AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE

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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993
D_rinnovo incarichi II sem 2016.doc
MRV/nc
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. ...388.... DEL ....30 giugno 2016.......
OGGETTO: Provvedimenti in merito al posticipo della scadenza di alcuni incarichi
libero professionali per attività di collaborazione a strutture aziendali.
In data .....30 giugno 2016....... presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C.Brunet n.19/A,
IL DIRETTORE GENERALE – dott. Corrado BEDOGNI
(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 41-1369 del 27 aprile 2015)
Su conforme proposta del Dirigente Responsabile della S.C. Personale
Premesso che con vari provvedimenti sono stati conferiti, ai professionisti qui di seguito
indicati, gli incarichi di lavoro autonomo finalizzati all’effettuazione delle prestazioni professionali
riportate a fianco di ciascun nominativo con la data di termine del rapporto e l’impegno orario
dedicato:
Nominativo
Anfossi Maura
Giovinazzo Grazia
Giubergia Silvia
Merlo Sara
Oggetto dell’incarico e scadenza
Prestazioni
di
consulenza
psicologica – 30/06/2016
Attività di collaborazione in
Radiologia – 30/06/2016
Gestione tecnico organizzativa delle
sperimentazioni Cliniche nell’ambito
del Comitato Etico
– 30/06/2016
Incarico per tecnico di fisiopatologia
cardiocircolatoria nella S.S. Blocco
Operatorio Cardiovascolare –
30/06/2016
Numero ore
incarico
20 sett.li
Numero e data
delibera incarico
718 del 23/12/2015
25 sett.li
716 del 23/12/2015
8 sett.li
718 del 23/12/2015
24 sett.li
78 del 09/02/2016
1
Ricordato che l’assegnazione dei succitati incarichi si è resa necessaria per far fronte a
criticità delle Strutture interessate e a tutt’oggi non ancora interamente riassorbite con particolare
riferimento alla carenza d’organico del personale dipendente delle professionalità coinvolte;
Preso atto delle richieste agli atti, pervenute dai Direttori delle Strutture interessate che con
dettagliate e motivate relazioni, evidenziano la necessità di prorogare gli incarichi conferiti dei
libero-professionisti di cui sopra ;
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/01 che prevede che, per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire, tra l’altro, incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, a condizione che:
a) l’oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente e risulti coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione;
b) l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione sia temporanea e altamente qualificata;
d) siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Considerato che il conferimento dell’incarico di cui trattasi è in linea con i principi stabiliti
dalla Corte dei Conti (Circolare n. 2 dell’11.03.2008 e Deliberazione Corte dei Conti Sez.
Autonomie n. 6/2008) che hanno precisato i criteri interpretativi per le collaborazioni esterne nella
Pubblica Amministrazione;
Considerato le esigenze evidenziate e le specificità delle prestazioni dei sotto indicati
professionisti;
Ritenuto di approvare tutte le richieste di cui sopra e per l’effetto di posticipare,
conseguentemente, il termine di scadenza dei contratti di lavoro autonomo sottoelencati:
Nominativo
Luogo e data di nascita
Anfossi Maura
Giovinazzo Grazia
Giubergia Silvia
Merlo Sara
Oggetto dell’incarico e scadenza
Prestazioni di consulenza psicologica – 31/12/2016
Attività di collaborazione in Radiologia
– 31/12/2016
Gestione tecnico organizzativa delle sperimentazioni
Cliniche nell’ambito del Comitato Etico
– 31/12/2016
Incarico per tecnico di fisiopatologia
cardiocircolatoria nella S.S. Blocco Operatorio
Cardiovascolare – 30/09/2016
Numero ore
incarico
20 sett.li
25 sett.li
8 sett.li
24 sett.li
Preso atto che agli incarichi conferiti con il presente provvedimento, vengono confermati i
seguenti compensi, al lordo delle ritenute di legge, pattuiti all’atto del conferimento dell’incarico e
che, per il periodo di proroga di cui al presente provvedimento i professionisti sottocitati
percepiranno presumibilmente l’importo lordo complessivo sotto indicato:
Nominativo
Anfossi Maura
Giovinazzo Grazia
Giubergia Silvia
Merlo Sara
Compenso unitario
€ 37,00/ora
€ 37,00/ora
€ 18,00/ora
€ 18,00/ora
Compenso complessivo presunto
€ 19.609,70
€ 24.031,50
€ 4.660,00
€ 5.611,70
2
Preso atto della disponibilità degli interessati a ricoprire gli incarichi in parola, alle condizioni
giuridiche ed economiche proposte da questa Azienda ospedaliera e dettagliatamente precisate
nei contratti individuali di lavoro autonomo approvati con specifiche deliberazioni;
Dato atto che gli incarichi posticipati con il presente provvedimento rientrano tra gli obiettivi e
i compiti istituzionali e che la mancata prosecuzione degli stessi potrebbe pregiudicare il regolare
svolgimento delle incombenze istituzionali delle strutture aziendali coinvolte e potrebbe costituire
interruzione di pubblico servizio;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell’art.3, comma settimo, del
decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n.517;
ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:
1. di posticipare, per le ragioni espressamente indicate in narrativa, il termine di scadenza dei
contratti sottoscritti con i sottocitati libero-professionisti già conferiti per il I° semestre del
corrente anno:
Nominativo
Oggetto dell’incarico e scadenza
Anfossi Maura
Prestazioni di consulenza psicologica – 31/12/2016
Giovinazzo Grazia
Attività di collaborazione in Radiologia
– 31/12/2016
Gestione tecnico organizzativa delle sperimentazioni
Cliniche nell’ambito del Comitato Etico
– 31/12/2016
Incarico per tecnico di fisiopatologia
cardiocircolatoria nella S.S. Blocco Operatorio
Cardiovascolare – 30/09/2016
Giubergia Silvia
Merlo Sara
Numero ore
incarico
20 sett.li
25 sett.li
8 sett.li
24 sett.li
2. di dare atto che i rapporti giuridici ed economici degli incarichi di cui al precedente punto 1)
sono disciplinati dagli schemi di contratto approvati con specifici provvedimenti agli atti;
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 53.912,90=, trova collocazione,
rispettivamente:
- per € 49.252,90= al conto 3.10.469 “Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative
sanitarie” nel Bilancio dell’Esercizio 2016;
- per € 4.660,00= al conto 3.10.470 “Costo per prestazioni di lavoro coordinate continuative
non sanitarie” nel Bilancio dell’Esercizio 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.Corrado BEDOGNI)
3
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO N. 22
PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL’EFFETTUAZIONE
DI CONSULENZA PSICOLOGICA
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge
TRA
L’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo - con sede in Cuneo, via Michele
Coppino n. 26 Cod. Fisc./P. IVA n° 01127900049, in prosieguo denominata “Committente”,
rappresentata dal Dirigente Responsabile della S.C. Personale Avv. Maria Rosa VARALLO
domiciliato, ai fini del presente contratto in Cuneo – Corso C. Brunet n. 19/a
E
La dr.ssa ANFOSSI Maura nata a Cuneo il 24/01/1970, C.fiscale: NFSMRA70A64D205H,
P.IVA: n. 02639740048, residente in Cuneo, Viale Angeli, 132, identificato tramite carta
d’identità n. AO4223283 rilasciata dal Comune di Cuneo in data 22/08/2007, di seguito
definito per brevità “Professionista”
PREMESSO
- che il Direttore Generale con provvedimento n. ___ del __________ ha deliberato di
rinnovare l’incarico, in considerazione di motivi contingenti e temporanei alla dr.ssa
ANFOSSI Maura, mediante stipula di apposito contratto, l’incarico libero professionale,
afferente al Direttore medico della Direzione Sanitaria di presidio, per attività di psicologia
ospedaliera, con prevalenti interventi nella comunicazione di diagnosi gravi o infauste presso
i seguenti dipartimenti o reparti:
o materno-infantile: gravide patologiche o gemellari, depressione, parto
prematuro, morti endouterine, aborti terapeutici, genitori di gravi prematuri
o chirurgico: pazienti stomizzati
o emergenza-urgenza, cardio-vascolare, medicina 1, medicina 2: supporto
comunicazione bad news o rifiuto terapia
o testa collo - neurologico: comunicazione bad news, traumi
o altri all’esigenza;
o medico competente per definizione casi critici;
- che la dr.ssa ANFOSSI Maura, laureata in Psicologia presso la facoltà di Magistero
dell’Università degli Studi di Torino e in possesso del diploma di specializzazione in
psicoterapia individuale e di gruppo, è in possesso dei requisiti richiesti, come si evince dal
curriculum vitae in atti del Contraente ed è disponibile a prestare la sua collaborazione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
e che forma integrante del presente contratto, tra le parti si conviene e si stipula quanto
segue:
1
Articolo 1
(Oggetto del contratto)
Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce incarico al Professionista il quale
accetta di prestare la propria attività di collaborazione per svolgere le prestazioni libero
professionali di cui in premessa per un impegno orario massimo settimanale di 20 ore.
L’incarico si intende conferito fino al 31 dicembre 2016.
Articolo 2
(Stato giuridico e fonti)
Con il presente contratto tra le parti stipulanti si ingenera un rapporto libero-professionale di
lavoro autonomo soggetto come tale alle disposizioni vigenti in materia in particolare
l’articolo 7.6 Decreto Legislativo n. 165/2001 e gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 3
(Caratteristiche del rapporto)
Il professionista non dovrà sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte
dell’Ente e svolgerà l’attività in piena autonomia professionale tenuto conto delle indicazioni
fornite dai Responsabili dei Servizi presso cui svolge la propria attività.
I Responsabili dei Servizi interessati concorderanno con la professionista tempi e modi degli
accessi secondo le esigenze di servizio e coordineranno l’attività svolta dal professionista
fermo restando la responsabilità personale (professionale, civile e penale) dello stesso.
Articolo 4
(Obblighi delle parti)
Il committente si impegna a mettere a disposizione del professionista le strutture e i materiali
di cui lo stesso abbia bisogno per lo svolgimento della propria attività.
Articolo 5
(Trattamento economico)
Per le prestazioni professionali rese dal professionista viene stabilito il compenso orario
onnicomprensivo di € 37/ora, al lordo delle ritenute di legge.
La corresponsione del compenso avverrà entro trenta giorni dalla presentazione di regolare
fattura da parte del professionista.
Alla data di cessazione del rapporto di collaborazione il professionista avrà esclusivamente
diritto al compenso di cui al 1° comma del presente articolo in misura corrispondente alle
prestazioni eseguite e non ancora pagate.
La resa di ore eccedenti l’impegno settimanale previsto dal presente contratto non determina
alcun diritto per il professionista.
Articolo 6
(Prevenzione e sicurezza)
Il professionista sarà informato su tutti gli aspetti relativi alla salute, sicurezza ed igiene sul
lavoro relativi alla sua attività e che per tali aspetti si applicano le disposizioni di cui al Dlgs n.
81/2008.
A tal fine il Committente all’atto della sottoscrizione del presente contratto inviterà il
professionista a prendere visione del “Documento sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di
lavoro per le Ditte, Enti, Associazioni, Lavoratori Autonomi, Professionisti, Consulenti e per le
persone che a qualsiasi titolo operano presso l’Azienda” pubblicato sul proprio sito Internet e
il medesimo si impegna ad osservare quanto in esso previsto.
2
Articolo 7
(Obblighi di condotta)
Il Professionista si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n.62, (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 30.03.2001,
n. 165), nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n.11 del 27.01.2015, entrambi pubblicati
nel sito Internet: www.ospedale.cuneo.it, sezione: Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1: Disposizioni generali, sotto-sezione livello 2: Atti generali.
La dr.ssa Maura ANFOSSI viene informata dell’obbligo di prendere visione del Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione pubblica sul sito internet dell’Azienda e di
trasmettere alla S.C. Personale entro e non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del
contratto di collaborazione, una dichiarazione di avvenuta presa visione del suddetto Piano.
Il Professionista inoltre, dovrà anche sottoscrivere la dichiarazione dalla quale risulta che lo
stesso non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)
Il Professionista autorizza il Committente a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali
esclusivamente per le finalità afferenti lo svolgimento del presente rapporto e potranno
essere comunicati soltanto ai soggetti direttamente interessati alla posizione normativa ed
economica del professionista.
Articolo 9
(Riservatezza)
Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia
conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta in
ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs 196/03.
Articolo 10
(Recesso delle parti)
Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente accordo dandone preavviso scritto di
quindici giorni all’altra parte, mediante invio di lettera raccomandata A.R..
Costituiscono cause di risoluzione del presente contratto, anche senza obbligo di preavviso,
le seguenti fattispecie:
- Gravi negligenze e/o inadempienze nello svolgimento dell’attività di cui al presente
contratto;
- Inosservanza del segreto d’ufficio;
- Mancato conseguimento degli obiettivi prestazionali di cui al precedente articolo 3,
salvo il professionista non dimostri che siano conseguenza di forza maggiore ovvero di
fatti o atti a lui non addebitabili.
Articolo 11
(Assicurazione)
L’attività professionale svolta in forza del presente contratto è coperta dalla polizza R.C.T.
per danni a terzi stipulata dall’Azienda, secondo le condizioni di cui al contratto di
assicurazione vigente.
3
Articolo 12
(Norma di rinvio)
Qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà di competenza del Tribunale di
Cuneo.
Per quanto non disciplinato nel presente contratto, si rinvia agli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile ed alle norme che regolamentano le prestazioni di lavoro autonomo sia per gli
aspetti contributivi e previdenziali sia per quelli fiscali.
Cuneo, ___________
Il PROFESSIONISTA
- Dr.ssa Maura ANFOSSI -
Per l’AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE DI CUNEO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. PERSONALE
- Avv. Maria Rosa VARALLO-
MrV/nc
rinn.contratto ANFOSSI 2016-22.doc
4
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO N. 23
PER UN MEDICO SPECIALISTA IN RADIOLOGIA
TRA
L’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo - con sede in Cuneo, via Michele
Coppino n. 26 Cod. Fiscale n° 01127900049, in prosieguo denominata “Committente”,
rappresentata dal Dirigente Responsabile della S.C. Personale Avv. Maria Rosa VARALLO,
domiciliato, ai fini del presente contratto in Cuneo – Corso C. Brunet 19/a;
E
La dr.ssa GIOVINAZZO Grazia, nata a Taurianova il 12 giugno 1978, Codice Fiscale:
GVNGRZ78H52L063Q Partita I.V.A. n° 03611300041, residente in Borgo San Dalmazzo Via Arno n.39, identificata tramite C.I. n. AO 0050912, rilasciata dal Comune di Borgo San
Dalmazzo con scadenza in data 19 aprile 2019, di seguito definita per brevità
“Professionista”
PREMESSO
- che l’Azienda con provvedimento del Direttore Generale n. ___del __________, ha
deliberato di rinnovare alla dr.ssa Grazia GIOVINAZZO, mediante stipula di apposito
contratto, l’incarico libero-professionale per specialista in Radiologia;
- che l’incarico di cui sopra comporta un impegno orario settimanale di n. 25 ore settimanali
ed ha validità fino al 31 dicembre 2016;
- che la dr.ssa Grazia GIOVINAZZO, laureata in laureata in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Torino in data 10 ottobre 2006, in possesso della specializzazione in
Radiodiagnostica conseguita il 19 maggio 2015 presso l’Università di Torino, è in possesso
dei requisiti richiesti, ed è disponibile a prestare la sua collaborazione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
e che forma integrante del presente contratto, tra le parti si conviene e si stipula quanto
segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto)
Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce incarico al Professionista il quale
accetta di prestare la propria attività di collaborazione per svolgere le prestazioni libero
professionali nella struttura di Radiologia per un impegno orario massimo settimanale di 25
ore previsto dalla deliberazione in oggetto ed ha validità fino al 31 dicembre 2016.
Articolo 2
(Stato giuridico e fonti)
Con il presente contratto tra le parti stipulanti si ingenera un rapporto libero-professionale di
lavoro autonomo soggetto come tale alle disposizioni vigenti in materia in particolare
l’articolo 7.6 Decreto Legislativo n. 165/2001 e gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.
1
Articolo 3
(Caratteristiche del rapporto)
Il professionista non dovrà sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte
dell’Ente e svolgerà l’attività in piena autonomia professionale, tenuto conto delle indicazioni
fornite dal Direttore della Struttura.
Il Direttore della S.C. Radiologia del Committente stabilirà tempi e modi degli accessi del
professionista, secondo le esigenze di servizio e coordinerà l’attività svolta dal
professionista, fermo restando la responsabilità personale (professionale, civile e penale)
dello stesso sugli atti direttamente compiuti.
Articolo 4
(Obblighi delle parti)
Il committente si impegna a mettere a disposizione del professionista le strutture e i materiali
di cui lo stesso abbia bisogno per lo svolgimento della propria attività.
Articolo 5
(Trattamento economico)
Per le prestazioni professionali rese dal professionista viene stabilito il compenso orario
onnicomprensivo di € 37,00/ora, al lordo delle ritenute di legge.
La corresponsione del compenso avverrà entro trenta giorni dalla presentazione di regolare
fattura elettronica da parte del professionista.
Alla data di cessazione del rapporto di collaborazione il professionista avrà esclusivamente
diritto al compenso di cui al 1° comma del presente articolo in misura corrispondente alle
prestazioni eseguite e non ancora pagate.
La resa di ore eccedenti l’impegno settimanale previsto dal presente contratto non determina
alcun diritto per il professionista.
Articolo 6
(Prevenzione e sicurezza)
Il professionista sarà informato su tutti gli aspetti relativi alla salute, sicurezza ed igiene sul
lavoro relativi alla sua attività e che per tali aspetti si applicano le disposizioni di cui al Dlgs n.
81/2008.
A tal fine il Committente all’atto della sottoscrizione del presente contratto inviterà il
professionista a prendere visione del “Documento sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di
lavoro per le Ditte, Enti, Associazioni, Lavoratori Autonomi, Professionisti, Consulenti e per le
persone che a qualsiasi titolo operano presso l’Azienda” pubblicato sul proprio sito Internet e
il medesimo si impegna ad osservare quanto in esso previsto.
Articolo 7
(Obblighi di condotta)
Il Professionista si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n.62, (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 30.03.2001,
n. 165), nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n.11 del 27.01.2015, entrambi pubblicati
nel sito Internet: www.ospedale.cuneo.it, sezione: Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1: Disposizioni generali, sotto-sezione livello 2: Atti generali.
La dr.ssa Grazia GIOVINAZZO viene informata dell’obbligo di prendere visione del Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione pubblica sul sito internet dell’Azienda e di
trasmettere alla S.C. Personale entro e non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del
contratto di collaborazione, una dichiarazione di avvenuta presa visione del suddetto Piano.
2
Il Professionista inoltre, dovrà anche sottoscrivere la dichiarazione dalla quale risulta che lo
stesso non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)
Il Professionista autorizza il Committente a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali
esclusivamente per le finalità afferenti lo svolgimento del presente rapporto e potranno
essere comunicati soltanto ai soggetti direttamente interessati alla posizione normativa ed
economica del professionista.
Articolo 9
(Riservatezza)
Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia
conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta in
ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs 196/03.
Articolo 10
(Recesso delle parti)
Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente accordo dandone preavviso scritto di
quindici giorni all’altra parte, mediante invio di lettera raccomandata A.R..
Costituiscono cause di risoluzione del presente contratto, anche senza obbligo di preavviso,
le seguenti fattispecie:
- Gravi negligenze e/o inadempienze nello svolgimento dell’attività di cui al presente
contratto ;
- Inosservanza del segreto d’ufficio ;
- Mancato conseguimento degli obiettivi prestazionali di cui al precedente articolo 3,
salvo il professionista non dimostri che siano conseguenza di forza maggiore ovvero di
fatti o atti a lui non addebitabili.
Articolo 11
(Assicurazione)
L’attività professionale svolta in forza del presente contratto è coperta dalla polizza R.C.T per
danni a terzi stipulata dall’Azienda, secondo le condizioni di cui al contratto di assicurazione
vigente.
Articolo 12
(Norma di rinvio)
Qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà di competenza del Tribunale di
Cuneo.
Per quanto non disciplinato nel presente contratto, si rinvia agli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile ed alle norme che regolamentano le prestazioni di lavoro autonomo sia per gli
aspetti contributivi e previdenziali sia per quelli fiscali.
data,
Il PROFESSIONISTA
Dr.ssa Grazia GIOVINAZZO
Per l’AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE DI CUNEO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. PERSONALE
- Avv. Maria Rosa VARALLO-
MrV/nc
rinn.contratto GIOVINAZZO 2016-23.doc
3
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO N. 24
PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA
GESTIONE TECNICO ORGANIZZATIVA DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE
NELL’AMBITO DEL COMITATO ETICO INTERAZIENDALE DELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge
TRA
L’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo - con sede in Cuneo, via Michele
Coppino n. 26 Cod. Fisc./P. IVA n° 01127900049, in prosieguo denominata “Committente”,
rappresentata dal Dirigente Responsabile della S.C. Personale Avv. Maria Rosa VARALLO,
domiciliato, ai fini della presente contratto in Cuneo – C.so Brunet 19/a
E
la dr.ssa GIUBERGIA Silvia, nata a Peveragno il 10/10/1962, C.F.: GBRSLV62R50G526E,
P. IVA: 02581620040, residente in Peveragno, P.Za Pietro Toselli, 2 identificato tramite carta
d’identità n. AJ3528895 rilasciata dal Comune di Peveragno in data 14/04/2004, di seguito
definito per brevità “Professionista”
PREM ESSO
- che l’Azienda con provvedimento del Direttore Generale n. ___ del __________, ha
deliberato di rinnovare alla dr.ssa GIUBERGIA Silvia, l’incarico libero professionale
finalizzato alla gestione tecnico-organizzativa delle sperimentazioni cliniche sia spontanee
che sponsorizzate nell’ambito del Comitato etico interaziendale delle aziende sanitarie della
provincia di Cuneo attivato presso l’Azienda;
- che la dr.ssa GIUBERGIA Silvia, laureata in biologia e iscritta all’albo professionale, è in
possesso dei requisiti richiesti e in particolare di ampia e documentata esperienza nel settore
di attività ed è disponibile a prestare la sua collaborazione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
e che forma integrante del presente contratto, tra le parti si conviene e si stipula quanto
segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto)
Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce incarico al Professionista il quale
accetta, di prestare la propria attività di collaborazione per svolgere le prestazioni libero
professionali di cui in premessa con particolare riferimento ai seguenti adempimenti
-
verifica della completezza delle richieste di sperimentazione inoltrate al Comitato Etico;
partecipazione alla stesura delle schede di valutazione dei protocolli delle
sperimentazioni proposte;
monitoraggio delle sperimentazioni in corso;
1
-
creazione e manutenzione di un sito internet del Comitato Etico;
archiviazione della documentazione inerente le sperimentazioni;
collaborazione all’attività della Segreteria del Comitato Etico (comunicazioni a promotori,
rapporti con Osservatorio Nazionale Sperimentazioni, etc…);
quanto altro può essere previsto dalla normativa vigente per l’attività del Comitato Etico.
Le parti concordano che l’attività di cui al comma precedente implica un impegno lavorativo
di 8 ore settimanali. Il verificarsi di situazioni non prevedibili che possano determinare una
modifica della previsione di cui al presente comma devono essere oggetto di specifica
approvazione delle parti.
L’incarico ha validità fino al 31 dicembre 2016.
Articolo 2
(Stato giuridico e fonti)
Con il presente contratto tra le parti stipulanti si ingenera un rapporto libero-professionale di
lavoro autonomo soggetto come tale alle disposizioni vigenti in materia in particolare
l’articolo 7.6 Decreto Legislativo n. 165/2001 e gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 3
(Caratteristiche del rapporto)
Il professionista non dovrà sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte
dell’Ente, ma nell’espletamento dell’incarico conferitogli con il presente accordo dovrà
comunque assicurare l’adempimento scrupoloso e puntuale dei compiti che gli verranno
affidati nell’ambito della previsione dell’art. 1.
Il Direttore sanitario di Presidio stabilirà, in accordo con il professionista, i tempi e modi degli
accessi di questi, tenendo conto prioritariamente delle esigenze proprie dell’attività ed è
responsabile nei confronti dell’Azienda dei risultati e della verifica delle situazioni previste
all’art. 9, comma 2, ferma restando la responsabilità personale (professionale, civile e
penale) del professionista sulle attività direttamente compiute.
Articolo 4
(Obblighi del committente)
Il committente si impegna a mettere a disposizione del professionista le strutture, nonché, i
materiali di cui lo stesso abbia bisogno per lo svolgimento della propria attività.
Articolo 5
(Trattamento economico)
Per le prestazioni professionali rese dal collaboratore viene pattuito il compenso orario
onnicomprensivo di € 18,00/ora, comprensivo dell’eventuale rivalsa sulla quota contributiva a
carico del professionista e al lordo delle ritenute di legge.
E’ a carico del Committente l’I.V.A. se dovuta a norma di legge.
La corresponsione del compenso avverrà entro trenta giorni dalla prestazione di regolare
fattura da parte del professionista; previa validazione del Direttore Sanitario di Presidio
ospedaliero.
Alla data di cessazione del rapporto di collaborazione il professionista avrà esclusivamente
diritto al compenso di cui al 1° comma del presente articolo in misura corrispondente alle
prestazioni eseguite e non ancora pagate.
La resa di ore eccedenti l’impegno settimanale previsto dal presente contratto non determina
alcun diritto per il professionista.
2
Articolo 6
(Prevenzione e sicurezza)
Il professionista sarà informato su tutti gli aspetti relativi alla salute, sicurezza ed igiene sul
lavoro relativi alla sua attività e che per tali aspetti si applicano le disposizioni di cui al Dlgs n.
626/1994 e successivo 81/2008.
A tal fine il Committente all’atto della sottoscrizione del presente contratto inviterà il
professionista a prendere visione del “Documento sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di
lavoro per le Ditte, Enti, Associazioni, Lavoratori Autonomi, Professionisti, Consulenti e per le
persone che a qualsiasi titolo operano presso l’Azienda” pubblicato sul proprio sito Internet e
il medesimo si impegna ad osservare quanto in esso previsto.
Articolo 7
(Obblighi di condotta)
Il Professionista si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n.62, (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 30.03.2001,
n. 165), nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n.11 del 27.01.2015, entrambi pubblicati
nel sito Internet: www.ospedale.cuneo.it, sezione: Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1: Disposizioni generali, sotto-sezione livello 2: Atti generali.
La dr.ssa Silvia GIUBERGIA viene informata dell’obbligo di prendere visione del Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione pubblica sul sito internet dell’Azienda e di
trasmettere alla S.C. Personale entro e non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del
contratto di collaborazione, una dichiarazione di avvenuta presa visione del suddetto Piano.
Il Professionista inoltre, dovrà anche sottoscrivere la dichiarazione dalla quale risulta che lo
stesso non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)
Il Professionista autorizza il Committente a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali
esclusivamente per le finalità afferenti lo svolgimento del presente rapporto e potranno
essere comunicati soltanto ai soggetti direttamente interessati alla posizione normativa ed
economica della professionista.
Articolo 9
(Riservatezza)
Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia
conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta in
ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs 196/03.
Articolo 10
(Recesso delle parti)
Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente accordo dandone preavviso scritto di
quindici giorni all’altra parte, mediante invio di lettera raccomandata A.R..
Costituiscono cause di risoluzione del presente contratto, anche senza obbligo di preavviso,
le seguenti fattispecie :
- Gravi negligenze e/o inadempienze nello svolgimento dell’attività di cui al presente
contratto ;
- Inosservanza del segreto d’ufficio ;
3
- Mancato conseguimento degli obiettivi prestazionali collegati ai compiti di cui al
precedente articolo 1, salvo il professionista non dimostri che siano conseguenza di
forza maggiore ovvero di fatti o atti a lui non addebitabili.
Articolo 11
(Assicurazione)
L’attività professionale svolta in forza del presente contratto è coperta dalla polizza R.C.T
per danni a terzi stipulata dall’Azienda, secondo le condizioni di cui al contratto di
assicurazione vigente.
Articolo 12
(Norma di rinvio)
Qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà di competenza del Tribunale di
Cuneo.
Per quanto non disciplinato nel presente contratto, si rinvia agli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile ed alle norme che regolamentano le prestazioni di lavoro autonomo sia per gli
aspetti contributivi e previdenziali sia per quelli fiscali.
Cuneo, ___________
Il PROFESSIONISTA
GIUBERGIA Silvia
Per l’AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE DI CUNEO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. PERSONALE
- Avv. Maria Rosa VARALLO-
MrV/nc
rinn.contratto GIUBERGIA 2016-24.doc
4
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO N. 25
PER UN TECNICO PERFUSIONISTA NELLA S.S. BLOCCO OPERATORIO
CARDIOVASCOLARE
TRA
L’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo - con sede in Cuneo, via Michele
Coppino n. 26 Cod. Fiscale n° 01127900049, in prosieguo denominata “Committente”,
rappresentata dal Dirigente Responsabile della S.C. Personale Avv. Maria Rosa VARALLO,
domiciliato, ai fini del presente contratto in Cuneo – Corso C. Brunet 19/a;
E
La dr.ssa Sara MERLO, nata a Genova il 29 novembre 1989, Codice Fiscale:
MRLSRA89S69D969B Partita I.V.A. n° 02374080998, residente in Genova - Via G.M.
Canale n.8/2, identificata tramite C.I. n. AV 4345066, rilasciata dal Comune di Genova con
scadenza in data 29 novembre 2025, di seguito definita per brevità “Professionista”
PREMESSO
- che l’Azienda con provvedimento del Direttore Generale n. ___ del __________, ha
deliberato di conferire un incarico libero professionale alla dr.ssa Sara MERLO, mediante
stipula di apposito contratto, l’incarico libero-professionale per Tecnico Perfusionista ;
- che l’incarico di cui sopra comporta un impegno orario settimanale di n. 24 ore ed ha
validità fino al 30 settembre 2016;
- che la dr.ssa Sara MERLO, laureata in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, presso l’Università di Genova nell’ottobre 2014, è in possesso
dei requisiti richiesti, ed è disponibile a prestare la sua collaborazione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
e che forma integrante del presente contratto, tra le parti si conviene e si stipula quanto
segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto)
Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce incarico al Professionista il quale
accetta di prestare la propria attività di collaborazione per svolgere le prestazioni libero
professionali nella struttura Blocco Operatorio Cardiovascolare per un impegno orario
settimanale complessivo di 24 ore così stabilito:
turni di 6 ore:
dalle 7,30 alle 13,30
dalle 8,00 alle 14,00
dalle 14,00 alle 20,00
i turni di reperibilità devono essere distribuiti equamente tra l’equipe
1
Articolo 2
(Stato giuridico e fonti)
Con il presente contratto tra le parti stipulanti si ingenera un rapporto libero-professionale di
lavoro autonomo soggetto come tale alle disposizioni vigenti in materia in particolare
l’articolo 7.6 Decreto Legislativo n. 165/2001 e gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 3
(Caratteristiche del rapporto)
Il professionista non dovrà sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte
dell’Ente e svolgerà l’attività in piena autonomia professionale, tenuto conto delle indicazioni
fornite dal Direttore della Struttura.
Il Direttore della S.S Blocco Operatorio Cardiovascolare del Committente stabilirà tempi e
modi degli accessi del professionista, secondo le esigenze di servizio e coordinerà l’attività
svolta dal professionista, fermo restando la responsabilità personale (professionale, civile e
penale) dello stesso sugli atti direttamente compiuti.
Articolo 4
(Obblighi delle parti)
Il committente si impegna a mettere a disposizione del professionista le strutture e i materiali
di cui lo stesso abbia bisogno per lo svolgimento della propria attività.
Articolo 5
(Trattamento economico)
Per le prestazioni professionali rese dal professionista viene stabilito il seguente compenso
orario onnicomprensivo:
di 18 €/ora per prestazioni normali
di 20 € per ogni turno di reperibilità di 12 ore
di 18 € /ora per le prestazioni effettuate in reperibilità.
L’articolazione dell’orario secondo le modalità indicate all’articolo 1 verrà modulata sulla base
delle necessità del servizio e nel rispetto del numero delle ore complessive e dell’importo
stabilito nella deliberazione.
La corresponsione del compenso avverrà entro trenta giorni dalla presentazione di regolare
fattura elettronica da parte del professionista.
Alla data di cessazione del rapporto di collaborazione il professionista avrà esclusivamente
diritto al compenso di cui al 1° comma del presente articolo in misura corrispondente alle
prestazioni eseguite e non ancora pagate.
La resa di ore eccedenti l’impegno settimanale previsto dal presente contratto non determina
alcun diritto per il professionista.
Articolo 6
(Prevenzione e sicurezza)
Il professionista sarà informato su tutti gli aspetti relativi alla salute, sicurezza ed igiene sul
lavoro relativi alla sua attività e che per tali aspetti si applicano le disposizioni di cui al Dlgs n.
81/2008.
A tal fine il Committente all’atto della sottoscrizione del presente contratto inviterà il
professionista a prendere visione del “Documento sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di
lavoro per le Ditte, Enti, Associazioni, Lavoratori Autonomi, Professionisti, Consulenti e per le
persone che a qualsiasi titolo operano presso l’Azienda” pubblicato sul proprio sito Internet e
il medesimo si impegna ad osservare quanto in esso previsto.
2
Articolo 7
(Obblighi di condotta)
Il Professionista si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n.62, (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 30.03.2001,
n. 165), nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n.11 del 27.01.2015, entrambi pubblicati
nel sito Internet: www.ospedale.cuneo.it, sezione: Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1: Disposizioni generali, sotto-sezione livello 2: Atti generali.
La dr.ssa Sara MERLO viene informata dell’obbligo di prendere visione del Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione pubblica sul sito internet dell’Azienda e di trasmettere alla S.C.
Personale entro e non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto di collaborazione,
una dichiarazione di avvenuta presa visione del suddetto Piano.
Il Professionista inoltre, dovrà anche sottoscrivere la dichiarazione dalla quale risulta che lo
stesso non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)
Il Professionista autorizza il Committente a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali
esclusivamente per le finalità afferenti lo svolgimento del presente rapporto e potranno
essere comunicati soltanto ai soggetti direttamente interessati alla posizione normativa ed
economica del professionista.
Articolo 9
(Riservatezza)
Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia
conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta in
ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs 196/03.
Articolo 10
(Recesso delle parti)
Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente accordo dandone preavviso scritto di
quindici giorni all’altra parte, mediante invio di lettera raccomandata A.R..
Costituiscono cause di risoluzione del presente contratto, anche senza obbligo di preavviso,
le seguenti fattispecie:
- Gravi negligenze e/o inadempienze nello svolgimento dell’attività di cui al presente
contratto ;
- Inosservanza del segreto d’ufficio ;
- Mancato conseguimento degli obiettivi prestazionali di cui al precedente articolo 3,
salvo il professionista non dimostri che siano conseguenza di forza maggiore ovvero di
fatti o atti a lui non addebitabili.
Articolo 11
(Assicurazione)
L’attività professionale svolta in forza del presente contratto è coperta dalla polizza R.C.T per
danni a terzi stipulata dall’Azienda, secondo le condizioni di cui al contratto di assicurazione
vigente.
3
Articolo 12
(Norma di rinvio)
Qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà di competenza del Tribunale di
Cuneo.
Per quanto non disciplinato nel presente contratto, si rinvia agli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile ed alle norme che regolamentano le prestazioni di lavoro autonomo sia per gli
aspetti contributivi e previdenziali sia per quelli fiscali.
data,
Il PROFESSIONISTA
Dr.ssa Sara MERLO
Per l’AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE DI CUNEO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. PERSONALE
- Avv. Maria Rosa VARALLO-
MrV/nc
rinn.contratto MERLO 2016-25.doc
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SEGRETERIA AFFARI GENERALI
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell’Azienda Ospedaliera ai
sensi dell’art. 124 del Testo Unico 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, c.1, L. 18.6.2009 n. 69.
Cuneo, ……………………………
Il funzionario incaricato
S.C. Affari Generali, Legale, Segreteria
(dott.ssa Laura COMETTO)
Pubblicazione avvenuta per 15 giorni consecutivi dal ………………………………………….
al ………………………………………..
Cuneo, ………………………………………
Il banditore
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………………………
ai sensi dell’art.134, 3° comma Testo Unico 18/8/2000 n.267.
ai sensi degli artt.2 e 3 della Legge Regionale 30/6/1992 n.31 modificati dagli artt.27 e 28
della Legge Regionale 24/1/1995 n.10.
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