale vengono applicate le tariffe libero professionali previste per tutte le
prestazioni effettuate nell'intero periodo di degenza.
5. Se il ricoverato non gode di assistenza da parte dei S.S.N., viene calcolato il 100% dei DRG
anziché la % prevista al punto d.1 dello schema di cui all’art. 13 del presente regolamento.
6. Il dirigente sanitario e il personale di supporto hanno facoltà di rinunciare in via permanente od
occasionale al proprio onorario servendosi di apposita modulistica, autorizzando l’Azienda ad
incamerare la loro quota e indicando eventualmente il vincolo di destinazione della stessa ma
salvaguardando le restanti quote stabilite dal Regolamento e fermo restando l’obbligo di resa di
orario aggiuntivo
7. Con le medesime modalità il dirigente sanitario che non partecipa direttamente all'esercizio
dell'attività libero professionale nonché il personale collaborante hanno la facoltà di rinunciare ai
compensi previa comunicazione all'Azienda; in tal caso gli stessi non sono ovviamente tenuti alla
resa di orario aggiuntivo.
8. La mancata comunicazione inerente le modalità di distribuzione degli onorari nell'ambito
dell'equipe comporta la distribuzione in parti eguali a tutti i componenti dell’equipe stessa.
ART. 51 - ATTIVITA’ DIVERSE DALL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA.1. Non rientrano tra le attività libero professionali disciplinate dal D.P.C.M. 27.3.2000 e dai
CC.NN.LL.LL. vigenti, ancorché comportino la corresponsione di compensi, indennità o, comunque,
emolumenti economici, le seguenti attività:
a) partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e
diploma, in qualità di docente;
b) collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) partecipazione a commissioni presso enti e ministeri (commissione medica di verifica del
Ministero del Tesoro, di cui all’art. 5, comma 2, del D.Leg.vo n. 278/1998; commissioni
invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla Legge n. 295/1990; ecc.);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazione a comitati scientifici;
f) partecipazione a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non
in veste di dirigenti sindacali;
g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con semplice rimborso delle spese
sostenute, a favore di onluss, associazioni di volontariato, cooperative sociali o altre
organizzazioni senza scopo di lucro comunque denominate, previa attestazione da parte delle
organizzazioni interessate della totale gratuità delle prestazioni;
2. Le attività e gli incarichi sopra elencati, ancorché a carattere non gratuito possono essere svolti
previa autorizzazione da parte dell’Azienda, che valuta l’incompatibilità con i compiti istituzionali
in ragione della continuità e della gravosità dell’impegno richiesto.
3. A richiesta del dirigente sanitario interessato e valutato l’interesse aziendale, l’Azienda può
autorizzare ad espletare le attività e gli incarichi sopra elencati con le seguenti modalità:
a) all’interno dell’orario di servizio;
b) al di fuori dell’orario di servizio.
Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 -
4. Per il principio dell’onnicomprensività della retribuzione, le attività svolte in orario di servizio
non danno diritto alcun compenso; l’Amministrazione ne potrà tenere conto in sede di
determinazione della retribuzione di posizione e/o di risultato.
5. Nessun compenso è dovuto per le attività svolte dal dirigente interessato per ragioni istituzionali,
ancorché rese al di fuori dell’impegno orario contrattuale, in quanto strettamente connesse
all’incarico dirigenziale conferito; l’Amministrazione ne terrà conto in sede di determinazione della
retribuzione di posizione e/o di risultato.
6. Alle attività effettuate al di fuori dell’orario di servizio, si applica la disciplina contenuta nel
presente Regolamento in ordine alle “Consulenze”, con particolare riguardo alle modalità di
riscossione e ripartizione dei compensi al personale interessato.
7. Le attività e gli incarichi elencati nel presente articolo possono essere svolti anche dal personale
della dirigenza P/T/A e dal personale del Comparto.
ART. 52 – PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA.1. L’effettuazione di prestazioni escluse dai livelli essenziali di assistenza in regime libero
professionale intramurario da dirigenti sanitari a rapporto esclusivo è soggetto ad apposita
disciplina che verrà stabilita con separato provvedimento anche alla luce delle disposizioni
nazionali e regionali in merito.
2. Con il provvedimento suddetto verranno regolamentati gli istituti che presentano caratteristiche
peculiari rispetto alle prestazioni escluse dai l.e.a. (copertura assicurativa, determinazione delle
tariffe, remunerazioni dei costi sostenuti dall’Azienda, ecc.)
3. Per il resto si applicano le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibile.
ART. 53 - NORMA DI RINVIO.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dalla
normativa elencata all'art. l del presente Regolamento.
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Azienda Ulss. n. 8 -
ALLEGATO N. 1
TABELLA RIPARTIZIONE SERVIZI CORRELATI ALL’ATTIVITA’ DI RICOVERO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PERCENTUALE DI
DISTRIBUZIONE 1
Radiologia
31,93 %
Laboratorio analisi
31,21 %
Servizio Trasfusionale
6,74 %
Cardiologia
5,98 %
Medicina fisica e riabilitazione
5,25 %
Istologia e anatomia patologica
5,07 %
Medicina nucleare
4,82 %
Direzione Medica
3,00 %
Farmacia interna
1,00 %
A disposizione Direzione Generale
5,00 %
TOTALE
100,00 %
ALLEGATO N. 2
TABELLA RECUPERO ORARIO PER DIRIGENTI SANITARI
COEFFICIENTE
MONETARIO PER
QUALIFICA
IL RECUPERO DI 1
ORA 2
DIRIGENTE RESPONSABILE DI. STRUTTURA COMPLESSA
Euro 73,00
ALTRI DIRIGENTI SANITARI
Euro 52,00
ALLEGATO N. 3
TABELLA RECUPERO ORARIO PERSONALE COLLABORANTE
COEFFICIENTE
MONETARIO PER
QUALIFICA
IL RECUPERO DI 1
ORA 2
DIRIGENTE P/T/A RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA
Euro 73,00
ALTRI DIRIGENTI S/P/T/A
Euro 52,00
PERSONALE DEL COMPARTO - CAT. A, B/Bs e C
Euro 23,73
PERSONALE DEL COMPARTO – CAT. D/Ds
Euro 30,00
1
rappresenta la percentuale media di consumo per ricovero di quel servizio sul totale dei servizi utilizzati
(in valore anno 2002)
2
valori sono espressi al netto di ogni onere previdenziale e fiscale a carico dell’Azienda.
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Azienda Ulss. n. 8 -
Allegato A: art. 2 ter Responsabilità e funzioni organizzative
DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI/ATTIVITA’.
1.Direttore Generale, coadiuvato dai Direttori Sanitario ed Amministrativo:
a)indirizzo generale sulla LPI tramite appositi atti di indirizzo generale;
b)assegnazione degli spazi per l’esercicio della LPI in azienda e, tramite convenzione, di quelli sostitutivi esterni
all’azienda stessa;
c) stipula delle convenzioni con strutture esterne nei casi previsti dalla normativa;
d)approvazione degli accordi sindacali sulle materie oggetto di intesa;
e) autorizzazione del professionista all’esercizio della LPI (art 8);
f) valutazione e controllo complessivo sull’intera attività in LPI (art. 48)
g)Irrogazione delle sanzioni (art.48 bis)
2.Direzioni di Struttura
Sono rappresentate dal Direttore di Ospedale, coadiuvato dai Dirigenti Medici di Presidio Ospedaliero che si
avvalgono dei Direttori di Dipartimento, dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dai Direttori di
Distretto,
a)Gestione degli aspetti organizzativi: individuazione dei locali e delle attrezzature (e dei posti letto se ospedale)
per la LPI in rapporto al fabbisogno ed al loro effettivo impiego, gestione della LPI e del personale di
supporto, secondo le direttive generali dell’azienda, garantendo comunque all'attività ordinaria carattere
prioritario rispetto a quella libero professionale;
b): informazione, prenotazione; tramite gli uffici CUP
c) riscossione dei pagamenti tramite Ufficio Cassa,;
d)collaborazione con i Dirigenti interessati alla LPI, quali: informazioni, assistenza nella distribuzione e
compilazione della modulistica, raccolta ed invio di documenti da e per il servizio amministrativo per la LPI,
attività di verifica e controllo, secondo le direttive dell’azienda.
3.Direzione di Unità Operativa
In ogni UO nella quale si svolge la LPI individuale o di equipe il Direttore della U.O. concorre
all’organizzazione della LPI aziendale attraverso le seguenti funzioni:
• gestire la LPI d’èquipe resa per conto dell’Azienda;
• raccogliere e trasmettere i dati dell'attività in LPI Aziendale alla Direzione della Struttura di
appartenenza.
4.Servizio amministrativo per la LPI (ufficio presso l’U.O. di line Attività Specialistica Ambulatoriale e
Libera Professione -ASALP- e in prosiego denominato “U.LPI”)
a)supporto alla Direzione Generale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo;
b)attuazione degli indirizzi dell’azienda, delle norme e dei regolamenti;
c) istruttoria sulle domande di LPI ai fini dell’autorizzazione al suo esercizio; gestione dell’autorizzazione e suo
aggiornamento, entro i limiti della normativa vigente;
d)istruttoria per la stipula delle convenzioni con le strutture esterne;
e) collaborazione con gli altri servizi amministrativi per gli aspetti economico-contabili e fiscali;
f) verifica e controllo della LPI;
g)compilazione delle note di liquidazione da inviare mensilmente al S. Personale;
h)verifica delle note di liquidazione;
i) supporto organizzativo alle attività del’Osservatorio di cui all’art. 47;
j) collabora alla rilevazione annuale dei costi per c.d.c. per la determinazione del costo medio aziendale per
tipologia di attività, al fine di determinare il costo aziendale della LPI,.
k) ilevazione annuale dei target istituzionali ai fini della determinazione del tetto delle prestazioni in LPI
l) monitoraggio e reporting semestrale ed annuale della LPI.
5.Servizi Amministrativi (Controllo di Gestione, U.O. Personale, Servizio Economico Finanziario, ,
Servizio Affari Generali, Servizio Affari Legali)
a)determinazione dei costi diretti ed indiretti connessi alla LPI secondo la metodologia propria della contabilità
analitica;
b)gestione contributiva, fiscale e retributiva delle competenze liquidate al personale;
c) gestione dei debiti orari per le attività LPI non scindibili dall’attività ordinaria;
d)indirizzo formale applicativo delle problematiche di natura giuridico-contrattuale. economico-finanziaria e di
natura fiscale al personale interessato alla LPI.
e) gestione della copertura assicurativa dell’attività LPI.
6.Osservatorio.
Composizione e funzioni dell’Osservatorio sono definite all’articolo 47.
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All. B. Art. 8 Autorizzazione all’esercizio della LPI
Allegato B.1
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UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8
Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41
AZIENDA
ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93
Prot. n.......................
Ogg: richiesta di autorizzazione per l’espletamento di attivita’ l.p.i.m. in regime ambulatoriale individuale.
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ulss n. 8
ASOLO
Il sottoscritto___________________________ nato il _______________ matricola n. _____________
in servizio presso l’unità operativa/servizio______________________________________, in rapporto
esclusivo. CHIEDE l’autorizzazione a svolgere attività libero professionale intramuraria in regime
ambulatoriale individuale nella disciplina di __________________________ le seguenti prestazioni:
Tipologia prestazione
Visita
Piccolo intervento
Attività stumentale
personale supporto
si
no
Codice
regionale
Descrizione prestazione
nei seguenti
orari
sede di esecuzione delle prestazioni:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
giorno
Codice
interno ulss
dalle ore
allega dettaglio per quanto concerne:
personale di supporto
materiali e/o attrezzature
Onorario
medico
Tariffa finale
utente
alle ore
composizione equipe
Il sottoscritto dichiara quanto segue:
Che l’attività in l.p. verrà svolta fuori orario di servizio; qualora in base ai turni di lavoro definiti
mensilmente dall’U.O. si verificassero variazioni al calendario/orario dell’attività l.p., queste verranno
comunicate al CUP in tempo utile per l’aggiornamento delle agende di prenotazione;
Che si impegna a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti a tal
proposito dalle norme vigenti e dal Regolamento ed a non essere concorrenziale nei confronti del SSN;
Che non svolgerà in l.p. un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i
compiti istituzionali
Che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione rigurdante i dati di cui sopra.
Data.................................
Il Dirigente richiedente
VISTO
Il Responsabile dell’U.O./Servizio
__________________________
______________________________________
Regolamento Aziendale LP
35
Azienda Ulss. n. 8 - Asolo
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8
Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41
AZIENDA
ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93
RISERVATO AL RESPONSABILE DELLA STRUTTRA TECNICO FUNZIONALE
Il responsabile della struttura tecnico funzionale ______________________________
Vista la presente domanda di esercizio dell’attività l.p.i.m.
ATTESTA
1) di avere accertato la disponibilità di spazi necessari allo svolgimento dell’attività l.p.i.m. proposta;
2) che gli orari proposti sono compatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali:
sono distinti dall’attività istituzionale,
sono coincidenti per ragioni tecnico organizzative e danno luogo ad un debito orario da
recuperare con le modalità previste dall’apposito regolamento per l’attività libero
professionale.
3) che l’attività richiesta, anche in riferimento alla tipologia di prestazioni, è compatibile con lo
svolgimento delle attività istituzionali e in particolare:
che l’attività richiesta è esercitata nella disciplina di appartenenza del dirigente
che è stato acquisito parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. maggiormente
rappresentativ per l’esercizio dell’attività richiesta in disciplina equipollente di cui il Dirigente
possiede la specializzazione (o i 5 anni di servizio);
ed esprime parere favorevole
Data ..........................................
firma
______________________________________
Regolamento Aziendale LP
36
Azienda Ulss. n. 8 - Asolo
Allegato B.2
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8
Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41
AZIENDA
ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93
Prot. n. ..........................
Ogg: richiesta di autorizzazione per l’espletamento di attivita’ l.p.i.m. in regime ambulatoriale d’equipe
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ulss n. 8
ASOLO
Il sottoscritto___________________________ nato il _______________ matricola n. ______________
in servizio presso l’unità operativa/servizio______________________________, in rapporto esclusivo.
CHIEDE l’autorizzazione a svolgere attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale
in forma d’equipe nella disciplina di _______________________________ le seguenti prestazioni:
Tipologia prestazione
Piccolo intervento
Attività stumentale
Codice
regionale
Descrizione prestazione
nei seguenti
orari
sede di esecuzione delle prestazioni:
_______________________________________
_______________________________________
personale supporto
si
no
giorno
Codice
interno
dalle ore
allega dettaglio per quanto concerne:
personale di supporto
materiali e/o attrezzature
Onorario
medico
Tariffa finale
utente
alle ore
composizione equipes
Il sottoscritto dichiara quanto segue:
Che l’attività in l.p. verrà svolta fuori orario di servizio; qualora in base ai turni di lavoro definiti
mensilmente dall’U.O. si verificassero variazioni al calendario/orario dell’attività l.p., queste verranno
comunicate al CUP in tempo utile per l’aggiornamento delle agende di prenotazione;
Che si impegna a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti a tal
proposito dalle norme vigenti e dal Regolamento ed a non essere concorrenziale nei confronti del SSN;
Che non svolgerà in l.p. un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello
assicurato per i compiti istituzionali
Che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione rigurdante i dati di cui sopra.
Data.................................
Il Dirigente richiedente
VISTO
Il Responsabile dell’U.O./Servizio
__________________________
______________________________________
Regolamento Aziendale LP
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Azienda Ulss. n. 8 - Asolo
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8
Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41
AZIENDA
ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93
RISERVATO AL RESPONSABILE DELLA STRUTTRA TECNICO FUNZIONALE
Il responsabile della struttura tecnico funzionale ______________________________
Vista la presente domanda di esercizio dell’attività l.p.i.m.
ATTESTA
1) di avere accertato la disponibilità di spazi necessari allo svolgimento dell’attività l.p.i.m. proposta;
2) che gli orari proposti sono compatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali:
sono distinti dall’attività istituzionale,
sono coincidenti per ragioni tecnico organizzative e danno luogo ad un debito orario da
recuperare con le modalità previste dall’apposito regolamento per l’attività libero
professionale.
3) che l’attività richiesta, anche in riferimento alla tipologia di prestazioni, è compatibile con lo
svolgimento delle attività istituzionali e in particolare:
che l’attività richiesta è esercitata nella disciplina di appartenenza del dirigente
che è stato acquisito parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. maggiormente
rappresentativ per l’esercizio dell’attività richiesta in disciplina equipollente di cui il Dirigente
possiede la specializzazione (o i 5 anni di servizio);
ed esprime parere favorevole
Data ..........................................
firma
______________________________________
Regolamento Aziendale LP
38
Azienda Ulss. n. 8 - Asolo
Allegato B.3
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UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8
Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41
AZIENDA
ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93
Prot. n. ........................
Ogg: richiesta di autorizzazione per l’espletamento di attivita’ l.p.i.m. in regime di ricovero
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ulss n. 8
ASOLO
Il sottoscritto___________________________ nato il _______________ matricola n. ____________
in servizio presso l’unità operativa/servizio_____________________________________, in rapporto
esclusivo. CHIEDE l’autorizzazione a svolgere attività libero professionale intramuraria in regime di
ricovero nella disciplina di _______________________________________ le seguenti prestazioni:
personale supporto
si
no
Tipologia prestazione
Ricovero ordinario
Day Hospital
Day Surgery
A) onorari
importo
sede di esecuzione delle prestazioni:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
B) tipologia intervento
Codice intervento
Descrizione intervento
Codice diagnosi
Descrizione diagnosi
n. DRG’s
medico prescelto
2° operatore
equipe assistenza
anestesista
Tariffa finale utente
nei seguenti
orari
giorno
dalle ore
allega dettaglio per quanto concerne:
personale di supporto
composizione equipes
alle ore
Il sottoscritto dichiara quanto segue:
Che l’attività in l.p. verrà svolta fuori orario di servizio; qualora in base ai turni di lavoro definiti
mensilmente dall’U.O. si verificassero variazioni al calendario/orario dell’attività l.p., queste verranno
comunicate al CUP in tempo utile per l’aggiornamento delle agende di prenotazione;
Che si impegna a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti a tal
proposito dalle norme vigenti e dal Regolamento ed a non essere concorrenziale nei confronti del SSN;
Che non svolgerà in l.p. un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i
compiti istituzionali
Che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione rigurdante i dati di cui sopra.
Data.................................
Il Dirigente richiedente
Il responsabile U.O. Anestesia
VISTO
Il Responsabile dell’U.O./Servizio
______________________
_________________________
__________________________
Regolamento Aziendale LP
39
Azienda Ulss. n. 8 - Asolo
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto
UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8
Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41
AZIENDA
ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93
RISERVATO AL RESPONSABILE DELLA STRUTTRA TECNICO FUNZIONALE
Il responsabile della struttura tecnico funzionale ______________________________
Vista la presente domanda di esercizio dell’attività l.p.i.m.
ATTESTA
1) di avere accertato la disponibilità di spazi necessari allo svolgimento dell’attività l.p.i.m. proposta;
2) che gli orari proposti sono compatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali:
sono distinti dall’attività istituzionale,
sono coincidenti per ragioni tecnico organizzative e danno luogo ad un debito orario da
recuperare con le modalità previste dall’apposito regolamento per l’attività libero
professionale.
3) che l’attività richiesta, anche in riferimento alla tipologia di prestazioni, è compatibile con lo
svolgimento delle attività istituzionali e in particolare:
che l’attività richiesta è esercitata nella disciplina di appartenenza del dirigente
che è stato acquisito parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. maggiormente
rappresentativ per l’esercizio dell’attività richiesta in disciplina equipollente di cui il Dirigente
possiede la specializzazione (o i 5 anni di servizio);
ed esprime parere favorevole
Data ..........................................
firma
______________________________________
Regolamento Aziendale LP
40
Azienda Ulss. n. 8 - Asolo
All. C1:
Schema tipo di convenzione per il reperimento di spazi sostitutivi esterni all’azienda sanitaria per
l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 – REGIONE DEL VENETO
REPUBBLICA ITALIANA
CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
PRESSO SPAZI SOSTITUTIVI ESTERNI ALL’AZIENDA SANITARIA.
TRA
ULSS N. 8, in prosieguo denominata "ULSS", con sede legale in 31011 Asolo (TV), via Forestuzzo 41,
C.F./P.IVA n. 00896810264, rappresentata dal Direttore Generale dott.
in esecuzione della deliberazione n.
;
del
E
, in prosieguo denominato "Struttura", con sede legale in
, via
n.
,C.F. n.
, P.IVA n.
,rappresentata da
;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO.
ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ.
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ E GARANZIE ACCESSORIE.
ART. 4 – RIMBORSI.
ART. 5 – RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI.
ART. 6 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE.
ART. 7 – RECESSO UNILATERALE.
ART. 8 – SPESE.
ART. 9 – REGISTRAZIONE.
ART. 10 – RINVIO DI DISPOSIZIONI.
ART. 11 – REVISIONE.
ART. 12 – DURATA.
Letto, approvato e sottoscritto.
AZIENDA ULSS N. 8
IL DIRETTORE GENERALE
data:
dott.
luogo: Asolo (TV)
STRUTTURA PRIVATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
data:
luogo:
Regolamento Aziendale LP
41
Azienda Ulss. n. 8 - Asolo
All. C2:
Schema tipo di convenzione per attività di consulenza presso strutture sanitarie private non
accreditate
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 – REGIONE DEL VENETO
REPUBBLICA ITALIANA
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA.
TRA
ULSS N. 8, in prosieguo denominata "ULSS", con sede legale in 31011 Asolo (TV), via Forestuzzo 41,
C.F./P.IVA n. 00896810264, rappresentata dal Direttore Generale dott.
in esecuzione della deliberazione n.
;
del
E
, in prosieguo denominato "Struttura", con sede legale in
, via
n.
,C.F. n.
, P.IVA n.
,rappresentata da
;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO.
ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ.
ART. 3 – GARANZIE ACCESSORIE.
ART. 4 – PRESTAZIONI E TARIFFE.
ART. 5 – RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI.
ART. 6 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE.
ART. 7 – RECESSO UNILATERALE.
ART. 8 – SPESE.
ART. 9 – REGISTRAZIONE.
ART. 10 – RINVIO DI DISPOSIZIONI.
ART. 11 – REVISIONE.
ART. 12 – DURATA.
ART. 13 – TARIFFARIO/I.
Letto, approvato e sottoscritto.
AZIENDA ULSS N. 8
IL DIRETTORE GENERALE
data:
dott.
luogo: Asolo (TV)
STRUTTURA PRIVATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
data:
luogo:
Regolamento Aziendale LP
42
Azienda Ulss. n. 8 - Asolo
All. C3 –
Schema tipo di convenzione per attività di consulenza presso altre aziende sanitarie
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 – REGIONE DEL VENETO
REPUBBLICA ITALIANA
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA IN
TRA
ULSS N. 8, in prosieguo denominata "ULSS", con sede legale in 31011 Asolo (TV), via Forestuzzo 41,
C.F./P.IVA n. 00896810264, rappresentata dal Direttore Generale dott.
in esecuzione della deliberazione n.
;
del
E
(Azienda sanitaria)
, in prosieguo denominato "_________", con sede legale in
, via
n.
,C.F. n.
, P.IVA n.
,rappresentata da
;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO.
ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ.
ART. 3 – GARANZIE ACCESSORIE.
ART. 4 – PRESTAZIONI E TARIFFE.
ART. 5 – RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI.
ART. 6 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE.
ART. 7 – RECESSO UNILATERALE.
ART. 8 – SPESE.
ART. 9 – REGISTRAZIONE.
ART. 10 – RINVIO DI DISPOSIZIONI.
ART. 11 – REVISIONE.
ART. 12 – DURATA.
Letto, approvato e sottoscritto.
AZIENDA ULSS N. 8
IL DIRETTORE GENERALE
data:
dott.
luogo: Asolo (TV)
(Azienda sanitaria)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
data:
luogo:
Regolamento Aziendale LP
43
Azienda Ulss. n. 8 - Asolo