Revisione totale della legge sull`alcool: il Consiglio

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Revisione totale della legge sull`alcool: il Consiglio
Dipartimento federale delle finanze DFF
Revisione totale della legge sull'alcool: il Consiglio federale
avvia la consultazione
Berna, 30.06.2010 - Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha avviato la consultazione
concernente la revisione totale della legge sull'alcool. Il Governo presenta avamprogetti di
due nuove leggi: uno della legge sull'imposizione delle bevande spiritose e uno della legge
sull'alcol.
La legge sull'alcool risale al 1932 ed è una delle più vecchie della Confederazione. Nonostante le
numerose revisioni parziali, essa non soddisfa più le odierne realtà economiche e sociopolitiche.
Una revisione totale consente un cambiamento di paradigma nella politica in materia di alcol della
Confederazione. Con l'introduzione di due nuove leggi si separano, inoltre, gli interessi di natura
fiscale da quelli di politica sanitaria della Confederazione.
Con la legge sull'imposizione delle bevande spiritose e la rinuncia a tre monopoli federali, il
Consiglio federale pone le basi per una liberalizzazione del mercato dell'etanolo e per una
semplificazione del sistema fiscale e del controllo. Gli operatori economici instaurano un nuovo
rapporto con la Confederazione. L'avamprogetto della legge sull'alcol assoggetta il commercio di
tutte le bevande alcoliche a disposizioni uniformi che mirano alla tutela della gioventù. Ciò crea la
base per una politica coerente in materia di alcol. Con l'introduzione di una base giuridica per i test
d'acquisto il Consiglio federale soddisfa un'esigenza di Cantoni e città.
La revisione totale della legge sull'alcool determina una riduzione dei compiti, il che ha ripercussioni
sull'organizzazione della Regìa federale degli alcool (RFA). La RFA è attualmente, in qualità di
istituto autonomo, incaricata dell'esecuzione della legislazione sull'alcol. Con la revisione,
Alcosuisse, il centro di profitto della RFA cui compete l'importazione di etanolo, dovrebbe essere
privatizzato e la parte rimanente della RFA trasferita nell'Amministrazione federale centrale.
La consultazione termina il 31 ottobre 2010.
Allegati:
Documentazione (pdf, 42kb)
Indirizzo cui rivolgere domande:
Alexandre Schmidt, direttore RFA, tel. 031 309 12 64
Editore:
Dipartimento federale delle finanze
http://www.dff.admin.ch/it
Dipartimento federale delle finanze DFF
Contatto: [email protected], altri contatti | Diritto
http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=it
00.000
Revisione totale della legge sull’alcool
Rapporto esplicativo sull’avamprogetto di legge federale
sull’imposizione delle bevande spiritose e dell’etanolo
(Legge sull’imposizione delle bevande spiritose, LIBs)
del ...
1
Compendio
Il Consiglio federale presenta due avamprogetti di legge nell’ambito della revisione
totale della legge sull’alcool per la cui esecuzione è competente la Regìa federale
degli alcool (RFA):
a.
la legge sull’imposizione delle bevande spiritose (LIBs) che disciplina la riscossione e il controllo delle imposte di consumo sulle bevande spiritose e
l'etanolo;
b.
la legge sull’alcol (LAlc) che statuisce delle prescrizioni per la regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche.
Con questa soluzione nell’ambito dell’imposta sulle bevande spiritose si riducono i
conflitti tra scopi fiscali e di sanità pubblica, e nell’ambito del mercato delle bevande alcoliche si garantisce una politica di regolamentazione più coerente.
La LIBs disciplina – contrariamente alla legge sul mercato dell’alcol – la riscossione delle imposte di consumo sulle bevande spiritose e sull'etanolo destinato al
consumo (ridefinita imposta sulle bevande spiritose), orientandosi sistematicamente
verso gli interessi fiscali della Confederazione. Nell’imposta sulle bevande spiritose
si tiene conto delle motivazioni in materia di politica sanitaria, esplicitando che la
sua fissazione dipenderà da riflessioni in tal senso.
Con la LIBs il mercato delle bevande spiritose e dell’etanolo verrà liberalizzato: in
primo luogo va evidenziata la rinuncia al monopolio d'importazione concernente
l’etanolo, rivendicato sinora dalla Confederazione e attuato dalla RFA. Uno studio
della ditta KPMG, commissionato dalla RFA, giunge alla conclusione che la liberalizzazione del mercato dell’etanolo si ripercuoterà positivamente sulla piazza finanziaria svizzera. In secondo luogo oltre al citato monopolio la Confederazione rinuncia anche al monopolio sulla fabbricazione di etanolo nonché al monopolio sulla
fabbricazione di bevande spiritose. Con questi provvedimenti le condizioni di mercato svizzere si allineeranno a quelle in vigore in quasi tutti gli Stati europei. Infine
la rinuncia a 41 delle 43 autorizzazioni, sulle quali si basa l’odierno ordinamento
dell’alcol, contribuirà parimenti alla liberalizzazione del mercato.
Il sistema di riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose subirà una modifica
fondamentale: grazie all’ottimizzazione di quest'ultimo, in avvenire si registrerà il
passaggio dagli attuali 48 000 a 3000 assoggettati all’imposta, senza che questa
situazione influisca sul gettito fiscale. Oltre a ciò, grazie a regolamentazioni straordinarie, l’assoggettamento e i privilegi fiscali verranno abrogati a favore di regolamentazioni unitarie.
Queste novità rendono possibili ampie semplificazioni del sistema di controllo e
portano a una considerevole riduzione delle spese amministrative, senza mettere in
pericolo la sicurezza fiscale.
La rinuncia ai monopoli comporta tuttavia nuovi, benché pochi strumenti di controllo. Il progetto prevede volutamente che l’obbligo di notifica e la registrazione in un
registro pubblico (registro dell’alcol) avvengano, come é già il caso in altri ambiti
del diritto, analogamente a quanto è applicato nella legge sull’imposizione della
birra nonché, per quanto riguarda l’impegno di impiego, nella legge
sull’imposizione degli oli minerali.
2
In avvenire chiunque intenda produrre o importare bevande spiritose o etanolo sarà
assoggettato all’obbligo di notifica. L’autorizzazione è attivata con l'iscrizione nel
registro dell’alcol. Lo stesso vale per il commercio all’ingrosso (vendita a rivenditori) di bevande spiritose e etanolo.
L’importazione, il commercio e il consumo di bevande spiritose come pure di etanolo non denaturato esenti da imposta presuppongono l'ottenimento del cosiddetto
impegno d'impiego con il quale il suo possessore s'impegna per scritto nei confronti
dello Stato a:
-
utilizzare la merce per scopi diversi dal consumo; e
-
fornirla solo a destinatari che giusta il registro dell'alcol sono autorizzati
mediante un impegno d'impiego a rifornirsi di merce non denaturata esente
da imposta o a gestire un deposito fiscale.
Ogni infrazione all’impegno di impiego sarà perseguita penalmente e la merce
utilizzata in modo abusivo sarà altresì assoggettata all’imposta.
3
Indice
Compendio
2
1
Situazione iniziale
6
2
Introduzione: alcol – un bene dalle molte sfaccettature
2.1 Alcol destinato a scopi industriali e commerciali
2.2 Alcol destinato a uso come carburante (bioetanolo)
2.3 Alcol come bene di consumo
2.4 Bevande spiritose
2.5 Birra e vino
7
9
9
11
13
17
3
Politica della Confederazione in materia di alcol
3.1 Principi e sviluppo
3.1.1
Strategia di riduzione della produzione
3.1.2
Strategia della limitazione della reperibilità: passaggio alla
regolamentazione del mercato
3.1.3
Programma nazionale alcol (PNA)
3.2 Competenze
3.2.1
Panoramica
3.2.2
La Regìa federale degli alcool (RFA)
18
18
18
19
21
22
22
23
4
Obiettivi della revisione totale
23
5
Ottimizzazione della sistematica della legge
5.1 Situazione
5.1.1
Doppioni normativi
5.1.2
Regolamentazione del mercato: disposizioni diverse per
(pressoché) la stessa cosa
5.1.3
Imposta sulle bevande spiritose: conflitto latente di obiettivi
5.2 Novità
25
25
25
25
29
30
6
Liberalizzazione del mercato
6.1 Monopolio di fabbricazione delle bevande spiritose e dell’etanolo
6.1.1
Situazione
6.1.2
Novità
6.2 Monopolio d’importazione dell’etanolo
6.2.1
Situazione
6.2.2
Studio sul mercato dell’etanolo
6.3 Novità
31
31
31
33
33
33
34
35
7
Ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo
7.1 Sistema d’imposizione
7.1.1
Situazione
7.1.1.1 Numero degli assoggettati all’imposta
7.1.1.2 Privilegi fiscali
7.1.2
Novità
7.1.2.1 Riduzione del numero degli assoggettati all’imposta
7.1.2.2 Riduzione e uniformazione dei privilegi fiscali
37
37
38
41
41
42
42
43
4
7.2
Sistema di controllo
7.2.1
Situazione
7.2.2
Novità
44
44
44
8
Riorganizzazione nell’adempimento dei compiti
8.1 Riorganizzazione della RFA
8.1.1
Situazione
8.1.2
Novità
8.1.2.1 La RFA dal 2013 in poi
8.1.2.2 Il futuro di Alcosuisse
8.2 Ottimizzazione dei compiti della Confederazione nell’ambito dei
prodotti alcolici
45
45
45
47
47
47
9
Parte speciale
9.1 Articolazione dell’avamprogetto
9.2 Commento ai singoli articoli
9.2.1
Primo capitolo: Oggetto, principi e definizioni
9.2.2
Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e
del commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo
9.2.3
Capitolo 3: Imposizione
9.2.4
Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze
9.2.5
Capitolo 5: Emolumenti
9.2.6
Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto
9.2.7
Capitolo 7: Assistenza amministrativa
9.2.8
Capitolo 8: Protezione dei dati
9.2.9
Capitolo 9: Rimedi giuridici
9.2.10 Capitolo 10: Disposizioni penali
9.2.11 Capitolo 11: Misure amministrative
9.2.12 Capitolo 12: Esecuzione
9.2.13 Capitolo 13: Disposizioni finali
48
48
48
48
48
51
55
67
69
69
70
71
73
73
79
79
80
10 Ripercussioni
10.1 Per le finanze e il personale della Confederazione
10.1.1 Entrate e uscite ricorrenti
10.1.2 Entrate e uscite uniche
10.2 Ripercussioni per l’informatica
10.3 Ripercussioni per l’economia
84
84
84
85
85
86
11 Programma di legislatura
86
12 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
87
13 Aspetti giuridici
13.1 Costituzionalità
13.2 Delega di competenze legislative
13.2.1 Delega al Consiglio federale
13.2.2 Delega al DFF
88
88
88
88
89
14 Abrogazione e modifica del diritto vigente
89
APPENDICE I: autorizzazioni previste nella legge sull’alcool
90
5
APPENDICE II: elenco delle fonti e bibliografia
93
Revisione totale della legge sull’alcool
1
Situazione iniziale
Secondo l’articolo 105 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) la legislazione
sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di bevande distillate
compete alla Confederazione; essa tiene conto in particolare degli effetti nocivi del
consumo di alcol. L’articolo 131 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale
prevede una particolare imposta di consumo sulle bevande distillate di cui i Cantoni
si ripartiscono il 10 per cento del prodotto netto (decima sull’alcool). Essi devono
impiegare la loro quota per la lotta contro le cause e gli effetti dei problemi legati
alle dipendenze.
Con la legge sull’alcool, la Confederazione adempie questo mandato costituzionale.
La legge risale al 1932 ed è pertanto una tra le leggi più datate della Confederazione.
Nonostante le diverse revisioni parziali subite nel corso dei suoi 80 anni di validità,
la legge è rimasta fino a oggi fedele allo scopo per il quale era stata emanata, ossia
combattere la piaga sociale del consumo di alcol. L’intensità degli interventi statali
nell’ambito delle bevande distillate, giustificata dalla situazione di quell’epoca, è
tuttavia rimasta costante fino a oggi. Attualmente alla Confederazione sono attribuiti
tre monopoli: il monopolio sulla fabbricazione di bevande spiritose, rispettivamente
di etanolo, nonché il monopolio sull’importazione di etanolo. La Confederazione
esercita essa stessa il monopolio sull’importazione, mentre delega a privati, per il
tramite di concessioni, i diritti legati al monopolio sulla fabbricazione. Oltre alla
concessione, a questi ultimi occorrono numerose autorizzazioni. La vigente legislazione sull’alcol conta non meno di 43 diverse autorizzazioni. Inoltre, la stessa legislazione assoggetta produttori, importatori e commercianti a un controllo pressoché
senza lacune. Il vero e proprio cardine della legge sull’alcool è l’imposta sull’alcool
(di seguito denominata imposta sulle bevande spiritose). Questa imposta al consumo
è riscossa sulle bevande distillate destinate al consumo.1 La maggior parte delle
prescrizioni della legge sull’alcool sono riconducibili a questa imposta. La legge
sull’alcool contiene anche prescrizioni che regolano il mercato delle bevande distillate destinate al consumo. Inoltre la legislazione sulle derrate alimentari contiene
disposizioni simili, anche se di portata meno ampia e applicabili a tutte le bevande
alcoliche.
Il Consiglio federale ha fissato la revisione totale della legge sull’alcool negli obiettivi della legislatura 2007–2011. Con la revisione totale si mira segnatamente
all’abrogazione dei monopoli della Confederazione sulla fabbricazione e
sull’importazione di bevande distillate, all’ottimizzazione dei controlli e alla riorganizzazione della Regìa federale degli alcool (RFA). Con la revisione totale della
1
6
Nel presente rapporto con l’espressione «destinate al consumo» si intende l’abbreviazione
della formulazione utilizzata nell’avamprogetto di legge «destinate al consumo umano».
legge sull’alcool, il Consiglio federale mira inoltre ad introdurre in un’unica legge le
disposizioni sul commercio e sulla pubblicità relative alle bevande alcoliche attualmente contenute nella legge sull’alcool e nella legislazione sulle derrate alimentari.
Per questo motivo, nell’ambito della revisione totale sono messe a punto due leggi:
una legge sull’imposizione delle bevande spiritose e una nuova legge sull’alcol.
La legge sull’imposizione delle bevande spiritose regola la riscossione e il controllo
dell’imposta sulle bevande spiritose. Nel suo campo d’applicazione troviamo da una
parte le bevande spiritose e dall’altra l’etanolo; tuttavia, soltanto l’etanolo destinato
al consumo è assoggettato all’imposta sulle bevande spiritose. La legge sulle bevande spiritose è caratterizzata integralmente da interessi di natura fiscale.
Gli interessi di politica sanitaria sono al contrario posti al centro della legge
sull’alcol. Essa sostituisce con disposizioni unitarie valevoli per tutte le bevande
alcoliche le limitazioni del commercio e della pubblicità contenute nella vigente
legge sull’alcool e applicabili alle bevande spiritose, rispettivamente nella legislazione sulle derrate alimentari e applicabili alle bevande spiritose, alla birra e al vino.
In tal modo i doppioni esistenti sinora vengono esclusi e tra gli utenti sono eliminate
le incertezze giuridiche constatabili nel mercato. La nuova legge sull’alcol migliora
la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (Confederazione: controllo
della pubblicità, Cantoni: controllo del commercio); in seno alla Confederazione
rende inoltre possibile assegnare a un unico organo d’esecuzione i compiti statali
nelle questioni relative all’alcol. In questo modo la legge sull’alcol diventa un importante cardine nell'ambito di una politica svizzera in materia di alcol coerente.
Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool sussiste il seguente intervento parlamentare:
05.3151 Mozione Hegetschweiler del 17 marzo 2005:
Modifica della legge federale sull’alcool
La mozione accolta chiede che l’etanolo destinato ad usi commerciali e industriali
sia escluso dal monopolio di importazione della Confederazione.
2
Introduzione: alcol – un bene dalle molte
sfaccettature
Dal punto di vista chimico gli alcol sono un gruppo di composti organici nei quali si
riscontrano uno o più gruppi di idrossili. In questo caso l’atomo di carbonio al quale
è legato il gruppo di idrossili non può far parte di un anello aromatico, né possedere
sostituti di valore maggiore. Degli alcol fanno parte segnatamente il metanolo e
l’etanolo. Nel linguaggio corrente per alcol si intende solo l’etanolo. Al contrario del
metanolo, l’etanolo non è velenoso e si trova nelle bevande alcoliche (bevande
spiritose, birra, vino) come pure in numerose derrate alimentari e oggetti d’uso.
Conformemente alla legislazione sull’alcol e a quella sulle derrate alimentari della
Confederazione, il termine alcol verrà utilizzato qui di seguito nella sua accezione
della lingua corrente.
Le bevande distillate sono liquidi alcolici che contengono etanolo ottenuto tramite
distillazione o un altro processo tecnico. I liquidi alcolici ottenuti grazie alla fermentazione naturale (birra e vino) non sono considerati bevande distillate.
7
Le bevande distillate ad alto tenore alcolico sono definite tanto nel linguaggio nazionale quanto in quello internazionale con il termine «etanolo». Nella lingua corrente le bevande distillate si suddividono nel modo seguente:
-
sono considerate etanolo le bevande distillate ad alto tenore alcolico, impiegate principalmente per scopi industriali e commerciali. Qui di seguito sono
definite etanolo le bevande distillate che hanno un tenore alcolico superiore
all’80 per cento del volume e pertanto rientrano nel monopolio d'importazione della Confederazione.
-
sono considerate bevande spiritose le bevande distillate con un tenore alcolico inferiore all’80 per cento del volume. Esse sono destinate al consumo.
Il mercato rispecchia questa suddivisione. Il motivo di un mercato delle bevande
distillate suddiviso, va segnatamente ricondotto al diverso trattamento fiscale delle
bevande spiritose e dell’etanolo. A causa del loro consumo, le bevande spiritose
sono assoggettate all’imposta sulle bevande spiritose, mentre l’etanolo è destinato
solo in minima parte al consumo e pertanto in gran parte escluso dall’imposta sulle
bevande spiritose.
Stato a metà del 2009
Contenuto del monopolio della Confederazione
Mercato delle bevande
spiritose
Produzione di bevande spi- Produzione di etanolo (diritose (diritto trasmesso tra- ritto trasmesso tramite conmite concessioni ai privati). cessioni ai privati); importazione di etanolo.
Volume del mercato in
milioni di litri d’alcol
puro
8
Mercato dell’etanolo
Circa 10
Circa 50
Importatori
Ditte private, privati.
Produttori svizzeri
Ditte private, privati (azien- Al momento nessun prode, agricoltura).
duttore svizzero.
RFA
(e ca. 10 ditte private nella
misura di 0,07 mio. l).
Quota percentuale di Circa 85 %
importazioni nel mercato
100 %
Commercio
Ditte private, privati.
RFA (in qualità d'importatrice), ditte private, (rivenditori).
Utilizzo principale
Consumo
Produzione industriale /
commerciale.
Utenti principali
Privati
Ditte private
Mercato delle bevande
spiritose
Mercato dell’etanolo
Assoggettamento fiscale
Sì
No2
Scopo dell’attività di
controllo della RFA
Controlli motivati da aspetti Controlli motivati da aspetdi politica fiscale e sanitati di politica fiscale.
ria.
Stato a metà del 2009
2.1
Alcol destinato a scopi industriali e commerciali
Per l’industria, l’etanolo rappresenta una merce importante che si presta a essere
impiegata per i più svariati scopi:
-
nell’industria farmaceutica l’etanolo serve per la fabbricazione di medicamenti;
-
nel settore della cosmetica l’etanolo è utilizzato per la produzione di profumi e prodotti per la cura del corpo;
-
all’industria delle derrate alimentari l’etanolo serve da una parte come materia prima per la fabbricazione di aromi, essenze o aceto e dall'altra come
agente conservante per le derrate alimentari;
-
l’industria delle bevande spiritose utilizza l’etanolo di alta qualità per la
produzione di liquori e aperitivi.
L’etanolo è inoltre tra i cinque più importanti solventi e viene impiegato per la
fabbricazione di detergenti, colori, lacche, prodotti antigelo o esplosivi. Anche
nell’ambito sanitario l’etanolo rappresenta un bene al quale non si può rinunciare.
La domanda di etanolo è in crescita. Allo stesso tempo sono in corso ricerche per
l’utilizzo dell’etanolo come prodotto sostitutivo del petrolio.
2.2
Alcol destinato a uso come carburante (bioetanolo)
La crescente importanza delle questioni legate al clima, il prezzo elevato della
benzina e gli sforzi intesi a creare un’autonomia energetica inducono molti Stati
come ad esempio gli USA a utilizzare l’alcol come carburante, il che si traduce in un
aumento della produzione:
2
Circa il 3 % dell’etanolo importato è destinato al consumo e pertanto soggiace all’imposta
sulle bevande spiritose.
9
Figura 1
Produzione mondiale di bioetanolo / etanolo
M ilioni di litri
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
08
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
20
98
19
97
Bioetanolo
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
19
19
90
0
Etanolo
Fonte: F.O.LICHTS
Tra il 2002 e il 2008 la produzione di bioetanolo è triplicata, mentre la quantità della
produzione di etanolo è pressoché rimasta invariata. Il bioetanolo è prodotto in circa
75 Paesi (circa il 90 % della produzione complessiva proviene dagli USA e dal
Brasile). Il bioetanolo rappresenta un importante mercato in crescita nei Paesi in via
di sviluppo ed emergenti a cui sono legati molti posti di lavoro.
Secondo la legge americana sull’energia del 2007 la quota di biocarburanti negli
USA deve aumentare sino al 20 per cento entro 10 anni. Nell’UE il 25 giugno 2009
è entrata in vigore la direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili3. L’UE prevede che entro il 2020 almeno il 10 per cento di tutti i carburanti
per motori utilizzati nel settore dei trasporti all’interno della Comunità siano ottenuti
da fonti d’energia rinnovabili.
Entro il 2030 la Svezia intende rinunciare completamente all’impiego del petrolio.
La benzina dovrebbe di conseguenza essere sostituita al 100 per cento da biocarburanti.
Dal 1° luglio 2008, rispettivamente dall’entrata in vigore della revisione parziale
della legge sull’imposizione degli oli minerali, in Svizzera il bioetanolo è esente
3
10
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, FU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
dall’imposta sui carburanti, a determinate condizioni4. Allo stesso tempo il monopolio d'importazione della Confederazione è stato abrogato. Con la revisione parziale
della legge sull’imposizione degli oli minerali la Confederazione intende perseguire
l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento atmosferico nel
traffico stradale.
Nel messaggio del Consiglio federale relativo alla modifica della legge
sull’imposizione degli oli minerali, in Svizzera il potenziale annuo di bioetanolo a
medio termine è stato quantificato in 200 milioni di litri, ciò che corrisponde a una
miscela integrale del 5 per cento di etanolo nella benzina e a una riduzione delle
emissioni di CO2 di 0,47 milioni di tonnellate, rispettivamente dell’1 per cento delle
emissioni totali svizzere. Nel 2008 in Svizzera sono stati venduti circa 4 milioni di
litri di bioetanolo per un valore di 5 milioni di franchi, ciò che corrisponde all’1 per
mille del commercio complessivo di benzina. Oltre 180 stazioni di rifornimento
offrono attualmente bioetanolo come miscela benzina-bioetanolo con 5 per cento
(E5) oppure 85 per cento di bioetanolo (E85).
La domanda di bioetanolo in Svizzera dipende molto dal prezzo della benzina: se il
prezzo della benzina sale, aumenta la domanda di bioetanolo; se per contro lo stesso
prezzo scende, anche la domanda di bioetanolo diminuisce.
Fino all’autunno del 2008 il bioetanolo offerto in Svizzera proveniva esclusivamente
da produzione nazionale. Nell’autunno del 2008 la ditta Borregaard, l’unico produttore nazionale di bioetanolo in Svizzera ha terminato l’attività nel nostro Paese. Da
allora il fabbisogno nazionale complessivo deve essere coperto con le importazioni.
Sebbene l’importazione non sia più riservata alla Confederazione, rispettivamente la
Confederazione sia ancora competente in modo sussidiario, l’approvvigionamento
della Svizzera in etanolo è effettuato – a causa della mancanza di altri importatori –
solo da Alcosuisse, il centro di profitto della RFA. Dalla primavera 2009 Alcosuisse
acquista il bioetanolo dalla Scandinavia, dove è prodotto unicamente da rifiuti del
legno senza pertanto concorrenziare la catena alimentare e animale.
2.3
Alcol come bene di consumo
Da sempre, sotto forma di bevande spiritose, birra e vino, l’alcol è consumato nella
nostra società come bene di consumo rispettivamente voluttuario.
4
RS 641.61
11
Figura 2
Evoluzione del consumo nazionale di alcol dal 1883
Litri effettivi per abitante
120
100
80
60
40
20
0
1883
1903
Vino e sidro
1923
1943
Birra
1963
1983
2003
Bevande spiritose
Il vino occupa il primo posto nella classifica delle bevande alcoliche – misurato in
relazione al consumo di alcol puro (a. p.) – , seguito dalla birra. Con il 20 per cento
scarso, la quota delle bevande spiritose è proporzionalmente bassa; questa quota è
tuttavia ripartita su di un campione di abitanti nettamente inferiore rispetto al consumo di vino e birra.
Anno di riferimento: 2008
Consumo annuo pro ca- Quota del volume complespite in litri di alcol puro sivo consumato in %
Vino (compreso il sidro)
4,4
50,0
Birra
2,8
31,8
Bevande spiritose
1,6
18,2
Negli ultimi 20 anni il consumo pro capite è costantemente diminuito.
12
Figura 3
Consumo nazionale di bevande alcoliche per abitante
Litri di alcol puro per abitante
6
5
4
3
2
1
08
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
Birra
20
99
Vino e sidro
20
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
19
19
89
0
Bevande spiritose
La cifra di affari annua complessiva realizzata con le bevande alcoliche da produttori, grossisti, dettaglianti e aziende del settore della ristorazione ammonta a più di 10
miliardi di franchi.
L’alcol non si trova però solo nelle bevande, bensì anche nelle derrate alimentari, ad
esempio nella cioccolata (bastoncini al kirsch, truffes), nella pasticceria (torta al
kirsch) o in miscele per fondue pronte al consumo. Nel settore delle derrate alimentari le quantità di alcol utilizzate sono tuttavia comparativamente modeste.
2.4
Bevande spiritose
Negli ultimi 30 anni, il mercato nazionale delle bevande spiritose ha subito profondi
mutamenti. Verso la metà degli anni Ottanta il settore nazionale delle bevande
spiritose aveva ancora una quota di mercato di oltre l’80 per cento. Nei 10 anni
successivi la sua quota si è ridotta al 50 per cento.
Con la revisione parziale del 1996 la legge sull’alcool è stata adeguata alle prescrizioni europee e internazionali sul commercio. L’Accordo generale sulle tariffe
doganali e il commercio (GATT) all’articolo III riporta tra l’altro il principio della
parità di trattamento fiscale di prodotti svizzeri ed esteri, includendo anche le bevande spiritose5. Il 1° luglio 1999 è entrata in vigore un’aliquota unitaria di imposizione
per le bevande spiritose svizzere ed estere. In questo modo il settore nazionale delle
bevande spiritose ha perso il privilegio fiscale di cui godeva fino a quel momento.
La conseguenza è stata la diminuzione del 30–50 per cento del prezzo delle bevande
5
Accordo generale del 30 ottobre 1947 sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),
(RS 0.632.21).
13
spiritose importate, mentre l’aliquota unitaria di imposizione per le bevande spiritose
svizzere si è tradotta nell’aumento di 3 franchi per litro di alcol puro6. Il consumo di
bevande spiritose è così aumentato, mantenendosi da qualche anno a questa parte a
circa 4 litri (effettivi) di alcol per abitante e anno7.
Oggi le bevande spiritose svizzere detengono solo all'incirca il 13 per cento del
mercato svizzero delle bevande spiritose, rispettivamente il 3 per cento del mercato
delle bevande alcoliche. I motivi alla base di questa diminuzione sono molteplici.
Questa evoluzione ha determinato un massiccio mutamento strutturale che permane
sino ai nostri giorni. Al momento 10 grandi aziende producono l’80 per cento delle
bevande spiritose prodotte professionalmente. Sono soprattutto le piccole aziende
che stanno lottando per la loro sopravvivenza.
Il settore delle bevande spiritose svizzero è meno concorrenziale rispetto all’estero
per diversi motivi: da un lato fino al 1999 ai distillatori nazionali di bevande spiritose non era permesso distillare cereali. Fino ad allora mancava pertanto una tradizione nazionale nella produzione di whisky o vodka, che attualmente riscuotono un
grande successo. Fino al 2005 era inoltre vietata la distillazione di assenzio. Il divieto dell’assenzio affonda le sue origini in un’iniziativa popolare accolta dal popolo e
dai Cantoni il 5 luglio 1908.
Dall’altro lato i costi di produzione in Svizzera sono più elevati che all’estero. A ciò
si aggiunge il fatto che i Paesi limitrofi favoriscono fiscalmente il settore delle
bevande spiritose e lo fanno in parte fruire di garanzie di ritiro della produzione8. I
privilegi comparabili sono stati progressivamente ridotti in Svizzera; dal 1999 sono
stati completamente abrogati.
Le ciliege, le prugne e le pere sono le materie prime più importanti per la produzione
di bevande spiritose. Di queste materie prime si distilla fino al 40 per cento del loro
raccolto. La flessione nell’industria della distillazione si ripercuote anche sulla
frutticoltura svizzera, con le relative conseguenze per la biodiversità e il paesaggio.
Dal 1960 sono scomparsi più di 8 milioni di alberi ad alto fusto. Dei restanti
2,3 milioni circa di alberi ad alto fusto, si reputa che una percentuale vicina al 30 per
cento ovvero 800 000 alberi siano in pericolo.
6
7
8
14
Jean-Luc Heeb/Gerhard Gmel/Christoph Zurbrügg/Meichun Kuo/Jürgen Rehm 2003,
pagg. 1433–1466.
Il consumo pro capite nel periodo di tempo preso in considerazione si è evoluto come
segue: nel 1998 era pari a 3,5 litri, nel 1999 a 3,6 litri, nel 2000 a 3,9 litri e dal 2001 si è
attestato a 4 litri.
Ad esempio in Germania i prodotti distillati possono essere ceduti a prezzi interessanti e
in esenzione d’imposta alla «Bundesmonopolverwaltung für Branntwein»; oltre a ciò la
Germania accorda eccedenze di rendimento in esenzione d’imposta sino al 40 per cento
del rendimento regolare. I piccoli distillatori agricoli che smerciano i loro prodotti in proprio fruiscono inoltre di un’aliquota sull’imposta di consumo ridotta. Cfr. Kastner 2009,
pag. 137 segg.
Figura 4
Evoluzione degli alberi da frutta in Svizzera
Numero di alberi da frutta (medio e alto fusto), in milioni
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1869*
1929**
1951
1961
1971
1981
1991
2001*
2007*
* Stima; ** Compresi gli alberi a basso fusto e gli alberi da frutta nei campi
Fonte: Ufficio federale di statistica.
Questa evoluzione non si lascia tuttavia spiegare solo con la flessione dell’attività di
distilleria. Sono soprattutto determinanti gli sforzi a carattere generale rivolti verso
procedure di produzione più economiche. I pagamenti diretti della Confederazione
per un importo pari a 15 nonché fino a 35 franchi annui per albero sono in grado di
contenere la flessione degli alberi ad alto fusto, ma non di fermarla.
Le bevande spiritose indigene e quelle importate sono gravate da un’imposta di
consumo molto più alta rispetto a quella dei Paesi limitrofi9.
9
Un’imposizione più alta delle bevande spiritose rispetto alla Svizzera si riscontra in
Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, Finlandia, Norvegia e Svezia. Fonte: «Alcol in
cifre 2009», pag. 38.
15
Figura 5
Imposta sull’alcool in Svizzera e nei Paesi limitrofi
Euro [1.51 CHF] per litro di alcol puro
25,00
20,00
14,72
13,03
8.00
10.00
19.20
F
D
I
A
CH
15,00
10,00
5,00
0,00
Se in questo paragone si tiene conto anche dell’imposta sul valore aggiunto, il quadro d’insieme muta in modo decisivo: la Svizzera ha un onere fiscale elevato solo
per i prodotti più a buon mercato. Tuttavia l’onere fiscale diminuisce grazie a una
bassa imposta sul valore aggiunto se il valore della merce cresce. Nel complesso
l’onere fiscale nel segmento di prezzo più alto è comparativamente basso in Svizzera.
In Svizzera l’imposta sulle bevande spiritose e quella sul valore aggiunto gravano 1
litro di bevande spiritose a 40 per cento del volume e un valore di 36 euro con 10.95
euro, in Austria con 12.00 euro, in Italia con 11.04 euro, in Germania con 13.04 euro
e in Francia con addirittura 14.10 euro.
Figura 6
Imposizione di 1 litro di bevande spiritose (40 % del volume, valore della merce di
36 euro)
Euro [1.51 CHF]
60,00
50.10 €
49.04 €
47.04 €
48.00 €
46.95 €
40,00
20,00
0,00
IVA
F
D
I
A
CH
8,21
7,83
7,84
8,00
3,32
Imposta sulle bevande spiritose
5,89
5,21
3,20
4,00
7,63
Valore della merce
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
La situazione si presenta in modo un po’ differente nel caso di onere fiscale di un
litro di bevande spiritose a 40 per cento del volume e un valore di 10 euro: se in
Italia l’onere fiscale ammonta a 5.84 euro e in Austria a 6.80 euro, in Germania è di
8.10 euro. Le posizioni di punta sono occupate dalla Svizzera con 8.97 euro e dalla
16
Francia con 9.00 euro. In questi esempi non sono considerati i diversi poteri
d’acquisto e le altre tasse.
Figura 7
Imposizione di 1 litro di bevande spiritose (40 % del volume, valore della merce di
10 euro)
Euro [1.51 CHF]
60,00
40,00
20,00
0,00
IVA
2.5
F
D
I
A
CH
3,11
2,89
2,64
2,80
1,34
Imposta sulle bevande spiritose
5,89
5,21
3,20
4,00
7,63
Valore della merce
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Birra e vino
L’alcol contenuto nella birra e nel vino non si differenzia da quello contenuto nelle
bevande spiritose. La sola differenza consiste nel processo di ottenimento: la birra e
il vino sono caratterizzati dal fatto che l’alcol ivi contenuto è stato ottenuto grazie a
fermentazione naturale. La legge federale determinante per la birra è la legge
sull’imposizione della birra10, per il vino il diritto agricolo11.
Nel 2008 in Svizzera sono stati prodotti complessivamente 362 milioni di litri di
birra e 86 milioni di litri sono stati importati da 74 Paesi. Sono stati consumati 448
milioni di litri. Circa 7 milioni di litri sono stati esportati12.
Nel 2008 in Svizzera sono stati consumati circa 270 milioni di litri di vino, di cui
188 milioni di vino rosso e circa 82 milioni di vino bianco. Un po’ più di un terzo
del vino consumato proveniva da vitigni nazionali. In Svizzera sono stati complessivamente prodotti 101 milioni di litri ed esportati 2 milioni di litri scarsi. Sono stati
importati in totale 167 milioni di litri di cui 131 milioni di litri di vino rosso. Invece
10
11
12
Legge federale del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra (legge sull’imposizione
della birra, LIB; RS 641.411).
Segnatamente: ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e
l’importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140); ordinanza dell’UFAG del 17
gennaio 2007 concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l’elenco dei vitigni (ordinanza sulle varietà di viti;
RS 916.151.7); ordinanza del 6 dicembre 1994 sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull’agricoltura (ordinanza sulle indennità nell’agricoltura;
RS 916.013).
Schweizer Biermarkt in Zahlen, www.bier.ch/sites/de/statistiken1.php (stato:
6.11.2009).
17
del vino sfuso, più a buon mercato, viene viepiù importato il vino in bottiglia più
costoso. Questa tendenza si è confermata nel 200813.
3
Politica della Confederazione in materia di alcol
3.1
Principi e sviluppo
3.1.1
Strategia di riduzione della produzione
La politica della Confederazione in materia di alcol è iniziata con la legge
sull’alcool, la cui emanazione è stata dettata dalla situazione socio-economica della
popolazione nella seconda metà del XIX secolo. Le bevande distillate furono combattute poiché considerate una minaccia al progresso sociale.
Nel 1885 la Costituzione federale ha attribuito alla Confederazione la competenza di
legiferare in materia di bevande distillate. Tuttavia, questa si limitava solo ai prodotti derivati dalle patate ed escludeva quelli ottenuti dalla frutta. Nel 1886 è stata
emanata la prima legge sull’alcool con i monopoli della Confederazione, tuttora
esistenti, sulla fabbricazione e sull’importazione di bevande distillate.
La rinuncia ad assoggettare anche le acqueviti di frutta alla legislazione sull’alcol ha
comportato negli anni seguenti un brusco aumento della produzione di acqueviti di
frutta (distillati di frutta) con la minaccia che divampasse nuovamente la «piaga
sociale dell’alcol».
Con la modifica della Costituzione del 1930 la competenza della Confederazione si
è estesa a tutte le bevande spiritose. Nel 1932 la Confederazione ha emanato la legge
sull’alcool tuttora vigente.
La legge sull’alcool e con essa la regolamentazione esaustiva concernente le bevande distillate costituiscono l’origine della politica della Confederazione in materia di
alcol. Nel suo messaggio del 1931 il Consiglio federale ha formulato i seguenti tre
obiettivi da conseguire con la nuova legge sull’alcool:
1.
la diminuzione del consumo di distillati;
2.
l’utilizzo mirato delle materie prime distillabili e l’impostazione mirata della
distillazione e dell’utilizzo di bevande distillate;
3.
l’ottenimento di maggiori entrate per finanziare l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti14.
Come strumento principale per il conseguimento di questi obiettivi, la legge prevede
un’imposta di consumo, fiancheggiata da un vasto sistema di sorveglianza.
In seguito la Confederazione ha perseguito una strategia di riduzione della produzione: ha ad esempio acquistato e distrutto 30 000 alambicchi, ha sostenuto dal punto di
vista finanziario e organizzativo l’abbattimento di milioni di alberi da frutta e ha
acquistato acqueviti di frutta a granelli.
13
14
18
Das Weinjahr, 2008, pag. 40.
Messaggio del 1° giugno 1931 sull’avamprogetto di una legge federale sulle bevande
distillate (legge sull’alcool; BBl 1931 I 697).
Negli anni Cinquanta la Confederazione ha registrato un insuccesso in occasione di
due votazioni popolari, con le quali si sarebbe dovuta introdurre la cosiddetta imposta sulle bevande e la conseguente imposizione di tutte le bevande alcoliche. Negli
anni Sessanta il Popolo ha rifiutato a grande maggioranza un’altra iniziativa popolare con le stesse finalità.
3.1.2
Strategia della limitazione della reperibilità:
passaggio alla regolamentazione del mercato
Alla fine degli anni Settanta la sezione svizzera dell’organizzazione dei Buoni
templari ha presentato un’iniziativa popolare che chiedeva il divieto di pubblicizzare
fra l’altro le bevande alcoliche. Il Consiglio federale ha incaricato il Parlamento di
sottoporre in votazione al Popolo e ai Cantoni l’iniziativa popolare «Contro la pubblicità a favore dei prodotti che generano dipendenza» senza controprogetto e con la
proposta di respingerla. Alla fine, entrambe le Camere hanno respinto l’iniziativa e
si aspettavano che il Consiglio federale soddisfacesse il più ampiamente possibile le
richieste degli autori dell’iniziativa a livello di legge e di ordinanza15. Successivamente nella legge sull’alcool sono state introdotte delle limitazioni del commercio e
della pubblicità. Nell’ambito della strategia della limitazione della reperibilità sono
state vietate le offerte ingannevoli, come pure l’offerta e la vendita di bevande
spiritose nei mercati settimanali o l’esecuzione di degustazioni gratuite16. Ciò ha
segnato la nascita della regolamentazione del mercato sotto il profilo della politica
sanitaria.
Gli alcopop sono miscele pronte a base di bevande spiritose con un elevato contenuto di zucchero, particolarmente apprezzate dai giovani. A partire dal 2004 la legge
sull'alcool le ha assoggettate ad un'imposta speciale con un'aliquota pari al quadruplo di quella applicata alle normali bevande spiritose. Nel 2001 sono arrivate sul
mercato nuove bevande spiritose classiche come miscele di bevande contenenti
vodka e rum. Grazie al loro elevato contenuto di zucchero hanno subito incontrato il
grande favore dei giovani. Nel 2002 in Svizzera ne sono state vendute 40 milioni di
bottiglie. Nella lotta contro l'alcolismo giovanile la Confederazione nel 2003 ha
introdotto l'imposta sugli alcopop. Da allora in poi i produttori di queste bevande
hanno adattato le loro composizioni, riducendo l'aggiunta di zucchero, di modo che i
proventi di questa imposta sono diminuiti.
Dal punto di vista della sanità pubblica l'imposta speciale rappresenta un successo:
Dal 2002 il consumo di alcol tende a diminuire presso i giovani.17.Relativamente
agli alcopop la riduzione da un punto di vista statistico è importante. La quota di
15
16
17
Cfr. messaggio dell’11 dicembre 1978 concernente la modificazione della legge federale
sull’alcool (FF 1979 I 53).
Quello che finora è valso per il vino e la birra non è valido per le bevande spiritose: esse
non possono essere degustate nel commercio al dettaglio. Vale il principio «annusare anziché bere», che proprio in tempi di influenza suina dal punto di vista igienico andrebbe
messo in discussione.
Vedi in merito http://www.sucht-info.ch/de/infos-und-fakten/alkohol/jugendliche/
19
giovani consumatori è diminuita dal 35 (stato 2003) al 20 per cento (stato 2007),
fatto che è riconducibile all'introduzione dell'imposta speciale:18
Con l'imposta gli alcopop sono divenuti più cari e, nonostante i giovani dispongano
di una notevole forza d'acquisto, hanno perso d'interesse per via del prezzo19.
Gli alcopop nella nuova composizione sono meno dolci e incontrano pertanto nei
giovani un interesse minore.
Il consumo dei giovani nel periodo preso in considerazione si è ripiegato solo in
parte su miscele a base di bevande spiritose miscelate da loro stessi.20
Continuano ad essere molto apprezzate dai giovani le bevande dolci pronte a base di
vino e birra 21. Contrariamente agli alcopop a base di bevande spiritose non sono
assogettate ad alcuna imposta. Con l’entrata in vigore della nuova Costituzione il
1° gennaio 2000 è terminato il mandato costituzionale originario secondo cui «la
legislazione (…) deve essere strutturata in modo da ridurre il consumo di acquavite e
di conseguenza la relativa importazione e fabbricazione». Nell’ambito della legislazione sull’alcol la Confederazione deve ora tenere in considerazione «specialmente
gli effetti nocivi dell’alcol»22. Con questo nuovo orientamento il legislatore si ade-
18
19
20
21
22
20
"L'introduzione dell'imposta speciale sugli alcopop ha così raggiunto il suo obiettivo di
natura sanitaria". Risposta del Consiglio federale del 02.12.2005 all'interpellazione del
Consigliere nazionale Didier Berberat, Consegna di alcopop. La legge è aggirata?
(05.3020)
A riguardo del potere d'acquisto dei consumatori tra i 16 e i 34 anni rispettivamente la
loro spesa per l'acquisto di bevande alcoliche vedi Istituto LINK, Comportamento sul
consumo e l'acquisto di bevande alcoliche da parte dei giovani tra i 16 e i 34 anni in Svizzera, mandato della RFA, Berna (2009)
Gmel, G., Rehm, J., Kuntsche, E., Wicki, M. & Grichting, E. (2008). Das European
School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) in der Schweiz. Wichtigste
Ergebnisse im Vergleich 2003 und 2007. Forschungsbericht. Lausanne: Schweizerische
Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme.
Niederer/Korn/Lussman/Kölliker 2008, pag. 96. Sulla popolarità degli alcopop tra i
giovani e i fanciulli si veda anche: Der Konsum psychoaktiver Substanzen von
Schülerinnen und Schülern in der Schweiz, Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und
andere Drogenprobleme, Lausanne 2007, pag. 16 segg. pubblicato solo in tedesco sul sito
http://www.saphirdoc.ch/permalien.htm?saphirid=68416 (stato: 19.4.2010).
Art. 105 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(RS 101).
gua alle condizioni che sono mutate in Svizzera nel corso del XX secolo. La maggior parte della popolazione ha un approccio responsabile alle bevande spiritose23. .
Alla luce della nuova Costituzione federale devono essere valutate anche le innovazioni auspicate dal Consiglio federale nell’ambito della revisione totale della legge
sull’alcool.
Attualmente, oltre alla legge sull’alcool, in particolare i seguenti atti legislativi sono
importanti per la politica della Confederazione in materia di alcol: la legge
sull’imposizione della birra24, parti della legislazione sulle derrate alimentari25
nonché della legge federale sulla radiotelevisione e della relativa ordinanza26. Le
disposizioni relative al vino nella legislazione concernente l’agricoltura non sono
considerate come parte della politica in materia di alcol, ma di quella agricola.
3.1.3
Programma nazionale alcol (PNA)
Il 22 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato il Programma nazionale alcol
2008–2012 (PNA), con cui si vuole raggiungere una riduzione del consumo problematico di alcol27 e della dipendenza dallo stesso. Il consumo problematico di alcol e
la dipendenza dallo stesso hanno diversi effetti negativi, fra l’altro problemi di salute
e malattie dei consumatori e dei loro familiari, conseguenze negative per le famiglie
– specialmente per i figli coinvolti – nonché molti ferimenti e infortuni causati
dall’alcol. Un incidente stradale su 6 con conseguenze letali avviene sotto l’effetto
dell’alcol. Inoltre, il consumo spesso è un fattore concomitante del comportamento
aggressivo che si manifesta sotto forma di violenza domestica, violenza giovanile o
atti di violenza segnatamente in occasione di grandi manifestazioni sportive. Secondo l’UFSP l’alcol è una delle cinque principali cause di malattia e causa in Svizzera
il 9 per cento di tutti i casi di malattia28. Il consumo problematico di alcol riguarda
praticamente tutte le fasce di età, sia che si tratti del bere dei giovani finalizzato
all’ebbrezza sia che riguardi il consumo cronico di alcol nel gruppo di persone di
23
24
25
26
27
28
Si stima che in Svizzera il numero degli alcolisti sia compreso fra 250 000 e 300 000 (cfr.
fra l’altro Silvan Müggler 2009, pag. 6).
Legge federale del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra (LIB; RS 641.411). Una
retrospettiva storica sull’imposizione della birra si trova nel messaggio relativo a questa
legge (FF 2005 5045).
Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Oderr;
RS 817.02); ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche
(RS 817.022.110). Per la politica in materia di alcol della Confederazione sono rilevanti
segnatamente le disposizioni sul commercio e sulla pubblicità vigenti per tutte le bevande
alcoliche.
Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40); ordinanza
del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401).
Gli standard internazionali definiscono «problematico» il consumo che mette seriamente
in pericolo la salute del consumatore o quella di terzi e che potrebbe causare o causa relativi danni. È considerato problematico anche il consumo di alcol da parte di persone che,
come i bambini e gli ammalati, dovrebbero assolutamente astenersi dal bere. Vedi PNA
2008–2012, pag. 7, pubblicato sul sito
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00596/index.html?lang=it (stato:
6.11.2009).
Cfr. anche il messaggio del 30 settembre 2009 concernente la legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione, LPrev; FF 2009 6151).
21
oltre 50 anni di età. Il PNA mira a ridurre gli effetti negativi del consumo problematico per gli interessati e per l’ambiente in cui vivono nonché per la società.
Gli obiettivi prioritari del PNA 2008–2012 sono:
-
la società, la politica e l’economia sono sensibilizzati alla particolare vulnerabilità di fanciulli e giovani alle bevande alcoliche e sostengono le relative
misure a tutela della gioventù;
-
ridurre il consumo problematico (bere per ubriacarsi o «binge drinking»,
consumo cronico o inadeguato alla situazione);
-
diminuire il numero degli alcolisti;
-
sgravare il contesto familiare e sociale immediato in modo tangibile dalle
conseguenze negative del consumo di alcol;
-
diminuire le conseguenze negative del consumo di alcol sulla vita pubblica e
sull’economia;
-
coordinare le attività degli operatori statali e non statali attivi in questo ambito e garantire insieme l’attuazione efficace del PNA;
-
rendere la popolazione consapevole delle conseguenze negative del consumo
di alcol e sostenere le misure atte a ridurlo.
Per la prevenzione futura dei problemi legati all’alcol acquisterà importanza anche la
legge sulla prevenzione, qualora venga adottato il disegno conformemente al messaggio che il Consiglio federale il 30 settembre 2009 ha approvato e sottoposto al
Parlamento29.
3.2
Competenze
3.2.1
Panoramica
Attualmente i compiti correlati ai prodotti alcolici sono adempiuti da 18 Uffici
federali (USTRA, UFAM, UFSP, UFC, UFCOM, UFSPO, UFFT, UFE, UST,
UFAG, UFAE, UFAS, AFC, AFD, FEDPOL, METAS, SECO, Difesa), due Istituti
statali (RFA, SUVA) nonché due fondazioni di diritto privato (Commissione federale dei vini, Ufficio prevenzione infortuni) e i 26 Cantoni. A questi si aggiungono la
Commissione federale per i problemi inerenti all’alcool (CFAL; rappresentanti della
Confederazione: UFSP, RFA, SECO), che ragguaglia il Consiglio federale su questioni relative alla prevenzione dell’alcol, nonché il nuovo organo direttivo nazionale
per l’applicazione del PNA (rappresentanza della Confederazione: UFSP, RFA).
Anche l’Istituto per la prevenzione e la promozione della salute in fase di creazione
probabilmente si occuperà di questioni legate all’alcol.
29
22
FF 2009 6263
3.2.2
La Regìa federale degli alcool (RFA)
La Regìa federale degli alcool è incaricata dell'esecuzione della legge sull’alcool. La
RFA ha acquisito la personalità giuridica nel 1901, diventando così l’istituto autonomo più vecchio della Confederazione.
Oltre alla riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose, la RFA è responsabile
della sorveglianza del mercato di tali bevande e dell’etanolo. Con gli attuali
168 posti a tempo pieno (compresi quelli di Alcosuisse e 9 di apprendistato) produce
una cifra d’affari annua di circa 300 milioni di franchi. Il suo prodotto netto ammonta a circa 270 milioni di franchi, destinato in ragione del 90 per cento alla Confederazione e del 10 per cento ai Cantoni30. L’articolo 131 capoverso 3 della Costituzione federale stabilisce che i Cantoni devono utilizzare la quota di prodotto netto a
loro destinata, la cosiddetta «decima dell’alcol», per combattere le cause e le conseguenze derivanti dall’uso di sostanze che generano dipendenza.
Alcosuisse è il centro di profitto della RFA e gode di un elevato grado di autonomia
aziendale con cui si presenta all’esterno. Con 30 posti a tempo pieno Alcosuisse
copre il 99,9 per cento del fabbisogno svizzero di etanolo mediante le importazioni
nell’ambito del monopolio della Confederazione. I principali acquirenti sono grandi
imprese come Lonza AG o Novartis e rivenditori come Brenntag Schweizerhall AG
o Thommen-Furler AG. Cisterne con una capacità totale di 450 000 hl, situate a
Delsberg/JU e Schachen/LU, consentono ad Alcosuisse di rifornire costantemente e
tempestivamente i clienti svizzeri di etanolo. Nell’ambito del commercio al minuto
in tutte le regioni della Svizzera Alcosuisse è in concorrenza con i privati – che sono
riforniti per la maggior parte da essa stessa. Con il progetto «etha+», nel 2004 Alcosuisse ha creato le condizioni quadro per miscelare il 5 o l’85 per cento di bioetanolo
alla benzina. Alcosuisse, in qualità di unico offerente, rifornisce attualmente i circa
180 distributori che vendono miscele di benzina e bioetanolo in Svizzera.
4
Obiettivi della revisione totale
Con la revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale persegue i seguenti obiettivi:
Nuovo orientamento della regolamentazione del mercato (vedi n. 5)
30
-
Ottimizzare la sistematica della legge.
Con la creazione di due leggi vengono eliminati i doppioni e le relative incertezze giuridiche. Inoltre, si risolve il conflitto fra interessi di politica sanitaria e fiscale, espresso nella legge sull’alcool.
-
Creare i presupposti per una politica (di mercato) dell’alcol coerente.
Il mercato di bevande alcoliche è assoggettato a regole uniformi.
Cfr. art. 44 cpv. 2 e art. 45 cpv. 1 LAlc.
23
Liberalizzazione del mercato (vedi n. 6)
-
Facilitare la produzione di bevande spiritose ed etanolo in Svizzera.
Questo obiettivo si raggiunge abolendo i monopoli per la fabbricazione di
bevande spiritose e di etanolo. In futuro, i produttori non dovranno più seguire una lunga procedura di concessione. Dovrebbe essere sufficiente registrare la propria attività presso la Confederazione e quindi inserire il proprio
nome in qualità di persone autorizzate in un registro dell’alcol accessibile al
pubblico. Si dovrebbero ottenere ulteriori agevolazioni rinunciando alla
maggioranza delle 43 autorizzazioni attualmente previste nella regolamentazione dell’alcol.
-
Liberalizzare il mercato indigeno dell’etanolo.
Questo obiettivo si raggiunge con la rinuncia al monopolio sull’importazione
di etanolo finora detenuto dalla Confederazione. Per tutelare l’equità fiscale
si devono prevedere «misure di ri-regolamentazione» mirate come la procedura di notifica per gli importatori e l’introduzione di impegni d’impiego. Il
passaggio dall’obbligo al diritto di denaturazione rappresenta un’ulteriore
agevolazione.
Ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo (vedi n. 7)
-
Snellire il sistema d’imposizione.
Poiché i produttori costituiranno il punto di partenza del sistema
d’imposizione, sarà possibile ridurre il numero degli assoggettati all’imposta
dai circa 48 000 all’anno attuali a circa 3000 unità. Inoltre, i privilegi fiscali
saranno uniformati. Queste novità comporteranno una considerevole diminuzione dell’onere amministrativo sia nell’Amministrazione sia nel settore
privato.
-
Indipendentemente dalla revisione totale della legge, la RFA sta già predisponendo l’introduzione di transazioni commerciali completamente basate
su piattaforme informatiche (soluzioni di e-government).
-
Snellire il sistema di controllo.
Il controllo pressoché senza lacune dovrà essere sostituito da un controllo
basato sul rischio senza compromettere il gettito fiscale. Ulteriori agevolazioni nell’ambito dei controlli si evincono dai suddetti obiettivi: più sono
semplici le procedure e le regolamentazioni, minori sono i costi legati ai
controlli. Queste novità comportano una consistente riduzione dell’onere
amministrativo sia per l’Amministrazione sia per gli utenti.
Riorganizzazione dell’adempimento dei compiti (vedi n. 8)
-
Riorganizzare la RFA.
Come conseguenza della rinuncia al monopolio d'importazione, Alcosuisse
dovrà essere completamente privatizzato. La parte rimanente della RFA sarà
adeguata al portafoglio semplificato di compiti e sarà reintegrata
nell’Amministrazione centrale, rinunciando alla propria autonomia giuridica.
Gli standard vigenti per l’Amministrazione federale centrale verranno adottati gradualmente dalla RFA prima dell’entrata in vigore della nuova legge
(IT, personale, costruzioni, logistica, acquisti). Dal 1° gennaio 2009 la RFA
ha adottato volontariamente il corporate design della Confederazione.
24
-
5
Ottimizzare i compiti della Confederazione nel settore dell’alcol.
I compiti della Confederazione nel settore dell’alcol devono essere verificati
e il loro adempimento deve essere eventualmente riorganizzato in base a
questo inventario.
Ottimizzazione della sistematica della legge
Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale presenta due leggi, una legge sull’imposizione delle bevande spiritose e una legge
sull’alcol. Le norme della vigente legge sull’alcool, motivate da considerazioni di
politica fiscale (cfr. in particolare art. 3 – 40 nonché art. 44 segg. LAlc) figurano ora
nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose, mentre le disposizioni motivate
da considerazioni di politica sanitaria che regolano il mercato (cfr. in particolare
art. 41 – 43a nonché art. 49 segg. LAlc) vengono ottimizzate, completate in modo
mirato e introdotte nella nuova legge sull’alcol, che dovrà essere applicata in egual
misura a tutte le bevande alcoliche. I motivi che hanno portato il Consiglio federale
a compiere questo passo sono esposti più avanti al numero 5.1.
5.1
Situazione
5.1.1
Doppioni normativi
La legge sull’alcool è sia una legge concernente il mercato sia una legge fiscale.
Oltre a numerose disposizioni che riguardano la sicurezza generale dei prodotti, la
legislazione sulle derrate alimentari ne contiene alcune che disciplinano il commercio e la pubblicità delle bevande alcoliche (e quindi anche di quelle spiritose).
Le disposizioni concernenti il commercio e la pubblicità sono «corpi estranei» sia
nella legge sull’alcool sia nella legislazione sulle derrate alimentari e costituiscono
dei doppioni nel settore delle bevande spiritose.
5.1.2
Regolamentazione del mercato: disposizioni diverse
per (pressoché) la stessa cosa
Le bevande spiritose, la birra e il vino sono bevande alcoliche. Esse non si differenziano in base alla quantità di alcol che contengono, ma in base al procedimento di
ottenimento dello stesso. È diversa anche la normativa a cui sono assoggettate come
mostra la seguente tabella:
25
Bevande spiritose
Birra
Vino
Basi giuridiche a livello federale
Specifiche per i
prodotti
Legge sull’alcool
(LAlc; RS 680)31
Legge
Legge sull’agricoltura
sull’imposizione della (LAgr; RS 910.1)33
birra
(LIB; RS 641.411)32
Legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0)34
Generali
Motivi principali della normativa
Considerazioni di Considerazioni di
politica sanitaria e politica sanitaria e
fiscale.
fiscale.
Considerazioni di
politica agricola.
Imposte di consumo
Aliquota per litro
di alcol puro
29.00 CHF
5.40 CHF35
(art. 131 Cost.)
(art. 131 Cost.)
Agevolazioni
Per agricoltori36, Per piccole birrerie
piccoli produttori. indipendenti.
L’imposta di fabbricazione a canone non
ha incidenza sulle
entrate.
Entrate p.a.
Ca. 300 mio. CHF
31
32
33
34
35
36
26
Ca. 110 mio. CHF
Nessuna imposizione
(alcuna disposizione
nella Cost.)
–
0 CHF
La RFA è incaricata dell’esecuzione della legge sull’alcool.
L’AFD è incaricata dell’esecuzione della legge sull’imposizione della birra.
L’UFAG e i Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della legge sull’agricoltura.
I Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari sotto
la sorveglianza coordinata dell’UFSP.
Calcolo effettuato in base ai tipi di birra più venduti con un contenuto di alcol pari a
4,7 per cento del volume per un’imposizione nella classe 2.
In linea di principio le bevande spiritose che gli agricoltori necessitano nella loro azienda
sono esenti da imposta. La quantità massima consentita viene stabilita annualmente dalla
RFA per ogni singolo caso in base alla superficie agricola, al numero di persone e al numero di alberi ad alto fusto dichiarati.
Utilizzo
Bevande spiritose
Birra
Vino
A destinazione
vincolata37: nel
quadro del prodotto netto della RFA
le entrate fiscali
sono devolute alla
Confederazione e
ai Cantoni in un
rapporto di 9 a 1.
A destinazione non
vincolata: tutte le
entrate fiscali confluiscono nella cassa
generale della Confederazione.
–
Limitazioni del mercato
Monopoli federali Monopolio di fabbricazione
Limitazioni del
commercio e della
pubblicità
(regolamentazione
del mercato)
–
Forti limitazioni
Limitazioni orientate alla tutela della gioche si estendono ventù.
oltre la tutela della
gioventù.
Aiuti della Confederazione specifici per i prodotti
Sostegno dei
produttori da parte
della Confederazione
–
–
Nell’ambito della
promozione delle
vendite.
La disparità materiale di trattamento delle bevande alcoliche si nota soprattutto
nell’imposizione e si spiega dal punto di vista storico rispettivamente del diritto
costituzionale38.
37
38
Cfr. art. 112 cpv. 5 e art. 131 cpv. 3 Cost. (RS 101).
Così sono assoggettati alle imposte di consumo:
1 dl di whisky (50 % del volume): 1.45 franchi,
1 dl di birra (4,7 % del volume): circa 0.03 franchi (imposta sulla birra:
classe 2),
1 dl vino: (13 % del volume): 0 franchi e
100 g cioccolata al kirsch: ca. 10 cts.
27
Figura 8
Imposizione delle bevande alcoliche e delle derrate alimentari in sintesi39
Tale disparità è inoltre evidente anche nella regolamentazione del mercato, con
effetti sugli operatori dello stesso.
Per le bevande spiritose valgono drastiche limitazioni del commercio e della pubblicità, circoscritte alla tutela della gioventù, che sono molto meno estese per la birra e
per il vino. Le disposizioni previste in due leggi diverse comportano differenze nella
competenza per l’esecuzione: la RFA è competente per l’esecuzione della legge
sull’alcool; l’UFSP lo è per l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari,
quest’ultimo ha però delegato tale competenza ai Cantoni.
39
28
Il 12 giugno 2009 le Camere federali hanno licenziato il progetto di revisione parziale
della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Il fulcro del
progetto è l’introduzione autonoma da parte della Svizzera del cosiddetto principio «Cassis de Dijon». È stato deciso, fra l’altro, che in futuro i vini naturali da uve fresche dovranno essere sottoposti alla legge sull’alcool solo se il loro tenore alcolico è superiore al
18 per cento del volume (oggi superiore al 15). Questa novità dovrebbe entrare in vigore
nella prima metà del 2010. Le minori entrate per la RFA, riconducibili a questa novità,
potrebbero ammontare a meno di un milione di franchi.
L’attuale sviluppo del mercato rispecchia sempre meno questa differenziazione
motivata dal profilo legislativo: diversi produttori oggi producono vino e bevande
spiritose. Anche gli importatori e i commercianti non si limitano quasi più ad un solo
prodotto alcolico. Spesso lo stesso commerciante offre vino e bevande spiritose,
vino e birra o tutti i prodotti alcolici negli stessi locali. Anche le miscele di bevande
mettono in discussione la classificazione delle bevande alcoliche indicata nella
legge.
Per le aziende professionali interessate il divario fra realtà e legge comporta che
molte autorità fanno riferimento a basi giuridiche diverse e perseguono la propria
prassi ciascuna nel proprio settore. Esse effettuano i loro controlli
ciascuna in tempi diversi,
con obiettivi diversi o sovrapposti e
fondandosi su basi diverse.
Una regolamentazione del mercato uniforme, possibilmente applicabile nella stessa
misura a tutte le bevande alcoliche, la cui esecuzione spetti ad un unico ufficio,
comporterebbe agevolazioni significative per l’azienda interessata.
5.1.3
Imposta sulle bevande spiritose: conflitto latente di
obiettivi
L’imposta sulle bevande spiritose si basa sull’articolo 131 capoverso 1 lettera b della
Costituzione federale. Si tratta di un’imposta di consumo che è motivata innanzitutto
da una politica sanitaria. Non tutte le disposizioni relative all’imposta sulle bevande
spiritose riguardano gli interessi di politica sanitaria. Le disposizioni che si prefiggono una riscossione corretta e completa delle imposte sono correlate solo indirettamente. L’entità dell’aliquota d’imposta assume invece un significato rilevante per
la politica sanitaria.
La legge sull’alcool non fa questa differenziazione con la chiarezza necessaria.
Probabilmente è per questa ragione che l’imposta sulle bevande spiritose è stata
considerata come una «mescolanza schizofrenica» di imposte giustificate dal punto
di vista fiscale e non40. «Il piacere del singolo porta alla dipendenza del fisco:
quest’ultimo ha bisogno che un numero probabilmente elevato dei suoi cittadini
anno dopo anno continui ad essere schiavo del piacere che presumibilmente si
intende contrastare»41.
La legge sull’alcool e le disposizioni relative all’imposta sulle bevande spiritose
presentano un conflitto latente di obiettivi. Dal punto di vista della politica fiscale,
l’aliquota ottimale d’imposta – segnatamente quella che massimizza l’importo
dell’imposta – può casualmente essere identica a quella che sarebbe ottimale
nell’ottica della politica sanitaria. Normalmente le due aliquote potrebbero essere
diverse. Non è possibile tuttavia fare affermazioni generali su quale dovrebbe essere
la più elevata. Il conflitto di obiettivi può palesarsi anche nelle limitazioni del commercio: minori restrizioni del commercio (motivate sotto il profilo della politica
40
41
Böckli 1975, pag. 43.
Böckli 1975, pag. 51.
29
sanitaria) o una riduzione dei relativi controlli possono comportare un aumento delle
vendite, della produzione segnatamente delle importazioni e quindi a maggiori
entrate fiscali.
Ben consapevole di questo conflitto di obiettivi, con l’emanazione della legge il
Consiglio federale ha sottolineato che si dovrebbe tener conto di tutte queste esigenze e conciliarle reciprocamente42. Nel suo messaggio dell’11 dicembre 197843 sulla
modifica della legge sull’alcool, il Consiglio federale ha chiarito che gli interessi di
politica sanitaria sono prioritari rispetto a quelli fiscali.
5.2
Novità
La regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche, suddivisa in due leggi
diverse con competenze distinte di esecuzione, non è più sostenibile per il Consiglio
federale, poiché oltre alle notevoli inefficienze all’interno e all’esterno
dell’Amministrazione essa genera un’incertezza del diritto che non va sottovalutata.
Il mercato delle bevande alcoliche deve essere regolamentato in base ad un’unica
legge. Considerando l’oggetto della regolamentazione, il raggruppamento non deve
essere effettuato né nella legge sull’alcool né nella legislazione sulle derrate alimentari, ma in una nuova legge separata. È ben vero che il numero delle leggi aumenterebbe. Tuttavia, rinunciare solo per questo motivo a emanare una legge aggiuntiva
favorirebbe la strategia di disciplinare in un un’unica legge oggetti in linea di principio di natura diversa. È opportuno raggruppare la regolamentazione anche sotto il
profilo dell’organizzazione, creando in tal modo la condizione per un’organizzazione ottimizzata dei compiti della Confederazione nell’ambito delle bevande alcoliche44.
La nuova sistematica della legge ha senso anche in considerazione del duplice
obiettivo, in base al quale sono stati effettuati finora la riscossione e il controllo
dell’imposta sulle bevande spiritose. In futuro le disposizioni in materia costituiranno parte integrante della legge sull’imposizione delle bevande spiritose. Con la sua
esecuzione, la Confederazione persegue soltanto un obiettivo – ossia un’imposizione
corretta e completa. In linea di massima, nella riscossione e nel controllo
dell’imposta sulle bevande spiritose non si perseguono obiettivi di politica sanitaria.
Sono tuttavia determinanti come motivo basilare dell’imposta sulle bevande spiritose, se si tratta di stabilirne l’aliquota. In futuro, la nuova aliquota d’imposta dovrà
essere stabilita in base a considerazioni di politica sanitaria e ciò sarà fissato esplicitamente nella legge. È in questo contesto che va compreso il mantenimento
dell’imposta speciale sugli alcopop. Essa è diventata irrilevante sotto il profilo della
politica fiscale, ma ha ancora senso dal punto di vista della politica sanitaria, poiché
42
43
44
30
Messaggio del 10 giugno 1931 sull’avamprogetto di una legge federale sulle bevande
distillate (legge sull’alcool, BBl 1931 I 700).
FF 1979 I 53
Il Consiglio federale ha rinunciato a una soluzione finalizzata a raggruppare nella legislazione sulle derrate alimentari o nella legge sulla prevenzione tutte le disposizioni che disciplinano il mercato. È stato determinante soprattutto il fatto che in tutte queste leggi la
regolamentazione del mercato costituisce un elemento estraneo.
rinunciandovi si potrebbe generare una ripresa del consumo di queste bevande che
riscontrano il favore segnatamente dei giovani.
Nell’insieme, da queste novità il Consiglio federale si attende oltre a una maggiore
efficienza anche più trasparenza e coerenza nell’esecuzione della politica federale in
materia di alcol.
6
Liberalizzazione del mercato
L’articolo 105 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il diritto di
disciplinare a livello di legge i distillati. Nell’ambito di questa competenza normativa, la Confederazione ha inserito nella legge diversi monopoli. I seguenti sono
tuttora esistenti:
-
monopolio di fabbricazione delle bevande spiritose (vedi n. 6.1);
-
monopolio di fabbricazione dell’etanolo (vedi n. 6.1);
-
monopolio d'importazione dell’etanolo (vedi n. 6.2).
6.1
Monopolio di fabbricazione delle bevande spiritose e
dell’etanolo
6.1.1
Situazione
La legge federale del 23 dicembre 1886 sulle bevande spiritose prevedeva già il
monopolio di fabbricazione delle bevande distillate. Tuttavia, a quei tempi la Confederazione aveva soltanto il monopolio della distillazione di patate. Ben presto il
Consiglio federale dovette però constatare che questo monopolio era troppo poco
incisivo. La popolazione lo eludeva piantando alberi da frutta e dedicandosi intensivamente alla distillazione della frutta. D’altra parte, il Consiglio federale richiamava
l’attenzione sulle «rovine che l’abuso dell’acquavite di patate faceva in certe regioni del nostro paese»45. Solo nel 1930 il Popolo e i Cantoni approvarono una modifica della Costituzione federale che estendeva il monopolio di fabbricazione alla
frutta.
Tuttavia, la Confederazione non fece valere mai direttamente i diritti di monopolio,
ne mise a concorso un numero limitato di «lotti» che obbligavano a produrre e a
fornire da un minimo di 150 a un massimo di 1000 hl di alcol puro46. Mentre con
l’obbligo di distillare una quantità minima si dovevano indurre le distillerie domesti-
45
46
Vedi messaggio del 29 gennaio 1926 del Consiglio federale all’Assemblea federale
concernente la revisione degli art. 31 e 32bis della Costituzione federale (regime degli alcool) (FF 1926 I 9 segg.).
Art. 2 della legge federale del 23 dicembre 1886 sulle bevande distillate (BBl 1886 III
1309 segg.).
31
che a scomparire47, con il contingentamento la Confederazione si prefiggeva di
contenere la produzione indigena.
Secondo la concezione attuale, il monopolio di fabbricazione di bevande distillate è
costituito da un punto di vista commerciale e tecnico da due monopoli: il monopolio
di fabbricazione di bevande spiritose e quello di fabbricazione dell’etanolo. Entrambi i monopoli sono trattati allo stesso modo a livello giuridico. La Confederazione
non esercita direttamente questi monopoli, ma trasferisce a terzi i diritti connessi
mediante concessioni. In linea di principio, attualmente le concessioni non sono
legate né a un obbligo di produzione né a una limitazione quantitativa e si differenziano solo concettualmente dalle autorizzazioni. Le concessioni per la produzione
professionale di bevande spiritose o dell’etanolo sono assoggettate a una condizione
particolare: tale concessione viene accordata unicamente se il richiedente può dimostrare che fino a quel momento ha prodotto 200 litri di alcol puro all’anno o l’ha
fatto produrre in base a un mandato48. Questo obbligo particolare è volto a impedire
la costituzione di piccole distillerie professionali. La relativa base legale è costituita
dall’articolo 5 LAlc, secondo il quale le concessioni professionali vengono accordate
soltanto «nella misura corrispondente ai bisogni economici del Paese». La produzione indigena mantiene ancora una quota pari al 13 per cento del mercato di bevande
spiritose, mentre dall’autunno 2008 mancano completamente produttori svizzeri di
etanolo. Una limitazione della produzione professionale in base ai bisogni economici
del Paese è superata alla luce del volume di importazioni molto elevato o nel caso
dell’etanolo persino totale. Inoltre la clausola del bisogno, attualmente prevista dalla
legge per la produzione di bevande spiritose, diminuisce il potenziale innovativo
derivante da una concorrenza funzionante.
I monopoli di fabbricazione di bevande spiritose e di etanolo hanno perso la loro
importanza originaria. È opportuno quindi rinunciare a questi monopoli.
In Europa soltanto due Stati hanno ancora un monopolio di fabbricazione: la Norvegia per la produzione di bevande spiritose, la Germania per quella dell’etanolo49.
47
48
49
32
Queste piccole aziende hanno operato da noi come in altri Paesi con esiti molto negativi.
In molti casi, a seguito della prossimità dei locali all’abitazione, alla loro facile accessibilità, all’attività diretta dei membri della famiglia sono diventate un focolaio di contagio, in
cui il piacere per le bevande distillate è stato trasmesso da un membro della casa all’altro,
l’abitudine al bere si è radicata e abbastanza spesso ha infettato l’ambiente laddove si dovevano ottenere contemporaneamente licenze per la vendita al dettaglio. Un altro inconveniente è legato al tipo di smercio. Non essendo vendibili nella maggioranza dei casi, i
distillati dovevano essere commercializzati in locande vicine e laddove potevano essere
sempre venduti direttamente. Si cercavano i clienti e si convincevano ad ordinare. Vedi
messaggio dell’8 ottobre 1886 sulla legge federale sulla fabbricazione e imposizione delle
bevande spiritose (BBl 1886 III 443 segg.).
Cfr. "Promemoria concernente la concessione di distillerie", 2009.
200 litri di alcol puro corrispondono a 500 litri di bevande spiritose a un tenore alcolico
pari al 40 % del volume.
Cfr. il parere sui monopoli dell’alcol nell’UE nel 2009. Sono presi in considerazione gli
Stati che fanno parte dei Paesi dell’UE dei 15 nonché la Polonia, la Repubblica ceca e
l’Ungheria.
6.1.2
Novità
Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool si deve rinunciare a mantenere i monopoli di fabbricazione di bevande spiritose e dell’etanolo.
In futuro i produttori di bevande spiritose e di etanolo dovranno essere assoggettati
all’obbligo di notifica analogamente a quello vigente per i produttori di birra. Essi
otterranno il diritto di distillare se saranno iscritti in un pubblico registro (registro
dell’alcol).
Il carattere pubblico del registro dell’alcol consente un autocontrollo del settore.
Questo controllo ostacola la distillazione abusiva di bevande spiritose e completa
molto efficacemente la vigilanza dello Stato, come dimostrano le esperienze della
Confederazione nell’ambito dell’imposta sulla birra.
6.2
Monopolio d’importazione dell’etanolo
Nell’ambito del monopolio per l’importazione dell’etanolo, Alcosuisse, il centro di
profitto della RFA, importa quasi 50 milioni di litri di etanolo all’anno e lo rivende a
imprese svizzere dell’industria, del commercio, della ricerca e della sanità. Nel 2008
Alcosuisse ha realizzato l’87 per cento del suo fatturato con 46 grandi clienti. Il
rimanente 13 per cento del fatturato annuale è ripartito su circa 950 acquirenti medi
e piccoli.
Nel passato recente i grandi clienti di Alcosuisse hanno ripetutamente manifestato il
loro interesse a poter importare l’etanolo autonomamente. I piccoli clienti hanno già
oggi la possibilità di acquistare l’etanolo in Svizzera da privati50.
I prezzi fatturati da Alcosuisse si basano sulle prescrizioni dell’ordinanza del DFF
del 29 gennaio 1998 concernente i prezzi dell’acquavite e dell’alcool venduti dalla
Regìa federale degli alcool51. L’articolo 1 dell’ordinanza prescrive prezzi che tengono conto della situazione del mercato e che coprono i prezzi di costo.
L’uso dell’etanolo è esente da imposta purché quest’alcol non sia destinato al consumo.
6.2.1
Situazione
Il significato del monopolio di importazione può essere valutato principalmente nel
contesto dell’obbligo di denaturazione. La denaturazione è uno strumento importante per impedire la sottrazione dell’imposta sulle bevande spiritose.
Secondo l’articolo 37 della legge sull’alcool vigente l’etanolo in esenzione d'imposta
deve essere denaturato, cioè reso inidoneo al consumo, con l’aggiunta di sostanze
estranee. Si fa una distinzione tra denaturazione completa e parziale. La denaturazione completa si ha se vengono mischiate all’etanolo due sostanze estranee, mentre
nella denaturazione parziale ne viene mischiata soltanto una. In linea di principio
50
51
A seguito del monopolio d'importazione della Confederazione, gli offerenti privati svizzeri devono acquistare da Alcosuisse l’alcol destinato alla vendita.
RS 683.21
33
entrambi i tipi di denaturazione rendono l’etanolo non idoneo al consumo. Tuttavia,
è abbastanza semplice invertire il processo di denaturazione parziale se si dispone di
apparecchiature adeguate e perciò questo tipo di denaturazione offre meno garanzie
che l’etanolo non venga destinato successivamente al consumo in elusione dell'imposta sulle bevande spiritose. Pertanto, la legge assoggetta l’utilizzo di etanolo
parzialmente denaturato a un’autorizzazione della RFA. Lo stesso vale per l’utilizzo
di etanolo non denaturato.
Alcosuisse, che con le sue importazioni nell’ambito del monopolio copre oltre il
99 per cento del fabbisogno di etanolo nazionale, garantisce una corretta denaturazione.
Negli ultimi anni le procedure differenziate di produzione e gli elevati standard
qualitativi hanno fatto sì che si rinunciasse sempre più frequentemente a una denaturazione completa. Il 92 per cento dell’etanolo fornito da Alcosuisse è oggi parzialmente denaturato o non lo è affatto. L’eccezione legale, cioè l’etanolo parzialmente
denaturato o non denaturato, è diventata così la regola. Viene completamente denaturato soltanto l’8 per cento dell’etanolo nazionale.
Il monopolio d'importazione della Confederazione è fondamentalmente un presupposto importante, affinché la denaturazione sia effettuata correttamente e si possa
contenere il rischio d’evasione fiscale. Oggi questi obiettivi sono facilmente raggiungibili anche con ingerenze meno ampie nella libertà economica e con rischi
imprenditoriali più limitati per la Confederazione.
La Svizzera è l’unico Stato in Europa che prevede ancora un monopolio di importazione per l’etanolo. Anche la Germania dispone di un monopolio legale con certe
limitazioni, il cui mantenimento è tuttavia in discussione52.
6.2.2
Studio sul mercato dell’etanolo
La società KPMG, impresa di revisione contabile e consulenza, è stata incaricata
dalla RFA di esaminare le conseguenze di una rinuncia al monopolio delle importazioni della Confederazione e, a tale scopo, nei mesi di maggio/giugno 2009 ha
condotto 83 interviste con diversi attori nazionali e stranieri sul mercato
dell’etanolo53. I risultati di queste interviste sono confluiti nello studio «Il mercato
dell’etanolo – Abolizione del monopolio dell’alcool in Svizzera» (studio sul mercato
dell’etanolo).
Da queste interviste è emerso che il mercato considera superato il monopolio d'importazione ed è favorevole ad una completa liberalizzazione del mercato.
In sintesi lo studio giunge alla conclusione che in caso di liberalizzazione:
52
53
34
-
è garantita la sicurezza di approvvigionamento;
-
i grandi acquirenti devono attendersi prezzi più bassi mentre i piccoli acquirenti devono aspettarsi prezzi più elevati;
-
i prezzi finali rimarranno invariati;
Cfr. il parere sui monopoli dell’alcol nell’UE nel 2009.
Thomas/Harsch 2009
-
il pericolo di un monopolio privato deve essere considerato molto basso.
Secondo la KPMG solamente l’industria farmaceutica potrebbe avere alcuni problemi degni di nota, ma limitati ad una fase transitoria. Con la liberalizzazione del
mercato dell’etanolo, diverse aziende farmaceutiche non acquisteranno più l’etanolo
necessario per la produzione di farmaci da Alcosuisse, ma direttamente da un fornitore straniero. Per i farmaci prodotti con l’etanolo, nell’ambito di una procedura di
omologazione si deve provare che questo principio attivo o coadiuvante corrisponde
completamente alla farmacopea vigente per il corrispondente mercato54. I rappresentanti delle aziende intervistati da KPMG ritengono che le prove da fornire alle diverse autorità d’omologazione potrebbero richiedere fino a due anni.
6.3
Novità
Il Consiglio federale constata che un numero considerevole di acquirenti di etanolo
nazionali auspica una liberalizzazione del mercato e accoglie favorevolmente il ritiro
della Confederazione dal mercato dell’etanolo.
Lo studio sul mercato dell’etanolo spiega in maniera attendibile che non ci si devono
attendere né problemi di approvvigionamento a livello nazionale né un’evoluzione
dei prezzi che potrebbe comportare problemi sostanziali per gli acquirenti di etanolo.
Anche il pericolo di un monopolio privato è da considerarsi molto basso.
Tuttavia, il Consiglio federale è consapevole che singoli piccoli acquirenti di etanolo
saranno probabilmente più colpiti di altri dagli aumenti di prezzo, come ad esempio i
produttori di aceto. Esso fa però presente che proprio questi ultimi godono già oggi
di uno statuto particolare basato sulla deroga prevista nell’articolo 27 capoverso 2
LAlc e che quindi, con la liberalizzazione, sperimenteranno cambiamenti meno
consistenti di altri acquirenti di etanolo.
Secondo lo studio sul mercato dell’etanolo, per l’industria farmaceutica si potrebbero verificare problemi temporanei dovuti fra l’altro a procedure amministrative
prescritte dal diritto federale. Tuttavia, questi problemi si possono evitare se dal
2010 la RFA autorizzerà l’importazione di campioni di etanolo e farà in modo che le
aziende interessate siano sottoposte a una procedura di omologazione anticipata
presso Swissmedic e le altre autorità estere di omologazione dei medicinali.
Nella convinzione che con la rinuncia al monopolio delle importazioni la piazza
economica diventi più interessante, il Consiglio federale è favorevole ad abolire il
monopolio da esso detenuto sull’importazione dell’etanolo. Inoltre, in base allo
studio sul mercato dell’etanolo, constata che nel passaggio ad un mercato liberalizzato dell’etanolo non si devono attendere problemi che comporterebbero
l’introduzione di misure di accompagnamento da parte della Confederazione. Perciò
nulla si oppone al ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo al momento
dell’abolizione del monopolio.
Alla liberalizzazione del mercato dell’etanolo sono legate altre novità:
54
I requisiti qualitativi per l’etanolo impiegato come principio attivo o coadiuvante
nell’ambito farmaceutico sono descritti, cioè definiti in maniera vincolante, in alcune monografie della farmacopea svizzera ed europea.
35
a.
l’obbligo di denaturazione viene sostituito con il diritto di denaturazione;
b.
la regolamentazione del mercato dell’etanolo viene adeguata;
c.
Alcosuisse viene privatizzato (vedi in merito n. 8.1.2.2).
Passaggio al diritto di denaturazione
Con la rinuncia al mantenimento del monopolio dovrebbe decadere anche l’obbligo
di denaturazione che complica e rincara inutilmente il processo produttivo.
Tuttavia, la denaturazione non perderà completamente di significato:
-
si devono denaturare segnatamente i prodotti finali per uso domestico come
ad esempio lo spirito d'ardere;
-
anche dopo l’abrogazione dell’obbligo di denaturazione, si dovrà fornire la
prova nell’ambito dei controlli statali che l’etanolo acquistato esente da imposta è stato utilizzato a norma di legge. Se manca questa prova l’etanolo sarà tassato a posteriori in assenza di altre prove, poiché si parte dal presupposto che è stato fornito a scopo di consumo. Un utente le cui quantità
mancanti legate alla produzione sono elevate può escludere il rischio di questa imposizione successiva facendo denaturare l’etanolo prima del processo
produttivo nell’ambito di una procedura riconosciuta dallo Stato. In futuro,
persone certificate autorizzate alla denaturazione dovranno provvedere sul
posto affinché la denaturazione sia effettuata correttamente. Sono collaboratori delle singole aziende ed hanno uno statuto speciale simile a quello degli
addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose55.
Gli etanoli denaturati devono – come diversi prodotti – essere depositati separatamente. L’abbandono dell’obbligo di denaturazione consente alle imprese di concentrare le capacità di deposito ed è quindi un fattore che favorisce la liberalizzazione
del mercato dell’etanolo.
Adeguamento della regolamentazione («ri-regolamentazione»)
Non si può abolire il monopolio d’importazione e l’obbligo di denaturazione senza
un'adeguata sostituzione. Per garantire l’equità fiscale sono necessarie misure di
accompagnamento.
Concretamente occorre garantire che si possa seguire il percorso dell’etanolo in
Svizzera. Gli organi di controllo statali devono perciò conoscere i singoli attori che
esercitano il commercio, importano o utilizzano l’etanolo non denaturato esente da
imposta.
Gli importatori e i commercianti di etanolo sono quindi soggetti a un obbligo di
notifica: chi vuole importare più di 10 litri di etanolo (denaturato o non denaturato) o
chi vuole esercitare il commercio di etanolo deve essere iscritto in un pubblico
registro, il registro dell’alcol, com’è ora previsto anche per i produttori di etanolo
(vedi in merito n. 6.1.2).
55
36
Vedi in merito l’ordinanza del 15 giugno 2001 sugli addetti alla sicurezza per il trasporto
di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (ordinanza sugli addetti alla
sicurezza, OSAS, RS 741.622).
Inoltre, per l’importazione, il commercio e l’uso di etanolo non denaturato, esente da
imposta, è richiesto un cosiddetto impegno d’impiego con il quale il titolare s'impegna per scritto nei confronti dello Stato a provvedere che:
-
l’etanolo ricevuto sia destinato per la produzione di determinati prodotti, e
-
sia fornito solo a destinatari iscritti nel registro dell'alcol, firmatari di un impegno d’impiego o gestori di un deposito fiscale.
La violazione dell’impegno d’impiego è perseguita penalmente; inoltre, la merce
non utilizzata conformemente a tale obbligo sarà tassata a posteriori.
Il principio dell’impegno d’impiego è applicato da anni con successo nel settore
dell’imposizione degli oli minerali56. Anche in quel caso l’impegno d’impiego serve
a garantire l’imposta.
In futuro nell’attività di controllo statale sul posto – cioè presso i singoli attori del
mercato dell’etanolo – si dovrà tenere maggiormente conto del rischio d'evasione
fiscale. Questo significa che
-
i grandi utenti che hanno un ciclo produttivo chiuso e certificato ISO saranno meno soggetti a controlli statali rispetto a quelli che hanno una procedura
aperta, e che
-
gli utenti medi saranno più controllati di quelli piccoli.
Inoltre, i controlli dovranno essere effettuati sempre più a scandaglio. Disposizioni
penali più severe completeranno il sistema di regolamentazione del mercato
dell’etanolo più aperto di quello attuale.
Nell’ambito della sua posizione di monopolio Alcosuisse dispone attualmente di
riserve di etanolo così consistenti che non si pone la questione
dell’approvvigionamento di etanolo in situazioni di crisi. In caso di soppressione del
monopolio, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese
(UFAE) esaminerà se si dovranno prendere misure adeguate per garantire
l’approvvigionamento di etanolo in Svizzera.
7
Ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo
7.1
Sistema d’imposizione
Il sistema di riscossione e controllo dell’imposta sulle bevande spiritose è in rapporto diretto con gli oneri della RFA. Più il sistema è semplice, meno sono gli oneri che
la RFA dovrà sostenere per l’attività amministrativa e di vigilanza.
56
Secondo l’art. 14 cpv. 1 della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli
minerali (LIOm; RS 641.61), le merci sono assoggettate a un’aliquota inferiore se la persona che le impiega ha depositato un impegno circa l’uso prima del sorgere del credito fiscale. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito:
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00382/01840/index.html?lang
=de (stato: 6.11.2009).
37
Il sistema d’imposizione può essere organizzato in maniera più efficiente
-
diminuendo il numero degli assoggettati all’imposta,
-
riducendo al minimo le regolamentazioni d’eccezione e
-
semplificando le procedure.
Nel 2007 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato in maniera più
approfondita l’attività di vigilanza della RFA e ha formulato tra l’altro la seguente
raccomandazione per la futura struttura del sistema d’imposizione:
«il CDF sostiene la prevista revisione totale della legge sull’alcool. Al riguardo si
devono proseguire le semplificazioni a livello di piccoli produttori e agricoltori e in
linea di principio si deve mettere in discussione il sistema attuale della franchigia
d'imposta per gli agricoltori e si deve rivedere la riduzione d' imposta del 30 per
cento per i piccoli produttori.»57
7.1.1
Situazione
In conformità con l’attuale legislazione sull’alcool sono assoggettati all’imposta:
-
i gestori di distillerie concessionate. Non sono assoggettati i gestori di distillerie concessionate che producono bevande spiritose per conto di terzi (distillatori per conto di terzi);
-
i committenti (professionali, agricoli e altri): essi fanno distillare le loro materie prime presso un distillatore per conto di terzi;
-
i gestori di depositi fiscali;
-
gli importatori di bevande spiritose;
-
gli utilizzatori di etanolo non denaturato esente d'imposta in mancanza della
prova di un uso conforme.
Il numero degli assoggettati all’imposta e il volume fiscale variano notevolmente in
base alla categoria di detti assoggettati:
Categorie di
assoggettati
all’imposta
Gestori di distillerie concessionate (senza
distillerie per
conto di terzi)
57
38
Volume fiscale 2008
in franchi
Numero di
assoggettati
all’imposta
nel 2008
Privilegi fiscali
1560
Variano in funzione
della categoria.
totale
Ø per ogni
assoggettato
all’imposta
4 147 745
2 659
Aufsichtstätigkeit der Eidgenössischen Alkoholverwaltung 2007, pag. 47.
Categorie di
assoggettati
all’imposta
a) Gestori professionali
Privilegi fiscali
73
Nessuno
b) Gestori agricoli
1 487
Committenti
45 491
a) Committenti
professionali
b) Committenti
agricoli
Volume fiscale 2008
in franchi
Numero di
assoggettati
all’imposta
nel 2008
23
4 595
1. Franchigia d'imposta
2. Statuto particolare
concernente
l’assoggettamento
all’imposta.
L’obbligo fiscale
sorge in caso di:
a) vendita;
b) consumo superiore alla franchigia d'imposta;
c) cessazione
dell'attività di
un’azienda agricola.
Variano in funzione
della categoria.
Nessuno
1. Franchigia d'imposta
2. Statuto particolare
concernente
l’assoggettamento
all’imposta.
L’obbligo fiscale
sorge in caso di:
a) vendita;
b) consumo superiore alla franchigia d'imposta;
c) cessazione
dell'attività di
un’azienda agricola.
totale
Ø per ogni
assoggettato
all’imposta
2 836 791
38 860
1 310 954
882
9 994 479
220
232 865
10 125
1 986 809
432
39
Categorie di
assoggettati
all’imposta
c) Committenti
né professionali né agricoli
(«piccoli produttori»)
Gestori di depositi fiscali
Importatori di
bevande spiritose
a) Importatori
registrati presso la RFA
b) Importatori
non registrati
presso la RFA
Totale
Volume fiscale 2008
in franchi
Numero di
assoggettati
all’imposta
nel 2008
Privilegi fiscali
totale
Ø per ogni
assoggettato
all’imposta
40 873
Riduzione d'imposta
del 30 % per al
massimo 5 litri di
alcol puro per anno e
per persona.58
7 774 805
190
124
1. Differimento
dell’obbligo fiscale
2. Esenzione
dall’imposta degli
ammanchi dovuti
a lavorazione e
deposito59
227 555 046
1 835 121
–
Nessuno
43 946 235
–
382
Nessuno
36 017 438
94 286
Non noto
Nessuno
7 928 797
–
47 557
–
285 643 504
–
In vista di uno snellimento del sistema d’imposizione sono significativi segnatamente i seguenti dati della tabella:
-
58
59
40
nella categoria più numerosa degli assoggettati all’imposta, cioè quella dei
circa 41 000 committenti che non operano né a livello professionale né agricolo (piccoli produttori), il volume medio fiscale per persona assoggettata,
che ammonta ad appena 200 franchi, è il più basso;
Con decisione del 22 aprile 2009, il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza sull’alcool (RS 680.11) e il 1° luglio 2009 ha aumentato a 30 litri per persona e anno la quantità
di alcol puro per la quale è stata accordata la riduzione d’imposta. In questo modo, esso si
attende una diminuzione del numero di dichiarazioni d’imposta da trattare di circa 12 000
unità. Ciò comporta minori entrate per un valore stimato di 1,1 milioni di franchi.
Ordinanza del 10 giugno 1997 concernente gli ammanchi massimi di bevande distillate
nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d’imposta (ordinanza
concernente gli ammanchi di alcool; RS 680.114).
-
circa il 99 per cento di tutti gli assoggettati all’imposta beneficia di agevolazioni fiscali.
7.1.1.1
Numero degli assoggettati all’imposta
Secondo la legislazione sull’alcol vigente è assoggettato all’imposta chi importa
bevande spiritose o le produce sul territorio nazionale60. I circa 45 000 committenti
assoggettati all’imposta (nel 2008) rappresentano un caso particolare: né importano
né producono bevande spiritose, ma le fanno produrre ai ca. 360 distillatori per
conto di terzi concessionati61. Nonostante ciò, sono i committenti ad essere assoggettati all’imposta e non i distillatori che lavorano per loro conto62.
I distillatori per conto di terzi comunicano alla RFA ogni distillazione effettuata per
conto dei committenti indicando:
-
il nome e l’indirizzo (o il numero di indirizzo63) del committente;
-
la sorta e la quantità delle materie prime distillate;
-
i litri e il tenore alcolico delle bevande spiritose distillate.
Poiché un committente può effettuare più distillazioni, ogni anno pervengono alla
RFA ca. 80 000 comunicazioni. Nonostante l’implementazione di soluzioni informatiche, gran parte dei dati devono essere trasferiti manualmente nel sistema d'imposizione della RFA. Successivamente la RFA fattura l’imposta dovuta sulle bevande
spiritose ai committenti e provvede all’incasso.
7.1.1.2
Privilegi fiscali
Ai committenti che non operano né a livello professionale né agricolo viene concessa una riduzione d’imposta del 30 per cento sui primi 5 e, dal 1° luglio 2009, sui
primi 30 litri di alcol puro. Questo privilegio è semplice da applicare.
In linea di principio i produttori professionali non godono di privilegi fiscali. Forme
particolari di tali privilegi sono legate unicamente alla gestione di un deposito fiscale. In questo caso il credito fiscale sorge al momento dell’importazione o della
produzione di bevande spiritose, ma è esigibile solo al momento in cui esse lasciano
il deposito fiscale. Inoltre, gli ammanchi dovuti alla lavorazione e al deposito in
depositi fiscali sono esenti da imposta64. La gestione di un deposito fiscale richiede
un’autorizzazione della RFA e dipende, fra l’altro, dalla fornitura di una sicurezza
adeguata.
60
61
62
63
64
Gli importatori devono pagare una tassa di monopolio che è pari all’imposta sulle acquaviti di specialità (cfr. art. 28 LAlc).
Dei 358 distillatori per conto di terzi, 104 gestiscono anche una distilleria professionale.
Cfr. art. 20 cpv. 2 lett. b LAlc.
Con l’indicazione del numero di indirizzo, il nome e l’indirizzo del committente della
distilleria vengono automaticamente inseriti nel modulo.
Ordinanza del 10 giugno 1997 concernente gli ammanchi massimi di bevande distillate
nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d’imposta (ordinanza
concernente gli ammanchi di alcool; RS 680.114).
41
I produttori e i committenti agricoli (non professionali) sono privilegiati fiscalmente
sotto due aspetti:
-
le bevande spiritose necessarie alla loro economia domestica e alla loro azienda agricola sono esenti da imposta in qualità di fabbisogno personale,
purché siano state prodotte con materie provenienti dai loro poderi o raccolte, a loro cura, allo stato selvatico nel Paese. La quantità consentita di fabbisogno personale in franchigia d'imposta dipende dal numero di persone per
azienda, dalla dimensione della superficie destinata ad uso agricolo e dal
numero di alberi ad alto fusto. In pratica il fabbisogno personale massimo
consentito ad un’azienda agricola è limitato a 45 litri di alcol puro;
-
l’obbligo fiscale non sorge al momento della produzione di bevande spiritose, ma bensì con la cessione a terzi dietro remunerazione o gratuita e con un
fabbisogno personale eccedente la franchigia d'imposta.
Il primo privilegio fiscale, ossia la garanzia della franchigia d'imposta, è molto
dispendioso per le autorità, poiché è legato a diverse condizioni che devono essere
verificate preventivamente di caso in caso.
Il secondo privilegio ha fatto sì che oggi nelle aziende agricole siano stoccate bevande spiritose non tassate per circa 1 milione di litri di alcol puro. Anche questo
privilegio comporta un notevole dispendio per la RFA; ad essa pervengono ogni
anno circa 55 000 dichiarazioni, di cui soltanto 9000 possono essere trattate automaticamente65.
7.1.2
Novità
Il sistema d’imposizione viene ottimizzato segnatamente:
-
riducendo il numero di assoggettati all’imposta da circa 48 000 a circa 3000
unità e
-
abolendo privilegi fiscali complicati e onerosi nella loro gestione e sostituendoli con soluzioni semplici.
7.1.2.1
Riduzione del numero degli assoggettati all’imposta
Dalla tabella al numero 7.1.1 si evince che nel 2008 il volume fiscale per ogni committente ammontava in media a 220 franchi, risultando particolarmente basso per la
maggior parte degli assoggettati all’imposta rispetto ai costi amministrativi. Pertanto, ora non dovranno più essere assoggettati all’imposta i committenti, ma tutti i
produttori, anche se distillano per conto di terzi.
Con questa novità:
-
65
42
si riduce il numero degli assoggettati all’imposta di diverse decine di migliaia (base 2008);
Nell’ambito della dichiarazione annuale l’agricoltore dichiara alla RFA la quantità di
bevande spiritose venduta e stoccata.
-
si diminuiscono sensibilmente le spese della RFA per la riscossione e
l’incasso delle imposte dovute in relazione alle distillazioni effettuate per
conto di committenti.
In pratica, a seguito di questa novità i produttori che distillano per conto di terzi non
incassano più dai loro committenti soltanto il compenso per la distillazione, ma
anche l’imposta sulle bevande spiritose. Il diritto privato mette loro a disposizione
diverse garanzie come il diritto contrattuale di ritenzione o il pagamento anticipato.
Queste modifiche costituiscono una grossa sfida per i produttori interessati. La RFA
aiuterà i produttori ad adeguarsi, in particolare a migliorare le soluzioni informatiche.
7.1.2.2
Riduzione e uniformazione dei privilegi fiscali
Il diritto vigente prevede cinque privilegi fiscali. I due che concernono la gestione
dei depositi fiscali e quindi i privilegi spettanti alle aziende devono essere mantenuti
invariati. I tre privilegi concessi agli agricoltori e ai committenti non agricoli devono
essere invece sostituiti da un privilegio uniforme e semplice da gestire. Essi dovrebbero ricevere una quantità forfetaria annua esente da imposta pari a 10 litri di alcol
puro per persona di età superiore ai 18 anni. Mentre gli agricoltori attivi quali produttori (non professionali) potranno detrarre essi stessi questa quantità, il mandatario
(distillatore per conto di terzi) potrà detrarre la quantità forfetaria esente da imposta
spettante ai committenti.
L’abbandono del privilegio accordato agli agricoltori, secondo cui l’obbligo fiscale
sorge soltanto al momento della messa in commercio delle bevande spiritose, farà
scomparire nelle aziende agricole lo stoccaggio di bevande spiritose esenti da imposta.
Per le bevande spiritose – pari a circa 1 milione di litri di alcol puro – attualmente
stoccate nelle aziende agricole e non tassate, la legge sull’imposizione delle bevande
spiritose offre agli agricoltori tre opzioni nell’ambito del diritto transitorio:
-
chiedere l’autorizzazione per gestire un deposito fiscale;
-
effettuare la denaturazione delle quantità in deposito oppure
-
pagare l’imposta sulle quantità stoccate.
Queste novità comportano globalmente:
-
una riduzione e un’uniformazione dei privilegi fiscali;
-
l’abbandono di stoccaggi di bevande spiritose esenti da imposta al di fuori
dei depositi fiscali autorizzati, e
-
una considerevole riduzione delle spese attuali della RFA.
43
7.2
Sistema di controllo
7.2.1
Situazione
Nel 2007 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato in maniera più
approfondita l’attività di sorveglianza della RFA e ha formulato diverse raccomandazioni per migliorare i controlli66. Ha raccomandato segnatamente:
-
una strategia formale per i controlli sul posto con i relativi concetti;
-
un rilevamento centralizzato dei risultati dei controlli;
-
la creazione di un sistema di « reporting » e l’integrazione dei risultati dei
controlli nell’analisi dei rischi, nonché
-
un piano di riduzione e rinuncia nell’ambito dei controlli.
La portata attuale delle attività di controllo della RFA è il risultato di:
-
una legislazione orientata ai dettagli con cinque concessioni, 43 autorizzazioni e diverse deroghe;
-
un sistema d’imposizione con numerosi assoggettati all’imposta e regolamentazioni speciali;
-
numerose istruzioni;
-
circa 160 moduli diversi, e
-
una pretesa degli organi di controllo a controlli approfonditi pressoché senza
lacune.
7.2.2
Novità
Le raccomandazioni della CDF non riguardano – eccetto l’ultimo punto – il livello
della legislazione e pertanto si possono applicare indipendentemente dalla revisione
totale della legge sull’alcool. L’attenzione della revisione totale deve essere riposta
sulla rinuncia a determinati compiti.
In particolare, nell’ambito della revisione totale le seguenti novità previste con la
rinuncia a determinati compiti comporteranno una riduzione delle spese per i controlli:
66
67
44
a.
rinuncia ai tre monopoli della Confederazione e quindi alle concessioni legate a condizioni (vedi sopra n. 6.1 e 6.2). Con l’iscrizione nel registro
dell’alcol gli interessati sono autorizzati alla produzione, all’importazione o
al commercio di bevande spiritose. L’iscrizione in tale registro dipende unicamente dall’età67. Con questa novità sono eliminate le attività di controllo
in relazione alle condizioni per il rilascio delle concessioni;
b.
snellimento del sistema d’imposizione (vedi sopra n. 7): la riduzione del
numero di assoggettati pari a diverse decine di migliaia, la rinuncia alla fran-
Aufsichtstätigkeit der Eidgenössischen Alkoholverwaltung 2007, pag. 47.
Questa condizione deriva dal divieto di vendita vigente da molto tempo per le bevande
spiritose: esse non possono essere vendute ai giovani di età inferiore ai 18 anni.
chigia d'imposta nonché l'eliminazione dello stoccaggio di bevande spiritose
esenti da imposta presso le aziende agricole consentono di diminuire sensibilmente le spese per i controlli;
soppressione delle autorizzazioni: la maggior parte delle 43 autorizzazioni68
previste dal diritto vigente in materia di alcol non dovrà più essere mantenuta come ad esempio le autorizzazioni per l’acquisto, l’impianto, il trasporto
da un luogo all’altro, la sostituzione o la trasformazione degli alambicchi69.
c.
Con una revisione parziale anticipata dell’ordinanza sull’alcool si è rinunciato fra
l’altro all’obbligo di piombatura degli alambicchi. Sono in fase di attuazione anche
altre misure che consentono di ridurre le spese per i controlli indipendentemente
dalla legge sull’alcool. In questo senso la RFA riduce il numero dei moduli che non
diminuisce soltanto le spese per i controlli, ma comporta anche agevolazioni amministrative per gli interessati. Sono inoltre in corso lavori preliminari per passare dal
controllo capillare a quello orientato al rischio.
8
Riorganizzazione nell’adempimento dei compiti
La revisione totale della legge sull’alcool ha ripercussioni importanti sulle dimensioni della RFA. Le novità determinano una notevole riduzione del personale che
attualmente non può essere ancora quantificata definitivamente, ma che solleva
domande fondamentali sull’organizzazione futura della RFA.
L’attuazione in parallelo di novità che riguardano le norme di diritto, i compiti e la
struttura nel settore delle bevande spiritose, dell’etanolo e della regolamentazione
del mercato dell’alcol offre un’occasione unica per procedere ad un esame sostanziale dei compiti specifici dell’alcol e della loro organizzazione. Il Consiglio federale
ha fatto perciò fare un inventario di tutti i compiti della Confederazione correlati a
prodotti alcolici con l’indicazione dell’organo di esecuzione competente.
8.1
Riorganizzazione della RFA
8.1.1
Situazione
La RFA è stata dotata di autonomia giuridica più di 100 anni fa in virtù della legge
federale del 29 giugno 1900 sulle bevande distillate. L’articolo 19 di questa legge
stabilisce che l’ulteriore organizzazione della RFA fino «all’emanazione di una
legge sull’organizzazione è compito del Consiglio federale»70. La legge sull’alcool
attuale dedica un solo articolo all’organizzazione della RFA. Mancano disposizioni
organizzative che regolano segnatamente gli organi della RFA e le loro competenze.
Finora la RFA – nonostante la sua personalità giuridica – è stata diretta dal DFF alla
stregua di un Ufficio federale.
68
69
70
Un elenco di queste autorizzazioni (concessioni incluse) si trova nell’appendice I del
presente rapporto.
Cfr. art. 7 cpv. 3 LAlc.
Cfr. legge federale del 29 giugno 1900 sulle bevande distillate (BBl 1900 III 608).
45
Alcosuisse acquisisce dalla RFA servizi soprattutto nei seguenti settori: informatica,
finanze e contabilità, direzione del personale, servizio giuridico, analisi di laboratorio.
Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il Rapporto sul governo
d’impresa (FF 2006 7545), in cui ha definito i criteri per la futura organizzazione
dell’adempimento dei compiti da parte della Confederazione (tipologia dei compiti)
e ha fissato i principi guida per l’organizzazione di unità e imprese della Confederazione, rese giuridicamente autonome.
Applicando questi principi alla RFA, si traggono le seguenti conclusioni:
-
i compiti della RFA, ovvero la riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose e la sorveglianza del mercato di tali bevande e di quello dell’etanolo,
esercitata per ragioni fiscali, sono di carattere sovrano e non sono quindi adatti ad essere scorporati. Essi devono essere adempiuti all’interno
dell’Amministrazione federale centrale. Diversa è la situazione per i compiti
relativi alla regolamentazione del mercato. In questo caso si deve perseguire
un’indipendenza possibilmente ampia da qualsiasi influenza politica;
-
il diritto organizzativo della RFA presenta lacune importanti e numerose divergenze di rilievo con le direttive che contraddistinguono i principi guida
del Rapporto sul governo d’impresa. Se la RFA continuasse ad essere organizzata come istituto autonomo, il suo diritto organizzativo dovrebbe essere
rielaborato radicalmente.
Nell’ambito del programma per l’attuazione dei principi guida del Rapporto sul
governo d’impresa, il Consiglio federale ha deciso di esaminare la reintegrazione dei
compiti della RFA in seno all’Amministrazione federale centrale71.
Alcosuisse, il centro di profitto della RFA, non è menzionato nella legge sull’alcool
vigente. La sua base legale è data dall’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)72. L’Org-DFF definisce l’organizzazione e
il settore di competenza di Alcosuisse come segue: «Per il commercio con alcool ad
alta gradazione la RFA gestisce, quale unità amministrativa ad essa sottoposta, il
centro di profitto alcosuisse»73. Alcosuisse è stato iscritto nel registro di commercio
del Cantone di Berna come società anonima con un capitale di 100 000 franchi il 21
ottobre 1998. La costituzione di questa società anonima è servita a salvaguardare la
denominazione «alcosuisse» sotto il profilo del diritto delle ditte commerciali.
Tuttavia, essa non ha comportato cambiamenti nell’organizzazione dei compiti
interna alla RFA. La responsabilità per l’attività operativa nel settore
dell’importazione di etanolo è rimasta alla RFA, ovvero ad Alcosuisse, il centro di
profitto interno alla RFA. Fino ad oggi «alcosuisse sa» è stata una società anonima
senza alcuna attività aziendale operativa.
71
72
73
46
Programma per l’attuazione dei principi guida stabiliti dal Consiglio federale nel suo
Rapporto sul governo d’impresa 2009, pag. 7.
RS 172.215.1
Art. 27 ordinanza dell’11 dicembre 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale
delle finanze (Org-DFF; RS 172.215.1).
Se si applicano i principi guida del Rapporto sul governo d’impresa ad Alcosuisse, si
traggono le seguenti conclusioni:
-
dopo la soppressione del monopolio statale d'importazione, Alcosuisse fornisce prestazioni sul mercato;
-
queste prestazioni devono essere fornite essenzialmente al di fuori dell’Amministrazione federale centrale;
-
un’eventuale partecipazione della Confederazione alla successiva organizzazione di Alcosuisse dipende dal fatto che la fornitura delle sue prestazioni
continui ad essere riconosciuta come un compito della Confederazione.
8.1.2
Novità
8.1.2.1
La RFA dal 2013 in poi
Con la revisione totale della legge sull’alcool si dovranno ottimizzare tre monopoli
della Confederazione come pure il sistema d’imposizione e di controllo. I compiti
della RFA subiranno pertanto notevoli modifiche con ripercussioni sull’organizzazione del loro adempimento. Alcosuisse, il centro di profitto della RFA incaricato
finora dell’esercizio del monopolio d’importazione dell’etanolo, dovrà essere venduto (vedi in merito il n. 8.1.2.2). La RFA ossia la parte rimanente della RFA, perderà
lo statuto di istituto indipendente e sarà trasferita nell’Amministrazione federale
centrale.
All’interno dell’Amministrazione centrale la RFA potrà essere organizzata:
-
come nuovo Ufficio federale;
-
come parte di un Ufficio federale esistente, oppure
-
ripartita e i suoi compiti attribuiti a diversi Uffici federali esistenti.
L’organizzazione concreta della RFA all’interno dell’Amministrazione federale
centrale dovrà essere pertanto sviluppata in vista dell’elaborazione del messaggio,
tenendo conto o meno degli eventuali risultati dell’inventario dei compiti (vedi in
merito il n. 8.2).
8.1.2.2
Il futuro di Alcosuisse
La RFA importa annualmente quasi 50 milioni di litri di etanolo tramite il centro di
profitto Alcosuisse. Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool si dovrà
rinunciare a mantenere questo monopolio di importazione. Decadrà quindi la competenza esclusiva della Confederazione per il settore dell’importazione dell’etanolo.
Secondo lo studio sul mercato dell’etanolo (vedi n. 6.2.2), il passaggio alla liberalizzazione di tale mercato non dovrebbe porre problemi sostanziali di approvvigionamento per il mercato nazionale. Non vi è dunque alcun motivo perché la Confederazione continui a partecipare come offerente nel mercato dell’etanolo. Il DFF (RFA)
intraprenderà le relative trattative per la vendita. Con la vendita di Alcosuisse, la
Confederazione si ritirerà completamente dal mercato dell’etanolo, simultaneamente
alla soppressione del monopolio d'importazione, creando così i presupposti ideali
affinché il mercato sia liberalizzato con successo.
47
8.2
Ottimizzazione dei compiti della Confederazione
nell’ambito dei prodotti alcolici
L’inventario dei compiti della Confederazione a riguardo dei prodotti alcolici con
l’indicazione dell’organizzazione incaricata del loro adempimento, effettuato su
mandato del Consiglio federale, riporta numerosi attori pubblici e privati, incaricati
dell’esecuzione di questi compiti della Confederazione e rivela una necessità di
ottimizzazione. Nel suo rapporto del 2009 sulle finanze federali la Delegazione delle
finanze delle Camere federali esprime l’auspicio «che la revisione della legge sull'alcool produca una chiara semplificazione strutturale nell'Amministrazione
federale»74. Il DFF sta attualmente esaminando le varianti in vista di un'ottimizzazione con il coinvolgimento di altri Dipartimenti.
9
Parte speciale
9.1
Articolazione dell’avamprogetto
L’avamprogetto è articolato in 13 capitoli. Il primo capitolo contiene disposizioni
generali su oggetto, principi e definizioni; il secondo contiene la regolamentazione
dei controlli sulla produzione e l’importazione nonché il commercio di bevande
spiritose e di etanolo; il terzo capitolo concerne l’imposizione. Nei capitoli 4 e 5
sono disciplinati la formazione teorica e gli emolumenti. Il sesto capitolo tratta la
ripartizione e l’utilizzo del prodotto netto. I capitoli 7–12 contengono disposizioni
sull’assistenza amministrativa, la protezione dei dati, i rimedi giuridici, le
disposizioni penali, le misure amministrative nonché le procedure in materia di
esecuzione. Il capitolo 13 contiene le disposizioni finali.
9.2
Commento ai singoli articoli
9.2.1
Primo capitolo: Oggetto, principi e definizioni
Art. 1
Oggetto
L’articolo 1 disciplina le condizioni per la produzione, l’importazione e
l’esportazione, la lavorazione e trasformazione, il deposito nonché il commercio di
bevande spiritose e di etanolo destinati al consumo. È inoltre disciplinata la
riscossione di imposte sulle bevande spiritose e sull’etanolo destinato al consumo
umano.
74
48
Rapporto della Delegazione delle finanze alle Commissioni del Consiglio nazionale e del
Consiglio degli Stati concernente l’alta vigilanza sulle finanze della Confederazione nel
2009 pag. 27, pubblicato sul sito
http://www.parlament.ch/d/dokumentation/berichte/berichte-delegationen/berichte-derfinanzdelegation/Documents/bericht-findel-2009-i.pdf
(stato: 20.4.2010).
Il bioetanolo utilizzato come carburante secondo la norma EN 15376 del Comitato
europeo di normazione (CEN) non è trattato dalla legge sull’imposizione delle
bevande spiritose; la normativa pertinente si trova nella legge sull’imposizione degli
oli minerali75.
Il capoverso 2 contiene una riserva relativa alle disposizioni doganali e alla
legislazione sulle derrate alimentari. La riserva di natura doganale si riferisce in
particolare alle procedure di tassazione doganale applicate all’importazione, al
transito e all’esportazione di prodotti sottoposti alla legge sull’imposizione delle
bevande spiritose, purché questa legge non contenga delle disposizioni di diritto
speciale derogatorie. La legislazione sulle derrate alimentari stabilisce segnatamente
le definizioni dei prodotti a cui fa riferimento la legge sull’imposizione delle
bevande spiritose.
Art. 2
Principi
L’articolo 2 menziona i principi che devono essere osservati nella riscossione delle
imposte. Quest’ultima deve essere semplificata secondo i principi della legislazione
moderna. Gli oneri amministrativi per l’amministrazione e per il settore delle
bevande spiritose devono essere ridotti a un livello accettabile.
Ora viene menzionato esplicitamente il principio dell’economicità della riscossione.
Pertanto, deve essere chiaro che nella riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose si deve prestare particolare attenzione alle esigenze e alle richieste degli assoggettati alla stessa. Il legislatore deve impostare le disposizioni che disciplinano la riscossione dell’imposta in modo tale che gli assoggettati debbano investire il minor
tempo e denaro possibili per adempiere ai loro doveri. Inoltre, l’autorità competente
a cui spetta riscuotere l’imposta, è tenuta ad adottare i provvedimenti e la prassi di
modo che la riscossione dell’imposta cagioni il minor dispendio possibile ai contribuenti. Entrambi, legislatore e amministrazione, devono quindi fare in modo che la
riscossione dell’imposta si fondi su principi possibilmente semplici.
Le presenti direttive vengono rispettate fra l’altro riducendo notevolmente il numero
degli assoggettati all’imposta, minimizzando e uniformando i privilegi fiscali, orientando al rischio i controlli e la quantità di autorizzazioni e di moduli (cfr. n. 7).
Questi principi sono delle direttive per il legislatore e l’amministrazione e servono
all’interpretazione. Da essi non si possono dedurre diritti soggettivi immediati degli
assoggettati all’imposta, tanto più che detti principi di neutralità concorrenziale e di
economicità di riscossione e di pagamento sono a volte difficili da conciliare.
Con la precisazione fatta nel capoverso 2 si sostituisce il latente conflitto d’interessi
tra interessi di natura fiscale e di politica sanitaria, presente nell’attuale legislazione,
con una soluzione trasparente: l’entità dell’aliquota dell’imposta si basa su riflessioni di politica sanitaria. Per la riscossione e il controllo dell’imposta sulle bevande
spiritose devono invece prevalere riflessioni di natura fiscale e deve essere garantita
una riscossione corretta e completa.
75
RS 641.61
49
Art. 3
Definizioni
Lettera a e b: al posto dell’attuale concetto di «bevande distillate», ripreso dalla
legge del 1932, ora viene utilizzato quello di etanolo (alcol etilico). Si tratta soltanto
di un adeguamento alla terminologia in uso. Sia nel concetto attuale sia in quello
nuovo si intende, tuttavia, la stessa sostanza la cui formula chimica è C2H5OH.
Nell’uso linguistico comune viene invece utilizzato il concetto di «alcol», mentre il
termine «etanolo» viene utilizzato perlopiù in relazione a scopi industriali.
I prodotti alcolici ottenuti esclusivamente tramite fermentazione come ad esempio il
vino, la birra e il sidro contengono ugualmente etanolo. Tuttavia questi ultimi non
sono di principio sottoposti alla legge sull’imposizione delle bevande spiritose. Per
evitare ogni dubbio in proposito, la definizione di questi prodotti non è contemplata
nelle relative disposizioni. Al contrario sono sottoposti alla legge i prodotti alcolici
ottenuti mediante fermentazione con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del
volume ai sensi dell’articolo 3 lettera c.
Dato che non si può escludere che l’etanolo venga sostituito da altri tipi di alcol, si
devono poter assoggettare alla legge i tipi di alcol che consentono di rimpiazzare
l’etanolo destinato al consumo umano. Questa possibilità esiste già nel diritto
vigente.
Lettera c: nel concetto di «bevande spiritose» rientrano principalmente le bevande
alcoliche che contengono etanolo ottenuto mediante distillazione o altri
procedimenti tecnici (ad es. raffreddamento, osmosi inversa o superfiltrazione).
Tuttavia, in questo concetto rientrano anche bevande ottenute mediante
fermentazione come ad esempio vino, sidro, birra, vino di frutta o di bacche, purché
vi siano state aggiunte bevande spiritose o etanolo destinato al consumo umano (ad
es. vini liquorosi o birre aromatizzate con bevande spiritose).
Per impedire che le disposizioni della legge sull’imposizione delle bevande spiritose
vengano eluse, l’etanolo puro o diluito deve essere assoggettato alle disposizioni di
questa legge come le bevande spiritose. L’etanolo è ottenuto dalla distillazione di
prodotti di origine agricola (il cosiddetto alcol potabile) ed è quindi paragonabile ad
una bevanda spiritosa ad elevato tenore alcolico. L’etanolo diluito, che ha un tenore
alcolico di consumo inferiore, corrisponde a una wodka. Inoltre, l’etanolo costituisce
la base alcolica di numerosi liquori e altre bevande alcoliche. Il concetto di
«bevande spiritose» comprende oltre a questo tipo di bevande anche l’etanolo puro o
diluito, destinato al consumo umano.
Inoltre, sono equiparati alle bevande spiritose i prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione e che hanno un tenore alcolico superiore al 18 per
cento del volume. Già nella legge federale del 29 giugno 190076 sulle bevande
distillate i vini con un tenore alcolico superiore al 12 per cento del volume erano
assoggettati alla legge sull’alcool per motivi di politica sanitaria. Vini ad alto tenore
alcolico, esenti da imposta non dovrebbero essere usati come prodotti sostitutivi
delle bevande spiritose. Questa disposizione è stata ripresa nella legge federale del
21 giugno 1932 sulle bevande distillate. In base agli accordi di scambio (GATT), in
76
50
RU 18 297, 23...
pratica questo limite è stato innalzato a 15 per cento del volume. Questo limite è
stato stabilito per legge con la revisione parziale della legge sull’alcool del 4 ottobre
1996. Lo sviluppo della viticoltura e dell’enologia ha comportato da alcuni anni a
questa parte la produzione di vini con un tenore alcolico naturale superiore al 15 per
cento del volume. Ciò è riconducibile segnatamente all’elevato contenuto di zucchero di diversi tipi di vitigni e ora all’uso di lieviti da coltura. Questi ultimi permettono
che lo zucchero contenuto nel mosto d’uva possa essere trasformato completamente
in alcol.
Nell’ambito della revisione parziale della legge federale concernente gli ostacoli
tecnici al commercio, la legge sull’alcol viene adeguata nel senso che i vini naturali
da uve fresche sono assoggettati a imposta solo a partire da un tenore alcolico pari al
18 per cento del volume. Per motivi di praticabilità, in futuro tutti i prodotti alcolici,
ottenuti esclusivamente mediante fermentazione, il cui tenore alcolico non supera il
18 per cento del volume (come ad es. i vini di frutta, bacche e altre materie prime),
non saranno più assoggettati alla legge sull’alcol. Si deve dedurre, quindi, che da un
tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume è stato aggiunto alcol distillato
al prodotto. Una tale aggiunta non è più dimostrabile, specialmente se il distillato
aggiunto deriva dalle stesse materie prime del prodotto fermentato. A partire da
questa gradazione è pertanto giustificato assoggettare i prodotti alla legge
sull’imposizione delle bevande spiritose.
Lettera d: secondo il diritto attuale, sono assoggettati all’imposta i produttori
professionali, gli agricoltori con o senza distilleria propria nonché i piccoli
produttori (i cosiddetti committenti). In futuro lo saranno solo i produttori che
producono bevande spiritose o etanolo in proprio o per conto di terzi (i cosiddetti
distillatori per conto di terzi). È necessario pertanto definire questa nuova categoria
di assoggettati all’imposta.
Lettera e: la definizione del commercio all’ingrosso corrisponde essenzialmente
all’attuale diritto. Da un lato è stata adeguata alla terminologia moderna, dall’altro
per motivi sistematici è stata spostata dall'attuale quinta sezione (Commercio di
bevande distillate destinate al consumo) nelle definizioni. La differenziazione tra
commercio all’ingrosso e al minuto è stata introdotta nell’ambito della revisione
parziale della legge sull’alcool nel 1978. In futuro il commercio al minuto sarà
indicato come «commercio al dettaglio» che ora viene definito nella legge sull’alcol.
Lettera f: come fatto finora, questa legge trova applicazione sul territorio nazionale
svizzero nonché sulle enclavi doganali estere secondo i trattati internazionali o il
diritto consuetudinario internazionale pubblico.Vi rientrano il Principato del
Liechtenstein, Büsingen e Campione. Sono escluse le enclavi doganali svizzere quali
Samnaun e Sampuoir.
9.2.2
Art. 4
Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio delle bevande spiritose e
dell'etanolo
Registrazione
Capoverso 1: con l’abolizione del monopolio federale, in futuro si potrà rinunciare
alle concessioni per la produzione di bevande spiritose e di etanolo nonché alle
51
autorizzazioni per il commercio all’ingrosso. In futuro il sistema di concessioni e di
autorizzazioni dovrà essere sostituito dalla registrazione in un registro dell’alcol.
Capoverso 2 lettera a: chi vorrà produrre bevande spiritose o etanolo in futuro,
dovrà iscriversi nel registro dell’alcol presso l’autorità competente. Con
l’introduzione di una soluzione di e-government, si potrà richiedere elettronicamente
la registrazione nel registro dell’alcol.
Secondo gli articoli 3–5 della legge sull’alcool vigente, il conferimento di
concessioni deve essere effettuato in maniera restrittiva. In linea di principio esse
devono consentire l’utilizzo tempestivo degli scarti di determinate materie prime
nazionali ed estere, purché queste non possano essere utilizzate in altro modo.
Per eliminare qualsiasi discriminazione tra produttori svizzeri ed esteri e per
promuovere la competitività è previsto che in futuro i produttori possano utilizzare
tutte le materie prime nazionali ed estere per la distilleria. In questo modo, ad
esempio gli agricoltori potranno trasformare in futuro anche le patate in bevande
spiritose.
Capoverso 2 lettera b: oltre alla produzione anche l’importazione di bevande
spiritose e di etanolo è assoggettata all’imposta. In linea di principio è dunque
opportuno trattarle allo stesso modo. Mentre nella produzione sussiste l’obbligo di
registrazione già dal primo litro, nell’importazione è previsto soltanto a partire da
una quantità superiore ai 10 litri di alcol puro. Ciò si basa sul fatto che le bevande
spiritose importate vengono controllate dalle autorità doganali al passaggio della
frontiera e quindi l’imposta è garantita. Inoltre, ogni persona di età superiore ai 17
anni ha il diritto di importare quotidianamente in esenzione d'imposta 2 litri di
bevande alcoliche con un tenore alcolico fino al 15 per cento del volume e 1 litro
con tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume per uso personale
nell’ambito del traffico turistico. A partire da una quantità importata di 10 litri di
alcol puro alla volta si presuppone che queste bevande spiritose siano
commercializzate. Per questa ragione sarebbe sproporzionato prevedere gli stessi
requisiti rigorosi come per la produzione.
Capoverso 2 lettera c: tutto l’etanolo che da un lato viene utilizzato per il
commercio e dall’altro non è destinato al consumo umano, viene considerato come
etanolo a scopi industriali. Vi rientra, ad esempio, l’etanolo per uso farmaceutico,
cosmetico e chimico nonché quello utilizzato nel settore sanitario (prodotti per la
disinfezione), nella produzione di colori e lacche e nell’industria alimentare (per
prodotti che nello stato finale non contengono alcol).
Capoverso 2 lettera d: secondo la legislazione vigente il commercio all’ingrosso di
bevande spiritose deve essere autorizzato. In futuro, analogamente alla produzione e
all’importazione, questo obbligo di autorizzazione dovrà essere sostituito da un
obbligo di notifica e di iscrizione nel registro dell’alcol. Questo obbligo di notifica
sussiste per un quantità commercializzata all’anno superiore ai 10 litri di alcol puro.
Capoverso 3 lettera a e b: sia per il conferimento di un impegno d’impiego sia per la
gestione di un deposito fiscale si deve presentare la relativa richiesta all’autorità
competente.
L’impegno d’impiego è un impegno di validità generale di utilizzare le bevande
spiritose o l’etanolo esenti da imposta per un determinato scopo, ad eccezione del
52
consumo umano, senza limitazione di quantità e provenienza delle bevande spiritose
e o dell’etanolo, nonchè della durata dell’impegno.
Contemporaneamente al rilascio dell’impegno d’impiego rispettivamente al
conferimento dell’autorizzazione per il deposito fiscale viene effettuata d’ufficio
un’iscrizione nel registro dell’alcol.
Poiché nel registro dell’alcol non vengono archiviati dati degni di particolare protezione, esso deve essere accessibile al pubblico. Ciò consente il controllo diretto da
parte degli operatori del mercato che si è già dimostrato efficace nella legge
sull’imposizione della birra.
Capoverso 4: il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di registrazione per il commercio di derrate alimentari che contengono solo una minima parte di
bevande spiritose e di etanolo. Sono interessati ad esempio i medicamenti che contengono alcol come essenze, estratti, elisir, tonici, balsami ecc. nonché le derrate
alimentari segnatamente cioccolata, pasticceria, dessert flambé, fondue pronte. È
opportuno esonerare il commercio di tali prodotti dall’obbligo di registrazione. Lo
stesso deve valere anche per i prodotti la cui fornitura è disciplinata da disposizioni
speciali (come ad es. i medicamenti).
Capoverso 5: Possono essere registrate tutte le persone che hanno compiuto 18 anni.
Art. 5
Obblighi di notifica e termini
Per poter informare i clienti sui loro diritti e obblighi prima dell’inizio dell’attività e
quindi sorvegliare i processi rilevanti, l’autorità fiscale deve esserne a conoscenza.
Chi vuole produrre o importare bevande spiritose o etanolo per scopi industriali
oppure desidera effettuare il commercio all’ingrosso di bevande spiritose o etanolo
per scopi industriali deve annunciarsi prima di iniziare la sua attività.
Inoltre, si deve comunicare all’autorità competente qualsiasi cambiamento del nome,
del domicilio o della sede sociale oppure dell’iscrizione nel registro di commercio
nonché la cessazione dell’attività soggetta all’obbligo di registrazione.
Art. 6
Prescrizioni di controllo
Con la soppressione del monopolio di fabbricazione e d'importazione sono eliminati
strumenti di controllo importanti. In particolare, viene soppressa la concessione di
alambicchi. In futuro, il presupposto per la produzione e l’importazione nonché per
il commercio dell’etanolo e delle bevande spiritose sarà soltanto l’iscrizione nel
registro dell’alcol con cui un produttore potrà gestire un impianto per la distillazione
senza ulteriore autorizzazione dell’autorità competente.
Si devono mettere a punto delle prescrizioni di controllo, affinché l’imposizione
possa essere assicurata come prima. Lo speciale obbligo di registrazione delle
attività e dei diversi processi aziendali degli assoggettati all’imposta svolge un ruolo
decisivo per l’attività di controllo dell’autorità fiscale e per la sicurezza
dell’imposta. Agli interessati vengono pertanto prescritte determinate registrazioni.
Nell’ambito dei controlli, le aziende titolari di un impegno d’impiego devono
dimostrare l’utilizzo delle bevande spiritose e dell’etanolo conforme a tale impegno.
53
Tenendo conto delle esigenze operative, il Consiglio federale disciplinerà i dettagli.
Potrà tenere in considerazione segnatamente la rilevanza economica dell’impresa,
l’esistenza di un sistema di gestione della qualità o il potenziale di rischio.
Art. 7
Marche di riconoscimento
Secondo il diritto vigente, le marche di controllo sono disciplinate a livello di ordinanza. In base a tale principio, le bottiglie o gli altri contenitori che contengono
bevande spiritose o altri prodotti di consumo a base alcolica devono essere provvisti
di un’etichetta sulla quale è indicato il nome dell’azienda produttrice svizzera o
dell’importatore. Questo tipo di contrassegno offre la migliore opportunità di identificare gli assoggettati all’imposta in Svizzera. L’introduzione di marche fiscali
(fascette), come ad esempio in Italia o in Spagna, comporterebbe una spesa assolutamente sproporzionata e inaccettabile sia per l’economia sia per l’amministrazione.
Ciò costituirebbe un enorme passo indietro specialmente sotto il profilo economico.
La legislazione sull’alcol conteneva già delle disposizioni a garanzia dell’imposta.
Pertanto, è fuori discussione che devono essere messi a disposizione dell’autorità
competente i mezzi di controllo necessari per impedire sottrazioni d’imposta e per
garantire l’equità fiscale. A tale scopo anche l’Unione europea autorizza i suoi Stati
membri a prescrivere che la merce soggetta all'imposta di consumo sia munita delle
relative marche fiscali o di riconoscimento nazionali (cfr. direttiva 2008/118/CE del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che
abroga la direttiva 92/12/CEE)77. Nell’ambito della revisione parziale della legge
federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) che le Camere federali hanno
approvato il 12 giugno 2009 è stato esplicitamente stabilito che per i prodotti importati, assoggettati a un’imposta speciale sul consumo, viene indicata una persona
responsabile con sede o domicilio in Svizzera. Per evitare eventuali ostacoli al
commercio, si è previsto - come fatto finora - che non debba essere predisposta
un’etichettatura regolamentare al momento dell’importazione, ma che si possa
effettuare un’etichettatura a posteriori in Svizzera. Analogamente alla terminologia
europea il termine finora usato "marche di controllo" è sostituito con quello di
"marche di riconoscimento".
Questa norma consente, inoltre, l’importazione di bevande spiritose tramite tutti gli
operatori economici, ostacolando in questo modo la costituzione di un monopolio di
fatto delle importazioni da parte degli importatori generali.
Art. 8
Impegno d’impiego
Capoverso 1: l’impegno d’impiego consente al titolare di acquistare bevande spiritose esenti da imposta o etanolo non denaturato ed esente da imposta nonché di
produrre determinati prodotti con queste merci. Esse possono essere acquistate sul
territorio nazionale o all’estero. L’impegno d’impiego viene rilasciato su richiesta a
persone che si impegnano di fronte all’autorità competente ad utilizzare queste merci
esclusivamente per produrre determinati prodotti. Nell’autorizzazione l’autorità
77
54
GUCE L 9 del 14 gennaio 2009, pag. 12.
stabilisce a quali scopi possono essere utilizzate le bevande spiritose e l’etanolo non
denaturato ed esente da imposta.
Capoverso 2: un impegno d’impiego può essere acquisito per motivi amministrativi
soltanto per scopi professionali. Un quantitativo di riferimento annuale di 20 litri
può sembrare basso per tali scopi. In pratica, invece, non capita raramente che ad
esempio un laboratorio necessiti soltanto di piccole quantità di etanolo per fare delle
analisi. La quantità minima proposta è pertanto giustificata.
Capoverso 3: per impedire che bevande spiritose esenti da imposta o etanolo non
denaturato ed esente da imposta venga destinato al consumo umano senza pagare
l’imposta, il suo passaggio dall’importazione o dalla produzione fino all’uso è
sorvegliato dall’autorità competente nel senso di un controllo orientato al rischio.
Questo passaggio deve essere documentato dalle aziende in maniera ineccepibile..
Se non è possibile fornire questa prova, le persone o le aziende indicate
nell’impegno d’impiego sono assoggettate all’imposta secondo l’articolo 11 lettera d
ed e.
9.2.3
Capitolo 3: Imposizione
Sezione 1: Oggetto dell'imposta e nascita del credito fiscale
Art. 9
Oggetto dell'imposta
L’articolo 9 menziona gli oggetti dell'imposta. Sono assoggettati all’imposta da un
lato, la produzione in Svizzera e dall’altro, l’importazione di bevande spiritose e di
etanolo. Secondo l’articolo 3 lettera c il concetto di «bevande spiritose» comprende
anche prodotti che sono stati ottenuti mediante fermentazione e a cui sono stati
aggiunti bevande spiritose o etanolo destinato al consumo umano (ad es. vini
liquorosi o birre aromatizzate con bevande spiritose) nonché le bevande alcoliche
con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, ottenute esclusivamente
mediante fermentazione. In pochissimi casi è possibile individuare analiticamente la
percentuale di alcol aggiunto o fermentato in questi prodotti. Pertanto, per ragioni di
garanzia dell’imposta essi sono tassati sul contenuto complessivo di alcol.
Sono invece esclusi dall’imposizione i prodotti alcolici, ottenuti esclusivamente
mediante fermentazione ai quali sono stati aggiunti aromi contenenti etanolo. In
questo caso, il contenuto complessivo di alcol ottenuto con l’aromatizzazione
secondo la prassi costante non può essere superiore allo 0,5 per cento del volume.
Già secondo il diritto vigente i prodotti con un contenuto alcolico inferiore
all’1,2 per cento del volume non sono gravati fiscalmente. Questo principio
corrisponde al diritto europeo. Tali prodotti non sono quindi tassati all’importazione.
Per i prodotti fabbricati in Svizzera il produttore può presentare una richiesta di
rimborso dell’imposta (cfr. in merito il commento all’art. 20). Rientrano in questa
eccezione prevalentemente i prodotti che contengono bevande spiritose,
segnatamente la cioccolata, la pasticceria come le torte al kirsch e Foresta Nera, i
Basler Läckerli, il pane alle pere, il gelato, le fondue pronte ecc.
Per agevolare in pratica la determinazione del contenuto del volume di alcol in tali
derrate alimentari solide, il Dipartimento federale delle finanze stabilirà a livello di
ordinanza un fattore di conversione per litro di alcol puro ogni 100 kg netti di merce,
che corrisponde al valore sperimentale degli anni scorsi (cfr. art. 14).
55
Il transito di prodotti assoggettati all’imposta non è imponibile, purché siano
rispettate le disposizioni doganali per il transito delle merci.
Art. 10
Nascita del credito fiscale
Il credito fiscale per le bevande spiritose e per l’etanolo prodotti in Svizzera nasce al
momento della produzione, per i prodotti esteri all’importazione, cioè al momento in
cui sorge l’obbligazione doganale. Questo vale anche per i prodotti che vengono
prodotti in un deposito fiscale oppure vengono importati da lì. In questo modo si
garantisce l’equità fiscale dei prodotti fabbricati in Svizzera e di quelli importati. Il
privilegio accordato attualmente agli agricoltori, per cui le bevande spiritose
prodotte devono essere tassate soltanto al momento della loro cessione, non sarà
mantenuto ai fini di un’ottimizzazione del sistema.
Sezione 2: Obbligo fiscale
Art. 11
Persone assoggettate all’imposta
Per quanto riguarda la regolamentazione secondo il diritto vigente, rimandiamo al
n. 7.1.1.1.
Come per le altre imposte di consumo, l’imposta che grava sulle bevande spiritose
sarà riscossa di conseguenza presso i produttori e gli importatori. Con questa
modifica si avranno delle semplificazioni notevoli sia per le aziende sia per
l’amministrazione. Il numero degli assoggettati all’imposta si ridurrà dalle circa
48 000 unità attuali a circa 3000 unità, cosa che comporterà un notevole sgravio
amministrativo. In futuro sarà assoggettato all’imposta il distillatore per conto di
terzi che oltre al compenso per la distillazione avrà ad esigere dal committente i
tributi fiscali dovuti. L’autorità competente coadiuverà i distillatori per conto di terzi
in questo cambio di sistema.
Art. 12 e 13
Successione fiscale e responsabilità solidale
Per la successione fiscale e la responsabilità solidale per l’imposta vengono riprese
le disposizioni del diritto fiscale vigente.
Per successione fiscale si intende il subentro di un successore in tutti gli obblighi e i
diritti di una persona assoggettata. Gli obblighi comprendono sia il pagamento dei
tributi dovuti sia altri adempimenti risultanti dalla legge (ad es. l’obbligo di tenere la
contabilità, di registrazione e di notifica). Tuttavia, il successore fiscale può
salvaguardare anche tutti i diritti che originariamente sarebbero spettati alla persona
assoggettata all’imposta. Sono reputate successori fiscali le persone indicate
nell’articolo 12 capoverso 2.
Contrariamente alla successione fiscale, nella responsabilità solidale stabilita
nell’articolo 13 si tratta soltanto di impegni finanziari.
56
Sezione 3: Calcolo dell’imposta
Art. 14
Base imponibile
L’imposta si calcola in base alla quantità di alcol puro contenuto nel prodotto, misurato alla temperatura di 20° Celsius. Questa base di misurazione corrisponde alla
legislazione vigente e allo standard internazionale e viene utilizzata ad esempio
anche in tutti gli Stati membri dell’UE. In caso di rilevamento in base al peso si
effettua una conversione in litri di alcol puro secondo la regolamentazione
dell’OIML78. La RFA dispone di tabelle corrispondenti che sono state predisposte in
collaborazione con l’Ufficio federale di metrologia (METAS). Come indicato
all’articolo 9, il Dipartimento federale delle finanze stabilirà a livello di ordinanza
un fattore di conversione in litri di alcol puro per 100 kg netti di merce.
Art. 15 e 16
Aliquota d’imposta e adeguamento al rincaro
Secondo la legge sull’alcool vigente, il Consiglio federale fissa l'aliquota
dell'imposta dopo aver sentito gli interessati. In questo contesto deve considerare
particolarmente le aliquote fiscali dei Paesi limitofi. Con la revisione totale
dell’ordinanza sull’alcool nel 1999 è stata introdotta un’aliquota uniforme per le
bevande spiritose nazionali ed estere. L’aliquota fiscale ordinaria è stata fissata
allora a 29 franchi al litro di alcol puro.
Lo scopo principale dell’ordinanza sull’alcool è la tutela della salute pubblica. Con
l’introduzione dell’aliquota uniforme si è verificato uno spostamento del consumo
dalle bevande spiritose nazionali a quelle estere. Il consumo di bevande spiritose, è
tuttavia aumentato di poco. Per questo motivo il Consiglio federale ritiene che
l’aliquota fiscale non debba essere aumentata anche in considerazione delle aliquote
fiscali dei Paesi limitrofi. (vedi n. 2.4, fig. 5). In considerazione del fatto che
l’aliquota IVA in Svizzera è bassa rispetto all’estero, il Consiglio federale è
contrario ad una riduzione dell’imposta e propone di lasciare l’aliquota d’imposta
ordinaria a 29 franchi.
Nell’avamprogetto l’aliquota dell’imposta è ora ancorata alla legge. Nella
definizione e nell’adeguamento dell’aliquota dell’imposta si tiene conto in primo
luogo degli aspetti di politica sanitaria. Occorre quindi prestare attenzione anche alle
aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. In tal modo si deve impedire che quantità
sempre maggiori di bevande spiritose giungano in Svizzera in esenzione d’imposta
nel traffico turistico o come merce di contrabbando oppure siano distillate
illegalmente in Svizzera. In base al diritto vigente, l’aliquota dell’imposta è ridotta
del 50 per cento tenuto conto degli impegni contrattuali per determinati prodotti
(come ad es. specialità di vino, vini dolci, mistelle o vermut).
78
OIML è l’abbreviazione di Organizzazione internazionale di metrologia legale. È
un’organizzazione internazionale fondata a Parigi il 12 ottobre 1955 che si occupa della
regolamentazione delle questioni inerenti alle tecniche di misurazione nella taratura legale
e che pubblica delle raccomandazioni concernenti, fra l’altro, le tecniche di pesatura.
57
Questa riduzione dovrà essere mantenuta anche nella nuova legge. I vini dolci e le
specialità di vino sono ora raggruppati, invece, sotto la denominazione di «vini
liquorosi». Il vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante o altre
sostanze, a cui sono stati aggiunti dell’etanolo o delle bevande spiritose sono d’ora
in avanti compresi sotto la denominazione di «vini aromatizzati». Entrambi i
concetti corrispondono all’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande
alcoliche. 79
Nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool, nel 2003 l’aliquota
ordinaria per i cosiddetti alcopop è stata aumentata del 300 per cento per ragioni di
politica sanitaria. Ora l’aliquota dell’imposta non è più stabilita in funzione
dell’aliquota dell’imposta ordinaria, ma è fissata in un importo in franchi. Con
l’abolizione di questo legame si impedisce che l’aliquota speciale vigente per gli
alcopop venga aumentata in misura superiore nel corso di un adeguamento al rincaro
di quella ordinaria.
Alcune aliquote speciali dell’imposta risentono del deprezzamento dovuto al rincaro.
Per questo motivo è opportuno prevedere delle misure per ottenere il valore reale
dell’imposta. Pertanto, il Consiglio federale deve avere l’opportunità di adeguare le
aliquote dell’imposta al rincaro in un determinato contesto nella legge
sull’imposizione delle bevande spiritose80. La delega della competenza per adeguare
le imposte esiste già in diversi atti normativi in materia fiscale come ad esempio
nell’imposta sulla birra e sul tabacco nonché nell’imposta federale diretta. I principi
da considerare nella definizione dell’aliquota dell’imposta (aliquote dell’imposta dei
Paesi limitrofi e riflessioni di politica sanitaria) devono essere applicati anche
nell’adeguamento al rincaro.
Sezione 4: Agevolazioni fiscali
Art. 17
Esenzione dall’imposta
In base alla legge vigente, l’etanolo è soggetto a imposizioni fiscali diverse a
seconda dell’utilizzo. Mentre l’etanolo destinato al consumo è assoggettato a
un’imposta di 29 franchi al litro di alcol puro, quello a scopi industriali è esente da
imposta a determinate condizioni.
79
80
58
RS 817.022.110
In occasione della consultazione concernente la legge federale del 21 giugno 1996
sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.61), il Parlamento ha respinto la competenza
del Consiglio federale di adeguare al rincaro l’aliquota dell’imposta. Ha motivato l’atteggiamento di rifiuto segnatamente con lo scopo fiscale dell’imposta e quindi per ragioni di
ordine politico (vedi in merito il sito
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=19950025). Contrariamente all’imposta sugli oli minerali, quella sulle bevande spiritose non è motivata principalmente da ragioni fiscali, bensì da ragioni di politica sanitaria. Lo stesso vale per
l’imposta sulla birra. L’art. 12 della legge del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra
(RS 641.411) attribuisce al Consiglio federale la competenza di adeguare l’aliquota
dell’imposta al rincaro.
Nell’ambito tecnico e scientifico l’alcol denaturato non può viepiù essere utilizzato.
Oltre il 90 per cento dell’etanolo fornito da Alcosuisse già oggi non è più denaturato
o lo è solo parzialmente.
In futuro si dovrà rinunciare all’attuale differenziazione tra etanolo completamente o
parzialmente denaturato.
Si dovrà piuttosto distinguere tra etanolo non denaturato e denaturato. Chi intende
utilizzare l’etanolo non denaturato esente da imposta, necessita tuttavia di un
impegno d’impiego dell’autorità competente. In avvenire ciò sarà possibile anche
per le bevande spiritose utilizzate per la fabbricazione di prodotti esenti da imposta
secondo la presente legge. Quest'ultima stabilisce a quali scopi le bevande spiritose e
l’etanolo possono essere utilizzati in esenzione d'imposta. Gli abusi sono puniti con
sanzioni severe e in casi gravi o ripetuti anche con il ritiro dell’impegno d’impiego.
Capoverso 1 lettera a:
Come nel diritto vigente, è previsto che l’etanolo denaturato sia esente da imposta.
La denaturazione garantisce che non venga fatto un uso improprio dell’etanolo non
destinato a scopi di consumo umano.
Capoverso 1 lettera b: il presupposto per l’esenzione dall’imposta delle bevande
spiritose o dell’etanolo non denaturato è che essi vengano utilizzati conformemente
all'impegno d’impiego. Gli impegni d’impiego si sono già dimostrati efficaci
nell’imposta sugli oli minerali e nelle agevolazioni doganali in funzione dello scopo
d’uso. Lo strumento dovrà perciò essere ripreso in futuro anche nella legge
sull’imposizione delle bevande spiritose. Rimpiazzerà le autorizzazioni attuali per
l’utilizzo di etanolo non completamente denaturato e non gravato da oneri fiscali.
Per utilizzare bevande spiritose o etanolo non denaturato esenti da imposta l’azienda
deve essere in possesso di un impegno d’impiego. L’utilizzo non professionale di
bevande spiritose o etanolo non denaturato è assoggettato all’imposta.
Il titolare dell’impegno d’impiego deve dimostrare che le bevande spiritose e
l’etanolo in questione sono stati utilizzati conformemente all’impegno d’impiego. Le
bevande spiritose e l’etanolo sono assoggettati all’imposta se non si riesce a dimostrarne un uso conforme all’impegno d’impiego.
Capoverso 1 lettera c: secondo il diritto vigente, gli agricoltori possono tenere in
franchigia d'imposta le bevande distillate necessarie alla loro economia domestica e
azienda agricola provenienti dal loro raccolto o le cui materie prime sono state
raccolte personalmente allo stato selvatico nel Paese. La quantità esente da imposta
si definisce in base alla situazione aziendale, ma può anche essere limitata sulla base
dell'ordinanza sull’alcool vigente. Le bevande distillate che vengono cedute a terzi
devono essere notificate ai fini dell’imposizione. Lo stoccaggio delle bevande
spiritose finora è avvenuto in esenzione d'imposta, ma è soggetto al controllo della
Regìa federale degli alcool.
In futuro saranno esentati dall'imposta 10 litri di alcol puro all’anno per persona di
età superiore ai 18 anni, prodotti in Svizzera, indipendentemente dal loro scopo
d’utilizzo. Questo vale sia per gli agricoltori sia per i privati che fanno produrre le
bevande spiritose. La produzione di bevande spiritose eccedente questo limite dovrà
essere pertanto assoggettata all'imposta e non verrà più controllata dall’autorità
competente. Ciò comporta una semplificazione amministrativa sia per quest’ultima
sia per gli interessati.
59
Per evitare abusi nell’esenzione dall’imposta, secondo l’articolo 41 della legge
sull’imposizione delle bevande spiritose l’autorità competente è autorizzata a
raccogliere i dati personali necessari e a elaborarli.
Per quanto riguarda il sistema d’imposizione complicato e dispendioso, attualmente
in vigore, rimandiamo ai commenti e alle tabelle riportate al n. 7.1.
Capoverso 2: poiché in futuro i produttori saranno assoggettati all’imposta secondo
l’articolo 11, i distillatori per conto di terzi potranno detrarre nella notifica per
l'imposizione la quantità esente da imposta dei committenti.
Art. 18
Denaturazione
Secondo il diritto vigente la denaturazione è effettuata esclusivamente dalla Regìa
federale degli alcool. Con l’abolizione dei monopoli federali, in futuro oltre
all’autorità competente saranno autorizzate anche altre persone. Ciò presuppone che
esse siano adeguatamente istruite. A tale scopo, il Consiglio federale emanerà delle
disposizioni sulla loro nomina, i compiti, la formazione e l’esame. Giusta l'articolo
36 della presente legge l’autorità competente riscuote una tassa per la denaturazione,
effettuata dai suoi organi e per la formazione delle persone autorizzate alla
denaturazione.
La denaturazione è una questione di natura tecnica. A ciò si aggiunge che i
denaturanti possono cambiare di frequente. Per ragioni di flessibilità è previsto di
delegare al il Dipartimento federale delle finanze la regolamentazione dei metodi di
denaturazione. Ne fanno parte in particolare le sostanze denaturanti autorizzate, la
quantità da addizionare al fine di ottenere una denaturazione sufficiente come pure
le relative disposizioni di natura tecnica.
Art. 19
Deposito fiscale
Capoverso 1: oggi circa 120 aziende produttrici di bevande spiritose gestiscono un
deposito fiscale. Di queste, 30 sono solo aziende importatrici. Quindici produttori di
bevande spiritose gestiscono un deposito sigillato, in cui queste vengono depositate
immediatamente dopo aver terminato la produzione, ad esempio per
l’invecchiamento.
Il deposito con differimento del pagamento dell'imposta significa che l'imposta nata
con la produzione o l’importazione non deve essere versata finché la merce non
lascia il deposito. La tassazione da parte dell'autorità competente ha luogo al
momento dell'uscita della merce dal deposito fiscale (cfr. art. 21). La possibilità di
depositare la merce con differimento del pagamento dell'imposta ha dato buoni
risultati e pertanto, gli assoggettati all’imposta devono poter continuare a
richiederlo.
Come nella legge attuale le bevande spiritose e l'etanolo possono essere prodotti in
un deposito fiscale. D’altro canto, le bevande spiritose e l’etanolo indigeni sulla
scorta dei relativi documenti d’accompagnamento possono essere introdotti con
differimento del pagamento dell’imposta in un deposito fiscale. Infine, le bevande
spiritose e l’etanolo, senza restrizione alcuna, possono quivi essere lavorati e
trasformati. Ciò comporta, tra l’altro, la possibilità di modificare il loro tenore
alcolico, di sottoporli a macerazione, di aromatizzarli, di impiegarli per produzioni a
base di erbe, di mischiarli, aggiungerli e travasarli, d’imbottigliarli ecc.
60
In pratica si è dimostrato che si può rinunciare a una regolamentazione separata per i
depositi sigillati. La possibilità di deposito in sospensione d’imposta è pertanto
unificata. Per i depositi sigillati attuali non ci saranno quindi cambiamenti.
Capoverso 2 a 5: per il deposito con differimento del pagamento dell’imposta le
imprese necessitano di un’autorizzazione. I presupposti per il rilascio
dell’autorizzazione sono oltre all’iscrizione nel registro dell’alcol come
commerciante all’ingrosso, la fornitura delle garanzie necessarie a coprire il gettito
fiscale nonché la disponibilità di locali e contenitori che soddisfino le esigenze del
controllo. La determinazione delle garanzie necessarie viene effettuata in base a una
procedura di «rating» orientata a quella delle banche e delle assicurazioni, che ha
dato finora buoni risultati anche nella legislazione sull’alcol. Il Consiglio federale
emana le disposizioni volte a concretizzare le premesse per la gestione di un
deposito fiscale. L’autorizzazione viene ritirata all’impresa quando le condizioni per
il suo rilascio non sono più adempiute.
Capoverso 6: le revisioni effettuate dall’autorità competente sono ora orientate al
rischio. Di norma vengono riscossi emolumenti soltanto a seguito di attività
straordinarie. Al presente su richiesta degli assoggettati all’imposta si devono potere
eseguire delle revisioni straordinarie. Tali attività sono assoggettate a un
emolumento.
Art. 20
Rimborso
Al momento dell’esportazione di bevande spiritose, etanolo e prodotti contenenti
bevande spiritose, gravati da oneri fiscali, l’imposta versata viene rimborsata.
Con l’accettazione della mozione Kaufmann (06.3211 dell'11.05.2006), il
Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di creare le disposizioni legali,
affinchè non solo i passeggeri in partenza per l’estero, ma anche quelli in arrivo in
Svizzera possano beneficiare dell’acquisto di prodotti in esenzione d’imposta nei
negozi in franchigia di dazio degli aeroporti. La presente disposizione tiene conto di
questo mandato, creando la base legale per l’acquisto in franchigia d’imposta di
bevande spiritose.
Gli accertamenti effettuati dall’autorità competente concernenti la quantità, la
gradazione e l’imposta che grava sulla merce da esportare sono determinanti per il
rimborso. Se non è possibile determinare l’importo esatto dell’onere fiscale, si
applica l’aliquota più bassa per il rimborso. Per ragioni amministrative, si effettua un
rimborso soltanto se l’importo dell’imposta sulle esportazioni raggiunge i 300
franchi per anno civile.
Sezione 5: Riscossione dell’imposta
Art. 21
Notifica per l’imposizione e tassazione
Capoverso 1 e 3: analogamente alla regolamentazione attuale per i depositi fiscali,
ora anche i produttori sono tenuti a notificare le loro produzioni mensili di bevande
spiritose e di etanolo mediante un’autodichiarazione all’autorità competente entro il
giorno 12 del mese successivo.
61
Capoverso 2: nelle importazioni la notifica per l’imposizione avviene con la
dichiarazione doganale. Gli importatori devono notificare i prodotti che sono
assoggettati all’imposta sulle bevande spiritose mediante autodichiarazione nella
dichiarazione doganale.
Nulla cambia per l’imposizione attualmente effettuata al confine dagli organi
doganali. Anche in futuro ci si deve aspettare che circa l’80 per cento delle quantità
di bevande spiritose importate siano trasferite in esenzione d’imposta in un deposito
fiscale. Non si può ancora valutare come si svilupperà il mercato dell’etanolo dopo
l’abolizione del monopolio.
Capoverso 4 e 5: in linea di massima, finora la notifica per l’imposizione è stata
effettuata per scritto. Ora, nell’ambito di una soluzione di e-government e in
analogia alla legge sulle dogane, l’autorità competente può consentire o richiedere
anche la notifica elettronica, vale a dire mediante l’utilizzo dell’elaborazione
elettronica dei dati. Ciò deve dipendere, invece, da un controllo preventivo del
sistema di elaborazione elettronica dei dati dell’azienda. In questo contesto, occorre
prestare particolare attenzione al fatto che la notifica elettronica consenta anche i
controlli secondo l’articolo 6 della presente legge.
Capoverso 6: conformemente al capoverso 2 per le imposte che sono riscosse
all’importazione trova applicazione la legislazione doganale. Per le bevande
spiritose e l’etanolo che sono introdotti in un deposito fiscale la tassazione non
avviene alla frontiera. La merce tuttavia deve essere annunciata. Il Consiglio
federale disciplina la procedura d’annuncio. Per la tassazione di bevande spiritose,
prodotte sul territorio svizzero come pure di merce assoggettata all’imposta che si
trova nei depositi fiscali, il Consiglio federale è autorizzato a regolare la procedura
di tassazione. Nel caso dei depositi fiscali si deve in particolare regolare la facoltà di
richiedere il differimento del pagamento dell'imposta, l’introduzione in un deposito
fiscale rispettivamente la circolazione tra depositi fiscali di merci e dei relativi
documenti, l’accredito dell’imposta al momento dell’introduzione di merce
assoggettata all’imposta in un deposito fiscale come pure la procedura di tassazione
all’uscita di merce dal deposito fiscale.
Art. 22 e 23: Esigibilità dell’imposta e termine di pagamento
L’imposta è esigibile al momento della tassazione. Il termine di pagamento di 30
giorni vale per le imposte, ma anche per tutti gli altri crediti pecuniari delle autorità
competenti.
Art. 24:
Interessi
Nella legge sull’alcool vigente manca una disposizione che disciplini l’obbligo al
pagamento degli interessi. Esso è attualmente ancorato a livello di ordinanza. Ora
l’obbligo al pagamento degli interessi deve essere disciplinato a livello di legge sia
per l’amministrazione sia per gli assoggettati all’imposta.
Il capoverso 4 offre al Dipartimento federale delle finanze l’opportunità di derogare
al principio dell’obbligo alla corresponsione degli interessi in casi speciali.
Come in altre leggi fiscali, è previsto che il Dipartimento federale delle finanze fissi
i tassi d’interesse.
62
Art. 25:
Prescrizione del diritto di tassazione
La legge vigente non contiene alcuna disposizione specifica in merito alla prescrizione delle imposte (tassazione e riscossione). I termini vengono fissati analogamente a questioni simili in altre leggi fiscali e ai principi generali del diritto civile quale
diritto pubblico sussidiario.
Come in altre leggi fiscali, per ragioni di certezza del diritto i termini relativi e
assoluti di prescrizione, l’inizio della prescrizione e i motivi d’interruzione e di
sospensione sono indicati esplicitamente nella nuova legge. Il termine di prescrizione inizia dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale e dura 5 anni. In
questo periodo deve essere effettuata la tassazione. Il termine può essere interrotto o
sospeso. Viene interrotto se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta o se è stabilito presso la persona assoggettata all’imposta da un atto
ufficiale. La prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all’imposta non
può essere escussa in Svizzera.
Ora nella legge viene ripresa anche la prescrizione assoluta di 15 anni dalla fine
dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale.
Come la legge vigente, anche quella nuova non contiene alcuna disposizione specifica sulla prescrizione dell’imposta (prescrizione dell’imposizione) in relazione ad
un reato. L’articolo 12 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197481 sul
diritto penale amministrativo (DPA) disciplina la questione e stabilisce che l'obbligo
di pagamento non si prescrive fintanto che non siano prescritte l’azione penale e
l’esecuzione della pena.
Art. 26
Prescrizione del diritto di riscossione
Il termine di prescrizione della riscossione decorre appena la tassazione cresce in
giudicato. Conformemente alla legge sulle dogane e ad altre leggi fiscali, ha una
durata di 5 anni. In questo periodo deve essere riscossa l’imposta. Il termine può
essere interrotto o sospeso. L’inserimento della prescrizione assoluta di 10 anni alla
scadenza dell’anno in cui le imposte sono cresciute in giudicato, è destinato a tutelare la certezza del diritto. I principi per l’interruzione e la sospensione della prescrizione della riscossione si basano di regola su quelli della prescrizione
dell’imposizione. Inoltre, la prescrizione della riscossione è sospesa finché il credito
fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento.
Art. 27
Perdita fiscale
L’articolo 12 capoverso 1 DPA permette di riscuotere un contributo che non è stato
percepito in seguito a un’infrazione alla legislazione amministrativa federale indipendentemente dalla punibilità di una data persona (cfr. Jean Gauthier, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérale sur le droit pénal administratif, in RDAF,
1999 II pag. 56 segg. e 59). Obbligata al pagamento è la persona che era tenuta al
pagamento del contributo eluso nonché chiunque ha fruito dell’indebito profitto
dell’infrazione commessa (cfr. art. 12 cpv. 2 DPA). Questo assoggettamento non
81
RS 313.0
63
dipende dall’esistenza di una colpa o, a maggior ragione, di un perseguimento penale (DTF 106 Ib 218, consid. 2c; DTF 110 Ib 306, consid. 2c). È sufficiente che
l’indebito profitto generato dalla mancata riscossione del contributo sia la conseguenza di una violazione obiettiva della legislazione amministrativa federale
(DTF 129 II 161, consid. 3.1).
Se l’ammontare dell’imposta sottratta o messa in pericolo non può essere determinato con precisione è possibile procedere a una stima. Una disposizione analoga figura
nella maggior parte delle leggi fiscali federali. Nella pratica è talvolta impossibile
fissare esattamente l’ammontare dell’imposta a causa dell’assenza di elementi probatori. In tali casi l’amministrazione procede a una tassazione sulla base di una stima
nei limiti del suo potere d’apprezzamento. Questa tassazione sulla base di una stima
deve tuttavia avvicinarsi il più possibile alla realtà. Questa regola è ugualmente
applicabile alla decisione di constatazione nel caso di un assoggettamento solidale
dell’incolpato conformemente all’articolo 12 capoverso 3 DPA. Questa disposizione
subordina l’assoggettamento in solido alla prestazione alla condizione che terze
persone abbiano commesso intenzionalmente l’infrazione o che vi abbiano partecipato. Questa situazione sfugge all’autorità amministrativa incaricata di pronunciarsi
in merito all’assoggettamento. Quest’ultima deve pertanto limitarsi a fissare i contributi oggettivamente elusi, fatta salva una decisione o una sentenza che riconosce la
responsabilità di terze persone (DTF 115 Ib 216, consid. 3a; DTF 114 Ib 94, consid.
5c).
Sezione 6: Analisi dell’alcol
Art. 28
Per determinare l’onere fiscale (esenzione da imposta, aliquota ridotta, aliquota
normale oppure aliquota maggiorata per gli alcopop) nonché a scopi di controllo è
necessario far eseguire delle analisi da un laboratorio specializzato. A seconda del
prodotto vengono analizzati il tenore alcolico e le sostanze contenute. Attualmente la
RFA gestisce un proprio laboratorio certificato che rileva numerose dichiarazioni
errate ogni anno. Poiché l’imposta sulle bevande spiritose rimane elevata, non si
riduce il rischio di sottrazione d’imposta. Le analisi di laboratorio saranno, perciò,
indispensabili per la riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose. L’articolo 28
capoverso 1 dell’avamprogetto di legge non specifica se in futuro queste prestazioni
saranno effettuate da un laboratorio della Confederazione o da un laboratorio privato. Questa formulazione aperta deve essere precisata in conformità con il progetto
sui laboratori della Confederazione (verifica delle capacità dei laboratori della
Confederazione nell’ambito dell’esame dei compiti). Ciò avverrà al più tardi quando
sarà licenziato il messaggio sulla revisione totale della legge sull’alcool.
Le altre prestazioni del laboratorio della RFA sono direttamente interessate dalla
revisione totale della legge sull’alcool. Esse sono correlate al monopolio
dell’importazione della Confederazione che sarà soppresso con la revisione totale
della legge sull’alcool e con il contemporaneo ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo. Attualmente il laboratorio d’analisi della RFA fa in modo che nelle
forniture di etanolo di Alcosuisse, il centro di profitto della RFA al quale sono
affidate l’importazione e la distribuzione dell’etanolo, si rispettino fra l’altro i requi64
siti di purezza richiesti. Nelle forniture per l’industria farmaceutica devono essere
rispettati requisiti molto severi. Grazie all’esperienza decennale e alla posizione
monopolistica di Alcosuisse, il laboratorio d’analisi della RFA dispone di un knowhow unico in tutta la Svizzera nel settore delle analisi dell’etanolo. Con la soppressione del monopolio dell’importazione e la relativa privatizzazione di Alcosuisse, si
pone la questione sulla necessità di queste prestazioni del laboratorio d’analisi della
RFA.
L’organizzazione che subentrerà ad Alcosuisse – come gli attori che interverranno
sul mercato dell’etanolo – avranno bisogno di tali attività di laboratorio finché
avranno creato l’infrastruttura necessaria e avranno sviluppato il know-how indispensabile. Al fine di creare una misura d'accompagnamento alla liberalizzazione
del mercato dell’etanolo, con la possibilità di fornire prestazioni professionali accessorie – prevista nell’articolo 28 capoversi 2 e 3 dell’avamprogetto di legge – si
assicura che le analisi dell’etanolo possano essere effettuate almeno in una fase
transitoria all’interno della Svizzera da un laboratorio riconosciuto universalmente e
dotato del know-how necessario. Un tale modo di procedere garantisce un’apertura
di successo al mercato in un solo passo e senza fase transitoria.
La formulazione scelta nei paragrafi 2 e 3 corrisponde allo standard della Confederazione per le prestazioni professionali complementari.
Sezione 7: Pegno fiscale e garanzia dell’imposta
Art. 29
Diritto di pegno fiscale
Nel diritto vigente la riscossione del credito fiscale è garantita soltanto
dall’esecuzione e dall’ordine di prestare garanzia.
Come in altre leggi tributarie (ad es. quella sulla birra, sulle dogane e sugli oli minerali), si deve introdurre un pegno fiscale legale su tutti i prodotti assoggettati
all’imposta che sono prodotti o depositati in Svizzera (cioè bevande spiritose, etanolo e prodotti ottenuti esclusivamente mediante fermentazione con un tenore alcolico
superiore al 18 per cento del volume).
La creazione di un pegno fiscale si giustifica nella misura in cui per l’80 per cento di
questi prodotti, importati o prodotti in Svizzera, non si fanno valere immediatamente
i tributi, poiché si trovano solitamente in depositi fiscali. Le bevande spiritose sono
assoggettate alle imposte indirette più elevate, per cui è opportuno introdurre una
garanzia dell’imposta che sia più efficace delle misure attualmente disponibili.
Per le aziende finanziariamente solide e per i privati l’introduzione del pegno fiscale
offre il vantaggio di poter ridurre sensibilmente l’importo delle garanzie finanziarie
o di altre garanzie per il deposito fiscale. L’autorità competente può realizzare la
merce costituita a garanzia mediante questo pegno fiscale, ripreso dal diritto commerciale, per esigere il credito fiscale garantito. Il pegno fiscale si applica per legge
alle bevande spiritose e all’etanolo – tassati o non tassati – giacenti nel deposito
fiscale, presso il produttore e l’importatore. In quanto diritto reale, esso è legato alla
cosa e l’imposta può essere fatta valere direttamente presso l’acquirente.
65
Art. 30
Sequestro
Il sequestro di bevande spiritose e di etanolo viene effettuato presso il detentore e
consiste nella presa di possesso del pegno o in un divieto di disporne. Queste misure
sono impugnabili con ricorso conformemente all’articolo 43.
Art. 31
Realizzazione del pegno fiscale
La realizzazione può avvenire se il credito fiscale garantito dal pegno fiscale è
diventato esigibile e il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata
all’imposta è scaduto. L’incanto pubblico avviene conformemente alle disposizioni
del diritto cantonale nel luogo dell’incanto. In caso di accordo del proprietario, il
pegno può essere venduto a trattative private alle condizioni stabilite dal Consiglio
federale.
Art. 32
Garanzia dell’imposta
La garanzia dell’imposta in quanto istituto giuridico previsto da tutte le leggi tributarie della Confederazione garantisce le pretese finanziarie dell’autorità competente il
cui pagamento appare compromesso. Si tratta, oltre che delle imposte, anche di tutti
gli altri crediti pecuniari. Il credito non deve essere in scadenza.
Le disposizioni vigenti sono modificate in modo che l’ordine di prestare garanzia sia
equiparato a una sentenza di un tribunale e valga come decreto di sequestro ai sensi
dell’articolo 274 LEF82; l’Ufficio di esecuzione può di conseguenza procedere
rapidamente alla realizzazione dei valori patrimoniali. Conformemente all’articolo
27883 LEF l’opposizione al decreto di sequestro è esclusa. Inoltre, il ricorso contro
l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.
Sezione 8: Riscossione posticipata, rimborso, proroga e condono
Art. 33
Riscossione posticipata e rimborso dell’imposta
L’articolo 69 dell’attuale legge rende possibili la riscossione posticipata e il rimborso dell’imposta. Questi diritti devono tuttavia essere fatti valere entro un anno dalla
Regìa federale degli alcool e dalla persona assoggettata, pena la prescrizione. Soprattutto dall’introduzione del sistema del deposito fiscale si constata che questo
termine di un anno è troppo breve. Al fine di evitare eventuali perdite d’imposta,
l’autorità competente deve aver effettuato le proprie revisioni entro un anno.
L’ampliamento del termine di prescrizione a 5 anni consente di rinunciare in futuro a
revisioni periodiche e di effettuare le revisioni tenendo maggiormente conto dei
rischi. In questo modo il termine di prescrizione è uniformato a quello della prescrizione della tassazione e della riscossione nonché al termine fissato per il condono o
il rimborso delle imposte nel caso di merce distrutta. La legge sull’imposizione della
82
83
66
RS 281.1
RS 281.1
birra e la legge sull’imposizione delle bevande spiritose prevedono ora gli stessi
termini di prescrizione.
Art. 34
Proroga e condono
Capoverso 1: l’ultima revisione parziale della legge sull’alcool del 1997 ha semplificato notevolmente le condizioni di rimborso in caso di merce soggetta all’imposta
e andata perduta. Il disciplinamento vigente, che prevede che occorre fornire la
prova della perdita della merce, si è dimostrato valido e ha permesso di semplificare
enormemente le relative procedure. La distinzione più netta ha inoltre ridotto il
numero delle procedure di ricorso. Il disciplinamento vigente deve pertanto essere
ripreso nel nuovo diritto. Unica modifica: il termine «contribuente assoggettato
all’obbligo» è sostituito con «persona assoggettata all’imposta».
Capoverso 2: questa disposizione permette la proroga o addirittura il condono dei
crediti già passati in giudicato consistenti in imposte, interessi o altre pretese pecuniarie. Nel valutare il rigore particolare occorre tener conto, oltre che dei motivi
finanziari, anche di quelli che non hanno un legame diretto con il calcolo delle tasse.
In tal modo si dispone di un ulteriore criterio che permette di valutare una situazione
nel suo complesso.
La disposizione non è applicabile ai crediti risultanti da pene pecuniarie e multe.
L’articolo 35 del Codice penale (CP) disciplina l’esecuzione della multa e della pena
pecuniaria; stabilisce le modalità di esazione di questi crediti, in particolare il termine per il pagamento, la proroga di questo termine, le condizioni per il pagamento e la
prestazione di garanzie. La grazia (art. 381–383 CP) permette soltanto il condono,
parziale o totale, della pena. Nelle cause giudicate da un’autorità amministrativa
federale, il diritto di grazia è esercitato dall’Assemblea federale.
Capoverso 3: questa disposizione riprende il disciplinamento, introdotto nel 1997,
del rimborso o del condono delle imposte nel corso della distruzione volontaria. I
requisiti essenziali quali il termine di prescrizione di 5 anni e la distruzione sotto il
controllo dell’autorità competente impediscono un’applicazione abusiva di questo
disciplinamento. Il termine di 5 anni tiene conto dei processi abituali di produzione e
di invecchiamento. Corrisponde inoltre agli altri termini di prescrizione previsti dalla
presente legge.
Capoverso 4: per motivi amministrativi il diritto a una proroga o a un condono
sussiste soltanto a partire da un importo di 300 franchi.
9.2.4
Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze
Art. 35
In Svizzera, diversamente dai Paesi limitrofi, non sussiste la possibilità di portare a
termine una formazione nel settore della distillazione presso un istituto statale. In
alcuni «Bundesländer» della Germania esistono ad esempio diverse offerte di formazione per distillatori presso scuole specialistiche di agricoltura. Presso diverse
università tedesche vi è inoltre la possibilità di conseguire un diploma universitario.
Dai chiarimenti preliminari effettuati presso uffici federali, università e scuole
professionali cantonali (scuole di agricoltura) è scaturito che in Svizzera, sebbene ci
sia un’elevata domanda, non era possibile offrire formazioni comparabili a quelle
offerte in Germania.
67
Due anni fa, l’istituto di ricerca Agroscope Changins–Wädenswil (ACW) non aveva
intenzione di continuare ad occupare il posto, da esso finanziato, di uno specialista
in bevande spiritose. Congiuntamente alle organizzazioni del settore (Associazione
svizzera della frutta, Associazione svizzera dei liquoristi, Associazione svizzera dei
distillatori, Distiswiss, Schnapsforum) l’ACW e la Regìa federale degli alcool hanno
pertanto deciso di avviare e finanziare il progetto DARF (Destillate Agroscope
Régie Fédérale des alcools). Da allora, una specialista con un tasso di occupazione
del 50 per cento, opera presso l’ACW di Wädenswil ed è a disposizione per la
formazione nel settore specifico delle bevande spiritose.
Alcuni anni fa, la RFA, nell’intento di colmare la lacuna di opportunità formative,
ha organizzato corsi di formazione specifici con la collaborazione dei diversi organi
nazionali del settore, degli organi cantonali preposti alla frutticoltura e dell’ACW e
si è procurata a tal fine una distilleria mobile. In questi corsi della durata massima di
3 giorni, il personale specializzato impartisce le conoscenze fondamentali nei campi
seguenti: qualità della materia prima, tecnica di miscelazione e fermentazione,
produzione di bevande spiritose (tecnica di distillazione), miglioramento e valutazione della qualità, controllo della qualità, conoscenze dei prodotti, verifica della
provenienza, valutazione sensoria di bevande spiritose come pure condizioni quadro
legali. Numerosi produttori hanno nel frattempo potuto approfittare di questa nuova
offerta formativa di base e continua. Il miglioramento conseguente e tangibile della
qualità dei distillati pregiati nostrani è la prova che la trasmissione delle conoscenze
ha ripercussioni positive e allo stesso tempo è sensata dal punto di vista della politica sanitaria. In occasione dei corsi di formazione non vengono trasmesse solo le
conoscenze tecniche nell’ambito della distillazione. Questa occasione è ugualmente
sfruttata per trasmettere ai partecipanti in un modo facilmente comprensibile le
disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, quelle inerenti alla produzione di bevande spiritose, alle limitazioni di commercio e di pubblicità, alla tutela
della salute ecc. Questa opportunità di contatto privilegiata rende inoltre possibile
l’instaurarsi di un clima disteso nei contatti tra i produttori e le autorità competenti.
Anche i collaboratori del settore distilleria della Regìa federale degli alcool (collaboratori del servizio esterno, revisori e personale specialistico) approfittano di questa
opportunità. In tal modo può essere fornita efficientemente una conoscenza pratica
del ramo. Anche in avvenire queste offerte di formazione saranno a disposizione del
personale delle autorità competenti.
In virtù dell’articolo 17, l’etanolo denaturato è esente da imposta e il Dipartimento
federale delle finanze è incaricato di disciplinare la denaturazione. In avvenire, in
virtù dell’articolo 18 anche le persone autorizzate potranno effettuare la denaturazione. Queste persone dovranno essere istruite allo svolgimento del loro nuovo
compito nel quadro di corsi specialistici e, in caso di necessità, tramite relativi corsi
di perfezionamento.
I contributi annui delle autorità competenti devono limitarsi a un milione di franchi
al massimo e consistere principalmente in prestazioni in natura (ad es. messa a
disposizione gratuita di locali per formazione, attività di conferenzieri, esercizio di
una distilleria di formazione ecc.). A causa delle implicazioni materiali, queste spese
dovrebbero essere finanziate dall’imposta sulle bevande spiritose.
68
9.2.5
Capitolo 5: Emolumenti
Art. 36
L'autorità competente può riscuotere emolumenti per le decisioni e i servizi prestati
nell'esecuzione della presente legge. Non è invece prevista la riscossione di emolumenti nel quadro della sua attività ordinaria come ad esempio le decisioni di tassazione, le iscrizioni nel registro di controllo dell’alcol o l’attività di controllo ordinaria. Dovrebbe tuttavia essere possibile riscuotere emolumenti per prestazioni
straordinarie in base al principio di causalità. Tra queste rientrano ad esempio
l’effettuazione di analisi chimiche su richiesta di terzi o oneri straordinari quali
revisioni della contabilità, emanazione di decisioni o prestazione di servizi.
Inoltre il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti per altre
attività ufficiali che l’autorità competente svolge nel quadro dell'esecuzione della
presente legge.
Esso disciplina nei particolari l’ammontare degli emolumenti.
Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l’esecuzione degli emolumenti si applicano per analogia le disposizioni sull'imposizione e l'assoggettamento contenute nella presente legge.
9.2.6
Art. 37 e 38
Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto
netto
Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto
Il 90 per cento del prodotto netto dell’imposta sull’alcol è impiegato per il finanziamento del sussidio della Confederazione all’AVS e all’AI. Il rimanente 10 per cento
è devoluto ai Cantoni per la lotta alle cause e agli effetti dei problemi legati alle
dipendenze. La ripartizione fra i Cantoni avviene ora sulla base della popolazione
residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di
statistica sulla popolazione residente media, analogamente a quanto è previsto in
altre leggi federali. I Cantoni possono disporre liberamente della loro quota
nell’ambito dello scopo stabilito dalla Costituzione federale. Né la descrizione
contenuta nella Costituzione dello scopo di impiego, né la qualifica specifica in
quanto quota cantonale permettono alla Confederazione di avere un influsso più
ampio. I Cantoni rendono conto ogni anno all'autorità competente in merito
all’utilizzazione della loro quota. In prospettiva dell’entrata in vigore della legge
sulla prevenzione, si dovrà chiarire in quale misura si potrà rendere partecipe
l’Istituto di prevenzione nei processi di resoconto.
Analogamente alla legge in vigore, il prodotto netto non si limita alle entrate
dell’imposta sulle bevande spiritose. Anche in avvenire le multe, gli emolumenti e
altre entrate dovranno essere inserite nel calcolo del prodotto netto, anche se non
sono direttamente legate all’imposta sulle bevande spiritose. D’altra parte si possono
detrarre tutte le spese in relazione all’esecuzione della presente legge nonché della
legge sull’alcol.
69
9.2.7
Art. 39
Capitolo 7: Assistenza amministrativa
Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
L'autorità competente e le altre autorità svizzere si devono prestare vicendevolmente
assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborare mutualmente. Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente i dati, inclusi i dati
personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò
sia necessario per l'esecuzione della presente legge.
L’assistenza amministrativa comprende la trasmissione di informazioni a diverse
autorità amministrative nazionali. Generalmente si tratta di ragguagli e informazioni,
anche di quelli senza carattere penale, necessari al compimento della relativa mansione. Mediante l’assistenza amministrativa è garantita in modo particolare la corretta esecuzione della legge sulle bevande spiritose e delle legislazioni ad essa inerenti
(diritto doganale, alimentare, fiscale, amministrativo e penale).
Nel caso in cui l’informazione o la consultazione degli atti sia stata fornita legalmente a un’autorità nazionale sulla base di una disposizione vigente, la stessa autorità
può disporre dell’informazione ricevuta nel quadro del segreto professionale e dei
principi costituzionali che reggono l'operato dell’Amministrazione. Lo stesso vale
nel caso in cui l’autorità competente è destinataria essa stessa dell’informazione.
Art. 40
Assistenza amministrativa ad autorità estere
In questo settore i trattati internazionali conclusi dalla Svizzera sono di primaria
importanza.
La condizione per la prestazione dell’assistenza amministrativa ad autorità estere è
l’esistenza di un relativo trattato internazionale. In questo ambito sono di particolare
importanza la corretta esecuzione dei rispettivi compiti e la garanzia della corretta
applicazione nell'ambito delle rispettive legislazioni sull’alcol, la prevenzione,
nonché la scoperta e il perseguimento di infrazioni. Per l’autorità competente sono di
primaria importanza l’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e
la CEE84 e l’Accordo in forma di scambio di lettere del 9 giugno 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che aggiunge all’Accordo del 22 luglio
1972 fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera un protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale85, l’Accordo
del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni
altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari86 nonché l’Accordo del 26
ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità euro-
84
85
86
70
RS 0.632.401
RS 0.632.401.02
RS 0.351.926.81
pea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo
sviluppo dell’acquis di Schengen87.
Per poter trattare correttamente le domande estere di assistenza amministrativa,
l’autorità competente necessita della partecipazione di terzi. È quindi necessario che
essa possa obbligare le persone interessate a collaborare e a produrre documenti.
Queste persone possono appellarsi al diritto di rifiutare di testimoniare. L’obbligo di
collaborare può essere oggetto di una decisione.
Le azioni di ricerca generali (cosiddette «fishing expeditions») da parte di autorità
estere violano la riserva del principio di necessità e sono considerate illegali non
solo nell’ambito delle imposte dirette bensì anche in quello delle imposte indirette,
vale a dire anche nel campo dell’imposta sulle bevande spiritose. L’autorità richiedente è tenuta a esporre in modo credibile che l’informazione necessaria
all’esecuzione della normativa applicabile sia assolutamente indispensabile.
L’autorità a cui è giunta la richiesta non sarà in grado di valutare la situazione in
questo ambito cosicché da essa non ci si può aspettare un’attività d’indagine. La
riserva del principio di necessità è l’espressione del principio di proporzionalità il
quale deve essere osservato in ogni attività statale.
9.2.8
Art. 41
Capitolo 8: Protezione dei dati
Sistemi d'informazione
Capoverso 1: la presente disposizione definisce i principi per l’elaborazione da parte
dell’autorità competente di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e i profili della personalità. Oltre a ciò, sono applicabili in modo sussidiario la
legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati88 (LPD) nonché le prescrizioni sulla protezione dei dati della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)89 e della legge del 24 marzo 2000 sul
personale federale (LPers)90.
L’autorità incaricata dell’esecuzione della legge sulle bevande spiritose deve, come
sinora, poter raccogliere ed elaborare i suoi dati anche sotto forma elettronica nonché gestire le relative banche dati. Essa può, in modo particolare, gestire i propri
sistemi d’informazione in ciò che concerne l’imposizione e la riscossione di tributi,
il rilascio di autorizzazioni di ogni genere, la stesura di analisi del rischio, il perseguimento e il giudizio di casi penali, l’efficiente e veloce disbrigo dell’assistenza
amministrativa e giudiziaria per lo svolgimento di tutte le procedure amministrative,
la stesura di statistiche nonché l’esecuzione e l’analisi di attività di controllo
nell’ambito delle bevande spiritose e dell’etanolo.
Capoverso 2: il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a concretizzare
l’ambito dell’elaborazione dei dati. Oltre alle disposizioni di carattere generale
concernenti la raccolta e l’elaborazione di dati, le ordinanze dovranno contenere un
87
88
89
90
RS 0.362.31
RS 235.1
RS 172.010
RS 172.220.1
71
allegato per ogni singolo sistema d’informazione nel quale figurino i seguenti dati:
scopo, contenuto, competenze e organizzazione, accesso ed elaborazione nonché
eventuali eccezioni alle prescrizioni dell’ordinanza.
Capoverso 3: questo capoverso permette all'autorità incaricata dell’esecuzione della
legge sulle bevande spiritose di procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi
d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni.
Nell’assolvimento del proprio compito, l’autorità competente si basa anche su sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione (ad es. l’Amministrazione
federale delle dogane, l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale della
sanità pubblica) e dei Cantoni, nella misura in cui sia previsto nelle rispettive legislazioni. L’autorità può inserire i dati nelle relative banche dati direttamente connesse con l’assolvimento dei suoi compiti. Essa può utilizzarli unicamente in modo
idoneo allo scopo. Un accesso diretto a sistemi d’informazione di terzi può avvenire
solo nei casi previsti dalla relativa legislazione.
Art. 42
Comunicazione di dati ad autorità svizzere
L’autorità incaricata dell’esecuzione della legge sulle bevande spiritose deve poter
rendere noti ad autorità svizzere dati e constatazioni rilevati nell’esercizio delle
proprie funzioni. La condizione per la trasmissione di questi dati è che gli stessi
siano necessari per l'esecuzione dei suoi compiti legali. Tra questi figurano i dati
personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. Questi dati
possono essere trasmessi nel singolo caso alle autorità competenti della Confederazione, dei Cantoni e Comuni nonché alle organizzazioni incaricate dell’assolvimento
di compiti di diritto pubblico della Confederazione o a persone di diritto pubblico o
privato (autorità svizzere).
La legge enumera in modo non esaustivo i tipi di informazioni che possono essere
rese note. Tra i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità vi sono segnatamente le indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e
penali pendenti o conclusi, nonché le misure e le sanzioni amministrative e penali.
Possono essere trasmesse anche comunicazioni di sospetto. La combinazione di
diversi dati può portare alla creazione di profili della personalità.
Con il capoverso 3 il legislatore attribuisce al Consiglio federale un mandato legislativo nell’ambito della concretizzazione di questo settore parziale dell’elaborazione
dei dati, segnatamente la comunicazione di dati ad autorità svizzere.
Infine il capoverso 4 stabilisce che i dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto.
72
9.2.9
Capitolo 9: Rimedi giuridici
Art. 43
Capoverso 1: Le decisioni dell'autorità competente conformemente alla legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)91 possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Capoverso 2: L’istanza di ricorso per le decisioni prese dagli organi doganali secondo la legge sulle bevande spiritose è l’autorità incaricata dell’esecuzione della presente legge.
9.2.10
Capitolo 10: Disposizioni penali
In virtù dell’art. 2 DPA le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP;
RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina
una pena, salvo disposizione contraria della presente legge o delle singole leggi
amministrative.
La legge vigente contiene già una disposizione generale specifica che deroga al
Codice penale, cioè la prescrizione dell’azione penale. È apparso necessario introdurre nuove disposizioni generali in deroga o a complemento del Codice penale (il
tentativo, le circostanze aggravanti, il concorso d’infrazioni e le infrazioni commesse all’interno dell’azienda) sull’esempio di altre leggi fiscali indirette e in particolare
della legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD).
In occasione della revisione della legge federale del 12 giugno 2009 concernente
l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; FF 2009 3789), la cui entrata in vigore è
prevista per il 1° gennaio 2010, il Parlamento ha ritenuto opportuno ripensare il
sistema delle sanzioni delle leggi amministrative e di allontanarsi dal modello consistente nel fissare la multa in funzione di un multiplo dei tributi fiscali elusi o sottratti
o del vantaggio fiscale ottenuto. L’importo massimo della multa è ora fissato nella
legge. Per le infrazioni commesse intenzionalmente o per negligenza, l’importo
massimo della multa è fissato nella disposizione specifica in funzione dell’elemento
soggettivo.
Il presente progetto segue questo nuovo modello.
La soppressione del monopolio della Confederazione ha condotto all’abrogazione
delle infrazioni definite agli articoli 52 (violazioni alle prerogative della Confederazione) e 53 (messa in pericolo delle prerogative della Confederazione) della legge
attuale. Sono state introdotte due nuove infrazioni, vale a dire la sottrazione del
pegno doganale e l’inosservanza delle prescrizioni d’ordine.
Art. 44
Sottrazione o messa in pericolo dell’imposta
Queste due infrazioni sono riprese dall’articolo 54 LAlc con qualche adattamento.
Sono punibili l’intenzione e la negligenza.
91
RS 173.32
73
Capoverso 1: la sottrazione dell’imposta diventa l’infrazione più grave della legge
sull’alcool ed è punibile con una multa fino a 500 000 franchi se è commessa intenzionalmente e con multa fino a 300 000 franchi se è commessa per negligenza.
Analogamente ad altre leggi fiscali federali, la legge sull’alcool non stabilisce un
importo minimo della multa per i casi di lieve entità.
Capoverso 2: come previsto per i casi gravi della LIVA rivista, l’importo massimo
della multa può essere superato se il profitto fiscale ottenuto è superiore ad esso. Se
l’infrazione è intenzionale, la multa può ammontare al doppio del profitto fiscale.
Capoverso 3: colui che commette un'infrazione (non dichiarazione, dissimulazione,
falsa dichiarazione ecc.) prima del termine della procedura ordinaria di tassazione si
rende punibile di messa in pericolo dell’imposta. Questo termine è stato utilizzato
allo scopo di armonizzare la terminologia con tutte le altre leggi fiscali federali.
Commesso intenzionalmente, un tale comportamento è punito ora con una multa
fino a 300 000 franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a
100 000 franchi.
Capoverso 4: in caso di circostanze aggravanti, queste infrazioni devono essere
qualificate come delitti. Attualmente, un aggravamento di pena è previsto in caso
d’infrazione commessa per mestiere o per abitudine (art. 54 cpv. 1bis LAlc), nozioni
che il Tribunale federale ha già avuto occasione di definire (cfr. tra l’altro DTF 103
IV 286). Le circostanze aggravanti, ora più ampie, sono definite in modo esaustivo
nella legge (art. 51). Esse possono essere sanzionate soltanto nell’ambito di
un’infrazione commessa intenzionalmente. Una volta realizzate, per queste pene si
può prevedere una pena detentiva fino a 3 anni o una pena pecuniaria.
L’amministrazione non è tuttavia competente per pronunciare una pena detentiva.
Essa deve, conformemente all’articolo 73 capoverso 1 DPA, trasmettere l’incarto al
ministero pubblico cantonale all’indirizzo del foro competente.
È fatta salva l’applicazione degli articoli 14–16 DPA, segnatamente per i casi di
frode fiscale o falsità in documenti.
Art. 45
Ricettazione
La ricettazione è mantenuta analogamente ad altre leggi federali. Solo il testo è stato
lievemente modificato.
La ricettazione presuppone l’avvenuta commissione di un altro reato. Si tratta di
un’infrazione sui generis, indipendente dal reato presupposto, che perpetua il pregiudizio cagionato alla vittima dal primo reato.
La sottrazione dell’imposta sarà ora la sola infrazione preliminare.
La persona che sa o deve presumere che le bevande spiritose o l'etanolo che acquista, riceve in dono, in pegno o in custodia o a qualsiasi titolo occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio ai quali sono stati sottratti all’imposta si rende colpevole di
ricettazione. La ricettazione è possibile unicamente per un oggetto che costituisce il
risultato immediato dell’infrazione precedente e non per un oggetto sostitutivo. È
talvolta impossibile comprovare se un acquirente è anche un istigatore e di conseguenza un partecipante alla prima infrazione. Per contro, in qualità di acquirente,
egli può generalmente essere perseguito penalmente come ricettatore. La sanzione è
la stessa di quella inflitta all’autore dell’infrazione preliminare.
74
È inoltre stato introdotto un capoverso 2 per tener conto delle circostanze aggravanti,
ad esempio il mestiere, non applicabile all’autore dell’infrazione preliminare.
Art. 46
Circostanze aggravanti
Le circostanze aggravanti particolari permettono di qualificare certe infrazioni e di
aggravare la pena della quale sono passibili. La legge attuale prevede che il mestiere
o l’abitudine qualifica la sottrazione di tributi fiscali come delitto, aggravando la
pena prevista. Nuove circostanze aggravanti sono introdotte nella legge, vale a dire
il fatto di coinvolgere una o più persone per commettere un’infrazione e il fatto per il
firmatario di un impegno d'impiego di commettere un’infrazione in qualità di autore
o partecipante, analogamente alla legge sulle dogane, che prevede – oltre al mestiere
e l’abitudine – l’ingaggio. La circostanza aggravante dell’abitudine è una nozione
ignorata dal Codice penale. Si tratta di una particolarità del diritto penale accessorio.
Diverse leggi amministrative federale, quali la LD, la LIB, la LIOm e la LImT
rivista (entrata in vigore delle modifiche: 1° gennaio 2010) hanno fatto ricorso a
questa nozione al fine di sanzionare in modo più severo le infrazioni in recidiva, in
quanto questo tipo di situazione è ben lontana dall’essere rara. Secondo la giurisprudenza, le infrazioni sono considerate commesse per abitudine, allorquando sono
commesse a più riprese e rivelano una propensione dell’autore a commetterle
(DTF 119 IV 73 = GdT 1995 IV 90). La legge enumera in modo esaustivo le circostanze aggravanti. La pena è fissata conformemente all’articolo 47 CP.
In presenza d’infrazioni per le quali le disposizioni penali speciali prevedono la
circostanza aggravante del mestiere o dell’abitudine, l’applicazione del regime del
concorso è esclusa. La pena deve essere fissata conformemente all’articolo 47 CP
nell’ambito della pena prevista dalla disposizione penale speciale.
Va considerato che la legge sulle dogane, la legge sull’imposizione della birra e altre
leggi fiscali (vedi LIOm, LIAut) prevedono ugualmente circostanze aggravanti.
Art. 47
Distrazione del pegno fiscale
Nella misura in cui un diritto di pegno fiscale è introdotto nella legge, è opportuno
prevedere una nuova infrazione che permetta di sanzionare la distruzione
dell’oggetto del pegno o di disporne senza l’autorizzazione dell’autorità.
Si tratta di una contravvenzione punibile se è commessa sia intenzionalmente, sia
per negligenza.
Capoverso 1: il massimo della pena prevista per le infrazioni intenzionali è una
multa di 100 000 franchi, mentre che quella per infrazioni commesse per negligenza
è di 30 000 franchi.
Capoverso 2: come per la sottrazione dell’imposta (art. 44 cpv. 2 dell’avamprogetto)
e analogamente alla LIVA rivista, in presenza di casi gravi (allorquando il profitto
fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della multa) e se l’infrazione è
intenzionale, la multa può ammontare al massimo al doppio del profitto fiscale.
Art. 48
Inosservanza di prescrizioni di controllo
Siccome un sistema d’autorizzazione o di notifica preventiva di attività si sostituisce
al monopolio, deve essere creata una nuova infrazione che permetta di sanzionare
75
l’esercizio di un’attività in relazione con le bevande spiritose o l’etanolo senza
essere in possesso di un’autorizzazione o senza essersi annunciato o ancora in violazione di una prescrizione di controllo.
Si tratta di una contravvenzione punibile con la multa fino a 10 000 franchi nel caso
in cui sia commessa intenzionalmente e fino a 5 000 franchi in caso di negligenza.
Quanto ai casi di lieve entità, potranno essere sanzionati mediante ammonimento.
Art. 49
Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Si tratta di una disposizione penale che figura nella maggior parte delle leggi fiscali
federali (segnatamente LD, LIB e LIOm) e la cui applicazione interviene in generale
quando non è adempiuta la fattispecie di un’altra infrazione.
In effetti, essa permette di sanzionare da una parte la violazione di una disposizione
della legge o di una delle sue disposizioni d’esecuzione, di cui l’inosservanza è
dichiarata punibile, e dall’altra, il non rispetto di una decisione dell’autorità intimata
con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
L’ammontare massimo della multa (5000 franchi) è mantenuto. Esso corrisponde a
quello previsto nelle altre leggi federali. Va notato che le infrazioni di lieve entità
possono essere sanzionate mediante semplice ammonimento.
Art. 50
Tentativo
Il tentativo di contravvenzione è punibile soltanto nei casi espressamente previsti
dalla legge (art. 105 cpv. 2 CP). Il tentativo presuppone un’intenzione delittuosa. Di
conseguenza il tentativo non può essere che intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente. Punibile è dunque anche un tentativo per dolo eventuale.
La legge vigente non contiene disposizioni specifiche che rendano punibile il tentativo di contravvenzione. Al fine di rimediare a questo inconveniente, si è provveduto
a introdurre una disposizione specifica, analogamente alla legge sulle dogane e ad
altre leggi fiscali, che prevede la punibilità dei tentativi di contravvenzione alla
legge sull’alcool e, fatta eccezione per l’inosservanza di altre prescrizioni d’ordine, e
l’assoggettamento alle decisioni dell’autorità.
È opportuno considerare che la legge sulle dogane, la legge sull’imposizione della
birra e altre leggi fiscali (segnatamente LIVA, LTTP) prevedono ugualmente il
tentativo di contravvenzione.
Art. 51
Concorso di infrazioni
In caso di pluralità di infrazioni (concorso reale di infrazioni) si pone la questione
della loro sanzione appropriata. La legge attuale non contiene alcuna disposizione
specifica concernente il concorso di infrazioni. L’articolo 9 DPA, che si applica in
mancanza di disposizioni specifiche nella legge, esclude l’applicazione delle regole
ordinarie del Codice penale concernenti il concorso di infrazioni (art. 49 CP) e
prevede il cumulo delle multe o delle pene pecuniarie. Tuttavia il cumulo delle pene
ha sovente per conseguenza un sanzionamento eccessivo delle infrazioni commesse.
Questo è il motivo per cui appare appropriato introdurre nella legge una disposizione
specifica che prevede l’aggravamento della pena prevista per l’infrazione più grave
sanzionando l’autore in modo più proporzionato alla sua colpa.
76
Il concorso è la sola circostanza aggravante della pena che figura nella parte generale del CP. La misura dell’aggravamento della pena è determinata dall’art. 49 CP. La
pena dell’infrazione più grave è aumentata adeguatamente per sanzionare le altre
infrazioni commesse. La pena complessiva pronunciata è aumentata al massimo
della metà del massimo della pena prevista per l’infrazione più grave e non può
eccedere il massimo legale del genere di pena.
Art. 52
Infrazioni commesse nell'azienda
Se un’infrazione è stata commessa in un’azienda e l’inchiesta esperita sulle persone
fisiche punibili implicherebbe misure d’istruzione sproporzionate rispetto all’entità
della pena, l’articolo 7 DPA, applicabile in mancanza di disposizioni specifiche nella
legge attuale, permette di rinunciare al perseguimento delle persone e di condannare
invece l’azienda. Tuttavia secondo questa disposizione, l’ammontare della possibile
multa non deve superare 5 000 franchi, ciò che limita considerevolmente la portata
pratica di questa istituzione.
Analogamente alla legge sulle dogane, alla legge sull’IVA e altre leggi fiscali appare
utile introdurre nella legge una disposizione specifica che permetta il perseguimento
delle aziende quando le condizioni della loro punibilità sono realizzate nel caso in
cui la multa applicata è molto più elevata dell’importo previsto all’articolo 7 DPA e
non è stato possibile determinare la persona fisica autrice dell’infrazione.
Si tratta di una responsabilità sussidiaria dell’azienda che sarà ricercata soltanto nel
caso in cui non sia possibile identificare nel suo interno una persona fisica penalmente responsabile. Questa disposizione si applica a tutte le infrazioni, contravvenzioni incluse. La multa è la sola sanzione per l’azienda; essa può ammontare al
massimo a 100 000 franchi.
L’articolo 102 capoverso 1 CP relativo alla responsabilità sussidiaria dell’azienda si
applica ugualmente ai crimini e delitti del diritto penale accessorio in virtù
dell’articolo 333 capoverso 1 CP. Le contravvenzioni sono escluse (art. 105 cpv. 1
CP). Secondo la dottrina dominante (N. Schmid, Strafbarkeit des Unternehmens: die
prozessuale Seite, recht 21/2003, pag. 224; M. S. Nater, Die Strafbestimmungen des
Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel, Zurich (Schulthess) 2001,
pag. 51; A. Macaluso, Vers un véritable droit pénal suisse des affaires: la nécessité
d’une approche centrée sur l’entreprise, RSDA 3/2008 pag. 262 segg.; T. Kräuchi,
Aktuelle Aspekte im Verhältnis des Verwaltungsstrafrechts zum Stafgesetzbuch,
LeGes 2004/2 pag. 126; U. Cassani, Sur qui tombe le couperet du droit pénal?
Responsabilité personnelle, responsabilité hiérarchique et responsabilité de
l’entreprise, Journée 2008 de droit bancaire et financier, pag. 80), gli articoli 7 DPA
e 102 capoverso 1 CP sono applicabili parallelamente; in effetti, queste due disposizioni non disciplinano la stessa situazione. Allorquando la non-identificazione della
persona fisica autrice dell’infrazione è il risultato di una carenza nell'organizzazione
dell’azienda, l’articolo 102 capoverso 1 CP è applicabile. Quando la nonidentificazione della persona fisica autrice dell’infrazione non può essere attribuita a
una mancanza di organizzazione dell’azienda, può essere preso in considerazione
solo l’articolo 7 DPA, nella misura in cui i provvedimenti d’istruzione appaiono
sproporzionati. La disposizione specifica introdotta nella presente legge è una lex
specialis rispetto all’articolo 7 DPA.
77
In caso di mancato pagamento della multa può essere avviata solo una procedura
d’esecuzione forzata mediante pignoramento (art. 43 cpv. 1 LEF). La conversione
della multa in pena detentiva sostitutiva (art. 36 e 106 cpv. 5 CP) è esclusa.
Art. 53
Azione penale
Questa disposizione prevede che le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la
DPA. La parte generale del Codice penale (art. 2 DPA) è pertanto applicabile anche
alla presente legge.
L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’amministrazione
designata dal Consiglio federale.
Il Consiglio federale determina la competenza dell’Amministrazione delle dogane
per le infrazioni scoperte alla frontiera.
Art. 54
Prescrizione dell’azione penale
La legge del 5 ottobre 2001, entrata in vigore il 1° ottobre 2002 (RU 2002 2993), ha
modificato le disposizioni in materia di prescrizione dell’azione penale, sopprimendo la sospensione e l’interruzione della prescrizione. In contropartita, sono stati
fissati termini di prescrizione più lunghi per l’azione penale. La legge del 22 marzo
2002, entrata parimenti in vigore il 1° ottobre 2002 (RU 2002 2986) ha introdotto
una disposizione transitoria allo scopo di prolungare i termini di prescrizione previsti
per l’azione penale all’interno del diritto penale accessorio sino all’adeguamento di
queste leggi federali (art. 333 cpv. 5, recte art. 333 cpv. 6 CP). L’articolo 333 capoverso 6 CP contiene la chiave di conversione dei termini di prescrizione fino
all’adeguamento delle leggi federali al nuovo Codice penale.
Per le contravvenzioni di lieve entità, l’articolo 11 capoverso 1 DPA fissa un termine unico di prescrizione dell’azione penale di 4 anni (in relazione all’art. 333 cpv. 6
CP). Per le contravvenzioni consistenti in una sottrazione o una messa in pericolo di
imposte, l’articolo 11 capoverso 2 fissa un termine di prescrizione più lungo (termine unico di 10 anni, combinato con l’art. 333 cpv. 6 CP). Per i delitti, la DPA non
prevede alcun termine di prescrizione. Il termine di prescrizione dell’azione penale
dell’articolo 97 capoverso 1 lettera c CP (termine unico di 7 anni) è pertanto applicabile.
Nella decisione del 16 ottobre 2008 (DTF 134 IV 328), il Tribunale federale ha
ritenuto che la durata del termine di prescrizione per le contravvenzioni ai sensi
dell’articolo 11 capoverso 2 DPA – di 10 anni, vista l’applicazione della chiave di
conversione dell’articolo 333, capoverso 6 CP – doveva essere portato a 7 anni,
considerando che il termine di prescrizione delle contravvenzioni non poteva essere
più lungo di quello dei delitti nell’ambito della stessa legge.
La legge vigente estende il termine di prescrizione dell’azione penale dell’articolo
11 capoverso 2 DPA alle contravvenzioni previste all’articolo 53 (destinato a scomparire nella revisione) e all’articolo 56 (ricettazione). In mancanza di disposizioni
specifiche, il termine più corto dell’articolo 11 capoverso 1 DPA è applicabile a
queste contravvenzioni. È auspicabile, analogamente alla legge attuale, introdurre
una disposizione specifica allo scopo di estendere il campo d’applicazione
dell’articolo 11 capoverso 2 DPA alla contravvenzione prevista all’articolo 45
78
(ricettazione), per evitare che in casi complessi il termine di prescrizione unico di 4
anni vada a favore degli imputati.
È opportuno considerare che la legge sulle dogane e la legge sull’imposizione della
birra estendono ugualmente il termine di prescrizione dell’articolo 11 capoverso 2
DPA alle contravvenzioni.
9.2.11
Capitolo 11: Misure amministrative
Art. 55
Siccome le condizioni legate al diritto di produrre, di importare, di esercitare il
commercio, di utilizzare alcol esente da imposta o di gestire un deposito fiscale sono
state largamente allentate nella presente legge, è opportuno introdurre una disposizione che preveda misure amministrative intese a vietare durante un tempo limitato
l’esercizio di questi diritti in caso di infrazione grave o in recidiva alla legge nell'arco di 5 anni o in caso di insolvenza manifesta.
Queste misure amministrative sono volte a garantire che i titolari di questi diritti
rispettino le prescrizioni relative al loro esercizio o che si possa impedire loro di
esercitarli nel caso di manifesta insolvenza e qualora non siano più in grado di
pagare le relative fatture.
Queste misure amministrative sono pronunciate tramite decisione amministrativa,
senza pregiudizio a riguardo delle sanzioni penali previste per le relative infrazioni.
Esse devono rispettare il principio della proporzionalità. Il principio della proporzionalità esige che una misura restrittiva sia idonea per produrre il risultato auspicato
(principio di idoneità) e che quest'ultimo non possa essere raggiunto da una misura
meno incisiva (principio della necessità); inoltre, vieta qualsiasi limitazione che vada
oltre allo scopo prefisso e esige un rapporto ragionevole tra quest’ultimo e gli interessi pubblici o privati compromessi (DTF 131 II 110, cons. 7.1, pag. 123).
9.2.12
Capitolo 12: Esecuzione
Art. 56
Se non viene soddisfatto spontaneamente, il credito dell’autorità competente diventa
esigibile al pari delle pretese private, ossia mediante esecuzione. L’esecuzione è
prevista per tutti i crediti che hanno per oggetto una somma di denaro e la prestazione di garanzie. Nel diritto sull’alcol si procede quindi all’esecuzione qualora il
credito dovuto non venga pagato spontaneamente o una delle prestazioni di garanzia
imposte al debitore non venga fornita spontaneamente, purché il credito non sia
garantito da un pegno fiscale o quest’ultimo sia insufficiente. L’esecuzione forzata
di crediti si prosegue sempre in via di pignoramento (art. 42 LEF). L’esecuzione in
via di realizzazione del pegno non è applicata ai crediti, in quanto la realizzazione di
pegni è oggetto di un procedimento esecutivo proprio ai sensi dell’articolo 31.
L’esecuzione in via di fallimento è esclusa per tributi pubblici conformemente
all’articolo 43 LEF. Tuttavia, ciò non impedisce che un credito possa essere fatto
valere nell’ambito del fallimento dichiarato nei confronti di un debitore o un fideiussore (cpv. 2). L’autorità competente può infatti far valere il suo credito senza pregiudizio delle sue pretese derivanti dal diritto di pegno fiscale. Un oggetto confiscato
come pegno fiscale non deve necessariamente essere compreso nella massa del
79
fallimento, ma può essere realizzato dall’autorità competente (cfr. cpv. 2, al quale
non è applicabile l’art. 198 LEF). Se l’autorità competente partecipa alla procedura
di fallimento per i debiti rimasti scoperti, non le deve essere conteggiata la somma
ricavata dalla realizzazione del pegno fiscale nella procedura di fallimento. Con
questa soluzione si tiene conto del fatto che, nei casi in cui l'autorità competente
accetta garanzie anziché far valere le proprie pretese in contanti, può contare sulla
garanzia del diritto di pegno fiscale almeno nell’ambito della procedura di fallimento
del debitore. Per contro, il credito stesso è trattato come credito ordinario e non gode
di alcun privilegio nella procedura di fallimento.
Le decisioni cresciute in giudicato dell’autorità competente sono parificate alle
sentenze esecutive ai sensi dell’articolo 80 LEF e sono immediatamente esecutorie
(cpv. 3). Il capoverso 4 enuncia un fatto ovvio, che però potrebbe essere rilevante
nella prassi.
9.2.13
Capitolo 13: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 57
L’autorità fiscale competente per l’esecuzione della presente legge sarà designata
dal Consiglio federale. Essa deve disporre delle conoscenze tecniche e
dell’infrastruttura necessarie. Con l'introduzione dei depositi fiscali, la riscossione
dell’imposta alla frontiera è diventata l’eccezione. L'80 per cento delle imposte
sull’alcol che gravano i prodotti svizzeri ed esteri viene riscosso attraverso i circa
120 depositi fiscali e 15 depositi sigillati. Del rimanente 20 per cento, in media solo
il 12 per cento viene ancora riscosso direttamente alla frontiera.
Poiché è prematuro esprimersi sull’autorità che in futuro sarà incaricata dell'esecuzione della legge sull’imposizione delle bevande spiritose, si rinuncia quivi ad
ulteriori considerazioni.
Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 58
La revisione totale comporta l’abrogazione della legge
21 giugno 193292 e delle relative disposizioni di esecuzione.
sull'alcool
del
Poiché è prematuro esprimersi sull’autorità che in futuro sarà incaricata dell'esecuzione della legge sull’imposizione delle bevande spiritose, non è possibile quivi
formulare considerazioni sull’abrogazione e la modifica del diritto vigente.
92
80
RS 680
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 59
Obbligo di notifica per i produttori
Capoverso 1: il passaggio dal sistema delle concessioni, in cui la Regìa federale
degli alcool conferisce il diritto di produrre, all’iscrizione nel registro dell’alcol - per
il quale i produttori si devono annunciare - crea un’incertezza per i produttori attualmente riconosciuti dall’autorità competente. Per poter trasferire i loro diritti nel
nuovo sistema, i produttori devono annunciarsi presso l’autorità competente entro 6
mesi dall’entrata in vigore della nuova legge.
Capoverso 2: a seguito dell’ultima revisione totale dell’ordinanza sull’alcol, gli
agricoltori hanno il diritto di distruggere o rendere inutilizzabile la propria distilleria,
nonché di riattivare la concessione durante 25 anni, purché siano rispettate le disposizioni pertinenti in materia di concessioni. Agli agricoltori in possesso di un tale
«diritto di distillazione» devono pertanto essere date le stesse possibilità dei titolari
di una distilleria ancora concessionata.
Capoverso 3: chi non si annuncia per l’iscrizione nel registro dell'alcol entro 6 mesi
perde il diritto di produrre bevande spiritose ed etanolo. Le persone e le aziende che
producono bevande spiritose o etanolo senza iscrizione sono punibili. Tuttavia,
possono farsi iscrivere nel registro dell’alcol in un secondo tempo in base
all’articolo 4.
Art. 60
Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori
Per effetto della regolamentazione vigente, secondo cui gli agricoltori sono assoggettati all’imposta soltanto al momento della cessione delle bevande spiritose, nelle
aziende agricole sono attualmente stoccate bevande spiritose non tassate per più di
un milione di litri di alcol puro, corrispondenti a un importo fiscale di circa 30
milioni di franchi. Per ovviare a tale problema è pertanto necessario trovare una
soluzione alla regolamentazione unitaria concernente la nascita dell'obbligo fiscale.
Capoverso 1 lettera a: in futuro gli agricoltori potranno gestire un deposito fiscale
secondo l’articolo 19. In questo modo il pagamento dell’imposta è differito al momento dell’uscita delle bevande spiritose dal deposito fiscale.
Capoverso 1 lettera b: gli agricoltori che tradizionalmente impiegano le bevande
spiritose per la cura del bestiame possono far denaturare le proprie scorte
dall’autorità competente. La denaturazione non è nociva né per la salute dell’uomo
né per quella degli animali.
Capoverso 1 lettera c: gli agricoltori che non fanno denaturare le proprie scorte di
bevande spiritose possono farle tassare dopo aver dedotto una quantità transitoria
esente da imposta.
Capoverso 2: analogamente agli articoli 59 e 62, entro 6 mesi dall’entrata in vigore
della legge gli agricoltori devono decidere quale possibilità intendono scegliere tra
quelle indicate al capoverso 1. Allo scadere di questo termine, l’autorità competente
tasserà le scorte rimanenti di bevande spiritose secondo il capoverso 1 lettera c.
L’autorità competente tiene comunque conto di una quantità transitoria esente da
imposta.
81
Art. 61
Deposito in sospensione d’imposta
Conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera b, un’azienda che gestisce un
deposito fiscale soggetto ad autorizzazione è iscritta d’ufficio nel registro dell’alcol.
Per garantire la parità di trattamento, è a sua volta iscritto d’ufficio nel registro
dell’alcol chi è già in possesso dell’autorizzazione a gestire un deposito fiscale.
Poiché in futuro non si distinguerà più tra depositi fiscali e depositi sigillati, anche i
titolari di un deposito sigillato saranno iscritti d’ufficio nel registro dell’alcol.
Art. 62
Commercio all’ingrosso
Analogamente agli articoli 59 e 60, i titolari di un'autorizzazione secondo il diritto
vigente per il commercio all'ingrosso devono annunciarsi entro 6 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge presso l'autorità competente per essere iscritti nel registro
dell’alcol e, quindi, per poter continuare ad esercitare i diritti attuali.
Art. 63
Adeguamento degli impegni d’impiego
Gli impegni d’impiego per l’etanolo non denaturato, destinato a scopi industriali
sostituiscono le attuali autorizzazioni per l’impiego di etanolo esente da imposta e
non completamente denaturato. In futuro non si distinguerà più tra etanolo completamente denaturato ed etanolo parzialmente denaturato. Sarà necessario un impegno
d’impiego soltanto per l'etanolo non denaturato e non tassato.
Chi in futuro intende impiegare etanolo esente da imposta deve chiedere un nuovo
impegno d’impiego annunciandosi presso l’autorità competente entro 6 mesi
dall’entrata in vigore della presente legge. In questa occasione saranno esaminate le
autorizzazioni esistenti e il numero degli utenti interessati sarà ridotto da circa 4600
a meno di 3000. L’iscrizione nel registro dell’alcol viene effettuata d’ufficio.
Art. 64
Imprese per il commercio di etanolo
Lo studio sul mercato dell’etanolo svolto dalla KPMG ha evidenziato che è possibile
vendere Alcosuisse a un acquirente privato. Al fine di assicurare
l’approvvigionamento, in via sussidiaria è previsto che la Confederazione possa
gestire per un periodo transitorio un’impresa commerciale o possa parteciparvi.
Affinché tale obiettivo possa essere conseguito in maniera ottimale a seconda della
situazione di mercato, il Consiglio federale è autorizzato a trasferire parti della Regìa
federale degli alcool in una società anonima di diritto privato esistente o a costituire
una società anonima di diritto privato da solo o con terzi o a parteciparvi. Inoltre è
autorizzato ad alienare partecipazioni a società di cui alla lettera a. Il trasferimento
dei beni patrimoniali di Alcosuisse avviene in conformità con il diritto privato.
Art. 65
Abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli
alcool
La Regìa federale degli alcool ha ottenuto l’autonomia giuridica con la legge federale del 29 giugno 1900 sulle bevande spiritose. In qualità di persona giuridica autonoma agisce e conclude contratti in nome proprio ed è iscritta nel registro fondiario
di vari Comuni in quanto proprietaria di immobili. Secondo un inventario stilato
dalla Regìa federale degli alcool, i contratti in essere sono circa 200. Si tratta per lo
82
più di contratti con partner dell’economia privata, mandati con le finalità più diverse
in relazione all’attività amministrativa della Regìa federale degli alcool e di contratti
di acquisto, locazione e manutenzione.
Con la soppressione del monopolio e il ritiro della Confederazione dal mercato
dell’etanolo vengono meno le condizioni per conferire personalità giuridica
all’autorità incaricata dell’esecuzione della legge sull'imposizione delle bevande
spiritose. Nell’interesse di tutte le parti contraenti i diritti e gli obblighi vanno garantiti anche dopo l’abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli
alcool. A tal fine, tutti i diritti e gli obblighi detenuti da quest’ultima sono trasferiti
alla Confederazione. Se la prosecuzione di singoli contratti non dovesse più essere
necessaria, questi saranno disdetti se possibile prima dell’entrata in vigore della
legge.
È fatto salvo l'articolo 64 capoverso 3, per il quale si rimanda alle relative spiegazioni.
Art. 66
Diritto applicabile
Per garantire la certezza del diritto, i procedimenti in materia di imposta sulle bevande spiritose pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono portati a
termine secondo il diritto vigente. Alle procedure di ricorso si applica il nuovo
diritto.
Sezione 4: Coordinamento con la legge sull’alcol
Art. 67
Si prevede di suddividere le disposizioni dell’attuale legge sull’alcol in due leggi.
Mentre la produzione e l’imposizione delle bevande spiritose e dell’etanolo saranno
disciplinate nella presente legge, le disposizioni sul commercio al dettaglio, la pubblicità e la tutela dei giovani saranno trasposte nella legge sull’alcol.
L’articolo 67 è una disposizione tecnica di carattere generale. La nuova legge abroga
completamente l’attuale legge sull’alcool. Se per qualche motivo (ad es. in seguito a
un rifiuto in una votazione referendaria) la nuova legge sull’alcol non dovesse
entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, mancherebbe una regolamentazione per determinate disposizioni di diritto in materia di alcol. In tal caso, il
Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare nel periodo di transizione una
regolamentazione di carattere generale per il mercato dell’alcol. Una soluzione
analoga per la legge sull’imposizione delle bevande spiritose è prevista
nell’avamprogetto della legge sull’alcol.
Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore
Art. 68
Referendum ed entrata in vigore
La disposizione comprende la consueta formula conclusiva. Per l’applicazione della
presente legge sono necessarie numerose disposizioni d’esecuzione a livello di
ordinanza. Il Consiglio federale potrà quindi porla in vigore soltanto dopo che
saranno state adeguate le ordinanze esistenti ed emanate le nuove disposizioni
d’esecuzione.
83
10
Ripercussioni
10.1
Per le finanze e il personale della Confederazione
10.1.1
Entrate e uscite ricorrenti
L’esecuzione della legge sull’alcool vigente genera entrate per circa 300 milioni di
franchi, a fronte di uscite pari a circa 30 milioni di franchi. Il prodotto netto ammonta a circa 270 milioni di franchi. Ai Cantoni va il 10 per cento nell’ambito della
decima sull’alcol garantita dal diritto costituzionale; la Confederazione riceve il 90
cento, che impiega per finanziare, come previsto dalla legge, il proprio sussidio
all’AVS e all’AI93.
L’aliquota unitaria d’imposta di 29 franchi per litro di alcol puro introdotta il
1° luglio 1999 rimane invariata, anche se in futuro il Consiglio federale potrà adeguarla al rincaro (cfr. art. 16 dell’avamprogetto). Negli ultimi anni il consumo di
alcol della popolazione non ha registrato variazioni significative e si prevede che
rimarrà costante anche in futuro. La modifica di legge non avrà pertanto ripercussioni immediate sulle entrate fiscali. Anche l’utilizzo del prodotto netto rimarrà invariato.
Con la rinuncia al monopolio d'importazione dell’etanolo e quindi ai compiti legati
al deposito e alla distribuzione vengono meno anche le entrate e le uscite attualmente registrate nel conto del centro di profitto Alcosuisse94. Secondo l’articolo 38
capoverso 1 dell’attuale legge sull’alcol, la RFA nella veste di Alcosuisse può fornire l’etanolo esclusivamente a prezzi di costo, quindi non ci si può attendere in linea
di principio che essa consegua utili.
I rimanenti compiti subiranno notevoli cambiamenti, con le relative ripercussioni
sugli oneri amministrativi della Confederazione. In particolare, le nuove misure di
liberalizzazione (vedi sopra n. 7.1) e la semplificazione del sistema d’imposizione e
di controllo (vedi sopra n. 7.2) incideranno positivamente sulle spese. L’importo del
risparmio così ottenuto, segnatamente nell’ambito del personale, non è ancora definitivo ed è attualmente oggetto di un esame approfondito. Allo stato attuale è possibile prevedere soltanto che, a seguito dello scorporo e della privatizzazione di Alcosuisse, la RFA perderà 30 posti. A causa di ridimensionamenti, anche il controllo
decentralizzato sarà ridotto di 20 posti a tempo pieno.
La regolamentazione del mercato, che sarà estesa a tutte le bevande alcoliche, farà
registrare un lieve aumento delle spese. La regolamentazione del mercato e
l’imposizione delle bevande spiritose non saranno più disciplinate dalla medesima
legge. In virtù del nesso storico e giuridico tra l’imposizione sulle bevande spiritose
e la regolamentazione del mercato, l’esecuzione di quest’ultima da parte della Confederazione continuerà però ad essere finanziata mediante il provento lordo
93
94
84
Cfr. art. 112 cpv. 5 e art. 131 cpv. 3 Cost. (RS 101); art. 104 cpv. 1 della legge federale
del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS;
RS 831.10) e art. 78 cpv. 2 della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per
l’invalidità (LAI; RS 831.20).
I risultati di Alcosuisse del 2008 sono contenuti nel rapporto annuale della Regìa federale
degli alcol RFA 2008, pag. 26.
dell’imposta sulle bevande spiritose. L’esecuzione della legge sull'imposizione delle
bevande spiritose e della legge sull’alcol sarà nettamente meno onerosa
dell’esecuzione della legge sull’alcol vigente, con effetti positivi sul prodotto netto e
quindi sulle rispettive quote della Confederazione e dei Cantoni sul prodotto netto.
[Le cifre saranno presentate nel quadro del messaggio.]
La legge sull’imposizione delle bevande spiritose contiene un’unica disposizione
che prevede dei sussidi, ossia l’articolo 35, sulla cui base la Confederazione deve
poter promuovere la formazione e il perfezionamento connessi a questa legge. I
sussidi che possono essere erogati in base a questa disposizione sono limitati a un
milione di franchi. L’articolo 43a della legge sull’alcol vigente, secondo cui la
Confederazione sostiene con sussidi le organizzazioni e istituzioni nazionali e intercantonali, è trasposto nei suoi principi di base nella nuova legge sull’alcol (vedi art.
12 legge sul mercato dell'alcool). Le spese future dovrebbero aggirarsi attorno a
quelle odierne.
Nel quadro della verifica dei compiti della Confederazione, la RFA è tenuta a ridurre
l’effettivo di un terzo e le spese di un quarto, ossia di 5,5 milioni di franchi.
L’obiettivo potrà essere perseguito solo a partire dal 2013, vale a dire a conclusione
della revisione totale della legge sull’alcol.
10.1.2
Entrate e uscite uniche
Con l’abolizione del monopolio d’importazione dell’etanolo e il ritiro dal mercato
dell’alcol, la Confederazione si separerà da Alcosuisse. Quest’ultimo è dislocato in
due sedi (Delsberg, JU e Schachen, LU) con vasti depositi, amministrate da Berna.
Attualmente non è ancora stato chiarito se e a quale prezzo Alcosuisse possa essere
venduto. Analogamente non è ancora possibile fornire indicazioni sull’ammontare
delle entrate derivanti da un’eventuale vendita di Alcosuisse né sull’entità delle
uscite da sostenere per lo smantellamento delle parti invendibili. Parimenti non è
possibile fare previsioni sui costi di un eventuale piano sociale.
Con la reintegrazione della RFA nell’Amministrazione federale centrale, gli attivi e i
passivi vengono trasferiti alla Cassa della Confederazione95.
10.2
Ripercussioni per l’informatica
L’imposizione delle bevande spiritose e dell’etanolo come pure i controlli saranno
attuati con l’ausilio di un’efficiente applicazione informatica. Sviluppata nell’ambito
dell’e-government e sul modello della legge sulle dogane, essa consentirà segnatamente l’iscrizione nel registro dell’alcol, la notifica per l’imposizione e una gestione
del controllo orientata al rischio.
95
L’adeguamento del capitale è stato effettuato in base all’ordinanza del 26 febbraio 1986
concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore dei
Cantoni (RS 689.3). Nel rapporto annuale della RFA del 1985-1986 si afferma che «con
la ripartizione del capitale i Cantoni sono indennizzati in via definitiva per la parte spettante loro di capitale della Regìa federale degli alcool». Il rapporto è stato approvato
dall’Assemblea federale con decreto dell’11 dicembre 1986 (FF 1987 I 58).
85
10.3
Ripercussioni per l’economia
Con l’abolizione del monopolio d'importazione dell’etanolo detenuto dalla Confederazione, la Svizzera segue l’esempio di altri Paesi europei, rinunciando ad essere
l’unico Paese che esercita un siffatto monopolio. Secondo lo studio svolto dalla
KPMG, ci si dovrà aspettare una diminuzione dei prezzi medi dell’etanolo. I piccoli
clienti dovranno invece attendersi un aumento dei prezzi, riconducibile alla soppressione dei sussidi trasversali. Tale circostanza è auspicabile sotto il profilo politico.
Secondo lo studio della KMPG non si deve temere né un peggioramento della qualità dell’etanolo né una minaccia alla sicurezza dell’approvvigionamento. Inoltre,
sempre secondo il suddetto studio, gli acquirenti di etanolo continueranno a beneficiare di tempi di fornitura rapidi.
Si prevede inoltre che gli effetti sull’economia nazionale della liberalizzazione del
mercato saranno complessivamente positivi, tanto più che apriranno il mercato a
nuovi settori economici. Contrariamente all'UE, infatti, la Svizzera riscuote dazi
d’importazione sull’etanolo relativamente bassi. L’etanolo può quindi essere importato in Svizzera a condizioni vantaggiose e, grazie all’Accordo di libero scambio,
esportato nell’UE esente da dazio. Il mercato liberalizzato dell’etanolo potrebbe
quindi diventare per i Paesi terzi una piattaforma interessante per approvvigionare il
mercato europeo di etanolo.
Nel settore delle bevande spiritose sussistono numerosi sgravi di natura amministrativa. La sostituzione dell’obbligo di concessione con l’obbligo di iscrizione in un
registro pubblico, la rinuncia alle 43 autorizzazioni fondate sulla legislazione dell'alcol e la riduzione degli assoggettati all’imposta da circa 48 000 a circa 3000 determineranno una contrazione degli elevati oneri amministrativi, attualmente sostenuti
dagli importatori, dai produttori e dai commercianti di bevande spiritose. Non è
possibile effettuare una valutazione precisa di queste misure, ma si presume che
producano effetti significativi. Questa considerazione vale anche per i costi dei
controlli e dell’esecuzione da parte della RFA, dove sono attesi risparmi sostanziali.
L’obbligo di concessione in generale e la clausola del bisogno in particolare (art. 5
cpv. 1 LAlc) avevano senso nell’ambito della riduzione della produzione auspicata
dalla legislazione vigente in materia di alcol. Oggi sono però superati e costituiscono
un ostacolo inutile alla concorrenza. L’abolizione di queste disposizioni nel quadro
della revisione totale è quindi auspicabile sotto il profilo politico e intensificherà la
concorrenza. Tuttavia, non è ancora possibile prevedere in quale misura l’abolizione
comporterà una maggiore diversificazione dei prodotti o una diminuzione dei prezzi.
La revisione totale della legge sull’alcol sopprime vari privilegi fiscali di cui beneficia unicamente il settore agricolo e che si devono intendere come sussidi al medesimo. Tale soppressione è quindi auspicabile sotto il profilo politico.
11
Programma di legislatura
Il progetto figura nel Programma di legislatura 2007-2011 (FF 2008 597) tra gli
«Altri oggetti».
86
12
Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera
OMC
L’avamprogetto è conforme all’articolo III (trattamento nazionale rispetto alle
imposizioni) dell’Accordo generale del 30 ottobre 194796 su le tariffe doganali e il
commercio (GATT), che vieta un trattamento discriminatorio dei prodotti nazionali
e importati.
UE
L’avamprogetto è conforme agli accordi vigenti tra la Svizzera e l'UE.
L’imposta sull’alcol è parte delle imposte di consumo armonizzate a livello UE. Il
diritto UE contiene disposizioni sulla regolamentazione generale dell’imposta di
consumo, sulla definizione di merci imponibili e sulle aliquote d’imposizione minime nei Paesi UE. La legge sull’imposizione delle bevande spiritose è compatibile
con le seguenti direttive UE:
-
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GUCE L 9 del
14.01.2009, pag. 12);
-
direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa
all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GUCE L 316 del 31.10.1992, pag. 21);
-
direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GUCE
L 316 del 31.10.1992, pag. 29).
L’avamprogetto soddisfa i requisiti posti dall’Accordo del 22 luglio 197297 tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, che all’articolo 13 vieta
l’introduzione negli scambi tra la Comunità e la Svizzera di qualsiasi nuova restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente e che all’articolo
18 vieta ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente
o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i
prodotti similari originari dell’altra parte contraente.
AELS
L’avamprogetto è conforme agli obblighi sanciti dalla Convenzione del 4 gennaio
196098 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e in particolare, all’articolo 4 della stessa, che vieta la disparità d'imposizione dei prodotti nazionali e dei prodotti degli altri Stati membri.
L’avamprogetto è conforme agli altri accordi di libero scambio bilaterali e multilaterali vigenti.
96
97
98
RS 0.632.21
RS 0.632.401
RS 0.632.31
87
13
Aspetti giuridici
13.1
Costituzionalità
La nuova legge sull’imposizione delle bevande spiritose si basa sugli articoli 105,
131 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 e sull’articolo 112 capoverso 5 della Costituzione federale99.
L’articolo 105 della Costituzione federale attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di legislazione sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione
e la vendita di distillati. Nel contempo questo articolo impone al legislatore di tenere
conto degli effetti nocivi del consumo di alcol, segnatamente al momento di stabilire
l’aliquota d’imposta.
L’articolo 131 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale autorizza la Confederazione a riscuotere un’imposta speciale di consumo sulle bevande distillate. Le
bevande distillate importate e quelle fabbricate in Svizzera sono assoggettate in
misura analoga. L’imposta è prelevata anche a scopo fiscale oltre che di politica
sanitaria. Secondo il capoverso 3 i Cantoni ricevono il 10 per cento del prodotto
netto dell’imposizione delle bevande distillate per combattere, nelle sue cause e nei
suoi effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza. Il rimanente 90 per cento è
versato alle assicurazioni sociali AVS e AI, in virtù dell’articolo 112 capoverso 5
della Costituzione federale.
13.2
Delega di competenze legislative
L’avamprogetto contempla diverse disposizioni sulla delega di competenze legislative. Si tratta soprattutto di settori che devono essere adeguati rapidamente a seguito
del nuovo contesto economico. Le competenze legislative devono poter essere
delegate sia al Consiglio federale sia al DFF. Le competenze legislative delegate,
indicate di seguito non comportano l’emanazione di disposizioni importanti che
contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 della Costituzione federale.
13.2.1
Delega al Consiglio federale
La legge sull’imposizione delle bevande spiritose delega al Consiglio federale la
competenza legislativa nei seguenti settori:
-
esonero dall’obbligo di registrazione (art. 4 cpv. 4);
-
disciplinamento delle prescrizioni di controllo (art. 6 cpv. 3);
-
adeguamento delle aliquote d’imposta al rincaro (art. 16 cpv. 1);
-
denaturazione (art. 18 cpv. 2);
-
deposito fiscale (art. 19 cpv. 4);
-
procedura di tassazione (art. 21 cpv. 6):
-
principi relativi all’incanto pubblico e condizioni per la realizzazione del
pegno fiscale a trattative private (art. 31 cpv. 2 e 3);
-
riscossione e ammontare degli emolumenti (art. 36 cpv. 2 e 3);
99
88
RS 101
-
disposizioni volte a concretizzare la protezione dei dati (art. 41 cpv. 2);
-
comunicazione di dati ad autorità svizzere (art. 42 cpv. 3);
-
perseguimento penale da parte dell’Amministrazione federale delle dogane
(art. 53 cpv. 3);
-
emanazione delle disposizioni d’esecuzione ed esecuzione della legge (art. 57
cpv. 1 e 2);
-
imprese per il commercio di etanolo (art. 64 cpv. 2);
-
coordinamento con la legge sull’alcol (art. 67);
-
entrata in vigore (art. 68 cpv. 2).
13.2.2
Delega al DFF
La legge sull’imposizione delle bevande spiritose delega al DFF la competenza
legislativa nei seguenti settori:
-
fattore di conversione per la determinazione del tenore volumetrico delle
derrate alimentari solide (art. 14 cpv. 2);
-
disciplinamento della denaturazione (art. 18 cpv. 3);
-
eccezioni alla riscossione dell’interesse di mora (art. 24 cpv. 4);
-
determinazione delle aliquote d’interesse (art. 24 cpv. 5);
-
deroghe al principio della copertura dei costi per le analisi dell’alcol (art. 28
cpv. 3).
14
Abrogazione e modifica del diritto vigente
Confronta il commento relativo all’articolo 58.
89
APPENDICE I: autorizzazioni previste nella legge sull’alcool
In relazione ad un alambicco (art. 7 cpv. 3 e 4; art. 14 cpv. 6 LAlc):
•
autorizzazione all’acquisto;
•
autorizzazione all’impianto;
•
autorizzazione al trasporto da un luogo all’altro;
•
autorizzazione alla sostituzione;
•
autorizzazione alla trasformazione;
•
autorizzazione al trasferimento a terzi.
Altre autorizzazioni
•
autorizzazione a dare in locazione un alambicco (art. 19 cpv. 3 LAlc);
•
autorizzazione alla distillazione per conto di terzi (art. 19 cpv. 3 LAlc);
•
autorizzazione alla distillazione per i committenti professionali (art. 19
cpv. 5 LAlc);
•
autorizzazione alla gestione di un deposito fiscale o di un deposito sigillato (art. 20 cpv. 3 LAlc).
Autorizzazioni in relazione alla concessione per gli agricoltori
•
autorizzazione a dare in locazione un alambicco e a distillare per conto
di terzi (art. 7 in riferimento con l’art. 19 cpv. 3 LAlc);
•
autorizzazione alla distillazione per gli agricoltori assoggettati al controllo professionale (art. 8 in riferimento con l’art. 7 cpv. 1 LAlc).
Autorizzazioni in relazione al monopolio d'importazione
•
autorizzazione ad importare bevande distillate con un tenore alcolico
superiore all’80 per cento del volume (art. 27 cpv. 2 LAlc);
•
autorizzazione per gli importatori a esercitare le loro attività concernenti le bevande distillate destinate al consumo in sospensione d'imposta in
un deposito fiscale o sigillato (art. 34 cpv. 3 LAlc);
•
autorizzazione per i rivenditori a esercitare, in un deposito fiscale, in
sospensione d'imposta, le loro attività concernenti le bevande distillate
destinate al consumo come bevande o generi voluttuari (art. 37 cpv. 2
LAlc);
•
autorizzazione ad utilizzare alcol esente dall’onere fiscale e non completamente denaturato (art. 37 cpv. 3 LAlc).
Autorizzazioni in relazione al commercio
•
licenza per il commercio all’ingrosso (art. 40 cpv. 1 LAlc);
•
patente per il commercio al minuto (art. 41a cpv. 1 LAlc);
•
autorizzazione a deroghe (art. 41 cpv. 2).
Base
•
•
90
Ordinanza del 12 maggio 1999 sull’alcool (OLAlc);
concessione per i piccoli produttori (art. 9 OLAlc);
autorizzazione per i produttori professionali, gli importatori come pure i
commercianti di bevande spiritose a depositare bevande distillate in so-
•
•
Base
•
•
•
Base
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Base
•
•
•
•
•
•
spensione d’imposta in un deposito fiscale o in un deposito sigillato
(art. 27 OLAlc combinato con l’art. 20 cpv. 3, art. 34 cpv. 3, art. 37
cpv. 2 LAlc);
licenza per l'utilizzo di alcol parzialmente denaturato o non denaturato,
non assoggettato all’imposta (art. 38 OLAlc in riferimento con l’art. 37
cpv. 3 LAlc);
autorizzazione alla rietichettatura di bottiglie e contenitori muniti di
un’etichetta non conforme alle prescrizioni (art. 46 cpv. 2 OLAlc).
Capitolato d’oneri per gli agricoltori assoggettati alle disposizioni di
controllo previste per le distillerie professionali
autorizzazione alla ridistillazione (art. 9 capitolato d’oneri);
autorizzazione alla macerazione (art. 9 capitolato d’oneri);
autorizzazione al recupero dell’alcol (art. 9 capitolato d’oneri).
Capitolato d’oneri per i distillatori professionali
autorizzazione all’impiego di impianti di demetilizzazione e per aromi
(art. 2 cpv. 2 capitolato d’oneri);
autorizzazione all’utilizzo di un alambicco per scopi diversi dalla produzione di bevande spiritose (art. 5 cpv. 1 capitolato d’oneri);
autorizzazione (approvazione) a gestire oltre alla distilleria un’altra azienda con attività affine (art. 7 capitolato d’oneri);
autorizzazione alla distillazione di materie prime diverse da quelle
menzionate nella concessione (art. 8 cpv. 1 capitolato d’oneri);
autorizzazione alla ridistillazione (art. 13 capitolato d’oneri);
autorizzazione alla macerazione (art. 13 capitolato d’oneri);
autorizzazione alla dealcolizzazione (art. 13 capitolato d’oneri);
autorizzazione al recupero dell’alcol (art. 13 capitolato d’oneri);
autorizzazione (approvazione) all'utilizzo di applicazioni informatiche o
a completare sistemi computerizzati già esistenti (art. 19 capitolato
d’oneri).
Capitolato d’oneri per i distillatori per conto di terzi
autorizzazione all’impiego d'impianti di demetilizzazione e per aromi
(art. 2 cpv. 2 capitolato d’oneri);
autorizzazione a prestare, prendere o dare in locazione un impianto di
distilleria (art. 5 capitolato d’oneri);
autorizzazione all'utilizzo di un alambicco per scopi diversi dalla produzione di bevande spiritose (art. 6 cpv. 1 capitolato d’oneri);
autorizzazione (approvazione) a gestire oltre alla distilleria un’altra azienda con attività affine (art. 8 capitolato d’oneri);
autorizzazione alla distillazione di materie prime diverse da quelle
menzionate nella concessione (art. 12 capitolato d’oneri);
autorizzazione (approvazione) all'utilizzo di applicazioni informatiche o
a completare sistemi computerizzati già esistenti (art. 22 capitolato
d’oneri).
91
Base
•
Base
•
•
Base
•
•
92
Ordinanza del 10 giugno 1997 concernente gli ammanchi massimi di
bevande distillate nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in
franchigia d’imposta
autorizzazione per i depositi fiscali o i depositi sigillati a superare i limiti di tolleranza fissati nell’appendice dell’ordinanza concernente gli
ammanchi di alcol (art. 3 ordinanza).
Istruzioni del 1° gennaio 2009 concernenti i depositi fiscali
autorizzazione per i depositi fiscali a cambiare le condizioni di gestione
(n. 7 istruzioni);
autorizzazione per i depositi fiscali ad utilizzare i locali o le installazioni dell’esercizio temporaneamente per scopi diversi da quelli indicati
nell’autorizzazione concessa (n. 15 istruzioni).
Istruzioni del 1° luglio 2007 concernenti i depositi sigillati
autorizzazione per i depositi fiscali a cambiare le condizioni d’azienda
(n. 7 istruzioni);
autorizzazione per i depositi fiscali all’impiego temporaneo dei locali o
delle installazioni del deposito non previsti dall’autorizzazione concessa (n. 12 istruzioni).
APPENDICE II: elenco delle fonti e bibliografia
Elenco delle fonti
Alcol in cifre 2009, Regìa federale degli alcool RFA, Berna 2009, pubblicato sul
sito: www.eav.admin.ch/dokumentation/00445/00582/index.html?lang=it (stato:
19.05.2010).
Aufsichtstätigkeit der Eidgenössischen Alkoholverwaltung 2007. Evaluation der
Kontrollstrategie, der eingesetzten Ressourcen und der Kontrollergebnisse. Rapporto
del
Controllo
federale
delle
finanze,
pubblicato
sul
sito:
http://www.efk.admin.ch/pdf/7380BE_EAV_03_10_07_Publ.pdf (solo in tedesco;
stato: 19.05.2010).
Messaggio dell’8 ottobre 1886 concernente la legge federale sulla fabbricazione e
sull’imposizione delle bevande spiritose (BBl 1886 III 443 segg.).
Messaggio del 29 gennaio 1926 del Consiglio federale all’Assemblea federale
concernente la revisione degli art. 31 e 32bis della Costituzione federale (BBl 1926 I
278 segg.).
Messaggio del 1° giugno 1931 sull’avamprogetto di una legge federale sulle bevande distillate (legge sull’alcool, BBl 1931 I 697 segg.).
Messaggio dell’11 dicembre 1978 sulla modifica della legge sull’alcool (BBl 1979 I
53).
Messaggio del 26 febbraio 2003 concernente l’introduzione di un’imposta speciale
sugli alcopop (FF 2003 1950).
Messaggio del 7 settembre 2005 sulla legge federale sull’imposizione della birra (FF
2005 5091).
Messaggio del 30 settembre 2009 concernente la legge federale sulla prevenzione e
la promozione della salute (legge sulla prevenzione, LPrev; FF 2009 6151).
Das Weinjahr 2008, Ufficio federale dell’agricoltura UFAG, Berna 2008, pubblicato
sul sito: www.blw.admin.ch/themen/00013/00084/index.html?lang=de (stato:
6.11.2009).
Gutachten betreffend Alkoholmonopole in der EU 2009, Istituto svizzero di diritto
comparato.
Rapporto annuale della Regìa federale degli alcool 2008, pubblicato sul sito:
www.eav.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?lang=it
(stato:
6.11.2009).
Promemoria concernente la concessione di distillerie 2009, Regìa federale degli
alcool
RFA,
Berna
2009,
pubblicata
sul
sito:
(stato:
www.eav.admin.ch/dokumentation/00465/00518/index.html?lang=it
6.11.2009).
Schweizer Biermarkt in Zahlen 2008, pubblicato sul sito:
www.bier.ch/sites/de/statistiken1.php (stato: 6.11.2009).
Programma per l’attuazione dei principi guida stabiliti dal Consiglio federale nel suo
Rapporto
sul
governo
d’impresa
2009,
pubblicato
sul
sito:
93
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/01400/index.html?lang=it
(stato: 06.11.2009).
Bibliografia
Böckli, Peter 1975, Indirekte Steuern und Lenkungssteuern. Grundsätze des schweizerischen Rechts der indirekten Steuern, Basilea: Helbing & Lichtenhahn.
Heeb, Jean-Luc/Gmel, Gerhard/Zurbrügg, Christoph/Kuo, Meichun/Rehm, Jürgen
2003, Changes in Alcohol Consumption Following a Reduction in the Price Spirits:
a Natural Experiment in Switzerland, in: Addiction 2003, 98, pag. 1433-1446.
Kastner, Robert 2009, Die Monopolsituation beim Obstbrand in Deutschland, in:
Österreichische Spirituosen-Zeitung, marzo 2009, pag. 137 segg.
Niederer, Ruedi/Korn, Kati/Lussman, Daniel/Kölliker, Miriam 2008, Marktstudie
und Befragung junger Erwachsener zum Konsum alkoholhaltiger Mischgetränke
(Alcopops), Olten 2008, pubblicato sul sito:
www.fhnw.ch/wirtschaft/icc/forschung/forschung-ews/ergebnisbericht-alcopops.pdf
(stato: 6.11.2009).
Thomas, Miriam/Harsch, Isabelle 2009, Il mercato dell’etanolo – Abolizione del
monopolio dell’alcool in Svizzera. Analisi del mercato attuale e delle ripercussioni
attese da una liberalizzazione, pubblicato sul sito:
www.eav.admin.ch/aktuell/00670/00677/index.html?lang=it (stato: 6.11.2009).
94
00.000
Revisione totale della legge sull’alcool
Rapporto esplicativo sull’avamprogetto
di legge sull’alcol (LAlc)
del ...
1
Compendio
Il Consiglio federale presenta due avamprogetti di legge nell’ambito della revisione
totale della legge sull’alcool:
a.
La legge sull’imposizione delle bevande spiritose (LIBs) che disciplina la
riscossione e il controllo delle imposte di consumo sulle bevande spiritose e
l’etanolo.
b.
La legge sull’alcol (LAlc) che statuisce delle prescrizioni per la regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche.
Con questa soluzione, nell’ambito dell’imposta sulle bevande spiritose si riducono i
conflitti tra obiettivi fiscali e di sanità pubblica, mentre nell’ambito del mercato
delle bevande alcoliche si garantisce una politica di regolamentazione più coerente.
La nuova legge sull’alcol riunisce le disposizioni sul commercio e sulla pubblicità
per le bevande spiritose previste nell’attuale legge sull’alcool, rispettivamente nella
legislazione sulle derrate alimentari per le bevande spiritose, per la birra e il vino.
In tal modo è possibile eliminare i doppioni attualmente esistenti nella legislazione e
porre rimedio all’incertezza del diritto constatabile dai suoi destinatari nel mercato.
Inoltre, la nuova legge sull’alcol migliora la ripartizione dei compiti tra Cantoni e
Confederazione (alla Confederazione spetta il controllo della pubblicità, ai Cantoni
il controllo del commercio) e consente una migliore assegnazione dei compiti
all’interno della Confederazione.
Con la nuova legge sull’alcol il Consiglio federale persegue tre obiettivi:
–
disposizioni più uniformi per il mercato delle bevande alcoliche;
–
orientamento della nuova legislazione sull’alcol al nuovo mandato costituzionale;
–
misure complementari da adottare per i nuovi ambiti problematici.
Il diritto vigente viene migliorato mediante diverse modificazioni mirate:
Le disposizioni sul commercio intendono innanzitutto impedire l’incentivazione ad
un maggior consumo di alcol, favorire l’alternativa di bevande analcoliche a prezzi
economici anche negli esercizi con mescita di bevande alcoliche, servire a proteggere i giovani e rendere il commercio controllabile. Le disposizioni sul commercio
valgono di principio per tutte le bevande alcoliche.
In considerazione della decisione delle Camere federali per quanto riguarda la
pubblicità alla radio e alla televisione, le bevande spiritose continueranno a sottostare a limitazioni più severe della pubblicità rispetto alla birra e al vino. Le disposizioni sulla pubblicità per le bevande spiritose si orientano alla legge sull’alcool
vigente, mentre quelle sulla pubblicità per la birra e il vino si basano sulla legislazione sulle derrate alimentari.
In aggiunta al diritto finora in vigore la legge sull'alcol prevede delle misure intese
a contrastare le nuove problematiche quali il consumo eccessivo di alcol durante i
fine settimana (divieto limitato al fine settimana per offerte civetta di birra e vino), il
mancato rispetto del limite d'età per la consegna di bevande alcoliche di 16 rispettivamente 18 anni (divieto di cessione; base giuridica per i test d'acquisto), l'offerta
di bevande alcoliche a prezzi eccessivamente scontati (estensione dell'obbligo di
2
offrire birra e vino a prezzi che coprono i costi), nonché le ubriacature collettive
organizzate (disposizione modello per i Cantoni).
3
Indice
Compendio
2
1
Situazione iniziale
6
2
Necessità di una legge sull’alcol
2.1 Situazione
2.1.1 Mercato in evoluzione
2.1.2 Dal semplice consumo al piacere
2.1.3 Definizioni
2.1.4 Attuale regolamentazione del mercato
2.1.5 Studi sul consumo di alcol tra i giovani
2.2 Concetti direttivi
6
6
6
8
8
9
10
12
3
Obiettivi della nuova legge sull’alcol
13
4
Commercio
4.1 Situazione
4.2 Novità
15
15
15
5
Pubblicità
5.1 Situazione
5.2 Novità
16
16
17
6
Disposizioni complementari
6.1 Misure contro un consumo eccessivo di alcol nei fine settimana
6.2 Misure contro l’elusione rispettivamente il mancato rispetto del
divieto di consegna
6.2.1 Divieto di cessione
6.2.2 Test d’acquisto
6.3 Misure contro i prezzi eccessivamente scontati
6.4 Zone senz’alcol con limitazioni di tempo e di luogo
18
18
Parte speciale
7.1 Struttura dell’avamprogetto
7.2 Commento ai singoli articoli
7.2.1 Capitolo 1: Scopo e definizioni
7.2.2 Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori
7.2.3 Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo
problematico di alcol
7.2.4 Capitolo 4: Centro di competenza
7.2.5 Capitolo 5: Crediti pecuniari
7.2.6 Capitolo 6: Assistenza amministrativa
7.2.7 Capitolo 7: Protezione dei dati
7.2.8 Capitolo 8: Rimedi giuridici
7.2.9 Capitolo 9: Disposizioni penali
7.2.10 Capitolo 10: Esecuzione per debiti
7.2.11 Capitolo 11: Disposizioni finali
25
25
26
26
29
7
4
19
19
19
21
24
35
35
35
37
37
38
39
40
41
8
Ripercussioni
8.1 Ripercussioni per le finanze e il personale della Confederazione
8.2 Ripercussioni per l’informatica
8.3 Ripercussioni per l’economia
43
43
43
44
9
Programma di legislatura
44
10 Compatibilità con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera
44
11 Aspetti giuridici
11.1 Costituzionalità
11.2 Delega di competenze legislative
11.2.1 Delega al Consiglio federale
11.2.2 Delega al DFF
45
45
45
46
46
12 Abrogazione e modifica del diritto vigente
46
Appendice: elenco delle fonti e bibliografia
47
5
Revisione totale della legge sull’alcool
1
Situazione iniziale
bis
L’articolo 32 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 ha conferito alla
Confederazione la competenza di legiferare in materia di fabbricazione, importazione, rettificazione, vendita e imposizione fiscale di bevande distillate. Alla Confederazione è stato imposto di «strutturare la legislazione in modo da (…) diminuire il
consumo e quindi l’importazione e la produzione dell’acquavite». Questa imposizione è cessata con l’entrata in vigore della nuova Costituzione federale il
1° gennaio 2000. L’articolo 105 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) conferma la competenza originaria della Confederazione. Ora, però, non le viene più
imposto di ridurre l’offerta. L’articolo 105 obbliga la Confederazione a tenere conto
in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol.
La legge sull’alcool risale al 1932 e pur avendo circa 80 anni mantiene lo spirito del
mandato costituzionale precedente. Il Consiglio federale prospetta la revisione totale
della legge sull’alcool tra i suoi obiettivi della legislatura 2007 – 2011.
La vigente legge sull’alcool sarà sostituita da due leggi, rispettivamente dalla legge
sull’imposizione delle bevande spiritose e dalla nuova legge sull’alcol. Mentre la
legge sull’imposizione delle bevande spiritose disciplina l’imposta di consumo
riscossa sulle bevande spiritose e sull’etanolo a scopo di consumo1, la legge
sull’alcol comprende le disposizioni del commercio e della pubblicità da osservare
per tutte le bevande alcoliche che finora sono state disciplinate in diversi atti normativi.
La nuova legge sull’alcol è un presupposto importante per una maggiore efficienza
ed efficacia della politica federale in materia di alcol. Inoltre, questa legge tiene
conto delle situazioni del commercio e del consumo che sono cambiate e considera il
mandato costituzionale vigente dal 1° gennaio 2000 secondo l’articolo 105 Cost.
2
Necessità di una legge sull’alcol
2.1
Situazione
2.1.1
Mercato in evoluzione
Dal 1980, anno in cui sono state introdotte le limitazioni del commercio e della
pubblicità nella legge sull’alcool, il mercato delle bevande alcoliche si è notevolmente evoluto.
Da allora la globalizzazione ha collegato economie nazionali prima perlopiù indipendenti in un’unica economia mondiale. Condizione per questa evoluzione economica è stata l'abolizione degli ostacoli al mercato, che ha consentito lo sbocco su
nuovi mercati. La creazione di un’economia di mercato globale e il conseguente
sviluppo delle infrastrutture per i trasporti hanno fatto crescere l’offerta di merci
disponibili, tanto più che è stato possibile ridurre anche i prezzi dei prodotti esteri.
1
6
«A scopo di consumo» viene utilizzato nel presente rapporto nell'accezione dell'avamprogetto di legge, vale a dire nel senso di «idoneo al consumo umano».
Inoltre le nuove tecnologie come Internet e la telefonia mobile hanno aperto nuovi
canali pubblicitari, di distribuzione e di commercio facilmente accessibili e più
veloci.
Con la caduta della cortina di ferro sono entrati nel mercato europeo altri operatori
con prodotti nuovi e talora a prezzi particolarmente vantaggiosi. Infine,
l’allargamento a Est dell’Unione Europea (UE) ha accelerato l’integrazione di questi
mercati nello spazio economico europeo.
In Svizzera, parallelamente a ciò, è cresciuto il benessere della popolazione. Gli
orari di lavoro nominali sono calati, mentre il reddito disponibile è cresciuto2, per
cui le attività extralavorative hanno assunto una crescente importanza, mentre i beni
non di prima necessità sono diventati accessibili a grandi fette della popolazione.
Conseguentemente in molti strati sociali anche la scala dei valori è cambiata: mentre
prima le attività lavorative godevano di un’alta considerazione individuale e sociale,
oggi sono le attività extraprofessionali e quelle accessorie ad aver assunto una crescente importanza. Il cambiamento del sistema di valori e la maggiore accessibilità
ai beni non di prima necessità hanno fatto sì che negli ultimi anni il consumo di alcol
aumentasse.
Tuttavia si deve constatare che negli ultimi decenni il consumo individuale annuo di
alcol puro si è sorprendentemente ridotto. Da 17 anni a questa parte si situa al di
sotto di 10 litri a persona, negli ultimi 7 anni addirittura al di sotto di 9 litri. La
Svizzera si allinea così al riguardo nella media del consumo internazionale. Questo
non significa però che il mercato delle bevande alcoliche – la cui cifra d’affari annua
complessiva ammonta a oltre 10 miliardi di franchi – non sia interessato dai cambiamenti economici e sociali sopra illustrati. Al contrario, proprio in questo ambito,
ad esempio, l’eliminazione di ostacoli all’importazione di bevande spiritose estere e
la parificazione delle aliquote d’imposta delle bevande alcoliche svizzere ed estere
nel 1999 hanno causato una profonda trasformazione strutturale.3 Mentre da allora il
consumo di bevande spiritose tradizionali svizzere si è nettamente ridotto, le bevande spiritose importate, come whisky e vodka, godono di crescente popolarità.
Ancora oggi il consumo di alcol rappresenta uno dei principali fattori di rischio e di
malattia. In Svizzera 2000 casi di morte all’anno sono direttamente connessi al
consumo di alcol.4 Ogni giorno sei giovani di età compresa tra i 10 e i 23 anni sono
ricoverati in ospedali svizzeri con la diagnosi di intossicazione da alcol.5
Secondo uno studio nel 1998 i costi sociali dell’alcolismo in Svizzera ammontavano
a 6,5 miliardi di franchi, che comprendono, oltre ai costi diretti (11 %) e indiretti
(22 %), anche i costi immateriali dell’abuso di alcol (66 %).6
Sebbene siano stati fatti dei progressi in alcuni settori, come il calo del numero di
incidenti stradali causati dal consumo di alcol, la trasformazione economica e sociale mostra anche i suoi effetti negativi, che si manifestano nel consumo talora eccessivo di alcol in pubblico e nei suoi effetti collaterali indesiderati. Spesso questi
2
3
4
5
6
Nel 1980 l'orario di lavoro nominale medio ammontava a circa 44 ore, ed è calato fino a
raggiungere 41,6 ore nel 2005. Fonte: Ufficio federale di statistica (UST)
Alcool in cifre 2009, pagg. 17–22 (opuscolo ottenibile in tedesco e francese)
Rehm/Roerecke/Patra (ISGF) 2006
Wicki/Gmel (ISPA) 2009
Programma nazionale Alcol 2008-2012 (PNA), pag. 25
7
eventi lasciano enormi montagne di rifiuti e finiscono con scontri violenti tra persone ebbre.
In considerazione delle trasformazioni in corso, rimane necessario l’intervento dello
Stato nel mercato delle bevande alcoliche (tramite regolamentazione) con l’obiettivo
di sollecitare un approccio individuale e collettivo responsabile alle bevande alcoliche.
2.1.2
Dal semplice consumo al piacere
Attualmente la grande maggioranza della popolazione ha adottato un comportamento responsabile nei confronti delle bevande alcoliche, in cui il piacere è posto in
primo piano. Di ciò si è tenuto conto nell'emanazione della nuova Costituzione.7
2.1.3
Definizioni
Gli articoli 41 e seguenti della vigente legge sull’alcool impongono diverse limitazioni e divieti che devono essere rispettati nella pubblicità e nel commercio di bevande spiritose. Gli esperti in materia di protezione della salute definiscono queste
misure statali con il termine di «prevenzione strutturale».
Nel quadro del Rapporto sul governo d’impresa il Consiglio federale ha sviluppato
una tipologia di compiti federali. Le disposizioni del commercio e della pubblicità
discusse in questa sede appartengono al genere di compiti della vigilanza sulla
sicurezza e sull’economia.8 Essi sono caratterizzati in particolare dalla loro natura
sovrana e impongono condizioni agli offerenti che si presentano sul mercato.
I compiti di prevenzione classici, al contrario, non hanno carattere sovrano. I destinatari sono i consumatori, di cui si intende influenzare il comportamento, ad esempio con campagne d’informazione mirate. Questa forma di influenza statale è spesso
definita dagli esperti in materia «prevenzione comportamentale». Secondo la tipologia dei compiti proposta dal Consiglio federale, tali compiti non appartengono alla
tipologia della vigilanza sulla sicurezza e sull’economia, ma piuttosto – a causa della
necessità di un controllo politico sugli stessi – a quella dei compiti ministeriali. Tali
compiti classici di prevenzione non sono posti al centro della revisione totale della
legge sull’alcool.
Costituiscono oggetto della revisione totale della legge sull’alcool i compiti attuali e
quelli nuovi di carattere sovrano attribuibili alla tipologia dei compiti di vigilanza
sulla sicurezza e sull’economia che si concentrano sul mercato delle bevande alcoliche e pertanto sono definite qui di seguito con il termine «regolamentazione del
mercato».
7
8
8
L’art. 32bis della vecchia Costituzione prevedeva ancora che la legislazione sull’alcol
dovesse essere strutturata in modo da «diminuire il consumo e quindi l’importazione e la
produzione dell’acquavite», mentre oggi l’art. 105 della nuova Cost. obbliga la Confederazione a tenere conto «in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol».
Rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione
strategica di compiti della Confederazione (FF 2006 7545)
2.1.4
Attuale regolamentazione del mercato
Diversi atti normativi federali definiscono disposizioni del commercio e della pubblicità da osservare per le bevande alcoliche, segnatamente la legge sull’alcool9 e la
legislazione sulle derrate alimentari.10 Disposizioni più mirate si trovano anche nella
legislazione in materia radiotelevisiva11 nonché nell’ordinanza sulle strade nazionali.12 Limitazioni e divieti nel commercio di bevande alcoliche sono disposti anche
dai Cantoni. In diversi Cantoni e Comuni si trovano inoltre disposizioni
sull’ammissibilità a livello locale della pubblicità per le bevande alcoliche.
Una forma di regolamentazione del mercato in funzione di determinate manifestazioni e quindi di tipo specifico è oggetto del progetto «COSI+», nel cui ambito
dovrebbero essere messe a punto misure adeguate per ridurre la violenza in occasione di manifestazioni sportive.13 Si discute tra l’altro anche l’adozione di misure
come perimetri o settori per spettatori in cui vige il divieto di vendita e consumo di
alcol, la limitazione della mescita alla birra leggera, nonché lo svolgimento di acquisti a scopo di controllo (test d’acquisto) in tutti gli stadi sportivi. Le misure del
programma d’intervento Via Sicura, volto a migliorare la sicurezza sulle strade, non
possono tuttavia essere considerate delle disposizioni di regolamentazione del mercato. Con le misure previste nell’ambito di Via Sicura (tra cui il divieto di assumere
alcol per i nuovi conducenti o il dispositivo d’immobilizzazione del veicolo in caso
di consumo di alcol) s’intende intervenire principalmente sul comportamento degli
utenti della strada. Queste misure sono rivolte ai consumatori e influenzano solo
indirettamente il mercato delle bevande alcoliche.
Il numero dei progetti è correlato, oltre al federalismo, anche alle diverse forme del
consumo problematico dell’alcol, a cui si dedicano diversi attori, aspetto che di per
sé non deve essere negativo e può essere legato a innovazioni. Considerata da un
punto di vista complessivo, la regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche
si fonda su diverse basi giuridiche, che talora si sovrappongono. Le disposizioni
della pubblicità volte alla tutela della gioventù sono contenute, ad esempio, sia nella
legge sull’alcool sia nella legislazione sulle derrate alimentari, nonché in quella in
materia di radiotelevisione. Sarebbe invece auspicabile una sensibilità completamente condivisa in merito alla tutela della gioventù e una concezione unitaria del relativo
9
10
11
12
13
RS 680
L’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr;
RS 817.02) all’art. 11 prevede restrizioni del commercio e della pubblicità di bevande alcoliche che sono concretizzate, rispettivamente completate dall’articolo 4 dell'ordinanza
del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, (RS 817.022.110).
La legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) prevede
all'art. 10 cpv. 1 lett. b il divieto di pubblicità per le bevande spiritose e all’art. 10 cpv. 1
lett. c disposizioni della pubblicità per la birra e il vino. La limitazione vigente per la birra
e il vino è venuta meno con l’entrata in vigore della revisione della LRTV il 1o febbraio
2010. L’art. 12 cpv. 4 LRTV vieta la sponsorizzazione di trasmissioni da parte di produttori di bevande spiritose.
Secondo l’art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN;
RS 725.111) gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio lungo le strade nazionali non
possono mescere né vendere alcolici. L’art. 7 cpv. 4 OSN dispone lo stesso divieto per le
aree di sosta lungo le strade nazionali.
Partecipano a questo progetto, oltre alle organizzazioni della Confederazione (UFSPO,
RFA, SG DDPS, UFSP), anche diverse federazioni sportive come Swiss Olympic, la Lega nazionale di hockey su ghiaccio o l’Associazione svizzera di football, le FFS,
l’Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza, la Conferenza delle direttrici e dei
direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e i gestori di stadi.
9
contenuto che si possa ritenere ammissibile sotto il profilo della tutela della gioventù.
La sua attuazione compete – oltre alle autorità cantonali – a diverse autorità federali,
cosa che può pregiudicare un’organizzazione trasparente da parte delle autorità. La
Confederazione attua unicamente le disposizioni della pubblicità imposte dalla legge
sull’alcool e garantisce in tal modo un mercato pubblicitario unitario delle bevande
spiritose in tutta la Svizzera, mentre i Cantoni attuano le disposizioni della pubblicità
previste nella legislazione sulle derrate alimentari. Pertanto, per quanto riguarda la
pubblicità della birra e del vino il mercato svizzero, già di ridotte dimensioni, è
diviso in 26 mercati (cantonali). Ciò può ostacolare una campagna pubblicitaria per
tutta la Svizzera così come il relativo controllo da parte dello Stato.
La situazione risulta ancora più complicata nel commercio delle bevande alcoliche.
Le disposizioni sul commercio sono previste sia a livello federale – vale a dire
concretamente soprattutto nella legge sull’alcool – sia a livello cantonale. Ai Cantoni compete l’attuazione di tali disposizioni. Le imprese commerciali e quelle di
ristorazione attive in tutta la Svizzera nel settore delle bevande alcoliche sono perciò
confrontate con 26 regolamentazioni del mercato a livello cantonale e 2 regolamentazioni federali.
2.1.5
Studi sul consumo di alcol tra i giovani
Nel 2009, l’istituto LINK di Losanna è stato incaricato dalla RFA di condurre uno
studio14 sull’attuale consumo di alcol tra i giovani. Sono state complessivamente
intervistate 2000 persone di età compresa tra i 16 e i 34 anni.
Lo studio presenta quattro categorie di bevande: bevande spiritose, birra e vino
nonché altre bevande alcoliche (alcopop, aperitivi, liquori ecc.). Il 95 per cento del
consumo di alcol rientra nelle prime tre categorie e il 5 per cento nella quarta. Il
consumo di bevande spiritose, in particolare tra i giovani di età compresa tra i 16 e i
19 anni, rimane alto, anche sotto forma di miscele di bevande da essi preparate. La
quota di consumo di birra e vino, calcolata sulla quantità, ammonta comunque
all’86 per cento. In linea di principio, questa ripartizione del consumo suggerirebbe
la necessità di regole unitarie valide per tutte le bevande alcoliche. L’ultima indagine
sulla salute in Svizzera (maggio 2009) dimostra, invece, che i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni in confronto consumano più bevande spiritose di altre classi di
età.15
I divieti di consegna ai minori di 16, rispettivamente 18 anni non sono sufficientemente rispettati né nel commercio né nel settore della ristorazione. Anche ciò si
evince dal menzionato studio LINK. Rimane pertanto opportuno continuare a effettuare controlli accurati.
Nell’ambito dello studio LINK oltre i due terzi dei giovani intervistati di età compresa tra i 18 e i 20 anni hanno ammesso di essere stati sollecitati da minori di 16,
rispettivamente di 18 anni ad acquistare bevande alcoliche per loro conto. La metà
degli intervistati ha soddisfatto la richiesta dei giovani e ha ceduto loro le bevande
alcoliche acquistate. È necessario limitare in modo adeguato questa elusione eviden14
15
10
Studio LINK 2009
Notari/Delgrande/Maffli (ISPA) 2009
temente molto diffusa del divieto di consegna ai minori, che non rientra nell’ambito
degli scambi commerciali.
Il 22 aprile 2009 il Consiglio federale ha affidato l’incarico di verificare la possibilità di introdurre misure adeguate contro le offerte di bevande alcoliche a prezzi
eccessivamente scontati. Lo studio LINK ha dimostrato che il potere d’acquisto
delle persone di età compresa tra i 16 e i 34 anni è molto alto e che le cifre che esse
spendono per le bevande alcoliche sono di conseguenza significative. Per modificare
in modo tangibile le abitudini di consumo di questo gruppo, in Svizzera il prezzo
d’acquisto delle bevande alcoliche dovrebbe mediamente raddoppiare. I risultati
dello studio LINK sono tuttavia in contrasto con altre ricerche. Uno studio
dell’Università di Sheffield, ad esempio, dimostra che un aumento dei prezzi del
10 per cento comporta una diminuzione del consumo dal 3,5 fino al 4,8 per cento per
la birra, dal 6,8 fino al 7,5 per il vino e dal 6,8 fino al 13 per cento per le bevande
spiritose. I giovani reagiscono in maniera più significativa all’aumento dei prezzi,
seguiti dai consumatori eccessivi e da quelli cronici.16 Non viene fornita una risposta
alla domanda su quanto i risultati di questo studio internazionale possano essere
trasferiti alla realtà svizzera.
Uno studio del Centro ospedaliero universitario vodese17 ha esaminato il consumo di
alcol dei giovani diciannovenni: il 19,7 per cento consuma alcol dal lunedì al giovedì e la domenica, il 52,2 per cento il venerdì e il 64,4 per cento il sabato – cioè il
triplo dei giovani di questa fascia d’età beve alcol al sabato come in un giorno normale infrasettimanale. La quantità di alcol assunta segue un andamento analogo, se
non addirittura maggiore: il consumo esplode da 0,66 consumazioni18 durante la
settimana a 4,7 consumazioni per persona al sabato sera, che corrisponde al settuplo
della quantità consumata alla sera durante la settimana.19
Figura 1
Consumo di alcol dei diciannovenni di sesso maschile durante la settimana
Unità di bevande
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Lu
16
17
18
19
Ma
Me
Gio
Ve
Sa
Do
ScHARR University of Sheffield, 2008
Gmel, G. et al. (2008). Who drinks most of the total alcohol in young men – risky single
occasion drinking as normative behaviour. Alcohol & Alcoholism, vol. 43, n. 6, pagg.
692-697.
Una consumazione standard corrisponde a 100 ml di vino, 250 ml di birra, 275 ml di
alcopop o 25 ml di bevande spiritose.
Questo valore non risponde alla domanda se il consumo di alcol assume una dimensione
problematica.
11
2.2
Concetti direttivi
La decisione del Consiglio federale sulla necessità di emanare una nuova legge
sull’alcol è scaturita segnatamente dalle seguenti considerazioni:
a) Nuovo mandato costituzionale
-
L’articolo 105 della nuova Costituzione federale obbliga la Confederazione
a contrastare gli effetti nocivi del consumo di alcol, scostandosi dal mandato
precedente che le imponeva di impostare la legislazione in materia di bevande spiritose in modo tale da «diminuire il consumo e quindi l’importazione e
la produzione dell’acquavite».
Per il Consiglio federale ciò significa che a livello di ordinanza la Confederazione rinuncia alla strategia costituzionale di limitare l’offerta e riduce la
discrepanza tra le limitazioni sul commercio e sulla pubblicità da rispettare
per le bevande spiritose rispettivamente per la birra e per il vino.
b) Efficienza ed efficacia della politica federale in materia di alcol
-
Il Programma nazionale Alcol 2008 - 2012 (PNA) si fonda sulla visione secondo cui «Chi consuma alcool, lo fa senza nuocere a se stesso e agli altri».
Anche i progetti SIKO+ e Via Sicura si focalizzano sulla totalità dei prodotti
alcolici. La legge sull’alcool si concentra sulle bevande spiritose, il diritto
sulle derrate alimentari si focalizza sulla birra e il vino. Il diritto agrario
promuove la produzione di vino, la legge sull’alcol attualmente persegue ancora la strategia della limitazione dell’offerta.
La mancata concordanza degli obiettivi è in contrasto con una politica
sull'alcol coerente.
-
Nella regolamentazione federale del mercato delle bevande alcoliche esistono doppioni che generano competenze plurime anche a livello esecutivo.
Il Consiglio federale ritiene che dovrebbe essere possibile un’esecuzione più
economica che causi meno incertezze del diritto tra i destinatari.
c)
Adeguamento alla prassi cantonale
-
I Cantoni nel corso degli ultimi anni hanno rinunciato a regolamentare le bevande spiritose nei limiti loro concessi dal diritto federale.
L'uguaglianza di trattamento dal punto di vista giuridico delle bevande alcoliche nell'ambito del commercio e della pubblicità corrisponde tendenzialmente all'attuale prassi cantonale.
12
d)
Il diritto come riflesso del commercio e del consumo
-
Dal punto di vista del volume d’affari, i grandi distributori dominano il
commercio al dettaglio, dove – al pari della maggior parte dei bar e ristoranti
– offrono ogni tipo di bevande alcoliche. Le differenze nelle restrizioni al
commercio e alla pubblicità tra le bevande spiritose, da una parte, e il vino e
la birra, dall’altra, non rispondono più alla situazione reale di mercato.
-
Commisurato all’alcol puro, il consumo di bevande spiritose ammonta appena al 20 per cento, mentre il consumo di vino e birra risulta essere, rispettivamente, del 30 e 50 per cento del consumo complessivo di alcol. Il diritto
vigente assoggetta le bevande spiritose a rigorose limitazioni del commercio
e della pubblicità, mentre prevede per vino e birra norme assai più tolleranti.
-
In tutte le fasce d’età si consumano bevande alcoliche di ogni tipo.
Il Consiglio federale riconosce la necessità di un intervento legislativo, che
scaturisce dall’odierna situazione di mercato della domanda e dell’offerta.
La disparità di trattamento tra bevande spiritose, vino e birra non è più giustificabile nella misura attuale. La Confederazione segue una prassi che nei
Cantoni è realtà da molto tempo: non ci sono più molte disposizioni speciali
per il commercio di bevande spiritose.20
La nuova legge sull’alcol permette di consolidare e di rendere più efficace ed efficiente l’esecuzione della vigente regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche, aggiornandola alla politica in materia di prevenzione e alla situazione di mercato. La tendenza a questa impostazione generale ha ripercussioni anche all’estero e
nelle organizzazioni internazionali. Il Consiglio federale ritiene che per perseguire
una politica coerente in materia di alcol sia imprescindibile varare la legge sull’alcol.
In considerazione delle condizioni regionali anche in futuro deve essere offerta
l’opportunità ai Cantoni di adottare misure ulteriori.
3
Obiettivi della nuova legge sull’alcol
La nuova legge sull’alcol sostituisce le disposizioni del commercio e della pubblicità, finora stabilite nella vigente legge sull’alcool e nella legislazione sulle derrate
alimentari, con disposizioni aggiornate sulla regolamentazione del mercato delle
bevande alcoliche. Con la legge sull’alcol il Consiglio federale persegue tre obiettivi:
Un passo verso una regolamentazione più uniforme
Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale propone una vasta uniformazione delle disposizioni da osservare sul commercio per le
bevande alcoliche. Il Consiglio federale rinuncia, però, ad assoggettare il commercio
di bevande alcoliche a una normativa federale esaustiva. Tiene conto del fatto che in
tutti i 26 Cantoni esistono limitazioni e divieti del commercio specifici, orientati a
condizioni regionali e locali che dovrebbero essere eliminati in caso di riconoscimento della competenza definitiva della Confederazione. 21
Dal 1° febbraio 2010 la pubblicità delle bevande alcoliche alla radio e alla televisione è assoggettata a nuove disposizioni che prevedono regolamentazioni diverse per
le bevande spiritose rispettivamente per la birra e per il vino. In quest’ottica,
un’uniformazione della pubblicità per i prodotti alcolici negli altri settori non ha
senso. La pubblicità per le bevande alcoliche deve essere disciplinata indipendente20
21
Secondo l’UFSP simili disposizioni speciali si trovano in due Cantoni: il Cantone di
Basilea-Città riconosce un divieto di vendita con limitazioni temporali per le bevande spiritose; il Cantone di Basilea-Campagna vieta la vendita di bevande spiritose presso chioschi e distributori di benzina. Si vedano in merito le informazioni sul sito
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/07287/index.html?lang=it
(stato: 20.4.2010).
Una panoramica sulle limitazioni del commercio cantonali si trova sul sito
http://www.eav.admin.ch/dienstleistungen/index.html (stato: 30.6.2010).
13
mente dal singolo supporto pubblicitario – cioè in modo più severo per le bevande
spiritose rispettivamente meno rigoroso per la birra e per il vino. Anche in questo
caso deve spettare ai Cantoni la competenza di stabilire ulteriori regolamentazioni,
circoscritte però a limitazioni locali.
Adeguamento al nuovo mandato costituzionale
Secondo la vecchia Costituzione, la Confederazione era obbligata a ridurre in generale il consumo, la produzione e l’importazione di bevande spiritose. Oggi il mandato costituzionale si limita a tenere conto degli effetti dannosi per la salute che il
consumo di alcol comporta.22 Pertanto, con la nuova legge sull’alcol s'intende combattere il consumo problematico di alcol, senza ostacolare inutilmente o rendere più
costoso il consumo responsabile.23
Misure complementari per nuovi ambiti problematici
Oltre ad aggiornare il diritto vigente, il Consiglio federale ritiene necessario introdurre prescrizioni complementari in quattro settori: gli eccessi di consumo di alcol
nei fine settimana non compromettono soltanto la salute dei consumatori, ma gravano sui costi della sanità pubblica e con i loro effetti collaterali come rumori molesti,
rifiuti e violenza causano malcontento nella popolazione. L’incentivazione al consumo di alcol deve essere limitata nei fine settimana.
Rilevamenti hanno dimostrato che l’età minima di 16 rispettivamente 18 anni per la
consegna di bevande alcoliche viene aggirata o non viene rispettata sufficientemente. Il Consiglio federale prevede, perciò, misure tese a contenere questa situazione.
Le bevande alcoliche sono disponibili a prezzi sempre più bassi. Pensando alla tutela
della gioventù, sono opportune misure che mirano a contrastare le offerte a prezzi
eccessivamente bassi. Il Consiglio federale propone di estendere a tutte le bevande
alcoliche l’obbligo di praticare prezzi che coprono i costi, attualmente valido soltanto per le bevande spiritose.
Un’altro ambito problematico, in cui sarebbero opportune misure complementari, è
rappresentata dalle ubriacature collettive organizzate in luoghi pubblici. Alla Confederazione manca, però, la base costituzionale per stabilire una normativa
nell’ambito delle proprie competenze che consenta di trovare soluzioni d'impatto.
22
23
14
Cfr. art. 105 Cost.
Gli standard internazionali definiscono «problematico» il consumo che mette seriamente
in pericolo la salute del consumatore o quella di terzi e che potrebbe causare o causa danni ad esso riconducibili. È considerato problematico anche il consumo di alcol da parte di
persone che, come i bambini e gli ammalati, dovrebbero assolutamente astenersi dal bere.
Vedi PNA 2008–2012, pag. 7, pubblicato nel sito
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00596/index.html?lang=it
(stato: 6.11.2009).
4
Commercio
4.1
Situazione
L’articolo 41 della legge sull’alcool stabilisce diversi divieti di commercio vigenti
unicamente per le bevande spiritose:
-
forme di vendita vietate: divieto di vendita tramite commercio ambulante e
tramite vendita di porta in porta;
-
divieti riferiti al luogo: divieto di vendita nelle vie e piazze accessibili a tutti
nonché di vendita per mezzo di distributori automatici accessibili a tutti;
-
divieti riferiti al prezzo: divieto di vendita a prezzi che non coprono i costi,
divieto di offerte civetta e di consegna gratuita, a scopi pubblicitari, a una
cerchia indeterminata di persone (comprese le degustazioni);
-
divieto riferito all’età: divieto di consegna ai minori di 18 anni.
L’articolo 11 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso24 prevede il
divieto di consegnare bevande spiritose ai minori di 18 anni e altre bevande alcoliche ai minori di 16 anni.
4.2
Novità
Le nuove disposizioni sul commercio non mirano più a limitare il consumo di alcol
in sé. Esse intendono:
-
impedire l’incentivazione a consumare (più) alcol,
-
consentire la scelta di bevande analcoliche a prezzi economici anche negli
esercizi con mescita di bevande alcoliche,
-
servire a tutelare i giovani e
-
consentire un commercio controllabile.
La consegna gratuita o sottocosto di bevande alcoliche induce al consumo di alcol.
Sia la consegna gratuita, sia quella sottocosto di bevande alcoliche sono da vietare
(vedi sotto n. 6.3). Anche la consegna nell’ambito di una degustazione può indurre
al consumo di alcol. Le degustazioni devono essere consentite solo se avvengono
sotto il controllo di un esperto. Vedi numero 6.1. in merito alle offerte civetta.
Per consentire la possibilità di scegliere bevande analcoliche a prezzi economici, gli
esercizi con mescita di bevande alcoliche devono essere obbligati a offrire o a servire nel loro assortimento almeno tre bevande analcoliche a un prezzo inferiore rispetto a quello della bevanda alcolica meno cara della stessa quantità. Disposizioni
analoghe sono già vigenti in numerosi Cantoni (cosiddetto «articolo sullo sciroppo»), ma nelle forme più diverse.
Tutte queste disposizioni sul commercio servono da ultimo anche alla tutela della
gioventù. È indispensabile, però, introdurre disposizioni speciali supplementari che
servano a tutelare i giovani. L’età minima per la consegna di 16 rispettivamente 18
anni è lo strumento fondamentale di protezione dei giovani. Inoltre l’esplicito divie24
ODerr, RS 817.02
15
to di vendita per mezzo di distributori automatici non sorvegliati ora è esteso a tutte
le bevande alcoliche e non è più valido soltanto per le bevande spiritose. Esso deve
essere mantenuto inalterato, pur essendo indispensabili ulteriori misure d'accompagnamento per aumentarne l'applicazione. Vedi in merito il seguente numero 6.2. Un
divieto analogo vige attualmente in circa 20 Cantoni.
Per garantire il controllo del commercio la legislazione federale introduce l’obbligo
di autorizzazione cantonale per il commercio di bevande alcoliche. Finora un obbligo del genere era previsto unicamente per le bevande spiritose. L’estensione
dell’obbligo di autorizzazione per la birra e il vino non tocca i due terzi dei Cantoni.
Questi conoscono già oggi l’obbligo di un’autorizzazione o di una patente per la
vendita o la mescita di tutte le bevande alcoliche. In occasione della votazione del 7
marzo 2010 il Cantone di Basilea Campagna ha accolto con una maggioranza
dell’87,36 per cento un relativo obbligo di autorizzazione. Sono esentate
dall’autorizzazione quelle aziende che vendono esclusivamente vino. Tuttavia, con
questa soluzione è garantito il controllo del commercio, poiché queste aziende sono
già assoggettate all’obbligo di notifica secondo l’articolo 64 della legge federale
sull’agricoltura.25 Secondo alcune stime dell’Ufficio federale dell’agricoltura circa
1000 aziende approfittano di questa clausola d’eccezione.
5
Pubblicità
5.1
Situazione
L’articolo 42b della vigente legge sull’alcool prevede diversi divieti di pubblicità a
riguardo della pubblicità di bevande spiritose, segnatamente:
a)
disposizioni riferite al contenuto: la pubblicità per bevande spiritose tramite testi, immagini o suoni può contenere soltanto indicazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà. Pertanto non sono ammesse, ad esempio, rappresentazioni di una bevanda spiritosa con una
conchiglia o una stella alpina;
b) divieti riferiti al luogo: è vietata la pubblicità alla radio e alla televisione,
in edifici pubblici e su spazi pubblici, su mezzi pubblici di trasporto, su
campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive, in negozi che
vendono medicinali o prodotti per la salute e su imballaggi ed oggetti
d’uso che non hanno alcuna relazione con le bevande spiritose.
La legislazione sulle derrate alimentari proibisce la pubblicità di bevande alcoliche
che si rivolge in special modo ai giovani. Sia l’articolo 11 dell’ordinanza sulle
derrate alimentari e gli oggetti d’uso sia l’articolo 4 dell’ordinanza del DFI sulle
bevande alcoliche precisano questa prescrizione di carattere generale tramite espliciti divieti di pubblicità a tutela della gioventù.26
La legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione regola la pubblicità alla
radio e alla televisione.27 Dalla fine del 2009 alla pubblicità della birra e del vino si
applica la legislazione dello Stato dal cui territorio è effettuata la sua diffusione; la
25
26
27
16
LAgr, RS 910.1
RS 817.022.110
LRTV RS 784.40
pubblicità delle bevande spiritose rimane vietata – indipendentemente dalla legislazione dello Stato dal cui territorio è effettuata la sua diffusione.
5.2
Novità
A metà del 2009 le Camere federali hanno approvato l’accordo sul programma
comunitario MEDIA.28 Nel settembre 2009 hanno ridotto il campo d'applicazione
del divieto di pubblicità dell’alcol da osservare alla radio e alla televisione. Le
bevande spiritose continuano a non poter essere pubblicizzate alla radio e alla televisione, mentre dal 1° febbraio 2010 è consentita la pubblicità del vino e della birra. Il
Consiglio federale ha accolto questa decisione e propone diverse disposizioni sulla
pubblicità delle bevande spiritose, rispettivamente della birra e del vino. Le disposizioni sulla pubblicità delle bevande spiritose fanno riferimento alla legge sull’alcool,
mentre le disposizioni sulla pubblicità della birra e del vino si orientano alla legislazione sulle derrate alimentari.
Figura 2
Panoramica sulla pubblicità delle bevande spiritose rispettivamente della birra e del
vino
28
Si veda in merito:
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20070074
(stato: 20.4.2010)
17
Ai Cantoni rimane la possibilità di andare oltre gli standard minimi delle disposizioni locali sulla pubblicità, fissati dalla Confederazione, e di prevedere ulteriori limitazioni.
6
Disposizioni complementari
Le attuali disposizioni a livello federale si limitano essenzialmente a regolamentare
il commercio e la pubblicità. Secondo una stima del Consiglio federale sono necessari completamenti mirati contro:
-
un consumo elevato o eccessivo di alcol nei fine settimana (vedi n. 2.1.5 e
6.1);
-
l’elusione rispettivamente il mancato rispetto del limite d’età per la consegna
di 16, rispettivamente di 18 anni, tramite lo svolgimento di test d’acquisto
(vedi n. 6.1);
-
i prezzi eccessivamente scontati (vedi n. 6.3); e
-
le ubriacature collettive organizzate nei luoghi pubblici (vedi n. 6.4).
6.1
Misure contro un consumo eccessivo di alcol nei fine
settimana
In base all’esperienza, il venerdì e il sabato sera i ristoranti, i bar e i club contano il
maggior numero di clienti, tra cui anche giovani. Le statistiche dimostrano che il
consumo di alcol nei fine settimana è da molto elevato ad eccessivo.29
Le offerte civetta come «Lady Night» (le donne pagano poco o niente per birra e
vino), «Fünfliber-Obig», «Schnägge-Party», «Halbtax Sunset» o altre promesse
lusinghiere sono efficaci strumenti di marketing con i quali gli esercizi con mescita
di bevande alcoliche vincolano consapevolmente i clienti e cercano di indurli al
consumo di tali bevande. Questi strumenti vengono impiegati con successo in particolare nei fine settimana – segnatamente il venerdì e il sabato sera – fino alle prime
ore del mattino del giorno seguente. Mentre simili offerte civetta sono vietate per le
bevande spiritose dagli anni Ottanta, sono attualmente consentite per la birra e il
vino senza alcun limite.
Il Consiglio federale propone di estendere il divieto di praticare offerte civetta alla
birra e al vino. Queste offerte devono essere vietate il venerdì e il sabato dalle ore 21
alle 9 del giorno seguente.
Con questa misura si deve ridurre l’incentivazione mirata al consumo di alcol nei
fine settimana.
Non sono interessati da questa misura i gestori di esercizi con mescita di bevande
alcoliche che offrono a un cliente abituale un bicchiere di birra o vino. Tali «agevolazioni» sono gesti spontanei rivolti a un determinato cliente e non servono a indurre
le persone al consumo di alcol.
29
18
Vedi sopra n. 2.1.5
6.2
Misure contro l’elusione rispettivamente il mancato
rispetto del divieto di consegna
Il divieto di consegna stabilisce che le bevande spiritose non possono essere vendute
a minori di 18 anni, e le altre bevande alcoliche a minori di 16 anni. In un suo nuovo
studio, Sucht Info Schweiz stima che il volume d’affari annuo conseguito con le
bevande alcoliche eludendo il divieto di consegna ammonta a 149,9 milioni di
franchi. 30
Da un lato, il divieto di consegna viene eluso dagli adolescenti facendo acquistare le
bevande alcoliche per i minorenni o per conto loro da chi ha l’età legale per farlo.
Dall’altro, il commercio rispetta tuttora troppo poco questa prescrizione.
Con due misure il Consiglio federale intende migliorare il rispetto del divieto di
consegna. Tali misure vengono spiegate nei dettagli di seguito.
6.2.1
Divieto di cessione
Con il divieto di cessione deve essere punito chi mette a disposizione degli adolescenti, che non hanno l’età legale, bevande alcoliche «eludendo direttamente il
divieto». La limitazione all’immediatezza dell’elusione è stata scelta consapevolmente. In questo modo, tale divieto non è applicabile, ad esempio, se gli adolescenti
consumano birra in un party fra compagni di scuola che in parte non hanno ancora
compiuto i 16 anni d’età.
6.2.2
Test d’acquisto
I test d’acquisto sono l’unica misura con cui è possibile controllare, con un impiego
sostenibile di risorse, se nel commercio il divieto di consegna è rispettato.
L’esperienza dimostra la tendenza alla diminuzione delle vendite illecite di alcol a
giovani con l’esecuzione sistematica di test d’acquisto. Laddove i test d’acquisto
non vengono effettuati oppure non vengono eseguiti regolarmente, il divieto di
consegna trova scarsa attenzione. Perciò tali test continuano ad essere necessari.
Inoltre, la quota delle infrazioni rilevate contro il rispetto dell’età minima per la
consegna si situa tuttora a più del 30 per cento, come mostra la figura seguente.
30
Labhart/Notari/Delgrande (Sucht Info Schweiz)
19
Infrazioni al divieto di consegna constatate in occasione di test d’acquisto
Figura 3
Negli ultimi nove anni 19 Cantoni hanno eseguito circa 5 700 test d’acquisto. Se
all’inizio sono state constatate infrazioni al divieto di consegna in oltre l’80 per
cento dei test d’acquisto effettuati, con il passare del tempo la quota delle infrazioni
constatate è scesa costantemente. Nel 2007 tale quota ha raggiunto il minimo di
appena il 28 per cento, ed è leggermente risalita l’anno seguente. Questo aumento è
spiegabile con il fatto che sono stati effettuati test d’acquisto con risultati negativi in
diversi Cantoni che fino a quel momento non avevano ancora utilizzato questo
strumento di controllo.
Tuttavia, negli ultimi tempi si è constatata una certa incertezza sull’ammissibilità dei
test d’acquisto. La domanda se l’impiego di giovani nei test d’acquisto debba essere
ritenuto quale inchiesta mascherata ai sensi della legge federale del 20 giugno 2003
sull’inchiesta mascherata, che tuttavia sarebbe consentita solo per delitti gravi, ha
dato adito a discussioni.31 Una breve perizia del professore zurighese di diritto
penale Daniel Jositsch ha fatto provvisoriamente chiarezza in merito. Egli ha qualificato i test d’acquisto come acquisti fittizi, che non rientrano nel campo
d’applicazione della LFIM.32 L’8 marzo 2010 il Tribunale federale ha però deciso
che gli acquisti fittizi di droghe necessitano di un’approvazione giudiziaria ai sensi
della LFIM. Il Consiglio federale ritiene che questa sentenza comporterà la rimessa
in discussione dell’ammissibilità dei test d’acquisto di alcol.
Lo svolgimento di test d’acquisto è sostanzialmente consentito a ogni organizzazione e persona privata. Le infrazioni al divieto di consegna accertate possono essere
denunciate. Non è perciò necessario inserire nella nuova legge sull’alcol una base
giuridica specifica.
31
32
20
LFIM, RS 312.8
Jositsch 2008
Rimane però problematica la questione se le autorità possano ricorrere a giovani per
effettuare test d’acquisto, rispettivamente se possano affidare a privati l’incarico di
effettuare test d’acquisto.
Le autorità non possono effettuare direttamente test d’acquisto, soprattutto perché i
loro collaboratori non hanno l'aspetto di un giovane o la giovane età necessari. Esse
sono pertanto costrette a ricorrere all’ausilio di giovani.
I giovani impiegati nei test d’acquisto non hanno il potere di determinare le concrete
modalità di svolgimento della vendita: essi non determinano il momento, né il luogo
dei test d’acquisto. I giovani devono inoltre attenersi al ruolo loro affidato
nell’ambito della compravendita.33 Ad essi non spetta neanche giudicare
l’(il)legalità del comportamento del venditore e devono agire rispettando i limiti
posti dalle dettagliate istruzioni delle autorità. Pertanto essi devono essere qualificati
come persone ausiliarie. La procedura penale contro infrazioni accertate in occasione di test d’acquisto è retta dal diritto penale cantonale.
La stessa regola si deve poter applicare quando privati sono incaricati dalle autorità
di effettuare test d’acquisto. Essi non determinano il momento, né il luogo dei test
d’acquisto, né possono derogare alle istruzioni sulle modalità di comportamento del
giovane in occasione del test d’acquisto. Inoltre spetta alla giustizia e non ai privati
verificare e giudicare se nel caso concreto si è verificata un’infrazione alle disposizioni sulla consegna.
Con la creazione di una base giuridica per i test d’acquisto il Consiglio federale
intende dare una solida base giuridica per il controllo del rispetto del divieto di
consegna di alcol ai minori di 16, rispettivamente di 18 anni. In tal modo si dovrebbe
eliminare l’attuale incertezza del diritto relativa ai test d’acquisto e dovrebbe essere
attuato il divieto di consegna di bevande alcoliche ai giovani.
6.3
Misure contro i prezzi eccessivamente scontati
Negli ultimi anni e decenni le bevande alcoliche sono diventate sempre più accessibili – i prodotti sono generalmente diventati più economici e le risorse finanziarie
disponibili per acquistarli sono aumentate. Parallelamente a ciò, le bevande alcoliche
sono offerte sempre più a prezzi eccessivamente scontati. In Svizzera, ad esempio,
una bottiglia da 0,7 litri di vodka con un tenore alcolico del 40 per cento del volume
si può acquistare già a 9.90 franchi, di cui 8.80 franchi coprono l’imposta sulle
bevande distillate e l’imposta sul valore aggiunto. Per cui il prezzo della bottiglia di
vodka sopra menzionata al netto delle imposte ammonta a 1.10 franchi.34
La vigente legge sull’alcool vieta la vendita a prezzi che non coprono i costi.35 Il
divieto ha però perso una parte della sua efficacia originaria, anche perché il presupposto su cui si basa il calcolo dei prezzi che coprono i costi non corrisponde più
33
34
35
Jositsch 2008
Nel caso concreto l'imposta sulle bevande distillate ammonta a 8.12 franchi e l'imposta
sul valore aggiunto a 70 ct.
Cfr. art. 41 cpv. 1 lett. g LAIc.
21
all’attuale situazione di mercato.36 Inoltre il controllo da parte dei Cantoni deve fare
i conti con limiti di personale.
Anche nel caso del vino, e in particolar modo della birra si può constatare la tendenza a offerte a prezzi eccessivamente scontati: attualmente è possibile acquistare 1
litro di vino (11 % del volume) al prezzo di 1.95 franchi e 0,5 litri di birra (5,4 % del
volume) al prezzo di 60 centesimi.
I potenziali acquirenti di tutte le bevande alcoliche a prezzi eccessivamente scontati
sono in particolare i giovani e i grandi consumatori di alcol.
Secondo il Consiglio federale, nell’ottica della politica di protezione della salute i
prezzi eccessivamente scontati creano in incentivo indesiderato a consumare bevande alcoliche e minimizzano i rischi legati a un consumo problematico di alcol.
Pertanto esso ritiene che il contenimento mirato dei prezzi eccessivamente scontati
sia un obiettivo importante da conseguire nell’ambito della revisione totale della
legge sull’alcool.
Quali possibili misure sono state considerate:
-
l’aumento dell’imposta sulle bevande spiritose;
-
l’introduzione di una tassa d'incentivazione basata sul prezzo o sul contenuto
alcolico; 37
-
l’introduzione di un prezzo minimo.
Un’analisi di queste misure, tuttavia, non ha dato risultati convincenti:
Un aumento dell’imposta sulle bevande spiritose causerebbe un rincaro generale
delle bevande spiritose, per cui il Consiglio federale non ritiene ve ne sia attualmente il motivo. Inoltre, questa misura distorce la concorrenza, perché ha come oggetto
soltanto un prodotto alcolico. Anche la tassa d'incentivazione basata sull’alcol
comporterebbe un aumento generale. Non sarebbero interessate soltanto le bevande
spiritose, ma anche la birra e il vino. Il Consiglio federale respinge questa misura per
gli stessi motivi addotti nel caso di un aumento dell’imposta sulle bevande spiritose:
esso ritiene che non vi sia alcun motivo per un aumento generale del prezzo delle
bevande alcoliche. Questa forma di tassa d'incentivazione non distorcerebbe tuttavia
la concorrenza, come nel caso fossero interessate tutte le bevande alcoliche, ma – a
seconda della struttura – causerebbe d'altro canto notevoli oneri amministrativi
supplementari. Di principio non sussistono riserve di natura legale né rispetto alla
tassa d'incentivazione basata sull’alcol né rispetto all’aumento dell’imposta sulle
bevande spiritose.
Diverso è il caso delle misure che mirano a vietare le offerte a prezzi eccessivamente
scontati come le imposte incentive basate sul prezzo e i prezzi minimi. Essi distorcono notevolmente la concorrenza, creando – come nel caso del prezzo minimo – un
incentivo indesiderato ad aumentare l’offerta nella fascia più bassa di prezzo a
36
37
22
Un promemoria del 2002 dedicato ai prezzi che coprono i costi sottolinea che il divieto di
vendita sottocosto è violato se i prezzi sono inferiori al prezzo di acquisto o di produzione, a tutti i contributi fiscali, ai costi di trasporto, ad altre spese e alla quota di spese generali dell'impresa venditrice corrispondente al 7 % del prezzo di costo (almeno fr. 1.-- per
ogni litro di merce pronta per il consumo).
Questa tassa d'incentivazione fa riferimento al singolo tenore alcolico. Essa diminuisce
nel caso di un basso tenore alcolico e aumenta nel caso di un elevato tenore alcolico.
scapito di quella della fascia più alta38 o – come si verificherebbe nel caso di
un’imposta degressiva d’incentivazione39 – porterebbero a un’inversione della
struttura del prezzo. Inoltre, queste misure indirettamente rappresentano una forma
di imposizione discriminatoria, che secondo l’articolo 18 degli Accordi di libero
scambio tra la Svizzera e l’UE è vietata.40 L’imposizione di un prezzo minimo
costituisce un intervento costituzionalmente inammissibile nella formazione dei
prezzi.41 Le imposte incentive in particolare – a seconda dello scenario su cui si
basano42 – causano poi un considerevole onere amministrativo e possono determinare per la Confederazione e i Cantoni – a partire da un determinato importo – consistenti minori entrate dell’imposta al consumo su bevande spiritose e birra.
Il Consiglio federale sottolinea inoltre il fatto che, secondo lo studio LINK, solo
importanti aumenti di prezzo delle offerte eccessivamente scontate determinano
tangibili cambiamenti nel comportamento.43 Tuttavia il Governo ritiene inopportuno
intervenire in questo contesto, tanto più che il rischio di produzione illegale, di
contrabbando e importazione nel traffico turistico aumenterebbe notevolmente. Tutte
queste ragioni inducono il Consiglio federale a rinunciare a queste misure nella lotta
contro i prezzi eccessivamente scontati.
Per poter tuttavia contrastare le offerte a prezzi chiaramente scontati per indurre
all’acquisto o al consumo, il divieto di prezzi di vendita che non coprono i costi,
attualmente in vigore per le bevande spiritose, deve essere adeguato all’attuale
38
39
40
41
42
43
Soprattutto l'introduzione di prezzi minimi potrebbe comportare un aumento dell’offerta
di marche proprie a prezzi economici da parte dei commercianti per godere dei margini
aumentati su base legislativa.
La tassa degressiva d’incentivazione è data se, ad esempio, per le bevande spiritose è
prelevata un'imposta di fr. 5.- su un prezzo di vendita compreso tra fr. 10.- e 20.-, e
un'imposta di fr. 2.- su un prezzo di vendita superiore a fr. 20.- e fino a fr. 30.-.
Queste misure sono rivolte alle bevande alcoliche della fascia di prezzo più bassa, che
sono prevalentemente importate, mentre gli alcolici svizzeri appartengono prevalentemente alle fasce di prezzo più alte, cosicché le imposte gravano soprattutto prodotti importati.
Cfr. Epinay/Pirker 2009.
Epiney/Metz 2009
Se la tassa d'incentivazione basata sul contenuto alcolico fosse riscossa contemporaneamente all'imposta di consumo, si potrebbe eventualmente ridurre l’onere amministrativo.
Questa ipotesi si basa sull’idea che si possa riscuotere e controllare la tassa d'incentivazione nel quadro delle attuali strutture. Occorre però riflettere sul fatto che l’imposta di
consumo esiste unicamente per le bevande spiritose e la birra, ma non per il vino. Inoltre
l’imposta di consumo sulle bevande spiritose e quella sulla birra sono per molti aspetti
differenti: mentre l’imposta sulle bevande spiritose è calcolata sulla base del tenore alcolico in percentuale del volume, l’imposta sulla birra si basa sul tenore di mosto iniziale
(cfr. art. 10 legge sull’imposizione della birra). Inoltre l’imposta sulla birra non sorge al
momento della produzione, come avviene nel caso dell’imposta sulle bevande spiritose,
ma nel momento in cui la birra abbandona lo stabilimento di produzione o è utilizzata per
il consumo nello stabilimento di fabbricazione (cfr. art. 4 lett. a legge sull’imposizione
della birra). Nel caso di una tassa d'incentivazione basata sul contenuto alcolico riscossa
al momento della produzione, dovrebbero essere integrate le strutture di riscossione e di
controllo per la birra, mentre per il vino dovrebbero essere create nuove strutture di riscossione e di controllo.
Inoltre, una tassa d'incentivazione basata sul contenuto alcolico riscossa al momento
dell’importazione, rispettivamente della produzione in Svizzera offre solo una garanzia
limitata di una corrispondente maggiorazione del prezzo finale. Essa comporta poi un generale aumento dei prezzi di tutte le bevande alcoliche e non si limita alle offerte a prezzi
eccessivamente scontati.
Vedi sopra n. 2.1.5
23
situazione del mercato, estendendone l'applicazione a tutte le bevande alcoliche.44
Con questo strumento possono essere evitate le offerte gratuite come pure quelle a
prezzi di fantasia troppo bassi. Inoltre il rispetto di questo divieto non sarà più controllato dai Cantoni, ma esclusivamente dalla Confederazione. Rinunciando alla
delega è possibile assicurare una prassi d’esecuzione unitaria in tutto il Paese.
6.4
Zone senz’alcol con limitazioni di tempo e di luogo
Il consumo di alcol non solo può compromettere la salute dei suoi consumatori, ma
può occasionalmente anche mettere in pericolo terzi (violenza/aggressioni causate
dall’alcol) e nuocere al loro benessere sociale (rumori molesti, disordine e/o stato di
abbandono sociale).
Il Consiglio federale ha constatato che tali ripercussioni sono temute in particolare
nel contesto dei cosiddetti «botellones», di cui si è molto discusso negli ultimi
tempi, o delle ubriacature collettive, nonché in occasione di grandi eventi sportivi.
Le collettività interessate non di rado ricorrono a provvedimenti basati sulla clausola
generale di polizia oppure all’articolo sull’allontanamento di recente creazione.
Un «botellón» costituisce davvero un «pericolo grave e diretto, non evitabile con
altre misure», condizione necessaria per invocare la clausola generale di polizia?
Come stabilito dal Tribunale federale, l’invocazione della clausola generale è in
genere esclusa se situazioni di pericolo tipiche e riconoscibili, nonostante la conoscenza della problematica, non sono state disciplinate.45 Le riserve sono opportune
anche rispetto all’invocazione di un articolo sull’allontanamento, tanto più che
l’allontanamento non è legato soltanto a un divieto di consumo di alcol, ma anche a
un divieto di soggiorno o di riunione. In tal modo la collettività interviene in modo
molto più incisivo nella libertà personale degli interessati rispetto all’imposizione di
divieti di consumo di alcol con limitazioni di tempo e di luogo.
Nell’estate del 2009 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della
sanità (CDS) ha condotto un’inchiesta a cui hanno partecipato 17 Cantoni. Le Autorità di 13 Cantoni (ZH, LU, UR, OW, NW, ZG, BL, SH, AI, TI, VD, VS, GE) sono
favorevoli alla creazione di una base giuridica per la realizzazione di zone senz’alcol
con limitazioni di tempo e di luogo, un Cantone (AR) è contrario, mentre i tre Cantoni restanti (BE, FR, BS) non hanno preso posizione. Nel contempo anche l’Unione
delle città svizzere ha condotto una corrispondente inchiesta presso i propri membri,
cui hanno partecipato 37 città e comuni cittadini. L’86 per cento degli intervistati è
favorevole alla creazione di una base giuridica di questo tipo.
Nell’ambito di questa inchiesta, l’Unione delle città svizzere riassume la situazione
presso i propri membri sottolineando che alcune città ritengono che la clausola
generale di polizia sia da considerare come una possibile base giuridica, mentre per
altre città essa non rappresenta una soluzione oppure lo è solo in casi estremi. Un
quinto delle città afferma che a livello cantonale o comunale non esisterebbero
attualmente basi giuridiche per restrizioni del genere. In molte città la creazione di
basi giuridiche (…) è stata già oggetto di discussione. Nella città di Zurigo lo Sta44
45
24
Anche l’art. 3 lett. f della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza
sleale (LCSl; RS 241) si occupa di una tematica affine e dichiara sleale l’offerta sottocosto reiterata, se con essa si inganna la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri
concorrenti.
Cfr. DTF 126 I 112, 118.
dtrat (organo esecutivo) ha proposto l’inserimento di una normativa in questo senso
nell’ordinanza sulla polizia della città di Zurigo. A Wil (SG) il Parlamento cittadino
ha respinto la proposta di inserire un disciplinamento sui divieti di consumo di alcol
nel regolamento di polizia.46
I risultati delle inchieste hanno confermato la valutazione del Consiglio federale,
secondo il quale vi è la necessità di creare una corrispondente base giuridica.
Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale ha
esaminato la possibilità di creare una base giuridica che consenta ai Cantoni e ai
Comuni di avere in base al diritto federale zone senz’alcol legate a manifestazioni e
quindi con limitazioni di tempo e di luogo. Concretamente è stato discusso il seguente articolo:
Art. XX Divieti di consumo di alcol con limitazioni di tempo e di luogo
¹ Al fine di prevenire il consumo problematico di alcol in occasione di determinate manifestazioni, l’autorità competente può definire un divieto a tempo determinato di consegna,
mescita e consumo di bevande alcoliche in determinate zone.
² I divieti secondo il capoverso 1 possono essere definiti se sono soddisfatti i seguenti
requisiti:
a.
sussiste:
1. una seria messa in pericolo di terze persone; o
2. un’evidente messa in pericolo della quiete e dell’ordine pubblico; o
3. il pericolo di un’ubriacatura collettiva organizzata;
e
b.
i pericoli di cui alla lettera a non possono essere evitati con provvedimenti di portata
minore.
³ Le autorità competenti possono confiscare e distruggere le bevande alcoliche presenti
nelle zone senz’alcol.
I chiarimenti approfonditi hanno dimostrato che la Costituzione affida alla Confederazione la competenza di disciplinare il commercio, ma non quella di disciplinare il
consumo. Essa spetta ai Cantoni. Il Consiglio federale non considera appropriate le
zone senz’alcol, in cui è vietato il commercio di bevande alcoliche, ma ne è consentito il consumo e pertanto, rinuncia a creare un base giuridica federale per zone
senz’alcol con limitazioni di luogo e di tempo. La competenza per l’emanazione
delle relative disposizioni spetta ai Cantoni.
7
Parte speciale
7.1
Struttura dell’avamprogetto
L’avamprogetto di legge è strutturato in undici capitoli. Il primo capitolo comprende
disposizioni generali sullo scopo e le definizioni, il secondo capitolo regola la
46
Panoramica del 21 settembre 2009 dell’Unione delle città svizzere sui risultati
dell’inchiesta concernente la revisione totale della legge sull’alcool
25
pubblicità e la consegna ai consumatori, il terzo capitolo illustra ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol e il quarto capitolo è dedicato
al centro di competenza. I capitoli 5 – 10 comprendono disposizioni sui crediti
pecuniari, l’assistenza amministrativa, la protezione dei dati, i rimedi giuridici, le
disposizioni penali e l’esecuzione per debiti. Il capitolo 11 comprende le
disposizioni finali.
7.2
Commento ai singoli articoli
7.2.1
Capitolo 1: Scopo e definizioni
Art. 1
Scopo
La politica in materia di alcol è conforme ai tre valori costituzionali della libertà
personale, della libertà economica e della protezione della salute. Tale politica è
efficace unicamente se riesce a trovare un equilibrio tra questi valori fondamentali in
latente conflitto tra loro, e ad incoraggiare i destinatari ad adottare un comportamento responsabile.
Un comportamento responsabile nei confronti delle bevande alcoliche dipende in
primo luogo da ogni singola persona. Ognuno è responsabile delle proprie azioni
nell’ambito della propria libertà personale.
Le linee direttrici dello Stato intendono promuovere un comportamento responsabile
nei confronti dell’alcol e così facendo anche la protezione della salute. La legge
sull’alcol impone a chi opera nel commercio al dettaglio diverse limitazioni alla
libertà economica e lo esorta a esercitare le propria attività in modo responsabile.
Questa nuova legge, orientandosi al mercato, completa le misure di prevenzione
previste dalla Confederazione nell’ambito del Programma nazionale Alcol, e si
aggiunge alle misure di politica della Confederazione in materia di alcol, volte a
proteggere in modo efficace la salute.
L’articolo che definisce lo scopo indica gli obiettivi della legge, nel senso di una
direttiva programmatica sull’applicazione della stessa.
La legge vigente mira in primo luogo a ridurre in generale il consumo di bevande
spiritose, soprattutto riducendone la produzione e limitandone l’ottenibilità.
L’avamprogetto di legge, al contrario, considera prioritario il consumo problematico
di alcol e la riduzione degli effetti negativi del consumo di alcol sulla vita pubblica e
sull’economia.
Oltre 100 anni di esperienza nella politica in materia di alcol hanno dimostrato che
la protezione della salute e dei giovani non può essere ordinata unicamente dallo
Stato. È necessario l’impegno di tutti gli interessati – anche del commercio al dettaglio, che con il principio contenuto nella lettera c è sollecitato ad assumersi la responsabilità che gli spetta in relazione alla vendita di bevande alcoliche sulla base di
considerazioni di politica sociale e di protezione della salute. Pertanto le misure
statali devono essere completate da strumenti di autoregolamentazione specifici del
settore. Un primo passo in questa direzione è rappresentato dal codice deontologico
dell’Associazione svizzera delle birrerie (SBV) o dell’associazione dei rappresentan-
26
ti delle bevande spiritose di marca in Svizzera (Schweizerische Vereinigung der
Markenspirituosen, SPIRITSUISSE).47 Il nuovo principio dovrebbe infine costituire
il punto di partenza di un dialogo istituzionalizzato tra le autorità statali e i rappresentanti del commercio al dettaglio, che è in parte già esistente – ad esempio
nell’ambito del consumo di alcol in occasione di grandi eventi sportivi. Come in
passato, però, uno dei compiti dello Stato è la tutela della sanità pubblica.
Art. 2
Definizioni
Lettera a: la definizione del termine «bevanda alcolica» è importante perché si
intendono applicare in particolare le disposizioni sulla regolamentazione del
mercato, che trovano applicazione per ragioni di tutela della salute a tutte le bevande
alcoliche. Tra queste sono annoverate, oltre alle bevande spiritose e all’etanolo
destinato al consumo, anche le bevande ottenute esclusivamente mediante
fermentazione come ad esempio il vino, il sidro, la birra e il vino ottenuto da frutta e
bacche.
Lettera b: al posto del termine attualmente utilizzato di «bevanda distillata» previsto
dalla legge del 1932, è impiegato il termine etanolo (alcol etilico). Si tratta soltanto
di un adeguamento alla terminologia attuale. Sia con il vecchio termine, sia con
quello nuovo s’intende tuttavia la stessa sostanza, definita con la formula chimica
C2H5OH. Dato che non si può escludere che l’etanolo sia sostituito da altri tipi di
alcol, è necessario che anche altri tipi di alcol atti a sostituire l’etanolo destinato al
consumo umano siano sottoposti alla legge. Questa possibilità esiste già nel diritto
vigente.
Lettera c: rientrano nella definizione di «bevande spiritose» in primo luogo le bevande alcoliche contenenti etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici (ad es. raffreddamento, osmosi inversa o ultrafiltrazione). Rientrano
tuttavia nella definizione di «bevande spiritose» anche le bevande ottenute mediante
fermentazione come ad esempio il vino, il sidro, la birra, il vino di frutta e di bacche,
sempreché contengano un’aggiunta di bevande spiritose o etanolo idonei al consumo
umano (ad es. vini liquorosi o birre aromatizzate con bevande spiritose).
Per evitare che le disposizioni della legge sull’alcol siano aggirate, l’etanolo allo
stato puro o diluito deve essere assoggettato alle disposizioni della presente legge
allo stesso modo delle bevande spiritose. L’etanolo è prodotto mediante la
distillazione di materie di provenienza agricola (il cosiddetto alcol potabile) e
pertanto paragonabile alle bevande spiritose ad elevato tenore alcolico. Ridotto a un
tenore alcolico adatto al consumo, l’etanolo diluito è comparabile ad una wodka.
Inoltre l’etanolo è il componente di svariati liquori e altre bevande alcoliche.
Sono altresì equiparati alle bevande spiritose i prodotti con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, ottenuti esclusivamente mediante fermentazione.
Già nella legge federale del 29 giugno 190048 sulle bevande distillate, i vini con un
tenore alcolico superiore al 12 per cento del volume sono stati sottoposti alla legge
per ragioni di protezione della salute. I vini ad alta gradazione alcolica non tassati
47
48
I codici deontologici illustrano diversi principi importanti per la politica in materia di
protezione della salute, che devono essere osservati nella comunicazione commerciale e
che talora vanno oltre le prescrizioni legislative. Il codice deontologico della SBV è pubblicato nel sito: http://www.bier.ch/pdf/verhaltenskodex.pdf (stato: 6.11.2009).
RU 18 297
27
non avrebbero dovuto servire da prodotti sostitutivi alle bevande spiritose. Questa
disposizione è stata trasposta nella legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande
distillate. In seguito agli accordi commerciali (GATT) questo limite fu portato nella
prassi al 15 per cento del volume. Nell’ambito della revisione parziale della legge
sull’alcool del 4 ottobre 1996 il limite del 15 per cento del volume è stato fissato
nella legge. In seguito all’evoluzione prodottasi nel settore della viticoltura e
dell’enologia da alcuni anni a questa parte vengono prodotti vini che hanno un
tenore alcolico naturale superiore al 15 per cento del volume. Questo è dovuto
segnatamente all’elevato tenore di zucchero di molte varietà di uva e all’impiego di
nuove colture di lieviti per la fermentazione del vino, che fanno in modo che lo
zucchero contenuto nel mosto d’uva possa essere trasformato completamente in
alcol.
Nell’ambito della revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al
commercio, la legge sull’alcool è modificata in modo che vini naturali ottenuti da
uve fresche siano tassati unicamente se il loro tenore alcolico è superiore al 18 per
cento del volume. Per ragioni pratiche in futuro non s'intendono più assoggettare alla
legge sull’alcool tutte le bevande alcoliche il cui tenore alcolico non supera il 18 per
cento del volume ottenute e esclusivamente mediante fermentazione (come ad es. i
vini ottenuti dalla frutta, dalle bacche e da altre materie prime). A partire da un
tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume si deve presumere che il prodotto sia stato addizionato con alcol distillato. In particolare se il distillato addizionato
proviene dalle stesse materie prime del prodotto fermentato, l’addizione non è più
comprovabile. È pertanto giustificato sottoporre alla legge sull’imposizione delle
bevande spiritose i prodotti che superano questa gradazione alcolica.
Lettera d ed e: la definizione di commercio all’ingrosso è identica a quella contenuta
nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose (art. 3 lett. e); essa corrisponde
essenzialmente a quella del diritto vigente. Da un lato è stata adeguata alla
terminologia moderna, dall’altro per motivi sistematici è stata spostata dall’attuale
quinta sezione (Commercio di bevande distillate destinate al consumo) nelle
definizioni. La differenziazione tra commercio all’ingrosso e al minuto è stata
introdotta nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool nel 1978. In
futuro il commercio al minuto sarà indicato come «commercio al dettaglio» che ora
viene definito nella legge sull’alcol. Anche questa definizione corrisponde
essenzialmente a quella del diritto vigente. Il commercio al dettaglio concerne
pertanto la consegna e la mediazione ai consumatori di bevande spiritose giusta
l'articolo 2 lettera c. Sono autorizzati i regali ad una cerchia determinata e limitata di
persone, come ad esempio i regali personali o alla clientela.
Lettera f: i test d’acquisto sono acquisti fittizi effettuati a scopo di controllo da
giovani, incaricati da privati o dalle autorità, che cercano di acquistare bevande
alcoliche che non potrebbero essere loro vendute a causa dei limiti d’età stabiliti
dalla legge.
28
7.2.2
Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori
Sezione 1: Pubblicità
Art. 3
Pubblicità di bevande spiritose
Nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool del 19 dicembre 1980
(RU 1982 694 700; FF 1979 I 53) sono state inserite nella legge disposizioni
secondo cui la pubblicità per le bevande distillate tramite parole, immagini o suoni
può contenere soltanto indicazioni e rappresentazioni che si riferiscono direttamente
al prodotto e alle sue proprietà. Con questa regolamentazione si dovrebbe evitare che
sia attribuita una speciale attrazione alle bevande spiritose o al piacere del loro
consumo. Il pubblico non deve essere indotto ad associazioni di idee che
stabiliscono un nesso tra le bevande distillate o il loro consumo e beni materiali o
valori ideali. Dovrebbero pure essere vietate illustrazioni d’analoga natura poste
sullo sfondo, che associano l’alcol a paesaggi di montagna, alle onde del mare, ad
automobili o altri «status symbol». In questo contesto si parla oggi di pubblicità
«lifestyle».
Capoversi 1 e 2: sulla base delle esperienze fatte con il testo della legge vigente,
formulato in modo piuttosto astratto (art. 42b cpv. 1) e sulla base della prassi della
Regìa federale degli alcool come pure della giurisprudenza in questo settore,
nell’avamprogetto le disposizioni sulla pubblicità sono redatte in modo più concreto.
Continua a essere vietata la rappresentazione di situazioni di consumo o di
pubblicità, che intende trasmettere una particolare gioia di vivere. Anche in futuro la
pubblicità deve quindi proporre riferimenti oggettivi al prodotto e alle sue
caratteristiche. Tuttavia, sarà possibile realizzare pubblicità in modo più decorativo e
ad esempio anche rappresentare un oggetto che non ha una connessione diretta con il
prodotto pubblicizzato. Sarebbe ad esempio ipotizzabile la rappresentazione del sole,
di una stella o di una conchiglia per valorizzare, ad esempio, l’attualità di un
prodotto in una determinata stagione. La rappresentazione di «status symbol» come
chiavi di automobili di lusso, una mazza da golf eccetera rimane proibita. Infine, la
pubblicità non può incoraggiare a bere. Tuttavia, con la nuova regolamentazione i
pubblicitari hanno maggiori possibilità creative.
Capoverso 3: viene mantenuto il divieto di fare confronti di prezzi o la promessa di
aggiunte o di altre convenienze, poiché per motivi di politica sanitaria non è
auspicabile che i consumatori siano indotti al consumo di bevande spiritose. Inoltre,
si deve impedire che queste ultime vengano utilizzate per attirare i consumatori in un
determinato esercizio commerciale (la cosiddetta politica delle offerte civetta).
Perciò sono vietati ad esempio l’annuncio di promozioni nel caso delle bevande
spiritose, il richiamo a riduzioni di prezzo limitate nel tempo (ad es. promozioni
settimanali), la pubblicità di offerte speciali spesso riferita a quantità di merci che
sono in assortimento o sono disponibili soltanto per un determinato periodo di
tempo.
Capoverso 4: questo capoverso regola le limitazioni della pubblicità dal punto di
vista del supporto pubblicitario. Così nella nuova legge viene ripreso il divieto di
pubblicità su oggetti d’uso che non contengono bevande spiritose oppure non hanno
una connessione con questi ultimi (lett. a). In questo modo si limita la presenza
generale dell’alcol e della relativa pubblicità nella vita di ogni giorno. Inoltre, come
già previsto nella legislazione vigente, la pubblicità è vietata in e su mezzi pubblici
29
di trasporto (lett. b). È anche proibita ogni forma di pubblicità nei prodotti della
stampa e in altre pubblicazioni nonché nei media e sui supporti mediatici destinati
principalmente a minorenni. Questo divieto comprende anche tutti i media
elettronici, vale a dire, oltre alla radio e alla televisione, anche la pubblicità su
internet o tramite telefono cellulare (lett. c).
Nell’ambito delle discussioni sul programma comunitario MEDIA (2007 - 2013), il
Consiglio federale ha proposto al Parlamento una liberalizzazione completa della
pubblicità per il vino e la birra per tutte le emittenti televisive in Svizzera. Questa
soluzione ha il vantaggio di garantire l'uguaglianza di trattamento tra emittenti
svizzere e straniere. La LRTV rivista è entrata in vigore il 1o febbraio 2010. Rimane
invece vietata la pubblicità di bevande spiritose e di etanolo destinato al consumo
alla radio e alla televisione. Il relativo divieto di pubblicità deve essere pertanto
mantenuto (lett. d; vedi n. 2.1.4 nota a pag. 11).
Capoverso 5: questo capoverso disciplina i luoghi e le forme in cui non può essere
effettuata la pubblicità di bevande spiritose (limitazioni locali). Come già previsto
nella legge sull’alcool vigente, sono previsti divieti di pubblicità in e su edifici o
parti di edifici destinati ad uso pubblico, come pure nella loro area. In tal modo lo
Stato dichiara chiaramente di considerare gli interessi legati alla politica di
protezione della salute più importanti rispetto a quelli legati al conseguimento di
entrate fiscali (lett. a). Inoltre la pubblicità è vietata su campi sportivi e in occasione
di manifestazioni sportive (lett. b). Infine, per tutelare i giovani deve essere applicato
un divieto generale di pubblicità nei luoghi frequentati principalmente da minorenni
(ad es. luoghi d’incontro per adolescenti, discoteche per fanciulli e adolescenti)
nonché in occasione di manifestazioni culturali e sportive cui partecipano
principalmente minorenni (lett. c).
Capoverso 6: I Cantoni sono competenti per l’emanazione di prescrizioni più severe
in materia di affissione. Già oggi diversi Cantoni prevedono prescrizioni che vanno
oltre le disposizioni federali. In quest’ottica i Cantoni di Berna e Basilea-Città
vietano l’affissione di pubblicità per tutte le bevande alcoliche sul suolo pubblico e
su proprietà private che possono essere viste dal suolo pubblico, mentre altri Cantoni
come quello di Ginevra, Vaud, Basilea-Campagna, Turgovia e Grigioni limitano tali
divieti secondo il tenore alcolico e le proprietà di determinate bevande alcoliche.
Art. 4
Pubblicità per le altre bevande alcoliche
Queste disposizioni sulla pubblicità per le altre bevande alcoliche sono destinate
principalmente alla tutela dei fanciulli e degli adolescenti e pertanto si basano sulle
norme previste nella vigente legislazione sulle derrate alimentari tese alla tutela della
gioventù.
Capoverso 1: rispetto alla legislazione sulle derrate alimentari vigente, la pubblicità
non è limitata. Lo è soltanto quella che incoraggia i minorenni a bere bevande alcoliche. Inoltre essa non può mostrare minorenni che bevono, né utilizzare nella pubblicità minorenni che incoraggiano a bere.
Capoverso 2: per quanto riguarda il supporto pubblicitario è vietata qualsiasi
pubblicità su oggetti d’uso destinati principalmente a minorenni. Vi rientrano, ad
esempio, l’abbigliamento per fanciulli, i giocattoli, il materiale scolastico ecc. (lett.
a).
30
È inoltre vietata la pubblicità su carta stampata o altre pubblicazioni, nonché su
media e supporti mediatici destinati principalmente a minorenni. Il divieto comprende anche tutti i media elettronici, vale a dire, oltre alla radio e alla televisione, anche
la pubblicità su internet o sul telefono cellulare (lett. b).
Per proteggere i giovani deve essere applicato un divieto generale di pubblicità nei
luoghi frequentati principalmente da minorenni (ad es. luoghi d’incontro per adolescenti, discoteche per adolescenti e fanciulli), nonché nell’ambito di manifestazioni
cui partecipano principalmente minorenni.
Capoverso 3: Per quanto riguarda la competenza dei Cantoni ad emanare ulteriori
disposizioni, si rimanda alle spiegazioni contenute a riguardo dell’articolo 3
capoverso 6.
Sezione 2: Consegna ai consumatori
Art. 5
Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio
L’articolo 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione costituisce la base delle
disposizioni che regolano la consegna di bevande alcoliche dal punto di vista della
politica di protezione della salute.49 Con l’articolo 4 della presente legge la
Confederazione dichiara di voler limitare appositamente la propria competenza in
materia di regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche a quelle misure
necessarie dal punto di vista della politica di protezione della salute. Ai Cantoni
rimangono pertanto competenze di regolamentazione molto ampie nel settore delle
bevande alcoliche. Ciò corrisponde al diritto attualmente in vigore.
La Confederazione prescrive che il commercio di tutte le bevande alcoliche
necessita di un’autorizzazione cantonale. Solo in tal modo si garantisce che le
autorità cantonali conoscano i punti vendita, dato che questa è una condizione per
un’efficace esecuzione della legge. Le aziende che sono assoggettate al controllo del
commercio dei vini e che operano esclusivamente in questo settore non necessitano,
invece, di alcuna autorizzazione supplementare per il commercio al dettaglio. Con
questa soluzione due terzi di quasi 2900 aziende, assoggettate al controllo del
commercio dei vini, non sono subordinate all’obbligo di autorizzazione secondo la
legge sull’alcool. In questo modo, per queste aziende si può evitare un onere
amministrativo supplementare.
Tuttavia, nella nuova legislazione si rinuncia a subordinare la concessione
dell’autorizzazione all’obbligo di pagare un emolumento. In futuro i Cantoni
dovranno decidere se intendono riscuotere una tassa per il commercio al dettaglio.
Tuttavia, le autorizzazioni devono essere rilasciate con una procedura semplificata.
La legge del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante50 contiene già una
disposizione simile.
49
50
RS 101
RS 943.1
31
Art. 6
Commercio al dettaglio
La vigente legge sull’alcool (art. 41 cpv. 1 lett. a – d) impone numerose limitazioni e
divieti al commercio, che oggi sono ritenuti superati. Tra di essi si annoverano, ad
esempio, il divieto del commercio ambulante, della vendita di porta in porta o di
ordinazioni collettive. Si intende però sopprimere anche il divieto di vendita di
bevande spiritose nelle vie e nelle piazze accessibili a tutti, che finora ha impedito
che i produttori potessero vendere le loro bevande spiritose nei mercati settimanali e
nei mercati contadini.
Il divieto di vendita di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici accessibili a tutti deve essere mantenuto in particolare per tutelare gli adolescenti. La
nozione «accessibili a tutti» è stata tuttavia sostituita da quella «non sorvegliati». La
nuova formulazione sottolinea l’importanza data alla protezione della gioventù in
questa disposizione, volta ad impedire che fanciulli ed adolescenti, senza alcuna
sorveglianza, possano entrare in possesso di bevande alcoliche. Anche il divieto di
consegna a titolo gratuito rimane invariato, per contro in futuro saranno ammesse
degustazioni gratuite, a condizione che sia presente personale adeguatamente qualificato. Questi divieti di commercio al dettaglio in futuro si applicheranno anche alla
birra e al vino.
Il capoverso 2 prevede una deroga a favore del diritto cantonale e conferma il diritto
costituzionale dei Cantoni a emanare, nell’interesse del benessere generale, altre
disposizioni del commercio al dettaglio.
Art. 7
Concessione di agevolazioni
Capoverso 1: secondo il diritto attuale (art. 41 cpv. 1 lett. h) la concessione di agevolazioni nella vendita di bevande spiritose è già vietata. Nella mescita sono colpite,
in particolar modo, le promozioni civetta, come ad esempio l’offerta di due prodotti
al prezzo di uno, le serate a 5 franchi, eventi «all-inclusive», «ladies-night», «as
much you can drink» ecc. Per ragioni di politica sanitaria tali offerte devono rimanere vietate anche dopo l’introduzione della nuova legislazione, poiché esse inducono
le persone ad un ulteriore consumo di alcol. Per gli stessi motivi deve rimanere
vietata la concessione di agevolazioni anche nel restante commercio al dettaglio.
Contemporaneamente si deve impedire che la disposizione sui prezzi che coprono i
costi sia elusa con la concessione di aggiunte e altre agevolazioni. Sono ammesse le
agevolazioni usuali nel commercio, come ad esempio rimborsi e sconti nonché
oggetti pubblicitari di poco valore.
Capoverso 2: estendere questa prescrizione a tutte le bevande alcoliche sarebbe
eccessivo. Per ragioni di politica sanitaria è invece giustificato prevedere determinate limitazioni per determinati giorni della settimana e determinate ore del giorno in
cui, per esperienza, si consuma molto alcol. Vietando simili offerte civetta il venerdì
e il sabato tra le ore 21:00 e le 09:00 si evita di incoraggiare il consumo di bevande
alcoliche a prezzi ribassati a tarda ora. Tuttavia la birra o un bicchiere di spumante
dopo il lavoro continuano in questo ambito ad essere ammessi. Non sono interessate
da questa disposizione gesti tipici di accoglienza quali quello di offrire gratuitamente
una bevanda a un avventore abituale o quello di offrire un giro tra amici.
Contrariamente al capoverso 1, nel commercio al dettaglio continuerà ad essere
ammessa la concessione di agevolazioni come ad esempio sconti, oggetti d’uso in
omaggio (ad es. bicchieri, spuntini, foulard, berretti da baseball ecc.) per le restanti
32
bevande alcoliche. Tuttavia rimangono valide le disposizioni circa la pubblicità e il
commercio al dettaglio a prezzi che coprono i costi. Nel calcolo del prezzo a copertura dei costi occorre includere il valore dell’agevolazione.
Art. 8
Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al
dettaglio
Nel capoverso 1 sono ripresi i limiti d’età previsti nella legge sull’alcool e nella
legislazione sulle derrate alimentari attualmente vigenti.
Con il capoverso 2 si elimina una lacuna51 che finora consentiva di eludere le
limitazioni alla consegna, per cui maggiorenni acquistavano bevande alcoliche su
incarico di fanciulli e adolescenti minori di 18, rispettivamente di 16 anni e in
seguito gliele cedevano. Nella nuova legge questo comportamento è considerato un
reato. I Cantoni di Berna e Zurigo dispongono già di una normativa dal contenuto
simile, ma più esteso. In 5 altri Cantoni disposizioni di questo tipo sono all’esame.
La legge sull’alcol si limita tuttavia a disciplinare l’elusione diretta delle
disposizioni sulla consegna tramite cessione di bevande alcoliche, a titolo oneroso o
gratuito. La disposizione pertanto si riferisce unicamente alla cessione che avviene
nei luoghi limitrofi al punto di vendita e che è immediatamente successiva
all’acquisto delle bevande alcoliche.
Art. 9
Test d’acquisto
Una delle più efficaci disposizioni a tutela dei fanciulli e degli adolescenti dal
consumo di alcol troppo precoce e nocivo alla salute è la fissazione di limiti d’età
per la consegna di bevande alcoliche. Nella prassi purtroppo è stato dimostrato che
queste disposizioni non sono sufficientemente rispettate.
Recentemente è stata posta in dubbio la legalità del controllo del rispetto di queste
disposizioni tramite test d’acquisto. Il Consiglio federale condivide invece
l’opinione del professor Daniel Jositsch (vedi n. 6.1), secondo cui i test d’acquisto
non possono essere qualificati come inchieste mascherate ai sensi della legge federale del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata (LFIM)52, quanto piuttosto come
acquisti fittizi. Deve essere tuttavia garantito che i test d’acquisto siano effettuati
seguendo determinate regole e in particolare che siano tutelate le persone che vi
prendono parte. A questo scopo il Consiglio federale emanerà le relative
disposizioni a livello di ordinanza.
Per il perseguimento penale delle infrazioni ai limiti d’età validi per la consegna si
applicano le disposizioni di procedura del diritto cantonale.
Art. 10
Prezzi che coprono i costi
Capoverso 1: il principio fondamentale del diritto vigente (art. 41 cpv. 1 lett. g),
secondo cui la vendita di bevande spiritose a prezzi che non coprono i costi non è
auspicabile per ragioni di politica di protezione della salute, è stato trasposto anche
nella legge sull’alcol. Tale principio è ora esteso a tutte le bevande alcoliche. In tal
modo si intende evitare che in particolare i giovani consumatori, che di regola
51
52
Istituto LINK 2009
RS 312.8
33
dispongono di scarsi mezzi economici, possano acquistare bevande alcoliche a
prezzi economici. Tuttavia, come nella legge vigente, non si intende calcolare in
dettaglio per ogni singolo caso fino a che punto la regolamentazione sulla copertura
dei costi sia stata rispettata. Come criterio determinante vale l’impedimento di abusi.
Pertanto in pratica un prezzo che supera nettamente i costi è considerato regolare,
mentre sono perseguiti unicamente i prezzi realmente bassi.
Capoverso 2: con il trasferimento della competenza esecutiva dai Cantoni alla
Confederazione il Consiglio federale intende definire criteri unitari per il calcolo dei
prezzi che coprono i costi. Essi devono corrispondere ai fattori di calcolo applicati
nell’economia. Per ragioni di semplificazione amministrativa, il Consiglio federale
può prevedere una forfetizzazione del calcolo della quota delle spese generali.
Capoverso 3: per evitare che la disposizione sulla copertura dei costi sia elusa, nel
calcolo si deve partire da prezzi di costo che siano realistici e usuali nel commercio
all’ingrosso a monte, per cui sconti inusuali per il mercato o prezzi di liquidazione
non possono essere considerati come prezzi di costo nel calcolo del prezzo che copre
i costi.
Capoverso 4: alcune eccezioni alle disposizioni sui prezzi che coprono i costi,
presenti nella legge vigente, devono essere previste anche nella legge sull’alcol. Ciò
si applica segnatamente alle realizzazioni forzate e alle liquidazioni d’ufficio
dell’eredità. Un commerciante può tuttavia anche versare in difficoltà economiche
che lo costringono a liberarsi delle scorte di magazzino a prezzi che non coprono i
costi o addirittura sottocosto. In questi casi, segnatamente in caso di cessazione
dell’attività commerciale, l’autorità competente deve decidere in merito alla
concessione di un’autorizzazione eccezionale.
Art. 11
Obbligo di offrire bevande analcoliche
Già oggi numerosi Cantoni dispongono di normative che impongono agli esercizi
attivi nella ristorazione di offrire un numero ridotto di bevande analcoliche a un
prezzo inferiore a quello di bevande alcoliche della stessa quantità (cosiddetto
«articolo sullo sciroppo»). Nella nuova legge si intende introdurre una
corrispondente disposizione a livello federale. Il Consiglio federale vuole che in
tutta la Svizzera sia possibile bere bevande analcoliche a prezzo inferiore rispetto a
quelle alcoliche. In pratica si constata ripetutamente che nel settore della ristorazione
l’«articolo sullo sciroppo» è rispettato, ma le relative bevande non sono inserite
nell’assortimento, vale a dire nella carta delle bibite. Affinché in futuro i
consumatori siano meglio informati sull’offerta, le bevande analcoliche a prezzo
economico devono essere inserite nell'offerta delle bevande secondo le stesse
modalità. Ciò significa che queste, ad es. nella carta delle bevande o sulle lavagne
con i prezzi, devono essere offerte alle stesse modalità delle altre bevande. Inoltre
esse devono essere servite senza distinzioni, come ad esempio nel caso in cui fossero
servite in bicchieri di carta o di plastica, mentre le altre bevande fossero servite ad
arte in bicchieri di vetro e ai tavoli.
34
7.2.3
Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il
consumo problematico di alcol
Art. 12
Già in virtù della legge vigente la Confederazione ha sostenuto organizzazioni e
istituzioni che, sul piano nazionale o intercantonale, si occupano del consumo problematico di alcol. Con la formula potestativa si sottolinea inoltre la volontarietà dei
contributi. I contributi federali devono rappresentare un completamento coerente
delle misure dei Cantoni, che in base all’esperienza si concentrano principalmente
sui progetti cantonali. Per contro, con i contributi federali s'intendono sostenere
progetti di organizzazioni attive a livello nazionale o intercantonale.
7.2.4
Capitolo 4: Centro di competenza
Art. 13
Nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool del 19 dicembre 1980 è
emerso sia in seno ai Cantoni sia – successivamente – in seno all’economia e ai
privati interessati un notevole bisogno di informazioni e consulenza, in particolare
nell’attuazione delle nuove disposizioni sul commercio. La Regìa federale degli
alcool ha in seguito istituzionalizzato la propria attività di informazione e consulenza. Il cosiddetto Ufficio di coordinamento è attualmente un ufficio di riferimento
all’interno della Regìa federale degli alcool, riconosciuto e spesso utilizzato da
soggetti esterni, in particolare dall’economia. Con il termine «Centro di
competenza» si vuole sottolineare che il concetto di prestazione di servizi sarà
mantenuto.
Nella nuova legge, oltre ai Cantoni, anche gli Uffici federali, l’economia e le organizzazioni attive nella prevenzione sono definiti partner. Il Centro di competenza
dovrà promuovere lo scambio vicendevole di informazioni e la cooperazione tra i
partner menzionati e fornire loro consulenza in materia di applicazione del diritto.
Per quanto riguarda la legislazione e le questioni giuridiche in materia di alcol il
Centro di competenza può effettuare perizie a favore degli Uffici cantonali.
Appena sarà fatta chiarezza sui compiti futuri dello Stato in materia di politica
dell’alcol nonché sulla ripartizione degli stessi tra Confederazione e Cantoni, dovrà
essere affrontata la questione delle competenze all’interno della Confederazione.
Attualmente un gruppo di lavoro interno alla Confederazione sta elaborando delle
varianti in merito.
7.2.5
Art. 14 e 15:
Capitolo 5: Crediti pecuniari
Esigibilità dei crediti pecuniari e termine di pagamento
I crediti pecuniari previsti dalla presente legge sono esigibili al momento della
notifica della decisione. Il termine di pagamento di 30 giorni è applicabile a tutte le
esazioni di credito delle autorità competenti.
35
Art. 16
Interessi
Nella vigente legge sull’alcool manca una disposizione che regoli l’obbligo di pagamento degli interessi. Questa disposizione è attualmente prevista a livello di
ordinanza. La nuova legge prevede che l’obbligo di pagamento degli interessi sia da
parte dell’Amministrazione, sia da parte dei debitori debba essere disciplinato a
livello di legge.
Il capoverso 3 consente al Dipartimento federale delle finanze di derogare in casi
particolari al principio della riscossione degli interessi.
Come già previsto in altre leggi, anche la nuova legge dispone che il Dipartimento
federale delle finanze stabilisca le aliquote d’interesse.
Art. 17
Prescrizione
La legge vigente non prevede disposizioni specifiche in materia di prescrizione dei
crediti pecuniari. Nella nuova legge la prescrizione del diritto di tassare e del diritto
di riscuotere crediti pecuniari è retto per analogia dagli articoli 25 e 26 della legge
sull’imposizione delle bevande spiritose53.
Come nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose, anche nella nuova legge
sono esplicitamente menzionati, per ragioni di certezza del diritto, i termini di prescrizione assoluti e relativi, l’inizio della prescrizione e le ragioni per l’interruzione
e la sospensione dei termini della stessa. Si rimanda pertanto alle spiegazioni degli
articoli 25 e 26 della legge sull’imposizione delle bevande spiritose54.
Le pretese di risarcimento in virtù dell’articolo 71 del Codice penale svizzero (CP)55
si prescrivono dopo 10 anni, come tutte le pretese ordinarie di diritto pubblico (prescrizione del diritto di riscossione). Conformemente all’articolo 70 capoverso 3 CP,
il diritto di confiscare o di ordinare la confisca si prescrive dopo 7 anni, a meno che
l’infrazione considerata sia sottoposta a un termine di prescrizione più lungo.
La pretesa derivante da contributi ottenuti indebitamente sulla base di un’infrazione
si prescrive dopo 10 anni, come tutte le pretese ordinarie di diritto pubblico (prescrizione del diritto di riscossione). La richiesta di risarcimento è sottoposta al termine
di prescrizione dell’azione penale conformemente all’articolo 12 capoverso 4 della
legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)56.
Art. 18
Proroga e condono
Questa disposizione consente la proroga o addirittura il condono delle pretese di
risarcimento o di restituzione di contributi ottenuti indebitamente già cresciute in
giudicato. Non vanno tuttavia riconosciuti soltanto motivi finanziari, ma anche
motivi non direttamente legati al calcolo dei crediti. Ciò consente di valutare la
situazione complessiva del debitore.
53
54
55
56
36
RS
RS
RS 311.0
RS 313.0
7.2.6
Art. 19
Capitolo 6: Assistenza amministrativa
Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
Le autorità incaricate dell’attuazione della presente legge e le altre autorità svizzere
sono obbligate a prestarsi vicendevolmente assistenza amministrativa e a collaborare
mutualmente. Le autorità svizzere comunicano alle autorità competenti dati, inclusi i
dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione della legge sull’alcol.
L’assistenza amministrativa comprende la trasmissione di dati e informazioni a
diverse autorità amministrative svizzere – anche senza alcun carattere penale –
necessari per adempiere un determinato compito. Con l’assistenza amministrativa si
assicura in particolare la corretta esecuzione della legge sull’alcol e delle legislazioni
ad essa connesse (come ad es. la legislazione sulle derrate alimentari nonché il
diritto amministrativo e penale).
Se sulla base della presente disposizione sono state lecitamente fornite delle informazioni o la consultazione di atti a un’autorità svizzera, quest’ultima può disporre
delle informazioni ottenute nell’ambito del segreto d’ufficio e dei principi costituzionali che reggono l’attività amministrativa. Lo stesso vale nel caso in cui l’autorità
competente per l’attuazione della legge sull’alcol sia la destinataria di informazioni.
7.2.7
Art. 20
Capitolo 7: Protezione dei dati
Sistemi d’informazione
Nella presente disposizione sono stabiliti i principi per il trattamento di dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, e di profili della personalità da parte
delle autorità competenti. Sono applicabili sussidiariamente la legge federale del 19
giugno 1992 sulla protezione dei dati57 (LPD) nonché le disposizioni concernenti la
protezione dei dati della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione58 (LOGA) e della legge del 24 marzo 2000 sul personale
federale59 (LPers).
Come già avviene, l’autorità cui è affidata l’attuazione della legge sull’alcol deve
poter procurarsi ed elaborare i propri dati, anche in forma elettronica, e gestire le
corrispondenti banche dati. In particolare, essa può gestire i relativi sistemi
d’informazione per allestire analisi dei rischi, perseguire e giudicare reati, prestare in
modo efficiente e rapido assistenza amministrativa e giudiziaria, eseguire tutte le
procedure amministrative, allestire statistiche nonché svolgere e analizzare l’attività
di controllo nell’ambito dell’alcol.
Il Consiglio federale è autorizzato a emanare disposizioni di esplicitazione dei criteri
applicabili nel settore del trattamento dei dati. Per ogni singolo sistema di informazioni, a livello di ordinanza deve essere previsto, oltre alle disposizioni generali
relative alla raccolta e al trattamento dei dati, anche un allegato che comprenda i
57
58
59
RS 235.1
RS 172.010
RS 172.220.1
37
seguenti dati: scopo, oggetto, competenza e organizzazione, accesso ed elaborazione
nonché eventuali deroghe alle disposizioni dell’ordinanza.
Il capoverso 3 autorizza l’autorità incaricata dell’attuazione della legge sull’alcol a
procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d’informazione di altre autorità
della Confederazione e dei Cantoni.
L’autorità competente si avvale, nell’adempimento dei propri compiti, anche dei
sistemi d’informazione di altre autorità federali (ad es. Ufficio federale di statistica,
Ufficio federale dell’agricoltura, Ufficio federale della sanità pubblica) e cantonali,
se le relative legislazioni lo prevedono. Essa può immettere i dati nelle corrispondenti banche dati che hanno una stretta relazione con l’adempimento dei suoi compiti. Essa può utilizzare questi dati esclusivamente in modo conforme allo scopo
previsto. L’accesso diretto ad altri sistemi d’informazione è consentito unicamente
se è previsto dalle relative legislazioni.
Art. 21
Comunicazione di dati ad autorità svizzere
L’autorità incaricata dell’attuazione della presente legge può comunicare dati e
accertamenti effettuati nell’esercizio della propria attività, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti che le autorità richiedenti devono applicare. Essi
comprendono segnatamente i dati personali degni di particolare protezione e i profili
della personalità. Questi dati possono essere comunicati nel caso singolo alle competenti autorità federali, cantonali e comunali.
La legge non elenca in modo esaustivo le tipologie di dati che possono essere comunicati. Tra i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità
rientrano, segnatamente, le indicazioni concernenti procedimenti amministrativi,
penali o di diritto penale amministrativo pendenti o conclusi, nonché provvedimenti
e sanzioni amministrative, penali o di diritto penale amministrativo. È anche possibile effettuare comunicazioni in casi di sospetto. La combinazione di diversi dati può
condurre alla creazione di profili della personalità.
Con il capoverso 3 il legislatore affida al Consiglio federale il mandato legislativo di
esplicitare questo settore parziale del trattamento dei dati, in particolare della comunicazione di dati alle autorità svizzere.
Infine nel capoverso 4 si stabilisce che i dati comunicati devono essere utilizzati
esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto.
7.2.8
Capitolo 8: Rimedi giuridici
Art. 22
Secondo la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF)60 le decisioni dell’autorità incaricata dell’esecuzione della presente legge
possono essere impugnate mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo
federale.
60
38
RS 173.32
7.2.9
Capitolo 9: Disposizioni penali
Ai sensi dell’articolo 2 DPA61 si applicano le disposizioni generali del Codice
penale svizzero (CP; RS 311.0) alle infrazioni cui la legislazione amministrativa
federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla stessa.
Art. 23
Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al
dettaglio
Capoverso 1: per assicurare la prevenzione dei problemi legati al consumo di alcol,
si mantiene la disposizione che consente di sanzionare le persone che non rispettano
le restrizioni o i divieti statuiti in particolare per proteggere i giovani in materia di
pubblicità sulle bevande spiritose e sull’etanolo o nell’ambito del loro commercio.
Le infrazioni in materia di commercio e di pubblicità sono punite con una multa
dell’importo massimo di 40 000 franchi, se esse sono state commesse intenzionalmente. Questa pena corrisponde alla multa massima prevista dalla legge federale del
9 ottobre 199262 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso per la violazione delle
disposizioni in materia di pubblicità delle bevande alcoliche e del tabacco. Questa
pena non si applica alle infrazioni all’articolo 4 capoverso 1 della presente legge; ai
Cantoni compete l’emanazione delle relative disposizioni penali.
Capoverso 2: si stabilisce che per le infrazioni commesse per negligenza la pena
massima è costituita da una multa fino a 20 000 franchi.
Art. 24
Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Si tratta di una disposizione penale che è praticamente contenuta in tutte le leggi
federali e di regola è applicata se non è adempiuta la fattispecie di un’altra infrazione.
Essa consente da una parte di sanzionare le contravvenzioni alle disposizioni della
presente legge, a una direttiva o a una decisione emanate in virtù di tali disposizioni
(ad es. una decisione che vieta una pubblicità illegale), la cui inosservanza è stata
dichiarata punibile, e dall’altra di sanzionare le contravvenzioni a una singola decisione notificata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
L’importo della multa (fino a fr. 5000.-) rimane invariato. Esso corrisponde
all’importo previsto in altre leggi federali. Occorre osservare che le infrazioni di
lieve entità possono essere sanzionate mediante un semplice ammonimento.
Art. 25
Infrazioni commesse nell’azienda
Se è stata commessa un’infrazione nell’azienda e per individuare le persone punibili
si renderebbero necessari provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità
della pena, in virtù dell’articolo 7 DPA63 – che finora è stato applicato a causa della
mancanza di una disposizione specifica nella legge sull’alcool – l’autorità competente può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda. In concomitanza all’aumento della multa massima da 10 000 franchi
61
62
63
RS 313.0
RS 817.0
RS 313.0
39
a 40 000 franchi per infrazioni alle disposizioni sulla pubblicità e il commercio al
dettaglio è opportuno inserire nella legge sull’alcol una disposizione speciale che
deroghi all’articolo 7 DPA. Nella legge sull’alcol è adesso prevista per le aziende
una multa dell’importo massimo di 20 000 franchi. Questa disposizione si giustifica
in particolare perché proprio nel settore pubblicitario spesso non è possibile, oppure
è possibile solo con un onere sproporzionato, accertare i responsabili di un determinato progetto pubblicitario. Ciò è riconducibile anche al fatto che spesso il settore
delle bevande spiritose e quello pubblicitario collaborano anche a livello internazionale, ed è difficile individuare le responsabilità. Spesso risulta perciò molto difficoltoso individuare la responsabilità penale.
La responsabilità dell’azienda rimane sussidiaria; essa viene chiamata a rispondere
unicamente nei casi in cui la persona punibile non può essere individuata all’interno
dell’azienda.
La disposizione è applicabile a tutte le infrazioni, comprese le contravvenzioni.
In caso di mancato pagamento della multa può essere effettuata unicamente
l’esecuzione forzata in via di pignoramento (art. 43 cpv. 1 LEF)64. È esclusa la
commutazione della multa in una pena detentiva sostitutiva (art. 36 e 106 cpv. 5
CP)65.
Art. 26
Azione penale
La presente disposizione precisa che la DPA è applicabile anche se il perseguimento
e il giudizio sulle infrazioni è deferito ai Cantoni. Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (art. 2 DPA)66 sono pertanto applicabili anche alla legge
sull’alcol.
Il Consiglio federale designa l’autorità cui è affidato il perseguimento e il giudizio
sulle infrazioni alla presente legge. È fatta salva la competenza dei Cantoni per il
perseguimento e il giudizio di determinate infrazioni, segnatamente contro le disposizioni sul commercio al dettaglio (art. 5, 6, 7 e 10). Inoltre ai Cantoni compete
l’emanazione di norme penali sulle infrazioni all’obbligo di autorizzazione per il
commercio al dettaglio (art. 4 cpv. 1) nonché il loro perseguimento e giudizio. Per
contro secondo la nuova legge compete alla Confederazione il perseguimento e il
giudizio relativo a infrazioni alle disposizioni sui prezzi che coprono i costi (cfr.
commento all’art. 9).
7.2.10
Capitolo 10: Esecuzione per debiti
Art. 27
Se il credito nei confronti dell’autorità competente non viene pagato volontariamente, esso deve essere fatto valere con le stesse modalità delle pretese di diritto privato,
ovvero tramite l’esecuzione per debiti. Essa è prevista per tutti i crediti che hanno
per oggetto un pagamento di denaro nonché una prestazione di garanzie. Nella
64
65
66
40
RS 281.1
RS 311.0
RS 313.0
legislazione in materia di alcol, l’esecuzione si applicherebbe pertanto se il credito
dovuto o la prestazione di garanzie imposta al debitore non sono stati adempiuti,
nella misura in cui il credito non sia garantito da un pegno fiscale oppure non sia
interamente coperto. L’esecuzione forzata vera e propria per i crediti avviene sempre
tramite esecuzione in via di pignoramento (art. 42 legge federale dell’11 aprile 1889
sulla esecuzione e sul fallimento; LEF)67. L’esecuzione in via di realizzazione del
pegno non è considerata, dato che secondo l’articolo 27 la realizzazione dei pegni
fiscali deve avvenire in un procedimento esecutivo a parte. L’esecuzione in via di
fallimento è esclusa dall’articolo 43 LEF per i tributi fondati sul diritto pubblico. Ciò
non impedisce tuttavia che i crediti possano essere fatti valere in un fallimento
avviato contro un debitore, rispettivamente contro un fideiussore.
Le decisioni dell’autorità competente cresciute in giudicato sono parificate alle
sentenze giudiziarie a tenore dell’articolo 80 LEF e sono immediatamente esecutive.
Il capoverso 4 ribadisce un concetto di per sé ovvio; in pratica questo richiamo
potrebbe tuttavia essere importante.
7.2.11
Art. 28
Capitolo 11: Disposizioni finali
Esecuzione
Per il momento è prematuro esprimersi sull’autorità che sarà in futuro incaricata
dell’esecuzione della legge sull’alcol. Pertanto si rinuncia ad ulteriori commenti in
merito a questo articolo.
Art. 29
Abrogazione e modifica del diritto vigente
La revisione totale implica l’abrogazione della legge federale del 21 giugno 1932
sulle bevande distillate68 e delle disposizioni d’esecuzione. La legge sull’alcool è
invece abrogata nel quadro della legge sulle bevande spiritose69.
L’emanazione del presente avamprogetto implica l’adeguamento di numerosi atti
normativi federali. Le modifiche sono riportate nell’allegato.
La legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)70 rinvia
all’articolo 10 capoverso 1 lettera b della legge sull’alcool. Dato che questa legge
sarà abrogata, il rinvio deve essere adeguato in tal senso.
Nella disposizione transitoria della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate
alimentari e gli oggetti d’uso71 è previsto che il Consiglio federale possa limitare la
pubblicità per le bevande alcoliche rivolta particolarmente ai giovani fino
all’emanazione di disposizioni particolari nella legge sulle derrate alimentari. Le
attuali limitazioni della pubblicità in materia di derrate alimentari che riguardano le
bevande alcoliche (art. 11 ODerr72) sono adesso disciplinate nella legge sull’alcol. È
pertanto necessario adeguare la relativa disposizione penale nella legge sulle derrate
67
68
69
70
71
72
RS 281.1
RS 680
RS
RS 784.40
RS 817.0
RS 817.02
41
alimentari. Per le stesse ragioni occorre adeguare anche la disposizione finale
(art. 60). Contemporaneamente viene uniformata la terminologia tra le due leggi.
L’articolo 11 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio
ambulante73 vieta la vendita di bevande alcoliche da parte di commercianti ambulanti e prevede una deroga a favore della legge sull’alcool. Dato che nella legge
sull’alcol non esiste più un corrispondente divieto, questa disposizione deve essere
abrogata. L’abrogazione di questa disposizione implica una rettifica linguistica
dell’articolo 11 capoverso 2.
Dato che per il momento è prematuro esprimersi sull’autorità che sarà incaricata in
futuro dell’esecuzione della legge sull’alcol, non è possibile fornire ulteriori spiegazioni sulla modifica del diritto vigente.
Art. 30
Disposizioni transitorie
Per ragioni di certezza del diritto alle decisioni cresciute in giudicato non trova
applicazione il nuovo diritto.
Art. 31
Coordinamento con la legge sull’imposizione delle bevande spiritose
È previsto che in futuro le disposizioni della vigente legge sull’alcool saranno divise
in due leggi. Mentre le disposizioni della pubblicità e del commercio nonché quelle
sulla protezione dei giovani saranno regolate nella presente legge, la produzione e
l’imposizione delle bevande spiritose e dell’etanolo saranno trasposte nella legge
sull’imposizione delle bevande spiritose.
L’articolo 31 è una disposizione tecnica a carattere generale. Tramite la legge
sull’imposizione delle bevande spiritose la vigente legge sull’alcool è totalmente
abrogata. Qualora però la legge sull’imposizione delle bevande spiritose non potesse
entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge (ad es. a causa del rigetto
in occasione di un referendum), per alcune disposizioni sull’alcol non esisterebbe
più una regolamentazione. In questo caso il Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare per un periodo transitorio una regolamentazione a carattere generale
per l’imposizione delle bevande spiritose. Anche nell’avamprogetto della legge
sull’imposizione delle bevande spiritose è prevista una regola corrispondente per la
legge sull’alcol.
Art. 32
Referendum ed entrata in vigore
La presente disposizione contiene la consueta formula conclusiva. Per l’applicazione
della presente legge sono necessarie numerose disposizioni d’esecuzione a livello di
ordinanza. Il Consiglio federale potrà quindi porla in vigore solo se le ordinanze
esistenti saranno adeguate laddove necessario, rispettivamente se le disposizioni
d’esecuzione d’ora in poi necessarie saranno emanate.
73
42
RS 943.1
8
Ripercussioni
8.1
Ripercussioni per le finanze e il personale della Confederazione
Le restrizioni del commercio a livello federale riassunte nella legge sull’alcol sono
leggermente ridotte, a favore di possibilità di regolamentazioni cantonali; tuttavia la
competenza esecutiva dei Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione rimane
fondamentalmente invariata. L’estensione delle restrizioni del commercio alla birra
e al vino potrebbe comportare maggiori spese per i Cantoni. Va inoltre aggiunto che
d’ora in poi la Confederazione prevede l’obbligo di autorizzazione per il commercio
di tutte le bevande alcoliche, che però, poiché ciò corrisponde alle regolamentazioni
vigenti nella maggioranza dei Cantoni, non dovrebbe comportare maggiori spese a
questi ultimi. D’ora in poi il controllo del principio della copertura dei costi sarà
effettuato dalla Confederazione. Complessivamente queste novità dovrebbero comportare spese finanziarie e legate al personale leggermente inferiori per i Cantoni.
Presso la Confederazione le spese legate al personale, e pertanto quelle finanziarie,
dovrebbero leggermente aumentare.
Secondo la nuova legge l’osservanza delle disposizioni della pubblicità a livello
federale sarà controllata dalla Confederazione non solo in relazione alle bevande
spiritose, ma anche alla birra e al vino. In tal modo la Confederazione crea le condizioni per un settore pubblicitario unitario in Svizzera. Attualmente esso sussiste
unicamente per le bevande spiritose; la Confederazione controlla il rispetto delle
corrispondenti disposizioni della pubblicità con circa due posti di lavoro a tempo
pieno.
In considerazione della decisione delle Camere federali per quanto riguarda la
pubblicità alla radio e alla televisione, il Consiglio federale prescinde dalla proposta di assoggettare le bevande spiritose, la birra e il vino a disposizioni uniformi
sulla pubblicità. Le bevande spiritose continueranno a sottostare a limitazioni più
severe della pubblicità rispetto alla birra e al vino. Le disposizioni sulla pubblicità
per le bevande spiritose si orientano alla legge sull’alcool, mentre quelle sulla
pubblicità per la birra e il vino si basano sulla legislazione sulle derrate alimentari.
A causa del suo orientamento dettato dalla politica in materia di protezione della
salute, l’articolo 43a dell’attuale legge sull’alcool deve essere trasposto nella nuova
legge sull’alcol. Con la nuova formula potestativa si chiarisce che non si tratta di un
obbligo di sostegno. L’attuale spesa di circa 2,5 milioni di franchi all’anno rimane
invariata.
L’esecuzione della legge sull’alcol non comporterà maggiori spese per i Cantoni, ma
piuttosto per la Confederazione, almeno nella fase iniziale. Sulla base di una stima
approssimativa si può tuttavia presumere che dopo una fase introduttiva l’esecuzione
della nuova legge richiederà dai cinque ai sette posti di lavoro a tempo pieno
all’interno dell’Amministrazione. I costi della sua esecuzione saranno coperti con le
entrate provenienti dall’imposta sulle bevande spiritose.
8.2
Ripercussioni per l’informatica
L’esecuzione della legge sull’alcol non ha ripercussioni particolari sui sistemi informatici.
43
8.3
Ripercussioni per l’economia
La riunione delle disposizioni del commercio e della pubblicità applicabili a tutte le
bevande alcoliche in un’unica legge comporterà agevolazioni nel rapporto tra la
Confederazione e i settori interessati e aumenterà la certezza del diritto.
Le disposizioni del commercio per le bevande spiritose finora vigenti a livello
federale vengono ridotte; le nuove disposizioni si applicano senza distinzioni a tutte
le bevande alcoliche. La parziale rinuncia a restrizioni vigenti in tutta la Svizzera
crea spazio per soluzioni puntuali che permettono di tenere conto delle situazioni
locali.
La regolamentazione attualmente in vigore per la pubblicità alla radio e alla televisione nella nuova legge sarà estesa anche alla pubblicità delle bevande alcoliche
proposta con altre modalità: la consulenza e il controllo saranno d’ora in avanti di
competenza esclusiva della Confederazione. In questo modo è possibile ottenere
un’applicazione unitaria in tutta la Svizzera delle disposizioni sulla pubblicità vigenti per le bevande alcoliche, da cui si attendono corrispondenti sgravi per l’economia.
Uno studio preliminare sulle ripercussioni economiche di eventuali misure contro i
prezzi eccessivamente scontati, è stato realizzato su incarico della SECO e della
RFA. I risultati sono confluiti nel presente rapporto (vedi sopra, n. 6.3).
9
Programma di legislatura
L’avamprogetto è annunciato nel Programma di legislatura 2007–2011 (FF 2008
663) all’obbiettivo numero 3, sotto la voce «altri oggetti».
10
Compatibilità con gli impegni internazionali assunti
dalla Svizzera
Accordo dell’11 ottobre 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della
partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario
MEDIA 200774
Il diritto europeo autorizza la pubblicità televisiva per le bevande alcoliche (art. 15
direttiva europea «Televisione senza frontiere»75; TSF).
La Svizzera vieta la pubblicità televisiva per le bevande alcoliche (art. 10, cpv. 1,
lett. b della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione; LRTV)76.
Il 12 giugno 2009, le Camere federali hanno approvato l’accordo Media 2007–2013.
74
75
76
44
RS 0.784.405.226.8
Direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attività televisive, GU L 298, del 17 ottobre 1989, pag. 23,
modificata l'ultima volta dalla Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, GU L 332, del 18.12.2007, pag. 27.
RS 784.40
La regolamentazione europea sottopone le finestre pubblicitarie estere alla
legislazione del loro paese d’origine.
L’allegato I all’Accordo permette tuttavia alla Svizzera di vietare le finestre
pubblicitarie estere, a condizione che tale divieto sia giustificato dall’interesse
pubblico, sia proporzionato allo scopo perseguito e non abbia carattere
discriminatorio.
Pertanto, il divieto di pubblicità televisiva per le bevande spiritose potrà essere
mantenuto anche nei confronti delle emittenti televisive estere.
Il presente avamprogetto non contraddice in alcun modo quanto stipulato in questo
Accordo, e non concerne altri impegni internazionali contratti dalla Svizzera.
11
Aspetti giuridici
11.1
Costituzionalità
La nuova legge si basa sugli articoli 95 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a
della Costituzione77.
L’articolo 95 capoverso 1 consente alla Confederazione di emanare prescrizioni
sull’esercizio dell’attività economica privata. Questa disposizione disciplina segnatamente le limitazioni della libertà economica per ragioni di polizia. Anche la salute
pubblica fa parte dei beni di polizia ai sensi del diritto pubblico.
L’articolo 105 della Costituzione attribuisce alla Confederazione la competenza a
legiferare sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di distillati. Al contempo questo articolo impone al legislatore di tenere conto degli effetti
nocivi del consumo di alcol. Da questa disposizione deriva il diritto e l’obbligo di
sottoporre il commercio con le bevande distillate – e quindi anche la pubblicità di
tale commercio – a tutte le limitazioni necessarie per contrastare il consumo problematico, in particolare per proteggere i fanciulli e gli adolescenti dal consumo di
alcol. Per quanto riguarda le bevande distillate, si legittimano così in via eccezionale
le limitazioni alla libertà economica garantita dall’articolo 94 della Costituzione.
L’articolo 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione costituisce la base per le
restrizioni del commercio volte alla protezione della salute, che ai sensi della nuova
legge sono applicabili anche alle altre bevande alcoliche come il vino e la birra.
11.2
Delega di competenze legislative
L’avamprogetto prevede diverse disposizioni sulla delega di competenze legislative.
Si tratta soprattutto di settori che devono essere rapidamente modificati in seguito a
cambiamenti sopraggiunti nel contesto economico. Le competenze legislative devono essere delegate sia al Consiglio federale, sia al DFF. Le competenze legislative
delegate che sono riportate qui di seguito non comportano l’emanazione di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 della
Costituzione.
77
RS 101
45
11.2.1
Delega al Consiglio federale
La legge sull’alcol delega al Consiglio federale la competenza legislativa nei seguenti settori:
-
regolamentazione dettagliata dei test d’acquisto (art. 9 cpv. 2);
-
criteri per il calcolo dei prezzi che coprono i costi (art. 10 cpv. 2);
-
disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti la protezione dei dati
(art. 20 cpv. 2);
-
comunicazione di dati ad autorità svizzere (art. 21 cpv. 3);
-
emanazione di disposizioni esecutorie ed esecuzione (art. 28 cpv. 1 e 2);
-
coordinamento con la legge sull’imposizione delle bevande spiritose
(art. 31);
-
entrata in vigore (art. 32 cpv. 2).
11.2.2
Delega al DFF
La competenza legislativa è delegata al DFF nei seguenti settori:
12
-
eccezioni alla riscossione degli interessi di mora (art. 16 cpv. 3);
-
determinazione delle aliquote d’interesse (art. 16 cpv. 4).
Abrogazione e modifica del diritto vigente
Confronta il commento relativo all’articolo 29.
46
Appendice: elenco delle fonti e bibliografia
Alcool in cifre 2009, Regìa federale degli alcool, RFA, Berna 2009, pubblicato sul
sito: www.eav.admin.ch/dokumentation/00445/00582/index.html?lang=it (aggiornato il 6.11.2009; l’opuscolo è ottenibile in tedesco e francese).
Promemoria «Kostendeckende Preise», Regìa federale degli alcool RFA, Berna
2002.
Rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione
strategica di compiti della Confederazione (FF 2006 7545).
Epiney Astrid/Metz Beatrice, Zur Vereinbarkeit eines gesetzlichen Mindestpreises
für Alkoholika mit dem Freihandelsabkommen Schweiz–EG und der Wirtschaftsfreiheit, Friburgo 2009.
Epiney Astrid/Pirker Benedikt, Zur Vereinbarkeit ausgewählter Modelle von Lenkungsabgaben auf Alkoholika mit dem Freihandelsabkommen Schweiz–EG und der
Wirtschaftsfreiheit, Friburgo 2009.
Jositsch Daniel, Kurzgutachten – Die Zulässigkeit von Testkäufen Jugendlicher,
Zurigo 2008.
Institut LINK, Comportements de consommation et d’achat de boissons alcoolisées
chez les jeunes de 16 à 34 ans en Suisse, Losanna 2009.
Programma nazionale Alcol 2008–2012 (PNA), Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Berna 2008.
Notari, Luca/Delgrande, Jordan M./Maffli, E. (Sucht Info Schweiz) Zusammenfassende Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2007, 2002, 1997 und
1992 hinsichtlich des Konsums von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen
Drogen, Losanna 2009 (disponibile solo in tedesco).
Rehm, Jürgen/Roerecke, Michael/Patra, Jayadeep (ISGF), Alcohol-attributable
mortality and burden of disease in Switzerland – Epidemiology and recommendations for alcohol policy, Zurich 2006.
Labhart, Florian/Notari, Luca/Delgrande, Jordan M. (Sucht Info Schweiz), Estimation de la dépense des mineurs en boissons alcooliques en 2007, Losanna 2010.
ScHARR University of Sheffield, 2008, Alcohol pricing and promotion effects on
consumption and harm. Independent Review of the Effects of Alcohol Pricing and
Promotion, Part A: Systematic Review. Project Report for the Department of Health,
Sheffield, pubblicato sul sito:
www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Healthimprovement/Alkoholmisuse/DH_4001740
(stato: 4.5.2010).
Stucki, Stephanie/Scheuber, Nathalie/Straccia, Claudio/Tichelli, Emmanuel/RihsMiddel, Margaret, Übersicht zu Alkoholtestkäufen in der Schweiz 2000 bis 2008.
Rapporto finale su incarico dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e della
Regìa federale degli alcool (RFA), Berna 2009.
Wicki, Matthias/Gmel, Gerhard (Sucht Info Schweiz), Alkohol-Intoxikationen
Jugendlicher und junger Erwachsener. Ein Update der Sekundäranalyse der Daten
Schweizer Hospitäler bis 2007, Losanna 2009
47
Legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose e
dell'etanolo
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose (LIBs)
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 105, 112 capoverso 5 e 131 capoversi 1 lettera b e 3 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:
Capitolo 1: Oggetto, principi e definizioni
Art. 1
1 La
Oggetto
presente legge disciplina:
a.
le condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione
e la trasformazione, il deposito di bevande spiritose e di etanolo, nonché il
commercio di bevande spiritose e di etanolo; è escluso il bioetanolo utilizzato come carburante;
b.
la riscossione delle imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al
consumo umano.
2 Le disposizioni della legislazione doganale e della legislazione sulle derrate alimentari sono applicabili, sempre che la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione non dispongano diversamente.
Art. 2
Principi
1 Nel
riscuotere le imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al consumo
umano la Confederazione bada a:
a.
rispettare il principio della neutralità concorrenziale;
b.
mantenere bassi i costi relativi alla riscossione e al pagamento.
2 Nel
fissare l'aliquota d'imposta tiene conto delle esigenze in materia di protezione
della salute.
RS
1
RS 101
2010–......
1
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
Art. 3
RU 2009
Definizioni
Nella presente legge s'intende per:
a.
alcol: l'etanolo;
b.
etanolo: l'alcol etilico (C2H5OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il
modo di fabbricazione e utilizzazione; è escluso l'etanolo ottenuto mediante
fermentazione. Qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano e atto
a sostituire l'etanolo è considerato etanolo ai sensi della presente legge;
c.
bevanda spiritosa: prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante
distillazione o altri procedimenti tecnici; sono altresì considerate bevande
spiritose ai sensi della presente legge:
1. l'etanolo allo stato puro o diluito, destinato al consumo umano;
2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume,
il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione;
d.
produttore: ogni persona che produce per conto proprio o per conto di terzi
bevande spiritose o etanolo;
e.
commercio all'ingrosso: la consegna o la mediazione di bevande spiritose o
di etanolo a:
1. rivenditori; o
2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o etanolo.
f.
territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero comprese le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione), ad esclusione delle enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir).
Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del
commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo
Art. 4
Registrazione
1 L'autorità
2 Nel
a.
vuole produrre bevande spiritose o etanolo;
b.
vuole importare bevande spiritose o etanolo che contengono più di 10 litri di
alcol puro per importazione;
c.
vuole esercitare il commercio all'ingrosso di etanolo a scopi industriali;
d.
vuole esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose in quantità
superiore a 10 litri di alcol puro.
3 Nel
a.
2
competente tiene un registro pubblico dell'alcol.
registro dell'alcol deve iscriversi chi:
registro dell'alcol è iscritto d'ufficio chi:
è autorizzato a rifornirsi di bevande spiritose esenti da imposta o di etanolo
non denaturato ed esente da imposta in base ad un impegno d'impiego; o
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
b.
RU 2009
gestisce un deposito fiscale soggetto ad autorizzazione.
4 Il
Consiglio federale può esonerare dall'obbligo di registrazione le persone o le
aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di:
a.
prodotti per il consumo umano che contengono solo una quantità minima di
bevande spiritose;
b.
altri prodotti contenenti bevande spiritose, la cui fornitura è disciplinata da
disposizioni speciali.
5 L'iscrizione nel registro dell'alcol presuppone che le persone responsabili abbiano
compiuto 18 anni.
Art. 5
Obblighi di notifica e termini
1 Chi
soggiace all'obbligo di registrazione deve annunciarsi presso l'autorità competente prima dell'inizio dell'attività o della prima importazione.
2 Qualsiasi modifica del nome, del domicilio o della sede sociale oppure dell'iscrizione nel registro di commercio deve essere notificata senza indugio all'autorità
competente.
3 Chi cessa l'attività soggetta all'obbligo di registrazione deve notificarlo senza
indugio all'autorità competente e viene cancellato dal registro dell'alcol.
Art. 6
1 Chi
Prescrizioni di controllo
è iscritto nel registro deve:
a.
tenere un controllo completo delle attività iscritte nel registro dell'alcol;
b.
su richiesta, fornire all'organo di controllo competente tutte le informazioni
necessarie e presentargli tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti che
possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente legge;
c.
conservare la documentazione per dieci anni.
2 L'organo
di controllo competente può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se
necessario, i libri contabili..
3 Il
Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 7
Marche di riconoscimento
1 Le
bottiglie e gli altri contenitori che contengono bevande spiritose o prodotti
contenenti bevande spiritose devono, al fine della sicurezza fiscale, recare sull'etichetta il nome del produttore svizzero o dell'importatore.
2 Le bottiglie e i contenitori muniti di un'etichetta non conforme alle prescrizioni o
recante il nome di diversi importatori devono, previa autorizzazione dell'autorità
competente, essere rietichettati o muniti di un'etichetta supplementare recante soltanto il nome dell'importatore o del produttore svizzero.
3
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
Art. 8
RU 2009
Impegno d'impiego
1 Chi
intende acquisire bevande spiritose esenti da imposta o dell'etanolo non denaturato ed esente da imposta deve impegnarsi nei confronti dell'autorità competente
ad utilizzare queste merci esclusivamente nella produzione di determinati prodotti.
L'autorità fissa nell'autorizzazione i relativi prodotti.
2 Il diritto all'acquisizione può essere ottenuto per un quantitativo annuo di oltre 20
litri di alcol puro.
3 Bevande spiritose esenti da imposta nonché l'etanolo non denaturato ed esente da
imposta possono essere ceduti unicamente ad aziende iscritte nel registro dell'alcol
conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera a.
Capitolo 3: Imposizione
Sezione 1: Oggetto dell’imposta e nascita del credito fiscale
Art. 9
Oggetto dell’imposta
Soggiacciono all'imposta:
a.
la produzione di:
1. bevande spiritose,
2. etanolo;
b.
l'importazione di:
1. prodotti di cui alla lettera a,
2. prodotti contenenti bevande spiritose con un tenore alcolico superiore
all'1,2 per cento del volume.
Art. 10
Nascita del credito fiscale
Il credito fiscale nasce:
a.
al momento della produzione della merce soggetta all'imposta;
b.
per l'importazione di merci soggette all'imposta: al momento dell'inizio
dell'obbligazione doganale conformemente alla legislazione doganale.
Sezione 2: Obbligo fiscale
Art. 11
Persone assoggettate all'imposta
Sono assoggettati all'imposta:
4
a.
per le bevande spiritose fabbricate in Svizzera e l’etanolo fabbricato in Svizzera: il produttore;
b.
per le bevande spiritose importate, l’etanolo importato e i prodotti contenenti
bevande spiritose importati: il debitore doganale;
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
RU 2009
c.
per i depositi fiscali: il titolare della corrispondente autorizzazione; per
l’uscita verso un altro deposito fiscale l’assoggettamento sussiste fino
all’annullamento del documento di accompagnamento;
d.
per le bevande spiritose esenti da imposta o l'etanolo non denaturato ed esente da imposta forniti ad aziende che non dispongono di un impegno d'impiego: il fornitore iscritto nel registro dell'alcol giusta l'articolo 4 capoverso 3;
e.
per le bevande spiritose esenti da imposta o l’etanolo non denaturato ed esente da imposta utilizzati non conformemente ad un impegno d’impiego:
l’utente.
Art. 12
Successione fiscale
1 Il
successore fiscale subentra alla persona assoggettata all’imposta nei suoi diritti e
doveri risultanti dalla presente legge.
2 Sono
reputati successori fiscali:
a.
gli eredi in caso di decesso della persona assoggettata all’imposta;
b.
i soci con responsabilità personale o i loro eredi dopo la liquidazione di una
società senza personalità giuridica;
c.
la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o
l’azienda da un’altra persona giuridica.
3 Gli
eredi rispondono solidalmente dei debiti sino a concorrenza della loro quota
ereditaria. I soci con responsabilità personale rispondono nei limiti della loro responsabilità.
4 Nel
caso di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i
diritti risultanti dalla presente legge.
Art. 13
Responsabilità solidale
Rispondono solidalmente con la persona assoggettata all’imposta:
a.
in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza dell’importo della
liquidazione o dei beni della successione;
b.
nel caso di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all’estero senza
procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza
del patrimonio netto della persona giuridica.
Sezione 3: Calcolo dell'imposta
Art. 14
1 L'imposta
Base di calcolo
è calcolata per litro di alcol puro alla temperatura di 20° Celsius.
5
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
RU 2009
2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) fissa un fattore di conversione per la
determinazione del tenore volumetrico delle derrate alimentari solide.
Art. 15
Aliquota d'imposta
1 L’imposta
ammonta a 29 franchi per litro di alcol puro.
2 L’imposta
è ridotta del 50 per cento per i seguenti prodotti con un tenore alcolico
fino ad un massimo del 22 per cento del volume:
a.
i vini naturali e i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume;
b.
i vini liquorosi;
c.
i vini aromatizzati.
3 L’imposta
ammonta a 116 franchi per litro di alcol puro per le bevande spiritose
edulcorate, con un tenore alcolico inferiore al 15 per cento del volume, contenenti
almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o
un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.
Art. 16
Adeguamento al rincaro
1 Il
Consiglio federale può adeguare le aliquote d’imposta al rincaro, qualora l’indice
svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall’entrata
in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento.
2 L’ammontare dell’imposta è calcolato secondo la tariffa vigente al momento in cui
sorge il credito fiscale.
Sezione 4: Agevolazioni fiscali
Art. 17
1 Sono
Esenzione dall'imposta
esenti dall’imposta:
a.
la produzione e l'importazione di etanolo denaturato;
b.
la produzione e l'importazione di bevande spiritose e di etanolo non denaturato, utilizzati conformemente all'impegno d’impiego;
c.
la produzione di 10 litri di alcol puro all’anno per persona di età superiore a
18 anni.
2 Il
produttore detrae nella notifica per l’imposizione la quantità esente dall’imposta
giusta il capoverso 1 lettera c.
Art. 18
1 La
a.
6
Denaturazione
denaturazione può essere effettuata:
dall'autorità competente; o
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
b.
RU 2009
dalle persone autorizzate a tale scopo dall'autorità competente.
2 Il
Consiglio federale disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l’esame
delle persone autorizzate a effettuare la denaturazione.
3 Il
DFF stabilisce i metodi di denaturazione.
Art. 19
Deposito fiscale
1 Le
aziende possono esercitare la loro attività concernente le bevande spiritose o
l’etanolo assoggettati all’imposta con differimento del pagamento dell'imposta:
a.
con l'introduzione in un deposito fiscale;
b.
con la produzione in un deposito fiscale; o
c.
2 Tali
con la gestione di un deposito fiscale.
aziende necessitano di un'autorizzazione.
3 L'autorizzazione
è rilasciata se l'azienda:
a.
è iscritta nel registro dell'alcol quale commerciante all'ingrosso;
b.
presenta le garanzie necessarie; e
c.
dispone di locali e contenitori che soddisfano le esigenze del controllo.
4 Il
Consiglio federale emana le disposizioni volte a concretizzare le premesse per la
gestione di un deposito fiscale.
5 L'autorizzazione è ritirata allorquando le condizioni per il suo rilascio non sono più
adempiute.
6 Le aziende possono esigere in ogni momento una revisione straordinaria. La revisione è soggetta a emolumento.
Art. 20
Rimborso
1 L'imposta
è rimborsata su domanda:
a.
all'esportatore di prodotti assoggettati all'imposta; è reputata come esportazione anche l'introduzione in un negozio in franchigia di dazio su territorio
svizzero ai sensi della legge sulle dogane.
b.
al produttore di prodotti contenenti bevande spiritose il cui tenore alcolico è
pari al massimo all'1,2 per cento del volume.
2 L’aliquota del rimborso è determinata sulla base dell'imposizione fiscale dei prodotti prevista nella presente legge. Se non è possibile determinare l'ammontare esatto
dell'imposizione fiscale, il rimborso avviene secondo l’aliquota più bassa.
3 Il diritto al rimborso sussiste a partire da un importo di 300 franchi. Il conteggio è
effettuato almeno una volta all’anno.
7
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
RU 2009
Sezione 5: Riscossione dell'imposta
Art. 21
Notifica per l'imposizione e tassazione
1I
produttori assoggettati all'imposta devono notificare all'autorità competente la
loro produzione mensile entro il giorno 12 del mese successivo.
2 Per
la tassazione, la riscossione, il rimborso e la prescrizione delle imposte da
riscuotere all'atto dell'importazione si applicano le prescrizioni della legislazione
doganale.
3 Le aziende autorizzate alla gestione di un deposito fiscale devono notificare all'autorità competente le loro uscite entro il giorno 12 del mese successivo.
4 Per
la riscossione dell'imposta, l'autorità competente consente lo scambio elettronico di dati tra l'autorità e le persone assoggettate all'imposta.
5 Essa può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente disporre che
si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico
utilizzato.
6 Il
Consiglio federale regola:
a.
la procedura d'annuncio per le importazioni di bevande spiritose che sono
introdotte in un deposito fiscale;
b.
la procedura di tassazione concernente la produzione sul territorio svizzero;
e
c.
la procedura di tassazione nei depositi fiscali.
Art. 22
Esigibilità dell'imposta
L'imposta è esigibile al momento della tassazione.
Art. 23
Termine di pagamento
Il termine di pagamento delle imposte e di altri crediti pecuniari è di 30 giorni.
Art. 24
Interessi
1 In
caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto, senza diffida, un interesse
di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento.
2 È dovuto un interesse di mora dal momento in cui una restituzione o un rimborso è
ottenuto indebitamente.
3 È dovuto un interesse di mora dal momento in cui l'autorità competente ha riscosso
indebitamente un importo o non lo ha restituito.
4 Il
DFF può prevedere eccezioni alla riscossione dell'interesse di mora per i casi in
cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.
5 Esso
8
determina le aliquote d'interesse.
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
Art. 25
RU 2009
Prescrizione del diritto di tassazione
1 Il
diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è
sorto il credito fiscale.
2 La
prescrizione è interrotta:
a.
se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta;
b.
da ogni atto ufficiale inteso a stabilire il credito fiscale presso la persona assoggettata all’imposta.
3 La prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all’imposta non può essere
escussa in Svizzera.
4 L’interruzione e la sospensione della prescrizione possono essere fatte valere nei
confronti di tutte le persone assoggettate all'imposta.
5 Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine dell’anno civile
in cui è sorto il credito fiscale.
Art. 26
Prescrizione del diritto di riscossione
1I
crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è
cresciuta in giudicato.
2 La
3È
prescrizione è interrotta:
a.
se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta;
b.
da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona
assoggettata all’imposta.
sospesa:
a.
durante una procedura di ricorso;
b.
finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera;
c.
finché il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di
pagamento.
4 L’interruzione
e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
5 Il
diritto di riscossione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno
civile in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
Art. 27
Perdita fiscale
1 L'obbligo
di pagamento e di restituzione in caso di reato è retto dall'articolo 12
della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale (DPA).
2 Qualora
in caso di sottrazione o di distrazione del pegno fiscale l'imposta sottratta
rispettivamente il profitto fiscale ottenuto non possano essere determinati con preci-
2
RS 313.0
9
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
RU 2009
sione, l'autorità competente fissa il relativo importo nell'ambito del suo potere d'apprezzamento.
Sezione 6: Analisi dell'alcol
Art. 28
1 Per
determinare l'imposizione fiscale delle merci subordinate alla presente legge o
in caso di dubbi sulla tassazione, l'autorità competente effettua analisi dell'alcol in
un laboratorio certificato della Confederazione.
2 Nel
caso in cui la Confederazione gestisca un proprio laboratorio, questo può
fornire a terzi prestazioni professionali. Le prestazioni:
a.
devono essere strettamente connesse con i compiti principali;
b.
non devono pregiudicare l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non devono richiedere risorse tecniche e personale supplementari rilevanti.
3 Tali
prestazioni vanno fornite sulla base di una fatturazione dei costi e delle prestazioni a prezzi tali da coprire almeno i costi. Il DFF può prevedere deroghe per determinate prestazioni se non viene fatta concorrenza all'economia privata.
Sezione 7: Pegno fiscale e garanzia dell'imposta
Art. 29
Diritto di pegno fiscale
1 La
Confederazione ha un diritto legale di pegno su tutti i prodotti assoggettati
all'imposta, fabbricati o depositati sul territorio svizzero, se il pagamento dell'imposta appare compromesso, in particolare quando:
a.
la persona assoggettata all’imposta prende disposizioni per abbandonare il
suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio; o
b.
la persona assoggettata all’imposta è in ritardo con il pagamento.
2 Il
diritto di pegno fiscale si applica parimenti alle bevande spiritose e all’etanolo
per i quali non è ancora sorto il credito fiscale e ha la precedenza su tutti gli altri
diritti reali sulla cosa.
Art. 30
Sequestro
1 L'autorità
2 Procede
competente fa valere il diritto di pegno fiscale sequestrando la merce.
al sequestro della merce:
a. prendendone possesso; o
b. diffidando il detentore a non disporne.
3 Può
10
liberare la merce sequestrata all'avente diritto contro la prestazione di garanzie.
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
Art. 31
1 Un
RU 2009
Realizzazione del pegno fiscale
pegno fiscale può essere realizzato quando:
a.
il credito fiscale così garantito è diventato esigibile; e
b.
il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all’imposta è
scaduto infruttuosamente.
2 Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private. Il
Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente
fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell’incanto.
3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali l'autorità competente può
realizzare il pegno a trattative private. È presupposto in ogni caso il consenso del
proprietario.
Art. 32
Garanzia dell'imposta
1 L'autorità
competente può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari
anche se non sono accertati con decisione cresciuta in giudicato né sono esigibili,
quando:
a.
non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e
b.
il pagamento appare compromesso, in particolare quando:
1. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua
sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per
farsi cancellare dal registro svizzero di commercio, o
2. il debitore è in ritardo con il pagamento.
2 La garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti, titoli di credito, una
garanzia bancaria o una fideiussione solidale.
3 Nell’ordine
a.
di prestare garanzia devono essere menzionati:
il motivo legale della garanzia;
b.
l'importo da garantire;
c.
l'ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie.
4 L’ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza esecutiva a tenore
dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18893 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).
5 Esso
costituisce un decreto di sequestro a tenore dell’articolo 274 LEF.
6 L’opposizione
7 Il
3
al decreto di sequestro è esclusa.
ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.
RS 281.1
11
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
RU 2009
Sezione 8: Riscossione posticipata, rimborso, proroga e condono
Art. 33
Riscossione posticipata e rimborso dell'imposta
1 Se
per errore ha stabilito un’imposta troppo bassa o ha rimborsato un importo
troppo elevato, l'autorità competente può riscuotere posticipatamente l’importo
corrispondente entro cinque anni dall'emanazione della decisione d’imposizione.
2 Se entro il termine di cinque anni dall'imposizione si constata che un’imposta è
stata riscossa a torto, interamente o parzialmente, l’importo pagato in eccedenza
viene rimborsato.
Art. 34
Proroga e condono
1 L’imposta
è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all’imposta che
sottostà all’obbligo secondo la presente legge di tenere una contabilità, se
quest’ultima prova che la merce gravata è andata perduta.
2 Le imposte, gli interessi e altri crediti pecuniari possono essere prorogati o condonati in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo; sono eccettuate le pene pecuniarie e le multe.
3 L’imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all’imposta se la
merce viene distrutta sotto il controllo dell'autorità competente entro cinque anni dal
momento in cui sorge il credito fiscale.
4 Il diritto a una proroga o a un condono sussiste a partire da un importo di 300
franchi.
Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze
Art. 35
La Confederazione può sostenere mediante contributi la formazione e il perfezionamento.
Capitolo 5: Emolumenti
Art. 36
1 L'autorità competente può riscuotere emolumenti per le decisioni emanate e i
servizi prestati nell'esecuzione della presente legge.
2 Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti per altre attività
ufficiali che l’autorità competente esegue nel quadro dell'esecuzione della presente
legge.
3 Esso
12
disciplina nel dettaglio l’ammontare degli emolumenti.
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
RU 2009
4 Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l’esecuzione degli emolumenti si applicano per analogia le disposizioni sull'imposizione e l'esecuzione
contenute nella presente legge.
Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto
Art. 37
Ripartizione del prodotto netto
1 Il
prodotto netto comprende il ricavo dell’imposizione fiscale delle bevande spiritose, le multe e le pene pecuniarie, nonché gli emolumenti e gli altri proventi, previa
deduzione delle spese legate all'esecuzione della presente legge e della legge del
(data)4 sull'alcol.
2 Il prodotto netto è devoluto per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per
cento ai Cantoni.
3 La ripartizione fra i Cantoni avviene sulla base della popolazione residente. Sono
determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla
popolazione residente media.
Art. 38
Utilizzazione del prodotto netto
1 La
parte di prodotto netto spettante alla Confederazione è devoluta
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2 La parte spettante ai Cantoni è utilizzata nella lotta alle cause e agli effetti dei
problemi legati alle dipendenze. I Cantoni mediante un rapporto rendono conto ogni
anno all'autorità competente dell’utilizzazione della loro parte. L'autorità competente
riassume i rapporti cantonali e ne assicura una pubblicazione adeguata.
Capitolo 7: Assistenza amministrativa
Art. 39
Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
1 L'autorità
competente e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.
2 Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente i dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia
necessario per l'esecuzione della presente legge.
Art. 40
Assistenza amministrativa ad autorità estere
1 Nell'ambito
delle proprie competenze, l'autorità competente può prestare a richiesta
assistenza amministrativa alle autorità estere nell'esecuzione dei loro compiti, segna4
RS
13
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
RU 2009
tamente per garantire la corretta applicazione delle loro legislazioni sull'alcol, nonché per prevenire, accertare e perseguire infrazioni, sempre che un trattato internazionale lo preveda.
2 L'autorità
competente può obbligare le persone cui la richiesta si riferisce a collaborare, segnatamente a fornire informazioni e a produrre dati e documenti, se un'autorità estera le chiede assistenza amministrativa.
3 Le persone obbligate a collaborare possono rifiutarsi di testimoniare se vincolate al
segreto professionale in virtù della legge.
4 Se è fatto valere il diritto di non testimoniare, l'autorità competente emana una
decisione sull'obbligo di collaborazione e di edizione.
Capitolo 8: Protezione dei dati
Art. 41
Sistemi d'informazione
1 L'autorità
competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:
a.
2 Il
determinare e riscuotere tributi;
b.
allestire analisi dei rischi;
c.
perseguire e giudicare reati;
d.
trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
e.
eseguire procedimenti amministrativi;
f.
allestire statistiche.
Consiglio federale emana disposizioni volte a concretizzare:
a.
l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
b.
i cataloghi dei dati da registrare;
c.
l'accesso ai dati;
d.
l'elaborazione dei dati;
e.
la durata di conservazione dei dati;
f.
l'archiviazione e la distruzione dei dati;
g.
la sicurezza dei dati.
3 Nell'adempimento
dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione
e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.
14
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
Art. 42
RU 2009
Comunicazione di dati ad autorità svizzere
1 L'autorità
competente può comunicare alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei
disposti che tali autorità devono applicare.
2 Possono
in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali
degni di particolare protezione e i profili della personalità:
a.
indicazioni concernenti l'assoggettamento all'imposta;
b.
indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e
penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali
amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;
c.
indicazioni concernenti la produzione, la lavorazione e la trasformazione, il
deposito e il commercio, nonché l'importazione e l'esportazione di bevande
spiritose e di etanolo;
d.
indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto
della comunicazione di dati.
4 I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo
scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.
Capitolo 9: Rimedi giuridici
Art. 43
1 Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20
dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate
mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2 Le decisioni prese dagli organi doganali secondo la presente legge possono essere
impugnate entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso all'autorità competente.
Capitolo 10: Disposizioni penali
Art. 44
Sottrazione o messa in pericolo dell'imposta
1È
punito con una multa fino a 500 000 franchi chiunque, mediante omissione di
dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo sottrae
l’imposta prevista dalla legislazione sull’alcol o procura un profitto fiscale indebito a
5
RS 172.021
15
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
RU 2009
sé o a un terzo. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 300 000
franchi.
2 Se il profitto fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la
multa può ammontare al massimo fino al doppio del profitto fiscale in caso di infrazione intenzionale.
3 È punito con una multa fino a 300 000 franchi chiunque, mediante omissione di
dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo mette
in pericolo l'imposta. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a
100 000 franchi.
4 In caso di circostanze aggravanti, può essere inflitta una pena detentiva fino a tre
anni o una pena pecuniaria.
Art. 45
Ricettazione
1 Chiunque
acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta,
aiuta a spacciare o mette in commercio bevande spiritose o etanolo di cui sa o deve
presumere che sono stati prodotti o importati illegalmente o che le imposte cui sono
assoggettati non sono state pagate è punito con la stessa pena applicabile all'autore
del reato anteriore.
2 In caso di circostanze aggravanti, può essere pronunciata una pena detentiva fino a
tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 46
Circostanze aggravanti
Sono considerate circostanze aggravanti:
a.
commettere infrazioni per mestiere o abitualmente;
b.
ingaggiare una o più persone per commettere un’infrazione;
c.
commettere un’infrazione in quanto firmatario di un impegno d'impiego.
Art. 47
Distrazione del pegno fiscale
1È
punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in possesso di
bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall'autorità competente a titolo di pegno
fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell'autorità. Se l'autore ha agito
per negligenza, la pena è la multa fino a 30 000 franchi.
2 Se l'imposta che grava la merce è superiore all'importo massimo della pena inflitta,
la multa può ammontare al massimo fino al doppio dell'imposta in caso di infrazione
intenzionale.
Art. 48
1È
a.
16
Inosservanza di prescrizioni di controllo
punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque:
svolge un'attività in relazione con le bevande spiritose o l'etanolo senza essersi annunciato o senza la necessaria autorizzazione prevista dalla presente
legge;
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
b.
RU 2009
contravviene alle prescrizioni di controllo relative a tali attività.
2 Se
l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5 000 franchi. Le
infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del
caso con spese a carico del contravventore.
Art. 49
Inosservanza di prescrizioni d'ordine
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della
presente legge, a una disposizione di esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile, a un'istruzione emanata in virtù di tali disposizioni o a una singola
disposizione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è
punito con la multa sino a 5 000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono essere
sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.
Art. 50
Tentativo
Il tentativo di contravvenzione alla presente legge è punibile; è eccettuata
l’inosservanza di prescrizioni d’ordine.
Art. 51
Concorso di infrazioni
Se più atti sono costitutivi di una sottrazione o messa in pericolo dell'imposta, una
ricettazione, una distrazione del pegno fiscale, un'inosservanza di prescrizioni di
controllo o un'inosservanza di prescrizioni d'ordine, si applica la pena prevista per
l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
Art. 52
Infrazioni commesse nell'azienda
Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e le persone punibili in virtù
dell'articolo 6 DPA6 non possono essere individuate o possono esserlo solo con
provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della
multa.
Art. 53
1 Le
2 Il
Azione penale
infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate secondo la DPA7.
perseguimento e il giudizio spettano a ...
3 Il
Consiglio federale incarica l’Amministrazione delle dogane di perseguire e
giudicare le infrazioni di lieve entità scoperte dagli organi doganali e di eseguire tali
pene.
6
7
RS 313.0
RS 313.0
17
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
Art. 54
RU 2009
Prescrizione dell'azione penale
Il termine di prescrizione dell'azione penale previsto nell'articolo 11 capoverso 2
DPA8 si applica anche all'infrazione di cui all'articolo 45.
Capitolo 11: Misure amministrative
Art. 55
1 In caso di infrazione grave o di infrazioni ripetute alla presente legge nell'arco di 5
anni o in caso di manifesta insolvenza, l'autorità competente può ordinare le misure
amministrative seguenti nei confronti della persona responsabile o insolvente:
a.
divieto di produrre bevande spiritose o etanolo;
b.
divieto di importare bevande spiritose o etanolo;
c.
divieto di esercitare il commercio di etanolo a scopi industriali;
d.
divieto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose;
e.
annullamento dell'impegno d'impiego;
f.
revoca dell'autorizzazione per gestire un deposito fiscale.
2 L’iscrizione
nel registro dell'alcol è stralciata. Non è possibile effettuare iscrizioni
durante un termine fissato dall'autorità competente.
3 La
PA9 è applicabile.
Capitolo 12: Esecuzione
Art. 56
1 Si
procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 LEF10 se:
a.
un credito fiscale esigibile non è garantito da un pegno fiscale realizzabile o
non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e
b.
il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta o al
fideiussore è scaduto infruttuosamente.
2 Se
nei confronti della persona assoggettata all'imposta è stato dichiarato il fallimento, l’autorità competente può far valere il suo credito indipendentemente dalle sue
pretese derivanti dal diritto di pegno fiscale. L’articolo 198 LEF non è applicabile.
3 Le decisioni cresciute in giudicato dell’autorità competente sono parificate alle
sentenze esecutive a tenore dell’articolo 80 LEF.
8
9
10
18
RS 313.0
RS 172.021
RS 281.1
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
RU 2009
4 La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una
decisione cresciuta in giudicato dell'autorità competente.
Capitolo 13: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 57
1 Il
Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 Designa
l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge.
Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 58
L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 59
Obbligo di notifica per i produttori
1I
detentori di una concessione professionale secondo il diritto anteriore devono
annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, per l’iscrizione nel registro dell'alcol.
2 Gli
agricoltori con una distilleria concessionata o gli agricoltori che hanno diritto a
riattivare la concessione, nonché i piccoli produttori che detengono
un’autorizzazione per utilizzare il loro alambicco devono annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per
l’iscrizione nel registro dell'alcol.
3 Chi non si annuncia entro il termine per l’iscrizione nel registro dell'alcol perde il
diritto di produrre bevande spiritose ed etanolo.
Art. 60
Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori
1 In
relazione alle scorte di bevande spiritose, gli agricoltori hanno le seguenti possibilità:
a.
gestire un deposito fiscale;
b.
denaturare le scorte di bevande spiritose;
c.
tassare le scorte di bevande spiritose mediante l'applicazione di una franchigia d'imposta di 20 litri di alcol puro.
19
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
RU 2009
2 Gli agricoltori devono comunicare per scritto all'autorità competente entro 6 mesi
dall’entrata in vigore della presente legge quale possibilità scelgono. Allo scadere di
questo termine, le scorte di bevande spiritose sono tassate secondo il capoverso 1
lettera c.
Art. 61
Deposito in sospensione d'imposta
Chi detiene un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un deposito sigillato
secondo il diritto anteriore è iscritto d'ufficio nel registro dell'alcol. I diritti e gli
obblighi sono retti dal nuovo diritto.
Art. 62
Commercio all'ingrosso
1 Chi
detiene un'autorizzazione secondo il diritto anteriore per il commercio all'ingrosso di bevande spiritose destinate al consumo deve annunciarsi presso l'autorità
competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per l’iscrizione
nel registro dell'alcol.
2 Chi non si annuncia entro il termine per l’iscrizione nel registro dell'alcol perde il
diritto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose.
Art. 63
Adeguamento degli impegni d’impiego
1I
titolari di un’autorizzazione secondo il diritto anteriore di utilizzare alcol esente
da imposta e parzialmente denaturato per produrre prodotti inidonei al consumo
umano devono chiedere all'autorità competente un nuovo impegno d’impiego entro
6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2 Con il rilascio del nuovo impegno d'impiego i titolari di un impegno d'impiego
sono iscritti d'ufficio nel registro dell'alcol.
Art. 64
Imprese per il commercio di etanolo
1 La
Confederazione può gestire un’impresa commerciale o partecipare a siffatta
impresa sempre che ciò sia necessario per garantire l’approvvigionamento del Paese
in etanolo durante l’istituzione di un mercato dell’etanolo improntato all’economia
privata.
2 Per
attuare il progetto di cui al capoverso 1 il Consiglio federale è autorizzato a:
a.
trasferire parti della Regìa federale degli alcool:
1. in una società anonima di diritto privato esistente, o
2. in una società anonima di diritto privato che ha fondato da solo o con
terzi o di cui ha acquisito diritti di partecipazione;
b.
alienare partecipazioni a società di cui alla lettera a.
3 Nei
casi di cui al capoverso 2 lettera a i relativi beni patrimoniali, i diritti e gli
obblighi della Regìa federale degli alcool passano alla società anonima.
4 Il
trasferimento dei beni patrimoniali alla società anonima avviene in conformità
con il diritto privato.
20
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
Art. 65
RU 2009
Abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli
alcool
Con l’abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool, tutti i
diritti e gli obblighi passano alla Confederazione; è fatto salvo l'articolo 64 capoverso 3.
Art. 66
Diritto applicabile
1I
procedimenti in materia di imposta sulle bevande spiritose pendenti all’entrata in
vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto anteriore.
2 Alle procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto. L’obbligo fiscale e la
tariffa dell’imposta sono rette dal diritto anteriore.
Sezione 4: Coordinamento con la legge sull'alcol
Art. 67
1 Qualora
la legge del (data)11 sull'alcol non entri in vigore contemporaneamente alla
presente legge, il Consiglio federale emana fino all’entrata in vigore di una regolamentazione legale le necessarie disposizioni in materia di diritto sull'alcol e designa
l'autorità competente per la loro esecuzione.
2A
tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore.
Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore
Art. 68
1 La
2 Il
presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, ...
Consiglio degli Stati, ...
Il presidente:
Il segretario:
Il presidente:
Il segretario:
11
RS
21
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose
RU 2009
Allegato
(Art. 58)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
La legge sull'alcool del 21 giugno 193212 è abrogata.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. …
2. …
12
22
RS 680
Legge federale sull'alcol
Legge sull'alcol (LAlc)
del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli visti gli articoli 95 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della
Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:
Capitolo 1: Scopo e definizioni
Art. 1
Scopo
1 La
presente legge si prefigge una gestione responsabile delle bevande alcoliche.
2 Lo
scopo è di:
a.
ridurre il consumo problematico di alcol;
b.
ridurre i danni che il consumo problematico di alcol può cagionare alla propria salute o ad altre persone;
c.
indurre il commercio al dettaglio a svolgere la sua attività in modo responsabile.
Art. 2
Definizioni
Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:
RS
1
a.
bevanda alcolica: bevanda che contiene etanolo;
b.
etanolo: alcol etilico (C2H5OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il
modo di fabbricazione e utilizzazione; qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al
consumo umano e atto a sostituire l'etanolo è da considerarsi etanolo ai sensi
della presente legge;
RS 101
2010–......
1
Legge federale sull'alcol
RU 2009
c.
bevanda spiritosa: prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante
distillazione o altri procedimenti tecnici; sono altresì considerate bevande
spiritose ai sensi della presente legge:
1. l'etanolo allo stato puro o diluito, idoneo al consumo umano;
2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume,
il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione;
d.
commercio all'ingrosso: la consegna o la mediazione di bevande spiritose a:
1. rivenditori; o
2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o altri prodotti contenenti bevande spiritose;
e.
commercio al dettaglio: qualsiasi consegna o mediazione di bevande alcoliche ai consumatori; non sono considerati commercio al dettaglio i regali a
una cerchia determinata e limitata di persone;
f.
test d'acquisto: acquisti fittizi effettuati da adolescenti allo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni sull'età.
Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori
Sezione 1 : Pubblicità
Art. 3
Pubblicità di bevande spiritose
1 La
pubblicità di bevande spiritose fatta con la parola, l’immagine o il suono deve
essere oggettiva.
2 La
pubblicità non è oggettiva in particolare quando:
a.
mostra situazioni di consumo di bevande spiritose;
b.
associa le bevande spiritose a sensazioni particolari quali ricchezza, successo, salute, sportività, giovinezza, vacanze o simili;
c.
incoraggia a bere bevande spiritose.
3 Sono
4È
a.
5È
su oggetti d'uso che non contengono bevande spiritose o non hanno alcuna
connessione con esse;
b.
in e su mezzi di trasporto pubblici;
c.
in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;
d.
alla radio e alla televisione;
vietata la pubblicità di bevande spiritose:
a.
2
vietati i confronti di prezzi e le promesse di aggiunte e altre agevolazioni.
vietata la pubblicità di bevande spiritose:
in e su edifici o parti di edifici destinati a usi pubblici e nella loro area;
Legge federale sull'alcol
RU 2009
b.
su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive;
c.
in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni,
nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone
di età inferiore ai 18 anni.
6 I Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità, qualora il
bene pubblico lo richieda.
Art. 4
Pubblicità per le altre bevande alcoliche
1 La
pubblicità per le altre bevande alcoliche non può incoraggiare le persone di età
inferiore ai 18 anni a bere bevande alcoliche né mostrare persone di età inferiore ai
18 anni che bevono o incoraggiano a bere.
2È
vietata la pubblicità per le altre bevande alcoliche:
a.
su oggetti d'uso destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;
b.
in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;
c.
in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni,
nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone
di età inferiori ai 18 anni.
3I
Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità qualora il
bene pubblico lo richieda.
Sezione 2: Consegna ai consumatori
Art. 5
Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio
1 Per
l'esercizio del commercio al dettaglio di bevande alcoliche è necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale.
2I
Cantoni prevedono per il rinnovo dell'autorizzazione una procedura semplificata.
3 Le
aziende che sottostanno al controllo del commercio dei vini conformemente
all'articolo 64 della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura e che sono
attive soltanto nel commercio dei vini non necessitano di un'autorizzazione per il
commercio al dettaglio.
Art. 6
1 Sono
a.
2
Commercio al dettaglio
vietati:
la distribuzione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici
non sorvegliati;
RS 910.1
3
Legge federale sull'alcol
b.
RU 2009
la consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche a una cerchia indeterminata
di persone, segnatamente attraverso la distribuzione di campioni o l'organizzazione di degustazioni senza assistenza di personale.
2I
Cantoni possono prevedere ulteriori restrizioni del commercio al dettaglio qualora
il bene pubblico lo richieda.
Art. 7
Concessione di agevolazioni
1 Nel
commercio al dettaglio di bevande spiritose è vietato concedere aggiunte o
altre agevolazioni allo scopo di allettare il consumatore.
2 Per
le altre bevande alcoliche, la concessione di aggiunte o altre agevolazioni nella
mescita è vietata il venerdì e il sabato dalle ore 21.00 alle ore 09.00. È fatto salvo
l'articolo 10 capoverso 1.
Art. 8
Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al
dettaglio
1 Le bevande spiritose non possono essere consegnate a fanciulli e adolescenti minori di 18 anni, le altre bevande alcoliche a fanciulli e adolescenti minori di 16 anni.
2 È altresì vietata la cessione di bevande alcoliche, a titolo oneroso o gratuito, allo
scopo diretto di eludere le disposizioni sull'età.
Art. 9
Test d'acquisto
1 Le
autorità cantonali e comunali possono eseguire e far eseguire test d'acquisto.
Possono denunciare alle autorità preposte al perseguimento penale le infrazioni al
divieto di consegnare bevande alcoliche a persone che non raggiungono l'età minima
fissata dalla legge.
2 Il
Consiglio federale disciplina in particolare:
a.
il riconoscimento e la sorveglianza delle organizzazioni specializzate coinvolte;
b.
i particolari relativi al reclutamento, all’istruzione, all’accompagnamento e
alla protezione della personalità degli adolescenti impiegati;
c.
i requisiti relativi alla documentazione dei test d'acquisto eseguiti;
d.
la comunicazione dei risultati ai punti di vendita interessati.
Art. 10
Prezzi che coprono i costi
1È
vietato il commercio al dettaglio di bevande alcoliche a prezzi che non coprono i
costi.
2 Il
3 Il
Consiglio federale definisce i criteri per il calcolo dei prezzi che coprono i costi.
calcolo dei prezzi che coprono i costi non può essere falsato da prezzi d'acquisto
irrealistici nel commercio all'ingrosso a monte.
4
Legge federale sull'alcol
RU 2009
4 L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe al principio dei prezzi che
coprono i costi per:
a.
la vendita in caso di cessazione dell'attività commerciale;
b.
altri motivi gravi.
Art. 11
Obbligo di offrire bevande analcoliche
Gli esercizi di mescita sono obbligati a offrire almeno tre bevande analcoliche:
a.
il cui prezzo è inferiore a quello della bevanda alcolica meno cara nella stessa quantità; e
b.
che sono offerte e servite secondo le stesse modalità della bevanda alcolica
meno cara.
Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo
problematico di alcol
Art. 12
Per limitare il consumo problematico di alcol, la Confederazione può sostenere,
mediante contributi, progetti e attività di interesse nazionale o sovraregionale.
Capitolo 4: Centro di competenza
Art. 13
L'autorità competente, quale centro di competenza nel settore dell'alcol, promuove lo
scambio di informazioni e la collaborazione fra gli Uffici federali, i Cantoni, l'economia e le organizzazioni di prevenzione.
Capitolo 5: Crediti pecuniari
Art. 14
Esigibilità dei crediti pecuniari
Le multe e gli altri crediti pecuniari diventano esigibili al momento della notifica
della decisione.
Art. 15
Termine di pagamento
Il termine di pagamento per le multe e gli altri crediti pecuniari è di 30 giorni.
5
Legge federale sull'alcol
Art. 16
RU 2009
Interessi
1 In
caso di ritardo nel pagamento dei crediti pecuniari è dovuto, senza diffida, un
interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento.
2 Dal momento in cui sono stati versati i contributi ottenuti indebitamente è dovuto
un interesse di mora.
3 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere eccezioni alla riscossione degli interessi di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la
riscossione costituisce un rigore eccessivo.
4 Determina
le aliquote d'interesse.
Art. 17
Prescrizione
1 La
prescrizione della riscossione dei crediti pecuniari è retta per analogia dagli
articoli 25 e 26 della legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose3.
2 Per i risarcimenti in virtù dell'articolo 71 del Codice penale4 (CP) sono fatti salvi i
termini di prescrizione previsti nell'articolo 70 capoverso 3 CP, per i contributi i
termini di prescrizione dell'azione penale previsti nel CP e nella legge federale del
22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo (DPA).
Art. 18
Proroga e condono
Le pretese di risarcimento e di restituzione di contributi ottenuti indebitamente
secondo la presente legge possono essere condonate o prorogate in tutto o in parte al
debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore
eccessivo.
Capitolo 6: Assistenza amministrativa
Art. 19
Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
1 L'autorità
competente e le altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente
assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.
2 Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente dati, inclusi i dati personali
degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.
3
4
5
6
RS
RS 311.0
RS 313.0
Legge federale sull'alcol
RU 2009
Capitolo 7: Protezione dei dati
Art. 20
Sistemi d'informazione
1 L'autorità
competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:
2 Il
a.
perseguire e giudicare reati;
b.
trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
c.
eseguire procedimenti amministrativi;
d.
allestire statistiche.
Consiglio federale emana disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti:
a.
l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
b.
i cataloghi dei dati da registrare;
c.
l'accesso ai dati;
d.
l'elaborazione dei dati;
e.
la durata di conservazione dei dati;
f.
l'archiviazione e la distruzione dei dati;
g.
la sicurezza dei dati.
3 Nell'adempimento
dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione
e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.
Art. 21
Comunicazione di dati ad autorità svizzere
1 L'autorità
competente può comunicare alle autorità della Confederazione, dei
Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio
delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti
che tali autorità devono applicare.
2 Possono
in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali
degni di particolare protezione e i profili della personalità:
a.
indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e
penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali
amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;
b.
indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto
della comunicazione di dati.
7
Legge federale sull'alcol
RU 2009
4I
dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo
scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.
Capitolo 8: Rimedi giuridici
Art. 22
Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20
dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate
mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Capitolo 9: Disposizioni penali
Art. 23
1È
Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al
dettaglio
punito con una multa fino a 40 000 franchi chi:
a.
contravviene alle disposizioni sulla limitazione della pubblicità previste
nell'articolo 3;
b.
contravviene alle disposizioni sull'esercizio del commercio al dettaglio previste negli articoli 6, 7, 8, 10 o 11.
2 Se
l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
Art. 24
Inosservanza di prescrizioni d'ordine
1 Chiunque,
intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione
della presente legge, a una disposizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata
punibile o a una singola decisione notificata con comminatoria della pena prevista
nel presente articolo è punito con la multa sino a 5000 franchi.
2 Le
infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se
del caso con spese a carico del contravventore.
Art. 25
Infrazioni commesse nell'azienda
Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e le persone punibili in virtù
dell'articolo 6 DPA7 non possono essere individuate o possono esserlo solo con
provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della
multa.
6
7
8
RS 172.021
RS 313.0
Legge federale sull'alcol
Art. 26
RU 2009
Azione penale
1 Le
infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla
DPA8.
2 Il
perseguimento e il giudizio spettano a ..... [da completare]
3 L'emanazione
di norme penali per le infrazioni all'articolo 5 capoverso 1 come pure
per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni agli articoli 6, 7, 8 e 11 è di competenza dei Cantoni.
Capitolo 10: Esecuzione per debiti
Art. 27
1 Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 della legge
federale dell'11 aprile 18899 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) quando il termine
di pagamento impartito al debitore è scaduto infruttuosamente.
2 Se nei confronti del debitore è stato dichiarato il fallimento, l'autorità competente
può far valere il suo credito nell'ambito di quest'ultima.
3 Le decisioni dell'autorità competente cresciute in giudicato sono parificate alle
sentenze esecutive a tenore dell'articolo 80 LEF.
4 La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una
decisione dell'autorità competente cresciuta in giudicato.
Capitolo 11: Disposizioni finali
Art. 28
1 Il
Esecuzione
Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
2 Designa
l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge.
Art. 29
Abrogazione e modifica del diritto vigente
L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
Art. 30
Disposizioni transitorie
1 Il
nuovo diritto non si applica alle decisioni cresciute in giudicato secondo il diritto
anteriore.
2 Alle
8
9
procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto.
RS 313.0
RS 281.1
9
Legge federale sull'alcol
Art. 31
RU 2009
Coordinamento con la legge sull'imposizione delle bevande spiritose
1 Qualora
la legge del (data)10 sull'imposizione delle bevande spiritose non entri in
vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino
all’entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie
sull'imposizione fiscale delle bevande spiritose e designa l'autorità competente per la
loro esecuzione.
2A
tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore.
Art. 32
1 La
2 Il
Referendum ed entrata in vigore
presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, ...
Consiglio degli Stati, ...
Il presidente:
Il segretario:
Il presidente:
Il segretario:
10
10
RS
Legge federale sull'alcol
RU 2009
Allegato
(Art. 30)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
La legge federale del 21 giugno 193211 sull'alcool è abrogata.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 24 marzo 200612 sulla radiotelevisione
Art. 10 cpv. 1 lett. b
1È
vietata la pubblicità per:
b.
le bevande spiritose giusta l'articolo 2 lettera c della legge (data)13 sull'alcol;
il Consiglio federale emana altre limitazioni intese a tutelare la salute e i
giovani;
2. Legge federale del 9 ottobre 199214 sulle derrate alimentari
Art. 48 cpv. 1 lett. l
1È
punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque:
l.
contravviene alle restrizioni della pubblicità, fondate sulla presente legge, in
favore di articoli di tabacco e articoli per fumatori;
Art. 60
Disposizione transitoria
Il Consiglio federale può limitare la pubblicità a favore di tabacco destinata principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni, fintanto che siano introdotte nella
presente legge disposizioni al riguardo. Sono fatte salve le restrizioni alla pubblicità
stabilite dalla legge del 24 marzo 200615 sulla radiotelevisione.
11
12
13
14
15
RS 680
RS 784.40
RS
RS 817.0
RS 784.40
11
Legge federale sull'alcol
RU 2009
3. Legge federale del 23 marzo 200116 sul commercio ambulante
Art. 11, rubrica e capoversi 1 e 2
Titolo
Limitazioni per determinate merci e servizi
1 abrogato
2 Il Consiglio federale può limitare o escludere, per motivi di polizia, la vendita di
determinate merci e servizi da parte del commercio ambulante.
16
12
RS 943.1
Dipartimento federale delle finanze DFF
Berna, [Datum]
Destinatari:
Partiti politici
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
Associazioni mantello dell’economia
Ambienti interessati
Revisione totale della legge sull’alcool: avamprogetto di legge sull’imposizione
delle bevande spiritose e di legge sull’alcol; avvio della consultazione
Gentili Signore,
Egregi Signori,
in data [Datum] il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze DFF di effettuare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché presso le associazioni
mantello nazionali dell’economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione.
Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale pone in
consultazione due avamprogetti di leggi ovvero:
-
-
la legge sull’imposizione delle bevande spiritose (LIBs), che disciplina la riscossione e il controllo delle imposte di consumo sulle bevande spiritose e
l’etanolo destinato al consumo;
la legge sull’alcol (LAlc), che compendia le prescrizioni sul commercio e sulla
pubblicità disciplinate in differenti leggi, creando pertanto i presupposti per un
chiaro ordinamento delle competenze e per una maggiore coerenza in materia
di politica dell'alcol.
Questa soluzione permette di ridurre nell’ambito dell’imposizione delle bevande spiritose i conflitti di natura politica tra gli obiettivi fiscali e di protezione della salute, mentre nell’ambito del mercato delle bevande alcoliche garantisce una politica di regolamentazione coerente. Accanto a questa novità, la revisione totale della legge
sull’alcool prevede tra l’altro
- la liberalizzazione del mercato dell’etanolo e delle bevande spiritose (rinuncia
a tre monopoli della Confederazione e a gran parte delle 43 autorizzazioni) e
- l’ottimizzazione del sistema fiscale e di controllo (riduzione degli assoggettati
all’imposta; abrogazione, rispettivamente uniformazione di regolamentazioni
straordinarie; passaggio al controllo orientato ai rischi).
A seguito di queste innovazioni la RFA, incaricata finora dell’esecuzione della legge
sull’alcool, subirà considerevoli trasformazioni che si ripercuoteranno sulla sua organizzazione. Infatti, il centro di profitto della RFA, Alcosuisse, che detiene il monopolio
d’importazione dell’etanolo, dovrebbe essere privatizzato. In tal modo, gran parte dei
compiti che giustificherebbero il mantenimento della RFA quale istituto autonomo
verrebbe eliminata. Conformemente ai principi stabiliti dal Consiglio federale nel
Rapporto sul governo d’impresa del 13 settembre 2006 per l’organizzazione dei
compiti della Confederazione, la RFA dovrebbe quindi essere integrata nell’Amministrazione federale centrale. L’organizzazione all’interno dell’Amministrazione federale
centrale potrà essere precisata soltanto quando sarà noto il futuro portafoglio di
compiti, ossia dopo l’analisi della consultazione che sarà illustrata in un messaggio.
In allegato vi sottoponiamo, per parere, gli avamprogetti di legge sull’imposizione delle bevande spiritose e di legge sull’alcol unitamente ai pertinenti rapporti esplicativi.
Ulteriori esemplari della documentazione sono disponibili all'indirizzo Internet
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html.
Vi invitiamo a trasmetterci il vostro parere entro il 31 ottobre 2010 a uno dei seguenti
indirizzi:
Regìa federale degli alcool
Revisione totale
Länggassstrasse 35
3000 Berna 9
oppure a:
[email protected]
Vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione e ci è gradita l’occasione per
porgervi, gentili Signore e Signori, i nostri migliori saluti.
Hans-Rudolf Merz
Consigliere federale
Allegati:
- Citati avamprogetti e rapporti esplicativi (i, f, t)
- Elenco dei destinatari (i, f, t)
2/2
Liste der Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires
Elenco dei destinatari
Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)
Art. 4 cpv. 3 della legge sulla consultazione (RS 172.061)
1.
Kantone / Cantons / Cantoni.................................................................................... 2
2.
In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques
repésentés à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell'Assemblea federale . 3
3.
Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui
œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città
e delle regioni di montagna...................................................................................... 5
4.
Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali
dell'economia........................................................................................................... 5
5.
Branchenverbände / Associazioni di categoria ........................................................ 6
6.
Weitere Organisationen / Altre organizzazioni………………………………………….9
1. Kantone / Cantons / Cantoni
Staatskanzlei des Kantons Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Regierungskanzlei des Kantons Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Kaspar Escher-Haus
8090 Zürich
Postgasse 68
3000 Bern 8
Bahnhofstrasse 15
6002 Luzern
Postfach
6460 Altdorf 1
Postfach
6431 Schwyz
Rathaus
6060 Sarnen
Rathaus
6370 Stans
Rathaus
8750 Glarus
Postfach 156
6301 Zug
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg
Rathaus
4509 Solothurn
Rathaus, Postfach
4001 Basel
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
Rathaus
8200 Schaffhausen
Regierungsgebäude
Postfach
9102 Herisau
Marktgasse 2
9050 Appenzell
Regierungsgebäude
9001 St. Gallen
Reichsgasse 35
7001 Chur
Regierungsgebäude
5000 Aarau
Regierungsgebäude
8510 Frauenfeld
Residenza Governativa
6501 Bellinzona
Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud
Chancellerie d’Etat du Canton du Valais
Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel
Chancellerie d’Etat du Canton de Genève
Chancellerie d’Etat du Canton du Jura
Konferenz der Kantonsregierungen
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
2.
Château cantonal
1014 Lausanne
Palais du Gouvernement
1950 Sion
Château
2001 Neuchâtel
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2
1211 Genève 3
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
Sekretariat
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 444
3000 Bern 7
In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques
repésentés à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell'Assemblea federale
BDP Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz
PBD Parti Bourgeois-Démocratique Suisse
PBD Partito borghese-democratico Svizzero
BDP Schweiz
Postfach 119
3000 Bern 6
CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
PDC Parti démocrate-chrétien suisse
PPD Partito popolare democratico svizzero
PCD Partida cristiandemocrata svizra
Postfach 5835
3001 Bern
FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR.I Liberali
PLD. Ils Liberals
Sekretariat Fraktion und
Politik
Neuengasse 20
Postfach 6136
3011 Bern
SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PS Parti socialiste suisse
PS Partito socialista svizzero
PS Partida socialdemocrata da la Svizra
Postfach 7876
3001 Bern
SVP Schweizerische Volkspartei
UDC Union Démocratique du Centre
UDC Unione Democratica di Centro
PPS Partida Populara Svizra
Postfach 8252
3001 Bern
CSP Christlich-soziale Partei
PCS Parti chrétien-social
PCS Partito cristiano sociale
PCS Partida cristian-sociala
EDU Eidgenössisch-Demokratische Union
UDF Union Démocratique Fédérale
UDF Unione Democratica Federale
Urs Perler
Bodenmattstrasse 140
3185 Schmitten
Postfach
3601 Thun
EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz
PEV Parti évangélique suisse
PEV Partito evangelico svizzero
PEV Partida evangelica da la Svizra
Postfach 3467
8021 Zürich
Grüne Partei der Schweiz
Les Verts Parti écologiste suisse
I Verdi Partito ecologista svizzero
La Verda Partida ecologica svizra
Waisenhausplatz 21
3011 Bern
GB Grünes Bündnis
AVeS: Alliance Verte et Sociale
AVeS: Alleanza Verde e Sociale
Grünliberale Partei Schweiz
Postfach 367
3000 Bern 7
Lega dei Ticinesi
Norman Gobbi
Casella postale 64
6776 Piotta
PdAS Partei der Arbeit der Schweiz
PST Parti suisse du Travail – POP
PSdL Partito svizzero del Lavoro
PSdL Partida svizra da la lavur
Alternative Kanton Zug
25, Vieux-Billard
1211 Genève 8
Postfach 4805
6304 Zug
3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui
œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle
città e delle regioni di montagna
Schweizerischer Gemeindeverband
Associazione dei Comuni Svizzeri
Postfach
3322 Urtenen-Schönbühl
Schweizerischer Städteverband
Unione delle Città Svizzere
Florastrasse 13
3000 Bern 6
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Gruppo svizzero per le regioni di montagna
Postfach 7836
3001 Bern
4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali
dell'economia
economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)
Union suisse des arts et métiers (USAM)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Postfach
8032 Zürich
Postfach
3001 Bern
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori
Postfach
8032 Zürich
Schweiz. Bauernverband (SBV)
Haus der Schweizer
Bauern
Laurstrasse 10
5200 Brugg
Union suisse des paysans (USP)
Unione svizzera dei contadini (USC)
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association
Postfach 4182
4002 Basel
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)
Union syndicale suisse (USS)
Unione sindacale svizzera (USS)
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)
Personalverband des Bundes
Association du personnel de la Confédération
Associazione del personale della Confederazione
Travail.Suisse
Postfach
3000 Bern 23
Postfach 1853
8027 Zürich
Oberdorfstrasse 32
3072 Ostermundigen
Postfach 5775
3001 Bern
5. Branchenverbände / Associazioni di categoria
Association Suisse du Commerce de vins
Associazione svizzera del commercio dei vini
Amthausgasse 1
3000 Berne 7
Association nationale des coopératives vitivinicoles suisses
Amthausgasse 1
3000 Bern 7
Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants
Chemin des Gds. Buissons
9 1233 Sézenove
Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera italiana
(ACSI)
Via Polar 46
Casella postale 165
6932 Breganzona
Branchenverband Deutschschweizer Wein
Schloss
Postfach
8820 Wädenswil
Chocosuisse
Münzgraben 6
3000 Bern 7
DISTISWISS
Amthausgasse 1
Postfach
3000 Bern 7
Erdöl-Vereinigung
Unione Petrolifera
Spitalgasse 5
8001 Zürich/ZH
Fédération suisse des vignerons
Associazione Svizzera dei Viticoltori-Vinificatori
Kapellenstrasse 5
3011 Bern
Foederation der Schweiz. Nahrungsmittel-Industrie(n) (fial)
Münzgraben 6
3000 Bern 7
GastroSuisse
Blumenfeldstrasse 20
8046 Zürich
Gesellschaft zur Förderung der Biervielfalt (GFB)
Katzenbachweg 1
8052 Zürich
Genossenschaft Viniharass
Amthausgasse 1
Postfach
3000 Bern 7
hotelleriesuisse
Monbijoustrasse 130
3007 Bern
Hotel & Gastro Union
Adligenwilerstrasse 29/22
Postfach 4870
6002 Luzern
IG Detailhandel Schweiz IG DHS
Postfach 5815
3001 Bern
Intergenerika
Postfach 633
4410 Liestal/BL
Schweizer Brauerei-Verband
Associazione svizzera delle birrerie
Engimattstrasse 11
Postfach 2124
8027 Zürich
Schweizer Cafetier-Verband
Bleicherweg 54
8002 Zürich
Schweizer Schnaps Forum
Forum Suisse des Eaux-de-vie
Forum Svizzero delle acquaviti
Pfannenstilstrasse 18
8820 Wädenswil
Schweizer Werbung SW
Publicité Suisse PS
Pubblicità Svizzera PS
Kappelergasse 14
Postfach 3021
8022 Zürich
Schweizerischer Apothekerverband (pharmaSuisse)
Société Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse)
Società Svizzera dei Farmacisti (pharmaSuisse)
Stationsstrasse 12
3097 Liebefeld/BE
Schweizerischer Aromen- und Riechstoff-Industrieverband
Industriestrasse 9
8305 Dietlikon
Schweizerischer Brennerverband (SBV)
Beundeweg 60
3033 Wohlen b. Bern/BE
Schweizerischer Detaillistenverband (sdv)
Burgerstrasse 17
Postfach 2625
CH-6002 Luzern
Schweizerischer Drogistenverband (SDV)
Association suisse des droguistes (ASD)
Postfach 3516
2500 Biel/Bienne 3
Schweizerische Gilde etablierter Köche
Guilde suisse des restaurateurs-cuisiniers
Blumenfeldstrasse 20
8046 Zürich
Schweizerischer Kosmetik-& Waschmittelverband SKW
Postfach 597
8027 Zürich
Schweizerischer Obstverband (SOV)
Fruit-Union Suisse (FUS)
Associazione Svizzera Frutta (ASF)
Postfach 2559
6302 Zug
Schweizerischer Spirituosenverband (SSV)
Postfach 592
3000 Bern 7
Schweizerischer Verband der Lebensmittel-Detaillisten (Veledes)
Association suisse des détaillants en alimentation (Veledes)
Associazione svizzera di dettaglianti in alimentari (Veledes)
Falkenplatz 1
3012 Bern
Schweizerischer Verband für visuelle Kommunikation (Viscom)
Association suisse pour la communication visuelle (Viscom)
Associazione svizzera per la comunicazione visiva (Viscom)
Speichergasse 35
Postfach 678
3000 Bern 7
SGCI Chemie Pharma Schweiz
Nordstrasse 15
Postfach
8021 Zürich
Verband Schweizer Weinexporteure (SWEA)
Société des exportateurs de vins suisses (SWEA)
Florimont 5
1305 Penthalaz
Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband (SKW)
Association suisse des cosmétiques et des détergents (SKW)
Breitingerstrasse 35
Postfach
8027 Zürich
Sommelier-Union Schweiz (ASSP)
Werdstrasse 34
8004 Zürich
SPIRITSUISSE
Gurzelngasse 27
4500 Solothurn
Swiss Barkeeper Union (SBU)
Diethelmstrasse 26
6363 Fürigen
SwissCateringAssociation (SCA)
Flüelastrasse 51
8047 Zürich
Swiss Retail Federation
Marktgasse 50
Postfach
3000 Bern 7
Schweizerische Zentralstelle für Einfuhr flüssiger Treib- &
Brennstoffe (CARBURA)
Office central suisse pour l'importation des carburants et combustibles Postfach 9669
liquides (CARBURA)
8036 Zürich
Ufficio centrale svizzero per l'importazione di carburanti e combustibili
liquidi (CARBURA)
Swiss Wine Promotion
Brunmattstrasse 21
3001 Bern
Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen in der
Schweiz (Interpharma)
Association des sociétés pharmaceutiques suisses pratiquant la
recherche (Interpharma)
Petersgraben 35
4051 Basel/BS
Verband Schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten (VSLF)
Union suisse de l'industrie des vernis et peintures (USVP)
Rudolfstrasse 13
8400 Winterthur/ZH
Verband Schweizerischer Getränkegrossisten (VSG)
L'Association Suisse des distributeurs de Boissions (ASDB)
Associazione Svizzera distributori di bibite (ASDB)
Verband Schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und
Diskotheken (ASCO)
Association Suisse des Cafés-Concerts, Cabarets, Dancings et
Discothéques (ASCO)
Riedstrasse 14
Postfach 318
8953 Dietikon
Blumenfeldstrasse 20
8046 Zürich
Association suisse des écoles hôtelières (ASEH)
Verein Schweizerischer Hotelfachschulen
Commercialstrasse 19
Postfach
7007 Chur
VITISWISS
Brunnmattstrasse 21
Postfach 8211
3001 Bern
VSIG Handel Schweiz
VSIG Commerce Suisse
VSIG Commercio Svizzera
Güterstrasse 78
Postfach 656
4010 Basel
6. Weitere Organisationen / Altre organizzazioni
Alliance-F, Bund schweizerischer Frauenorganisationen
Alliance F, Alleanza delle società femminili svizzere
Spitalgasse 24
Postfach
3000 Bern 7
Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu)
Bureau de prévention des accidents (bpa)
Ufficio prevenzione infortuni (upi)
Postfach 8236
3001 Bern
Blaues Kreuz der deutschen Schweiz
Postfach 8957
3001 Bern
Schweizerische Weinhandelskontrolle
Contrôle suisse du commerce des vins
Controllo svizzero del commercio dei vini
Bahnhofstrasse 49
Postfach 272
8803 Rüschlikon
Croix Bleue Romande
Av. de la Gare 31
1022 Chavannes-Renens
Fédération romande des Consommateurs (FRC)
Case postale 6151
1002 Lausanne
Fondation Dépendances, Centre Clos-Henri-trans-AT
Le Prédame
2714 Les Genevez
Groupement Romand d’Etudes des Addictions
Rue des Pêcheurs 8
1401 Yverdon-les-Bains
Infodrog - Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht
Infodrog - Centrale di coordinamento nazionale delle dipendenze
Postfach 460
3000 Bern 14
Konferenz der kantonalen Beauftragten für Suchtfragen KKBS
Conférence des délélgués cantonaux aux problèmes de toxicomanies
(CDCT)
Conferenza dei delegati cantonali ai problemi delle tossicomanie
CDCT
c/o Bundesamt für
Gesundheit
3003 Bern
Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz
Conférence des Commandantes des Polices Cantonales de Suisse
Conferenza dei Comandanti delle Polizie Cantonali della Svizzera
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 444
3011 Bern
Konsumentenforum (kf)
Grossmannstrasse 29
8049 Zürich
Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik
Coordination politique des addiction
Molli-Park 2A
4800 Zofingen
Pro Familia Schweiz
Marktgasse 36
3011 Bern
santésuisse
Römerstrasse 20
4502 Solothurn
Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und
Prävention (RADIX)
Effingerstrasse 11
3011 Bern
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV)
Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ)
Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG)
Gerechtigkeitsgasse 12
Postfach
CH-3000 Bern 8
Schweizerischer Fussballverband (SFV)
Association Suisse de Football (ASF)
Associazione Svizzera di Football (ASF)
Postfach
3000 Bern 15
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE)
Société Suisse de Nutrition (SSN)
Società Svizzera di Nutrizione (SSN)
Schwarztorstrasse 87
Postfach 8333
Schweizer Jugendherbergen (SJH)
Postfach
8042 Zürich
Swiss Ice Hockey Association (SIHA)
Hagenholzstrasse 81
Postfach CH-8050 Zürich
Swiss Olympics
Postfach 606
3022 Bern 22
Société des encaveurs de vins suisses
Amthausgasse 1
3000 Bern 7
Stiftung für Konsumentenschutz SKS
Fondazione per la protezione dei consumatori
Postfach
3000 Bern 23
Sucht Info Schweiz
Addiction info suisse
Postfach 870
1001 Lausanne
Verband der Deutschschweizer Suchtfachleute
(Fachverband Sucht)
Weinbergstrasse 25
8001 Zürich
Vereinigung der kantonalen Beauftragten für
Gesundheitsförderung Sekretariat VBGF
Associazione svizzera dei responsabili cantonali per la promozione
della salute ARPS
Effingerstrasse 40
3001 Bern
Dipartimento federale delle finanze DFF
Legge sull’alcool: focalizzazione sulla tutela della gioventù
e sulla possibilità di procurarsi alcol di notte
Berna, 07.09.2011 - In data odierna il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto
sui risultati della consultazione concernente la revisione totale della legge sull’alcool e
preso le decisioni di principio sull’ulteriore modo di procedere. Lo Stato libererà la
produzione dell’alcol da ostacoli desueti che gravano la produzione dell’alcol. Inoltre il
settore beneficerà di agevolazioni fiscali mirate. L’alcol utilizzato per la fabbricazione di
derrate alimentari solide sarà esentato dall’imposta. Sebbene vengano leggermente
allentate, le prescrizioni in materia di pubblicità per le bevande spiritose rimangono più
severe di quelle per il vino e la birra. Il Consiglio federale rinuncia a intraprendere misure
che riguardano i prezzi. In vista del messaggio, esso stabilisce due priorità: da un lato,
deve essere intensificata la tutela della gioventù e, dall’altro, deve essere limitata la
possibilità di procurarsi alcol di notte.
Con la revisione totale della legge sull'alcool, il Consiglio federale vuole adeguare alla realtà
economica e sociale del XXI secolo un sistema giuridico obsoleto. Esso propone di sostituire i
numerosi ostacoli alla produzione, introdotti all'epoca del cosiddetto «flagello dei distillati di
patate», con strumenti più moderni che garantiscano soprattutto la sicurezza dell'imposta. Nel
quadro della consultazione la prevista soppressione dei tre monopoli - ossia fabbricazione e
importazione di etanolo nonché fabbricazione di bevande spiritose - e di 41 delle 43
autorizzazioni statali ha riscosso vasti consensi. Agevolazioni fiscali mirate e compatibili con gli
accordi internazionali dovrebbero sgravare il settore. A ciò dovrebbe contribuire anche
l'esenzione fiscale dell'alcol utilizzato nella fabbricazione di derrate alimentari solide (vedi
comunicato stampa separato).
Per quanto concerne la pubblicità, il Consiglio federale ha ribadito le proposte poste in
consultazione che prevedono in particolare un leggero allentamento delle prescrizioni applicabili
alle bevande spiritose. In generale, per le bevande spiritose dovrebbero rimanere in vigore
limitazioni in materia di pubblicità più severe rispetto a quelle per il vino e la birra.
Maggior efficacia nella tutela della gioventù
Il consenso sulla necessità di tutelare la gioventù dai danni a breve e a lungo termine, dovuti a
un consumo di alcol precoce o in quantità eccessive, è ampiamente sostenuto. Il Consiglio
federale intende pertanto dare maggiore rilievo alla tutela della gioventù. Partendo da queste
considerazioni, esso conferma diverse misure già proposte nella procedura di consultazione,
ovvero la definizione di un'età minima legale per la consegna di bevande alcoliche (18 anni per
le bevande spiritose, 16 anni per la birra e per il vino) in combinazione con la creazione di una
base legale per l'esecuzione dei test d'acquisto e il divieto di cessione di bevande alcoliche a
minorenni contribuiscono ad attuare in maniera più efficace le disposizioni sulla tutela della
gioventù. L'armonizzazione a livello federale del cosiddetto articolo sullo sciroppo obbliga le
mescite a offrire tre bevande analcoliche a un prezzo più basso di quello della stessa quantità
della bevanda alcolica meno cara. Questa prescrizione non deve solo incentivare il consumo di
bevande analcoliche, ma deve anche limitare la mescita di alcolici a prezzi eccessivamente
bassi. Infine, le degustazioni, le consegne gratuite e la vendita da distributori automatici deve
essere ammessa solo a condizione che sia garantita la tutela della gioventù.
Introduzione di un «regime notturno» per la vendita di alcol
Oltre alla tutela della gioventù, che deve essere garantita a livello nazionale, il Consiglio federale
ritiene imprescindibile introdurre misure volte a contrastare nuovi punti problematici. In
quest'ottica, misure mirate devono limitare il consumo eccessivo di alcol nelle ore notturne. Le
autorità cantonali e comunali chiedono strumenti efficaci in merito. Oltre alla tutela della salute
pubblica, in generale, e alla tutela della gioventù, in particolare, si tratta anche di combattere
indirettamente i danni sociali provocati dal consumo di alcol, quali il rumore, la violenza, il
vandalismo, gli infortuni e il cosiddetto «littering». Il Consiglio federale propone pertanto due
misure per introdurre un «regime notturno nella vendita di alcol»: dalle ore 22.00 alle ore 06.00
non deve essere più possibile acquistare alcol nei negozi al dettaglio e devono essere vietate le
offerte civetta nelle mescite. Per tenere conto delle diverse problematiche regionali, queste
misure sono concepite come standard a livello federale e possono essere completate in funzione
delle esigenze dei Cantoni.
Il calo del consumo globale non giustifica un aumento generalizzato dei prezzi
Al termine di analisi approfondite, il Consiglio federale rinuncia a misure che intervengano sulla
formazione dei prezzi. Tutte le misure esaminate ed intese a contrastare le offerte di alcol a
prezzi eccessivamente bassi, non si sono rivelate sufficientemente mirate, proporzionali e/o
efficaci. A questo riguardo bisogna pure tenere conto che negli ultimi 20 anni il consumo di alcol
pro capite è diminuito del 20 per cento. Questa tendenza al ribasso, che si è confermata anche
nel 2010, non giustifica aumenti generalizzati dei prezzi delle bevande alcoliche. Analogamente
anche l'aliquota d'imposta per le bevande spiritose rimane invariata a 29 franchi per litro di alcol
puro.
Privatizzazione di Alcosuisse e futuro della RFA
Il Consiglio federale ha inoltre preso conoscenza che la privatizzazione di Alcosuisse, il centro di
profitto della RFA, riscuote ampi consensi. Le altre componenti della RFA saranno integrate
nell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e la costituenda nuova unità organizzativa
continuerà a occuparsi dell'esecuzione della politica in materia di alcol e di vigilanza del mercato
dell'alcol.
Allegati:
Documentazione (pdf, 65kb)
Indirizzo cui rivolgere domande:
Alexandre Schmidt
direttore della Regìa federale degli alcool (RFA)
+41 31 309 12 64
[email protected]
Pubblicato da
Il Consiglio federale
Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it
Dipartimento federale delle finanze
Internet: http://www.dff.admin.ch/it
Dipartimento federale delle finanze DFF
[email protected] | Basi legali
http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=it
Dipartimento federale delle finanze DFF
Regìa federale degli alcool RFA
Direzione
Rapporto dell’Amministrazione federale
delle finanze sui risultati della procedura di
consultazione concernente la revisione
totale della legge federale del 21 giugno 1932
sulle bevande distillate
settembre 2011
Indice
1
Procedura di consultazione ......................................................................................... 4
1.1
1.2
2
3
4
Situazione iniziale ........................................................................................... 4
Svolgimento della procedura di consultazione ................................................. 4
Valutazione della consultazione .................................................................................. 6
2.1
Necessità di una riforma.................................................................................. 6
2.2
Suddivisione dei contenuti di politica fiscale e sanitaria in due leggi ................ 7
2.3
Struttura futura della RFA................................................................................ 8
Legge sull’imposizione delle bevande spiritose ......................................................... 9
3.1
Liberalizzazione .............................................................................................. 9
3.2
Ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo ..................................... 10
3.3
Ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo ................................ 10
3.4
Ulteriori osservazioni ..................................................................................... 11
3.5
Parere sui singoli articoli ............................................................................... 11
Legge sull’alcol ........................................................................................................... 23
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
Una nuova legge per tutte le limitazioni del commercio e della pubblicità...... 23
Disposizioni sul commercio e sulla pubblicità riunite in un’unica legge .......... 23
Costituzionalità .............................................................................................. 23
La nuova legge ............................................................................................. 24
In generale sull’orientamento contenutistico dell’avamprogetto di legge........ 25
Conoscenze scientifiche................................................................................ 26
Prevenzione (in generale) ............................................................................. 26
Tutela della gioventù ..................................................................................... 28
Responsabilità individuale contrapposta a responsabilità collettiva ............... 28
Intensità normativa ........................................................................................ 29
La pubblicità .................................................................................................. 31
Uniformazione contro differenziazione della limitazione della pubblicità ........ 32
Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione .................. 33
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Il commercio.................................................................................................. 34
Uniformazione contro differenziazione delle restrizioni del commercio .......... 35
Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione .................. 35
Competenza esclusiva della Confederazione contro competenza
complementare dei Cantoni .......................................................................... 39
4.5
Singoli articoli LAlc ........................................................................................ 41
Allegato .............................................................................................................................. 69
Elenco delle abbreviazioni ............................................................................................ 69
Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione.................................................... 72
Progetti di legge avviati in consultazione ....................................................................... 78
Legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose e dell'etanolo .......................... 78
Legge federale sull'alcol ................................................................................................ 92
2/98
Compendio
La separazione legale dei contenuti fiscali e normativi e quindi l’istituzione di una legge
sull’imposizione delle bevande spiritose e di una legge sull’alcol sono state fondamentalmente bene accolte.
La legge sull’imposizione delle bevande spiritose con le sue proposte sulla liberalizzazione
del mercato delle bevande spiritose e dell’etanolo ha riscosso vasti consensi nella consultazione. Solo l’importo dell’imposta sulle bevande spiritose, il suo adeguamento al rincaro nonché le esenzioni (parziali) dall’imposta danno adito a opinioni divergenti.
La legge sull’alcol ha riscontrato i favori della grande maggioranza dei Cantoni. Essa è sostenuta anche dall’Unione delle città svizzere nonché dalle città e dai Comuni che si sono
espressi direttamente. Positivi sono anche i pareri delle organizzazioni della prevenzione,
della medicina e delle famiglie, che però ritengono le misure della legge sull’alcol tendenzialmente poco stringenti. La legge è respinta in particolare dalle cerchie economiche che
esprimono – oltre a riserve di principio sulle limitazioni dell’economia – dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni previste per la birra e per il vino o addirittura le contestano. Inoltre,
esse esigono disposizioni chiare nel tenore, efficienti nell’attuazione ed efficaci negli effetti.
Infine, è stata accolta favorevolmente la proposta di privatizzare Alcosuisse e di reintegrare
la Regìa federale degli alcool nell’Amministrazione federale centrale.
3/98
1
Procedura di consultazione
1.1
Situazione iniziale
La legge sull’alcool vigente risale al 1932 ed è pertanto una tra le leggi più datate della Confederazione. Sebbene sia stata oggetto di diverse revisioni parziali nel corso dei suoi 80 anni
di validità, la legge non soddisfa più la realtà odierna. Il Consiglio federale ha pertanto inserito la revisione totale della legge sull’alcool negli obiettivi di legislatura 2007–2011.
Con la revisione totale della legge il Consiglio federale persegue i seguenti obiettivi:
a.
liberalizzazione del mercato: saranno soppressi 3 monopoli federali e 41 delle 43 autorizzazioni. Si prevede inoltre che la Confederazione si ritiri completamente dal mercato
dell’etanolo;
b.
ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo: il sistema d’imposizione sarà
snellito in modo che l’assoggettamento all’imposta sarà messo sistematicamente in relazione alla produzione e all’importazione di bevande spiritose. Il numero degli assoggettati all’imposta diminuirà dagli attuali circa 48 000 all’anno a circa 3000 unità. Inoltre, i
privilegi fiscali saranno uniformati. Queste semplificazioni comporteranno per
l’Amministrazione una considerevole diminuzione dell’onere legato al controllo senza
compromettere il gettito fiscale;
c.
nuovo orientamento della regolamentazione del mercato: con la concentrazione in
un’unica legge delle disposizioni sul commercio e sulla pubblicità applicabili alle bevande alcoliche attualmente sparse in differenti leggi vengono eliminati i doppioni a livello
legislativo ed esecutivo nonché le relative incertezze giuridiche. Inoltre, attraverso
l’assoggettamento del commercio di bevande alcoliche a norme uniformi vengono creati
i presupposti per una maggiore coerenza nella politica (di mercato) dell’alcol;
d.
riorganizzazione dell’adempimento dei compiti: con l’abolizione del monopolio
d’importazione e il ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo, Alcosuisse – il
centro di profitto della RFA – dovrà essere privatizzato. La parte rimanente della RFA
sarà reintegrata nell’Amministrazione federale centrale. In questo modo il potenziale di
sinergia che ne deriva potrà essere sfruttato in maniera mirata con i compiti amministrativi esistenti.
1.2
Svolgimento della procedura di consultazione
Nell’ambito della procedura di consultazione il Consiglio federale ha presentato due avamprogetti di legge:

la legge sull’imposizione delle bevande spiritose (LIBs) disciplina la riscossione e il
controllo delle imposte di consumo sulle bevande spiritose e sull’etanolo;

la legge sull’alcol (LAlc) statuisce prescrizioni per la regolamentazione del mercato
delle bevande alcoliche.
La consultazione concernente la revisione totale della legge sull’alcool è stata avviata il
30 giugno 2010 ed è durata fino alla fine di ottobre 2010. Sono stati invitati ad esprimere un
parere 128 destinatari. La documentazione, costituita da due avamprogetti di legge, due rapporti esplicativi, un questionario e l’elenco dei destinatari, è stata inviata per posta. Questa
documentazione era ed è consultabile anche nei siti Web della Cancelleria federale (CaF) e
del Dipartimento federale delle finanze (DFF).
4/98
La consultazione ha suscitato un grande interesse. Sono pervenuti complessivamente
183 pareri in oltre 1700 pagine in formato A4.
Hanno inviato un parere 86 dei 128 destinatari:
Destinatari
Pareri
Cantoni
26
25
Conferenza dei Governi cantonali
1
1
Partiti politici
14
6
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle
regioni di montagna
3
1
Associazioni mantello nazionali dell'economia
9
6
Associazioni di categoria
48
24
Altre organizzazioni
27
23
TOTALE
128
86
Sono inoltre pervenuti 97 pareri dai seguenti settori:
Città, Comuni, Conferenze delle città
5
Associazioni di categoria
41
Altre organizzazioni
38
Privati (imprese e persone)
10
Commissioni e istituti della Confederazione
3
TOTALE
97
Il questionario inviato con la documentazione sulla consultazione comprendeva, da un lato,
importanti domande di principio sulla revisione totale, vale a dire domande sulla liberalizzazione del mercato, sul ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo, sulla riorganizzazione della RFA nonché sul dualismo legislativo (suddivisione in due leggi). Dall’altro, esso
conteneva in parte domande molto dettagliate sul contenuto dei due avamprogetti di legge,
soprattutto della nuova legge sull’alcol.
Nel complesso, 73 dei 183 partecipanti hanno compilato il questionario integralmente o parzialmente. La seguente tabella ne riporta i dettagli:
Solo questionario
26
Questionario + lettera
47
Solo lettera
110
TOTALE dei pareri pervenuti
183
Secondo l’articolo 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061),
si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta. Con il presente rapporto il Consiglio federale prende atto dei pareri pervenuti, che vengono esposti in forma sintetica.1
È definito partecipante chi ha inoltrato un parere generale o concernente alcuni aspetti della
revisione totale della legge sull’alcool. I pareri sono stati attribuiti ai singoli gruppi e numerati
in base all’ordine di entrata.
1
Messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 2004 concernente la legge federale sulla procedura di consultazione
(FF 2004 473)
5/98
Cantoni
C
Partiti
P
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
AM
Città e Comuni
CC
Associazioni mantello nazionali dell'economia
ANE
Associazioni nazionali di categoria
ANC
Associazioni cantonali di categoria
ACC
Organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie
OP
Altre organizzazioni
AO
Commissioni e istituti della Confederazione
CIC
Persone e imprese
PI
L’elenco dei singoli partecipanti, ordinati secondo la data di ricevimento dei pareri e
l’attribuzione ai gruppi, è allegato al presente rapporto.
Per una migliore visione d’insieme e una maggiore leggibilità i seguenti partecipanti vengono
raggruppati in base ai pareri espressi, identici a livello materiale:
a.
GastroSuisse (ANC 17) e 14 associazioni cantonali della gastronomia (GastroAargau, GastroBaselland, GastroTicino, Société des cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève, GastroZürich, GastroFreiburg, GastroAppenzell Ausserrhoden;
GastroAppenzell Innerrhoden; GastroUri; GastroSchwyz, GastroBern, GastroLuzern, GastroSolothurn, GastroWallis) sono indicate nel rapporto sui risultati come
«rappresentanti del settore della gastronomia»;
b.
6 unioni cantonali e regionali dei contadini (LBV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV e SOBV),
i rappresentanti dei produttori di frutta e verdura vallesani (FVPFL / IFELV) nonché
le due associazioni regionali dei produttori di frutta (BOV e AZO) sono stati indicati
come «rappresentanti cantonali dell’agricoltura»;
c.
5 rappresentanti nazionali (ANCV, ASCV, SWBV, BSRW e SVSW) e 3 cantonali
(FVV, IVN e GOV) del settore vinicolo sono indicati nel rapporto come «rappresentanti del settore vinicolo».
Il rapporto sui risultati espone quali disposizioni sono controverse, vale a dire se sono state
accolte positivamente o negativamente e se sono state rilevate lacune.2 Tuttavia, è riportato
soltanto il contenuto dei pareri espressi nel questionario o nella lettera. Le astensioni non
sono prese in considerazione.
2
Valutazione della consultazione
2.1
Necessità di una riforma
La revisione totale è stata accolta esplicitamente dai Cantoni di Ginevra (C5) e San Gallo
(C25), dalla città di Zurigo (CC5) e da PPD (P1), USC (ANE5), diverse associazioni di categoria nazionali e cantonali (SSIC, SBV, UP, CHOCOSUISSE, LBV, BVSZ, ZBB, ZBV), singo-
2
Cfr. Hug Walther, Vorparlamentarisches und parlamentarisches Verfahren der Rechtsetzung in der Schweiz, in: Studie zu
einer Theorie der Gesetzgebung, ed. da Jürgen Röding, Berlino 1976 pag. 79, citato in Thomas Sägesser, Stämpflis Handkommentar zum Vernehmlassungsgesetz, pag. 108, n. marg. 6.
6/98
le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (infodrog, FSAG, SHV,
JUBLA) e dalla TFAG (PI5).
Il PS (P6) è favorevole alla revisione di una legge che sembra «in parte anacronistica». Hotelleriesuisse (ANC19) adduce la stessa motivazione. Anche economiesuisse (ANE2) riconosce la necessità di una revisione e descrive la relativa deregolamentazione come «attesa
da lungo tempo». L’USAM (ANE4) ritiene la revisione totale necessaria. Swiss Olympic (AO2) considera superata la vigente legge sull’alcool e loda gli sforzi profusi a favore di una
politica coerente in materia di alcol. La SKS (AO9) e la FRC (AO15) si attendono dalla revisione totale misure efficaci di regolamentazione del mercato contro il consumo problematico
di alcol.
Mentre il Cantone di Basilea Città (C12) considera l’avamprogetto come un notevole miglioramento rispetto allo status quo, il Cantone di Basilea Campagna (C13) sottolinea che il
Consiglio federale propone un buon equilibrio tra la liberalizzazione del mercato e i meccanismi di controllo.
Per il Cantone di Vaud (C22) la revisione totale non è prioritaria e secondo l’UDC (P2) e la
IG Freiheit (AO8) sarebbero sufficienti modifiche mirate della legge vigente.
L’USI (ANE6) riconosce la necessità di un intervento legislativo per quanto concerne le bevande spiritose.
2.2
Suddivisione dei contenuti di politica fiscale e sanitaria in due leggi
18 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vaud, Vallese, San Gallo), l’Unione
delle città svizzere (AM1), il Comune di Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5) accolgono
favorevolmente la suddivisione legale del settore fiscale e sanitario. Il Cantone dei Grigioni
non ha nulla da obiettare (C9). Oltre ai partiti PLR (P3), PEV (P4) e I Verdi (P5), all’USS (ANE1) e all’ USC (ANE5), esprimono parere favorevole anche diverse associazioni nazionali
di categoria (SKW, Medici di famiglia Svizzera, SPIRITSUISSE, SBV, ASF, AWS, hotelleriesuisse, IG DHS, FSL, santésuisse), i rappresentanti del settore della gastronomia, i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, LBV, BOV, BVBB, FVPFL / IFELV, SOBV), le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, infodrog, SSMT,
SUHMS, Blaues Kreuz, Public Health Schweiz, AGS, FSAG, SSPA, Fondazione svizzera per
la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD, FVA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT,
SHV, Pro Juventute) nonché SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASPU (AO4), Hochstamm
Suisse (AO5), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1),
Coop (PI4) e TFAG (PI5).
Il Cantone di Basilea Campagna (C13), l’ISPMZ (OP11) e la FSP (OP35) valutano la suddivisione positivamente, solo se nella definizione dell’aliquota fiscale si tengono in considerazione criteri di politica sanitaria. Il Cantone di Soletta (C1) adduce la stessa motivazione.
Nonostante l’atteggiamento favorevole, il Cantone di Lucerna (C6) vede nel dualismo legislativo un pericolo per la coerenza della politica dell’alcol, aspetto che non viene escluso nemmeno dalla CDS (C2).
Per motivi analoghi di prevenzione il PS (P6), NAS (OP5), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA
(OP 31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) considerano la suddivisione «poco auspicabile».
Pur dichiarandosi d’accordo sulla suddivisione, il PPD (P1) mette in dubbio l’istituzione di
una nuova legge, tanto più che la suddivisione non sembra essere completamente possibile
in considerazione dell’orientamento di politica sanitaria dell’aliquota fiscale. Economiesuisse
(ANE2) e CHOCOSUISSE (ANC34) adducono pareri analoghi.
7/98
Il PEV (P4) approva soprattutto gli aspetti concernenti la politica sanitaria e di prevenzione
della legge sull’alcol e ritiene che la questione del dualismo sia d’importanza secondaria.
Propone di esaminare la possibilità di accorpare la legge sull’imposizione delle bevande spiritose con quella sull’imposizione della birra.
L’USAM (ANE4) ritiene adeguata la suddivisione, ma chiede una rielaborazione approfondita
di entrambe gli avamprogetti.
Commercio Svizzera (ANC6) accoglie favorevolmente l’istituzione di una legge
sull’imposizione delle bevande spiritose, ma è contrario alla suddivisione. Questo parere è
sostenuto dalla FVV (ACC27), che chiede di riunire le due leggi e si attende semplificazioni
amministrative a favore dell’economia.
Poiché l’imposizione è una misura preventiva centrale, secondo LVT (OP16), CRIAD (OP24)
e FNA (OP26) la suddivisione non ha senso. Per la FEGPA (OP10) non è opportuno separare gli aspetti fiscali, in quanto i prezzi dell’alcol potrebbero avere un effetto preventivo. Anche
REPER (OP39) condivide questo parere e aggiunge che la suddivisione legislativa non permetterebbe di considerare la prevenzione nel suo insieme. Pro Familia Schweiz (OP6) giudica la suddivisione inaccettabile e rinvia alle strette correlazioni esistenti tra le due leggi a
livello materiale. Anche fondationdépendences (OP15) teme che con la suddivisione si indebolisca la prevenzione a favore dei produttori. Fondationdépendences (OP15) e Fondation
O2 (OP17) chiedono di accorpare le due leggi. Richiesta appoggiata dal Cantone di Obvaldo
(C20).
Anche il Centre Patronal (AO3) è contrario a una suddivisione.
[Per i pareri sulla creazione della legge sull’alcol, vedi n. 4].
2.3
Struttura futura della RFA
16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), l’Unione delle città svizzere
(AM1) e la città di Zurigo (CC5) si dichiarano d’accordo sulla struttura futura proposta della
RFA. Esprimono parere favorevole anche il PPD (P1), il PEV (P4) e l’USC (ANE5), diverse
associazioni nazionali di categoria (SKW, Commercio Svizzera, SPIRITSUISSE, AWS, IG
DHS, santésuisse) e organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie
(SGARM, SUHMS, Blaues Kreuz, FEGPA, Croix-bleue romande, fondationdépendences,
LVT, SSPA, CRIAD, FVA, FNA, GREA, FS, Ticino Addiction, REPER), SJH (AO1), Swiss
Olympic (AO2), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5), konsumentenforum (AO11), KAPO
Wallis (AO16) nonché Coop (PI4) e TFAG (PI5).
La privatizzazione di Alcosuisse è accolta favorevolmente oltre che dal Cantone di Basilea
Città (C12), dal PLR (P3) e dall’USAM anche dalle associazioni nazionali di categoria SSIC
(ANC8), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16) e FSL (ANC23) nonché dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV) e dalle singole organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (fondationdépendences, SSPA, FVA, IOGT, Pro Juventute). Il Comune di Werthenstein (CC4) e la città di Delémont (CC6) in qualità di sedi di aziende di Alcosuisse manifestano il loro interesse al mantenimento di tali aziende sul loro
territorio e auspicano di essere coinvolte tempestivamente in un eventuale processo decisionale. In linea di principio sono d’accordo sulla liberalizzazione proposta. La città di Delémont
(CC6) si appella, tuttavia, alla responsabilità della Confederazione in qualità di datore di lavoro in caso di licenziamenti. Inoltre, dalla privatizzazione non dovrebbe scaturire alcun cartello
o monopolio privato.
L’USS (ANE1) si dichiara d’accordo sulla reintegrazione della RFA nell’Amministrazione federale centrale, ma è contraria a una privatizzazione completa di Alcosuisse. Se dovesse
8/98
essere attuata la privatizzazione, l’USS chiede che venga stipulato un contratto collettivo di
lavoro. Anche Public Health Schweiz (OP12) e AGS (OP14) vorrebbero che Alcosuisse rimanesse in seno alla Confederazione.
Le organizzazioni FEGPA (OP10) e LVT (OP16) auspicano per la RFA un futuro che non
comprometta la decima dell’alcol e quindi il sostegno finanziario per la prevenzione. L’ASF
(ANC10), VELEDES (ANC16) e FSL (ANC23) nonché BOV (ACC10), BVBB (ACC11), AGS
(OP14), IOGT (OP30) e Pro Juventute (OP40) respingono il trasferimento della RFA
nell’Amministrazione federale. Secondo l’organizzazione IOGT (OP30) la RFA deve mantenere la forma attuale, poiché – soprattutto nel settore della pubblicità e del commercio – è la
migliore garante dell’esecuzione dei compiti relativi alla tutela della gioventù e della salute.
L’ASMPP (OP1) e Public Health Schweiz (OP12) respingono la struttura futura proposta nel
suo insieme.
Secondo l’AGS (OP14), la RFA e Alcosuisse devono essere trasferiti nell’Amministrazione
federale centrale. Anche il Centre Patronal (AO3) respinge la struttura futura proposta adducendo questioni non ancora sufficientemente chiarite.
L’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) criticano il fatto che la RFA abbia già creato l’unità organizzativa «Mercato dell’alcol». I Verdi (P5), AWMP (ANE3) e SBV (ANC15) chiedono, pertanto, che vengano intraprese misure riorganizzative solo quando verrà approvata la revisione totale e verrà definita l’organizzazione futura della RFA.
Il PLR (P3) riflette sulla possibilità di sciogliere la RFA e di trasferire i suoi compiti ad altri
servizi federali.
[Altri pareri sulla struttura futura della RFA figurano nelle considerazioni ad art. 13
AP-LAlc].
3
Legge sull’imposizione delle bevande spiritose
3.1
Liberalizzazione
17 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo) nonché
l’Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5) accolgono favorevolmente la
liberalizzazione. Sono appoggiate dal PPD (P1),dal PLR (P3), da economiesuisse (ANE2),
AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USC (ANE5), dalle associazioni nazionali di categoria ASCO (ANC2), Gilde (ANC3), UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE
(ANC7), SSIC (ANC8), ASF (ANC10), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), Swiss Retail
(ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), CHOCOSUISSE
(ANC34), santésuisse (ANC35), dai rappresentanti del settore della gastronomia e dai singoli
rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV). Fondationdépendences
(OP15), Fondation O2 (OP17) e SSPA (OP20), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASPU
(AO4), Hochstamm Suisse (AO5), IG Freiheit (AO8), konsumentenforum (AO11), KAPO
Wallis (AO16) nonché Coop (PI4) e TFAG (PI5) condividono l’indirizzo proposto.
L’organizzazione dirittifondamentali.ch (AO6) non ha nulla da obiettare contro la soppressione dei monopoli.
Il Cantone di Zurigo (C3) fa notare che con la liberalizzazione si avrà un allineamento alla
realtà europea. Il Cantone di Turgovia (C19) sottolinea che la liberalizzazione permette di
abbattere i costi che sono incompatibili con la competitività e di ridurre l’elevato onere amministrativo. VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) si attendono procedure semplificate e minori costi amministrativi. L’ASCO (ANC2), Gilde (ANC3), VELEDES (ANC16)
nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BVSZ, ZBB, ZBV) e TFAG (PI5) han9/98
no aspettative analoghe. La FSL accoglie favorevolmente soprattutto la soppressione del
divieto di distillazione di frutta a granelli importata.
Il Cantone di Nidvaldo (C21), NAS (OP5), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS
(OP33) e Ticino Addiction (OP34) affermano che il processo di deregolamentazione dovrebbe andare di pari passo con una regolamentazione efficace della reperibilità, della determinazione dei prezzi, delle possibilità di consumo e delle restrizioni della pubblicità. Il PS (P6),
Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) adducono la stessa argomentazione.
Secondo il PEV (P4) la soppressione dei monopoli federali è giustificabile sotto il profilo della
politica sanitaria solo se si rinuncia all’esenzione proposta dall’imposta per i primi 10 litri di
alcol puro. Il Comune di Kriens (CC2) è favorevole a rinunciare ai monopoli di fabbricazione.
Il Cantone di Obvaldo (C20) si augura che venga mantenuto «il monopolio».
L’USS (ANE1) è contraria a rinunciare ai 3 monopoli della Confederazione. L’ASMPP (OP1),
Public Health Schweiz (OP12) e AGS (OP14) motivano il loro rifiuto soprattutto con ragioni di
politica sanitaria. La liberalizzazione preoccupa la CDS (C2), l’upi (AO12) e in parte anche la
CFAL (CIC1), perché potrebbe comportare un aumento del consumo delle bevande spiritose.
PharmaSuisse (ANC29) respinge una liberalizzazione completa, in quanto teme aumenti di
prezzo e costi supplementari per i controlli di qualità.
Il Centre Patronal (AO3) accoglie la liberalizzazione, ma dubita dei vantaggi delle misure
proposte per l’economia nazionale, poiché solo una piccola quantità dell’alcol consumato in
Svizzera sarebbe di origine nazionale. Inoltre, si dovrebbero temere conseguenze negative
per la salute pubblica. Il Centre Patronal (AO3) respinge la legge sull’imposizione delle bevande spiritose, poiché è strettamente connessa con la legge sull’alcol che è giudicata inaccettabile.
3.2
Ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo
16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), PLR (P3), PEV (P4), economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USC (ANE5) approvano il ritiro della
Confederazione dal mercato dell’etanolo. Anche l’Unione delle città svizzere (AM1), la città di
Zurigo (CC5) e le associazioni nazionali di categoria SKW (ANC1), Commercio Svizzera
(ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12),VELEDES
(ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23)
e santésuisse (ANC35) condividono questo indirizzo, sostenuto dai rappresentanti cantonali
dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV), fondationdépendences (OP15), Fondation O2
(OP17), SSPA (OP20), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse
(AO5), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) nonché Coop (PI4) e TFAG (PI5).
Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) sono favorevoli a un ritiro solo se gli
strumenti di controllo sono stati messi in atto e valutati prima del ritiro.
Il Cantone di Uri (C11) chiede che la Confederazione – analogamente alla liberalizzazione di
altri settori – partecipi alla nuova società.
L’USS (ANE1) respinge il ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo anche nel caso
di una liberalizzazione completa del mercato. Pure l’ASMPP (OP1), Public Health Schweiz
(OP12) e AGS (OP14) sono contrari al ritiro della Confederazione dal mercato dell’etanolo.
3.3
Ottimizzazione del sistema d’imposizione e di controllo
17 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), PLR (P3), PEV
10/98
(P4), USS (ANE1), economiesuisse (ANE2) e USAM (ANE4) appoggiano le ottimizzazioni
proposte. Esprimono parere analogo l’Unione delle città svizzere (AM1), il Comune di Kriens
(CC2) e la città di Zurigo (CC5) nonché Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE
(ANC7), SSIC (ANC8), SBV (ANC9), IG DHS (ANC21), CHOCOSUISSE (ANC34), LBV
(ACC5), ASMPP (OP1), fondationdépendences (OP15), Fondation O2 (OP17), SSPA
(OP20), Centre Patronal (AO3), Coop (PI4) e TFAG (PI5).
Anche l’USC (ANE5) accoglie favorevolmente le semplificazioni del sistema fiscale, ma richiama l’attenzione sul fatto che deve essere mantenuta la produzione nazionale.
Mentre la CDEP (-> CDS, C2) approva la semplificazione dell’imposizione e la riduzione del
carico amministrativo, il PEV (P4) sottolinea che il privilegio dei 10 litri (cfr. art. 17 AP-LIBs)
non sarebbe equiparabile a una soppressione, bensì a un’estensione del privilegio attuale.
Sono contrarie le associazioni ASF (ANC10), VELEDES (ANE16) e FSL (ANE23) nonché i
rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV e BVBB), ASPU (AO4) e Hochstamm Suisse
(AO5). Il loro parere contrario è dovuto in parte al privilegio dei 10 litri e in parte alla semplificazione dell’assoggettamento all’imposta.
3.4
Ulteriori osservazioni
Il Cantone di Svitto (C10) chiede che un prodotto possa essere considerato bevanda spiritosa svizzera se è stato fabbricato esclusivamente con materie prime nazionali. L’origine estera dovrebbe essere indicata in percentuale. Le richieste dell’ASF (ANC10), dei rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV), di ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) – che con I Verdi (P5) e la SBV (ANC9)
auspicano l’adozione di misure per aumentare la competitività nei confronti dell’estero – vanno nella stessa direzione. Fra l’altro, nella legge sull’agricoltura deve essere introdotta
un’equiparazione di tutte le materie prime agricole e dei prodotti finali affinché anche le bevande spiritose beneficino delle misure di sostegno. Secondo l’AZO (ACC25), bisogna contrastare con misure complementari le conseguenze negative di vasta portata, dovute alla
diminuzione della produzione nazionale di alcol.
In vista della liberalizzazione del mercato, economiesuisse (ANE2) e SSIC (ANC8) chiedono
alla RFA e ad Alcosuisse di pubblicare il codice dei prodotti.
L’UDC (P2), AWMP (ANE3) e USAM (ANE4) esigono un esame critico nonché «lo snellimento e il ridimensionamento» dell’avamprogetto di legge.
3.5
Parere sui singoli articoli
Capitolo 1: Oggetto, principi e definizioni
Art. 2
Principi
I Cantoni di Zurigo (C3) e Appenzello Interno (C23) nonché infodrog (OP3), Dipendenze Info
Svizzera (PO4), ISPMZ (OP11), SHV (OP32), FSP (OP35), ARPS (OP38), upi (AO12) e
CFAL (CIC1) approvano il fatto che nel fissare l’aliquota d’imposta si sia tenuto conto delle
considerazioni di politica sanitaria. Il Cantone di Basilea Campagna (C13) ritiene che nella
determinazione dell’aliquota d’imposta i criteri di politica sanitaria siano condizioni indispensabili per il dualismo legislativo. Il Cantone di Soletta (C1) adduce un argomento analogo.
Il PS (P6) sottolinea che non è possibile prevedere la normazione del diritto fiscale senza
tenere conto delle riflessioni di politica sanitaria.
Le organizzazioni FEGPA (OP10), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FNA
(OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) chiedono di menzionare espli11/98
citamente la protezione della salute pubblica quale motivo fondamentale per l’imposizione
delle bevande spiritose e l’aliquota d’imposta quale strumento di prevenzione. REPER
(OP39) esprime un parere analogo.
L’upi (AO12) e la CFAL (CIC1) evidenziano che nei confronti internazionali dovrebbe essere
considerata l’imposizione fiscale complessiva. L’upi (AO12) chiede inoltre che nel fissare
l’imposta sulle bevande spiritose si tenga pure conto della prevenzione degli infortuni.
Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali
dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) auspicano che l’aliquota d’imposta sia valutata «esclusivamente» sulla base delle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. È invece di parere contrario
il Cantone di Lucerna (C6) in considerazione della decima sull’alcol. L’AWMP (ANE3) e
l’USAM (ANE4) esigono che ci si basi «in particolare» sulle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. Secondo la SBV (ANC9), VELEDES (ANC16) e FSL (ANC23) occorre «anche» tenere
conto di queste aliquote. VELEDES (ANC16) adduce a sostegno del suo parere il principio
della neutralità concorrenziale.
La città di Zurigo (CC5) vorrebbe che i due principi rilevanti per l’imposizione non venissero
ancorati nell’articolo 2, bensì nel corrispondente capitolo della legge.
Art. 3
Definizioni
Il Cantone dei Grigioni (C9) chiede che il commercio al dettaglio venga definito come «ogni
consegna o mediazione di bevande alcoliche ai consumatori, ad eccezione dei regali a una
cerchia determinata e limitata di persone».
Il Cantone del Vallese (C24) e FVPFL / IFELV (ACC12) esigono una definizione delle materie prime secondo cui la fabbricazione di etanolo e bevande spiritose rimanga limitata alla
trasformazione di materie prime indigene. Secondo Brenzer Kirsch (AO10) la maggior parte
delle aziende di produzione auspica il mantenimento del divieto di distillazione per la frutta a
granelli importata e per i semilavorati di frutta a granelli prodotti con materie prime estere. Un
eventuale sottoapprovvigionamento potrebbe essere compensato con misure puntuali (ad
es. contingenti temporanei).
La città di Zurigo (CC5) è dell’avviso che il campo d’applicazione della legge debba essere
disciplinato in un articolo separato. Essa ritiene che le definizioni di «alcol», «etanolo» e
«bevande spiritose» non siano congruenti e critica le diverse definizioni di etanolo che figurano nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose e nella legge sull’alcol.
Secondo la SSIC (ANC8) la definizione di etanolo proposta è errata dal punto di vista chimico. Per evitare di fare confusione, l’espressione «alcol» o «alcol destinato al consumo» dovrebbe essere utilizzata per l’etanolo e per qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo
umano. Per contro, l’espressione «etanolo» dovrebbe designare l’alcol etilico o l’etanolo destinato alla produzione industriale. Inoltre, occorrerebbe sostituire l’espressione «che lavorano o trasformano» con i termini «lavorazione» e «consumo» già in uso nell’ordinanza sul
controllo dei composti chimici3. La SSIC (ANC8) propone infine di introdurre una definizione
delle aziende che utilizzano l’etanolo esclusivamente a scopi commerciali, e che quindi non
lo destinano al consumo umano.
3
RS 946.202.21
12/98
Capitolo 2: Controllo della produzione, dell’importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell’etanolo
Art. 4
Registrazione
Il Cantone di Svitto (C10) chiede che la registrazione non venga fatta dipendere dalla quantità «per importazione», bensì dalla quantità importata «per anno». Una proposta analoga è
fatta dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV, AZO).
Secondo il Cantone di Svitto (C10) l’iscrizione nel registro dell’alcol e di conseguenza
l’autorizzazione di produrre bevande spiritose deve presupporre un attestato di formazione.
Chiedono un attestato di formazione anche I Verdi (P5), SBV (ANC9), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), FSL (ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV,
BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch
(AO10). Devono essere esonerati dall’obbligo di produrre un attestato di formazione i distillatori che hanno ottenuto la concessione in virtù della legislazione anteriore o le persone in
possesso di una formazione equivalente. La FSL (ANC23) è dell’avviso che i requisiti minimi
di una tale formazione debbano essere fissati nelle disposizioni di esecuzione. L’associazione SBV (ANC9) auspica inoltre un esame professionale per le persone che esercitano per
la prima volta una distilleria professionale. Secondo il Cantone di Svitto (C10) e AZO
(ACC25) la formazione dovrebbe essere finanziata con le entrate fiscali.
Il Cantone del Vallese (C24) e FVPFL / IFELV (ACC12) domandano che l’autorizzazione di
produrre etanolo e bevande spiritose venga fatta dipendere dalla trasformazione di materie
prime indigene.
Singoli rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV) auspicano che la registrazione sia gratuita.
La SDV (ANC24) fa notare che molti dei suoi membri sono attivi sia nel commercio al dettaglio, sia nel commercio all’ingrosso e che di conseguenza soggiacciono all’obbligo di registrazione, a condizione che il Consiglio federale non li esoneri da questo obbligo. CHOCOSUISSE (ANC34) parte dal presupposto che i produttori di cioccolato saranno esonerati dal
suddetto obbligo di registrazione.
La città di Zurigo (CC) suggerisce di non menzionare le bevande spiritose, visto che sono già
comprese nella definizione di «etanolo».
Art. 5
Obblighi di notifica e termini
SPIRITSUISSE (ANC7) propone di stralciare l’espressione «oppure dell’iscrizione nel registro di commercio», poiché ritiene eccessiva la notifica di qualsiasi modifica.
Art. 6
Prescrizioni di controllo
La SSIC (ANC8) chiede che i controlli siano eseguiti in funzione dell’importanza economica
di un’impresa, della sua gestione della qualità e del suo potenziale di rischio nonché in considerazione dei risultati dei controlli precedenti.
13/98
Art. 7
Marche di riconoscimento
Il Cantone di Turgovia (C19) è del parere che questa disposizione ostacoli il libero commercio e che vada messa in discussione alla luce della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli
ostacoli tecnici al commercio. Se fosse mantenuta, questa disposizione dovrebbe essere
introdotta anche nella legislazione sulle derrate alimentari in cui sono disciplinate ulteriori
prescrizioni in materia di designazioni.
Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) esigono il mantenimento delle marche di riconoscimento ai fini della sicurezza fiscale, nonostante ciò contraddica il principio del «Cassis de Dijon».
La SBV (ANC9) chiede che sull’etichetta si possa riportare anche il nome del distillatore che
acquista o rivende bevande spiritose.
Secondo SPIRITSUISSE (ANC7) dovrebbe essere possibile far figurare sull’etichetta i nomi
di più importatori, anche se solo un importatore è responsabile dell’importazione in Svizzera.
La IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) sono contrarie alle marche di riconoscimento, poiché queste rincarerebbero inutilmente i prodotti importati contraddicendo inoltre il principio del «Cassis de Dijon».
Art. 8
Impegno d’impiego
Il PEV (P4) propone di completare l’impegno d’impiego con un obbligo di denaturazione qualora la merce esente da imposta sia utilizzata per uno scopo diverso da quello definito.
L’autorità competente dovrebbe stabilire nell’impegno d’impiego i particolari della denaturazione (vedi anche l’art. 18).
Per la SSIC (ANC8) e TFAG (PI5) l’impegno d’impiego dovrebbe riferirsi in maniera specifica
al commercio. Secondo la SSIC (ANC8) le imprese che utilizzano etanolo a scopi commerciali e le industrie farmaceutiche dovrebbero essere esplicitamente autorizzate a ottenere un
impegno d’impiego. Inoltre, l’acquisizione di quantitativi fino a 20 litri esenti da imposta dovrebbe essere consentita anche senza l’impegno d’impiego. La SDV (ANC24) suggerisce di
prevedere l’impegno d’impiego a partire da un quantitativo annuo di 10 litri.
Capitolo 3: Imposizione
Sezione 1: Oggetto dell’imposta e nascita del credito fiscale
Art. 9
Oggetto dell’imposta
CHOCOSUISSE (ANC34) accoglie positivamente il fatto che i prodotti con un tenore alcolico
fino all’1,2 per cento del volume continuino a essere esonerati dall’imposta e che al riguardo
si mantenga una parità di trattamento tra i prodotti fabbricati in Svizzeri e quelli importati.
L’associazione SESK (ANC36) chiede l’esenzione dall’imposta dei prodotti alimentari conformemente all’articolo 27 paragrafo 1 lettera f della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del
19 ottobre 1992 relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche per gli Stati dell’UE.
4
RS 946.51
14/98
L’AZO (ACC25) reputa l’indicazione in percento del peso più appropriata di quella attuale in
percento del volume e chiede pertanto di sostituire l’1,2 per cento del volume con il
2 per cento del peso.
Sezione 2: Obbligo fiscale
Art. 11 Persone assoggettate all’imposta
La FSL (ANC23) approva l’aggiunta dei distillatori per conto di terzi nell’elenco delle persone
assoggettate all’imposta e quindi la parità di trattamento di tutti i distillatori professionali.
I Cantoni dei Grigioni (C9) e di Sciaffusa (C15) suppongono che i distillatori per conto di terzi
debbano ora incassare presso i loro clienti l’imposta sulle bevande spiritose e di conseguenza far fronte a un onere supplementare notevole. La stessa ipotesi è avanzata dal Cantone
di Svitto (C10) che chiede un’indennità per i distillatori per conto di terzi. I Verdi (P5), ASPU
(AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) propongono un’indennità del
5 per cento dell’imposta sulle bevande spiritose. Anche le associazioni SBV (ANC9) e ASF
(ANC10) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB,
ZBV, AZO) esigono il versamento di un’indennità da parte della Confederazione per compensare l’onere supplementare e rimandano all’imposta alla fonte.
Art. 15 Aliquota d’imposta
Infodrog (OP3), upi (AO12) e CFAL (CIC1) accolgono positivamente l’aliquota d’imposta
speciale per gli alcopop e auspicano che nel commento si precisi che l’aliquota speciale è
riscossa anche sulle bevande spiritose contenenti edulcoranti alternativi (vegetali o artificiali).
Mentre il PPD (P1) è soddisfatto che si rinunci a un aumento dell’imposta e rimanda in proposito alla diminuzione del consumo di alcol nonché alle aliquote d’imposta comparativamente basse dei Paesi limitrofi, l’associazione Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e la Lega svizzera contro il cancro (OP27) si dicono stupiti del fatto che il Consiglio federale non proponga
un aumento dell’imposta. Il Cantone Ticino (C26) fa notare che il mantenimento dell’aliquota
d’imposta al livello del 1999 non permetterà più di raggiungere l’obiettivo di protezione della
salute pubblica fissato e, a livello finanziario, nuocerà ai Cantoni.
3 Cantoni (Neuchâtel, Vaud, Appenzello Interno) nonché infodrog (OP3), Dipendenze Info
Svizzera (OP4), NAS (OP5), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), AGS (OP14), DOJ (OP21),
KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP
(OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12) e CFAL (CIC1) chiedono di
aumentare l’imposta a 32 franchi, importo corrispondente a quello proposto dai Cantoni di
Svitto (C10) e San Gallo (C25) che domandano di adeguare l’aliquota d’imposta al rincaro
accumulato dal 1999. La CDS (C2) avanza la stessa richiesta. Il PS (P6) e FMH (ANC20)
vorrebbero «come minimo» l’adeguamento al rincaro accumulato dal 1999. Un parere analogo è espresso dal Cantone Ticino (C26).
Il PEV (P4) rivendica un aumento dell’aliquota d’imposta a 35 franchi, come proposto dal
Consiglio federale nel 1999. Sostengono questa rivendicazione Blaues Kreuz (OP9) e Croixbleue romande (OP13).
Mentre le organizzazioni SKS (AO9) e FRC (AO15) ritengono l’aliquota d’imposta proposta
«relativamente bassa», il Cantone di Friburgo (C4) si pronuncia a favore di un aumento
dell’aliquota, senza però menzionare un importo concreto. L’USS (ANE1) si esprime in maniera analoga.
In vista di un’evoluzione costante della decima sull’alcol, il Cantone di Obvaldo (C20) auspica un aumento dell’imposta sulle bevande spiritose. In questo è appoggiato dalla CDOS
(-> CDS, C2).
15/98
Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), USC ( ANE5), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, SOBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) chiedono invece un’aliquota d’imposta in linea
con il valore medio dei Paesi limitrofi (fr. 15.-). Essi sarebbero tuttavia disposti ad accettare
l’importo di 29 franchi, purché venga ripresa la limitazione della regola dei 10 litri (cfr. art. 17)
da loro proposta. Alle medesime condizioni la FSL (ANC23) accetta un’aliquota d’imposta di
22 franchi; inoltre nella legge non bisognerebbe più indicare l’importo in franchi, ma unicamente precisare che l’aliquota d’imposta risulta dalla media delle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. VELEDES (ANC16) chiede che si «tenga debitamente conto» di queste aliquote
d’imposta. Anche l’AWMP (ANE3) e l’USAM (ANE 4) propongono una riduzione dell’imposta
a 22 franchi motivandola con una diminuzione dei problemi legati all’alcol e con la tassa occulta. Una diminuzione a 22 franchi è auspicata anche da SPIRITSUISSE (ANC7) che definisce l’aliquota d’imposta proposta dal Consiglio federale un’aliquota speciale abusiva per un
singolo bene.
Pure l’UDC (P2) è favorevole a una riduzione dell’aliquota d’imposta e ritiene che
l’ammontare attuale non abbia un effetto preventivo nel lungo periodo e che costituisca soprattutto un prelievo di denaro da parte dello Stato a danno dell’economia nazionale.
Secondo SPIRITSUISSE (ANC27) i vini aromatizzati – analogamente ai vini naturali – devono essere tassati solo se hanno un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume. Per
contro, l’organizzazione IOGT (OP30) propone di rinunciare completamente all’aliquota ridotta.
Il Cantone di Vaud (C22) esige un’aliquota d’imposta ridotta del 50 per cento per i distillati di
frutta svizzeri. Dovrebbero beneficiare di questa riduzione le piccole aziende di produzione e
la frutticoltura nazionale.
Il Cantone di Glarona (C16) propone di non menzionare nella legge l’aliquota d’imposta, poiché la regolamentazione vigente a livello di ordinanza sarebbe più flessibile e più adeguata
agli scopi perseguiti.
Art. 16 Adeguamento al rincaro
Il PS (P6) e FMH (ANC20) nonché NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), DOJ (OP21), GREA
(OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) accolgono positivamente la possibilità presentata dal Consiglio federale di adeguare le aliquote d’imposta al rincaro.
5 Cantoni (Soletta, Ginevra, Turgovia, Appenzello Interno, Ticino) nonché il PEV (P4), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), FSKZ
(OP22), FVA (OP25), FASE (OP28), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP (OP35), Juventute
(OP36), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1)
vogliono che il Consiglio federale sia tenuto ad effettuare l’adeguamento al rincaro. L’Unione
delle città svizzere (AM1) aderisce a questa richiesta. Il Cantone di San Gallo (C25) adduce
la stessa argomentazione, ovvero che il Consiglio federale dovrebbe adeguare l’aliquota
d’imposta secondo i criteri previsti nella legge. Il Cantone di Soletta (C1) ritiene ipotizzabile
un’indicizzazione.
Secondo l’ARPS (OP38) l’aliquota d’imposta deve essere assolutamente aumentata in caso
di problemi, poiché un’eventuale riduzione della decima sull’alcol comprometterebbe la prevenzione e la cura delle dipendenze.
Le associazioni AWMP (ANE3) e USAM (ANE4) esigono invece che le aliquote d’imposta
siano adeguate esclusivamente per via legislativa. Sono inoltre dell’avviso che l’indice svizzero dei prezzi al consumo non sia un buon parametro di riferimento e sono contrarie a un
adeguamento al rincaro.
16/98
Il Cantone di Svitto (C10) chiede lo stralcio dell’articolo 16. A questa richiesta aderiscono
SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10) e FSL (ANC23), come pure i rappresentanti cantonali
dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) motivandola tra l’altro con l’impossibilità – in caso di un
adeguamento al rincaro – di tenere conto delle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi.
Art. 17 Esenzione dall’imposta
5 Cantoni (Ginevra, Berna, Sciaffusa, Nidvaldo, Vallese), l’Unione delle città svizzere (AM1),
nonché USS (ANE1), Commercio Svizzera (ANC6), AWS (ANC12), ASDB (ANC14), diverse
organizzazione della prevenzione, della salute e delle famiglie (ASMPP, SUHMS, SGARM,
Blaues Kreuz, FEGPA, Croix-bleue romande, fondationdépendences, LVT, SSPA, CRIAD,
FVA, FNA, GREA, FS, Ticino Addiction, Pro Juventute, REPER), SJH (AO1), Swiss Olympic
(AO2), konsumentenforum (AO11) e KAPO Wallis (AO16) accolgono favorevolmente
l’esenzione dall’imposta per 10 litri all’anno prevista per tutte le persone fisiche di età superiore a 18 anni. Essi ritengono che l’esenzione dall’imposta di cui beneficiano gli agricoltori
sia una tradizione culturale e che quindi sia giustificata.
Il Comune di Kriens (CC2) e l’USC (ANE5) sono d’accordo sulla quantità, ovvero 10 litri, che
dovrebbe essere esentata dall’imposta.
Per contro, 8 Cantoni (Soletta, Zurigo, Grigioni, Svitto, Neuchâtel, Turgovia, Appenzello Interno, San Gallo), la città di Zurigo (CC5), PEV (P4), USS (ANE1), ASDB (ANC14), SBV
(ANC15), SOBV (ACC17), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz
(OP12), Croix-bleue romande (OP13), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA
(OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33),
Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39) reputano eccessiva la suddetta quantità. Il Cantone di Zurigo (C3) teme che possano verificarsi numerosi casi di frode e che si determini un
onere supplementare elevato. 3 Cantoni (Zurigo, Grigioni, Sciaffusa) mettono in luce le eventuali difficoltà nell’attività di controllo e di sorveglianza.
Il Cantone di Appenzello Interno (C23) si dichiara a favore di una «linea generalmente più
dura» da perseguire riguardo alla politica dell’alcol. Il PEV (P5) chiede di rinunciare a qualsiasi tipo di esenzione dall’imposta e reputa fondamentalmente sbagliato estendere a tutta la
popolazione il privilegio accordato finora all’agricoltura. Se non si dovesse rinunciare alla
suddetta esenzione, il privilegio dovrebbe essere circoscritto perlomeno all’uso privato oppure il commercio autorizzato dovrebbe essere limitato a 2 litri. Occorrerebbe inoltre prevedere
una riduzione d’imposta solo del 30 per cento. Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande
(OP13) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) rimandano alla media del consumo totale di
bevande alcoliche pro capite e all’anno. Con la regola dei 10 litri si lancerebbe un segnale
negativo nell’ottica della politica sanitaria.
La portata dell’esenzione dall’imposta è definita «esagerata» dalla FVA (OP25) ed «eccessiva» dalle organizzazioni FEGPA (OP10), LVT (OP16), fondationdépendences (OP15), FNA
(OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39), poiché temono la creazione di un mercato parallelo. Per SPIRITSUISSE (ANC7) l’esenzione dall’imposta
favorisce in modo ingiustificato una particolare area di mercato.
L’esenzione dall’imposta proposta è in linea di principio respinta da 4 Cantoni (Lucerna, Zugo, Uri, Basilea Città), dalla città di Kloten (CC1), da SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10),
VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), dai rappresentanti cantonali
dell’agricoltura (BOV, BVBB, SOBV), dai rappresentanti del settore vinicolo (ANCV e ASCV)
nonché da Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), IOGT (OP30), Coop (PI4) e TFAG (PI5). Secondo la
17/98
IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) questa esenzione dall’imposta lascia ampio spazio ad un alto
potenziale di abuso e per VELEDES (ANC16) genera una concorrenza indesiderata tra i
distillatori professionali. La FSL (ANC23) e i rappresentanti del settore vinicolo (ANCV e
ASCV) parlano di un anacronismo che ogni anno metterebbe in commercio grosse quantità
di bevande spiritose esentasse. I rappresentanti del settore vinicolo (ANCV e ASCV) giustificano il proprio parere contrario adducendo considerazioni di carattere fiscale e preventivo.
Anche l’associazione Medici di famiglia Svizzera (ANC5) esprime le proprie critiche e chiede
di tenere presente gli effetti della regola dei 10 litri.
I Cantoni di Soletta (C1) e dei Grigioni (C9) sarebbero d’accordo sulla concessione di un
privilegio, ma per una quantità massima di 5 litri. Il Cantone di Basilea Città (C12) esprime un
parere analogo, anche se in linea di principio è contrario all’esenzione dall’imposta.
Secondo i Cantoni di Zugo (C8) e Svitto (C10), il PPD (P1), I Verdi (P5) nonché USC (ANE5), SBV (ANC9), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BVBB,
BOV, BVSZ, ZBB, ZBV, SOBV, AZO), ASPU (ANE4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer
Kirsch (AO10) il privilegio dei 10 litri deve essere accordato solo per la produzione con prodotti propri o con materie prime raccolte personalmente allo stato selvatico e per l’uso privato. Essi chiedono inoltre una riduzione d’imposta del 50 per cento per la produzione di
1000 litri di alcol puro da frutta e bacche. Il Cantone di Zugo (C8) è dell’avviso che debbano
beneficiare di questa riduzione i produttori di materie prime che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche. Il Cantone di Svitto (C10), il PPD (P1), I Verdi (P5), USC (ANE5), ASF (ANC10) e i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BVBB, BOV, BVSZ,
ZBB, ZBV, AZO) chiedono che la suddetta riduzione sia ripartita per metà ciascuno tra i produttori di bevande spiritose ed etanolo e i produttori di frutta e bacche che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche. Brenzer Kirsch (AO10) è del parere che unicamente i
produttori di materie prime che provano di rispettare le esigenze ecologiche possano fruire
dell’agevolazione.
La SBV (ANC9) chiede una riduzione d’imposta del 50 per cento per 1000 litri di alcol puro
prodotto con frutta a granelli, frutta a nocciolo e altre specialità; anche in questo caso
l’agevolazione dovrebbe essere concessa unicamente agli agricoltori che provano di rispettare le esigenze ecologiche.
Il Cantone del Vallese (C24) esige una riduzione d’imposta per le bevande spiritose svizzere.
La FSL (ANC23) propone di riprendere l’espressione «agevolazione fiscale» nel titolo
dell’articolo.
Art. 18 Denaturazione
Secondo il PEV (P4), anziché far effettuare la denaturazione alle persone autorizzate a tale
scopo ˗ strumento ritenuto complicato ˗ occorrerebbe estendere l’impegno d’impiego alla
denaturazione e stabilire i relativi dettagli nelle pertinenti disposizioni.
La SSIC (ANC8) e TFAG (PI5) auspicano che i dettagli della denaturazione siano stabiliti
d’intesa con il commercio e l’industria.
Art. 19 Deposito fiscale
Il Cantone di Svitto (C10) chiede di stralciare la precisazione «quale commerciante
all’ingrosso».
Alcuni rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) esigono che gli agricoltori siano autorizzati a gestire depositi fiscali, anche se non sono commercianti
all’ingrosso. In questo modo potrebbero compensare le variazioni annue dei ricavi.
18/98
La FSL (ANC23) chiede che le revisioni siano esenti da emolumenti. Secondo l’ASF
(ANC10), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB), ASPU (AO4) e Hochstamm Suisse (AO5) le revisioni dovrebbero essere eseguite annualmente. Inoltre, gli emolumenti dovrebbero essere regolamentati separatamente. Questo avviso è condiviso anche
dal Cantone di Svitto (C10), AZO (ACC25) e da Brenzer Kirsch (AO10).
Art. 20 Rimborso
CHOCOSUISSE (ANC34) esige una procedura di rimborso per quanto possibile semplice.
L’AWMP (ANE3) e la SBV (ANC15) chiedono inoltre, per gli aromi, la verifica del diritto al
rimborso nel caso di un’eventuale doppia imposizione.
Art. 21 Notifica per l’imposizione e tassazione
Il Cantone di Zurigo (C3) è del parere che la notifica trimestrale, analoga a quella dell’IVA,
permetta uno sgravio sia per l’economia, sia per l’amministrazione e auspica inoltre una rapida introduzione dello scambio elettronico di dati.
SPIRITSUISSE (ANC7) non accetta che si riduca il termine di notifica fissandolo al giorno 12
del mese successivo e chiede quindi di mantenere invariata l’attuale regolamentazione (il
giorno 15 del mese successivo).
La SSIC (ANC8) propone una tassazione annuale. Ritiene inoltre che ai fini della notifica per
l’imposizione le autorità di controllo debbano mettere a disposizione delle persone assoggettate all’imposta un programma informatico basato sul web.
Art. 28 (Analisi dell’alcol)
Il Cantone di Svitto (C10) auspica che per le analisi specifiche si mantenga il know-how della
RFA. Questo parere è sostenuto da I Verdi (P5), ASF (ANC10), FSL (ANC23) nonché dai
rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, AZO) e da Brenzer Kirsch (AO10).
Per contro, economiesuisse (ANE2) è dell’avviso che, dopo la soppressione del monopolio
d'importazione, la necessità di un istituto proprio della Confederazione per le analisi dell’alcol
sussisterà al massimo per un periodo di tempo limitato e suggerisce pertanto di stralciare la
base legale corrispondente oppure di sostituirla con una disposizione transitoria. Anche
l’ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) si pongono la questione della necessità di un laboratorio
della RFA.
L’AWMP (ANE3) chiede che i laboratori privati non subiscano una concorrenza sleale da
parte di un laboratorio della Confederazione. A questa richiesta aderiscono l’ASDB (ANC14)
e la SBV (ANC15). Secondo il loro parere, l’articolo 28 contraddice le intenzioni del Consiglio
federale di concentrare e coordinare meglio i laboratori della Confederazione.
Art. 32 Garanzia dell’imposta
Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse
(AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) domandano che il deposito di un’ipoteca sia accettato come
garanzia.
Secondo il parere della FSL (ANC23) anche le azioni svizzere depositate presso una banca
devono essere ammesse a titolo di garanzia nella misura del 70 per cento del loro valore di
mercato.
19/98
Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze
Art. 35 (Trasmissione delle conoscenze)
Il Cantone di Svitto (C10) – sostenuto dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ,
ZBB, ZBV) – chiede di stralciare la formulazione potestativa e di limitare i contributi al
2 per cento del prodotto netto proveniente dall’imposta sulle bevande spiritose (vedi art. 38).
Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10) nonché FSL (ANC23), i rappresentanti
cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm
Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) sono favorevoli a contributi destinati alla ricerca e alla
cura della cultura e della tradizione svizzera. Secondo la FSL (ANC23) occorre sostenere
anche i progetti di formazione e di perfezionamento delle organizzazioni di categoria. Dello
stesso parere sono l’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15). L’associazione SBV (ANC9) vorrebbe che la legge prevedesse una formazione di base e il superamento di un esame professionale per le persone che esercitano per la prima volta una distilleria professionale.
Infodrog (OP3), ISPMZ (OP11) e CFAL (CIC1) ritengono che la formazione sia di competenza dei Cantoni e chiedono quindi di stralciare questo articolo.
Dello stesso avviso è economiesuisse (ANE2) che adduce a sostegno del suo parere la necessità di impiegare in modo parsimonioso le risorse finanziarie della Confederazione.
Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto
Art. 37 Ripartizione del prodotto netto
La CFAL (CIC1) dichiara di essere d’accordo su questa disposizione. Per il Cantone Ticino
(C26) la Confederazione dovrebbe garantire che gli introiti a disposizione dei Cantoni (decima) non diminuiscano, ritenuto che il montante non potrà essere inferiore alla media di quanto ricevuto negli ultimi 10 anni.
L’Unione delle città svizzere (AM1) vorrebbe aumentare la parte destinata alla prevenzione.
Art. 38 Utilizzazione del prodotto netto
infodrog (OP3) e CFAL (CIC1) accolgono favorevolmente la disposizione, ma chiedono un
catalogo di raccomandazioni per l’utilizzazione della decima sull’alcol.
Il Cantone di Svitto (C10) e AZO (ACC25) auspicano che il 2 per cento della parte di prodotto
netto spettante alla Confederazione sia impiegato per il «promovimento della frutticoltura e in
particolare per la cura dei frutteti, la consulenza, il perfezionamento e l’offerta dei corsi».
Secondo SPIRITSUISSE (ANC7) le organizzazioni di categoria dovrebbero essere indennizzate per le loro attività di prevenzione.
Capitolo 7: Assistenza amministrativa
Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere
Il Cantone di Zurigo (C3) ravvisa in queste disposizioni speciali il rischio di una frammentazione del sistema giuridico e chiede il loro stralcio.
La SSIC (ANC8) fa presente che occorre garantire la protezione delle informazioni commerciali confidenziali.
20/98
Capitolo 8: Protezione dei dati
Art. 42 Comunicazione di dati ad autorità svizzere
Il Cantone di Basilea Città (C12) è dell’avviso che la possibilità illimitata di comunicare informazioni pregiudichi la protezione dei dati ed esige pertanto l’adeguamento delle relative disposizioni.
Il Cantone di Appenzello Interno (C23), economiesuisse (ANE2), SSIC (ANC8) nonché
TFAG (PI5) chiedono di sostituire il termine «indicazioni» con l’espressione «indicazioni
quantitative» per impedire che vengano scambiate informazioni degne di protezione rilevanti
per i processi.
Capitolo 10: Disposizioni penali
Art. 44 Sottrazione o messa in pericolo dell’imposta
Il Cantone di Zurigo (C3) propone di introdurre un capoverso speciale per la fattispecie della
negligenza. Inoltre, la multa dovrebbe essere commisurata al profitto fiscale ottenuto. La pena comminata per negligenza è ritenuta estremamente severa, tanto più che occorre pagare
anche il ricupero d’imposta. In caso di circostanze aggravanti dovrebbe essere prevista una
pena detentiva fino a 3 anni o una pena pecuniaria. Le circostanze aggravanti dovrebbero
inoltre essere precisate con una definizione di uso corrente.
Art 45
Ricettazione
Il Cantone di Zurigo (C3) chiede un termine alternativo per «ricettazione», dato che in quanto
concetto penale è qui fuori luogo.
Art 46
Circostanze aggravanti
Il Cantone di Zurigo (C3) propone di disciplinare le circostanze aggravanti in relazione alle
rispettive fattispecie.
Art 48
Inosservanza di prescrizioni di controllo
Il Cantone di Zurigo (C3) propone di stralciare l’espressione «fino a 10 000 franchi», in quanto il quadro legale relativo alla multa è già fissato nel CP. Per le infrazioni di lieve entità occorrerebbe introdurre un nuovo capoverso.
Art 49
Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di disciplinare le infrazioni di lieve entità in un capoverso
separato. Sarebbe inoltre opportuno esaminare se, prima di adottare misure penali, non occorra prevedere una decisione amministrativa ˗ eventualmente onerosa ˗ sotto comminatoria
della pena ai sensi dell’articolo 292 CP.
Art 50
Tentativo
Il Cantone di Zurigo (C3) vorrebbe stralciare questo articolo, poiché secondo le disposizioni
generali del diritto penale il tentativo di contravvenzione non è punibile.
Art 53
Azione penale
Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di attribuire la competenza all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e di rinunciare a un incarico specifico da parte del Consiglio federale.
21/98
Capitolo 13: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 57 (Esecuzione)
Il Cantone di Svitto (C10), SBV (ANC9), ASF (ANC10), FSL (ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e
Brenzer Kirsch (AO10) chiedono che l’esecuzione della legge spetti alla RFA in quanto unico
interlocutore del settore esperto, competente e orientato alla pratica. I Verdi (P5) adducono
un argomento simile e si dichiarano favorevoli al mantenimento della RFA o all’istituzione di
un servizio federale degli alcol.
[Altri pareri sulla struttura futura della RFA figurano nelle considerazioni ad art. 13 APLAlc].
Art. 59 Obbligo di notifica per i produttori
Secondo la SSIC (ANC8) il termine transitorio deve essere prorogato da 6 a 12 mesi.
Art. 60 Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori
La SBV (ANC9) propone che la RFA acquisti l’acquavite di frutta a granelli non più necessaria all’economia domestica e all’azienda agricola. Inoltre, per le scorte supplementari notificate entro 6 mesi dovrebbe essere concessa un’amnistia penale. La FSL (ANC23) e Brenzer
Kirsch (AO10) propongono misure analoghe per affrontare in modo duraturo la questione
delle scorte legali e illegali dell’agricoltura. La FSL (ANC23) è tuttavia contraria al limite proposto per la franchigia d’imposta di 20 litri e respinge la possibilità per l’agricoltura di gestire
depositi fiscali.
Il Cantone di Svitto (C10), USC (ANE5), ASF (ANC10) e i rappresentanti cantonali
dell’agricoltura (BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) esigono un’amnistia combinata con
un’azione di acquisto delle bevande spiritose depositate.
VELEDES (ANC16) chiede invece di tassare in modo conseguente tutte le scorte di bevande
spiritose dell’agricoltura.
Art. 63 Adeguamento degli impegni d’impiego
Economiesuisse (ANE2) e SSIC (ANC8) auspicano che Alcosuisse elenchi i produttori sui
documenti di consegna e che quindi pubblichi il codice dei prodotti.
Art. 64 Imprese per il commercio di etanolo
Il Cantone di Uri (C11) accoglie positivamente le misure di accompagnamento e vorrebbe
che la Confederazione partecipasse alla nuova società.
Secondo la SSIC (ANC8) l’impegno della Confederazione nei confronti di Alcosuisse deve
essere limitato nel tempo al fine di garantire le pari opportunità tra i concorrenti sul mercato
dell’etanolo.
Art. 65 Abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool
Per la SBV (ANC9) la disposizione proposta è troppo generale e chiede l’istituzione di un
Ufficio federale degli alcol che assuma tutti i diritti e gli obblighi della RFA.
La FSL (ANC23) propone – senza concretizzare ulteriormente l’organizzazione – di mantenere la RFA. È contraria a una ripartizione dei settori di compiti tra gli altri servizi della Confederazione.
22/98
[Altri pareri sulla struttura futura della RFA figurano nelle considerazioni ad art. 13 APLAlc].
4
Legge sull’alcol
4.1
Una nuova legge per tutte le limitazioni del commercio e della
pubblicità
4.1.1
Disposizioni sul commercio e sulla pubblicità riunite in un’unica legge
20 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri,
Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), l’Unione delle città svizzere (AM1), le città di
Kloten (CC1) e Zurigo (SG5), il Comune di Kriens (CC2) come pure il PEV (P4) e l’USS (ANE1) sono favorevoli al fatto che le disposizioni sulla limitazione del commercio e della pubblicità applicabili alle bevande alcoliche siano state riunite nella nuova legge sull’alcol. Anche
le associazioni nazionali di categoria Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), Swiss Retail (ANC18),
FMH (ANC20), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23) e santésuisse (ANC35) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, FVPFL / IFELV, SOBV) condividono il parere espresso in precedenza e a questo proposito sono appoggiati da numerose organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, infodrog, NAS, Pro Familia
Schweiz, SUHMS, SGARM, Blaues Kreuz, FEGPA, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, SSPA, DOJ, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT,
GREA, FS, Ticino Addiction, REPER, Pro Juventute), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2),
konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), Coop (PI4) e
TFAG (PI5).
Secondo il konsumentenforum (AO11) raggruppare le predette disposizioni in un’unica legge
conferisce maggiore coerenza alla legislazione e all’esecuzione; tuttavia si dovrebbe impedire un allentamento delle norme in vigore.
Infodrog (OP3) è favorevole a regolamentare la disposizione sulla pubblicità in un’unica legge a condizione che ciò non provochi un allentamento a livello materiale.
Sono d’accordo pure l’USC (ANE5) e l’UP (ANC11), purché sia riconosciuta la costituzionalità delle disposizioni relative al vino e alla birra.
In generale si suppone che concentrare le disposizioni in un’unica legge faciliterà
l’esecuzione. Quali punti di forza della nuova legge sull’alcol si menzionano una visione
d’insieme migliore e una maggiore comprensibilità. Il raggruppamento delle disposizioni in
un’unica legge è visto come premessa per una più coerente politica dell’alcol e della prevenzione. Per la CRIAD (OP24) sarebbe tuttavia auspicabile una legge che contempli tutte le
«sostanze psicoattive».
4.1.2
Costituzionalità
Il PPD (P1), AWMP (ANE3), USAM (ANE4), USI (ANE6), Centre Patronal (AO3), IG Freiheit
(AO8), Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13) e IG Klein- und Mittelbrauereien
(AO14) mettono in dubbio l’esistenza di un’ampia base costituzionale per le limitazioni del
commercio e della pubblicità che la legge sull’alcol applica alla birra e al vino. Economiesuisse (ANE2) e USC (ANE5) manifestano le stesse perplessità e chiedono che si proceda a
maggiori chiarimenti. Esprimono le proprie critiche anche ASCO (ANC2), Gilde (ANC3),
23/98
UPSC (ANC4), UP (ANC11), PS (ANC13), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES
(ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), SDV (ANC22), ASW (ANC25),
ASMPP (ANC27), i rappresentati del settore gastronomico e di quello vinicolo come pure
UPCF (ACC26). Non solo ritengono che non sussista una base costituzionale per le disposizioni sul commercio e sulla pubblicità applicabili alla birra e al vino, ma mettono altresì in
discussione la necessità di nuove misure di regolamentazione del mercato. L’ASMPP
(ANC27) vede nell’assoggettamento della birra e del vino una violazione della ripartizione
delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. Prométerre (ACC1) esprime le stesse
riserve.
Per contro le organizzazioni ISPMZ (OP11) e FSKZ (OP22) ritengono che il margine di manovra offerto dalla Costituzione sia sufficiente per una legge più efficace sul fronte della prevenzione.
4.1.3
La nuova legge
Il Cantone di Turgovia (C19) propone di riunire nella legislazione sulle derrate alimentari le
limitazioni del commercio e della pubblicità che devono essere osservate per le bevande
alcoliche. Avanzano la stessa richiesta VELEDES (ANC16) e i rappresentanti del settore
vinicolo (ANCV, ASCV, FSV, BSRW, SVSW, IVN, GOV). Il Cantone di Basilea Città (C2)
raccomanda invece di stralciare nella riveduta legge sulle derrate alimentari la disposizione
che stabilisce l’età per la consegna delle bevande alcoliche, poiché non ritiene sensata una
doppia regolamentazione in due diverse leggi.
L’ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB,
ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) non si oppongono a questa legge, tuttavia asseriscono
che i nuovi obblighi non devono comportare nuovi costi.
Il PPD (P1) è del parere che al posto delle nuove misure, ritenute pressoché inattuabili, si
debbano prevedere adeguamenti mirati del diritto in materia di assicurazione malattie, del
diritto penale e/o delle norme sulla responsabilità. Inoltre, esso è contrario a un’eventuale
imposta sulla birra. L’AWMP (ANE3), l’USAM (ANE4) e l’USI (ANE6) formulano la stessa
richiesta del PPD (P1): prima di elaborare una nuova legge, bisogna applicare in modo più
rigoroso le limitazioni in vigore.
Argomenti analoghi sono stati invocati dall’UDC (P2). Questi definisce l’avamprogetto della
legge sull’alcol un approccio mal riuscito e critica l’orientamento adottato ritenendolo di ostacolo all’economia, antiliberale, proibizionista e interventistico e invita il Consiglio federale a
rinunciare alla revisione totale e a sviluppare nell’ambito delle leggi in vigore una strategia
efficace e a basso costo.
L’AWMP (ANE2), l’USAM (ANE4) e l’USI (ANE6) motivano il loro atteggiamento di rifiuto tra
l’altro con il fatto che in relazione al Programma nazionale sull’alcol 2008 – 2012 il Consiglio
federale si sarebbe detto contrario a nuove misure e chiedono che l’avamprogetto di legge
venga snellito e semplificato. L’associazione IG Freiheit (ANE8) avanza richieste analoghe.
Respingono l’avamprogetto di legge anche i rappresentanti del settore della gastronomia e di
quello vinicolo come pure l’UPCF (ACC26). L’ASW (ANC25) respinge l’avamprogetto chiedendone la completa rielaborazione, l’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) esigono che
l’attuale legge sull’alcool sia rivista alla luce della legge sull’imposizione delle bevande spiritose posta in consultazione. Dello stesso parere è Swiss Retail (ANC18). Le associazioni
ASDB (ANC14), SBV (ANC15) e ASMPP (ANC27), nonché rappresentanti del settore della
gastronomia e di quello vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV) e Prométerre (ACC1) ritengono
sufficiente la legge sull’alcool in vigore. Essi auspicano il mantenimento dell’attuale regolamentazione e la sua sistematica applicazione. Condividono questa osservazione l’ASCO
(ANC2) e Gilde (ANC3).
24/98
Swiss Retail (ANC18) chiede che la legge sia rielaborata e che venga effettuata un’analisi
della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, della base costituzionale e
dell’adeguatezza delle singole misure di prevenzione.
Il Centre Patronal (AO3) rinvia a diverse misure efficaci, accettate peraltro anche dal settore,
già attuate nei Cantoni. Una regolamentazione a livello federale non sarebbe né auspicata
né necessaria.
Esprime parere contrario anche il Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13).
4.2
In generale sull’orientamento contenutistico dell’avamprogetto di
legge
L’Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5) come pure RADIX (OP2),
Blaues Kreuz (OP9), CRIAD (OP24) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) accolgono favorevolmente il fatto che la tutela della gioventù sia stata presa in maggiore considerazione.
Le organizzazioni NAS (OP5), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino
Addiction (OP34), CDCT (OP37), Pro Juventute (OP40), Jubla (OP42) apprezzano la proposta di adottare misure contro il consumo di alcol eccessivo e ad alto rischio. L’Unione delle
città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5) come pure Dipendenze Info Svizzera (OP4),
NAS (OP5), SUHMS (OP7), SGARM (OP8), ISPMZ (OP11), DOJ (OP21), FSKZ (OP22),
Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e Pro Juventute (OP40) evidenziano un aspetto
positivo, ovvero l’armonizzazione delle misure di prevenzione auspicata a livello nazionale,
tuttavia alcuni di essi ritengono che non siano stati fatti passi in avanti per quanto concerne
le disposizioni in vigore in molti Cantoni. Argomenti analoghi sono addotti dal Cantone Ticino
(C26), da Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), H+ (ANC26) e CDCT (OP37).
Secondo Blaues Kreuz (OP9) l’avamprogetto di legge è adeguato alle realtà e alle sfide attuali. Inoltre, esso faciliterebbe la leggibilità e la comprensione della materia. In linea di principio sono dell’avviso che il suddetto avamprogetto vada nella giusta direzione anche RADIX
(OP2) e CRIAD (OP24). Per infodrog (OP3), FSAG (OP19) e VfS (OP41) esso contiene diversi strumenti efficaci. A questo proposito infodrog (OP3) cita in particolare le disposizioni
che riguardano i giovani. L’organizzazione Jubla (OP42) si sente sostenuta dall’avamprogetto nei suoi sforzi volti alla tutela della gioventù. La Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23) apprezza l’intento di definire a livello svizzero una
regolamentazione uniforme e misure di attuazione efficaci.
Swiss Olympic (AO2) riconosce che l’avamprogetto costituisce un rafforzamento della tutela
della gioventù e approva il fatto che si sia tenuto conto degli sviluppi problematici nel settore
dello sport. Per l’organizzazione SJH (AO1) l’avamprogetto è completo. L’ASF (AO7) ritiene
fondamentalmente adeguate le misure proposte e la SIHA (AO17) è d’accordo sull’orientamento seguito nell’avamprogetto.
La CFAL (CIC1) approva l’elaborazione di una base legale per regolamentare l’intero mercato delle bevande alcoliche.
L’Unione delle città svizzere (AM1) fa notare che il problema del consumo eccessivo di alcol
e delle relative conseguenze tocca in particolare le città che devono affrontare in misura crescente gli effetti collaterali, vale a dire rumori, rifiuti e violenza. Secondo il PLR (P3) bisogna
però ovviare a livello cantonale a questi effetti collaterali.
Per il Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13) è sensato adottare il tenore alcolico
quale criterio principale per regolamentare il mercato delle bevande alcoliche nell’ottica della
politica sanitaria. Tuttavia, questo criterio non sarebbe sufficiente a proteggere le indicazioni
25/98
geografiche e la lealtà nel commercio. In questo caso bisognerebbe prendere in considerazione altre specifiche dei prodotti.
Singole critiche illustrate in dettaglio
4.2.1
Conoscenze scientifiche
4 Cantoni (Friburgo, Neuchâtel, Vaud, Ticino) nonché Medici di famiglia Svizzera (ANC5), H+
(ANC26), RADIX (OP2), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), FSKZ (OP22),
Lega svizzera contro il cancro (OP27) e IOGT (OP30) rilevano una scarsa considerazione
delle conoscenze scientifiche relative agli effetti del consumo di alcol sulla salute e sulla società. In modo analogo argomenta il Cantone di Turgovia (C19). Per il Cantone di Zugo (C8)
e I Verdi (P5) di queste conoscenze si sarebbe dovuto tenere conto in particolare
nell’elaborazione delle disposizioni sulla pubblicità.
La FVA (OP25) e la CDCT (OP37) sono del parere che nell’avamprogetto di legge avrebbero
dovuto confluire anche le conoscenze pratiche acquisite nel campo delle dipendenze.
I Cantoni di Friburgo (C4) e del Vallese (C24) nonché Medici di famiglia Svizzera (ANC5),
FMH (B20), NAS (OP5), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33),
Ticino Addiction (OP34), CDCT (OP37) e Pro Juventute (OP40) criticano la mancanza di
armonizzazione in particolare con la strategia sull’alcol dell’OMS. Si sarebbe dovuto dar peso anche alle conoscenze scaturite dal rapporto «Herausforderungen Sucht 2010 – 2020»5.
4.2.2
Prevenzione (in generale)
Per Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), IOGT
(OP30) e FSP (OP35) l’alcol non è un bene di consumo comune, bensì una sostanza psicoattiva. La NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), DOJ (OP21), IOGT (OP30),
GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38), VfS
(OP41) definiscono l’alcol una sostanza che dà ebbrezza e dipendenza, con un alto potenziale di rischio secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), DOJ (OP21), IOGT
(OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e
VfS (OP41). Dello stesso avviso è l’organizzazione Juvente (OP36). La CRIAD (OP24) è
dell’opinione che la revisione totale della legge sull’alcool dovrebbe includere tutte le sostanze che creano dipendenza. L’ARPS (OP38) vorrebbe cogliere l’occasione della revisione
totale per rafforzare la prevenzione e la FVA (OP25) auspica basi giuridiche che sostengano
il lavoro svolto dalle organizzazioni nel campo della dipendenza.
Per diversi partecipanti alla consultazione la revisione totale è un’opportunità mancata per
dare una nuova impostazione alla politica dell’alcol e alla politica di lotta alle dipendenze in
generale. Essi – tra cui 7 Cantoni (Zurigo, Friburgo, Basilea Città, Giura, Vallese, San Gallo,
Ticino), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), RADIX (OP2), Dipendenze Info
Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13), FSAG
(OP19), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33),
Ticino Addiction (OP34) – giudicano pertanto l’avamprogetto di legge blando, insufficiente o
titubante. La CDCT (OP37) ritiene l’avamprogetto discutibile sotto il profilo della politica
dell’alcol.
5
Pubblicato in http://www.bag.admin.ch/shop/00010/00506/index.html?lang=de (stato novembre 2010).
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L’associazione FMH (ANC20), NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino
Addiction (OP34) deplorano la mancata opportunità di ridefinire la politica dell’alcol laddove
gli interessi tra garanzia della libertà e garanzia della tutela si contrappongono. La NAS
(OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e CDCT (OP37)
criticano il fatto che la politica focalizzi l’attenzione sui pericoli visibili. Il rapporto esplicativo
non terrebbe conto a sufficienza dei modelli di consumo meno visibili, che sono però altrettanto problematici. Condividono questa critica in particolare FMH (ANC20), Dipendenze Info
Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), FSKZ (OP22), IOGT (OP30), SHV (OP32) e FSP (OP35).
Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FSKZ (OP22) chiedono che il rapporto esplicativo sia
completato con spiegazioni sulle conseguenze sociali del consumo di alcol. L’affermazione
che la maggior parte della popolazione berrebbe alcol per piacere non coglie la complessità
del tema secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FSP (OP35). Per le organizzazioni
IOGT (OP30) e VfS (OP41) il consumo di alcol viene nel complesso fortemente minimizzato.
Una mancanza di correlazione con la politica sociale e sanitaria è stata rilevata anche da
Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), Fondazione svizzera per la
Promozione dell’Allattamento al seno (OP23) e SHV (OP32). In modo analogo si è espressa
l’organizzazione KiM (OP29).
La FMH (ANC0), NAS (OP5), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino
Addiction (OP34) segnalano l’assenza di direttive fondate sulla politica di lotta alle dipendenze e la presenza nell’avamprogetto di legge di numerose incoerenze. Essi propongono di
integrare la politica dell’alcol in una politica di lotta alle dipendenze di ampio respiro. Infodrog
(OP3), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS
(OP33) e Ticino Addiction (OP34) paragonano l’avamprogetto di legge a un’elencazione di
norme, in parte assolutamente efficaci, alla cui base non vi sarebbe però una strategia coerente. Anche Dipendenze Info Svizzera (OP4), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro
(OP27) e CDCT (OP37) deplorano la mancanza di coerenza. Lo stesso argomento è addotto
da SSPA (OP20). Per l’organizzazione IOGT (OP30) l’avamprogetto è lacunoso.
Secondo RADIX (OP2), Lega svizzera contro il cancro (OP27), SHV (OP32) e Juvente
(OP36) bisogna porre maggiormente l’accento sul consumo di alcol in quanto quest’ultimo
costituisce un importante tema nel settore della salute pubblica. Del medesimo avviso è l’upi
(AO12) che chiede di tenere più conto degli aspetti legati alla prevenzione degli infortuni. La
CFAL (CIC1) mette in evidenza l’alto potenziale di rischio dell’alcol che – malgrado la diminuzione del consumo – continuerebbe a causare enormi costi economici e sociali. Poiché
l’alcol non sarebbe un bene voluttuario comune, sarebbe anche giustificato trattarlo in modo
particolare. La CFIG (CIC2) approva il fatto che l’attenzione sia stata focalizzata sul consumo
problematico di alcol.
Per la SSPA (OP20) mancano misure volte a coordinare l’utilizzo della decima dell’alcol,
mentre per la FSP (OP35) solo un ampio pacchetto di misure può innescare un cambiamento duraturo.
Il Cantone di Obvaldo (C20) è del parere che la prevenzione vada rafforzata sulla base di
considerazioni di politica sanitaria e sociale.
Il Cantone del Vallese (C24) critica il fatto che l’attenzione sia stata focalizzata unilateralmente sul consumo problematico di alcol e reputa l’avamprogetto poco incisivo in fatto di prevenzione.
Anche H+ (ANC26) auspica che si tenga maggiormente conto della prevenzione, in particolare per tutelare la gioventù.
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4.2.3
Tutela della gioventù
I Verdi (P5) come pure Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e pharmaSuisse (ANC29) riconoscono che la legge è maggiormente focalizzata sulla tutela della gioventù e accolgono favorevolmente questo aspetto. Per certi versi essi ritengono che alla libertà economica sia dato
un peso maggiore che alle questioni della salute pubblica. Condividono questo parere i Cantoni di Neuchâtel (C18) e Vaud (C22) nonché Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz
(OP9), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e CDCT (OP37). La FSP (OP35) rileva invece
un conflitto di obiettivi che non si può risolvere.
Per l’ISPMZ (OP11) e Suchtprävention Zürich (OP18) l’abuso di alcol da parte dei fanciulli e
dei giovani è uno dei problemi medico-sociali più grandi in Svizzera.
La FSAG (OP19) chiede una politica di lotta alle dipendenze efficace che renda possibile
educare i giovani a un consumo responsabile dell’alcol. A tal fine, sarebbero necessari mezzi
sufficienti per l’attuazione e la valutazione delle relative misure. La politica dell’alcol, secondo
la DOJ (OP21), dovrebbe essere intesa come un vasto compito trasversale da adempiere
anche creando un dialogo con le organizzazioni giovanili.
5 Cantoni (Ginevra, Lucerna, Argovia, Turgovia, Vallese) e la FSP (OP35) auspicano un numero maggiore di misure a tutela della gioventù, in particolare misure finalizzate alla dissuasione dal consumo di alcol. La CDCT (OP37) sollecita l’applicazione di disposizioni improntate alla tutela della gioventù, volte all’individuazione e all’intervento precoci e quindi alla riduzione degli effetti nocivi.
Il Cantone dei Grigioni (C9) ritiene che il problema principale sia il consumo eccessivo di
alcol tra i giovani ed esige che l’attenzione venga focalizzata su tale problema. Esso non
respinge l’avamprogetto di legge, ma critica l’accanimento normativo nel settore del commercio al dettaglio. Adducono lo stesso argomento la IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) che si
adoperano per la tutela della gioventù.
Il Cantone di Obvaldo (C20) e il Centre Patronal (AO3) dubitano che un inasprimento della
legislazione possa proteggere i fanciulli e i giovani dall’abuso di alcol: oltre a rafforzare la
prevenzione sarebbe importante che i genitori assumessero nuovamente la loro responsabilità ed esercitassero il loro ruolo educativo. Secondo l’associazione SBV (ANC15) per rendere efficace la tutela della gioventù occorre, oltre all’applicazione coerente della legislazione in
vigore, un maggiore impegno da parte dei genitori, della scuola e del contesto personale.
Per Pro Juventute (OP40) l’avamprogetto di legge si basa su un concetto di prevenzione e
tutela della gioventù superato. I giovani non dovrebbero essere considerati di per sé un
gruppo a rischio. Anche la DOJ (OP21) evidenzia che il consumo problematico di alcol esiste
in tutte le fasce di età e che quindi spetta all’intera società promuovere il consumo responsabile di alcol. L’organizzazione REPER (OP39) esige pertanto misure incentrate sulla totalità
dei problemi legati all’alcol e non soltanto sulla tutela della gioventù.
Pur sostenendo la necessità di prestare particolare attenzione alla tutela della gioventù
Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22) e FSP (PO35) si dicono stupiti che l’abuso di
alcol in età adulta non sia stato considerato alla luce dello sviluppo demografico.
4.2.4
Responsabilità individuale contrapposta a responsabilità collettiva
Secondo il PLR (P3) il fatto che ogni problema debba essere risolto a livello legislativo riduce
il grado di responsabilità personale e ridimensiona i margini di manovra di coloro che non
creano problemi.
L’UDC (P2), ASF (ANC10), ASMPP (ANC27) e i rappresentanti cantonali dell’agricoltura
(LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) sono del parere che il consumo nocivo di alcol
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sia riconducibile alla responsabilità personale. Adduce lo stesso argomento Brenzer Kirsch
(AO10), che considera il consumo nocivo di alcol un problema sociale. Per la CFIG (CIC2)
nell’avamprogetto si sarebbe tenuto poco conto della correlazione tra politica sanitaria e politica sociale.
Anche la PS (ANC13), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), SDV (ANC2) e
ASW (ANC25) chiedono un maggior senso di responsabilità personale. Per Swiss Retail
(ANC18) lo Stato dovrebbe focalizzare la propria attenzione sui consumatori anziché soltanto
sui fornitori di bevande alcoliche.
Dipendenze Info Svizzera (OP4) e la Lega svizzera contro il cancro (OP27) ritengono che i
diversi attori sociali debbano essere chiamati ad assumersi maggiormente le proprie responsabilità. La NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34)
ricordano che il mercato è tenuto ad accollarsi la sua responsabilità. Per la CRIAD (OP24)
l’avamprogetto si focalizza troppo sulla responsabilità individuale trascurando in tal modo le
misure strutturali necessarie, in particolare nell’ambito della regolamentazione dei prezzi.
Anche la FVA (OP25) è dell’avviso che non si tenga conto a sufficienza della responsabilità
collettiva.
4.2.5
Intensità normativa
RADIX (OP2), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Public Health Schweiz (OP12),
DOJ (OP21), FSKZ (OP22), CRIAD (OP24), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA
(OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), CDCT (OP37), Pro Juventute
(OP40), VfS (OP41) constatano che nell’avamprogetto di legge mancano diverse misure
riconosciute per la loro efficacia. Ad esempio la CDCT (OP37) auspica in particolare misure
incisive contro l’alcol a basso costo e rinvia all’articolo 3c (Facoltà di segnalazione) della legge sugli stupefacenti6. Anche per la Fondation O2 (OP17) bisognerebbe prevedere misure
contro l’alcol a basso costo e la pubblicità delle bevande alcoliche. L’organizzazione IOGT
(OP30) rileva la mancanza di disposizioni a tutela delle vittime di atti di violenza commessi
sotto l’influsso dell’alcol. Condividono questo parere le organizzazioni KiM (OP29), ISPMZ
(OP11), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23) e Juvente
(OP36) le quali evidenziano la difficile situazione di bambini e giovani che vivono in famiglie
con problemi di alcol.
Secondo i Cantoni di Friburgo (C4) e San Gallo (C25) nonché Medici di famiglia Svizzera
(ANC5) in particolare l’efficacia delle misure strutturali sarebbe stata tenuta poco in considerazione. Il PEV (P4) ritiene che misure strutturali da parte dalla Confederazione completino in
modo sensato la prevenzione nelle scuole e nell’ambito delle attività giovanili.
L’Unione delle città svizzere (AM1) esprime critiche fra l’altro sulla rinuncia a varie misure di
prevenzione di carattere strutturale. Inoltre il motivo fondamentale addotto per la rinuncia al
divieto delle bevande alcoliche limitato a livello geografico e temporale, ovvero la mancanza
di competenza normativa della Confederazione, non convincerebbe. La città di Zurigo (CC5)
deplora il fatto che non si sia proceduto a un inasprimento maggiore della regolamentazione
del mercato e l’assenza di misure concrete contro l’alcol a basso costo.
Per il PEV (P4) l’alcol è il problema numero uno; esso si adopera quindi per una legislazione
incisiva ed efficace. I Cantoni di Ginevra (C5) e Argovia (C14) sottolineano la necessità di
misure efficaci volte a garantire la tutela della gioventù nel lungo periodo. Il PS (P6) – soste-
6
Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti, LStup;
RS 812.121)
29/98
nuto da I Verdi (P5) – riconosce nell’avamprogetto alcuni miglioramenti rispetto alla situazione attuale, ma li reputa ancora insufficienti nella lotta contro il consumo eccessivo di bevande alcoliche.
SPIRITSUISSE (ANC7) approva gli obiettivi perseguiti con la nuova legge sull’alcol, ma afferma che le misure adottate non permetterebbero di raggiungere tali obiettivi e offrirebbero
soltanto soluzioni fittizie. Ritiene invece positiva la presa in considerazione dei processi economici. Insieme a hotelleriesuisse (ANC19) si adopera a favore di una chiara delimitazione
rispetto alla legge sulla prevenzione ed esige che le limitazioni del commercio e della pubblicità applicabili alle bevande alcoliche siano ancorate esclusivamente nella legge sull’alcol.
Per la CFAL (CIC1) la liberalizzazione rischia di creare nuovi problemi nel settore dell’alcol,
ragion per cui sarebbero necessarie una legge orientata al futuro e misure a tutela della salute pubblica.
Per la maggior parte dei rappresentanti del settore della gastronomia, invece, non si spiegherebbe il fatto che parallelamente alle misure di liberalizzazione previste nella legge
sull’alcol occorra una regolamentazione più stringente del commercio e della pubblicità.
Il PPD (P1) è del parere che la legge proposta punisca non i veri «peccatori» ma l’intera popolazione. Dello stesso avviso sono l’AWMP (ANE3) e l’USI (ANE6), che respingono categoricamente l’adozione di misure generiche che toccano l’intera popolazione per risolvere problemi specifici. La IG Klein- und Mittelbrauereien (AO14) non vede nel consumo di vino e
birra un pericolo per la salute pubblica.
Per il Centre Patronal (AO3) la nuova legge sull’alcol interviene in misura sproporzionata nel
settore del commercio e in quello delle arti e dei mestieri.
La IG Freiheit (AO8) si oppone a ogni altra forma di intervento nel mercato e nella libertà
economica; ritiene inoltre che vi saranno ulteriori oneri amministrativi per le imprese.
L’organizzazione dirittifondamentali.ch (AO6) è contraria all’applicazione di limitazioni eccessive per gli esercizi pubblici e alla comminazione di multe sproporzionate. Per la IG Kleinund Mittelbrauereien (AO14) la legge comporterebbe un ulteriore svantaggio per le piccole
birrerie nazionali, il che sarebbe inaccettabile.
Economiesuisse (ANE2) chiede che nella legislazione si tenga conto della diminuzione del
consumo di alcol – cui andrebbe prestata particolare attenzione – tanto più che nello stesso
periodo sarebbe aumentata sensibilmente la disponibilità e sarebbero scesi i prezzi. Questo
parere è condiviso dal Cantone di Svitto (C10), da AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6). Dello stesso avviso è Brenzer Kirsch (ANE10). Anche l’ASCO (ANC2), Gilde (ANC3),
Commercio Svizzera (ANC6), ASF (ANC10), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), hotelleriesuisse
(ANC19), ASMPP (ANC27), rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB,
BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e rappresentanti cantonali del settore della gastronomia e di quello
vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV) criticano il fatto che non sia stata presa in considerazione
la diminuzione del consumo di alcol negli ultimi anni. Le associazioni ASDB (ANC14) e SBV
(ANC15) giudicano pertanto obsoleto l’avamprogetto di legge.
Secondo economiesuisse (ANE2) con una legge limitata agli aspetti della salute pubblica si
corre il rischio di una sovraregolamentazione. Per Commercio Svizzera (ANC6) la nuova
legge sull’alcol condurrebbe a una sovraregolamentazione, ragion per cui si oppone alla sua
revisione totale.
Il PLR (P3) ritiene che gli interventi proposti nel mercato dell’alcol non siano né sostenibili né
adeguati per limitare il consumo eccessivo di alcol e i relativi costi economici e sociali. La
richiesta avanzata a livello nazionale di varare leggi a sostegno della lotta contro gli eccessi
di singoli individui si tradurrebbe in un incremento sproporzionato della burocrazia.
30/98
CHOCOSUISSE (ANC34) sottolinea che gli interventi nella libertà economica dovrebbero
essere proporzionati e fondarsi su misure contro il consumo eccessivo di alcol. Hotelleriesuisse (ANC19) esige un’approfondita rielaborazione dell’avamprogetto di legge per la mancanza di interventi ampi e mirati nel mercato dell’alcol.
SPIRITSUISSE (ANC7), UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18),
hotelleriesuisse (ANC19), ASMPP (ANC27) e rappresentanti del settore della gastronomia e
di quello vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV) chiedono che nella legge si ponga l’accento sui
problemi concreti, fra cui in particolare il consumo eccessivo di alcol da parte dei giovani o la
dipendenza dall’alcol. In considerazione di queste problematiche, secondo le associazioni
ASDB (ANC14), SBV (ANC15), ASMPP (ANC27) e i rappresentanti del settore della gastronomia l’avamprogetto non sarebbe necessario, adeguato né proporzionato. A una conclusione analoga giunge anche SPIRITSUISSE (ANC7).
L’USC (ANE5) respinge le misure che limitano in modo sproporzionato la libertà economica
e di consumo. È altresì contraria alle distorsioni della concorrenza usate con il pretesto di
proteggere la salute ed è favorevole a misure a tutela della gioventù, purché queste siano
ragionevoli, mirate ed efficienti.
Le associazioni PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25) chiedono che si agisca sulle
cause anziché sui sintomi.
La IG Klein- und Mittelbrauereien (AO14) respinge tutte le disposizioni proposte applicabili
alla birra e al vino. Per tali disposizioni il diritto in vigore offrirebbe basi sufficienti per risolvere eventuali problemi.
4.3
La pubblicità
I Verdi (P5), RADIX (OP2), infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9), FSKZ (OP22), FASE
(OP28), IOGT (PO30), VfS (OP41) si adoperano a favore di restrizioni efficaci nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione. Infodrog (OP3) e FASE (OP28) esigono l’applicazione
di queste restrizioni soprattutto in occasione di manifestazioni culturali e sportive. Per Dipendenze Info Svizzera (OP4), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e IOGT (OP30) durante
determinate manifestazioni la sponsorizzazione da parte dei produttori di alcol dovrebbe essere vietata se si intende tutelare in maniera efficace la gioventù. Anche per la FVA (OP25)
la pubblicità e la sponsorizzazione dovrebbero essere limitate in maniera drastica per tutte le
bevande alcoliche. L’organizzazione IOGT (OP30) richiama l’attenzione sulle più efficaci restrizioni della pubblicità applicate in molti Paesi europei.
Il PS (P6) nonché NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz (OP12), Croixbleue romande (OP13), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FNA (OP26), GREA
(OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) chiedono una limitazione generale delle possibilità di pubblicità per tutte le bevande alcoliche ai fini di un’adeguata prevenzione strutturale. Anche l’Unione delle città svizzere (AM1) auspica una limitazione della pubblicità molto
più severa. Le organizzazioni ISPMZ (OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) non comprendono il motivo per cui l’ente pubblico promuova la pubblicità nel settore di sua competenza, visti
gli effetti comprovati della pubblicità sul consumo dell’alcol.
Il Cantone di Vaud (C22) ritiene che le limitazioni proposte della pubblicità non presentino
praticamente alcuna novità rispetto alle disposizioni cantonali in vigore.
La SKS (AO9) e la FRC (AO15) esprimono critiche riguardo all’allentamento delle disposizioni sulla pubblicità e fanno notare che un divieto di pubblicità per tutte le bevande alcoliche
sarebbe ragionevole in un’ottica di prevenzione, mentre il Centre Patronal (AO3) dubita che
le limitazioni della pubblicità possano influire significativamente sul problema del consumo.
31/98
L’USC (ANE5) è favorevole a disposizioni liberali incentrate sulla tutela della gioventù per la
pubblicità della birra e del vino ed è contraria a qualsiasi inasprimento normativo.
L’associazione AWS (ANC12) afferma che l’allentamento delle disposizioni sulla pubblicità
alla televisione e alla radio dovrebbe essere preso in considerazione nella revisione totale
della legge sull’alcool e quindi messo in atto anche nella pubblicità esterna. Alcune disposizioni limiterebbero inutilmente la comunicazione commerciale e comporterebbero per i Cantoni, le città e i Comuni una perdita di entrate. L’AWS (ANC12) chiede pertanto di ammettere
esplicitamente la pubblicità delle bevande alcoliche in e su mezzi di trasporto pubblici come
pure su suolo pubblico e su suolo privato.
Le associazioni PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25) sottolineano che le limitazioni
della pubblicità applicate alle bevande spiritose sarebbero già molto rigorose e che l’industria
dell’alcol avrebbe inoltre adottato un sistema di autoregolamentazione nel settore della comunicazione commerciale. Anche l’associazione SBV (ANC15) fa riferimento al codice di
comportamento del settore nell’ambito della pubblicità e della comunicazione.
Per l’UDC (P2) le limitazioni della pubblicità sono eccessive. Un divieto totale di pubblicità
per le bevande alcoliche sarebbe più onesto e coerente.
4.3.1
Uniformazione contro differenziazione della limitazione della pubblicità
12 Cantoni (Zurigo, Berna, Grigioni, Uri, Sciaffusa, Turgovia, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello
Interno, Vallese, San Gallo) si dichiarano d’accordo sulla proposta di prevedere per le bevande spiritose limitazioni della pubblicità più severe rispetto a quelle applicabili alla birra e al
vino. Sostengono questa opinione anche la CDS (C2) e la città di Kloten (CC1), il PPD (P1),
l’USS (ANE1) come pure le associazioni nazionali di categoria VELEDES (ANC16), IG DHS
(ANC21), santésuisse (ANC35), le associazioni cantonali LBV (ACC5) e SOBV (ACC17),
SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) e Coop (PI4).
Il PEV (P4) appoggia invece un’uniformazione puntuale alle disposizioni in vigore per le bevande spiritose.
Si esprime a favore, pur con una certa prudenza, il Cantone di Neuchâtel (C22) e fa notare
che in caso di abuso tutte le bevande alcoliche produrrebbero gli stessi effetti nocivi. Il Comune di Kriens (CC2) è invero favorevole a più severe limitazioni della pubblicità per le bevande spiritose, ma ritiene che queste debbano essere applicate anche alle altre bevande
alcoliche.
I Cantoni di Ginevra (C5) e Vaud (C22) non comprendono il senso della differenziazione delle bevande alcoliche. Lo stesso vale per i Cantoni di Svitto (C10) e Ticino (C26); per
quest’ultimo fra l’altro la birra continuerebbe a essere la bevanda alcolica più consumata dai
giovani. Le organizzazioni NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health
Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21),
FSKZ (OP22), FNA (OP26), KiM (OP29), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction
(OP34) non ritengono giustificata la disparità di trattamento delle bevande alcoliche nella
forma proposta. Per Dipendenze Info Svizzera (OP4), Lega svizzera contro il cancro (OP27)
e IOGT (OP30) questa disparità non sarebbe né giustificata né sostenibile. Per la FVA
(OP25) non avrebbe senso e per l’organizzazione Juvente (OP36) non sussisterebbe alcun
motivo per applicare una regolamentazione differenziata. Dello stesso avviso è la Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23). Se il Cantone di Ginevra
(C5) chiede una parziale equiparazione delle bevande alcoliche, il Cantone di Vaud (C22)
esige un’equiparazione completa, sostenuto in questa sua richiesta da altri 5 Cantoni (Friburgo, Zugo, Basilea Campagna, Glarona, Ticino) e dall’upi (AO12). L’organizzazione SHV
(OP32) è dell’avviso che occorra disciplinare in modo uniforme e sistematico le disposizioni
32/98
sulla pubblicità per tutte le bevande alcoliche e auspica un esteso divieto di pubblicità. Anche
le organizzazioni AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), CRIAD (OP24), REPER
(OP39) e Pro Juventute (OP40) sono contrarie a una normativa differenziata. Condividono
questo parere Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), FMH (ANC20) FSL (ANC23), rappresentanti
cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB) e TFAG (PI5). Sono favorevoli a una regolamentazione uniforme anche I Verdi (P5), l’Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5).
Il Cantone di Lucerna (C6) appoggia la proposta di assoggettare nel lungo periodo le bevande alcoliche alle medesime limitazioni della pubblicità. Per il PEV (P4) e la CFAL (CIC1) le
disposizioni sulla pubblicità per le bevande spiritose, la birra e il vino potrebbero essere uniformate, ma solo a quelle attualmente applicabili alle bevande spiritose.
A sostegno di una regolamentazione uniformata a quella in vigore per le bevande spiritose si
esprimono 10 Cantoni (Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Campagna, Glarona, Neuchâtel), la CDS (C2), l’Unione delle città svizzere (AM1), il Comune di
Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5), l’USS (ANE1), santésuisse (ANC35), numerose organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (infodrog, Dipendenze Info
Svizzera, Pro Familia Schweiz, SUHMS, SGARM, Blaues Kreuz, FEGPA, ISPMZ, Public
Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, Suchtprävention
Zürich, SSPA, FSKZ, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno,
CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, KiM, IOGT, GREA, FS, Ticino Addiction,
FSP, Juvente, ARPS, REPER, Pro Juventute, VfS), konsumentenforum (AO11), upi (AO12)
e TFAG (PI5).
Per contro 5 Cantoni (Soletta, Grigioni, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la città di Kloten
(CC1), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12),
VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23) come pure rappresentanti cantonali
dell’agricoltura (BOV, BVBB), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3) e Coop (PI4)
sarebbero favorevoli a un orientamento uniforme alla tutela della gioventù. Secondo la
CRIAD (OP24), limitarsi alla tutela della gioventù non sarebbe però sufficiente nella lotta
contro il consumo nocivo di bevande alcoliche.
4.3.2
Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione
Il Cantone di Basilea Città (C12), ASMPP (OP1), Fondation O2 (OP17), Fondazione svizzera
per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23) e CRIAD (OP24) esigono un divieto generale di pubblicità e di sponsorizzazione per le bevande alcoliche. Se questa richiesta non
fosse soddisfatta, il Cantone di Basilea Città (C12) auspica disposizioni esplicite sulla pubblicità per la telefonia mobile e Internet; questo è quanto chiede anche Pro Familia Schweiz
(OP6). Pure il Cantone Ticino (C26) e la FVA (OP25) esigono un divieto di pubblicità nei
mass media elettronici. L’upi (AO12) chiede basi legali che rendono possibile l’adozione di
eventuali misure necessarie nell’ottica della politica sanitaria per la pubblicità e il commercio
in Internet.
Un divieto generale di pubblicità per le bevande alcoliche sarebbe auspicabile anche per la
Lega svizzera contro il cancro (OP27) e l’organizzazione SHV (OP32). Il Cantone del Giura
(C17) deplora il fatto che la pubblicità di bevande alcoliche sia ancora ammessa.
L’associazione mantello FMH (ANC20) chiede che le possibilità di fare pubblicità siano limitate per tutte le bevande alcoliche, mentre i Cantoni di Zugo (C8) e del Vallese (C24) si adoperano per restrizioni più severe nell’ambito della pubblicità e della sponsorizzazione.
Secondo 3 Cantoni (Zugo, Basilea Campagna, Glarona), I Verdi (P5), Medici di famiglia
Svizzera (ANC5), infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz (OP12),
33/98
ISPZM (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), Lega svizzera contro il cancro (OP27), FSP
(OP35), ARPS (OP38) , upi (AO12) e CFAL (CIC1) le limitazioni della pubblicità in vigore per
le bevande alcoliche devono essere applicate anche alle bevande analcoliche che hanno lo
stesso nome o la stessa etichetta. Il PEV (P4) è dell’avviso che le limitazioni della pubblicità
applicate alle bevande alcoliche debbano essere estese alla birra analcolica. L’Unione delle
città svizzere (AM1) è inoltre favorevole a limitazioni della pubblicità in analogia all’articolo 11
dell’ordinanza del 23 novembre 20057 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).
Il PS (P6) esige – con l’appoggio del Cantone di Argovia (C14) e dell’Unione delle città svizzere (AM1) – un divieto generale di pubblicità tramite l’affissione di cartelli per le bevande
spiritose, mentre Blaues Kreuz (OP9) lo esige per tutte le bevande alcoliche. La CFIG (CIC2)
auspica un divieto generale di pubblicità per le bevande alcoliche su suolo pubblico.
Le organizzazioni SKS (AO9) e FRC (AO15) e la CFIG (CIC2) chiedono un divieto di pubblicità per le bevande spiritose alle grandi manifestazioni come pure un’estensione di tale divieto a luoghi solitamente frequentati anche dai giovani e a manifestazioni a cui partecipano
abitualmente anche i giovani.
La CFIG (CIC2) invoca il divieto di pubblicità sui campi sportivi nonché in occasione di manifestazioni sportive e grandi eventi.
[Altri pareri sulla pubblicità figurano nelle considerazioni ad art. 3 e 4 AP-LAlc].
4.4
Il commercio
Tutti i Cantoni che si sono espressi esplicitamente in merito sostengono gli obiettivi da perseguire con le restrizioni del commercio. Anche la CDS (C2), l’Unione delle città svizzere
(AM1), le città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens, USS (ANE1), SPIRITSUISSE (ANC7), AWS (ANC12) e rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, SOBV)
accolgono positivamente gli obiettivi proposti. Essi sono sostenuti, inoltre, da ASMPP (OP1),
SUHMS (OP7), SGARM (OP8), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz
(OP12), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LTV
(OP16), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno
(OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27),
IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), Pro Juventute (OP40),
REPER (OP39), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASF (AO7), konsumentenforum (AO11),
upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e TFAG (PI5). Tuttavia il Cantone di Basilea Città (C12),
FEGPA (OP10), Croix-bleue romande (OP13), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS
(OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39) sottolineano la necessità di «misure più
incisive» per poter raggiungere gli obiettivi fissati. SPIRITSUISSE (ANC7) adduce la stessa
motivazione. Per l’ASMPP (OP1) tali obiettivi devono avere la massima priorità.
Per l’upi (AO12) e la CFAL (CIC1) l’accento dovrebbe essere posto sul consumo dell’intera
popolazione; non sarebbero sufficienti né una limitazione degli eccessi né la tutela della gioventù. Argomenti analoghi sono invocati anche dal PEV (P4), che non comprende perché si
debba «minimizzare l’incentivazione al consumo di alcol» e non si debba ridurre il consumo
di alcol di per sé.
7
RS 817.02
34/98
Il Cantone dei Grigioni (C9) è dell’opinione che in relazione alle restrizioni del commercio
l’attenzione andrebbe focalizzata soprattutto sul consumo eccessivo di bevande alcoliche da
parte degli adolescenti. Secondo l’USC (ANE5), ASF (ANC10), IG DHS (ANC21), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB) e Coop (PI4) la tutela della gioventù
deve essere posta in primo piano.
Santésuisse (ANC35) respinge l’obiettivo del «controllo del commercio», Commercio Svizzera (ANC6), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23) nonché i
rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB) e Coop (PI4) si oppongono all’obiettivo
di «minimizzare l’incentivazione al consumo di alcol». Il Centre Patronal (AO3) boccia entrambi gli obiettivi.
Le associazioni ASCO (ANC2), Gilde (ANC3), UP (ANC11), ASDB (ANC14) e SBV (ANC15)
sono contrarie a una tutela esercitata attraverso «divieti discutibili». Anche l’UPSC (ANC4)
riconosce un eccesso di regolamentazione nell’ambito del commercio e dell’artigianato.
Commercio Svizzera (ANC6), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), SBKV
(ANC27) e i rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo (FSV, SVSW,
IVN e GOV) condividono questo giudizio. Le restrizioni del commercio condizionerebbero in
misura sproporzionata le scelte dei consumatori e pertanto pretendono che ogni restrizione
sia esaminata in funzione del beneficio che ne deriva. Per i rappresentanti del settore della
gastronomia i problemi risiedono principalmente al di fuori di tale settore.
4.4.1
Uniformazione contro differenziazione delle restrizioni del commercio
15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), l’Unione delle città
svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2), USS
(ANE1), USC (ANE5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10),
AWS (ANC12), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35), rappresentanti
dell’agricoltura (BVBB, BOV, SOBV) nonché molte organizzazioni della prevenzione, della
medicina e delle famiglie (ASMPP, Blaues Kreuz, FEGPA, Public Health Schweiz, Croixbleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, SSPA, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT,
GREA, FS, Ticino Addiction, Juvente, Pro Juventute, REPER), SJH (AO1), Swiss Olympic
(AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e Coop (PI4) sono favorevoli a un’ampia uniformazione delle restrizioni applicabili al commercio di bevande alcoliche.
Il Cantone Ticino (C26) ritiene che la disparità di trattamento delle bevande alcoliche, soprattutto in caso di offerte civetta, non sia opportuna.
Esplicitamente contrario a un’ampia uniformazione delle restrizioni del commercio è il Cantone dei Grigioni (C9) che respinge in particolare l’autorizzazione per il commercio al dettaglio
estesa ora anche alla birra e al vino. Pure economiesuisse (ANE2), USI (ANE6), ASDB
(ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), SKBV (ANC27), i rappresentanti del settore
vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV), Prométerre (ACC1) e Centre Patronal (AO3) sono contrari
all’assoggettamento della birra e del vino e quindi a un’uniformazione delle disposizioni sul
commercio.
4.4.2
Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione
4.4.2.1
Misure in materia di prezzi
Il Cantone di Argovia (C14), upi (AO12) e CFAL (CIC1) chiedono misure volte a contrastare
l’offerta di bevande alcoliche a basso costo. Il Cantone di Vaud (C22) critica il fatto che l’alcol
possa essere tuttora venduto a prezzi molto bassi.
35/98
RADIX (OP2), infodrog (OP4), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz
(OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), AGS (OP14), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ
(OP21), FSKZ (OP22), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno
(OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27),
GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), CDCT (OP37), ARPS
(OP38), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), CoRoMa (OP43), upi (AO12), SKS (AO9), FRC
(AO15) e CFAL (CIC1) propongono misure complementari in materia di prezzi.
Secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11) e ARPS (OP38) un aumento dei
prezzi sarebbe auspicabile in una prospettiva economica in quanto porrebbe fine ad una
«lotta al prezzo rovinosa» a favore di qualità e varietà. Dipendenze Info Svizzera (OP4) è
inoltre convinta che le misure in materia di prezzi siano necessarie anche per diminuire il
consumo problematico di alcol.
Il Cantone di Sciaffusa (C15) vorrebbe che si prendesse in esame una determinazione dei
prezzi progressiva.
7 Cantoni (Soletta, Friburgo, Lucerna, Zugo, Basilea Città, Appenzello Interno, San Gallo), I
Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), RADIX (OP2), Dipendenze
Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), Suchtprävention
Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Fondazione svizzera per la Promozione
dell’Allattamento al seno (OP23), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro
(PO27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38), REPER (OP39),
Pro Juventute (OP40), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFIG (CIC2) chiedono la verifica
dell’introduzione di una tassa d’incentivazione. La maggior parte di essi propone una tassa
d’incentivazione commisurata al tenore alcolico. Il PS (P6) vorrebbe una tassa
d’incentivazione degressiva, il che sarebbe ipotizzabile anche per FMH (ANC20), NAS
(OP5), Public Health Schweiz (OP12), DOJ (OP21), GERA (PO31), FS (OP33), Ticino Addicition (OP34) e CFIG (CIC2). Il PS (P6) esige che i proventi siano impiegati a destinazione
vincolata per la riduzione dei premi delle casse malati.
Secondo i Cantoni di Soletta (C1) e Zugo (C8), I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera
(ANC5), FMH (ANC20), NAS (OP5), FEGPA (OP10), IPSMZ (PO11), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FNA
(OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction
(OP34), ARPS (OP38) e REPER (OP39) il provento della tassa d’incentivazione dovrebbe
essere versato interamente e a destinazione vincolata ai Cantoni, che lo utilizzerebbero per
la prevenzione e per i costi sociali causati dal consumo problematico di alcol.
Pro Juventute (OP40) esige che una parte di queste risorse venga impiegata anche per misure rivolte ai giovani. Blaues Kreuz (OP9) chiede che il provento della tassa
d’incentivazione vada a favore dei soggetti definiti nell’articolo 13.
Per il Cantone di San Gallo (C25) un’introduzione della tassa d’incentivazione andrebbe esaminata solo se le misure proposte si dovessero dimostrare insufficienti.
Pro Juventute (OP40) suggerisce di dare un’impostazione socialmente sostenibile alla tassa
d’incentivazione affinché le bevande alcoliche rimangano alla portata delle persone con redditi bassi.
2 Cantoni (Svitto e Basilea Città) auspicano l’introduzione di prezzi minimi. In questo sono
sostenuti dalla CDS (C2), da AZO (ACC25) e Fondation O2 (OP17). Dipendenze Info Svizzera (OP4) sottolinea la grande efficacia dello strumento dei prezzi minimi per determinati
gruppi di consumatori. Il Cantone del Vallese (C24) deplora la rinuncia da parte del Consiglio
federale di prevedere prezzi minimi. L’introduzione di prezzi minimi è ipotizzabile per la
36/98
CRIAD (OP24) e la FSP (OP35), la quale ritiene possibile in alternativa l’aumento dei dazi.
Anche la SBV (ANC9) chiede l’introduzione di un prezzo minimo che corrisponda a 1,5 volte
l’imposta sull’alcol del prodotto in questione; tale importo minimo dovrebbe essere applicato
pure alle bevande alcoliche fermentate. Il Comune di Kriens (CC2) domanda un prezzo minimo per la birra. Si allineano a questa posizione la CDCD (CC3) e la CDTC (OP37), che
esigono misure in materia di prezzi soprattutto per la birra.
Blaues Kreuz (OP9) e Juvente (OP36) rivendicano la parità di trattamento fiscale di tutte le
bevande alcoliche e Croix-bleue romande (OP13) vorrebbe che si prendesse in esame la
possibilità di introdurre un’imposta generale sull’alcol. Le organizzazioni IOGT (OP30), REPER (OP39) e VfS (OP41) chiedono una tassazione in funzione del tenore alcolico per tutte
le bevande alcoliche. La FVA (OP25) auspica l’imposizione del vino e della birra. Per KiM
(OP29) l’imposta sulle bevande spiritose dovrebbe essere riscossa per tutte le bevande alcoliche e propone inoltre di rincarare le bevande alcoliche nella fascia oraria tra le ore 23.00 e
le ore 6.00.
4.4.2.2
Misure per limitare la reperibilità
4 Cantoni (Friburgo, Lucerna, Zugo e Svitto) esigono l’introduzione di una base di diritto federale per il divieto di vendita di alcol in determinate fasce orarie. Il Cantone Ticino (C26) è
tendenzialmente favorevole a limitare la vendita di alcol alla sola fascia oraria di apertura dei
negozi. Il Cantone di Basilea Città (C12) vorrebbe applicare le limitazioni dell’orario di vendita a determinati punti vendita, ad esempio alle stazioni di servizio. Condivide questa osservazione la città di Zurigo (CC5). KAPO Wallis (AO16) chiede che nelle stazioni ferroviarie,
nei negozi annessi alle stazioni di servizio e nei negozi della catena «Aperto» venga disposto
un divieto di vendita a partire dalle ore 22.00 per le bevande spiritose e già a partire dalle ore
21.00 per la birra e il vino.
Anche il PEV (P4), I Verdi (P5), PS (P6), USS (ANE1), Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e
FMH (ANC20) esigono un divieto di vendita in determinate fasce orarie e godono a tale proposito dell’appoggio di RADIX (OP2), Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22), FVA (OP25),
Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), CDTC (OP37), ARPS (OP38), REPER
(OP39), VfS (OP41) e CFIG (CIC2), i quali chiedono un divieto di vendita nel commercio al
dettaglio tra le ore 22 e le 7. La NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande
(OP13), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31) FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e
FEGPA (OP10) propongono un divieto di vendita di alcol dalle ore 22.00 alle ore 08.00, mentre per fondationdépendences (OP15), LVT (OP16) e FNA (OP26) il divieto deve essere applicato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Juvente (OP36) si pronuncia a favore di un divieto di
vendita di alcol nel commercio al dettaglio durante la notte e il Comune di Kriens (CC2) vorrebbe limitare la reperibilità delle bevande alcoliche.
Sono favorevoli a un divieto di vendita di alcol durante certi orari e in alcuni luoghi, soprattutto in occasione di eventi con il rischio di episodi di violenza legati all’alcol o di grandi manifestazioni, 8 Cantoni (Ginevra, Lucerna, Zugo, Uri, Basilea Campagna, Argovia, Turgovia, Ticino) e la città di Kloten (CC1). Il suddetto divieto è auspicato anche da I Verdi (P5), Medici
di famiglia Svizzera (ANC5), RADIX (OP2), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4),
ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Suchtprävention Zürich
(OP18), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30),
FSP (OP35), Juvente (OP26), CDTC (OP37), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12), e
CFAL (CIC1). Un divieto simile è ritenuto possibile pure dalla CDS (C2). Secondo l’Unione
delle città svizzere (AM1) le città sarebbero favorevoli a un divieto limitato a determinati orari
e luoghi. Essa propugna una soluzione uniforme a livello nazionale. Il Cantone di Glarona
37/98
(C16) e la città di Zurigo (CC5) lamentano l’assenza di una regolamentazione che vada in
questa direzione.
Mentre l’organizzazione IOGT (OP30) propone un nuovo articolo, l’ISPM (OP11) e l’ARPS
(OP38) ritengono la disposizione del Consiglio federale una proposta pertinente. Per l’ISPMZ
(OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) la responsabilità della regolamentazione dei divieti di
vendita e di consegna incombe alla Confederazione e ritengono sensati siffatti divieti. La
CFIG (CIC2) si chiede se non si debba imporre anche il divieto di portare con sé bevande
alcoliche.
La CDCD (CC3) sottolinea la sua richiesta di introdurre limitazioni della vendita in determinati
orari e luoghi in occasione di manifestazioni che pongono notoriamente problemi.
Il Cantone di Friburgo (C4), Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FVA (OP25) chiedono
l’introduzione di una cosiddetta «heure blanche» in cui è vietata la mescita di bevande alcoliche nella ristorazione come pure nelle discoteche, nei bar e nei locali notturni a partire, ad
esempio, dalle ore 04.00 del mattino.
La FMH (ANC20), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA
(OP31) FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) appoggiano misure per una limitazione quantitativa dei punti vendita di bevande alcoliche e inoltre raccomandano di introdurre o di esaminare la possibilità di introdurre i cosiddetti «liquor shop» oppure di prevedere una clausola
del bisogno.
Il PEV (P4) chiede che i Cantoni siano esortati a non autorizzare o ad autorizzare in misura
restrittiva i seguenti tipi di vendita: vendita di alcol «nelle strade» durante i giorni festivi, durante le feste scolastiche e sulle piste da sci nonché nei punti vendita e negli esercizi pubblici
noti per favorire l’abuso di alcol. Blaues Kreuz (OP9) esige che si prenda in esame la possibilità di prevedere, per le vendite di questi tipo, disposizioni in materia di autorizzazione ai
sensi di una clausola del bisogno.
4.4.2.3
Diverse richieste complementari
Pro Familia Schweiz (OP6) e Croix-bleue romande (OP13) sostengono il divieto delle bevande analcoliche la cui etichetta e/o il cui nome siano simili a quelli delle bevande alcoliche.
Anche per la CFAL (CIC1) sarebbe opportuno un siffatto divieto.
La SSPA (OP20) vorrebbe che sulle etichette delle bevande alcoliche figurasse un avviso
specifico per le donne in gravidanza, l’indicazione delle unità di alcol contenute nella bevanda e una raccomandazione relativa alla quantità di unità che può essere assunta senza pericolo per la salute.
Il Cantone di Berna (C7) esige un coordinamento a livello intercantonale delle disposizioni
sul commercio nel settore della ristorazione.
Il Cantone di Zugo (C8) appoggia il divieto di consegna di bevande alcoliche a «persone manifestamente alcolizzate».
Per il Cantone Ticino (C26) sarebbe interessante e opportuno valutare le conseguenze sulla
salute della popolazione della revisione della legge sull’alcol, eseguendo una valutazione
d’impatto sulla salute (VIS).
Mentre Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) chiedono prescrizioni legali che
prevedano la formazione del personale di vendita, la FVA (OP25) auspica corsi di prevenzione obbligatori per la vendita di alcol nel commercio al dettaglio, nei ristoranti, nelle discoteche, durante i festival e altri eventi.
38/98
Il Cantone di Neuchâtel (C18) fa notare che la vendita di prodotti alcolici richiede il possesso
di determinate capacità da parte del personale di vendita (giuridiche, linguistiche e in ambito
di consulenza) che devono essere stabilite in dettaglio nella legge.
Il Cantone di Soletta (C1) esorta a verificare la possibilità di imporre il divieto di consumo per
i giovani al di sotto dei 16 anni. Il Comune di Kriens (CC2) vorrebbe che ai Cantoni e ai Comuni fosse data la possibilità di vietare il consumo di alcol su suolo pubblico durante certi
orari.
Rifacendosi alla tutela della gioventù, la SKS (AO9) e la FRC (AO15) chiedono che le ordinazioni online di bevande alcoliche siano possibili unicamente mediante la carta di credito e
quindi solo dopo aver fornito la prova della maggiore età. Anche la CFAL (CIC1) esige basi
legali per eventuali misure concernenti il commercio online.
4.4.3
Competenza esclusiva della Confederazione contro competenza
complementare dei Cantoni
4.4.3.1
Competenza complementare dei Cantoni
15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo) e la CDS (C2) sono d’accordo sulla
ripartizione dei compiti proposta e sono in questo modo favorevoli a una competenza complementare dei Cantoni. Secondo l’Unione delle città svizzere (AM1) la maggioranza delle
città che si è espressa sulla revisione totale ritiene molto importante la possibilità data ai
Cantoni di stabilire regolamentazioni complementari. Una minoranza mette però in guardia
da un eccessivo «federalismo in ambito di bevande alcoliche».
Il Cantone di Zugo (C8) motiva il proprio appoggio alla competenza cantonale complementare affermando di applicare già limitazioni più restrittive rispetto a quelle della Confederazione.
Adduce una motivazione analoga il Cantone di Neuchâtel (C18) che ribadisce che i Cantoni
devono farsi carico di una grossa parte delle conseguenze sociali legate all’alcol e che pertanto necessitano di un certo margine di regolamentazione, specialmente per quanto attiene
alla reperibilità delle bevande alcoliche. Anche il Cantone di Turgovia (C19) reputa indispensabile un margine di manovra per la politica cantonale in materia di alcol. Per il Cantone di
Appenzello Interno (C23) garantire un margine di manovra ai Cantoni è importante soprattutto per l’applicazione o il rilascio di autorizzazioni speciali. Anche il PLR (P3) è favorevole ad
affrontare le ripercussioni del consumo di alcol a livello cantonale.
I Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14),
Croix-bleue romande (OP13), fondationdépencendes (OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20),
DOJ (OP21), Fondazione svizzera per la promozione dell’Allattamento al seno (OP23),
CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT
(OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), CDTC (OP37), REPER (OP39),
SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), upi
(AO12) e CFAL (CIC1) accolgono in linea di principio favorevolmente i margini di manovra
concessi ai Cantoni per l’adozione di misure più ampie.
Tuttavia REPER (OP39) sottolinea che nel campo della prevenzione sarebbe più opportuno
una soluzione uniforme a livello nazionale. In questo caso la Confederazione dovrebbe assumere il proprio ruolo in modo più risoluto. Su questo aspetto concordano anche la FEGPA
(OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction(OP34).
Pure la CRIAD (OP24) auspica che la Confederazione rivesta un ruolo più decisivo nella
regolamentazione del mercato. Per REPER (OP39) un’uniformazione e, quindi, un maggiore
39/98
impegno della Confederazione sono particolarmente necessari per regolamentare l’età minima per la consegna di bevande alcoliche e il divieto di vendita di alcol negli orari e nei luoghi richiesti.
Il Centre Patronal (AO3) si esprime a favore dei margini di manovra dei Cantoni purché non
vengano emanate ulteriori restrizioni che rendono difficile il lavoro dei settori.
L’ASMPP (ANC27) argomenta la necessità di regolamentare in modo esaustivo il commercio
di alcol, soprattutto di vino e birra, con la mancanza di competenza della Confederazione.
4.4.3.2
Competenza esclusiva della Confederazione o dei Cantoni
Il Cantone dei Grigioni (C9) è favorevole a una competenza esclusiva della Confederazione
o dei Cantoni. Analogamente si esprime Swiss Retail (ANC18), privilegiando però la competenza della Confederazione in seno alla quale un solo Ufficio federale dovrebbe essere responsabile della prevenzione. Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) hanno un
atteggiamento critico nei confronti della questione della competenza, in quanto, da un lato, la
Confederazione svolge il proprio ruolo con scarso attivismo e, dall’altro, un gran numero di
disposizioni cantonali è poco adatto a raggiungere gli obiettivi.
Mentre Commercio Svizzera (ANC6) considera poco chiara la ripartizione delle competenze
tra la Confederazione e i Cantoni, le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) non ravvisano alcuna necessità di emanare norme di diritto federale che esistono già a livello cantonale.
Anche secondo economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6) la
coesistenza di regolamentazioni federali e cantonali genera un caos legislativo; esse auspicano pertanto una regolamentazione esaustiva da parte della Confederazione. Anche il Cantone di Basilea Città (C12) vorrebbe una maggiore regolamentazione da parte della Confederazione.
Per il Cantone di Berna (C7) è ipotizzabile una competenza esclusiva della Confederazione
sia per la pubblicità che per il commercio, che dovrebbe però corrispondere perlomeno a
quella attuale dei Cantoni. Anche il Cantone di Soletta (C1), appoggiato dal Comune di
Kriens (CC2), propende per una regolamentazione del commercio uniforme a livello nazionale. Pure il Cantone di Lucerna (C6) e la città di Zurigo (CC5) sono favorevoli a
un’uniformazione a livello federale. Il Cantone di San Gallo (C25) chiede condizioni unitarie
in tutta la Svizzera per il rilascio dell’autorizzazione per il commercio al dettaglio.
L’UPSC (ANC4), Commercio Svizzera(ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10),
UP(ANC11), AWS (ANC12), PS (ANC13), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18) hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), SDV (ANC22), FSL (ANC23), ASW (ANC25), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e i rappresentanti del settore vinicolo (ANCV, ASCV, FSV, BSR, SVSW, IVN e GOV) così come
ASMPP (OP1) e Coop (PI4) concordano su una competenza esclusiva della Confederazione
nei settori della pubblicità e del commercio. Le regolamentazioni cantonali complementari
porterebbero a soluzioni inapplicabili e difformi. Secondo l’AWS (ANC12) la doppia competenza determinerebbe la nascita di una «giungla delle prescrizioni». La IG DHS (ANC21) e
Coop (PI4) sottolineano che le normative speciali comunali e cantonali complicherebbero
notevolmente la comunicazione e l’applicazione di misure adeguate. Anche VELEDES
(ANC16) propugna condizioni quadro uniformi a livello nazionale, specialmente per le procedure di autorizzazione, le tasse sui brevetti, le prescrizioni concernenti la pubblicità, le restrizioni di vendita e l’esecuzione dei test d’acquisto. Per l’UP (ANC11) dalle norme a livello federale devono derivare standard uniformi in tutta la Svizzera. Per motivi legati alla trasparenza, alla certezza del diritto e al mercato interno svizzero, la FSL (ANC23) e i rappresentanti
del settore vinicolo (ANCV, ASCV, FSV, BSR SUISSE, SVSW, IVN, GOV) sostengono una
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regolamentazione nazionale. Dello stesso avviso è SPIRITSUISSE (ANC7), secondo cui
ulteriori disposizioni locali sarebbero insensate in un mondo globalizzato. I rappresentanti del
settore vinicolo (ANCV, ASCV, BSR) ricordano che conformemente all’articolo 118 della Costituzione federale la legislazione sulle derrate alimentari spetta alla Confederazione e che i
Cantoni sono incaricati unicamente dell’esecuzione. Alcuni rappresentanti del settore vinicolo
(FSV, SVSW, IVN, GOV) fanno notare che con i mezzi di comunicazione attuali la pubblicità
non conosce più confini e pertanto, anche a garanzia della neutralità concorrenziale, occorrono regole a livello nazionale. Secondo la SOBV (ACC17) le diverse regolamentazioni cantonali conducono soltanto a un turismo «sconsiderato» degli acquisti.
Brenzer Kirsch (AO10) si oppone a ulteriori disposizioni cantonali per quanto concerne la
nuova legge sull’alcol. Per la IG Freiheit (AO8) la Costituzione attribuisce alla Confederazione una competenza esclusiva e anche KAPO Wallis (AO16) non vorrebbe ulteriori disposizioni cantonali per il commercio delle bevande alcoliche.
Secondo SPIRITSUISSE (ANC7) e hotelleriesuisse (ANC19) la Costituzione federale vieta la
delega di competenza ai Cantoni nell’ambito delle bevande distillate.
La CFIG (CIC2) sostiene l’intenzione di creare disposizioni uniformi a livello nazionale con
meccanismi di applicazioni efficaci.
4.5
Singoli articoli LAlc
Capitolo 1: Scopo e definizioni
Art. 1
Scopo
Cpv. 1
Per 3 Cantoni (Zugo, Sciaffusa, Glarona), Dipendenze Info Svizzera (OP4), fondationdépendences (OP15) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) lo scopo della legge dovrebbe essere maggiormente orientato alla prevenzione. Inoltre non si dovrebbe mettere in evidenza
soltanto la responsabilità individuale bensì anche la responsabilità sociale.
Sulla base di considerazioni simili, i Cantoni dei Grigioni (C9) e di Glarona (C16) come pure il
PS (P5), FMH (ANC20), NAS (OP5), Pro Familia Schweiz (OP6), ISPMZ (OP11), AGS
(OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FVA
(OP25), FNA (OP26), GREA (OP31), SHV (OP32), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34),
FSP (OP35), ARPS (OP38) e Pro Juventute auspicano una gestione non soltanto responsabile delle bevande alcoliche, ma anche sostenibile sotto il profilo sanitario e sociale. Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di «promuovere la gestione responsabile».
I Cantoni di Zugo (C8) e Glarona (C16) come pure Medici di famiglia Svizzera (ANC5), infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) ritengono per contro vago il concetto di gestione responsabile poiché non é né quantificabile, né vincolante.
Anche la città di Zurigo (CC5) critica la genericità della formulazione,ma approva l'inclusione
di un articolo che definisce lo scopo.
4 Cantoni (Zugo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Ticino) come pure il PEV (P4), I Verdi (P5),
Medici di famiglia Svizzera (ANC5) infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues
Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13),
AGS (OP14), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), Juvente
(OP36), VfS (OP41) e CFAL (CIC1) chiedono una formulazione in cui la regolamentazione
del mercato è finalizzata alla protezione della salute pubblica. Anche l’ISPMZ (OP11), FSP
(OP35) e ARPS (OP38) esigono che la regolamentazione del mercato dell'alcol sia menzionata quale scopo della legge.
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Per il Cantone di Friburgo (C4) bisognerebbe tenere conto della protezione della salute pubblica e degli interessi della società. Secondo l'upi (AO12), oltre alla protezione della salute tra
gli scopi deve essere citata esplicitamente la prevenzione degli infortuni.
Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) approvano il rafforzamento della tutela
della gioventù proposta dal Consiglio federale. 4 Cantoni (Friburgo, Grigioni, Basilea Campagna, Glarona) auspicano però una formulazione in cui si presti particolare attenzione alla
tutela della gioventù. Anche NAS (OP5), Pro Familia Schweiz (OP6), Blaues Kreuz (OP9),
Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), FVA (OP25), FNA (OP26), KiM (OP29), GREA
(OP31), SHV (OP32), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), Juvente (OP36) e Pro Juventute
(OP40) vogliono una menzione esplicita della tutela della gioventù. Pro Juventute (OP40)
propone di indicare quale scopo il promovimento delle competenze in ambito giovanile.
Il PEV (P4) non vede alcun motivo per scostarsi dallo scopo attuale di riduzione del consumo
di alcol.
L'UDC (P2) ritiene che la descrizione dello scopo sia l'espressione di una nuova legge sulla
prevenzione e dubita che gli scopi ivi definiti possano essere raggiunti con gli strumenti proposti. Occorrerebbe piuttosto appellarsi alla responsabilità dei genitori e in parte della scuola
e delle associazioni nell'educazione e nel controllo dei giovani. Una gestione responsabile
delle bevande alcoliche è una questione di consapevolezza e di autoresponsabilità.
Secondo l’AWMP (ANE3) e l’USI (ANE6) non si può conseguire una gestione responsabile
delle bevande alcoliche attraverso norme legali. Adducono lo stesso argomento l’UP
(ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19),
rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN e GOV) e Prométerre (ACC1).
Anche per l’UP (ANC11) il ruolo sussidiario dello Stato deve discendere chiaramente dall'articolo sullo scopo.
Swiss Retail (ANC18) rileva che i valori contenuti in questa disposizione sono definiti dal
punto di vista sociale e non potrebbero pertanto essere disciplinati in una legge.
Le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) respingono fermamente l'assoggettamento
della birra e del vino alla legge sull'alcool [si vedano anche le considerazioni ad
art. 2 AP-LAlc].
I rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN e GOV) evidenziano che bisognerebbe giustamente parlare di «consumo» e non di «gestione».
Cpv. 2 lett. a e b
10 Cantoni (Soletta, Friburgo, Ginevra, Zugo, Grigioni, Basilea Campagna, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, San Gallo) come pure PEV (P4), I Verdi (P5), PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5),
Pro Familia Schweiz (OP6), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public
Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), fondationdépendences (OP15), LVT
(OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33) Ticino Addiction
(OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), upi (AO12) e CFAL
(CIC1) esigono che lo scopo sia non solo ridurre ma anche impedire il consumo e i relativi
danni. Secondo le organizzazioni KiM (OP29) e Juvente (OP36) la diminuzione dei «danni
fisici e psichici» deve essere formulata come scopo.
SPIRITSUISSE (ANC7) e i rappresentanti del settore della gastronomia chiedono di sostituire l’espressione «consumo problematico di alcol» con «consumo problematico eccessivo di
alcol». Per Prométerre (ACC) non è chiaro cosa si intenda con «problematico», perché non
42/98
esiste una definizione uniforme. Questo parere è condiviso anche dai rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SNSW, IVN e GOV). Essi sollecitano chiarimenti nel messaggio. Diversamente il termine «problematico» va sostituito con «eccessivo».
Cpv. 2 lett. c
Secondo i Cantoni di Berna (C7), Zugo (C8) e Glarona (C16) i commercianti non devono
soltanto essere esortati ad esercitare la loro attività in modo responsabile ma devono essere
anche obbligati a rispettare la legge. Mentre il Cantone di Berna (C7) chiede una formulazione alternativa, i Cantoni di Zugo (C8), Glarona (C10) e Ticino (C26) come pure I Verdi (P5),
Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Swiss Retail (ANC18) e hotelleriesuisse (ANC19) sono a
favore di uno stralcio senza sostituzione. infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4),
Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Lega svizzera contro il
cancro (OP27) e CFAL (CIC1) invocano lo stralcio senza sostituzione per lo stesso motivo.
L’organizzazione IOGT (OP30) propende per lo stralcio perché questa esortazione non è
mirata. Anche Juvente (OP36) vuole lo stralcio poiché questo capoverso sarebbe solo un
«mero esercizio di pubbliche relazioni». VfS (OP41) chiede lo stralcio a causa della sfiducia
che nutre per l'autoregolamentazione specifica del settore. I Verdi (P5) fanno inoltre notare
che è provato che il settore non rispetta i codici etici a seguito della mancanza di sanzioni.
L’AWMP (ANE3) vede in questa disposizione un assoggettamento inaccettabile ed esige lo
stralcio.
Per contro il Cantone dei Grigioni (C9) come pure il PS (P6), FMH (ANC20), NAS (OP5),
AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21),
FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction
(OP34) e Pro Juventute (OP40) chiedono che non soltanto il commercio al dettaglio, ma anche che l'industria produttrice di bevande alcoliche, il commercio all'ingrosso e il settore pubblicitario siano tenuti a svolgere la loro attività in modo sostenibile sotto il profilo sanitario e
sociale. Croix Bleue romande (OP13) domanda la medesima formulazione, tuttavia soltanto
per il commercio al dettaglio.
L’upi (AO12) approva esplicitamente l’obbligazione prevista per il commercio al dettaglio.
Art. 2
Definizioni
Il Cantone di Friburgo (C4) accoglie positivamente la chiara definizione di «bevande alcoliche». Per il Cantone Ticino (C26) bisogna evitare che in questo ambito venga introdotta la
distinzione tra alcol leggeri e alcol pesanti. Infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4)
e CFAL (CIC1) sono d’accordo sulla formulazione «boissons alcooliques» nella versione
francese. L’ISPMZ (OP11) apprezza la chiarezza e la comprensibilità delle definizioni. Dello
stesso parere è Jubla (OP42).
Secondo la FVA (OP25) anche gli scopi generali della legge dovrebbero essere formulati in
modo più preciso in questo articolo.
Economiesuisse (ANE2), USI (ANE6), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), ASMPP (ANC27),
rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SNSW, IVN e GOV) e Prométerre (ACC1) chiedono
di adeguare le definizioni in modo che le bevande ottenute tramite fermentazione non rientrino più nel campo d'applicazione della legge sull'alcool. Le associazioni ASDB (ANC14) e
SBV (ANC15) sono dell’avviso che le bevande alcoliche ottenute per fermentazione siano
oggetto della legislazione sulle derrate alimentari.
lett. b
La città di Zurigo (CC5) critica l’inserimento dell’espressione «qualsiasi altro tipo di alcol»
nella definizione di etanolo, benché quest’ultimo non sia da considerarsi etanolo.
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lett. c
Il Cantone di Turgovia (C19) rimanda alla diversa definizione di bevande spiritose nella legislazione sulle derrate alimentari e auspica l'eliminazione di questa differenza. Secondo la
città di Zurigo (CC5) devono essere eliminate anche le differenze rispetto alle definizioni nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose.
lett. e
Mentre l'Associazione svizzera dei droghieri (ANC24) approva la definizione del commercio
al dettaglio, il Cantone dei Grigioni (C9) vorrebbe fare una distinzione concettuale tra commercio al dettaglio e vinificatori allo scopo di escludere questi ultimi dal campo d'applicazione
delle limitazioni del commercio e della pubblicità.
lett. f
I Cantoni di Friburgo (C4) e Sciaffusa (C15) come pure infrodrog (OP3), Dipendenze Info
Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15), CFAL (CIC1) e
CFIG (CIC2) esigono che i test d’acquisto vengano definiti senza l’espressione «acquisti fittizi». Per i test d'acquisto il Cantone di Sciaffusa (C15) come pure infrodrog (OP3) e Dipendenze Info Svizzera (OP4) propongono la definizione di «acquisti effettuati da adolescenti
che non hanno ancora raggiunto l'età minima fissata dalla legge per la consegna di bevande
alcoliche, allo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni sull'età». L’upi (AO12) e la
CFAL (CIC1) auspicano una formulazione analoga. La FRC (AO15) suggerisce la seguente
definizione: «acquisti effettuati da adolescenti che non hanno ancora raggiunto l'età minima
necessaria per l'acquisto di bevande alcoliche, allo scopo di controllare il rispetto delle prescrizioni sulla tutela della gioventù».
I rappresentanti del settore della gastronomia chiedono di stralciare la definizione dei test
d'acquisto, poiché, dal loro punto di vista, non sono ammessi.
Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori
Sezione 1: Pubblicità
Art. 3
Pubblicità di bevande spiritose
11 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Grigioni, Uri, Sciaffusa, Turgovia, Appenzello
Interno, Vallese, San Gallo) sono d'accordo sulle limitazioni proposte per la pubblicità di bevande spiritose. Anche la CDS (C2), l’Unione delle città svizzere (AM1), la città di Kloten
(CC1), il PEV (P4), USS (ANE1), IG DHS (ANC21), LBV (ACC5) e SOBV (ACC17) come
pure infodrog (OP3), SUHMS (OP7), SGARM (OP8), Public Health Schweiz (OP12), AGS
(OP14), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno
(OP23), FVA (OP25), IOGT (OP30), Pro Juventute (OP40), Jubla (OP42), Swiss Olympic
(AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), Coop
(PI4) e TFAG (PI5) sono in linea di principio favorevoli alle disposizioni proposte concernenti
la pubblicità di bevande spiritose.
Infodrog (OP3), upi (AO12) e CFAL (CIC1) approvano l’orientamento al diritto vigente. Jubla
(OP42) evidenzia in particolare le disposizioni che riguardano la gioventù.
Il Cantone di Glarona (C16) ritiene che la distinzione tra mezzi e luoghi non sia né chiara, né
coerente e chiede di tralasciare la suddivisione o di redigerla in modo più chiaro nel testo di
legge.
[Altri pareri sulla pubblicità figurano al n. 4.3.2 e nelle considerazioni ad art. 4 APLAlc].
44/98
Cpv. 1 e 2
I Verdi (P5) e il PS (P6) accettano un allentamento delle limitazioni vigenti per la pubblicità di
bevande spiritose solo in misura limitata.
5 Cantoni (Berna, Zugo, Svitto, Basilea Campagna, Argovia), Medici di famiglia Svizzera
(ANC5), FMH (ANC20) come pure NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz
(OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction
(OP34) e Pro Juventute (OP40) respingono un allentamento materiale delle disposizioni sulla
pubblicità di bevande spiritose e chiedono di completare il principio della pubblicità oggettiva
con il principio vigente del riferimento al prodotto. Anche santésuisse (ANC35) è a favore del
mantenimento di questo principio. Lo stesso argomento è addotto dal Cantone di Neuchâtel
(C18) che critica l'allentamento delle limitazioni attualmente applicabili alla pubblicità delle
bevande spiritose. Pure i Cantoni di Zugo (C8) e del Vallese (C24) sono favorevoli a limitazioni più severe della pubblicità.
La città di Zurigo (CC5) ha constatato che i giovani possono essere sedotti dalla pubblicità
oggettiva e respinge l'allentamento proposto per la pubblicità «lifestyle». Inoltre, gli esempi
citati nell'avamprogetto non mostrerebbero a sufficienza cosa si intenda per pubblicità oggettiva. SPIRITSUISSE (ANC7) chiede una definizione concreta di pubblicità non oggettiva e le
relative precisazioni nel messaggio. Per ASF (AO7) e SIHA (AO17) la definizione di pubblicità non oggettiva è molto ampia ed è, di fatto, paragonabile a un divieto di pubblicità.
Secondo le associazioni PS (ANC13), Swiss Retail (ANC18), SDV (ANC22), ASW (ANC25)
e Centre Patronal (AO3) il concetto di oggettività e le relative precisazioni non sono chiari.
Esse si interrogano sulle ragioni per cui la pubblicità non sia oggettiva quando mostra una
situazione di consumo. Adducono lo stesso motivo PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW
(ANC25). Per l'UDC (P2) è «grottesco» definire non oggettiva la pubblicità che invita al consumo di un prodotto. SPIRITSUISSE (ANC7) condivide questo parere.
Per Swiss Retail (ANC18) i capoversi 1 e 2 vanno ben oltre lo scopo prefissato e sono pertanto da stralciare. Secondo l’AWMP (ANE3) e l’USI (ANE6) il concetto di oggettività non è
chiaro e il termine «simili» necessita di un’interpretazione; di conseguenza queste disposizioni devono essere stralciate.
Cpv. 3
SPIRITSUISSE (ANC7) esige che nel messaggio si menzioni la giurisprudenza più recente
(Tribunale amministrativo federale A_6610/2009 del 21.4.2010) concernente le agevolazioni
per le bevande spiritose. I rappresentanti del settore della gastronomia e l’UPCF (ACC26)
chiedono che nel settore della ristorazione per le bevande spiritose sia ammessa la pubblicità per aggiunte o agevolazioni tra le ore 18.00 e le ore 20.00.
Cpv. 4
I Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e la Lega svizzera contro il cancro (OP27) vorrebbero
sostituire il divieto generale di pubblicità di bevande alcoliche su oggetti d'uso con un divieto
di pubblicità su oggetti d'uso destinati soprattutto a persone d'età inferiore ai 18 anni. Le associazioni PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25) ritengono che il capoverso 4 non sia
chiaro, e SPIRITSUISSE (ANC7) auspica una precisazione secondo cui i supporti pubblicitari
espliciti (prospetti ecc.) non facciano parte degli oggetto d'uso.
Secondo il Centre Patronal (AO3) il divieto di pubblicità su oggetti d'uso che non hanno alcuna connessione con le bevande spiritose non è chiaro.
Per il PS (P6) e AWS (ANC12) la pubblicità di bevande spiritose dovrebbe essere ammessa
in e su mezzi di trasporto pubblici.
45/98
Cpv. 5
Il Cantone di Basilea Campagna (C13), Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20)
esigono un divieto di pubblicità a) negli istituti di formazione e del settore sanitario e nelle
immediate vicinanze; b) su impianti di proprietà dei Cantoni, dei Comuni o di enti o istituti di
diritto pubblico. Anche NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP0), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11),
AGS (OP14), fondationdépendances (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FVA
(OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33),
Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35) e Pro Juventute (OP40) vogliono che sia vietata la
pubblicità in e su impianti di proprietà dei Cantoni, dei Comuni o di enti e istituti di diritto pubblico. GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) sostengono la richiesta di un divieto di pubblicità negli istituti di formazione e del settore sanitario come pure nelle immediate vicinanze. Senza ulteriori concretizzazioni, REPER (OP39) esige un completamento delle
limitazioni locali della pubblicità. Per la CRIAD (OP24) queste sono ancora troppo poco severe.
I Cantoni di Zugo (C8) e Basilea Campagna (C13) come pure Dipendenze Info Svizzera
(OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health
Schweiz (OP12), AGS (OP14), fondationdépendances (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19),
DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro
(OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38),
Pro Juventute (OP40) e VfS (OP41) chiedono un divieto di pubblicità su suolo pubblico come
pure, d'intesa con il Cantone di Glarona (C16), su suolo privato visibile. L’ISPMZ (OP11)
ritiene quest'ultimo divieto auspicabile, ma pensa che non raccoglierà ampi consensi dal
punto di vista politico. La FSP (OP35) chiede soltanto il divieto su suolo pubblico, cui aderisce la CFIG (CIC2). Per l’AWS (ANC12) la pubblicità di bevande spiritose dovrebbe invece
essere permessa su suolo pubblico e su suolo privato.
I Verdi (P5) avanzano la stessa richiesta ed esigono inoltre un divieto di pubblicità in luoghi
frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni. Il PS (P6) aderisce in linea
di massima a queste richieste, sostenute da SKS (AO9) e FRC (AO15) e CFIG (CIC2), che
chiedono inoltre un divieto di pubblicità per le bevande spiritose in occasione di manifestazioni.
Per il Centre Patronal (AO3) la definizione di luoghi frequentati principalmente da giovani e di
manifestazioni cui partecipano principalmente giovani non è chiara.
Mentre per i Cantoni di Zugo (C8) e del Vallese (C24) mancano norme sulla sponsorizzazione, SPIRITSUISSE (ANC) approva che questa sia permessa.
Cpv. 6
Infodrog (OP3) e upi (AO12) accolgono favorevolmente la possibilità concessa ai Cantoni di
prevedere ulteriori restrizioni.
Per contro, secondo l’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) una legge federale non ha senso se
permette ai Cantoni ulteriori limitazioni. AWMP (ANE3), USI (ANE6), USAM (ANE4), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), PS (ANC13), VELEDES
(ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), SDV (ANC22),
FSL (ANC23), ASW (ANC25), rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SNSW, IVN e GOV)
e rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV; BVBB, BVSZ, ZBV, AZO) come pure
Coop (PI4) sollecitano un disciplinamento federale esaustivo e quindi lo stralcio del capoverso 6.
Brenzer Kirsch (AO10) è contrario a provvedimenti cantonali più ampi e la IG Freiheit (AO8)
rimanda alla competenza esclusiva della Confederazione conformemente alla Costituzione.
46/98
[Per altri pareri sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni,
vedi n. 4.4.3].
Art. 4
Pubblicità per le altre bevande alcoliche
11 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Berna, Grigioni, Sciaffusa, Turgovia, Nidvaldo, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo) come pure la città di Kloten (CC1) e l'USS (ANE1) sono in
linea di principio d'accordo sulle limitazioni della pubblicità in vigore per le altre bevande alcoliche. Concordano su queste limitazioni anche Commercio Svizzera (ANC6), IG DHS
(ANC21), LBV (ACC5), SOBV (ACC17), SSPA (OP20), Jubla (OP42), SJH (AO1), Swiss
Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11) e Coop (PI4).
La SKS (AO9) e la FRC (AO15) approvano il fatto che non sia possibile mostrare minorenni
che bevono come pure la proposta di prevedere limitazioni locali della pubblicità, ma evidenziano che queste misure non sono sufficienti.
Dal punto di vista della tutela della gioventù anche Dipendenze Info Svizzera (OP4) ritiene
che le disposizioni sulla pubblicità siano insufficienti. Dello stesso avviso sono NAS (OP5),
FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FNA (OP26),
Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS
(OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35) e ARPS (OP38). Secondo le organizzazioni
FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction
(OP34) le bevande alcoliche non possono essere pubblicizzate ricorrendo a simboli culturali
di identificazione. Per la FMH (ANC20) le disposizioni sulla pubblicità per il vino e la birra
sono «blande».
Con il sostegno della CDS (C2), 10 Cantoni (Friburgo, Lucerna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea
Città, Basilea Campagna, Glarona, Neuchâtel, Vaud) auspicano disposizioni sulla pubblicità
più severe. Anche il Cantone del Vallese (C24) ipotizza prescrizioni più severe, ma vuole che
siano mirate alla tutela della gioventù.
Il Comune di Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5) chiedono una regolamentazione che
corrisponda a quella vigente per le bevande spiritose. L’Unione delle città svizzere (AM1)
aderisce a questa richiesta. Dipendenze Info Svizzera (OP4), Pro Familia Schweiz (OP6),
ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16),
Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22), FNA (OP26), KiM (OP29), GREA (OP31), FS
(OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e VfS (OP41) esigono pertanto
lo stralcio dell'articolo 4 e l'inclusione del vino e della birra nel campo d'applicazione dell'articolo 3. Anche I Verdi (P5), il PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), upi (ANE12) e
CFAL (CIC1) sollecitano una soluzione corrispondente; il PS (P6) vorrebbe però ammettere
un'eccezione per la pubblicità su suolo privato visibile.
In assenza di una base costituzionale per la regolamentazione della birra e del vino, economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6) come pure AWS (ANC12),
PS (ANC13), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16) e IG Freiheit (AO8) chiedono lo stralcio senza sostituzione dell'articolo 4.
L'USC (ANE5) si oppone a disposizioni sulla pubblicità più severe per la birra e il vino e pretende un'impostazione liberale, orientata alla tutela della gioventù, delle relative disposizioni.
Cpv. 1
La FMH (ANC20) NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Croix Bleue romande (OP13), AGS
(OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21), Pro Juventute (OP40) e CFAL (CIC1) esigono l'obbligo
della pubblicità oggettiva anche per la birra e il vino e di conseguenza il completamento
dell'articolo 4.
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Adducono un argomento analogo l’upi (AO12), SKS (AO9) e FRC (AO15), che giudicano le
disposizioni troppo generali e insufficienti e chiedono che per la pubblicità che associa le
bevande alcoliche a sensazioni particolari debba valere un obbligo applicabile a tutte le bevande alcoliche. Infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9) e upi (AO12) vogliono che i confronti di
prezzi e la promessa di aggiunte o di altre agevolazioni siano vietate per la birra e il vino.
Santésuisse (ANC35) ritiene che le limitazioni materiali proposte per la birra e il vino non
siano realizzabili.
Cpv. 2
Il PEV (P4) come pure NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Croix Bleue romande (OP13), AGS
(OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21) e Pro Juventute (OP40) esigono un divieto di pubblicità
(a) in e su mezzi di trasporto pubblici, (b) alla radio e alla televisione, (c) in e su edifici o parti
di edifici destinati a usi pubblici e nell’area ad essi circostante, (d) su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive. Secondo la FMH (ANC20) un divieto di pubblicità andrebbe imposto anche negli istituti di formazione e del settore sanitario ˗ parere condiviso anche
dall'Unione delle città svizzere (AM1) e dal PS (P6) ˗ come pure nelle immediate vicinanze,
su suolo pubblico.
Il divieto di pubblicità alle manifestazioni culturali e sportive è richiesto anche dall'Unione
delle città svizzere (AM1), SKS (AO9) e FRC (AO15).
Le organizzazioni SUHMS (OP7) e SGARM (OP8) propongono un divieto di pubblicità per il
vino e la birra sul posto di lavoro e nelle mense aziendali.
Per REPER (OP39) l'elenco delle limitazioni locali della pubblicità deve essere completato al
pari di quello per le bevande spiritose.
Public Health Schweiz (OP12) postula un generale divieto di pubblicità sugli oggetti d'uso, le
pubblicazioni e i luoghi di cui all'articolo 4 capoverso 2.
Cpv. 3
Mentre l'Unione delle città svizzere (AM1) e Blaues Kreuz (OP9) esigono che anche i Comuni siano autorizzati a emanare disposizioni complementari sulla pubblicità, ASF (ANC10), UP
(ANC11), AWS (ANC12), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), SDV (ANC22), FSL (ANC23), ASW (ANC25), rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV) come pure rappresentanti cantonali
dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV, AZO), Brenzer Kirsch (AO10) e Coop (PI4)
chiedono un disciplinamento federale esaustivo.
[Per altri pareri sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni,
vedi n. 4.4.3].
Art. 5
Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio
Un'autorizzazione cantonale dovrebbe, secondo la CRIAD (OP24) e la FVA (OP25), essere
subordinata alla frequenza obbligatoria di corsi sulla prevenzione, in cui, ad esempio, si tematizza il comportamento da assumere con le persone ubriache e si approfondiscono aspetti
relativi alla tutela della gioventù. Pro Familia Schweiz (OP6) suggerisce di far dipendere il
rilascio di un'autorizzazione per la mescita di bevande alcoliche da un piano per la tutela
della gioventù, come avviene già in alcuni Cantoni.
Cpv. 1 e 2
15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea
Città, Neuchâtel, Turgovia, Vallese, San Gallo, Ticino), CDS (C2), PEV (P4), USS (ANE),
USC (ANE5), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), rappre48/98
sentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2),
Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e
CFAL (CIC1) condividono la proposta di un'autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio di bevande alcoliche. Anche l'Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1)
e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2) come pure ASMPP (OP1), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (PO9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public
Health Schweiz (PO12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (PO14), fondationdépendences
(OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione
dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera
contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS
(OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), Jubla (OP42) e Coop (PI4) accolgono favorevolmente la suddetta proposta.
Il Cantone di Uri (C11) ribadisce che l'obbligo di autorizzazione deve comportare un onere
amministrativo minimo.
Per l'Unione delle città svizzere (AM1) manca una prescrizione che preveda il ritiro dell'autorizzazione per i commercianti al dettaglio contravventori.
Il Cantone dei Grigioni (C9) ritiene importante che l'autorizzazione possa essere subordinata
al pagamento di una tassa. Anche il Cantone del Vallese (C24) vorrebbe una tassa annua.
Per contro, per il Cantone di Svitto (C10) l’autorizzazione dovrebbe essere gratuita. Sostengono questa richiesta ASF (ANC10), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV,
BVBB, BVSZ, ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10).
Il Cantone di San Gallo (C25) è favorevole a un'autorizzazione cantonale per il commercio al
dettaglio per le imprese che non operano a livello nazionale. Per le imprese attive in Svizzera
esso esige però un'autorizzazione federale anziché cantonale. La FSL (ANC23) chiede
un'autorizzazione unica per tutta la Svizzera.
L’AZO (ACC25) auspica un'eccezione all'obbligo di autorizzazione per le «bevande alcoliche
prodotte dalla fermentazione senza aggiunta di alcol distillato con materie prime proprie o
raccolte». Eventualmente si dovrebbe sostituire l’obbligo di autorizzazione con un obbligo di
notifica. I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV) suppongono che il
controllo del commercio dei vini comprenda anche il controllo della certificazione OIC.
Il Cantone dei Grigioni (C9) respinge categoricamente l'introduzione di un obbligo di autorizzazione per la birra e il vino, considerato di scarsa utilità e connesso soltanto con un onere
supplementare per l'amministrazione e l'economia. Per il commercio di bevande alcoliche
prodotte con materie provenienti dai poderi del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato
selvatico nel Paese, il Cantone di Sciaffusa (C15) sollecita l’esclusione dall'obbligo di autorizzazione. Questa esclusione dovrebbe valere senza limitazioni almeno per il vino e il mosto. Dello stesso avviso è il Canton di Svitto (C10) che auspica un'eccezione per le «bevande alcoliche prodotte dalla fermentazione senza aggiunta di alcol distillato con materie prime
proprie o raccolte». Anch'esso ritiene possibile la sostituzione dell'obbligo di autorizzazione
con un obbligo di notifica. Questa sostituzione è richiesta dal Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13).
Economiesuisse (ANE2) e AWMP (ANE3) non ravvisano la necessità di un obbligo di autorizzazione prescritto nel diritto federale, visto che 25 Cantoni prevedono già una regolamentazione per tutte le bevande alcoliche. Adducono lo stesso argomento l’ASDB (ANC14) e la
SBV (ANC15).
L’USI (ANE6) e l’ASMPP (ANC27) respingono l'obbligo di autorizzazione sulla base di considerazioni di principio. Per l’USI (ANE6) l'esecuzione dei test d'acquisto non giustifica la necessità di un registro ufficiale. Anche Commercio Svizzera (ANC6) non vede alcun motivo
49/98
per introdurre un obbligo di autorizzazione, visto che quest'ultima non viene praticamente
mai rifiutata.
Per l’UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6), ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) non esisitono motivi logici per estendere l'obbligo di autorizzazione del commercio di bevande spiritose alla birra e al vino. L’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) lo giudicano per di più incostituzionale.
Il Cantone di Turgovia (C19) reputa l’espressione «procedura semplificata» non chiara e ne
richiede lo stralcio.
Cpv. 3
L'obbligo di notifica al Controllo svizzero del commercio dei vini previsto per le persone che
esercitano un'attività esclusivamente nel commercio dei vini è in linea di principio accolto
positivamente da 12 Cantoni (Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Svitto, Uri, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo) come pure dal PEV (P4), dall’USS (ANE1),
dall’USC (ANE5), da AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23),
SOBV (ACC17), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) e
Coop (PI4). Anche FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), fondationdépendences
(OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), FNA (OP26), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33),
Ticino Addiction (OP34), REPER (OP39) e Jubla (OP42) si dichiarano d'accordo su questa
regolamentazione speciale.
La disposizione è ritenuta per contro insufficiente da 3 Cantoni (Soletta, Zugo, Basilea Città)
come pure dalla CDS (C2) e dall'Unione delle città svizzere (AM1). Dipendenze Info Svizzera
(OP4), FEGPA (OP10), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), CRIAD (OP24), FNA
(OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39) reputano giustificata la richiesta di un'autorizzazione. Per infodrog (OP3) e upi (AO12) l'obbligo di autorizzazione è indispensabile per il controllo dell'offerta.
L’ASMPP (OP1), Blaues Kreuz (OP9), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA
(OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), Pro Juventute (OP40) chiedono di rinunciare
alla regolamentazione speciale a vantaggio di un obbligo generale di autorizzazione.
Anche Swiss Olympic (AO2) respinge la regolamentazione speciale.
Art. 6
Commercio al dettaglio
Il Cantone del Vallese (C24) si esprime positivamente sull'abrogazione delle restrizioni del
commercio, considerate peraltro superate, di cui fa parte il divieto del commercio ambulante,
di vendita porta a porta o di ordinazioni collettive. Per contro i Cantoni di Vaud (C22) e Ticino
(C26) deplorano questa rinuncia, poiché in tal modo si comprometterebbe notevolmente il
controllo nell'ottica della tutela della gioventù. La CDS (C2) esprime un parere analogo.
L’ARPS (OP38) invoca il mantenimento del divieto di vendita per i commercianti ambulanti.
La CDTC (OP37) chiede di rivedere questo divieto e se sarà necessario si adopererà affinché i Cantoni adottino regolamentazioni corrispondenti.
Cpv. 1 lett. a
12 Cantoni (Soletta, Ginevra, Lucerna, Zugo, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Obvaldo, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), l'Unione delle città svizzere (AM1), le città di
Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2) come pure l’USS (ANE1), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21),
FSL (ANC23), rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV), Prométerre
(ACC1), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV), ASMPP (OP1),
Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), SSPA (OP20), Jubla (OP42), SJH (AO1),
50/98
Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11) e KAPO Wallis
(AO16) approvano il divieto di distribuzione di bevande alcoliche per mezzo di distributori
automatici non sorvegliati. Essi sono sostenuti da Coop (PI4) e TFAG (PI5).
Il Cantone di Basilea Campagna (C13) acconsente a una regolamentazione del genere soltanto se questi distributori automatici vengono dotati di un dispositivo di verifica ai fini della
tutela della gioventù. Il Cantone di Neuchâtel (C18) fa notare che l'autorizzazione della vendita per mezzo di distributori automatici costituisce un ampliamento dell'offerta difficile da
controllare. Secondo il Cantone Ticino (C26) l’apertura ad ogni forma di commercio ambulante, in modo particolare la possibilità di vendere alcol attraverso distributori automatici, comporta rischi per la salute.
5 Cantoni (Zurigo, Svitto, Glarona, Turgovia, Vaud) suggeriscono un divieto generale di vendita per tutti i distributori automatici pubblicamente accessibili.
2 Cantoni (Berna, Ticino), sostenuti dal PEV (P4), da I Verdi (P5), dal PS (P6), da Medici di
famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (B20) come pure da infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (PO5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health
Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences
(OP15), LVT (OP16), Fondation O2 (OP17), Suchtprävention Zürich (OP18), FSAG (OP19),
DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro
(OP27), FASE (PO28), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34),
FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), VfS
(OP41), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1) esigono il divieto di vendita per
mezzo di distributori automatici a prescindere dal fatto se quest’ultimi siano sorvegliati o meno. La FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) fanno riferimento ai costi che comporterebbe un controllo della regolamentazione proposta dal Consiglio federale. Per il Cantone del Giura (C17) l'autorizzazione di vendita
per mezzo di distributori automatici sorvegliati è il contrario di una prevenzione efficiente.
L'USC (ANE5) respinge questa disposizione.
Cpv. 1 lett. b
Il divieto di consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche a una cerchia indeterminata di
persone, fatte salve le degustazioni con assistenza di personale, è approvato da 15 Cantoni
(Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo), dall'Unione delle città svizzere (AM1),
dalle città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5) come pure dal Comune di Kriens (CC2). Il PEV
(P4), il PS (P6), l’USS (ANE1), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), IG DHS (ANC21),
FSL (ANC23), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV) nonché
ASMPP (OP1), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix
Bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), SSPA
(OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD
(OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30),
GREA (PO31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), REPER (OP39), Jubla (OP42), SJH
(AO1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16),
Coop (PI4) e TFAG (PI5) aderiscono a questo parere.
Secondo il PS (P6), FMH (ANC20), NAS (OP5), FSAG (OP19), DOJ (OP21), GREA (OP31),
FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) deve essere ammessa la vendita di bevande spiritose
nelle piazze accessibili a tutti, al fine di offrire in particolare ai produttori locali delle possibilità
di smercio. Anche il Cantone del Vallese (C24) appoggia la soppressione del divieto di vendita in vigore per le bevande spiritose nelle vie e nelle piazze accessibili a tutti. In tal modo
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verrebbe eliminata a la disparità anacronistica di trattamento delle bevande spiritose, della
birra e del vino.
Di opinione opposta sono i rappresentanti del settore della gastronomia, che difendono il
mantenimento del divieto di vendita di bevande spiritose ai mercati agricoli e ai mercati che
si tengono nel fine settimana.
La FMH (ANC20), unitamente a diverse organizzazioni della prevenzione, della salute e delle
famiglie, sarebbe disposta a permettere la consegna gratuita a scopo di degustazione, purché l'assistenza da parte del personale non sia limitata alla pura mescita. La FMH (ANC20)
come pure infodrog (OP3), NAS (OP5), FEGPA (OP10), AGS (OP14), LVT (OP16), FSAG
(OP19), DOJ (OP21), FVA (OP25), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction
(OP34), Pro Juventute (OP40) auspicano che l’assistenza da parte del personale sia prescritta esplicitamente. L’upi (AO12) si dichiara d'accordo su questa disposizione soltanto se
durante la degustazione si segnalano con apposito avviso i rischi legati al consumo di alcol.
Secondo i Cantoni di Friburgo (C4) e Zugo (C8) come pure Dipendenze Info Svizzera (OP4),
FSKZ (OP22) e IOGT (OP30) la mescita può essere eseguita soltanto da persone specificatamente informate, formate e, secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FSKZ (OP22),
sostenute di servizi preposti. Per Juvente (OP36) il personale deve conoscere e rispettare le
prescrizioni sulla gioventù. Blaues Kreuz (OP9) e fondationdépendences (OP15) chiedono di
completare la disposizione con un divieto per le degustazioni svolte senza che il personale
fornisca una consulenza professionale del prodotto.
Il Cantone di Appenzello Interno (C23) reputa che la sorveglianza da parte di personale appositamente formato sia esagerata.
I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV), sostenuti da Prométerre
(ACC1), esigono una formulazione più precisa, affinché le degustazioni alle fiere del vino e le
degustazioni di vino rimangano possibili e auspicano i relativi chiarimenti nel messaggio e
una regolamentazione esaustiva a livello federale. La CFAL (CIC1) chiede che nel rapporto
esplicativo sia precisata la differenza tra cerchia indeterminata e cerchia determinata di persone.
Infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), FSKZ (OP22), IOGT (OP30) e VfS (OP41)
esigono, per motivi di tutela della gioventù, un divieto assoluto di consegna di campioni di
merci.
Per contro SPIRITSUISSE (ANC7), hotelleriesuisse (ANC19), i rappresentanti del settore
della gastronomia e UPCF (ACC26) vorrebbero che la consegna a titolo gratuito fosse vietata soltanto se è effettuata per scopi pubblicitari. Altrimenti nel settore della ristorazione sarebbe vietato offrire un bicchiere di vino a un cliente.
Il Cantone di Nidvaldo (C21) è contrario al divieto di consegna a titolo gratuito. Sostengono
questo parere anche la CDS (C2) e l'USC (ANE5).
Economiesuisse (ANE2) propone di rinunciare completamente al divieto di consegna a titolo
gratuito, poiché le prescrizioni sull'età e il divieto di cessione sono sufficienti per salvaguardare gli interessi di tutela della gioventù.
L’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) respingono il capoverso 1 perché superfluo (cpv. 1 lett.
a), incostituzionale e non orientato all'obiettivo (cpv. 1 lett. b).
Cpv. 2
Per la FEGPA (OP10), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA
(OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) la competenza complementare dei Cantoni è
indispensabile.
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Croix Bleue romande (OP13) accetta la competenza complementare dei Cantoni soltanto se
la Confederazione emana disposizioni quadro sufficientemente efficaci.
Sono contrari alle competenze cantonali nel commercio al dettaglio l’ASMPP (OP1), economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) come pure la maggioranza dei rappresentanti della federazione GASTRO8. Anche l’UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6),
SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), ASDB (ANC14), SBV
(ANC15), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS
(ANC21), FSL (ANC23), ASMPP (ANC27), rappresentanti del settore vinicolo (SWBV,
SVSW, IVN, GOV), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV,
SOBV, AZO), UPCF (ACC26), IG Freiheit (AO8), Coop (PI4) e TFAG (PI5) respingono le
regolamentazioni complementari cantonali. Secondo la SOBV (ACC17) queste conducono
soltanto a un turismo «sconsiderato» degli acquisti.
[Per altri pareri sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni,
vedi n. 4.4.3].
Art. 7
Concessione di agevolazioni
Secondo infodrog (OP3) la disposizione nella forma attuale non è comunicabile né applicabile ed è insufficiente. Le organizzazioni ISPMZ (OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) chiedono di vietare le agevolazioni con le quali i consumatori sono incentivati al consumo di alcol.
Il PPD (P1) ritiene ipotizzabile sostituire la disposizione con un divieto generale della formula
dei party «all you can drink». Il PS (P6), FMH (ANC20), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9),
ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14),
FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction
(OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) nonché Pro Juventute (OP40) vorrebbero che si vietasse la consegna di bevande alcoliche a un prezzo forfettario, indipendente dalla quantità, i
giochi basati sulla consumazione di bevande e la consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche. Anche secondo il parere di Suchtprävention Zürich (OP18) devono essere vietati i giochi basati sulla consumazione di bevande, volti a promuovere le vendite.
Le associazioni ASDB (ANC14), SBV (ANC15), IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) esigono lo
stralcio dell’intero articolo. Dirittifondamentali.ch (AO6) motiva il proprio parere contrario con
il fatto che la disposizione non sarebbe mirata e causerebbe una limitazione eccessiva per
gli esercizi pubblici. Il consumo eccessivo di alcol da parte dei giovani avverrebbe al di fuori
del settore della gastronomia. Il Centre Patronal (AO3) condivide il parere e respinge
l’articolo.
Cpv. 1
17 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea
Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Appenzello Interno, Vallese), la CDS (C2), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2), Medici
di famiglia Svizzera (ANC5), VELEDES (ANC16), FMH (ANC20), santésuisse (ANC35) e i
rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, SOBV) nonché ASMPP (OP1), SUHMS
(OP7), SGARM (OP8), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), Pro Juventute (OP40), Jubla (PO42), SJH (A-
8
Le sezioni cantonali di Basilea Campagna, Berna e Svitto non aderiscono a questo parere.
53/98
O1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e
TFAG (PI5) sono favorevoli al divieto di offerte civetta previsto per le bevande alcoliche.
Secondo una stima dei rappresentanti del settore della gastronomia, le agevolazioni per le
bevande spiritose negli orari dell’aperitivo non costituiscono alcun problema sotto il profilo
della politica sanitaria e pertanto devono essere consentite negli esercizi pubblici tra le ore
18.00 e le ore 20.00. SPIRITSUISSE (ANC7) chiede di limitare il divieto delle agevolazioni a
quelle che devono essere annunciate pubblicamente e di applicare le stesse prescrizioni a
tutte le bevande alcoliche.
Cpv. 2
3 Cantoni (Basilea Campagna, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), la città di Kloten (CC1),
SSPA (OP20), Jubla (OP42), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) e TFAG
(PI5) appoggiano il divieto di offerte civetta per la birra e il vino limitato a determinate fasce
orarie. Secondo una stima del Cantone di Basilea Campagna (C13), con un divieto generale
sarebbero punite consuetudini diffuse e non problematiche.
I Cantoni dei Grigioni (C9) e di Nidvaldo (C21), Commercio Svizzera (ANC6) SPIRITSUISSE
(ANC7), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura e Coop (PI4) ritengono eccessiva la limitazione a determinate
fasce orarie, prevista per la birra e il vino. Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3) e
Brenzer Kirsch (AO10) condividono lo stesso parere. Swiss Olympic (AO2) sottolinea
l’inapplicabilità nella prassi delle norme previste per il fine settimana.
Il Cantone di Neuchâtel (C18) ritiene inefficiente il divieto di fare offerte civetta limitato ai fine
settimana, poiché parte dei giorni festivi non sarebbero considerati.
Il Cantone dei Grigioni (C9) vede nella normativa prevista per la birra e il vino una limitazione
inadeguata per tutta la popolazione e nell’ottica di una migliore tutela della gioventù propone
di uniformare l’età per la consegna di bevande alcoliche fissandola a 18 anni.
Questa disposizione è considerata troppo poco estensiva da 17 Cantoni (Soletta, Friburgo,
Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Vaud, Appenzello Interno, Ticino), dall’Unione delle città svizzere (AM1),
dalla città di Zurigo (CC5), da parecchie organizzazioni della prevenzione, della medicina e
delle famiglie (ASMPP, RADIX, infodrog, Dipendenze Info Svizzera, NAS, Blaues Kreuz,
FEGPA, ISPMZ, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences,
LVT, FSAG, DOJ, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD,
FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT, GREA, FS, Ticino Addiction, FSP, Juvente,
ARPS, REPER, Pro Juventute, Vfs) nonché da SJH (AO1), upi (AO12), SKS (AO9) e FRC
(AO15).
Il Cantone di Appenzello Interno (C23) si adopera per una soluzione più restrittiva, anche se
gli esercenti dovrebbero poter continuare ad offrire ai propri clienti una bevanda alcolica o a
proporre un menù a più portate comprensivo di vino. Dovrebbe essere mantenuta altresì la
possibilità di fare offerte forfettarie a prezzi interessanti per i pasti e le bevande.
11 Cantoni (Friburgo, Ginevra, Zugo, Uri, Basilea Città, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, Vaud, Ticino), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), santésuisse (ANC35)
e la maggior parte delle organizzazioni della prevenzione, della salute e delle famiglie (RADIX, infodrog, Dipendenze Info Svizzera, NAS, Blaues Kreuz, FEGPA, ISPMZ, Public Health
Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, Suchtprävention Zürich,
FSAG, DOJ, FSKZ, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno,
CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, FASE, KiM, IOGT, FS, Ticino Addiction,
FSP, Juvente, ARPS, REPER, Pro Juventute, Vfs) propongono un divieto generale delle
offerte civetta per tutte le bevande alcoliche e quindi lo stralcio del capoverso 2. Il PEV (P4),
54/98
I Verdi (P5) e il PS (P6) nonché l’Unione delle città svizzere appoggiano questa richiesta.
Anche l’upi (AO12), SKS (AO9) e FRC (AO15) chiedono un divieto generale delle offerte
civetta. Tuttavia, se dovessero essere mantenute norme meno severe per il vino e la birra,
l’upi chiede almeno l’estensione del divieto dalle ore 19.00 alle ore 09.00. Il Cantone di Lucerna (C6) ritiene giustificato estendere il divieto generale delle offerte civetta alla birra e al
vino. Anche il Cantone Ticino (C26) si oppone a una regolamentazione differenziata.
I Cantoni di Zurigo (C3) e San Gallo (C25) propongono di vietare completamente le offerte
civetta solo se dovessero costituire effettivamente un problema. Il Cantone di Berna (C7)
vorrebbe una regolamentazione uniforme in tutto il Paese e rinvia al suo divieto di consegna
gratuita di bevande alcoliche.
Il Comune di Kriens (CC2) esige che il divieto di offerte civetta applicabile alla birra e al vino
a partire dalle ore 21.00 sia esteso a tutti i giorni della settimana. Per il PEV (P4) il divieto di
offerte civetta limitato a certe fasce orarie potrebbe essere esteso almeno al giovedì o a tutti i
giorni della settimana. Inoltre, la limitazione dovrebbe valere anche per il commercio al dettaglio.
A causa della mancanza di una base costituzionale che disciplini birra e vino, l’AWMP (ANE3), l’USAM (ANE4), l’USC (ANE5) e il Centre Patronal (AO3) chiedono lo stralcio del capoverso 2. La stessa richiesta è avanzata da Commercio Svizzera (ANC6), ASF (ANC10)
VELEDES (ANC16), hotelleriesuisse (ANC19), FSL (ANC23), Prométerre (ACC1), dai rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo, dai rappresentanti cantonali
dell’agricoltura e da Brenzer Kirsch (AO10).
Commercio Svizzera (ANC6), hotelleriesuisse (ANC19) e i rappresentanti del settore della
gastronomia sottolineano che il consumo eccessivo di alcol, in cui non rientrerebbe il vino, si
ha all’esterno degli esercizi pubblici. Prométerre (CIC1) condivide questo parere: vietare gli
happy hour causerebbe una limitazione unilaterale ingiustificata per gli esercizi pubblici e
della libertà personale degli adulti e non sarebbe necessaria. Anche secondo hotelleriesuisse (ANC19) il capoverso 2 è troppo poco mirato e offre solo una soluzione apparente.
Art. 8
Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio
Il Cantone Ticino (C26) propone che i Cantoni possano prevedere ulteriori limitazioni d’età
per la consegna ai consumatori qualora l’interesse pubblico lo richieda.
Le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) nonché i rappresentanti del settore vinicolo
(SWBV, SVSW, IVN, GOV) ritengono superfluo l’intero articolo, poiché si ripeterebbe il diritto
vigente.
Cpv. 1
15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), le città di Kloten,
(CC2) e Zurigo (CC5) nonché il Comune di Kriens (CC2) sono favorevoli al divieto di consegna ai minori di rispettivamente 18 anni per le bevande spiritose e 16 anni per il vino e la
birra. Condividono lo stesso parere l’USC (ANE5), Commercio Svizzera (ANC6) SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS
(ANC21), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35) e i rappresentanti cantonali dell’agricoltura
(LBV, BOV, BVBB e SOBV) nonché ASMPP (OP1), infodrog (OP3), Pro Familia Schweiz
(OP6), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), fondationdépendences
(OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione
dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera
contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), REPER
(OP39), Pro Juventute (OP40), Jubla (OP42), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Pa55/98
tronal (AO3), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2),
Coop (PI4) e TFAG (PI5).
Secondo l’Unione delle città svizzere (AM1) diverse città sarebbero d’accordo su una regolamentazione differenziata dell’età per la consegna di bevande alcoliche. Anche il PEV (P4)
accoglie favorevolmente un’età differenziata per la consegna di bevande alcoliche, affinché
si possa imparare gradualmente ad avere un approccio responsabile all’alcol.
Il Cantone di Berna (C7) auspica una regolamentazione dell’età per la consegna di bevande
alcoliche uniforme in tutto il Paese.
Mentre il Cantone dei Grigioni (C9) propone di prendere in esame il limite di età di 18 anni
per la consegna di tutte le bevande alcoliche, i Cantoni di Soletta (C1) e Nidvaldo (C21) vorrebbero che il limite di età fosse disciplinato in modo uniforme. Appoggia questa richiesta il
Cantone di Neuchâtel (C18), che si attende una maggiore efficienza da una definizione uniforme dell’età. Anche Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), IOGT
(OP30) e upi (AO12) si adoperano affinché venga introdotto un limite di età uniforme di 18
anni per la consegna di tutte le bevande alcoliche. Secondo l’Unione delle città svizzere
(AM1) alcune città sarebbero favorevoli a un limite di età uniforme per ragioni di praticabilità.
Pro Familia Schweiz (OP6) concorda sul limite di età di 16/18 anni per la consegna di bevande alcoliche, ma fa notare che alcuni Paesi europei applicano un limite di età uniforme di
18 anni. Per la FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) un limite di età uniforme sarebbe più logico.
Cpv. 2
13 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia), la CDS (C2), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5)
nonché il Comune di Kriens (CC2) accolgono positivamente il divieto di cessione. Anche
l’USC (ANE5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Commercio Svizzera (ANC6), ASF
(ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), FMH (ANC20), FSL (ANC23),
santésuisse (ANC35), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB e SOBV),
SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), SKS (AO9), konsumentenforum
(AO11), FRC (AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2) e TFAG (PI5) sono
favorevoli al divieto di cessione. Secondo la maggior parte delle organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie, il divieto di cessione lancia un segnale importante nella
lotta contro l’elusione dell’età per la consegna di bevande alcoliche.
L’Unione delle città svizzere (AM1) giudica il divieto di cessione – anche nel caso di eventuali
difficoltà nell’esecuzione – un segnale importante per la tutela della gioventù. Il PEV (P4), I
Verdi (P5) e il PS (P6), che approvano il divieto di cessione, adducono la stessa motivazione.
Il Cantone di Zurigo (C3) propone di vietare la cessione gratuita e di escludere esplicitamente da questo divieto i detentori dell’autorità parentale. Questo è richiesto anche dal Cantone
di Zugo (C8).
Mentre il PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Public Health Schweiz (OP12), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il
cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) considerano la limitazione ragionevole per lo scopo immediato e compatibile con la prassi, i Cantoni di Soletta
(C1) e Vaud (C22) criticano questa limitazione. Il Cantone di Zurigo (C3) auspica una precisazione dello scopo immediato.
Per SPIRITSUISSE (ANC7) le spiegazioni del testo di legge dovrebbero essere precisate.
Swiss Retail (ANC18) accoglie favorevolmente il divieto di cessione, ma ritiene non chiare le
precisazioni fornite nelle spiegazioni («luoghi limitrofi al punto di vendita» e «immediatamen56/98
te successiva all’acquisto») e chiede, pertanto, che venga riesaminato ed eventualmente
stralciato il divieto di cessione. Anche infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9) nonché Croixbleue romande (OP13), upi (AO12) e CFAL (CIC1) postulano lo stralcio nel rapporto esplicativo dell’espressione «luoghi limitrofi al punto di vendita». La CDTC (OP37) auspica che venga definito ulteriormente il momento della cessione e che non sia limitato soltanto all’acquisto
e all’attimo immediatamente successivo.
Secondo l’ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), FSP (OP35) e ARPS (OP38) la
formulazione del testo di legge presenta grossi punti deboli, ragion per cui esigono
l’adozione delle relative normative dei Cantoni di Berna9 e Zurigo10.
Per impedire l’elusione del divieto di cessione tramite i genitori, Pro Juventute (OP40) propone una stretta collaborazione tra istituti di formazione, centri che mettono a disposizione offerte pedagogiche professionali e di formazione dei genitori. Pro Familia Schweiz (OP6)
chiede che siano imposte dure sanzioni nel caso di violazione del divieto di cessione.
Il Cantone di Nidvaldo (C21) respinge il divieto di cessione. Il Cantone di Turgovia (C19) richiama l’attenzione sulla difficoltà di dimostrare lo scopo immediato. Secondo il PPD (P1) il
divieto di cessione è pressoché incontrollabile con un dispendio ragionevole.
L’UDC (P2) considera sufficiente l’attuale regolamentazione dell’età per la consegna di bevande alcoliche e quindi superfluo il divieto di cessione.
L’AWMP (ANE3), l’USAM (ANE4) e l’USI (ANE6) esigono lo stralcio del divieto di cessione,
poiché è estraneo alla prassi ed è inapplicabile. Inoltre sarebbe rivolto ai privati e il suo inserimento nella regolamentazione del commercio al dettaglio non sarebbe giusto sotto il profilo
della sistematica. Anche la IG Freiheit (AO8), che giudica il capoverso «non chiaro e pressoché inattuabile», chiede lo stralcio. Analogamente l’USI (ANE6) domanda di rinunciare al
divieto di cessione.
Hotelleriesuisse (ANC19) respinge il divieto di cessione, perché solleverebbe più problemi di
quanti ne voglia risolvere provocando incertezza giuridica. L’ASDB adduce una motivazione
analoga e chiede lo stralcio del divieto di cessione. Anche la IG DHS (ANC21), Coop (PI4) e
– rispetto alla forma presentata – SPIRITSUISSE (ANC7) esprimono parere contrario.
Dirittifondamentali.ch (AO6) considera superfluo il divieto di cessione, poiché con l’articolo
136 CP si dispone già di una regolamentazione sufficiente. Inoltre la comminatoria della pena sarebbe eccessivamente elevata.
Art. 9
Test d’acquisto
Sono esplicitamente favorevoli all’istituzione di una base giuridica per i test d’acquisto di alcol 21 Cantoni (Soletta, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Obvaldo,
Nidvaldo, Vaud, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5), il
9
10
L’art. 13 concernente la consegna a minori di sostanze che generano dipendenza della legge sul diritto penale cantonale
(Gesetzes vom 9. April 2009 über das kantonale Strafrecht, KStrG; BSG 311.1) recita:
1
Wer einer Person unter 18 Jahren Spirituosen oder Tabak abgibt, ohne die elterliche Sorge innezuhaben, wird mit
Busse bestraft.
2
Wer einer Person unter 16 Jahren alkoholische Getränke abgibt, ohne die elterliche Sorge innezuhaben, wird mit Busse
bestraft.
Il §48 cpv. 6 della legge sulla salute pubblica (Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007, GesG; ZH-Lex 810.1) recita:
Die Abgabe von Alkohol an Personen unter 16 Jahren oder von gebrannten Wassern an Personen unter 18 Jahren ist
auch dann verboten, wenn sie kostenlos erfolgt. Vom Verbot ausgenommen ist die Abgabe durch Inhaber der elterlichen
Sorge.
57/98
Comune di Kriens (CC2), la CDCD (CC3), il PPD (P1), il PEV (P4), I Verdi (P5), il PS (P6),
l’USC (ANE5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10),
FMH (ANC20), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35), Prométerre (ACC1), i rappresentanti
cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB) nonché praticamente tutte le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie, SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre
Patronal (AO3), SFV (AO7), SKS (AO9), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), FRC (AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2) e TFAG (PI5). L’Unione delle città
svizzere (AM1) fa notare che la base giuridica per i test d’acquisto è una questione che riveste grande importanza per le città.
4 Cantoni (Friburgo, Zugo, Glarona, Vallese) nonché I Verdi (P5), l’USS (ANE1), Medici di
famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANE20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4),
NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz
(OP12), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT
(PO16), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA
(OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41) e CFAL (CIC1) chiedono che sia il management a rispondere
delle conseguenze in caso si constatino violazioni. Come ultima ratio dovrebbe essere possibile anche revocare l’autorizzazione. Per l’upi (AO12) e la CFAL (CIC1) il management
deve essere responsabile del rispetto delle disposizioni sulla tutela della gioventù, ragion per
cui il personale di vendita non dovrebbe essere sanzionato. L’upi (AO12) esige, inoltre, che
venga presentata imperativamente una denuncia in caso di infrazione constatata. Per la IG
DHS (ANC21) e Coop (PI4) è possibile ipotizzare misure amministrative in caso di infrazioni
ripetute, ma entrambi respingono fermamente misure penali nei confronti del personale di
vendita.
Anche i Cantoni di Basilea Campagna (C13), Turgovia (C19), Vallese (C24) e Ticino (C26)
nonché il PS (P6) propendono per sanzioni amministrative. Secondo l’ISPMZ (OP11) e
l’ARPS (OP38), le misure amministrative sono più efficaci e possono essere adottate più
rapidamente di quelle penali. Oltre alla revoca dell’autorizzazione, un’altra misura potrebbe
consistere nell’imporre la frequenza di corsi di perfezionamento. Questo è proposto anche
dalla FSKZ (OP22). Pro Familia Schweiz (OP6) auspica soprattutto più mezzi e
l’assegnazione di maggiori competenze alle persone preposte ai controlli in modo che queste
ultime possano infliggere sanzioni più severe in caso di violazioni. Anche la FVA (OP25)
chiede l’applicazione di multe che abbiano un effetto deterrente per i responsabili degli esercizi. Inoltre, il rispetto delle prescrizioni sulla consegna di bevande alcoliche non dovrebbe
essere verificato soltanto attraverso test d’acquisto. Sarebbero necessari anche maggiori
controlli da parte della polizia. Croix-bleue romande (OP13) auspica un maggior coordinamento e un sostegno finanziario per i test d’acquisto da parte della Confederazione.
Secondo fondationdépendences (OP15), i Cantoni e i Comuni devono essere obbligati ad
effettuare test d’acquisto. Il Cantone di Lucerna (C6) condivide questa richiesta e chiede
anche un coordinamento cantonale con la possibilità di delegarlo ai Comuni. Al tempo stesso
la definizione dei dettagli dovrebbe essere di competenza dei Cantoni. Per Fondation O2
(OP17) i Cantoni devono essere almeno coinvolti. Il Cantone di San Gallo (C25) auspica che
nell’elaborazione delle prescrizioni d’esecuzione venga considerata anche la sua esperienza
pratica.
Il Cantone di Zurigo (C3) esprime dubbi riguardo alla proporzionalità dei test d’acquisto e
chiede un riesame di questa misura. In alternativa si potrebbe ipotizzare l’introduzione
dell’obbligo di esibire un documento d’identità.
Per la FVA (OP25) l’impiego di minori nei test d’acquisto potrebbe causare effetti collaterali
indesiderati. Inoltre, lo strumento dei test d’acquisto non dovrebbe esentare la Confederazio58/98
ne e i Cantoni dall’obbligo di adottare misure nell’ambito della pubblicità, dei prezzi e della
reperibilità e di sviluppare ulteriormente e sostenere la prevenzione comportamentale.
Economiesuisse (ANE2) accoglie favorevolmente lo strumento dei test d’acquisto, ma per
motivi qualitativi auspica una normativa vincolante e dettagliata. Inoltre i test d’acquisto dovrebbero poter essere effettuati soltanto dalle autorità incaricate del perseguimento penale. Il
numero dei test d’acquisto dovrebbe essere limitato alle aziende (a) nei riguardi delle quali
esiste un sospetto fondato di violazione sistematica delle disposizioni sulla tutela della gioventù oppure (b) la cui offerta è rivolta prevalentemente a un pubblico giovane. L’UPSC
(ANC4) e VELEDES (ANC16) adducono le stesse motivazioni. Swiss Retail (ANC18) e
ASMPP (ANC27) appoggiano la richiesta di effettuare test d’acquisto solo in caso di sospetto
fondato.
L’UDC (P2) considera i test d’acquisto una fonte di entrate alla quale sarebbe connesso il
pericolo di favorire il successo di tali test scegliendo i partecipanti in maniera mirata e istruendoli.
L’AWMP (ANE3) e l’USAM (ANE4) ritengono superflui i test d’acquisto ordinati dallo Stato.
Dovrebbero essere analizzate le sentenze esemplari dei tribunali. SPIRITSUISSE (ANC7),
UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15) e Swiss Retail (ANC18) sostengono questa
richiesta. Anche l’USI adduce la stessa motivazione e teme inoltre che la competenza delle
autorità cantonali e comunali possa causare una «proliferazione selvaggia» dei test
d’acquisto.
I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV) sono favorevoli allo strumento dei test d’acquisto, ma ritengono superfluo ancorarli nella legge, poiché la guida concernete questi test11 sarebbe sufficiente come base. La IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) vorrebbero
che i test d’acquisto fossero eseguiti prevalentemente a scopi di monitoraggio, ma accolgono
favorevolmente la certezza del diritto creata con la base legale. Anche l’ASF (AO7), SKS
(AO9) e FRC (AO15) condividono questo parere. La IG Freiheit (AO8) esprime riserve sulla
prassi giudiziale e chiede che l’articolo venga stralciato. Dovrebbero essere accolti positivamente i test d’acquisto effettuati su iniziativa individuale dei settori, mentre sarebbe sbagliato
delegare il compito alle autorità comunali e cantonali.
SPIRITSUISSE (ANC7) esige il divieto esplicito dell’impiego di un «agent provocateur» almeno nel messaggio. L’UP (ANC11) e hotelleriesuisse (ANC19) auspicano una normativa
vincolante e dettagliata sui requisiti di qualità da osservare nei test d’acquisto. Esse chiedono di affidarne l’esecuzione solo alle autorità cui spetta la vigilanza del rispetto delle prescrizioni sull’età o – secondo hotelleriesuisse (ANC19) – delle disposizioni sulla tutela della gioventù. Anche Prométerre (ACC1) propone che un’unica autorità possa eseguire i test
d’acquisto e che non sia consentito coinvolgere organizzazioni specializzate. Swiss Retail
(ANC18) adduce le stesse motivazioni e critica l’attuale «proliferazione selvaggia» dei test
d’acquisto nonché la penalizzazione del personale di vendita. Secondo hotelleriesuisse
(ANC19) nella rielaborazione dell’articolo e della formulazione dell’ordinanza devono essere
imperativamente consultati i settori interessati al fine di definire disposizioni vincolanti concernenti qualità, quantità e modalità. L’UP (ANC11) chiede uno strumento legale con cui si
possa far fronte a un eventuale eccesso di test d’acquisto.
11
RFA (ed.): Test d’acquisto di alcol. Una guida pratica ad uso di Cantoni, Comuni, organizzazioni non governative (ONG) e
aziende, Berna 2010.
59/98
Secondo l’USS (ANE1) i test d’acquisto possono essere eseguiti solo dopo aver dato un preciso preavviso e dopo aver formato correttamente i collaboratori. Inoltre dovrebbe essere
vietato alle organizzazioni riportare alla direzione aziendale i nomi dei collaboratori che hanno contravvenuto alle disposizioni. Anche dirittifondamentali.ch (AO6) è contraria alla «punizione immediata» del personale di vendita con multe elevate, mentre i proprietari dei negozi
potrebbero essere perseguiti meno severamente.
Pure Commercio Svizzera (ANC6), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), i rappresentanti del
settore della gastronomia e dirittifondamentali.ch (AO6) respingono l’istituzione di una base
giuridica per i test d’acquisto. I rappresentanti del settore della gastronomia ritengono che
l’articolo presentato non possa cambiare il fatto che si violi la legge federale sull’inchiesta
mascherata12 (LFIM). Poiché nella maggior parte dei casi non c’è intenzione e spesso neppure negligenza si dovrebbe infliggere al massimo una multa. I test d’acquisto sarebbero
delle «provocazioni di fatto». Commercio Svizzera (ANC6) condivide il parere.
La CFIG (CIC2) incoraggia l’istituzione di una base giuridica che stabilisca esplicitamente
che i test d’acquisto non rientrano nel campo di applicazione della LFIM.
Il Centre Patronal (AO3) è favorevole a una normativa a livello federale solo nella misura in
cui si renda necessaria una spiegazione della prassi esistente, accettata dal settore interessato.
I rappresentanti del settore della gastronomia criticano, inoltre, che i test d’acquisto non sono
mirati a contrastare la problematica del consumo eccessivo di alcol all’aperto da parte dei
giovani. Secondo Commercio Svizzera (ANC6) i test d’acquisto su vasta scala causano elevati costi di controllo e hanno scarsa efficacia.
Art. 10 Prezzi che coprono i costi
16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea
Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Vallese, San Gallo, Ticino), la CDC (C2), la città di
Kloten (CC1), il PEV (P4), I Verdi (P5), l’USS (ANE1), Medici di famiglia Svizzera (ANC5),
SPIRITSUISSE (B7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), FMH (ANC20), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV), praticamente tutte le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie nonché
SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), SKS (AO9), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), FRC
(AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2) e TFAG (PI5) accolgono positivamente l’obbligo di stabilire prezzi che coprono i costi. L’Unione delle città svizzere (AM1) è
favorevole a estendere il principio della copertura dei costi a tutte le bevande alcoliche e spera che la regolamentazione futura consenta alla Confederazione di porre fine alle offerte a
prezzi eccessivamente bassi.
I Cantoni di Friburgo (C4) e Zugo (C8) nonché la città di Zurigo (CC5) approvano la regolamentazione, ma ritengono insufficiente il calcolo della copertura dei costi. Infodrog (OP3) e
IOGT (OP30) chiedono basi di calcolo chiare. Diversamente, secondo quest’ultima l’efficacia
della misura non sarebbe stimabile. Per il Cantone di Basilea Campagna (C13) si ravvisa
una praticabilità solo se il calcolo del prezzo è disciplinato in maniera uniforme. Inoltre, la
deroga al principio della copertura dei costi «per motivi gravi» dovrebbe essere precisata.
Il PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) sono favorevoli alla disposizione, ma non considerano la copertura dei costi sufficiente e chiedono pertanto misure
12
RS 312.8
60/98
complementari che regolino i prezzi. Infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS
(OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP
(OP35), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40), SKS (AO9), upi (AO12), FRC (AO15), CFAL
(CIC1) e CFIG (CIC2) condividono lo stesso parere. Il Cantone di Svitto (C10) esige prezzi
minimi invece della copertura dei costi.
L’organizzazione IOGT (OP30) ritiene insufficiente la formulazione dell’articolo in generale.
In particolare – riguardo al principio della causalità – dovrebbero essere considerati anche i
costi che attualmente sono sostenuti dalla collettività.
I Cantoni di Turgovia (C19), San Gallo (C25) e Ticino (C26) propongono di stralciare le deroghe. Sempre che si prescinda da uno stralcio, il Cantone di San Gallo (C25) vorrebbe che il
disciplinamento delle deroghe fosse di competenza esclusiva della Confederazione. Il Cantone del Vallese (C24) adduce la stessa motivazione. infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Croix-bleue romande (OP13), Suchtprävention Zürich (OP18), IOGT (OP30), FSP (OP35), ARPS (OP38), upi (AO12) e CFAL
(CIC1) chiedono di rinunciare a un disciplinamento delle deroghe «per altri motivi gravi».
Sebbene dubitino che la misura sia applicabile in maniera ragionevole, la IG DHS (ANC21) e
Coop (PI4) sono favorevoli a una base di calcolo uniforme a livello federale e a rinunciare ad
altre misure volte a calmierare i prezzi.
Il Cantone dei Grigioni (C9) propone di rinunciare al principio dei prezzi a copertura dei costi,
poiché in questo caso si tratterebbe di un’ingerenza inammissibile nella libertà economica.
Inoltre la copertura dei costi dovrebbe essere stabilita in relazione alle singole imprese. Anche il Cantone di Nidvaldo (C21) e il Comune di Kriens (CC2) esprimono parere contrario.
Per il PPD (P1) sussisterebbe un elevato rischio di elusione dell’obbligo della copertura dei
costi; ritiene inoltre che la prescrizione sia una grave ingerenza nella libertà economica e di
esercizio della professione.
L’UPCF (ACC26) e i rappresentanti del settore della gastronomia adducono le stesse motivazioni. Essi ritengono che non esistano «prezzi di costo irrealistici». Inoltre l’estensione al
vino e alla birra riguarda tutti i clienti e non è rivolta alla soluzione dei problemi veri. Di conseguenza, l’obbligo di praticare prezzi a copertura dei costi come finora deve valere soltanto
per le bevande spiritose. SPIRITSUISSE (ANC7) respinge una forfetizzazione.
Secondo le associazioni SBV (ANC9), ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ e ZBV) e Brenzer Kirsch (AO10) il metodo di
calcolo dei prezzi che coprono i costi deve essere concordato con il settore.
L’UDC (P2) si oppone fermamente al calcolo dei prezzi da parte dello Stato. Per la IG Freiheit (AO8) questo tipo di intervento statale è intollerabile. Anche economiesuisse (ANE2),
AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6) esprimono parere contrario, motivandolo con il
fatto che ogni azienda ha una struttura dei costi propria. Inoltre, la prescrizione rappresenterebbe una grave ingerenza dello Stato nella politica dei prezzi delle imprese.
Anche l’USC (ANE5) respinge questa prescrizione.
Le associazioni nazionali di categoria Commercio Svizzera (ANC6), UP (ANC11), ASDB
(ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse
(ANC19) e Centre Patronal (AO3) chiedono lo stralcio dell’articolo, poiché il principio della
copertura dei costi sarebbe sproporzionato e non mirato in rapporto al livello di intervento.
Inoltre, sarebbe impossibile definire oggettivamente prezzi che coprono i costi per tutte le
aziende. Per Commercio Svizzera (ANC6) il dispendio per il mercato e l’amministrazione è
sproporzionato all’utilità. Swiss Retail (ANC18) condivide il parere.
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L’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) dubitano che i prodotti possano essere venduti sottocosto, perlomeno a medio o lungo termine. Infine VELEDES (ANC16) rinvia alla LCSI che disciplina già la procedura in caso di vendita ripetuta sottocosto.
L’AZO (ACC25) ritiene che l’obbligo di praticare prezzi che coprono i costi avvantaggi le bevande estere e chiede di rinunciarvi.
Infine Prométerre (ACC1) giudica la prescrizione assolutamente inadeguata, poiché si dovrebbe continuare a poter svendere un lotto di merce a prezzi stracciati.
Art. 11 Obbligo di offrire bevande analcoliche («articolo sullo sciroppo»)
16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Basilea Città,
Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Vallese, Ticino), la CDS (C2), le
città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2), il PEV (P4), I Verdi (P5), il
PS (P6), USS (ANE1), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), ASF (ANC10), AWS (ANC12),
FMH (ANC20), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), pharmaSuisse (ANC29), santésuisse
(ANC35) e i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB e SOBV) nonché
diverse organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, RADIX,
infodrog, Dipendenze Info Svizzera, NAS, FEGPA, ISPMZ, Public Health Schweiz, Croixbleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, Fondation O2, FSAG, SSPA, DOJ,
FSKZ, Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA,
Lega svizzera contro il cancro, FASE, IOGT, GREA, SHV, FS, Ticino Addiction, FSP, ARPS,
REPER, Pro Juventute, VfS, Jubla), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), SKS (AO9), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), FRC (AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG
(CIC2), Coop (PI4) e TFAG (PI5) accolgono favorevolmente l’obbligo di offrire bevande analcoliche.
Secondo l’Unione delle città svizzere (AM1), i suoi membri approvano questa uniformazione
del diritto cantonale. I Verdi (P5) e FRC (AO15) condividono tale parere. Il PS (P6), NAS
(OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) ritengono «essenziale» in particolare l’obbligo di fare un’offerta equivalente.
La FSP (OP35) giudica la disposizione insufficiente. Il Cantone di Vaud (C22) accoglie favorevolmente una tale disposizione a livello nazionale, ma propone che l’offerta sia portata a
3 dl. Il PEV (P4) e I Verdi (P5) nonché Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Dipendenze Info
Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croixbleue romande (OP13), Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22), FVA (OP25), Lega
svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), Juvente (OP36), ARPS (OP38), SKS (AO9)
e FRC (AO15) chiedono di estendere questa disposizione al commercio al dettaglio. Al fine
di garantire una differenza di prezzo «rilevante per incentivare il consumo di bevande analcoliche» ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18) e ARPS (OP38) propongono di imporre un prezzo per le bevande analcoliche che sia inferiore del 20 per cento rispetto a quello
della bevanda alcolica più economica. Per Suchtprävention Zürich (OP18) sarebbe ipotizzabile anche imporre una differenza di prezzo del 25 per cento. Le organizzazioni IOGT
(OP30), Juvente (OP36) e VfS (OP41) chiedono che sussista l’obbligo di offrire almeno 5
bevande analcoliche a un prezzo inferiore a quello meno caro di una bevanda alcolica. Per
KiM (OP29) dovrebbero essere offerti 3 tipi diversi di bevande analcoliche.
Il Cantone dei Grigioni (C9) accoglie in linea di principio favorevolmente la disposizione, ma
respinge la prescrizione «offerte e servite secondo le stesse modalità della bevanda alcolica
meno cara».
I Cantoni di Nidvaldo (C21) e Turgovia (C19) respingono l’intera disposizione.
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Il PPD (P1) vede nell’obbligo di presentare un’offerta vincolante una grave ingerenza nella
libertà economica e di esercizio della professione. La IG Freiheit (AO8) è contraria
all’intervento dello Stato nella definizione dell’offerta.
L’AWMP (ANE3),l’USAM (ANE4) e l’USI (ANE6) criticano l’intervento nella libera definizione
del prezzo connesso con questa disposizione. Inoltre essi rimandano ai conseguenti adeguamenti delle legislazioni dei 22 Cantoni, che dispongono della relativa disposizione, e
chiedono lo stralcio della disposizione. L’USI (ANE6) pensa che sia irrealistico attribuire al
Consiglio federale la competenza relativa al calcolo dei prezzi che coprono i costi.
Esprimono parere contrario USC (ANE5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE
(ANC7), UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), hotelleriesuisse
(ANC19), i rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo (SWBV, SVSW,
IVN, GOV), UPCF (ACC26) nonché il Centre Patronal (AO3).
I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV) chiedono che le enoteche
non siano considerate esercizi di mescita.
Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol
Art. 12 (Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol)
Le organizzazioni FSKZ (OP22), FSP (OP35) e Jubla (OP42) sono esplicitamente favorevoli
alla disposizione.
4 Cantoni (Grigioni, Basilea Campagna, Argovia, Turgovia) nonché il PEV (P4), I Verdi (P5),
Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12),
AGS (OP14), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FSL (OP32),
FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40), upi (AO12), SKS
(AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1) vorrebbero che la Confederazione fosse obbligata a prestare sostegno.
I Cantoni di Friburgo (C4), Turgovia (C19) e dei Grigioni (C9) nonché I Verdi (P5), Medici di
famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4),
NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS
(OP14), Suchtprävention Zürich (OP18), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA
(OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FSL (OP32),
FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40) e upi (AO12) esigono inoltre il sostegno di progetti – anche KiM (OP29) appoggia questa richiesta – e di organizzazioni attive nella prevenzione. Secondo Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande
(OP13) occorrerebbe sostenere in particolar modo i progetti sovracantonali, poiché forniscono un contributo al raggiungimento degli obiettivi formulati all’articolo 1.
Il Cantone Ticino (C26) non condivide la portata solo nazionale o sovraregionale del sostegno confederale.
Il Cantone di Turgovia (C19) esige che la Confederazione fornisca un impegno costante e
preventivabile in considerazione dell’evoluzione incerta della decima sull’alcol.
La FSL (ANC23) auspica che vengano sostenuti i progetti dei vari settori.
Secondo i Cantoni di Basilea Campagna (C13) e Argovia (C14) nonché NAS (OP5), Blaues
Kreuz (OP9), AGS (OP14), DOJ (OP21), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino
Addiction (OP34) e Pro Juventute (OP40) i contributi devono essere impiegati non solo per
ridurre, bensì anche per impedire il consumo problematico di alcol. Le associazioni Medici di
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famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) chiedono pertanto di adeguare il corrispondente
titolo del capitolo 3.
L’Unione delle città svizzere (AM1) sostiene che la Confederazione continuerà verosimilmente a sostenere finanziariamente progetti, senza avviare direttamente misure concrete. santésuisse (ANC35) chiede che i proventi dell’imposta sull’alcol siano utilizzati per la prevenzione, in particolare per la tutela della gioventù e la sicurezza stradale. Occorrerebbe promuovere pure metodi di prevenzione nuovi, non ancora sufficientemente documentati (ad es. test
dell’alcol a manifestazioni giovanili e nel settore della gastronomia).
Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) vedono nella disposizione presentata
una soppressione di fatto del sostegno a istituti attivi nella prevenzione e la ritengono «preoccupante». Esse chiedono alla Confederazione di assumere una funzione di coordinamento
e di sostegno, in particolare nell’attuazione di misure di prevenzione (ad es. test d’acquisto) e
in ambito scientifico.
Le organizzazioni ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18) e ARPS (OP38) esigono
che il contributo di sostegno ammonti almeno a un quarto della decima sull’alcol.
SPIRITSUISSE (ANC7) è del parere che questi sostegni rappresentino un’«arma a doppio
taglio» e che portino spesso a risultati discutibili.
L’UDC (P2) ritiene che questa disposizione sia in contraddizione con gli sforzi intrapresi dalla
Confederazione a favore di un risanamento e di una gestione durevole delle finanze federali.
Inoltre tali contributi potrebbero comportare per la Confederazione una perdita di controllo e
di responsabilità.
L’AWMP (ANE3) e l’USI (ANE6) sono dell’avviso che la relativa competenza spetti esclusivamente ai Cantoni. A questo parere aderiscono l’UPSC (ANC4), Commercio Svizzera
(ANC6), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), SBKV (ANC27). D’intesa con economiesuisse (ANE2) e AWMP (ANE3) come pure con i rappresentanti del settore della gastronomia, essi
respingono questa disposizione, che sarebbe troppo generale e determinerebbe sussidi difficilmente controllabili nonché un impiego poco economico delle risorse finanziarie. Dello
stesso avviso sono i rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV).
Secondo il Centre Patronal (AO3) le prestazioni di sostegno non consentono di impedire il
consumo problematico di alcol di determinati giovani.
I rappresentanti del settore della gastronomia sottolineano che il consumo di alcol non è problematico di per sé.
Capitolo 4: Centro di competenza
Art. 13 (Centro di competenza)
Mentre i Cantoni di Glarona (C16) e Turgovia (C19) nonché I Verdi (P5), Medici di famiglia
Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), NAS (OP5), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz
(OP12), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27),
GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e Pro Juventute (OP40) giudicano questa disposizione poco chiara, Jubla (OP42) si dichiara espressamente a favore. L’Unione delle città svizzere (AM1) si adopera affinché anche le città siano citate esplicitamente come partner.
Croix-bleue romande (OP13) vorrebbe un centro di competenza nell’ambito della prevenzione comportamentale.
I Verdi (P5) e Medici di famiglia Svizzera (ANC5) come pure Public Health Schweiz (OP12) e
Lega svizzera contro il cancro (OP27) chiedono che le competenze siano chiarite nel quadro
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della legge sull’alcol: l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 105 della Costituzione federale compete al DFF, l’adempimento dei compiti risultanti dall’articolo 118 della Costituzione
federale spetta al DFI e all’UFSP.
Per le organizzazioni NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction
(OP34) e Pro Juventute (OP40) la prevenzione dell'abuso di alcol è un compito di politica
sanitaria e sociale che tocca trasversalmente aspetti fiscali e quindi non avrebbe nulla a che
fare con il DFF. Adducono lo stesso argomento l’ISPMZ (OP11), la FSP (OP35) e l’ARPS
(OP38). Secondo il loro parere, un centro di prevenzione in seno al DFF non sarebbe credibile. Il DFF dovrebbe essere incaricato dell’esecuzione della LIBs. Il Cantone di Glarona
(C16) condivide questa osservazione e chiede che nel quadro della revisione totale della
legge sull’alcool il Consiglio federale chiarisca la questione delle competenze.
A causa delle diverse competenze chiave e dei conflitti di obiettivi, la FSP (OP35) si adopera
per una separazione organizzativa delle competenze in materia di prevenzione e delle competenze in materia fiscale.
3 Cantoni (Berna, Glarona, Turgovia) nonché NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA
(OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), LVT (OP16), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27),
IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS
(OP38), REPER (OP39) e Pro Juventute (OP40) auspicano che tutti i compiti di prevenzione
siano trasferiti all’UFSP. I Cantoni di Soletta (C1), Friburgo (C4) e Glarona (C16) come pure
FMH (ANC20) esprimono lo stesso parere.
Secondo Pro Juventute (OP40) il centro di competenza dovrebbe essere aggregato alla sezione Alcol e tabacco dell’UFSP. Il Cantone del Vallese (C24) è dell’avviso che l’UFSP debba avere «maggiore influenza» sui compiti e sulle unità della RFA. Il Cantone di Neuchâtel
(C17) – sostenuto da infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9)
e IOGT (OP30) – si adopera per una stretta collaborazione tra la RFA e l’UFSP. Esso auspica inoltre che tutti i compiti di prevenzione siano trasferiti all’UFSP. Anche Croix-bleue romande (OP13) vorrebbe una collaborazione più stretta tra la RFA e l’UFSP, in particolare per
quanto concerne le strategie di prevenzione.
Mentre il Cantone dei Grigioni (C9) chiede che in futuro la prevenzione competa a un solo
Servizio della Confederazione, Swiss Retail (ANC18) auspica chiarezza riguardo all’Ufficio
federale competente per la prevenzione nell’ambito dell’alcol.
Il Cantone dei Grigioni (C9) non capisce il motivo per cui la competenza esecutiva debba
essere disciplinata nella legge. Dello stesso parere sono Blaues Kreuz (OP9) e FSKZ
(OP22). Il PEV (P4) si chiede se non sia possibile stralciare questo articolo. Considerazioni
simili sono espresse da infodrog (OP3) e Dipendenze Info Svizzera (OP4). Anche la CFAL
(CIC1) chiede lo stralcio, poiché la legge non sarebbe la sede adatta per disciplinare i compiti dei Servizi interessati.
Secondo il PEV (P4) non bisogna mettere a repentaglio l’attuale Ufficio di coordinamento
della RFA, né predefinire a livello di legge il suo sviluppo. Anche l’ASF (ANC10), la FSL
(ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV,
AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) auspicano il mantenimento della «Commissione interna della
RFA responsabile della pubblicità» che con le sue consulenze fornirebbe preziose prestazioni di servizio al settore e contribuirebbe a evitare procedure giudiziarie e i conseguenti costi.
La FSL (ANC23) vorrebbe la RFA quale autorità di esecuzione competente.
L’associazione Medici di famiglia Svizzera (ANC5) chiede di limitare la competenza della
RFA alla regolamentazione del mercato e alla sorveglianza della legislazione. Anche Blaues
Kreuz (OP9) e IOGT (OP30) esigono che la regolamentazione del mercato competa alla
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RFA. Per Dipendenze Info Svizzera (OP4) tale settore dovrebbe essere di pertinenza di
un’autorità appositamente designata e le attuali unità della RFA sarebbero predestinate per
esercitare questo ruolo.
La FSL (ANC23) auspica – senza concretizzare la forma giuridica – che la RFA continui a
essere l’«autorità federale che dispone della necessaria conoscenza del mercato» e che ad
essa sia attribuita la competenza per entrambe le leggi proposte.
Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), SPIRITSUISSE (ANC7), SBV (ANC9), ASF (ANC10),
i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV, BVBB, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) chiedono l’istituzione di un Ufficio federale degli alcol.
Secondo l’AWMP (ANE3), l’USAM (ANE4) e la IG Freiheit (AO8) anche in futuro la RFA sarà
competente unicamente per le bevande spiritose. Essi chiedono pertanto di stralciare questo
articolo. Pure i rappresentanti del settore della gastronomia nonché l’UFCF (ACC26) avanzano la stessa richiesta e invitano la Confederazione a definire chiaramente le competenze.
L’ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) sono contrari a un’estensione delle competenze della RFA
alle bevande alcoliche fermentate e ritengono che in generale sia prematuro disciplinare le
competenze. Per i rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV) i compiti definiti costituirebbero compiti fondamentali spettanti ad ogni autorità competente. Nonostante
l’affermazione contraria, le competenze nel settore dell’alcol continuerebbero di fatto ad essere suddivise tra più Servizi.
Prométerre (ACC1) si oppone al centro di competenza proposto che sarebbe un ulteriore
passo verso la parità di trattamento di tutte le bevande alcoliche.
Pro Juventute (PO40) vede nel centro di competenza proposto una contraddizione con il
piano di riduzione e di rinuncia imposto alla RFA e teme eccessivi oneri burocratici supplementari.
Capitolo 5: Crediti pecuniari
Art. 14 Esigibilità dei crediti pecuniari
Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di stralciare l’espressione «le multe e gli altri».
Art. 15 Termine di pagamento
Il Cantone di Zurigo (C3) esige che l’articolo 15 sia formulato in maniera analoga
all’articolo 14 nonché lo stralcio dell’espressione «le multe e gli altri».
Art. 17 Prescrizione
Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di stralciare la riserva.
Art. 18 Proroga e condono
Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di stralciare le pretese di risarcimento.
Capitolo 6: Assistenza amministrativa
Art. 19 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
Per SPIRITSUISSE (B7) questa disposizione «spinge» ad aggirare la protezione dei dati.
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Capitolo 7: Protezione dei dati
Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere
Il Cantone di Basilea Città (C12) ravvisa la possibilità illimitata di comunicare informazioni ed
esige quindi che le relative disposizioni siano adeguate per garantire la protezione dei dati.
Capitolo 9: Disposizioni penali
Art. 23 Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio
Il Cantone Ticino (C26) esige che tutte le infrazioni commesse nei confronti dei limiti della
pubblicità siano punite con una multa. Secondo il PEV (P4) occorre rimandare anche
all’articolo 4. Quest’ultimo parere è sostenuto da infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera
(OP4), ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP
(OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e
CFAL (CIC1).
L’AWMP (ANE3) nonché i rappresentanti del settore della gastronomia chiedono di rinunciare a un aumento dell’importo delle multe.
Art. 24 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Secondo il Cantone di Zurigo (C3) bisognerebbe verificare se le misure di diritto amministrativo siano più efficaci, efficienti e pertinenti delle misure penali.
Art. 25 Infrazioni commesse nell’azienda
Con rimando all’articolo 102 capoverso 1 CP, il Cantone di Zurigo (C3) reputa questa disposizione superflua. L’AWMP (ANE3) fa presente che nell’infliggere una sanzione a titolo sussidiario nei confronti di un’azienda bisognerebbe fare uso di grande cautela e chiede pertanto che le multe siano limitate a un massimo di 5000 franchi.
Secondo hotelleriesuisse (ANC19) e i rappresentanti del settore della gastronomia la questione della colpa è un elemento essenziale ai fini di un’eventuale condanna anche nel caso
delle multe amministrative. Essi si oppongo a un regresso a titolo sussidiario nei confronti
dell’azienda.
Art. 26 Azione penale
Il Cantone dei Grigioni (C9) propone di menzionare espressamente nell’articolo 26 che «ai
Cantoni (…) spettano altresì il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle decisioni emanate dalle loro autorità conformemente all’articolo 24 della presente legge».
Capitolo 11: Disposizioni finali
Art. 30 Disposizioni transitorie
Il Cantone di Svitto (C10) nonché ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali
dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV e AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) esigono
«termini ragionevoli» per le disposizioni transitorie.
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Abrogazione e modifica del diritto vigente
Secondo il parere dell’ARPS (OP38), l’articolo 11 capoverso 1 della legge federale del
23 marzo 200113 sul commercio ambulante non deve essere abrogato.
13
RS 943.1
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Allegato
Elenco delle abbreviazioni
ASF
Associazione Svizzera Frutta
AGS
Aargauische Stiftung Suchthilfe
ANCV
Associazione nazionale delle cooperative vitivinicole svizzere
ARPS
Associazione svizzera dei responsabili cantonali per la promozione
della salute
ASCO
Verband Schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und
Diskotheken
ASCV
Associazione svizzera del commercio dei vini
ASDB
Associazione Svizzera distributori di bibite
ASF
Associazione svizzera di football
ASMPP
Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale
ASMPP
Associazione svizzera dei mastri panettieri-pasticcieri
ASPU
Associazione svizzera per la protezione degli uccelli
ASW
Alleanza delle agenzie pubblicitarie svizzere
AWMP
Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik
AWS
Pubblicità esterna Svizzera
AZO
Arbeitsgemeinschaft Zentralschweizer Obstproduzenten
B+L Vogt
Boden + Landwirtschaft Vogt
BOV
Baselbieter Obstverband
BSRW
Branchenverband Schweizer Wein und Reben
BVBB
Bauernverband beider Basel
CDCD
Conferenza dei delegati delle città ai problemi di dipendenza
CDCT
Conferenza dei delegati cantonali ai problemi delle tossicomanie
CDEP
Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica
CDOS
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CDS
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità
CFAL
Commissione federale per i problemi inerenti all’alcol
CFIG
Commissione federale per l’infanzia e la gioventù
CHOCOSUISSE
Federazione dei fabbricanti svizzeri di cioccolato
CoRoMA
College Romand de Médecine de l'Addiction
CRIAD
Coordination Romande des Institutions et organisations oevrant dans le
domaine des Addictions
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DOJ
Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz
FASE
Fondation Genevoise pour l'animation socioculturelle
FEGPA
Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme
FMH
Federazione dei medici svizzeri
FNA
Fondation Neuchâtel Addictions
FRC
Fédération romande des Consommateurs
FS
Fachverband Sucht
FSAG
Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili
FSKZ
Fachstellenkonferenz der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für Alkoholprobleme im Kanton Zürich
FSL
Federazione svizzera dei liquoristi
FSP
Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
FSV
Federazione svizzera dei viticoltori
FVA
Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme
FVPFL
Fédération Valaisanne des Producteurs de Fruits et Légumes
FVV
Fédération Vaudoise des Vignerons
GastroBern
Arbeitgeberverband für Restauration und Hotellerie
GastroFribourg
Société patronale pour la restauration et l’hôtellerie
GastroLuzern
Verband für Hotellerie und Restauration des Kantons Luzern
GastroSchwyz
Verband für Hotellerie und Restauration des Kantons Schwyz
GastroSolothurn
Kantonalverband für Hotellerie und Restauration
GastroSuisse
Verband für Hotellerie und Restauration
GastroTicino
Federazione esercenti albergatori Ticino
GastroValais
Arbeitgeberverband für Restauration und Hotellerie des Kantons Wallis
GastroZürich
Gastgewerbeverband des Kantons Zürich
Gilde
Gilde etablierter Schweizer Gastronomen
GOV
Groupement des Organisations Viticoles valaisannes
GREA
Groupement romand d'études des addictions
H+
Gli Ospedali Svizzeri
hotelleriesuisse
Schweizer Hotelier-Verein
IFELV
Interprofession des Fruits et Légumes du Valais
IG DHS
Comunità d'interessi commercio al dettaglio Svizzera
ISPMZ
Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Zurigo
IVN
Interprofession viti-vinicole neuchâteloise
Jubla
Jungwacht Blauring Schweiz
70/98
KiM
Kinder im Mittelpunkt
LBV
Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband
LVT
Walliser Liga gegen die Suchtgefahren
Medici di famiglia
Svizzera
Associazione dei medici di famiglia e dell’infanzia Svizzera
NAS
Comunità nazionale di lavoro sulla politica della droga
pharmaSuisse
Società Svizzera dei Farmacisti
Prométerre
Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
PS
Pubblicità svizzera
RFA
Regìa federale degli alcool
santésuisse
Gli assicuratori malattia svizzeri
SBV
Associazione svizzera dei distillatori
SBV
Associazione svizzera delle birrerie
SCRHG
Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève
SDV
Schweizerischer Drogistenverband (Associazione svizzera dei
droghieri)
SDV
Schweizer Direktmarketing Verband
SESK
Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie
SGARM
Società svizzera di medicina del lavoro
SHV
Federazione svizzera delle levatrici
SIHA
Swiss Ice Hockey Association
SJH
Schweizer Jugendherbergen
SKS
Stiftung für Konsumentenschutz
SKW
Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband
SOBV
Solothurnischer Bauernverband
SSIC
Società Svizzera delle Industrie Chimiche
SSPA
Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia degli Anziani
Suchtprävention
Zürich
Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich
SUHMS
Società Svizzera di Medicina Subacquea e Iperbarica
SVSW
Schweizerische Vereinigung der selbsteinkellernden Weinbauern
Swiss Retail
Swiss Retail Federation
TFAG
Thommen-Furler AG
UP
Unione Petrolifera
UPCF
Freiburgischer Arbeitgeberverband
upi
Ufficio prevenzioni infortuni
71/98
UPSC
Unione Professionale Svizzera della Carne
USAM
Unione svizzera delle arti e mestieri
USC
Unione Svizzera dei Contadini
USI
Unione svizzera degli imprenditori
USS
Unione sindacale svizzera
VELEDES
Associazione svizzera di dettaglianti in alimentari
VfS
Verein für Suchtprävention
ZBB
Zentralschweizer Bauernbund
ZBV
Zuger Bauern-Verband
Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione
C
Cantoni
C1
Cantone di Soletta
C2
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità
C3
Cantone di Zurigo
C4
Cantone di Friburgo
C5
Cantone di Ginevra
C6
Cantone di Lucerna
C7
Cantone di Berna
C8
Cantone di Zugo
C9
Cantone dei Grigioni
C10
Cantone di Svitto
C11
Cantone di Uri
C12
Cantone di Basilea Città
C13
Cantone di Basilea Campagna
C14
Cantone di Argovia
C15
Cantone di Sciaffusa
C16
Cantone di Glarona
C17
Cantone del Giura
C18
Cantone di Neuchâtel
C19
Cantone di Turgovia
C20
Cantone di Obvaldo
C21
Cantone di Nidvaldo
C22
Cantone di Vaud
C23
Cantone di Appenzello Interno
72/98
C24
Cantone del Vallese
C25
Cantone di San Gallo
C26
Cantone Ticino
AM
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
AM1
Unione delle città svizzere
CC
Città/Comuni
CC1
Città di Kloten
CC2
Comune di Kriens
CC3
Conferenza dei delegati delle città ai problemi di dipendenza
CC4
Comune di Werthenstein
CC5
Città di Zurigo
CC6
Città di Delémont
P
Partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale
P1
Partito popolare democratico svizzero
P2
Unione Democratica di Centro
P3
PLR.I Liberali
P4
Partito evangelico svizzero
P5
I Verdi – Partito ecologista svizzero
P6
Partito socialista svizzero
ANE
Associazioni mantello nazionali dell’economia
ANE1
Unione sindacale svizzera
ANE2
economiesuisse
ANE3
Allianz der Wirtschaft für eine massive Präventionspolitik
ANE4
Unione svizzera delle arti e mestieri
ANE5
Unione Svizzera dei Contadini
ANE6
Unione svizzera degli imprenditori
ANC
Associazioni nazionali di categoria
ANC1
Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband
ANC2
Verband Schweizerischer Konzertlokale, Cabarets,
Dancings und Diskotheken
ANC3
Gilde etablierter Schweizer Gastronomen
ANC4
Unione Professionale Svizzera della Carne
ANC5
Medici di famiglia Svizzera
ANC6
Commercio Svizzera
ANC7
SPIRITSUISSE
73/98
ANC8
Società Svizzera delle Industrie Chimiche
ANC9
Associazione svizzera dei distillatori
ANC10
Associazione Svizzera Frutta
ANC11
Unione Petrolifera
ANC12
Pubblicità esterna svizzera
ANC13
Pubblicità svizzera
ANC14
Associazione Svizzera distributori di bibite
ANC15
Associazione svizzera delle birrerie
ANC16
Associazione svizzera di dettaglianti in alimentari
ANC17
GastroSuisse
ANC18
Swiss Retail Federation
ANC19
hotelleriesuisse
ANC20
Federazione dei medici svizzeri
ANC21
Comunità d’interessi commercio al dettaglio Svizzera
ANC22
Schweizer Direktmarketingverband
ANC23
Federazione svizzera dei liquoristi
ANC24
Schweizerischer Drogistenverband (Associazione svizzera dei droghieri)
ANC25
Alleanza delle agenzie pubblicitarie svizzere
ANC26
Gli Ospedali Svizzeri
ANC27
Associazione svizzera dei mastri panettieri-pasticcieri
ANC28
Associazione nazionale delle cooperative vitivinicole svizzere
ANC29
pharmaSuisse
ANC30
Associazione svizzera del commercio dei vini
ANC31
Federazione svizzera dei viticoltori
ANC32
Branchenverband Schweizer Wein und Reben
ANC33
Schweizerische Vereinigung der selbsteinkellernden Weinbauern
ANC34
CHOCOSUISSE
ANC35
santésuisse
ANC36
Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie
ACC
Associazioni cantonali di categoria
ACC1
Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
ACC2
Wirteverband Basel-Stadt
ACC3
GastroAargau
ACC4
GastroBaselland
ACC5
Luzerner Bäuerinnen & Bauernverband
74/98
ACC6
GastroTicino
ACC7
Société des cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève
ACC8
GastroZürich
ACC9
GastroFreiburg
ACC10
Baselbieter Obstverband
ACC11
Bauernverband beider Basel
ACC12
Fédération Valaisanne des Producteurs de Fruits et Légumes / Interprofession des
Fruits et Légumes du Valais
ACC13
Bauernvereinigung des Kantons Schwyz
ACC14
Zentralschweizer Bauernbund
ACC15
Zuger Bauern-Verband
ACC16
GastroAppenzell Ausserrhoden
ACC17
Solothurnischer Bauernverband
ACC18
GastroAppenzell Innerrhoden
ACC19
GastroUri
ACC20
GastroSchwyz
ACC21
GastroBern
ACC22
GastroLuzern
ACC23
GastroSolothurn
ACC24
GastroWallis
ACC25
Arbeitsgruppe Zentralschweizer Obstproduzenten
ACC26
Arbeitgeberverband Freiburg
ACC27
Fédération Vaudoise des Vignerons
ACC28
Interprofession viti-vinicole neuchâteloise
ACC29
Groupement des Organisations Viticoles
OP
Organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle
famiglie
OP1
Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale
OP2
RADIX
OP3
infodrog – Centrale di coordinamento nazionale delle dipendenze
OP4
Dipendenze Info Svizzera
OP5
Comunità nazionale di lavoro sulla politica della droga
OP6
Pro Familia Schweiz
OP7
Società Svizzera di Medicina Subacquea e Iperbarica
OP8
Società Svizzera di Medicina del lavoro
OP9
Blaues Kreuz
75/98
OP10
FEGPA
OP11
Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Zurigo
OP12
Public Health Schweiz
OP13
Croix Bleue romande
OP14
Suchtprävention Aargau
OP15
Fondationdépendances
OP16
Walliser Liga gegen die Suchtgefahren
OP17
Fondation O2
OP18
Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich
OP19
Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili
OP20
Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia degli Anziani
OP21
Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz
OP22
Fachstellenkonferenz der ambulanten Beratungs- und
Behandlungsstellen für Alkoholprobleme im Kanton Zürich
OP23
Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno
OP24
Coordination Romande des Institutions et organisations oeuvrant dans la domaine
des Addictions
OP25
Fondation Vaudoise contre l'Alcoolisme
OP26
Fondation Neuchâtel Addictions
OP27
Lega svizzera contro il cancro
OP28
Fondation Genevoise pour l’animation socioculturelle
OP29
Kinder im Mittelpunkt
OP30
IOGT
OP31
Groupement romand d'études des addictions
OP32
Federazione svizzera delle levatrici
OP33
Fachverband Sucht
OP34
Ticino Addiction
OP35
Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
OP36
Juvente
OP37
Conferenza dei delegati cantonali ai problemi delle tossicomanie
OP38
Associazione svizzera dei responsabili cantonali per la
promozione della salute
OP39
REPER
OP40
ProJuventute
OP41
Verein für Suchtprävention
OP42
Jungwacht Blauring Schweiz
76/98
OP43
Collège Romand de Médecine de l'Addiction
AO
Altre organizzazioni
AO1
Schweizer Jugendherbergen
AO2
Swiss Olympic
AO3
Centre Patronal
AO4
Associazione svizzera per la protezione degli uccelli
AO5
Hochstamm Suisse
AO6
dirittifondamentali.ch
AO7
Associazione svizzera di football
AO8
IG Freiheit
AO9
Stiftung Konsumentenschutz
AO10
Brenzer Kirsch
AO11
konsumentenforum
AO12
Ufficio prevenzioni infortuni
AO13
Controllo svizzero del commercio dei vini
AO14
IG unabhängiger Klein- und Mittelbrauereien
AO15
Fédération romande des consomateurs
AO16
Kantonspolizei Wallis
AO17
Swiss Ice Hockey Association
CIC
Commissioni e istituti della Confederazione
CIC1
Commissione federale per i problemi inerenti all’alcol
CIC2
Commissione federale per l’infanzia e la gioventù
CIC3
SUVA
PI
Persone e imprese
PI1
H. Meyer
PI2
Boden + Landwirtschaft Vogt
PI3
British American Tobacco
PI4
Coop
PI5
Thommen-Furler AG
PI6
MCH Group AG
PI7
Alfred Ingold
PI8
Sophie Barras
PI9
Daniel Collé
PI10
Josef Oetiker-Bischof
77/98
Progetti di legge avviati in consultazione
Legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose e dell'etanolo
Legge sull'imposizione delle bevande spiritose (LIBs)
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
14
visti gli articoli 105, 112 capoverso 5 e 131 capoversi 1 lettera b e 3 della Costituzione federale ;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:
Capitolo 1: Oggetto, principi e definizioni
Art. 1
1 La
Oggetto
presente legge disciplina:
a.
le condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito di bevande spiritose e di etanolo, nonché il commercio di bevande spiritose e di etanolo; è escluso il
bioetanolo utilizzato come carburante;
b.
la riscossione delle imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al consumo umano.
2 Le
disposizioni della legislazione doganale e della legislazione sulle derrate alimentari sono applicabili, sempre
che la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione non dispongano diversamente.
Art. 2
Principi
1 Nel
riscuotere le imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al consumo umano la Confederazione
bada a:
a.
rispettare il principio della neutralità concorrenziale;
b.
2 Nel
mantenere bassi i costi relativi alla riscossione e al pagamento.
fissare l'aliquota d'imposta tiene conto delle esigenze in materia di protezione della salute.
Art. 3
Definizioni
Nella presente legge s'intende per:
14
a.
alcol: l'etanolo;
b.
etanolo: l'alcol etilico (C2H5OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il modo di fabbricazione e utilizzazione; è escluso l'etanolo ottenuto mediante fermentazione. Qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo
umano e atto a sostituire l'etanolo è considerato etanolo ai sensi della presente legge;
c.
bevanda spiritosa: prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti
tecnici; sono altresì considerate bevande spiritose ai sensi della presente legge:
1. l'etanolo allo stato puro o diluito, destinato al consumo umano;
2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione;
d.
produttore: ogni persona che produce per conto proprio o per conto di terzi bevande spiritose o etanolo;
e.
commercio all'ingrosso: la consegna o la mediazione di bevande spiritose o di etanolo a:
1. rivenditori; o
2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o etanolo.
RS 101
78/98
f.
territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero comprese le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione), ad esclusione delle enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir).
Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo
Art. 4
Registrazione
1 L'autorità
2 Nel
competente tiene un registro pubblico dell'alcol.
registro dell'alcol deve iscriversi chi:
a.
vuole produrre bevande spiritose o etanolo;
b.
vuole importare bevande spiritose o etanolo che contengono più di 10 litri di alcol puro per importazione;
c.
vuole esercitare il commercio all'ingrosso di etanolo a scopi industriali;
d.
vuole esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose in quantità superiore a 10 litri di alcol puro.
3 Nel
registro dell'alcol è iscritto d'ufficio chi:
a.
è autorizzato a rifornirsi di bevande spiritose esenti da imposta o di etanolo non denaturato ed esente da
imposta in base ad un impegno d'impiego; o
b.
gestisce un deposito fiscale soggetto ad autorizzazione.
4 Il
Consiglio federale può esonerare dall'obbligo di registrazione le persone o le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di:
a.
prodotti per il consumo umano che contengono solo una quantità minima di bevande spiritose;
b.
altri prodotti contenenti bevande spiritose, la cui fornitura è disciplinata da disposizioni speciali.
5 L'iscrizione
Art. 5
nel registro dell'alcol presuppone che le persone responsabili abbiano compiuto 18 anni.
Obblighi di notifica e termini
1 Chi
soggiace all'obbligo di registrazione deve annunciarsi presso l'autorità competente prima dell'inizio dell'attività o della prima importazione.
2 Qualsiasi
modifica del nome, del domicilio o della sede sociale oppure dell'iscrizione nel registro di commercio
deve essere notificata senza indugio all'autorità competente.
3 Chi
cessa l'attività soggetta all'obbligo di registrazione deve notificarlo senza indugio all'autorità competente e
viene cancellato dal registro dell'alcol.
Art. 6
1 Chi
Prescrizioni di controllo
è iscritto nel registro deve:
a.
tenere un controllo completo delle attività iscritte nel registro dell'alcol;
b.
su richiesta, fornire all'organo di controllo competente tutte le informazioni necessarie e presentargli tutti i
libri, i documenti commerciali e gli atti che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente
legge;
c.
conservare la documentazione per dieci anni.
2 L'organo
di controllo competente può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione,
i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili..
3 Il
Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 7
Marche di riconoscimento
1 Le
bottiglie e gli altri contenitori che contengono bevande spiritose o prodotti contenenti bevande spiritose devono, al fine della sicurezza fiscale, recare sull'etichetta il nome del produttore svizzero o dell'importatore.
2 Le
bottiglie e i contenitori muniti di un'etichetta non conforme alle prescrizioni o recante il nome di diversi importatori devono, previa autorizzazione dell'autorità competente, essere rietichettati o muniti di un'etichetta supplementare recante soltanto il nome dell'importatore o del produttore svizzero.
Art. 8
Impegno d'impiego
1 Chi
intende acquisire bevande spiritose esenti da imposta o dell'etanolo non denaturato ed esente da imposta
deve impegnarsi nei confronti dell'autorità competente ad utilizzare queste merci esclusivamente nella produzione
di determinati prodotti. L'autorità fissa nell'autorizzazione i relativi prodotti.
2 Il
diritto all'acquisizione può essere ottenuto per un quantitativo annuo di oltre 20 litri di alcol puro.
3 Bevande
spiritose esenti da imposta nonché l'etanolo non denaturato ed esente da imposta possono essere
ceduti unicamente ad aziende iscritte nel registro dell'alcol conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera a.
79/98
Capitolo 3: Imposizione
Sezione 1: Oggetto dell’imposta e nascita del credito fiscale
Oggetto dell’imposta
Art. 9
Soggiacciono all'imposta:
a.
la produzione di:
1. bevande spiritose,
2. etanolo;
b.
l'importazione di:
1. prodotti di cui alla lettera a,
2. prodotti contenenti bevande spiritose con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento del volume.
Art. 10
Nascita del credito fiscale
Il credito fiscale nasce:
a.
al momento della produzione della merce soggetta all'imposta;
b.
per l'importazione di merci soggette all'imposta: al momento dell'inizio dell'obbligazione doganale conformemente alla legislazione doganale.
Sezione 2: Obbligo fiscale
Art. 11
Persone assoggettate all'imposta
Sono assoggettati all'imposta:
a.
per le bevande spiritose fabbricate in Svizzera e l’etanolo fabbricato in Svizzera: il produttore;
b.
per le bevande spiritose importate, l’etanolo importato e i prodotti contenenti bevande spiritose importati: il
debitore doganale;
c.
per i depositi fiscali: il titolare della corrispondente autorizzazione; per l’uscita verso un altro deposito fiscale l’assoggettamento sussiste fino all’annullamento del documento di accompagnamento;
d.
per le bevande spiritose esenti da imposta o l'etanolo non denaturato ed esente da imposta forniti ad aziende che non dispongono di un impegno d'impiego: il fornitore iscritto nel registro dell'alcol giusta l'articolo 4 capoverso 3;
e.
per le bevande spiritose esenti da imposta o l’etanolo non denaturato ed esente da imposta utilizzati non
conformemente ad un impegno d’impiego: l’utente.
Art. 12
Successione fiscale
1 Il
successore fiscale subentra alla persona assoggettata all’imposta nei suoi diritti e doveri risultanti dalla presente legge.
2 Sono
reputati successori fiscali:
a.
gli eredi in caso di decesso della persona assoggettata all’imposta;
b.
i soci con responsabilità personale o i loro eredi dopo la liquidazione di una società senza personalità giuridica;
c.
la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l’azienda da un’altra persona giuridica.
3 Gli
eredi rispondono solidalmente dei debiti sino a concorrenza della loro quota ereditaria. I soci con responsabilità personale rispondono nei limiti della loro responsabilità.
4 Nel
caso di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente
legge.
Art. 13
Responsabilità solidale
Rispondono solidalmente con la persona assoggettata all’imposta:
a.
in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza
dell’importo della liquidazione o dei beni della successione;
b.
nel caso di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all’estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica.
80/98
Sezione 3: Calcolo dell'imposta
Art. 14
1 L'imposta
Base di calcolo
è calcolata per litro di alcol puro alla temperatura di 20° Celsius.
2 Il
Dipartimento federale delle finanze (DFF) fissa un fattore di conversione per la determinazione del tenore
volumetrico delle derrate alimentari solide.
Art. 15
1 L’imposta
Aliquota d'imposta
ammonta a 29 franchi per litro di alcol puro.
2 L’imposta
è ridotta del 50 per cento per i seguenti prodotti con un tenore alcolico fino ad un massimo del 22 per
cento del volume:
a.
i vini naturali e i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcolico superiore al 18 per
cento del volume;
b.
i vini liquorosi;
c.
i vini aromatizzati.
3 L’imposta
ammonta a 116 franchi per litro di alcol puro per le bevande spiritose edulcorate, con un tenore alcolico inferiore al 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero
invertito, o un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o
altri contenitori.
Art. 16
Adeguamento al rincaro
1 Il
Consiglio federale può adeguare le aliquote d’imposta al rincaro, qualora l’indice svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento.
2 L’ammontare
dell’imposta è calcolato secondo la tariffa vigente al momento in cui sorge il credito fiscale.
Sezione 4: Agevolazioni fiscali
Art. 17
1 Sono
2 Il
Esenzione dall'imposta
esenti dall’imposta:
a.
la produzione e l'importazione di etanolo denaturato;
b.
la produzione e l'importazione di bevande spiritose e di etanolo non denaturato, utilizzati conformemente
all'impegno d’impiego;
c.
la produzione di 10 litri di alcol puro all’anno per persona di età superiore a 18 anni.
produttore detrae nella notifica per l’imposizione la quantità esente dall’imposta giusta il capoverso 1 lettera c.
Art. 18
1 La
Denaturazione
denaturazione può essere effettuata:
a.
dall'autorità competente; o
b.
dalle persone autorizzate a tale scopo dall'autorità competente.
Consiglio federale disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l’esame delle persone autorizzate a
effettuare la denaturazione.
2 Il
3 Il
DFF stabilisce i metodi di denaturazione.
Art. 19
Deposito fiscale
aziende possono esercitare la loro attività concernente le bevande spiritose o l’etanolo assoggettati
all’imposta con differimento del pagamento dell'imposta:
1 Le
a.
con l'introduzione in un deposito fiscale;
b.
con la produzione in un deposito fiscale; o
c.
con la gestione di un deposito fiscale.
2 Tali
aziende necessitano di un'autorizzazione.
3 L'autorizzazione
è rilasciata se l'azienda:
a.
è iscritta nel registro dell'alcol quale commerciante all'ingrosso;
b.
presenta le garanzie necessarie; e
81/98
c.
dispone di locali e contenitori che soddisfano le esigenze del controllo.
4 Il
Consiglio federale emana le disposizioni volte a concretizzare le premesse per la gestione di un deposito fiscale.
5 L'autorizzazione
6 Le
è ritirata allorquando le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.
aziende possono esigere in ogni momento una revisione straordinaria. La revisione è soggetta a emolumen-
to.
Art. 20
1 L'imposta
Rimborso
è rimborsata su domanda:
a.
all'esportatore di prodotti assoggettati all'imposta; è reputata come esportazione anche l'introduzione in un
negozio in franchigia di dazio su territorio svizzero ai sensi della legge sulle dogane.
b.
al produttore di prodotti contenenti bevande spiritose il cui tenore alcolico è pari al massimo all'1,2 per cento del volume.
2 L’aliquota
del rimborso è determinata sulla base dell'imposizione fiscale dei prodotti prevista nella presente
legge. Se non è possibile determinare l'ammontare esatto dell'imposizione fiscale, il rimborso avviene secondo
l’aliquota più bassa.
3 Il
diritto al rimborso sussiste a partire da un importo di 300 franchi. Il conteggio è effettuato almeno una volta
all’anno.
Sezione 5: Riscossione dell'imposta
Art. 21
Notifica per l'imposizione e tassazione
1I
produttori assoggettati all'imposta devono notificare all'autorità competente la loro produzione mensile entro il
giorno 12 del mese successivo.
2 Per
la tassazione, la riscossione, il rimborso e la prescrizione delle imposte da riscuotere all'atto dell'importazione si applicano le prescrizioni della legislazione doganale.
3 Le
aziende autorizzate alla gestione di un deposito fiscale devono notificare all'autorità competente le loro uscite
entro il giorno 12 del mese successivo.
4 Per
la riscossione dell'imposta, l'autorità competente consente lo scambio elettronico di dati tra l'autorità e le
persone assoggettate all'imposta.
5 Essa
può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente disporre che si ricorra all'elaborazione
elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.
6 Il
Consiglio federale regola:
a.
la procedura d'annuncio per le importazioni di bevande spiritose che sono introdotte in un deposito fiscale;
b.
la procedura di tassazione concernente la produzione sul territorio svizzero; e
c.
la procedura di tassazione nei depositi fiscali.
Art. 22
Esigibilità dell'imposta
L'imposta è esigibile al momento della tassazione.
Art. 23
Termine di pagamento
Il termine di pagamento delle imposte e di altri crediti pecuniari è di 30 giorni.
Art. 24
Interessi
1 In
caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo
scadere del termine di pagamento.
2È
dovuto un interesse di mora dal momento in cui una restituzione o un rimborso è ottenuto indebitamente.
3È
dovuto un interesse di mora dal momento in cui l'autorità competente ha riscosso indebitamente un importo o
non lo ha restituito.
4 Il
DFF può prevedere eccezioni alla riscossione dell'interesse di mora per i casi in cui, a causa di circostanze
straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.
5 Esso
determina le aliquote d'interesse.
Art. 25
1 Il
Prescrizione del diritto di tassazione
diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale.
2 La
prescrizione è interrotta:
82/98
a.
se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta;
b.
da ogni atto ufficiale inteso a stabilire il credito fiscale presso la persona assoggettata all’imposta.
prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera.
3 La
4 L’interruzione
e la sospensione della prescrizione possono essere fatte valere nei confronti di tutte le persone
assoggettate all'imposta.
5 Il
diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale.
Art. 26
1I
Prescrizione del diritto di riscossione
crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
2 La
prescrizione è interrotta:
a.
se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta;
b.
da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona assoggettata all’imposta.
3È
sospesa:
a.
durante una procedura di ricorso;
b.
finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera;
c.
finché il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento.
4 L’interruzione
e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
diritto di riscossione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
5 Il
Art. 27
Perdita fiscale
1 L'obbligo
15
1974
di pagamento e di restituzione in caso di reato è retto dall'articolo 12 della legge federale del 22 marzo
sul diritto penale (DPA).
2 Qualora
in caso di sottrazione o di distrazione del pegno fiscale l'imposta sottratta rispettivamente il profitto
fiscale ottenuto non possano essere determinati con precisione, l'autorità competente fissa il relativo importo
nell'ambito del suo potere d'apprezzamento.
Sezione 6: Analisi dell'alcol
Art. 28
1 Per
determinare l'imposizione fiscale delle merci subordinate alla presente legge o in caso di dubbi sulla tassazione, l'autorità competente effettua analisi dell'alcol in un laboratorio certificato della Confederazione.
2 Nel
caso in cui la Confederazione gestisca un proprio laboratorio, questo può fornire a terzi prestazioni professionali. Le prestazioni:
a.
devono essere strettamente connesse con i compiti principali;
b.
non devono pregiudicare l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non devono richiedere risorse tecniche e personale supplementari rilevanti.
3 Tali
prestazioni vanno fornite sulla base di una fatturazione dei costi e delle prestazioni a prezzi tali da coprire
almeno i costi. Il DFF può prevedere deroghe per determinate prestazioni se non viene fatta concorrenza all'economia privata.
Sezione 7: Pegno fiscale e garanzia dell'imposta
Art. 29
Diritto di pegno fiscale
1 La
Confederazione ha un diritto legale di pegno su tutti i prodotti assoggettati all'imposta, fabbricati o depositati
sul territorio svizzero, se il pagamento dell'imposta appare compromesso, in particolare quando:
a.
15
la persona assoggettata all’imposta prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di
commercio; o
RS 313.0
83/98
la persona assoggettata all’imposta è in ritardo con il pagamento.
b.
diritto di pegno fiscale si applica parimenti alle bevande spiritose e all’etanolo per i quali non è ancora sorto il
credito fiscale e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.
2 Il
Art. 30
Sequestro
1 L'autorità
2 Procede
competente fa valere il diritto di pegno fiscale sequestrando la merce.
al sequestro della merce:
a. prendendone possesso; o
b. diffidando il detentore a non disporne.
3 Può
liberare la merce sequestrata all'avente diritto contro la prestazione di garanzie.
Art. 31
1 Un
Realizzazione del pegno fiscale
pegno fiscale può essere realizzato quando:
a.
il credito fiscale così garantito è diventato esigibile; e
b.
il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all’imposta è scaduto infruttuosamente.
2 Il
pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private. Il Consiglio federale può stabilire i
principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo
dell’incanto.
3 Il
Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali l'autorità competente può realizzare il pegno a trattative
private. È presupposto in ogni caso il consenso del proprietario.
Art. 32
Garanzia dell'imposta
1 L'autorità
competente può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari anche se non sono accertati
con decisione cresciuta in giudicato né sono esigibili, quando:
a.
non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e
b.
il pagamento appare compromesso, in particolare quando:
1. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio, o
2. il debitore è in ritardo con il pagamento.
2 La
garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti, titoli di credito, una garanzia bancaria o una
fideiussione solidale.
3 Nell’ordine
di prestare garanzia devono essere menzionati:
a.
il motivo legale della garanzia;
b.
l'importo da garantire;
c.
l'ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie.
4 L’ordine
di prestare garanzia è parificato a una sentenza esecutiva a tenore dell’articolo 80 della legge federale
16
dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).
5 Esso
costituisce un decreto di sequestro a tenore dell’articolo 274 LEF.
6 L’opposizione
7 Il
al decreto di sequestro è esclusa.
ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.
Sezione 8: Riscossione posticipata, rimborso, proroga e condono
Art. 33
Riscossione posticipata e rimborso dell'imposta
1 Se
per errore ha stabilito un’imposta troppo bassa o ha rimborsato un importo troppo elevato, l'autorità competente può riscuotere posticipatamente l’importo corrispondente entro cinque anni dall'emanazione della decisione
d’imposizione.
2 Se
entro il termine di cinque anni dall'imposizione si constata che un’imposta è stata riscossa a torto, interamente o parzialmente, l’importo pagato in eccedenza viene rimborsato.
16
RS 281.1
84/98
Art. 34
Proroga e condono
1 L’imposta
è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all’imposta che sottostà all’obbligo secondo la
presente legge di tenere una contabilità, se quest’ultima prova che la merce gravata è andata perduta.
2 Le
imposte, gli interessi e altri crediti pecuniari possono essere prorogati o condonati in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo; sono eccettuate le pene
pecuniarie e le multe.
3 L’imposta
è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all’imposta se la merce viene distrutta sotto il
controllo dell'autorità competente entro cinque anni dal momento in cui sorge il credito fiscale.
4 Il
diritto a una proroga o a un condono sussiste a partire da un importo di 300 franchi.
Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze
Art. 35
La Confederazione può sostenere mediante contributi la formazione e il perfezionamento.
Capitolo 5: Emolumenti
Art. 36
1 L'autorità
competente può riscuotere emolumenti per le decisioni emanate e i servizi prestati nell'esecuzione
della presente legge.
2 Il
Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti per altre attività ufficiali che l’autorità competente esegue nel quadro dell'esecuzione della presente legge.
3 Esso
disciplina nel dettaglio l’ammontare degli emolumenti.
la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l’esecuzione degli emolumenti si applicano per analogia le disposizioni sull'imposizione e l'esecuzione contenute nella presente legge.
4 Per
Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto
Art. 37
Ripartizione del prodotto netto
1 Il
prodotto netto comprende il ricavo dell’imposizione fiscale delle bevande spiritose, le multe e le pene pecuniarie, nonché gli emolumenti e gli altri proventi, previa deduzione delle spese legate all'esecuzione della presente
17
legge e della legge del (data) sull'alcol.
2 Il
prodotto netto è devoluto per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per cento ai Cantoni.
ripartizione fra i Cantoni avviene sulla base della popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo
rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.
3 La
Art. 38
Utilizzazione del prodotto netto
1 La
parte di prodotto netto spettante alla Confederazione è devoluta all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità.
2 La
parte spettante ai Cantoni è utilizzata nella lotta alle cause e agli effetti dei problemi legati alle dipendenze. I
Cantoni mediante un rapporto rendono conto ogni anno all'autorità competente dell’utilizzazione della loro parte.
L'autorità competente riassume i rapporti cantonali e ne assicura una pubblicazione adeguata.
17
RS
85/98
Capitolo 7: Assistenza amministrativa
Art. 39
Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
1 L'autorità
competente e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.
2 Le
autorità svizzere comunicano all'autorità competente i dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.
Art. 40
Assistenza amministrativa ad autorità estere
1 Nell'ambito
delle proprie competenze, l'autorità competente può prestare a richiesta assistenza amministrativa
alle autorità estere nell'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire la corretta applicazione delle loro
legislazioni sull'alcol, nonché per prevenire, accertare e perseguire infrazioni, sempre che un trattato internazionale lo preveda.
2 L'autorità
competente può obbligare le persone cui la richiesta si riferisce a collaborare, segnatamente a fornire
informazioni e a produrre dati e documenti, se un'autorità estera le chiede assistenza amministrativa.
3 Le
persone obbligate a collaborare possono rifiutarsi di testimoniare se vincolate al segreto professionale in virtù
della legge.
4 Se
è fatto valere il diritto di non testimoniare, l'autorità competente emana una decisione sull'obbligo di collaborazione e di edizione.
Capitolo 8: Protezione dei dati
Art. 41
Sistemi d'informazione
1 L'autorità
competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della
personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:
2 Il
a.
determinare e riscuotere tributi;
b.
allestire analisi dei rischi;
c.
perseguire e giudicare reati;
d.
trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
e.
eseguire procedimenti amministrativi;
f.
allestire statistiche.
Consiglio federale emana disposizioni volte a concretizzare:
a.
l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
b.
i cataloghi dei dati da registrare;
c.
l'accesso ai dati;
d.
l'elaborazione dei dati;
e.
la durata di conservazione dei dati;
f.
l'archiviazione e la distruzione dei dati;
g.
la sicurezza dei dati.
3 Nell'adempimento
dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi
d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti
federali o cantonali.
Art. 42
Comunicazione di dati ad autorità svizzere
1 L'autorità
competente può comunicare alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario
per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.
2 Possono
in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i
profili della personalità:
a.
indicazioni concernenti l'assoggettamento all'imposta;
b.
indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi,
nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;
c.
indicazioni concernenti la produzione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito e il commercio, nonché l'importazione e l'esportazione di bevande spiritose e di etanolo;
86/98
d.
3 Il
indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.
Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.
4I
dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.
Capitolo 9: Rimedi giuridici
Art. 43
18
1 Le
decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2 Le
decisioni prese dagli organi doganali secondo la presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso all'autorità competente.
Capitolo 10: Disposizioni penali
Art. 44
Sottrazione o messa in pericolo dell'imposta
1È
punito con una multa fino a 500 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento,
dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo sottrae l’imposta prevista dalla legislazione sull’alcol o procura un
profitto fiscale indebito a sé o a un terzo. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 300 000
franchi.
2 Se
il profitto fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al massimo fino al doppio del profitto fiscale in caso di infrazione intenzionale.
3È
punito con una multa fino a 300 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento,
dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo mette in pericolo l'imposta. Se l'autore ha agito per negligenza, la
pena è la multa fino a 100 000 franchi.
4 In
caso di circostanze aggravanti, può essere inflitta una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 45
Ricettazione
1 Chiunque
acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in
commercio bevande spiritose o etanolo di cui sa o deve presumere che sono stati prodotti o importati illegalmente
o che le imposte cui sono assoggettati non sono state pagate è punito con la stessa pena applicabile all'autore
del reato anteriore.
2 In
caso di circostanze aggravanti, può essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 46
Circostanze aggravanti
Sono considerate circostanze aggravanti:
a.
commettere infrazioni per mestiere o abitualmente;
b.
ingaggiare una o più persone per commettere un’infrazione;
c.
commettere un’infrazione in quanto firmatario di un impegno d'impiego.
Art. 47
Distrazione del pegno fiscale
1È
punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in possesso di bevande spiritose o di etanolo
sequestrati dall'autorità competente a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell'autorità. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 30 000 franchi.
2 Se
l'imposta che grava la merce è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al
massimo fino al doppio dell'imposta in caso di infrazione intenzionale.
18
RS 172.021
87/98
Art. 48
1È
Inosservanza di prescrizioni di controllo
punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque:
a.
svolge un'attività in relazione con le bevande spiritose o l'etanolo senza essersi annunciato o senza la necessaria autorizzazione prevista dalla presente legge;
b.
contravviene alle prescrizioni di controllo relative a tali attività.
2 Se
l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5 000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono
essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.
Art. 49
Inosservanza di prescrizioni d'ordine
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione di esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile, a un'istruzione emanata in virtù di tali disposizioni o a una singola disposizione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito
con la multa sino a 5 000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento,
se del caso con spese a carico del contravventore.
Art. 50
Tentativo
Il tentativo di contravvenzione alla presente legge è punibile; è eccettuata l’inosservanza di prescrizioni d’ordine.
Art. 51
Concorso di infrazioni
Se più atti sono costitutivi di una sottrazione o messa in pericolo dell'imposta, una ricettazione, una distrazione
del pegno fiscale, un'inosservanza di prescrizioni di controllo o un'inosservanza di prescrizioni d'ordine, si applica
la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
Art. 52
Infrazioni commesse nell'azienda
19
Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA non possono essere individuate o possono esserlo solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa.
Art. 53
2 Il
Azione penale
20
1 Le
infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate secondo la DPA .
perseguimento e il giudizio spettano a ...
3 Il
Consiglio federale incarica l’Amministrazione delle dogane di perseguire e giudicare le infrazioni di lieve entità
scoperte dagli organi doganali e di eseguire tali pene.
Art. 54
Prescrizione dell'azione penale
Il termine di prescrizione dell'azione penale previsto nell'articolo 11 capoverso 2 DPA 21 si applica anche all'infrazione di cui all'articolo 45.
Capitolo 11: Misure amministrative
Art. 55
1 In
caso di infrazione grave o di infrazioni ripetute alla presente legge nell'arco di 5 anni o in caso di manifesta
insolvenza, l'autorità competente può ordinare le misure amministrative seguenti nei confronti della persona responsabile o insolvente:
19
20
21
a.
divieto di produrre bevande spiritose o etanolo;
b.
divieto di importare bevande spiritose o etanolo;
c.
divieto di esercitare il commercio di etanolo a scopi industriali;
d.
divieto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose;
e.
annullamento dell'impegno d'impiego;
RS 313.0
RS 313.0
RS 313.0
88/98
f.
revoca dell'autorizzazione per gestire un deposito fiscale.
2 L’iscrizione
nel registro dell'alcol è stralciata. Non è possibile effettuare iscrizioni durante un termine fissato
dall'autorità competente.
3 La
PA
22
è applicabile.
Capitolo 12: Esecuzione
Art. 56
1 Si
procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 LEF23 se:
a.
un credito fiscale esigibile non è garantito da un pegno fiscale realizzabile o non è interamente coperto
con il ricavo della realizzazione del pegno; e
b.
il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.
nei confronti della persona assoggettata all'imposta è stato dichiarato il fallimento, l’autorità competente può
far valere il suo credito indipendentemente dalle sue pretese derivanti dal diritto di pegno fiscale. L’articolo 198
LEF non è applicabile.
2 Se
decisioni cresciute in giudicato dell’autorità competente sono parificate alle sentenze esecutive a tenore
dell’articolo 80 LEF.
3 Le
4 La
graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione cresciuta in giudicato dell'autorità competente.
Capitolo 13: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 57
1 Il
Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 Designa
l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge.
Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 58
L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 59
Obbligo di notifica per i produttori
1I
detentori di una concessione professionale secondo il diritto anteriore devono annunciarsi presso l'autorità
competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per l’iscrizione nel registro dell'alcol.
2 Gli
agricoltori con una distilleria concessionata o gli agricoltori che hanno diritto a riattivare la concessione, nonché i piccoli produttori che detengono un’autorizzazione per utilizzare il loro alambicco devono annunciarsi presso
l'autorità competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per l’iscrizione nel registro dell'alcol.
non si annuncia entro il termine per l’iscrizione nel registro dell'alcol perde il diritto di produrre bevande spiritose ed etanolo.
3 Chi
22
23
RS 172.021
RS 281.1
89/98
Art. 60
1 In
Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori
relazione alle scorte di bevande spiritose, gli agricoltori hanno le seguenti possibilità:
a.
gestire un deposito fiscale;
b.
denaturare le scorte di bevande spiritose;
c.
tassare le scorte di bevande spiritose mediante l'applicazione di una franchigia d'imposta di 20 litri di alcol
puro.
agricoltori devono comunicare per scritto all'autorità competente entro 6 mesi dall’entrata in vigore della
presente legge quale possibilità scelgono. Allo scadere di questo termine, le scorte di bevande spiritose sono
tassate secondo il capoverso 1 lettera c.
2 Gli
Art. 61
Deposito in sospensione d'imposta
Chi detiene un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un deposito sigillato secondo il diritto anteriore è
iscritto d'ufficio nel registro dell'alcol. I diritti e gli obblighi sono retti dal nuovo diritto.
Art. 62
Commercio all'ingrosso
1 Chi
detiene un'autorizzazione secondo il diritto anteriore per il commercio all'ingrosso di bevande spiritose destinate al consumo deve annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per l’iscrizione nel registro dell'alcol.
2 Chi
non si annuncia entro il termine per l’iscrizione nel registro dell'alcol perde il diritto di esercitare il commercio
all'ingrosso di bevande spiritose.
Art. 63
Adeguamento degli impegni d’impiego
1I
titolari di un’autorizzazione secondo il diritto anteriore di utilizzare alcol esente da imposta e parzialmente denaturato per produrre prodotti inidonei al consumo umano devono chiedere all'autorità competente un nuovo
impegno d’impiego entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2 Con
il rilascio del nuovo impegno d'impiego i titolari di un impegno d'impiego sono iscritti d'ufficio nel registro
dell'alcol.
Art. 64
Imprese per il commercio di etanolo
1 La
Confederazione può gestire un’impresa commerciale o partecipare a siffatta impresa sempre che ciò sia
necessario per garantire l’approvvigionamento del Paese in etanolo durante l’istituzione di un mercato dell’etanolo
improntato all’economia privata.
2 Per
attuare il progetto di cui al capoverso 1 il Consiglio federale è autorizzato a:
a.
trasferire parti della Regìa federale degli alcool:
1. in una società anonima di diritto privato esistente, o
2. in una società anonima di diritto privato che ha fondato da solo o con terzi o di cui ha acquisito diritti di
partecipazione;
b.
alienare partecipazioni a società di cui alla lettera a.
3 Nei
casi di cui al capoverso 2 lettera a i relativi beni patrimoniali, i diritti e gli obblighi della Regìa federale degli
alcool passano alla società anonima.
4 Il
trasferimento dei beni patrimoniali alla società anonima avviene in conformità con il diritto privato.
Art. 65
Abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool
Con l’abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool, tutti i diritti e gli obblighi passano
alla Confederazione; è fatto salvo l'articolo 64 capoverso 3.
Art. 66
Diritto applicabile
1I
procedimenti in materia di imposta sulle bevande spiritose pendenti all’entrata in vigore della presente legge
sono portati a termine secondo il diritto anteriore.
2 Alle
procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto. L’obbligo fiscale e la tariffa dell’imposta sono rette
dal diritto anteriore.
90/98
Sezione 4: Coordinamento con la legge sull'alcol
Art. 67
1 Qualora
la legge del (data)24 sull'alcol non entri in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio
federale emana fino all’entrata in vigore di una regolamentazione legale le necessarie disposizioni in materia di
diritto sull'alcol e designa l'autorità competente per la loro esecuzione.
2A
tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore.
Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore
Art. 68
1 La
2 Il
presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, ...
Consiglio degli Stati, ...
Il presidente:
Il segretario:
Il presidente:
Il segretario:
Allegato
(Art. 58)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
La legge sull'alcool del 21 giugno 1932
25
è abrogata.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. …
2. …
24
25
RS
RS 680
91/98
Legge federale sull'alcol
Legge sull'alcol (LAlc)
del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
26
visti gli articoli visti gli articoli 95 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale ;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:
Capitolo 1: Scopo e definizioni
Art. 1
Scopo
1 La
presente legge si prefigge una gestione responsabile delle bevande alcoliche.
2 Lo
scopo è di:
a.
ridurre il consumo problematico di alcol;
b.
ridurre i danni che il consumo problematico di alcol può cagionare alla propria salute o ad altre persone;
c.
indurre il commercio al dettaglio a svolgere la sua attività in modo responsabile.
Art. 2
Definizioni
Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:
a.
bevanda alcolica: bevanda che contiene etanolo;
b.
etanolo: alcol etilico (C2H5OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il modo di fabbricazione e utilizzazione; qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano e atto a sostituire l'etanolo è da considerarsi
etanolo ai sensi della presente legge;
c.
bevanda spiritosa: prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti
tecnici; sono altresì considerate bevande spiritose ai sensi della presente legge:
1. l'etanolo allo stato puro o diluito, idoneo al consumo umano;
2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione;
d.
commercio all'ingrosso: la consegna o la mediazione di bevande spiritose a:
1. rivenditori; o
2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o altri prodotti contenenti
bevande spiritose;
e.
commercio al dettaglio: qualsiasi consegna o mediazione di bevande alcoliche ai consumatori; non sono
considerati commercio al dettaglio i regali a una cerchia determinata e limitata di persone;
f.
test d'acquisto: acquisti fittizi effettuati da adolescenti allo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni
sull'età.
Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori
Sezione 1: Pubblicità
Art. 3
Pubblicità di bevande spiritose
1 La
pubblicità di bevande spiritose fatta con la parola, l’immagine o il suono deve essere oggettiva.
2 La
pubblicità non è oggettiva in particolare quando:
26
RS 101
92/98
a.
mostra situazioni di consumo di bevande spiritose;
b.
associa le bevande spiritose a sensazioni particolari quali ricchezza, successo, salute, sportività, giovinezza, vacanze o simili;
c.
incoraggia a bere bevande spiritose.
3 Sono
4È
a.
su oggetti d'uso che non contengono bevande spiritose o non hanno alcuna connessione con esse;
b.
in e su mezzi di trasporto pubblici;
c.
in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a
persone di età inferiore ai 18 anni;
d.
alla radio e alla televisione;
5È
6I
vietati i confronti di prezzi e le promesse di aggiunte e altre agevolazioni.
vietata la pubblicità di bevande spiritose:
vietata la pubblicità di bevande spiritose:
a.
in e su edifici o parti di edifici destinati a usi pubblici e nella loro area;
b.
su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive;
c.
in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiore ai 18 anni.
Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità, qualora il bene pubblico lo richieda.
Art. 4
Pubblicità per le altre bevande alcoliche
1 La
pubblicità per le altre bevande alcoliche non può incoraggiare le persone di età inferiore ai 18 anni a bere
bevande alcoliche né mostrare persone di età inferiore ai 18 anni che bevono o incoraggiano a bere.
2È
3I
vietata la pubblicità per le altre bevande alcoliche:
a.
su oggetti d'uso destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;
b.
in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a
persone di età inferiore ai 18 anni;
c.
in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiori ai 18 anni.
Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità qualora il bene pubblico lo richieda.
Sezione 2: Consegna ai consumatori
Art. 5
Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio
1 Per
l'esercizio del commercio al dettaglio di bevande alcoliche è necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale.
2I
Cantoni prevedono per il rinnovo dell'autorizzazione una procedura semplificata.
3 Le
aziende che sottostanno al controllo del commercio dei vini conformemente all'articolo 64 della legge federa27
le del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e che sono attive soltanto nel commercio dei vini non necessitano di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio.
Art. 6
1 Sono
2I
Commercio al dettaglio
vietati:
a.
la distribuzione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici non sorvegliati;
b.
la consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche a una cerchia indeterminata di persone, segnatamente
attraverso la distribuzione di campioni o l'organizzazione di degustazioni senza assistenza di personale.
Cantoni possono prevedere ulteriori restrizioni del commercio al dettaglio qualora il bene pubblico lo richieda.
Art. 7
Concessione di agevolazioni
1 Nel
commercio al dettaglio di bevande spiritose è vietato concedere aggiunte o altre agevolazioni allo scopo di
allettare il consumatore.
27
RS 910.1
93/98
2 Per
le altre bevande alcoliche, la concessione di aggiunte o altre agevolazioni nella mescita è vietata il venerdì e
il sabato dalle ore 21.00 alle ore 09.00. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 1.
Art. 8
Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio
1 Le
bevande spiritose non possono essere consegnate a fanciulli e adolescenti minori di 18 anni, le altre bevande alcoliche a fanciulli e adolescenti minori di 16 anni.
2È
altresì vietata la cessione di bevande alcoliche, a titolo oneroso o gratuito, allo scopo diretto di eludere le
disposizioni sull'età.
Art. 9
Test d'acquisto
1 Le
autorità cantonali e comunali possono eseguire e far eseguire test d'acquisto. Possono denunciare alle autorità preposte al perseguimento penale le infrazioni al divieto di consegnare bevande alcoliche a persone che non
raggiungono l'età minima fissata dalla legge.
2 Il
Consiglio federale disciplina in particolare:
a.
il riconoscimento e la sorveglianza delle organizzazioni specializzate coinvolte;
b.
i particolari relativi al reclutamento, all’istruzione, all’accompagnamento e alla protezione della personalità
degli adolescenti impiegati;
c.
i requisiti relativi alla documentazione dei test d'acquisto eseguiti;
d.
la comunicazione dei risultati ai punti di vendita interessati.
Art. 10
Prezzi che coprono i costi
1È
vietato il commercio al dettaglio di bevande alcoliche a prezzi che non coprono i costi.
2 Il
Consiglio federale definisce i criteri per il calcolo dei prezzi che coprono i costi.
3 Il
calcolo dei prezzi che coprono i costi non può essere falsato da prezzi d'acquisto irrealistici nel commercio
all'ingrosso a monte.
4 L'autorità
cantonale competente può autorizzare deroghe al principio dei prezzi che coprono i costi per:
a.
la vendita in caso di cessazione dell'attività commerciale;
b.
altri motivi gravi.
Art. 11
Obbligo di offrire bevande analcoliche
Gli esercizi di mescita sono obbligati a offrire almeno tre bevande analcoliche:
a.
il cui prezzo è inferiore a quello della bevanda alcolica meno cara nella stessa quantità; e
b.
che sono offerte e servite secondo le stesse modalità della bevanda alcolica meno cara.
Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol
Art. 12
Per limitare il consumo problematico di alcol, la Confederazione può sostenere, mediante contributi, progetti e
attività di interesse nazionale o sovraregionale.
Capitolo 4: Centro di competenza
Art. 13
L'autorità competente, quale centro di competenza nel settore dell'alcol, promuove lo scambio di informazioni e la
collaborazione fra gli Uffici federali, i Cantoni, l'economia e le organizzazioni di prevenzione.
Capitolo 5: Crediti pecuniari
Art. 14
Esigibilità dei crediti pecuniari
Le multe e gli altri crediti pecuniari diventano esigibili al momento della notifica della decisione.
94/98
Art. 15
Termine di pagamento
Il termine di pagamento per le multe e gli altri crediti pecuniari è di 30 giorni.
Art. 16
Interessi
1 In
caso di ritardo nel pagamento dei crediti pecuniari è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere
dallo scadere del termine di pagamento.
2 Dal
momento in cui sono stati versati i contributi ottenuti indebitamente è dovuto un interesse di mora.
3 Il
Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere eccezioni alla riscossione degli interessi di mora per i
casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.
4 Determina
le aliquote d'interesse.
Art. 17
Prescrizione
1 La
prescrizione della riscossione dei crediti pecuniari è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 della legge fede28
rale sull'imposizione delle bevande spiritose .
29
2 Per
i risarcimenti in virtù dell'articolo 71 del Codice penale (CP) sono fatti salvi i termini di prescrizione previsti
nell'articolo 70 capoverso 3 CP, per i contributi i termini di prescrizione dell'azione penale previsti nel CP e nella
30
legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA).
Art. 18
Proroga e condono
Le pretese di risarcimento e di restituzione di contributi ottenuti indebitamente secondo la presente legge possono
essere condonate o prorogate in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione
costituisce un rigore eccessivo.
Capitolo 6: Assistenza amministrativa
Art. 19
Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
1 L'autorità
competente e le altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.
2 Le
autorità svizzere comunicano all'autorità competente dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.
Capitolo 7: Protezione dei dati
Art. 20
Sistemi d'informazione
1 L'autorità
competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della
personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:
2 Il
28
29
30
a.
perseguire e giudicare reati;
b.
trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
c.
eseguire procedimenti amministrativi;
d.
allestire statistiche.
Consiglio federale emana disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti:
a.
l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
b.
i cataloghi dei dati da registrare;
c.
l'accesso ai dati;
d.
l'elaborazione dei dati;
e.
la durata di conservazione dei dati;
RS
RS 311.0
RS 313.0
95/98
f.
l'archiviazione e la distruzione dei dati;
g.
la sicurezza dei dati.
3 Nell'adempimento
dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi
d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti
federali o cantonali.
Art. 21
Comunicazione di dati ad autorità svizzere
1 L'autorità
competente può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.
2 Possono
in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i
profili della personalità:
a.
indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi,
nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;
b.
indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.
3 Il
Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.
4I
dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.
Capitolo 8: Rimedi giuridici
Art. 22
31
Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Capitolo 9: Disposizioni penali
Art. 23
1È
Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio
punito con una multa fino a 40 000 franchi chi:
a.
contravviene alle disposizioni sulla limitazione della pubblicità previste nell'articolo 3;
b.
contravviene alle disposizioni sull'esercizio del commercio al dettaglio previste negli articoli 6, 7, 8, 10 o
11.
2 Se
l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
Art. 24
Inosservanza di prescrizioni d'ordine
1 Chiunque,
intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della presente legge, a una
disposizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o a una singola decisione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa sino a 5000 franchi.
2 Le
infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico
del contravventore.
Art. 25
Infrazioni commesse nell'azienda
32
Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA non possono
essere individuate o possono esserlo solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l’autorità può prescindere
da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa.
Art. 26
Azione penale
33
1 Le
infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla DPA .
31
RS 172.021
RS 313.0
RS 313.0
32
33
96/98
2 Il
perseguimento e il giudizio spettano a ..... [da completare]
3 L'emanazione
di norme penali per le infrazioni all'articolo 5 capoverso 1 come pure per il perseguimento e il
giudizio delle infrazioni agli articoli 6, 7, 8 e 11 è di competenza dei Cantoni.
Capitolo 10: Esecuzione per debiti
Art. 27
34
1 Si
procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 della legge federale dell'11 aprile 1889
sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) quando il termine di pagamento impartito al debitore è scaduto infruttuosamente.
2 Se
nei confronti del debitore è stato dichiarato il fallimento, l'autorità competente può far valere il suo credito
nell'ambito di quest'ultima.
3 Le
decisioni dell'autorità competente cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive a tenore
dell'articolo 80 LEF.
4 La
graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione dell'autorità competente cresciuta in giudicato.
Capitolo 11: Disposizioni finali
Art. 28
1 Il
Esecuzione
Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
2 Designa
l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge.
Art. 29
Abrogazione e modifica del diritto vigente
L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
Art. 30
1 Il
Disposizioni transitorie
nuovo diritto non si applica alle decisioni cresciute in giudicato secondo il diritto anteriore.
2 Alle
procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto.
Art. 31
Coordinamento con la legge sull'imposizione delle bevande spiritose
35
1 Qualora
la legge del (data) sull'imposizione delle bevande spiritose non entri in vigore contemporaneamente
alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all’entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie sull'imposizione fiscale delle bevande spiritose e designa l'autorità competente per la loro esecuzione.
2A
tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore.
Art. 32
1 La
2 Il
Referendum ed entrata in vigore
presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, ...
Consiglio degli Stati, ...
Il presidente:
Il segretario:
Il presidente:
Il segretario:
34
35
RS 281.1
RS
97/98
Allegato
(Art. 30)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
La legge federale del 21 giugno 1932
36
sull'alcool è abrogata.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
37
1. Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione
Art. 10 cpv. 1 lett. b
1È
vietata la pubblicità per:
b.
le bevande spiritose giusta l'articolo 2 lettera c della legge (data)
altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani;
38
sull'alcol; il Consiglio federale emana
39
2. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari
Art. 48 cpv. 1 lett. l
1È
punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque:
l.
contravviene alle restrizioni della pubblicità, fondate sulla presente legge, in favore di articoli di tabacco e
articoli per fumatori;
Art. 60 Disposizione transitoria
Il Consiglio federale può limitare la pubblicità a favore di tabacco destinata principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni, fintanto che siano introdotte nella presente legge disposizioni al riguardo. Sono fatte salve le
40
restrizioni alla pubblicità stabilite dalla legge del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione.
41
3. Legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante
Art. 11, rubrica e capoversi 1 e 2
Titolo
Limitazioni per determinate merci e servizi
1 abrogato
2 Il
Consiglio federale può limitare o escludere, per motivi di polizia, la vendita di determinate merci e servizi da
parte del commercio ambulante.
36
37
38
39
40
41
RS 680
RS 784.40
RS
RS 817.0
RS 784.40
RS 943.1
98/98