Regolamento Aziendale LP
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Regolamento Aziendale LP
Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA Deliberazioni Ulss n. 8 n. 1191 del 27.11.2003, n. 778 del 3.8.2006, n. 991 del 19.10.2006, n. 114 del 4.2.2010 e n. 1432 del 1.12.2011 Regolamento Aziendale LP Asolo 1 Azienda Ulss. n. 8 - sommario TITOLO PRIMO: disposizioni di carattere generale .............................................................................. 4 art. 1 – oggetto e normativa di riferimento.-............................................................................................. 4 art. 2 bis - condizioni generali per l'esercizio dell'attività lpi .................................................................. 5 art. 2 ter – responsabilita’ e funzioni organizzative.................................................................................. 6 art. 2 quater: modalita’ di accesso alle prestazioni lpi............................................................................. 6 art. 3 – disposizioni generali in materia di tariffe.- .................................................................................. 7 art. 4 - altri soggetti ................................................................................................................... 7 art. 5 - incompatibilita'.................................................................................................................... 8 art. 6 – copertura assicurativa.- ................................................................................................................ 8 art. 7 - spazi per l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria.-.......................................... 8 art. 8 - autorizzazione all’esercizio dell’attivita' libero professionale intramuraria ............................... 9 art. 9 - limiti all'attivita' libero professionale intramuraria ................................................................... 10 art. 10 - tetti di attivita’.................................................................................................................. 10 TITOLO SECONDO: libera professione all’interno delle strutture dell’azienda................................. 11 SEZIONE I - attivita'libero professionale in costanza di ricovero............................................................. 11 art. 11 – modalita’ di esercizio della libera professione intramuraria in regime di ricovero e criteri per la determinazione degli onorari e delle tariffe.- ..................................................................... 11 art. 12 - modalita' di recupero orario dedicato alla libera professione intramuraria in costanza di ricovero ................................................................................................................. 11 art. 13 - modalita' di determinazione e ripartizione delle tariffe delle prestazioni di libera professione intramuraria in regime di ricovero.-....................................................................................... 12 art. 14 - servizi esclusi.................................................................................................................. 13 art. 15 - ricoveri in libera professione.- .................................................................................................. 13 art. 16 - modalita' per l'accesso.- ............................................................................................................ 13 art. 17 - modalita' per il ricovero.-.......................................................................................................... 13 art. 18 - ulteriori prestazioni ................................................................................................................. 13 art. 19 –equipe di libera professione....................................................................................................... 13 art. 20 – richiesta consulti ................................................................................................................. 13 art. 21 – dimissioni ................................................................................................................. 13 SEZIONE II - attivita' libero professionale in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio.................................................................................................................. 13 art. 22 – condizioni per l’esercizio dell’attivita’ libero professiona le in regime ambulatoriale e di diagnostic a strumentale o di laboratorio.- ............................................................................ 13 art. 23 – deroga alle fasce orarie per l’esercizio dell’attivita’ libero professionale in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio.-............................................... 13 art. 24 – modalita’ di determinazione e di ripartizione delle tariffe delle prestazioni libero-professionali intramurarie in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale o di laboratorio............. 13 art. 25 - servizi esclusi.................................................................................................................. 13 art. 26 – prenotazioni.................................................................................................................. 13 art. 28 - prestazioni libero professionali rese al domicilio dell'assistito.- ............................................. 13 SEZIONE III: attivita’ l.p.i.m. presso spazi sostitutivi esterni all’azienda.- .............................................. 13 art. 29 – strutture private non accreditate.- ............................................................................................ 13 art. 30 – modalita’ di esercizio della l.p.i.m. presso spazi sostitutivi.-................................................... 13 art. 31 –studi privati................................................................................................................. 13 art. 32 – modalita’ di esercizio dell’attivita’ l.p.i.m presso studi privati.- ............................................. 13 TITOLO TERZO attivita' libero professionale presso strutture di altra azienda del ssn o di altra struttura non accreditata......................................................................................................... 13 art. 33 – attivita’ l.p.i.m. presso strutture di altre aziende del s.s.n. o altre strutture sanitarie non accreditate.................................................................................................................. 13 art. 34 – modalita’ di esercizio dell’attivita’ l.p.i.m. presso strutture di altre aziende del ssn o altre strutture sanitarie non accreditate.......................................................................................... 13 Regolamento Aziendale LP Asolo 2 Azienda Ulss. n. 8 - art. 35 – consulenze ................................................................................................................. 13 art. 36 - limiti all'esercizio della libera professione in regime di convenzione.-.................................... 13 art. 37 - consulti ................................................................................................................. 13 TITOLO QUARTO: attivita' libero professionale richiesta da terzi all'azienda................................... 13 art. 38 - attivita' libero professionale richiesta da terzi all’azienda.- .................................................... 13 TITOLO QUINTO: attivita’ assimilata.................................................................................................. 13 art. 39 – libera professione d’azienda.- .................................................................................................. 13 art. 40 – presupposti.................................................................................................................. 13 art. 41 – tariffe.................................................................................................................. 13 TITOLO SESTO: attivita' libero-professionale di particolari categorie di personale ......................... 13 art. 42 - attivita' l.p. dei dirigenti medici e veterinari del dipartimento di prevenzione..- ..................... 13 art. 43 – prestazioni aggiuntive a favore dell’azienda del personale tecnico ed infermieristico.-......... 13 TITOLO SETTIMO:modalita’ di ripartizione dei proventi tra le diverse categorie di personale dell’azienda ................................................................................................................. 13 art. 44 - modalita' di ripartizione della tariffa al singolo medico o all’equipe medica.......................... 13 art. 45 – modalita’ di ripartizione dei proventi al personale di supporto .............................................. 13 art. 46 - modalita' di ripartizione delle quote. riservate al personale collaborante............................... 13 TITOLO OTTAVO: norme finali e disposizioni particolari .................................................................. 13 SEZIONE I – norme finali.................................................................................................................. 13 art. 47 – osservatorio.................................................................................................................. 13 art. 48 - vigilanza e controllo sull'esercizio della libera professione.-................................................... 13 art. 48 bis - sanzioni' ................................................................................................................. 13 art. 49 - norme di contabilita'.- ............................................................................................................... 13 SEZIONE II - disposizioni particolari.- ...................................................................................................... 13 art. 50 - disposizioni particolari in ordine alle tariffe.-.......................................................................... 13 art. 51 - attivita’ diverse dall’attivita’ libero professionale intramuraria.- ........................................... 13 art. 52 – prestazioni escluse dai livelli essenziali di assistenza.- ........................................................... 13 art. 53 - norma di rinvio.................................................................................................................. 13 allegato n. 1 ................................................................................................................. 13 allegato n. 2 ................................................................................................................. 13 allegato n. 3 ................................................................................................................. 13 allegato b.1 ................................................................................................................. 13 allegato b.2 ................................................................................................................. 13 allegato b.3 ................................................................................................................. 13 allegato c 1 ................................................................................................................. 13 allegato c 2 ................................................................................................................. 13 allegato c 3 ................................................................................................................. 13 Titolo I: Disposizioni di carattere Generale Regolamento Aziendale LP Asolo 3 Azienda Ulss. n. 8 - TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ART. 1 – OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.1. Il presente regolamento definisce, per l'Azienda U.L.S.S. N. 8, le modalità organizzative dell'attività libero - professionale intramuraria (LPI) del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero e fa riferimento in particolare alla normativa di seguito indicata: - L. 30 dicembre 1991 n. 412 “Disposizioni in materie di finanza pubbluca”, art. 4 comma 7 - D.Lgs 30 dicembre 1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 3 ottobre 1992 n. 421 e ss,. mm. e ii. - L. 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”e ss.mm. e.ii - L. 23 dicembre 1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, articoli 28 e 72 - D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della L. 30 novembre 1998 n. 419”e successive modificazioni e integrazioni - D.Lgs 28.7.2000 n. 254 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari” - D.P.C.M. 27 marzo 2000 recante “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”; D.L. 29 marzo 2004 n. 81, convertito con modificazioni nella L. 26 ,aggio 2004 n. 138 “Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica”, art. 2 septies D.G.R. 8 febbraio 2000 n. 356 “Partecipazione regionale alla spesa per le prestazioni libero professionali erogate in regime di ricovero o di day hospital. Art. 28 L. 23 dicembre 1999 n. 488” Circ. P.G.R. 10 maggio 2001 n. 5 “Adozione linee guida per la disciplina dell’attività libero professionale intramuraria”, approvata con D.G.R. 2 maggio 2001 n. 1049 - D.G.R. del 12.11.2004 n. 3535 “DPCM 29 novembre 2001 . Accordo Stato Regioni – 11 luglio 2002 – programma di riorganizzazione nell’erogazione delle prestazioni di assistenza ambulatoriale finalizzato ad assicurare il rispetto della tempestività nell’erogazione delle prestazioni in argomento” - D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 360 “Linee guida per l’organizzazione della libera profesione intramuraria. Integrazione delle linee guida approvate con D.G.R. 2 maggio 2001 n. 1049 - CC.CC.NN.LL. 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria e di quella sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale e successivi limitatamente alle disposizioni relative alla libera professione intra muraria 2. L’elenco delle disposizioni di legge e di regolamento in precedenza riportate non è esaustivo, in quanto riguarda le disposizioni principali, da ritenersi modificate ed integrate da eventuali emanate o emanande disposizioni successive in meteria di libera professione intra muraria della dirigenza medica e sanitaria.. ART. 2 - FORME DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA E SOGGETTI LEGITTIMATI AD ESERCITARLA.1. Ai sensi dell'art. 4, commi 11 e 11 bis del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, a tutto il personale medico e veterinario e della dirigenza del ruolo sanitario dell'Azienda ULSS n. 8 con rapporto di lavoro esclusivo, è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, sia in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, sia in costanza di ricovero, di day hospital, di day surgery nelle seguenti forme: Regolamento Aziendale LP Asolo 4 Azienda Ulss. n. 8 - a) attività libero professionale individuale, caratterizzata dalla scelta diretta, da parte dell’utente, del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione; b) attività libero professionale svolta in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento da parte dell’utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate. 2. Per l’esercizio dell’attività libero-professionale in équipe si richiede necessariamente l’individuazione di un responsabile dell’équipe che provvede agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento per conto della stessa équipe. 3. L’attività libero professionale presso il domicilio dell’utente costituisce una modalità particolare di esercizio della libera professione in regime ambulatoriale. 4. Qualora si verifichi una mancanza di spazi idonei e distinti all’interno delle strutture aziendali e fino alla realizzazione degli stessi, l’Azienda è tenuta a reperire spazi esterni sostitutivi presso strutture private non accreditate da destinare all’esercizio dell’attività libero professionale sia in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio sia in costanza di ricovero da parte dei propri dirigenti sanitari oppure consentire agli stessi l’esercizio dell’attività libero professionale ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di laboratorio presso i propri studi privati. 5. L’attività libero professionale si può, altresì, svolgere con le seguenti modalità: a) attività libero professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione; b) attività libero professionale a pagamento richiesta da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’Azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’Azienda stessa, d’intesa con le équipes dei servizi interessati; c) attività libero professionale richiesta dall’Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste d’attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in carenza di organico (c.d. libera professione d’azienda disciplinata dall’art 39 e successivi); tale attività è assimilata alla libera professione intramuraria . 6. Rientrano altresì nell'ambito dell’attività libero professionale: a) le consulenze (compresa l'attività di certificazione medico legale per conto dell’INAIL per la quale si applicano i criteri stabiliti nel successivo art. 35); b) i consulti. 7. Le attività di cui alle precedenti lettere 5b) e 5c) possono, a richiesta del dirigente, essere considerate come obiettivo prestazionale incentivato. ART. 2 bis - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LPI 1. L'attività libero - professionale intramuraria deve essere espletata nel rispetto delle seguenti condizioni: a) deve essere garantito, da parte del sanitario interessato, lo svolgimento dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti a tal proposito dalle norme vigenti e non essere concorrenziale nei confronti del SSN. In particolare, l'attività libero-professionale intramuraria non può globalmente comportare per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. A tal fine, l'Azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza, concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività liberoprofessionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati. Tale condizione, in armonia con la logica aziendale, va verificata, di norma ogni sei mesi, ad opera dell’Osservatorio di cui all'art.47. Regolamento Aziendale LP Asolo 5 Azienda Ulss. n. 8 - b) deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità e di guardia, e in tutte le altre assenze che inibiscono la normale attività lavorativa. L’attività libero professionale deve essere svolta in orari distinti e separati rispetto all’attività istituzionale. Al fine di non provocare gravi disfunzioni clinico-organizzative, in deroga al principio generale, l’attività libero professionale per particolari prestazioni: ricoveri, prestazioni delle UO di Laboratorio analisi cliniche, Centro trasfusionale, Anatomia Patologica, Radiologia, Medicina nucleare, e nei casi previsti in sede di autorizzazione, può essere programmata all’interno delle sedute o sessioni dedicate all’attività istituzionale. In questi casi l'impegno orario del personale dedicato a tale genere di prestazioni deve essere quantificato e recuperato con l’adozione di meccanismi oggettivi. c) deve essere garantita, nel rispetto dei diritti della privacy del paziente, un'adeguata informazione al cittadino - utente sulle modalità di accesso alle prestazioni libero professionali, con particolare riguardo: • all’elenco dei sanitari che svolgono la LPI • agli orari previsti per l’attività ambulatoriale • al tipo di prestazioni erogabili; • alla scelta della struttura; • alle modalità di prenotazione; • alla previsione complessiva di spesa, in cui siano specificati, su richiesta dell’utente, le quote relative al compenso per il libero professionista, per l'équipe e per il personale di supporto e la quota relativa all’azienda. 2. Il mancato rispetto delle condizioni poste al precedente comma 1 lettere a), b) e c), comporta l’erogazione di sanzioni come precisato al successivo art. 48 bis. ART. 2 ter – RESPONSABILITA’ E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 1. La responsabilità e le funzioni necessarie alla gestione della LPI sono descritte nell’allegato A ART. 2 quater: MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI LPI 1. Al fine di favorire la libera e consapevole scelta da parte dell’utente ed il controllo sul corretto esercizio della LPI, il personale del CUP fornisce informazione agli utenti, anche mediante materiale informativo predisposto dall’Ufficio per la Libera Professione Intramuraria (presso l’UO di line Attività Specialistica Ambulatoriale e Libera Professione -ASALP-), in prosieguo denominato “U.LPI”, o per telefono, su: tipo di prestazioni, scelta del professionista o dell’équipe, modalità di prenotazione, tariffa, obbligo del rilascio della ricevuta/bolletta. 2. Non è ammessa alcuna forma di informazione o pubblicità sanitaria che non sia preventivamente approvata dall’Azienda. 3. La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali di tutte le tipologie di attività in LPI è obbligatoria ed avviene presso gli sportelli CUP, con modalità differenziate rispetto all’attività istituzionale, e presso i punti di prenotazione delle strutture private non accreditate. 4. Nelle sedi esterne di consulenza e negli studi professionali privati siti all’esterno del territorio dell’azienda, la prenotazione, anche in questo caso obbligatoria, è a carico della sede, della struttura o dello studio professionale privato. Il piano di lavoro contenente il giorno e l’ora delle prenotazioni ed il nome dell’utente (lista prenotazioni) deve essere consultabile e, validato dal dirigente interessato, va inviato mensilmente o su richiesta estemporanea all’U.LPI per i controlli. (Art. 48 c.4.2 lettera a). 5. La prenotazione dei ricoveri in LPI è obbligatoria; gli interessati che intendono prenotare un ricovero in LPI si rivolgono alla segreteria dell’UO interessata che provvede direttamente agli adempimenti necessari al ricovero. Non sono ammessi ricoveri d’urgenza in LPI. Regolamento Aziendale LP Asolo 6 Azienda Ulss. n. 8 - ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TARIFFE.1. Il dirigente sanitario che esercita la libera professione intramuraria comunica all’Amministrazione l’onorario che intende percepire per le proprie prestazioni. 2. L’U.LPI provvede a calcolare le quote destinate ai diversi fattori, se dovute, (quota fondo di perequazione, quota personale di supporto, quota personale collaborante, quota per l’amministrazione, eventuale quota destinata alla struttura convenzionata) che si sommano all’onorario indicato dal dirigente sanitario interessato determinando la tariffa al pubblico per le prestazioni medesime. 3. Relativamente alle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale o di laboratorio, la tariffa può essere riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni. 4. Il dirigente sanitario interessato stabilisce in piena discrezionalità l’onorario che intende percepire nel rispetto dei seguenti vincoli: a) le tariffe non devono essere inferiori a quelle previste per le corrispondenti prestazioni dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria del cittadino e,per quanto riguarda la libera professione individuale, le tariffe finali devono rispettare i vincoli ordinistici; b) Le tariffe devono essere comunque remunerative di tutti i costi,diretti ed indiretti sostenuti dall’Azienda c) l’onorario richiesto per prestazioni libero professionali effettuate al di fuori dell’azienda presso strutture private non può risultare inferiore all’onorario richiesto per le medesime prestazioni libero professionali effettuate all’interno delle strutture aziendali; d) l’onorario richiesto non può essere variato prima di tre mesi. 5. L’U.LPI provvede alla revisione delle tariffe: a) in via ordinaria, ogni anno, al fine di verificare l’aumento dei costi per i fattori produttivi impiegati dall’Azienda; b) in via straordinaria, ad ogni aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale, al fine di adeguare le quote suddette alle quote di compartecipazione alle spese del cittadino. ART. 4 - ALTRI SOGGETTI 1. La partecipazione all'attività libero professionale intramuraria di cui all'art. 2 del presente Regolamento è altresì consentita, al solo fine dell’attribuzione di incentivi economici, al personale del Comparto. 2. Detto personale partecipa all’attività libero professionale intramuraria in veste di: a) personale di supporto; b) personale collaborante. 3. Il personale di supporto è il personale del comparto appartenente al Ruolo Sanitario e Tecnico, escluso quello a part-time, che partecipa direttamente all’attività libero professionale intra muraria per le funzioni proprie della qualifica rivestita, nonché, per l’attività libera professione intra muraria (l.p.i.m) svolta in forma d’equipe, tutto il personale appartenente all’area del comparto che svolge l’attività all’interno dell’equipe stessa. 4. Tale partecipazione è volontaria e deve essere espressa come disponibilità ad effettuare attività di supporto. 5. Il personale collaborante è il personale che non partecipa direttamente all’attività l.p.i.m., ma che, attraverso lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, concorre indirettamente ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività libero professionale dei professionisti sanitari. 6. Tale personale, compreso quello amministrativo, è tenuto a collaborare all’attività libero professionale prestando la propria opera di norma nel proprio orario di servizio; l’erogazione dei correlati compensi è subordinata alla resa di orario aggiuntivo secondo le modalità indicate al successivo art. 46 del presente regolamento, e avverrà su base volontaria Regolamento Aziendale LP Asolo 7 Azienda Ulss. n. 8 - 7. Al personale collaborante è assimilato il personale della dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa (P/T/A) che non percepisca altri proventi sotto qualsiasi forma. 8. L’Amministrazione si riserva di estendere tali compensi al personale della dirigenza sanitaria non medica che non abbia possibilità di esercitare la libera professione per ragioni istituzionali e che non percepisca altri proventi sotto qualsiasi forma. 9. In caso di oggettiva impossibilità di far fronte con personale dipendente all’esigenza di garantire ai propri dirigenti sanitari l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, anche su richiesta dei dirigenti interessati, l’Azienda può acquisire, previa comunicazione alle OO.SS.. tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi: a) personale sanitario del Comparto con funzioni di supporto, b) personale amministrativo del Comparto con funzioni di collaborazione, 10. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività libero-professionale l’Azienda può altresì assumere il personale medico necessario con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto libero-professionale, ai sensi della normativa vigente 11. Inoltre l’Azienda può costituire società, anche a capitale misto, per la gestione dei servizi alberghieri ed amministrativi connessi all’attività libero professionale dei propri dirigenti sanitari, secondo la normativa vigente. ART. 5 - INCOMPATIBILITA'.1. Il regime delle incompatibilità per lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria è disciplinato, in particolare, dall’art. 4, comma 7, della Legge 30.12.1991 n. 412, dall’art. 1, comma 5, della Legge 23.12.1996 n. 662 e dagli artt. 54 e 55 del CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria – 8.6.2000 e di quello, pari data, dell’area della dirigenza S/P/T/A/. 2. Le cause di incompatibilità vengono rilevate d’ufficio dall’Azienda all’atto della richiesta di esercizio dell’attività libero-professionale da parte del dirigente sanitario interessato. 3. Più in generale, il personale sanitario dirigente è tenuto a comunicare sempre all'Azienda tutte le attività di lavoro, anche gratuite, svolte al di fuori del rapporto di pubblico impiego al fine di ottenere l’autorizzazione dell’Azienda, che ne valuta la compatibilità con le proprie finalità istituzionali. ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA.1. I professionisti esercitanti l’attività libero-professionale intramuraria, e gli altri soggetti di cui all’art. 4, sono coperti da polizza assicurativa a tutela di eventuali responsabilità civili verso terzi nei termini previsti dalle condizioni generali di contratto stipulato a tal fine dall'Amministrazione, in armonia con quanto previsto dall’art. 24, comma 1, dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000. ART. 7 - SPAZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA.1. Per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in costanza di ricovero, l’Azienda mette a disposizione spazi distinti e dotazioni strumentali, attrezzature, materiale nonché servizi alberghieri e generali di norma corrispondenti a quelli utilizzati per l’esercizio ordinario dell’attività istituzionale. 2. Se il paziente ricoverato in libera professione richiede la camera a pagamento, la tariffa “dozzinanti” deve essere corrisposta a parte in aggiunta alla tariffa per la prestazione libero professionale in regime di ricovero ed è introitata interamente dall’Azienda. 3. Il mancato utilizzo dei posti letto destinati alla libera professione consente l’impiego degli stessi per l’attività istituzionale d’urgenza, quando risultino occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree. Regolamento Aziendale LP Asolo 8 Azienda Ulss. n. 8 - 4. L’attività libero professionale in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l’attività istituzionale sulla base di specifiche norme di organizzazione e nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2 bis. 5. Il dirigente sanitario interessato si avvale delle medesime dotazioni strumentali, attrezzature, materiale nonché servizi alberghieri e generali utilizzati per l’attività ordinaria. 6. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.M. 28.2.1997, sostituito dal Decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1997, i Responsabili delle Strutture Tecnico Funzionali dell’Azienda, sentite le OO.SS maggiormente rappresentative, individuano con proprio atto gli spazi, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché i posti letto da destinare all'attività libero professionale intramuraria presso le strutture dell'Azienda. ART. 8 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 1. Il personale medico e dirigente del ruolo sanitario che intenda svolgere attività libero professionale intramuraria dovrà preventivamente chiederne autorizzazione tramite il responsabile della Struttura Tecnico Funzionale di appartenenza (Ospedale, Dipartimento di Prevenzione, Distretto Socio Sanitario), al Direttore Generale sottoscrivendo gli appositi moduli di cui all’allegato B indicando: a) gli onorari che si intendono percepire (tenendo conto degli importi fissati per ciascuna voce dai Nomenclatori Tariffari approvati con D.G.R. n. 4776 del 30.12.97 e n. 2144 del 19.4.95 e dai loro successivi aggiornamenti nonché di quanto a proposito stabilito all'art. 57 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medico veterinaria e sanitaria, professionale tecnica e amministrativa 8.6.2000); b) i locali e gli orari in cui si svolgerà l’attività; c) l’eventuale numero di operatori, distinti per profilo professionale/qualifica, necessari per supportare l'attività libero professionale ed il tempo impiegato dal personale di supporto; d) i materiali di consumo e le attrezzature utilizzate per svolgere visite con piccolo intervento e/o prestazioni strumentali. 2. Il Responsabile della competente Struttura Tecnico Funzionale dell’Azienda fornisce il parere obbligatorio ai fini dell’autorizzazione, da parte del Direttore Generale, allo svolgimento dell'attività libero professionale in ordine alla disponibilità degli spazi e del personale di supporto nonché alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche in riferimento alla tipologia prestazionale e alla negoziazione di budget. 3. L’U.LPI provvede a determinare la tariffa finale ai sensi dell’art. 28 della L. 488/1999. 4. Il Direttore Generale adotta la delibera di autorizzazione predisposta dall’U.LPI, che provvederà a comunicare l’autorizzazione al Dirigente interessato, al CUP ed all’Ufficio Cassa; 5. eventuali successive modifiche o variazioni all’autorizzazione riferite unicamente al cambio di orario o di giorno, vanno trasmesse al CUP, e vengono accolte dall’azienda, previo parere del Responsabile della Struttura per gli aspetti di propria competenza Le variazioni relative all’equipe (inserimento o estromissione di uno o più componenti, nomina di un nuovo responsabile, variazione delle percentuali di ripartizione degli introiti, ecc…) devono essere comunicate all’U.LPI che provvederà d’ufficio agli adempimenti conseguenti Qualora invece la variazione dovesse riferirsi al cambio o aggiunta di prestazione, variazione di tariffa o di sede se esterna all’azienda, questa dovrà essere sottoposta a nuova Autorizzazione del Direttore Generale; 6. Il dirigente può esercitare la LPI a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di rilascio dell’Autorizzazione o di approvazione delle sue variazioni. 7. Il Dirigente che intende rinunciare all’esercizio della LPI dovrà darne notizia all’U.LPI con un preavviso di 30 giorni. Quest’ultimo provvederà a darne notizia alle altre strutture interessate. Regolamento Aziendale LP Asolo 9 Azienda Ulss. n. 8 - 8. L’autorizzazione all’esercizio della LPI può essere revocata dal Direttore Generale, sentito l’Osservatorio, in caso di mancato rispetto dell’Autorizzazione sottoscritta dal Dirigente o delle norme di cui al presente Regolamento; ART. 9 - LIMITI ALL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 1. L'attività libero professionale è prestata dal dirigente sanitario nella Struttura Tecnico Funzionale aziendale (Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione) e nella disciplina di appartenenza; 2. Le eccezioni a tale regola sono quelle previste all’art. 5, comma 4 del D.P.C.M. 27.03.2000 e, per quanto riguarda il Dipartimento di Prevenzione, quelle indicate nel paragrafo 5, lett. d) delle linee guida regionali per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria approvate con la richiamata D.G.R. 1049/2001. In particolare il dirigente interessato può essere autorizzato a svolgere l’attività l.p.i.m.: a) in altra Struttura dell'Azienda; in tal caso l'autorizzazione è concessa per l'attività di prevenzione di cui al D.Leg.vo n. 626/1994. b) in disciplina equipollente di cui possieda la specializzazione oppure i 5 anni di servizio, previo parere del Collegio di Direzione e delle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria. c) in una 2° disciplina in cui il dirigente abbia conseguito la specializzazione, previo parere del Collegio di direzione e delle OO.SS. maggiormente rappresentative 3. Non è comunque consentito l'esercizio dell'attività libero professionale in favore di soggetti pubblici e privati da parte di medici e veterinari che svolgono, nei confronti degli stessi soggetti, funzioni di vigilanza o controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. 4. In sede di autorizzazione all’esercizio della libera professione intramuraria sia presso strutture dell’Azienda sia presso strutture private a tal fine convenzionate va accertato che il dirigente sanitario interessato effettui in attività istituzionale le medesime prestazioni che intende effettuare in libera-professione intramuraria (all’interno o all’esterno delle strutture dell’Azienda) o che l’Azienda sia comunque in grado di garantire le medesime prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale, salvo la materiale impossibilità di effettuazione nell’ambito dell’attività istituzionale (indisponibilità di specifiche attrezzature, carenza di personale specialistico di supporto, ecc.) 5. In sede di autorizzazione all’esercizio della libera professione intramuraria presso strutture private a tal fine convenzionate va accertato che le prestazioni richieste siano effettuate anche in lpim presso le strutture aziendali e che gli onorari percepiti dal dirigente sanitario interessato e le tariffe per le prestazioni praticate al pubblico rispettino i vincoli indicati all’art. 3 del presente Regolamento. ART. 10 - TETTI DI ATTIVITA’.1. L'attività istituzionale ha carattere prioritario rispetto a quella libero professionale; pertanto quest'ultima non potrà comportare una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonché un impegno orario superiore a quello previsto dalla vigente normativa. 2. Per il comparto il tetto annuo orario di attività dovrà, di norma, attestarsi al di sotto della soglia prevista dal vigente CCNL per il lavoro straordinario. TIT. II Regolamento Aziendale LP Asolo 10 Azienda Ulss. n. 8 - TITOLO SECONDO: LIBERA PROFESSIONE ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DELL’AZIENDA Sez. I - LP ricovero SEZIONE I - ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE IN COSTANZA DI RICOVERO ART. 11 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN REGIME DI RICOVERO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE TARIFFE.1. La libera professione intra-muraria in regime di ricovero può essere effettuata nelle seguenti forme: a) attività libero professionale individuale, b) attività libero professionale d’équipe. 2. Il professionista, a titolo individuale o per conto dell’equipe che coordina, individua l’onorario che intende ricevere per la prestazione. 3. Tale onorario deve essere comprensivo: a) della remunerazione del professionista, dell’eventuale 2° operatore e dell’equipe di assistenza (al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda); b) della remunerazione del medico anestesista ove previsto (al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda); c) della remunerazione del personale di supporto (al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda). 4. Il professionista deve indicare, altresì le modalità di ripartizione dei compensi tra i componenti dell’équipe e tra gli altri soggetti sopracitati. ART. 12 - MODALITA' DI RECUPERO ORARIO DEDICATO ALLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN COSTANZA DI RICOVERO 1. Le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in regime libero professionale, comportano per l'équipe medica e per il personale di supporto la resa di un orario aggiuntivo per ciascun ricovero quantificato come segue: a) Prestazione di sala operatoria: resa dell'orario effettivamente dedicato al singolo intervento, risultante da specifica dichiarazione del responsabile dell'équipe. b) Assistenza alla degenza: l'équipe medica dovrà rendere un orario aggiuntivo per giornata di degenza, attualmente quantificato in 40 minuti. Regolamento Aziendale LP Asolo 11 Azienda Ulss. n. 8 - ART. 13 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN REGIME DI RICOVERO.1. Le tariffe delle prestazioni di libera professione in regime di ricovero vengono determinate e ripartite tra i vari soggetti interessati secondo lo schema sotto indicato. 1 - Attività in regime di ricovero a) Onorari personale medico a.1 onorario medico prescelto a.2 onorario equipe curante a.2.1 onorario 2° operatore a.2.2 onorario equipe di assistenza a.3 onorario anestesista b) % di ricarichi su onorari medici di cui ai punti a. b.1 6,50% Fondo perequazione netto oneri Ente b.2 3,00% Fondo personale medico e laureato non medico dei servizi senza degenza netto oneri azienda Fondo pers. coll. SS.GG netto oneri Ente Fondo pers coll. comparto UU.OO servizi netto oneri Ente Fondo integrativo personale supporto (voce “e”), con b.5 6,00% retribuzione adeguata all’impegno professionale richiesto c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) d) % di ricarichi calcolati sulla tariffa del DRG reativa al corrispondente tipo di ricovero d.1 30,00% Quota di partecipazione alla spesa (DGR 356/2000) e) Costo personale di supporto b.3 b.4 2,25% 3,75% valorizzazione del tempo impiegato dal personale di supporto distintamente per la sala operatoria e per il reparto in base alle tariffe orarie di cui all'art. 45 del presente regolamento f) Imposte e oneri azienda correlati su e) g) eventuale trattamento alberghiero 2. L’erogazione della quota riservata al personale medico e laureato non medico dei servizi senza degenza verrà ripartita secondo la tabella di cui all'ALLEGATO n. 1 e dovrà comportare una resa di orario aggiuntivo calcolato secondo i valori orari indicati nell'ALLEGATO n. 2 al presente regolamento. 3. La quota riservata all'équipe medica (punto a.2) verrà distribuita secondo quanto indicato dal professionista; tali modalità dovranno essere indicate all'atto della richiesta di esercizio dell'attività libero professionale. 4. La quota riservata al personale di supporto (punto e), è fissata nei limiti degli importi orari di cui all'art. 45 del presente Regolamento e verrà distribuita secondo le indicazioni del professionista, a fronte della resa di orario aggiuntivo da parte dello stesso personale. 5. Le quote riservate al personale collaborante, (punti b.3 e b.4), verranno distribuite con le modalità di cui all'art. 46 del presente Regolamento e comporteranno la resa di orario aggiuntivo calcolato sulle quote corrisposte secondo i valori orari indicati nell'ALLEGATO n. 3. al presente regolamento Regolamento Aziendale LP Asolo 12 Azienda Ulss. n. 8 - ART. 14 - SERVIZI ESCLUSI.1. Il ricovero nei servizi di urgenza ed emergenza e di terapia intensiva non può essere assoggettato a regime libero professionale. ART. 15 - RICOVERI IN LIBERA PROFESSIONE.1. I ricoveri in libera professione devono essere aggiuntivi al livello di attività di degenza ordinaria programmata in sede di predisposizione del "budget contrattato". ART. 16 - MODALITA' PER L'ACCESSO.1. La gestione delle liste di attesa è svolta da caposala sotto la responsabilità del diretore dell’U.O interessata. 2. L'utente dopo l'inserimento nella lista d'attesa si rivolge agli uffici della Direzione Amministrativa di Ospedale dove viene informato sulle modalità di ricovero in regime liberoprofessionale e sugli adempimenti amministrativi connessi. ART. 17 - MODALITA' PER IL RICOVERO.1. Il giorno fissato per il ricovero in regime libero professionale l'utente si deve presentare presso l’Ufficio accettazione-cassa per gli adempimenti previsti in apposito protocollo. ART. 18 - ULTERIORI PRESTAZIONI 1. Qualora in costanza di ricovero si verifichi la necessità di prestazioni d’urgenza, queste verranno erogate in regime ordinario e senza ulteriore aggravio di spesa per l'utente. ART. 19 –EQUIPE DI LIBERA PROFESSIONE 1. L'équipe di libera professione è costituita da un responsabile che viene individuato dall'utente per ottenere la prestazione richiesta. 2. Il predetto sanitario procederà poi, in accordo con il Responsabile di Unità Operativa, all'individuazione degli altri componenti che faranno parte dell'équipe di libera professione scegliendoli tra il personale dirigente medico, il personale dirigente non medico, il personale tecnico ed infermieristico. 3. Tutti i dirigenti sanitari di ciascuna Unità Operativa possono accedere al ruolo di responsabile di équipe di libera professione ai sensi del 1° comma del presente articolo. 4. La partecipazione all'équipe, a qualsiasi titolo, è consentita solo ed esclusivamente nell'ambito della disciplina di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento. 5. E’ facoltà dell'utente, all'atto della scelta del dirigente medico, procedere all'individuazione anche dell'anestesista. ART. 20 – RICHIESTA CONSULTI 1. L'utente ricoverato (o uno dei soggetti aventi titolo), può richiedere un consulto anche di specialista estraneo all'Azienda. 2. L'autorizzazione al consulto viene rilasciata per iscritto, ove non sussistano motivi ostativi, dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, sentito il Responsabile dell’Unità Operativa interessata. 3. Lo specialista chiamato per consulto non fa parte dell'équipe e pertanto non partecipa alla ripartizione dell’onorario correlato alla prestazione principale. Regolamento Aziendale LP Asolo 13 Azienda Ulss. n. 8 - 4. La prestazione del consulto comporta una spesa aggiuntiva, rispetto a quella relativa all’onorario della prestazione principale, che è posta ad esclusivo carico del paziente stesso. ART. 21 - DIMISSIONI 1. Il responsabile dell’équipe di libera professione ha la responsabilità delle dimissioni del paziente ricoverato e dei relativi procedimenti e deve darne comunicazione agli uffici competenti. 2. L'Azienda rilascerà fattura per l'intero importo, una volta riscosso. 3. Il ricoverato che, di sua iniziativa o per il tramite di uno dei soggetti aventi titolo, esca contro il parere del sanitario prescelto perderà la cauzione versata e sarà comunque tenuto a pagare il costo preventivato all'atto del ricovero, fatto salvo ogni ulteriore onere aggiuntivo. Sez.II - LP amb. SEZIONE II - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE O DI LABORATORIO.ART. 22 – CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONA LE IN REGIME AMBULATORIALE E DI DIAGNOSTIC A STRUMENTALE O DI LABORATORIO.1. L’attività libero professionale in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 662/1996 e dell’ allegato n. 9 dei CC.NN.LL.LL. 8.6.2000, esclusivamente: a) nei locali individuati dall’Azienda ai sensi dell'art. 7 di norma dalle ore 14.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei sabato. b) di norma in presenza di volumi d’attività/tempi d'attesa per tutte le prestazioni rese dall'U.0. di appartenenza in linea con quelli concordati annualmente in sede di definizione degli obiettivi di budget con il singolo responsabile di Unità Operativa e tenuto conto di tutti gli elementi anche non governabili che li determinano, secondo quanto disposto dall'art. 15 quinquies, comma 3 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. ART. 23 – DEROGA ALLE FASCE ORARIE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE O DI LABORATORIO.1. Nelle Unità Operative ove per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione di orari differenziati per l'attività libero professionale in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio, si procederà in analogia a quanto previsto per l'attività libero professionale in costanza di ricovero, quantificando il debito orario da restituire parametrato su un “tempo medio aziendale”. 2. La quantificazione verrà operata dal Responsabile della Struttura Tecnico Funzionale interessata (Ospedale, Dipartimento di Prevenzione, Distretti) coadiuvato dall’U.LPI e del responsabile dell’U.O interessata 3. Qualora il “tempo medio” per determinate prestazioni sia già stabilito in documenti ufficiali di autorità sopraordinate (Ministero della Salute, Regione, ecc.) o in documenti ufficiali predisposti dall’Azienda per altre finalità, si assume il medesimo parametro per determinare il tempo di esecuzione delle prestazioni in libera professione intramuraria.. 4. Il personale interessato è tenuto a recuperare l’eventuale debito orario derivante dalla determinazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni libero professionali secondo il criterio del “tempo medio aziendale”, entro tre mesi successivi a quello di riferimento. Regolamento Aziendale LP Asolo 14 Azienda Ulss. n. 8 - ART. 24 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E DI RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI INTRAMURARIE IN REGIME AMBULATORIALE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE O DI LABORATORIO. 1. Le tariffe delle prestazioni di libera professione in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio vengono determinate e ripartite tra i vari soggetti interessati secondo gli schemi sotto indicati. 1 - Visita senza personale di supporto a) Onorario medico b) % di ricarichi su onorario medico b.1 5,60% Rimborso forfetario costi generali b.2 4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente b.3 2,25% Fondo pers coll SS.GG netto oneri Ente b.4 3,75% Fondo pers coll UU.OO netto oneri Ente Fondo integrativo personale supporto , con retribuzione b.5 1,90% adeguata all’impegno professionale richiesto c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) 2 - Visita con personale di supporto a) Onorario medico b) % di ricarichi su onorario medico b.1 5,60% Rimborso forfetario costi generali b.2 4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente b.3 2,25% Fondo pers coll SS.GG netto oneri Ente b.4 3,75% Fondo pers coll UU.OO netto oneri Ente Fondo integrativo personale supporto , (voce “d”) con b.5 2,50% retribuzione adeguata all’impegno professionale richiesto c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) d) Costo personale di supporto valorizzazione del tempo impiegato dal personale in base alle tariffe orarie di cui all'art. 45 del presente regolamento e) Imposte e oneri azienda correlati su d) 3 - Visita con piccolo intervento e/o attività stumemtale senza personale di supporto in servizi diversi da quelli delle successive tariffe punti 4 e 5 a) Onorario medico b) % di ricarichi su onorario medico b.1 5,60% Rimborso forfetario costi generali b.2 4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente b.3 2,25% Fondo pers coll SS.GG netto oneri Ente b.4 7,50% Fondo pers coll UU.OO netto oneri Ente Fondo integrativo personale supporto , con retribuzione b.5 2,50% adeguata all’impegno professionale richiesto c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) d) Recupero costi di produzione specifici d.1 Costo materiali di consumo impiegati d.2 Costo manutenzione, ammortamento e leasing delle attrezzature utilizzate Regolamento Aziendale LP Asolo 15 Azienda Ulss. n. 8 - 4 - Visita con piccolo intervento con personale di supporto e attività strumentale a bassa tecnologia (istologia) anche svolta in equipe a) Onorario medico b) % di ricarichi su onorario medico b.1 5,60% Rimborso forfetario costi generali b.2 4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente b.3 2,25% Fondo pers coll SS.GG netto oneri Ente b.4 7,50% Fondo pers coll UU.OO netto oneri Ente solo per le attività non svolte in forma d'equipe Fondo integrativo personale supporto , (voce “d”) con b.5 4,00% retribuzione adeguata all’impegno professionale richiesto c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) d) Costo personale di supporto valorizzazione del tempo impiegato dal personale in base alle tariffe orarie di cui all'art. 45 del presente regolamento e) Imposte e oneri azienda correlati su d) f) Recupero costi di produzione specifici f.1 Costo materiali di consumo impiegati f.2 Costo manutenzione, ammortamento e leasing delle attrezzature utilizzate 5 - Attività strumentale individuale e in equipe nei servizi ad alta tecnologia (radiologia, laboratorio, medicina nucleare) a) Onorario medico dell'equipe b) % di ricarichi su onorario medico b.1 5,60% Rimborso forfetario costi generali b.2 4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente b.3 0,0% Fondo sviluppo attività istituzionale b.4 2,25% Fondo pers coll SS.GG netto oneri Ente Fondo integrativo personale supporto , (voce “d”) con b.5 8,00% retribuzione adeguata all’impegno professionale richiesto c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) Costo personale di supporto ( tutto il personale che partecipa all'attività d'equipe d) indipendentemente dalla qualifica) valorizzazione del tempo impiegato dal personale in base alle tariffe orarie di cui all'art. 45 del presente regolamento e) Imposte e oneri azienda correlati su d) f) Recupero costi di produzione specifici f.1 Costo materiali di consumo impiegati f.2 Costi per manutenzione, ammortamento e leasing delle attrezzature utilizzate f.3 Quota costi indiretti del C.d.R. 2. L'individuazione della tipologia entro cui catalogare nuove prestazioni sarà effettuata dal responsabile dell’UO. ASALP su proposta del Responsabile della Struttura Tecnico Funzionale competente. 3. La congruenza della suddetta catalogazione e delle relative quote sarà effettuata mediante la metodologia propria della contabilità analitica. 4. Viene istituito a titolo sperimentale, con le quote dei punti b.6 un fondo per lo sviluppo della libera professione la cui destinazione è concordata preventivamente tra Azienda e OO.SS, con Regolamento Aziendale LP Asolo 16 Azienda Ulss. n. 8 - verifica a fine 2004 e apposita intesa sul programma di lavoro nell’ambito dell’osservatorio previsto dall’art. 47 del presente regolamento. 5. Le quote riservate al personale di supporto sono fissate nei limiti degli importi orari di cui all'art. 45 del presente Regolamento e verranno distribuita secondo le indicazioni del professionista, a fronte della resa di orario aggiuntivo da parte dello stesso personale. 6. Le quote riservate al personale collaborante dei SS.GG. e delle UU.OO. interessate verranno distribuite con le modalità di cui all'art. 46 del presente Regolamento e comporteranno la resa di orario aggiuntivo calcolato sulle quote corrisposte secondo i valori orari indicati nell’ALLEGATO n. 3 al presente Regolamento. ART. 25 - SERVIZI ESCLUSI.1. Non può in alcun caso essere assoggettata a regime libero professionale l'attività ambulatoriale e di diagnostica strumentale su richiesta urgente e in ogni caso svolta da personale in turno di guardia attiva. ART. 26 – PRENOTAZIONI.1. Le prenotazioni saranno effettuate dall'utente direttamente al Centro Unico di Prenotazioni, secondo apposite modalità che garantiscano una tutela dell’esercizo della libera professione da parte dei medici. ART. 27 - ULTERIORI PRESTAZIONI 1. Qualora in seguito all’effettuazione di una prestazione libero-professionale in regime ambulatoriale e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio si verifichi la necessità di ulteriori prestazioni ambulatoriali e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio, queste verranno erogate in regime ordinario e senza ulteriore aggravio di spesa per l'utente, previa impegnativa del medico di medicina generale dell’assistito. 2. E' comunque facoltà dell’assistito optare, anche per le ulteriori prestazioni, per il regime libero professionale, procedendo a scegliere i sanitari e/o l’équipe che dovrà eseguire la prestazione stessa; in tal caso si prescinde dall’impegnativa del medico di base dell’assistito, risultando sufficiente un’apposita prescrizione del professionista che ha effettuato la prima prestazione in regime libero-professionale. 3. Qualora l'utente non sia in grado di esercitare l'opzione, la stessa potrà essere effettuata dal coniuge o in mancanza dagli ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado. 4. Sono escluse in ogni caso dall'opzione le prestazioni di cui all'art. 14 e 25 del presente Regolamento. ART. 28 - PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI RESE AL DOMICILIO DELL'ASSISTITO.1. Al Dirigente Sanitario a rapporto esclusivo è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale al domicilio dell'assistito, fuori dell'orario di servizio, nelle seguenti ipotesi: a) quando ciò sia reso necessario dalla particolare natura della prestazione in rapporto alle condizioni cliniche dell’utente di non autosufficienza; b) quando la prestazione abbia per sua natura carattere occasionale e straordinario. 2. Le tariffe per le prestazioni libero-professionali a domicilio si determinano, in relazione alle diverse tipologie, secondo gli schemi di cui all’art. 24 del presente regolamento Sez.III – LP spazi esterni SEZIONE III: ATTIVITA’ L.P.I.M. PRESSO SPAZI SOSTITUTIVI ESTERNI ALL’AZIENDA.Regolamento Aziendale LP Asolo 17 Azienda Ulss. n. 8 - ART. 29 – STRUTTURE PRIVATE NON ACCREDITATE.1. Nel caso in cui l’Azienda non sia in grado di assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale ai propri dirigenti sanitari all’interno delle strutture aziendali per le seguenti cause: - carenza di idonee strutture o spazi, - mancanza di specifiche tecnologie, - mancanza di adeguato personale di supporto, - altre cause eccezionali che devono essere adeguatamente motivate, 2. la stessa Azienda reperisce temporaneamente gli spazi necessari all’esterno, presso strutture private non accreditate, fino alla realizzazione di proprie strutture e/o all’eliminazione delle cause ostative sopracitate. 3. I rapporti tra l’Azienda e la struttura privata che mette a disposizione gli spazi sostitutivi è disciplinata da apposita convenzione. 4. La convenzione deve contenere le seguenti indicazioni: - ubicazione e denominazione della struttura, - oggetto dell'attività; - calendario dei giorni di presenza e orario di svolgimento dell’attività libero-professionale; - determinazione delle tariffe praticate al pubblico; - determinazione del corrispettivo spettante alla struttura privata per i servizi resi (comprensivo dei compensi per il personale di supporto); - modalità di rendicontazione da parte della struttura privata convenzionata delle prestazioni libero-professionali effettuate; - modalità di riscossione delle somme dovute dagli utenti; - modalità di fatturazione tra Azienda e struttura privata - durata della convenzione. ART. 30 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA L.P.I.M. PRESSO SPAZI SOSTITUTIVI.1. I dirigenti sanitari dell’Azienda che afferiscono alla struttura privata devono attenersi ai regolamenti interni, alle modalità operative e alle prassi in vigore presso la stessa struttura. 2. La struttura privata garantisce il personale di supporto necessario all’esercizio della libera professione da parte del dirigente sanitario dell’Azienda. 3. La prenotazione delle prestazioni avviene tramite gli appositi uffici dell’Azienda; in casi particolare adeguatamente motivati l’Azienda può autorizzare che la prenotazione venga effettuata direttamente presso la struttura privata. 4. La Struttura privata convenzionata riscuote dal cliente le tariffe delle prestazioni libero professionali effettuate dal dirigente sanitario dell’Azienda per conto dell’Azienda stessa che, a tal fine, fornisce apposito bollettario. 5. Nei termini e con le modalità prestabilite nella convenzione la struttura privata convenzionata provvede: a) alla rendicontazione dell’attività svolta dai dirigenti sanitari su modulari predisposti dall’Azienda; b) al versamento all’Azienda dell’intero importo incassato su conto corrente di tesoreria indicato dall’Azienda stessa, c) all’emissione a carico dell’Azienda di regolare fattura ai fini fiscali per il corrispettivo dei servizi resi. 6. L’attività libero-professionale disciplinata dal presente articolo deve essere esercitata al di fuori dell’orario di servizio. Regolamento Aziendale LP Asolo 18 Azienda Ulss. n. 8 - 7. La tariffa al pubblico viene determinata come segue: 1 - Prestazioni in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale a) Onorario medico del professionista o dell'equipe b) % di ricarichi su onorario medico b.1 5,60% Rimborso forfetario costi generali b.2 4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente b.3 0,50% Fondo pers coll. SS.GG netto oneri Ente Fondo integrativo personale supporto , con retribuzione b.4 0,40% adeguata all’impegno professionale richiesto c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) d) corrispettivo richiesto dalla struttura privata 2 - Prestazioni in regime di ricovero a) Onorario medico del professionista o dell'equipe b) % di ricarichi su onorario medico b.1 5,60% Rimborso forfetario costi generali b.2 4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente b.3 0,50% Fondo pers coll. SS.GG netto oneri Ente Fondo integrativo personale supporto con retribuzione adeguata b.4 0,40% all’impegno professionale richiesto c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) d) corrispettivo richiesto dalla struttura privata e) 30% sul valore della tariffa del DRG relativa al corrispondente tipo di ricovero ART. 31 –STUDI PRIVATI1. L'esercizio dell'attività libero professionale presso lo studio privato del dirigente sanitario è ammesso per l’attività libero professionale individuale in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale in via transitoria e straordinaria, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda. 2. L’utilizzo del proprio studio professionale da parte del dirigente sanitario a rapporto esclusivo è autorizzato dall'Azienda in presenza dei seguenti presupposti: a) specifica richiesta del dirigente sanitario interessato; b) carenza, all'interno dell'azienda, di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali in regime ambulatoriale; c) esercizio fino alla data del 31.07.2006 ed eventuali ulteriori proroghe di legge; d) esercizio in un’unica sede nell’ambito del territorio della Regione 3. Qualora il dirigente sanitario interessato svolga attività da almeno un biennio e tenuto conto della specifica attività svolta, della frequenza degli accessi e degli investimenti che il dirigente interessato ha sostenuto per l’attivazione delle singole sedi, il Direttore Generale può autorizzare l’esercizio in unica sede ubicata al di fuori della Regione Veneto oppure in più sedi all’interno del territorio regionale. 4. Nel caso di richiesta di nuova apertura di uno studio privato ubicato in altra Regione da parte del dirigente sanitario, il Direttore Generale può concedere l’autorizzazione previo nulla osta della Regione Veneto in accordo con la Regione interessata. ART. 32 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ L.P.I.M PRESSO STUDI PRIVATI.1. E’ esclusa la messa disposizione di personale di supporto da parte dell’Azienda. Regolamento Aziendale LP Asolo 19 Azienda Ulss. n. 8 - 2. La prenotazione delle prestazioni avviene tramite gli appositi uffici dell’Azienda; in casi particolari adeguatamente motivati l’Azienda può autorizzare che la prenotazione venga effettuata direttamente presso lo studio privato del dirigente sanitario interessato. 3. Le tariffe delle prestazioni libero professionali effettuate sono riscosse direttamente dal dirigente sanitario interessato in nome dell’Azienda e per conto dell’Azienda stessa che, a tal fine, gli fornisce apposito bollettario. 4. Nei termini e con le modalità prestabilite nella convenzione di cui all’art. 31 il dirigente sanitario provvede: a) alla rendicontazione dell’attività svolta su modulari predisposti dall’Azienda; b) al versamento all’Azienda dell’intero importo incassato sul conto corrente di tesoreria indicato dall’Azienda stessa nei termini e con le modalità stabilite nella convenzione 5. L’attività libero-professionale disciplinata dal presente articolo deve essere esercitata al di fuori dell’orario di servizio. 6. La tariffa al pubblico viene determinata con le stesse modalità previste dal successivo art. 34 del presente regolamento 7. Anche per l'attività di cui al presente capo valgono i limiti di cui all'art 10. TIT. III TITOLO TERZO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PRESSO STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA DEL SSN O DI ALTRA STRUTTURA NON ACCREDITATA ART. 33 – ATTIVITA’ L.P.I.M. PRESSO STRUTTURE DI ALTRE AZIENDE DEL S.S.N. O ALTRE STRUTTURE SANITARIE NON ACCREDITATE.1. Il dirigente sanitario può essere autorizzato ad esercitare l'attività libero professionale intramuraria presso strutture di altre Aziende del S.S.N. o altre strutture sanitarie non accreditate per l’effettuazione di prestazioni richieste a pagamento da singoli utenti. 2. Tale attività può essere esercitata individualmente o in équipe, sia in regime di ricovero sia in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio. 3. I rapporti tra l’Azienda Ulss 8 e le altre aziende del SSN nonché le strutture sanitarie non accreditate sono regolati da apposita convenzione, in seguito a espressa richiesta delle strutture citate. ART. 34 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ L.P.I.M. PRESSO STRUTTURE DI ALTRE AZIENDE DEL SSN O ALTRE STRUTTURE SANITARIE NON ACCREDITATE. 1. La prenotazione delle prestazioni avviene tramite gli uffici della struttura sanitaria. 2. Le tariffe delle prestazioni libero professionali effettuate sono riscosse direttamente dalla struttura sanitaria. 3. Nei termini e con le modalità prestabilite nella convenzione la struttura sanitaria provvede: a) alla rendicontazione dell’attività svolta dai dirigenti sanitari su modulari predisposti dall’Azienda, b) al versamento dell’intero importo incassato su conto corrente di tesoreria indicato dall’Azienda Ulss dopo avere detratto le quote spettanti alla struttura sanitaria stessa. c) L’attività libero-professionale disciplinata dal presente articolo deve essere esercitata al di fuori dell’orario di servizio. Regolamento Aziendale LP Asolo 20 Azienda Ulss. n. 8 - 4. Tale attività ha carattere occasionale, deve essere preventivamente autorizzata di volta in volta dall’Azienda per periodi non superiori a 1 anno; in sede di approvazione della singola convenzione sarà fissato il numero massimo di accessi effettuabili nell’anno; possono essere autorizzate al massimo due convenzioni per professionista. 5. La tariffa al pubblico viene determinata come segue: 1 - Prestazioni in regime di ricovero a) Onorario medico indicato dal professionista o dall'equipe b) % di ricarichi su onorario medico b.1 7,50% Rimborso forfetario costi generali b.2 4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) (8,89%) d) Corrispettivo richiesto dalla struttura convenzionata 2 - Prestazioni in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale a) Onorario medico del professionista o dell'equipe b) % di ricarichi su onorario medico b.1 7,50% Rimborso forfetario costi generali b.2 4,61% Fondo perequazione netto oneri Ente c) Imposte e oneri azienda correlati su a) e b) (8,89%) d) Corrispettivo richiesto dalla struttura convenzionata 6. Una volta determinate le componenti di cui ai punti a), b) e c) la struttura convenzionata è tenuta a comunicare all’Azienda Ulss 8 la tariffa applicata al pubblico con particolare riferimento ai valori del punto d). 7. La struttura privata deve garantire la copertura assicurativa per RCT per l’attività svolta presso la struttura stessa. ART. 35 - CONSULENZE 1. La consulenza prestata all’interno dell’Azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali costituisce obbligo di servizio per i dirigenti sanitari. 2. La consulenza prestata al di fuori dell’Azienda costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento e può essere prestata: a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie, c) presso istituzioni socio-sanitarie private senza scopo di lucro. 3. L’attività di consulenza può essere resa dal dirigente sanitario: a) all’interno dell’orario di servizio; b) al di fuori dell’orario di servizio. 4. L’attività di consulenza effettuata all’interno dell’orario di servizio è resa per conto dell’Azienda e rientra tra i compiti istituzionali del dirigente. 5. Pertanto, nel caso in cui non possa essere effettuata da dirigenti a rapporto esclusivo e l'Azienda lo ritenga opportuno, potrà essere richiesta anche ai dirigenti sanitari a rapporto non esclusivo, sempre all’interno dell’orario di servizio e senza alcun diritto a compenso aggiuntivo, fatto salvo il diritto al trattamento di missione ove spettante. 6. L’attività di consulenza effettuata al di fuori dell’orario di servizio è considerata attività libero professionale intramuraria. 7. I rapporti tra l’Azienda Ulss 8 e l’azienda sanitaria o ente del comparto, l’istituzione pubblica non sanitaria o l’istituzione privata senza scopo di lucro sono regolati da apposita convenzione. Regolamento Aziendale LP Asolo 21 Azienda Ulss. n. 8 - 8. Ove l'accordo intercorra con un’istituzione pubblica non sanitaria, dovranno altresì essere indicate motivazioni e finalità della consulenza, allo scopo di accertare la compatibilità con i fini istituzionali dell’Azienda Ulss 8. 9. L’attività di consulenza ha carattere occasionale e non può configurare un rapporto di lavoro subordinato. 10. L’ente o istituzione interessata deve versare il corrispettivo pattuito direttamente all’Azienda Ulss8. 11. Sull'ammontare complessivo detratti: i costi generali aziendali ( punti b1 del 1° comma art. 24), gli eventuali oneri fiscali e contributivi a carico dell’Azienda, nonchè le quote per l’eventuale utilizzo di personale di supporto, l'Amministrazione provvede ad attribuirne il 95% al dirigente sanitario interessato nei termini e con le modalità indicate nel presente Regolamento. 12. La quota rimanente del 5, al netto dei correlati oneri aziendali, viene destinata: per il 50% ad alimentare il fondo per il personale collaborante dei SS.GG, e per il 50% ad alimentare il “Fondo integrativo per il personale di supporto”. ART. 36 - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN REGIME DI CONVENZIONE.1. Qualora la prestazione di consulenza comporti un'interruzione dei turni di servizio, la stessa consulenza non potrà essere superiore alle 18 ore settimanali calcolate su media mensile, comprensive anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio. 2. In ogni caso la durata dell'accesso dovrà essere compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro del dirigente interessato. 3. Anche per le attività di cui al presente capo valgono i limiti indicati all'art. 9. ART. 37 - CONSULTI 1. I consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente sanitario a rapporto esclusivo nell'ambito della disciplina di appartenenza, esclusivamente fuori dell'orario di lavoro, su richiesta del singolo utente o del medico curante per conto dell'utente presso strutture di altre aziende sanitarie. 2. La richiesta del consulto, completa dell'indicazione del dirigente sanitario richiesto, del/i giorno/i e dell'orario in cui deve essere reso, deve pervenire al Responsabile della Struttura Tecnico Funzionale interessata (Ospedale, Dipartimento di Prevenzione, Distretto Socio-Sanitario), che, sentito il Responsabile dell'U.O. di appartenenza e verificata la compatibilità con l'attività di servizio, autorizza per iscritto il dirigente sanitario ad effettuare il consulto. 3. Qualora l'urgenza del consulto non consenta il rispetto delle modalità autorizzative sopra descritte, il dirigente richiesto dovrà segnalare, subito dopo l'effettuazione del consulto, al Responsabile della Struttura Tecnico Funzionale di appartenenza, tutti gli elementi del caso (nome dell'utente, modalità con cui è pervenuta la richiesta del consulto, luogo, giorno ed ora in cui è stato reso) unitamente alle motivazioni che non hanno consentito il rispetto del procedimento ordinario. 4. Ove il consulto debba essere reso in orario coincidente con quello di lavoro, il dirigente dovrà in ogni caso acquisire preventivamente l'assenso del Responsabile dell'U.0. di appartenenza. 5. Egli è, altresì, tenuto al recupero del tempo durante il quale si assenta dal servizio. 6. L'onorario del consulto, fissato dall'Azienda d'intesa con il dirigente interessato, sarà attribuito al dirigente nella misura e con le modalità previste dall'art. 35 del presente Regolamento in materia di “Consulenze”. TIT. IV – LP richiesta da terzi Regolamento Aziendale LP Asolo 22 Azienda Ulss. n. 8 - TITOLO QUARTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE RICHIESTA DA TERZI ALL'AZIENDA ART. 38 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE RICHIESTA DA TERZI ALL’AZIENDA.1. Rientra nell’autonomia imprenditoriale dell’Azienda Ulss 8 la possibilità di effettuare attività professionali a pagamento a favore di soggetti terzi: utenti singoli o associati, aziende o enti, erogando tali prestazioni come attività istituzionale con conseguente obbligo di servizio del personale interessato. 2. Nel caso non risultino margini di disponibilità nell’ambito dell’attività istituzionale, l’Azienda può optare per due soluzioni alternative: a) considerare tali attività come attività libero professionali, b) considerare tali attività come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate. 3. L’esercizio di tali attività si può svolgere in forma di attività libero professionale alle seguenti condizioni: a) la richiesta o, perlomeno, l’intesa del personale interessato; b) la predisposizione di programmi che garantiscano in linea di principio la fungibilità e la rotazione del personale; c) l’effettuazione delle prestazioni al di fuori dell’orario di servizio. 4. Tale attività può essere esercitata individualmente o in équipe, sia in regime di ricovero sia in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio, e vi si applica la disciplina prevista per le rispettive prestazioni nel presente Regolamento. 5. La determinazione delle tariffe è rimessa alla valutazione dell’Azienda, sentiti i dirigenti sanitari interessati, poiché non si tratta di prestazioni erogate nell’ambito del SSN ma nell’esercizio di un’attività imprenditoriale. 6. Le tariffe devono essere comunque remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda. 7. Per la ripartizione dei proventi si applicano le disposizioni relative all’attività libero professionale all’interno delle strutture dell’Azienda sia in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratorio sia in costanza di ricovero. TIT. V TITOLO QUINTO ATTIVITA’ ASSIMILATA ART. 39 – LIBERA PROFESSIONE D’AZIENDA.1. E' da considerare assimilata all'attività libero professionale intramuraria, l'attività professionale svolta dai dirigenti su richiesta dell'Amministrazione ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di ridurre le liste di attesa prioritariamente per l’acquisizione di prestazioni le cui attese risultano critiche, o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza d'organico. 2. Il ricorso a tale tipologia di attività deve avvenire in via eccezionale e temporanea così come previsto dall'art. 55, comma 2 dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza 8.6.2000. 3. La libera professione d’Azienda deve essere effettuata al di fuori dell’orario di servizio o con resa di orario aggiuntivo, secondo le modalità indicate agli artt. 22 e 23 del presente Regolamento ART. 40 – PRESUPPOSTI.Regolamento Aziendale LP Asolo 23 Azienda Ulss. n. 8 - 1. E’ preliminare all’attivazione dell’istituto, la determinazione, in sede di negoziazione annuale di budget, dei volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate ed ai relativi tempi di attesa. 2. La libera professione d’azienda è approvata con provvedimento formale del Direttore Generale. 3. Nel provvedimento devono essere illustrate le circostanze ed i motivi che rendono necessaria l’attivazione dell’istituto: a) l’esigenza di ridurre le liste d’attesa oppure l’esigenza di acquisire prestazioni aggiuntive dal proprio personale soprattutto in presenza di carenze di organico; b) l’impossibilità di far fronte alle esigenze sopracitate attraverso i volumi di attività istituzionale concordati in sede di budget; 4. nell’ipotesi che l’istituto sia finalizzato alla riduzione delle liste d’attesa: a) l’illustrazione delle iniziative che l’Azienda ha posto in essere per la riduzione della domanda impropria di prestazioni; b) la dimostrazione della convenienza a ricorrere all’istituto in parola rispetto ad altre soluzioni alternative (o dell’impossibilità a ricorrervi): ricorso a consulenti esterni, convenzioni con strutture private accreditate, ecc.; 5. nell’ipotesi che l’istituto sia finalizzato all’acquisizione di prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenze d’organico: a) l’impossibilità di coprire tali carenze (per eventuali blocchi delle assunzioni, difficoltà di reperire risorse professionali , ritardi nell’espletamento delle procedure di reclutamento, ecc.); b) la dimostrazione della convenienza a ricorrere all’istituto in parola rispetto ad altre soluzioni alternative (o dell’impossibilità a ricorrervi): ricorso a consulenti esterni, convenzioni con strutture private accreditate, ecc.; c) la dimostrazione che i costi a carico dell’Azienda non superano quanto già inserito nel bilancio economico preventivo per il personale approvato dalla Regione; d) la riduzione delle spese per eventuali consulenze svolte in regime di convenzione da dirigenti di altre aziende sanitarie o enti in misura non inferiore a quella sostenuta per l’acquisto delle prestazioni stesse. ART. 41 – TARIFFE.1. I dirigenti sanitari che effettuano l’attività libero professionale d’azienda vengono retribuiti sulla base di una tariffa per prestazione effettuata. 2. In casi eccezionali motivati, l’Azienda può utilizzare il criterio della tariffa oraria. 3. Le tariffe vengono determinate dall'Amministrazione, in accordo con i dirigenti sanitari interessati. 4. Laddove l’attivazione della l.p. d’azienda sia motivata dalla carenza di organico in alcune specialità, i costi a carico dell'Azienda non dovranno superare quanto già inserito nel bilancio economico di previsione per il personale ed approvato dalla Regione in sede di visto di congruità. 5. Per la determinazione delle tariffe relative alle prestazioni ambulatoriali a) si applicano eventuali tariffe concordate a livello regionale per specifiche prestazioni effettuate in regime di libera professione d’azienda; b) si applicano le tariffe individuate dal Nomenclatore Tariffario Regionale, dalle quali vengono detratti i costi emergenti sostenuti dall’Azienda, anche in via forfettaria per gruppi omogenei di prestazioni. c) qualora i criteri precedenti non risultino applicabili, si deve tenere conto: • della retribuzione oraria per lavoro straordinario corrisposta al personale dipendente della stessa qualifica; • delle tariffe corrispondenti al compenso orario corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati; Regolamento Aziendale LP Asolo 24 Azienda Ulss. n. 8 - • delle somme introitate a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino (c.d. tickets) per la medesima prestazione. d) In ogni caso le tariffe corrisposte ai dirigenti sanitari che effettuano la libera professione d’Azienda non possono essere superiori alla tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale corrispondente alla prestazione erogata al netto dei costi a carico dell’Azienda e della remunerazione dell’eventuale personale di supporto utilizzato. 6. Per la determinazione delle tariffe relative alle prestazioni in regime di ricovero: a) si applicano eventuali tariffe concordate a livello regionale per specifiche prestazioni effettuate in regime di libera professione d’Azienda; b) si applicano i DRG individuati dal Nomenclatore Tariffario Regionale, dai quali vengono detratti i costi emergenti sostenuti dall’Azienda, anche in via forfettaria per gruppi omogenei di prestazioni, c) qualora i criteri precedenti non risultino applicabili, si deve tenere contodella retribuzione oraria per lavoro straordinario corrisposta al personale dipendente della stessa qualifica. d) In ogni caso le tariffe corrisposte ai dirigenti sanitari che effettuano la libera professione d’azienda non possono essere superiori al DRG corrispondente alla prestazione erogata al netto dei costi a carico dell’Azienda e della remunerazione dell’eventuale personale di supporto utilizzato. TIT. VI TITOLO SESTO ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE ART. 42 - ATTIVITA' L.P. DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE..1. Ai dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione è consentito l’esercizio della libera professione intramuraria purché lo svolgimento delle prestazioni rese in regime libero professionale non sia incompatibile con le funzioni istituzionali esercitate. 2. In particolare le prestazioni libero professionali non possono essere erogate ai soggetti pubblici e privati nei confronti dei quali i dirigenti sanitari svolgono funzioni di vigilanza, controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria. Per ciascun Dirigente l'incompatibilità viene accertata individualmente dal Direttore Generale dell'azienda o ente di appartenenza, correlando l'attività oggetto di libera professione con i compiti d'istituto del richiedente ed individuando gli estremi del diniego in termini concreti e non potenziali sulla base dell'effettivo pregiudizio che ne deriva a causa del manifestarsi nella stessa persona, in modo continuativo e non incidentale, del ruolo di controllore e controllato. 3. L’attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria operante nei servizi del Dipartimento di Prevenzione, per la sua particolarità, può assumere sia la tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell’utente, sia di prestazioni richieste da parte dell’azienda, ad integrazione delle attività istituzionali secondo l’art. 2, comma 5 del D.P.C.M. 27 marzo 2000. In ambedue le tipologie può essere resa sia in forma individuale che in forma d’equipe anche con il supporto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico, e amministrativo del comparto. 4. In virtù delle sue caratteristiche peculiari, la libera professione intramuraria dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione può essere prestata sia all’interno delle strutture dell’Azienda Ulss sia all’esterno presso terzi richiedenti. (ad esempio, presso allevamenti di animali da reddito o animali d'affezione per quanto concerne l'assistenza zooiatrica da parte dei medici veterinari, o presso le fabbriche per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 per la tutela della Regolamento Aziendale LP Asolo 25 Azienda Ulss. n. 8 - salute dei lavoratori da parte dei medici competenti, ovvero presso le scuole guida ai fini della certificazione dell'idoneità alla guida da parte dei medici certificatori) con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, purchè lo svolgimento di tali prestazioni individuali non sia incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e garantendo di norma l'equa partecipazione dei componenti delle équipes interessate. Le suddette tipologie non devono comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni, a parità di complessità, superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, né un volume orario di attività superiore a quello assicurato per lo svolgimento dei compiti istituzionali 5. Quando l’attività sia svolta a favore di enti o aziende pubblici o privati, i rapporti tra l’Azienda ed i soggetti terzi sono disciplinati con apposita convenzione. 6. Per quanto riguarda l’autorizzazione all’espletamento dell’attività libero professionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza si applica l’art. 9 del presente regolamento 7. All’attività libero professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione si applica la disciplina contenuta nel presente Regolamento. 8. Per la determinazione delle tariffe e per la ripartizione dei proventi si applicano le disposizioni relative all’attività libero professionale all’interno delle strutture dell’Azienda in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale o di laboratoriodi tranne che per le visite senza personale di supporto alle quali non si applica il ricarico di cui al punto b4 (fondo personale collaborante) previsto all’art. 24 del presente regolamento;. 9. Le tariffe devono essere comunque remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda. ART. 43 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A FAVORE DELL’AZIENDA DEL PERSONALE TECNICO ED INFERMIERISTICO.1. In caso di accertata impossibilità a coprire i posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, l’Azienda può remunerare il personale delle precitate qualifiche in servizio per prestazioni aggiuntive rese al di fuori dell’impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza. 2. Tali prestazioni si considerano rese in regime libero professionale e sono assimilate al lavoro subordinato ai soli fini fiscali e contributivi. 3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive i dipendenti delle qualifiche interessate in possesso dei seguenti requisiti: a) avere maturato un’anzianità di servizio di almeno sei mesi; b) essere esenti da limitazioni, anche parziali, alle mansioni connesse alla qualifica come certificate dal medico competente; c) non beneficiare, nel periodo in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino a qualsiasi titolo la riduzione dell’orario di servizio (comprese le assenze per malattia). 4. Per l’acquisizione di prestazioni lavorative da parte del personale sopra menzionato devono ricorrere le seguenti condizioni: a) previa autorizzazione della Regione; b) rispetto del vincolo finanziario corrispondente alle risorse connesse alle vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all’art. 39, commi 19 e 20bis della Legge n. 449/1997; c) adesione volontaria dei dipendenti interessati; d) attivazione con formale provvedimento del Direttore Generale. 5. L’azienda può acquisire prestazioni aggiuntive a titolo di libera professione dal personale tecnico ed infermieristico ai sensi della D.G.R.V n. 2445/2002. Regolamento Aziendale LP Asolo 26 Azienda Ulss. n. 8 - 6. Le tariffe e i tetti massimi individuali vengono determinati dall’Amministrazione previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata e della rappresentanze sindacali unitarie aziendali. 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo quinto del presente Regolamento. TIT. VII TITOLO SETTIMO MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI TRA LE DIVERSE CATEGORIE DI PERSONALE DELL’AZIENDA ART. 44 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA AL SINGOLO MEDICO O ALL’EQUIPE MEDICA. 1. L'Amministrazione corrisponderà la quota dovuta ai dirigenti interessati, con gli stipendi del secondo mese successivo a quello in cui a) è stata introitata la relativa tariffa libero professionale; b) è stata effettuata la prestazione nel caso di libera professione d’azienda; 2. A tal fine il responsabile dell’U.O. interessata dovrà inviare al’U.LPI entro il giorno 10 del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, apposita comunicazione attestante i criteri di ripartizione ed il personale avente diritto all’erogazione dei compensi in esame. 3. I compensi derivanti dall’attività libero-professionale presso strutture private convenzionate verranno corrisposti nel secondo mese successivo a quello di effettuazione della prestazione qualora le somme relative pervengano all’Amministrazione entro il 20 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione. 4. I compensi derivanti dall’attività di certificazione Inail riscossi entro il giorno 20 di ciascun trimestre verranno erogati con gli stipendi del mese successivo. 5. Il dirigente sanitario ha facoltà di rinunciare in via permanente od occasionale al proprio onorario, destinandolo ad altre finalità dallo stesso indicate, servendosi di apposito modulo. 6. La competenza in materia è attribuita all’UO ASALP in collaborazione con l’US Controllo di Gestione. ART. 45 – MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI AL PERSONALE DI SUPPORTO 1. I compensi orari destinati al personale di supporto sono determinati dall’Amministrazione con le OO.SS. e le R.S.U. aziendali in sede di contrattazione decentrata aziendale per il Comparto. 2. Può essere determinato: a) un valore unico per tutti gli operatori del Comparto partecipanti all’attività l.p.i.m in veste di personale di supporto; b) valori differenziati per i diversi gruppi di operatori del Comparto partecipanti all’attività l.p.i.m. in veste di personale di supporto, tenuto conto di fattori quali: • la categoria di appartenenza, • il profilo professionale di appartenenza, • l’U.O. di appartenenza, • la concreta collocazione lavorativa e le mansioni effettivamente svolte. c) Per l’attività svolta in Libera professione d’azienda possono essere fissati valori diversi in quanto la tariffa di riferimento non può essere superiore al tariffario regionale; tale criterio vale anche per le certificazioni Inail. Regolamento Aziendale LP Asolo 27 Azienda Ulss. n. 8 - 3. Di norma la ripartizione dei proventi al personale di supporto avverrà in parti uguali fra i componenti dell’equipe e con riferimento ai mesi di presenza (non vengono valutate le frazioni inferiori ai 16 giorni ai fini dell’attribuzione dei proventi del mese, ancorchè tali frazioni siano conteggiabili per la determinazione del complessivo debito orario annuale). 4. L'Amministrazione corrisponderà la quota dovuta ai dipendenti interessati, con gli stipendi del secondo mese successivo a quello in cui a) è stata introitata la relativa tariffa libero professionale b) è stata effettuata la prestazione nel caso di libera professione d’azienda 5. A tal fine il responsabile dell’U.O. dovrà inviare all’U.LPI, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, apposita comunicazione attestante il personale avente diritto all’erogazione dei compensi in esame. 6. La competenza in materia è attribuita all’UO. ASALP. ART. 46 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE. RISERVATE AL PERSONALE COLLABORANTE. 1. Le quote relative ai vari fondi riservati al personale collaborante vengono così ripartite: A- Personale del comparto dei SS.GG: A1- in parti uguali fra tutto il personale delle UO. Amministrative e delle direzioni mediche con criteri concordati con le OO.SS; A2- dovrà comportare da parte dei destinatari delle relative somme una resa di orario aggiuntivo calcolato secondo i valori orari indicati nell'ALLEGATO n. 3 al presente Regolamento; B- Personale del comparto delle UU.OO ove viene svolta l’attività LP: B1- in parti uguali fra tutto il personale della singola U.O con criteri concordati con le OO.SS; B2- viene escluso il personale che ha svolto attività di supporto; B3- dovrà comportare da parte dei destinatari delle relative somme una resa di orario aggiuntivo calcolato secondo i valori orari indicati nell' ALLEGATO n. 3 al presente Regolamento; 2. I compensi del presente articolo verranno erogati con cadenza semestrale. TIT. VIII TITOLO OTTAVO NORME FINALI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI Sez.I – norme finali SEZIONE I – NORME FINALI.ART. 47 – OSSERVATORIO.1. Allo scopo di valutare gli effetti della presente disciplina sulla effettiva applicazione (ad es. utilizzo delle apparecchiatura sanitarie) e sulla organizzazione del lavoro viene previsto un osservatorio a livello aziendale composto pariteticamente da rappresentanti dell'Amministrazione e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dell'area medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria non medica e di quelle del personale del comparto (un rappresentante per ciascuna sigla sindacale partecipante al tavolo della trattativa) con i seguenti compiti: Regolamento Aziendale LP Asolo 28 Azienda Ulss. n. 8 - a) controllo e valutazione dei dati relativi all’attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull’organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le equipes, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati tenendo presente le priorità del servizio pubblico e la definizione vincolante degli obiettivi di budget delle singole Unità Operative e degli standard minimi predeterminati.; b) segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria; c) proposta al Direttore Generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi dell’organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento.; d) espressione del parere preventivo al Direttore Generale in merito all’irrogazione di eventuali sanzioni ai dirigenti sanitari e alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione. 2. L’osservatorio viene convocato almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta dell’UO: ASALP. Della sua attività fornisce al Direttore Generale una relazione a cadenza almeno annuale. Tale relazione deve essere trasmessa alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale a cura dello stesso Direttore Generale ART. 48 - VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE.1. La vigilanza e il controllo sull'esercizio della libera professione sono esplicati dall'Azienda, tramite una apposita commissione tecnica di vigilanza costituita dal Responsabile U.O. per la medicina specialistica (per la libera prosessione effettuata dai medici ospedalieri) dal responsabile della Struttura Tecnico Funzionale competente (per la libera professione dei medici dipendenti dal dipartimento di prevenzione e dei distretti), dal direttore dell’UO Attività Specialistica Ambulatoriale e Libera Professione e dal direttore dell’U.O. Bilancio contabilità e finanza o loro delegati; funge da segretario un funzionario dell’U.O ASALP.; 2. La suddetta commissione in particolare: a) provvede alla segnalazione di eventuali irregolarità al Direttore Generale, alla raccolta dei dati e al loro invio a cadenza almeno semestrale all’Osservatorio di cui al precedente art. 47 per l’espletamento dei compiti di sua competenza. b) Può chiedere l’invio di documentazione aggiuntiva o svolgere sopralluoghi, avvalendosi anche della collaborazione dei Responsabili delle Strutture; 3. La compilazione, l’aggiornamento, la conservazione e la registrazione clinica dell’attività LPI, sia per finalità medico-legali ed assicurative avviene con le stesse modalità in uso per l’attività d’istituto della stessa tipologia. 4. L’attività mensile in LPI va documentata in modo oggettivo, possibilmente con strumenti informatici, come segue: a) Se la LPI viene svolta negli spazi aziendali o in quelli sostitutivi, collegati al CUP, i documenti di registrazione sono: − la lista delle prenotazioni prodotta dal CUP e convalidata dal Dirigente in caso di variazioni; − il tabulato dell’orario di lavoro istituzionale; − la documentazione relativa alle riscossioni; − l’elenco del personale dell’equipe, se presente, e del personale di supporto eventualmente utilizzato, compilato dal Dirigente. b) Se la LPI viene svolta nellenelle strutture esterne e negli studi professionali privati, i documenti di registrazione sono: − la lista delle prenotazioni convalidata dal Dirigente; − il tabulato dell’orario di lavoro istituzionale; Regolamento Aziendale LP Asolo 29 Azienda Ulss. n. 8 - − la documentazione riguardante le prestazioni effettuate (generalità del Dirigente, data di effettuazione della prestazione in LPI con orario di inizio e fine, tipo di prestazione effettuata, compensi tariffati da corrispondere al Dirigente); − la documentazione relativa ai versamenti effettuati all’azienda; sul conto corrente di tesoreria 5. La verifica sui volumi orari è estesa a tutte le UU.OO. i cui dirigenti effettuino attività libero professionale intramuraria; per le prestazioni presso strutture private convenzionate la verifica si basa sulla documentazione (dichiarazioni, prospetti orari, elenchi prestazioni, ecc.) presentata dalle stesse strutture mentre per l’attività libero-professionale svolta all’interno delle strutture aziendali, laddove non esercitata in orari differenziati al di fuori dell’orario di servizio, si utilizza il criterio del “tempo medio aziendale” ai sensi degli artt. 12 e 23 del presente Regolamento. 6. La verifica sui volumi di prestazioni può essere effettuata a campione, in rapporto alle situazioni che presentino criticità (con particolare attenzione alle prestazioni che evidenziano tempi d’attesa “oltre soglia”), e riguarda l’intera quantità di prestazioni effettuata dalle UU.OO. interessate in libera professione intramuraria comparandole con il volume di prestazioni contrattate in sede di budget ai sensi del presente Regolamento Il numero delle prestazioni in lpim globalmente inteso (comprea l’attività il LPA art. 39 e segg) non deve essere superiore a quello medio erogato da ciascun dirigente in attività d’istituto nell’U.O. di appartenenza. 7. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche sopra illustrate, sia sul volume orario sia sul volume di prestazioni, si considera globalmente l’intera attività libero professionale prestata dai dirigenti interessati nelle diverse forme elencate all’articolo 2 del presente Regolamento, compresa l’attività libero professionale d’azienda 8. Il controllo che la LPI venga esercitata al di fuori dell’orario di lavoro ordinario (salvo i casi diversamente autorizzati), viene effettuato di norma incrociando l’orario ordinario a sistema con quello indicato nella lista delle prenotazioni della LPI. A tal fine le Strutture dovranno fornire all’U.LPI, in modo sistematico e su richiesta estemporanea, la lista delle prenotazioni.; 9. I Dirigenti nello svolgimento della LPI sono tenuti ad usare solo modulistica intestata dell’Azienda e non è consentito l’uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. ART. 48 bis - SANZIONI' 1. Compete al Direttore Generale, sentito obbligatoriamente l’Osservatorio di cui al precedente art. 47, l’eventuale irrogazione di sanzioni, vi compresa la revoca dell’autorizzazione di cui all’art 8 c.8, a carico del dirigente sanitario che nell’esercizio dell’attività libero professionale non rispetti gli obblighi posti dalle disposizioni normative ed aziendali. 2. Le sanzioni dovranno riguardare l’area di espletamento dell’attività libero professionale, salvo non si accerti che l’infrazione rilevata comporti violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. In tale ultimo caso dovrà farsi riferimento alle disposizioni di cui all’art. 31 e seguenti dei CC.CC.NN.LL 8.06.2000 delle aree dirigenziali in materia di verifica e valutazione dei dirigenti. ART. 49 - NORME DI CONTABILITA'.1. L'Amministrazione si riserva di adottare, con apposito provvedimento integrativo, le norme per la "contabilità separata" relativa alla "gestione" delle attività libero professionali previste dal presente Regolamento, anche agli effetti della individuazione del Servizio Amministrativo competente, le modalità e le fonti di acquisizione degli elementi della contabilità stessa nonché i provvedimenti atti ad assicurare il pareggio della relativa gestione, come prescritto dal comma 6 dell'art. 3 della Legge 23.12.1994 n. 724. Sez.II disp part SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.ART. 50 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN ORDINE ALLE TARIFFE.Regolamento Aziendale LP Asolo 30 Azienda Ulss. n. 8 - 1. Nel caso di nuovo ricovero per prosecuzione cure si applicano per intero le tariffe di cui all’art. 11. 2. Anche per i giorni di permesso del degente si applicano le tariffe indicate nell'art. 11 qualora il paziente esca nella giornata, dopo le ore 12.00. 3. Nel caso che la prestazione libero professionale si articoli in cicli di cura o, comunque, in più sedute successive, l’utente è tenuto a corrispondere l’onorario intero quando interrompe la cura senza motivazioni. 4. Nel caso che l’utente venga ricoverato in regime ordinario e durante il ricovero opti per il regime libero professionale vengono applicate le tariffe libero professionali previste per tutte le prestazioni effettuate nell'intero periodo di degenza. 5. Se il ricoverato non gode di assistenza da parte dei S.S.N., viene calcolato il 100% dei DRG anziché la % prevista al punto d.1 dello schema di cui all’art. 13 del presente regolamento. 6. Il dirigente sanitario e il personale di supporto hanno facoltà di rinunciare in via permanente od occasionale al proprio onorario servendosi di apposita modulistica, autorizzando l’Azienda ad incamerare la loro quota e indicando eventualmente il vincolo di destinazione della stessa ma salvaguardando le restanti quote stabilite dal Regolamento e fermo restando l’obbligo di resa di orario aggiuntivo 7. Con le medesime modalità il dirigente sanitario che non partecipa direttamente all'esercizio dell'attività libero professionale nonché il personale collaborante hanno la facoltà di rinunciare ai compensi previa comunicazione all'Azienda; in tal caso gli stessi non sono ovviamente tenuti alla resa di orario aggiuntivo. 8. La mancata comunicazione inerente le modalità di distribuzione degli onorari nell'ambito dell'equipe comporta la distribuzione in parti eguali a tutti i componenti dell’equipe stessa. ART. 51 - ATTIVITA’ DIVERSE DALL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA.1. Non rientrano tra le attività libero professionali disciplinate dal D.P.C.M. 27.3.2000 e dai CC.NN.LL.LL. vigenti, ancorché comportino la corresponsione di compensi, indennità o, comunque, emolumenti economici, le seguenti attività: a) partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente; b) collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali; c) partecipazione a commissioni presso enti e ministeri (commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all’art. 5, comma 2, del D.Leg.vo n. 278/1998; commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla Legge n. 295/1990; ecc.); d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; e) partecipazione a comitati scientifici; f) partecipazione a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali; g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con semplice rimborso delle spese sostenute, a favore di onluss, associazioni di volontariato, cooperative sociali o altre organizzazioni senza scopo di lucro comunque denominate, previa attestazione da parte delle organizzazioni interessate della totale gratuità delle prestazioni; 2. Le attività e gli incarichi sopra elencati, ancorché a carattere non gratuito possono essere svolti previa autorizzazione da parte dell’Azienda, che valuta l’incompatibilità con i compiti istituzionali in ragione della continuità e della gravosità dell’impegno richiesto. 3. A richiesta del dirigente sanitario interessato e valutato l’interesse aziendale, l’Azienda può autorizzare ad espletare le attività e gli incarichi sopra elencati con le seguenti modalità: a) all’interno dell’orario di servizio; b) al di fuori dell’orario di servizio. Regolamento Aziendale LP Asolo 31 Azienda Ulss. n. 8 - 4. Per il principio dell’onnicomprensività della retribuzione, le attività svolte in orario di servizio non danno diritto alcun compenso; l’Amministrazione ne potrà tenere conto in sede di determinazione della retribuzione di posizione e/o di risultato. 5. Nessun compenso è dovuto per le attività svolte dal dirigente interessato per ragioni istituzionali, ancorché rese al di fuori dell’impegno orario contrattuale, in quanto strettamente connesse all’incarico dirigenziale conferito; l’Amministrazione ne terrà conto in sede di determinazione della retribuzione di posizione e/o di risultato. 6. Alle attività effettuate al di fuori dell’orario di servizio, si applica la disciplina contenuta nel presente Regolamento in ordine alle “Consulenze”, con particolare riguardo alle modalità di riscossione e ripartizione dei compensi al personale interessato. 7. Le attività e gli incarichi elencati nel presente articolo possono essere svolti anche dal personale della dirigenza P/T/A e dal personale del Comparto. ART. 52 – PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA.1. L’effettuazione di prestazioni escluse dai livelli essenziali di assistenza in regime libero professionale intramurario da dirigenti sanitari a rapporto esclusivo è soggetto ad apposita disciplina che verrà stabilita con separato provvedimento anche alla luce delle disposizioni nazionali e regionali in merito. 2. Con il provvedimento suddetto verranno regolamentati gli istituti che presentano caratteristiche peculiari rispetto alle prestazioni escluse dai l.e.a. (copertura assicurativa, determinazione delle tariffe, remunerazioni dei costi sostenuti dall’Azienda, ecc.) 3. Per il resto si applicano le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibile. ART. 53 - NORMA DI RINVIO.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dalla normativa elencata all'art. l del presente Regolamento. Regolamento Aziendale LP Asolo 32 Azienda Ulss. n. 8 - ALLEGATO N. 1 TABELLA RIPARTIZIONE SERVIZI CORRELATI ALL’ATTIVITA’ DI RICOVERO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PERCENTUALE DI DISTRIBUZIONE 1 Radiologia 31,93 % Laboratorio analisi 31,21 % Servizio Trasfusionale 6,74 % Cardiologia 5,98 % Medicina fisica e riabilitazione 5,25 % Istologia e anatomia patologica 5,07 % Medicina nucleare 4,82 % Direzione Medica 3,00 % Farmacia interna 1,00 % A disposizione Direzione Generale 5,00 % TOTALE 100,00 % ALLEGATO N. 2 TABELLA RECUPERO ORARIO PER DIRIGENTI SANITARI COEFFICIENTE MONETARIO PER QUALIFICA IL RECUPERO DI 1 ORA 2 DIRIGENTE RESPONSABILE DI. STRUTTURA COMPLESSA Euro 73,00 ALTRI DIRIGENTI SANITARI Euro 52,00 ALLEGATO N. 3 TABELLA RECUPERO ORARIO PERSONALE COLLABORANTE COEFFICIENTE MONETARIO PER QUALIFICA IL RECUPERO DI 1 ORA 2 DIRIGENTE P/T/A RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA Euro 73,00 ALTRI DIRIGENTI S/P/T/A Euro 52,00 PERSONALE DEL COMPARTO - CAT. A, B/Bs e C Euro 23,73 PERSONALE DEL COMPARTO – CAT. D/Ds Euro 30,00 1 rappresenta la percentuale media di consumo per ricovero di quel servizio sul totale dei servizi utilizzati (in valore anno 2002) 2 valori sono espressi al netto di ogni onere previdenziale e fiscale a carico dell’Azienda. Regolamento Aziendale LP Asolo 33 Azienda Ulss. n. 8 - Allegato A: art. 2 ter Responsabilità e funzioni organizzative DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI/ATTIVITA’. 1.Direttore Generale, coadiuvato dai Direttori Sanitario ed Amministrativo: a)indirizzo generale sulla LPI tramite appositi atti di indirizzo generale; b)assegnazione degli spazi per l’esercicio della LPI in azienda e, tramite convenzione, di quelli sostitutivi esterni all’azienda stessa; c) stipula delle convenzioni con strutture esterne nei casi previsti dalla normativa; d)approvazione degli accordi sindacali sulle materie oggetto di intesa; e) autorizzazione del professionista all’esercizio della LPI (art 8); f) valutazione e controllo complessivo sull’intera attività in LPI (art. 48) g)Irrogazione delle sanzioni (art.48 bis) 2.Direzioni di Struttura Sono rappresentate dal Direttore di Ospedale, coadiuvato dai Dirigenti Medici di Presidio Ospedaliero che si avvalgono dei Direttori di Dipartimento, dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dai Direttori di Distretto, a)Gestione degli aspetti organizzativi: individuazione dei locali e delle attrezzature (e dei posti letto se ospedale) per la LPI in rapporto al fabbisogno ed al loro effettivo impiego, gestione della LPI e del personale di supporto, secondo le direttive generali dell’azienda, garantendo comunque all'attività ordinaria carattere prioritario rispetto a quella libero professionale; b): informazione, prenotazione; tramite gli uffici CUP c) riscossione dei pagamenti tramite Ufficio Cassa,; d)collaborazione con i Dirigenti interessati alla LPI, quali: informazioni, assistenza nella distribuzione e compilazione della modulistica, raccolta ed invio di documenti da e per il servizio amministrativo per la LPI, attività di verifica e controllo, secondo le direttive dell’azienda. 3.Direzione di Unità Operativa In ogni UO nella quale si svolge la LPI individuale o di equipe il Direttore della U.O. concorre all’organizzazione della LPI aziendale attraverso le seguenti funzioni: • gestire la LPI d’èquipe resa per conto dell’Azienda; • raccogliere e trasmettere i dati dell'attività in LPI Aziendale alla Direzione della Struttura di appartenenza. 4.Servizio amministrativo per la LPI (ufficio presso l’U.O. di line Attività Specialistica Ambulatoriale e Libera Professione -ASALP- e in prosiego denominato “U.LPI”) a)supporto alla Direzione Generale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo; b)attuazione degli indirizzi dell’azienda, delle norme e dei regolamenti; c) istruttoria sulle domande di LPI ai fini dell’autorizzazione al suo esercizio; gestione dell’autorizzazione e suo aggiornamento, entro i limiti della normativa vigente; d)istruttoria per la stipula delle convenzioni con le strutture esterne; e) collaborazione con gli altri servizi amministrativi per gli aspetti economico-contabili e fiscali; f) verifica e controllo della LPI; g)compilazione delle note di liquidazione da inviare mensilmente al S. Personale; h)verifica delle note di liquidazione; i) supporto organizzativo alle attività del’Osservatorio di cui all’art. 47; j) collabora alla rilevazione annuale dei costi per c.d.c. per la determinazione del costo medio aziendale per tipologia di attività, al fine di determinare il costo aziendale della LPI,. k) ilevazione annuale dei target istituzionali ai fini della determinazione del tetto delle prestazioni in LPI l) monitoraggio e reporting semestrale ed annuale della LPI. 5.Servizi Amministrativi (Controllo di Gestione, U.O. Personale, Servizio Economico Finanziario, , Servizio Affari Generali, Servizio Affari Legali) a)determinazione dei costi diretti ed indiretti connessi alla LPI secondo la metodologia propria della contabilità analitica; b)gestione contributiva, fiscale e retributiva delle competenze liquidate al personale; c) gestione dei debiti orari per le attività LPI non scindibili dall’attività ordinaria; d)indirizzo formale applicativo delle problematiche di natura giuridico-contrattuale. economico-finanziaria e di natura fiscale al personale interessato alla LPI. e) gestione della copertura assicurativa dell’attività LPI. 6.Osservatorio. Composizione e funzioni dell’Osservatorio sono definite all’articolo 47. Regolamento Aziendale LP Asolo 34 Azienda Ulss. n. 8 - All. B. Art. 8 Autorizzazione all’esercizio della LPI Allegato B.1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8 Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41 AZIENDA ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93 Prot. n....................... Ogg: richiesta di autorizzazione per l’espletamento di attivita’ l.p.i.m. in regime ambulatoriale individuale. Al Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 8 ASOLO Il sottoscritto___________________________ nato il _______________ matricola n. _____________ in servizio presso l’unità operativa/servizio______________________________________, in rapporto esclusivo. CHIEDE l’autorizzazione a svolgere attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale individuale nella disciplina di __________________________ le seguenti prestazioni: Tipologia prestazione Visita Piccolo intervento Attività stumentale personale supporto si no Codice regionale Descrizione prestazione nei seguenti orari sede di esecuzione delle prestazioni: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ giorno Codice interno ulss dalle ore allega dettaglio per quanto concerne: personale di supporto materiali e/o attrezzature Onorario medico Tariffa finale utente alle ore composizione equipe Il sottoscritto dichiara quanto segue: Che l’attività in l.p. verrà svolta fuori orario di servizio; qualora in base ai turni di lavoro definiti mensilmente dall’U.O. si verificassero variazioni al calendario/orario dell’attività l.p., queste verranno comunicate al CUP in tempo utile per l’aggiornamento delle agende di prenotazione; Che si impegna a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti a tal proposito dalle norme vigenti e dal Regolamento ed a non essere concorrenziale nei confronti del SSN; Che non svolgerà in l.p. un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali Che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione rigurdante i dati di cui sopra. Data................................. Il Dirigente richiedente VISTO Il Responsabile dell’U.O./Servizio __________________________ ______________________________________ Regolamento Aziendale LP 35 Azienda Ulss. n. 8 - Asolo Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8 Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41 AZIENDA ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93 RISERVATO AL RESPONSABILE DELLA STRUTTRA TECNICO FUNZIONALE Il responsabile della struttura tecnico funzionale ______________________________ Vista la presente domanda di esercizio dell’attività l.p.i.m. ATTESTA 1) di avere accertato la disponibilità di spazi necessari allo svolgimento dell’attività l.p.i.m. proposta; 2) che gli orari proposti sono compatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali: sono distinti dall’attività istituzionale, sono coincidenti per ragioni tecnico organizzative e danno luogo ad un debito orario da recuperare con le modalità previste dall’apposito regolamento per l’attività libero professionale. 3) che l’attività richiesta, anche in riferimento alla tipologia di prestazioni, è compatibile con lo svolgimento delle attività istituzionali e in particolare: che l’attività richiesta è esercitata nella disciplina di appartenenza del dirigente che è stato acquisito parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. maggiormente rappresentativ per l’esercizio dell’attività richiesta in disciplina equipollente di cui il Dirigente possiede la specializzazione (o i 5 anni di servizio); ed esprime parere favorevole Data .......................................... firma ______________________________________ Regolamento Aziendale LP 36 Azienda Ulss. n. 8 - Asolo Allegato B.2 Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8 Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41 AZIENDA ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93 Prot. n. .......................... Ogg: richiesta di autorizzazione per l’espletamento di attivita’ l.p.i.m. in regime ambulatoriale d’equipe Al Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 8 ASOLO Il sottoscritto___________________________ nato il _______________ matricola n. ______________ in servizio presso l’unità operativa/servizio______________________________, in rapporto esclusivo. CHIEDE l’autorizzazione a svolgere attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale in forma d’equipe nella disciplina di _______________________________ le seguenti prestazioni: Tipologia prestazione Piccolo intervento Attività stumentale Codice regionale Descrizione prestazione nei seguenti orari sede di esecuzione delle prestazioni: _______________________________________ _______________________________________ personale supporto si no giorno Codice interno dalle ore allega dettaglio per quanto concerne: personale di supporto materiali e/o attrezzature Onorario medico Tariffa finale utente alle ore composizione equipes Il sottoscritto dichiara quanto segue: Che l’attività in l.p. verrà svolta fuori orario di servizio; qualora in base ai turni di lavoro definiti mensilmente dall’U.O. si verificassero variazioni al calendario/orario dell’attività l.p., queste verranno comunicate al CUP in tempo utile per l’aggiornamento delle agende di prenotazione; Che si impegna a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti a tal proposito dalle norme vigenti e dal Regolamento ed a non essere concorrenziale nei confronti del SSN; Che non svolgerà in l.p. un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali Che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione rigurdante i dati di cui sopra. Data................................. Il Dirigente richiedente VISTO Il Responsabile dell’U.O./Servizio __________________________ ______________________________________ Regolamento Aziendale LP 37 Azienda Ulss. n. 8 - Asolo Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8 Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41 AZIENDA ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93 RISERVATO AL RESPONSABILE DELLA STRUTTRA TECNICO FUNZIONALE Il responsabile della struttura tecnico funzionale ______________________________ Vista la presente domanda di esercizio dell’attività l.p.i.m. ATTESTA 1) di avere accertato la disponibilità di spazi necessari allo svolgimento dell’attività l.p.i.m. proposta; 2) che gli orari proposti sono compatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali: sono distinti dall’attività istituzionale, sono coincidenti per ragioni tecnico organizzative e danno luogo ad un debito orario da recuperare con le modalità previste dall’apposito regolamento per l’attività libero professionale. 3) che l’attività richiesta, anche in riferimento alla tipologia di prestazioni, è compatibile con lo svolgimento delle attività istituzionali e in particolare: che l’attività richiesta è esercitata nella disciplina di appartenenza del dirigente che è stato acquisito parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. maggiormente rappresentativ per l’esercizio dell’attività richiesta in disciplina equipollente di cui il Dirigente possiede la specializzazione (o i 5 anni di servizio); ed esprime parere favorevole Data .......................................... firma ______________________________________ Regolamento Aziendale LP 38 Azienda Ulss. n. 8 - Asolo Allegato B.3 Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8 Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41 AZIENDA ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93 Prot. n. ........................ Ogg: richiesta di autorizzazione per l’espletamento di attivita’ l.p.i.m. in regime di ricovero Al Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 8 ASOLO Il sottoscritto___________________________ nato il _______________ matricola n. ____________ in servizio presso l’unità operativa/servizio_____________________________________, in rapporto esclusivo. CHIEDE l’autorizzazione a svolgere attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero nella disciplina di _______________________________________ le seguenti prestazioni: personale supporto si no Tipologia prestazione Ricovero ordinario Day Hospital Day Surgery A) onorari importo sede di esecuzione delle prestazioni: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ B) tipologia intervento Codice intervento Descrizione intervento Codice diagnosi Descrizione diagnosi n. DRG’s medico prescelto 2° operatore equipe assistenza anestesista Tariffa finale utente nei seguenti orari giorno dalle ore allega dettaglio per quanto concerne: personale di supporto composizione equipes alle ore Il sottoscritto dichiara quanto segue: Che l’attività in l.p. verrà svolta fuori orario di servizio; qualora in base ai turni di lavoro definiti mensilmente dall’U.O. si verificassero variazioni al calendario/orario dell’attività l.p., queste verranno comunicate al CUP in tempo utile per l’aggiornamento delle agende di prenotazione; Che si impegna a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti a tal proposito dalle norme vigenti e dal Regolamento ed a non essere concorrenziale nei confronti del SSN; Che non svolgerà in l.p. un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali Che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione rigurdante i dati di cui sopra. Data................................. Il Dirigente richiedente Il responsabile U.O. Anestesia VISTO Il Responsabile dell’U.O./Servizio ______________________ _________________________ __________________________ Regolamento Aziendale LP 39 Azienda Ulss. n. 8 - Asolo Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8 Sede: 31011 Asolo (TV) - Via Forestuzzo, 41 AZIENDA ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93 RISERVATO AL RESPONSABILE DELLA STRUTTRA TECNICO FUNZIONALE Il responsabile della struttura tecnico funzionale ______________________________ Vista la presente domanda di esercizio dell’attività l.p.i.m. ATTESTA 1) di avere accertato la disponibilità di spazi necessari allo svolgimento dell’attività l.p.i.m. proposta; 2) che gli orari proposti sono compatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali: sono distinti dall’attività istituzionale, sono coincidenti per ragioni tecnico organizzative e danno luogo ad un debito orario da recuperare con le modalità previste dall’apposito regolamento per l’attività libero professionale. 3) che l’attività richiesta, anche in riferimento alla tipologia di prestazioni, è compatibile con lo svolgimento delle attività istituzionali e in particolare: che l’attività richiesta è esercitata nella disciplina di appartenenza del dirigente che è stato acquisito parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. maggiormente rappresentativ per l’esercizio dell’attività richiesta in disciplina equipollente di cui il Dirigente possiede la specializzazione (o i 5 anni di servizio); ed esprime parere favorevole Data .......................................... firma ______________________________________ Regolamento Aziendale LP 40 Azienda Ulss. n. 8 - Asolo All. C1: Schema tipo di convenzione per il reperimento di spazi sostitutivi esterni all’azienda sanitaria per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 – REGIONE DEL VENETO REPUBBLICA ITALIANA CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO SPAZI SOSTITUTIVI ESTERNI ALL’AZIENDA SANITARIA. TRA ULSS N. 8, in prosieguo denominata "ULSS", con sede legale in 31011 Asolo (TV), via Forestuzzo 41, C.F./P.IVA n. 00896810264, rappresentata dal Direttore Generale dott. in esecuzione della deliberazione n. ; del E , in prosieguo denominato "Struttura", con sede legale in , via n. ,C.F. n. , P.IVA n. ,rappresentata da ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO. ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ. ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ E GARANZIE ACCESSORIE. ART. 4 – RIMBORSI. ART. 5 – RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI. ART. 6 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE. ART. 7 – RECESSO UNILATERALE. ART. 8 – SPESE. ART. 9 – REGISTRAZIONE. ART. 10 – RINVIO DI DISPOSIZIONI. ART. 11 – REVISIONE. ART. 12 – DURATA. Letto, approvato e sottoscritto. AZIENDA ULSS N. 8 IL DIRETTORE GENERALE data: dott. luogo: Asolo (TV) STRUTTURA PRIVATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE data: luogo: Regolamento Aziendale LP 41 Azienda Ulss. n. 8 - Asolo All. C2: Schema tipo di convenzione per attività di consulenza presso strutture sanitarie private non accreditate UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 – REGIONE DEL VENETO REPUBBLICA ITALIANA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA. TRA ULSS N. 8, in prosieguo denominata "ULSS", con sede legale in 31011 Asolo (TV), via Forestuzzo 41, C.F./P.IVA n. 00896810264, rappresentata dal Direttore Generale dott. in esecuzione della deliberazione n. ; del E , in prosieguo denominato "Struttura", con sede legale in , via n. ,C.F. n. , P.IVA n. ,rappresentata da ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO. ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ. ART. 3 – GARANZIE ACCESSORIE. ART. 4 – PRESTAZIONI E TARIFFE. ART. 5 – RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI. ART. 6 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE. ART. 7 – RECESSO UNILATERALE. ART. 8 – SPESE. ART. 9 – REGISTRAZIONE. ART. 10 – RINVIO DI DISPOSIZIONI. ART. 11 – REVISIONE. ART. 12 – DURATA. ART. 13 – TARIFFARIO/I. Letto, approvato e sottoscritto. AZIENDA ULSS N. 8 IL DIRETTORE GENERALE data: dott. luogo: Asolo (TV) STRUTTURA PRIVATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE data: luogo: Regolamento Aziendale LP 42 Azienda Ulss. n. 8 - Asolo All. C3 – Schema tipo di convenzione per attività di consulenza presso altre aziende sanitarie UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 – REGIONE DEL VENETO REPUBBLICA ITALIANA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA IN TRA ULSS N. 8, in prosieguo denominata "ULSS", con sede legale in 31011 Asolo (TV), via Forestuzzo 41, C.F./P.IVA n. 00896810264, rappresentata dal Direttore Generale dott. in esecuzione della deliberazione n. ; del E (Azienda sanitaria) , in prosieguo denominato "_________", con sede legale in , via n. ,C.F. n. , P.IVA n. ,rappresentata da ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO. ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ. ART. 3 – GARANZIE ACCESSORIE. ART. 4 – PRESTAZIONI E TARIFFE. ART. 5 – RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI. ART. 6 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE. ART. 7 – RECESSO UNILATERALE. ART. 8 – SPESE. ART. 9 – REGISTRAZIONE. ART. 10 – RINVIO DI DISPOSIZIONI. ART. 11 – REVISIONE. ART. 12 – DURATA. Letto, approvato e sottoscritto. AZIENDA ULSS N. 8 IL DIRETTORE GENERALE data: dott. luogo: Asolo (TV) (Azienda sanitaria) IL LEGALE RAPPRESENTANTE data: luogo: Regolamento Aziendale LP 43 Azienda Ulss. n. 8 - Asolo