PROVINCIA DI CASERTA

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PROVINCIA DI CASERTA
PROVINCIA DI CASERTA
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
Provincia di Caserta
Bozza Regolamento tarsu
INDICE
Art.
1.
Istituzione della tassa
Art.
2.
Definizione dei rifiuti solidi urbani e assimilati
Art.
3.
Modalità di gestione del servizio
Art.
4.
Presupposti di applicazione della tassa.
Art.
5.
Locali ed aree esclusi dalla tassazione
Art.
6.
Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Art.
7.
Decorrenza della tassa
Art.
8.
Quantificazione delle tariffe
Art.
9.
Commisurazione della tassa
Art.
10. Tassa giornaliera di smaltimento
Art.
11. Denuncia di inizio utenza o di variazione
Art.
12. Contenuto della denuncia originaria o di variazione
Art.
13. Denuncia di cessazione
Art.
14. Contenuto della denuncia di cessazione
Art.
15. Modalità di presentazione delle denunce
Art.
16. Funzioni di controllo
Art.
17. Accertamento
Art.
18. Riscossione
Art.
19. Contenzioso
Art.
20. Sanzioni
Art.
21. Sgravi e rimborsi
Art.
22. Funzionario responsabile
Art.
23. Riduzioni per particolari condizioni di svolgimento del servizio
Art.
24. Riduzioni per particolari condizioni d’uso
Art.
25. Speciali agevolazioni ed esenzioni
Art.
26. Misure di incentivazione e premialità
Art.
27. Riduzioni per raggiungimento dei massimi obiettivi della raccolta differenziata
Art.
28. Cumulabilità e copertura finanziaria delle agevolazioni
Art.
29. Entrata in vigore
Art.
30. Norma di rinvio
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Art. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA
1.
Per il servizio relativo allo smaltimento, nelle varie fasi del conferimento, della raccolta, del trasporto, del
deposito e dello sversamento in discarica, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al successivo art. 2, è
istituita ed applicata, a decorrere dal 01 gennaio 2012 e fatta salva l’applicazione di quanto previsto dal comma 1
del successivo articolo 29, all’intero territorio provinciale la TA.R.S.U. – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani – con le modalità di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., nel rispetto delle
previsioni dettate dalla legge n. 26 del 27 febbraio 2010 e s.m.i. e della legge della Regione Campania n. 4 del
28 marzo 2007 e s.m.i., ed ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente Regolamento.
Articolo 2
DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI
1.
Per la determinazione dei rifiuti solidi urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e della connessa
applicazione della Tassa per il servizio di smaltimento si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 184 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
2.
Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
Art. 3
MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
1.
La Provincia di Caserta, preposta ai sensi della Legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e s.m.i. alla
gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale di sua pertinenza amministrativa, esercita le attività
inerenti lo smaltimento, nelle varie fasi del conferimento, della raccolta, del trasporto, del deposito e dello
sversamento in discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui all’art. 2 del presente Regolamento, in
conformità del dettato normativo contenuto nell’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con
modificazioni nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010, che consente che l’esercizio del servizio di gestione
integrata dei rifiuti da parte delle Province avvenga anche per il tramite delle relative Società.
2.
Alla Società Provinciale GISEC S.p.A. (Gestione Impianti Servizi Ecologici Casertani), a totale partecipazione
della Provincia medesima, costituita con deliberazione del Commissario Straordinario n. 89/CS del 23 luglio
2009, è stata conferita, secondo le modalità indicate dall’art. 11, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 2010, n. 26, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani
prodotti sul territorio della Provincia di Caserta.
3.
La Società Provinciale GISEC S.p.A. agisce sul territorio quale soggetto preposto all’accertamento e alla
riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e a tal fine gestisce:
a) gli archivi comunali afferenti la TARSU;
b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell’ambito territoriale di competenza;
c) la banca dati aggiornata dell’anagrafe della popolazione riportante, in particolare le informazioni sulla
popolazione residente e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti.
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4.
Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 lett. c) del presente articolo è fatto obbligo ai Comuni, in
conformità di quanto disposto dall’art. 11, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con
modificazioni in L. 26 febbraio 2010, n. 26, di comunicare periodicamente alla Provincia di Caserta gli
aggiornamenti di tale banca dati.
5.
La Società Provinciale GISEC S.p.A., in conformità di quanto disposto dall’art. 11, comma 4 del D.L. 30
dicembre 2009 conv. con modif. in L. 26 febbraio 2010, n. 26, accede alle informazioni messe a disposizione
dai Comuni ai sensi del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di
locazione; la GISEC S.p.A., a tal fine, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può anche richiedere,
in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi di polizia tributaria.
6.
La GISEC S.p.A. per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU può avvalersi dei
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 4
PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
1.
Il presupposto per l’applicazione della Tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati,
di cui all’art. 2 del presente Regolamento, è stabilito dalla legge.
2.
La Tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad
esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde esistenti
nelle zone del territorio provinciale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via
continuativa, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 5 e fermo restando quanto disposto dagli artt. 23 e
ss. del presente Regolamento nella ricorrenza di particolari condizioni del soggetto passivo o di svolgimento del
servizio.
3.
L’interruzione temporanea del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sia non imputabile al Soggetto
Gestore di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento, in quanto connessa o consequenziale a motivi
sindacali, a imprevedibili impedimenti organizzativi o a situazioni di emergenza del settore dei rifiuti diffuse a
livello sovraprovinciale, non comporta esonero o riduzione del tributo.
Art. 5
LOCALI ED AREE ESCLUSI DALLA TASSAZIONE
1.
Non sono soggetti alla Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani i locali e le aree che non possono produrre
rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive
condizioni di non utilizzabilità qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione
e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2.
Non è soggetta alla Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani la parte di superficie dei locali e delle aree,
limitatamente alla quale, per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione d’uso si producono, di
regola:
a.
b.
3.
i rifiuti pericolosi che figurano nell’elenco di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.
152/2006 contrassegnati da apposito asterisco, nonché quelli “non pericolosi” non assimilati agli
urbani ai sensi e per gli effetti di quanto previsto alla lettera B del comma 2 dell’articolo 2 del
presente Regolamento;
gli imballaggi terziari.
Sono, inoltre, esclusi dalla applicazione della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
a.
i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o
regolamentari, ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile, ovvero
ancora per effetto di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
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b.
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le aree comuni del condominio di cui all’articolo 1117 del codice civile, ferma restando la
obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
Art. 6
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
1.
Soggetto passivo della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è chiunque, nel territorio provinciale,
occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento,
con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo o
i fruitori dei locali e le aree stesse.
2.
Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la
Tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.
3.
Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della Tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4.
Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla
Tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali
rappresentanti.
5.
Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto demarcati, la Tassa è dovuta, dall'occupante od in
alternativa dall'amministratore del condominio. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi
a pagamento la Tassa a carico dell'occupante è corrisposta da chi gestisce l'attività.
Art. 7
DECORRENZA DELLA TASSA
1.
La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è corrisposta in base alle tariffe definite a norma del
successivo art. 8 e commisurate ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2.
L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto
inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la Tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di
occupazione o disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore.
Art. 8
QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE
1.
La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è destinata alla copertura integrale dei costi derivanti dal
complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, ivi comprendendo le tariffe afferenti l’espletamento nell’intero
territorio provinciale dei servizi di igiene urbana e le tariffe afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al
recupero dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
2.
La Tassa è determinata dalla Giunta Provinciale con deliberazione annuale da assumersi nel termine definito
dalla legge per l’approvazione del bilancio preventivo annuale dell’Ente.
3.
Entro il 30 settembre di ogni anno il Soggetto Gestore di cui di cui all’art. 3, comma 2 del presente
Regolamento è tenuto ad inviare alla Provincia di Caserta apposita relazione dalla quale risulti in forma
analitica la previsione del costo del servizio per l’esercizio finanziario successivo.
4.
Entro il 31 luglio di ogni anno il Soggetto Gestore di cui di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento è
tenuto ad inviare alla Provincia di Caserta apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica:
a) Il costo effettivo, a consuntivo, del servizio per l’anno precedente;
b) la previsione dei costi per l’anno in corso;
c) il consuntivo semestrale dei costi relativo all’anno in corso.
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Art. 9
COMMISURAZIONE DELLA TASSA
1.
La Tassa è calcolata sulla superficie complessiva dei locali e delle aree ed è liquidata in base a misure tariffarie
differenziate per categorie d’uso cui i medesimi vengono destinati.
2.
Le categorie d’uso, individuate e classificate in considerazione dei gruppi di attività o di utilizzazione di cui al
comma 2 dell’articolo 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. sono articolate come di seguito
riportato:
CTG A1 - Scuole pubbliche e private ;
CTG A2 - Teatri, Cinematografi e Auditorium;
CTG A3 - Associazioni politiche, culturali e sindacali;
CTG A4 - Depositi, Magazzini, Autorimesse, Autolavaggi, Garages;
CTG B1 - Distributori di carburanti;
CTG B2 - Autosaloni, Saloni per mostre ed esposizioni;
CTG C1 - Abitazioni civili e loro pertinenze ;
CTG C2 - Alberghi, Locande, Pensioni, ed Affittacamere;
CTG C3 - Collegi, Convitti, Istituti Assistenziali, Case di Riposo, Case di Cura, Caserme;
CTG D1 - Uffici pubblici e privati, Studi professionali, Banche, Assicurazioni, Ambulatori Medici, Dentisti,
Analisi ed altri;
CTG D2 - Circoli sportivi e ricreativi, Discoteche;
CTG E1 - Negozi ed attività commerciali di beni durevoli: Gioiellerie, Ferramenta, Abbigliamento, Calzature,
Tabacchi, ecc;
CTG E2 - Officine, Laboratori e Botteghe artigiane;
CTG E3 - Autofficine, Carrozzerie, Elettrauto, Gommisti.
CTG E4 - Stabilimenti industriali;
CTG F1 - Negozi di generi alimentari: Ortofrutta, Pescherie, Salumerie, Fiorai, Pollerie, Rosticcerie, ecc.;
CTG F2 - Ristoranti, Trattorie, Selfservice, Osterie, Pub;
CTG F3 - Bar, gelaterie, Enoteche, Birrerie;
CTG F4 - Supermercati, Ipermercati;
CTG G - Attività commerciali miste e da recuperi.
Art. 10
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1.
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed equiparati prodotti a fronte della occupazione o detenzione
temporanea, inferiore a 183 giorni/anno, di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o di aree gravate da
servitù di pubblico passaggio, la relativa tassa si applica in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa
annuale attribuita alla corrispondente categoria tariffaria in cui sono inserite destinazioni di uso corrispondenti,
o assimilabili alla destinazione ed all’utilizzo dei locali od aree oggetto della suddetta occupazione/detenzione
a carattere temporaneo, maggiorata di un importo pari al 50% (cinquanta percento)
2.
La tassa è commisurata per ciascun metro quadro di superficie comunque occupata o detenuta. L’importo da
pagare è arrotondato all’euro.
3.
Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo:
le occupazioni realizzate nell’ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico
(politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili).
b) le occupazioni poste in opera per l’esercizio di un’attività commerciale in forma ambulante non
ricorrente.
c) le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali.
a)
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4.
Il pagamento della tassa giornaliera di smaltimento va effettuato contestualmente al pagamento relativo alla
tassa (o al canone) dovuta per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e, in caso di occupazione
abusiva accertata, la tassa non versata è recuperata con la maggiorazione degli importi dovuti a titolo di
sanzione, interessi ed accessori.
5.
Il pagamento costituisce assolvimento dell’obbligo di denuncia.
6.
Per l’accertamento, il contenzioso, e le sanzioni applicabili in materia di tassa giornaliera di smaltimento si
applicano, le norme stabilite in materia di “Tassa” annuale di smaltimento.
Art. 11
DENUNCIA DI INIZIO UTENZA O DI VARIAZIONE
1. I soggetti passivi o i soggetti responsabili della Tassa, indicati nell’art.6 del presente Regolamento, sono tenuti
a presentare, presso gli uffici del Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2 del presente regolamento o dei
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di
cui la GISEC S.p.A. si avvalga per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU,
denuncia originaria o di variazione dei locali e delle aree tassabili di cui all’art. 4, comma 2 del presente
Regolamento, entro la data del 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni
variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare
della tassa.
Art. 12
CONTENUTO DELLA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE
1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
a) le generalità del contribuente e il suo codice fiscale;
b) Il numero e la generalità delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che
occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile a
disposizione;
c) la data di inizio dell’occupazione o detenzione;
d) l’ubicazione dei locali o delle aree denunciati e le ripartizioni interne e, per i fabbricati, l’indicazione del
piano e della scala;
e) la destinazione d’uso e la relativa superficie tassabile;
f) i dati catastali dell’immobile;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
2. La denuncia originaria o di variazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti,
associazioni, circoli e simili deve contenere l’indicazione dei seguenti dati, riferiti al soggetto che occupa o
detiene i locali e le aree:
a)
denominazione, codice fiscale, partita IVA, codice di attività ai fini ISTAT-IVA, sede sociale, scopo o
oggetto;
b) codice fiscale, generalità e residenza del rappresentante legale;
c) ubicazione, superficie, destinazione d’uso e dati catastali dei singoli locali ed aree oggetto della
dichiarazione
d) data di inizio della occupazione o conduzione dei locali e delle aree.
3. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo o, comunque, da uno dei coobbligati in solido ai sensi
dell’art. 6, comma 1 del presente Regolamento , ovvero dal rappresentante legale nel caso in cui l’occupante o
detentore non sia una persona fisica.
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4. All’atto della presentazione di una denuncia di nuova iscrizione il contribuente che risulti tassato per un
vecchio cespite può presentare istanza di compensazione che sarà effettuata dall’Ufficio al momento
dell’iscrizione a ruolo.
Art. 13
DENUNCIA DI CESSAZIONE
1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della Tassa devono comunicare, presso gli uffici del Soggetto
Gestore di cui all’art. 3, comma 2, o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4),
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di cui la GISEC S.p.A. si avvalga per l'esercizio delle funzioni di
accertamento e riscossione della TARSU, mediante apposita denuncia, la cessazione dell’occupazione o
detenzione dei locali e delle aree; in carenza, le posizioni sono cessate comunque d’ufficio, nel caso vi sia
subentro dichiarato o accertato, e con la stessa decorrenza temporale.
Art. 14
CONTENUTO DELLA DENUNCIA DI CESSAZIONE
1.
La denuncia di cessazione deve contenere:
a)
b)
c)
d)
le generalità del contribuente e il suo codice fiscale;
la data di cessazione dell’occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;
l’ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l’indicazione del piano e della scala;
la superficie e la destinazione d’uso dei locali o delle aree, nonché eventuali altre indicazioni necessarie per
l’individuazione della pratica da cessare;
e) la data in cui viene presentata e la sottoscrizione.
2. Nella denuncia di cessazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e
simili, deve risultare la denominazione, la sede legale, nonché le persone che hanno la rappresentanza legale ed il loro
codice fiscale.
Art.15
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
1.
Le denunce – originarie, di variazione, di cessazione – debbono essere prodotte su appositi moduli messi a
disposizione gratuitamente e presentate presso gli uffici del Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2, o dei
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di cui la
GISEC S.p.A. si avvalga per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU, che ne
rilasciano ricevuta.
2.
Possono essere presentate,altresì, secondo una delle seguenti modalità:
a)
per mezzo di raccomandata postale A/R, allegando una fotocopia leggibile del documento d’identità del
dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale;
b) via fax, allegando una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante; in tal caso si
considerano presentate nel giorno di ricezione;
c)
con altri mezzi di trasmissione telematica nei limiti e con le condizioni previste dalla normativa vigente.
3. I soggetti che devono presentare la denuncia relativa a più di dieci immobili, devono utilizzare le modalità di
cui al punto c) del precedente comma.
Art. 16
FUNZIONI DI CONTROLLO
1. Il Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2, o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1),
2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di cui la GISEC S.p.A. si avvalga per l'esercizio delle funzioni di
accertamento e riscossione della TARSU esercitano l’attività di controllo e di accertamento necessaria alla
copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.
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2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite
rilevazione, effettuata anche in base a convenzioni con soggetti privati o pubblici, della misura e destinazione
delle superfici imponibili, i soggetti di cui al comma 1 possono rivolgere al contribuente motivato invito ad
esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a
questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; possono utilizzare dati
legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche
economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al precedente comma nel
termine concesso, i soggetti di cui al comma 1 possono disporre, previa comunicazione, l’accesso agli
immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. Sono
fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile
del relativo organismo.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione,
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del
Codice Civile.
Art. 17
ACCERTAMENTO
1.
Il Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2, del presente Regolamento o i soggetti di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, di cui la GISEC S.p.A. si avvalga
per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU, procedono alla rettifica delle denunce
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse
denunce o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito atto motivato, denominato “Avviso
di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento TARSU”.
2.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli
articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che
lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,
altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è
possibile proporre un riesame anche del merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e
dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il
relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario competente ai sensi di quanto disposto dall’art.
22 del presente Regolamento.
Art. 18
RISCOSSIONE
1. La riscossione volontaria della tassa, avviene sulla base di liste di carico da formare, a cura del Soggetto
Gestore di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento, che una volta rese esecutive, con la firma del
funzionario responsabile, devono essere consegnate al concessionario, di cui all'articolo 52, comma 5, lettera
b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo:
a.
b.
c.
a quello per il quale è dovuto il tributo;
a quello nel corso del quale è prodotta la denuncia, anche tardiva;
a quello nel corso del quale è stato notificato l’avviso di accertamento.
2. Nel caso di riscossione coattiva della tassa, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo, ai sensi dell’art 1 comma 163 della L. 296 del 2006.
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3.
Bozza Regolamento tarsu
Gli importi di cui al comma 1 e 2 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive. Su istanza del
contribuente il Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento o i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, di cui la GISEC
S.p.A. si avvalga per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU, possono concedere
per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario ai sensi dell’ art. 72 comma 3 del D. Lgs
507/1993. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a.
b.
c.
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
l’intero importo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
il carico non può essere più rateizzato.
4. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi
legali. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della
procedura esecutiva, comunque entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. In caso di importi
superiori a Euro 5.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea
garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria .
Art. 19
CONTENZIOSO
1.
I procedimenti contenziosi, concernenti l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
sono svolti dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 546 del 1992.
Art. 20
SANZIONI
1.
Per l’omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione, di cui all’ art. 11 del presente
regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta,
con un minimo di Euro 51,00.
2.
Per la infedele o incompleta presentazione della denuncia si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore
tassa dovuta.
3.
Per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, che non incidono sull’ammontare
della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51 ad € 258. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui al comma
3-bis dell’articolo 73 del D.Lgs. n. 507/1993, nonché per la mancata restituzione di questionari nei sessanta
giorni dalla richiesta e per la mancata, incompleta o infedele compilazione dei medesimi.
4.
Nella determinazione dell’importo della sanzione si applica quanto stabilito dell’art. 7 del d.Lgs. 472/1997.
5.
Le sanzioni per omessa o infedele denuncia, previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ridotte ad un
quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente
all’avviso di accertamento.
6.
La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza,
entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Art. 21
SGRAVI E RIMBORSI
1.
Il rimborso delle somme versate e non dovute, nel caso di inesistenza del presupposto impositivo per avvenuta
cessazione, in corso d’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, deve essere richiesto dal
contribuente con apposita istanza motivata da presentare entro il termine di cinque anni dal giorno
dell’indebito versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il soggetto gestore
provvede alla effettuazione del rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione della istanza.
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2.
Sulla somma da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura dell’interesse legale.
3.
Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto nel ruolo o nella lista di riscossione
rispetto a quanto effettivamente dovuto dal contribuente, il soggetto gestore dispone lo sgravio, oppure
l’annullamento totale o parziale dell’avviso di pagamento ordinario o dell’avviso di accertamento viziato da
errore con adozione del relativo provvedimento.
4.
Non si procede al rimborso per importi inferiori a € 10,00.
Art. 22
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1.
Il Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2 del presente regolamento designa un funzionario cui sono
attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2.
Il soggetto di cui al comma 1 è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.
3.
In caso di gestione affidata in concessione ai sensi dell’art. 3, comma 6, del presente regolamento, il
funzionario responsabile di cui al comma 1 mantiene l’esercizio del potere di controllo, verifica e vigilanza
sulla gestione degli affidatari; il potere di esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa,
ivi incluso il potere di accertamento e/o di riscossione, è trasferito al soggetto concessionario, che ne è
responsabile.
Art. 23
RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1.
La tassa è dovuta per intero nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta definito dal Soggetto Gestore di cui
all’art. 3, comma 2, del presente Regolamento, nell’atto disciplinante le modalità di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 della Legge della Regione Campania n. 4 del 2007 e s.mi.,
ed, altresì, nelle zone non comprese nei limiti del perimetro di raccolta obbligatoria, quando il servizio è di fatto
effettuato.
2.
Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino
punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.
3.
Nelle zone situate al di fuori del perimetro di raccolta obbligatoria di cui al precedente comma 2, nelle quali non
viene effettuata la raccolta in regime di privativa, fermo restando l’obbligo per gli occupanti ed i detentori degli
insediamenti di conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori, il tributo viene corrisposto nella
misura ridotta pari al 40% della tariffa.
4.
Se si verifica all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 4, comma 2 che il servizio di
raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a
disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o sia svolto in grave violazione delle norme inerenti il
servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare secondo i
criteri di cui al D. Lgs. 507/1993.
5.
Fermo restando quanto stabilito dall’art 4, comma 3, del presente Regolamento, qualora il mancato svolgimento
del servizio si protragga al punto che l’autorità sanitaria competente dichiari l’esistenza di una situazione
riconosciuta di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie
nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese alla rimozione dei rifiuti con diritto allo sgravio o restituzione,
in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, sino a quando
l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
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6.
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L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione alle condizioni del precedente comma 5 ha diritto, su
domanda documentata, alla restituzione, da parte del Soggetto Gestore di cui all’art. 3 comma 2 del presente
regolamento, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può
essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.
Art. 24
RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO
1.
In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa unitaria è ridotta:
a.
b.
c.
d.
e.
del 33% per occupazione ad uso abitativo di locali realizzata da soggetto unico occupante, che dalle risultanze
anagrafiche risulti essere il solo componente del proprio nucleo familiare;
del 33% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione
di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o
in comodato, salvo, accertamento da parte del Soggetto Gestore;
del 33% per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività;
del 33% per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risiedano o abbiano la
dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale;
del 30% per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
2.
Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o
di variazione di cui all’art. 11 del presente Regolamento, con effetto dall’anno successivo.
3.
Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell’applicazione della
tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si provvederà al recupero del maggior tributo dovuto a
decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, e sono
applicabili le sanzioni previste dall’art. 20 del presente Regolamento.
Art. 25
SPECIALI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
A.
1.
RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI
Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono accordate le seguenti riduzioni della tariffa unitaria relativa alla
categoria cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
I.
per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto
spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od
un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da
parte del gestore del servizio pubblico, è applicata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al
10%;
II. per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al
servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o
come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, è
applicata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 10%.
2.
Le riduzioni di cui al punto A sono concesse a seguito di istanza presentata dai contribuenti al soggetto gestore di
cui all’art. 3 comma 2 del presente Regolamento, accompagnate da idonea documentazione e vengono, di volta in
volta, accordate a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal soggetto gestore.
3.
La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della
tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. Le riduzioni di cui al
presente comma hanno effetto esclusivamente per gli interventi tecnico-organizzativi e le attività di recupero avviate
a partire dal 2012.
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B. MISURE DI PEREQUAZIONE A VANTAGGIO DELLE FASCE SOCIALI PIÙ DEBOLI E DEI TERRITORI A
BASSO REDDITO PRO-CAPITE
4.
Nel caso in cui i contribuenti versino in taluna o talune delle condizioni o circostanze di seguito riportate sono
concesse le seguenti riduzioni:
I.
20% per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età
superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti
dalla pensione sociale dell’INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di
reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto;
II. 20% per le abitazioni occupate da nuclei familiari al cui interno è presente invalido civile al 100%, a
condizione che per l’anno precedente a quello di riferimento abbia percepito redditi propri fino ad €
6.713,94 e redditi cumulabili con il proprio nucleo familiare fino ad € 11.271,16.
5.
Sono esentati dal pagamento della tassa i locali occupati da persone, sole o riunite in nuclei familiari, assistite in
modo permanente dal Comune o dall’ASL, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza.
C. ULTERIORI ESENZIONI/RIDUZIONI
6.
Sono esentati dalla tassazione i locali e le aree adibite a servizi per i quali la Provincia sia tenuta a sostenere le
spese di funzionamento.
7.
Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono concesse a seguito di istanza del contribuente da
effettuarsi entro il 20 gennaio dell’anno di riferimento della tassazione e secondo quanto stabilito dal presente
regolamento.
8.
Con provvedimento di Giunta Provinciale, fermo restando la copertura del costo del servizio, possono essere
consentite eventuali riduzioni in favore di cittadini residenti nei Comuni sui quali insistono impianti di trattamento
e/o smaltimento definitivo di rifiuti.
Art. 26
MISURE DI INCENTIVAZIONE E PREMIALITÀ
1.
Per le scuole statali e non statali - scuole materne autorizzate, scuole elementari parificate, scuole elementari
private autorizzate, scuole medie legalmente riconosciute, istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti può essere stabilita, con deliberazione di Giunta Provinciale, una riduzione della tassa ad esse applicata nella
misura massima del 10%, a condizione che le stesse inseriscano nei propri programmi scolastici temi di educazione
ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti solidi ed alle attività di raccolta differenziata,
praticamente attuata.
Art. 27
RIDUZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI MASSIMI OBIETTIVI DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
1. La Provincia ai sensi dell’art. 20 della legge della Regione Campania n 4 del 2007 e s.m.i., al fine di promuovere ed
incentivare il raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata stabilite dalla legge, in sede di
approvazione delle tariffe, definisce meccanismi di premialità indiretta e di penalizzazione.
Art. 28
CUMULABILITÀ E COPERTURA FINANZIARIA DELLE AGEVOLAZIONI
1.
In caso di cumulo delle moderazioni tariffarie previste nel presente regolamento, la Tassa è dovuta, in ogni caso,
nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) della tariffa ordinaria.
2.
Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni di cui agli articoli 25 e 26 presente regolamento sono iscritte in bilancio
come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
all’esercizio cui si riferisce la iscrizione predetta.
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Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
1.
Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012, fatti salvi gli eventuali differimenti, disposti dal
legislatore, del regime transitorio delineato dalla legge n. 26 del 27 febbraio 2010 e s.m.i.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia, giusta quanto disposto dalla
legge n. 26 del 27 febbraio 2010 e dalla legge della Regione Campania n. 4 del 2007, i regolamenti disciplinanti la
TARSU/TIA adottati dalle amministrazioni comunali della Provincia di Caserta.
3.
In sede di prima applicazione, ai fini della determinazione della tassa il Soggetto Gestore di cui all’art. 3, comma 2,
del presente Regolamento è tenuto ad inviare apposita relazione dalla quale risulti, anche alla luce di quanto
stabilito dal proprio Piano Industriale, la previsione del costo del servizio.
Articolo 30
NORMA DI RINVIO
1.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano integrale applicazione le previsioni
legislative applicabili in materia.
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