PROVINCIA DI CASERTA
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PROVINCIA DI CASERTA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Provincia di Caserta Bozza Regolamento tarsu INDICE Art. 1. Istituzione della tassa Art. 2. Definizione dei rifiuti solidi urbani e assimilati Art. 3. Modalità di gestione del servizio Art. 4. Presupposti di applicazione della tassa. Art. 5. Locali ed aree esclusi dalla tassazione Art. 6. Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa Art. 7. Decorrenza della tassa Art. 8. Quantificazione delle tariffe Art. 9. Commisurazione della tassa Art. 10. Tassa giornaliera di smaltimento Art. 11. Denuncia di inizio utenza o di variazione Art. 12. Contenuto della denuncia originaria o di variazione Art. 13. Denuncia di cessazione Art. 14. Contenuto della denuncia di cessazione Art. 15. Modalità di presentazione delle denunce Art. 16. Funzioni di controllo Art. 17. Accertamento Art. 18. Riscossione Art. 19. Contenzioso Art. 20. Sanzioni Art. 21. Sgravi e rimborsi Art. 22. Funzionario responsabile Art. 23. Riduzioni per particolari condizioni di svolgimento del servizio Art. 24. Riduzioni per particolari condizioni d’uso Art. 25. Speciali agevolazioni ed esenzioni Art. 26. Misure di incentivazione e premialità Art. 27. Riduzioni per raggiungimento dei massimi obiettivi della raccolta differenziata Art. 28. Cumulabilità e copertura finanziaria delle agevolazioni Art. 29. Entrata in vigore Art. 30. Norma di rinvio 2 Provincia di Caserta Bozza Regolamento tarsu Art. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA 1. Per il servizio relativo allo smaltimento, nelle varie fasi del conferimento, della raccolta, del trasporto, del deposito e dello sversamento in discarica, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al successivo art. 2, è istituita ed applicata, a decorrere dal 01 gennaio 2012 e fatta salva l’applicazione di quanto previsto dal comma 1 del successivo articolo 29, all’intero territorio provinciale la TA.R.S.U. – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – con le modalità di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., nel rispetto delle previsioni dettate dalla legge n. 26 del 27 febbraio 2010 e s.m.i. e della legge della Regione Campania n. 4 del 28 marzo 2007 e s.m.i., ed ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente Regolamento. Articolo 2 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI 1. Per la determinazione dei rifiuti solidi urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della Tassa per il servizio di smaltimento si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). Art. 3 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 1. La Provincia di Caserta, preposta ai sensi della Legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e s.m.i. alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale di sua pertinenza amministrativa, esercita le attività inerenti lo smaltimento, nelle varie fasi del conferimento, della raccolta, del trasporto, del deposito e dello sversamento in discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui all’art. 2 del presente Regolamento, in conformità del dettato normativo contenuto nell’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010, che consente che l’esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Province avvenga anche per il tramite delle relative Società. 2. Alla Società Provinciale GISEC S.p.A. (Gestione Impianti Servizi Ecologici Casertani), a totale partecipazione della Provincia medesima, costituita con deliberazione del Commissario Straordinario n. 89/CS del 23 luglio 2009, è stata conferita, secondo le modalità indicate dall’art. 11, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 2010, n. 26, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Provincia di Caserta. 3. La Società Provinciale GISEC S.p.A. agisce sul territorio quale soggetto preposto all’accertamento e alla riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e a tal fine gestisce: a) gli archivi comunali afferenti la TARSU; b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell’ambito territoriale di competenza; c) la banca dati aggiornata dell’anagrafe della popolazione riportante, in particolare le informazioni sulla popolazione residente e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. 3 Provincia di Caserta Bozza Regolamento tarsu 4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 lett. c) del presente articolo è fatto obbligo ai Comuni, in conformità di quanto disposto dall’art. 11, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 2010, n. 26, di comunicare periodicamente alla Provincia di Caserta gli aggiornamenti di tale banca dati. 5. La Società Provinciale GISEC S.p.A., in conformità di quanto disposto dall’art. 11, comma 4 del D.L. 30 dicembre 2009 conv. con modif. in L. 26 febbraio 2010, n. 26, accede alle informazioni messe a disposizione dai Comuni ai sensi del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione; la GISEC S.p.A., a tal fine, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi di polizia tributaria. 6. La GISEC S.p.A. per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Art. 4 PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA 1. Il presupposto per l’applicazione della Tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di cui all’art. 2 del presente Regolamento, è stabilito dalla legge. 2. La Tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde esistenti nelle zone del territorio provinciale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 5 e fermo restando quanto disposto dagli artt. 23 e ss. del presente Regolamento nella ricorrenza di particolari condizioni del soggetto passivo o di svolgimento del servizio. 3. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sia non imputabile al Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento, in quanto connessa o consequenziale a motivi sindacali, a imprevedibili impedimenti organizzativi o a situazioni di emergenza del settore dei rifiuti diffuse a livello sovraprovinciale, non comporta esonero o riduzione del tributo. Art. 5 LOCALI ED AREE ESCLUSI DALLA TASSAZIONE 1. Non sono soggetti alla Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 2. Non è soggetta alla Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani la parte di superficie dei locali e delle aree, limitatamente alla quale, per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione d’uso si producono, di regola: a. b. 3. i rifiuti pericolosi che figurano nell’elenco di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 contrassegnati da apposito asterisco, nonché quelli “non pericolosi” non assimilati agli urbani ai sensi e per gli effetti di quanto previsto alla lettera B del comma 2 dell’articolo 2 del presente Regolamento; gli imballaggi terziari. Sono, inoltre, esclusi dalla applicazione della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani: a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile, ovvero ancora per effetto di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri; 4 Provincia di Caserta b. Bozza Regolamento tarsu le aree comuni del condominio di cui all’articolo 1117 del codice civile, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Art. 6 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA 1. Soggetto passivo della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è chiunque, nel territorio provinciale, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo o i fruitori dei locali e le aree stesse. 2. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la Tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività. 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. 4. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla Tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti. 5. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto demarcati, la Tassa è dovuta, dall'occupante od in alternativa dall'amministratore del condominio. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento la Tassa a carico dell'occupante è corrisposta da chi gestisce l'attività. Art. 7 DECORRENZA DELLA TASSA 1. La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è corrisposta in base alle tariffe definite a norma del successivo art. 8 e commisurate ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la Tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore. Art. 8 QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE 1. La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è destinata alla copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, ivi comprendendo le tariffe afferenti l’espletamento nell’intero territorio provinciale dei servizi di igiene urbana e le tariffe afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 2 del presente Regolamento. 2. La Tassa è determinata dalla Giunta Provinciale con deliberazione annuale da assumersi nel termine definito dalla legge per l’approvazione del bilancio preventivo annuale dell’Ente. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Soggetto Gestore di cui di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento è tenuto ad inviare alla Provincia di Caserta apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l’esercizio finanziario successivo. 4. Entro il 31 luglio di ogni anno il Soggetto Gestore di cui di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento è tenuto ad inviare alla Provincia di Caserta apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica: a) Il costo effettivo, a consuntivo, del servizio per l’anno precedente; b) la previsione dei costi per l’anno in corso; c) il consuntivo semestrale dei costi relativo all’anno in corso. 5 Provincia di Caserta Bozza Regolamento tarsu Art. 9 COMMISURAZIONE DELLA TASSA 1. La Tassa è calcolata sulla superficie complessiva dei locali e delle aree ed è liquidata in base a misure tariffarie differenziate per categorie d’uso cui i medesimi vengono destinati. 2. Le categorie d’uso, individuate e classificate in considerazione dei gruppi di attività o di utilizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. sono articolate come di seguito riportato: CTG A1 - Scuole pubbliche e private ; CTG A2 - Teatri, Cinematografi e Auditorium; CTG A3 - Associazioni politiche, culturali e sindacali; CTG A4 - Depositi, Magazzini, Autorimesse, Autolavaggi, Garages; CTG B1 - Distributori di carburanti; CTG B2 - Autosaloni, Saloni per mostre ed esposizioni; CTG C1 - Abitazioni civili e loro pertinenze ; CTG C2 - Alberghi, Locande, Pensioni, ed Affittacamere; CTG C3 - Collegi, Convitti, Istituti Assistenziali, Case di Riposo, Case di Cura, Caserme; CTG D1 - Uffici pubblici e privati, Studi professionali, Banche, Assicurazioni, Ambulatori Medici, Dentisti, Analisi ed altri; CTG D2 - Circoli sportivi e ricreativi, Discoteche; CTG E1 - Negozi ed attività commerciali di beni durevoli: Gioiellerie, Ferramenta, Abbigliamento, Calzature, Tabacchi, ecc; CTG E2 - Officine, Laboratori e Botteghe artigiane; CTG E3 - Autofficine, Carrozzerie, Elettrauto, Gommisti. CTG E4 - Stabilimenti industriali; CTG F1 - Negozi di generi alimentari: Ortofrutta, Pescherie, Salumerie, Fiorai, Pollerie, Rosticcerie, ecc.; CTG F2 - Ristoranti, Trattorie, Selfservice, Osterie, Pub; CTG F3 - Bar, gelaterie, Enoteche, Birrerie; CTG F4 - Supermercati, Ipermercati; CTG G - Attività commerciali miste e da recuperi. Art. 10 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed equiparati prodotti a fronte della occupazione o detenzione temporanea, inferiore a 183 giorni/anno, di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o di aree gravate da servitù di pubblico passaggio, la relativa tassa si applica in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla corrispondente categoria tariffaria in cui sono inserite destinazioni di uso corrispondenti, o assimilabili alla destinazione ed all’utilizzo dei locali od aree oggetto della suddetta occupazione/detenzione a carattere temporaneo, maggiorata di un importo pari al 50% (cinquanta percento) 2. La tassa è commisurata per ciascun metro quadro di superficie comunque occupata o detenuta. L’importo da pagare è arrotondato all’euro. 3. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo: le occupazioni realizzate nell’ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili). b) le occupazioni poste in opera per l’esercizio di un’attività commerciale in forma ambulante non ricorrente. c) le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali. a) 6 Provincia di Caserta Bozza Regolamento tarsu 4. Il pagamento della tassa giornaliera di smaltimento va effettuato contestualmente al pagamento relativo alla tassa (o al canone) dovuta per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e, in caso di occupazione abusiva accertata, la tassa non versata è recuperata con la maggiorazione degli importi dovuti a titolo di sanzione, interessi ed accessori. 5. Il pagamento costituisce assolvimento dell’obbligo di denuncia. 6. Per l’accertamento, il contenzioso, e le sanzioni applicabili in materia di tassa giornaliera di smaltimento si applicano, le norme stabilite in materia di “Tassa” annuale di smaltimento. Art. 11 DENUNCIA DI INIZIO UTENZA O DI VARIAZIONE 1. I soggetti passivi o i soggetti responsabili della Tassa, indicati nell’art.6 del presente Regolamento, sono tenuti a presentare, presso gli uffici del Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2 del presente regolamento o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di cui la GISEC S.p.A. si avvalga per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU, denuncia originaria o di variazione dei locali e delle aree tassabili di cui all’art. 4, comma 2 del presente Regolamento, entro la data del 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tassa. Art. 12 CONTENUTO DELLA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE 1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere: a) le generalità del contribuente e il suo codice fiscale; b) Il numero e la generalità delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile a disposizione; c) la data di inizio dell’occupazione o detenzione; d) l’ubicazione dei locali o delle aree denunciati e le ripartizioni interne e, per i fabbricati, l’indicazione del piano e della scala; e) la destinazione d’uso e la relativa superficie tassabile; f) i dati catastali dell’immobile; g) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione. 2. La denuncia originaria o di variazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve contenere l’indicazione dei seguenti dati, riferiti al soggetto che occupa o detiene i locali e le aree: a) denominazione, codice fiscale, partita IVA, codice di attività ai fini ISTAT-IVA, sede sociale, scopo o oggetto; b) codice fiscale, generalità e residenza del rappresentante legale; c) ubicazione, superficie, destinazione d’uso e dati catastali dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione d) data di inizio della occupazione o conduzione dei locali e delle aree. 3. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo o, comunque, da uno dei coobbligati in solido ai sensi dell’art. 6, comma 1 del presente Regolamento , ovvero dal rappresentante legale nel caso in cui l’occupante o detentore non sia una persona fisica. 7 Provincia di Caserta Bozza Regolamento tarsu 4. All’atto della presentazione di una denuncia di nuova iscrizione il contribuente che risulti tassato per un vecchio cespite può presentare istanza di compensazione che sarà effettuata dall’Ufficio al momento dell’iscrizione a ruolo. Art. 13 DENUNCIA DI CESSAZIONE 1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della Tassa devono comunicare, presso gli uffici del Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2, o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di cui la GISEC S.p.A. si avvalga per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU, mediante apposita denuncia, la cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali e delle aree; in carenza, le posizioni sono cessate comunque d’ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato, e con la stessa decorrenza temporale. Art. 14 CONTENUTO DELLA DENUNCIA DI CESSAZIONE 1. La denuncia di cessazione deve contenere: a) b) c) d) le generalità del contribuente e il suo codice fiscale; la data di cessazione dell’occupazione o della detenzione dei locali o delle aree; l’ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l’indicazione del piano e della scala; la superficie e la destinazione d’uso dei locali o delle aree, nonché eventuali altre indicazioni necessarie per l’individuazione della pratica da cessare; e) la data in cui viene presentata e la sottoscrizione. 2. Nella denuncia di cessazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, deve risultare la denominazione, la sede legale, nonché le persone che hanno la rappresentanza legale ed il loro codice fiscale. Art.15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE 1. Le denunce – originarie, di variazione, di cessazione – debbono essere prodotte su appositi moduli messi a disposizione gratuitamente e presentate presso gli uffici del Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2, o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di cui la GISEC S.p.A. si avvalga per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU, che ne rilasciano ricevuta. 2. Possono essere presentate,altresì, secondo una delle seguenti modalità: a) per mezzo di raccomandata postale A/R, allegando una fotocopia leggibile del documento d’identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; b) via fax, allegando una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione; c) con altri mezzi di trasmissione telematica nei limiti e con le condizioni previste dalla normativa vigente. 3. I soggetti che devono presentare la denuncia relativa a più di dieci immobili, devono utilizzare le modalità di cui al punto c) del precedente comma. Art. 16 FUNZIONI DI CONTROLLO 1. Il Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2, o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di cui la GISEC S.p.A. si avvalga per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU esercitano l’attività di controllo e di accertamento necessaria alla copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. 8 Provincia di Caserta Bozza Regolamento tarsu 2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione, effettuata anche in base a convenzioni con soggetti privati o pubblici, della misura e destinazione delle superfici imponibili, i soggetti di cui al comma 1 possono rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; possono utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al precedente comma nel termine concesso, i soggetti di cui al comma 1 possono disporre, previa comunicazione, l’accesso agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del Codice Civile. Art. 17 ACCERTAMENTO 1. Il Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2, del presente Regolamento o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, di cui la GISEC S.p.A. si avvalga per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU, procedono alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito atto motivato, denominato “Avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento TARSU”. 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche del merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario competente ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 del presente Regolamento. Art. 18 RISCOSSIONE 1. La riscossione volontaria della tassa, avviene sulla base di liste di carico da formare, a cura del Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento, che una volta rese esecutive, con la firma del funzionario responsabile, devono essere consegnate al concessionario, di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo: a. b. c. a quello per il quale è dovuto il tributo; a quello nel corso del quale è prodotta la denuncia, anche tardiva; a quello nel corso del quale è stato notificato l’avviso di accertamento. 2. Nel caso di riscossione coattiva della tassa, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, ai sensi dell’art 1 comma 163 della L. 296 del 2006. 9 Provincia di Caserta 3. Bozza Regolamento tarsu Gli importi di cui al comma 1 e 2 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive. Su istanza del contribuente il Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, di cui la GISEC S.p.A. si avvalga per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU, possono concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario ai sensi dell’ art. 72 comma 3 del D. Lgs 507/1993. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: a. b. c. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l’intero importo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può essere più rateizzato. 4. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi legali. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva, comunque entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. In caso di importi superiori a Euro 5.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria . Art. 19 CONTENZIOSO 1. I procedimenti contenziosi, concernenti l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono svolti dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 546 del 1992. Art. 20 SANZIONI 1. Per l’omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione, di cui all’ art. 11 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,00. 2. Per la infedele o incompleta presentazione della denuncia si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. 3. Per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, che non incidono sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51 ad € 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui al comma 3-bis dell’articolo 73 del D.Lgs. n. 507/1993, nonché per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta e per la mancata, incompleta o infedele compilazione dei medesimi. 4. Nella determinazione dell’importo della sanzione si applica quanto stabilito dell’art. 7 del d.Lgs. 472/1997. 5. Le sanzioni per omessa o infedele denuncia, previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento. 6. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Art. 21 SGRAVI E RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, nel caso di inesistenza del presupposto impositivo per avvenuta cessazione, in corso d’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, deve essere richiesto dal contribuente con apposita istanza motivata da presentare entro il termine di cinque anni dal giorno dell’indebito versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il soggetto gestore provvede alla effettuazione del rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione della istanza. 10 Provincia di Caserta Bozza Regolamento tarsu 2. Sulla somma da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura dell’interesse legale. 3. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto nel ruolo o nella lista di riscossione rispetto a quanto effettivamente dovuto dal contribuente, il soggetto gestore dispone lo sgravio, oppure l’annullamento totale o parziale dell’avviso di pagamento ordinario o dell’avviso di accertamento viziato da errore con adozione del relativo provvedimento. 4. Non si procede al rimborso per importi inferiori a € 10,00. Art. 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Il Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2 del presente regolamento designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il soggetto di cui al comma 1 è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina. 3. In caso di gestione affidata in concessione ai sensi dell’art. 3, comma 6, del presente regolamento, il funzionario responsabile di cui al comma 1 mantiene l’esercizio del potere di controllo, verifica e vigilanza sulla gestione degli affidatari; il potere di esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa, ivi incluso il potere di accertamento e/o di riscossione, è trasferito al soggetto concessionario, che ne è responsabile. Art. 23 RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta definito dal Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2, del presente Regolamento, nell’atto disciplinante le modalità di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 della Legge della Regione Campania n. 4 del 2007 e s.mi., ed, altresì, nelle zone non comprese nei limiti del perimetro di raccolta obbligatoria, quando il servizio è di fatto effettuato. 2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari. 3. Nelle zone situate al di fuori del perimetro di raccolta obbligatoria di cui al precedente comma 2, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, fermo restando l’obbligo per gli occupanti ed i detentori degli insediamenti di conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori, il tributo viene corrisposto nella misura ridotta pari al 40% della tariffa. 4. Se si verifica all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 4, comma 2 che il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o sia svolto in grave violazione delle norme inerenti il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare secondo i criteri di cui al D. Lgs. 507/1993. 5. Fermo restando quanto stabilito dall’art 4, comma 3, del presente Regolamento, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga al punto che l’autorità sanitaria competente dichiari l’esistenza di una situazione riconosciuta di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese alla rimozione dei rifiuti con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno. 11 Provincia di Caserta 6. Bozza Regolamento tarsu L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione alle condizioni del precedente comma 5 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Soggetto Gestore di cui all’art. 3 comma 2 del presente regolamento, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato. Art. 24 RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO 1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa unitaria è ridotta: a. b. c. d. e. del 33% per occupazione ad uso abitativo di locali realizzata da soggetto unico occupante, che dalle risultanze anagrafiche risulti essere il solo componente del proprio nucleo familiare; del 33% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo, accertamento da parte del Soggetto Gestore; del 33% per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività; del 33% per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale; del 30% per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali. 2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione di cui all’art. 11 del presente Regolamento, con effetto dall’anno successivo. 3. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si provvederà al recupero del maggior tributo dovuto a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, e sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 20 del presente Regolamento. Art. 25 SPECIALI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI A. 1. RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono accordate le seguenti riduzioni della tariffa unitaria relativa alla categoria cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa: I. per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, è applicata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 10%; II. per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, è applicata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 10%. 2. Le riduzioni di cui al punto A sono concesse a seguito di istanza presentata dai contribuenti al soggetto gestore di cui all’art. 3 comma 2 del presente Regolamento, accompagnate da idonea documentazione e vengono, di volta in volta, accordate a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal soggetto gestore. 3. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. Le riduzioni di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per gli interventi tecnico-organizzativi e le attività di recupero avviate a partire dal 2012. 12 Provincia di Caserta Bozza Regolamento tarsu B. MISURE DI PEREQUAZIONE A VANTAGGIO DELLE FASCE SOCIALI PIÙ DEBOLI E DEI TERRITORI A BASSO REDDITO PRO-CAPITE 4. Nel caso in cui i contribuenti versino in taluna o talune delle condizioni o circostanze di seguito riportate sono concesse le seguenti riduzioni: I. 20% per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell’INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto; II. 20% per le abitazioni occupate da nuclei familiari al cui interno è presente invalido civile al 100%, a condizione che per l’anno precedente a quello di riferimento abbia percepito redditi propri fino ad € 6.713,94 e redditi cumulabili con il proprio nucleo familiare fino ad € 11.271,16. 5. Sono esentati dal pagamento della tassa i locali occupati da persone, sole o riunite in nuclei familiari, assistite in modo permanente dal Comune o dall’ASL, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza. C. ULTERIORI ESENZIONI/RIDUZIONI 6. Sono esentati dalla tassazione i locali e le aree adibite a servizi per i quali la Provincia sia tenuta a sostenere le spese di funzionamento. 7. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono concesse a seguito di istanza del contribuente da effettuarsi entro il 20 gennaio dell’anno di riferimento della tassazione e secondo quanto stabilito dal presente regolamento. 8. Con provvedimento di Giunta Provinciale, fermo restando la copertura del costo del servizio, possono essere consentite eventuali riduzioni in favore di cittadini residenti nei Comuni sui quali insistono impianti di trattamento e/o smaltimento definitivo di rifiuti. Art. 26 MISURE DI INCENTIVAZIONE E PREMIALITÀ 1. Per le scuole statali e non statali - scuole materne autorizzate, scuole elementari parificate, scuole elementari private autorizzate, scuole medie legalmente riconosciute, istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti può essere stabilita, con deliberazione di Giunta Provinciale, una riduzione della tassa ad esse applicata nella misura massima del 10%, a condizione che le stesse inseriscano nei propri programmi scolastici temi di educazione ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti solidi ed alle attività di raccolta differenziata, praticamente attuata. Art. 27 RIDUZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI MASSIMI OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 1. La Provincia ai sensi dell’art. 20 della legge della Regione Campania n 4 del 2007 e s.m.i., al fine di promuovere ed incentivare il raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata stabilite dalla legge, in sede di approvazione delle tariffe, definisce meccanismi di premialità indiretta e di penalizzazione. Art. 28 CUMULABILITÀ E COPERTURA FINANZIARIA DELLE AGEVOLAZIONI 1. In caso di cumulo delle moderazioni tariffarie previste nel presente regolamento, la Tassa è dovuta, in ogni caso, nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) della tariffa ordinaria. 2. Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni di cui agli articoli 25 e 26 presente regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce la iscrizione predetta. 13 Provincia di Caserta Bozza Regolamento tarsu Art. 29 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012, fatti salvi gli eventuali differimenti, disposti dal legislatore, del regime transitorio delineato dalla legge n. 26 del 27 febbraio 2010 e s.m.i. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia, giusta quanto disposto dalla legge n. 26 del 27 febbraio 2010 e dalla legge della Regione Campania n. 4 del 2007, i regolamenti disciplinanti la TARSU/TIA adottati dalle amministrazioni comunali della Provincia di Caserta. 3. In sede di prima applicazione, ai fini della determinazione della tassa il Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2, del presente Regolamento è tenuto ad inviare apposita relazione dalla quale risulti, anche alla luce di quanto stabilito dal proprio Piano Industriale, la previsione del costo del servizio. Articolo 30 NORMA DI RINVIO 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano integrale applicazione le previsioni legislative applicabili in materia. 14